CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
Settore “Politiche Ambientali e Culturali”
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di igiene urbana nel Comune di Reggio Calabria per la durata di un anno con opzione di rinnovo (CIG 62899062A2).
Art. 1 - Premessa
Il presente documento disciplina i rapporti intercorrenti tra il Comune di Reggio Calabria e l’aggiudicatario dell’appalto relativo alla gestione dei servizi di igiene urbana, la cui durata presunta è di un anno (decorrente dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna), fatto salvo l’esercizio dell’opzione di rinnovo di anno in anno per un massimo di due volte.
L’aggiudicatario della gara (nel seguito “Appaltatore”) dovrà osservare integralmente tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nel Disciplinare tecnico-prestazionale e negli elaborati allegati, nell’Offerta tecnica e nel successivo Piano operativo dei servizi.
Art. 2 – Definizioni
Ferme restando le definizioni e le classificazioni presenti nel Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e xx.xx. e ii., ai fini del presente Capitolato, si definiscono:
Abitanti equivalenti: ai fini dell’appalto, per abitanti equivalenti in una specifica zona del territorio è da intendersi un parametro convenzionale che tiene conto della totalità delle utenze domestiche e non domestiche ivi ubicate che conferiscono i propri rifiuti nel sistema pubblico di raccolta, nonché delle eventuali fluttuazioni stagionali. Sempre ai fini del presente appalto, tale parametro si ottiene incrementando in ragione del 10% la popolazione anagrafica residente nella zona considerata;
Ambito Territoriale Ottimale (o ATO): la dimensione territoriale per lo svolgimento da parte dei comuni, in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale. Secondo quanto stabilito dalla L.R. Calabria n. 14 del 11.08.2014, esso coincide con i confini amministrativi della Provincia in cui è ricompreso il Comune;
Appaltatore: operatore economico aggiudicatario della gara d’appalto, nonché i suoi legali successori aventi causa;
Comunità d’Ambito: la struttura che riunisce i sindaci dei comuni ricadenti in ciascun ATO per l’esercizio, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni amministrative, anche fondamentali, degli enti locali ricompresi nell’ATO; rappresenta l’ente di governo dell’ATO di cui all’articolo 3-bis del d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011;
Conferimento: le modalità secondo cui i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso, ai sensi dell’articolo 183 comma 1, lettera h del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.,;
Fase di avvio del servizio (o di start up): periodo temporale (di durata massima pari a quattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna), durante il quale l’appaltatore prosegue e garantisce l’attività di raccolta dei rifiuti con la medesima metodologia applicata dal gestore cessante con l’utilizzo dei cassonetti e bidoni esistenti fino alla sostituzione e al posizionamento delle attrezzature proposte dall’appaltatore e accettate dalla Stazione Appaltante, fatto salvo il riscatto obbligatorio dei contenitori domiciliari (mastelli) già distribuiti agli utenti;
Frazione carta e cartone: materiali cellulosici quali giornali, riviste, libri, carta, cartone, imballaggi primari e secondari, compreso il tetrapak, conferiti a raccolta differenziata;
Frazione imballaggi in cartone: imballaggi secondari e terziari di natura cellulosica;
Frazione lattine: i contenitori (lattine, latte e barattoli) in alluminio, banda stagnata o acciaio, utilizzati per il contenimento delle bevande e di sostanze alimentari e non, privi di qualsiasi residuo di sostanze pericolose;
Frazione legno: gli imballaggi e i rifiuti in legno, individuati secondo le indicazioni dell’Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
Frazione multimateriale: rifiuto la cui composizione è costituita dalla somma delle frazioni plastica, vetro e lattine;
Frazione organica o frazione umida: frazione ad elevata matrice organica proveniente da utenze domestiche e non domestiche tra cui la frazione verde proveniente da attività di manutenzione aree verdi e giardini sia pubblici che privati purché non raccolti mediante spazzamento, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d’erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
Frazione plastica: gli imballaggi primari e secondari in plastica rigida o flessibile, privi di qualsiasi residuo di sostanze pericolose;
Frazioni secche valorizzabili: (carta, cartone, plastica, vetro, barattoli/lattine in banda stagnata/alluminio, altri valorizzabili), anche in forma di imballaggio, da avviare a recupero provenienti da utenze domestiche e non domestiche (pur- ché assimilati);
Frazione secca residua non riciclabile: parte residua dei rifiuti non suscettibile di reimpiego, recupero o riciclaggio, trasformazione o valorizzazione, ma suscettibile di recupero energetico);
Frazione vetro: i contenitori di vetro colorato ed incolore, completamente vuoti e non contaminati da sostanze pericolose, utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, conferiti a raccolta differenziata;
Gestione integrata dei rifiuti: ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera cc) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
Gestione: ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera n) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
Isole ecologiche: strutture attrezzate presso le quali possono essere conferite in modo differenziato, diverse tipologie di rifiuti;
Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
Messa in sicurezza: l’insieme degli interventi d’emergenza, operativi o definitivi atti a isolare le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente;
Produttore: ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
Raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
Raccolta differenziata: ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
Raccolta differenziata monomateriale: la raccolta di rifiuti aventi la medesima natura merceologica, compresa la frazione organica, effettuata con modalità specifiche, che permettono di avviare al recupero i rifiuti senza operazioni di separazione;
Raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio la raccolta congiunta di vetro, lattine, barattoli e plastica oppure di lattine, barattoli e plastica) i quali possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore, ovvero con modalità specifiche, per essere poi separati nelle successive fasi di recupero;
Raccolta “porta a porta” o domiciliare: la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati effettuata in corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell’utente o presso punti individuati dal soggetto gestore, secondo modalità e tempi prefissati;
Raccolta stradale: la raccolta di rifiuti che possono essere conferiti dall’utente in un unico contenitore “pubblico” posto perennemente in corrispondenza del piano stradale, o forma di raccolta effettuata in corrispondenza del piano stradale;
Raccolta su chiamata: la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti o di altri tipi di rifiuto, concordata preventivamente dalle utenze con il soggetto gestore o la raccolta per determinate utenze;
Direttore dell’esecuzione dell’Appaltatore: il Responsabile debitamente nominato dall’Appaltatore a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio. Tale Responsabile potrà avvalersi della collaborazione di assistenti da esso designati e ai quali saranno delegate specifiche attività;
Ufficio del Direttore dell’Esecuzione del Contratto: ufficio della Stazione Appaltante, costituito da un responsabile debitamente nominato che potrà avvalersi della collaborazione di assistenti da lui designati e ai quali saranno delegate specifiche attività, a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio;
Recupero: ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato C della parte IV del suddetto decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
Rifiuto: ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi;
Xxxxxxx abbandonati: i rifiuti di qualsiasi tipologia, natura, provenienza e dimensione, abbandonati su aree pubbliche o a uso pubblico;
Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (o RAEE sottoinsieme dei rifiuti ingombranti): rifiuti per uso domestico di cui all’art. 227 e seguenti del D. Lgs. n. 152/06, quali lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi, surgelatori e congelatori, condizionatori d’aria, apparecchiature elettriche ed elettroniche, monitor TV e personal computer, ecc..
Rifiuti ingombranti: i rifiuti derivanti dalla sostituzione dei beni di impiego domestico, di uso comune, quali arredi (p.e. materassi, armadi, ecc.), rifiuti elettrici ed elettronici, materiali ferrosi ingombranti, ecc.;
Rifiuti mercatali: i rifiuti provenienti dalle attività dei mercati;
Rifiuti Urbani (o R.U.): tutti i rifiuti provenienti da locali e aree a uso di civile abitazione, nonché i rifiuti non pericolosi provenienti da locali adibiti a usi diversi assimilati per qualità e quantità;
Rifiuti Urbani Pericolosi (o R.U.P.): i rifiuti pericolosi provenienti da attività domestiche, quali pile, batterie al piombo, lampade alogene, tubi catodici, lampade fluorescenti, farmaci, prodotti T (tossici) e/o F (infiammabili) che comprendono prodotti per giardinaggio, per piccoli servizi domestici, per hobbistica, per pulizia di indumenti e della casa (detergenti, candeggina, acido muriatico, solforico, ecc.), disinfestanti e insetticidi, combustibili solidi e liquidi, vernici, ecc.;
Smaltimento: ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera z) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’Allegato B alla parte IV del suddetto decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
Spazzamento: ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
Trasporto: l’operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione (compresi gli ecocentri e le aree attrezzate di raggruppamento), alle successive fasi di gestione dei rifiuti, ovvero agli impianti di recupero e/o di smaltimento. Tali operazioni e attività potranno prevedere, qualora necessarie, fasi intermedie di stoccaggio, ma ciò solo previa formale autorizzazione da parte della Stazione Appaltante;
Utente: chiunque occupi o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze;
Utenza: luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune dei condomini, centri commerciali integrati o multiproprietà; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi o indipendenti, o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto.
Art. 3 – Natura dei servizi
Oggetto del presente appalto è l'esecuzione dei servizi di igiene urbana sull’intero territorio del Comune di Reggio Calabria, comprensivi di raccolta indifferenziata e differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, trasporto e conferimento degli stessi ad impianti autorizzati, spazzamento stradale nonché gli annessi servizi accessori.
Nello specifico, l’appalto si articola nei seguenti servizi base (o servizi obbligatori), per come meglio descritti nel Disciplinare tecnico prestazionale:
Raccolta dei rifiuti urbani differenziati (frazione organica, carta e cartone, multimateriale con vetro, plastica, lattine) ed indifferenziati (frazione residua) con modalità porta a porta integrale almeno per le utenze domestiche e non domestiche ubicate nelle zone già servite (Ex Circoscrizioni di Gallina, Pellaro, Ravagnese, Archi, Gallico e Catona pari ad una
popolazione di circa 80.000 abitanti equivalenti), mediante l’uso di più contenitori con colori diversificati per frazione merceologica (mastelli e/o bidoni) associati univocamente alle singole utenze;
Raccolta dei rifiuti urbani differenziati (frazione organica, carta e cartone, multimateriale con vetro, plastica, lattine, indumenti) ed indifferenziati (frazione residua) per la restante parte della popolazione mediante l’uso di cassonetti e/o bidoni, sacchi e/o altre idonee attrezzature dedicate;
Xxxxxxxx, manutenzione e disinfezione cassonetti /bidoni e aree di pertinenza;
Raccolta rifiuti ingombranti e RAEE, sia domiciliare che su strada;
Lavaggio strade e aree pubbliche
Servizi di spazzamento strade e aree pubbliche
Raccolta e trasporto rifiuti verdi abbandonati su pubblica via
Pulizia deiezioni canine e raccolta siringhe
Diserbo stradale (anche di aree spartitraffico e rotatorie)
Svuotamento, sanificazione e manutenzione dei cestini porta rifiuti
Pulizia e spazzamento straordinari durante sagre e manifestazioni
Svuotamento contenitori e conseguente avvio a smaltimento di pile esauste e farmaci scaduti
Servizio di disinfestazione (derattizzazione, deblattizzazione e demuscazione- dezanzarizzazione)
Controllo periodico delle discariche comunali dismesse
Pulizia e raccolta rifiuti delle microdiscariche abusive
Fornitura e pulizia servizi igienici mobili
Rimozione delle carcasse animali rinvenute su aree pubbliche
Pulizia e raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dai mercati rionali, giornalieri e settimanali
Allestimento e gestione di un Centro comunale per la raccolta dei rifiuti (isole ecologiche)
Piano di comunicazione
Attivazione di un numero verde informativo
Altri (eventuali) servizi aggiuntivi offerti dall’appaltatore.
