SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
FORNITURA DI N. 1 AUTOBUS URBANO PER TRASPORTO PUBBLICO
L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno ….….. del mese di nella
sede del Committente, come in appresso designato
TRA
F.lli XXXXXXXXX P. e T. SNC DI XXXXX XXXX XXXXXXXXX & C., con
sede in Xxxxxx (XX) X.xx Xxxxx Xxxxxxxx, 00000, codice fiscale e partita IVA 00088160692, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«Committente», per il quale interviene nel presente atto la Sig.ra Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx nella sua qualità di legale rappresentante,
E
la Società ………………………………………., con sede in
…………………………………………………………………………………… codice fiscale e partita IVA ……………………………., di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Fornitore», per il quale interviene nel presente atto, in virtù dei poteri conferitigli dal……………………………….. il Sig
…………………………………………...nato a ……………………il .../.../...
nella sua qualità di………………………………………………………………..
PREMESSO
a) che il Committente ha pubblicato “Avviso di Manifestazione di interesse” per la selezione di operatori economici qualificati, da invitare a successiva procedura negoziata per la fornitura in oggetto;
b) che il suddetto “Avviso di Manifestazione di interesse” è stato pubblicato sul sito aziendale e per estratto su due quotidiani, nazionale e locale;
c) che in data 2021 è stata avviata la procedura negoziata per la fornitura
di n. 1 autobus urbano di classe I, di lunghezza compresa tra 10,35 mt. e 10,80 mt., alimentati a gasolio, Motorizzazione EURO VI, per l'importo complessivo a base d'asta di € 170.000,00 oltre IVA;
c) che hanno partecipato alla procedura aperta per l'affidamento della fornitura i seguenti operatori:
1)
2)
3)
4)
5)
d) che a seguito della procedura di gara, con il criterio del prezzo più basso rispetto all’importo della fornitura a base di gara, ex art. 95, comma 4, lett. b) d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la Società ………………………………. è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria della fornitura, come da verbale di gara n.
……. del 2021 che, anche se non materialmente
allegato, forma parte integrante del presente contratto;
e) che, pertanto, l'aggiudicazione della gara è stata dichiarata efficace con
……………………………………………. nei riguardi della suindicata Società;
f) che con lettera inviata tramite pec. del ……………………….2021 è stata comunicata alla Società l'efficacia dell’aggiudicazione della gara;
g) che l'aggiudicataria ha presentato le garanzie e la documentazione richiesti ai fini della stipula del presente contratto d’appalto;
h) (eventualmente) che, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/11 e s.m.i., si procede in pendenza dell’acquisizione del Nulla Osta Antimafia e della certificazione dell’Agenzia delle Entrate attestante la regolarità fiscale;
i) che non risulta a carico dell'operatore economico alcuna causa di divieto e/o interdizione alla stipula del presente contratto;
l) che non sussiste alcuna delle condizioni ostative alla stipula del presente contratto.
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 Richiamo delle premesse
1. Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso.
Art. 2 Oggetto
1.Con il presente contratto vengono fissate le condizioni generali e i termini per l’esecuzione della fornitura oggetto della procedura negoziata. In particolare, viene definito l’importo massimo del corrispettivo d’appalto della fornitura.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione del contratto.
5. La fornitura sarà eseguita alle condizioni, prescrizioni e specifiche tecniche contenute nel Capitolato Tecnico di fornitura che, firmato dalle parti contraenti, si allega anch'esso al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.
Art. 3 Prezzi contrattuali
1. Il Committente, per la esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto corrisponderà al Fornitore il prezzo contrattualmente individuato in base all’Offerta economica (All. B), presentata dallo stesso in sede di gara, ed allegata in copia al presente contratto, firmata da entrambi i contraenti, per farne parte integrante e sostanziale. Il corrispettivo è considerato al netto dell’IVA.
2. Nel suddetto prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l’esecuzione della fornitura di cui trattasi, in conformità delle prescrizioni tecniche e delle condizioni previste per l'esecuzione del presente contratto, ivi compresi tutti gli oneri generali e particolari previsti negli atti di gara e dal presente contratto.
Art. 4 Importo del contratto
1. L'importo contrattuale ammonta a € ……………………………………….
(euro…………………………………….e centesimi ),
corrispondente all'importo complessivo offerto in sede di gara dal Fornitore.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il presente contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, d), del Codice dei contratti.
Art. 5 Durata del contratto
1. Il presente contratto di fornitura avrà durata di ,
decorrente dalla data di stipula. In ogni caso, il Fornitore si impegna a consegnare la fornitura dell’autobus, presso la sede del Committente, C.da Santa Liberata snc Ortona (CH), entro e non oltre la data del 31 marzo 2021.
2. Resta inteso che l’importo pattuito ai sensi del precedente art. 4, si intende valido sino al suo completamento.
3. Il contratto avrà termine alla scadenza fissata.
Art. 6
Documenti che fanno parte del contratto
1. Al presente contratto sono allegati:
a) Capitolato Tecnico;
b) Offerta economica;
c) Dichiarazione di subappalto (eventuale);
d) Allegati A, A1, A2 e B.
