ANNO 2020 REPERTORIO N. 11940
ANNO 2020 REPERTORIO N. 11940
Comune di Cuneo
Provincia di Cuneo
Contratto di appalto per l’affidamento del Partenariato Pubblico Privato afferente i servizi di gestione energia con riqualificazione delle centrali termiche, gestione antincendio e attività concernenti l’efficienza energetica del patrimonio
COMUNALE [CIG 7642586D78 – CUP B28E17000000007]
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2020 [duemila venti] addì 21 [ventuno] del mese di luglio, in Cuneo, via Roma n. 28, in una sala del Civico Palazzo.
————————— 21 – 07 – 2020 —————————
Avanti a me Parola xxxx. Xxxxxxx, Segretario generale del Comune di Cuneo, previa rinuncia ai testi fatta concordemente dalle parti e con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori:
▪ Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Cuneo il 5 dicembre 1968 [codice
fiscale MRT WTR 68T05 D205R], domiciliato ai fini del presente atto presso il Comune di Cuneo – xxx Xxxx x. 00, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Lavori pubblici del Comune di Cuneo, che ai sensi dell’articolo 29 del vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti”, interviene in qualità di rappresentante del Comune di Cuneo [codice fiscale 00480530047], con sede in Cuneo – via Roma n. 28, nel cui interesse agisce e stipula, giusta determinazione dirigenziale n. 427 del 22 marzo 2019, depositata agli atti del Comune (di seguito, per brevità, il “Concedente”).
▪ Xxxxx Xxxxxxx, nato a Ferrara il 2 ottobre 1959, residente in Tarzo [TV],
via Callesella n. 26, CAP 31020, [codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X] il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell’impresa “SIRAM S.p.A.”, società per azioni con socio unico con sede legale in Milano, via Xxxx Xxxxx Xxxxxxx n. 12 — CAP 20152, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi 08786190150 — Numero REA MI-1245922 — P.E.C. xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx,
capitale sociale versato di € 170.000.000,00, nella sua qualità di procuratore speciale nominato con atto del 26 luglio 2020 n. 33160 di Repertorio rogito notaio Dott. Xxxxx Xxxxxx iscritto presso Collegio Notarile di Milano allegato al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per concorde rinuncia delle parti. Persone tutte della cui identità personale, qualifica e poteri di rappresentanza sono certo e dei quali ho personalmente verificato la validità dei certificati di firma.
PREMESSO
1. in data 2 marzo 2017, la società “SIRAM S.p.A.” ha presentato la proposta di partenariato pubblico privato mediante lo strumento della finanza di progetto afferente i servizi di gestione energia con riqualificazione delle centrali termiche, gestione antincendio ed attività concernenti l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare Comunale (di seguito, per brevità, “Concessione”), ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” (di seguito, per brevità, “Codice”).
La Proposta è stata integrata e modificata in data 26 luglio 2017 e successivamente in data 10 aprile 2018;
2. in data 21 settembre 2017, all’esito dell’istruttoria sulla proposta di cui al
precedente punto 1, il Consiglio Comunale di Cuneo, ha dichiarato la fattibilità dell’operazione di finanza di progetto, ha inserito il progetto negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente e lo ha posto in approvazione con le modalità previste per l’approvazione dei progetti;
3. in data 26 ottobre 2017, il progetto è stato approvato e la struttura tecnica del Comune di Cuneo, delegata con la deliberazione del Consiglio Comunale di cui al precedente punto 2 all’esperimento di tutta l’attività rivolta all’aggiudicazione della Concessione, ha indetto la gara con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
4. all’esito dell’esperimento di tutte le formalità richieste dalla legge per l’affidamento della Concessione, con determinazione dirigenziale n. 427 del 22 marzo 2019, è stata selezionata quale aggiudicataria la società “SIRAM S.p.A.”;
5. ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 182, comma 3, del Codice, il Concessionario ha provveduto a elaborare un piano economico- finanziario (di seguito, per brevità, “PEF”), nel quale sono stati fissati i presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario della Concessione, per un periodo di anni 17 (diciassette). I presupposti e le condizioni di base, che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del Concessionario, sono i seguenti:
a. Servizio A - Conduzione e manutenzione impianti di climatizzazione invernale, estiva e antilegionella (descritto nel Documento 3.1
“Progetto di gestione”): che il perimetro della Concessione sia quello descritto nella documentazione posta a base di gara, per quanto attiene all’elenco e al numero degli Immobili ed Impianti, alla loro destinazione d’uso, ai dati geometrici (superfici e volumi lordi utilizzati) di ogni singolo immobile, alla consistenza di elementi tecnologici sui quali è prevista l’erogazione dei servizi contrattuali;
b. Servizio B - Manutenzione impianti antincendio (descritto nel Documento 3.1 “Progetto di gestione”): che il perimetro della Concessione sia quello descritto nella documentazione posta a base di gara, per quanto attiene all’elenco e al numero degli Immobili ed Impianti, alla loro destinazione d’uso, ai dati geometrici (superfici e volumi lordi utilizzati) di ogni singolo immobile, alla consistenza di elementi tecnologici sui quali è prevista l’erogazione dei servizi contrattuali.
c. Servizio C – Fornitura dell’ Energia Termica (descritto nel Documento 3.1 “Progetto di gestione”): che il perimetro della Concessione sia quello descritto nella documentazione posta a base di gara, per quanto attiene all’elenco e al numero degli Immobili ed Impianti, alla loro destinazione d’uso e alla categoria di cui al d.P.R.
n. 412/1993 di appartenenza di ciascuno di essi, ai dati geometrici (superfici lorde utilizzate, volumi lordi riscaldati, climatizzati e/o raffrescati) di ogni singolo immobile.;
d. che la quantità e la qualità dei lavori di adeguamento normativo e di efficientamento energetico siano quelli offerte in gara dal Concessionario, ossia: lavori per un importo complessivamente pari a
€ 1.835.291,00 (euro unmilione ottocentotrentacinquemila duecentonovantuno/00) oltre all’Iva nella misura di legge, nella composizione qualitativa e secondo i programmi operativi descritti nell’offerta tecnica del Concessionario;
e. che le manutenzioni straordinarie, nel corso dell’intera durata della Concessione, siano finanziate mediante un accantonamento contabile e finanziario annuale in apposito fondo di riserva (O&MRA);
f. che il Canone annuo sia rivalutato annualmente, secondo quanto previsto al successivo Articolo 18 -;
g. che la prima rivalutazione del canone annuale venga effettuata alla data della sottoscrizione della presente convenzione, per tener conto del tempo trascorso dalla data di elaborazione del PEF a base di gara. Tale rivalutazione avverrà in conformità con quanto descritto all’interno del Documento 4.4 Definizione, Revisione e Fatturazione dei canoni;
h. che il Canone annuo sia regolarmente pagato dal Concedente al Concessionario;
i. che i contributi di incentivazione per il risparmio energetico siano regolarmente incassati dal Concessionario eccetto per negligenza del concessionario stesso;
6. le parti si danno reciprocamente atto e convengono che il PEF si trovi in condizioni di equilibrio quando sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) sia le condizioni di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità), laddove:
a. per convenienza economica, s’intende la capacità del progetto di creare valore nell’arco della durata della Concessione e di generare un livello di redditività del capitale investito adeguato alle aspettative dell’investitore privato;
b. per sostenibilità finanziaria, si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la sua realizzazione.