L’appaltatore dovrà altresì rendere i seguenti servizi opzionali (o servizi a richiesta), laddove espressamente commissionati dall’Amministrazione Comunale, secondo i prezzi previsti dall’Allegato C, epurati del ribasso d’asta offerto:
Pulizia dei muri, da scritte e/o graffiti
Rimozione, trasporto e smaltimento materiale in cemento-amianto abbandonato
Spurgo dei pozzetti e caditoie stradali e disostruzione delle bocche di lupo
Sfalcio, diserbo, potatura e pulizia aree cortilizie scolastiche
Raccolta e trasporto rifiuti provenienti dalla manutenzione e cura del verde pubblico (sfalci d’erba e potature)
Estensione servizio di porta a porta integrale con implementazione per lotti di 20.000 abitanti equivalenti (e fino ad un massimo di 5 lotti successivi)
Pulizia spiagge e arenili.
L’appaltatore dovrà, inoltre, provvedere al trasporto e al conferimento dei rifiuti raccolti, presumibilmente, secondo quanto appresso stabilito:
rifiuti indifferenziati (CER 200301), presso l’impianto TMB sito nella frazione Sambatello di Reggio Calabria o altri impianti indicati dalla Regione Calabria e comunque entro il raggio di 50 km;
terre da spazzamento stradale (CER 200303), presso la discarica di Pianopoli (CZ) o altri impianti autorizzati dalla Regione Calabria e comunque entro il raggio di 200 km;
acque derivanti dal lavaggio dei cassonetti (CER 161002), presso il più vicino impianto di ricezione e comunque entro il raggio di 200 km;
frazione organica (CER 200108), presso l’impianto regionale sito a Siderno (RC) o altri impianti autorizzati dalla Regione Calabria e comunque entro il raggio di 250 km;
frazioni derivanti dalla raccolta differenziata, presso uno o più impianti autorizzati all’accettazione e/o selezione delle stesse per il successivo avvio ai consorzi di filiera, ovunque essi siano ubicati;
RAEE, RUP, ingombranti e altri materiali non recuperabili, presso uno o più impianti autorizzati all’accettazione e alla gestione di tali materiali, ovunque essi siano ubicati.
Eventuali trasporti che andranno oltre le distanze sopraindicate saranno considerati extra-canone e verranno corrisposti a misura secondo i prezzi previsti dall’Allegato C del Disciplinare tecnico prestazionale, epurati del ribasso d’asta offerto.
Il trasporto dei rifiuti dovrà essere effettuato con mezzi idonei e con frequenza allineata al servizio di raccolta, fermo restando che, in ogni singola fase (raccolta, trasporto e recupero/smaltimento), i rifiuti dovranno essere sempre gestiti da soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni normative.
Tutti i servizi da rendere sono da intendersi comprensivi dei seguenti elementi economici:
costi di personale;
costi degli automezzi (manutenzione, omologazioni, carburanti, assicurazioni, bollo, etc);
costi per la fornitura, posizionamento e/o consegna dei contenitori per rifiuti;
spese generali (personale amministrativo, dirigenziale, ammortamento e manutenzione sedi e magazzini, spese contabili, spese amministrative, di cancelleria, etc.);
spese per materie prime (prodotti disinfettanti, igienizzanti, deodoranti, sgrassanti, etc)
utile d’impresa;
pagamento TOSAP per occupazione suolo pubblico con le attrezzature stradali ed ogni altra imposta di legge;
ogni altro onere diretto od indiretto connesso al servizio, necessario e funzionale all’espletamento dei servizi alle condizioni descritte nel presente documento e suoi allegati.
Sono altresì da intendersi esclusivamente a carico dell’Appaltatore:
gli oneri di trattamento/smaltimento dei RAEE, dei RUP, degli ingombranti e degli altri materiali non recuperabili.
gli oneri connessi alla selezione delle varie frazioni avviate a recupero, nonché al conseguente smaltimento della frazione residua non recuperabile;
gli oneri connessi allo smaltimento delle acque di lavaggio dei cassonetti.
Sono invece da intendersi esclusivamente a carico della Stazione Appaltante:
gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati e per il Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti (c.d. ecotassa);
gli oneri di trattamento della frazione umida.
ll Comune di Reggio Calabria, si riserva, altresì, la facoltà di affidare extracanone mediante procedura negoziata, al medesimo prestatore del servizio principale, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., servizi complementari di natura straordinaria non compresi nel presente contratto o variare la quantità e/o la modalità di quelli esistenti, che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per assicurare il servizio all’utenza.
Per i servizi e le forniture a misura di natura straordinaria, l’Ufficio del Direttore di Esecuzione del contratto redigerà apposito computo metrico estimativo, utilizzando le voci di elenco prezzi di cui all’allegato “C”, applicando ad essi il ribasso di gara formulato in sede di offerta. Tale computo sarà oggetto di inserimento in apposito ordine di servizio. Nel caso in cui si rendesse necessaria la redazione di ulteriori prezzi elementari, non contemplati nell’elenco prezzi, questi saranno dedotti mediante regolare analisi con apposite ricerche di mercato e saranno proposti all’Appaltatore mediante trasmissione di verbale di concordamento nuovi prezzi. Tali prezzi saranno approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi saranno approvati dalla stazione appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei servizi. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso di gara. Se l’appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante potrà ingiungergli l’esecuzione delle prestazioni aggiuntive sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità.
L’Appaltatore non potrà effettuare variazioni di alcun tipo a quanto disposto dal Disciplinare tecnico, dal Capitolato e/o dall’offerta tecnica se non dopo approvazione espressa da parte della Stazione appaltante.
Entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’appaltatore dovrà presentare un apposito “Piano operativo” che indichi le modalità di espletamento di tutti i servizi richiesti, che dovrà essere sottoposto alla superiore approvazione della Stazione Appaltante.
A seguito della consegna del servizio anche sotto le riserve di legge, nella fase di avvio (durata massima di 4 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna), l’Appaltatore dovrà immediatamente garantire, in sinergia con il gestore uscente, la continuità nello svolgimento della raccolta dei rifiuti nella modalità attualmente in essere e attivare autonomamente tutti gli altri servizi richiesti dal presente appalto (quali spazzamento, ritiro ingombranti, gestione isola ecologica, piano di comunicazione), secondo l’elenco prima riportato ed in accordo con le previsioni dell’offerta tecnica e del Piano operativo. Progressivamente, e comunque entro i termini di conclusione della fase d’avvio, l’appaltatore dovrà provvedere al posizionamento e/o alla consegna di tutte le forniture previste per il sistema di raccolta proposto nell’offerta tecnica, fatto salvo il riscatto dal gestore cessante delle attrezzature domiciliari già consegnate.
L'Appaltatore dovrà inoltre eseguire, durante i primi 2 mesi della fase di avvio, una pulizia di fondo, per ciascuna zona, programmando una serie di interventi congiunti e coordinati di spazzamento stradale, diserbo e lavaggio stradale, anche su segnalazione dell'Amministrazione. Gli stessi dovranno essere eseguiti secondo le modalità proprie di ogni sottoservizio e potranno
contribuire alla valutazione in situ delle strategie indicate nel piano operativo al fine del suo stesso affinamento durante la fase di avvio.
Conclusa la fase di avvio di quattro mesi, il modello di raccolta proposto dall’appaltatore dovrà
entrare a pieno regime entro i successivi 30 giorni.
Le prestazioni oggetto del presente appalto consistono in:
servizi a corpo, che verranno remunerati mediante corrispettivo mensile, secondo il quadro economico - elenco prezzi allegato C, depurato del ribasso d’asta offerto;
servizi o forniture a misura straordinari extra-canone, che, pur rientrando nel servizio di igiene urbana sono di carattere straordinario, verranno remunerati mediante utilizzo dei prezzi elementari decurtati del ribasso di gara, secondo le voci dell’elenco prezzi allegato C, epurate del ribasso d’asta offerto;
servizi opzionali, che verranno remunerati solo se richiesti dall’Amministrazione comunale mediante l’utilizzo dei prezzi unitari decurtati del ribasso di gara, secondo le voci dell’elenco prezzi allegato C, epurate del ribasso d’asta offerto.
Art. 4 - Obbligo di continuità dei servizi
I servizi oggetto del contratto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D. Lgs 152/2006.
Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore; in tale circostanza, l’Impresa dovrà presentare un Piano di emergenza, che necessiterà dell’approvazione del direttore dell’esecuzione, finalizzato nel breve termine a contenere i disagi alla cittadinanza; in tal caso, il recupero dei servizi non resi non comporterà maggiori spese per il Comune. Laddove le cause di forza maggiore dovessero protrarsi oltre le 48 ore, lo stesso piano di emergenza potrà essere rimodulato e aggiornato giornalmente, concordando tra le parti le eventuali ulteriori misure straordinarie da mettere in campo e fatta salva la verifica dei maggiori o minori costi, così come meglio specificati. A tal fine si potrà fare ricorso anche ai prezzi di cui all’Allegato C del presente capitolato, depurati del ribasso d’asta offerto
Nell’erogazione dei servizi, la ditta appaltatrice si impegnerà formalmente affinché gli stessi vengano svolti nel rispetto dei principi di cui alle Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 nei confronti del cittadino utente; più precisamente: eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia. In tal senso, l’appaltatore sarà espressamente tenuto al recepimento di ogni variante normativa con attinenza ai servizi oggetto del presente bando che dovesse essere introdotta in corso della propria prestazione d’opera.
Art. 5 – Scioperi
Gli scioperi sono regolamentati dalle disposizioni della L. n. 146/1990 e s.m.i. che detta le norme per l’esercizio di tale diritto nei servizi di cui trattasi. Devono in tal senso essere comunque garantiti i servizi essenziali previsti dalla norma in questione e l’Appaltatore ne deve trasmettere preventivamente (entro 48 ore prima) il programma.
In caso di sciopero i servizi non resi devono essere recuperati non appena le condizioni lo consentiranno. A tale fine dovrà essere trasmesso specifico programma entro 12 ore dall’inizio dello sciopero se giornaliero ed entro 4 ore dall’inizio dello sciopero, se interessante frazione di giornata, con indicato cronoprogramma dei servizi non eseguiti che devono essere recuperati entro le 24 ore successive. Tale programma deve essere approvato dal Direttore di esecuzione del
contratto. Tali recuperi non possono dare luogo a maggiori pretese economiche da parte dell’Appaltatore.
Si considerano prestazioni essenziali e indispensabili ai sensi dell’art. 2 della legge n. 146/1990 quelle relative a:
a) Raccolta e trasporto dei rifiuti definiti pericolosi ai sensi della normativa vigente di legge.
b) Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati pertinenti a - utenze scolastiche; - mense pubbliche e private di enti assistenziali; - ospedali - case di cura - comunità terapeutiche (compreso lo spazzamento della viabilità esterna); - ospizi, centri di accoglienza; - stazioni ferroviarie, marittime, aeroportuali; - caserme; - carceri.
c) Pulizia (spazzamento, raccolta dei rifiuti e lavaggio): dei mercati; delle aree di sosta attrezzate; delle aree di grande interesse turistico museale in misura non superiore al 20% delle aree dei centri storici così come individuate dai piani regolatori dei Comuni.
d) Trasporto, svuotamento dei mezzi di raccolta e trattamento negli impianti, comprese le discariche, dei rifiuti derivanti dalle prestazioni indispensabili e da altri mezzi eventualmente in servizio.
e) Raccolta delle siringhe, nonché disinfestazione, derattizzazione e disinfezione per casi urgenti e su segnalazione dell’autorità sanitaria e per ogni altro caso che sia oggetto di ordinanza emessa da parte dell’autorità sanitaria e/o di pubblica sicurezza.
