SETTORE ELETTRICITA’
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
SETTORE ELETTRICITA’
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
Elettricità - Accordi nazionali ENEL1 dell’11.11.1991, valutati idonei dalla Commissione con delibere n. 14.a del 13.11.1991
PARTI STIPULANTI: - ENEL / FNLE-CGIL, FLAEI-CISL, UILSP-UIL;
- ENEL / FAILE-CISAL;
- ENEL /CISNAL ENERGIA
VERBALE TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
Il giorno 11.11.1991, presso la sede di Via dei Villini n. 15, i signori:
- per l’ENEL: Xxxxx XXXXXXX, Xxxxxxxx XX XXXX, Xxxx XXXXXX, Xxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXXXXX, Xxxxx XXXXX;
- per la FNLE-CGIL: Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx;
- per la FLAEI-CISL: Xxxxxx Xxxxxxxxx;
- per la UILSP-UIL: Xxxxxxxx Xxxxxx;
- per la FAILE-CISAL: Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx;
- per la CISNAL-ENERGIA: Xxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx; con l’assistenza della sottocommissione composta dai Proff. A. D’Atena ed X. Xxxxx, si sono riuniti nel quadro del tentativo di conciliazione promosso dalla Commissione. Al termine della seduta, in data 12.11.1991: i rappresentanti dell’ENEL e i rappresentanti delle XX.XX. FNLE-CGIL, FLAEI-CISL, UILSP-UIL, hanno sottoscritto l’accordo allegato (all. 1); l’ENEL ed i rappresentanti della FAILE- CISAL hanno sottoscritto l’accordo allegato (all. 2); l’ENEL ed i rappresentanti della CISNAL Energia hanno sottoscritto l’accordo allegato (all. 3).
Letto, confermato e sottoscritto.
1 La disciplina di settore deve ritenersi tuttora vigente, in quanto non ancora sostituita da un nuovo accordo valutato idoneo dalla Commissione. In tal senso x. xxxxxxxx x. 00/00 del 13 febbraio 2004. Si fa presente che, in data 11.6.2009, le Organizzazioni sindacali hanno disdettato gli accordi sopra indicati; ma la Commissione ha deliberato di ribadire alle parti il proprio costante orientamento secondo cui, anche in caso di disdetta, gli accordi valutati idonei continuano ad essere efficaci fino alla loro sostituzione con un nuovo accordo valutato idoneo o con una regolamentazione provvisoria.
VERBALE DI ACCORDO
Addi, 12 novembre 1991, in Roma presso la sede della Commissione di garanzia per l’attuazione della L. 146/1990
TRA
L’ENEL, rappresentato dai Sigg.ri: Dr. Xxxxxxx Xxxxxx, Dr. Xxxxxx Xxxxxxx, xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxx. Xxxxx Xxxxx, avv. Xxxxx Xxxxxxx, ing. Xxxxxxxx Xx Xxxx, dr. Xxxx Xxxxxx
E
La FNLE, rappresentata dai Sigg.ri: Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Scarinzi.
La FLAEI, rappresentata dai Sigg.ri: Xxxxxxxxxx, Caresi, Filippini la UILSP, rappresentata dai Sigg.ri: Xxxxxxx e Xxxxxx.
- Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146 recante norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
- Preso atto delle prassi di autoregolamentazione seguite in passato dalle Organizzazioni sindacali per l’esercizio del diritto di sciopero nell’ambito dell’ENEL.
- Considerate le caratteristiche tecniche della rete.
- Avendo l’ENEL sentito le Organizzazioni degli utenti ai sensi dell’art. 2, 2° comma della legge 146/90.
SI CONCORDA QUANTO SEGUE:
1) nell’ambito della produzione e trasmissione, il diritto di sciopero sarà esercitato in modo tale da evitare che i margini tra produzione e domanda, a livello nazionale o locale, possano scendere al di sotto della riserva vitale2. A tal fine, saranno esentati i lavoratori necessari al funzionamento delle centrali e degli impianti primari di trasformazione e di trasporto indispensabili a garantire comunque la riserva vitale.
A tal fine, i lavoratori da esentare dallo sciopero vengono così individuati:
a) personale turnista addetto all’esercizio degli impianti di produzione, trasformazione e trasporto primario limitatamente alle prestazioni in turno;
b) personale in turno di reperibilità nelle giornate interessate dallo sciopero, per il quale si conviene che, pur avendo diritto di sospendere la normale prestazione
2 Per “riserva vitale” deve intendersi la quantità minima di riserva di esercizio, al di sotto della quale occorre prevedere distacchi programmati di utenza. Si precisa altresì che quando si verifica uno stato di necessità causato da scioperi, l’ENEL procede ad attingere a tutte le fonti di alimentazione disponibili (attivazione di centrali tenute normalmente in riserva a causa degli alti costi di esercizio: rinvio di programmi di interventi di manutenzione differibili, maggiore importazione di energia all’estero, attraverso l’interconnessione con la rete europea, fino al massimo consentito), intaccando la riserva di esercizio, che pertanto viene ridotta fino al suo limite minimo che è la “riserva vitale”. Il valore di detta riserva vitale è determinabile, con criteri probabilistici, in funzione delle avarie accidentali del parco termoelettrico e degli scostamenti storicamente verificatisi dei fabbisogni dalle previsioni nonché tenendo conto delle condizioni della rete.
E’ in ogni caso esentato dallo sciopero il personale indispensabile al mantenimento del servizio e addetto alla programmazione a breve termine, all’esercizio ed alla manutenzione del sistema di produzione e trasmissione (turnisti del Centro nazionale di controllo, dei Centri di ripartizione e controllo del carico e dei posti di teleconduzione nonché il personale reperibile addetto alla manutenzione sul sistema di controllo in linea).
Nei casi in cui lo sciopero in impianti di produzione - termici od idroelettrici - sia effettuabile, sono comunque esentati dallo stesso i lavoratori indispensabili alla messa in sicurezza, al presidio ed alla sorveglianza degli impianti stessi.
2) Nell’ambito della distribuzione, dovranno essere garantite le attività volte alla conduzione dei relativi impianti, alla ricezione delle segnalazioni dei guasti, alla individuazione ed eliminazione delle situazioni di pericolo a persone e/o cose e ad assicurare, quanto prima possibile, il ripristino del servizio in caso di interruzioni4. A tal fine i lavoratori da esentare dallo sciopero vengono così individuati:
a) personale turnista addetto all’esercizio degli impianti di trasformazione primaria e della rete di distribuzione limitatamente alle prestazioni in turno ed alla reperibilità;
b) i lavoratori reperibili nelle giornate interessate dallo sciopero, i quali dovranno assicurare nella misura del 50%5 con un minimo di due unità, la propria presenza nelle rispettive sedi di lavoro salvo le eccezioni previste alla nota (3); i lavoratori componenti le formazioni di pronto intervento, laddove esistenti; i tecnici di agenzia e laddove interessano i tecnici di zona; gli addetti alla ricezione guasti.
Per quanto riguarda i lavoratori reperibili (di cui alla lettera 2b) si conviene che gli stessi hanno diritto di limitare la propria attività - durante il periodo orario interessato dallo sciopero - alla individuazione ed eliminazione delle situazioni di pericolo a persone e/o cose e ad assicurare, quanto prima possibile, il ripristino del servizio in caso di interruzioni. Sono ovviamente compresi nelle prestazioni da fornire tutti gli adempimenti accessori necessari per la realizzazione delle suddette attività.
3 In tali casi i lavoratori interessati hanno diritto a corrispondenti quote orarie dell’indennità di reperibilità: le prestazioni eventualmente effettuate dagli stessi, su chiamata dell’ENEL durante il periodo orario dello sciopero, vanno compensate con il trattamento previsto per le ore ordinarie.
4 X. xxxxxxxx x. 00/00 del 12 febbraio 2004, con la quale viene ribadito che il punto 2, lett. b) dell’accordo, prevede l’obbligo di assicurare il ripristino del servizio in caso di interruzioni senza distinzioni tra le diverse tipologie di utenze.
5 Nelle unità organizzative ove, oltre alle formazioni di pronto intervento, sia presente anche personale reperibile si conviene che quest’ultimo, pur avendo diritto di sospendere la normale prestazione durante lo sciopero, ha l’obbligo di assicurare la reperibilità estendendola al periodo orario dello sciopero stesso.
Le disposizioni contenute nella presente nota si approvano anche ai lavoratori reperibili addetti agli impianti primari (linee AT e la luce primaria, le teletrasmissioni e teleoperazioni nonché ai responsabili dei magazzini). Si dà atto infine che le stesse disposizioni valgono per il restante 50% del personale reperibile complementare rispetto a quello di cui al punto 2b.
A tali lavoratori si applica quanto previsto dalla precedente nota
Al fine di una più puntuale identificazione del personale della Produzione e della Distribuzione da esentare dallo sciopero si rinvia agli allegati n. 1 e n. 2 che fanno parte integrante del presente accordo.
Ferma restando l’immediata operatività di quanto previsto dal presente accordo, entro il 31 marzo 1992 le qualifiche e/o il numero dei lavoratori da esentare dallo sciopero saranno portati a conoscenza del personale in ciascuna Unità organizzativa interessata con appositi Ordini di servizio, previa informativa, da fornire in specifico incontro, alle Segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali.
Nello stesso incontro formerà oggetto di consultazione l’individuazione di eventuali qualifiche no desumibili dai citati allegati e rispondenti alle specificità delle singole Unità organizzative che siano comunque riconducibili alla attività connessa alla sicurezza, al mantenimento e all’eventuale ripristino del servizio. Eventuali osservazioni formulate, in occasione, di tale incontro, dalle predette Segreterie regionali in merito a particolari aspetti applicativi del presente accordo saranno valutate in occasione della verifica di cui alla “Disposizione finale” in calce all’accordo stesso.
In ragione della rilevanza, anche ai fini dell’accertamento di eventuali responsabilità, che le manifestazioni di sciopero hanno assunto con l’entrata in vigore della Legge 146/1990, la proclamazione degli scioperi nell’Enel dovrà essere notificata alle competenti Direzioni dell’Ente - con un preavviso di almeno 10 giorni 6- mediante comunicazione che consenta l’individuazione dell’istanza dell’Organizzazione sindacale che ha proclamato lo sciopero: tale comunicazione debitamente sottoscritta e datata, conterrà, inoltre, l’indicazione delle Unità
6 Con riferimento al contenuto degli atti di proclamazione, la Commissione ha segnalato l’opportunità che l’atto di proclamazione contenga le seguenti indicazioni (verbale n. 490 del 12.2.2003):
“In particolare, appare necessario che l’atto di proclamazione contenga:
a) ove si tratti di prima azione di xxxxxxxx:
1) l’esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l’indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
2) l’indicazione delle motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro;
3) l’esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione (con eventuale allegazione - ove possibile - dei relativi verbali); nell’ipotesi in cui le procedure non si siano potute svolgere per la mancata convocazione del soggetto proclamante da parte dell’azienda o dell’autorità amministrativa, entro i termini previsti dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie, le domande di attivazione della procedura comunque inoltrate;
4) l’indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell’astensione collettiva dal lavoro;
b) ove si tratti di proclamazione di sciopero successiva, relativa alla stessa vertenza, in aggiunta agli elementi di cui sopra, l’indicazione della data o delle date delle astensioni collettive precedentemente effettuate;
c) ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati, l’espressa dichiarazione di adesione a sciopero proclamato da altri soggetti. Il fatto che si tratti di una proclamazione in adesione e non di una proclamazione autonoma, peraltro, non esime i soggetti proclamanti in adesione dal rispettare, per tale atto, i termini di preavviso; nonché dall’indicare anche essi la data, la durata, le modalità e i motivi dell’astensione che dovranno essere conformi a quelli indicati dai soggetti proclamanti.
Nei casi di adesione a proclamazioni di scioperi effettuate dalle Segreterie Confederali, qualora la comunicazione di dette Segreterie non contenga tutte le
7 Vedi delibera n. 03/130 dell’11.09.2003 - orientamento di carattere generale in tema di astensione dal lavoro straordinario – nella quale sono stati enunciati i seguenti principi: 1. l’astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod.; 2. Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione; 3. La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell’obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni; 4. Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni dopo l’effettuazione del primo; 5. In relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito dalla Commissione con delibera 03/35 del 20.02.03; 6. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall’ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest’ultima
è contenuta nel periodo interessato dall’astensione dallo straordinario”.
V., inoltre, la delibera di indirizzo in tema di proclamazioni plurime nel verbale n. 495 del 19.3.2003, con la quale la Commissione ha stabilito che la proclamazione plurima è consentita solamente ove espressamente o implicitamente prevista dalla disciplina di settore contenuta in accordi valutati idonei o nelle regolamentazioni provvisorie e, in mancanza di disciplina di settore, solo ove non comprometta la continuità del servizio e l’esercizio del diritto di sciopero, da parte degli altri soggetti, e in ogni caso sia contenuta entro limiti ragionevoli in un arco di tempo interessato.”.
In tema di sciopero generale x. xxxxxxxxxxxxx x. 00/000 xxx 00.0.0000, per quanto riguarda l’adesione delle categorie che erogano servizi pubblici essenziali a scioperi generali.
Vedi, infine, la delibera assunta in data 19 giugno 2004, ai sensi della quale: “Stanti le differenze sussistenti tra sciopero e assemblea, la disciplina legislativamente prevista per il primo non si estende automaticamente alla seconda.
Tuttavia, secondo l’indirizzo ripetutamente espresso dalla medesima in numerose delibere, le sospensioni dal lavoro per cause diverse dallo sciopero – ove siano idonee a determinare una significativa riduzione o disorganizzazione del servizio – sono assoggettate agli obblighi legali del preavviso e della determinazione della durata ed inoltre – ove la sospensione per entità, durata e modalità, incida sul minimo di funzionamento fisiologico del servizio che deve essere comunque assicurato secondo la legge n. 146/90 – anche l’obbligo di assicurare le prestazioni indispensabili (vedi tra le altre le delibere n. 22.10.1998, 9.7 – 18 giugno 1998 n. 8.11).
Riguardo poi alle assemblee permanenti dei lavoratori in orario di lavoro che incidano sulla regolarità dell’erogazione del servizio, secondo il costante orientamento della Commissione si configurano anch’esse come una forma di sciopero soggetta alle prescrizioni della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000 (vedi a tal fine le delibere n. 03/51, del 27.3.2003, 00/205 del 7 settembre 2000; n. 01/147 del 29.11.2001; n. 99/469 del 22.7.1999).
Nel caso di specie, infine, dovrà appurarsi ai sensi del CCNL se l’assemblea sia stata regolarmente richiesta ed autorizzata, secondo le forme e le modalità di cui al contratto e alla legge (Statuto dei Lavoratori). In caso contrario potrebbe configurarsi l’ipotesi di un aggiramento delle disposizioni di cui alla legge n. 146/90 e successive modifiche.”
Nella seduta del 1° aprile 2004 la Commissione ha ulteriormente precisato “che l’assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge 146/90 e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall’art. 20 della legge 300/1970 detta anche Statuto dei Lavoratori e della contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l’erogazione dei servizi minimi.
Ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell’art. 20 della legge 300/1970 – si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge 146/1990 e successive modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali.”.
indicazioni suddette, le integrazioni necessarie saranno fornite dalle Federazioni dei lavoratori elettrici sempre nel rispetto del termine minimo di preavviso di 10 giorni.
Per l’area della Produzione, le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali si impegnano ad effettuare i necessari preventivi interventi di coordinamento per assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente accordo in materia di “riserva vitale”. A tal fine l’ENEL, con frequenza mensile, fornirà a dette Segreterie nazionali dati ed indicazioni sull’andamento dell’esercizio. Inoltre in occasione della proclamazione di ciascuno sciopero interessante il personale della Produzione, l’Azienda comunicherà alle predette Segreterie dati sulla situazione della rete e degli impianti relativi alle giornate cui si riferiscono le previste manifestazioni di sciopero evidenziando in casi in cui lo sciopero stesso non risultasse compatibile con la “riserva vitale”.
Non saranno proclamati scioperi interessanti il personale addetto agli impianti di produzione e di distribuzione di cui ai punti 1) e 2) in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale e internazionale nonché in concomitanza con le consultazioni elettorali. Inoltre, le strutture sindacali competenti, su richiesta delle Direzioni dell’ENEL, sono impegnate ad evitare e/o sospendere immediatamente gli scioperi di qualsiasi genere in caso di disservizi o altri eventi che richiedano tempestivi interventi per la realizzazione di quanto previsto dal presente accordo. A tal fine, le predette strutture sindacali assicureranno la possibilità di essere rintracciate, nella persona di un Segretario a ciò delegato, durante l’intero periodo di effettuazione dello sciopero; anche in questa ipotesi darà cura della competente Direzione aziendale rintracciare i lavoratori interessati.
Nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori non si applicano le disposizioni relative al preavviso minimo ed alla indicazione della durata, fermo restando l’obbligo di garantire le prestazioni indispensabili previste dal presente accordo.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 4 della citata l. n. 146/1990 che si intende qui integralmente richiamato si precisa quanto segue:
a) relativamente alle attività sindacali a tempo pieno, tempo definito e permessi, verranno effettuate trattenute, commisurate alla tipologia dell’attività sindacale svolta dagli interessati, per un periodo non inferiore ad un mese (30 gg. di calendario), nei confronti dei dirigenti sindacali componenti gli organi che abbiano proclamato o aderito ad uno sciopero in violazione dell’art. 2 della citata legge.
b) relativamente alle trattenute per “contributi sindacali” operate sulle retribuzioni dei lavoratori, verrà sospeso l’accredito delle somme, per un periodo non inferiore ad un mese (e correlativi ratei 13^ e 14^ mensilità), per il numero degli iscritti ricompresi nell’ambito territoriale delle strutture sindacali che hanno proclamato o aderito ad uno sciopero in violazione del citato art. 2.
DISPOSIZIONE FINALE
Il presente accordo, attuativo della legge 146/1990, ha carattere sperimentale e sarà sottoposto a verifica su richiesta di una delle parti stipulanti, dopo due anni di vigenza dell’accordo; esso manterrà la sua efficacia fino a quando no sostituito da diverso accordo.
PRODUZIONE All. 1
1) PERSONALE CHE DEVE COMUNQUE ESSERE ESENTATO DALLO SCIOPERO
1.1. Personale turnista che deve essere esentato dallo sciopero limitatamente alle prestazioni in turno ed alla reperibilità.
Turnisti CNC:
- Capo Area condotta dell’esercizio
- TSE in turno al dispacciamento per la sicurezza
- TSE CMR piani di produzione e trasmissione a breve termine
- TS CMR controllo e coordinamento operativo dell’esercizio.
Turnisti CRC:
- Capo Sezione supervisione ed attuazione
- TS CMR in turno supervisione ed attuazione
Turnisti posti di teleconduzione
- Capo Turno di posto di teleconduzione
- Aiuto Capo Turno di posto di teleconduzione
Stazioni elettriche di trasformazione e interconnessione
- Casi residuali di turnisti addetti a stazioni elettriche nonché manutentori reperibili.
1.2. Personale reperibile addetto alla manutenzione sul sistema di controllo in linea.
1.3. Personale addetto alla vigilanza degli sbarramenti (“guardiadighe”)
2) PERSONALE TURNISTA CHE DEVE ESSERE ESENTATO DALLO SCIOPERO IN CASO DI FERMATA, PER PRESIDIO IMPIANTI:
Turnisti centrali termoelettriche:
- Il personale da esentare è orientativamente non superiore al 50% dei turnisti (cioè occorre al massimo) una linea di turno per ciascuna coppia di gruppi, nonché il coordinatore e l’assistente ai servizi comuni).
Tale numero potrebbe essere ridotto in caso di specifiche situazioni (es.: uno o più gruppi già in condizioni di fermata).
Turnisti centrali idroelettriche:
- Dovrà essere assicurato il presidio da parte di almeno uno dei turnisti.
N.B. Nell’ambito quantitativo e qualitativo delle posizioni da esentare indicate dalla competente Direzione dell’ENEL, qualora necessario, l’individuazione dei nominativi dei lavoratori interessati sarà effettuata sentite le Segreterie sindacali territoriali.
All. 2
DISTRIBUZIONE
PERSONALE TURNISTA DA ESENTARE DALLO SCIOPERO LIMITATAMENTE ALLE PRESTAZIONI IN TURNO ED ALLA REPERIBILITA’:
- Addetti alla ricezione guasti o a centri di ascolto - compresi i centralinisti se preposti anche a questa funzione - delle varie unità territoriali della distribuzione (es. Zone, Distretti).
- Componenti le formazioni di pronto intervento, laddove esistenti (es. in talune Zone metropolitane).
- Tenuto conto della necessità di garantire le condizioni tecniche di funzionamento della rete e degli impianti e la sicurezza del servizio e delle persone saranno inoltre esentati dallo sciopero il responsabile e l’aiutante del turno al COD, COZ, TOP (se al TOP è esistente un turno) a centri di telecomando di impianti della distribuzione.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
- Allegato 2
VERBALE DI ACCORDO
Addi, 12 novembre 1991, in Roma presso la sede della Commissione di garanzia per l’attuazione della l. 146/1990
TRA
L’ENEL, rappresentato dai Sigg.ri: Masedu, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xx Xxxx e Xxxx Xxxxxx
E
La FAILE-CISAL, rappresentata dai Sigg.ri: Rasseri e Serri
- Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146 recante norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
- Preso atto delle prassi di autoregolamentazione seguite in passato dalle Organizzazioni sindacali per l’esercizio del diritto di sciopero nell’ambito dell’ENEL.
- Considerate le caratteristiche tecniche della rete.
- Avendo l’ENEL sentito le Organizzazioni degli utenti ai sensi dell’art. 2, 2° comma della legge 146/90.
SI CONCORDA QUANTO SEGUE:
1) nell’ambito della produzione e trasmissione, il diritto di sciopero sarà esercitato in modo tale da evitare che i margini tra produzione e domanda, a livello nazionale o locale, possano scendere al di sotto della riserva vitale8. A tal fine, saranno esentati i lavoratori necessari al funzionamento delle centrali e degli impianti primari di trasformazione e di trasporto indispensabili a garantire comunque la riserva vitale.
A tal fine, i lavoratori da esentare dallo sciopero vengono così individuati:
a) personale turnista addetto all’esercizio degli impianti di produzione, trasformazione e trasporto primario limitatamente alle prestazioni in turno;
8 Per “riserva vitale” deve intendersi la quantità minima di riserva di esercizio, al di sotto della quale occorre prevedere distacchi programmati di utenza. Si precisa altresì che quando si verifica uno stato di necessità causato da scioperi, l’ENEL procede ad attingere a tutte le fonti di alimentazione disponibili (attivazione di centrali tenute normalmente in riserva a causa degli alti costi di esercizio: rinvio di programmi di interventi di manutenzione differibili, maggiore importazione di energia all’estero, attraverso l’interconnessione con la rete europea, fino al massimo consentito), intaccando la riserva di esercizio, che pertanto viene ridotta fino al suo limite minimo che è la “riserva vitale”. Il valore di detta riserva vitale è determinabile, con criteri probabilistici, in funzione delle avarie accidentali del parco termoelettrico e degli scostamenti storicamente verificatisi dei fabbisogni dalle previsioni nonché tenendo conto delle condizioni della rete.
9 In tali casi i lavoratori interessati hanno diritto a corrispondenti quote orarie dell’indennità di reperibilità: le prestazioni eventualmente effettuate dagli stessi, su chiamata dell’ENEL durante il periodo orario dello sciopero, vanno compensate con il trattamento previsto per le ore ordinarie.
Nei casi in cui lo sciopero in impianti di produzione - termici od idroelettrici - sia effettuabile, sono comunque esentati dallo stesso i lavoratori indispensabili alla messa in sicurezza, al presidio ed alla sorveglianza degli impianti stessi.
2) Nell’ambito della distribuzione, dovranno essere garantite le attività volte alla conduzione dei relativi impianti, alla ricezione delle segnalazioni dei guasti, alla individuazione ed eliminazione delle situazioni di pericolo a persone e/o cose e ad assicurare, quanto prima possibile, il ripristino del servizio in caso di interruzioni. A tal fine i lavoratori da esentare dallo sciopero vengono così individuati:
a) personale turnista addetto all’esercizio degli impianti di trasformazione primaria e della rete di distribuzione limitatamente alle prestazioni in turno ed alla reperibilità;
b) i lavoratori reperibili nelle giornate interessate dallo sciopero, i quali dovranno assicurare nella misura del 50%10 con un minimo di due unità, la propria presenza nelle rispettive sedi di lavoro salvo le eccezioni previste alla nota (3); i lavoratori componenti le formazioni di pronto intervento, laddove esistenti; i tecnici di agenzia e laddove necessario i tecnici di zona; gli addetti alla ricezione guasti.11
Per quanto riguarda i lavoratori reperibili (di cui alla lettera 2b) si conviene che gli stessi hanno diritto di limitare la propria attività - durante il periodo orario interessato dallo sciopero - alla individuazione ed eliminazione delle situazioni di pericolo a persone e/o cose e ad assicurare, quanto prima possibile, il ripristino del servizio in caso di interruzioni. Sono ovviamente compresi nelle prestazioni da fornire tutti gli adempimenti accessori necessari per la realizzazione delle suddette attività.
3) In caso di scioperi di particolare durata, i livelli di presenza necessari saranno all’occorrenza congruamente aumentati sentite le Segreterie nazionali o regionali delle Organizzazioni sindacali.
10 Nelle unità organizzative ove, oltre alle formazioni di pronto intervento, sia presente anche personale reperibile si conviene che quest’ultimo, pur avendo diritto di sospendere la normale prestazione durante lo sciopero, ha l’obbligo di assicurare la reperibilità estendendola al periodo orario dello sciopero stesso.
Le disposizioni contenute nella presente nota si applicano anche ai lavoratori reperibili addetti agli impianti primari (linee AT e la luce primaria, le teletrasmissioni e teleoperazioni nonché ai responsabili dei magazzini). Si dà atto infine che le stesse disposizioni valgono per il restante 50% del personale reperibile complementare rispetto a quello di cui al punto 2b.
A tali lavoratori si applica quanto previsto dalla precedente nota.
11 X. xxxxxxxx x. 00/00 del 12 febbraio 2004, con la quale viene ribadito che il punto 2, lett. b) dell’accordo, prevede l’obbligo di assicurare il ripristino del servizio in caso di interruzioni senza distinzioni tra le diverse tipologie di utenze.
Ferma restando l’immediata operatività di quanto previsto dal presente accordo, entro il 31 marzo 1992 le qualifiche e/o il numero dei lavoratori da esentare dallo sciopero saranno portati a conoscenza del personale in ciascuna Unità organizzativa interessata con appositi Ordini di servizio, previa informativa, da fornire in specifico incontro, alle Segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali.
Nello stesso incontro formerà oggetto di consultazione l’individuazione di eventuali qualifiche non desumibili dai citati allegati e rispondenti alle specificità delle singole Unità organizzative, che siano comunque riconducibili alla attività connessa alla sicurezza, al mantenimento e all’eventuale ripristino del servizio. Eventuali osservazioni formulate, in occasione, di tale incontro, dalle predette Segreterie regionali in merito a particolari aspetti applicativi del presente accordo saranno valutate in occasione della verifica di cui alla “Disposizione finale” in calce all’accordo stesso.
In ragione della rilevanza, anche ai fini dell’accertamento di eventuali responsabilità, che le manifestazioni di sciopero hanno assunto con l’entrata in vigore della Legge 146/1990, la proclamazione degli scioperi nell’Enel dovrà essere notificata alle competenti Direzioni dell’Ente - con un preavviso di almeno 10 giorni12 - mediante comunicazione che consenta l’individuazione dell’istanza dell’Organizzazione sindacale che ha proclamato lo sciopero: tale comunicazione debitamente sottoscritta e datata, conterrà, inoltre, l’indicazione delle Unità
12 Con riferimento al contenuto degli atti di proclamazione, la Commissione ha segnalato l’opportunità che l’atto di proclamazione contenga le seguenti indicazioni (verbale n. 490 del 12.2.2003):
“In particolare, appare necessario che l’atto di proclamazione contenga:
a) ove si tratti di prima azione di xxxxxxxx:
1) l’esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l’indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
2) l’indicazione delle motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro;
3) l’esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione (con eventuale allegazione - ove possibile - dei relativi verbali); nell’ipotesi in cui le procedure non si siano potute svolgere per la mancata convocazione del soggetto proclamante da parte dell’azienda o dell’autorità amministrativa, entro i termini previsti dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie, le domande di attivazione della procedura comunque inoltrate;
4) l’indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell’astensione collettiva dal lavoro;
b) ove si tratti di proclamazione di sciopero successiva, relativa alla stessa vertenza, in aggiunta agli elementi di cui sopra, l’indicazione della data o delle date delle astensioni collettive precedentemente effettuate;
c) ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati, l’espressa dichiarazione di adesione a sciopero proclamato da altri soggetti. Il fatto che si tratti di una proclamazione in adesione e non di una proclamazione autonoma, peraltro, non esime i soggetti proclamanti in adesione dal rispettare, per tale atto, i termini di preavviso; nonché dall’indicare anche essi la data, la durata, le modalità e i motivi dell’astensione che dovranno essere conformi a quelli indicati dai soggetti proclamanti.
Nei casi di adesione a proclamazioni di scioperi effettuate dalle Segreterie Confederali, qualora la comunicazione di dette Segreterie non contenga tutte le
13 Vedi delibera n. 03/130 dell’11.09.2003 - orientamento di carattere generale in tema di astensione dal lavoro straordinario – nella quale sono stati enunciati i seguenti principi: 1. l’astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod.; 2. Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione; 3. La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell’obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni; 4. Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni dopo l’effettuazione del primo; 5. In relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito dalla Commissione con delibera 03/35 del 20.02.03; 6. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall’ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest’ultima è contenuta nel periodo interessato dall’astensione dallo straordinario”.
V., inoltre, la delibera di indirizzo in tema di proclamazioni plurime nel verbale n. 495 del 19.3.2003, con la quale la Commissione ha stabilito che la proclamazione plurima è consentita solamente ove espressamente o implicitamente prevista dalla disciplina di settore contenuta in accordi valutati idonei o nelle regolamentazioni provvisorie e, in mancanza di disciplina di settore, solo ove non comprometta la continuità del servizio e l’esercizio del diritto di sciopero, da parte degli altri soggetti, e in ogni caso sia contenuta entro limiti ragionevoli in un arco di tempo interessato.”.
In tema di sciopero generale x. xxxxxxxxxxxxx x. 00/000 xxx 00.0.0000, per quanto riguarda l’adesione delle categorie che erogano servizi pubblici essenziali a scioperi generali.
Vedi, infine, la delibera assunta in data 19 giugno 2004, ai sensi della quale: “Stanti le differenze sussistenti tra sciopero e assemblea, la disciplina legislativamente prevista per il primo non si estende automaticamente alla seconda.
Tuttavia, secondo l’indirizzo ripetutamente espresso dalla medesima in numerose delibere, le sospensioni dal lavoro per cause diverse dallo sciopero – ove siano idonee a determinare una significativa riduzione o disorganizzazione del servizio – sono assoggettate agli obblighi legali del preavviso e della determinazione della durata ed inoltre – ove la sospensione per entità, durata e modalità, incida sul minimo di funzionamento fisiologico del servizio che deve essere comunque assicurato secondo la legge n. 146/90 – anche l’obbligo di assicurare le prestazioni indispensabili (vedi tra le altre le delibere n. 22.10.1998, 9.7 – 18 giugno 1998 n. 8.11).
Riguardo poi alle assemblee permanenti dei lavoratori in orario di lavoro che incidano sulla regolarità dell’erogazione del servizio, secondo il costante orientamento della Commissione si configurano anch’esse come una forma di sciopero soggetta alle prescrizioni della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000 (vedi a tal fine le delibere n. 03/51, del 27.3.2003, 00/205 del 7 settembre 2000; n. 01/147 del 29.11.2001; n. 99/469 del 22.7.1999).
Nel caso di specie, infine, dovrà appurarsi ai sensi del CCNL se l’assemblea sia stata regolarmente richiesta ed autorizzata, secondo le forme e le modalità di cui al contratto e alla legge (Statuto dei Lavoratori). In caso contrario potrebbe configurarsi l’ipotesi di un aggiramento delle disposizioni di cui alla legge n. 146/90 e successive modifiche.”
Nella seduta del 1° aprile 2004 la Commissione ha ulteriormente precisato “che l’assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge 146/90 e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall’art. 20 della legge 300/1970 detta anche Statuto dei Lavoratori e della contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l’erogazione dei servizi minimi.
Ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell’art. 20 della legge 300/1970 – si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge 146/1990 e successive modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali.”.
indicazioni suddette, le integrazioni necessarie saranno fornite dalle Federazioni dei lavoratori elettrici sempre nel rispetto del termine minimo di preavviso di 10 giorni.
Per l’area della Produzione, le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali si impegnano ad effettuare i necessari preventivi interventi di coordinamento per assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente accordo in materia di “riserva vitale”. A tal fine l’ENEL, con frequenza mensile, fornirà a dette Segreterie nazionali dati ed indicazioni sull’andamento dell’esercizio. Inoltre in occasione della proclamazione di ciascuno sciopero interessante il personale della Produzione, l’Azienda comunicherà alle predette Segreterie dati sulla situazione della rete e degli impianti relativi alle giornate cui si riferiscono le previste manifestazioni di sciopero evidenziando in casi in cui lo sciopero stesso non risultasse compatibile con la “riserva vitale”.
Non saranno proclamati scioperi interessanti il personale addetto agli impianti di produzione e di distribuzione di cui ai punti 1) e 2) in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale e internazionale nonché in concomitanza con le consultazioni elettorali. Inoltre, le strutture sindacali competenti, su richiesta delle Direzioni dell’ENEL, sono impegnate ad evitare e/o sospendere immediatamente gli scioperi di qualsiasi genere in caso di disservizi o altri eventi che richiedano tempestivi interventi per la realizzazione di quanto previsto dal presente accordo. A tal fine, le predette strutture sindacali assicureranno la possibilità di essere rintracciate, nella persona di un Segretario a ciò delegato, durante l’intero periodo di effettuazione dello sciopero; anche in questa ipotesi darà cura della competente Direzione aziendale rintracciare i lavoratori interessati.
Nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori non si applicano le disposizioni relative al preavviso minimo ed alla indicazione della durata, fermo restando l’obbligo di garantire le prestazioni indispensabili previste dal presente accordo.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 4 della citata l. n. 146/1990 che si intende qui integralmente richiamato si precisa quanto segue:
a) relativamente alle attività sindacali a tempo pieno, tempo definito e permessi, verranno effettuate trattenute, commisurate alla tipologia dell’attività sindacale svolta dagli interessati, per un periodo non inferiore ad un mese (30 gg. di calendario), nei confronti dei dirigenti sindacali componenti gli organi che abbiano proclamato o aderito ad uno sciopero in violazione dell’art. 2 della citata legge.
b) relativamente alle trattenute per “contributi sindacali” operate sulle retribuzioni dei lavoratori, verrà sospeso l’accredito delle somme, per un periodo non inferiore ad un mese (e correlativi ratei 13^ e 14^ mensilità), per il numero degli iscritti ricompresi nell’ambito territoriale delle strutture sindacali che hanno proclamato o aderito ad uno sciopero in violazione del citato art. 2.
DISPOSIZIONE FINALE
Il presente accordo, attuativo della legge 146/1990, ha carattere sperimentale e sarà sottoposto a verifica su richiesta di una delle parti stipulanti, dopo due anni di
vigenza dell’accordo; esso manterrà la sua efficacia fino a quando non sostituito da diverso accordo.
All. 1
PRODUZIONE
1) PERSONALE CHE DEVE COMUNQUE ESSERE ESENTATO DALLO SCIOPERO
1.1. Personale turnista che deve essere esentato dallo sciopero limitatamente alle prestazioni in turno ed alla reperibilità.
Turnisti CNC:
- Capo Area condotta dell’esercizio
- TSE in turno al dispacciamento per la sicurezza
- TSE CMR piani di produzione e trasmissione a breve termine
- TS CMR controllo e coordinamento operativo dell’esercizio.
Turnisti CRC:
- Capo Sezione supervisione ed attuazione
- TS CMR in turno supervisione ed attuazione
Turnisti posti di teleconduzione
- Capo Turno di posto di teleconduzione
- Aiuto Capo Turno di posto di teleconduzione
Stazioni elettriche di trasformazione e interconnessione
- Casi residuali di turnisti addetti a stazioni elettriche nonché manutentori reperibili.
1.2. Personale reperibile addetto alla manutenzione sul sistema di controllo in linea.
1.3. Personale addetto alla vigilanza degli sbarramenti (“guardiadighe”)
All. 2
DISTRIBUZIONE
PERSONALE TURNISTA DA ESENTARE DALLO SCIOPERO LIMITATAMENTE ALLE PRESTAZIONI IN TURNO ED ALLA REPERIBILITA’:
- Addetti alla ricezione guasti o a centri di ascolto - compresi i centralinisti se preposti anche a questa funzione - delle varie unità territoriali della distribuzione (es. Zone, Distretti).
- Componenti le formazioni di pronto intervento, laddove esistenti (es. in talune Zone metropolitane).
- Tenuto conto della necessità di garantire le condizioni tecniche di funzionamento della rete e degli impianti e la sicurezza del servizio e delle persone saranno inoltre esentati dallo sciopero il responsabile e l’aiutante del turno al COD, COZ, TOP (se al TOP è esistente un turno) a centri di telecomando di impianti della distribuzione.
PERSONALE TURNISTA CHE DEVE ESSERE ESENTATO DALLO SCIOPERO IN CASO DI FERMATA, PER PRESIDIO IMPIANTI:
Turnisti centrali termoelettriche:
- Il personale da esentare è orientativamente non superiore al 50% dei turnisti (cioè occorre al massimo) una linea di turno per ciascuna coppia di gruppi, nonché il coordinatore e l’assistente ai servizi comuni).
Tale numero potrebbe essere ridotto in caso di specifiche situazioni (es.: uno o più gruppi già in condizioni di fermata).
Turnisti centrali idroelettriche:
- Dovrà essere assicurato il presidio da parte di almeno uno dei turnisti.
N.B. Nell’ambito quantitativo e qualitativo delle posizioni da esentare indicate dalla competente Direzione dell’ENEL, qualora necessario, l’individuazione dei nominativi dei lavoratori interessati sarà effettuata sentite le Segreterie sindacali territoriali tenendo anche presente, ove possibile, criteri di reazione.
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Allegato 3
VERBALE DI ACCORDO
Addi, 12 novembre 1991, in Roma presso la sede della Commissione di garanzia per l’attuazione della l. 146/1990
L’ENEL, rappresentato dai Sigg.ri: Masedu, Xxxxxxx, Michelazzi, Oliva, Xxxxxxx, Xx Xxxx, Miconi
E
La CISNAL-Energia, rappresentata dai Sigg. De Nardis, assistito dal Sig. Xxxxxxx Xxxxx
- Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146 recante norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
- Preso atto delle prassi di autoregolamentazione seguite in passato dalle Organizzazioni sindacali per l’esercizio del diritto di sciopero nell’ambito dell’ENEL.
- Considerate le caratteristiche tecniche della rete.
- Avendo l’ENEL sentito le Organizzazioni degli utenti ai sensi dell’art. 2, 2° comma della legge 146/90.
SI CONCORDA QUANTO SEGUE:
1) nell’ambito della produzione e trasmissione, il diritto di sciopero sarà esercitato in modo tale da evitare che i margini tra produzione e domanda, a livello nazionale o locale, possano scendere al di sotto della riserva vitale14. A tal fine, saranno esentati i lavoratori necessari al funzionamento delle centrali e degli impianti primari di trasformazione e di trasporto indispensabili a garantire comunque la riserva vitale.
A tal fine, i lavoratori da esentare dallo sciopero vengono così individuati:
a) personale turnista addetto all’esercizio degli impianti di produzione, trasformazione e trasporto primario limitatamente alle prestazioni in turno;
E’ in ogni caso esentato dallo sciopero il personale indispensabile al mantenimento del servizio e addetto alla programmazione a breve termine, all’esercizio ed alla manutenzione del sistema di produzione e trasmissione (turnisti del Centro nazionale di controllo, dei Centri di ripartizione e controllo del
14 Per “riserva vitale” deve intendersi la quantità minima di riserva di esercizio, al di sotto della quale occorre prevedere distacchi programmati di utenza. Si precisa altresì che quando si verifica uno stato di necessità causato da scioperi, l’ENEL procede ad attingere a tutte le fonti di alimentazione disponibili (attivazione di centrali tenute normalmente in riserva a causa degli alti costi di esercizio: rinvio di programmi di interventi di manutenzione differibili, maggiore importazione di energia all’estero, attraverso l’interconnessione con la rete europea, fino al massimo consentito), intaccando la riserva di esercizio, che pertanto viene ridotta fino al suo limite minimo che è la “riserva vitale”. Il valore di detta riserva vitale è determinabile, con criteri probabilistici, in funzione delle avarie accidentali del parco termoelettrico e degli scostamenti storicamente verificatisi dei fabbisogni dalle previsioni nonché tenendo conto delle condizioni della rete.
15 In tali casi i lavoratori interessati hanno diritto a corrispondenti quote orarie dell’indennità di reperibilità: le prestazioni eventualmente effettuate dagli stessi, su chiamata dell’ENEL durante il periodo orario dello sciopero, vanno compensate con il trattamento previsto per le ore ordinarie.
Nei casi in cui lo sciopero in impianti di produzione - termici od idroelettrici - sia effettuabile, sono comunque esentati dallo stesso i lavoratori indispensabili alla messa in sicurezza, al presidio ed alla sorveglianza degli impianti stessi.
2) Nell’ambito della distribuzione, dovranno essere garantite le attività volte alla conduzione dei relativi impianti, alla ricezione delle segnalazioni dei guasti, alla individuazione ed eliminazione delle situazioni di pericolo a persone e/o cose e ad assicurare, quanto prima possibile, il ripristino del servizio in caso di interruzioni. A tal fine i lavoratori da esentare dallo sciopero vengono così individuati:
a) personale turnista addetto all’esercizio degli impianti di trasformazione primaria e della rete di distribuzione limitatamente alle prestazioni in turno ed alla reperibilità;
b) i lavoratori reperibili nelle giornate interessate dallo sciopero, i quali dovranno assicurare nella misura del 50%16 con un minimo di due unità, la propria presenza nelle rispettive sedi di lavoro salvo le eccezioni previste alla nota (3); i lavoratori componenti le formazioni di pronto intervento, laddove esistenti; i tecnici di agenzia e laddove interessano i tecnici di zona; gli addetti alla ricezione guasti.17
Per quanto riguarda i lavoratori reperibili (di cui alla lettera 2b) si conviene che gli stessi hanno diritto di limitare la propria attività - durante il periodo orario interessato dallo sciopero - alla individuazione ed eliminazione delle situazioni di pericolo a persone e/o cose e ad assicurare, quanto prima possibile, il ripristino del servizio in caso di interruzioni. Sono ovviamente compresi nelle prestazioni da fornire tutti gli adempimenti accessori necessari per la realizzazione delle suddette attività.
3) In caso di scioperi di particolare durata, i livelli di presenza necessari saranno all’occorrenza congruamente aumentati sentite le Segreterie nazionali o regionali delle Organizzazioni sindacali.
4) Al fine di una più puntuale identificazione del personale della Produzione e della Distribuzione da esentare dallo sciopero si rinvia agli allegati n. 1 e n. 2 che fanno parte integrante del presente accordo.
Ferma restando l’immediata operatività di quanto previsto dal presente accordo, entro il 31 marzo 1992 le qualifiche e/o il numero dei lavoratori da esentare dallo
16 Nelle unità organizzative ove, oltre alle formazioni di pronto intervento, sia presente anche personale reperibile si conviene che quest’ultimo, pur avendo diritto di sospendere la normale prestazione durante lo sciopero, ha l’obbligo di assicurare la reperibilità estendendola al periodo orario dello sciopero stesso.
Le disposizioni contenute nella presente nota si applicano anche ai lavoratori reperibili addetti agli impianti primari (linee AT e la luce primaria, le teletrasmissioni e teleoperazioni nonché ai responsabili dei magazzini). Si dà atto infine che le stesse disposizioni valgono per il restante 50% del personale reperibile complementare rispetto a quello di cui al punto 2b.
A tali lavoratori si applica quanto previsto dalla precedente nota.
17 X. xxxxxxxx x. 00/00 del 12 febbraio 2004, con la quale viene ribadito che il punto 2, lett. b) dell’accordo, prevede l’obbligo di assicurare il ripristino del servizio in caso di interruzioni senza distinzioni tra le diverse tipologie di utenze.
Nello stesso incontro formerà oggetto di consultazione l’individuazione di eventuali qualifiche no desumibili dai citati allegati e rispondenti alle specificità delle singole Unità organizzative che siano comunque riconducibili alla attività connessa alla sicurezza, al mantenimento e all’eventuale ripristino del servizio. Eventuali osservazioni formulate, in occasione, di tale incontro, dalle predette Segreterie regionali in merito a particolari aspetti applicativi del presente accordo saranno valutate in occasione della verifica di cui alla “Disposizione finale” in calce all’accordo stesso.
In ragione della rilevanza, anche ai fini dell’accertamento di eventuali responsabilità, che le manifestazioni di sciopero hanno assunto con l’entrata in vigore della Legge 146/1990, la proclamazione degli scioperi nell’Enel dovrà essere notificata alle competenti Direzioni dell’Ente - con un preavviso di almeno 10 giorni 18- mediante comunicazione che consenta l’individuazione dell’istanza dell’Organizzazione sindacale che ha proclamato lo sciopero: tale comunicazione debitamente sottoscritta e datata, conterrà, inoltre, l’indicazione delle Unità organizzative e del personale interessati nonché le modalità di svolgimento, la data e la durata dello sciopero.19
18 Con riferimento al contenuto degli atti di proclamazione, la Commissione ha segnalato l’opportunità che l’atto di proclamazione contenga le seguenti indicazioni (verbale n. 490 del 12.2.2003):
“In particolare, appare necessario che l’atto di proclamazione contenga:
a) ove si tratti di prima azione di xxxxxxxx:
5) l’esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l’indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
6) l’indicazione delle motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro;
7) l’esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione (con eventuale allegazione - ove possibile - dei relativi verbali); nell’ipotesi in cui le procedure non si siano potute svolgere per la mancata convocazione del soggetto proclamante da parte dell’azienda o dell’autorità amministrativa, entro i termini previsti dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie, le domande di attivazione della procedura comunque inoltrate;
8) l’indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell’astensione collettiva dal lavoro;
b) ove si tratti di proclamazione di sciopero successiva, relativa alla stessa vertenza, in aggiunta agli elementi di cui sopra, l’indicazione della data o delle date delle astensioni collettive precedentemente effettuate;
c) ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati, l’espressa dichiarazione di adesione a sciopero proclamato da altri soggetti. Il fatto che si tratti di una proclamazione in adesione e non di una proclamazione autonoma, peraltro, non esime i soggetti proclamanti in adesione dal rispettare, per tale atto, i termini di preavviso; nonché dall’indicare anche essi la data, la durata, le modalità e i motivi dell’astensione che dovranno essere conformi a quelli indicati dai soggetti proclamanti.
19 Vedi delibera n. 03/130 dell’11.09.2003 - orientamento di carattere generale in tema di astensione
dal lavoro straordinario – nella quale sono stati enunciati i seguenti principi: 1. l’astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod.; 2. Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione; 3. La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell’obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni; 4. Nel caso in cui la proclamazione
Nei casi di adesione a proclamazioni di scioperi effettuate dalle Segreterie Confederali, qualora la comunicazione di dette Segreterie non contenga tutte le indicazioni suddette, le integrazioni necessarie saranno fornite dalle Federazioni dei lavoratori elettrici sempre nel rispetto del termine minimo di preavviso di 10 giorni.
Per l’area della Produzione, le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali si impegnano ad effettuare i necessari preventivi interventi di coordinamento per assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente accordo in materia di “riserva vitale”. A tal fine l’ENEL, con frequenza mensile, fornirà a dette Segreterie nazionali dati ed indicazioni sull’andamento dell’esercizio. Inoltre in occasione della proclamazione di ciascuno sciopero interessante il personale della Produzione, l’Azienda comunicherà alle predette Segreterie dati sulla situazione
della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di xxxxxxxx si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni dopo l’effettuazione del primo; 5. In relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito dalla Commissione con delibera 03/35 del 20.02.03; 6. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall’ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest’ultima è contenuta nel periodo interessato dall’astensione dallo straordinario”.
V., inoltre, la delibera di indirizzo in tema di proclamazioni plurime nel verbale n. 495 del 19.3.2003, con la quale la Commissione ha stabilito che la proclamazione plurima è consentita solamente ove espressamente o implicitamente prevista dalla disciplina di settore contenuta in accordi valutati idonei o nelle regolamentazioni provvisorie e, in mancanza di disciplina di settore, solo ove non comprometta la continuità del servizio e l’esercizio del diritto di sciopero, da parte degli altri soggetti, e in ogni caso sia contenuta entro limiti ragionevoli in un arco di tempo interessato.”.
In tema di sciopero generale x. xxxxxxxxxxxxx x. 00/000 xxx 00.0.0000, per quanto riguarda l’adesione delle categorie che erogano servizi pubblici essenziali a scioperi generali.
Vedi, infine, la delibera assunta in data 19 giugno 2004, ai sensi della quale: “Stanti le differenze sussistenti tra sciopero e assemblea, la disciplina legislativamente prevista per il primo non si estende automaticamente alla seconda.
Tuttavia, secondo l’indirizzo ripetutamente espresso dalla medesima in numerose delibere, le sospensioni dal lavoro per cause diverse dallo sciopero – ove siano idonee a determinare una significativa riduzione o disorganizzazione del servizio – sono assoggettate agli obblighi legali del preavviso e della determinazione della durata ed inoltre – ove la sospensione per entità, durata e modalità, incida sul minimo di funzionamento fisiologico del servizio che deve essere comunque assicurato secondo la legge n. 146/90 – anche l’obbligo di assicurare le prestazioni indispensabili (vedi tra le altre le delibere n. 22.10.1998, 9.7 – 18 giugno 1998 n. 8.11).
Riguardo poi alle assemblee permanenti dei lavoratori in orario di lavoro che incidano sulla regolarità dell’erogazione del servizio, secondo il costante orientamento della Commissione si configurano anch’esse come una forma di sciopero soggetta alle prescrizioni della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000 (vedi a tal fine le delibere n. 03/51, del 27.3.2003, 00/205 del 7 settembre 2000; n. 01/147 del 29.11.2001; n. 99/469 del 22.7.1999).
Nel caso di specie, infine, dovrà appurarsi ai sensi del CCNL se l’assemblea sia stata regolarmente richiesta ed autorizzata, secondo le forme e le modalità di cui al contratto e alla legge (Statuto dei Lavoratori). In caso contrario potrebbe configurarsi l’ipotesi di un aggiramento delle disposizioni di cui alla legge n. 146/90 e successive modifiche.”
Nella seduta del 1° aprile 2004 la Commissione ha ulteriormente precisato “che l’assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge 146/90 e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall’art. 20 della legge 300/1970 detta anche Statuto dei Lavoratori e della contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l’erogazione dei servizi minimi.
Ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell’art. 20 della legge 300/1970 – si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge 146/1990 e successive modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali.”.
della rete e degli impianti relativi alle giornate cui si riferiscono le previste manifestazioni di sciopero evidenziando in casi in cui lo sciopero stesso non risultasse compatibile con la “riserva vitale”.
Non saranno proclamati scioperi interessanti il personale addetto agli impianti di produzione e di distribuzione di cui ai punti 1) e 2) in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale e internazionale nonché in concomitanza con le consultazioni elettorali. Inoltre, le strutture sindacali competenti, su richiesta delle Direzioni dell’ENEL, sono impegnate ad evitare e/o sospendere immediatamente gli scioperi di qualsiasi genere in caso di disservizi o altri eventi che richiedano tempestivi interventi per la realizzazione di quanto previsto dal presente accordo. A tal fine, le predette strutture sindacali assicureranno la possibilità di essere rintracciate, nella persona di un Segretario a ciò delegato, durante l’intero periodo di effettuazione dello sciopero; anche in questa ipotesi darà cura della competente Direzione aziendale rintracciare i lavoratori interessati.
Nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori non si applicano le disposizioni relative al preavviso minimo ed alla indicazione della durata, fermo restando l’obbligo di garantire le prestazioni indispensabili previste dal presente accordo.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 4 della citata l. n. 146/1990 che si intende qui integralmente richiamato si precisa quanto segue:
a) relativamente alle attività sindacali a tempo pieno, tempo definito e permessi, verranno effettuate trattenute, commisurate alla tipologia dell’attività sindacale svolta dagli interessati, per un periodo non inferiore ad un mese (30 gg. di calendario), nei confronti dei dirigenti sindacali componenti gli organi che abbiano proclamato o aderito ad uno sciopero in violazione dell’art. 2 della citata legge.
b) relativamente alle trattenute per “contributi sindacali” operate sulle retribuzioni dei lavoratori, verrà sospeso l’accredito delle somme, per un periodo non inferiore ad un mese (e correlativi ratei 13^ e 14^ mensilità), per il numero degli iscritti ricompresi nell’ambito territoriale delle strutture sindacali che hanno proclamato o aderito ad uno sciopero in violazione del citato art. 2.
DISPOSIZIONE FINALE
Il presente accordo, attuativo della legge 146/1990, ha carattere sperimentale e sarà sottoposto a verifica su richiesta di una delle parti stipulanti, dopo due anni di vigenza dell’accordo; esso manterrà la sua efficacia fino a quando no sostituito da diverso accordo; esso manterrà la sua efficacia fino a quando non sostituito da diverso accordo.
All. 1
PRODUZIONE
1) PERSONALE CHE DEVE COMUNQUE ESSERE ESENTATO DALLO SCIOPERO
1.1. Personale turnista che deve essere esentato dallo sciopero limitatamente alle prestazioni in turno ed alla reperibilità.
Turnisti CNC:
- Capo Area condotta dell’esercizio
- TSE in turno al dispacciamento per la sicurezza
- TSE CMR piani di produzione e trasmissione a breve termine
- TS CMR controllo e coordinamento operativo dell’esercizio.
Turnisti CRC:
- Capo Sezione supervisione ed attuazione
- TS CMR in turno supervisione ed attuazione
Turnisti posti di teleconduzione
- Capo Turno di posto di teleconduzione
- Aiuto Capo Turno di posto di teleconduzione
Stazioni elettriche di trasformazione e interconnessione
- Casi residuali di turnisti addetti a stazioni elettriche nonché manutentori reperibili.
1.2. Personale reperibile addetto alla manutenzione sul sistema di controllo in linea.
1.3. Personale addetto alla vigilanza degli sbarramenti (“guardiadighe”)
2) PERSONALE TURNISTA CHE DEVE ESSERE ESENTATO DALLO SCIOPERO IN CASO DI FERMATA, PER PRESIDIO IMPIANTI:
Turnisti centrali termoelettriche:
- Il personale da esentare è orientativamente non superiore al 50% dei turnisti (cioè occorre al massimo) una linea di turno per ciascuna coppia di gruppi, nonché il coordinatore e l’assistente ai servizi comuni).
Tale numero potrebbe essere ridotto in caso di specifiche situazioni (es.: uno o più gruppi già in condizioni di fermata).
Turnisti centrali idroelettriche:
- Dovrà essere assicurato il presidio da parte di almeno uno dei turnisti.
N.B. Nell’ambito quantitativo e qualitativo delle posizioni da esentare indicate dalla competente Direzione dell’ENEL, qualora necessario, l’individuazione dei nominativi dei lavoratori interessati sarà effettuata sentite le Segreterie sindacali territoriali tenendo anche presente, ove possibile, criteri di rotazione.
All. 2
DISTRIBUZIONE
PERSONALE TURNISTA DA ESENTARE DALLO SCIOPERO LIMITATAMENTE ALLE PRESTAZIONI IN TURNO ED ALLA REPERIBILITA’:
- Addetti alla ricezione guasti o a centri di ascolto - compresi i centralinisti se preposti anche a questa funzione - delle varie unità territoriali della distribuzione (es. Zone, Distretti).
- Componenti le formazioni di pronto intervento, laddove esistenti (es. in talune Zone metropolitane).
- Tenuto conto della necessità di garantire le condizioni tecniche di funzionamento della rete e degli impianti e la sicurezza del servizio e delle persone saranno inoltre esentati dallo sciopero il responsabile e l’aiutante del turno al COD, COZ, TOP (se al TOP è esistente un turno) a centri di telecomando di impianti della distribuzione.”
I.2. Elettricità- Accordi Federelettrica dell’11.11.199120:
PARTI STIPULANTI: FEDERELETTRICA/ FNLE-CGIL, FLAEI-CISL, UILSP- UIL e FAILE-CISAL21
IPOTESI DI ACCORDO NAZIONALE PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI LAVORO
In attuazione di quanto previsto
- dalla legge 146 del 12 giugno 1990 intitolata “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, “Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”;
Fermo restando quanto previsto
- dal protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil del 20/7/89 in materia di relazioni industriali e gestione dei conflitti di lavoro nei servizi pubblici locali che viene integrato con la specifica normativa di settore di seguito riportata;
Tenuto altresì conto
- della prassi di autoregolamentazione autonomamente adottata da FNLE- FLAEI-UILSP;
le Parti, Federelettrica ed FNLE-FLAEI-UILSP concordano quanto segue:
1. Prestazioni indispensabili per il funzionamento del servizio
Allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero per ogni singolo lavoratore con le misure dirette a consentire il godimento dei diritti della persona, con riferimento al comma 2 dell’art. 1 della Legge n. 146 ed ai punti 8 e 9 delle “Norme di comportamento delle Parti e procedure per la gestione dei conflitti di lavoro” del Protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil, si conviene che durante l’astensione dal lavoro proclamata nelle AEM, sarà mantenuta l’erogazione del servizio (energia elettrica e calore), utilizzando le consuete fonti aziendali di produzione e di trasmissione e le
20 L’accordo non è stato oggetto di valutazione di idoneità, in quanto sottoscritto dalle parti al termine di un tentativo di conciliazione svolto con l’assistenza della Commissione di garanzia (v. verbale di conciliazione dell’11.11.1991). L’accordo non è comprensivo delle clausole relative alla produzione e trasmissione, con riferimento alle quali è stata formulata una proposta integrativa con la delibera del 9 aprile 1992. Le clausole sulle quali non è stato raggiunto l’accordo sono riportate fra parentesi quadra. La proposta prevede, in particolare, nell’ambito della produzione e trasmissione, la garanzia che i margini tra produzione aziendale e domanda da parte dell’utenza non scendano al di sotto della c.d. riserva vitale come definita nell’ipotesi di accordo)
21 In data 11.11.1991 la Faile-Cisal ha sottoscritto separatamente un testo di contenuto identico (v. verbale di conciliazione dell’11.1.1991).
consuete alimentazioni impianti e assicurando la tutela e la sicurezza degli impianti, dei lavoratori e degli utenti. [Nell’ambito della produzione e trasmissione, deve essere garantito che i margini tra produzione aziendale e domanda da parte dell’utenza non scendano al di sotto della riserva vitale22. In ordine a quest’ultima le singole aziende forniranno alle XX.XX. locali, in caso di sciopero, i relativi dati tecnici.]
Conseguentemente, durante le astensioni dal lavoro, saranno comunque garantite, come base minima di riferimento, le prestazioni assicurate nei giorni festivi (sabato e domenica) nelle stesse misure quantitative, tipologie professionali e modalità di individuazione dei lavoratori interessati (presenti e/o reperibili in relazione a schemi di turno prefissati), quali ad esempio:
- la disponibilità di squadre di manutenzione per pronto intervento e di squadre per riparazione guasti nonché dei relativi tecnici di coordinamento per il ripristino e il mantenimento dell’erogazione del servizio in condizione di sicurezza secondo quanto sopra indicato;
- il funzionamento delle stazioni di telecontrollo e telecomando;
- il regolare regime di funzionamento dei servizi di produzione e distribuzione;
- il presidio e la vigilanza per la tutela degli impianti aziendali;
- i servizi accessori strettamente indispensabili per il funzionamento di cui sopra, (ad esempio smistamento delle squadre, consegna dei materiali, addetti alla ricezione e segnalazione guasti).
* * *
“Entro 15 giorni dalla stipula del presente accordo, che costituisce adempimento degli obblighi negoziali di cui all’art. 2 della legge n. 146/90, in relazione alla specificità delle situazioni locali in ogni Azienda si avvieranno, a richiesta di una delle parti, confronti con le organizzazioni sindacali allo scopo di individuare in concreto il personale necessario per il mantenimento dell’erogazione del servizio come sopra definito.
In caso di mancato accordo in sede aziendale, e scaduto il termine di 30 gg. dalla stipula del presente accordo, saranno garantite le prestazioni indispensabili come sopra definite con le modalità vigenti nei giorni di sabato e domenica (compresi reperibilità e/o pronto intervento). Tali prestazioni dovranno essere comunicate dalle Aziende alle XX.XX. locali e/o territoriali.
In occasione delle singole agitazioni, l’individuazione del persone comandato in applicazione dei suindicati criteri avviene con ordine di servizio del legale rappresentante dell’azienda (direzione generale o suo sostituto).
[Xxxxx restando la titolarità alla proclamazione degli scioperi ai vari livelli secondo quanto indicato nel presente accordo, le astensioni dal lavoro riguardanti l’area della produzione saranno comunicate dalle Segreterie nazionali delle XX.XX.
22 Per “riserva vitale” deve intendersi la quantità minima di riserva di esercizio di ogni Azienda tenendo conto della tipologia degli impianti, riserva al di sotto della quale occorre prevedere distacchi programmati di utenza.
Per la determinazione della riserva vitale, le aziende terranno conto anche dei contratti di fornitura nei limiti della potenza impegnata alla data di proclamazione dello sciopero.
Il valore di detta riserva vitale è determinabile, con criteri probabilistici, in funzione delle avarie accidentali del parco termoelettrico e degli scostamenti storicamente verificatisi dei fabbisogni dalle previsioni nonché tenendo conto delle condizioni della rete.
2. Codice di comportamento sindacale
In ottemperanza al comma 5 dell’art. 2 della legge n. 146/90 ed a integrazioni del punto 6 delle “Norme di comportamento delle Parti e procedure per la gestione dei conflitti di lavoro” del Protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil la proclamazione di ciascuno sciopero, deve essere comunicata alle aziende con un preavviso non inferiore a 10 giorni23, ad eccezione di astensioni dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di proteste per gravi eventi lesivi della incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Lo sciopero può essere indetto dalle strutture nazionali, regionali, territoriali, aziendali (queste ultime d’intesa con quelle territoriali) delle XX.XX. FNLE, FLAEI, UILSP e CGIL, CISL, UIL singolarmente o unitariamente e ne sarà data la comunicazione, nel rispetto del preavviso24
23 Con riferimento al contenuto degli atti di proclamazione, la Commissione ha segnalato l’opportunità che l’atto di proclamazione contenga le seguenti indicazioni (verbale n. 490 del 12.2.2003):
“In particolare, appare necessario che l’atto di proclamazione contenga:
a) ove si tratti di prima azione di xxxxxxxx:
9) l’esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l’indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
10) l’indicazione delle motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro;
11) l’esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione (con eventuale allegazione - ove possibile - dei relativi verbali); nell’ipotesi in cui le procedure non si siano potute svolgere per la mancata convocazione del soggetto proclamante da parte dell’azienda o dell’autorità amministrativa, entro i termini previsti dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie, le domande di attivazione della procedura comunque inoltrate;
12) l’indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell’astensione collettiva dal lavoro;
b) ove si tratti di proclamazione di sciopero successiva, relativa alla stessa vertenza, in aggiunta agli elementi di cui sopra, l’indicazione della data o delle date delle astensioni collettive precedentemente effettuate;
c) ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati, l’espressa dichiarazione di adesione a sciopero proclamato da altri soggetti. Il fatto che si tratti di una proclamazione in adesione e non di una proclamazione autonoma, peraltro, non esime i soggetti proclamanti in adesione dal rispettare, per tale atto, i termini di preavviso; nonché dall’indicare anche essi la data, la durata, le modalità e i motivi dell’astensione che dovranno essere conformi a quelli indicati dai soggetti proclamanti.
24 Vedi delibera n. 03/130 dell’11.09.2003 - orientamento di carattere generale in tema di astensione
dal lavoro straordinario – nella quale sono stati enunciati i seguenti principi: 1. l’astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod.; 2. Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione; 3. La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell’obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni; 4. Nel caso in cui la proclamazione
In caso di scioperi nazionali, la comunicazione può essere fatta pervenire alla Federelettrica che provvede a trasmetterla alle aziende. Le XX.XX. FNLE FLAEI e UILSP si impegnano in tal caso ad osservare un preavviso non inferiore a 11 giorni ed a fornire comunicazioni precise nella fissazione dell’inizio e del termine dell’agitazione.
La Federelettrica si impegna a trasmettere tali informazioni alle Aziende, nel medesimo testo in cui esse vengono comunicate dalle XX.XX..
Ogni proclamazione di sciopero deve contenere l’indicazione preventiva della durata della astensione dal lavoro.
Le strutture nazionali, regionali, territoriali, aziendali delle organizzazioni sindacali eviteranno la proclamazione degli scioperi in concomitanza con:
- la settimana di Pasqua, dal martedì che precede al martedì che segue;
- il periodo che va dal 20 dicembre al 5 gennaio;
della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di xxxxxxxx si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni dopo l’effettuazione del primo; 5. In relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito dalla Commissione con delibera 03/35 del 20.02.03; 6. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall’ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest’ultima è contenuta nel periodo interessato dall’astensione dallo straordinario”.
V., inoltre, la delibera di indirizzo in tema di proclamazioni plurime nel verbale n. 495 del 19.3.2003, con la quale la Commissione ha stabilito che la proclamazione plurima è consentita solamente ove espressamente o implicitamente prevista dalla disciplina di settore contenuta in accordi valutati idonei o nelle regolamentazioni provvisorie e, in mancanza di disciplina di settore, solo ove non comprometta la continuità del servizio e l’esercizio del diritto di sciopero, da parte degli altri soggetti, e in ogni caso sia contenuta entro limiti ragionevoli in un arco di tempo interessato.”.
Vedi, infine, la delibera assunta in data 19 giugno 2004, ai sensi della quale: “Stanti le differenze sussistenti tra sciopero e assemblea, la disciplina legislativamente prevista per il primo non si estende automaticamente alla seconda.
Tuttavia, secondo l’indirizzo ripetutamente espresso dalla medesima in numerose delibere, le sospensioni dal lavoro per cause diverse dallo sciopero – ove siano idonee a determinare una significativa riduzione o disorganizzazione del servizio – sono assoggettate agli obblighi legali del preavviso e della determinazione della durata ed inoltre – ove la sospensione per entità, durata e modalità, incida sul minimo di funzionamento fisiologico del servizio che deve essere comunque assicurato secondo la legge n. 146/90 – anche l’obbligo di assicurare le prestazioni indispensabili (vedi tra le altre le delibere n. 22.10.1998, 9.7 – 18 giugno 1998 n. 8.11).
Riguardo poi alle assemblee permanenti dei lavoratori in orario di lavoro che incidano sulla regolarità dell’erogazione del servizio, secondo il costante orientamento della Commissione si configurano anch’esse come una forma di sciopero soggetta alle prescrizioni della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000 (vedi a tal fine le delibere n. 03/51, del 27.3.2003, 00/205 del 7 settembre 2000; n. 01/147 del 29.11.2001; n. 99/469 del 22.7.1999).
Nel caso di specie, infine, dovrà appurarsi ai sensi del CCNL se l’assemblea sia stata regolarmente richiesta ed autorizzata, secondo le forme e le modalità di cui al contratto e alla legge (Statuto dei Lavoratori). In caso contrario potrebbe configurarsi l’ipotesi di un aggiramento delle disposizioni di cui alla legge n. 146/90 e successive modifiche.”
Nella seduta del 1° aprile 2004 la Commissione ha ulteriormente precisato “che l’assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge 146/90 e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall’art. 20 della legge 300/1970 detta anche Statuto dei Lavoratori e della contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l’erogazione dei servizi minimi.
Ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell’art. 20 della legge 300/1970 – si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge 146/1990 e successive modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali.”.
- la settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione nazionale, regionale e comunale, referendum nazionali e locali comprensiva dei giorni di votazione e scrutinio;
- periodi in cui si siano verificati o siano in corso gravi disservizi che richiedono tempestivi interventi per la tutela della sicurezza degli utenti, per la continuità del servizio e per la salvaguardia degli impianti, tenuto anche conto della potenza disponibile in rete anche a causa di scioperi nello stesso comparto. Verrà comunque assicurata all’utenza l’esecuzione dei nuovi contratti, con il rispetto dei termini previsti in sede locale.
La durata dello sciopero non può comunque essere inferiore ad un’ora lavorativa. In caso di scioperi di particolare durata, i livelli di presenza necessari saranno all’occorrenza congruamente adeguati sentite le segreterie territoriali delle XX.XX..
3. Codice di comportamento datoriale
Le Aziende si impegnano a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi gestiti durante l’astensione dal lavoro e della relativa riattivazione.
La Federelettrica, richiamando le norme del Protocollo Cispel contenute nel “codice di comportamento di parte datoriale”, si impegna in particolare al rispetto di quanto previsto in materia di pubblicizzazione dei termini delle controversie che portino alla proclamazione degli scioperi da parte delle Organizzazioni sindacali.
* * *
4. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx
In ottemperanza al comma 1 dell’art. 4 della legge 146/90 ed in relazione delle previsioni di cui al punto a del par. “Norme sanzionatorie del Protocollo Cispel/CGIL-CISL-UIL” i lavoratori che si astengano dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente accordo o che, richiesti dell’effettuazione delle prestazioni indispensabili, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti alle sanzioni disciplinari di cui all’art. 35 del vigente CCNL, proporzionata alla gravità dell’infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso.
Nei confronti degli addetti a servizi diversi da quello elettrico cui si applichi il Contratto AEM, le Aziende, previa informazione alle XX.XX. locali, attueranno il presente accordo opportunamente adattato agli altri servizi; gli accordi nazionali sottoscritti nei corrispondenti settori municipali verranno allegati alla presente intesa previo confronto tra la Federelettrica e le XX.XX.
Il presente accordo ha carattere sperimentale per la durata di due anni.
Durante tale periodo di validità, le Parti a livello nazionale si incontreranno per una verifica circa i risultati applicativi in sede locale e per approfondire gli aspetti
riguardanti le prestazioni indispensabili di funzionamento del servizio da assicurare in caso di sciopero di cui al punto 1 del presente accordo con riferimento alle quantità e tipologie professionali del personale necessario al mantenimento del servizio stesso secondo l’organizzazione aziendale.
* * *
Allegato 4
PROTOCOLLO CISPEL/CGIL-CISL-UIL
L’anno 1989 il giorno 20 del mese di luglio, in Roma,
tra
la CISPEL (Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali), rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxx, assistito dal Vice Presidente Delegato Xxxxxx Xxxxxxx e dai Vice Presidenti Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, nonché dal Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxxx, con la partecipazione dei componenti la Giunta Confederale Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, e della Delegazione Sindacale Permanente nelle persone di Xxxxxx Xxxxxxxx, Presidente, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxxx Xxxx, nonché del Segretario Generale della Confederazione Xxxx Xxxxxx e per il Dipartimento Lavoro Confederale del Dirigente Xxxx Xxxxx Xxxxx;
e
la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxx, dal Segretario Generale aggiunto Xxxxxxxxx Xxx Xxxxx e dal Segretario Confederale Xxxxx Xx Xxxxxxx, con la partecipazione del Coordinatore del Dipartimento Terziario e dei Servizi Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
la CISL (Confederazione Italiana Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx), rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxx e dal Segretario Confederale Xxxxxxxx Xxxxxxx, con la partecipazione di Xxxxx Xxxxxxxx del Dipartimento Terziario e Xxxxxxx;
la UIL (Unione Italiana del Lavoro), rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxx e dai Segretari Confederali Xxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx, con la partecipazione di Xxxxxxx Xxxxxx del Servizio Relazioni Sindacali; si è convenuto il seguente protocollo di intesa su:
SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI E NORME DI COMPORTAMENTO DELLE PARTI E PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI LAVORO
SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
Premessa
La CISPEL, la CGIL, la CISL, la UIL, nell’intento di riconsiderare, alla luce dell’esperienza, il sistema di relazioni industriali nel settore delle imprese pubbliche
degli enti locali per perseguire un rapporto tra le parti sempre più funzionale allo sviluppo della efficienza e della produttività delle gestioni ed al convergere delle iniziative, richiamati i protocolli sottoscritti il 13-7-1978, il 16-2-1982 e il 17-7- 1985, convengono sulla necessità di procedere al loro adeguamento avendo riguardo alle mutate condizioni della società ed all’evoluzione dei rapporti tra le parti sociali nell’ambito dei pubblici servizi.
CISPEL, CGIL, CISL, e UIL ritengono che, per il preminente ruolo che le aziende pubbliche locali sono chiamate a svolgere nella gestione di complessi e fondamentali servizi per la vita dei cittadini, sia necessario promuovere un processo di riassetto organizzativo delle aziende pubbliche locali, anche in sintonia con gli orientamenti dei provvedimenti, all’esame del Parlamento, di riordino delle autonomie locali e di riforma dell’ordinamento dei servizi pubblici locali.
A tal fine le parti convengono sulla opportunità di attivare un sistema di relazioni stabili sulle strategie di sviluppo dei servizi pubblici locali, sui loro effetti in ordine alla qualità della vita delle collettività, sui piani generali volti a introdurre innovazioni tecnologiche o organizzative con particolare riguardo ai riflessi qualitativi e quantitativi sull’occupazione.
Tale sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una parte, per rendere più efficace il sistema contrattuale e, dall’altra, per favorire il raggiungimento di un livello di prestazioni di servizi pubblici che elevi la qualità del tessuto socio- economico delle comunità locali, in particolare nelle aree più deficitarie dei servizi, individuabili prevalentemente nel Mezzogiorno.
Riaffermata l’utilità, la centralità e la essenzialità dei servizi pubblici erogati dalle imprese pubbliche locali dell’energia, del gas, dell’acqua, dei trasporti, dei mercati, delle farmacie, del latte e dell’igiene ambientale, CISPEL, CGIL, CISL e UIL concordano e si impegnano sui seguenti obiettivi:
1) migliorare i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi resi alla collettività;
2) perseguire una linea di trasparenza nelle scelte e nelle iniziative che riguardino i pubblici servizi in modo da rendere effettiva l’informazione e la partecipazione dell’utenza nel processo di sviluppo quantitativo e qualitativo dei servizi stessi;
3) incrementare l’efficienza e l’efficacia di detti servizi e in tale quadro contenerne i costi di gestione (economicità);
4) proseguire nel processo di miglioramento organizzativo, gestionale e produttivo della impresa pubblica locale anche attraverso l’ottimale utilizzazione e valorizzazione del personale;
5) conferire priorità, anche sul piano della qualità, agli interventi di tutela ambientale;
6) valorizzare il ruolo dell’impresa pubblica locale di igiene ambientale nel suo ciclo globale quale soggetto rivolto a garantire gli interventi di gestione e salvaguardia ambientale;
7) perseguire una politica della mobilità che si basi su un sistema integrato dei trasporti con particolare riguardo alle aree metropolitane e che miri a rimuovere gli ostacoli di ordine finanziario e strutturale al conseguimento di una più efficiente ed economica gestione pubblica del trasporto;
8) promuovere una revisione del quadro normativo della gestione delle acque sulla base dei principi fondamentali degli ambiti territoriali ottimali e del ciclo integrale e unitario dell’acqua, incentivando forme di gestione consortili;
9) rafforzare il ruolo delle aziende energetiche degli enti locali per il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica previsti dal PEN, avuto riguardo al contributo di tali aziende sul terreno del risparmio energetico e di una gestione integrata dei servizi tecnologici a rete;
10) promuovere politiche adeguate di organizzazione, produzione, gestione e commercializzazione delle imprese pubbliche locali del gas, del latte, del prodotto farmaceutico, annonarie in vista della scadenza del 1993 e del confronto che si porrà con le nuove realtà di mercato.
