DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2022, n. 2009
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 00 dicembre 2022, n. 2009
Linea ferroviaria BARI-BITRITTO. Affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico ferroviario sulla rete del gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale in favore della Società Trenitalia S.p.A. e determinazioni conseguenti. Adempimenti Regolamento (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii. e D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge n. 96 del 21 giugno 2017.
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, Dott.ssa Xxxx XXXXXXXXXXX, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore PO “Trasporto Ferroviario” e confermata dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
- la linea Bari-Bitritto, ha una lunghezza complessiva di 9,162 km, è una linea elettrificata, a scartamento ordinario, realizzata per migliorare le esigenze di mobilità dei viaggiatori ed in particolare di un bacino di utenza di circa 150.000 persone; individua stazionamenti/fermate nelle stazioni di Bitritto, Loseto, Carbonara, attrezzate con aree di parcheggio dotate di bigliettazione train & ride. Tale linea pertanto contribuisce alla integrazione di popolosi centri delle frazioni di Bari e di Bitritto con la città di Bari, potenziando l’accessibilità all’aeroporto, ai servizi ferroviari nazionali di lunga percorrenza, ai servizi ferroviari regionali ed al porto di Bari, migliorando la mobilità all’interno dell’area della Città Metropolitana di Bari e connettendo peraltro quest’ultima al corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete TEN-T (Trans European Network – Transport) sulla diramazione Bari-Taranto;
- il progetto della linea Bari-Bitritto risalente al 1986, è stato inizialmente finanziato dalla L. n. 910 del 26.12.1986, poi dal Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) ed in ultimo dal PO XXXX 0000-0000, per complessivi 35M€ circa, con soggetto attuatore, la società Ferrovie Appulo Lucane (come succeduta alla Gestione Ferrovie Calabro Lucane inizialmente individuata); in particolare il ciclo di programmazione comunitaria 2007-13 ha provveduto alla certificazione di 14 M€, con una previsione di chiusura dei lavori e “funzionalità” dell’opera entro il 31.03.2019;
- in data 20.02.2013 è stata sottoscritta una Convenzione tra Rete Ferroviaria Italiana, Regione Puglia e Ferrovie Appulo Lucane per la realizzazione dell’innesto della linea ferroviaria regionale Bari-Bitritto sulla linea Bari-Taranto di Rete Ferroviaria Italiana (RFI). La linea risulta quindi interconnessa fisicamente e funzionalmente con la rete nazionale del gestore RFI con innesto in corrispondenza del Bivio di Bari S.Xxxxxx;
- le rilevanti potenzialità della linea possono invero essere conseguite soltanto mediante una completa integrazione e gestione unitaria con l’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, attraverso il suo gestore, che si traducono in una serie di positive ricadute per il sistema di trasporto pubblico locale e nazionale, unitamente a significativi benefici in relazione agli incrementati livelli di sicurezza ed ad un più efficiente e razionale utilizzo delle risorse in gioco;
- con Determinazione n. 211 del 18.12.2009 l’allora Servizio Programmazione Vie di Comunicazione della Regione Puglia, aveva ammesso a finanziamento il completamento della ferrovia locale Bari-Bitritto, ponendo a carico dei fondi PO XXXX 0000-0000 la somma totale pari ad € 34.686.916,72, individuando quale soggetto attuatore, la Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.;
- l’opera posta a carico dei fondi PO XXXX 0000-0000 consta di due distinti interventi:
• Completamento della ferrovia Bari – Bitritto nel tratto compreso tra Via Santa Caterina e la progressiva finale corrispondente alla stazione di Bitritto;
• Realizzazione del tratto in entrata a Bari Centrale, previsto in affiancamento alla nuova linea R.F.I. Bari – Taranto;
- la Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. ha comunicato con nota 02.05.2019 che alla data del 29.03.2019 ha provveduto a portare a conclusione i lavori, al netto dei lavori di innesto in sede R.F.I.;
- con D.L. n. 50 del 24.04.2017, al fine di favorire il conseguimento della compatibilità degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali, con quelle della rete ferroviaria nazionale, sono stati individuati all’Art. 47 comma 3, specifici criteri per la qualificazione di una linea come di rilevanza nazionale:
- Mobilita dei viaggiatori e delle merci;
- Ampliamento della connettività della rete ferroviaria;
- lntegrazione con il territorio e le aree metropolitane;
- Potenziamento delle connessioni verso i sistemi portuali ed aeroportuali.
- II medesimo Art. 47 al comma 4, stabilisce che “le Regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria ltaliana S.p.A. possono concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare, tra I’altro, il subentro della medesima Rete Ferroviaria ltaliana S.p.A. nella gestione delle reti ferroviarie regionali, ivi comprese quelle classificate di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale ai sensi del comma 3, definendo gli eventuali oneri contrattuali e individuando le risorse necessarie per lo copertura finanziaria”;
- con nota prot. R.U.0001426 del 19.02.2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha richiesto alle Regioni ed alle Province Autonome indicazioni circa un aggiornamento dell’Allegato A al D.M. 5 agosto 2016, “qualora siano modificate le condizioni rispetto alle risultanze di cui alla Conferenza Stato Regioni del 3 agosto 2016”;
- con note prot. AOO_148/536 del 26.03.2018 e AOO_148/374 del 06.03.2019, la Regione Puglia ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di ricomprendere nell’Allegato A al D.M. 5 agosto 2016 la linea di nuova costruzione Bari-Bitritto (a quella data non ancora completata) in quanto rientrante nel campo di applicazione del D.Lgs 112/2015;
- con nota prot. n. 863 del 09.09.2019, l’Assessore regionale ai Trasporti rappresentava al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che: “iI trasferimento in tempi rapidi della linea ferroviaria Bari-Bitritto ad RFI appare la soluzione più appropriata in termini di efficienza, in quanto già interconnessa alla rete nazionale e, in futuro, di efficacia del servizio”.
PREMESSI ALTRESÌ CHE
- il D.L. 162/2019 (Milleproroghe) convertito, con modificazioni, nella Legge 8/2020 (G.U. n. 51 del 29.02.2020), all’art. 13 co. 5 octies, prevede che: “Le nuove linee ferroviarie regionali a scartamento ordinario interconnesse con la rete nazionale, che assicurano un diretto collegamento con le città metropolitane e per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata ancora autorizzata la messa in servizio, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata, assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferite a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, al gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per la manutenzione e per l’eventuale potenziamento della linea si provvede secondo le modalità e con le risorse previste nei contratti di programma di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112”;
- la nota prot. R.U.0002863 del 08.05.2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, circa l’applicazione della Legge succitata relativamente alla linea Bari-Bitritto, ha comunicato che: “La linea ferroviaria richiamata in oggetto ha le caratteristiche descritte nella norma, pertanto, al fine di agevolare ed accelerare il trasferimento della stessa al gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale, si richiede a codesta Regione di manifestare il proprio interesse a detto trasferimento onde raggiungere l’intesa richiamata dalla norma”.
CONSIDERATO CHE con Deliberazione n. 684 del 12/05/2020, la Giunta Regionale ha deliberato di “manifestare
il proprio interesse al trasferimento della linea ferroviaria Bari-Bitritto al gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale, al fine di assicurarne una maggiore integrazione nella rete regionale e nazionale”.
ATTESO CHE
- con nota prot. DG/000151 del 23.07.2020 la Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., così come concordato durante l’incontro tenutosi in video conferenza in data 21/07/2020 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Puglia, R.F.I. e F.A.L., onde consentire la procedura di trasferimento, ha trasmesso ai suddetti Enti:
- Elenco dei beni immobili (terreni e fabbricati) relativi alla linea ferroviaria Bari-Bitritto;
- Schede dei fabbricati ricadenti sulla linea;
- con nota prot. R.U.0004910 del 24.07.2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – DIV. 1, ha comunicato che: “considerato che la linea ferroviaria Bari-Bitritto, richiamata nell’Accordo di programma sottoscritto con codesta Regione il 23/3/2000, ha le caratteristiche previste dall’articolo 13, comma 5 octies, del D. Legge 162/2019, si chiede a codesto ente territoriale, qualora concordi, di formalizzare con apposita delibera di Giunta “l’intesa”:
- sulla attribuzione della qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale alla richiamata linea ferroviaria Bari-Bitritto;
- sul trasferimento a titolo gratuito della linea in parola al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale con conseguente assunzione della gestione da parte dello stesso.”.
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1186 del 31/07/2020, con cui la Giunta Regionale prendendo atto della summenzionata nota prot. DG/000151 del 23.07.2020 e relativi allegati, trasmessa dalla Società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. alla Divisione 1 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha, al contempo, deliberato di esprimere formale intesa:
- sull’attribuzione della qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale alla richiamata linea ferroviaria Bari-Bitritto;
- sul trasferimento a titolo gratuito della linea in parola al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale con conseguente assunzione della gestione da parte dello stesso.
RICHIAMATI ALTRESÌ
- il Decreto Ministeriale del 5 agosto 2016, con cui sono state individuate le reti ferroviarie rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 112/2015;
- il DL 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modifiche e integrazioni dalla legge n. 96/2017, all’art. 27, comma 2, come attualmente vigente a seguito di modifiche e integrazioni, prevede che “a decorrere dall’anno 2020, il riparto del Fondo di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 giugno di ogni anno,……… sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell’incremento dei medesimi registrato, ………” sulla base dei costi standard e del meccanismo storico di riparto, individuando contestualmente i criteri con cui operare il predetto riparto. In particolare, alla lettera d) del comma 2, vi è la previsione di una ”riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedura di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento,…… La riduzione si applica a decorrere dall’anno 2021; in ogni caso non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii. e alle disposizioni normative nazionali vigenti.
La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi delle lettere da a) a c), è pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti non affidati con le predette procedure.”;
- la procedura di affidamento del servizio di trasporto pubblico ferroviario sulla rete del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.(RFI), promossa dalla Regione Puglia per gli effetti:
- della Deliberazione n. 2085 del 21/12/2016, con cui la Giunta Regionale ha disposto l’aggiudicazione diretta in favore della Società Trenitalia S.p.A. del Contratto di Servizio di trasporto per ferrovia a decorrere dal 1° gennaio 2018 per la durata di 10 anni ai sensi dell’art. 5, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, prorogabile nel limite massimo del 50% al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 4, punto 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, fatti salvi gli obblighi di pre-informazione di cui all’art. 7 del suddetto Regolamento, da pubblicare sulle GUUE entro il 31 dicembre 2016, nonché esperite le disposizioni di cui all’art. 7, punto 4 e verificata la permanenza dei principi generali dell’attività amministrativa di cui all’art. 1 della L. 241/1990;
- dell’avviso di pre-informazione di cui sopra, pubblicato in data 24 dicembre 2016 nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. GU/S S249, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 7 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., avente per oggetto l’affidamento diretto a Trenitalia del servizio di trasporto pubblico ferroviario sull’attuale rete del Gestore Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.(RFI);
- della Deliberazione n. 957 del 12/6/2018, con cui la Giunta Regionale ha proceduto ad affidare direttamente a Trenitalia S.p.A. il servizio pubblico di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale nella Regione Puglia su rete RFI, a decorrere al 01.01.2018 per un periodo di durata complessiva di 15 anni (10 anni ai sensi dell’art. 5, par. 6, del Regolamento (CE) 1370/2007 e ss.mm.ii., e il 50% ai sensi dell’art. 4, par. 4, dello stesso Regolamento), approvando il relativo schema di contratto di servizio.
DATO ATTO del Contratto tra Regione Puglia e la Società Trenitalia S.p.A., digitalmente sottoscritto in data 14 giugno 2018 nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii. e repertoriato al numero 020828 del 18 giugno 2018, con l’intento di condividere e formalizzare i patti e le condizioni per l’affidamento diretto per il periodo 2018 – 2032 del Contratto di Servizio di trasporto per ferrovia sulla rete del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI).
CONSIDERATO CHE la Società Trenitalia S.P.A. - a valle dell’intesa ministeriale sull’attribuzione della qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale alla richiamata linea ferroviaria Bari-Bitritto, nonché sul trasferimento a titolo gratuito della linea in parola al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale (RFI) con conseguente assunzione della gestione da parte dello stesso, per gli effetti di cui alla citata Deliberazione n. 1186/2020 - con nota prot. 2022/028422 del 28.07.2022 ha sottoposto alla Regione Puglia la propria proposta di estensione del Contratto di Servizio 2018-2023 al nuovo servizio sulla Linea Bari-Bitritto.
PRESO ATTO del documento “Proposta per estensione del contratto di servizio 2018-2032 al nuovo servizio sulla linea Bari-Bitritto” trasmesso dalla Società Trenitalia S.P.A. a corredo della summenzionata nota prot. 2022/028422, nonché delle opportunità rappresentate dalla stessa Società nel citato documento, rivenienti dall’integrazione dei nuovi servizi della Linea Bari-Bitritto rispetto all’affidamento già esistente sull’attuale rete dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, quali:
• il conseguimento di ottimizzazioni a livello tecnico dei processi di manutenzione e produzione;
• i vantaggi per il viaggiatore della nuova linea che entra a far parte del network Trenitalia per l’informazione, l’assistenza, la vendita e il postvendita;
• la possibilità di impiegare treni Jazz, a seguito dei nuovi investimenti in materiale rotabile extra contratto.
PRESO ATTO ALTRESÌ, di quanto riportato da Trenitalia S.P.A. nel richiamato documento “Proposta per estensione del contratto di servizio 2018-2032 al nuovo servizio sulla linea Bari-Bitritto” , con riferimento
- alle fasi dello sviluppo del modello di esercizio della nuova linea ferroviaria Bari-Bitritto sulla base dei progressivi rilasci infrastrutturali di RFI;
- ai vantaggi per i viaggiatori della nuova linea, in termini di:
- tempi di percorrenza, stimati in 20 min.;
- regolarità e puntualità delle percorrenze, avendo asserito che gli indicatori di qualità registrano continui miglioramenti nelle performance durante i primi 4 anni di gestione contrattuale;
- comfort di viaggio, avendo allo scopo precisato che i Jazz impiegati attualmente sulla linea Bari- Taranto saranno disponibili grazie al completamento della fornitura della flotta con investimento di nuovo materiale rotabile finanziato al 98% con fondi FSC 2014-2020, a cui si somma il cofinanziamento del Gestore del servizio;
- performance registrate sul contratto vigente, che confermano un aumento della Customer Satisfaction, con punte di +8,9% nel caso della Puntualità (2021 vs 2018) e +9% per l’Informazione (2021 vs 2018). La Customer Satisfaction complessiva del viaggio è aumentata di +8,5% (2021 vs 2018);
- alle soluzioni di viaggio integrate con gli altri servizi Trenitalia, in termini di arrivi e partenze dei servizi da e per Bitritto nell’hub di interscambio di Bari Centrale, consentendo soluzioni di viaggio integrate con i servizi regionali di Trenitalia di tutte le linee regionali e interregionali;
- ai servizi ricompresi nel network di Trenitalia, in termini di:
- sistema tariffario regionale e sovra regionale: con applicazione della digressività chilometrica e della tariffazione sovra regionale;
- informazione a terra e a bordo e on line: attraverso un sistema di informazione a terra, a bordo treno e sul sito internet aziendale, mobile e app, anche in caso di criticità;
- rete di assistenza a terra: attraverso presidi di front office di customer care nella stazione di Bari Centrale e, per i viaggiatori con soluzioni di viaggio con interscambio, anche nelle stazioni di Lecce e Foggia disponibili per i viaggiatori sia in caso di normalità sia in situazioni di criticità;
- gestione del post-vendita: gestione dei reclami, dei rimborsi e degli indennizzi sull’intera soluzione di viaggio Trenitalia selezionata:
- rete di vendita: soluzioni di viaggio acquistabili negli oltre 85.000 touch point di Trenitalia presenti su tutto il territorio nazionale fino a 5 minuti dalla partenza inserimento nel sistema della vendita combinata con le altre Imprese Ferroviarie pugliesi nonché con i servizi di Trenord, Trenitalia TPER e delle altre imprese con cui sono stati sottoscritti accordi di intermodalità per generare connessioni con infinite soluzioni di viaggio sulla piattaforma Trenitalia.
CONDIVISE, stante quanto sopra, le potenzialità espresse da Trenitalia S.P.A. rispetto ad una possibile estensione del perimetro operativo della stessa società al nuovo servizio ferroviario sulla linea Bari-Bitritto, ivi richiamate in termini di:
• reattività, proattività e resilienza anche in situazioni impreviste ed imprevedibili;
• propensione al cambiamento per soddisfare l’evoluzione della domanda, anche potenziale;
• miglioramento costante e duraturo della qualità del servizi;
• soddisfazione crescente della clientela.
PRESO ATTO CHE la linea ferroviaria Bari – Bitritto
- in ragione della interconnessione ed interoperabilità con la rete ferroviaria nazionale nonché della sua esigua estensione (10 km) in rapporto alla porzione pugliese della medesima rete nazionale (450 km), rappresenta una naturale appendice della medesima apprestandosi, dunque, alla efficiente integrazione dei servizi di trasporto passeggeri già operati da Trenitalia s.p.a. sulla rete regionale;
- in ragione delle pertinenti caratteristiche infrastrutturali anzidette, della potenziale riconfigurazione della domanda di trasporto (in termini di selezione della modalità ferroviaria) che, per le relazioni n argomento, potranno contare sul vettore ferroviario sino ad ora non presente nel segmento di mercato delle aree di riferimento, nonché della modesta articolazione della rete di riferimento, il servizio ferroviario in argomento può considerarsi, ex-se, ricompreso nell’Ambito territoriale ottimale di estensione regionale che ricomprende tutti i servizi ferroviari di competenza regionale, ed in particolare nel lotto relativo ai servizi operati sulla rete nazionale (art. 23, co. 1 lett. b L.R. n. 24/2012).