Art. 6 - Durata ed importo dell’appalto
L’appalto avrà la durata di 1 (uno) anno, con decorrenza dalla data di effettivo avvio del servizio risultante da apposito verbale di consegna redatto in contraddittorio fra le parti eventualmente. L’affidamento potrà essere rinnovato di anno in anno fino a un massimo di due volte, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett.b del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. L’opzione di rinnovo verrà esercitata dall’Ente con un preavviso minimo di tre mesi prima della scadenza naturale dell’affidamento.
La consegna del servizio, in via d’urgenza, potrà avvenire, sotto le riserve di legge, anche durante il termine dilatorio di cui all’art. 11 comma 10 del D. Lgs. 163/2006, trattandosi di servizio essenziale, in quanto la mancata esecuzione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare.
L’Importo annuale dell’appalto da corrispondere a canone è pari ad €. 19.563.636,36, IVA al 10% esclusa.
Si precisa che gli oneri di sicurezza relativi a rischi di interferenza sono pari a euro zero in quanto l’attività del presente appalto non presenta interferenze con i dipendenti dell’Amministrazione Comunale. L’importo massimo dell’appalto nel caso in cui l’amministrazione comunale si avvalga della massima facoltà di rinnovo, è pari a €. 58.690.909,08, iva esclusa, cui va applicato il ribasso proposto in sede di gara.
L’importo del canone tiene conto del valore delle attrezzature conferite in comodato gratuito dal Comune nello stato di fatto in cui si trovano così come individuati nel verbale di consegna. All’appaltatore verranno, altresì, riconosciuti i corrispettivi riferiti al conferimento di frazioni differenziate a qualunque titolo erogati, da parte sia del CONAI sia di ogni altro consorzio, i quali saranno introitati direttamente dall’Appaltatore; Il Comune a tale proposito rilascerà idonea delega.
L’Impresa è tenuta a comunicare mensilmente al Comune gli esiti e gli introiti delle raccolte differenziate secondo uno schema fornito dall’ufficio competente dello stesso Comune.
L’appalto in questione è da intendersi risolto di diritto, a far data dall’avvio della gestione associata dei servizi di igiene urbana da parte dell’ATO, senza che l’appaltatore abbia nulla a pretendere, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e
s.m.i. e dalla L.R. Calabria n.14 dell’11.08.2014.
L’appalto in questione è altresì da intendersi risolto di diritto, laddove l’Amministrazione Comunale abbia stabilito una differente modalità di gestione dei servizi oggetto del presente appalto. In tale evenienza l’Amministrazione, previo preavviso di almeno tre mesi, corrisponderà esclusivamente le spettanze corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate e riscattando il valore residuo ammortizzabile delle sole attrezzature domiciliari nonché degli allestimenti dell’isola ecologica.
Art. 7 - Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi alla presentazione dell’offerta , i concorrenti di cui agli artt. 34, 35, 36, 37 del D. Lgs.
n. 163/06 e s.m.i., costituiti da imprese singole, riunite o consorziate ai sensi degli artt. 92, 93, 94 del D.P.R. 270/2010 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 (comma 8) del D. Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui agli artt. 62 e 38 commi 4 e 5, 39, 44 e 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Ai fini della partecipazione i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
7.1) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.;
7.2) Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 39, commi 1 e 4, del D.Lgs 163/2006:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio per ambito di attività coerente con quello oggetto del presente appalto o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del d lgs 163/06 (se chi esercita l’attività è di altro paese dell’Unione Europea);
b) Per le sole cooperative essere regolarmente iscritte all’Albo delle società cooperative.
c) Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del Dlgs. 152 del 2006 e
s.m.i. per le seguenti categorie e classi, ai sensi del D.L. 406/98 e s.m.i. :
Categoria 1 classe B, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, comprensiva dell’attività di spazzamento meccanizzato e di gestione di centri di raccolta rifiuti urbani;
Categoria 4 classe D: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
Categoria 5 classe E: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
Categoria 8 classe D: intermediazione dei rifiuti senza detenzione;
Categoria 9 classe E: bonifica siti inquinati;
Categoria 10 classe E: bonifica dei beni contenenti amianto
Relativamente a tale ultimo requisito (iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali), in caso di RTI, fatto salvo per ognuna delle imprese costituenti il raggruppamento l’obbligo di iscrizione all’Albo, è comunque condizione necessaria che la capogruppo mandataria sia iscritta almeno nella categoria 1 classe B o superiore corrispondente alla prestazione principale da rendere. Agli RTI sono assimilati i consorzi ordinari ex art.2602 del C.C. In caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 il requisito deve essere posseduto dal Consorzio (se indicato come esecutore) o, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici. Ciascuna impresa mandante dovrà possedere le categorie e le classi necessarie per il compimento dei servizi che verranno svolti dalla stessa e che dovranno essere specificati in sede di costituzione
del RTI e nel complesso dovranno essere coperte tutte le categorie e classi richieste nel presente bando. I requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.
7.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 41 del D. Lgs. n. 163/2006 - capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi):
a) Possesso di idonee referenze rilasciate da almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 01.09.1993, n. 385, attestanti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità ed è idoneo ad assumere l’appalto in oggetto. In caso di RTI il requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa costituente il raggruppamento; in caso di Consorzio stabile dal Consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici;
b) avere conseguito un fatturato complessivo per servizi di igiene urbana riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 19.563.636,36 (IVA esclusa). Tale requisito deve essere posseduto dal mandatario nella misura minima del 40%, mentre le imprese mandanti dovranno possedere i medesimi requisiti nella misura minima del 10% purché la somma complessiva dei requisiti posseduti dal raggruppamento sia almeno pari all’importo da appaltare; in ogni caso l’impresa mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria; in caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006: dal Consorzio (se indicato come esecutore) o, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del bando. Si precisa che la dichiarazione relativa al fatturato viene richiesta in relazione alla natura e complessità dei servizi da rendere e alla necessità di accertare l’effettiva solidità aziendale a garanzia di una stabilità gestionale.
7.4) Requisiti di capacità tecnica – organizzativa (art.42 del D. Lgs. n. 163/2006 - Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi):
a) Avere svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi, di durata di almeno un anno continuativo, nel settore dell’igiene urbana, per una popolazione complessivamente servita nel triennio non inferiore a 100.000 abitanti; in caso di RTI il requisito dovrà essere posseduto dal Mandatario nella misura minima del 40 % e da ciascuno dei mandatari nella misura minima del 10%, purché nel complesso la popolazione servita sia di 100.000 abitanti; in ogni caso l’impresa mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
7.5) Requisiti speciali (art. 43 e 44 del D. Lgs. n. 163/2006 - Norme di garanzia della qualità e Norme di gestione ambientale):
a) Possesso della certificazione sistemi di gestione della qualità – possesso della certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 9001:2008, comprendente tra le attività certificate la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili.
Le ditte partecipanti alla gara dovranno inoltre essere in possesso della suddetta certificazione speciale; in caso di RTI, essa dovrà essere posseduta da tutte le imprese del raggruppamento. In caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006: dal Consorzio (se indicato come esecutore) e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici; I requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.
7.6) Avvalimento.
E’ ammesso l’avvalimento, nelle modalità e nelle forme di cui all’art. 49 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i, esclusivamente per i requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica-organizzativa.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 49 co. 1 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non è avvalibile.
Art. 8 - Criteri e modalità dell’aggiudicazione.
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163 del 2006, in conformità a quanto riportato nell’Allegato P del D.P.R. n. 207/10, sulla base delle precisazioni di seguito riportate.
Nello specifico, l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata come somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione di gara all’offerta tecnica (max 80 punti) e all’offerta economica (max 20 punti), applicando la seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione (punteggio totale) dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti o criteri;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 ed 1;
Σn = sommatoria rispetto ai requisiti o criteri.
8.1 Offerta Tecnica (max 80 punti).
L’offerta tecnica consisterà in un Progetto Tecnico (composto da max 80 pagine formato A4, riprodotta anche in formato elettronico non editabile), articolato in più sezioni, ove dovranno essere descritte le modalità di svolgimento delle singole prestazioni di cui si compone il servizio, con esplicito riferimento ai contenuti minimi indicati nel disciplinare tecnico prestazionale ed agli elementi di valutazione successivamente elencati.
In particolare, il Progetto tecnico dovrà evidenziare:
• rispondenza alle specifiche richieste, coerenza delle scelte organizzative e di approccio metodologico del servizio proposto, in rapporto alla natura dei servizi base da rendere e dei servizi opzionali, alla conformazione socio-economica dell’area territoriale di riferimento e agli obiettivi offerti di percentuale di raccolta differenziata (tenuto conto del minimo inderogabile del 40% alla fine del primo anno di servizio);
• descrizione dell’implementazione del servizio opzionale del lavoro delle risorse umane che la ditta concorrente intende impiegare nel servizio, con particolare riguardo alle figure responsabili di controllo e coordinamento;
• organizzazione del lavoro delle risorse umane che la ditta concorrente intende impiegare nel servizio, con particolare riguardo alle figure responsabili di controllo e coordinamento;
• consistenza e qualità delle attrezzature tecniche, dei materiali e mezzi che la ditta concorrente intende impiegare nel servizio;
• gestione isola ecologica, frazioni merceologiche trattate e politiche di fidelizzazione dell’utente;
• sistemi informatici di controllo e monitoraggio dei servizi resi;
• implementazione del numero di abitanti equivalenti serviti dalla raccolta porta a porta integrale (oltre i circa 80.000 abitanti equivalenti già inclusi nei servizi base e da mantenere obbligatoriamente), mediante l’estensione della metodologia di raccolta ad altre porzioni del territorio comunale, necessariamente contigue a quelle già attualmente servite e garantendo, ove possibile, l’integrità territoriale delle ex circoscrizioni cittadine interessate;
• misure di sostenibilità ambientale e di riduzione degli impatti applicate nell’ambito dell’appalto, con particolare riguardo alla rispondenza delle stesse ai Criteri Minimi Ambientali (CMA) previsti dall’allegato 1 del DM ambiente 13.02.2014;
• eventuali servizi aggiuntivi che il concorrente intenda offrire, nell’ambito dell’appalto, senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione comunale;
• incremento in termini di rifiuti raccolti in maniera differenziata che la ditta si prefigge di raggiungere a conclusione del primo anno (in aumento rispetto al quantitativo minimo inderogabile del 40%);
Nel progetto dovrà altresì essere riportato un cronoprogramma indicativo relativo all’attivazione dei singoli servizi da rendere (sia quelli base che quelli aggiuntivi).
Tale documentazione dovrà, a pena di esclusione, essere siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce, con firma leggibile e per esteso, dal Rappresentante della Ditta offerente.
In caso di Raggruppamento di Impresa o Consorzio ordinario già costituito, l’offerta, ivi gli eventuali allegati, dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce, con firma leggibile e per esteso, dal Rappresentante della Società mandataria, a pena di esclusione.
Nell’ipotesi di Imprese che si sono impegnate a costituire un Raggruppamento di Impresa o Consorzio stabile in caso di aggiudicazione, i documenti medesimi dovranno essere siglati in ogni pagina e sottoscritti in calce, con firma leggibile e per esteso, dai rappresentanti di ciascuna delle Società, a pena di esclusione dell’intero Raggruppamento o Consorzio.
La valutazione dell’Offerta Tecnica avverrà distintamente per ciascuno degli elementi di valutazione di natura qualitativa e quantitativa di seguito individuati e elencati:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA | ||||||
[i] | Criterio | Punteggio [Wi] | Sub-Criterio | Sub - Punteggio | Elemento di Valutazione | Documentazione valutata |
1 | Qualità e pregio tecnico dell’offerta | 15 | Rispondenza del progetto-offerta alle specifiche richieste; coerenza delle scelte organizzative e di approccio metodologico del servizio proposto ai fini degli obiettivi indicati | 10 | Coerenza del progetto con gli obiettivi del servizio | Progetto Tecnico - Sezione Modalità di organizzazione dei servizi |
Organizzazione delle risorse umane impiegate nel servizio, con particolare riguardo alle figure responsabili del controllo e coordinamento | 5 | Livello qualitativo in termini di organizzazione del lavoro delle risorse umane impiegate, con particolare riguardo alle figure responsabili di controllo e coordinamento | Progetto Tecnico - Sezione Struttura Organizzazione del lavoro in termini delle risorse umane con particolare riguardo all’organizzazione del lavoro delle figure di controllo e coordinamento | |||
2 | Caratteristiche funzionali e di sostenibilità dell’offerta | 30 | Consistenza e qualità delle attrezzature tecniche, dei materiali e dei mezzi impiegati nel servizio | 10 | Caratteristiche e tipologie delle attrezzature, dei materiali e dei mezzi impiegati nel servizio | Progetto Tecnico - Sezione Attrezzature, materiali e mezzi impiegati nel servizio |
Gestione isola ecologica, frazioni merceologiche trattate e politiche di fidelizzazione dell’utente | 5 | Modalità di gestione dell’isola ecologica e soluzioni di fidelizzazione innovative | Progetto Tecnico - Sezione Raccolta differenziata | |||
Sistemi informatici di controllo e monitoraggio dei servizi resi | 10 | Modalità ed efficacia dei sistema di controllo e monitoraggio dei servizi | Progetto Tecnico - Sezione Sistemi informatici di monitoraggio |
Misure di sostenibilità ambientale e di riduzione degli impatti applicate nell’ambito dell’appalto | 5 | Corrispondenza delle misure previste ai Criteri Minimi Ambientali (CMA) previsti dall’Allegato 1 del DM Ambiente 13.02.2014 | Progetto Tecnico Sezione Criteri di sostenibilità ambientale | |||
3 | Servizi aggiuntivi | 5 | Servizi aggiuntivi offerti dall’appaltatore, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante, (ritenuti attuabili ad insindacabile giudizio della Commissione di gara) | 5 | La modalità di esecuzione; il personale e le dotazioni tecnologiche (mezzi, attrezzature ecc.) utilizzate per lo svolgimento dello stesso, evidenziando i vantaggi per l’Ente derivanti da tali servizi | Progetto Tecnico - Sezione Servizi aggiuntivi |
Totale 1 | 50 | 50 | ||||
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUANTITATIVA | ||||||
[i] | Criterio | Punteggio [Wi] | Sub-Criterio | Sub- punteggio | Elemento Valutazione | Documentazione valutata |
3 | Caratteristiche ambientali dell’offerta | 30 | Incremento della percentuale di raccolta differenziata | 5 | Incremento in punti percentuali di RD proposto rispetto al minimo inderogabile da garantire del 40% | Progetto Tecnico - Sezione Raccolta differenziata |
Incremento del numero di abitanti equivalenti serviti dalla raccolta porta a porta integrale (oltre i circa 80.000 abitanti equivalenti già serviti) mediante l’estensione ad altre porzioni del territorio comunale | 25 | Incremento (in multipli interi di 10.000 abitanti equivalenti) rispetto al minimo inderogabile dei circa 80.000 abitanti equivalenti da servire | Progetto Tecnico - Sezione Raccolta differenziata | |||
Totale 2 | 30 | 30 | ||||
Totale Offerta Tecnica | 80 | 80 |
I suddetti elementi di valutazione saranno desunti e ponderati secondo le seguenti modalità:
1) sulla base della documentazione che costituirà l’offerta tecnica, ogni elemento secondo la valutazione delle sezioni di approfondimento indicate in tabella;
2) i coefficienti V(a) i saranno determinati:
a. per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, quali la qualità ed il pregio, le caratteristiche funzionali e i servizi aggiuntivi offerti, mediante il “metodo della media dei coefficienti”, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il “confronto a coppie”, seguendo le linee guida riportate nell’allegato G del
D.P.R. n. 207/10 e s.m.i.
In particolare, una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento, ciascun commissario sommerà i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasformerà in coefficienti compresi tra 0 e 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che avrà conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario verranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.
Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a 3 (tre), i coefficienti sono determinati come media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo la seguente griglia di valutazione:
un coefficiente pari a 0,0 nel caso in cui l’elemento in esame risulti “non trattato” |
un coefficiente pari a 0,1 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “insufficiente” |
un coefficiente pari a 0,2 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “molto scarso” |
un coefficiente pari a 0,3 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “scarso” |
un coefficiente pari a 0,4 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “carente” |
un coefficiente pari a 0,5 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “mediocre” |
un coefficiente pari a 0,6 nel caso in cui l’elemento trattato in esame risulti trattato in modo “sufficiente” |
un coefficiente pari a 0,7 nel caso in cui l’elemento trattato in esame risulti trattato in modo “discreto” |
un coefficiente pari a 0,8 nel caso in cui l’elemento trattato in esame risulti trattato in modo ”buono” |
un coefficiente pari a 0,9 nel caso in cui l’elemento trattato in esame risulti trattato in modo “ottimo” |
un coefficiente pari a 1,0 nel caso in cui l’elemento trattato in esame risulti trattato in modo “eccellente” |
b. per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, utilizzando la seguente formula:
V(a) i = R(a)/Rmax
dove:
R(a) = valore offerto dal concorrente (a)
Rmax = valore dell’offerta più conveniente
In particolare, il coefficiente V(a) i assumerà il valore zero in corrispondenza di un incremento offerto, in punti percentuali di RD pari a zero (corrispondente alla percentuale minima da garantire del 40%) oppure di un incremento di abitanti equivalenti serviti dal portata a porta integrale pari a zero (corrispondente al minimo inderogabile degli 80.000 abitanti equivalenti da servire già interessati dalla raccolta PAP integrale), mentre assumerà il valore uno in corrispondenza del massimo incremento offerto, in punti percentuale di RD e/o di abitanti.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al subcriterio “Incremento del numero di abitanti equivalenti serviti dalla raccolta porta a porta integrale….” si specifica che il numero di abitanti equivalenti in una porzione di territorio prescelta sarà determinato facendo riferimento esclusivamente alla popolazione anagrafica residente nello stesso territorio, incrementata del 10% per come da definizione data in premessa.
I risultati dei calcoli (medie e punteggi parziali) saranno espressi alla quarta cifra decimale, mentre il punteggio totale sarà arrotondato alla terza cifra decimale.
8.2 Offerta Economica (max punti 20).
L’offerta economica dovrà essere espressa in termini di ribasso percentuale (espresso in cifre e in lettere) rispetto alla base d’asta pari ad Euro 19.563.636,36. Il ribasso d’asta dovrà essere espresso con al massimo tre cifre decimali.
La valutazione dell’offerta economica (Max 20 punti) avverrà utilizzando i seguenti coefficienti al ribasso percentuale sul prezzo, utilizzando la seguente formula:
V(a) | (per A(a) <= Asoglia) | = | X * A(a) / Asoglia |
V(a) | (per A(a) > Asoglia) | = | X + (1,00 - X) * [(A(a) - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] |
dove:
V(a) | = | coefficiente attribuito all’offerta (a) |
A(a) | = | valore del ribasso dell’offerta (a) |
Asoglia | = | media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti |
X | = | 0,90 |
Amax | = | valore dell’offerta (ribasso) più conveniente. |
In particolare, il coefficiente V(a) i assumerà il valore zero in corrispondenza di un offerta pari alla base d’asta (ribasso d’asta nullo), mentre assumerà il valore uno in corrispondenza del massimo ribasso d’asta offerto.
8.3 Punteggio Totale (max 100 punti)
Il punteggio totale sarà dato dalla somma dei punteggi complessivamente assegnati all’Offerta Tecnica e all’Offerta Economica, per come sopra determinati, e sarà espresso con al massimo tre cifre decimali.
In base al risultato di quest’ultima operazione verrà formata la graduatoria delle offerte idonee; la gara sarà aggiudicata in vix xxxxxxxxxxx xx xoncorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto.
In conformità a quanto previsto dall’art. 86 co. 2 del X.X.xx. 12 aprile 2006 n. 163, saranno considerate anormalmente basse le offerte che avranno riportato un punteggio, riferito sia al prezzo che all’offerta tecnica, in entrambi i casi, pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti.
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 86 co. 3 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., si riserva la facoltà di procedere alla valutazione di ogni altra offerta che possa apparire anormalmente bassa.
In tal caso, la Stazione appaltante procederà alla valutazione della congruità delle offerte, in conformità a quanto previsto dagli artt. 87, 88 e 89 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Verranno escluse dalla gara le offerte che, a seguito delle verifiche di cui sopra, risulteranno “anormalmente basse”.
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 55 co. 4 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida.
Art. 9 - Avvio del servizio.
L’avvio del servizio potrà avvenire con consegna anticipata sotto riserva di legge prima della stipula del contratto. Gli impianti, le attrezzature, i mezzi di cui all’allegato Disciplinare tecnico, strumentali al servizio in questione, di proprietà del Comune ai sensi dell’art. 202, comma 4, del D. Lgs. 152 del 2006, saranno trasferiti all’appaltatore in comodato gratuito.
Dal momento della consegna del servizio ed entro il secondo mese della fase di avvio del servizio, il Direttore dell’esecuzione verificherà in contraddittorio con il responsabile dell’Impresa il numero effettivo e le caratteristiche degli automezzi ed attrezzature fornite in comodato d’uso; detta verifica risulterà da apposito verbale.
La fase di avvio è regolamentata dall’art. 3 del presente capitolato; è obbligo dell’appaltatore, pena risoluzione, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, presentare all’approvazione del Comune un dettagliato Piano Operativo dei Servizi, complementare ed integrativo del disciplinare tecnico prestazionale, contenente, per ciascun servizio, le modalità operative ed i programmi definitivi, i livelli standard e gli indicatori di efficienza ed efficacia dei servizi stessi, nonché il piano forniture.
A valle della fase di avvio ed entro i successivi 15 giorni dalla fine della stessa, al fine del raggiungimento delle obbligazioni di risultato dettagliate nel disciplinare tecnico prestazionale, il suddetto Piano operativo dovrà essere espressamente confermato/modificato dall’appaltatore ed approvato dalla Stazione appaltante. Lo stesso, una volta approvato dal Comune, farà parte integrante e sostanziale del disciplinare tecnico di servizio, quale atto complementare ed integrativo allo stesso, e potrà essere considerato, a tutti gli effetti di legge, allegato al contratto di servizio e vincolante per l’Impresa ai fini dell’applicazione delle penali di cui al successivo art. 20.
