RELAZIONE
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 11.10.2011
COM(2011) 635 definitivo 2011/0284 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo a un diritto comune europeo della vendita
{SEC(2011) 1165 definitivo}
{SEC(2011) 1166 definitivo}
RELAZIONE
• Motivazione e obiettivi della proposta
Il sussistere di differenze tra i singoli diritti dei contratti degli Stati membri è un ostacolo per chi, professionista o consumatore, intenda effettuare scambi transfrontalieri nel mercato interno. Proprio a causa di questi ostacoli i professionisti, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), esitano a lanciarsi nel commercio transfrontaliero e ad espandersi su nuovi mercati e i consumatori non riescono ad accedere ai prodotti offerti in altri Stati membri.
Attualmente solo un professionista dell'Unione su dieci nel settore della vendita dei beni esporta all'interno dell'Unione e per lo più solo in pochi Stati membri. Gli ostacoli legati al diritto dei contratti sono uno dei principali fattori responsabili di questa situazione. Secondo sondaggi1, nel classificare gli ostacoli agli scambi transfrontalieri, ossia la normativa tributaria, gli oneri amministrativi, le difficoltà di consegna, la lingua e la cultura, i professionisti collocano al primo posto gli ostacoli legati al diritto dei contratti.
La necessità per i professionisti di adeguarsi ai diversi diritti nazionali dei contratti applicabili alle transazioni transfrontaliere rende queste operazioni più complesse e costose di quelle nazionali, sia tra imprese (business to business) che tra imprese e consumatori (business to consumer).
Rispetto alle situazioni nazionali, le situazioni transfrontaliere di norma comportano costi aggiuntivi a carico dei professionisti, connessi alla difficoltà di reperire le norme straniere applicabili, alla consulenza legale, alla necessità di negoziare la legge applicabile nelle transazioni tra imprese e di adeguare i contratti ai requisiti della legge del consumatore nelle transazioni tra un'impresa e un consumatore.
Nelle transazioni transfrontaliere tra imprese e consumatori notevole è l'incidenza dei costi legati al diritto dei contratti e degli ostacoli giuridici indotti dalla diversità delle norme imperative nazionali a tutela del consumatore. Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE)
n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)2, il professionista che dirige le sue attività verso consumatori residenti in un altro Stato membro deve conformarsi al diritto dei contratti di tale Stato membro. Se però le parti hanno scelto un'altra legge applicabile ma le norme imperative a tutela del consumatore dello Stato membro del consumatore prevedono un livello di protezione più elevato, è d'obbligo rispettare tali norme. Il professionista pertanto deve prima accertare se la legge dello Stato membro di residenza abituale del consumatore prevede un livello di protezione più elevato, quindi deve garantire che il contratto ne rispetti i requisiti. L'armonizzazione esistente del diritto del consumo a livello dell'Unione ha sortito un certo ravvicinamento in alcuni settori, tuttavia tra i diritti degli Stati membri permangono differenze sostanziali. Nel commercio elettronico il professionista si trova poi a sostenere ancora altri
1 Eurobarometro 320 sul diritto europeo dei contratti nelle transazioni fra imprese, 2011, pag. 15 e Eurobarometro 321 sul diritto europeo dei contratti nelle transazioni fra imprese e consumatori, 2011, pag. 19.
2 GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
costi legati al diritto dei contratti, dovendo adeguare il suo sito web ai requisiti di legge di ciascuno Stato membro verso cui dirige le attività.
Nelle transazioni transfrontaliere tra professionisti le parti non sono soggette alle stesse restrizioni sulla legge applicabile, eppure l'impatto economico del dover negoziare e applicare una legge straniera è comunque elevato. L'onere di avere a che fare con più leggi nazionali è gravoso soprattutto per le PMI. Nei rapporti con imprese più grandi, le PMI di solito devono acconsentire ad applicare la legge del partner commerciale, sopportare i costi necessari per informarsi sul contenuto di tale legge straniera e conformarvisi. Nei contratti tra PMI l'esigenza di negoziare la legge applicabile rappresenta un ostacolo significativo agli scambi transfrontalieri. In entrambi i tipi di contratti (tra imprese e tra imprese e consumatori) i costi aggiuntivi per le PMI possono essere addirittura sproporzionati al valore della transazione.
I costi poi aumentano proporzionalmente al numero di Stati membri in cui il professionista esporta: più sono i paesi, più quello sarà incline a vedere nelle differenze del diritto dei contratti un ostacolo agli scambi. Le PMI sono particolarmente svantaggiate: minore il fatturato, maggiore la quota dei costi di transazione.
Negli scambi transfrontalieri i professionisti sono inoltre alle prese con una maggiore complessità giuridica rispetto agli scambi nazionali, in quanto spesso hanno a che fare con diritti molteplici dalle caratteristiche divergenti.
Avere a che fare con leggi straniere rende le operazioni transfrontaliere ancora più complesse. Secondo i professionisti, la difficoltà di informarsi sulle disposizioni del diritto dei contratti straniero è il primo ostacolo alle transazioni tra imprese e consumatori e il terzo ostacolo alle transazioni tra imprese3. La complessità giuridica aumenta se i paesi hanno un sistema giuridico sostanzialmente diverso; al contrario, è empiricamente provato che gli scambi bilaterali tra paesi con sistemi giuridici di origine comune sono molto più intensi degli scambi tra due paesi privi di tale comunanza4.
Pertanto, le differenze tra i diritti dei contratti, i costi di transazione aggiuntivi e la conseguente complessità delle transazioni transfrontaliere dissuadono un numero considerevole di professionisti, soprattutto PMI, dall'espandersi su mercati di altri Stati membri. Le differenze poi limitano la concorrenza nel mercato interno. Ogni anno il valore degli scambi tra Stati membri cui si è rinunciato per il semplice motivo della diversità dei diritti dei contratti è pari a circa dieci miliardi di euro.
Le occasioni perse nel commercio transfrontaliero hanno inoltre ripercussioni negative sui consumatori europei. Meno intensi sono gli scambi, minori le importazioni e la concorrenza tra professionisti. Le conseguenze sono una scelta più limitata di prodotti sul mercato del consumatore e un prezzo superiore.
3 Eurobarometro 320 sul diritto europeo dei contratti nelle transazioni fra imprese, 2011, pag. 15 e Eurobarometro 321 sul diritto europeo dei contratti nelle transazioni fra imprese e consumatori, 2011, pag. 19.
4 X. Xxxxxxx e T. Xxx Xxxxxxxx, "Traders, courts and the border effect puzzle", Regional Science and Urban Economics, vol. 40, 2010, pag. 82: "Analysing international trade across OECD countries we show that controlling for countries specific factors, distance, the presence of common border and common language […], similar legal systems have a significant impact on trade […]. If two countries share common origins for their legal system, on average they exhibit trade flows 40% larger."
Acquistare all'estero può presentare il vantaggio economico sostanziale di disporre di un'offerta maggiore e migliore, eppure la maggior parte dei consumatori europei continua a fare acquisti solo sul mercato nazionale. Una delle cause fondamentali è l'incertezza che spesso suscita nei consumatori la diversità dei diritti nazionali, quanto ai diritti di cui godono nelle situazioni transfrontaliere. Ad esempio, una delle preoccupazioni principali dei consumatori riguarda i rimedi disponibili nell'ipotesi che il prodotto acquistato da un professionista di un altro Stato Membro non sia conforme al contratto. Molti consumatori evitano pertanto di fare acquisti fuori del mercato nazionale lasciandosi così sfuggire occasioni sul mercato interno, in quanto spesso, in un altro Stato membro, si possono trovare migliori offerte in termini di qualità e prezzo.
Il commercio elettronico facilita la ricerca di offerte e il confronto dei prezzi e di altre condizioni a prescindere dal luogo in cui è stabilito il professionista. Tuttavia, quando il consumatore cerca di fare ordinazioni presso un'azienda di un altro Stato membro spesso si scontra con la pratica commerciale del rifiuto di vendere, giustificata di solito dalla diversità fra i diritti dei contratti.
Obiettivo generale della proposta è migliorare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno facilitando l'espansione degli scambi transfrontalieri per le imprese e gli acquisti transfrontalieri per i consumatori. Questo obiettivo può essere conseguito con un corpus autonomo e uniforme di norme di diritto dei contratti, comprensivo di norme a tutela del consumatore – il diritto comune europeo della vendita – da considerarsi alla stregua di un secondo regime di diritto dei contratti nell'ambito dell'ordinamento nazionale di ciascuno Stato membro.
I professionisti avranno così la possibilità di applicare il diritto comune europeo della vendita a tutte le loro transazioni transfrontaliere all'interno dell'Unione europea, a condizione che l'altra parte sia d'accordo, anziché doversi adeguare ai diversi diritti nazionali dei contratti. Il diritto comune dovrà regolare il contratto nel suo intero ciclo di vita, ricomprendendo molte delle materie rilevanti ai fini della conclusione dei contratti transfrontalieri. Di conseguenza, reperire le leggi nazionali di altri Stati membri sarà ancora una necessità per i professionisti soltanto per alcune materie meno importanti, che esulano dal campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita. Nelle transazioni tra imprese e consumatori, non sarà più necessario identificare le norme imperative a tutela del consumatore prescritte dalla legge del consumatore, giacché il diritto comune europeo della vendita contemplerà norme completamente armonizzate che garantiscono un elevato livello di protezione del consumatore in tutto il territorio dell'Unione europea. Nelle transazioni transfrontaliere tra professionisti, i negoziati sulla legge applicabile incontreranno meno difficoltà visto che le parti potranno convenire di applicare il diritto comune europeo della vendita – parimenti accessibile a entrambe – per disciplinare il rapporto contrattuale.
Conseguenza diretta: i professionisti si risparmiano i costi di transazione aggiuntivi legati al diritto dei contratti per operare in un ambiente giuridico meno complesso per gli scambi transfrontalieri, sulla base di un corpus unico di norme applicabili in tutta l'Unione europea. I professionisti saranno allora nelle condizioni di approfittare meglio del mercato interno operando anche oltre frontiera, con il risultato che aumenterà la concorrenza nel mercato interno. I consumatori godranno di un accesso migliore alle offerte provenienti da tutta l'Unione europea a prezzi inferiori e subiranno meno rifiuti di vendere; avranno poi maggiori certezze quanto ai loro diritti in caso di acquisti transfrontalieri grazie a un corpus unico di norme imperative che offrono al consumatore una tutela elevata.
Contesto generale
Con la sua comunicazione del 20015 la Commissione ha avviato un'ampia consultazione pubblica sul quadro giuridico frammentario nel settore del diritto dei contratti e sui suoi effetti ostativi agli scambi transfrontalieri. Nel luglio 2010 ha quindi avviato una seconda consultazione pubblica con il libro verde sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese6 ("libro verde"), in cui prospetta possibili strategie per consolidare il mercato interno facendo progredire il settore del diritto europeo dei contratti.
In risposta al libro verde, l'8 giugno 2011 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui esprime forte sostegno a uno strumento per migliorare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e recare benefici a professionisti, consumatori e sistemi giudiziari degli Stati membri.
La comunicazione della Commissione "Europa 2020"7 riconosce l'esigenza di agevolare e rendere meno onerosa per imprese e consumatori la conclusione di contratti con partner di altri Stati membri, segnatamente facendo progressi verso una legge europea facoltativa in materia di contratti. L'agenda digitale europea8 prevede uno strumento opzionale di diritto europeo dei contratti per fare fronte alla frammentazione del diritto contrattuale e aumentare la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico.
• Disposizioni vigenti nel settore della proposta
I diritti dei contratti degli Stati membri presentano differenze significative. L'Unione ha iniziato a disciplinare il settore del diritto dei contratti adottando direttive di armonizzazione minima in materia di protezione dei consumatori. Il principio dell'armonizzazione minima significa che gli Stati membri possono mantenere o introdurre requisiti obbligatori più rigorosi di quelli previsti dall'acquis. Nella pratica, tale approccio ha portato a soluzioni divergenti negli Stati membri anche nei settori in cui si era avuta un'armonizzazione a livello europeo. La direttiva sui diritti dei consumatori, di recente adozione, prevede invece l'armonizzazione completa per quanto concerne l'informativa precontrattuale da fornire al consumatore, il diritto di recesso del consumatore nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali e alcuni aspetti della consegna dei beni e del passaggio del rischio.
Riguardo ai rapporti tra professionisti, l'Unione ha disciplinato la materia della lotta contro i ritardi di pagamento fissando norme sui tassi d'interesse minimi. A livello internazionale, la convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci, che si applica ogniqualvolta le parti non abbiano optato per una legge specifica, regola alcuni aspetti dei contratti di vendita di beni tralasciandone altri importanti come i vizi del consenso, le clausole abusive e la prescrizione. Altre limitazioni all'applicabilità della convenzione di Vienna discendono dal
5 COM (2001) 398 dell'11.7.2001.
6 COM (2010) 348 definitivo dell'1.7.2010.
7 Anche l'atto per il mercato unico (COM (2011) 206 definitivo, pag. 19, del 13.4.2011) e la relazione sui progressi compiuti nell'attuazione di Europa 2020, allegato 1 dell'analisi annuale della crescita (COM (2011) 11 - A1/2, pag. 5, del 12.1.2010) menzionano l'iniziativa sul diritto europeo dei contratti.
8 COM(2010) 245 definitivo del 26.8.2010, pag. 13.
fatto che non tutti gli Stati membri l'hanno firmata9 e che non esiste un meccanismo che ne garantisca l'interpretazione uniforme.
Alcuni atti normativi dell'Unione sono rilevanti nei rapporti sia tra imprese e consumatori, sia tra imprese. La direttiva sul commercio elettronico10 contiene norme sulla validità dei contratti conclusi per via elettronica e su alcuni requisiti precontrattuali.
In materia di diritto internazionale privato, l'Unione ha adottato strumenti sulla scelta della legge applicabile, in primis il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)11 e, con riferimento agli obblighi di informativa precontrattuale, il regolamento (CE)
n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)12. Il primo contempla norme per le obbligazioni contrattuali, il secondo per le obbligazioni extracontrattuali e norme che discendono da dichiarazioni precontrattuali.
I regolamenti Roma I e Roma II continueranno ad applicarsi e restano impregiudicati. Sarà tuttavia ancora necessario determinare la legge applicabile ai contratti transfrontalieri. A questo provvede il normale funzionamento del regolamento Roma I: possono scegliere la legge applicabile le parti stesse (articolo 3 del regolamento Roma I); in mancanza di scelta si applica l'articolo 4 del medesimo regolamento. Nei contratti tra professionisti e consumatori, alle condizioni stabilite dall'articolo 6, paragrafo 1, del richiamato regolamento, se le parti non hanno convenuto la legge applicabile, il contratto sarà disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale.
Il diritto comune europeo della vendita sarà un secondo regime di diritto dei contratti all'interno dell'ordinamento nazionale di ciascuno Stato membro. Se le parti avranno convenuto di applicare il diritto comune europeo della vendita, le sue saranno le sole norme nazionali vigenti per le materie rientranti nel suo campo di applicazione. Alle materie rientranti nel campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita non sarà possibile applicare nessun'altra norma nazionale. La scelta di avvalersi del diritto comune europeo della vendita è operata fra due rami distinti del diritto della vendita all'interno dello stesso ordinamento nazionale e non equivale pertanto, né deve essere confusa con la scelta della legge applicabile ai sensi del diritto internazionale privato.
Poiché il diritto comune europeo della vendita non disciplinerà ogni singolo aspetto del contratto (come l'illegalità del contratto o la rappresentanza), le norme di diritto civile dello Stato membro applicabili al contratto continueranno a regolarne gli aspetti residui.
Stando al normale funzionamento del regolamento Roma I, sussistono tuttavia restrizioni alla scelta del diritto applicabile alle transazioni tra imprese e consumatori. Se le parti scelgono la legge di un altro Stato membro diversa dalla legge del consumatore, tale scelta non può, ricorrendo le condizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge del paese in cui ha la residenza abituale
9 Gli Stati che non l'hanno firmata sono Regno Unito, Irlanda, Portogallo e Malta.
10 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag.1).
11 GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
(articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I). Quest'ultima disposizione può non avere rilevanza pratica se le parti hanno optato, nell'ambito del diritto nazionale vigente, per il diritto comune europeo della vendita. Questo perché le norme di diritto comune europeo della vendita del diritto nazionale prescelto sono identiche alle norme di diritto comune europeo della vendita del paese del consumatore. Di conseguenza, le norme imperative a tutela del consumatore del paese del consumatore non sono superiori né questi è privato della protezione assicuratagli dalla legge del paese in cui ha la residenza abituale.
• Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione
La proposta è coerente con l'obiettivo di realizzare un livello elevato di protezione dei consumatori in quanto contiene norme imperative di salvaguardia cui le parti non possono derogare a danno del consumatore. Inoltre, il livello di protezione garantito dalle norme imperative è pari o superiore a quello riconosciuto dall'acquis vigente.
La proposta è altresì coerente con la politica dell'Unione di aiutare le PMI a trarre maggiore profitto dalle opportunità offerte dal mercato interno. Il diritto comune europeo della vendita può applicarsi ai contratti tra professionisti quando almeno una delle parti è un PMI in base alla raccomandazione 2003/361 della Commissione13 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pur tenendo conto degli sviluppi futuri.
Infine, la proposta è coerente con la politica commerciale internazionale dell'Unione, in quanto non è discriminatoria nei confronti delle parti di paesi terzi che potrebbero scegliere di applicare il diritto comune europeo della vendita, a condizione che una parte del contratto sia stabilita in uno Stato membro.
La presente proposta non pregiudica eventuali iniziative delle Commissione sulla responsabilità per inosservanza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad esempio con riguardo alle regole della concorrenza.
2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO
• Consultazione delle parti interessate
Con la pubblicazione del libro verde la Commissione ha avviato un'ampia consultazione pubblica che si è conclusa il 31 gennaio 2011 e per la quale ha ricevuto 320 risposte da tutte le categorie di parti interessate dell'Unione. Molte hanno riconosciuto il valore dell'opzione 1 (pubblicazione dei risultati del gruppo di esperti) e dell'opzione 2 (uno strumentario per il legislatore europeo). Più Stati membri e altre parti interessate hanno espresso sostegno per l'opzione 4 (uno strumento facoltativo di diritto europeo dei contratti), da sola o in combinazione con uno strumentario, subordinandola a determinate condizioni quali un livello elevato di protezione del consumatore e disposizioni chiare e di facile applicazione. Una delle principali preoccupazioni manifestate in risposta al libro verde riguarda la mancanza di chiarezza sul contenuto sostanziale dell'eventuale strumento di diritto europeo dei contratti. La Commissione l'ha accolta dando alle parti interessate la possibilità di formulare osservazioni sullo studio di fattibilità elaborato dal gruppo di esperti nel settore del diritto europeo dei contratti.
13 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
Le risposte al libro verde indicano poi una preferenza per il campo di applicazione materiale dello strumento. La proposta si concentra pertanto sui contratti di vendita di beni.
Con decisione del 26 aprile 201014 la Commissione ha istituito un gruppo di esperti nel settore del diritto europeo dei contratti, incaricato di elaborare uno studio di fattibilità su un eventuale futuro strumento di diritto europeo dei contratti riguardante gli aspetti salienti della pratica delle transazioni transfrontaliere.
Nel settembre 2010 è stato istituito un gruppo ad hoc delle principali parti interessate (associazioni di imprese e di consumatori, rappresentanti del settore bancario e assicurativo e delle professioni legali di avvocato e notaio) allo scopo di dare al gruppo di esperti un parere pratico sul grado di facilità di applicazione delle norme elaborate per lo studio di fattibilità. Lo studio di fattibilità è stato pubblicato il 3 maggio 2011 e fino al 1º luglio 2011 si è tenuta una consultazione informale.
• Valutazione d'impatto
La valutazione d'impatto ha analizzato le sette opzioni possibili enunciate nel libro verde. La relazione sulla valutazione d'impatto descrive e analizza tali opzioni nel dettaglio.
Le opzioni possibili erano le seguenti: scenario di base (status quo), uno strumentario per il legislatore, una raccomandazione su un diritto comune europeo della vendita, un regolamento istitutivo di un diritto comune europeo della vendita facoltativo, una direttiva (di armonizzazione minima o completa) relativa a un diritto comune europeo della vendita obbligatorio, un regolamento istitutivo di un diritto europeo dei contratti e un regolamento istitutivo di un codice civile europeo.
Da un'analisi comparativa dell'impatto di tali opzioni, la relazione sulla valutazione d'impatto è giunta alla conclusione che le opzioni relative a un regime uniforme facoltativo di diritto dei contratti, a una direttiva di armonizzazione completa e a un regolamento istitutivo di un regime uniforme obbligatorio di diritto dei contratti permetterebbero di raggiungere gli obiettivi strategici. Pur riducendo di molto i costi di transazione a carico dei professionisti e offrendo un quadro giuridico meno complesso a quanti intendono lanciarsi nel commercio transfrontaliero, le due ultime opzioni finirebbero comunque per creare un onere notevole per i professionisti, in quanto dovrebbe adeguarsi al nuovo quadro normativo anche chi effettua scambi sul mercato nazionale. I costi per familiarizzarsi con il nuovo regime obbligatorio sarebbero particolarmente significativi rispetto a un regime uniforme facoltativo poiché riguarderebbero tutti i professionisti. Al contrario, un regime uniforme facoltativo di diritto dei contratti creerebbe solo costi una tantum per i professionisti che intendono applicarlo ai loro scambi transfrontalieri. L'istituzione di un regime uniforme facoltativo di diritto dei contratti è risultata pertanto l'azione più proporzionata poiché ridurrà i costi di transazione sostenuti dai professionisti che esportano verso più Stati membri offrendo nel contempo ai consumatori una maggiore scelta di prodotti a un prezzo inferiore, e aumenterà il livello di protezione per i consumatori che fanno acquisti oltre frontiera, accattivandone la fiducia visto che questi godranno degli stessi diritti in tutta l'Unione.
14 GU L 105 del 27.4.2010, pag. 109.
3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
• Sintesi della misura proposta
La proposta prevede l'istituzione di un diritto comune europeo della vendita. Essa armonizza il diritto dei contratti degli Stati membri, non già imponendo modifiche ai diritti nazionali in vigore ma creando nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro un secondo regime di diritto dei contratti, per i contratti rientranti nel suo campo di applicazione, che sarà identico in tutta l'Unione e coesisterà con le norme vigenti di diritto nazionale dei contratti. Il diritto comune europeo della vendita si applicherà ai contratti transfrontalieri su base volontaria e per accordo espresso delle parti.
• Base giuridica
Essa istituisce un corpus unico e uniforme di norme di diritto dei contratti completamente armonizzate, comprensivo di norme a tutela del consumatore – il diritto comune europeo della vendita – da considerarsi alla stregua di un secondo regime di diritto dei contratti nell'ambito dell'ordinamento nazionale di ciascuno Stato membro, applicabile nelle transazioni transfrontaliere previo accordo valido delle parti. Tale accordo non equivale né va confuso con la scelta della legge applicabile ai sensi delle norme di diritto internazionale privato, poiché la scelta avviene all'interno del diritto nazionale applicabile secondo le norme di diritto internazionale privato.