7. le parti si danno reciprocamente atto che l’Equilibrio Economico- Finanziario della Concessione è espresso dai seguenti indicatori (di seguito “Indicatori di Equilibrio”):
x. XXX Xxxxxxxxx (dei Mezzi Propri, post tax e post finance) pari all’8,82%;
b. TIR Progetto (post tax) pari a 6,58;
c. DSCR medio pari a 2,09;
d. DSCR minino pari a 1,68;
8. in aggiunta ai termini definiti in altre disposizioni del Contratto, i termini e le espressioni indicati nel presente contratto avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi:
a. “Alterazione Equilibrio Economico-Finanziario” indica, a seguito del verificarsi di un evento di cui all’articolo 16.1, una variazione rispetto agli Indicatori di Equilibrio dei seguenti parametri finanziari:
i. TIR di progetto;
ii. TIR dell’azionista;
iii. DCSR medio;
iv. DSCR minimo;
b. “Canone di disponibilità” indica l’importo annuo che il Concedente si è impegnato a corrispondere al Concessionario a fronte dell’effettiva disponibilità degli Interventi a titolo di parziale remunerazione dell’investimento del Concessionario per la realizzazione degli Interventi;
c. “Canone” indica il corrispettivo annuo riconosciuto dal Concedente al Concessionario a titolo di remunerazione dell’attività di gestione dei Servizi e a remunerazione degli Interventi, sulla base di quanto previsto nel documento 4.4, e dato dalla somma del Corrispettivo per i Servizi e del Canone di disponibilità;
d. “Codice” indica il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
e. “Concedente” indica il Comune di Cuneo con sede legale in Cuneo, via Roma n. 28, C.F./P.I. 00480530047;
f. “Concessionario” indica l’aggiudicatario della Concessione con sede legale in Milano, via Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, n. 12, C.F./P.I. 08786190150;
g. “Contratto” o “Concessione” indicano il rapporto tra il Concedente e il Concessionario, come regolato dalla Convenzione;
h. “Corrispettivo per i Servizi” indica il corrispettivo complessivo che il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario per l’esecuzione dei Servizi così come indicato, per ciascuna tipologia di servizio, nel documento 4.4;
i. “Cronoprogramma” indica il programma cronologico di avanzamento degli Interventi, comprensivo dei tempi previsti per l’ottenimento di
tutte le Autorizzazioni necessarie, al completamento degli Interventi e all’erogazione dei Servizi.
j. “DSCR” indica il parametro Debt Service Cover Ratio, pari al rapporto tra i flussi di cassa generati dal Progetto al netto delle imposte e il servizio del debito per quota capitale e quota interessi in ciascun anno della fase operativa in cui è previsto il rimborso del debito, così come di volta in volta individuato sulla base del Modello Economico Finanziario;
k. “DSCR Medio” indica il valore medio del parametro DSCR rilevato durante il periodo di rimborso del debito erogato;
l. “DSCR Minimo” indica il minore dei valori del parametro DSCR rilevato durante il periodo di rimborso del debito erogato;
m. “Immobili” indica gli edifici, gli immobili e beni, o parte dei suddetti, di proprietà o in disponibilità del Concedente, limitatamente a quelli oggetto delle prestazioni comprese nella presente Concessione;
n. “Impianti” indica gli impianti, o parte dei suddetti, di proprietà o in disponibilità del Concedente, limitatamente a quelli oggetto delle prestazioni comprese nella presente Concessione;
o. “Interventi” indica tutti i lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento realizzati dal Concessionario sugli Immobili ed Impianti presenti nei luoghi dove verranno erogati i Servizi;
p. “Manutenzione Ordinaria” indica le operazioni specificatamente previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed
attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente;
q. “Manutenzione Straordinaria” indica gli interventi, resi necessari a seguito di eventi accidentali e non imputabili ad una cattiva manutenzione ordinaria, atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto;
r. “Parti” ha il significato di cui in epigrafe;
s. “Piano Economico Finanziario” o “PEF” indica l’elaborato elettronico, contenente l’esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico e Finanziario della Concessione, asseverato da Unione di Banche Italiane S.p.A. – piazza Xxxxxxxx Veneto n. 8 – Bergamo, depositata agli atti del Comune che comprende la relativa relazione illustrativa nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni;
t. “Progetto” indica congiuntamente tutte le attività oggetto del Contratto di Concessione e, in particolare, la realizzazione degli Interventi e l’esecuzione dei Servizi;
