TRA
CONTRATTO QUADRO OPA N. 5/2006 PER L’APPALTO DEI
SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’
TRA
il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (in seguito indicata come CNIPA), con sede e domicilio fiscale in Xxxx xxx Xxxxxx, 00/x – 00198, codice fiscale n. 97103420580, nella persona del suo legale rappresentate e Presidente xxxx. Xxxxx Xxxxxxx,
E
la Wind Telecomunicazioni s.p.a. (in seguito indicato come il Fornitore), con sede legale in Roma, via Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx 48, codice fiscale e partita IVA n. 05410741002, nella persona del suo Procuratore speciale xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx;
PREMESSO CHE
(A) il primo comma dell’art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha incaricato l’allora Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all’interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite;
(B) il comma 19 dell’art. 17 della legge 15 Maggio 1997, n. 127 ha, tra l’altro, disposto il subentro del Centro Tecnico nei compiti dell’Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione inerenti
l’assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione;
(C) l’art. 176 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 ha istituito il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione. A partire dal 1° gennaio 2004, i compiti, funzioni ed attività in precedenza svolte dal Centro Tecnico sono svolte dal Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione;
(D) in data 11 febbraio 2005 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo 42/2005 che istituisce e disciplina il Sistema Pubblico di Connettività (di seguito “SPC”);
(E) l’art. 12 del d.lgs. n. 42/2005 al primo comma ha attribuito al CNIPA il compito di stipulare uno o più contratti quadro per la prestazione dei servizi di cui all’art. 6 del predetto d.lgs. mediante l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica;
(F) l’art. 12 del d.lgs. n. 42/2005 al secondo comma prescrive che le Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro mentre le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui sopra ne hanno la facoltà;
(G) il CNIPA, nel rispetto del d.lgs. n. 42/2005, ha indetto una gara a procedura ristretta (licitazione privata) come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CE n. S91 del 12/5/2005 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 110 del 13/5/2005, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. n. in data 27 luglio 2005;
(H) il Fornitore è risultato assegnatario della parte n° 3 della predetta gara. Detta parte contiene, quali utenti dei servizi oggetto del presente Contratto Quadro OPA, le Amministrazioni indicate nell’annesso Elenco Amministrazioni;
(I) a seguito di richiesta del CNIPA (prot. n. 3370 del 7 aprile 2006), il Fornitore ha accettato espressamente (con lettera prot. n. 27/DC/VO/MR/06/mc del 12 aprile 2006) l’allineamento dei prezzi unitari offerti dallo stesso per i singoli servizi ai prezzi unitari offerti dal RTI tra la Fastweb s.p.a. e la EDS Italia s.p.a.,
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
1. DEFINIZIONI
1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Quadro OPA (allegato 2 alla lettera d’invito) hanno il significato specificato nell’allegato 5 alla lettera d’invito, a meno che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
2.1 Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Quadro, così come fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto Quadro i seguenti allegati:
- allegato a: Quadro introduttivo alla gara multifornitore del SPC;
- allegato b: Capitolato tecnico;
- allegato c: Livelli di servizio e penali OPA;
- allegato d: Prezzi unitari dei singoli servizi e file “prezzi.xls” offerti dal RTI Fastweb s.p.a. e EDS Italia s.p.a.;
- allegato e: Schema di Contratto esecutivo OPA;
- allegato f: Risposte ai quesiti dei concorrenti alla gara.
3. OGGETTO DEL CONTRATTO QUADRO OPA
3.1 Con il presente Contratto Quadro OPA le Parti intendono definire i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni specifiche contenute nel Contratto esecutivo OPA, regoleranno la prestazione da parte del Fornitore alle Amministrazioni, a questo assegnate secondo le procedure descritte nella Lettera di invito e indicate nell’annesso A, dei seguenti servizi più dettagliatamente descritti nell’Allegato b:
a) servizi di connettività: servizi di trasporto, supporto, VOIP, interoperabilità di base, manutenzione ed assistenza;
b) servizi di sicurezza: servizi di protezione dei dati e dei sistemi da usi non autorizzati, garantendo la disponibilità ed i livelli di servizio;
c) realizzazione e gestione della rete di interconnessione (Qualified Exchange Network – QXN) condivisa tra i diversi fornitori assegnatari di parti della fornitura complessiva.
4. UTENTI DEI SERVIZI E MODALITA’ DI ADESIONE
4.1 Utenti dei servizi di cui al precedente art. 3 sono:
a) le Amministrazioni ed enti comprese nell’art. 1, comma 1, del d.lgs. del 12 febbraio 1993, n. 39 e s.m.i.;
b) le altre Amministrazioni e enti volontariamente aderenti alla RUPA;
c) le altre Amministrazioni ed enti alla data non aderenti alla RUPA.
4.2 Le singole Amministrazioni di cui al precedente art. 4.1 lett. a) (di seguito Amministrazioni) sono tenute ad aderire ai servizi di cui al
precedente art. 3 mediante stipulazione, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al successivo art. 8.2, di un Contratto esecutivo OPA alle condizioni e prezzi unitari di cui al presente Contratto Quadro OPA.
4.3 Il CNIPA si impegna a sollecitare l’adesione delle Amministrazioni di cui al precedente art. 4.1 lett. a) eventualmente ritardatarie, ma al CNIPA non potrà essere addebitata alcuna responsabilità per i ritardi e le mancate adesioni delle Amministrazioni stesse.
4.4 I servizi alle Amministrazioni di cui al precedente art. 4.1 lettere
b) e c) potranno esser richiesti dalle stesse al Fornitore, con i criteri dalle stesse individuati, senza alcun vincolo rispetto alle parti assegnate. Le predette Amministrazioni potranno, altresì, richiedere i servizi anche ad altri fornitori, purché iscritti agli elenchi di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 42/2005.
5. EFFICACIA E DURATA
5.1 Il presente Contratto Quadro OPA sarà efficace per il Fornitore a partire dalla data della sua sottoscrizione mentre diverrà vincolante per il CNIPA solo a seguito della sua approvazione nelle forme di legge. La Data di Perfezionamento sarà comunicata dal CNIPA al Fornitore a mezzo raccomandata A/R.
5.2 Il presente Contratto Quadro OPA ha la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla Data di Perfezionamento, salvo che venga risolto anticipatamente ai sensi del successivo art. 26 e potrà essere rinnovato dal CNIPA anche in modo parziale in relazione alla durata, ai
servizi, ai prezzi unitari ed al numero di Amministrazioni assegnate al Fornitore per un periodo complessivamente non superiore a 4 (quattro) anni. In mancanza di un espresso accordo scritto tra le Parti riguardo al rinnovo prima della sua naturale scadenza, nessun atto o fatto potrà valere come suo implicito rinnovo e dovrà intendersi definitivamente cessato alla data indicata al comma 1 del presente articolo.
5.3 Le Parti espressamente concordano che in caso di rinnovo del presente Contratto Quadro OPA i corrispondenti Contratti esecutivi OPA potranno essere rinnovati, in tutto o in parte, per un uguale periodo ma la loro durata non potrà essere estesa in nessun caso al di fuori del periodo di validità del Contratto Quadro OPA.
6. OBBLIGO DI COSTITUIRE UNA SOCIETA’ CONSORTILE
6.1 Il Fornitore si obbliga a costituire, congiuntamente a tutti gli altri fornitori assegnatari, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento del presente Contratto Quadro OPA, una apposita società consortile (di seguito indicata come “Società”) deputata alla progettazione, realizzazione e gestione della QXN, secondo gli allegati Statuto della Società consortile (all. 4a alla lettera d’invito) e Accordo Parasociale (all. 4b alla lettera d’invito). La Società, non appena costituita, sarà chiamata a sottoscrivere un contratto con il CNIPA secondo lo schema di cui all’allegato 4 alla lettera d’invito ed a nominare un suo Rappresentante nell’ambito del Comitato di Direzione Tecnica di cui al successivo art. 15.8.
6.2 Il Fornitore è tenuto a sottoscrivere quote del capitale sociale proporzionali al valore percentuale della parte della fornitura a lui
assegnata.
6.3 Il Fornitore si impegna a non trasferire le quote di capitale sociale della Società sottoscritte a terzi, in tutto od in parte, senza il consenso scritto del CNIPA. Tale obbligo dovrà essere assunto anche dagli eventuali terzi subentranti.
6.4 La Società deve avere come oggetto sociale esclusivo la fornitura di cui al precedente art. 3 lettera c) senza poterlo variare per tutta la durata del presente Contratto Quadro OPA e per le sue eventuali rinnovazioni. Il capitale sociale della Società deve essere non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila) da versare, a termine di legge, nella misura dei tre decimi, e da richiamare nel tempo in relazione alle esigenze di tesoreria della Società. Qualunque modifica dello statuto della Società è soggetto a preventiva approvazione da parte del CNIPA, così come ogni eventuale modificazione dell’Accordo Parasociale.
7. IMPEGNI SPECIFICI DEL FORNITORE
7.1 Il Fornitore si impegna a:
a) prestare i servizi di cui al precedente art. 3 lett. a) e b) alle Amministrazioni secondo i termini e le condizioni di cui al presente Contratto Quadro OPA, nonché secondo le condizioni specifiche previste nel Contratto esecutivo OPA;
b) osservare nella prestazione dei servizi di cui al precedente art. 3 lett. a) e b) tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte dal CG-SPC e dal CNIPA;
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della
relativa documentazione, atti a consentire al CG-SPC ed alla singola Amministrazione di misurare e monitorare la conformità dei servizi alle specifiche tecniche di cui all’allegato b;
d) adottare tutte le necessarie misure di monitoraggio e misurazione dei Livelli di Servizio secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato c;
e) prestare i servizi di cui al precedente art. 3 lett. a) e b) con proprio personale specializzato, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del CNIPA o dell’Amministrazione che abbia richiesto i servizi;
f) adempiere, per il proprio personale, a tutti gli obblighi di legge, fiscali previdenziali, assicurativi, assistenziali, e a corrispondere al personale stesso una retribuzione non inferiore a quella prevista dal contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;
g) rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto Quadro OPA, norme regolamentari di cui al decreto legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
h) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO 9000 per la gestione e l’assicurazione della qualità ed, in particolare, quanto previsto dalla norma ISO 9004/2.
8. PIANO DEI FABBISOGNI
8.1 Il CNIPA, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 13 della Lettera di Invito comunicherà, al termine della fase di assegnazione al Fornitore, l’elenco delle Amministrazioni di cui al precedente art. 4.1 lett. a) corrispondenti alla parte assegnata per la fornitura alle stesse dei servizi di cui al precedente art. 3 lett. a) e b).
8.2 Il CNIPA, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 13 della Lettera di Invito, comunicherà alle Amministrazioni di cui al precedente art. 4.1 lett. a), comprese nella parte assegnata al Fornitore, il nominativo del Fornitore cui le stesse sono state assegnate.
8.3 Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al precedente art. 8.2, le Amministrazioni di cui al precedente art.
4.1 lett. a) sottoscriveranno con il Fornitore cui sono assegnate un Contratto esecutivo OPA, secondo il modello di cui all’allegato e ed alle condizioni e prezzi unitari di cui al presente Contratto Quadro OPA.
8.4 Le Amministrazioni allegheranno al rispettivo Contratto esecutivo OPA il Piano dei propri Fabbisogni, formulato con l’assistenza del Fornitore, contenente le indicazioni sulla tipologia, il dimensionamento e le quantità di servizi richiesti.
8.5 Il Fornitore invierà al CNIPA copia del Contratto esecutivo OPA, con allegato il Piano dei Fabbisogni dei servizi richiesti, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso.
8.6 Il CNIPA si impegna a fare quanto nella propria disponibilità affinché le Amministrazioni assegnate provvedano alla sottoscrizione dei Contratti esecutivi OPA. Il CNIPA non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per il mancato perfezionamento dei Contratti esecutivi OPA con le Amministrazioni assegnate.
8.7 Il Fornitore si impegna a prestare i servizi di cui al precedente art. 3 lett a) e b) alle Amministrazioni di cui al precedente art. 4.1 lett.
b) e c) che ne facciano richiesta alle medesime condizioni previste dal
presente Contratto Quadro OPA.
9. PROGETTO DEI FABBISOGNI
9.1 Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Contratto esecutivo OPA, sulla base dei servizi richiesti dall’Amministrazione con il Piano dei Fabbisogni, il Fornitore dovrà predisporre e consegnare al CNIPA ed alla Amministrazione contraente il Progetto dei Fabbisogni, di cui al capitolo 8 dell’allegato b, relativo ai servizi di cui al precedente art. 3.1 lett. a) e b) contenente altresì:
(i) i costi previsti per la realizzazione del suddetto Progetto, ottenuti applicando ai servizi richiesti i prezzi unitari di cui all’allegato d;
(ii) il Piano di Attuazione contenente il Documento programmatico di gestione della sicurezza dell’amministrazione, il Piano Operativo con l’indicazione dei tempi di realizzazione del Progetto e le Specifiche di dettaglio dei servizi;
(iii) le Modalità di presentazione e approvazione degli Stati di Avanzamento Mensile.
9.2 L’Amministrazione ed il CNIPA potranno comunicare al Fornitore, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al fine di rendere il Progetto compatibile con il Piano dei Fabbisogni formulato dalla Amministrazione e con l’architettura del SPC .
9.3 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, di cui al precedente art. 9.2, il Fornitore si impegna ad inviare alla Amministrazione e al CNIPA il Progetto dei Fabbisogni
modificato secondo le indicazioni ricevute da questi ultimi.
9.4 Qualora entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento del Progetto dei Fabbisogni l’Amministrazione e/o il CNIPA non comunichino al Fornitore eventuali modifiche e/o integrazioni, il Progetto dei Fabbisogni deve intendersi come approvato e diverrà parte integrante del Contratto esecutivo OPA.
10. VARIAZIONI AL PIANO DEI FABBISOGNI
10.1 Il Piano dei Fabbisogni potrà essere variato e/o aggiornato dall’Amministrazione ogni qualvolta questa lo ritenga necessario. Il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi di cui al precedente art. 9.
10.2 L’Amministrazione ha facoltà di richiedere al Fornitore la sostituzione di uno o più servizi con quelli previsti nell’allegato b, oppure con nuovi servizi, introdotti secondo quanto previsto dal successivo art. 33, che utilizzino soluzioni tecnicamente più evolute e/o più vantaggiose.
10.3 Il Fornitore si impegna a provvedere alle sostituzioni o alla fornitura di nuovi servizi, applicando i prezzi unitari secondo quanto previsto dal successivo art. 33 e decurtando i canoni relativi ai servizi oggetto di sostituzione.
10.4 Il Fornitore si impegna a soddisfare le richieste di variazione formulate dalla Amministrazione di cui ai precedenti artt. 10.1, 10.2 e
10.3 nei termini temporali indicati nell’allegato c.
10.5 Oltre al quinto d’obbligo previsto dall’art. 11 della legge di contabilità generale dello Stato il Fornitore sarà tenuto anche a quanto
previsto dal Decreto Ministeriale 28 ottobre 1985, art. 27, comma 3, essendo in facoltà dell’Amministrazione richiedere un aumento dell’intera fornitura fino alla concorrenza di due quinti dell’importo complessivo relativo alla fornitura dei servizi oggetto di ciascun Contratto esecutivo OPA. L’amministrazione ha la facoltà, in relazione a variazioni apportate al proprio Piano dei Fabbisogni derivanti da mutate esigenze e come effetto del precedente art. 10.3 e del successivo art. 22 di praticare riduzioni del valore economico dei servizi richiesti sino al 20% rispetto al consuntivo economico derivante dal Progetto dei Fabbisogni dell’anno precedente.
10.6 L’eventuale aumento o diminuzione del valore economico dei servizi richiesti dalla Amministrazione non potrà, in ogni caso, essere considerata una variazione del numero e della composizione della parte di fornitura affidata al Fornitore al momento della assegnazione.
10.7 L’amministrazione ha la facoltà di dismettere i singoli servizi facenti parte del Progetto dei Fabbisogni ed in corso di erogazione con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi solari.
11. CONDIZIONI DELLA FORNITURA DEI SERVIZI
11.1 Il Fornitore si impegna ad iniziare ad erogare i servizi di cui al precedente art. 3 lett. a) e b) alle Amministrazioni contraenti entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data di approvazione del Progetto dei Fabbisogni di cui al precedente art. 9.
11.2 Il Fornitore entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data di perfezionamento del presente Contratto Quadro OPA consegnerà al CNIPA la seguente documentazione di cui al capitolo 8 dell’allegato b:
(i) Documento programmatico di gestione della sicurezza;
(ii) Piano generale per l’erogazione dei servizi;
(iii) Documentazione tecnica relativa ai servizi;
(iv) Specifiche di dettaglio delle prove di collaudo dei servizi in ambiente di prova (test bed);
Il CNIPA potrà richiedere entro 20 (venti) giorni lavorativi integrazioni della suddetta documentazione che il fornitore dovrà recepire entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi.
11.3 Il Fornitore si impegna a realizzare il collegamento tra la propria rete e la rete di interconnessione QXN non appena quest’ultima sia stata messa in esercizio dalla Società ed a mantenerla adeguatamente dimensionata al fine di soddisfare sempre i Livelli di Servizio di cui all’allegato c.
11.4 In attesa che la QXN sia operativa, il Fornitore, per l’erogazione dei servizi di cui al precedente art. 3 lett. a) e b), dovrà utilizzare il Punto di Interconnessione alla RUPA (PIR) al quale si fa obbligo di connettersi entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente Contratto Quadro OPA.
11.5 Il Fornitore si impegna a recepire le indicazioni che saranno indicate negli emanandi regolamenti di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 42/2005 e di aggiornare conseguentemente la documentazione di cui sopra.
12. SICUREZZA
12.1 Il Fornitore si impegna ad assicurare alle Amministrazioni la sicurezza sia fisica che logica per i servizi di cui al precedente art. 3 ed
a tal fine si impegna a predisporre, attuare ed aggiornare costantemente una politica della sicurezza, sia fisica che logica, conforme alle prescrizioni contenute nell’allegato b.
12.2 Il Fornitore dovrà prevedere specifiche procedure atte a regolare la gestione della sicurezza almeno per le seguenti aree:
- amministrazione della sicurezza;
- analisi dei rischi;
- audit;
- test di impenetrabilità;
- incidenti di sicurezza;
- allarmi e interventi;
- controllo e analisi delle registrazioni relative alla sicurezza.
12.3 Il CNIPA potrà adeguare le prescrizioni minime di sicurezza a seguito di eventuali variazioni del livello di rischio cui sono soggetti i servizi o a seguito di eventuali modifiche della tecnologia utilizzata o disponibile. Il Fornitore è tenuto a mantenere aggiornato il sistema di sicurezza rispetto a tali revisioni e alle emanande regole tecniche di sicurezza di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 42/2005.
12.4 Il Fornitore si impegna a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza fisica degli apparati deputati all’erogazione dei servizi ed istallati presso i locali sotto il suo controllo, in particolare attraverso misure di protezione per il controllo degli accessi e la prevenzione di atti dolosi ed eventi accidentali.
12.5 Il Fornitore si impegna altresì a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza logica degli apparati deputati all’erogazione dei
servizi oggetto del presente contratto-quadro sia presso i locali sotto il suo controllo che presso quelli delle singole Amministrazioni. In particolare, il sistema di sicurezza dovrà amministrare il diritto di accesso ai dati ed ai servizi, in modo da verificare il diritto e la validità di ogni tentativo di accesso e stabilire l’identità dell’utente. Il Fornitore si impegna inoltre a gestire e mantenere registrazioni relative agli accessi, adottare misure per l’integrità dei dati e prevedere procedure per la rilevazione di attacchi sistematici.
12.6 Il Fornitore si impegna a far eseguire annualmente, per l’insieme delle Amministrazioni assegnate, a proprie spese, un approfondito audit sul sistema di sicurezza, condotto da una primaria società specializzata scelta dal Fornitore previo gradimento del CNIPA; l’audit verrà effettuato sotto la vigilanza del CNIPA e delle Amministrazioni, ciascuno per quanto di propria competenza. Il CNIPA e le Amministrazioni potranno, ciascuno per quanto di competenza e con un preavviso di tre settimane, richiedere ulteriori attività di auditing secondo modalità concordate con il Fornitore.
12.7 Il Fornitore si impegna ad autorizzare lo svolgimento di test discrezionali di impenetrabilità da parte del CNIPA e/o delle Amministrazioni ad esso assegnate.
12.8 Nel caso i test di cui al precedente art. 12.7 mettano in evidenza delle carenze rispetto alle specifiche tecniche di sicurezza, la situazione dovrà essere corretta in un tempo non superiore a 20 (venti) giorni lavorativi.