Questa soluzione ha per obiettivo l'istituzione e il funzionamento del mercato interno, in quanto elimina gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali derivanti dalle differenze tra i diritti nazionali, in particolare dai costi di transazione aggiuntivi, dalla complessità giuridica percepita dai professionisti quando concludono transazioni transfrontaliere e dalla mancanza di fiducia nei propri diritti espressa dai consumatori che acquistano da un altro paese UE, tutti ostacoli che hanno un effetto diretto sull'istituzione e sul funzionamento del mercato interno e limitano la concorrenza.
In conformità dell'articolo 114, paragrafo 3, del TFUE, il diritto comune europeo della vendita garantirà un livello di protezione elevato dei consumatori grazie a un proprio corpus di norme imperative che manterranno o miglioreranno il livello di protezione di cui godono i consumatori ai sensi della vigente normativa dell'Unione.
• Principio di sussidiarietà
La proposta rispetta il principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE).
L'obiettivo della proposta, vale a dire contribuire al corretto funzionamento del mercato interno istituendo un corpus uniforme di norme di diritto dei contratti, ha una chiara dimensione transnazionale e non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri nel quadro dei loro sistemi nazionali.
Fino a che le divergenze tra i diritti nazionali dei contratti continueranno a generare forti costi di transazione aggiuntivi per le transazioni transfrontaliere, non sarà possibile conseguire in
pieno l'obiettivo di completare il mercato interno facilitando l'espansione degli scambi transfrontalieri per i professionisti e gli acquisti transfrontalieri per i consumatori.
Adottando misure non coordinate a livello nazionale, gli Stati membri non riusciranno a eliminare i costi di transazione aggiuntivi né la complessità giuridica derivanti dalle differenze dei diritti nazionali dei contratti con cui si scontrano i professionisti negli scambi transfrontalieri nell'UE. I consumatori continueranno ad avere una scelta ridotta e un accesso limitato ai prodotti di altri Stati membri, per giunta mancherà loro la fiducia che deriva dal conoscere i propri diritti.
L'obiettivo della proposta potrebbe pertanto essere conseguito meglio a livello dell'Unione, in ossequio al principio di sussidiarietà. L'Unione è nella posizione migliore per risolvere i problemi della frammentazione giuridica adottando una misura nel settore del diritto dei contratti che ravvicini le norme applicabili alle transazioni transfrontaliere. In un mercato in evoluzione che stimola gli Stati membri ad agire in modo indipendente, ad esempio regolando il mercato emergente dei contenuti digitali, è probabile che aumentino le divergenze normative all'origine dell'aumento dei costi di transazione e delle disparità nella protezione dei consumatori.
• Principio di proporzionalità
La proposta rispetta il principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 del TUE.
La proposta è proporzionata poiché, rispetto alle altre soluzioni possibili esaminate, il diritto comune europeo della vendita ha natura facoltativa e volontaria. Ciò significa che si applica se sussiste un accordo tra le parti che lo ritengano entrambe vantaggioso per una determinata transazione transfrontaliera. Essendo un corpus facoltativo di norme applicabile solo nei casi transfrontalieri, può ridurre gli ostacoli agli scambi transfrontalieri senza incidere sulle tradizioni e sugli ordinamenti giuridici profondamente radicati. Il diritto comune europeo della vendita sarà un regime facoltativo che si aggiungerà alle norme vigenti di diritto dei contratti senza sostituirle. La misura legislativa pertanto non andrà oltre quanto necessario per creare nuove opportunità per i professionisti e i consumatori del mercato unico.
• Scelta dello strumento
Uno strumento non vincolante, come uno strumentario per il legislatore europeo o una raccomandazione rivolta agli Stati membri, non conseguirebbe l'obiettivo di migliorare l'istituzione e il funzionamento del mercato interno. Una direttiva o un regolamento che sostituisca i diritti nazionali con un diritto europeo dei contratti non facoltativo si spingerebbe troppo in là, in quanto imporrebbe ai professionisti nazionali che non intendono vendere oltre frontiera di sopportare costi che non sarebbero controbilanciati dai risparmi riscontrabili nelle transazioni transfrontaliere. Non sarebbe nemmeno appropriata una direttiva che fissi norme minime di diritto europeo dei contratti non facoltativo poiché non raggiungerebbe il livello di certezza giuridica e il grado di uniformità necessario per ridurre i costi di transazione.
Adottata la proposta, la Commissione creerà una banca dati per lo scambio di informazioni sulle decisioni giudiziarie relative al diritto comune europeo della vendita o ad altre disposizioni del presente regolamento, e sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea. È probabile che i costi connessi alla banca dati aumentino con il numero delle decisioni definitive. Nel contempo la Commissione organizzerà corsi di formazione per gli operatori del diritto che applicano il diritto comune europeo della vendita15, i cui costi dovrebbero diminuire mano a mano che si diffondono le conoscenze sul funzionamento del diritto comune europeo.
• Semplificazione
La proposta di un secondo regime facoltativo di diritto dei contratti ha il vantaggio di consentire alle parti di ricorrere a un corpus unico di norme di diritto dei contratti in tutta l'Unione, senza con ciò sostituire i diritti nazionali dei contratti. Questo corpus autonomo e uniforme ha la potenzialità di offrire alle parti una soluzione ai problemi più comuni di diritto dei contratti insiti nelle situazioni transfrontaliere. Tale opzione solleverebbe quindi i professionisti dall'incombenza di reperire leggi nazionali diverse. Per aiutare i consumatori a conoscere i loro diritti ai sensi del diritto comune europeo della vendita, sarà predisposta e trasmessa loro una nota informativa standard.
Da ultimo, la proposta è anche in grado di garantire la futura coerenza della legislazione dell'UE in altri settori di intervento in cui si applica il diritto dei contratti.
• Clausola di riesame
La proposta prevede il riesame dell'applicazione del diritto comune europeo della vendita o delle disposizioni del presente regolamento cinque anni dopo la sua entrata in vigore, tenendo in considerazione, tra l'altro, la necessità di estendere il campo di applicazione ai contratti tra imprese, l'evoluzione del mercato, gli sviluppi tecnologici nel settore dei contenuti digitali e i
15 Comunicazione della Commissione: "Alimentare la fiducia in una giustizia europea: una nuova dimensione per la formazione giudiziaria europea " (COM (2011) 551 definitivo del 13.9.2011).
futuri sviluppi dell'acquis dell'Unione. A tal fine la Commissione presenterà al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione, corredata se del caso di proposte di modifica del regolamento.
• Spazio economico europeo
Il regolamento proposto riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE ed è quindi opportuno estenderlo al SEE.
• Illustrazione della proposta
La proposta consta di tre parti principali: un regolamento, l'allegato I del regolamento contenente le norme di diritto dei contratti (diritto comune europeo della vendita) e l'allegato II contenente una nota informativa standard.
L'articolo 1 fissa la finalità e l'oggetto del regolamento.
L'articolo 2 contiene un elenco di definizioni dei termini usati nel regolamento. Alcune definizioni esistono già nell'acquis pertinente, altri concetti sono definiti per la prima volta.
L'articolo 3 spiega la natura facoltativa delle norme di diritto dei contratti nei contratti transfrontalieri di vendita di beni, fornitura di contenuto digitale e di servizi connessi.
L'articolo 4 stabilisce il campo di applicazione territoriale del regolamento, limitato ai contratti transfrontalieri.
L'articolo 5 definisce il campo di applicazione materiale dei contratti di vendita di beni, fornitura di contenuti digitali e prestazione di servizi connessi come l'installazione e la riparazione.
L'articolo 6 esclude dal campo di applicazione i contratti misti e la vendita rateale.
L'articolo 7 illustra il campo di applicazione personale, che comprende i contratti tra imprese e consumatori e i contratti tra imprese in cui almeno una delle parti è una PMI.
L'articolo 8 spiega che la scelta del diritto comune europeo della vendita è subordinata a un apposito accordo delle parti. Nei contratti tra imprese e consumatori la scelta del diritto comune europeo della vendita è valida solo se il consenso del consumatore è prestato con una dichiarazione esplicita distinta dalla dichiarazione che esprime l'accordo a concludere il contratto.
L'articolo 9 contiene vari obblighi di informazione sul diritto comune europeo della vendita nei contratti tra professionisti e consumatori. In particolare, il consumatore deve ricevere la nota informativa di cui all'allegato II.
L'articolo 10 impone agli Stati membri di disporre sanzioni a carico dei professionisti per inosservanza degli specifici obblighi di cui agli articoli 8 e 9.
L'articolo 11 spiega che, se validamente scelto, il diritto comune europeo della vendita è il solo diritto applicabile alle materie da questo disciplinate e che di conseguenza, per quelle
materie, non si applicano altre norme nazionali. La scelta di tale diritto opera retroattivamente e si estende al rispetto degli obblighi di informativa precontrattuale e ai rimedi per la loro inosservanza.
L'articolo 12 precisa che il regolamento fa salvi i requisiti di informazione previsti dalla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno16.
L'articolo 13 dispone che gli Stati membri possono adottare leggi che autorizzino le parti ad avvalersi del diritto comune europeo della vendita in un contesto meramente nazionale e per i contratti fra professionisti in cui nessuna parte è una PMI.
L'articolo 14 impone agli Stati membri di notificare le decisioni definitive dei rispettivi organi giurisdizionali che interpretano il diritto comune europeo della vendita o altre disposizioni del presente regolamento. La Commissione creerà una banca dati di tali decisioni.
L'articolo 15 contiene una clausola di riesame.
L'articolo 16 dispone che il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
B. Allegato I
L'allegato I contiene il testo del diritto comune europeo della vendita.
La parte I "Disposizioni preliminari" espone i principi generali di diritto dei contratti che tutte le parti sono tenute a rispettare nei loro scambi, come la buona fede e la correttezza. Il principio della libertà contrattuale, inoltre, consente alle parti di derogare al diritto comune europeo della vendita, tranne alle norme espressamente qualificate come imperative come quelle a tutela del consumatore.
La parte II "Concludere un contratto vincolante" contiene disposizioni sul diritto delle parti di ricevere informazioni precontrattuali essenziali e norme sulle modalità per concludere gli accordi tra le due parti. Vi figurano inoltre disposizioni specifiche che conferiscono al consumatore il diritto di recedere dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali. Contiene infine disposizioni sull'annullamento dei contratti stipulati a seguito di errore, dolo, minacce o iniquo sfruttamento.
La parte III "Valutazione del contenuto del contratto" contiene disposizioni generali per l'interpretazione delle clausole contrattuali in caso di dubbio, norme sul contenuto e gli effetti del contratto, oltre a criteri per individuare eventuali clausole abusive e quindi invalide.
La parte IV "Obbligazioni e rimedi delle parti del contratto di vendita" esamina le norme specifiche sugli obblighi del venditore e del compratore nei contratti di vendita e nei contratti di fornitura di contenuto digitale e contiene anche disposizioni sui rimedi in caso di inadempimento del compratore o del venditore.
La parte V "Obbligazioni e rimedi delle parti nei contratti di servizi connessi" riguarda i casi in cui il venditore fornisce, in stretto collegamento con un contratto di vendita di beni o fornitura di contenuto digitale, determinati servizi quali l'installazione, la riparazione o la
16 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
manutenzione. Qui si spiega quali norme specifiche si applicano in tali situazioni, in particolare quali sono i diritti e gli obblighi delle parti ai sensi di detti contratti.
La parte VI "Risarcimento del danno e interessi" contiene norme comuni supplementari sul risarcimento del danno e sugli interessi per ritardo di pagamento.
La parte VII "Restituzione" contiene le norme applicabili a quanto deve essere restituito in caso di annullamento o risoluzione del contratto.
La parte VIII "Prescrizione" disciplina gli effetti del trascorrere del tempo sull'esercizio dei diritti derivanti dal contratto.
L'appendice 1 contiene le istruzioni tipo sul recesso che il professionista deve fornire al consumatore prima della conclusione di un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, e l'appendice 2 il modulo di recesso tipo.
C. Allegato II
Nell'allegato II figura la nota informativa standard sul diritto comune europeo della vendita che il professionista deve rilasciare al consumatore prima che le parti concordino di applicare il diritto comune europeo della vendita.
2011/0284 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo a un diritto comune europeo della vendita
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo17,
visto il parere del Comitato delle regioni18, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue:
(1) Notevoli strozzature ostacolano ancora l'attività economica transfrontaliera impedendo di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno a beneficio della crescita e dell'occupazione. Attualmente solo un professionista dell'Unione su dieci esporta beni all'interno dell'Unione e per lo più solo in pochi Stati membri. Di tutti gli ostacoli agli scambi transfrontalieri (normativa tributaria, oneri amministrativi, difficoltà di consegna, lingua e cultura), per i professionisti è la difficoltà di reperire le norme di diritto dei contratti straniero una delle maggiori barriere alle transazioni fra imprese e fra imprese e consumatori. Ciò si ripercuote sui consumatori, che hanno un accesso limitato ai beni. La diversità dei diritti nazionali dei contratti costituisce quindi un deterrente all'esercizio di libertà fondamentali come la libera prestazione di beni e servizi, e una barriera al funzionamento e alla progressiva instaurazione del mercato interno, ma ha anche l'effetto di limitare la concorrenza, specie nei mercati degli Stati membri più piccoli.
(2) I contratti sono lo strumento giuridico indispensabile per ogni operazione economica. La necessità di identificare o negoziare la legge applicabile, reperire le disposizioni straniere applicabili e spesso tradurle, ottenere la consulenza di un legale per familiarizzarsi con gli obblighi imposti dal diritto straniero e adattare i contratti alle varie legislazioni nazionali applicabili negli scambi transfrontalieri fa sì che, per i professionisti, il commercio transfrontaliero risulti più complesso e costoso di quello
17 GU C […] del […], pag. […].
18 GU C […] del […], pag. […].
interno. Le barriere legate al diritto dei contratti contribuiscono quindi in misura determinante a dissuadere numerosi professionisti, desiderosi di esportare all'estero, dal lanciarsi nel commercio transfrontaliero o dall'espandere le attività verso più Stati membri. Il loro effetto deterrente è particolarmente forte sulle piccole e medie imprese (PMI) per le quali i costi per entrare in più mercati stranieri sono spesso molto elevati rispetto al giro d'affari. I professionisti perdono così l'opportunità di realizzare quelle economie che invece farebbero se fosse loro possibile vendere beni e servizi sulla base di un unico diritto dei contratti uniforme per tutte le loro transazioni commerciali transfrontaliere e, nell'ambiente online, di un unico sito web.
(3) L'incidenza dei costi di transazione legati al diritto dei contratti è notevole e, insieme agli ostacoli giuridici indotti dalla diversità delle norme imperative nazionali a tutela del consumatore, ha un effetto diretto sul funzionamento del mercato interno nelle transazioni tra imprese e consumatori. Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE)
n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (regolamento (CE) n. 593/2008)19, al professionista che dirige le sua attività verso consumatori residenti in un altro Stato membro si applicano le norme di tutela del consumatore dello Stato membro nel quale il consumatore ha la residenza abituale che garantiscono un livello più elevato di protezione e alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge di quello Stato membro, anche laddove le parti abbiano scelto un'altra legge applicabile. Il professionista pertanto deve prima accertare se la legge del consumatore conferisce una protezione più elevata, quindi deve assicurare che il contratto ne rispetti i requisiti. Nel commercio elettronico poi, insorgono ulteriori costi per l'adattamento dei siti web che devono rispecchiare i requisiti di legge dei diritti stranieri dei contratti applicabili al consumatori. L'armonizzazione esistente del diritto del consumo a livello dell'Unione ha sortito un certo ravvicinamento in alcuni settori, tuttavia tra i diritti degli Stati membri permangono differenze sostanziali: l'attuale armonizzazione lascia agli Stati membri un'ampia gamma di opzioni su come conformarsi agli obblighi della normativa dell'Unione e dove fissare il livello di tutela del consumatore.
(4) Le barriere legate al diritto dei contratti che impediscono ai professionisti di godere appieno del potenziale del mercato interno sono d'ostacolo anche per i consumatori. Meno intensi sono gli scambi transfrontalieri, minori le importazioni e la concorrenza. Il consumatore risulta quindi svantaggiato in quanto dispone di una scelta limitata di prodotti a prezzi superiori, direttamente perché sono pochi i professionisti stranieri che offrono beni e servizi, indirettamente per i limitati scambi transfrontalieri tra imprese sul mercato all'ingrosso. Acquistare all'estero può presentare il vantaggio economico sostanziale di disporre di maggiori e migliori offerte, eppure molti consumatori esitano ad acquistare oltre frontiera a causa dell'incertezza che pesa sui loro diritti. Una delle maggiori preoccupazioni è per l'appunto il diritto dei contratti; i consumatori si chiedono, ad esempio, se riceveranno adeguata protezione in caso di acquisto di prodotti difettosi. Di conseguenza, numerosissimi consumatori preferiscono rivolgersi al solo mercato nazionale anche se questo implica minor scelta e prezzi più alti.
(5) Per giunta, anche volendo approfittare delle differenze di prezzo fra Stati membri acquistando da un professionista in un altro Stato membro, il consumatore spesso si scontra con il rifiuto di vendere dello stesso professionista. Benché il commercio
19 GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
elettronico abbia largamente facilitato la ricerca di offerte così come il confronto dei prezzi e di altre condizioni a prescindere dal luogo in cui sia stabilito il professionista, di fatto molto spesso gli ordini inoltrati da consumatori dall'estero sono rifiutati da professionisti che non vogliono concludere transazioni transfrontaliere.
(6) Le differenze dei diritti nazionali dei contratti costituiscono pertanto barriere che impediscono a consumatori e professionisti di cogliere i vantaggi del mercato interno. Tali barriere sarebbero notevolmente ridotte se i contratti potessero fondarsi su un corpus unico e uniforme di norme, a prescindere dal luogo in cui sono stabilite le parti. Detto corpus uniforme di norme di diritto dei contratti dovrebbe regolare il contratto nel suo intero ciclo di vita, ricomprendendo molti degli aspetti più importanti ai fini della conclusione di un contratto. Dovrebbe poi constare di norme completamente armonizzate a tutela dei consumatori.
(7) Le divergenze fra diritti nazionali dei contratti e il loro impatto sul commercio transfrontaliero limitano anche la concorrenza. Se gli scambi commerciali sono pochi c'è meno concorrenza e di conseguenza i professionisti sono meno incentivati a innovare e a migliorare la qualità dei loro prodotti o ridurre i prezzi. Specie negli Stati membri più piccoli dove la concorrenza è poca, il fatto che professionisti stranieri decidano di non penetrare in quei mercati per ragioni di costi e complessità ne limita ulteriormente la concorrenza, con un considerevole impatto sulla scelta e i livelli di prezzo dei prodotti disponibili. Per giunta, gli ostacoli agli scambi transfrontalieri possono nuocere alla concorrenza fra PMI e imprese più grandi. Visto in effetti il notevole impatto dei costi rispetto al giro d'affari, è molto più probabile che una PMI rinunci a un mercato straniero che non un concorrente di maggiori dimensioni.
(8) Per sormontare tali barriere legate al diritto dei contratti, alle parti dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di convenire che i loro contratti rispondano a un corpus unico e uniforme di norme di diritto dei contratti che abbiano lo stesso significato e siano interpretate allo stesso modo in tutti gli Stati membri: il diritto comune della vendita. Il diritto comune europeo della vendita dovrebbe rappresentare un'opzione in più, che amplia la scelta delle parti ed è percorribile quando entrambe la considerano utile per facilitare gli scambi transfrontalieri e ridurre i costi di transazione e di opportunità, non meno di altri ostacoli che il diritto dei contratti oppone al commercio transfrontaliero. È auspicabile che diventi la base di un rapporto contrattuale solo qualora le parti decidano congiuntamente di applicarlo.
(9) Il presente regolamento istituisce un diritto comune europeo della vendita. Esso armonizza il diritto dei contratti degli Stati membri, non già imponendo modifiche ai diritti nazionali in vigore ma creando nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro un secondo regime di diritto dei contratti per i contratti rientranti nel suo campo di applicazione. Tale secondo regime dovrà essere identico in tutta l'Unione e coesistere con le norme vigenti di diritto nazionale dei contratti. Il diritto comune europeo della vendita si applicherà ai contratti transfrontalieri su base volontaria e per accordo espresso delle parti.
(10) È necessario che l'accordo di usare il diritto comune europeo della vendita sia frutto di una scelta espressa nell'ambito del proprio diritto nazionale applicabile in virtù del regolamento (CE) n. 593/2008 o, con riferimento agli obblighi di informativa precontrattuale, in virtù del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni
extracontrattuali (regolamento (CE) n. 864/2007)20 o di altre norme di conflitto pertinenti. L'accordo di ricorrere al diritto comune europeo della vendita non può pertanto essere assimilato o confuso con la scelta della legge applicabile ai sensi delle norme di conflitto, né può pregiudicarne l'applicazione. Il presente regolamento non inciderà pertanto sulle norme di conflitto vigenti.
(11) È necessario che il diritto comune europeo della vendita comprenda un corpus completo di norme imperative a tutela dei consumatori completamente armonizzate. In conformità dell'articolo 114, paragrafo 3, del trattato, dette norme dovranno assicurare un livello di protezione elevato dei consumatori, al fine di rafforzarne la fiducia nel diritto comune europeo della vendita e indurli a concludere contratti transfrontalieri in base ad esso. Dovranno poi mantenere o migliorare il livello di protezione di cui i consumatori beneficiano in virtù del diritto del consumo dell'Unione.
(12) Poiché il diritto comune europeo della vendita contiene un corpus completo di norme imperative a tutela dei consumatori completamente armonizzate, se le parti scelgono di applicarlo i diritti degli Stati membri non presenteranno divergenze al riguardo. Di conseguenza, l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 593/2008, che si fonda sull'esistenza di livelli divergenti di protezione del consumatore negli Stati membri, non ha rilevanza pratica per gli aspetti disciplinati dal diritto comune europeo della vendita.
(13) È opportuno che il diritto comune europeo della vendita si applichi ai contratti transfrontalieri, poiché è in quel contesto che le divergenze fra diritti nazionali portano a complessità e costi aggiuntivi e dissuadono le parti dallo stabilire rapporti contrattuali. Nei contratti fra imprese, la natura transfrontaliera del contratto dovrebbe essere stabilita sulla base della residenza abituale delle parti. Nei contratti tra imprese e consumatori, è auspicabile che il requisito della natura transfrontaliera ricorra quando l'indirizzo generale indicato dal consumatore o l'indirizzo di consegna dei beni oppure l'indirizzo di fatturazione indicato dal consumatore sia situato in uno Stato membro ma fuori dello Stato in cui il professionista ha la residenza abituale.
(14) L'applicazione del diritto comune europeo della vendita non dovrebbe limitarsi a situazioni transfrontaliere tra Stati membri soltanto, dovrebbe invece facilitare anche gli scambi fra Stati membri e paesi terzi. Ove siano coinvolti consumatori di paesi terzi, l'accordo sull'uso del diritto comune europeo della vendita, che comporterebbe per loro la scelta di una legge straniera, andrebbe subordinato alle norme applicabili sul conflitto di leggi.
(15) Per i professionisti attivi nel commercio nazionale e transfrontaliero può risultare utile avvalersi di un contratto unico e uniforme per tutte le loro operazioni. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere liberi di autorizzare le parti ad avvalersi del diritto comune europeo della vendita anche in un contesto puramente nazionale.
(16) Il diritto comune europeo della vendita dovrebbe applicarsi in particolar modo alla vendita di beni mobili, compresa la loro fabbricazione o produzione, essendo questo l'unico tipo di contratto importante da un punto di vista economico a presentare un
particolare potenziale per la crescita degli scambi transfrontalieri, specie del commercio elettronico.
(17) Per rispecchiare la crescente importanza dell'economia digitale, è auspicabile che rientrino nel campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita anche i contratti di fornitura di contenuto digitale. Il trasferimento di contenuti digitali a fini di conservazione, trasformazione o accesso e di uso ripetuto, come lo scaricamento di musica, è in rapida ascesa e presenta un elevato potenziale di crescita ma si svolge in un contesto in cui è ancora notevole la discrepanza e l'incertezza giuridica. Il diritto comune europeo della vendita dovrebbe pertanto disciplinare la fornitura di contenuto digitale, che il contenuto sia o meno fornito su supporto materiale.
(18) I contenuti digitali sono spesso forniti non in cambio di un corrispettivo in denaro ma associati a beni o servizi a pagamento separati, comprendenti un corrispettivo non pecuniario come può essere l'accesso ai propri dati personali, o addirittura a titolo gratuito nel contesto di una strategia di mercato fondata sulla prospettiva che il consumatore acquisti in un secondo tempo altri o più sofisticati prodotti a contenuto digitale. Alla luce di questa specifica struttura di mercato e del fatto che eventuali difetti del contenuto digitale fornito possono nuocere agli interessi economici dei consumatori indipendentemente dalle condizioni in cui è stato fornito, non bisogna che l'applicabilità del diritto comune europeo della vendita sia subordinata al pagamento di un corrispettivo in denaro per quel dato contenuto digitale.
(19) Al fine di massimizzare il valore aggiunto del diritto comune europeo della vendita, il suo campo d'applicazione materiale dovrà includere anche certi servizi prestati dal venditore che sono direttamente e strettamente connessi allo specifico bene o al contenuto digitale fornito sulla base del diritto comune europeo della vendita, e che spesso nella pratica sono riuniti nello stesso contratto o inclusi in un contratto collegato, in particolare la riparazione, la manutenzione e l'installazione dei beni o contenuti digitali.
(20) Non è opportuno che il diritto comune europeo della vendita si applichi ai contratti collegati in virtù dei quali il compratore acquista beni o riceve un servizio da terzi, ciò perché il terzo non è parte dell'accordo fra i contraenti sull'uso del diritto comune europeo della vendita. Il contratto collegato con un terzo dovrebbe essere regolato dalla legge nazionale che è applicabile in virtù del regolamento (CE) n. 593/2008, del regolamento (CE) n. 864/2007 o di altre norme di conflitto pertinenti.
(21) Per affrontare in modo mirato e proporzionato i problemi attuali di mercato interno e concorrenza, il campo d'applicazione personale del diritto comune europeo della vendita dovrà incentrarsi sui soggetti che il divergere dei diritti nazionali dei contratti attualmente dissuade dal concludere affari all'estero, con tutto l'effetto negativo sul commercio transfrontaliero che ne consegue. È opportuno pertanto che rientrino in tale campo di applicazione tutte le transazioni tra imprese e consumatori e tutti i contratti tra professionisti quando almeno una delle parti è un PMI, in base alla raccomandazione 2003/361 della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese21. Dovrebbe tuttavia restare salva la possibilità per gli Stati membri di adottare leggi che autorizzino l'applicazione
del diritto comune europeo della vendita ai contratti fra professionisti in cui nessuna parte è una PMI. In ogni caso, nelle transazioni tra imprese i professionisti godono di totale autonomia e nella redazione delle loro clausole contrattuali sono incoraggiati ad ispirarsi al diritto comune europeo della vendita.
(22) L'accordo delle parti di un contratto è indispensabile per l'applicazione del diritto comune europeo della vendita. È necessario che tale accordo sia sottoposto a stretti requisiti nelle transazioni fra imprese e consumatori e che, poiché nella pratica sarà soprattutto il professionista a proporre l'uso del diritto comune europeo della vendita, i consumatori siano pienamente consapevoli di acconsentire a usare norme che differiscono da quelle del loro diritto nazionale in vigore. Pertanto, il consenso del consumatore non potrà essere ammesso altro che sotto forma di dichiarazione esplicita distinta dalla dichiarazione che indica la volontà di concludere il contratto. Non sarà quindi possibile proporre l'uso del diritto comune europeo della vendita come clausola contrattuale, men che meno come clausola tipo del professionista. Il professionista dovrà dare al consumatore conferma dell'accordo di applicare il diritto comune europeo della vendita su un supporto durevole.
(23) Oltre a una scelta consapevole, è opportuno che il consenso del consumatore all'uso del diritto comune europeo della vendita sia anche una scelta informata. Pertanto, il professionista non solo dovrà richiamare l'attenzione del consumatore sull'intenzione di applicare il diritto comune europeo della vendita, ma anche informarlo sulla sua natura e caratteristiche principali. Per facilitare tale compito, evitando nel contempo inutili oneri amministrativi, e garantire al consumatore un'informazione di livello e qualità uniforme, il professionista gli dovrà rilasciare la nota informativa standard prevista dal presente regolamento e disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Laddove non sia possibile trasmettere tale nota al consumatore, ad esempio nell'ambito di contatti telefonici, o qualora il professionista abbia omesso di rilasciare la nota informativa, l'accordo sull'uso del diritto comune europeo della vendita non potrà obbligare il consumatore finché questi non abbia ricevuto la nota informativa insieme alla conferma dell'accordo e non abbia successivamente espresso il proprio consenso.
(24) Onde evitare un'applicazione selettiva di certi elementi del diritto comune europeo della vendita, che potrebbe sbilanciare l'equilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e avere effetti negativi sulla protezione del consumatore, è opportuno che la scelta riguardi tale diritto comune europeo nel suo complesso e non solo alcune sue parti.
(25) Qualora a disciplinare il contratto in questione sia la convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, è opportuno che la scelta del diritto comune europeo della vendita comporti l'accordo delle parti ad escludere tale convenzione.
(26) Le disposizioni del diritto comune europeo della vendita dovrebbero regolare le questioni di diritto dei contratti che hanno una rilevanza pratica durante l'intero ciclo di vita dei tipi di contratto rientranti nel campo di applicazione materiale e personale, in particolare quelli conclusi online. Oltre ai diritti e agli obblighi delle parti e ai rimedi in caso di inadempimento, il diritto comune europeo della vendita dovrà disciplinare gli obblighi di informativa precontrattuale, la conclusione del contratto (inclusi i requisiti di forma), il diritto di recesso e i suoi effetti, l'annullamento del contratto stipulato a seguito di errore, dolo, minacce o iniquo sfruttamento (e le conseguenze di tale annullamento), l'interpretazione, il contenuto e gli effetti del
contratto, la valutazione e le conseguenze del carattere abusivo delle clausole contrattuali, la restituzione a seguito dell'annullamento e della risoluzione, e la prescrizione ed esclusione dei diritti. Esso dovrà stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione di tutti gli obblighi e doveri che ne discendono.
(27) Qualsiasi materia di natura contrattuale o extracontrattuale non rientrante nel campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita è regolata dalle norme preesistenti, estranee al diritto comune europeo, della legge nazionale applicabile in virtù del regolamento (CE) n. 593/2008, del regolamento (CE) n. 864/2007 o di altre norme di conflitto pertinenti. Tali materie includono la personalità giuridica, l'invalidità del contratto derivante da incapacità giuridica, illegalità o immoralità, la determinazione della lingua del contratto, la non discriminazione, la rappresentanza, la pluralità di debitori e creditori, la modifica delle parti compresa la cessione, la compensazione e la confusione, il diritto di proprietà compreso il trasferimento del titolo, la proprietà intellettuale e la responsabilità extracontrattuale. La questione se domande concorrenti attinenti alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale possano essere fatte valere assieme è anch'essa esclusa dal campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita.
(28) Non è opportuno che il diritto comune europeo della vendita disciplini materie che esulano dal diritto dei contratti. Il presente regolamento non deve pregiudicare le norme di diritto dell'Unione o nazionale con riferimento a tali materie. A titolo di esempio, è opportuno che restino fuori dal campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita gli obblighi di informativa imposti per la tutela della salute e sicurezza o per motivi ambientali. Il presente regolamento non deve pregiudicare gli obblighi di informazione contenuti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno22.
(29) È opportuno che, sussistendo un accordo valido sull'uso del diritto comune europeo della vendita, soltanto tale diritto possa disciplinare le materie rientranti nel suo campo di applicazione. Le norme del diritto comune europeo della vendita devono essere interpretate in modo autonomo e conformemente ai principi consolidati sull'interpretazione della legislazione dell'Unione. Le questioni concernenti materie rientranti nel campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita che non sono da questo espressamente disciplinate sono risolte unicamente interpretando le sue norme, senza ricorrere ad altre leggi. Il diritto comune europeo della vendita andrà interpretato in base ai principi su cui si fonda, ai suoi obiettivi e a tutte le sue disposizioni.
(30) La libertà contrattuale dovrebbe essere il principio ispiratore del diritto comune europeo della vendita. L'autonomia delle parti andrebbe limitata solo se e in quanto indispensabile, in particolare per motivi di tutela del consumatore. Qualora ricorra simile necessità, dovrebbe essere chiaramente indicata la natura imperativa delle norme in questione.
(31) È auspicabile che la collaborazione fra le parti sia improntata al principio della buona fede e della correttezza. Alcune disposizioni costituiscono manifestazioni specifiche
22 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
del principio generale della buona fede e della correttezza e dovrebbero pertanto prevalere sul principio generale, che quindi non deve servire per modificare gli specifici diritti e obblighi delle parti definiti nelle norme. Gli obblighi concreti che discendono dal principio della buona fede e della correttezza dovrebbero dipendere anche dal livello relativo di perizia delle parti e non essere quindi gli stessi nelle transazioni tra imprese e consumatori e nelle transazioni fra imprese. Nei rapporti tra imprese, è opportuno che le buone pratiche commerciali della specifica situazione interessata costituiscano un fattore rilevante a questi fini.
(32) Il diritto comune europeo della vendita dovrebbe tendere a preservare i contratti validi ove possibile ed opportuno, alla luce degli interessi legittimi delle parti.
(33) È necessario che il diritto comune europeo della vendita identifichi soluzioni equilibrate per gli interessi legittimi delle parti predisponendo rimedi accessibili in caso di inadempimento del contratto e il relativo esercizio. Nei contratti tra imprese e consumatori il sistema di rimedi dovrebbe rispecchiare il fatto che la responsabilità per difetto di conformità dei beni, del contenuto digitale o dei servizi ricade sul professionista.
(34) Al fine di rafforzare la certezza giuridica dando pubblico accesso alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle autorità giudiziarie nazionali sull'interpretazione del diritto comune europeo della vendita o di altre disposizioni del presente regolamento, è opportuno che la Commissione crei una banca dati contenente le decisioni definitive pertinenti. Perché la cosa sia fattibile, gli Stati membri dovranno fare in modo che le decisioni nazionali siano trasmesse rapidamente alla Commissione.
(35) È inoltre opportuno riesaminare il funzionamento del diritto comune europeo della vendita o di altre disposizioni del presente regolamento dopo cinque anni di operatività. Tale riesame dovrebbe prendere in considerazione, tra l'altro, la necessità di estendere il campo di applicazione ai contratti tra imprese, l'evoluzione del mercato, gli sviluppi tecnologici nel settore dei contenuti digitali e i futuri sviluppi dell'acquis dell'Unione.
(36) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire contribuire al corretto funzionamento del mercato interno istituendo un corpus uniforme di norme di diritto dei contratti di cui avvalersi nelle transazioni transfrontaliere in tutta l'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(37) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 16, 38 e 47,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Finalità e oggetto
1. Il presente regolamento intende migliorare le condizioni per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, predisponendo un corpus uniforme di norme di diritto dei contratti di cui all'allegato I ("diritto comune europeo della vendita"). Dette norme possono essere utilizzate nelle transazioni transfrontaliere per la vendita di beni, la fornitura di contenuto digitale e la prestazione di servizi connessi, qualora le parti del contratto lo convengano.
2. Il presente regolamento consente ai professionisti di avvalersi di un corpus comune di norme e applicare le stesse clausole contrattuali a tutte le loro transazioni transfrontaliere, riducendo così i costi superflui e garantendo nel contempo un livello elevato di certezza giuridica.
3. Per quanto riguarda i contratti tra professionisti e consumatori, il presente regolamento contiene un corpus completo di norme a tutela dei consumatori intese a garantire un livello elevato di protezione, rafforzare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e stimolarli ad acquistare oltre frontiera.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(a) "contratto": l'accordo diretto a creare obbligazioni o produrre altri effetti giuridici;
(b) "buona fede e correttezza": uno standard di condotta caratterizzato da onestà, lealtà e considerazione degli interessi dell'altra parte della transazione o del rapporto in questione;
(c) "danno": la perdita patrimoniale e non patrimoniale riferibile in quest'ultimo caso solo ed esclusivamente al dolore e alla sofferenza, escludendo così altre forme quali il deterioramento della qualità della vita e il suo mancato godimento;
(d) "clausole contrattuali standard": le clausole contrattuali redatte preventivamente per differenti transazioni che coinvolgono più parti e che non sono state oggetto di negoziazioni individuali delle parti stesse, ai sensi dell'articolo 7 del diritto comune europeo della vendita;
(e) "professionista": la persona fisica o la persona giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
(f) "consumatore": la persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
(g) "risarcimento": la somma di denaro cui una persona ha diritto a titolo di compensazione per aver subito una perdita, una lesione o un danno;
(h) "bene": qualsiasi bene mobile materiale, esclusi:
i) l'elettricità e il gas naturale, e
ii) l'acqua e altri tipi di gas, quando non sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
(i) "prezzo": il valore economico espresso in denaro dovuto come corrispettivo per la vendita di beni, la fornitura di contenuto digitale o la prestazione del servizio connesso;
(j) "contenuto digitale": i dati prodotti e forniti in formato digitale, secondo o meno le indicazioni del consumatore, inclusi le registrazioni audio o video, le immagini o i contenuti digitali scritti, i giochi digitali, il software e il contenuto digitale che permette di personalizzare l'hardware o il software esistente, ed esclusi:
i) i servizi finanziari, compresi i servizi bancari on line;
ii) la consulenza legale o finanziaria per via elettronica;
iii) i servizi di assistenza sanitaria per via elettronica;
iv) i servizi e le reti di comunicazione elettronica, le infrastrutture e i servizi collegati;
v) i giochi d'azzardo;
vi) la creazione di nuovo contenuto digitale e la modifica del contenuto digitale esistente ad opera del consumatore, o altra interazione con le creazioni di altri utenti;
(k) "contratto di vendita": il contratto in base al quale il professionista ("venditore") trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni a un'altra persona ("compratore"), il quale ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti di fornitura di beni da fabbricare o produrre ed esclusi i contratti di vendita forzata o che comportino in altro modo l'intervento della pubblica autorità;
(l) "contratto di vendita al consumatore": il contratto di vendita in cui il venditore è un professionista e il compratore è un consumatore;
(m) "servizi connessi": i servizi connessi che abbiano ad oggetto i beni o il contenuto digitale, come l'installazione, la manutenzione, la riparazione o altra trasformazione, prestati dal venditore di beni o dal fornitore di contenuto digitale ai sensi del contratto di vendita, del contratto di fornitura di contenuto digitale o di diverso contratto di servizi connessi concluso contestualmente al contratto di vendita o al contratto di fornitura di contenuto digitale, esclusi:
i) i servizi di trasporto,
iii) i servizi di formazione,
iii) i servizi di supporto alle telecomunicazioni, e
iv) i servizi finanziari;
(n) "prestatore di servizi": il venditore di beni o il fornitore di contenuto digitale che si obbliga a fornire al cliente un servizio connesso ai beni venduti o al contenuto digitale fornito;
(o) "cliente": chiunque acquista un servizio connesso;
(p) "contratto a distanza": il contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista o, se il professionista è una persona giuridica, della persona fisica che lo rappresenta e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza, fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
(q) "contratto negoziato fuori dei locali commerciali": il contratto tra il professionista e il consumatore:
i) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista o, se il professionista è una persona giuridica, della persona fisica che lo rappresenta e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista, oppure concluso sulla base di un'offerta fatta dal consumatore nelle stesse circostanze, oppure
ii) concluso nei locali del professionista o con qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista o, se il professionista è una persona giuridica, della persona fisica che lo rappresenta e del consumatore, oppure
iii) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista o, se il professionista è una persona giuridica, dalla persona fisica che lo rappresenta e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o fornire contenuto digitale o servizi connessi al consumatore;
(r) "locali commerciali":
i) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente, oppure
ii) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale;
(s) "garanzia": l'impegno del professionista o del produttore, assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi giuridici ai sensi dell'articolo 106 per difetto di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare o intervenire altrimenti sul bene o sul contenuto digitale qualora esso non corrisponda alle caratteristiche o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;
(t) "supporto durevole": il supporto che permetta a una parte di conservare le informazioni che le sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in
futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
(u) "asta pubblica": metodo di vendita in cui beni o contenuto digitale sono offerti dal professionista al consumatore che partecipa o cui è data la possibilità di partecipare all'asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d'aste e in cui l'aggiudicatario è vincolato all'acquisto dei beni o del contenuto digitale;
(v) "norma imperativa": la disposizione che le parti non possono escludere di applicare, cui non possono derogare e di cui non possono modificare gli effetti;
(w) "creditore": la persona che ha il diritto all'adempimento di una prestazione, pecuniaria o non pecuniaria, da parte di un'altra persona, il debitore;
(x) "debitore": il soggetto che ha assunto un'obbligazione, pecuniaria o non pecuniaria, nei confronti di un altro soggetto, il creditore;
(y) "obbligazione": il dovere di adempiere dovuto da una parte nei confronti di un'altra all'interno di un rapporto giuridico.
Articolo 3
Natura facoltativa del diritto comune europeo della vendita
Le parti possono convenire che il diritto comune europeo della vendita disciplina i loro contratti transfrontalieri di vendita di beni, di fornitura di contenuto digitale e di prestazione di servizi connessi rientranti nel campo di applicazione territoriale, materiale e personale definito agli articoli da 4 a 7.
Articolo 4
Contratti transfrontalieri
1. Il diritto comune europeo della vendita può applicarsi ai contratti transfrontalieri.
2. Ai fini del presente regolamento, un contratto fra professionisti è transfrontaliero se le parti hanno la residenza abituale in paesi diversi, uno dei quali almeno sia uno Stato membro.
3. Ai fini del presente regolamento, un contratto fra un professionista e un consumatore è transfrontaliero se:
(a) l'indirizzo indicato dal consumatore, l'indirizzo di consegna del bene o l'indirizzo di fatturazione si trovano in uno paese diverso da quello in cui il professionista ha la residenza abituale, e
(b) almeno uno di questi paesi è uno Stato membro.
4. Ai fini del presente regolamento, per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale.
Per residenza abituale di un professionista che sia una persona fisica si intende la sua sede di attività principale.
5. Quando il contratto è concluso nel quadro dell'esercizio dell'attività di una filiale, di un'agenzia o di qualunque altra sede di attività del professionista, il luogo in cui è ubicata la filiale, l'agenzia o altra sede di attività è considerato residenza abituale del professionista.
6. Al fine di determinare se un contratto è transfrontaliero, il momento rilevante è quello in cui è stato raggiunto l'accordo di applicare il diritto comune europeo della vendita.
Articolo 5
Contratti cui può applicarsi il diritto comune europeo della vendita
Il diritto comune europeo della vendita può disciplinare:
a) i contratti di vendita;
b) i contratti di fornitura di contenuto digitale, su supporto materiale o meno, che l'utente possa memorizzare, trasformare o cui possa accedere e che possa riutilizzare, a prescindere che il contenuto digitale sia fornito contro il pagamento di un prezzo;
c) i contratti di servizi connessi, indipendentemente dal fatto che per quei servizi sia stato pattuito un prezzo separato.
Articolo 6
Esclusione dei contratti misti e dei contratti collegati al credito al consumo
1. Il diritto comune europeo della vendita non può applicarsi ai contratti misti che contengono elementi diversi dalla vendita di beni, dalla fornitura di contenuto digitale e dalla prestazione di servizi connessi ai sensi dell'articolo 5.
2. Il diritto comune europeo della vendita non può applicarsi ai contratti tra un professionista e un consumatore in cui il professionista concede o s'impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, prestito o altra agevolazione finanziaria analoga. Il diritto comune europeo della vendita può invece applicarsi ai contratti tra un professionista e un consumatore in cui sono forniti in modo continuato beni, contenuto digitale o servizi connessi dello stesso tipo e il consumatore versa il corrispettivo per tali beni, contenuto digitale o servizi connessi con pagamenti rateali per la durata della fornitura.
Articolo 7
Parti del contratto
1. Il diritto comune europeo della vendita può applicarsi ai soli contratti in cui il venditore di beni o il fornitore di contenuto digitale sia un professionista. Nei contratti in cui tutte le parti sono professionisti, il diritto comune europeo della
vendita può applicarsi quando almeno una parte sia una piccola o media impresa (PMI).
2. Ai fini del presente regolamento, è una PMI il professionista che:
(a) occupa meno di 250 persone, e
(b) ha un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro o, per una PMI che ha la residenza abituale in uno Stato membro la cui valuta non è l'euro o in un paese terzo, a un importo equivalente nella valuta di quello Stato membro o quel paese terzo.
Articolo 8
Accordo sull'applicazione del diritto comune europeo della vendita
1. L'applicazione del diritto comune europeo della vendita è subordinata all'accordo delle parti. L'esistenza di tale accordo e la sua validità sono determinate sulla base dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, dell'articolo 9 e delle disposizioni pertinenti del diritto comune europeo della vendita.
2. Nei rapporti tra professionista e consumatore l'accordo di applicare il diritto comune europeo della vendita è valido solo se il consenso del consumatore è prestato con una dichiarazione esplicita distinta dalla dichiarazione che esprime l'accordo a concludere il contratto. Il professionista dà conferma dell'accordo al consumatore su un mezzo durevole.
3. Nei rapporti tra professionista e consumatore il diritto comune europeo della vendita non può essere scelto in parte, ma solo nella sua integralità.
Articolo 9
Nota informativa standard nei contratti tra professionisti e consumatori
1. Nei rapporti tra professionista e consumatore, in aggiunta agli obblighi di informativa precontrattuale prescritti dal diritto comune europeo della vendita, il professionista è tenuto a richiamare l'attenzione del consumatore sull'intenzione di applicare il diritto comune europeo della vendita prima dell'accordo, rilasciandogli in modo palese la nota informativa di cui all'allegato II. Se l'accordo di applicare il diritto comune europeo della vendita è raggiunto per telefono o con altro mezzo che non permetta di rilasciare al consumatore la nota informativa, o se il professionista ha omesso di rilasciare la nota informativa, tale accordo non vincola il consumatore finché questi non abbia ricevuto la conferma di cui all'articolo 8, paragrafo 2, unitamente alla nota informativa e abbia successivamente acconsentito ad applicare il diritto comune europeo della vendita.