Art. 10 - Condizioni inerenti il servizio.
Le attrezzature fornite in comodato d’uso dal Comune di cui all’articolo precedente, dovranno essere restituite nelle medesime condizioni d’uso e di efficienza operativa in cui sono state consegnate, per come rilevato dal Verbale di verifica di cui all’art. 9 comma 2.
Eventuali danni arrecati alle attrezzature, che non fossero stati causati dalla normale usura, dovranno essere rimborsati al Comune dall’Impresa in base all’esito di una perizia appositamente predisposta dal Comune. Al momento della riconsegna di tali attrezzature e mezzi da parte dell’Impresa al Comune dovrà essere redatto un verbale di presa in carico delle attrezzature che dovrà comprendere foto e dettagliate descrizioni della funzionalità e dello stato d’uso delle attrezzature.
I mezzi e le attrezzature che saranno acquistati direttamente dall'Impresa saranno ritirati dalla stessa alla fine della durata del Contratto, senza alcun indennizzo, fatta salva la possibilità di riscatto degli stessi da parte del Comune o altro soggetto.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di riscattare al valore residuo ammortizzabile (su un arco temporale di tre e cinque anni) le attrezzature domiciliari (kit mastelli di 4 colori + sottolavello) e quelle posizionate presso l’isola ecologica, acquistati dall’attuale gestore del servizio di igiene urbana a Reggio Calabria, per un valore complessivo, rispettivamente, di €.816.922,60 e di
€.48.780,00 così come riportato nei seguenti prospetti (dati economici forniti dall’attuale gestore alla data del 31.12.2015):
Attrezzature porta a porta - Utenze domestiche | ||||||||||
Circoscrizione | Numero utenze di progetto | Costo unitario kit mastelli | Costo totale imponibile | Ammortamento annuo (3 anni) | Vita effettiva del bene al 31 dicembre 2015 | Valore residuo ammortamento al 31 dicembre 2015 | ||||
Pellaro | 6.000 | € | 27,50 | € | 165.000,00 | € | 55.000,00 | 1 anno | € | 110.000,00 |
Gallina | 3.500 | € | 27,50 | € | 96.250,00 | € | 32.083,33 | 1 anno | € | 64.166,67 |
Ravagnese | 7.500 | € | 27,50 | € | 206.250,00 | € | 68.750,00 | 1 anno | € | 137.500,00 |
Archi | 6.000 | € | 27,50 | € | 165.000,00 | € | 55.000,00 | 6 mesi | € | 171.875,00 |
Gallico | 5.000 | € | 27,50 | € | 137.500,00 | € | 45.833,33 | 6 mesi | € | 137.500,00 |
Catona | 4.000 | € | 27,50 | € | 110.000,00 | € | 36.666,67 | 6 mesi | € | 114.583,33 |
Complessivo | 32.000 | -- | € | 880.000,00 | € | 293.333,33 | -- | € | 735.625,00 | |
Attrezzature porta a porta - Utenze non domestiche bidoni carrellati lt. 120 | ||||||||||
Circoscrizione | Numero utenze di progetto | Costo unitariobidone carrellato lt. 120 | Costo totale imponibile | Ammortamento annuo (3 anni) | Vita effettiva del bene al 31 dicembre 2015 | Valore residuo ammortamento al 31 dicembre 2015 | ||||
Pellaro | 300 | € | 27,20 | € | 8.159,25 | € | 2.719,75 | 1 anno | € | 5.439,50 |
Gallina | 175 | € | 27,20 | € | 4.759,56 | € | 1.586,52 | 1 anno | € | 3.173,04 |
Ravagnese | 375 | € | 27,20 | € | 10.199,06 | € | 3.399,69 | 1 anno | € | 6.799,38 |
Archi | 300 | € | 27,20 | € | 8.159,25 | € | 2.719,75 | 6 mesi | € | 8.499,22 |
Gallico | 250 | € | 27,20 | € | 6.799,38 | € | 2.266,46 | 6 mesi | € | 6.799,38 |
Catona | 200 | € | 27,20 | € | 5.439,50 | € | 1.813,17 | 6 mesi | € | 5.666,15 |
Complessivo | 1.600 | -- | € | 43.516,00 | € | 14.505,33 | -- | € | 36.376,66 | |
Attrezzature porta a porta - Utenze non domestiche bidoni carrellati lt. 240 | ||||||||||
Circoscrizione | Numero utenze di progetto | Costo unitariobidone carrellato lt. 120 | Costo totale imponibile | Ammortamento annuo (3 anni) | Vita effettiva del bene al 31 dicembre 2015 | Valore residuo ammortamento al 31 dicembre 2015 | ||||
Pellaro | 270 | € | 37,32 | € | 10.075,73 | € | 3.358,58 | 1 anno | € | 6.717,15 |
Gallina | 158 | € | 37,32 | € | 5.877,51 | € | 1.959,17 | 1 anno | € | 3.918,34 |
Ravagnese | 338 | € | 37,32 | € | 12.594,66 | € | 4.198,22 | 1 anno | € | 8.396,44 |
Archi | 270 | € | 37,32 | € | 10.075,73 | € | 3.358,58 | 6 mesi | € | 10.495,55 |
Gallico | 225 | € | 37,32 | € | 8.396,44 | € | 2.798,81 | 6 mesi | € | 8.396,44 |
Catona | 180 | € | 37,32 | € | 6.717,15 | € | 2.239,05 | 6 mesi | € | 6.997,03 |
Complessivo | 1.440 | -- | € | 53.737,20 | € | 17.912,40 | -- | € | 44.920,94 | |
Totale residuo di ammortamento attrezzature porta a porta al 31 dicembre 2015 | € | 816.922,60 | ||||||||
Cassoni scarrabili isola ecologica di Sbarre | ||||||||||
Attrezzature isola | Numero | Costo unitario | Costo totale imponibile | Ammortamento annuo (5 anni) | Vita effettiva del bene al 31 dicembre | Valore residuo ammortamento al 31 dicembre 2015 | ||||
Cassone da 30 mc | 11 | € | 3.850,00 | € | 42.350,00 | € | 8.470,00 | 2 anni | € | 25.410,00 |
Cassone da 18 mc | 9 | € | 3.550,00 | € | 31.950,00 | € | 6.390,00 | 2 anni | € | 19.170,00 |
Cassone da 15 mc | 2 | € | 3.500,00 | € | 7.000,00 | € | 1.400,00 | 2 anni | € | 4.200,00 |
Complessivo | 22 | -- | € | 81.300,00 | € | 16.260,00 | -- | € | 48.780,00 | |
Totale residuo di ammortamento cassoni isola ecologica al 31 dicembre 2015 - imponibile | € | 48.780,00 |
Resteranno di proprietà dell’appaltatore tutte le dotazioni informatiche, sia hardware che software, acquistati dallo stesso per l’esecuzione del servizio in questione. Le banche dati relative ai servizi ed ogni altro materiale elaborato dall’Impresa nel corso del contratto verranno consegnati al Comune dall’appaltatore al termine dell’affidamento.
Art. 11 - Controllo del servizio.
Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando oltre il Direttore dell’esecuzione anche i dipendenti addetti al controllo delle prestazioni rese, abilitati a rappresentarlo secondo quanto disposto dal presente Capitolato Speciale d’appalto. Gli addetti al controllo potranno dare disposizioni anche verbali, nei casi di urgenza, per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto a cura del Direttore dell’esecuzione o suo delegato entro il primo giorno lavorativo successivo.
A tal proposito, l’appaltatore dovrà fornire al Committente in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla consegna del servizio e per tutta la durata dell'appalto, un autoveicolo appartenente almeno al gruppo/segmento “C” ad uso esclusivo dell’ufficio del DEC, comprensivo di assistenza meccanica, manutenzione ordinaria (comprensiva dei relativi tagliandi), manutenzione straordinaria, lavaggio con cadenza almeno mensile, assicurazione RCA per il conducente e i trasportati ed i rifornimenti di carburante, con una percorrenza annua stimata in 25.000 Km. Tale veicolo sarà dunque a disposizione del Committente, che lo utilizzerà nel modo più opportuno, destinandolo comunque a funzioni connesse alla gestione del contratto.
L’appaltatore dovrà altresì fornire al committente in comodato d’uso almeno n. 4 apparecchi telefonici portatili con relative SIM con servizio in fonia e dati ad uso della Direzione che gestisce il contratto. I costi di telefonia saranno a carico dell’appaltatore.
L'Impresa sarà tenuta a fornire anticipatamente al Comune la programmazione dei servizi, suddivisi per le varie zone del territorio.
In particolare, l'Impresa dovrà fornire:
a) giornalmente, con un anticipo di 36 ore solari rispetto alle diverse date di esecuzione, il piano di lavoro dei diversi servizi;
b) giornalmente, entro le ore 18 del giorno successivo, un prospetto riepilogativo dei servizi effettuati con una chiara tabella riportante le non conformità, se verificatesi, tra programmazione e consuntivazione dei servizi, con l’indicazione delle motivazioni e delle soluzioni adottate per rimuovere tali anomalie;
c) mensilmente, entro il giorno 15 del mese successivo, il report dei dati, espressi in unità di peso omogenee, concernenti le singole frazioni di rifiuto raccolte.
Per ogni frazione raccolta dovrà inoltre essere fornita documentazione sul conferimento; in particolare dovrà essere fornita copia dei formulari di identificazione del rifiuto (al Comune sia la prima copia che la quarta copia timbrata e firmata dal destinatario).
Tutti i report suindicati dovranno essere trasmessi in formato elettronico, su modello proposto dall’Impresa entro 10 giorni dall’avvio dei servizi e preventivamente approvato dal Comune.
Le prestazioni attinenti i servizi contrattualmente previsti che l'appaltatore non potesse eseguire per causa di forza maggiore o di terzi saranno definite nelle rispettive obbligazioni in contraddittorio con il Comune e risulteranno da apposito verbale. Per eventuali contenziosi derivanti da tali circostanze si rinvia agli artt. 20 e 34 del presente Capitolato in base al quale il Comune avrà facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Impresa, mediante ispezioni in loco e/o attraverso riscontri sulla veridicità della documentazione presentata dall’appaltatore.
Tutti gli automezzi impegnati per i servizi oggetto del presente contratto (inclusi quelli messi a disposizione diretta dell’Ente), allo scadere della fase di avvio del servizio, devono essere dotati di opportuni sistemi di localizzazione per conoscere in tempo reale la posizione del veicolo e memorizzare tale posizione per almeno 15 giorni con l’obbligo di back-up di tali dati alla scadenza di ciascuno di tali periodi. Tale sistema deve integrare a bordo un ricevitore GPS che deve consentire, in ogni istante, di conoscere la posizione del mezzo, la sua velocità e la sua direzione di marcia. I dati provenienti dal GPS devono essere elaborati con altri parametri rilevati a bordo e/o provenienti da terra, e processati dal microcontrollore interno: la tecnica utilizzata deve consentire la precisione di posizionamento con errori di localizzazione non superiori ai 20 metri dal trasmettitore/ricevitore. I dati di bordo forniti dai dispositivi devono essere integrabili con altri sistemi di cartografia, di gestione operativa, amministrativa o contabile del Comune. Deve essere assicurato il collegamento remoto da parte del Comune al sistema per il controllo in tempo reale dei mezzi oggetto del presente contratto ed equipaggiati con i sistemi di localizzazione.
