ALLEGATO 5
ALLEGATO 5
SCHEMA DI CONTRATTO NORMATIVO
Nota: le parti riportate nel formato: o XXXXXX dovranno essere riempite al momento della stipulazione del contratto.
CONTRATTO NORMATIVO
PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DI ALTRE ATTIVITA’ AUSILIARIE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI, CONNESSI AL SUBENTRO NEI CONTRATTI STIPULATI DAGLI ENTI LOCALI, NELLA REGIONE CALABRIA
TRA
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria -, con sede legale in Xxx Xxxxxxxxx x. 000, Xxxxxxxxx Lido, in persona del Direttore Generale pro tempore, , giusta poteri allo stesso conferito con , domiciliato per la carica presso la predetta sede legale (di seguito anche “USR”);
E
, sede legale in , via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona del legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominata, per brevità, anche “Assuntore”); OPPURE
- , sede legale in , via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona del legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di
al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in
, via , e la mandante , sede legale in , via
, capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n.
(di seguito nominata, per brevità, anche “Assuntore”)
PREMESSO
a) che in data (indicare gli estremi e l’oggetto del
provvedimento che ha conferito agli Uffici Scolastici Regionali il potere di indire la gara de qua);
b) che con provvedimento n. , datato , del responsabile dell’Ufficio Scolastico Regionale di è stata indetta la procedura di gara per la fornitura del servizio di pulizia e di altre attività ausiliarie presso gli istituti scolastici, connesse al subentro nei contratti stipulati dagli Enti locali - laddove già previste negli appalti stipulati da tali Enti, oggetto di trasferimento ai sensi della legge 124/1999 e prorogati presso i medesimi Istituti scolastici già interessati al subentro - nella Regione ,di cui al bando di gara pubblicato in GURI e sulla GUCE in data ;
c) che con provvedimento n. , datato , del responsabile dell’Ufficio Scolastico Regionale di è stata aggiudicata la fornitura a ;
d) che il contenuto obbligatorio del Contratto normativo è integrato dalle previsioni contenute nel prefato provvedimento di aggiudicazione n. e, ancorché non materialmente allegati, da tutti gli atti di gara tra i quali, in particolar modo, il Bando di Gara, il Disciplinare di Xxxx e suoi allegati, il Capitolato tecnico e suoi allegati, l’Offerta tecnica dell’Assuntore, l’Offerta economica dell’ Assuntore;
e) che l’Assuntore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto normativo che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la
cauzione definitiva per un importo di Euro ( /00) (10%
dell’importo totale dell’appalto di cui è risultato aggiudicatario) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto normativo, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto normativo.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Contratto normativo, l’Allegato “A”( “ELENCO ISTITUZIONI SCOLASTICHE, IMMOBILI DI COMPETENZA E IMPORTI CONTRATTUALI”), l’Allegato “B” (Offerta Economica dell’Assuntore), l’Allegato “C” (Polizza assicurativa), l’Allegato “D” (Offerta tecnica).
Articolo 2 Definizioni
1. Nell’ambito del Contratto normativo si intende per:
a) USR: l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;
b) Capitolato tecnico: il Capitolato tecnico di cui all’Allegato 6 al Disciplinare di gara e conservato agli atti della procedura di gara;
c) Contratto attuativo: è il contratto concluso da ciascun Istituto scolastico indicato nell’Allegato A con l’Assuntore.
d) Contraenti / Istituto/i scolastico/i: ciascun Istituto scolastico indicato nell’Allegato A;
e) Contratto normativo: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
f) Assuntore: l’impresa, la cooperativa, il consorzio od il raggruppamento temporaneo di imprese o di cooperative risultato aggiudicatario della gara per la fornitura del servizio di pulizia e di altre attività ausiliare presso gli Istituti scolastici, connesse al subentro nei contratti stipulati con gli Enti locali - laddove già previste negli appalti stipulati da tali Enti, oggetto di trasferimento ai sensi della legge 124/1999 e prorogati presso i medesimi Istituti scolastici già interessati al subentro - nella Regione Calabria, che conseguentemente sottoscrive il presente Contratto normativo, obbligandosi a quanto previsto nello stesso ed a stipulare e ad eseguire i correlati Contratti attuativi;
g) Importo contrattuale: l’importo dei singoli contratti attuativi così come indicati nell’Allegato “A” e in ciascun Contratto attuativo;
h) Importo dell’appalto: l’importo totale del presente Contratto normativo dato dalla somma degli importi contrattuali;
i) Offerta tecnica: tutta la documentazione di gara contenuta nella busta “B”, prodotta dall’Assuntore in sede di gara.
2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del Contratto normativo disponga diversamente.
Articolo 3
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1 L’esecuzione della fornitura del servizio di pulizia e di altre attività ausiliare presso gli Istituti scolastici, connesse al subentro nei contratti stipulati con gli Enti locali - laddove già previste negli appalti stipulati da tali Enti, oggetto di trasferimento ai sensi della legge 124/1999 e prorogati presso i medesimi Istituti scolastici già interessati al subentro - nella Regione , oggetto del presente Contratto normativo e dei correlati Contratti attuativi, sono regolati in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Assuntore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle clausole e dagli allegati al Contratto attuativo;
c) dalla legge 25 gennaio 1994 n.82 e dal d.m. n. 274 del 7.7.1997;
d) dal regolamento amministrativo-contabile previsto per le Istituzioni scolastiche;
e) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato, ed in particolare, dal r.d. n. 2440/1923 e dal r.d. n. 827/1924;
f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del Contratto normativo e dei Contratti attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
Articolo 4 Oggetto
1. Il Contratto normativo definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti attuativi relativi alla fornitura del servizio di pulizia e di altre attività ausiliare presso gli Istituti scolastici, connessi al subentro nei contratti stipulati con gli Enti locali - laddove già previste negli appalti stipulati da tali Enti, oggetto di trasferimento ai sensi della legge 124/1999 e prorogati presso i medesimi Istituti scolastici già interessati al subentro - nella Regione Calabria. In particolare, il presente Contratto normativo disciplina le Condizioni Generali dei singoli Contratti attuativi conclusi da ciascun Contraente con l’Assuntore.
2. Con il Contratto normativo l’Assuntore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei Contraenti a fornire il servizio come richiesto dal bando di gara e con le caratteristiche e modalità tecniche e di conformità di cui al Disciplinare di gara e suoi allegati, ivi compreso il Capitolato tecnico, nonché all’Offerta tecnica ed all’Offerta economica.
3. L’Assuntore si obbliga, altresì, ad effettuare la fornitura del servizio nella misura e con le modalità specificate con il Contratto attuativo e suoi allegati stipulato con le singole Istituzioni scolastiche, eventualmente modificato dagli Atti Aggiuntivi al Verbale di consegna.
4. Ciascun Contraente si obbliga a stipulare un Contratto attuativo nei limiti dell’importo contrattuale indicato nell’Allegato “A”, articolato - secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico - in una quota destinata al pagamento del canone remunerativo delle attività ordinarie e in un’eventuale quota cd. extra canone, in relazione alle specifiche indicazioni del Contraente, quale corrispettivo delle attività straordinarie effettuate su richiesta di volta in volta dal Contraente con l’Ordine di Intervento.
5. Resta inteso che l’importo contrattuale deve considerarsi comunque garantito per l’Assuntore, salva la facoltà per il Contraente di avvalersi di quanto stabilito dall’art. 11 R.D. n. 2443/1923. Ciascun Contraente, pertanto, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata triennale del Contratto attuativo abbia esaurito l’importo massimo garantito dal presente articolo, potrà richiedere all’Assuntore di incrementare l’importo contrattuale stesso fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) alle medesime condizioni, termini e corrispettivi del presente Contratto normativo e del correlato Contratto
attuativo. Allo stesso modo ciascun Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto attuativo da esso stipulato con l’Assuntore nel caso in cui abbia consumato i 4/5 (quattro quinti) dell’importo contrattuale senza alcun obbligo di risarcimento e/o indennizzo a suo carico, in virtù di quanto previsto dall’art. 11, comma 3, del R.D. 2440/1923.
6. La fornitura del servizio oggetto del presente Contratto normativo non è affidata al Assuntore in esclusiva e, pertanto, i Contraenti, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, la stessa fornitura anche a soggetti terzi diversi dal medesimo Assuntore.
7. Nel corso della durata del contratto attuativo, ciascun Contraente potrà avvalersi della facoltà di rettifiche e/o variazioni nei limiti di quanto previsto nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.
Articolo 5 Durata
1. Il presente Contratto normativo rimane valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi dalla data di stipulazione del Contratto normativo medesimo e per tutta la durata dei Contratti attuativi.
2. I singoli Contratti attuativi avranno durata di tre anni dalla data di stipula del Contratto attuativo stesso, ma ciascun Contraente ha facoltà di prorogare fino ad un periodo massimo di 12 mesi il Contratto attuativo, sulla base delle direttive fornite dall’USR. L’Assuntore, pertanto, si obbliga fin d’ora ad eseguire la fornitura del servizio oggetto del presente Contratto normativo e del contratto attuativo così prorogato per l’importo aggiuntivo disposto secondo le direttive dell’USR.
Articolo 6
Utilizzazione del Contratto normativo e modalità di conclusione dei singoli Contratti attuativi
1. In considerazione degli obblighi assunti dall’Assuntore in forza del Contratto normativo, egli effettuerà i sopralluoghi necessari alla definizione del Verbale di consegna e degli obblighi disciplinati al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico.
2. I singoli Contratti attuativi del Contratto normativo dovranno essere stipulati dai singoli contraenti, a mezzo scrittura privata, entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del presente Contratto normativo.
3. Al Contratto attuativo stipulato tra l’Assuntore e il singolo Istituto scolastico sarà allegato il Verbale di consegna comprensivo del Piano Dettagliato delle Attività, così come definito nel Capitolato Tecnico.
4. Successivamente alla stipula del Contratto attuativo l’avvio dei servizi sarà regolato dal Programma operativo delle attività consegnato entro la data di stipula del Contratto attuativo ed allegato al verbale di consegna.
Articolo 7
Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico dell’Assuntore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del Contratto normativo, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga del Contraente, oltre alla normativa vigente ed alle prescrizioni indicate nel bando di gara, alle caratteristiche ed alle specifiche indicate: (i) nel Disciplinare di gara di cui alle premesse (ii), nel Capitolato tecnico (iii), nel Contratto attuativo e suoi allegati e (iv) nell’Offerta tecnica.
3. Resta inteso che dei singoli Contratti attuativi rimane unico responsabile nei confronti dell’Assuntore l’Istituto scolastico che lo ha stipulato, restando esclusa qualsiasi responsabilità dell’USR.
Articolo 8
Obbligazioni specifiche dell’Assuntore
1. L’Assuntore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Contratto normativo, a:
a) comunicare al Supervisore tempestivamente ed in via preventiva le date di eventuali scioperi, le ore e gli orari nonché le modalità di esecuzione del servizio minimo di cui alla successiva lett.b);
b) garantire anche in caso di scioperi un servizio che, se pur ridotto, assicuri il regolare svolgimento delle attività presso l’Istituto scolastico;
c) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative che saranno comunicate dai Contraenti;
d) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le prescrizioni indicate nel Capitolato Tecnico;
e) dare immediata comunicazione ai Contraenti, per quanto di competenza di questi ultimi, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del Contratto normativo e dei Contratti attuativi.
2. L’Assuntore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto normativo.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto normativo, resteranno ad esclusivo carico dell’Assuntore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l’Assuntore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dei Contraenti, assumendosene il medesimo Assuntore ogni relativa alea.
Articolo 9
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Assuntore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti ed alle figure ad essi equiparate derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L’Assuntore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali ed alle figure ad essi equiparate, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della presente Contratto normativo alla categoria e nelle località di svolgimento delle prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Assuntore si obbliga, altresì, alla puntuale applicazione del CCNL servizi integrati/multiservizi del 25.5.2001, con particolare riferimento all’articolo 4 dello stesso ed ai lavoratori di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive integrazioni e modifiche.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Assuntore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto normativo.