2. La nota informativa di cui al paragrafo 1 contiene l'hyperlink, se rilasciata in forma elettronica, o l'indicazione, in tutti gli altri casi, di un sito web dal quale potersi procurare gratuitamente il testo del diritto comune europeo della vendita.
Articolo 10
Sanzioni per violazione di specifici obblighi
Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione da parte del professionista nei rapporti con il consumatore degli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro [1 anno dopo la data di applicazione del presente regolamento] e ne notificano quanto prima le eventuali successive modificazioni.
Articolo 11
Conseguenze dell'applicazione del diritto comune europeo della vendita
Ove le parti abbiano validamente convenuto di applicare al contratto il diritto comune europeo della vendita, questo e solo questo ne disciplina le materie rientranti nel proprio campo di applicazione. Purché il contratto sia effettivamente concluso, il diritto comune europeo della vendita disciplina anche l'osservanza degli obblighi di informativa precontrattuale e i rimedi per la loro inosservanza.
Articolo 12
Obblighi di informazione derivanti dalla direttiva servizi
Il presente regolamento fa salvi gli obblighi di informazione prescritti dalle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e che integrano gli obblighi di informazione prescritti dal diritto comune europeo della vendita.
Articolo 13
Opzioni degli Stati membri
Uno Stato membro può decidere che il diritto comune europeo della vendita può applicarsi:
a) quando, nei contratti tra professionisti, la residenza abituale dei professionisti o, nei contratti tra professionisti e consumatori, la residenza abituale del professionista, l'indirizzo indicato dal consumatore, l'indirizzo di consegna del bene o l'indirizzo di fatturazione si trovano in quello Stato membro, e/o
b) quando tutte le parti del contratto sono professionisti ma nessuna è una PMI ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.
Articolo 14
Comunicazione delle decisioni giudiziarie che applicano il presente regolamento
1. Gli Stati membri assicurano che siano comunicate alla Commissione, senza ingiustificato ritardo, le decisioni definitive dei loro organi giurisdizionali relative all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
2. La Commissione europea istituisce un sistema che permetta di consultare le informazioni relative alle decisioni di cui al paragrafo 1 e alle pertinenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tale sistema è accessibile al pubblico.
Articolo 15
Valutazione
1. Entro … [4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni relative all'applicazione del presente regolamento, in particolare al livello di accettazione del diritto comune europeo della vendita, alla misura in cui le sue disposizioni hanno originato contenzioso e alle differenze osservate fra il diritto comune europeo della vendita e il diritto nazionale in ordine al livello di protezione del consumatore. Tali informazioni includono una rassegna completa della giurisprudenza nazionale sull'interpretazione delle disposizioni del diritto comune europeo della vendita.
2. Entro … [5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione dettagliata in cui esamina il funzionamento del presente regolamento, e prende in considerazione, tra l'altro, la necessità di estendere il campo di applicazione ai contratti tra imprese, l'evoluzione del mercato, gli sviluppi tecnologici nel settore dei contenuti digitali e i futuri sviluppi dell'acquis dell'Unione.
Articolo 16
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal [sei mesi dopo l'entrata in vigore].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, [...]
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO I
DIRITTO COMUNE EUROPEO DELLA VENDITA
INDICE
Parte I: Disposizioni preliminari 35
Capo 1: Principi generali e applicazione 35
Sezione 1: Principi generali 35
Sezione 2: Applicazione 35
Parte II: Concludere un contratto vincolante 40
Capo 2: Informazioni precontrattuali 40
Sezione 1: Informazioni precontrattuali che il professionista deve fornire al consumatore 40
Sezione 2: Informazioni precontrattuali nei contratti tra professionisti 46
Sezione 3: Contratti conclusi con mezzi elettronici 46
Sezione 4: Obbligo di garantire la correttezza delle informazioni fornite 48
Sezione 5: Rimedi in caso di violazione degli obblighi di informazione 48
Capo 3: Conclusione del contratto 49
Capo 4: Diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali conclusi tra professionisti e consumatori 52
Parte III: Valutazione del contenuto del contratto 61
Capo 6: Interpretazione 61
Capo 7: Contenuto ed effetti 63
Capo 8: Clausole abusive 68
Sezione 1: Disposizioni generali 68
Sezione 2: Clausole abusive nei contratti tra professionista e consumatore 68
Sezione 3: Clausole contrattuali abusive nei contratti tra professionisti 72
Parte IV: Obbligazioni e rimedi delle parti del contratto di vendita o del contratto per la fornitura di contenuto digitale 73
Capo 9: Disposizioni generali 73
Capo 10: Obbligazioni del venditore 76
Sezione 1: Disposizioni generali 76
Sezione 2: Consegna 76
Sezione 3: Conformità dei beni e del contenuto digitale 79
Capo 11: Rimedi esperibili dal compratore 82
Sezione 1: Disposizioni generali 82
Sezione 2: Correzione da parte del venditore 83
Sezione 3: Richiesta di adempimento 84
Sezione 4: Rifiuto dell'adempimento delle obbligazioni del compratore 85
Sezione 6: Riduzione del prezzo 87
Sezione 7: Oneri di verifica e comunicazione nei contratti fra professionisti 87
Capo 12: Obbligazioni del compratore 89
Sezione 1: Disposizioni generali 89
Sezione 2: Pagamento del prezzo 89
Sezione 3: Presa in consegna 91
Capo 13: Rimedi esperibili dal venditore 92
Sezione 1: Disposizioni generali 92
Sezione 2: Richiesta di adempimento 93
Sezione 3: Rifiuto dell'adempimento delle obbligazioni del venditore. 93
Sezione 4: Risoluzione 93
Capo 14: Passaggio del rischio. 96
Sezione 1: Disposizioni generali 96
Sezione 2: Passaggio del rischio nei contratti di vendita al consumatore 96
Sezione 3: Passaggio del rischio nei contratti tra professionisti 97
Parte V: Obbligazioni e rimedi delle parti nei contratti di servizi connessi 99
Capo 15: Obbligazioni e rimedi delle parti 99
Sezione 2: Obbligazioni del prestatore di servizi 99
Sezione 3: Obbligazioni del cliente 101
Sezione 4: Rimedi 101
Parte VI: Risarcimento del danno e interessi 104
Capo 16: Risarcimento del danno e interessi 104
Sezione 1: Risarcimento del danno 104
Sezione 2: Interessi di mora: disposizioni generali 105
Sezione 3: Mora del professionista 106
Parte VII: Restituzione 109
Capo 17: Restituzione 109
Parte VIII: Prescrizione 112
Capo 18: Prescrizione 112
Sezione 1: Disposizioni generali 112
Sezione 2: Termini e decorrenza della prescrizione 112
Sezione 3: Proroga dei termini di prescrizione 113
Sezione 4: Interruzione dei termini di prescrizione 114
Sezione 5: Effetti della prescrizione 114
Sezione 6: Accordi di deroga 114
Appendice 1 115
Appendice 2 115
Parte I Disposizioni preliminari Capo 1 Principi generali e applicazione SEZIONE 1 PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Libertà contrattuale
1. Le parti sono libere di concludere contratti e di determinarne il contenuto, nel rispetto delle norme imperative applicabili.
2. Le parti possono escludere l'applicazione di qualsiasi disposizione del diritto comune europeo della vendita, oppure derogarvi o modificarne gli effetti, salvo che sia altrimenti stabilito dalle disposizioni stesse.
Articolo 2
Buona fede e correttezza
1. Le parti sono tenute ad agire secondo buona fede e correttezza.
2. La violazione di tale dovere può precludere alla parte l'esercizio di un diritto, di un rimedio o di un'eccezione di cui potrebbe altrimenti valersi, oppure può renderla responsabile per qualsiasi danno derivante dalla violazione all'altra parte.
3. Le parti non possono escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Articolo 3
Collaborazione
SEZIONE 2 APPLICAZIONE
Articolo 4
Interpretazione
1. Il diritto comune europeo della vendita deve essere interpretato in modo autonomo e conformemente agli obiettivi e ai principi che lo ispirano.
2. Le questioni rientranti nel campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita che non siano da questo espressamente disciplinate devono essere risolte in
base agli obiettivi e ai principi che lo ispirano e a tutte le sue disposizioni, senza ricorrere alla legge nazionale che sarebbe applicabile qualora non ne fosse stata concordata l'applicazione, né a qualunque altra legge.
3. Se una determinata situazione è disciplinata da una norma generale e da una norma speciale, in caso di conflitto prevale la norma speciale.
Articolo 5
Ragionevolezza
1. La ragionevolezza deve essere accertata obiettivamente, tenendo conto della natura e dello scopo del contratto, delle circostanze della fattispecie, degli usi e delle pratiche vigenti nelle attività commerciali o professionali di cui trattasi.
2. Qualunque riferimento a ciò che si può pretendere da un determinato soggetto, a ciò che un determinato soggetto può pretendere e a ciò che si può presumere in una determinata situazione s'intende fatto a quanto è ragionevolmente pretendibile o presumibile.
Articolo 6
Forma libera
Salvo se diversamente disposto dal diritto comune europeo della vendita, i contratti, le dichiarazioni e gli altri atti da esso disciplinati non devono necessariamente essere compiuti o comprovati in una forma determinata.
Articolo 7
Clausole contrattuali non negoziate individualmente
1. La clausola contrattuale proposta da una parte non si considera negoziata individualmente se l'altra parte non ha potuto influenzarne il contenuto.
2. La clausola contrattuale scelta da una parte all'interno di un'insieme di clausole proposte dall'altra non si considera negoziata individualmente per il solo fatto di essere stata scelta.
3. La parte che sostiene che una clausola contrattuale predisposta come clausola contrattuale standard sia stata successivamente negoziata individualmente ha l'onere di provare l'effettiva negoziazione.
4. Nei contratti tra professionista e consumatore, l'onere di provare che una clausola proposta dal professionista sia stata negoziata individualmente incombe al professionista.
5. Nei contratti tra professionista e consumatore, le clausole redatte da un terzo si considerano proposte dal professionista, salvo che siano state inserite nel contratto dal consumatore.
Articolo 8
Risoluzione del contratto
1. "Risolvere il contratto" significa estinguere i diritti e gli obblighi delle parti discendenti dal contratto, ad eccezione di quelli derivanti da clausole contrattuali relative alla composizione delle controversie o da altre clausole destinate ad avere efficacia anche dopo la risoluzione.
2. Gli importi dovuti e il risarcimento per inadempimento antecedente alla risoluzione rimangono esigibili. In caso di risoluzione per inadempimento o per inadempimento antecedente alla scadenza, la parte che risolve il contratto ha inoltre diritto al risarcimento in luogo dell'adempimento futuro dell'altra parte.
3. Gli effetti della risoluzione relativi al rimborso del prezzo e alla restituzione dei beni o del contenuto digitale nonché gli altri effetti restitutori sono disciplinati dalle disposizioni sulla restituzione di cui al capo 17.
Articolo 9
Contratti misti
1. Nei contratti che prevedono sia la vendita di beni o la fornitura di contenuto digitale sia la prestazione di servizi connessi, le norme della parte IV si applicano alle obbligazioni e ai rimedi delle parti in qualità di venditore e compratore di beni o di contenuto digitale e le norme della parte V si applicano alle obbligazioni e ai rimedi delle parti in qualità di prestatore di servizi e cliente.
2. Se, nei contratti di cui al paragrafo 1, le obbligazioni contrattuali del venditore e del prestatore di servizi devono essere adempiute in modo frazionato o sono comunque divisibili, ed esiste una causa di risoluzione per inadempimento di una frazione della prestazione cui può essere riferita una quota del prezzo, il compratore e il cliente possono risolvere il contratto limitatamente a tale frazione.
3. Il paragrafo 2 non si applica qualora il compratore o il cliente non possano essere ragionevolmente tenuti ad accettare l'adempimento delle altre frazioni o qualora l'inadempimento sia tale da giustificare la risoluzione del contratto nel suo insieme.
4. Se le obbligazioni contrattuali del venditore e del prestatore di servizi non sono divisibili o non può essere ripartito il prezzo, il compratore e il cliente possono risolvere il contratto solo se l'inadempimento è tale da giustificare la risoluzione del contratto nel suo insieme.
Articolo 10
Comunicazione
1. Il presente articolo si applica alle comunicazioni effettuate per qualsiasi fine previsto dalle norme del diritto comune europeo della vendita o dal contratto. Per comunicazione si intende la partecipazione di qualunque dichiarazione destinata a produrre effetti giuridici o a fornire informazioni ai fini di legge.
2. La comunicazione può essere data con qualunque mezzo appropriato alle circostanze.
3. La comunicazione ha efficacia dal momento in cui perviene al destinatario, salvo che ne sia prevista l'efficacia differita.
4. La comunicazione si considera pervenuta:
(a) quando è consegnata al destinatario;
(b) quando è consegnata alla sede d'affari del destinatario oppure, in mancanza di una sede d'affari o se la comunicazione non ha contenuto professionale, quando è consegnata alla residenza abituale del destinatario;
(c) se trattasi di comunicazione per posta elettronica o altra comunicazione individuale, quando il destinatario può accedervi; oppure
(d) quando è altrimenti messa a disposizione del destinatario in un luogo e secondo modalità tali che questi vi possa ragionevolmente accedere senza ingiustificato ritardo.
La comunicazione si considera pervenuta al destinatario non appena si verifichi una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) o d).
5. La comunicazione non ha efficacia se la sua revoca perviene al destinatario anteriormente o contestualmente alla comunicazione stessa.
6. Nei rapporti fra professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione dei paragrafi 3 e 4, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Articolo 11
Computo dei termini
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al computo dei termini per qualsiasi fine previsto dal diritto comune europeo della vendita.
2. Fatti salvi i paragrafi da 3 a 7:
(a) il termine espresso in giorni decorre dall'inizio della prima ora del primo giorno e scade con lo spirare dell'ultima ora dell'ultimo giorno del termine;
(b) il termine espresso in settimane, mesi o anni decorre dall'inizio della prima ora del primo giorno e scade con lo spirare dell'ultima ora del giorno che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno, ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno da cui il termine medesimo decorre; se il termine è espresso in mesi o in anni e il giorno in cui cade la scadenza manca nell'ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell'ultima ora dell'ultimo giorno di detto mese.
3. Se il termine espresso in giorni, settimane, mesi o anni decorre dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto o da un ora specifica, il giorno nel quale si verifica l'evento, si compie l'atto o giunge l'ora specifica non è incluso nel termine.
4. I termini comprendono i sabati, le domeniche e i giorni festivi legali, salvo che tali giorni siano espressamente esclusi o che i termini siano espressi in giorni feriali.
5. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale nel luogo in cui si deve compiere l'atto, il termine scade con lo spirare dell'ultima ora del giorno feriale successivo. Tale disposizione non si applica ai termini decorrenti retroattivamente da una determinata data o un determinato evento.
6. Se è spedito un documento in cui è fissato un termine entro cui il destinatario deve rispondere o agire ma non ne è specificata la decorrenza, il termine, in mancanza di indicazione contraria, decorre dal momento in cui il documento perviene al destinatario.
7. Ai fini del presente articolo, si intende per:
(a) "giorno festivo legale": con riferimento a uno Stato membro dell'Unione europea o a parte di esso, qualsiasi giorno designato come tale in quello Stato membro, o in una parte di quello Stato membro, in un elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; e
(b) "giorno feriale": qualsiasi giorno che non sia un sabato, una domenica o un giorno festivo legale.
Articolo 12
Dichiarazioni o comportamenti unilaterali
1. La dichiarazione unilaterale di volontà deve essere interpretata nel modo in cui è compresa, in base a quanto può ragionevolmente presumersi, dalla persona alla quale è destinata.
2. Se il dichiarante ha inteso conferire a un'espressione un significato particolare e il destinatario conosceva o era ragionevolmente tenuto a conoscere tale intenzione, l'espressione deve essere interpretata nel modo inteso dal dichiarante.
3. Gli articoli da 59 a 65 si applicano, con gli opportuni adattamenti, all'interpretazione delle dichiarazioni unilaterali di volontà.
4. Le norme sui vizi del consenso di cui al capo 5 si applicano, con gli opportuni adattamenti, alle dichiarazioni unilaterali di volontà.
5. Nel presente articolo qualunque riferimento alla dichiarazione di volontà si intende fatto anche al comportamento ad essa equiparabile.
Parte II Concludere un contratto vincolante
Capo 2 Informazioni precontrattuali
SEZIONE 1 INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI CHE IL PROFESSIONISTA DEVE FORNIRE AL CONSUMATORE
Articolo 13
Obbligo di fornire informazioni in caso di conclusione di un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali
1. Il professionista che conclude un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali ha l'obbligo di fornire al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile, prima che il contratto sia concluso o che il consumatore sia vincolato da una proposta:
(a) le caratteristiche principali dei beni, del contenuto digitale o dei servizi connessi da fornire, nella misura adeguata al supporto di comunicazione e ai beni, al contenuto digitale o ai servizi connessi;
(b) il prezzo totale e le spese aggiuntive, conformemente all'articolo 14;
(c) l'identità e l'indirizzo del professionista, conformemente all'articolo 15;
(d) le clausole contrattuali, conformemente all'articolo 16;
(e) il diritto di recesso, conformemente all'articolo 17;
(f) se del caso, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita, dei servizi postvendita, delle garanzie commerciali e del trattamento dei reclami da parte del professionista;
(g) se applicabile, la possibilità di valersi di un meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie cui sia assoggettato il professionista e le relative modalità di accesso;
(h) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica; e
(i) se del caso, qualsiasi rilevante interoperabilità tra il contenuto digitale, l'hardware e il software, che il professionista conosca o sia ragionevolmente tenuto a conoscere.
2. Le informazioni fornite, salvo l'indirizzo di cui al paragrafo 1, lettera c), formano parte integrante del contratto e non possono essere modificate se non con l'accordo esplicito delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti a distanza le informazioni di cui all'articolo 14 devono:
(a) essere fornite o rese disponibili al consumatore in modo consono al mezzo di comunicazione a distanza impiegato;
(b) essere formulate in un linguaggio semplice e comprensibile; e
(c) in quanto presentate su un supporto durevole, essere leggibili.
4. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali le informazioni richieste dal presente articolo devono:
(a) essere fornite su supporto cartaceo o, se il consumatore vi consente, su un altro supporto durevole; e
(b) essere leggibili e espresse in un linguaggio semplice e comprensibile.
5. Il presente articolo non si applica ai contratti:
(a) di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo domestico corrente e materialmente forniti da professionisti in passaggi frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore;
(b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
(c) negoziati fuori dei locali commerciali, se il prezzo o, in caso di contratti multipli conclusi contestualmente, il prezzo totale non è superiore a 50 EUR o all'importo equivalente nella valuta concordata per il pagamento del prezzo contrattuale.
Articolo 14
Informazioni sul prezzo e sulle spese aggiuntive
1. Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), devono comprendere:
(a) il prezzo totale dei beni, del contenuto digitale o dei servizi connessi al lordo delle imposte o, se la natura dei beni, del contenuto digitale o dei servizi connessi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo; e
(b) se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altra spesa oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore.
2. Nei contratti a tempo indeterminato o nei contratti comprendenti un abbonamento, le informazioni devono indicare il prezzo totale per periodo di fatturazione. Quando tali contratti prevedono l'addebitamento di una tariffa fissa, le informazioni devono
indicare il prezzo totale mensile. Se il prezzo totale non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo, devono essere comunicate le modalità di calcolo del prezzo.
3. Qualora sia calcolato su una base diversa dalla tariffa di base, il costo derivante dall'uso del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto deve essere comunicato dal professionista al consumatore.
Articolo 15
Informazioni sull'identità e sull'indirizzo del professionista
Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), devono comprendere:
a) l'identità del professionista, ad esempio la sua denominazione sociale;
b) l'indirizzo geografico al quale il professionista è stabilito;
c) il numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui;
d) se del caso, l'identità e l'indirizzo geografico di qualunque altro professionista per conto del quale il professionista agisce; e
e) se diverso dall'indirizzo fornito a norma delle lettere b) e d) del presente articolo, l'indirizzo geografico del professionista e, se del caso, quello del professionista per conto del quale agisce, presso cui devono pervenire gli eventuali reclami del consumatore.
Articolo 16
Informazioni sulle clausole contrattuali
Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), devono comprendere:
a) le modalità di pagamento, consegna dei beni, fornitura del contenuto digitale o prestazione dei servizi connessi, e la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni, a fornire il contenuto digitale o a prestare i servizi connessi;
b) se del caso, la durata del contratto, la durata minima degli obblighi del consumatore o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo tacito, le condizioni di risoluzione del contratto; e
c) se del caso, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore debba costituire su richiesta del professionista;
d) se del caso, l'esistenza di pertinenti codici di condotta e le modalità per ottenerne copia.
Articolo 17
Informazioni sul diritto di recesso nei contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali
1. Quando il consumatore ha diritto di recesso ai sensi del capo 4, le informazioni da fornire a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), devono comprendere le condizioni, i termini e le procedure per l'esercizio di tale diritto conformemente all'appendice 1 nonché il modulo di recesso tipo di cui all'appendice 2.
2. Se del caso, le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), devono comprendere l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni nell'ipotesi del recesso e, nei contratti a distanza, che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni nell'ipotesi del recesso qualora i beni per loro natura non possano essere in linea di principio restituiti a mezzo posta.
3. Se il consumatore può esercitare il diritto di recesso dopo aver chiesto che la prestazione del servizio connesso inizi durante il termine di recesso, le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), comprendono l'informazione che il consumatore è tenuto a pagare al professionista l'importo di cui all'articolo 45, paragrafo 5.
4. L'obbligo di fornire le informazioni richieste dai paragrafi 1, 2 e 3 può essere adempiuto comunicando al consumatore le istruzioni tipo sul recesso di cui all'appendice 1. Si considera che il professionista abbia adempiuto a tale obbligo di informazione se ha fornito al consumatore tale modulo debitamente compilato.
5. Se non è previsto il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, lettere da
c) a i) e dell'articolo 40, paragrafo 3, le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), comprendono la dichiarazione che il consumatore non ha diritto di recesso o, se del caso, l'indicazione delle circostanze in cui il consumatore perde tale diritto.
Articolo 18
Contratti negoziati fuori dei locali commerciali: ulteriori obblighi di informazione e conferma
1. Il professionista deve fornire al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore vi acconsente, su un altro supporto durevole, nonché, se del caso, la conferma del consenso e della rinuncia del consumatore ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera d).
2. Se il consumatore desidera che la prestazione dei servizi connessi inizi durante il termine di recesso previsto all'articolo 42, paragrafo 2, il professionista deve esigere che il consumatore presenti una richiesta esplicita a tal fine su un supporto durevole.
Articolo 19
Contratti a distanza: ulteriori obblighi di informazione e altri obblighi
1. Il professionista, se effettua una chiamata telefonica al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, deve rivelare all'inizio della conversazione con il consumatore la sua identità e, se del caso, l'identità della persona per conto della quale effettua la chiamata, nonché lo scopo commerciale della stessa.
2. Se il contratto a distanza è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che offra spazi e tempi limitati per la visualizzazione delle informazioni, il professionista deve fornire su quel mezzo, prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Le informazioni di cui all'articolo 13 devono essere fornite dal professionista in un modo appropriato a norma del paragrafo 3 di tale articolo.
3. Le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 2 comprendono:
(a) le caratteristiche principali dei beni, del contenuto digitale o dei servizi connessi, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a);
(b) l'identità del professionista, a norma dell'articolo 15, lettera a);
(c) il prezzo totale, compresi tutti gli elementi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 14, paragrafi 1 e 2;
(d) il diritto di recesso; e
(e) se del caso, la durata del contratto e, qualora il contratto sia a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, di cui all'articolo 16, lettera b).
4. Il contratto a distanza concluso per telefono è valido solo se il consumatore ha firmato la proposta o ha inviato il proprio consenso scritto per la conclusione del contratto. Il professionista deve fornire al consumatore la conferma dell'accordo su un supporto durevole.
5. Il professionista deve fornire al consumatore su un supporto durevole la conferma del contratto concluso, compresa, se del caso, la conferma del consenso e dell'accettazione del consumatore ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera d), e tutte le informazioni di cui all'articolo 13. Il professionista deve fornire tali informazioni entro un termine ragionevole dalla conclusione del contratto a distanza e comunque non oltre il momento in cui sono consegnati i beni o abbia inizio la fornitura del contenuto digitale o l'esecuzione del servizio connesso, salvo che l'informazione sia già stata fornita al consumatore su un supporto durevole prima della conclusione del contratto a distanza.
6. Se il consumatore desidera che la prestazione dei servizi connessi inizi durante il termine di recesso previsto all'articolo 42, paragrafo 2, il professionista deve esigere che il consumatore presenti una richiesta esplicita a tal fine su un supporto durevole.
Articolo 20
Obbligo di fornire informazioni in caso di conclusione di un contratto diverso dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali
1. Per i contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, prima che il contratto sia concluso o che il consumatore sia vincolato da una proposta, il professionista deve fornire al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non risultino già dal contesto:
(a) le caratteristiche principali dei beni, del contenuto digitale o dei servizi connessi da fornire, in misura consona al supporto di comunicazione e ai beni, al contenuto digitale o ai servizi connessi;
(b) il prezzo totale e le spese aggiuntive, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1;
(c) l'identità del professionista, ad esempio la sua denominazione sociale, l'indirizzo geografico a cui è stabilito e il numero di telefono;
(d) le clausole contrattuali, conformemente all'articolo 16, lettere a) e b);
(e) se del caso, l'esistenza e le condizioni dei servizi postvendita del professionista, delle sue garanzie commerciali e del suo trattamento dei reclami;
(f) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica; e
(g) se del caso, qualsiasi rilevante interoperabilità tra il contenuto digitale, l'hardware e il software, che il professionista conosca o sia ragionevolmente tenuto a conoscere.
2. Il presente articolo non si applica ai contratti che comportano transazioni commerciali giornaliere e che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione.
Articolo 21
Onere della prova
Il professionista ha l'onere di provare di aver fornito le informazioni prescritte dalla presente sezione.
Articolo 22
Imperatività delle norme
Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione della presente sezione, né derogarvi o modificarne gli effetti.
SEZIONE 2 INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI NEI CONTRATTI TRA PROFESSIONISTI
Articolo 23
Obbligo di fornire informazioni su beni e servizi connessi
1. Prima della conclusione di un contratto di vendita di beni, fornitura di contenuto digitale o prestazione di servizi connessi tra professionisti, il fornitore ha il dovere di comunicare all'altro professionista, con qualunque mezzo appropriato, tutte le informazioni relative alle caratteristiche principali dei beni, del contenuto digitale o dei servizi connessi che egli possieda o sia ragionevolmente tenuto a possedere e la cui dissimulazione all'altra parte sia contraria alla buona fede e alla correttezza.
2. Per determinare se il paragrafo 1 prescrive al prestatore di comunicare una data informazione, deve aversi riguardo a tutte le circostanze, in particolare:
(a) l'eventuale competenza specifica del prestatore;
(b) il costo al quale il prestatore può ottenere l'informazione;
(c) la facilità con cui l'altro professionista può ottenere l'informazione con altri mezzi;
(d) la natura delle informazioni;
(e) la presunta importanza dell'informazione per l'altro professionista; e
(f) le buone pratiche commerciali nella situazione di cui trattasi.
SEZIONE 3: CONTRATTI CONCLUSI CON MEZZI ELETTRONICI
Articolo 24
Ulteriori obblighi di informazione nei contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici
1. Il presente articolo si applica quando il professionista mette a disposizione gli strumenti per la conclusione del contratto e tali strumenti sono elettronici e non comportano lo scambio esclusivo di messaggi di posta elettronica o altre comunicazioni individuali.
2. Il professionista deve mettere a disposizione dell'altra parte strumenti tecnici adeguati, efficaci ed accessibili che permettano a quest'ultima di individuare e correggere, prima di formulare o accettare una proposta, gli errori commessi nell'inserimento dei dati.
3. Prima che l'altra parte formuli o accetti la proposta, il professionista deve fornire informazioni su quanto segue:
(a) le fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
(b) l'eventuale archiviazione del documento contrattuale da parte del professionista e la possibilità di accedervi;
(c) i mezzi tecnici per individuare e correggere, prima di formulare o accettare la proposta, gli errori commessi nell'inserimento dei dati;
(d) le lingue proposte per la conclusione del contratto;
(e) le clausole contrattuali.
4. Il professionista deve assicurare che le clausole contrattuali di cui al paragrafo 3, lettera e), siano disponibili in caratteri alfabetici o in altra forma intellegibile su un supporto durevole, secondo modalità che consentano la lettura, l'archiviazione, e la riproduzione in forma tangibile dell'informazione.
5. Il professionista deve avvisare l'altra parte, con mezzi elettronici e senza ingiustificato ritardo, di aver ricevuto la sua proposta o accettazione.
Articolo 25
Ulteriori obblighi nei contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici
1. Nei contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici che impongano al consumatore l'obbligo di effettuare un pagamento, il professionista deve comunicare al consumatore in modo chiaro ed evidente, immediatamente prima che questi inoltri l'ordine, le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 16, lettera b).
2. Il professionista deve assicurarsi che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore dichiari espressamente di sapere che l'ordine implica l'obbligo di un pagamento. Se l'inoltro dell'ordine presuppone l'azionamento di un pulsante o di una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga devono recare esclusivamente e in modo facilmente leggibile le parole "ordine con obbligo di pagamento" o una formulazione corrispondente ed inequivocabile, indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di effettuare un pagamento al professionista. Se il professionista non osserva le disposizioni del presente paragrafo, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine.
3. Il professionista deve indicare in modo chiaro e leggibile nei suoi siti di commercio elettronico, almeno all'inizio del procedimento di ordinazione, se si applicano restrizioni alla consegna e quali siano i mezzi di pagamento accettati.
Articolo 26
Onere della prova
Nei rapporti tra professionista e consumatore, il professionista ha l'onere di provare d'aver fornito le informazioni prescritte dalla presente sezione.
Articolo 27
Imperatività delle norme
SEZIONE 4 OBBLIGO DI GARANTIRE LA CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI FORNITE
Articolo 28
Obbligo di garantire la correttezza delle informazioni fornite
1. La parte che fornisce informazioni prima o al momento della conclusione del contratto, in osservanza degli obblighi stabiliti nel presente capo o in base ad altre circostanze, deve adeguatamente assicurarsi che le informazioni fornite siano corrette e non ingannevoli.
2. La parte cui siano state fornite informazioni inesatte o ingannevoli in violazione dell'obbligo di cui al paragrafo 1, e che vi abbia fatto ragionevole affidamento nel concludere il contratto con la parte che le ha fornite, dispone dei rimedi di cui all'articolo 29.
SEZIONE 5 RIMEDI IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
Articolo 29
Rimedi in caso di violazione degli obblighi di informazione
1. La parte che viola gli obblighi imposti dal presente capo risponde di qualsiasi danno causato all'altra parte da tale violazione.
2. Il consumatore non è tenuto sostenere le spese aggiuntive di cui all'articolo 14 o i costi della restituzione dei beni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, se il professionista viola gli obblighi di informazione relativi al tali spese o costi.
3. I rimedi previsti dal presente articolo non pregiudicano l'applicazione dei rimedi previsti dall'articolo 42, paragrafo 2, dall'articolo 48 o dall'articolo 49.
4. Nei rapporti tra professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Capo 3 Conclusione del contratto
Articolo 30
Requisiti per la conclusione del contratto
1. Il contratto è concluso quando:
(a) le parti raggiungono un accordo;
(b) le parti intendono far produrre all'accordo effetti giuridici; e
(c) l'accordo, integrato se necessario da norme del diritto comune europeo della vendita, ha contenuto e certezza sufficienti per produrre effetti giuridici.
2. L'accordo è raggiunto mediante l'accettazione della proposta. L'accettazione può essere effettuata mediante dichiarazioni esplicite, o mediante altre dichiarazioni o comportamenti.
3. La volontà delle parti di conferire effetti giuridici all'accordo si desume dalle loro dichiarazioni e dal loro comportamento.
4. Se una parte considera il consenso su una specifica questione come un requisito per la conclusione del contratto, il contratto non viene ad esistenza fino a quando non è stato raggiunto il consenso su tale questione.
Articolo 31
Proposta
1. Una sollecitazione costituisce una proposta se:
(a) è volta alla conclusione di un contratto in caso di accettazione; e
(b) ha contenuto e certezza sufficienti per dar luogo ad un contratto.
2. La proposta può essere rivolta a una o più persone determinate.
3. La sollecitazione rivolta al pubblico non costituisce una proposta, salvo che le circostanze non indichino diversamente.
Articolo 32
Revoca della proposta
1. La proposta può essere revocata se la revoca giunge al destinatario prima che questi abbia inviato l'accettazione o, in caso di accettazione mediante comportamento, prima che il contratto sia concluso.
2. Se costituisce proposta, la sollecitazione rivolta al pubblico può essere revocata con gli stessi mezzi con cui è stata effettuata.
3. La revoca della proposta non ha effetto se:
(a) La proposta indica che è irrevocabile;
(b) La proposta fissa un termine per l'accettazione; oppure
(c) il destinatario aveva altri motivi ragionevoli per ritenere che la proposta fosse irrevocabile e ha agito facendovi affidamento.
Articolo 33
Rifiuto della proposta
La proposta diviene inefficace quando il suo rifiuto giunge al proponente.
Articolo 34
Accettazione
1. Qualsiasi tipo di dichiarazione o comportamento del destinatario che indichi accoglimento della proposta costituisce accettazione.
2. Il silenzio o l'inazione non costituiscono, di per sé, accettazione.
Articolo 35
Momento della conclusione del contratto
1. Se viene inviata l'accettazione, il contratto è concluso nel momento in cui l'accettazione stessa giunge al proponente.
2. In caso di accettazione mediante comportamento, il contratto è concluso nel momento in cui la comunicazione del comportamento giunge al proponente.
3. In deroga al paragrafo 2, se, in base alla proposta, alle pratiche instauratasi tra le parti o agli usi, l'accettazione può avvenire mediante comportamento non comunicato al proponente, il contratto è concluso nel momento in cui il destinatario della proposta inizia ad agire.
Articolo 36
Termine per l'accettazione
1. L'accettazione della proposta è efficace solo se giunge al proponente entro il termine da lui stabilito nell'offerta.
2. Se il proponente non ha fissato alcun termine, l'accettazione è efficace solo se giunge al proponente entro un termine ragionevole a decorrere dalla proposta.
3. Nel caso in cui possa avvenire mediante comportamento non comunicato al proponente, l'accettazione è efficace solo se il comportamento è iniziato entro il termine fissato dal proponente, o, in mancanza, entro un termine ragionevole.
Articolo 37
Accettazione tardiva
1. L'accettazione tardiva è efficace se, senza ingiustificato ritardo, il proponente informa l'altra parte che la considera tale.
2. Se la lettera o altra comunicazione contenente l'accettazione dimostra che questa è stata inviata secondo modalità tali che in caso di trasmissione normale sarebbe pervenuta al proponente entro il termine, l'accettazione tardiva è efficace salvo che, senza ingiustificato ritardo, il proponente informi l'accettante che la proposta è scaduta.
Articolo 38
Accettazione non conforme alla proposta
1. La risposta del destinatario della proposta che contenga o implichi clausole contrattuali aggiuntive o difformi, le quali modifichino in maniera sostanziale quelle contenute nella proposta costituisce rifiuto ed equivale a una nuova proposta.
2. Si presumono sostanzialmente modificative le clausole contrattuali aggiuntive o difformi riguardanti in particolare il prezzo, il pagamento, la qualità e quantità dei beni, il luogo e il termine di consegna, i limiti della responsabilità di una parte nei confronti dell'altra e la risoluzione delle controversie.
3. Qualsiasi risposta che esprima un chiaro assenso alla proposta costituisce accettazione anche se contiene o sottointende clausole contrattuali aggiuntive o difformi, purché queste non modifichino in maniera sostanziale le clausole contenute nella proposta. Tali clausole aggiuntive o difformi diventano parte integrante del contratto.
4. La risposta che contenga o sottointenda clausole contrattuali aggiuntive o difformi costituisce sempre rifiuto della proposta se:
(a) la proposta limita espressamente la possibilità dell'accettazione alle clausole contenute nella proposta;
(b) il proponente si oppone alle clausole aggiuntive o difformi senza ingiustificato ritardo; oppure
(c) l'accettante subordina la propria accettazione all'assenso del proponente alle clausole aggiuntive o difformi e tale assenso non perviene all'accettante entro un termine ragionevole.
Articolo 39
Clausole contrattuali standard confliggenti
1. Se le parti hanno raggiunto un accordo, ma la proposta e l'accettazione fanno riferimento a clausole contrattuali standard confliggenti, il contratto è cionondimeno concluso. Tali clausole formano parte del contratto nella misura in cui coincidono nella sostanza.
2. In deroga al paragrafo 1, il contratto non è concluso se una parte:
(a) ha manifestato in anticipo, esplicitamente e non mediante clausole contrattuali standard, l'intenzione di non essere vincolata quando ricorrano gli estremi del paragrafo 1; oppure
(b) informa l'altra parte di tale intenzione senza ingiustificato ritardo.
Capo 4 Diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali conclusi tra professionisti e consumatori
Articolo 40
Diritto di recesso
1. Nel termine di cui all'articolo 42 il consumatore ha il diritto di recedere, senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere spese diverse da quelli previste all'articolo 45, dai:
(a) contratti a distanza,
(b) contratti negoziati fuori dei locali commerciali, a condizione che il prezzo o, in caso di contratti multipli conclusi contestualmente, il prezzo totale dei contratti sia superiore a 50 EUR o all'importo equivalente nella valuta concordata per il prezzo contrattuale al momento della conclusione del contratto.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
(a) ai contratti conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
(b) ai contratti di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente domestico e materialmente forniti dal professionista in passaggi frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore;
(c) ai contratti di fornitura di beni o servizi connessi il cui prezzo sia legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il termine di recesso;
(d) ai contratti di fornitura di beni o contenuto digitale confezionati su misura o chiaramente personalizzati;
(e) ai contratti di fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;
(f) ai contratti di fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo il decorso di trenta giorni dal momento della conclusione
del contratto e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista;
(g) ai contratti di vendita di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;
(h) ai contratti conclusi in occasione di aste pubbliche; e
(i) ai contratti di fornitura di servizi di vettovagliamento o servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora prevedano una data o un periodo di esecuzione specifici.
3. Il paragrafo 1 non si applica qualora:
(a) i beni siano stati forniti in forma sigillata, siano stati aperti dal consumatore e non si prestino ad essere restituiti per motivi igienici o inerenti alla tutela della salute;
(b) i beni forniti siano stati, conformemente alla loro natura, mescolati in modo inscindibile con altri beni dopo la consegna;
(c) i beni siano registrazioni audio o video o software informatici forniti in forma sigillata e siano stati aperti dopo la consegna;
(d) la fornitura di contenuto digitale su supporto non materiale sia iniziata con il previo consenso esplicito del consumatore e con la sua rinuncia al diritto di recesso; e
(e) il consumatore abbia specificamente richiesto al professionista di fargli visita ai fini dell'effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi connessi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso spetta per tali servizi connessi o beni supplementari.
4. Se il consumatore ha fatto una proposta che, se accettata, porta alla conclusione di un contratto soggetto al diritto di recesso ai sensi del presente capo, il consumatore può revocare la proposta anche qualora questa sia altrimenti irrevocabile.
Articolo 41
Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore può esercitare il diritto di recesso in qualunque momento prima della scadenza del termine di recesso di cui all'articolo 42.
2. Il consumatore esercita il diritto di recesso dando comunicazione al professionista della decisione di recedere. A tal fine il consumatore può utilizzare il modulo di recesso tipo di cui all'appendice 2, o presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della decisione di recedere.
3. Qualora offra al consumatore la possibilità di compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso sul proprio sito web, e il consumatore si avvalga di tale opzione possibilità, il professionista deve trasmettere senza indugio al consumatore una ricevuta della comunicazione di recesso su un supporto durevole. Il professionista risponde di qualsiasi danno causato all'altra parte dalla violazione di tale obbligo.
4. La comunicazione del recesso è effettuata in tempo utile se inviata prima della fine del termine di recesso.
5. L'onere di provare che il diritto di recesso è stato esercitato a norma del presente articolo incombe al consumatore.
Articolo 42
Termine di recesso
1. Il termine di recesso scade allo spirare di quattordici giorni dalle seguenti date:
(a) nei contratti di vendita, compresi quelli nei quali il venditore si obbliga a offrire altresì servizi connessi, dal giorno in cui il consumatore prende in consegna i beni;
(b) nei contratti di vendita di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, compresi quelli in cui il venditore si obbliga altresì a offrire servizi connessi, dal giorno in cui il consumatore ha preso in consegna l'ultimo bene;
(c) in caso di contratti in cui i beni sono costituiti da lotti o pezzi multipli, compresi quelli in cui il venditore si obbliga altresì a offrire servizi connessi, dal giorno in cui il consumatore ha preso in consegna l'ultimo lotto o pezzo; oppure
(d) nei contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, compresi quelli in cui il venditore si obbliga altresì a offrire servizi connessi, dal giorno in cui il consumatore ha preso in consegna il primo bene;
(e) nei contratti per la fornitura di servizi connessi, conclusi dopo la consegna dei beni, dal giorno della conclusione del contratto; e
(f) nei contratti per la fornitura di contenuto digitale, qualora il contenuto digitale sia fornito su un supporto materiale, dal giorno in cui il consumatore ha preso in consegna il supporto materiale conformemente alla lettera a);
(g) qualora il contenuto digitale non sia fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto.
2. Se il professionista non fornisce al consumatore le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, il termine di recesso scade:
(a) allo spirare di un anno dalla fine del termine di recesso iniziale determinato a norma del paragrafo 1; oppure
(b) se il professionista fornisce al consumatore tali informazioni entro un anno dalla fine del termine di recesso determinato a norma del paragrafo 1, allo spirare di quattordici giorni dalla data in cui il consumatore riceve le informazioni.
Articolo 43
Effetti del recesso
Il recesso estingue l'obbligazione contrattuale di entrambre le parti:
a) di eseguire il contratto, oppure
b) di concludere un contratto nei casi in cui il consumatore abbia effettuato una proposta.
Articolo 44
Obbligazioni del professionista in caso di recesso
1. Il professionista deve rimborsare tutti gli importi ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 41. Il professionista deve eseguire il rimborso utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo che il consumatore abbia espressamente consentito l'uso di un altro mezzo e non debba sostenere alcuna spesa relativa al rimborso.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, il professionista non è tenuto a rimborsare le spese supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente modalità di consegna diverse dalla consegna standard meno costosa proposta dal professionista.
3. Xxxxx che si sia impegnato a ritirare i beni, nei contratti di vendita il professionista può sospendere il rimborso fino al momento in cui abbia ricevuto i beni o, se è anteriore, fino al momento in cui il consumatore dimostri di aver restituito i beni.
4. Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, il professionista deve ritirare i beni a sue spese qualora essi, per loro natura, non possano in linea di principio essere restituiti a mezzo posta.
Articolo 45
Obbligazioni del consumatore in caso di recesso
1. Il consumatore deve restituire i beni o consegnarli al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a riceverli, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dalla data in cui comunica al professionista la decisione di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 41, a meno che il professionista non si sia impegnato a ritirare i beni. Il termine è rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di quattordici giorni.
2. Il consumatore deve sostenere i costi diretti della restituzione dei beni, sempre che il professionista non si sia impegnato a sostenerli o abbia omesso di informare il consumatore che essi sono a carico di quest'ultimo.
3. Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione del bene diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il consumatore non è responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista non ha fornito tutte le informazioni sul diritto di recesso a norma dell'articolo 17, paragrafo 1.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, il consumatore non è tenuto a pagare alcun indennizzo per l'utilizzo dei beni durante il termine di recesso.
5. Qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta esplicita affinché la prestazione dei servizi connessi inizi durante il termine di recesso, il consumatore deve versare al professionista un importo proporzionale a quanto fornito prima che il consumatore esercitasse il diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto. L'importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista è calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto. Se detto prezzo totale è eccessivo, l'importo proporzionale deve essere calcolato sulla base del valore di mercato di quanto è stato fornito.
6. Il consumatore non è tenuto a sostenere alcun costo per:
(a) la prestazione integrale o parziale dei servizi connessi durante il termine di recesso se:
i) il professionista ha omesso di fornire le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 3; oppure
ii) il consumatore non ha espressamente chiesto che la prestazione iniziasse durante il termine di recesso a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, e dell'articolo 19, paragrafo 6;
(b) la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale che non è fornito su un supporto materiale quando:
i) il consumatore non ha dato il suo previo esplicito consenso affinché la fornitura del contenuto digitale abbia inizio prima della scadenza del termine di recesso di cui all'articolo 42, paragrafo 1;
ii) il consumatore non ha rinunciato al diritto di recesso quando ha espresso il suo consenso; oppure
iii) il professionista ha omesso di fornire la conferma di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 19, paragrafo 5.
7. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, l'esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilità per il consumatore.
Articolo 46
Contratti accessori
1. Qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 42 a 45, gli eventuali contratti accessori sono automaticamente annullati senza spese per il consumatore salvo quanto disposto dai paragrafi 2 e 3. Ai fini del presente articolo, per contratto accessorio si intende il contratto mediante il quale il consumatore acquista beni, contenuto digitale o servizi connessi in combinazione con un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui i beni, il contenuto digitale o i servizi connessi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un accordo con il professionista.
2. Le disposizioni degli articoli 43, 44 e 45 si applicano altresì ai contratti accessori nella misura in cui tali contratti siano disciplinati dal diritto comune europeo della vendita.
3. Per i contratti accessori non disciplinati dal diritto comune europeo della vendita, le obbligazioni incombenti alle parti in caso di recesso sono disciplinate dalla legge applicabile.
Articolo 47
Imperatività delle norme
Capo 5 Vizi del consenso
Articolo 48
Errore
1. Una parte può annullare il contratto per errore di fatto o di diritto commesso al momento della sua conclusione quando:
(a) essa non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni contrattuali sostanzialmente diverse se non fosse incorsa nell'errore e l'altra parte conosceva o era ragionevolmente tenuta a conoscere tale circostanza; e
(b) l'altra parte:
i) ha causato l'errore;
ii) ha determinato la conclusione del contratto viziato da errore, omettendo di adempiere all' obbligo precontrattuale di informazione ai sensi del capo 2, sezioni da 1 a 4;
iii) conosceva o era ragionevolmente tenuta a conoscere l'errore ed ha fatto sì che il contratto venisse concluso in base all'errore stesso omettendo le informazioni pertinenti, purché la comunicazione di tali informazioni fosse richiesta dal principio di buona fede e correttezza, oppure
iv) è incorsa nello stesso errore.
2. Una parte non può annullare il contratto per errore se essa ha assunto il rischio dell'errore o deve sopportarlo nelle circostanze di cui trattasi.
3. L'inesattezza nell'espressione o nella trasmissione delle dichiarazioni si considera un errore compiuto da chi ha formulato o trasmesso le dichiarazioni stesse.
Articolo 49
Dolo
1. Una parte può annullare il contratto qualora l'altra parte l'abbia indotta a concluderlo mediante falsa rappresentazione dolosa, attuata con parole o comportamenti, o reticenza dolosa di informazioni che secondo buona fede e correttezza o in base ad obblighi di informazione precontrattuale avrebbe dovuto comunicarle.
2. La falsa rappresentazione è dolosa se è realizzata con la consapevolezza o la convinzione che la dichiarazione è falsa, o ignorando per negligenza se è vera o falsa, e con l'intenzione di indurre il destinatario in errore. La reticenza è dolosa se è diretta ad indurre in errore la persona a cui l'informazione viene celata.
3. Al fine di determinare se la buona fede e la correttezza prescrivano alla parte di rivelare una determinata informazione, deve aversi riguardo a tutte le circostanze, in particolare:
(a) l'eventuale competenza specifica della parte;
(b) il costo al quale la parte può ottenere l'informazione;
(c) la facilità con cui l'altra parte può procurarsi le informazioni con altri mezzi;
(d) la natura delle informazioni;
(e) la manifesta importanza dell'informazione per l'altra parte; e
(f) nei contratti tra professionisti, le buone pratiche commerciali nella situazione di cui trattasi.
Articolo 50
Minacce
Una parte può annullare il contratto qualora sia stata indotta a concluderlo dall'altra parte con la minaccia di un danno ingiusto, imminente e grave o di un atto illecito.
Articolo 51
Iniquo sfruttamento
Una parte può annullare il contratto se al tempo della sua conclusione:
a) essa si trovava in uno stato di dipendenza o aveva un rapporto di fiducia con l'altra parte, versava in condizioni di difficoltà economica o aveva urgenti necessità, era affetta da prodigalità, era ignorante o inesperta; e
l'altra parte ne aveva conoscenza o doveva ragionevolmente averne conoscenza e, date le circostanze e lo scopo del contratto, ha approfittato della situazione in cui essa versava ottenendo un beneficio eccessivo o un vantaggio ingiusto.
Articolo 52
Comunicazione dell'annullamento
1. L'annullamento si effettua mediante comunicazione all'altra parte.
2. La comunicazione dell'annullamento è efficace solo se ha luogo entro:
(a) sei mesi in caso di errore, e
(b) un anno in caso di dolo, minacce o iniquo sfruttamento,
dal momento in cui la parte che la effettua ha avuto conoscenza delle circostanze rilevanti o è diventata capace di agire liberamente.
Articolo 53
Convalida
La parte legittimata all'annullamento ai sensi del presente capo, qualora convalidi il contratto in maniera espressa o tacita dopo aver avuto conoscenza delle circostanze rilevanti o dopo essere diventata capace di agire liberamente, non può più annullare il contratto.
Articolo 54
Effetti dell'annullamento
1. Il contratto annullabile è valido sino a quando non sia annullato ma, una volta annullato, è invalido con efficacia retroattiva dall'inizio.
2. Se il motivo dell'annullamento riguarda soltanto singole clausole contrattuali, l'effetto dell'annullamento è limitato a tali clausole salvo che la parte restante del contratto non possa essere ragionevolmente mantenuta in vigore.
3. Il diritto della parte alle restituzioni in natura o per equivalente in denaro di quanto sia stato trasferito o corrisposto in forza del contratto annullato è regolato dalle norme sulla restituzione di cui al capo 17.
Articolo 55
Risarcimento del danno
La parte che ha diritto di annullare il contratto secondo le disposizioni del presente capo, o che aveva tale diritto prima di perderlo per decorso dei termini o per convalida del contratto, può esigere, indipendentemente dall'effettivo annullamento del contratto, il risarcimento del danno subito a causa dell'errore, del dolo, delle minacce o dell'iniquo sfruttamento, a condizione che l'altra parte conoscesse o dovesse ragionevolmente conoscere le circostanze rilevanti.
Articolo 56
Esclusione o limitazione dei rimedi
1. I rimedi previsti in caso di dolo, minacce e iniquo sfruttamento non possono essere esclusi né limitati direttamente o indirettamente.
2. Nei rapporti tra professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere né limitare, direttamente o indirettamente, i rimedi previsti in caso di errore.
Articolo 57
Scelta del rimedio
La parte legittimata ad avvalersi di un rimedio previsto dal presente capo, in circostanze che le conferiscono facoltà di esperire un rimedio contro l'inadempimento, può scegliere quale esperire.
Parte III Valutazione del contenuto del contratto
Capo 6 Interpretazione
Articolo 58
Regole generali di interpretazione dei contratti
1. Il contratto deve essere interpretato secondo la comune intenzione delle parti anche quando questa non corrisponda al significato corrente delle espressioni in esso utilizzate.
2. Quando una parte ha inteso dare a un'espressione impiegata nel contratto un determinato significato e al momento della conclusione del contratto l'altra parte conosceva o era ragionevolmente tenuta a conoscere tale intenzione, l'espressione stessa deve essere interpretata nel senso in cui è stata intesa dalla prima.
3. Salvo se diversamente disposto dai paragrafi 1 e 2, il contratto deve essere interpretato secondo il significato che qualsiasi persona ragionevole gli attribuirebbe.
Articolo 59
Circostanze rilevanti
Nell'interpretare il contratto si deve avere riguardo, in particolare:
a) alle circostanze nelle quali esso è stato concluso, comprese le trattative;
b) al comportamento delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto;
c) all'interpretazione che le parti abbiano già dato ad espressioni identiche o simili a quelle usate nel contratto;
d) agli usi che di norma sono considerati applicabili da contraenti che si trovano nella stessa situazione;
e) alle pratiche che le parti hanno instaurate nei loro rapporti;
al significato comunemente attribuito alle espressioni nel settore di attività considerato; alla natura e allo scopo del contratto; e
.
h) alla buona fede e alla correttezza.
Articolo 60
Riferimento al contratto nel suo insieme
Le espressioni usate nel contratto devono essere interpretate alla luce del contratto considerato nel suo insieme.
Articolo 61
Divergenze linguistiche
Quando il contratto sia redatto in due o più lingue e non è stabilito quale delle versioni faccia fede e qualora vi sia difformità tra le versioni, prevale la versione nella quale il contratto è stato redatto originariamente.
Articolo 62
Prevalenza delle clausole contrattuali negoziate individualmente
Laddove vi sia una discrepanza, le clausole contrattuali negoziate individualmente prevalgono su quelle che non lo sono state in conformità dell'articolo 7.
Articolo 63
Prevalenza dell'interpretazione che rende le clausole contrattuali efficaci
L'interpretazione che rende le clausole del contratto efficaci prevale su quella non avente tale risultato.
Articolo 64
Interpretazione a favore del consumatore
1. In caso di dubbio sul senso di una clausola in un contratto fra professionista e consumatore, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore, salvo che la clausola sia stata predisposta da quest'ultimo.
2. Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Articolo 65
Interpretazione sfavorevole all'estensore della clausola
Nei contratti non rientrati nell'ambito dell'articolo 64, in caso di dubbio circa il significato di clausole contrattuali non negoziate individualmente in conformità dell'articolo 7, prevale l'interpretazione sfavorevole alla parte che l'ha predisposta.
Capo 7 Contenuto ed effetti
Articolo 66
Clausole del contratto
Le clausole del contratto si desumono:
a) dall'accordo delle parti, fatte salve le norme imperative del diritto comune europeo della vendita;
b) dagli usi o dalle pratiche che vincolano le parti ai sensi dell'articolo 67;
c) da qualunque disposizione del diritto comune europeo della vendita che sia applicabile in assenza di accordo contrario delle parti; e
d) da qualunque clausola implicita ai sensi dell'articolo 68.
Articolo 67
Usi e pratiche nei contratti fra professionisti
1. Nei contratti fra professionisti, le parti sono vincolate dagli usi che esse hanno convenuto di applicare e dalle pratiche che hanno instaurato tra di esse.
2. Le parti sono vincolate da ogni uso considerato generalmente applicabile da qualsiasi professionista che si trovi nella loro stessa situazione.
3. Gli usi e le pratiche non vincolano le parti se contrastano con clausole contrattuali negoziate individualmente o con norme imperative del diritto comune europeo della vendita.
Articolo 68
Clausole contrattuali implicite
1. Qualora sia necessario regolare una questione non espressamente disciplinata né dall'accordo delle parti, né dagli usi o pratiche né da disposizioni del diritto comune europeo della vendita, può presumersi l'esistenza di una clausola aggiuntiva implicita, tenuto conto in particolare:
(a) della natura e dello scopo del contratto;
(b) delle circostanze in cui il contratto è stato concluso; e
(c) del requisito della buona fede e della correttezza.
2. La clausola implicita di cui al paragrafo 1 deve essere tale da attuare nella misura del possibile quanto le parti avrebbero probabilmente concordato se avessero disciplinato la questione.
3. Il paragrafo 1 non si applica se le parti hanno deliberatamente omesso di disciplinare la questione, accettando che il relativo rischio gravi sull'una o sull'altra.
Articolo 69
Xxxxxxxx contrattuali desunte da dichiarazioni precontrattuali
1. La dichiarazione resa dal professionista prima della conclusione del contratto all'altra parte o al pubblico, relativamente alle caratteristiche di quanto egli deve fornire in base al contratto, è considerata clausola del contratto, salvo che:
(a) l'altra parte sapesse o fosse ragionevolmente tenuta a sapere che la dichiarazione non era corretta o non era comunque affidabile; oppure
(b) la decisione dell'altra parte di concludere il contratto non potesse essere influenzata dalla dichiarazione.
2. Ai fini del paragrafo 1, la dichiarazione resa da un soggetto incaricato della pubblicità o della commercializzazione per conto del professionista si considera resa dal professionista.
3. Ai fini del paragrafo 1, nel caso in cui l'altra parte sia un consumatore, la dichiarazione pubblica resa da o per conto di produttori o altri soggetti in un momento anteriore della serie di transazioni commerciali culminata nella conclusione del contratto si considera effettuata dal professionista, salvo che questi, al momento della conclusione del contratto, non la conoscesse e non fosse ragionevolmente tenuto a conoscerla.
4. Nei rapporti tra professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Articolo 70
Dovere di richiamare l'attenzione sulle clausole contrattuali non negoziate individualmente
1. Le clausole contrattuali predisposte da una parte e che non sono state negoziate individualmente ai sensi dell'articolo 7 possono essere fatte valere contro l'altra parte solo se questa ne era a conoscenza, o se la parte che le ha predisposte ha provveduto a richiamare su di esse l'attenzione dell'altra parte prima o al momento della conclusione del contratto.
2. Ai fini del presente articolo, nei rapporti tra professionista e consumatore, le clausole contrattuali non si considerano portate adeguatamente all'attenzione del consumatore qualora ad esse si faccia semplicemente riferimento in un documento contrattuale quantunque sottoscritto dal consumatore.
3. Le parti non possono escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Articolo 71
Pagamenti supplementari nei contratti tra professionista e consumatore
1. Nei contratti tra professionista e consumatore, la clausola che obblighi il consumatore a qualsiasi pagamento supplementare rispetto alla remunerazione pattuita per l'adempimento dell'obbligazione principale del professionista, in particolare se è inclusa mediante opzioni preselezionate che il consumatore deve rifiutare se vuole evitare il pagamento supplementare stesso, non è vincolante per il consumatore salvo che, prima di essere vincolato dal contratto, il consumatore abbia espressamente acconsentito a tale pagamento. Qualora abbia effettuato il pagamento supplementare, il consumatore può ottenerne la restituzione.
2. Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Articolo 72
Clausole di onnicomprensività
1. Se un documento contrattuale scritto contiene una clausola in cui si stabilisce che in esso sono contenute tutte le clausole del contratto (clausola di onnicomprensività), le dichiarazioni, le promesse o gli accordi precedenti che non siano inclusi nel documento non fanno parte del contratto.
2. Salvo diverse disposizioni del contratto, la clausola di onnicomprensività non esclude la possibilità di utilizzare precedenti dichiarazioni delle parti ai fini dell'interpretazione del contratto.
3. Nei contratti fra professionista e consumatore, quest'ultimo non è vincolato dalla clausola di onnicomprensività.
4. Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Articolo 73
Determinazione del prezzo
Quando l'ammontare del prezzo dovuto ai sensi del contratto non possa essere altrimenti determinato, il prezzo dovuto è costituito, salvo indicazione contraria, dal prezzo normalmente praticato in circostanze simili al momento della conclusione del contratto o, qualora tale prezzo non sia disponibile, dal prezzo determinato secondo ragionevolezza.
Articolo 74
Determinazione unilaterale effettuata da una parte
1. Qualora il prezzo o un'altra clausola contrattuale debbano essere determinati da una sola parte e la determinazione da questa effettuata risulti manifestamente irragionevole, si applica in via sostitutiva il prezzo o la clausola contrattuale di norma applicati in circostanze simili al momento della conclusione del contratto o, qualora non disponibili, il prezzo o la clausola determinati secondo ragionevolezza.
2. Le parti non possono escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Articolo 75
Determinazione effettuata da un terzo
1. Qualora il prezzo o un'altra clausola del contratto debbano essere determinati da un terzo e questi non possa o non voglia determinarli, il giudice può, salvo che ciò sia incompatibile con le clausole del contratto, nominare un'altra persona affinché provveda alla determinazione.
2. Qualora il prezzo o la clausola contrattuale determinati dal terzo risultino manifestamente irragionevoli, si applicano in via sostitutiva il prezzo o la clausola contrattuale di norma applicati in circostanze simili al momento della conclusione del contratto o, qualora non disponibili, il prezzo o la clausola determinati secondo ragionevolezza.
3. Ai fini del paragrafo 1, il termine "giudice" include gli organi arbitrali.
4. Nei rapporti fra professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del paragrafo 2, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Articolo 76
Lingua
Ove non possa essere determinata altrimenti, la lingua da usare nelle comunicazioni relative al contratto o a diritti od obbligazioni da esso derivanti è quella impiegata per la conclusione del contratto.
Articolo 77
Contratto di durata indeterminata
1. Qualora le obbligazioni contrattuali debbano essere eseguite in modo continuato o periodico, e le clausole contrattuali non determinino la durata del rapporto contrattuale o non prevedano che esso possa essere estinto mediante preavviso, ciascuna parte può recedere dal contratto osservando un ragionevole termine di preavviso non superiore a due mesi.
2. Nei rapporti tra professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Articolo 78
Clausole contrattuali a favore di terzi
1. Le parti contraenti possono, mediante il contratto, conferire un diritto a favore di un terzo. Il terzo non deve necessariamente esistere o essere individuato al momento della conclusione del contratto, ma deve comunque essere individuabile.
2. La natura ed il contenuto del diritto del terzo sono definiti dal contratto. Il diritto può consistere in una esclusione o limitazione della responsabilità del terzo verso una delle parti del contratto.
3. Qualora, ai sensi del contratto, una delle parti sia tenuta ad eseguire una prestazione ad un terzo:
(a) il terzo ha lo stesso diritto alla prestazione e ai rimedi contro l'inadempimento che avrebbe qualora la parte obbligata fosse tenuta ad eseguire la prestazione in forza di un contratto concluso con il terzo stesso; e
(b) la parte obbligata può far valere contro il terzo tutte le eccezioni opponibili all'altra parte del contratto.
4. Il terzo può rifiutare il diritto attribuitogli comunicando il rifiuto a una delle parti contraenti, purché vi provveda prima di averlo espressamente o implicitamente accettato. A seguito del rifiuto, si considera che il diritto non sia mai stato attribuito al terzo.
5. Le parti contraenti possono sopprimere o modificare la clausola contrattuale attributiva del diritto, purché vi provvedano prima che una di esse abbia comunicato al terzo l'avvenuta attribuzione del diritto.
Capo 8 Clausole abusive
SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 79
Effetti delle clausole contrattuali abusive
1. Le clausole del contratto che siano predisposte da una delle parti e siano abusive ai sensi delle sezioni 2 e 3 del presente capo non sono vincolanti per l'altra parte.
2. Se il contratto può essere mantenuto in essere senza la clausola abusiva, le altre clausole contrattuali restano vincolanti.
Articolo 80
Deroghe relative alla valutazione della natura abusiva delle clausole
1. Le sezioni 2 e 3 del presente capo non si applicano alle clausole contrattuali corrispondenti a norme del diritto comune europeo della vendita le quali troverebbero applicazione se dette clausole non disciplinassero la materia.
2. La sezione 2 del presente capo non si applica alla definizione dell'oggetto principale del contratto né all'adeguatezza del prezzo dovuto, purché il professionista abbia ottemperato agli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 82.
3. La sezione 3 non si applica alla definizione dell'oggetto principale del contratto né all'adeguatezza del prezzo dovuto.
Articolo 81
Imperatività delle norme
SEZIONE 2 CLAUSOLE ABUSIVE NEI CONTRATTI TRA PROFESSIONISTA E CONSUMATORE
Articolo 82
Dovere di trasparenza nelle clausole contrattuali non negoziate individualmente
Il professionista deve far sì che le clausole da esso predisposte e non negoziate individualmente con il consumatore in conformità dell'articolo 7, siano formulate in modo accessibile e comprensibile.
Articolo 83
Significato del termine "abusivo" nei contratti tra professionista e consumatore
1. Nei contratti tra professionista e consumatore, la clausola predisposta dal professionista e non negoziata individualmente in conformità dell'articolo 7 è abusiva ai sensi della presente sezione se produce, a danno del consumatore, uno squilibrio significativo dei diritti e delle obbligazioni derivanti alle parti dal contratto, in contrasto con la buona fede e la correttezza.
2. Nel valutare la natura abusiva di una determinata clausola contrattuale ai sensi della presente sezione, occorre tenere conto:
(a) del fatto che il professionista si sia o meno conformato agli obblighi di trasparenza imposti dall'articolo 82;
(b) della natura delle prestazioni previste dal contratto;
(c) delle circostanze che prevalgono durante la conclusione del contratto;
(d) delle altre clausole contrattuali; e
(e) delle clausole di qualsiasi altro contratto da cui dipenda il contratto in questione.
Articolo 84
Clausole contrattuali considerate abusive in qualunque circostanza
Una determinata clausola contrattuale è considerata sempre abusiva ai sensi della presente sezione, se ha per oggetto o effetto di:
a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o lesione personale del consumatore, risultante da un atto o da un'omissione del professionista stesso o di chiunque agisca per suo conto;
b) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di perdite o danni subiti dal consumatore e causati deliberatamente o per colpa grave;
c) limitare l'obbligazione del professionista di rispettare gli impegni assunti dai suoi mandatari, o subordinare i suoi impegni a condizioni il cui verificarsi dipenda esclusivamente dal professionista stesso;
d) escludere o limitare l'esercizio di azioni legali o di altri rimedi giuridici del consumatore, in particolare obbligando quest'ultimo a rivolgersi esclusivamente ad un sistema arbitrale non previsto in modo generale da disposizioni giuridiche applicabili a contratti fra professionisti e consumatori;
e) attribuire giurisdizione esclusiva, per tutte le controversie che possano insorgere in relazione al contratto, al giudice competente per il luogo in cui il professionista ha il suo domicilio, salvo che il giudice prescelto non sia al tempo stesso competente per il luogo in cui abbia il domicilio il consumatore;
f) permettere in via esclusiva al professionista di determinare se i beni, il contenuto digitale o i servizi connessi forniti sono conformi a quanto stipulato nel contratto, o conferirgli il diritto esclusivo di interpretare le clausole del contratto;
g) stabilire che il contratto vincola il consumatore ma non il professionista;
h) obbligare il consumatore ad usare, per la risoluzione del contratto in conformità dell'articolo 8, modalità più formali di quelle usate per la sua conclusione;
i) consentire al professionista di recedere con un termine di preavviso più breve di quello richiesto al consumatore;
j) obbligare il consumatore a pagare per beni mai consegnati, contenuti digitali mai forniti o servizi connessi mai prestati;
k) stabilire che clausole del contratto non negoziate individualmente ai sensi dell'articolo 7 prevalgano sulle clausole negoziate individualmente.
