SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
GE1711
InfoCamere S.C.p.a.
Procedura aperta,
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016,
per l’affidamento in concessione dei “Servizi di deposito per IdP Infocamere”
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SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Indice
Art. 1 Norme regolatrici 5
Art. 2 Oggetto 6
Art. 3 Durata dell’Accordo Quadro 6
Art. 4 Condizioni e modalità di esecuzione delle attività contrattuali 6
Art. 5 Variazioni in corso di esecuzione 7
Art. 6 Ulteriori obblighi a carico del Concessionario 7
Art. 7 Responsabilità del Concessionario e garanzia fideiussoria 8
Art. 8 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 9
Art. 9 Divieto di cessione, subappalto, personale incaricato. Responsabilità e manleva 10
Art. 10 Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva 10
Art. 11 Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy 11
Art. 12 Recesso 12
Art. 13 Responsabile dell’Accordo Quadro e Responsabile del servizio. Comunicazioni 12
Art. 14 Normativa in tema di contratti pubblici 13
Art. 15 Documentazione antimafia 13
Art. 16 Obblighi relativi al Codice Etico e Patto d’integrità 13
Art. 17 Reclami e foro competente 14
Art. 18 Spese 14
Art. 19 Clausola finale 15
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
tra
L’Istituto di Pagamento di InfoCamere S.Consortile p.A., con sede legale in Xxxx, Xxx X. X. Xxxxxxxx
x. 00 C.F. e Partita IVA 02313821007, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Roma al n. 804877, in persona di ………………………, nato a …………………. il , in qualità
di , munito di relativi poteri (in seguito più brevemente “IdP”),
e
……………, con sede legale in ……………………., Via ……………, C.F. …………… e partita IVA
……………, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di …………… al n , in persona del
……………. nato a ………. il ………, in qualità di …………… della Società munito dei relativi poteri (in seguito più brevemente “Concessionario” o congiuntamente agli altri concessionari, “Concessionari”);
e
……………, con sede legale in ……………………., Via ……………, C.F. …………… e partita IVA
……………, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di …………… al n , in persona del
……………. nato a ………. il ………, in qualità di …………… della Società munito dei relativi poteri (in seguito più brevemente “Concessionario” o congiuntamente agli altri concessionari, “Concessionari”);
e
……………, con sede legale in ……………………., Via ……………, C.F. …………… e partita IVA
……………, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di …………… al n , in persona del
……………. nato a ………. il ………, in qualità di …………… della Società munito dei relativi poteri (in seguito più brevemente “Concessionario” o congiuntamente agli altri concessionari, “Concessionari”);
e
……………, con sede legale in ……………………., Via ……………, C.F. …………… e partita IVA
……………, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di …………… al n , in persona del
……………. nato a ………. il ………, in qualità di …………… della Società munito dei relativi poteri (in seguito più brevemente “Concessionario” o congiuntamente agli altri concessionari, “Concessionari”);
in seguito chiamate congiuntamente, più brevemente, “Parti”.
Premesso che
a) InfoCamere è stata autorizzata dalla Banca d’Italia alla prestazione dei servizi di pagamento di cui all’art.1, comma 1, lett.b), n.3, del D.Lgs. n.11/2010, mediante costituzione di un patrimonio destinato, l’Istituto di Pagamento di InfoCamere S.Consortile p.A (di seguito “IdP”);
b) IdP offre conti di pagamento mediante i quali è possibile effettuare le seguenti operazioni di pagamento: bonifici SCT, girofondi, addebiti diretti interni, deleghe F24; emissione ed incasso di MAV; addebiti SDD.