12.9 Nel caso si rilevi un pericolo relativo alla sicurezza di particolare
gravità, il CNIPA potrà, sentito il Fornitore, decidere la sospensione di uno o più servizi o la chiusura del Centro di Gestione di cui al successivo art. 13 fino a quando non sia stato eliminato il pericolo.
13. XXXXXX XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX
00.0 Xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni lavorativi prima dell’inizio della erogazione dei servizi richiesti, il Fornitore dovrà rendere operativo un sistema, non necessariamente dedicato, basato su architetture e tecnologie standard, per la gestione delle risorse utilizzate per erogare i servizi richiesti. Attraverso tale sistema il Fornitore dovrà verificare in modo continuativo le prestazioni della propria infrastruttura di rete e renderle visibili al CNIPA ed alle Amministrazioni ad esso assegnate, per le tratte di loro competenza, attraverso apposita stazione di supervisione in conformità a quanto previsto nell’allegato b.
13.2 Il Centro di Gestione del Fornitore, dotato di un Call Center cui accedere attraverso appositi numeri verde e sito web, rappresenta l’interfaccia del Fornitore con le Amministrazioni assegnate. Tale sistema di comunicazione dovrà essere presentato dal Fornitore al CNIPA almeno 30 (trenta) giorni solari prima dell’erogazione dei servizi e sarà soggetto a specifica approvazione del CNIPA.
14. IL CENTRO DI GESTIONE SPC (CG-SPC)
14.1 Le attività di misurazione e raccolta dei dati relativi ai livelli di qualità disponibilità e sicurezza dei servizi di cui al presedente art. 3 lett. a), b) e c) sono prestate dal Centro di Gestione SPC di cui all’allegato a. Un Rappresentante del CG–SPC partecipa alle riunioni del Comitato di Direzione Tecnica di cui al successivo art. 15.8.
14.2 Il Fornitore si impegna a perseguire tutte le attività e a fornire tutta la documentazione e i dati necessari allo svolgimento delle funzioni del CG-SPC in conformità di quanto previsto dall’allegato b.
15. ORGANI DI GESTIONE
15.1 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del Contratto Quadro OPA sono svolte dal CNIPA e/o da terzi da esso indicati.
15.2 Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del singolo Contratto esecutivo OPA, in relazione ai servizi richiesti sono svolte dalla singola Amministrazione contraente d’intesa con il CNIPA.
15.3 Le attività amministrative di supervisione e controllo del Contratto esecutivo OPA sono svolte dall’Amministrazione contraente.
15.4 Rappresentanti del CNIPA.
15.4.1 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento del Contratto Quadro OPA il CNIPA comunicherà al Fornitore i dati relativi ai soggetti incaricati della supervisione, gestione e controllo del Contratto stesso. Tali soggetti saranno i Rappresentanti del CNIPA sia nell’ambito del Comitato Operativo di cui al successivo art. 15.7, sia nell’ambito del Comitato di Direzione Tecnica di cui al successivo art. 15.8.
15.5 Rappresentanti del Fornitore.
15.5.1 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di Perfezionamento del Contratto Quadro OPA il Fornitore comunicherà al CNIPA e ad ogni Amministrazione assegnata i dati relativi ai soggetti incaricati
della supervisione, gestione e controllo del Contratto stesso. Tali soggetti saranno i Rappresentanti del Fornitore sia nell’ambito del Comitato Operativo di cui al successivo art. 15.7, sia nell’ambito del Comitato di Direzione Tecnica di cui al successivo art. 15.8.
15.6 Referente dell’Amministrazione.
15.6.1 Il Referente dell’Amministrazione avrà il compito di:
(i) verificare ed approvare il Progetto dei Fabbisogni di servizi predisposto dal Fornitore di cui al precedente art. 9;
(ii) contribuire, d’intesa con il Rappresentante del Fornitore, alla predisposizione del Piano di Attuazione dei servizi di cui all’art. 9;
(iii) collaborare con il CG-SPC nelle attività di verifica dei Livelli di Servizio;
(iv) segnalare al Rappresentante del CNIPA l’esigenza di eventuali nuovi servizi anche sulla base delle indicazioni del Fornitore;
(v) partecipare, se necessario, alle riunioni del Comitato Operativo e del Comitato di Direzione Tecnica, di cui ai successivi artt. 15.7 e 15.8, e proporre, eventuali modifiche delle disposizioni del Contratto esecutivo OPA sottoscritto dall’Amministrazione;
(vi) verificare la diligente esecuzione del Contratto esecutivo OPA da parte del Fornitore.
15.7 Comitato Operativo.
15.7.1 Per la gestione del presente Contratto Quadro OPA, con particolare riferimento agli aspetti specifici relativi al singolo Fornitore sottoscrittore, le Parti costituiranno un Comitato Operativo formato dai Rappresentanti del CNIPA e dai Rappresentanti del Fornitore. Quando
richiesto dai temi all’ordine del giorno al Comitato Operativo parteciperà, su convocazione del Rappresentante CNIPA, il Referente dell’Amministrazione coinvolta. Il Comitato Operativo si riunirà su convocazione di uno dei suoi componenti. Le funzioni di Presidente e di Segretario del Comitato Operativo saranno svolte dai rappresentanti designati dal CNIPA.
15.7.2 Il Comitato Operativo svolgerà in particolare le seguenti funzioni:
(i) risoluzione amichevole di problemi e/o disservizi, relativi alla fornitura dei servizi, sottoposti dal Referente dell’Amministrazione o dal Rappresentante del Fornitore;
(ii) risoluzione amichevole di controversie relative all’applicazione delle penali e/o al loro ammontare;
(iii) monitoraggio, gestione e aggiornamento dei processi e modalità di fornitura dei servizi;
(iv) valutazione dei Livelli di Servizio prestati dal Fornitore sulla base delle misurazioni effettuate dal CG-SPC;
(v) verifica della rispondenza del Progetto dei Fabbisogni con l’architettura di riferimento secondo quanto disposto nell’allegato 2b;
(vi) esame periodico dello stato di avanzamento del Piano generale per l’erogazione dei servizi;
(vii) esame del Progetto dei Fabbisogni di servizi su richiesta dell’Amministrazione interessata. Qualora l’attivazione dei servizi e/o la relativa migrazione degli stessi dai precedenti fornitori non
sia conforme alla previsione effettuata nel Piano di Attuazione di cui al precedente art. 9.1 predisposto dal Fornitore, per motivi non imputabili a quest’ultimo, il Fornitore ed il Referente dell’Amministrazione formuleranno una nuova pianificazione e la sottoporranno alla valutazione ed approvazione del Comitato Operativo;
(viii) gestione degli interventi di manutenzione programmata che comportino l’interruzione della fornitura dei servizi;
(ix) adozione di eventuali modifiche delle disposizioni del/i Contratto/i esecutivi OPA.
15.7.3 L’assunzione delle deliberazioni del Comitato Operativo avverrà con voto unanime dei membri presenti. Laddove il Comitato Operativo non assuma le proprie deliberazioni relativamente ad una delle questioni di cui all’ordine del giorno si applica quanto previsto al successivo art. 28.