Per questi motivi, le prospettive strategiche di risanamento, di ristrutturazione e di sviluppo delle imprese pubbliche locali, le iniziative generali in ordine agli investimenti ed al finanziamento delle imprese stesse, le politiche del lavoro, comprese quelle formative e gestionali del personale, costituiranno oggetto di consultazione e di valutazione tra le parti firmatarie il presente protocollo all’inizio di ogni anno.
CISPEL, CGIL, CISL e UIL individuano nell’impresa pubblica dell’ente locale una struttura portante del «sistema dei servizi pubblici» che può contribuire, procedendo sul terreno dell’innovazione, a far recuperare efficienza all’interno
«sistema» e partecipare attivamente al processo di consolidamento e sviluppo dell’apparato produttivo del paese. A tal fine le parti si impegnano nelle sedi istituzionali nazionali e locali a favorire la scelta gestionale verso l’impresa pubblica locale laddove non sussistano ragioni particolari perché i servizi pubblici siano gestiti da soggetti diversi.
La CISPEL si impegna per i settori in cui opera, avvalendosi delle conoscenze tecnologiche e delle esperienze acquisite dal sistema delle imprese aderenti, a promuovere in particolare nelle aziende del Sud più avanzati modelli organizzativi di gestione dei servizi ed in particolare si impegna ad affrontare con vigore, in specie attraverso le aziende di igiene urbana, i problemi della difesa e salvaguardia dell’ambiente.
La CGIL, la CISL e la UIL si impegnano a loro volta a favorire l’ingresso di nuove tecnologie e processi organizzativi del lavoro attraverso le rispettive strutture a livello territoriale e d’azienda, concorrendo nel contempo a individuare e realizzare forme dirette al miglioramento della produttività aziendale e del lavoro; a tale fine le parti si incontreranno nel mese di giugno di ogni anno.
L’impresa pubblica locale deve dunque, nel complesso dei campi in cui opera, rispondere sempre più alle esigenze delle collettività locali, quale strumento realizzativo della pianificazione regionale, provinciale e comunale.
L’ottimizzazione dei servizi pubblici ed il raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia degli stessi sono, per CISPEL, CGIL, CISL e UIL, un passo decisivo per la qualificazione e il contenimento della spesa pubblica, nonché l’unica risposta valida a chi ritiene che solo attraverso la privatizzazione possano conseguirsi tali risultati.
In tale contesto la CISPEL, per quanto di competenza, avrà cura di informare CGIL, CISL e UIL delle iniziative che siano assunte in materia di politica tariffaria e di consultare le suddette Confederazioni sulle strutture tariffarie.
Il sistema di relazioni industriali
Costituisce parte integrante del sistema di relazioni industriali tra le parti la contestuale intesa riguardante al disciplina delle vertenze ai vari livelli e la regolamentazione dei poteri autonomi di comportamento.
Il sistema di relazioni industriali è volto a realizzare la partecipazione del sindacato, senza interferire sull’autonomia delle parti che resta confermata ad ogni livello, alle scelte strategiche relative alle politiche di sviluppo e organizzazione dei servizi, nonché alle politiche occupazionali e formative del personale nel comparto delle aziende aderenti alla CISPEL.
Esso si articola su 4 livelli:
1) Livello confederale
E’ costituita una struttura paritetica nazionale, composta da rappresentanti della CISPEL e delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL.
La struttura si riunirà almeno all’inizio e a metà di ciascun anno con compiti di informazione e di consultazione sulle linee di politica dei servizi pubblici locali.
In particolare la struttura curerà:
a) l’acquisizione di elementi circa gli indirizzi generali delle parti nei diversi settori dei pubblici servizi;
b) la conoscenza e l’approfondimento di eventuali interventi sull’assetto istituzionale degli enti locali: decentramento, poteri, compiti, attribuzioni, autonomia finanziaria ed effetti sul rapporto ente locale – aziende pubbliche locali;
c) l’esame di programma di sviluppo, ricerca, innovazione tecnologica e coordinamento tra le aziende di rilevanza strategica;
d) la valutazione dei temi della sicurezza dell’esercizio dei servizi e della continuità della loro erogazione;
e) la verifica del livello di applicazione dei contratti collettivi di lavoro nei vari settori e lo stato delle relazioni sindacali anche allo scopo di prevenire o risolvere situazioni conflittuali;
f) la valutazione del quadro socio-economico in cui operano le imprese pubbliche locali e quella delle relative prospettive generali e settoriali per i riflessi conseguiti sulle politiche del lavoro e per gli effetti che anche sul piano del costo del lavoro possono derivare alla capacità concorrenziale delle imprese suddette;
g) l’esame di proposte generali in materia di sicurezza del lavoro, di organizzazione del lavoro, di produttività, di mercato del lavoro.
In considerazione della rilevanza di problematiche settoriali, la struttura paritetica può costituire comitati specifici di settore con la partecipazione dei rappresentanti delle Federazioni interessate e con il compito di esaminare i programmi e le iniziative delle parti al riguardo.
L’informazione e la consultazione dovranno di norma precedere l’attuazione dei progetti e dei piani di intervento sui punti predetti.
La struttura in parola esprime pareri sulle questioni esaminate e può anche indicare orientamenti alternativi. Nel caso in cui non sia raggiunta una identità di vedute i diversi pareri potranno essere registrati a richiesta delle parti.
L’attività della struttura nazionale non altera l’autonomia delle parti e le competenze delle stesse, così come risultano articolate ai diversi livelli.
Alle Federazioni nazionali di categoria ed alle loro diverse articolazioni territoriali spetta la gestione di quanto previsto dai CCNL di settore.
2) A livello territoriale
Per i territori regionali e interregionali, e specificatamente per le aree metropolitane, sarà promossa dalla struttura di cui al punto 1) che precede la costituzione di Comitati territoriali paritetici per l’approfondimento delle ricadute, in tema di dotazione di servizi, delle scelte strategiche delle imprese pubbliche locali.
3) Livello di Federazione di settore
Nel quadro di principi e indirizzi enunciati nel presente protocollo le relazioni industriali, a livello di Federazione, sono regolate dalle norme dei protocolli previsti nei CCNL.
4) Livello di azienda
Le relazioni industriali sono regolate dalle norme contenute nei protocolli confederali, in quelli del settore e nei CCNL:
Le aziende, ferme restando le procedure sulle Relazioni Industriali contemplate dalla disciplina collettiva di settore, attueranno annualmente una informativa alle XX.XX. territoriali sugli indirizzi e sugli obiettivi del piano programma, sui relativi aggiornamenti, sullo stato di attuazione del medesimo in ordine, in particolare, allo sviluppo dei servizi, ai programmi di investimento, alle ricadute conseguenti sulla organizzazione del lavoro e sulla dimensione del personale, alle politiche formative del personale.
NORME DI COMPORTAMENTO DELLE PARTI E PROCEDURE PER LA
GESTIONE DEI CONFLITTI DI LAVORO
Premessa
1) Le parti con il presente protocollo si propongono di migliorare gli attuali assetti di relazioni industriali, definendo le procedure delle vertenze ai vari livelli, individuando autonome regole di comportamento datoriale e delle XX.XX. nel settore dei pubblici servizi locali.
Il protocollo, che si applica ai servizi facenti capo ai settori di attività in cui si articola la CISPEL, consta: di una premessa, di codici di comportamento delle parti e corrispondenti norme di garanzia, di norme pattizie, di norme sanzionatorie e di attuazione.
2) Le parti riconoscono che nei settori oggetto del protocollo, le prestazioni riguardano, in genere, servizi di prima e fondamentale necessità; servizi i quali, essendo rivolti al soddisfacimento di esigenze primarie della comunità e degli individui, hanno una incidenza diretta sulle attività economico-produttive e sul regolare svolgimento del vivere civile e sociale e a tal fine necessitano di livelli indispensabili di funzionamento.
3) Le parti convengono sulla necessità di una reciproca autoregolamentazione dei poteri autonomi di comportamento. Ciò pur nel reciproco impegno di escludere
tassativamente, per quanto concerne la materia di cui al presente protocollo, l’attribuzione di diritti potestativi sulle rispettive sfere di competenza.
4) le disposizioni del presente protocollo integrano i contratti, le pattuizioni, gli accordi preliminari e le autoregolamentazioni che le parti hanno adottato nei settori individuati e modificano le disposizioni che risultino difformi rispetto agli obiettivi del presente protocollo.
5) Il completamento delle normative di cui al presente protocollo - in relazione alle peculiarità dei settori ed alle modalità di erogazione dei servizi - è rimesso nel rispetto dei principi definiti nel protocollo medesimo, a regolamentazioni di settore e, per quanto specificamente indicato, ai regolamenti aziendali.
6) La proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata alle aziende con un congruo preavviso, definito per ogni singolo settore ma che non può comunque essere inferiore a 5 giorni per le azioni di sciopero che abbiano riflessi sull’utenza. La revoca o la sospensione dello sciopero devono, compatibilmente con lo stato delle trattative, essere comunicate alle aziende almeno 24 ore prima e di esse deve essere dato annuncio tramite tutti i possibili mezzi informativi.
7) La durata dello sciopero all’inizio di ogni vertenza e quella di ciascuna azione successiva relativa alla stessa vertenza saranno definite per ogni singolo settore con apposite intese a livello nazionale volte a ridurre al minimo possibile i disagi per l’utenza.
Comunque tra una azione di sciopero e la successiva deve essere assicurato un intervallo di almeno 7 giorni, avendo cura di prevedere nel settore dell’igiene ambientale le forme di normalizzazione del servizio alla cessazione dello sciopero.
Gli scioperi di durata inferiore alla giornata dovranno svolgersi in un unico periodo continuativo riferito a ciascun turno.
8) Considerata la specifica peculiarità di taluni dei servizi espletati dalle aziende degli enti locali, resta convenuto che:
- lo sciopero si esercita con modalità che assicurino l’erogazione dei servizi tecnologici a rete (energia elettrica, acqua, gas);
- la tutela dei beni primari della salute e della sicurezza della persona esige inoltre la continuità delle prestazioni relative: al trattamento delle acque (depurazione e potabilizzazione); alla somministrazione del farmaco nei casi in cui il servizio dell’azienda pubblica per determinati ambiti territoriali non presenti alternative; e, nel settore dell’igiene ambientale - fermo restando l’impegno di operare per evitare concreti danni ambientali - allo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi;
- la libertà di circolazione e il diritto al lavoro vanno garantiti con forme adeguate di servizi oche riducano al minimo i disagi per l’utenza pendolare.
9) In attuazione dei principi che precedono dovranno essere definiti, con specifici accordi, per ogni singolo settore interessato al presente protocollo:
a) le prestazioni indispensabili, per il funzionamento del servizio inteso nei suoi molteplici aspetti, anche integrative di quelle sopra definite;
b) le modalità per garantire la tutela degli impianti, la loro sicurezza e quella degli utenti;
c) le procedure per la individuazione del personale indispensabile per i fini che precedono e per assicurare i presidi di pronto intervento.
Gli accordi di settore attuativi dei principi anzidetti costituiranno parte integrante del presente protocollo.
Le parti confederali si riservano di intervenire per iniziative dirette nel caso in cui le prestazioni, le modalità ed i presidi di cui sopra non siano tempestivamente definiti a livello di settore, ferma restando la titolarità delle categorie interessate.
CODICE DI COMPORTAMENTO SINDACALE
Le XX.XX. assumono nell’esercizio del diritto di sciopero nel settore dei pubblici servizi locali e nelle attività ad essi connesse, il codice di comportamento di cui al presente protocollo. Il codice non si applica nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà costituzionali, della democrazia e della pace.
Gli obiettivi che le XX.XX. si pongono per la tutela degli interessi dei lavoratori e per un migliore modello di sviluppo della società, comportano l’adozione di comportamenti sindacali capaci di realizzare il più ampio consenso. A tal fine le XX.XX. si impegnano a dotarsi di regole comuni di comportamento per la definizione delle piattaforme rivendicative e per la ratifica dei risultati contrattuali.
Le XX.XX. ritengono che il consenso sia legato non solo alla soluzione dei problemi cui è rivolta l’azione sindacale, ma anche a comportamenti che attenuino il più possibile i disagi derivanti alla collettività da agitazioni e scioperi nel settore dei pubblici servizi.