Nell’offrire i richiamati servizi di pagamento, IdP si avvale di:
• un outsourcer tecnologico per il servizio di tramitazione ed accesso alla rete nazionale interbancaria operando in modalità indiretta per il regolamento contabile delle operazioni della clientela;
• un Istituto di credito integrato con le procedure informatiche di tramitazione erogate dall’outsourcer tecnologico, che svolge il ruolo di banca tramite e banca depositaria.
c) IdP, al fine di diversificare il rischio e sulla base del principio della sana e prudente gestione, intende identificare ulteriori istituti di credito presso i quali depositare le somme della clientela giacenti sui conti di pagamento in conformità a quanto previsto dal par. 3, sezione II capitolo IV delle Disposizioni di Vigilanza applicabili.
d) è emersa la necessità di depositare le richiamate somme su conti liberi presso una o più banche autorizzate “ad operare in Italia in conti intestati agli istituti depositanti con l’indicazione che si tratta di beni di terzi”;
e) a tal fine con Determina a Contrarre prot. n. 16771/2017-10007 del 16/05/2017 IdP ha indetto apposita procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (nel prosieguo, solo “Codice” o X.Xxx. 50/2016), per l’affidamento in concessione del servizio di deposito su conti liberi delle somme di denaro dei clienti registrate nei conti di pagamento dell’IdP da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6 del Codice;
f) il bando di gara è stato pubblicato nella G.U.U.E. n. ……………. del , nella G.U.R.I. n. 57
del 19/05/2017 e sugli altri siti e giornali previsti dalla normativa vigente;
g) all’esito della procedura, la concessione è stata aggiudicata a , quali soggetti che
hanno presentato le offerte economicamente più vantaggiose secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara;
h) la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, co. 5 let. a) del Codice;
i) gli aggiudicatari della concessione sono stati sottoposti, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 85, co. 5 e 32, co. 7 del Codice;
j) è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall’art. 32, comma 9, del Codice;
k) i Concessionari hanno presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente
Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
l) i Concessionari hanno manifestato la volontà di sottoscrivere il presente Accordo Quadro e quindi di impegnarsi ad eseguire le obbligazioni ivi contenute;
m) le Parti, con il presente Accordo Quadro (di seguito anche “Accordo”), intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l’Accordo Quadro in oggetto
tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite e rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:
Art. 1 Norme regolatrici
1. Le Premesse e tutti gli Allegati all’Accordo Quadro di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo:
− Capitolato Tecnico;
− Offerte Tecniche;
− Offerte Economiche;
− Accettazione espressa delle clausole onerose ex artt. 1341 e 1342 del codice civile.
2. Il presente Accordo Quadro è regolato:
a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con I Concessionari relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro;
b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016;
c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per IdP, di cui I Concessionari dichiarano di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente Atto;
e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni;
f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
3. I singoli Contratti Attuativi saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, nonché dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché di quanto verrà disposto nella Richiesta di Offerta.
4. Resta inteso che in caso di contrasto tra le norme contenute nei documenti allegati e tra queste ed il contenuto del presente Accordo Quadro, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per IdP.
5. Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni
autoritative dei prezzi migliorative per I Concessionari, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Art. 2 Oggetto
1. L’Accordo Quadro definisce la concessione dei “Servizi di deposito per IdP InfoCamere”, con più operatori economici per depositare e disporre su conti liberi delle somme di denaro dei clienti registrate nei conti di pagamento dell’IdP. E’ inoltre richiesta la disponibilità di un portale web banking per verificare i movimenti e saldi dei conti e consentire operazioni da e a valere sui conti senza necessità di recarsi in filiale.
2. Per la descrizione dettagliata delle prestazioni richieste al Concessionario, dei requisiti, dei termini e delle modalità di esecuzione delle stesse si rinvia al Capitolato Tecnico.
3. Il presente Accordo Quadro è concluso con ciascuno dei Concessionari aggiudicatari della procedura aperta in oggetto, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano inoltre a partecipare ai confronti competitivi che saranno avviati, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera c) del D.lgs. 50/2016, da IdP per l’aggiudicazione dei Contratti Attuativi basati sulle condizioni, se necessario precisandole, stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico.
4. IdP potrà, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, chiedere al Concessionario prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 3 Durata dell’Accordo Quadro
1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data dell’ultima delle sottoscrizioni dell’Accordo. Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta di IdP, da inviare ai Concessionari con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
2. Insieme alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, i Concessionari sottoscriveranno il primo dei Contratti Attuativi che saranno loro affidati, dalla durata di 12 (dodici) mesi, naturali e consecutivi.