u. Progetti Definitivi/Esecutivi indica i progetti redatti dal Concessionario ai sensi degli articoli 23, commi 7 e 8, del Codice e ai sensi della Convenzione, come eventualmente di volta in volta modificati e aggiornati;
v. Progetto di Gestione depositato agli atti del Comune e rappresenta il documento che contiene, oltre alle specifiche tecniche dei Servizi, le caratteristiche tecniche dei materiali proposti e il piano di manutenzione degli Immobili e degli Impianti;
w. “Servizi” indica cumulativamente:
i. Servizio termico, descritto nel documento 3.1 “Progetto di gestione”;
ii. Servizio manutentivo, descritto nel documento 3.1. “Progetto di gestione”;
iii. Altre prestazioni del servizio termico e manutentivo descritte nel documento 3.1 “Progetto di gestione”;
x. “TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell’Azionista” indica il tasso interno di rendimento dell’azionista, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari per gli azionisti, considerando anche gli oneri fiscali (TIR Equity Post Tax), indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Caso Base;
y. “TIR (Tasso Interno di Rendimento) del Progetto” indica il tasso interno di rendimento del Progetto, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari del Progetto, considerando anche gli oneri fiscali ed escludendo i flussi generati dall’indebitamento (TIR Progetto Post Tax), indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Caso Base;
TUTTO CIÒ PREMESSO
e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito, per brevità, la “Convenzione”), le parti convengono e
stipulano quanto segue:
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Premesse e allegati
1. Le premesse e gli allegati sottoscritti dalle parti costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Il Concessionario e il Concedente s’impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla Concessione, concordemente a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 24/2004, dalla legge n. 136/2010 e dal successivo Articolo 19 -.
Articolo 2 - Norme applicabili
1. Alla Concessione si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme dettate dal Codice in materia di partenariato pubblico privato come previsto espressamente dall’articolo 179, comma 3, del Codice.
Articolo 3 - Condizioni generali
1. La Convenzione costituisce per le parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni.
2. Il Concessionario, in particolare:
a. è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la Convenzione e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
b. si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione
coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c. è in possesso, al momento della stipula della Convenzione, di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
d. non incorrere nelle incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione previste dall’articolo 32-quater del Codice penale.
3. Non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci del Concessionario, che possa pregiudicare la capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione.
4. Alla data di stipula della Convenzione, nessun ricorso avente a oggetto l’annullamento e/o la sospensione dell’aggiudicazione della Concessione è stato notificato al Concedente.
Articolo 4 - Oggetto
1. La Convenzione ha per oggetto la disciplina delle attività afferenti il Servizio termico, il Servizio manutentivo nonché le altre prestazioni del servizio termico e manutentivo, come definiti nelle premesse e nel Progetto di gestione.
2. Il Servizio dovrà essere prestato dal Concessionario relativamente agli Immobili e agli Impianti dettagliatamente descritti – per quanto attiene alla loro destinazione d’uso, alla categoria di cui al d.P.R. n. 412/1993
di appartenenza di ciascuno di essi, ai dati geometrici (superfici lorde utilizzate, volumi lordi riscaldati, climatizzati e/o raffrescati) di ogni singolo immobile, alle ore di occupazione effettive, nel documento 4.6 della Convenzione che qui s’intende integralmente riportato e trascritto.
3. Il Servizio è puntualmente descritto nel documento “Progetto di gestione” presentato in gara dal Concessionario (di seguito, per brevità, il “Progetto di Gestione”), che qui s’intende integralmente riportato e trascritto.
4. Il Concessionario si obbliga a eseguire la progettazione e la realizzazione degli Interventi ovvero la progettazione e la realizzazione di quei lavori di adeguamento normativo e di efficientamento energetico che sono descritti nell’offerta tecnica del Concessionario e nel rispetto del Cronoprogramma ad essa allegato.