Per queste considerazioni le XX.XX. si impegnano ad individuare forme di lotta che, pur avendo capacità di incidere sul negoziato, riducano al minimo le ripercussioni sull’utenza, per cui ritengono importante uno stretto collegamento tra le categorie e le XX.XX. territoriali per la ricerca di un giusto equilibrio delle modalità di lotta stesse.
Parimenti le XX.XX. si impegnano a non proclamare scioperi che rimettano in discussione i CCNL, o loro parti che siano puntualmente applicate, per tutto il periodo di vigenza del CCNL medesimo.
Considerato che nell’attuazione dei principi che precedono, diverse possono risultare, in funzione del tipo di servizi, le modalità dell’esercizio dell’azione sindacale, tuttavia per la più efficace tutela delle esigenze primarie della collettività servite, assumono le seguenti regole di comportamento:
1) le strutture nazionali, regionali e territoriali competenti, eviteranno scioperi in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale e internazionale nonché in concomitanza con le consultazioni elettorali; gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o calamità naturale;
2) per i settori, ove abbia rilevanza il problema, saranno inoltre individuati i periodi in cui sono precluse manifestazioni di sciopero;
3) la titolarità a dichiarare, sospendere o revocare gli scioperi è riservata alle strutture sindacali nazionali di categoria per quelli nazionali alle strutture regionali di categoria per quelli regionali; alle strutture territoriali di categoria per quelli locali; alle strutture sindacali aziendali d’intesa con quelle territoriali per gli scioperi aziendali e/o di unità produttiva. In ogni caso sarà necessaria la previa intesa con le strutture delle organizzazioni orizzontali competenti a norma dei singoli statuti anche in relazione al territorio interessato dagli effetti dello sciopero;
4) in ogni caso di sciopero o di altra forma di lotta, dovranno essere assicurate le prestazioni definite a norma dei punti 8) e 9) della premessa.
CODICE DI COMPORTAMENTO DI PARTE DATORIALE
Premessa
La CISPEL, le Federazioni di categoria e le aziende da esse rappresentate, si impegnano ad osservare il presente codice di comportamento avendo riguardo all’interesse generale per il regolare funzionamento dei servizi pubblici locali.
1) Le associazioni datoriali s’impegnano ad intrattenere relazioni soltanto con le XX.XX., firmatarie di CCNL che adottino codici di autoregolamentazione e procedure negoziali conformi al presente protocollo.
Nel caso in cui Organizzazioni sindacali chiedano di sottoscrivere per adesione il CCNL nel rispetto dell’unità contrattuale, le Associazioni datoriali si impegnano a darne preventiva informazione alle Organizzazioni sindacali stipulanti.
2) Le associazioni datoriali e le aziende ad esse associate interromperanno le relazioni negoziali in atto con le XX.XX. che attuino azioni di sciopero non conformi al codice di autoregolamentazione sindacale contemplato dal presente protocollo.
3) Le associazioni datoriali e le aziende si impegnano, per quanto di competenza, a non attuare comportamenti che rimettano in discussione i contratti collettivi, o loro parti compiutamente applicate, per tutta la vigenza dei contratti medesimi.
4) Le associazioni delle aziende si impegnano perché le aziende loro associate diano tempestiva notizia all’utenza delle prevedibili anomalie che possono interessare il servizio pubblico a causa di scioperi comunicati dalle OO.SS.LL.; le associazioni stesse e le aziende forniranno adeguata informativa agli organi pubblici competenti sulle ragioni delle agitazioni.
5) Le associazioni datoriali e le aziende adotteranno e favoriranno forme congrue di pubblicizzazione, a cura delle parti, dei termini delle vertenze.
6) Le associazioni datoriali e le aziende utilizzeranno correttamente le forme di raffreddamento e la vigenza dell’autoregolamentazione per favorire - nell’interesse dell’utenza - la tempestiva soluzione dei conflitti. Le aziende interessate, assumeranno uno specifico onere di diligenza e buona fede nel ripristinare il regolare
servizio dopo gli scioperi, ovvero, dopo la revoca tempestiva degli stessi da parte delle XX.XX..
NORME DI GARANZIA
I presenti codici di comportamento aziendale e sindacale, integrati da «Norme specifiche di categoria o settore», vincolano le strutture delle parti a tutti i livelli, per cui ogni comportamento difforme da quanto previsto costituirà violazione degli impegni assunti.
LE PARTI SI DANNO ATTO:
che al fine di garantire l’interesse pubblico cui è rivolta tutta la presente regolamentazione e di assicurare un sostegno istituzionale alle procedure di contrattazione e composizione dei conflitti contemplate dal presente protocollo è necessario che si sviluppino, parallelamente all’iniziativa negoziale e senza sovrapporsi all’autonomia delle parti, forme di intervento pubblico che rimuovano ostacoli normativi esistenti, consentano di fronteggiare esigenze di primaria necessità, sanciscano poteri, diritti ed oneri coessenziali alla piena attuazione dei principi e delle regole definiti dalla libera contrattazione delle parti.
Le parti, comunque, a fronte di iniziative legislative sulla materia si incontreranno per valutarne le congruenze con quanto sopra dichiarato, fermo restando la successiva rispettiva autonomia.
NORME PATTIZIE
Regolamentazione del negoziato contrattuale - Procedure di mediazione e raffreddamento dei conflitti collettivi
Le procedure di seguito indicate si presentano funzionali alla tempestiva conclusione delle vertenze e a pause di raffreddamento del conflitto.
1) Rinnovi contrattuali nazionali
Le XX.XX. si impegnano a presentare le piattaforme rivendicative per il rinnovo dei contratti 60 giorni prima della loro scadenza, indicando i soggetti cui spetta la conduzione delle trattative e la stipulazione del nuovo contratto.
Le associazioni datoriali si impegnano ad iniziare le trattative entro 30 giorni dalla presentazione della piattaforma.
In occasione del primo incontro tra le delegazioni trattanti si definirà il percorso del negoziato e si procederà alla individuazione dell’onere della piattaforma rivendicativa.
Negli ulteriori 60 giorni, e comunque entro 90 giorni dalla presentazione della piattaforma, le parati perseguiranno la definizione della controversia, fermo restando che ove sia constatata l’esistenza di gravi difficoltà, si attuerà un resoconto alle sedi confederali competenti, le quali svilupperanno fino all’esaurimento dei 60 giorni medesimi interventi atti a rimuovere le difficoltà. Qualora tali interventi non abbiano
effetti e le parti non concordino ulteriori iniziative per la definizione della vertenza, ricorrendo eventualmente ad organismi esterni per la valutazione dei termini del contendere o a sedi istituzionali di mediazione - iniziative in pendenza delle quali resta ancora sospesa ogni azione sindacale - non sussiste impedimento ulteriore alle azioni di lotta nel rispetto delle norme del presente protocollo.
2) Vertenze aziendali per l’applicazione di accordi
Entro 10 giorni dalla contestazione scritta e adeguatamente motivata della violazione, con relativa rivendicazione e richiesta di apertura del confronto, dovrà avviarsi il negoziato.
In pendenza della procedura contemplata nel presente punto 2), le parti non faranno ricorso ad iniziative o azioni unilaterali.
Entro i 15 giorni successivi all’avvio del confronto si dovrà pervenire alla conclusione della vertenza tra le parti, rimettendola, in caso di mancato accordo, ai competenti livelli di trattazione superiori i quali procederanno entro i 10 giorni successivi ad una verifica dei termini del contendere formulando valutazioni e proposte di definizione della controversia.
3) Contrattazione aziendale su materie demandate dal CCNL
Entro 15 giorni dalla presentazione delle richieste sindacali le Aziende si impegnano ad iniziare le trattative.
Nello stesso periodo, qualora sorgano dubbi sulla competenza della sede aziendale, a richiesta di una delle parti può essere verificato in sede nazionale il livello negoziale competente, senza che ciò comporti ritardo sull’inizio delle trattative.
Nei successivi 40 giorni la trattativa si svilupperà con le strutture sindacali competenti.
Decorso inutilmente questo termine, le parti attueranno un resoconto alle sedi nazionali le quali entro i 5 giorni successivi, considerati di ulteriore raffreddamento, svilupperanno interventi atti a rimuovere le difficoltà. Qualora tali interventi o iniziative non abbiano effetto e le parti non concordino di rimettere ad organismi esterni o a sedi istituzionali la mediazione della controversia, le parti medesime si riterranno libere di intraprendere le azioni più opportune nel rispetto delle norme del presente protocollo.
NORME SANZIONATORIE
Le disposizioni del presente protocollo, integrando i contratti collettivi di settore, vincolano alla loro osservanza le Aziende ed i lavoratori destinatari degli stessi CCNL, oltre che le rispettive strutture sindacali. La violazione delle disposizioni predette è suscettibile delle seguenti sanzioni, indipendentemente da quelle di legge connesse al comportamento adottato:
a) i lavoratori che si astengano dal lavoro senza rispettare le modalità di esercizio dell’azione sindacale definite a norma dei punti 6), 7) e 9) della «premessa» delle norme di comportamento delle parti del presente protocollo sono soggetti, secondo le procedure contrattuali e di legge, alle sanzioni previste per le mancanze
disciplinari dal CCNL di settore applicato, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso;
b) nei confronti delle Organizzazioni dei lavoratori, e parimenti nei confronti delle aziende e/o rispettive Federazioni di categoria, le quali non osservino le norme definite nel presente protocollo, ivi incluse le norme procedurali per il raffreddamento e la definizione delle controversie collettive, è applicata una sanzione pecuniaria, da devolversi per iniziative a favore dell’utenza concordate tra le parti stipulanti il presente protocollo.
L’accertamento della violazione nei casi di cui alla lettera b) che precede e l’irrogazione della sanzione conseguente è rimessa, fino a quando non sarà istituzionalizzato un organismo pubblico preposto a questi fini, a un collegio di valutazione costituito da 7 membri di cui tre designati da ciascuna delle parti (CISPEL e CGIL, CISL, UIL) ed il settimo scelto di comune accordo.
Il collegio può comminare come sanzione accessoria quella della pubblicazione su due giornali a tiratura nazionale della notizia della violazione, della parte inadempiente e della sanzione applicata. Le spese di pubblicazione sono a carico della parte inadempiente.
Le sanzioni previste dalla disposizione di cui alla lettera b) che precede saranno uniformate a quelle contemplate da provvedimenti di legge che dovessero intervenire a regolamentare l’esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.
NORME DI ATTUAZIONE
Alle parti confederali firmatarie del presente protocollo è rimessa la verifica della sua effettiva applicazione; la parte che ravvisi nel comportamento dei soggetti destinatari delle norme del presente protocollo una violazione delle norme stesse è tenuta a darne notizia alla controparte per le iniziative di competenza e può denunciare il comportamento medesimo al Collegio di valutazione per le determinazioni conseguenti.
COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione: 14. a) ENEL Seduta del 13.11.1991
LA COMMISSIONE
VISTO l’accordo sulle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, concluso, in data 12.11.91, con l’assistenza della sottocommissione composta dai Proff. Xxxxxxx X’Xxxxx ed Xxxxxxx Xxxxx, tra l’ENEL e le XX.XX. FNLE-CGIL, FLAEI-CISL, UILSP-UIL;
VISTA la legge 146/90;
UDITA la relazione dei Proff. D’Atena e Ghera;
CONSIDERATO che l’accordo predetto è volto ad assicurare che i livelli di produzione non scendano ad di sotto della riserva vitale, ed a garantire le attività preordinate alla conduzione degli impianti di distribuzione, alla ricezione delle segnalazioni dei guasti, all’individuazione ed eliminazione delle situazioni di pericolo a persone e/o cose, al tempestivo ripristino del servizio in caso di interruzioni;
CONSIDERATO, altresì, che l’accordo comprende nelle prestazioni da garantire tutti gli adempimenti accessori, necessari per la realizzazione delle suddette attività; che esso regola, in armonia con la disciplina legislativa, le modalità della comunicazione degli scioperi proclamati, nel rispetto del termine di preavviso; che lo stesso richiama la disciplina legislativa delle sanzioni, integrandone - laddove necessario - le prescrizioni;
CONSIDERATO, infine, che - a quanto comunica l’ENEL - il 30 maggio 1991 si è svolto un incontro con le Organizzazioni degli utenti, nel corso del quale, i rappresentanti di queste ultime avrebbero manifestato un totale accordo sulla proposta aziendale;
PRESO ATTO del carattere sperimentale dell’accordo, che potrà essere sottoposto a verifica, a richiesta di una delle parti stipulanti, dopo due anni di vigenza;
VALUTA IDONEO
l’accordo sottopostole, in quanto garantisce - ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a) l. 146/90 - il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell’art. 1, l. 146/90;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’ENEL ed alle XX.XX. FNLE-CGIL, FLAEI-CISL, UILSP-UIL.