3. Resta inteso che entro la scadenza del primo Contratto Attuativo, XxX rinnoverà il confronto competitivo tra i Concessionari per l’aggiudicazione dei secondi Contratti Attuativi, anch’essi della durata di 12 (dodici) mesi, mediante l’invio ai Concessionari della Richiesta di Offerta.
4. In particolare, poiché la Richiesta di offerta sarà inviata entro la data di scadenza dell’Accordo Quadro, l’aggiudicazione e l’esecuzione del Contratti Attuativi saranno comunque regolati dal presente Accordo Quadro.
Art. 4 Condizioni e modalità di esecuzione delle attività contrattuali
1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerte Tecnica del Concessionario, se migliorativa, al quale si rimanda in toto per un’esaustiva trattazione.
2. I Concessionari deve, inoltre, mettere a disposizione di IdP un Responsabile del Contratto che sia in grado di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi e che operi in conformità con le esigenze espresse da IdP.
Art. 5 Variazioni in corso di esecuzione
1. I Concessionari non potranno variare in alcun modo le prestazioni in concessione senza la preventiva autorizzazione di IdP. La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione del presente Accordo Quadro ai sensi del successivo art. 12 (Risoluzione).
2. I Concessionari sono tenuti ad eseguire le varianti in aumento o in diminuzione richieste da IdP nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, legislativa e regolamentare, vigente.
Art. 6 Ulteriori obblighi a carico del Concessionario
1. I Concessionari dichiarano e garantiscono di possedere le capacità tecniche, finanziarie, organizzative nonché i requisiti minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni oggetto dell’Accordo e si impegnano ad eseguire le attività richieste a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle specifiche richieste nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica.
2. I Concessionari eseguiranno le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione dei mezzi necessari all’esecuzione della concessione, nel rispetto di ogni normativa applicabile, vigente e/o futura. A tal fine, I Concessionari si impegnano espressamente a manlevare e tenere indenne IdP da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni in tema di sicurezza, igiene del lavoro ed ambiente.
3. I Concessionari si impegnano a prestare l’attività oggetto del presente Accordo e dei Contratti Attuativi con la diligenza professionale richiesta dalla natura, dall’oggetto e dalla tipologia delle prestazioni in oggetto, nel pieno rispetto ed in conformità di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo Quadro.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico ed eventualmente migliorate in offerta, e quant’altro stabilito nei Contratti Attuativi; in ogni caso, i Concessionari si obbligano ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico dei Concessionari e gli stessi non potranno, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di XxX, assumendosene ogni relativa alea.
6. I Concessionari si impegnano espressamente a:
a) impiegare, a loro cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti Specifici secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell’Accordo Quadro e negli stessi Contratti Attuativi;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a IdP per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di qualità del servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da IdP;
f) comunicare tempestivamente a IdP le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre a IdP qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi connessi;
h) manlevare e tenere indenne IdP da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
i) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016.
7. I Concessionari sono tenuti a comunicare a IdP ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
Art. 7 Responsabilità del Concessionario e garanzia fideiussoria
1. I Concessionari, salvo che il fatto sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore o ad attività svolte da IdP o da terzi da essa incaricati, assumono la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti da IdP o da terzi che trovino causa od occasione nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte dei servizi oggetto di concessione. I Concessionari, pertanto, si impegnano a tenere sollevata ed indenne IdP da ogni e qualsiasi pretesa ad essa rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ai danni dai Concessionari stessi causati in conseguenza della mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle prestazioni contrattuali.
2. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del presente Accordo Quadro, i Concessionari hanno regolarmente costituito e consegnato ad IdP una garanzia ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016,ed in presenza di inadempimenti dei Concessionari, IdP potrà trattenere, in tutto o in parte, la relativa garanzia di cui al presente articolo limitatamente all’importo dei danni sofferti.
3. Tale garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice
civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di XxX.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso i Concessionari. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:
• l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro disposta in danno dei Concessionari;
• il pagamento di quanto dovuto dai Concessionari per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del singolo Contratto Attuativo.
5. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti di IdP verso i Concessionari - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
6. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In particolare, ad ogni Contratto Attuativo (ovvero contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del Contratto Attuativo, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dalla comunicazione a IdP da parte dei Concessionari successiva alla predetta aggiudicazione) la misura della cauzione verrà svincolata per una quota parte pari al 2% dell’importo stimato del Contratto Attuativo.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta di XxX. Peraltro, qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa i Concessionari dovranno provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da IdP.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo IdP ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro, fermo restando il risarcimento del danno.
Art. 8 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
1. I Concessionari assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., nella piena consapevolezza che, in conformità a quanto indicato al comma 9 bis del precitato art. 3, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
Art. 9 Divieto di cessione, subappalto, personale incaricato. Responsabilità e manleva
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai Concessionari di cedere il presente Accordo.
2. È vietato il ricorso al subappalto ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. I Concessionari si impegnano a garantire e tenere sollevata ed indenne IdP da ogni controversia o vertenza dovesse insorgere con il personale impiegato e da eventuali sanzioni irrogate ad IdP ai sensi dell’art. 36 della legge n. 300/1970, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con il personale medesimo.
4. Nel caso in cui il personale impiegato, anche ai sensi dell’art. 1676 del codice civile, agisca direttamente nei confronti di XxX, i Concessionari sono obbligati a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori in garanzia di IdP ed a richiederne l’estromissione ai sensi degli artt. 108 e 109 del codice di procedura civile, provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione. Nei casi d’inadempienze contributive o retributive dei Concessionari, XxX procederà secondo quanto previsto agli artt. 30, commi 5 e 6 nonché 105, comma 10 del Codice.
5. In tutte le ipotesi sopra previste saranno a carico del Concessionario inadempiente le spese legali affrontate da XxX, comprensive di diritti, spese ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.
6. IdP, in caso di violazione da parte dei Concessionari degli obblighi di cui sopra, accertata da parte dell'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di sospendere ogni pagamento fino a che l'Ispettorato del Lavoro abbia dichiarato che il Concessionario si è posto in regola. Resta pertanto inteso che il Concessionario non potrà vantare alcun diritto per tale ritardato pagamento.
Art. 10 Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva
1. I Concessionari garantiscono di osservare tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del personale dipendente a qualsiasi titolo impiegato nell’esecuzione dell’Accordo, secondo la normativa ed i contratti di categoria in vigore.
2. I Concessionari dichiarano e garantiscono che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, si atterranno a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. I Concessionari dichiarano che i costi propri relativi alla sicurezza sostenuti per l’esecuzione delle attività contrattuali ed inclusi nei corrispettivi previsti nell’Offerta economica allegata, sono:
− pari ad Euro …………..,…. (Euro ………………………../…..) per ;
− pari ad Euro …………..,…. (Euro ………………………../…..) per ;
− pari ad Euro …………..,…. (Euro ………………………../…..) per ;
− pari ad Euro …………..,…. (Euro ………………………../…..) per ..................
4. IdP dichiara che i costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso d’asta sono pari ad € 0, ferma restando la possibilità di eventuali successive integrazioni relativamente ai rischi specifici da
interferenza presenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
5. I Concessionari ribadiscono espressamente l’impegno a manlevare e tenere indenne IdP, da qualsiasi azione, pretesa o danno, a qualunque titolo, rivendicato dai dipendenti propri per il mancato rispetto degli obblighi e/o delle garanzie in materia di sicurezza del lavoro prescritte dalla normativa vigente e/o dalle obbligazioni di cui al presente articolo.
Art. 11 Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy
1. I Concessionari garantiscono che il personale proprio tratteranno come riservata ogni informazione della quale venissero a conoscenza durante o in relazione ad ogni attività inerente l'esecuzione dei Contratti Attuativi. E’ in ogni caso esclusa la duplicazione, la riproduzione, l’asportazione di documentazione di IdP, anche qualora contenesse notizie divenute già di pubblico dominio.