5. Il Concessionario si obbliga a eseguire le attività di manutenzione degli Immobili e degli Impianti, nella quantità e nella qualità descritte nell’offerta tecnica del Concessionario e nel rispetto del Cronoprogramma ivi previsto.
6. Tutta la documentazione tecnica correlata all’esecuzione della Convenzione e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la sua vigenza, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata, se non per lo svolgimento di attività
correlate all’esecuzione della Convenzione.
7. Il valore della Concessione è complessivamente pari a € 22.039.749,04 (euro ventiduemilioni trentanovemilasettecentoquarantanove/04) oltre all’Iva nella misura di legge. L’importo degli Interventi, che risulterà dal quadro economico del Progetto Esecutivo approvato dal Concedente, e ogni altro onere connesso, come risultante dal PEF, è da intendersi fisso e invariabile salvo i casi previsti ai punti 10.3 e 10.4.
8. Le Parti convengono altresì che, qualora nel corso della durata della Concessione il Concedente, anche eventualmente su proposta non vincolante del Concessionario, ritenga necessario o stimi anche solo opportuno:
a. estendere il Servizio a nuove porzioni di immobili ed impianti; ovvero
b. effettuare interventi ulteriori rispetto a quelli previsti nell’offerta tecnica del Concessionario, allo scopo di estendere il Servizio agli altri Immobili o Impianti e/o di migliorare lo stato degli Immobili e degli Impianti e/o di migliorare il rendimento della Concessione, anche tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e/o delle misure incentivanti e/o dei finanziamenti che dovessero intervenire nel corso della sua durata;
il Concedente e il Concessionario possano convenire, al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo Articolo 17 -, di apportare variazioni alla Concessione e di rideterminare le nuove condizioni di equilibrio del PEF.
9. L’importo dei lavori e dei servizi aggiuntivi, che potrebbero rendersi
necessari o anche solo opportuni per estendere il Servizio a nuove porzioni di Immobili ed Impianti e/o per un miglioramento dello stato degli Immobili ed Impianti e/o per un miglioramento del rendimento della Concessione, non sarà superiore al 50% (cinquanta per cento) del valore complessivo del presente contratto e comporterà una revisione del PEF ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 182, comma 3, del Codice.
10. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, i materiali, gli impianti, i procedimenti e ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione della Convenzione. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno.
11. Il Concedente resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario e i titolari o concessionari delle opere dell’ingegno e a eventuali controversie tra loro.
12. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nella Convenzione.
13. La prestazione del Servizio, che verrà effettuata dal Concessionario, consiste nelle attività puntualmente descritte nel Progetto di Gestione. A mero titolo esemplificativo, il Progetto di Gestione prevede che il Concessionario debba:
a. progettare e realizzare gli Interventi, secondo il Cronoprogramma
facente parte dell’offerta tecnica del Concessionario;
b. eseguire tutti i servizi tecnici che si renderanno necessari per la realizzazione degli Interventi;
c. porre in essere l’attività amministrativa necessaria per il riconoscimento dei sistemi di incentivazione di cui alla Premessa 5, lett. i);
d. porre in essere l’attività amministrativa necessaria per l’ottenimento, in nome e per conto del Concedente, di ogni altra misura incentivante e/o dei finanziamenti pubblici che dovessero rendersi disponibili per l’efficientamento energetico degli Immobili e degli Impianti, allo scopo di incassare i contributi pubblici tempo per tempo disponibili;
e. effettuare la programmazione delle attività di gestione del Servizio, tenendo in considerazione la specifica destinazione d’uso degli Immobili e degli Impianti, coordinandosi con gli enti responsabili delle attività correlate al loro funzionamento;
f. eseguire, nel corso dell’intera durata della Concessione, a proprie cura e spese, tutte le attività di gestione dettagliatamente descritte nel Progetto di Gestione.