15.8 Il Comitato di Direzione Tecnica.
15.8.1 Per la gestione degli aspetti comuni a tutti i fornitori sottoscrittori dei Contratti Quadro OPA, sarà costituito un Comitato di Direzione Tecnica composto dai Rappresentanti del CNIPA e dai Rappresentanti di tutti i Fornitori assegnatari, nonché, senza diritto di voto, dal Rappresentante della Società QXN e dal Rappresentante del CG- SPC. Le determinazioni relative al funzionamento complessivo dei servizi di cui al precedente art. 3 lett. a), b) e c) saranno assunte dal Comitato di Direzione Tecnica. Ove richiesto dai temi all’ordine del giorno al Comitato di Direzione Tecnica parteciperanno i Referenti di
una o più Amministrazioni contraenti. Le funzioni di Presidente e di Segretario del Comitato di Direzione saranno svolte dai Rappresentanti del CNIPA.
15.8.2 Il Comitato di Direzione Tecnica si riunirà su convocazione del Presidente e svolgerà le seguenti funzioni:
(i) valutazione, con periodicità annuale, dell’adeguatezza delle disposizioni del Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro OPO ed eventuale formulazione di proposte di emendamento da sottoporre alle parti;
(ii) aggiornamento annuale dei prezzi unitari dei servizi OPA ed OPO secondo la procedura di cui al successivo art. 21;
(iii) verifica, con periodicità trimestrale, dello stato di avanzamento del sistema SPC sulla base delle attività di realizzazione della QXN e dei Progetti di Fabbisogno di servizi;
(iv) verifica con periodicità trimestrale dei Livelli di Servizio sulla base delle risultanze del CG - SPC;
(v) aggiornamento dell’allegato b con l’inserimento di nuovi servizi che potranno essere resi dai Fornitori alle Amministrazioni;
(vi) individuazione dei prezzi dei nuovi servizi di cui al precedente punto da sottoporre al parere di congruità del CNIPA ai sensi del d.lgs. n 39 del 1993 e s.m.i. ed al cui esito si applica quanto previsto ai successivi art. 33.4 e 33.5.
15.8.3 L’assunzione delle deliberazioni del Comitato di Direzione Tecnica avverrà col voto favorevole di fornitori assegnatari almeno del 65% dell’intera fornitura così come suddivisa al momento della
assegnazione delle stesse e con il voto favorevole del CNIPA. Laddove il Comitato di Direzione Tecnica non assuma le proprie deliberazioni relativamente ad uno o più oggetti dell’ordine del giorno, si applicherà quanto previsto al successivo art. 28.
15.9 La Commissione di Coordinamento SPC (CC-SPC).
15.9.1 Le attività di supervisione e controllo dell’intero SPC sono affidate alla Commissione di Coordinamento SPC. La Commissione di Coordinamento SPC ha i compiti di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs n. 42/2005, riportati all’allegato a.
16. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE
16.1 L’Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, gratuitamente e non in via esclusiva, locali idonei all’installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all’erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Contratto esecutivo OPA.
17. ISPEZIONI – VERIFICHE - COLLAUDI
17.1 Il CNIPA direttamente, mediante terzi appositamente incaricati o attraverso il CG–SPC, avrà facoltà di svolgere, ispezioni sulle strutture territoriali di presidio per l’assistenza tecnica, sui PoP del Fornitore, o degli eventuali sub-fornitori, con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni per verificare il permanere, nel periodo di vigenza contrattuale, dei requisiti richiesti. Le ispezioni potranno inoltre essere svolte presso le strutture di gestione del Fornitore dedicate alla prestazione dei Servizi o in quelle dei sub-fornitori di apparecchiature e/o di materiali allo
scopo di verificare lo stato di avanzamento della realizzazione del Progetto dei Fabbisogni.
17.2 Il CNIPA direttamente, mediante terzi appositamente incaricati o attraverso il CG–SPC, avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità della fornitura al Capitolato Tecnico (allegato b) e ai Livelli di Servizio (allegato c), nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti al Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria all’effettuazione di tali verifiche.
17.3 Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dal CNIPA mediante apposita comunicazione ed emessi in relazione:
- ai risultati delle ispezioni e delle verifiche di cui ai precedenti commi;
- al mancato rispetto dei tempi di realizzazione delle infrastrutture;
- al mancato rispetto dei tempi di consegna della documentazione;
- alla perdita dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
si impegna a presentare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, un piano di rientro che dovrà essere implementato entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore dovrà dare comunicazione ufficiale al CNIPA di “pronto alla verifica”.
17.4 I Servizi di cui al precedente art. 3 lett. a) e b) saranno sottoposti a collaudo in piattaforma tecnica (test bed) dal CNIPA e, successivamente, a collaudo sul campo dall’Amministrazione contraente, secondo le modalità di cui al successivo art. 17.7.
17.5 Il collaudo in test bed sarà effettuato da una Commissione
incaricata dal CNIPA alla presenza di un Rappresentante del Fornitore. L’ambiente di prova del collaudo sarà messo a disposizione dal Fornitore a cui faranno carico i relativi oneri. Il collaudo in test bed avrà inizio entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla comunicazione di “Pronti al Collaudo” che il Fornitore dovrà inviare al CNIPA insieme alle specifiche di collaudo proposte non oltre 90 (novanta) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento del Contratto Quadro OPA.
17.6 Il Collaudo in test bed.
17.6.1 Il collaudo riguarderà:
(i) la rispondenza dei servizi a quanto indicato negli allegati b e c ed alle successive modifiche concordate in corso d’opera nell’ambito del Comitato Operativo e/o del Comitato di Direzione Tecnica;
(ii) le funzionalità del Centro di Gestione del Fornitore;
(iii) il sistema di misura per la rilevazione dei Livelli di Servizio di cui all’allegato c;
(iv) le modalità di realizzazione della politica di sicurezza.
17.6.2 Entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla ricezione delle specifiche di collaudo di cui al precedente art. 11.2 (iv), il CNIPA comunicherà al Fornitore eventuali modifiche e/o integrazioni delle stesse. Nei successivi 15 (quindici) giorni lavorativi il Fornitore dovrà predisporre ed inviare al CNIPA un documento definitivo che recepisca le modifiche ed integrazioni formulate da quest’ultimo. Tale documento, una volta accettato dal CNIPA si intende come dichiarazione del Fornitore di essere pronto per il collaudo e costituirà la guida operativa della Commissione di collaudo. Resta espressamente inteso che in
corso di collaudo la Commissione potrà effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune al fine di verificare la rispondenza dei servizi alle specifiche tecniche indicate agli allegati b e c.
17.6.3 Il collaudo in test bed, ove non si riscontrino difetti o carenze, avrà valore di collaudo positivo. Le operazioni di collaudo in test bed risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Commissione di collaudo e dal Rappresentante del Fornitore in doppio originale per il Fornitore ed il CNIPA. Copia del verbale dovrà essere consegnata al CG – SPC.
17.6.4 Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di primo collaudo i servizi non risultassero conformi alle specifiche di dettaglio previste nelle prove di collaudo, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro i termini fissati dalla Commissione, che comunque non potranno essere superiori ai 15 (quindici) giorni lavorativi. Decorso detto termine, la Commissione procederà ad una seconda prova di collaudo in test bed.