2. I Concessionari si obbligano a rispettare ed a far rispettare al personale impiegato per l'esecuzione del presente Accordo le prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., impegnandosi in particolare, nel trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza nell’espletamento delle prestazioni contrattuali, al rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
3. I Concessionari si obbligano altresì al rispetto delle prescrizioni previste dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i.
4. Con particolare riferimento alle misure di sicurezza previste dal medesimo D.Lgs. n. 196/2003 e
s.m.i. e relativi allegati, i Concessionari, limitatamente ai compiti affidatigli con il presente Accordo, provvederanno a porre in essere tutte le misure idonee a tutelare la sicurezza dell’attività. Qualora nell'esecuzione del presente Accordo sia necessario il rilascio al personale impiegato dal Concessionario di codice identificativi e/o parole chiavi che consentono l'accesso all'interno della rete di IdP, il rilascio avverrà solamente previa autorizzazione scritta da parte di IdP e limitata all'accesso ai dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle attività contrattuali. In tali casi, i Concessionari si obbligano a vigilare affinché il personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo utilizzi i codici identificativi e le parole chiave unicamente per gli scopi inerenti allo svolgimento dell’Accordo e nei limiti delle autorizzazioni concesse, avvertendolo altresì che l’eventuale utilizzo, diffusione o comunicazione dei codici e/o delle parole chiave al di fuori dei limiti previsti nel presente Accordo può integrare gravi fattispecie di responsabilità.
5. I Concessionari si obbligano a tenere indenne e manlevare IdP da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni derivante da inadempimenti da parte sua o del personale impiegato (dipendente e non) alle previsioni del presente articolo, rinunciando a sollevare eccezioni all'accertamento effettuato da IdP circa la violazione delle suddette previsioni.
6. In tali casi, i Concessionari si obbligano, altresì, a rendere noto ai terzi, con mezzi di comunicazione correlati alla gravità della violazione e su richiesta di IdP, che la violazione delle norme di cui al predetto articolo e/o della normativa relativa alla tutela del trattamento dei dati personali è dipesa unicamente da condotte poste in essere da esso e/o dal proprio personale (dipendente e non).
7. I Concessionari si impegnano a tenere sollevata ed indenne IdP da ogni e qualsiasi pretesa che le
fosse rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ad asserite violazioni dei diritti di privativa industriale, di brevetti per invenzioni o per modelli industriali o diritti d’autore.
Art. 12 Recesso
1. IdP ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto Attuativo, in qualsiasi momento, con il preavviso di due mesi mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite PEC, oltre che senza preavviso nei casi di giusta causa e di reiterati inadempimenti del Concessionario.
2. Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro I Concessionari un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario, resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro e/o ogni singolo Contratto Attuativo.
3. In ogni caso di recesso, i Concessionari si impegnano a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di IdP.
4. Il recesso dal presente Accordo Quadro è causa ostativa all’affidamento di nuovi Contratti Attuativi e legittima il recesso dai singoli Contratti Attuativi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi.
Art. 13 Responsabile dell’Accordo Quadro e Responsabile del servizio. Comunicazioni
1. Qualsiasi comunicazione relativa all’Accordo sarà effettuata, da ciascuna delle parti, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) agli indirizzi specificati nel presente articolo.
2. Le predette comunicazioni avranno effetto dalla data risultante dalla ricevuta di trasmissione della comunicazione medesima.
3. IdP, quale Responsabile per la fase esecutiva del presente Accordo Quadro:
- Sig. , PEC .
4. I Concessionari nominano, quale Responsabile del servizio:
- Sig. , PEC per ;
- Sig. , PEC per ;
- Sig. , PEC per ;
- Sig. , PEC per .
5. I suddetti Responsabili interagiranno con IdP, in nome e per conto del Concessionario medesimo, in ordine all’esecuzione della concessione di cui trattasi.
6. Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione dei Contratti Attuativi, una delle Parti intenda sostituire il proprio Responsabile, dovrà darne tempestivamente informazione all’altra parte comunicandole,
entro 10 giorni, il nominativo del nuovo Responsabile e il relativo indirizzo di Posta Elettronica Certificata a cui inviare le eventuali comunicazioni.
Art. 14 Normativa in tema di contratti pubblici
1. I Concessionari prendono atto che l’efficacia del presente Accordo Quadro è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016. In particolare, I Concessionari garantiscono l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dall’Accordo per il legittimo affidamento delle prestazioni contrattuali e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente atto.
2. I Concessionari assumono espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente ad IdP ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione dell’Accordo. Resta inteso che qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto anche di uno solo dei predetti requisiti, l’Accordo si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei confronti del Concessionario interessato.
3. I Concessionari prendono atto che IdP si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Accordo, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
Art. 15 Documentazione antimafia
1. I Concessionari dovranno tempestivamente comunicare ad IdP le variazioni sostanziali intervenute nel proprio assetto societario, presentando a tal fine ad IdP nuova documentazione per il conseguente aggiornamento dei dati.
2. Nel caso in cui le comunicazioni/informazioni prefettizie, pervenute successivamente alla stipula e nel corso della vigenza del presente Accordo, attestassero la sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa vigente, il presente Accordo s’intenderà risolto ipso iure a mezzo di apposita comunicazione, da inviarsi tramite PEC al Concessionario interessato e salva la facoltà di IdP di richiedere il risarcimento dei danni.
Art. 16 Obblighi relativi al Codice Etico e Patto d’integrità
1. I Concessionari prendono atto che IdP ha adottato un Codice Etico contenente i principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca per IdP nei rapporti con gli interlocutori di IdP stesso.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo, i Concessionari dichiarano espressamente di aver preso visione di detto Codice Etico, scaricabile dal sito InfoCamere al link xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx , e di condividerne il contenuto, obbligandosi al rispetto di quanto xxx indicato nei suoi rapporti con IdP.
3. I Concessionari prendono altresì atto che il Patto di Integrità accettato già in fase di partecipazione alla procedura – altresì reperibile sul sito InfoCamere xxx.xxxxxxxxxx.xx –
costituisce parte integrante del presente Accordo.
4. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque dei comportamenti previsti sia dalle disposizioni del Codice Etico che del Patto di Integrità, IdP potrà dichiarare risolto di diritto il Accordo, fermo restando che il Concessionario inadempiente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne ad IdP.
Art. 17 Reclami e foro competente
1. Nel caso in cui sorga una controversia tra IdP e uno o più dei Concessionari relativa all’interpretazione ed applicazione dell’Accordo Quadro o di un Contratto Attuativo, IdP può presentare un reclamo a quest’ultimo via Posta Elettronica Certificata. I Concessionari devono rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se IdP non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 30 giorni, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per IdP di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.
2. Prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria IdP e l’Appaltatore possono esperire il procedimento di mediazione, ricorrendo all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
3. Fermo quanto disciplinato ai precedenti commi, per le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine al presente Accordo Quadro comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 18 Spese
1. Sono a carico dei Concessionari, in parti uguali, tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al presente Accordo ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc., ad eccezione di quelle che fanno carico ad IdP per legge.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi di quanto previsto all’art. 34, comma 35, del D.L. n.179/2012, convertito in L. n. 221/2012, i Concessionari saranno tenuti a rimborsare ad IdP, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso di aggiudicazione sui quotidiani, nella misura degli importi effettivamente pagati.
3. Le spese di cui al precedente comma, dovranno essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, mediante bonifico avente come beneficiario IdP, da appoggiare a: Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. CODICE IBAN: , con la seguente causale: “ ”.
Art. 19 Clausola finale
1. Le Parti si danno atto e convengono espressamente che l’eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole non comporterà l’invalidità, l’inefficacia, o comunque lo scioglimento dell’intero Accordo Quadro, che sarà in tal caso interpretato ed eseguito come se gli articoli nulli non fossero stati apposti.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro, si fa rinvio alla documentazione ivi allegata ed alle leggi vigenti in materia.
I Concessionari IdP