Articolo 10 Servizi aggiuntivi
1. In esecuzione di ciascun Contratto attuativo e nei limiti di durata dello stesso potrà essere richiesto all’Assuntore di effettuare servizi pattuiti presso immobili diversi da quelli indicati nel Verbale di consegna allegato al Contratto attuativo o di eseguire i servizi con modalità anche difformi rispetto a quelle indicate nel Verbale di consegna; in tal caso, occorrerà, previamente, sottoscrivere tra Assuntore e Contraente un Atto aggiuntivo che modificherà il Verbale di consegna allegato al Contratto attuativo. Nel suindicato Atto aggiuntivo potrà essere previsto anche una ridefinizione dell’articolato contrattuale od una variazione dell’importo contrattuale nei limiti dell’importo previsto dall’art. 4 del presente Contratto normativo.
Articolo 11 Ruolo dell’USR
1. Le attività di supervisione sul corretto adempimento del servizio da parte dell’Assuntore sono svolte anche dall’USR, il quale custodirà la documentazione relativa alla stipulazione del Contratto normativo, ivi compreso il documento comprovante la prestazione della polizza assicurativa, ed eventualmente compirà attività a carattere istruttorio ed operativo per conto di tutti i Contraenti.
Articolo 12
Corrispettivi
1. I corrispettivi dovuti all’Assuntore sono indicati nell’Offerta economica di cui all’Allegato “B” del presente Contratto normativo. Il corrispettivo pattuito è
comprensivo della prestazione della fornitura dei materiali e attrezzature necessari per l’esecuzione del servizio come definito nel Capitolato Tecnico.
2. I prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per il primo anno di validità del Contratto attuativo. Decorsi i primi 12 mesi dalla stipula del Contratto attuativo, ciascun Contraente potrà effettuare una revisione dei prezzi pattuiti ai sensi dell'art. 6 delle legge n. 537/1993, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 724/1994; tale revisione andrà a valere sul secondo anno (successivi 12 mesi) di validità del Contratto attuativo, come specificato nel Capitolato tecnico.
3. L’Assuntore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo quanto previsto dal precedente comma 2.
Articolo 13 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dal Contraente in favore dell’Assuntore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto ed a quanto previsto dal paragrafo 15 del Capitolato Tecnico.
2. Ciascuna fattura emessa dall’Assuntore dovrà contenere, altresì, il riferimento al presente Contratto normativo ed al Contratto attuativo a cui si riferisce e dovrà essere intestata e spedita al Contraente.
3. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 30 (trenta) giorni fine mese data fattura, e bonificato sul conto corrente n. , intestato all’Assuntore, presso , C/C……. AB.I. , C.A.B. .
4. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
5. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Assuntore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto
normativo e nei singoli Contratti attuativi. Qualora l’Assuntore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il singolo Contratto attuativo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. dai Contraenti; questi ultimi potranno altresì procedere all’esecuzione in danno ed a carico dell’Assuntore della prestazione del servizio non adempiuta.
6. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 82/1994 il Contraente procederà al pagamento delle fatture dovuto all’Assuntore, previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie professionali in favore del personale.
7. Qualora l’Assuntore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché delle retribuzioni correnti dovute al personale impiegato nella prestazione del servizio appaltato, il Contraente procederà alla sospensione dei pagamenti delle fatture ed assegnerà un termine non superiore ai trenta giorni entro il quale l’Assuntore dovrà procedere a regolarizzare tali adempimenti. Il pagamento delle fatture da parte del Contraente sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L’Assuntore non potrà eccepire al Contraente alcun diritto a titolo di risarcimento danni od interessi per detta sospensione dei pagamenti della fatture. Qualora l’Assuntore non adempia nel termine prescritto a regolarizzare la propria posizione il Contraente potrà procedere alla risoluzione del Contratto attuativo.
8. (eventuale: Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un R.T.I) Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte,
corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l’Assuntore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dal Contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate.
Articolo 14 Penali
1. Le penali sono espressamente previste e disciplinate dal paragrafo 10 del Capitolato Tecnico cui si rinvia integralmente.
