CAPITOLATO D’ONERI
CAPITOLATO D’ONERI
Servizio di reception, guardiania e pattugliamento notturno presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (PI)
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente disciplinare ha per oggetto il servizio di reception mediante personale di segreteria, di guardiania, di sorveglianza armata e di ispezione notturna mediante guardie giurate automontate da effettuarsi presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (PI) – Xxxxx Xxxxxxx.
Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
L’appalto avrà durata di quattro anni con inizio dalla data del verbale di consegna e comunque si intenderà concluso al raggiungimento dell’importo massimo di spesa.
E’ esclusa qualsiasi forma di tacita proroga. Art. 3 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il servizio di cui trattasi prevede:
A. Servizio sorveglianza all’ingresso principale:
a. il controllo e la sorveglianza degli accessi;
b. la gestione della portineria e della reception;
c. la gestione del centralino;
d. il ricevimento della posta;
e. il controllo del parcheggio;
f. l’uso da parte del personale impiegato nel servizio di sistemi informativi per il controllo presenze, e la tenuta di registri per l’annotazione dei visitatori e degli automezzi in entrata e uscita dall’impianto;
x. xxxxxxxxx sulle segnalazioni di emergenza e di situazioni di pericolo;
h. l’esecuzione delle disposizioni dei piani di sicurezza in caso di emergenze;
i. chiusura degli accessi delle Palestre - Sale Muscolari – Sale Riunioni – Magazzini
– Ristorante – ed i locali indicati dalla Direzione negli orari concordati;
j. Accoglienza di ospiti che si presenteranno al C.P.O. dopo le 21,00 fino ad apertura del giorno seguente.
Il controllo degli accessi all’ impianto e dei luoghi segnalati dal Direttore del Centro dovrà essere effettuato dal personale dell’impresa affidataria, impiegato nell’appalto, anche tramite videocamere collegate con gli strumenti informatici posizionati nei locali adibiti a portineria.
B. Reception presso la Direzione del C.P.O., ubicata all’interno del Centro:
x. Xxxxxxxxxxx e gestione piano camere in/out;
b. Supporto a elaborazione dati su terminale con sistema operativo Opera in collaborazione con l’Ufficio Amministrativo;
c. Supporto al planning camere in collaborazione con l’Xxxxxxx Xxxxxxxx;
d. Supporto nei contatti con strutture esterne convenzionate;
e. Supporto alla gestione ed aggiornamento delle prenotazioni confermate e opzionate;
f. Supporto al coordinamento servizio di pulizia e ristorazione;
g. Comunicazione seguente a segnalazione di eventuali danneggiamenti nelle foresterie e nelle palestre.
x. xxxxxxxxx sulle segnalazioni di emergenza e di situazioni di pericolo;
i. l’esecuzione delle disposizioni dei piani di sicurezza in caso di emergenze;
Art. 4 – MODALITÀ’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
A) Il servizio di reception presso l’ingresso principale dovrà essere svolto tutti i giorni dell’anno per 24 ore su 24, da un’unità, con turnazioni del personale, come previsto sindacalmente.
B) Il servizio presso la Direzione del CPO ubicata all’interno del centro dovrà essere svolto con le seguenti modalità:
- da lunedì a venerdì 3 u.l. di cui 2 per 6 ore ed 1 u.l. per 4 ore;
- il sabato 1 u.l. per 6 ore;
- la domenica ed i giorni festivi 1 u.l. per 4 ore.
Le ulteriori modalità di svolgimento dei servizi saranno concordate con la Direzione del Centro. In tal caso sarà data anticipatamente comunicazione all’impresa affidataria.
La ditta affidataria dovrà attestare la formazione del proprio personale mediante corsi relativi alla conoscenza delle basilari tecniche di “pronto soccorso” e alle conoscenze tecniche per gli interventi di emergenza inerenti la sicurezza sul lavoro o di supporto ai servizi antincendio.
Art. 5 – LOCALI E ATTREZZATURE
La Coni Servizi S.p.A. mette a disposizione i locali adibiti all’espletamento del servizio di reception, le relative apparecchiature ed applicativi informatici e impianti come da stato di fatto, servizi igienici e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio, che dovranno essere diligentemente conservati.
Art. 6 – PERSONALE ADDETTO ALL’EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI
L’impresa affidataria è tenuta all’osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e decreti relativi all’assicurazione del personale contro gli infortuni del lavoro, alla disoccupazione involontaria, all’ invalidità e vecchiaia ed alle altre disposizioni che potranno essere emanate nel corso del rapporto contrattuale.
L’impresa si obbliga altresì all’osservanza di tutte le norme concernenti il D.Lgs. 81/08, e ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel servizio oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali applicabili alla data di affidamento dell'appalto, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni dei contratti collettivi che venissero successivamente stipulati.
Ugualmente, l’impresa si impegna ad osservare tutte le disposizioni derivanti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi riguardanti l'utilizzazione e l'assunzione della mano d'opera, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Alla luce di quanto sopra l’impresa, prima della formulazione dell’offerta, è tenuta a verificare anche presso le competenti strutture della Coni Servizi, il numero, la qualifica e gli orari di impiego del personale operante negli impianti sportivi e negli immobili anche ai fini di quanto previsto dal successivo comma.
Compatibilmente con la normativa vigente, l’affidatario si impegna ad assumere detto personale conservando, qualora nulla osti nei citati contratti ed accordi, le condizioni economiche e normative di maggior favore acquisite nel corso dell’attività lavorativa.
L’affidatario si impegna a comunicare alla Direzione del Centro, entro e non oltre 10 giorni dall’affidamento, le generalità, il domicilio ed il numero di matricola del personale che verrà
occupato nell’appalto, unitamente al nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e al nominativo del proprio Responsabile, preposto al coordinamento dell’attività dei servizi.
Il personale dovrà essere dotato di adeguata qualificazione professionale tale da consentire lo svolgimento in autonomia delle attività oggetto del contratto e dovrà avere conoscenza della lingua inglese, almeno a livello scolastico.
Durante l’orario di servizio il personale addetto sarà tenuto ad indossare la divisa ufficiale dell’impresa di appartenenza sulla quale dovrà essere visibile la denominazione dell’impresa medesima.
Ogni dipendente dovrà esporre sulla divisa, il proprio cartellino con foto, nome e numero di matricola.
Il personale dovrà operare senza compromettere, in alcun caso , il regolare svolgimento dell’attività dell’impianto avendo cura di non arrecare danno ad attrezzature e manufatti esistenti nell’impianto stesso.
La Coni Servizi ha facoltà, su segnalazione del Direttore del Centro, di chiedere all’impresa affidataria la sostituzione del personale che durante lo svolgimento del servizio abbia dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro.
La ditta appaltatrice dovrà comunicare alla Coni Servizi il nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale dovrà armonizzare il piano di sicurezza della ditta con quello di coordinamento fornito dalla stazione appaltante e fornirne copia al Responsabile per l’esecuzione e alla Coni Servizi, ai sensi del D.Lgs. 81/08.
Nel caso di servizi o lavori che dovessero interessare, oltre a quelli eseguiti dalla ditta appaltatrice, più attività lavorative o sportive con o senza presenza di pubblico il ruolo di coordinamento, previsto dal D.Lgs 81/08 verrà svolto dalla Coni Servizi. In particolare negli impianti sportivi soggetti al D.M. 18 marzo 1996 l’impresa affidataria dovrà fare riferimento al piano di sicurezza ed al gestore, nominato dalla Coni Servizi ai sensi dell’art. 19 del decreto in parola.
L’ordine formulato dal Direttore dei Lavori dovrà essere notificato per iscritto all’impresa e dovrà contenere ogni elemento utile alla individuazione di eventuali fonti di rischi; tale ordine dovrà essere verificato per i provvedimenti di competenza dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’impresa stessa.
Il dirigente dell’Unità organizzativa per la Sicurezza della Coni Servizi, nominato per ciascun immobile, consegnerà all’impresa, con apposito verbale, il DUVRI (Documento di valutazione dei rischi); tale documento dovrà essere verificato per i provvedimenti di competenza dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’impresa stessa.
In tal caso detto Responsabile riveste il ruolo di responsabile dell’esecuzione delle opere ai fini della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/08.
La ditta appaltatrice dovrà comunicare, mediante lettera inoltrata alla Coni Servizi, il nominativo del proprio responsabile, preposto alla gestione del personale, cui spetterà il compito di acquisire gli ordini di servizio e/o lavori nonché di essere presente durante l'attività degli addetti.
La ditta appaltatrice, nel caso in cui reputi che l'esecuzione di particolari ordini di servizi e/o lavori possa compromettere il buon andamento del servizio, dovrà redigere apposita relazione per informare tempestivamente la Coni Servizi.
Qualora non ottemperi a quanto sopra, alla ditta stessa sarà imputata ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a ciascuna azione od omissione relative all'ordine di servizio in questione.
La ditta appaltatrice dovrà, inoltre, assicurare, tutti i giorni festivi e feriali dalle ore 6,00 alle ore 24,00 la reperibilità di un proprio responsabile ed, a tal fine, dovrà comunicare il numero telefonico da selezionare in caso di necessità. Inoltre l’impresa appaltatrice dovrà comunicare un numero di fax e/o un indirizzo di posta elettronica attivo tutti i giorni feriali e festivi 24/24h.
La Coni Servizi non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.
Tutti i materiali, i mezzi ed i dispositivi di protezione individuale dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia nonché essere facilmente individuabili per ogni verifica e controllo da parte delle A.S.L. e/o di altre Autorità competenti.
La Coni Servizi è esonerata e manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a prestazioni oggetto del servizio, restando esclusivamente la ditta appaltatrice responsabile, anche verso terzi, per i danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel periodo di rapporto contrattuale.
A completamento di quanto sopra specificato, si ricorda che le norme specifiche in materia di sicurezza sono le seguenti:
⮚ schede di sicurezza dei materiali, delle attrezzature impiegate e dei mezzi d’opera necessari per l’espletamento dei servizi;
⮚ il documento di valutazione dei rischi per la specifica attività lavorativa svolta;
⮚ organigramma della sicurezza comprendente il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del proposto cui è demandato il compito di coordinare costantemente l’attività lavorativa dei dipendenti e del medico competente;
⮚ i locali da adibire a spogliatoio, mensa e magazzini, saranno individuati dalla Coni Servizi e dovranno essere adeguati alle normative vigenti dalla ditta stessa; qualora non fosse possibile utilizzare spazi esistenti sarà a carico della ditta la fornitura e posa in opera di strutture prefabbricate da ubicare secondo le indicazioni della Coni Servizi;
⮚ ogni dipendente dovrà essere dotato dei dispositivi di protezione individuali previsti per la specifica attività nonché di indumenti di lavoro con il nome della ditta e cartellino con nome, cognome, funzioni e foto del dipendente;
⮚ l’attività di ogni dipendente dovrà essere segnalata giornalmente su apposito registro tenuto dal responsabile delle emergenze dell’immobile o dell’impianto sportivo;
⮚ la Coni Servizi fornirà le informative di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni o integrazioni, il piano di emergenza, nonché il piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza per impianti sportivi ricadenti nel D.M. 18 marzo 1996, art. 19.
Art. 7 – CONTROLLI
La Coni Servizi avrà la facoltà di effettuare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, controlli sull’andamento del servizio e del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
L’impresa affidataria sarà tenuta a presentare immediatamente, a semplice richiesta della Coni Servizi, il libro unico del lavoro per la verifica del personale dichiarato, ai sensi del precedente art. 6, nonché la documentazione originale attestante i versamenti previdenziali, contributivi e assicurativi.
Periodicamente e comunque almeno una volta l’anno la Coni Servizi provvederà a richiedere, dal secondo anno, agli Istituti previdenziali e assicurativi la correntezza contributiva riferita a ciascun dipendente.
Nel caso si fossero riscontrate difformità o irregolarità, la Coni Servizi richiederà all’impresa, tramite lettera raccomandata, di fornire entro 3 giorni giustificazioni e controdeduzioni.
Art. 8 – CORRISPETTIVI
L’importo massimo di spesa per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente negoziazione è pari ad € 750.000,00+IVA di cui € 2.400,00+IVA, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara.
Le tariffe orarie poste a base di gara per la contabilizzazione delle prestazioni oggetto del contratto, sono fissate in:
• € 11,34+IVA per le prestazioni di cui all’art. 4 punto A;
• € 13,11+IVA per le prestazioni di cui all’art. 4 punto B;
Dette tariffe saranno soggette al ribasso offerto in sede di gara. Art. 9 – PAGAMENTI
I pagamenti verranno effettuati mensilmente mediante bonifico bancario presso l'Istituto indicato dall’affidatario entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura.
Il pagamento, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”), sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall’Impresa aggiudicataria. Al tal fine, i concorrenti dovranno compilare in ogni parte, controfirmare ed inserire nei documenti di gara la Scheda Anagrafica Fornitore composta di n.2 pagine.
In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013.
Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) a questa Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”, è il seguente: UFEEXY.
Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.
Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al “Codice Univoco Ufficio”, si richiede obbligatoriamente di indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni:
• Codice Identificativo Gara – <CIG>
• Numero Ordine di Acquisto – OdA
Per quanto di proprio interesse sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.
Le fatture potranno essere presentate, in ogni caso, solo previo rilascio del relativo Certificato di Regolare Esecuzione e soltanto dopo l’emissione da parte della Coni Servizi S.p.A., Direzione Acquisti, dell’ordine di acquisto (ODA).
La Coni Servizi si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:
▪ che non siano trasmesse in modalità elettronica;
▪ per le quali si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell’indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, ecc.);
▪ per le quali si riscontri l’incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell’ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all’ODA; ecc.).
Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, qualora tra la stipula del contratto e il primo pagamento, ovvero tra i successivi pagamenti, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, la Coni Servizi provvederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva relativo all’esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni.
Art. 10 - PENALI E TRATTENUTE
Qualora per fatto imputabile all’appaltatore, lo stesso non adempia ai propri obblighi entro il termine contrattuale, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
Qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo, fatta salva la facoltà per la Coni Servizi SpA di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior danno sopportato, che, comunque, non può esorbitare l’importo del contratto, e di affidare, eventualmente, a terzi l’esecuzione dei lavori in oggetto.
Nel caso in cui l’impresa affidataria sospendesse arbitrariamente il servizio, la Coni Servizi avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando alla medesima impresa la spesa relativa, salvo quanto previsto al precedente comma.
Nel caso di sciopero del personale addetto al servizio, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria, la Coni Servizi opererà conseguentemente le trattenute per l’importo corrispondente alle ore o frazioni di ore di servizio non prestato.
Inoltre in caso di inosservanze, rilevate dal Direttore del Centro, al presente disciplinare che siano causa di disservizi e/o disagi che compromettano l’efficienza dello svolgimento del servizio saranno applicate delle penali, secondo la gravità delle inosservanze.
Le inadempienze saranno contestate per iscritto dalla Coni Servizi e le penali di cui sopra saranno applicate qualora l’impresa non fornisca entro il termine perentorio di 5 giorni, sufficienti e valide giustificazioni.
E’ assolutamente vietata la cessione o il subappalto, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso e la perdita del deposito cauzionale definitivo, salvi il risarcimento di ogni conseguente danno e ogni altra azione esperibile.
L’uso dei loghi C.O.N.I. e Coni Servizi S.p.A., sotto qualsiasi forma, è tassativamente vietato. Art. 11 - DIVIETI
E' assolutamente vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso e la perdita del deposito cauzionale definitivo, salvi il risarcimento di ogni conseguente danno e ogni altra azione esperibile.
L'uso del logo C.O.N.I. e Coni Servizi S.p.A., sotto qualsiasi forma, è tassativamente vietato. Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Coni Servizi potrà dichiarare immediatamente risolto di diritto il contratto:
⮚ in caso di inosservanze che, nel corso del rapporto contrattuale, abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo pari al 10% del corrispettivo annuo fissato;
⮚ qualora, in caso di intimazione ad adempiere da parte della Coni Servizi, l’impresa affidataria non adempia nel termine di giorni 3 (tre);
⮚ qualora l’impresa risulti essere in una delle situazioni previste all'art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.;
⮚ in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dall’impresa al fine della partecipazione alla trattativa o in ottemperanza alle prescrizioni indicate dal presente disciplinare;
⮚ nel caso di cessione del contratto;
⮚ qualora l’impresa disattenda gli obblighi di cui al precedente art. 7;
⮚ qualora le irregolarità o difformità riscontrate in seguito ai controlli previsti al precedente art. 8 non siano sanate entro il termine indicato dalla Coni Servizi.
Il contratto verrà anticipatamente a scadenza, in toto o in parte, nel caso in cui vengano a decadere i titoli che legittimano la disponibilità e la gestione, da parte della Coni Servizi, dell’impianto presso cui deve essere effettuato il servizio oggetto del contratto.
Inoltre la Coni Servizi avrà sempre facoltà, in relazione a motivate esigenze, di sospendere, ridurre o sopprimere il servizio oggetto dell'appalto.
Nelle eventualità succitate il contratto si scioglierà o se ne ridurrà l'oggetto, decorsi 20 giorni dalla comunicazione da parte della Coni Servizi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza che l'impresa possa nulla a pretendere a qualsiasi titolo. La Coni Servizi si riserva inoltre il recesso libero ed insindacabile dal contratto in qualunque momento con preavviso di almeno 20 giorni.
In tutte le precedenti ipotesi di scioglimento o riduzione dell'oggetto del contratto l’impresa affidataria rinuncia, sin d'ora, a pretendere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c., fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite.
In tutti i casi in cui lo scioglimento anticipato del contratto avvenga per fatto imputabile all’impresa affidataria, la Coni Servizi procederà all'incameramento del deposito cauzionale, fermi restando ogni diritto o azione esperibili ai fini del risarcimento del maggiore danno.
Art. 13 - SUBAPPALTO
Il subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i..
Art. 14 – GARANZIA DEFINITIVA
L’aggiudicatario è tenuto a costituire una cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale.
La mancata prestazione della garanzia comporta la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui al punto A), da parte della Stazione Appaltante, salvo il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dell’interesse della Coni Servizi.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente secondo in graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Art. 15 - IMPOSTE E TASSE
Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le spese, imposte e tasse presenti e future inerenti l’appalto compresa la tassa per la registrazione del contratto.
L’I.V.A. è a carico della Coni Servizi S.p.A.. Art. 16 - FORO COMPETENTE
Tutte le controversie di qualsiasi natura che dovessero sorgere in ordine al contratto, saranno di esclusiva competenza del Foro di Roma.
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, saranno deferite in via esclusiva al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente nella regione Toscana.
Si richiama il combinato disposto degli art. 204 D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e art. 120 D.Lgs. 104/10 (Riordino del processo amministrativo).