Art. 12 - Reperibilità.
L'appaltatore sarà tenuta a garantire, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione Comunale, un servizio di reperibilità di uomini e mezzi - da esplicitare nel Piano Operativo – da attivare in caso di richieste urgenti e imprevedibili. Il relativo servizio dovrà attivarsi entro un’ora dalla segnalazione da parte del Comune e/o da altro soggetto dallo stesso autorizzato.
Art. 13 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti
Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, l'Impresa avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del Contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto del presente Capitolato, quali ad esempio quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto. In particolare si richiama l'osservanza del D.Lgs. 152/06 e del Regolamento comunale per l’applicazione della TARI.
L'Impresa sarà tenuta a rispettare anche ogni provvedimento nazionale, regionale o provinciale che dovesse entrare in vigore nel corso del Contratto. Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente Contratto, l'Impresa sarà tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dal Direttore dell’esecuzione individuato dal Comune, designato al controllo dei servizi.
Art. 14 – Cauzione definitiva
A garanzia della piena ed esatta esecuzione degli obblighi assunti, l’affidatario è tenuto a costituire una garanzia fidejussoria nei termini e con le modalità di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell'art. 40, comma 7 del D.Lgs 163/2006 la cauzione definitiva sarà ridotta del 50%. In caso di RTI la cauzione dovrà essere sottoscritta almeno dalla mandataria ed intestata al RTI.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. Resta all’Amministrazione comunale la facoltà di rivalersi, a suo insindacabile giudizio, sull’ammontare del deposito cauzionale di cui sopra nel caso in cui l’appaltatore non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte col contratto, ivi incluse quelle derivanti da interventi sostitutivi da eseguirsi d’ufficio a causa di inadempienze dell’affidatario. Il medesimo è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Ente appaltante abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
La cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, sarà progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo delle prestazioni eseguite, nel limite massimo previste per legge. Lo svincolo sarà automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna alla Compagnia garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati d'avanzamento servizi, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle percentuali del servizio eseguito. La parte restante della cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previa approvazione del certificato di regolare esecuzione del servizio.
Art. 15 – Pagamenti
Il canone verrà corrisposto in rate mensili posticipate, da pagarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura, tramite mandati di pagamento – preceduti da formale atto di liquidazione - a favore dell'Impresa.
La fattura elettronica dovrà essere emessa da parte dell’appaltatore entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Ogni fattura dovrà essere accompagnata da un attestato di regolare esecuzione del servizio rilasciato o negato (con indicazione delle cause del diniego) da parte del Direttore dell’esecuzione.
Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'Impresa di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto. Ciò premesso, nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili all’Amministrazione comunale l’Impresa avrà diritto agli interessi come stabilito dalla normativa vigente (D.Lgs. 231/02 e s.m.i.).
Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del Contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra il Comune e l’Impresa. Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte del Comune.
I corrispettivi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per la durata dell’appalto (un anno). In caso di rinnovo, il canone di appalto, è soggetto a revisione annuale e che, a fronte dell’eventuale mancata pubblicazione da parte dell’ISTAT dei dati relativi all’andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalle Amministrazioni pubbliche, la revisione del canone d’appalto è operata applicando il 90% dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall’ISTAT. L’indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all’anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. La revisione del canone scatterà solo su richiesta avanzata dalla parte che vi avrà interesse.
I corrispettivi previsti per i servizi opzionali di cui al presente Capitolato e gli importi previsti nell'elenco prezzi unitari (allegato C), depurati del ribasso d’asta, non potranno essere soggetti a revisione, anche in caso di proroga o ripetizione di servizi analoghi.
Art. 16 - Condizioni della rete stradale e condizioni meteorologiche
Tutti i servizi e gli interventi oggetto del presente Contratto dovranno essere condotti comunque indipendentemente dalle condizioni della rete stradale, sia essa asfaltata o non asfaltata, oppure che la suddetta sia per qualsiasi motivo o durata, anche parzialmente, percorribile con difficoltà. Non costituirà motivo di ritardo nell'effettuazione dei servizi oggetto del contratto o di richiesta di maggiori compensi od indennizzi il cambiamento di percorso dei veicoli dovuto a lavori sulla rete stradale o altro. Non costituiscono motivo di ritardo o mancata effettuazione dei servizi di cui al presente Contratto le avverse condizioni meteorologiche. Costituiscono giustificato motivo di ritardo o mancata effettuazione dei servizi di cui al presente Contratto i casi di forza maggiore o le oggettive condizioni di pericolo per gli addetti ai servizi o gravi danni ai veicoli dell'Impresa.
Art. 17 - Cessione contratto appalto e dei crediti
Il contratto d’appalto non può essere ceduto dall’Appaltatore: l’eventuale cessione è nulla secondo il disposto dell’Art. 118, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, salvo quanto previsto nell’art.116 del medesimo decreto. La cessione dei crediti da corrispettivo del presente Appalto è ammessa soltanto in conformità e con le modalità prescritte nell’art. 117 del D.Lgs. 163/2006. Tale cessione non può comunque determinare una modifica del luogo di pagamento dei corrispettivi dovuti dalla Stazione Appaltante.
Art. 18 – Obiettivi di Raccolta Differenziata (RD)
Gli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere attraverso questo appalto sono:
un sistema di relazioni con l’utenza che si basi sul principio della migliore conoscenza dei comportamenti per la partecipazione diffusa al raggiungimento degli obiettivi di progetto;
un sistema di relazioni con l’Impresa che si basi sul principio della responsabilità condivisa e della continua collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti;
un aumento generalizzato dell’efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia;
il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, ed a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo.
A tal fine l’Impresa dovrà impegnarsi in un percorso di crescita costante della raccolta differenziata che consenta il raggiungimento nell’ultimo mese d’appalto di una percentuale minima che comunque non potrà essere inferiore al 40 % (quaranta per cento).
In ogni caso, qualora l’Impresa per evidente negligenza non raggiunga gli obiettivi di cui ai commi precedenti il Comune applicherà le penali previste dall’Art. 20. Nel caso in cui gli obiettivi di raccolta differenziata venissero superati non verrà riconosciuta all’appaltatore alcuna premialità, in quanto questa potrà avvalersi degli eventuali maggiori corrispettivi derivanti dal conferimento degli imballaggi al sistema dei Consorzi aderenti a CONAI.
Art. 19 - Conformità ai principi della "Carta della qualità dei servizi ambientali”
Al fine di garantire maggior rispondenza tra servizio prestato e condizioni contrattuali, stante l'interesse preminente del Comune ad assicurarsi un servizio di qualità fortemente orientato alla soddisfazione delle esigenze e delle aspettative della cittadinanza, l'Impresa dovrà attenersi, nell'organizzazione e nell'espletamento dei servizi, alle indicazioni di principio contenute nella "Carta della qualità dei servizi ambientali” predisposta da FISE-Assoambiente (associazione di
categoria degli operatori professionali del settore dei servizi di igiene ambientale), quale premessa per l’attuazione degli standard ISO EN 9001 (rev 2008), ISO 14001 e l'attuazione del regolamento CEE 1836/93 su ecogestione e audit ambientale.
Art. 20 - Penalità
La mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di servizio, di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali, comporterà a carico della Impresa le seguenti penalità, fatto salvo quanto disposto dalla normativa di settore e fatte salve cause di forza maggiore e/o situazioni emergenziali non imputabili all’impresa:
1. per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata come indicati nell’offerta dall’appaltatore, si applicherà all’Impresa una penale pari a €. 30.000,00 per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione della percentuale di raccolta differenziata rispetto all’obiettivo proposto dall’appaltatore in sede di offerta (inteso come somma della percentuale minima del 40% e dell’incremento proposto dall’appaltatore), calcolato nell’ultimo mese contrattuale.
2. per la mancata raccolta dei rifiuti (differenziata/indifferenziata, cestini stradali gettacarte, bidoni carrellati, cassonetti stradali per la raccolta di prossimità, sacchi e gli altri contenitori previsti dall’appaltatore) nel giorno e/o negli orari stabiliti in una via, piazza, utenza o parti delle stesse, per ogni giorno di inadempienza: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, a seconda del numero, dell’estensione e del disagio causato;
3. per ogni dispersione di rifiuti, anche liquidi, provenienti dagli automezzi lungo il loro percorso: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00, a seconda dell’estensione dell’area insudiciata dalla dispersione;
4. per ogni mancata e/o incompleta esecuzione del servizio di riassetto e pulizia delle superfici sottostanti i contenitori (differenziata/indifferenziata, cestini stradali gettacarte, bidoni carrellati, cassonetti stradali per la raccolta di prossimità, sacchi e gli altri contenitori previsti dall’appaltatore) ed il loro non corretto riposizionamento nei siti stabiliti per ogni giorno di inadempienza e per ogni sito rinvenuto: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00;
5. per ogni mancata pulizia delle superfici stradali eventualmente imbrattate dal travaso dei rifiuti tra automezzi o tra contenitori ed automezzi per ogni giorno di inadempienza: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00, a seconda dell’estensione della superficie interessata;
Per le infrazioni nell’esecuzione dei servizi relativi allo stato di manutenzione e di pulizia dei contenitori stradali (cestini gettacarte, cassonetti stradali per la raccolta di prossimità, ed gli altri contenitori stradali previsti nel presente contratto), saranno applicate penalità in misura variabile secondo i seguenti casi:
6. per ogni mancato o incompleto lavaggio, disinfezione e disinfestazione dei cassonetti e/o altri contenitori, e per ciascuno di essi, per un intero ciclo temporale, per ogni giorno di inadempienza così come successivamente indicato: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00;
7. per la mancata manutenzione dei cassonetti e/o altri contenitori, per ogni giorno di inadempienza: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00;
Per le infrazioni nell’esecuzione dei servizi relativi a spazzamento, diserbo e pulizia strade e diserbo delle aree cortilizie scolastiche (opzionale), disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e demuscazione/dezanzarizzazione saranno applicate penalità in misura variabile secondo i seguenti casi:
8. per ogni mancata o incompleta attività di spazzamento, per come meglio definite nell’allegato disciplinare tecnico e piano operativo, per ogni strada, di via o piazza interessata per ogni giorno di
inadempienza da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00, a seconda dell’estensione dell’area interessata;
9. per ogni mancata o incompleta attività di diserbo delle aree cortilizie scolastiche, per ogni plesso scolastico e per ogni giorno di inadempienza: da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.000,00, a seconda dell’estensione dell’area interessata;
10. per ogni mancata o incompleta attività di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e demuscazione/dezanzarizzazione, e per ogni strada o piazza interessata: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00, a seconda dell’estensione dell’area interessata;
Sono inoltre applicabili le seguenti penalità, fatto salvo quanto disposto dalla normativa di settore:
11. mancata consegna di documentazione amministrativa-contabile, entro i termini richiesti: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
12. scorretto comportamento nei rapporti con l’utenza: € 50,00 per singola contestazione pervenuta e comprovata;
13. per qualsiasi altra mancata esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto e/o violazione alle norme generali contrattuali ed alle disposizioni di servizio impartite dal Comune, derivante da evidente e comprovata negligenza dell’Impresa, anche se non espressamente indicata nel presente articolo: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, sulla base della gravità della violazione accertata.