2. I Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Assuntore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi delle cauzioni di cui al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Assuntore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
4. L’Assuntore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dei singoli Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Articolo 15 Garanzia fideiussoria
1. Contestualmente alla stipula di ciascun Contratto attuativo ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo Contratto attuativo, l’Assuntore ha l’obbligo di prestare una garanzia fideiussoria in favore di ciascun Contraente per un importo pari al 5% del valore dell’importo contrattuale. Con riferimento a ciascun contratto attuativo, in caso di ritardo nella stipula del contratto attuativo rispetto al termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi prescritto, l’USR potrà applicare una penale pari a
per ogni giorno naturale di ritardo, pena la risoluzione di diritto del contratto normativo.
2. La garanzia fideiussoria si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Assuntore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 codice civile, nascenti dall’esecuzione della Contratto normativo e dei singoli Contratti attuativi.
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto attuativo cui si riferisce e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto attuativo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Contraente verso l’Assuntore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
4. Qualora l’ammontare dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Assuntore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Contraente.
Articolo 16 Riservatezza
1. L’Assuntore si obbliga a rispettare quanto previsto del d.lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modifiche e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 17
Risoluzione
1. In caso di inadempimento dell’Assuntore anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto normativo o con i singoli Contratti attuativi, ciascun Contraente, per quanto di rispettiva ragione, potrà richiedere la risoluzione del Contratto attuativo senza che ciò impedisca la prosecuzione del Contratto normativo da parte degli altri Contraenti.
2. In ogni caso, l’USR potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Assuntore con raccomandata a/r, il presente Contratto normativo nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Assuntore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse o di carenza dei requisiti in essa richiesti ovvero di inosservanza degli obblighi in tale sede assunti;
b) mancata stipulazione anche di uno solo dei Contratti attuativi entro il termine previsto per fatto dell’Assuntore.
In tal caso: (i) l’USR ha diritto di ritenere quanto versato a titolo di cauzione definitiva salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti dell’Assuntore; (ii) la risoluzione del Contratto normativo comporterà la risoluzione dei contratti attuativi nel frattempo stipulati.
3. In ogni caso, i Contraenti potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Assuntore con raccomandata a/r, i singoli Contratti attuativi nei seguenti casi:
a) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli articoli 7 e 8 del Contratto normativo e nei suoi Allegati;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Contraente, ai sensi del precedente articolo 15;
c) violazione del divieto di cessione dei contratti attuativi di cui al successivo articolo 21 (divieto di cessione del contratto);
d) negli altri casi di cui all’articolo 13 (Fatturazione e pagamenti);
e) in caso di reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali di cui al paragrafo 10.4
f) in caso di inottemperanza alle norme per la sicurezza dell’ambiente di lavoro secondo quanto precisato al paragrafo 13 del Capitolato tecnico.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione i Contraenti hanno diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, per quanto di rispettiva competenza, ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti dell’Assuntore.
Articolo 18 Recesso
1. I Contraenti hanno diritto di recedere da ciascun singolo Contratto attuativo con effetto immediato e senza che ciò impedisca la prosecuzione del Contratto normativo da parte degli altri Contraenti, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi all’Assuntore, nei casi di
a) giusta causa; ove per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, (i) la perdita in capo all’Assuntore dei requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara; (ii) la condanna, con sentenza passata in giudicato, di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato dell’Assuntore per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica od il patrimonio, ovvero qualora i medesimi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; (iii) l’accertamento tramite la competente Prefettura di tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 11 d.p.R. 252/1998);
b) mutamenti di carattere organizzativo del Contraente, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento, trasferimento o soppressione di uffici o sedi od accorpamento o soppressione del Contraente.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l’Assuntore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.
4. In caso di recesso dei Contraenti, l’Assuntore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
Articolo 19
Danni e responsabilità civile
1. L’Assuntore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Assuntore stesso quanto dei Contraenti e/o dell’USR e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze od altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, l’Assuntore ha stipulato una polizza assicurativa (cfr Allegato “C”), a beneficio dei Contraenti e dell’USR, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Assuntore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Contratto normativo e dei contratti attuativi.