RICHIAMATA
- la disciplina inerente la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in termini di offerta di servizi di trasporto pubblico locale in termini di “servizi minimi” di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 422/1997 e dell’art. 3, co. 3 lett. b) e dell’art. 5 della L.R. n. 18/2002;
- la disciplina in materia di Piano Triennale dei Servizi di cui all’art. 8 della L.R. n. 18/2002.
DATO ATTO ALTRESÌ
- che l’attivazione della estensione dei servizi ferroviari regionali sulla relazione Bari – Bitritto, di prossimo completamento, comporta la necessaria ridefinizione dei livelli di servizi minimi anche a valle del necessario coinvolgimento della Città Metropolitana di Bari, quale organo di Governo d’Ambito ai sensi della L.R. n. 42/2012 relativamente ai servizi di trasporto automobilistici afferenti al citato Ambito metropolitano;
- l’affidamento diretto a Trenitalia s.p.a. di tali servizi comporta l’adozione, da parte della Giunta regionale, nei modi e con i termini previsti dall’art. 5 della L.R. n. 18/2002, della determinazione dei livelli minimi dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nonché del Piano Triennale dei Servizi di cui all’art. 8 della L.R. n. 18/2002.
VALUTATA l’opportunità di affidare direttamente il Servizio ferroviario della linea Bari-Bitritto, attualmente in corso di realizzazione infrastrutturale, alla Società Trenitalia S.P.A. per il periodo 2024 - 2032, in considerazione della capacità della citata linea ferroviaria, ad avvenuto completamento, di connettersi a Bari Centrale configurando, conseguentemente, un’estensione al perimetro operativo di Trenitalia, con un innesto sui primi 3 km della linea Bari – Taranto a valere sulla rete del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, i cui servizi, attualmente in esclusiva a Trenitalia, sono compresi nel Contratto di servizio vigente.
CONSIDERATO CHE l’affidamento diretto della linea ferroviaria Bari-Bitritto in favore della medesima impresa ferroviaria Trenitalia S.P.A, andrebbe a configurarsi in capo ad un operatore economico già appaltatore in un contratto vigente nel periodo 2018-2032, a beneficio dell’economia procedimentale e dell’efficienza del servizio.
VALUTATO ALTRESÌ CHE l’estensione del perimetro operativo di Trenitalia con l’integrazione della Linea Bari- Bitritto, sottopone esigenze di riorganizzazione operativa ed economico-finanziaria di una gestione unitaria del servizio di trasporto pubblico ferroviario sulla rete del gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nonché di gestione efficiente ed efficace degli adempimenti contrattuali in capo al medesimo gestore del servizio in relazione alle prestazioni di cui trattasi, altresì alla luce del vigente contesto normativo.
DATO ATTO ALTRESÌ CHE
- i costi dell’estensione dei servizi di trasporto pubblico sulla relazione Bari-Bitritto sono da calcolarsi con riferimento ad ipotesi di costo efficiente, sulla base di quanto disposto con Delibera ART n. 49/2015, secondo la disciplina contenuta nella Delibera ART n. 154/2019 e xx.xx. e ii., assicurando la coerenza con quanto previsto dall’articolo 17, co.1 del D.Lgs. n. 422/1997 e con i principi della definizione standardizzata del costo del servizio enunciati dal DM MIT n. 157/2018 e/o di stima benchmarking di altre imprese quali elementi di riferimento per la quantificazione della compensazione attribuita;
- i costi di cui innanzi, opportunamente ricavati attraverso un progressivo recupero di efficienza, saranno espostiedeventualmentecompensati nella misuraeffettivamente necessaria, attraverso l’implementazione della disciplina regolatoria di settore, degli obiettivi di performance e della pianificazione economica e finanziaria sottesa al servizio.
PRESO ATTO che l’affidamento diretto dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale è disciplinato:
- dalla L. 99/2009, art. 61 comma 1, che dispone che “le autorità competenti all’aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all’articolo 5, paragrafi 2, 4, 5e 6, e all’articolo 8, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007”;
- dal Regolamento (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii. (integrato dal Regolamento (UE) 2338/2016), che all’art. 5 comma 6 prevede la facoltà, applicabile per gli affidamenti effettuati entro il 24 dicembre 2023, di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, fermo il rispetto delle modalità applicative e di pubblicità specificate al successivo art. 7, paragrafo 2, dello stesso regolamento, possibilità peraltro ammessa anche dalla legislazione nazionale (L. 99/2009, art. 61);
- dall’art. 7 comma 2 del citato Regolamento (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., che dispone che ciascuna autorità competente prenda i provvedimenti necessari affinché, almeno un anno prima dell’aggiudicazione diretta del contratto, siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le informazioni riguardanti il nuovo affidamento, incluso il tipo di aggiudicazione previsto e i servizi e territori potenzialmente interessati dall’aggiudicazione.