2. I documenti di cui al comma 1 del presente articolo fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 7
Obblighi ed oneri a carico del Fornitore
0.Xx Fornitore assume l’obbligo di provvedere alla fornitura secondo le condizioni previste dal Capitolato Tecnico allegato al presente contratto. In particolare, il Fornitore è tenuto, per l’intera durata del contratto, a conformarsi alle norme vigenti in tema di sicurezza e tutela dei lavoratori e dichiara di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro. Di qualsiasi violazione o inadempimento il Fornitore sarà tenuto a risponderne in ogni sede.
2. Il Fornitore ha l’obbligo di applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previsti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria di riferimento, di cui al successivo art. 15.
Art. 8
Responsabili dell'esecuzione del contratto
1. Fermo restando le attribuzioni del legale rappresentante e dell'organo di amministrazione del Committente, lo stesso ha nominato con delibera del
……………………………..:
a) Responsabile unico del procedimento la Sig. Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx;
b) Direttore dell'esecuzione del contratto il Sig …………………………...
2. Ogni variazione del responsabile e del direttore, di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere tempestivamente notificata al Fornitore a cura del Committente.
Art. 9
Rappresentante e domicilio del Fornitore
1. Il rappresentante del Fornitore per la gestione del presente contratto è il Sig…………………………….
2. Il Fornitore ha eletto domicilio nella propria sede sociale sopra indicata. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.
3. Le variazioni del rappresentante di cui al comma 1 e del domicilio di cui al comma 2 del presente contratto devono essere tempestivamente notificate al Committente a cura del Fornitore.
4. Le Parti convengono che sarà facoltà del Committente chiedere al Fornitore la sostituzione del rappresentante non gradito entro 7 (sette) giorni.
5. Nel caso di sostituzione delle risorse umane per mancato gradimento del Committente, il Fornitore dovrà provvedere, a sue spese, l’affiancamento tra la risorsa entrante e quella uscente, per un periodo di almeno 15 giorni naturali e consecutivi.
Art. 10
Fatturazioni
1. Le fatture saranno emesse dal Fornitore per le prestazioni rese e completate, solo successivamente alla consegna e regolare collaudazione dell’autobus.
2. Esse dovranno recare l'indicazione degli estremi del presente contratto cui si riferiscono ed il codice CIG corrispondente.
3. Per il pagamento delle stesse sarà acquisito il DURC riferito al Fornitore, in originale o copia conforme, in corso di validità, pena il mancato pagamento della fattura stessa nei termini previsti, senza che lo stesso Fornitore possa accampare pretese al riguardo.
4. Le fatture dovranno recare l'indicazione degli estremi del presente contratto cui si riferiscono.
Art. 11
Termini e modalità di pagamento
1.Le prestazioni regolarmente fatturate saranno liquidate dal Committente mediante la seguente modalità:
- l’importo totale della fattura (IVA compresa) sarà liquidato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c bancario intestato al Fornitore e dallo stesso intrattenuto con la Banca ………………………….(Codice IBAN ), con riferimento al CIG in epigrafe indicato ovvero indicato ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. sul quale sono autorizzati ad operare;
2. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto e si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura - Ufficio territoriale di governo della Provincia di Chieti della notizia dell'inadempimento dei propri subappaltatori o subcontraenti, se ricorre il caso, agli obblighi della tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/06 e s.m.i. causa di risoluzione del contratto.
3. Il Committente verifica l'assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 12
Revisione prezzi
1. Il corrispettivo d’appalto si intende fisso ed invariabile non essendo ammessa in alcun caso la relativa revisione e non si applica l’art. 1664 del codice civile
Art. 13
Garanzia di contratto o cauzione definitiva
1. Il Fornitore ha prestato la garanzia di contratto (cauzione definitiva) a mezzo…………………………………………………………………………….
dell'importo di €……………………………………………………..
rilasciata da……………………………………………………………………
2. Oltre alla garanzia di cui al comma 1, il Fornitore ha prestato garanzia fidejussoria rilasciata da…………………………………….della durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrente dalla data di collaudazione dell’autobus, a garanzia dei vizi e difetti che dovessero insorgere in relazione all’utilizzo dei veicoli da parte del Committente.
3. Il Fornitore si impegna a munirsi di una garanzia di responsabilità civile verso terzi, che tenga indenne il Committente da eventuali danni prodotti nel corso della esecuzione dell’appalto, per un massimale di € 500.000,00.
4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga a reintegrare la cauzione per la parte eventualmente incamerata dal Committente, entro il termine fissato dallo stesso, in dipendenza di inadempimenti del Fornitore, salvi ed impregiudicati i casi di risoluzione del contratto in danno del Fornitore.
Art. 14
Termini e modalità di consegna. Penali
1.I termini e le modalità di fornitura dell’autobus, nonché le penalità da applicare in caso di ritardata fornitura dei mezzi di cui al presente contratto sono disciplinate dal Capitolato Tecnico.
2. L’ammontare delle penali maturate potrà essere trattenuto dal Committente sull’importo dei corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore in sede di liquidazione delle fatture ovvero potrà essere recuperato mediante incameramento della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
Art. 15
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi ed altre disposizioni riguardanti l'impiego di manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, e in particolare:
a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, il Fornitore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
b) i suddetti obblighi vincolano il Fornitore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni del Fornitore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto al Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime il Fornitore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dal Committente o ad esso segnalata da un ente preposto, il Committente medesimo comunica al Fornitore l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione adeguata sui pagamenti in acconto, se la fornitura è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se la fornitura è ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento al Fornitore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti dallo stesso.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora il Fornitore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, il Committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore in esecuzione del presente contratto.
Art. 16 Subappalto
1. Previa autorizzazione del Committente e nel rispetto dell'art. 105 del Codice dei contratti (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.), le parti di fornitura che il Fornitore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, come da apposita Dichiarazione di subappalto firmata in duplice originale dalle parti contraenti ed allegata al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale, possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore è tenuto ad inviare al Committente, nella persona del Direttore dell'esecuzione, copia dei contratti di subappalto contenenti espressamente, oltre a quant'altro previsto dalle normative vigenti, la seguente clausola: "l'impresa subappaltatrice-subcontraente nell'ambito del presente contratto sottoscritto tra il Fornitore ed il Committente, identificato con il CIG di cui al precedente art. 4, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
L. n. 136/2010 e s.m.i.; l'impresa subappaltatrice-subcontraente si impegna a dare immediata comunicazione al Committente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria".
Art. 17
Segretezza e utilizzo informazioni
1. Il Fornitore si impegna a non divulgare in alcun modo e a chicchessia notizie, informazioni, dati, elaborati e documenti facenti parte o derivanti dal presente contratto.
2. Restano comunque fermi tutti i vincoli derivanti dalla disciplina introdotta dal nuovo Regolamento UE 679/2016 in tema di Privacy.
Art. 18
Trasparenza dei prezzi
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso operatori economici collegati o controllati, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi in esso assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c,, per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 19 Risoluzione del contratto
0.Xx Committente ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del cod. civ., nei casi previsti dalla normativa vigente, dal codice civile, nonché nei seguenti casi:
grave inadempienza alle norme contrattuali e tecniche contenute nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico, accertata in ogni fase dell’esecuzione della fornitura dalla Committente;
intervenuto stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, cessione d’azienda, concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente;
cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente contratto; grave negligenza o frode accertata dal Committente nel corso della
fornitura;
in tutti i casi di mancata osservanza delle disposizioni contenute nella legge 136/10 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, il Committente potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 e segg. d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. La risoluzione del contratto da parte del Committente darà diritto al medesimo di trattenere la cauzione definitiva prestata dal Fornitore in sede di stipula del contratto, salvo comunque il maggior danno.
Art. 20 Trattamento del dati personali
1. Il Fornitore acconsente, ai sensi del Regolamento UE 679/16, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell'ambito delle attività del Committente, nel rispetto della suddetta normativa e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Committente sulla base delle informazioni di seguito riportate.
2. Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
3. Il Fornitore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività del Committente.
4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
5. La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.
Art. 21
Spese di gestione, imposte, tasse e contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle prestazioni, dalla consegna alla data di emissione
del certificato di collaudo.
2. A carico del Fornitore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulle prestazioni contrattuali.
3. I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico delle parti contraenti secondo legge.
4. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.
5. Il presente contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto e relativi allegati o norme richiamate si intendono I.V.A. esclusa.
6. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni il cui corrispettivo è soggetto all'I.V.A., è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico delle Disposizioni concernenti l'Imposta di Registro approvata con DPR 26.04.1986 n.131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'Imposta fissa, giusto l'art. 40 del citato Testo Unico. Sono a carico della Fornitore, senza diritto di rivalsa le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi alla eventuale registrazione del contratto.
Art. 22 Controversie e Foro competente
1. Le controversie nascenti dal presente contratto saranno deferite alla cognizione esclusiva del Tribunale Civile di Chieti.
2. E' escluso il ricorso all'arbitrato.
Art. 23 Validità del contratto
1. Il presente contratto, redatto in duplice originale, è immediatamente impegnativo per entrambe le parti contraenti non essendo necessaria alcuna approvazione.
Art. 24 Obbligo di Riservatezza
1. Il Fornitore si obbliga, sotto la propria esclusiva responsabilità, a non divulgare in alcun modo ed in nessuna forma il contenuto degli elaborati, delle procedure software e dell’altro materiale e documentazione creato, inventato, predisposto o
realizzato dal Fornitore stesso o dai suoi dipendenti o collaboratori nell’ambito delle prestazioni oggetto del presente contratto, riconoscendone la proprietà e qualsiasi diritto di sfruttamento economico in capo al Committente.
2. Il Fornitore si impegna a non consegnare detto materiale, neppure in copia o in semplice visione, a persone non autorizzate dal Committente, né a detenerne alcun esemplare senza consenso scritto del Committente.