Articolo 20 Subappalto
1. L’Assuntore, nei limiti, con le modalità ed alle condizioni di cui al Bando ed al Disciplinare di gara, potrà avvalersi del subappalto per l’esecuzione, in tutto od in parte, delle prestazioni contrattuali nei limiti indicati, secondo le modalità di cui all’art. 18 legge n. 55/1990.
2. L’eventuale affidamento a terzi subappaltatori di parte del servizio di cui al Contratto attuativo non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell’Assuntore, che rimane responsabile in solido nei confronti di ciascun Contraente e di eventuali terzi danneggiati, per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste e per il risarcimento degli eventuali danni.
3. E’ fatto obbligo all’Assuntore, ai sensi dell’art. 18, comma 3-bis, legge 55/90, di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore.
Articolo 21
Divieto di cessione del contratto
1. E’ fatto assoluto divieto all’Assuntore di cedere, a qualsiasi titolo, i Contratti attuativi e quindi il Contratto normativo, a pena di nullità delle cessioni stesse.
Articolo 22 Gestore del Servizio
1. L’Assuntore, all’atto della stipula del Contratto attuativo, si obbliga a nominare un responsabile del servizio denominato “Gestore del Servizio” che sarà il referente responsabile nei confronti del Contraente e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l’Assuntore.
2. Le eventuali variazioni della figura del Responsabile saranno comunicate tempestivamente ai Contraenti.
Articolo 23 Foro competente
1. Per tutte le controversie inerenti e/o comunque connesse al presente Contratto normativo e/o al Contratto attuativo e alla loro validità, interpretazione ed esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro indicato nel Contratto attuativo.
Articolo 24
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell’Assuntore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico ai Contraenti per legge.
2. L’Assuntore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al Contratto normativo dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del
D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell’Assuntore.
Articolo 25 Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano, quindi, di approvare specificamente singolarmente e nel loro insieme; comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto normativo e/o dei singoli Contratti attuativi non comporta l’invalidità o l’inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto normativo o dei singoli Contratti attuativi (o di parte di essi) da parte dei Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti, che le medesime parti si riservano di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi od integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le
previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
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l’Assuntore
il dirigente il legale rappresentante
Il sottoscritto , quale procuratore e legale rappresentante del Assuntore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Durata), Articolo 6 (Utilizzazione del Contratto normativo e modalità de conclusione dei singoli contratti attuativi), Articolo 7 (Condizioni del Servizio e limitazione di responsabilità), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche dell’Assuntore), Articolo 12 (Corrispettivi), Articolo 13 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 14 (Penali), Articolo 17 (Risoluzione), Articolo 18 (Recesso), Articolo 19 (Danni e responsabilità civile), Articolo 20 (Subappalto), Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 23 (Foro competente), Articolo 25 (Clausola finale).
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L’ASSUNTORE
ALLEGATI
Allegato A : Elenco istituzioni scolastiche, immobili di competenza ed importi contrattuali
Allegato B : offerta economica dell’assuntore
Allegato C : polizza assicurativa
Allegato D : Offerta Tecnica
INDICE
ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 3
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI 4
ARTICOLO 3 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE 5
ARTICOLO 4 OGGETTO 5
ARTICOLO 5 DURATA 7
ARTICOLO 6 UTILIZZAZIONE DELLA CONTRATTO NORMATIVO E 7
MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI 7
ARTICOLO 8 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL’ASSUNTORE 8
ARTICOLO 9 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 9
ARTICOLO 10 SERVIZI AGGIUNTIVI 10
ARTICOLO 11 RUOLO DELL’USR 10
ARTICOLO 12 CORRISPETTIVI 10
ARTICOLO 13 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 11
ARTICOLO 14 PENALI 13
ARTICOLO 15 CAUZIONE DEFINITIVA 13
ARTICOLO 16 RISERVATEZZA 14
ARTICOLO 17 RISOLUZIONE 14
ARTICOLO 18 RECESSO 16
ARTICOLO 19 DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE 16
ARTICOLO 20 SUBAPPALTO 17
ARTICOLO 22 GESTORE DEL SERVIZIO 17
ARTICOLO 23 FORO COMPETENTE 18
ARTICOLO 24 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 18
ARTICOLO 25 CLAUSOLA FINALE 18
ALLEGATI 20