17.7 I servizi forniti a ciascuna Amministrazione saranno sottoposti ad un ulteriore collaudo “sul campo” da parte della stessa Amministrazione contraente alle date indicate nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni di servizi. Il collaudo sarà effettuato da una Commissione incaricata dall’Amministrazione contraente alla presenza di un Rappresentante del Fornitore. Gli oneri derivanti dal collaudo saranno a carico del Fornitore. I termini e le modalità di effettuazione del collaudo da parte dell’Amministrazione contraente sono descritte nel relativo Contratto esecutivo OPA.
18. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI
18.1 In caso di mancato rispetto dei termini di cui al precedente art. 6 per fatti direttamente imputabili al Fornitore, il CNIPA, avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto Quadro OPA con le modalità di cui ai successivi artt. 26.3 e 26.5.
18.2 In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti artt.
11.2 e 17.6.2, ovvero della qualità della documentazione dopo la richiesta di integrazione da parte del CNIPA, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, il CNIPA avrà la facoltà di applicare una penale il cui ammontare viene determinato come segue:
(i) € 1.000,00 (mille) per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;
(ii) € 2.000,00 (duemila) per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo.
Qualora il ritardo superi il trentesimo giorno, oltre ad applicare delle penali, è facoltà del CNIPA risolvere il presente Contratto Quadro OPA con le modalità di cui ai successivi artt. 26.3 e 26.5.
18.3 In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti art. 11.4, 12.8, 17.3 e 17.5 per fatti direttamente imputabili al Fornitore, il CNIPA, avrà la facoltà di applicare per ogni singolo termine una penale, il cui ammontare è determinato come segue:
(i) € 1.000,00 (mille) per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;
(ii) € 2.000,00 (duemila) per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo;
Qualora il ritardo superi il trentesimo giorno, oltre ad applicare delle penali, è facoltà del CNIPA risolvere il presente Contratto Quadro OPA con le modalità di cui ai successivi artt. 26.3 e 26.5.
18.4 In caso di esito sfavorevole della seconda prova di collaudo di cui al precedente art. 17.6.4 il CNIPA avrà la facoltà di applicare una penale sino all’esito positivo del successivo collaudo il cui ammontare è determinato come segue:
(i) € 5.000,00 (cinquemila) per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;
(ii) € 10.000,00 (diecimila) per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo;
In caso di reiterato esito negativo del collaudo il CNIPA avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto Quadro OPA con le modalità di cui ai successivi artt. 26.3 e 26.5.
18.5 In caso di applicazioni di penali di cui ai precedenti artt. 18.2,
18.3 e 18.4, il CNIPA, provvederà alla escussione dei corrispettivi importi dal deposito a garanzia di cui al successivo art. 23. Resta inteso che le penali sono cumulabili tra loro sino a concorrenza del limite massimo pari al 10% (diecipercento) del Corrispettivo annuo dei Contratti esecutivi OPA stipulati in esecuzione del presente Contratto Quadro OPA. Qualora l’ammontare delle penali dovute dal Fornitore dovesse superare il suddetto limite del 10%, il CNIPA, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà facoltà di risolvere il Contratto Quadro OPA ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. dandone comunicazione alla Commissione di Coordinamento del SPC affinché questi
provvedano alla delibera delle sanzioni che riterranno più opportune.
18.6 Nel caso in cui un inadempimento di cui all’allegato c del Fornitore perduri per tre quadrimestri consecutivi e coinvolga almeno 5 (cinque) Amministrazioni sarà cura del CNIPA, valutata la gravità dell’inadempimento, decidere sulla opportunità di risolvere il presente Contratto Quadro OPA con le modalità di cui ai successivi artt. 26.3 e 26.5.
18.7 Qualora il CG–SPC per conto del CNIPA rilevi che vi sia stato un inadempimento del Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto al Fornitore stesso e al CNIPA; quest’ultimo comunicherà al Fornitore le eventuali penali che intende applicare. Il Fornitore, a sua volta, dovrà formulare per iscritto le proprie contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di inadempienza. Nel caso in cui le Parti siano in disaccordo in relazione alla sussistenza di un inadempimento e/o in relazione alla misura della penale connessa a tale inadempimento, si applicheranno le disposizione di cui al successivo art. 28.
19. CONFLITTI CON ALTRI FORNITORI DI SERVIZI
19.1 L’insorgere di conflitti o controversie tra il Fornitore dei servizi di cui al precedente art. 3 lett. a) e b) e la Società QXN non potrà essere considerata causa legittima di sospensione nell’erogazione dei servizi di cui al precedente art. 3 lett. a) e b) e saranno responsabili dell’inadempimento rilevato e delle penali e danni conseguenti entrambi i fornitori in via solidale nei confronti della singola Amministrazione.
19.2 L’insorgere di conflitti o controversie tra il Fornitore e suoi eventuali sub-fornitori di servizi non potrà essere considerata causa legittima di sospensione nella erogazione dei servizi di cui al precedente art. 3 lett. a) e b) ed il Fornitore verrà considerato responsabile dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento nei confronti della Amministrazione contraente.
19.3 L’insorgere di conflitti o controversie tra il Fornitore e il suo eventuale fornitore di servizi OPO non potrà essere considerata causa legittima di sospensione nella erogazione dei servizi di cui al precedente art. 3 lett. a) ed il Fornitore verrà considerato responsabile dei danni derivanti dall’inadempimento nei confronti della Amministrazione contraente.
20. PREZZI UNITARI E CORRISPETTIVI
20.1 I prezzi unitari dei servizi di cui al precedente art. 3 lett. a) e b) sono quelli riportati all’allegato d. I prezzi unitari si intendono validi sino all’esecuzione della procedura di revisione di cui al successivo art. 21. Ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari.
20.2 La tipologia di servizi contenuta nell’allegato b può essere ampliata in relazione a nuove esigenze, ovvero alla evoluzione tecnologica. In tale eventualità la proposta del nuovo servizio e del relativo prezzo unitario è affidato al Comitato di Direzione Tecnica. La proposta formulata dal Comitato è comunque sottoposta al parere di congruità tecnico-economica del CNIPA ai sensi del d.lgs. n. 39/1993 e s.m.i.. In caso di interventi sull’architettura del SPC sarà richiesta
l’approvazione della Commissione di Coordinamento di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 42/2005.
21. AGGIORNAMENTO DEI PREZZI UNITARI
21.1 Servizi di connettività e sicurezza (precedente art. 3 lett. a) e b)).
21.1.1 Ai singoli Contratti esecutivi OPA si applicano i prezzi unitari di cui all’allegato d formulati nell’offerta del fornitore aggiudicatario. Le riduzioni percentuali prefissate nell’allegato d si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.
21.1.2 Almeno tre mesi prima del 31 dicembre 2008 il CNIPA potrà provvedere ad una Revisione Generale dei prezzi unitari dei servizi valida dal 1° gennaio 2009, ed attraverso la procedura di comparazione di cui all’allegato d, provvederà a proporre dei nuovi prezzi unitari ai fornitori assegnatari nell’ambito del Comitato di Direzione Tecnica.
21.1.3 La procedura di comparazione di cui all’allegato d avverrà a cura del CNIPA e riguarderà i migliori prezzi praticati sul territorio nazionale da operatori nazionali ed internazionali (compresi quelli assegnatari) per servizi analoghi a quelli oggetto del presente Contratto Quadro OPA.
21.1.4 Qualora i prezzi di cui al precedente art. 21.1.3 siano inferiori a quelli previsti nell’allegato d a quella data, la proposta di adeguamento dei prezzi unitari a quelli rilevati dalla procedura di comparazione è affidata al Comitato di Direzione Tecnica con le modalità di cui al precedente art. 20.2.
21.2 Condizioni generali.
21.2.1 Il Fornitore assegnatario si impegna, in ogni caso, ad applicare alle Amministrazioni contraenti, durante l’esecuzione del presente Contratto Quadro OPA, prezzi unitari non superiori a quelli che il Fornitore stesso o società facenti parte del suo gruppo di appartenenza dovessero convenire nei contratti stipulati con altre Amministrazioni pubbliche, per prestazioni simili a quelle oggetto del presente Contratto Quadro OPA.
21.2.2. Qualora si verifichi l’eventualità di cui all’articolo precedente ed il Fornitore non fornisca motivazioni tecnicamente valide per documentare l’eventuale diversità del prezzo unitario del servizio la circostanza sarà portata all’attenzione della Commissione di Coordinamento del SPC per deliberare le sanzioni che la stessa riterrà opportune.
22. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI
22.1 L’attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al capitolo 4 dell’allegato b. Le eventuali attività di migrazione dovranno, in ogni caso, concludersi entro i termini contenuti nel Piano di Attuazione.
22.2 L’Amministrazione contraente provvederà a concordare con il Fornitore dal quale i servizi dovranno essere migrati, la sua partecipazione alle attività che ne richiedano l’intervento.
22.3 Alla scadenza o risoluzione del Contratto Quadro OPA, ovvero del singolo Contratto esecutivo OPA il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la
migrazione dei servizi offerti in base al presente Contratto Quadro OPA e ai relativi Contratti esecutivi OPA al nuovo fornitore assegnatario di una, più di una, o tutte le Amministrazioni assegnate al Fornitore. In ogni caso, il Fornitore dovrà assicurare la continuità della prestazione dei servizi attuando eventuali modifiche operative, indicate dal CNIPA, al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore subentrante, ivi inclusa l’interconnessione con quest’ultimo (a cura e spese di quest’ultimo) per il tempo necessario a completare la migrazione dei servizi sulla sua rete secondo le indicazioni minime contenute nell’allegato b).
22.4 Il Fornitore, entro il 31 gennaio di ogni anno, invierà al CNIPA una relazione consuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente contenente, ordinate per servizi e per Amministrazioni, le quantità di servizi erogati, il fatturato e le penali applicate.
23. GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO
23.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto Quadro OPA, il Fornitore, entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di perfezionamento dello stesso, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore del CNIPA per un ammontare pari alla quota percentuale corrispondente alla parte assegnata al Fornitore applicata all’importo di € 10.000.000,00 (diecimilioni). Il relativo certificato dovrà essere consegnato al CNIPA entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di perfezionamento del Contratto Quadro OPA.
23.2 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal singolo Contratto esecutivo OPA, il Fornitore, entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento del Contratto esecutivo OPA, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione contraente per un ammontare definito nel relativo Contratto esecutivo OPA (5% del Corrispettivo Annuo). Il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione contraente entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento del Contratto esecutivo OPA.
23.3 Tali garanzie potranno essere prestate mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da primario istituto di credito o compagnia assicuratrice.
23.4 Le fidejussioni o polizze fidejussorie dovranno essere valide fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui il Fornitore è tenuto in forza del presente Contratto Quadro OPA e del Contratto esecutivo OPA e dovranno prevedere espressamente “la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale” (ex art. 1944 codice civile) e la loro operatività entro 15 (quindici) giorni “a semplice richiesta scritta da parte del CNIPA”.
23.5 Il Fornitore ha l’obbligo di reintegrare l’ammontare garantito dalle garanzie fidejussorie in caso di escussione totale o parziale da parte del CNIPA o dell’Amministrazione contraente durante il periodo di validità della stessa.
23.6 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non
limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
24. SUBAPPALTO
24.1 Il Fornitore avrà facoltà, nel rispetto dei termini del presente articolo di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, nei limiti e secondo le condizioni di cui all’art. 8 della Lettera di Xxxxxx, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
24.2 Il Fornitore che affidi la fornitura dei servizi a terzi, sarà in ogni caso ritenuto responsabile principale per l’adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto esecutivo OPA e per gli atti, disservizi, omissioni o negligenze dei subcontraenti.
25. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
25.1 In base a quanto disposto dall’articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n° 55, come modificato dalla legge 12 luglio 1991 n° 203, il Fornitore non può cedere in nessun caso e in nessun modo il Contratto Quadro ed i singoli Contratti Esecutivi a terzi, pena la risoluzione del Contratto Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi per causa ed in danno del Fornitore. Non è considerata Cessione l’affidamento dei servizi oggetto del presente contratto ad apposita società dedicata, interamente posseduta dal Fornitore, eventualmente da costituire o già costituita, finalizzata alla gestione operativa dei servizi stessi.
26. RECESSO - RISOLUZIONE
26.1 Il CNIPA si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto
Quadro OPA in tutto o in una sua parte e contestualmente le Amministrazioni dai Contratti esecutivi OPA dandone preavviso al Fornitore almeno dodici mesi prima della data di efficacia del recesso a mezzo raccomandata A/R in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 1373 del Codice civile.
26.2 Il presente Contratto Quadro OPA e contestualmente i Contratti esecutivi OPA saranno risolti con effetto immediato nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al
X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione. Il Contratto Quadro OPA dovrà, altresì, ritenersi risolto con effetto immediato qualora il Fornitore successivamente alla Data di Perfezionamento dello stesso acquisti il controllo o sia controllato o sia collegato ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., dall’impresa aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di gestione del CG – SPC o sia soggetto, attivo o passivo, nei confronti di quest’ultima di un rapporto di dipendenza economica.
26.3 Il CNIPA potrà risolvere il presente Contratto Quadro OPA ed i corrispondenti Contratti esecutivi OPA in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel
caso in cui quest’ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto Quadro OPA e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere. In caso di risoluzione del presente Contratto Quadro OPA, il CNIPA provvederà alla riassegnazione della parte agli altri fornitori assegnatari secondo lo schema contenuto nella lettera di xxxxxx. Qualora la risoluzione riguardasse il Contratto Quadro OPO del Fornitore aggiudicatario, il fornitore assegnatario della parte immediatamente successiva alla prima assumerà la posizione di aggiudicatario con tutte le conseguenze corrispondenti ivi compresi i nuovi prezzi unitari e la sottoscrizione del Contratto Quadro OPO.
