Accordo Contrattuale
Accordo Contrattuale
ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n.
502
tra L’Azienda Ulss e gli erogatori privati accreditati per funzioni eserci-
tate in regime ambulatoriale
Premesso:
- che l’Impresa individuale/Società/ Data Clinica Srl è titolare di accre- ditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 20 dicembre 2013, n. 2469 per l’erogazione della/e seguente/i funzione/i esercitata/e in regime ambu- latoriale per conto del SSR :
- 03 laboratorio - limitatamente alle fasi per e post analitica
- 37 ostetricia e ginecologia - limitatamente alle eco-ostetriche
- 69 radiologia diagnostica - limitatamente alle eco-addominali
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla DGR prot. 2621/2012 è necessario avvalersi dell’attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e re- gionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell’Azienda X.X.XX. ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del xxxxx- sogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
- che ai sensi dell’art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell’Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all’art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in duplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura
dell’Azienda X.X.XX.
Tutto ciò premesso; tra
l’Azienda X.X.XX. n. 6 di VICENZA (di seguito “azienda”) rappresenta- ta dal Direttore Generale pro-tempore Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx con sede legale in Vicenza Via X. Xxxxxxx n 37 c.f. 02441500242
e
l’impresa individuale/società/ Data Clinica Srl (di seguito “erogatore”), con sede legale a Torri di Quartesolo (VI) in Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00,
x. xxx 00000000000, nella persona del Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx, in qua- lità di legale rappresentante pro-tempore/ amministratore/titolare, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto pe- nale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre
con la p.a.
si conviene e si stipula il seguente:
ACCORDO CONTRATTUALE
Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni
Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed eco- nomici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di presta- zioni sanitarie ambulatoriali da parte dell’erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell’ambito delle funzioni accreditate, definite dall’azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accor- do, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell’arco dell’anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall’Azienda X.X.XX., con una fluttuazione massima del 20%.
Art. 2 Obblighi dell’erogatore
L’erogatore:
- garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in re- lazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività;
- garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre- sente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavvi- so dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del pre- sente accordo, articolata in dodicesimi nell’arco dell’anno solare. L’erogatore si impegna altresì ad emettere nota di accredito a partire dal secondo semestre dell’anno (dal 1/7/2015) in caso di eventuale sfondamento del “sottobudget” mensile assegnato, fatti salvi eventuali conguagli attivi.
- si impegna all’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
- tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale (e al Catalogo Veneto del Prescrivibile), come eventualmente rimodu- late previa consultazione tra le parti;
- verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario;
- incompatibilità del personale adibito all’erogazione della presta- zioni oggetto del presente accordo;
- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l’utilizzo del ricettario SSR;
- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- gestione unicamente attraverso il CUP dell’Azienda X.X.XX. del- le agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali purché l’Azienda X.X.XX. garantisca l’interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o a spostamenti. A tal fine verranno effettuati sistematici controlli incrociati tra le agende CUP ed i flussi SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate;
- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzio- nale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che pos-
sono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del ser- vizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di re- sponsabilità civile;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di te- nuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’azienda, della Regione e del Ministero;
- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Art. 3 Obblighi dell’azienda
L’azienda:
‐ garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in rela- zione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività;
‐ remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, se- condo la tariffa in vigore al momento dell’esecuzione della prestazione stessa;
‐ effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ri- cevimento della fattura e della documentazione relativa all’attività svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve sue even- tuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il pagamento delle fat- ture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accerta- menti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
‐ comunica tempestivamente all’erogatore ogni aggiornamento della
disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall’erogatore.
Art. 4 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento
L’erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa sta- tale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale 22/2002 e
s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.
Art. 5 Durata dell’accordo
Il presente accordo ha durata dall’01/01/2015 al 31/12/2015. La revi- sione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell’allegato 1 e del relativo budget as- segnato alla struttura.
Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.
In caso di cessazione dell’attività su iniziativa dell’erogatore, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.
Art. 6 Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e decadenza
L’erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di
conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:
a) l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il tra- sferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell’azienda, l’erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive - attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell’A. X.X.XX. - (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, suben- tro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede opera- tiva) dell’erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all’Azienda X.X.XX. competente territorialmente. L’Azienda X.X.XX. si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all’erogatore decisione motivata. La Regione opererà le veri- fiche di propria competenza;
c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all’erogatore previamente accertato dall’azienda, determina l’avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la ri- soluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell’accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell’Azienda X.X.XX.
d) il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 11, comma 2, del D.P.R. 252/1998, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell’articolo 10 del predetto decreto”.
Art. 7 - Adempimenti in materia di privacy
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codi- ce in materia di protezione dei dati personali", l’erogatore è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto ne- cessario alla corretta esecuzione del presente accordo.
In particolare, l’erogatore si impegna ad osservare quanto previsto nel documento (Misure minime di sicurezza e documento programmatico sulla sicurezza) approvato con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda X.X.XX. n. 80 del 16.03.2006 e a porre in essere le misu- re di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.
Art. 8 Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali
e regionali.
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente ac- cordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
Art. 9 Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale
Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole del-
la Regione.
Art. 10 - Controversie
Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx Xxxxxxx.
Art. 11 Registrazione
Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 con oneri a carico dell’Erogatore.
E’ soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente.
Art. 12 Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Per l’azienda Per l’erogatore
Ulss n. 6 “Vicenza Data Clinica Srl
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
(Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx) (Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx)
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si appro- vano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Obblighi dell’erogatore privato accreditato), 6) (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 9 (Contro- versie)
Letto, firmato e sottoscritto
Vicenza,
Per l’azienda Per l’erogatore
Ulss n. 6 “Vicenza Data Clinica Srl
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
(Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx) (Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx)