CONTRATTO DI COMPRA-VENDITA SEME DI SOIA AD USO ENERGETICO
CONTRATTO DI COMPRA-VENDITA SEME DI SOIA AD USO ENERGETICO
CONDIZIONI GENERALI
OBBLIGHI DEL COLTIVATORE
1. Il coltivatore si impegna a coltivare nella totalità delle superfici dichiarate nel contratto la specie della materia prima indicata, uti- lizzata per la fabbricazione di prodotti energetici;
2. il coltivatore si impegna a comunicare immediatamente e con le modalità e i termini previsti dalla normativa nazionale e comuni- taria tutte le eventuali modifiche oggetto del contratto;
3. il coltivatore si impegna a consegnare la totalità della materia prima raccolta sulle superfici oggetto del contratto.
MODALITÀ DI CONSEGNA
La consegna del prodotto è intesa franco partenza centro di raccolta o azienda agricola equivalente e avverrà al momento della rac- colta in base ad accordi che verranno presi col primo trasformatore o il collettore.
Le spese di trasporto da azienda agricola a centro di raccolta sono a carico del produttore. Spese di essiccazione: con umidità pari al 14,00% euro 7,00/T.M. fisse;
+ Euro 1,03/T.M. per punto o frazione in proporzione; oltre il 25% diritto di rifiuto.
QUALITÀ, CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
La merce consegnata deve essere di qualità sana, leale e mercantile e conforme alle seguenti caratteristiche tipo: umidità base 14,00%, impurità base 2,00% abbuoni non reciproci.
Campionamento: sono prelevati 4 campioni per consegna, uno per parte sarà conservato per una ulteriore eventuale analisi. Il prelie- vo dei campioni e le relative analisi sono effettuati secondo le norme ISO in vigore.
I campioni conservati possono essere utilizzati dall’autorità competente per eventuali ulteriori analisi. Il produttore può richiedere i risultati dell’analisi direttamente al centro di raccolta.
Il produttore e il collettore e/o trasformatore hanno il diritto di procedere ad una controanalisi presso un laboratorio autorizzato, i risul- tati delle eventuali analisi sono da trasmettere immediatamente alla parte avversa per iscritto.
Le spese relative alle analisi sono a carico della parte soccombente.
La riconduzione dalla quantità tal quale alla quantità tipo viene effettuata in base alla seguente formula:
100-(Umidità+Impurità)
----------------------------- X peso consegnato 100-(14,00+2,00)
Per consegne con seme danneggiato, verranno applicate le seguenti detrazioni:
sotto il 2,00% nessun calo;
dal 2,01% al 5,00% calo dello 0,25% per punto o frazione in proporzione; dal 5,01% al 10,00% calo dello 0,50% per punto o frazione in proporzione; dal 10,01% al 15,00% calo dello 0,75% per punto o frazione in proporzione; dal 15,01% al 20,00% calo dell’ 1,00% per punto o frazione in proporzione; oltre il 20,01% la merce potrà essere rifiutata.
Il presente contratto è stipulato per il seguente periodo: dalla data della firma del contratto al 31/12/2007 o al 31/05/2008 per le con- segne in conto-vendita a prezzo aperto da definire.
PREZZO D’ACQUISTO
Il prezzo d’acquisto è pari a:
1) prezzo finito, concordato fra le parti;
2) prezzo aperto da definire in consegna conto-vendita (ai sensi del D.M. 15/11/1975) entro il 31/05/2008 in accordo fra le parti (venditore-centro di raccolta-compratore), in riferimento al mercato del periodo prescelto;
3) prezzo medio in riferimento al listino del mercato del periodo prescelto.
PAGAMENTO DELLA MERCE
Il pagamento verrà effettuato a mezzo assegno bancario a 30 giorni data consegna oppure a mezzo bonifico bancario a 30 giorni data consegna.
Il produttore si impegna a far pervenire regolare fattura al trasformatore e/o acquirente collettore affinché possa dar corso al pagamen- to sopra descritto nel termine concordato.
PERIODO DI APPLICAZIONE, MODIFICAZIONI, TRIBUNALE COMPETENTE
1. Il venditore si impegna a stipulare entro il 15/04/2007 il contratto di fornitura della materia prima ottenuta dalla produzione di col- ture utilizzata per la fabbricazione di prodotti energetici Reg. CE 1973/2004(modello BE). Il contratto è valido per la campagna 2007.
2. Se nuove disposizioni (Regolamenti nazionali o comunitari) dovessero modificare o integrare le disposizioni in vigore e di conseguenza il presente contratto, questo verrà adeguato opportunamente.
3. Per ogni controversia sarà nominato un collegio arbitrale tra le parti. In caso di ricorso all’Autorità Giudiziaria il foro sarà quello di Vicenza.