26.4 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.
26.5 In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel Contratto Quadro OPA i Contratti esecutivi OPA stipulati dal Fornitore in esecuzione dello stesso saranno risolti di diritto. In tal caso il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto dei Contratti esecutivi OPA risolti secondo quanto previsto dal precedente art. 22.3.
27. FORZA MAGGIORE
27.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra Parte a causa di eventi di forza maggiore
(che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
27.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l’Amministrazione interessata, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull’impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
27.3 L’Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.
28. CONTROVERSIE
28.1 Le controversie che possono eventualmente insorgere nell’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni del presente Contratto Quadro OPA e dei singoli Contratti esecutivi OPA sono prese in esame per una composizione bonaria dal Comitato Operativo di cui al precedente art. 15.7. Le controversie, se non risolte nell’ambito del Comitato Operativo sono prese in esame per una composizione in via bonaria dal CNIPA e dalla Società QXN per i servizi di cui al precedente art. 3 lett. c), dall’Amministrazione e
dal Fornitore per i servizi di cui al precedente art. 3 lett. a) e b).
28.2 Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sulla questione controversa e, comunque, una volta decorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni solari dall’insorgere della stessa, ciascuna delle parti potrà deferire la questione ad un Collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti degli articoli 806 e seguenti c.p.c. composto da tre membri.
28.3 Il primo arbitro verrà nominato dalla Parte istante, il secondo dalla Parte contro cui l’arbitrato è richiesto entro 30 (trenta) giorni solari dalla notifica dell’atto di nomina del primo arbitro. In caso di mancata osservanza di tale termine, la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.
28.4 La Parte contro cui l’arbitrato è richiesto ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente, entro 30 (trenta) giorni solari dalla notifica della domanda di arbitrato. A tale fine deve contestualmente notificare la sua determinazione all’altra Parte.
28.5 Il terzo arbitro, che svolgerà le funzioni di Presidente del collegio arbitrale, verrà nominato di comune accordo dai due arbitri di parte nel termine di 30 (trenta) giorni solari dalla notifica alla Parte istante della nomina del secondo arbitro. In mancanza di accordo entro tale termine, la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.
28.6 Il Presidente del Tribunale di Roma provvederà inoltre a:
(i) sostituire il terzo arbitro in caso egli abbandoni il proprio incarico e i due arbitri di parte non abbiano nominato un sostituto nel termine di 30
(trenta) giorni dal venir meno del terzo arbitro; (ii) sostituire l’arbitro di una Parte in caso egli abbandoni il proprio incarico e la Parte interessata non provveda a sostituirlo nominando un altro arbitro nel termine di 30 (trenta) giorni dal venir meno dello stesso.
28.7 Il termine per la pronuncia del lodo sarà di 180 (centottanta) giorni solari dalla data di costituzione del collegio arbitrale. I termini saranno sospesi dal 1° agosto al 15 settembre. Qualora il collegio arbitrale ammetta mezzi di prova e/o disponga consulenza(e), il termine si intenderà prorogato automaticamente ed andrà a scadere il novantesimo (90°) giorno solare dal compimento dell’ultimo mezzo di prova assunto e, se successivo, dall’ultimo atto relativo alla consulenza.
28.8 Il collegio arbitrale, che avrà sede in Roma, giudicherà in via rituale e secondo diritto.
28.9 Le Parti riconoscono che le disposizioni riguardanti il procedimento arbitrale non precludono a ciascuna di esse di chiedere alle autorità giudiziarie competenti provvedimenti d’urgenza e provvedimenti cautelari in pendenza del procedimento arbitrale di cui al precedente articolo.
28.10 Le Parti concordano che, ai sensi dell’art. 47 del codice civile e dell’art. 30 del codice di procedura civile, il Foro competente per qualsiasi controversia, relativa al presente Contratto Quadro OPA ed ai singoli Contratti esecutivi OPA e non devoluta al Collegio Arbitrale di cui al precedente art. 28.2 è quello di Roma.
29. RISERVATEZZA
29.1 Il Fornitore si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il proprio personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto Quadro OPA e/o dei singoli Contratti esecutivi OPA venga a conoscenza in forza dei medesimi.
29.2 Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di Riservatezza.
30. RESPONSABILITA’ CIVILE
30.1 Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto delle Amministrazioni o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
31. BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE
31.1 Il CNIPA non assume alcuna responsabilità ove il Fornitore abbia usato, per le prestazioni oggetto del presente Contratto Quadro OPA e dei Contratti esecutivi OPA, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
31.2 Il Fornitore manleva e tiene indenne il CNIPA e le Amministrazioni da tutte le rivendicazioni legali, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri.
32. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
32.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
32.2 Al presente atto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.
33. AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI
33.1 Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente il CNIPA e le Amministrazioni sulla evoluzione tecnologica delle telecomunicazioni e dei conseguenti possibili nuovi servizi o delle variazioni indotte nei servizi oggetto del presente Contratto Quadro OPA.
33.2 Le Parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare, su proposta del Comitato di Direzione Tecnica quelle modifiche che, di comune accordo, dovessero essere valutate opportune ai servizi oggetto del presente Contratto Quadro OPA, ai suoi allegati ed ai singoli Contratti esecutivi OPA.
33.3 Il prezzo unitario dei nuovi servizi o delle varianti a quelli esistenti viene individuato dal Comitato di Direzione Tecnica e sottoposto al parere di congruità tecnico-economica del CNIPA ai sensi del d.lgs 39/1993 e s.m.i..
33.4 Il Fornitore si impegna ad applicare il prezzo unitario congruito dal CNIPA.
33.5 Qualora il Fornitore non ritenga che tale prezzo unitario sia remunerativo può rifiutarlo ma in tale eventualità è facoltà delle Amministrazioni richiedere tale servizio ad altro Fornitore assegnatario che abbia accettato il prezzo per il servizio congruito dal CNIPA.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Roma, lì 25 maggio 2006
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
(per il CNIPA) (per il Fornitore)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: 5 (Efficacia e Durata); 17 (Ispezioni, verifiche e collaudi); 18 (Livelli di servizio e Penali); 21 (Aggiornamento dei prezzi unitari); 25 (Divieto di Cessione del Contratto); 26 (Recesso
– Risoluzione); 28 (Controversie). Xxxxx, approvato e sottoscritto Roma, lì 25 maggio 2006
Xxxxx Xxxxxxxxx (per il Fornitore)
Elenco Amministrazioni
di cui all’art. 1 comma 1 d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 aderenti alla
RUPA ed assegnate alla Wind Telecomunicazioni s.p.a.:
• Agenzia Autonoma per la Gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali;
• Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici;
• Avvocatura Generale dello Stato;
• Croce Rossa Italiana;
• IIMS- Istituto Italiano di Medicina Sociale;
• IPSEMA - Ente di Previdenza per il Settore Xxxxxxxxx;
• ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro;
• Istituto Superiore di Sanità;
• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
• Ministero della Salute;
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
• Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
• Monopoli di Stato (Bingo + Ippico);
• NOTARTEL S.p.A..