Articolo 85
Clausole contrattuali che si presumono abusive
Si presume che una clausola sia abusiva ai della sensi della presente sezione, se ha per oggetto o effetto di:
a) limitare i mezzi di prova a disposizione del consumatore o imporgli un onere della prova che incombe per legge al professionista;
b) escludere o limitare in modo inappropriato i rimedi esperibili dal consumatore nei confronti del professionista o del terzo per l'inadempimento di obbligazioni contrattuali da parte del professionista stesso;
c) escludere o limitare in modo ingiustificato il diritto del consumatore di compensare i crediti vantati nei confronti del professionista con quanto dovuto dal consumatore al professionista stesso;
d) consentire al professionista di trattenere le somme pagate dal consumatore nel caso in cui quest'ultimo decida di non concludere il contratto o di non eseguire le prestazioni contrattuali, senza prevedere che il consumatore riceva dal professionista un indennizzo dello stesso importo nella situazione inversa;
e) imporre al consumatore inadempiente il pagamento di una somma di denaro, a titolo di risarcimento o di penale, d'importo manifestamente eccessivo;
f) attribuire al solo professionista, e non anche al consumatore, la facoltà di recedere dal contratto o di estinguere il rapporto contrattuale a norma dell'articolo 8 in maniera discrezionale, o consentire al professionista di trattenere somme versate per servizi connessi non ancora prestati nel caso in cui il professionista risolva il contratto o ne receda;
g) consentire al professionista di risolvere un contratto di durata indeterminata senza un ragionevole termine di preavviso, salvo quando sussistano gravi motivi;
h) prorogare automaticamente il contratto di durata determinata in mancanza di indicazioni contrarie del consumatore, qualora il termine previsto per tali indicazioni sia irragionevolmente anticipato rispetto alla scadenza del contratto;
i) autorizzare il professionista a modificare unilateralmente le clausole del contratto senza un valido motivo specificato nel contratto stesso; tale disposizione non si applica a clausole con cui il professionista si riservi il diritto di modificare unilateralmente le clausole di un contratto di durata indeterminata, purché il professionista sia tenuto ad informare con un ragionevole preavviso il consumatore e questi sia libero di recedere dal contratto senza spese a suo carico;
j) consentire al professionista di modificare unilateralmente, senza giustificato motivo, le caratteristiche dei beni, del contenuto digitale o dei servizi connessi da fornire o qualunque altra caratteristica dell'adempimento;
k) stabilire che il prezzo dei beni, del contenuto digitale o dei servizi connessi deve essere determinato al momento della consegna o della fornitura, o consentire al professionista di aumentare il prezzo senza attribuire al consumatore il diritto di recedere se l'aumento del prezzo è eccessivo rispetto al prezzo concordato al momento della conclusione del contratto; tale norma non si applica alle clausole di indicizzazione del prezzo, ove consentite dalla legge, a condizione che il criterio di variazione del prezzo sia definito in modo esplicito;
l) obbligare il consumatore ad adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali anche in caso di mancato adempimento delle obbligazioni incombenti al professionista;
m) consentire al professionista di cedere a terzi i propri diritti e obbligazioni contrattuali senza l'accordo del consumatore, salvo che il contratto sia ceduto ad una società controllata dal professionista ovvero per effetto di una fusione o un'analoga e legittima operazione societaria, e la cessione sia inidonea a pregiudicare i diritti del consumatore;
n) consentire al professionista, qualora quanto è stato ordinato dal consumatore non sia disponibile, di fornire un prodotto equivalente senza aver informato espressamente il consumatore di tale possibilità nonché del fatto che, se il consumatore stesso esercita il diritto di respingere la prestazione, le spese di restituzione di quanto ha ricevuto ai sensi del contratto incombono al professionista;
o) consentire al professionista di riservarsi di accettare o rifiutare una proposta entro un termine eccessivamente lungo o definito in modo inadeguato;
p) consentire al professionista di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali entro un termine eccessivamente lungo o definito in modo inadeguato;
q) escludere o limitare in modo ingiustificato i rimedi di cui dispone il consumatore nei confronti del professionista o i mezzi di difesa esperibili dal consumatore contro pretese avanzate dal professionista;
r) subordinare l'adempimento delle obbligazioni contrattuali del professionista, o altri effetti del contratto favorevoli al consumatore, a particolari formalità non imposte dalla legge e che risultano eccessive;
s) obbligare il consumatore a pagare eccessivi anticipi o eccessive garanzie di adempimento;
t) impedire ingiustificatamente al consumatore di ottenere forniture o riparazioni da terzi;
u) collegare ingiustificatamente il contratto ad un altro contratto con lo stesso professionista, una sua filiale o un terzo, secondo modalità che il consumatore non può ragionevolmente prevedere;
v) gravare il consumatore di un onere eccessivo per il recesso da un contratto a tempo indeterminato;
SEZIONE 3 CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE NEI CONTRATTI TRA PROFESSIONISTI
Articolo 86
Il significato del termine "abusivo" nei contratti tra professionisti
1. Nei contratti tra professionisti, le clausole sono considerate abusive ai sensi della presente sezione, solo se:
(a) rientrano fra quelle, predisposte da una parte, che non sono state negoziate individualmente ai sensi dell'articolo 7; e
(b) il loro uso si discosta manifestamente dalle buone pratiche commerciali, in contrasto con la buona fede e la correttezza.
2. Nel valutare la natura abusiva di una determinata clausola contrattuale ai sensi della presente sezione, occorre tenere conto:
(c) della natura delle prestazioni previste dal contratto;
(d) delle circostanze che prevalgono durante la conclusione del contratto;
(e) delle altre clausole contrattuali; e
(f) delle clausole di qualsiasi altro contratto dal quale il contratto in questione dipenda.
Parte IV Obbligazioni e rimedi delle parti del contratto di vendita o del contratto per la fornitura di contenuto digitale
Capo 9 Disposizioni generali
Articolo 87
Inadempimento ed inadempimento grave
1. L'inadempimento di un'obbligazione consiste in qualsiasi difetto nell'esecuzione della prestazione, giustificato o meno, e include:
(a) la mancata o tardiva consegna dei beni;
(b) la mancata o tardiva fornitura del contenuto digitale;
(c) la consegna di beni non conformi a quanto previsto dal contratto;
(d) la fornitura di contenuto digitale non conforme a quanto previsto dal contratto;
(e) il mancato o tardivo pagamento del prezzo; e
(f) qualunque altra esecuzione della prestazione non conforme a quanto previsto dal contratto.
2. L'inadempimento dell'obbligazione di una parte è grave se:
(a) priva sostanzialmente l'altra parte di quanto le spetta in base al contratto, salvo che, al momento della conclusione del contratto, la parte inadempiente non abbia previsto né fosse ragionevolmente tenuta a prevedere tale risultato; oppure
(b) rende manifestamente impossibile qualsiasi affidamento sul futuro adempimento della parte inadempiente.
Articolo 88
Inadempimento giustificato.
1. La parte inadempiente non risponde dell'inadempimento se questo è dovuto ad un impedimento estraneo alla sua sfera di controllo e se essa non era ragionevolmente tenuta a prenderlo in considerazione al momento della conclusione del contratto, né ad evitare o sormontare l'impedimento o le sue conseguenze.
2. Qualora l'impedimento sia solo temporaneo, l'inadempimento è giustificato finché sussiste l'impedimento. L'altra parte può tuttavia considerare il ritardo come un inadempimento grave qualora esso sia equivalente a un tale inadempimento.
3. La parte incapace di adempiere deve assicurarsi che la comunicazione dell'impedimento e dei suoi effetti sulla capacità di adempiere raggiunga l'altra parte senza ingiustificato ritardo a decorrere dal momento in cui ha conosciuto o era ragionevolmente tenuta a conoscere tali circostanze. L'altra parte ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla violazione di tale dovere.
Articolo 89
Mutamento delle circostanze
1. Ciascuna parte è tenuta ad adempiere le proprie obbligazioni anche qualora la prestazione sia divenuta più onerosa per l'aumento dei relativi costi o per la diminuzione del valore del corrispettivo dovuto.
Ove la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per un eccezionale mutamento delle circostanze, le parti sono tenute ad avviare trattative intese a modificare o risolvere il contratto.
2. Se le parti non riescono a raggiungere un accordo entro un termine ragionevole, il giudice, su richiesta di una delle parti, può:
(a) modificare il contratto in modo da renderlo conforme a quanto le parti avrebbero ragionevolmente convenuto al momento della sua conclusione se avessero tenuto conto del mutamento di circostanze; oppure
(b) risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 8 con effetto da una determinata data e a determinate condizioni.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano solo se:
(a) il mutamento delle circostanze è avvenuto dopo la conclusione del contratto;
(b) in quel momento la parte facente valere il mutamento delle circostanze non aveva considerato né era ragionevolmente tenuta a considerare la possibilità o l'entità del mutamento di circostanze; e
(c) la parte lesa non ha assunto né era ragionevolmente tenuta ad assumere il rischio del mutamento delle circostanze.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il termine "giudice" include gli organi arbitrali.
Articolo 90
Estensione dell'applicazione delle disposizioni sul pagamento e sul rifiuto di accettare beni o contenuto digitale
1. Salvo diverse disposizioni, le norme del capo 12 relative al pagamento del prezzo da parte del compratore si applicano altresì, con i necessari adattamenti, agli altri pagamenti.
2. L'articolo 97 si applica altresì, con i necessari adattamenti, a qualsiasi altro caso in cui una persona rimanga in possesso di beni o contenuto digitale perché chi ne aveva l'obbligo non li ha presi in consegna.
Capo 10 Obbligazioni del venditore
SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 91
Obbligazioni principali del venditore
Il venditore di beni o il fornitore di contenuto digitale (nella presente parte, "il venditore") deve:
a) consegnare i beni o fornire il contenuto digitale;
b) trasferire la proprietà dei beni, incluso il supporto materiale su cui è fornito il contenuto digitale; e
c) garantire che i beni o il contenuto digitale sono conformi a quanto previsto dal contratto;
d) garantire che il compratore ha il diritto di usare il contenuto digitale conformemente al contratto, e
e) consegnare i documenti che rappresentano i beni o che vi si riferiscono o i documenti inerenti al contenuto digitale, secondo quanto prescritto dal contratto.
Articolo 92
Adempimento del terzo
1. Il venditore può incaricare altri dell'adempimento, salvo che le clausole contrattuali prevedano l'adempimento personale.
2. Il venditore che incarica altri dell'adempimento rimane responsabile dell'adempimento medesimo.
SEZIONE 2 CONSEGNA
Articolo 93
Luogo della consegna
1. Ove non possa essere determinato altrimenti, il luogo della consegna è costituito:
(a) dal luogo di residenza del consumatore al momento della conclusione del contratto, nel caso dei contratti di vendita al consumatore o dei contratti per la
fornitura di contenuto digitale, sempre che si tratti di contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali o di contratti nei quali il venditore si sia impegnato a provvedere al trasporto fino al compratore;
(b) in ogni altro caso,
i) dal più vicino punto di raccolta del primo vettore, se il contratto di vendita prevede il trasporto dei beni per mezzo di un vettore o più vettori;
ii) dalla sede d'affari del venditore al momento della conclusione del contratto, se il contratto non prevede il trasporto.
2. Se il venditore ha più sedi d'affari, si considera come sede d'affari ai fini del paragrafo 1, lettera b), quella avente il rapporto più stretto con l'obbligazione di consegna.
Articolo 94
Modalità di consegna
1. Salvo diverse disposizioni, il venditore adempie l'obbligazione di consegna:
(a) nel caso dei contratti di vendita al consumatore o dei contratti per la fornitura di contenuto digitale, se si tratta di contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, o nei quali il venditore si sia impegnato a provvedere al trasporto fino al compratore: trasferendo il possesso o il controllo materiale dei beni o del contenuto digitale al consumatore;
(b) negli altri casi in cui il contratto implichi il trasporto dei beni per mezzo di un vettore: rimettendo i beni al primo vettore per la consegna al compratore e rimettendo al compratore ogni documento necessario per consentirgli di prendere in consegna i beni dal vettore che li detiene; oppure
(c) nei casi non contemplati dal disposto delle lettere a) o b): mettendo nella disponibilità del compratore i beni o il contenuto digitale oppure mettendo i documenti rappresentativi dei beni nella disponibilità del compratore, se le parti hanno pattuito che il venditore debba consegnare solo tali documenti.
2. Al paragrafo 1, lettere a) e c), ogni riferimento al consumatore o al compratore include il terzo, diverso dal vettore, indicato dal consumatore o dal compratore conformemente al contratto.
Articolo 95
Termini di consegna
1. Quando non sia possibile determinare altrimenti il termine di consegna, i beni o il contenuto digitale devono essere consegnati senza ingiustificato ritardo dal momento in cui è stato concluso il contratto.
2. Nei contratti tra professionista e consumatore, salvo qualora diversamente convenuto dalle parti, il professionista è tenuto a consegnare i beni o il contenuto digitale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.
Articolo 96
Obbligazioni del venditore relative al trasporto dei beni
1. Se il contratto prescrive che il venditore provveda al trasporto dei beni, questi deve stipulare i contratti che sono necessari per il trasporto verso il luogo indicato, con mezzi di trasporto adeguati alle circostanze e secondo le condizioni usuali per il trasporto di cui trattasi.
2. Se, in conformità al contratto, il venditore consegna i beni ad un vettore e se i beni non sono chiaramente contraddistinti per la consegna ai fini del contratto, mediante apposizione di un segno distintivo su di essi, mediante documenti di trasporto o mediante qualsiasi altro mezzo, il venditore deve dare al compratore un avviso di spedizione che indichi in maniera specifica i beni.
3. Il venditore, qualora non sia obbligato dal contratto a stipulare un'assicurazione per il trasporto dei beni, deve fornire al compratore, su richiesta, tutte le informazioni necessarie perché quest'ultimo possa stipulare tale assicurazione.
Articolo 97
Rifiuto dei beni o del contenuto digitale da parte del compratore
1. Il venditore che rimanga in possesso di beni o contenuto digitale perché il compratore non li ha presi in consegna quando vi era tenuto deve adottare misure ragionevoli per conservarli e custodirli.
2. Il venditore è liberato dall'obbligazione di consegna, se:
(a) deposita i beni o il contenuto digitale a condizioni ragionevoli presso un terzo affinché li tenga a disposizione del compratore, e ne dà comunicazione a quest'ultimo; oppure
(b) vende i beni o il contenuto digitale a condizioni ragionevoli, dopo aver avvisato il compratore, e versa i proventi netti a quest'ultimo.
3. Il venditore ha diritto al rimborso di tutte le spese ragionevolmente sostenute in seguito alla vendita o a trattenerle sul ricavato della vendita stessa.
Articolo 98
Effetto sul passaggio del rischio
Gli effetti della consegna sul passaggio del rischio sono disciplinati nel capo 14.
SEZIONE 3 CONFORMITÀ DEI BENI E DEL CONTENUTO DIGITALE
Articolo 99
Conformità al contratto
1. Per essere conformi al contratto, i beni o il contenuto digitale devono:
(a) corrispondere alla quantità, qualità e descrizione contrattuale;
(b) essere confezionati o imballati nel modo richiesto dal contratto; e
(c) essere forniti insieme a tutti gli accessori, alle istruzioni di installazione o alle altre istruzioni prescritte dal contratto.
2. Per essere conformi al contratto, i beni o il contenuto digitale devono inoltre soddisfare alle condizioni previste agli articoli 100, 101 e 102, salvo che e nella misura in cui le parti non abbiano convenuto altrimenti.
3. Nei contratti di vendita al consumatore, qualunque accordo in deroga a quanto previsto dagli articoli 100, 102 e 103, concluso a danno del consumatore, è valido solo se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza della specifica condizione dei beni o del contenuto digitale e li ha accettati come conformi al contratto medesimo.
4. Nei contratti di vendita al consumatore, le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del paragrafo 3, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Articolo 100
Criteri di conformità dei beni e del contenuto digitale
I beni o il contenuto digitale devono:
a) essere idonei a qualsiasi specifico uso reso noto al venditore al momento della conclusione del contratto, salvo quando le circostanze dimostrano che il compratore non ha fatto o non poteva ragionevolmente fare affidamento sulle competenze e sul giudizio del venditore;
b) essere idonei agli scopi per i quali si impiegano di norma beni o contenuto digitale aventi le stesse caratteristiche;
c) possedere le qualità dei beni o del contenuto digitale che il venditore ha indicato al compratore mediante un campione o modello;
d) essere confezionati o imballati secondo le modalità solitamente utilizzate per tali beni o, dove non esistano modalità usuali, in modo adeguato a conservare e proteggere i beni;
e) essere dotati di quegli accessori, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il compratore può ragionevolmente pretendere;
f) avere le qualità e le prestazioni indicate in qualunque dichiarazione precontrattuale che rientri nelle clausole del contratto in forza dell'articolo 69; e
g) possedere le qualità e le prestazioni che il compratore può ragionevolmente pretendere. Nel determinare ciò che il consumatore può ragionevolmente pretendere in riferimento al contenuto digitale, si deve considerare se il contenuto digitale sia stato o meno fornito contro il pagamento di un prezzo.
Articolo 101
Errata installazione nell'ambito dei contratti di vendita al consumatore
1. Quando i beni o il contenuto digitale forniti nell'ambito dei contratti di vendita al consumatore non sono correttamente installati, l'eventuale difetto di conformità risultante dall'errata installazione è considerato come un difetto di conformità dei beni o del contenuto digitale, se:
(a) i beni o il contenuto digitale sono stati installati dal venditore o sotto la sua responsabilità; oppure
(b) i beni o il contenuto digitale sono destinati ad essere installati dal consumatore e l'errata installazione è dovuta ad una carenza nelle istruzioni di installazione.
1. Le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Articolo 102
Diritti o pretese dei terzi
2. I beni o il contenuto digitale devono essere liberi da qualsiasi diritto o pretesa non palesemente infondata di terzi.
1. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, i beni o il contenuto digitale devono essere liberi da qualsiasi diritto o pretesa non palesemente infondata di terzi in materia di proprietà intellettuale:
(a) a norma della legge dello Stato in cui i beni o il contenuto digitale saranno usati in base a quanto pattuito nel contratto, o, in assenza di un tale accordo, a norma della legge dello Stato della sede d'affari del compratore, o, nei contratti tra professionista e consumatore, a norma della legge del luogo di residenza del consumatore che questi ha indicato al momento della conclusione del contratto, e
(b) che il venditore conosceva, o era ragionevolmente tenuto a conoscere, al momento della conclusione del contratto.
2. Nei contratti tra professionisti, il paragrafo 2 non si applica se il compratore conosceva o era ragionevolmente tenuto a conoscere i diritti o le pretese di proprietà intellettuale al momento della conclusione del contratto
3. Nei contratti tra professionista e consumatore,il paragrafo 2 non si applica se il consumatore conosceva i diritti o le pretese di proprietà intellettuale al momento della conclusione del contratto.
4. Nei rapporti tra professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, né derogarvi o modificarne gli effetti.
Articolo 103
Limitazione della conformità esigibile del contenuto digitale
Il contenuto digitale non può essere considerato difforme dal contratto per il solo fatto che, dopo la conclusione del contratto, è stato reso disponibile un contenuto digitale più aggiornato.
Articolo 104
Conoscenza del difetto di conformità da parte del compratore nei contratti tra professionisti
Nei contratti tra professionisti, il venditore non è responsabile di un difetto di conformità dei beni se, al momento della conclusione del contratto, il compratore ne era a conoscenza o non poteva ignorarlo.
Articolo 105
Momento rilevante per la determinazione della conformità
1. Il venditore è responsabile di qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento in cui il rischio passa al compratore ai sensi del capo 14.
2. Nei contratti di vendita al consumatore, il difetto di conformità che si manifesta entro sei mesi dal momento del passaggio del rischio al compratore si presume sussistente in detto momento, salvo che tale presunzione sia incompatibile con la natura dei beni o del contenuto digitale o con la natura del difetto di conformità.
3. Nei casi disciplinati dall'articolo 101, paragrafo 1, lettera a), i riferimenti al momento in cui il rischio passa al compratore, contenuti nei paragrafi 1 o 2 del presente articolo, devono essere interpretati come riferimenti fatti al momento in cui l'installazione è stata terminata. Nei casi disciplinati dall'articolo 101, paragrafo 1, lettera b), tali riferimenti devono essere interpretati come riferimenti fatti al momento in cui il consumatore aveva tempo sufficiente per effettuare l'installazione.
4. Il venditore deve far sì che il contenuto digitale, qualora debba essere da lui successivamente aggiornato, rimanga conforme al contratto durante l'intera durata contrattuale.
Capo 11 Rimedi esperibili dal compratore
SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 106
Elenco dei rimedi esperibili dal compratore
1. In caso di inadempimento di un'obbligazione da parte del venditore, il compratore può:
(a) esigere l'adempimento dell'obbligazione, in particolare l'esecuzione in forma specifica, la riparazione o la sostituzione dei beni o del contenuto digitale, ai sensi della sezione 3 del presente capo;
(b) rifiutarsi di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della sezione 4 del presente capo;
(c) risolvere il contratto ai sensi della sezione 5 del presente capo ed esigere la restituzione del prezzo pagato, ai sensi del capo 17;
(d) ridurre il prezzo ai sensi ai sensi della sezione 6 del presente capo; e
(e) chiedere il risarcimento dei danni ai sensi del capo 16.
2. Se il compratore è un professionista:
(a) il diritto del compratore di esercitare qualunque rimedio, salvo il rifiuto di adempiere, è subordinato al diritto del venditore alla correzione di cui alla sezione 2 del presente capo; e
(b) il diritto del compratore di far valere il difetto di conformità è subordinato agli oneri di verifica e comunicazione disposti dalla sezione 7 del presente capo.
3. Se il compratore è un consumatore:
(a) i diritti del compratore non sono subordinati al diritto di correzione del venditore; e
(b) gli oneri di verifica e notifica previsti dalla sezione 7 del presente capo non si applicano.
4. Se l'inadempimento del venditore è giustificato, il compratore può avvalersi di qualsiasi rimedio indicato nel paragrafo 1, eccetto la richiesta di adempimento e la richiesta di risarcimento dei danni.
5. Il compratore non può avvalersi di nessuno dei rimedi contro l'inadempimento indicati al paragrafo 1 se ha causato l'inadempimento del venditore.
6. I rimedi che non sono tra loro incompatibili possono essere cumulati.
Articolo 107
Limitazione dei rimedi per il contenuto digitale fornito a titolo gratuito
Se il contenuto digitale non è fornito a titolo oneroso, il compratore non può valersi dei rimedi di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere da a) a d); può solo chiedere il risarcimento ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, lettera e), per i danni causati ai suoi beni dal difetto di conformità del contenuto digitale, in particolare all'hardware, al software e ai dati, escluso il mancato guadagno causato al compratore dal danno subito.
Articolo 108
Imperatività delle norme
SEZIONE 2 CORREZIONE DA PARTE DEL VENDITORE
Articolo 109
Correzione da parte del venditore
1. Il venditore che abbia offerto la prestazione in anticipo e cui sia stata comunicata la difformità della stessa rispetto al contratto può fare un'offerta nuova e conforme entro il termine previsto per l'adempimento.
2. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1, il venditore che abbia offerto una prestazione difforme dal contratto può proporre di correggerla a proprie spese senza ingiustificato ritardo a decorrere dal momento in cui ne ha ricevuta comunicazione.
3. Il diritto alla correzione non è precluso dall'avviso di risoluzione.
4. Il compratore può respingere un'offerta di correzione solo se:
(a) la correzione non può essere apportata tempestivamente e senza inconvenienti significativi per il compratore;
(b) il compratore ha motivo di ritenere che non può fare affidamento sul futuro adempimento del venditore; oppure
(c) il ritardo nell'adempimento equivale ad un inadempimento grave.
5. Al venditore deve esser assegnato un termine ragionevole per effettuare la correzione.
6. Il compratore può rifiutarsi di adempiere in attesa della correzione, ma i suoi diritti, qualora siano incompatibili con l'assegnazione di un termine per la correzione, sono sospesi finché tale termine non sia scaduto.
SEZIONE 3 RICHIESTA DI ADEMPIMENTO
Articolo 110
Richiesta di adempimento delle obbligazioni del venditore
1. Il compratore ha diritto di esigere l'adempimento delle obbligazioni del venditore.
2. L'adempimento esigibile include la correzione, a titolo gratuito, delle prestazioni difformi dal contratto.
3. L'adempimento non è dovuto se:
(a) l'adempimento è impossibile o è divenuto illecito; oppure
(b) l'onere o il costo dell'adempimento è sproporzionato rispetto al beneficio che il compratore ne trarrebbe.