Saranno considerate cause di forza maggiore e/o situazioni emergenziali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fermo impianto e/o limite allo scarico, recupero pregresso dovuto a fermo impianto, ritardi non imputabili all’impresa dovuti all’applicazione di sopravvenute procedure di legge relative a particolari classi di rifiuti, eventi calamitosi, etc.
Le infrazioni anzidette saranno accertate dal Direttore dell’esecuzione e dal personale addetto al controllo, anche a seguito di segnalazioni da parte degli utenti. A seguito dell’accertamento di un’inadempienza contrattuale, sarà inoltrata all'Appaltatore formale contestazione anche a mezzo fax e/o posta elettronica. L’appaltatore ha l’obbligo di presentare controdeduzioni scritte e predisporre, ove attuabile, entro 48 ore (decorrenti dal momento della notifica della contestazione), un Piano di recupero con l’impegno ad adempiere al massimo entro le 24 ore successive. Esaminate le predette controdeduzioni e trascorso il termine ultimo indicato nel piano di recupero senza che l’inadempimento contestato sia stato esattamente recuperato, il Comune esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, le penalità per come sopra determinate.
Dopo ogni interruzione del sevizio per scioperi o altre cause di forza maggiore, le suddette penalità saranno comminate per gli inadempimenti contestati successivamente alla data di regolarizzazione del servizio, per come accertata dal Direttore di Esecuzione del Contratto in contraddittorio con l’Appaltatore.
L’applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non estingue il diritto di rivalsa del Comune, nei confronti dell’Impresa per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l’Impresa rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze. Ferma restando l’applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l’Impresa non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Comune, questo, a spese dell’Impresa stessa provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario. L’ammontare della penalità e l’importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d’ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, trattenute dal Comune sulla rata del canone in scadenza. L'ammontare delle penali sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza.
Tenuto conto della natura del presente servizio, le penali di cui sopra, fatto salvo cause imputabili a negligenza o colpa grave dell’impresa, si applicheranno dopo 30 giorni decorrenti dalla conclusione della fase di avvio del servizio.
Art. 21 – Subappalto
Il subappalto è ammesso in conformità alle prescrizioni di cui all’Art. 118 del D.Lgs. 163/2006. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di presentare alla Stazione Appaltante ogni contratto di subappalto, il quale dovrà essere preventivamente autorizzato dalla stessa.
Le Ditte subappaltatrici, qualora impiegate in attività previste dal T.U. dell’Ambiente dovranno essere iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria relativa al servizio previsto in subappalto e per la classe proporzionale all’importo del servizio che dovrà essere prestato.
L’appaltatore provvederà al pagamento diretto dell’importo dovuto alle imprese subappaltatrici regolarmente autorizzate. A tal proposito, è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dello stesso.
E’ espressamente vietata qualsiasi forma di nolo a caldo e/o nolo a freddo dei mezzi utilizzati per l’esecuzione dei servizi, qualora il noleggiatore non sia iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, fatta salva, l’eventualità di condizioni eccezionali dichiarate dalla Stazione Appaltante (es.: eventi di calamità naturale).
Nel caso di subappalto si applica quanto previsto dalla Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 22 - Risoluzione del contratto
Il Contratto si risolverà di diritto in caso di fallimento dell’Impresa o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento ovvero nel caso del venir meno dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
In caso di inadempienza di particolare gravità, quando l’Impresa non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal Contratto, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistono cause di forza maggiore, il Comune potrà decidere la risoluzione del Contratto.
Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c.:
le modificazioni soggettive alla composizione dell’appaltatore in mancanza di autorizzazione della stazione appaltante;
il mancato mantenimento del deposito cauzionale per tutto il periodo di validità del Contratto;
l’aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001. Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti:
a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio, imputabili a negligenza o colpa grave dell’impresa;
b) ripetute gravi inadempienze ai disposti del presente Capitolato;
c) accertata frode nei confronti del Comune o di altra amministrazione pubblica;
d) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile;
e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto (iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ecc.);
f) per i casi di mancata destinazione a recupero dei materiali riciclabili, raccolta di rifiuti pericolosi congiunta quelli non pericolosi, reiterate negligenze e disservizi che compromettano il buon andamento del servizio.
Nei casi indicati dalle lettere a), b), d), f) del comma che precede, ai sensi dell’art. 1454 del c.c., il Comune, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere all’Impresa un termine non inferiore a quindici giorni per adempiere. Decorso infruttuosamente il termine concesso si produrrà la risoluzione di diritto del contratto di servizio. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate all’Impresa ed il Comune avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti.
Risoluzione anticipata
L’appalto in questione è da intendersi risolto di diritto, a far data dall’avvio della gestione associata dei servizi di igiene urbana da parte dell’ATO, senza che l’appaltatore abbia nulla a pretendere, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalla L.R. Calabria n.14 dell’11.08.2014.
L’appalto in questione è altresì da intendersi risolto di diritto, laddove l’Amministrazione Comunale abbia stabilito una differente modalità di gestione dei servizi oggetto del presente appalto. In tale evenienza l’Amministrazione, previo preavviso di almeno tre mesi, corrisponderà esclusivamente le spettanze corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate e riscattando il valore residuo ammortizzabile delle sole attrezzature domiciliari nonché degli allestimenti dell’isola ecologica.
Art. 23 - Responsabilità dell’Impresa
L'Impresa risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi. Sarà pure a carico dell'Impresa la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alla proprietà o per danni alla medesima.
L’Impresa non potrà rifiutare di ritirare contenitori collocati all’interno di proprietà private se, ad insindacabile valutazione del Comune, l’esposizione dei contenitori stessi, come norma delle raccolte domiciliari, non sia resa possibile per ragioni di sicurezza stradale o altra motivazione oggettiva.
E' fatto obbligo all'Impresa di provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (con estensione nel novero dei terzi della stazione appaltante) e verso i prestatori di lavoro, relativamente ai servizi svolti per conto del Comune, tenendo quindi conto delle specificità del servizio offerto, ed alle assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno un milione di Euro per ciascun automezzo.
In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del C.C., l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO/RCA anche per le attività delle mandanti e delle Consorziate. Tutte le polizze, prive di franchigia, dovranno essere preventivamente accettate dall’Amministrazione Comunale e consegnate prima della stipula del contratto o della consegna del servizio, fermo restando che ciò non costituisce esonero dalle responsabilità incombenti all’Appaltatore.
Le coperture assicurative dovranno avere validità per tutta la durata contrattuale compreso il periodo fino all’emissione del Certificato di regolare esecuzione. In caso di Consorzio stabile, Consorzio tra Cooperative di produzione e lavoro e di Consorzio tra Imprese Artigiane, le polizze assicurative dovranno essere consegnate dalle Imprese Consorziate esecutrici. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’Appaltatore dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO/RCA del subappaltatore.
Nel caso in cui il servizio sia consegnato sotto le riserve di legge (nelle more della stipula del contratto), la documentazione sopra elencata dovrà essere trasmessa all’Ufficio di Direzione di Esecuzione del Contratto almeno 3 giorni prima dell'inizio del servizio medesimo.
In particolare l’Appaltatore deve rifondere i danni anche nel caso in cui sia accertata una sua responsabilità nel riposizionamento o nella mancata frenatura dei contenitori di raccolta, che in caso di vento o di pendenza della sede stradale possa essere causa di danni a persone, cose o animali.
L’Appaltatore deve rendicontare e dare riscontro tempestivo alla Stazione Appaltante dell’esito delle pratiche di sinistro, siano queste pervenute tramite la Stazione Appaltante o meno, rispettivamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla loro chiusura, o apertura. Tutti gli ulteriori obblighi ed oneri a carattere sanitario, assicurativo, antinfortunistico, assistenziale e previdenziale sono a completo carico dell’Appaltatore che ne è il solo responsabile in proposito. Resta comunque salva ogni facoltà di accertamento e di controllo da parte dell’ Amministrazione in merito al rispetto delle norme di cui al presente articolo.
Art. 24 - Sicurezza sul lavoro.
Il Comune considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la tutela dell’integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario.
Il presente documento stabilisce quindi come prima regola per l’Impresa quella che le attività che sono oggetto del servizio dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale. Inoltre, l’attività svolta dovrà rispettare le norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di percorrenza, contenute e previste dal vigente codice della strada e dal regolamento di attuazione dello stesso. Tutto il personale dovrà essere formato ed informato in materia di salute e sicurezza.
L’Impresa si impegna ad eseguire entro tre giorni dall’avvio del servizio un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell’area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori. L'Impresa si farà carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare l’impresa dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.L. 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
L’Impresa, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, dovrà presentare il proprio «Documento di valutazione dei rischi» (D.L. n. 81/2008 art. n. 28), nonché l’eventuale piano di coordinamento ai sensi dell’art. 26 del D.L. 81/08. Il Documento di valutazione dei rischi, qualora ritenuto lacunoso da parte del Comune, dovrà essere aggiornato entro i successivi 30 (trenta) giorni senza alcun onere per il Comune. In caso di mancato adempimento dell’obbligo innanzi indicato potrà chiedere di risolvere il rapporto contrattuale. Quanto previsto dal presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico dell’Impresa per tutti i prestatori d’opera, nessuno escluso, siano essi artigiani, professionisti, sub affidatari od esecutore di opere a qualsiasi titolo e
merito entro lo stesso luogo di lavoro. In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell’Impresa di situazioni di pericolo, quest’ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare per metterla eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati.
Art. 25 – Piano di sicurezza.
Con la firma del contratto l’Impresa assume l’onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D. Lgs n. 81/08, D.lgs 165/09 e s.m.i.. Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull’Impresa, restandone sollevato ed il Comune indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente.
L’Impresa rimane obbligata ad osservare e a fare osservare a tutto il personale tutte le norme in materia antinfortunistica che verranno successivamente emanate.