VISTI
- la X.X.X. x. 0000 xxx 00/0/0000, xxxxxxx l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la X.X.X. x. 000 xxx 0/0/0000, xxxxxxx “Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022. L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto x neutro
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 e SS.MM.II.
La presente Deliberazione non comporta immediate implicazioni, dirette e/o indirette di natura economico- finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere, nell’immediato, a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d) della L. R. n. 7/97 propone alla Giunta:
1. Di prendere atto dell’opportunità di affidare direttamente il Servizio ferroviario di trasporto pubblico passeggeri sulla linea Bari-Bitritto, attualmente in corso di realizzazione infrastrutturale, alla Società Trenitalia S.P.A. per il periodo 2024 - 2032, in considerazione della capacità della citata linea ferroviaria, ad avvenuto completamento, di connettersi a Bari Centrale configurando, conseguentemente, un’estensione
al perimetro operativo di Trenitalia, con un innesto sui primi 3 km della linea Bari – Taranto a valere sulla rete del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, i cui servizi, attualmente in esclusiva a Trenitalia, sono compresi nel Contratto di servizio vigente.
2. Di fornire indirizzo affinché, secondo i modi ed i termini e nei limiti rivenienti dalla implementazione delle procedure e della disciplina di cui al D.Lgs. n. 422/1997 e della L.R. n. 18/2002, l’estensione dell’offerta dei servizi ferroviari di trasporto pubblico sulla relazione Bari-Bitritto, di cui al presente provvedimento, ampli la rete dei servizi minimi di cui all’art. 5 della L.R. n. 18/2002.
3. Di prendere atto della necessità di procedere con la definizione e successiva approvazione dei livelli minimi dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché di procedere con la definizione e successiva adozione ed approvazione del Piano Triennale dei Servizi secondo le rispettive discipline fissate dal D.Lgs. n. 422/1997 e dalla L.R. n. 18/2002.
4. Di disporre l’aggiudicazione diretta in favore della Società Trenitalia S.P.A., del contratto di servizio di trasporto pubblico ferroviario della linea Bari-Bitritto per il periodo per il periodo 2024 - 2032, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., esperite le disposizioni di cui all’art. 7 del medesimo regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza, verificata la permanenza dei principi generali dell’attività amministrativa, di cui all’art. 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e xx.xx. ii., da attuarsi sulla base dei km ricompresi sulla linea Bari-Bitritto, valutati a regime per complessivi
130.000 treni*Km/anno, a valle di una attenta valutazione dei costi pertinenti nel rispetto del principio di efficienza dei costi di cui al capo II dell’allegato alla Delibera ART n. 154/2019 ed in applicazione del D.M.
n. 157 del 28.03.2018 di determinazione del costo standard unitario e/o di stima benchmarking di altre imprese quali elementi di riferimento per la quantificazione della compensazione attribuita.
5. Di prendere atto altresì che, per gli effetti di quanto sopra disposto, l’estensione del perimetro operativo di Trenitalia con l’integrazione della Linea Bari-Bitritto, sottopone esigenze di riorganizzazione operativa ed economico-finanziaria di una gestione unitaria del servizio di trasporto pubblico ferroviario sulla rete del gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nonché di gestione efficiente ed efficace degli adempimenti contrattuali in capo al medesimo gestore del servizio in relazione alle prestazioni affidate, altresì alla luce del vigente contesto normativo.
6. Di approvare l’allegato “Schema di preinformazione”, redatto ai sensi dell’art. 7, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., relativo alla Società Trenitalia S.P.A., e disporne la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, precisato che qualora dette informazioni cambino successivamente alla loro pubblicazione, l’autorità competente pubblicherà di conseguenza una rettifica al più presto. Tale rettifica non pregiudica la data di avvio dell’aggiudicazione diretta o del bando di gara.
7. Di demandare alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità gli adempimenti connessi all’attuazione del presente provvedimento ed alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’avviso di preinformazione di cui al punto precedente.
8. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale.
9. Di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, alla Società Trenitalia S.P.A..
I sottoscriĖ attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie
Il Funzionario Istruttore Xxxxxx Xxxxxxx
PO “Trasporto ferroviario”
Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Xxxxxxx Xxxxxxxxx Locale e Intermodalità
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
L’ASSESSORE proponente Xxxx Xxxxxxxxxxx
L A G I U N T A
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, Xxxx XXXXXXXXXXX;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di Xxxxx;
D E L I B E R A
1. Di prendere atto dell’opportunità di affidare direttamente il Servizio ferroviario di trasporto pubblico passeggeri sulla linea Bari-Bitritto, attualmente in corso di realizzazione infrastrutturale, alla Società Trenitalia S.P.A. per il periodo 2024 - 2032, in considerazione della capacità della citata linea ferroviaria, ad avvenuto completamento, di connettersi a Bari Centrale configurando, conseguentemente, un’estensione al perimetro operativo di Trenitalia, con un innesto sui primi 3 km della linea Bari – Taranto a valere sulla rete del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, i cui servizi, attualmente in esclusiva a Trenitalia, sono compresi nel Contratto di servizio vigente.
2. Di fornire indirizzo affinché, secondo i modi ed i termini e nei limiti rivenienti dalla implementazione delle procedure e della disciplina di cui al D.Lgs. n. 422/1997 e della L.R. n. 18/2002, l’estensione dell’offerta dei servizi ferroviari di trasporto pubblico sulla relazione Bari-Bitritto, di cui al presente provvedimento, ampli la rete dei servizi minimi di cui all’art. 5 della L.R. n. 18/2002.
3. Di prendere atto della necessità di procedere con la definizione e successiva approvazione dei livelli minimi dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché di procedere con la definizione e successiva adozione ed approvazione del Piano Triennale dei Servizi secondo le rispettive discipline fissate dal D.Lgs. n. 422/1997 e dalla L.R. n. 18/2002.
4. Di disporre l’aggiudicazione diretta in favore della Società Trenitalia S.P.A., del contratto di servizio di trasporto pubblico ferroviario della linea Bari-Bitritto per il periodo per il periodo 2024 - 2032, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., esperite le disposizioni di cui all’art. 7 del medesimo regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza, verificata la permanenza dei principi generali dell’attività amministrativa, di cui all’art. 1 della Legge 7 agosto 1990
n. 241 e ss.mm.ii., da attuarsi sulla base dei km ricompresi sulla linea Bari-Bitritto, valutati a regime per complessivi 130.000 treni*Km/anno, a valle di una attenta valutazione dei costi pertinenti nel
rispetto del principio di efficienza dei costi di cui al capo II dell’allegato alla Delibera ART n. 154/2019 ed in applicazione del D.M. n. 157 del 28.03.2018 di determinazione del costo standard unitario e/o di stima benchmarking di altre imprese quali elementi di riferimento per la quantificazione della compensazione attribuita.
5. Di prendere atto altresì che, per gli effetti di quanto sopra disposto, l’estensione del perimetro operativo di Trenitalia con l’integrazione della Linea Bari-Bitritto, sottopone esigenze di riorganizzazione operativa ed economico-finanziaria di una gestione unitaria del servizio di trasporto pubblico ferroviario sulla rete del gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nonché di gestione efficiente ed efficace degli adempimenti contrattuali in capo al medesimo gestore del servizio in relazione alle prestazioni affidate, altresì alla luce del vigente contesto normativo.
6. Di approvare l’allegato “Schema di preinformazione”, parte integrante del presente atto, redatto ai sensi dell’art. 7, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e ss.mm.ii., relativo alla Società Trenitalia S.P.A., e disporne la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, precisato che qualora dette informazioni cambino successivamente alla loro pubblicazione, l’autorità competente pubblicherà di conseguenza una rettifica al più presto. Tale rettifica non pregiudica la data di avvio dell’aggiudicazione diretta o del bando di gara.
7. Di demandare alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità gli adempimenti connessi all’attuazione del presente provvedimento ed alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’avviso di preinformazione di cui al punto precedente.
8. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale.
9. Di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, alla Società Trenitalia S.P.A..
Il Segretario generale della Giunta | Il Presidente della Xxxxxx |
XXXX XXXXXXX | XXXXXXX XXXXXXXX |
nota *
Affidamento ai sensi dell’art. 5, paragrafo 6 del Regolamento (CE) 1370/2007 della gestione e dell'esercizio di servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale di competenza della Regione Puglia alla società Trenitalia S.p.A. - Linea Bari − Bitritto
nota **
L'affidamento ha per oggetto la gestione e l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale ferroviario di competenza della Regione Puglia, sulla nuova rete Bari − Bitritto, attribuita al gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., compatibilmente con quanto indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale 2304/2019 riguardo ai servizi minimi di TPRL.
È prevista la possibilità di subappalto a terzi, nella misura massima del 20% del valore dell’appalto, nei limiti stabiliti dalla Legge Regionale n. 18/2002, art. 17.