Articolo 111
Scelta del consumatore tra riparazione e sostituzione
4. Nei contratti di vendita al consumatore, se il professionista è tenuto a correggere il difetto di conformità ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, il consumatore può scegliere tra la riparazione e la sostituzione purché il rimedio prescelto non sia illecito o impossibile né gravi il venditore di costi sproporzionati rispetto al rimedio alternativo, considerando:
(a) il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità;
(b) l'entità del difetto di conformità;
(c) se il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Il consumatore, qualora abbia chiesto la correzione del difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione a norma del paragrafo 1, non può esperire altri rimedi a meno che il professionista ometta di effettuare la riparazione o la sostituzione entro un termine ragionevole e comunque non superiore a 30 giorni. il consumatore può tuttavia rifiutarsi di adempiere in pendenza di tale termine.
Articolo 112
Restituzione dell'articolo sostituito
6. Il venditore che abbia corretto il difetto di conformità mediante sostituzione ha il diritto e l'obbligo di riprendere possesso a proprie spese dell'articolo sostituito.
SEZIONE 4 RIFIUTO DELL'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE
Articolo 113
Eccezione di inadempimento
1. Il compratore tenuto ad adempiere contemporaneamente o successivamente all'adempimento del venditore può rifiutarsi di adempiere fino a quando il venditore non abbia adempiuto o offerto di adempiere.
2. Il compratore che è tenuto ad adempiere prima dell'adempimento del venditore e che può ragionevolmente presumere che il venditore non adempirà nei termini prefissi, può rifiutarsi di adempiere finché perduri tale presunzione.
SEZIONE 5 RISOLUZIONE
Articolo 114
Risoluzione per inadempimento
1. In caso di inadempimento grave del venditore ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, il compratore può risolvere il contratto a norma dell'articolo 8.
2. Nei contratti di vendita al consumatore e nei contratti di fornitura di contenuto digitale tra professionisti e consumatori, se l' inadempimento è dovuto a difformità dei beni rispetto al contratto, il consumatore può risolvere il contratto salvo che l'inadempimento sia di scarsa importanza.
Articolo 115
Risoluzione per consegna tardiva in seguito a diffida ad adempiere
1. In caso di ritardo nella consegna che non sia grave di per sé, il compratore può risolvere il contratto qualora comunichi al venditore un termine supplementare di durata ragionevole per l'adempimento e il venditore non adempia entro tale termine.
2. Il nuovo termine di cui al paragrafo 1 è considerato di durata ragionevole se il venditore non lo contesta senza ingiustificato ritardo.
3. Se la comunicazione prevede la risoluzione automatica del contratto nel caso in cui venditore non adempia entro il termine in essa stabilito, la risoluzione ha effetto allo scadere di tale termine senza necessità di ulteriori comunicazioni.
Articolo 116
Risoluzione per inadempimento anteriore alla scadenza
Il compratore può risolvere il contratto prima della scadenza del termine di adempimento se il venditore dichiara, o risulta altrimenti evidente, che l'adempimento non avrà luogo e se l'inadempimento è tale da giustificare la risoluzione.
Articolo 117
Ambito di applicazione del diritto di risoluzione del contratto
1. Qualora le obbligazioni del venditore derivanti dal contratto debbano essere adempiute in modo separato o siano comunque divisibili, e ai sensi della presente sezione esista una causa di risoluzione per una parte della prestazione cui sia riferibile una frazione del prezzo, il compratore può risolvere il contratto limitatamente a tale parte.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il compratore non può essere ragionevolmente tenuto ad accettare l'adempimento delle altre parti o l'inadempimento sia tale da giustificare la risoluzione integrale del contratto nel suo insieme.
3. Qualora le obbligazioni del venditore derivanti dal contratto non siano divisibili o il prezzo non possa essere ripartito, il compratore può risolvere il contratto solo se l'inadempimento ne giustifica la risoluzione integrale.
Articolo 118
Comunicazione della risoluzione
Il diritto di risolvere il contratto ai sensi della presente sezione si esercita mediante comunicazione al venditore.
Articolo 119
Perdita del diritto di risoluzione del contratto
1. Il compratore perde il diritto di risolvere il contratto ai sensi della presente sezione se non comunica la risoluzione entro un termine a decorrere dal momento in cui il diritto è sorto o, se posteriore, da quello in cui il compratore ha conosciuto o era ragionevolmente tenuto a conoscere l'inadempimento.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
(a) se il compratore è un consumatore; oppure
(b) se non è stato offerto nessun adempimento.
SEZIONE 6 RIDUZIONE DEL PREZZO
Articolo 120
Diritto alla riduzione del prezzo
1. Il compratore che accetta una prestazione non conforme al contratto può ridurre il prezzo. La riduzione deve essere proporzionale al difetto di valore della prestazione ricevuta, riferito al momento in cui questa è stata eseguita, rispetto al valore della prestazione conforme.
2. Il compratore che abbia diritto a ridurre il prezzo ai sensi del paragrafo 1 ed abbia già pagato un importo superiore al prezzo ridotto può esigere che il venditore del restituisca l'eccedenza.
SEZIONE 7 ONERI DI VERIFICA E COMUNICAZIONE NEI CONTRATTI FRA PROFESSIONISTI
Articolo 121
Verifica dei beni nei contratti tra professionisti
1. Nei contratti fra professionisti il compratore è tenuto a verificare o far verificare i beni entro un breve termine ragionevolmente commisurato alle circostanze e comunque non superiore a 14 giorni dalla data della consegna dei beni, della fornitura di contenuto digitale o della prestazione di servizi connessi.
2. Se il contratto implica il trasporto di beni, la verifica può essere differita fino al loro arrivo a destinazione.
3. Se i beni sono reinstradati durante il trasporto, o rispediti dal compratore, prima che questi abbia avuto una ragionevole possibilità di ispezionarli, e al momento della conclusione del contratto il venditore conosceva o era ragionevolmente tenuto a
conoscere la possibilità del reinstradamento o della rispedizione, la verifica può essere differita fino a quando i beni non siano arrivati alla nuova destinazione.
Articolo 122
Comunicazione del difetto di conformità nei contratti di vendita fra professionisti
4. Nei contratti fra professionisti il compratore non può far valere il difetto di conformità se non lo comunica al venditore entro un termine ragionevole precisandone la natura.
Il termine decorre dal momento in cui i beni sono stati forniti o, se posteriore, da quello in cui il compratore ha riconosciuto o era ragionevolmente tenuto a riconoscere il difetto di conformità.
1. Il compratore perde in ogni caso il diritto di far valere il difetto di conformità se non ne dà comunicazione al venditore entro due anni dal momento in cui i beni gli sono stati consegnati a norma del contratto.
2. Se le parti hanno convenuto che i beni devono rimanere idonei per una finalità specifica o per la loro finalità generica durante un determinato periodo di tempo, il termine per la comunicazione ai sensi del paragrafo 2 non scade prima della fine di tale periodo.
3. Il paragrafo 2 non si applica alle pretese e ai diritti dei terzi di cui all'articolo 102.
4. Il compratore non è tenuto a denunciare al venditore la consegna parziale se egli ha motivo di ritenere che i beni rimanenti saranno consegnati.
5. Il venditore non può valersi delle disposizioni del presente articolo se il difetto di conformità attiene a fatti che egli conosceva o era ragionevolmente tenuto a conoscere e non ha rivelato al compratore.
Capo 12 Obbligazioni del compratore
SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 123
Obbligazioni principali del compratore
1. Il compratore deve:
(a) pagare il prezzo;
(b) prendere in consegna i beni o il contenuto digitale; e
(c) ricevere i documenti che rappresentano i beni o che vi si riferiscono o i documenti relativi al contenuto digitale, secondo quanto prescritto dal contratto.
SEZIONE 2 PAGAMENTO DEL PREZZO
Articolo 124
Mezzi di pagamento
1. Il pagamento è eseguito con i mezzi indicati dalle clausole del contratto o, in mancanza di tale indicazione, con qualunque mezzo usato nell'esercizio corrente dell'attività commerciale nel luogo in cui il pagamento deve avvenire, tenuto conto della natura della transazione commerciale.
2. L'accettazione, da parte del venditore, di assegni o di altri ordini o promesse di pagamento si presume subordinata alla condizione che tali strumenti di pagamento siano onorati. Qualora l'ordine o la promessa non vengano onorati, il venditore può esigere l'adempimento dell'obbligazione originaria di pagamento.
3. L'obbligazione originaria del compratore si estingue se il venditore accetta la promessa di pagamento di un terzo al quale è vincolato da un previo accordo sull' accettazione della promessa come mezzo di pagamento.
4. Nei contratti tra professionista e consumatore, il consumatore non è tenuto a pagare, per l'uso degli strumenti di pagamento, tariffe che superino i costi sostenuti a tal fine dal professionista.
Articolo 125
Luogo del pagamento
1. Il luogo del pagamento, se non può essere altrimenti determinato, è costituito dalla sede di attività del venditore al momento della conclusione del contratto.
2. Se il venditore ha più di una sede di attività, il luogo del pagamento è costituito dalla sede di attività del venditore che presenta il rapporto più stretto con l'obbligazione di pagamento.
Articolo 126
Termine di pagamento
1. Il pagamento del prezzo è dovuto al momento della consegna.
2. L'offerta di pagare prima che il prezzo diventi esigibile può essere respinta dal venditore se questi vi ha legittimo interesse.
Articolo 127
Pagamento da parte di terzi
1. Il compratore può incaricare un'altra persona del pagamento. Il compratore che incarica altri del pagamento rimane responsabile del pagamento medesimo.
2. Il venditore non può rifiutare il pagamento da parte di un terzo se:
(a) il terzo agisce con il consenso del compratore, oppure
(b) il terzo ha un legittimo interesse a pagare e il compratore non ha pagato o è manifesto che non pagherà nel termine prefisso.
3. Il pagamento del terzo a norma dei paragrafi 1 o 2 libera il compratore dalla responsabilità nei confronti del venditore.
4. Qualora il venditore accetti il pagamento del terzo in circostanze non contemplate dai paragrafi 1 o 2, il compratore è liberato dalla responsabilità verso il venditore, ma quest'ultimo è responsabile nei suoi confronti per eventuali perdite causate dall'accettazione.
Articolo 128
Imputazione del pagamento
1. Il compratore, se è tenuto ad adempiere varie obbligazioni di pagamento ed effettua un pagamento non sufficiente ad onorarle tutte può comunicare al venditore, al momento del pagamento, l'obbligazione cui il medesimo deve essere imputato.
2. In caso di mancata comunicazione ai sensi del paragrafo 1, il venditore può, mediante comunicazione al compratore effettuata entro un termine ragionevole, imputare il pagamento ad una delle obbligazioni.
3. L'imputazione ai sensi del paragrafo 2 non ha effetto se riguarda un'obbligazione non ancora scaduta o controversa.
4. In assenza di valida imputazione eseguita da una delle parti, il pagamento è da imputare all'obbligazione che soddisfi uno dei seguenti criteri, nell'ordine indicato:
(a) l'obbligazione che è scaduta o è la prima a scadere;
(b) l'obbligazione per la quale il venditore dispone di minori garanzie;
(c) l'obbligazione maggiormente gravosa per il compratore;
(d) l'obbligazione sorta per prima.
Se nessuno di tali criteri è applicabile, il pagamento è da imputare proporzionalmente a tutte le obbligazioni.
1. Il pagamento può essere imputato in forza dei paragrafi 2, 3 o 4, alle obbligazioni inesigibili perché prescritte solo se non vi è alcun'altra obbligazione cui il pagamento possa essere imputato ai sensi di tali paragrafi.
SEZIONE 3 PRESA IN CONSEGNA
Articolo 129
Presa in consegna
Il compratore adempie l'obbligazione di prendere in consegna:
a) compiendo ogni atto ragionevolmente esigibile al fine di consentire al venditore di eseguire l'obbligazione di consegnare, e
b) prendendo in consegna i beni o i documenti che li rappresentano o il contenuto digitale, come previsto dal contratto.
Articolo 130
Consegna anticipata e consegna di un quantitativo errato
1. Se il venditore consegna i beni o fornisce il contenuto digitale prima del termine prefisso, il compratore deve accettare la consegna salvo che abbia un legittimo interesse a rifiutarla.
2. Se il venditore consegna una quantità di beni o di contenuto digitale inferiore a quanto previsto dal contratto, il compratore deve accettare la consegna salvo che abbia un legittimo interesse a rifiutarla.
3. Se il venditore consegna una quantità di beni o di contenuto digitale superiore a quella prevista dal contratto, il compratore può accettare o rifiutare la quantità in eccesso.
4. La quantità in eccesso, se accettata dal compratore, si considera fornita in base al contratto e il relativo prezzo deve essere pagato secondo la tariffa contrattuale.
5. Nei contratti di vendita al consumatore il paragrafo 4 non si applica se il compratore può ragionevolmente presumere che il venditore abbia consegnato la quantità in eccesso intenzionalmente e senza incorrere in errore sapendo che tale quantità non era stata ordinata.
Capo 13 Rimedi esperibili dal venditore
SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 131
Elenco dei rimedi esperibili dal venditore
1. In caso di inadempimento di un'obbligazione da parte del compratore, il venditore può:
(a) esigere l'adempimento ai sensi della sezione 2 del presente capo;
(b) rifiutarsi di adempiere ai sensi della sezione 3 del presente capo;
(c) risolvere il contratto ai sensi della sezione 4 del presente capo, e
(d) richiedere il pagamento degli interessi sul prezzo o il risarcimento dei danni ai sensi del capo 16.
2. Se l'inadempimento del compratore è giustificato, il venditore può avvalersi di qualsiasi rimedio di cui al paragrafo 1, ad esclusione della richiesta di adempimento e della richiesta di risarcimento dei danni.
3. Il venditore non può avvalersi di nessuno dei rimedi di cui al paragrafo 1 se ha causato l'inadempimento del compratore.
4. I rimedi che non sono tra loro incompatibili possono essere cumulati.
SEZIONE 2 RICHIESTA DI ADEMPIMENTO
Articolo 132
Richiesta di adempimento delle obbligazioni del compratore
1. Il venditore può pretendere il pagamento del prezzo quando questo è esigibile e l'adempimento di ogni altra obbligazione assunta dal compratore.
SEZIONE 3 RIFIUTO DELL'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE
Articolo 133
Eccezione di inadempimento
1. Il venditore tenuto ad adempiere contemporaneamente o successivamente all'adempimento del compratore può rifiutarsi di adempiere fino a quando il compratore non abbia adempiuto o offerto di adempiere.
2. Il venditore che è tenuto ad adempiere l'obbligazione corrispettiva prima che il compratore adempia e che possa ragionevolmente presumere che il compratore non adempirà nei termini prefissi, può rifiutarsi di adempiere finché perduri tale presunzione. Tuttavia, il venditore non può rifiutarsi d'adempiere quando il compratore offra adeguate garanzie di adempimento.
SEZIONE 4 RISOLUZIONE
Articolo 134
Risoluzione per inadempimento grave
In caso di inadempimento grave del venditore compratore ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, il venditore può risolvere il contratto.
Articolo 135
Risoluzione per ritardo in seguito a diffida ad adempiere
4. In caso di ritardo nell'adempimento che non sia di per sé grave, il venditore può risolvere il contratto qualora comunichi al compratore un termine supplementare di durata ragionevole per l'adempimento e il compratore non adempia entro tale termine supplementare.
1. Il termine è considerato di durata ragionevole se il compratore non lo contesta senza ingiustificato ritardo. Nei rapporti fra professionista e consumatore, il termine supplementare concesso per l'adempimento non deve scadere prima della fine del periodo di 30 giorni previsto dall'articolo 167, paragrafo 2.
2. Se la comunicazione prevede la risoluzione automatica del contratto nel caso in cui il compratore non adempia entro il termine in essa stabilito, la risoluzione ha effetto allo scadere di tale termine senza necessità di ulteriori comunicazioni.
3. Nei contratti di vendita al consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del presente articolo, derogarvi o modificarne gli effetti.
Articolo 136
Risoluzione per inadempimento anteriore alla scadenza
Il venditore può risolvere il contratto prima della scadenza del termine di adempimento se il compratore dichiara, o risulta altrimenti evidente, che l'adempimento non avrà luogo e se il previsto inadempimento è grave.
Articolo 137
Ambito di applicazione del diritto di risolvere il contratto
1. Qualora le obbligazioni del compratore derivanti dal contratto debbano essere adempiute in parti separate, o siano comunque divisibili, e ai sensi della presente sezione esista una causa di risoluzione per una parte della prestazione cui sia riferibile una frazione del prezzo, il venditore può risolvere il contratto limitatamente a tale parte.
2. Il paragrafo 1 non si applica se l'inadempimento è grave in riferimento al contratto considerato nel suo insieme.
3. Qualora le obbligazioni del compratore derivanti dal contratto non debbano essere adempiute in parti separate, il venditore può risolvere il contratto solo se l'inadempimento è grave in riferimento al contratto considerato nel suo insieme.
Articolo 138
Comunicazione della risoluzione del contratto
Il diritto di risolvere il contratto ai sensi della presente sezione si esercita mediante comunicazione al compratore.
Articolo 139
Perdita del diritto di risoluzione del contratto
1. Qualora la prestazione sia offerta in ritardo, o la prestazione offerta sia comunque difforme dal contratto, il venditore perde il diritto di risolvere il contratto ai sensi della presente sezione se non comunica la risoluzione entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui ha conosciuto o era ragionevolmente tenuto a conoscere l'offerta o il difetto di conformità.
2. Il venditore perde il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 136 se non comunica la risoluzione entro un termine ragionevole a decorrere dalla data in cui è sorto il diritto.
3. Qualora il compratore non abbia pagato il prezzo o sia comunque gravemente inadempiente, il venditore conserva il diritto di risolvere il contratto.
Capo 14 Passaggio del rischio
SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 140
Effetto del passaggio del rischio
La perdita o il danneggiamento dei beni o del contenuto digitale intervenuti dopo che il rischio sia passato al compratore non esonerano quest'ultimo dall'obbligo di pagare il prezzo, salvo che siano dovuti ad un azione o omissione del venditore.
Articolo 141
Individuazione dei beni o del contenuto digitale
SEZIONE 2 PASSAGGIO DEL RISCHIO NEI CONTRATTI DI VENDITA AL CONSUMATORE
Articolo 142
Passaggio del rischio nei contratti di vendita al consumatore
1. Nei contratti di vendita al consumatore, il rischio si trasferisce nel momento in cui il consumatore o un terzo, diverso dal trasportatore e designato a tal fine dal consumatore, entra in possesso dei beni o del supporto materiale su cui è fornito il contenuto digitale.
2. Nei contratti di fornitura di contenuto digitale non somministrato su supporto materiale il rischio si trasferisce nel momento in cui il consumatore o un terzo da questi designato a tal fine abbia acquisito il possesso del contenuto digitale.
3. Fatti salvi i contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, i paragrafi 1 e 2 non si applicano se il consumatore non adempie l'obbligazione di prendere in consegna i beni o il contenuto digitale e l'inadempimento non è giustificato ai sensi dell'articolo 88. In tal caso, il rischio si trasferisce nel momento in cui il consumatore o il terzo da questi designato sarebbe entrato in possesso dei beni o del contenuto digitale se fosse stata adempiuta l'obbligazione di prenderli in consegna.
4. Qualora il consumatore provveda al trasporto dei beni o del contenuto digitale fornito su un supporto materiale e il venditore non abbia proposto tale servizio, il rischio si trasferisce nel momento in cui i beni o il contenuto digitale fornito su supporto materiale sono consegnati al vettore, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore.
SEZIONE 3 PASSAGGIO DEL RISCHIO NEI CONTRATTI TRA PROFESSIONISTI
Articolo 143
Momento del passaggio del rischio
1. Nei contratti tra professionisti il rischio si trasferisce quando il compratore prende in consegna i beni o i documenti che li rappresentano oppure il contenuto digitale.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicati gli articoli 144, 145, e 146.
Articolo 144
Beni messi a disposizione del compratore
1. Se i beni o il contenuto digitale sono messi a disposizione del compratore e questi ne è consapevole, il rischio passa al compratore nel momento in cui i beni o il contenuto digitale dovevano essere presi in consegna, salvo che il compratore possa sospendere la presa in consegna ai sensi dell'articolo 113.
2. Se i beni o il contenuto digitale sono messi a disposizione del compratore in un luogo diverso dalla sede di attività del venditore, il rischio si trasferisce al momento in cui la consegna diventa esigibile e il compratore è consapevole del fatto che i beni o il contenuto digitale sono messi a sua disposizione in quel luogo.
Articolo 145
Trasporto dei beni
1. Il presente articolo si applica ai contratti di vendita che prevedono il trasporto di beni.
2. Se il venditore non è obbligato a consegnare i beni in un luogo particolare, il rischio passa al compratore quando i beni vengono consegnati al primo vettore per il trasferimento al compratore a norma del contratto.
3. Quando il venditore è tenuto a consegnare i beni al vettore in un luogo determinato, il rischio non passa al compratore finché i beni non siano stati consegnati al vettore in tale luogo.
4. Il fatto che il venditore sia autorizzato a conservare i documenti rappresentativi dei beni non incide sul il trasferimento del rischio.
Articolo 146
Beni venduti durante il trasporto
1. Il presente articolo si applica ai contratti di vendita relativi a beni venduti durante il trasporto.
2. Il rischio passa al compratore nel momento in cui i beni sono stati consegnati al primo vettore. Se tuttavia le circostanze così indicano, il rischio passa al compratore al momento della conclusione del contratto.
3. Se al momento della conclusione del contratto il venditore sapeva o era ragionevolmente tenuto a sapere che i beni erano stati persi o danneggiati e non ne ha informato il compratore, il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni è a suo carico
Parte V Obbligazioni e rimedi delle parti nei contratti di servizi connessi
Capo 15 Obbligazioni e rimedi delle parti
SEZIONE 1 APPLICAZIONE DI TALUNE NORME GENERALI SUI CONTRATTI DI VENDITA
Articolo 147
Applicazione di talune norme generali sui contratti di vendita
1. Ai fini della presente parte si applicano le disposizioni del capo 9.
SEZIONE 2 OBBLIGAZIONI DEL PRESTATORE DI SERVIZI
Articolo 148
Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi
1. Il prestatore di servizi deve conseguire lo specifico risultato previsto dal contratto.
2. Qualora il contratto non contempli, espressamente o tacitamente, alcun obbligo di risultato specifico, il prestatore di servizi deve eseguire il servizio connesso con la diligenza e la perizia che un prestatore di servizi medio userebbe e in conformità con le norme applicabili al servizio connesso.
3. Nel determinare la ragionevole diligenza e perizia richieste al prestatore di servizi si considera in particolare quanto segue:
(a) la natura, la rilevanza, la frequenza e la prevedibilità dei rischi che l'esecuzione del servizio connesso comporta per il cliente;
(b) se si è verificato un determinato danno, i costi delle misure che avrebbero potuto impedire il verificarsi di tale danno o danni simili; e
(c) il tempo disponibile per la prestazione del servizio connesso.
4. Nei contratti tra professionista e consumatore, l'installazione dei beni, qualora sia ricompresa nel servizio connesso, deve garantire che i beni installati siano conformi al contratto ai sensi dell'articolo 101.
5. Nei rapporti fra professionista e consumatore le parti non possono, a danno del consumatore, escludere l'applicazione del paragrafo 2, né derogarvi o modificarne gli effetti.