L’Impresa dovrà seguire le normative e le circolari in vigore in relazione ai piani di sicurezza. In particolare si riportano le seguenti norme a titolo indicativo e non esaustivo:
a) Prevenzione infortuni
Legge 1.mar.68 n. 186 - disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature elettriche, ecc.;
Legge 6.dic.71 n. 1083 - norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile; D.P.R. 21.lug.82 n. 673 - attuazione delle direttive CEE n. 73/361 relativa alla attestazione e contrassegno di funi metalliche catene e ganci;
D.M. 10.ago.84 - integrazione del decreto ministeriale 12/09/58 di approvazione registro infortuni; Legge 17.febbr.86 n. 39 - modifiche e integrazioni della l. 8/08/77 n. 572 e del DPR 11/01/80 n. 76;
D.M. 38/2008 - norme per la sicurezza degli impianti; D.M. 11.giu.92 - approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese. D.M. 24.ago.92 - modificazioni al D.M. 22/04/92;
D.M. 3.dic.92 n. 554 - regolamento recante norme sulle modalità di collaudo;
D.Lg. 4.dic.92 n. 475 - attuazione della direttiva 89/686/CEE del 21/12/89; D.P.R. 18.apr.94 n. 392 - regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti;
Legge del 26.ott.95 n. 477 - legge quadro sull’inquinamento acustico;
DPR 20.mar.56 n. 320 e n. 321 - norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro;
DPR 2.sett.68 - riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza;
D.M. 22.mag.92 n. 466 - regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale;
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici;
D.M. 23. dic. 93 - osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione ed all’utilizzo di sostanze pericolose;
b) Igiene del lavoro
X.X. 00.xxx.00 n. 1265- approvazione del T.U. delle leggi sanitarie;
D.M. 388/2003 - presidi chirurgici e farmaceutici aziendali;
Legge 5.mar..63 n. 292 - Vaccinazione antitetanica obbligatoria; D.P.R. 7.sett.65 n. 1301 - regolamento di esecuzione della l. 5/03/63 n. 292;
Legge 17.ott.67 n. 977 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti;
Legge 20.mar.68 n. 419 - modificazioni alla legge 05/03/63 n. 292; D.M. 22.mar.75 - estensioni dell’obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori;
D.P.R. 20.gen.76 n. 432 - determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell’art. 6 della l. 17/10/67 n. 977; D.P.R. 24.mag.88 n. 215 - attuazione delle direttive CEE nn. 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi; D.P.R. 24.mag.88 n. 216 - attuazione della direttiva CEE n. 85/467;
D.Lg 25.gen. 92 n. 77 - attuazione della direttiva 88/364/CEE; Legge 27.mar.92 n. 257 - norme relative alla cessione dell’impiego dell’amianto;
D.M. 6.sett.1994 - normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6 comma e dell’art. 12 comma 2 della legge 27.mar.92 n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
D.P.R. 25.lug.1996 n. 459 – regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE e 93/968/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine.
c) Prevenzione incendi
Legge 26.lug.65 n. 966 - disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
D.M. 16.febb.82 - Modificazioni del d.m. 27.sett.65 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
D.M. 30.nov.83 - termini definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi; Decreto Interministeriale 10/03/1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro e s.m.i.
Legge 3/2003 Divieto di fumare e s.m.i.
Art. 26 - Personale in servizio
Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'Impresa dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti.
L'Impresa sarà tenuta a:
1) applicare quanto previsto dai CCNL di categoria per i passaggi di gestione ed in particolare garantendo il passaggio del personale a tempo indeterminato già in servizio presso il precedente gestore di cui all'Allegato D al disciplinare tecnico, non operando trasferimenti del suddetto personale ad altre unità produttive, nonché garantendo l’applicazione del contratto FISE Assoambiente; in particolare dovrà riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
2) garantire il trattamento economico spettante al proprio personale anche nella condizione in cui il Comune non dovesse essere in grado di pagare il canone mensile come da contratto entro 90 gg. e fino ad un massimo di 100 gg;
3) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
Il personale in servizio dovrà:
a) essere dotato, a cura e spese dell'Impresa, di divisa con targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e rispondente alle norme del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;
b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Autorità Comunale (in primo luogo in materia di igiene e di sanità).
Il Comune si riserva di pretendere da parte dell’impresa l’allontanamento del personale incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordini aziendali. Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un Responsabile nominato dall’Impresa e che sarà diretto interlocutore del Comune per tutto quanto concerne l’esecuzione dei servizi. Detto Responsabile dovrà essere capace ed autonomo nelle decisioni gestionali, nonché in grado di collaborare fattivamente con l’Amministrazione per la soluzione delle problematiche che via via dovessero insorgere nell’esecuzione dei servizi.
L'Impresa, al momento dell'inizio del servizio, oltre a comunicare il nominativo ed i recapito del Responsabile di cui al comma precedente, trasmetterà al Comune l'elenco nominativo del personale in servizio con le relative qualifiche d'inquadramento, in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica.
E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere all’Impresa la sostituzione di detto Responsabile se ad insindacabile giudizio del Comune, lo stesso non sia ritenuto idoneo alle mansioni richieste per garantire la qualità dei servizi sul territorio comunale, nel pieno rispetto dei reciproci obblighi contrattuali. In tale caso, l’Impresa dovrà provvedere alla sostituzione del Responsabile entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta del Comune. L’Impresa dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, necessari per l’esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dal Comune, in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta.
Art. 27 - Mezzi e attrezzature
L'Impresa si impegna a utilizzare esclusivamente attrezzature e mezzi in piena efficienza operativa ed in buono stato di decoro e che dovranno essere in regola con le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti, nonché debitamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06.
E’ consentito l'utilizzo di mezzi nonchè la fornitura di cassonetti/bidoni carrellati, etc usati (acquistati nuovi da max quattro anni), purchè in condizioni di efficienza.
L'Impresa si impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature costantemente in stato di perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente manutenzioni, assoggettando il tutto, ove si verifichi la necessità, anche a periodiche riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie. Le fiancate laterali dei mezzi dovranno poter portare, su richiesta del Comune, pannelli comunicativi inerenti iniziative del Comune stesso (es. comunicazione ambientale).
La realizzazione dei detti pannelli è di spettanza dell’Impresa su bozzetti grafici sottoposti all’approvazione del Comune. L'Impresa si impegna inoltre a provvedere al lavaggio ed alla disinfezione dei mezzi e delle attrezzature impiegate. L’Impresa ha l’obbligo di produrre tutta la documentazione attestante le caratteristiche tecniche dei mezzi e delle attrezzature all’atto di
avvio del servizio. Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d’opera necessari per l’esecuzione delle opere di cui al contratto saranno custoditi a cura dell’Impresa e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli. Gli oneri di demolizione dei mezzi utilizzati per l’esecuzione dei servizi descritti nel presente capitolato di servizio spettano all’Impresa.
Art. 28 - Cantiere dell’Impresa.
L'Impresa si impegna altresì a reperire uno spazio idoneo al ricovero degli automezzi adibiti ai vari servizi e alle esigenze del personale. Tale area deve essere conforme alle norme in materia urbanistica e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Gli oneri per l’acquisizione o locazione di tale spazio nonché per la relativa gestione (inclusi i consumi) e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, ricadranno integralmente sull'Impresa.
Lo spazio in questione dovrà essere dotato di strutture igienico-sanitarie tali da disporre non solo di superfici per il ricovero degli automezzi, delle attrezzature e delle relative scorte, ma anche di locali spogliatoio e di servizi igienici per il personale conformi alla normativa vigente. Presso tale sede dovrà essere previsto un locale adibito ad ufficio con almeno una linea telefonica (posta elettronica) ed un fax e dovrà essere sempre reperibile, durante gli orari di espletamento dei servizi, il Responsabile dell’esecuzione dei servizi dell’appaltatore.
E’ facoltà dell’Appaltatore utilizzare in comodato d’uso, ai fini di cantiere operativo per il rimessaggio dei mezzi per lo spazzamento e per i servizi accessori, il sito posto in Via Foro Boario, adiacente all’attuale isola ecologica, di proprietà dell’Amministrazione ed al momento utilizzato con la medesima destinazione.
Sarà cura dell’Appaltatore manutenere l’immobile di cui sopra preservandolo nel medesimo stato di affido e svolgendo su di esso i necessari e normali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria volti a garantirne la destinazione d’uso.
Art. 29 – Formazione degli operatori
L’ Impresa, deve garantire un’adeguata formazione a tutti gli operatori che saranno impiegati sia nella consegna dei contenitori e degli opuscoli informativi presso le utenze domestiche e non domestiche, sia nell’attività di espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato.
Art. 30 - Comunicazione
A supporto dell’attivazione dei servizi di igiene urbana, l’Impresa dovrà provvedere alla realizzazione di una campagna di comunicazione che persegua, almeno, le seguenti finalità:
a) informazione dettagliata dell’utenza sulle concrete modalità attuative del nuovo sistema di gestione del rifiuto domestico (giorni di raccolta, attrezzature da utilizzare, modalità di incentivazione, ecc.);
b) sensibilizzazione dell’utenza rispetto alla problematica dei rifiuti in generale e della raccolta differenziata in particolare, attraverso l’illustrazione dei processi di recupero dei rifiuti raccolti in modo differenziato e delle conseguenze dell’indiscriminato conferimento in discarica e dell’abbandono dei rifiuti;
c) coinvolgimento dell’utenza al fine della partecipazione attiva della stessa nella differenziazione dei rifiuti;
d) assistenza e accompagnamento dell’utenza nel passaggio al nuovo sistema di gestione del rifiuto domestico;
e) promozione di iniziative per la riduzione della produzione dei rifiuti;
f) informazione della generalità dei servizi erogati alla collettività e modalità di attuazione.
L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad attivare uno specifico numero verde telefonico a disposizione dell’utenza per informazioni, prenotazioni e/o segnalazioni con risposta diretta da parte di un operatore almeno nella fascia oraria dalle 9.00 alle 14.00 per sei giorni alla settimana e segreteria telefonica in orari differenti nonchè un indirizzo e-mail gestito direttamente dall’Impresa.
Art. 31 – Cooperazione
E' fatto obbligo al personale dipendente dell'Impresa di segnalare al Comune quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio (uso improprio dei contenitori e dei sacchi per le raccolte differenziate, conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, parcheggio di veicoli d'intralcio alla pulizia stradale meccanizzata, ecc..). E' fatto altresì obbligo di denunciare al Comune qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti od altro sulle strade, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale.
Art. 32 - Riservatezza
L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dal Comune . E’ comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare del Comune.
Art. 33 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L’impresa o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Prefettura – Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx.
L’Impresa, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Impresa si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita
clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che il Comune si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. L’impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l’Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
Art. 34 - Interpretazione degli atti contrattuali e controversie
L’Appaltatore dovrà provvedere agli adempimenti presenti nel presente Capitolato e nel disciplinare tecnico ed in quelli che saranno previsti nel pano operativo. Nel caso di eventuale discordanza, prevarranno da prima i dettami del CSA ed in subordine del disciplinare tecnico, successivamente quelli contenuti negli allegati.
L’offerta tecnica o il piano operativo non potranno proporre elementi in contrasto o non migliorativi con gli elementi minimi contenuti nel capitolato e nel disciplinare tecnico, e se proposti questi non verranno considerati.
L’appaltatore potrà rivolgersi esclusivamente alla Stazione Appaltante per qualsiasi chiarimento e/o informazione e/o richiesta relativa all’interpretazione, applicazione e esecuzione del contratto. Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio non darà mai diritto all’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la variazione del servizio, nè disattendere gli ordini e/o le direttive impartite dalla Stazione Appaltante. E’ escluso il ricorso alla competenza arbitrale.
Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente al presente contratto il Comune si impegna a concordare bonariamente la loro risoluzione; in caso contrario sarà competente il Foro di Reggio Calabria. Per la risoluzione delle controversie si ricorrerà al giudice ordinario.
Art. 35 - Stipula del contratto e spese a carico dell’appaltatore
La Stazione Appaltante procede a stipulare il contratto di appalto con l’operatore economico aggiudicatario della gara secondo i tempi e le modalità previste dal combinato disposto di cui all’Art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa, le tasse di registrazione del contratto, i bolli, i diritti, le spese di pubblicazione e ogni altra imposta e spesa inerente e conseguente l’appalto.
Tutte le spese devono essere versate alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto. L’I.V.A., ove dovuta, sarà a carico della Stazione Appaltante.
Art. 36 - Disposizioni finali
L’impresa si considera, all’atto dell’assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza del territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente.
Il Comune notificherà all’Impresa tutte le delibere, ordinanze ed altri provvedimenti che comportino variazioni di tale situazione iniziale.
Per quanto non previsto nel presente documento, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge che regolano subjecta materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 152/2006, al D.lgs. 163/2006 e al DPR 207/2010.