Il volume stimato dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri si attesta a regime su 130.000 treni*km/anno, per 9 anni. Si rinvia a successivi atti di pianificazione/programmazione regionale per la completa definizione del quantitativo di volumi per tipologia di servizio (treni*km di servizio di trasporto pubblico locale e del valore stimato, tariffe + corrispettivi).
Il calcolo delle compensazioni sarà sviluppato in conformità alle disposizioni dell'allegato al Regolamento CE 1370/2007 e ss.mm.ii., in coerenza con le indicazioni della Delibera ART n. 154 del 29/11/2019 e successivi atti vigenti al momento dell’affidamento, in applicazione del D.M. n. 157 del 28/3/2018 di determinazione del costo standard unitario.
Non sono concessi diritti in esclusiva.
La percentuale di ricavi dalla vendita dei biglietti, destinata all’operatore, è pari al 100%. Il contratto è di tipo net−cost.
Per gli standard sociali richiesti, si fa riferimento alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
Gli obblighi di servizio pubblico riguardano l’effettuazione delle corse ferroviarie elencate nel Programma di esercizio nel rispetto degli standard minimi specificati nel Contratto di Servizio; obblighi relativi ai rotabili adibiti al servizio e ammodernamento del parco del materiale rotabile mediante l'acquisto di treni secondo la quantità e la tempistica stabilite dal Contratto di Servizio; obblighi tariffari; obblighi relativi alla qualità del servizio; obblighi di monitoraggio e rendicontazione; obblighi di contabilità analitica separata; obblighi di separazione funzionale ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 112/2015 e ss.mm.ii.; obblighi di informazione all'utenza.
Altre condizioni particolari: l’affidamento è soggetto al possesso del Certificato di Sicurezza rilasciato da ANSF,
nonché alle altre condizioni imposte dalla normativa vigente e alle verifiche in capo alla Regione sulla situazione della società affidataria.
Resta ferma la possibilità di rettificare il presente avviso, ai sensi dell’art. 7, paragrafo 2, terzo comma del Regolamento (CE) 1370/2007, modificando la modalità di affidamento, o il soggetto affidatario, laddove le condizioni di cui sopra non risultino verificate.
L’affidamento potrà essere attuato anche mediante integrazione al vigente Contratto di Servizio rep. 020828 del 18/6/2018, sottoscritto tra Regione Puglia e Trenitalia S.p.A. per il periodo 2018−2032.
nota ***
Obiettivi di qualità: Gli obiettivi di qualità e gli standard qualitativi minimi del servizio riguarderanno la regolarità e puntualità dei servizi, l'affidabilità del servizio, l'informazione all'utenza, il rispetto dell'ambiente, la manutenzione, il comfort e la pulizia dei veicoli.
Informazioni e biglietti: Saranno indicate le informazioni minime per l’utenza, in relazione alle diverse tipologie dei canali informativi utilizzati, nonché l’obbligazione a carico dell’Impresa affidataria di pubblicare annualmente una
«Carta della qualità dei servizi» secondo le disposizioni della deliberazione di giunta regionale pugliese n. 795/2015. Puntualità e affidabilità: Gli indici di puntualità ed affidabilità di sistema saranno misurati attraverso un flusso informativo di dati verso la Regione Puglia.
Soppressione di servizi: Oltre ai sistemi di detrazioni e penalità riguardanti i treni soppressi saranno previsti obblighi relativi a servizi sostitutivi per garantire la mobilità degli utenti.
Premi e penalità: È prevista l'applicazione di sanzioni e penali.
Pulizia del materiale rotabile e delle stazioni: Programmi di pulizia (con standard minimi di qualità), di monitoraggio e di rendicontazione che potranno dare seguito all'applicazione di penali.
Indagine sul grado di soddisfazione della clientela: L'impresa ferroviaria sarà obbligata a rendicontare le indagini di
customer satisfaction effettuate.
Trattamento dei reclami: Nel rispetto del Reg. CE 1371/2007 e del D.Lgs. 70/2014 e ss.mm.ii.
Assistenza alle persone con mobilità ridotta: Rispetto obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, in particolare del Reg. 1371/2007.
Altro: Dovrà essere garantito il trasporto gratuito a bordo delle biciclette al seguito dei passeggeri. Dovrà essere garantita la disponibilità degli orari dei servizi secondo il formato aperto ed editabile GTFS (Google Transit Feed Specification). Dovranno essere disponibili almeno tre report/anno di analisi (settimanale) delle frequentazioni dei servizi distinti per singolo treno oltre che le matrici O/D degli spostamenti censiti con le stesse modalità delle frequentazioni.