14. Le Parti si danno reciprocamente atto che la qualità dei Servizi dipenderà anche dalla qualità del monitoraggio dello stato degli Immobili ed Impianti e dalla progettazione degli eventuali maggiori e/o diversi interventi da eseguire per eliminare eventuali difetti ai fini dell’ottimizzazione dello stato degli Immobili ed Impianti. In particolare:
a. il monitoraggio in corso d’opera consisterà nella verifica
dell’adeguatezza funzionale degli Interventi rispetto agli obiettivi di efficientamento energetico degli Immobili e degli Impianti;
b. il monitoraggio post operam consisterà nel censimento degli Interventi eseguiti, fino alla scadenza del termine di durata della Concessione. I risultati di tale attività di monitoraggio verranno raccolti ed elaborati per essere fatti oggetto dei rendiconti sull’andamento della gestione di cui al successivo Articolo 6.2, lett. e), da presentare annualmente al Concedente, e di un rendiconto finale che, al termine della durata della Concessione, verrà consegnato al Concedente, quale rapporto storico sull’efficacia del Servizio e degli Interventi.
15. Nel corso dell’ultimo anno di Concessione, il Concedente provvederà, mediante un apposito collaudo (di seguito, per brevità, “Collaudo della Concessione”), ad accertare i lavori di manutenzione eventualmente da effettuare al fine di riconsegnare gli Immobili ed Impianti nelle condizioni di funzionalità previste nel Progetto di Gestione. I costi relativi alle predette attività rimarranno, come previsto dal PEF, a esclusivo carico del Concessionario.
Articolo 5 - Durata della Concessione
1. La Concessione ha una durata complessiva di anni 17 (diconsi diciassette), a decorrere dalla data del 1°maggio 2019.
2. Il differimento di avvio di uno o più Servizi rispetto alla data di presa in carico degli Impianti, per cause non imputabili al Concessionario, che dovesse causare un ritardo nella progettazione ed esecuzione dei lavori
e/o tale da modificare le condizioni di equilibrio economico finanziario derivante dall’esecuzione dei Servizi, potrà comportare la rideterminazione dei termini di durata della Concessione a favore del Concessionario per un periodo corrispondente a quello necessario al mantenimento dell’equilibrio economico finanziario della Concessione ovvero l’attivazione delle clausole di riequilibrio.
SEZIONE II - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE
Articolo 6 - Obblighi del Concessionario
6.1 – Principali obblighi del Concessionario
1. Xxxxx restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario s’impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, a effettuare tutte le attività inerenti alla gestione dei Servizi nonché alla progettazione e alla realizzazione degli Interventi.
2. Per la progettazione, il Concessionario, a propria cura e spese, assume l’obbligo di:
a. eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto e per la corretta elaborazione degli elaborati progettuali;
b. redigere il Progetto Esecutivo, secondo quanto indicato nell’oggetto della Convenzione e nel rispetto delle norme di settore applicabili;
c. sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, il Progetto Esecutivo, rielaborato sulla base delle prescrizioni e/o delle osservazioni formulate dal Concedente o da altri organismi preposti
alla sua approvazione, entro 30 giorni dalla richiesta del Concedente.
3. Decorsi i termini, in caso di inadempimento di quanto previsto al precedente punto 2, lett. d), si applicheranno le penali di cui al successivo Articolo 10.8.
4. Il Concessionario si obbliga altresì a:
a. realizzare gli Interventi a regola d’arte, secondo quanto previsto nei Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e con la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma;
b. partecipare alla tenuta della contabilità degli Interventi con le modalità di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, ivi compresi gli obblighi di informazione e di comunicazione ivi previsti;
c. manutenere gli Interventi ed erogare il Servizio, in conformità a quanto previsto nella documentazione di offerta;
d. prestare e mantenere, ovvero assicurare che siano prestate e mantenute, tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della Convenzione;
e. svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della normativa applicabile;
f. rispettare i tempi previsti nella Convenzione e nell’allegato Cronoprogramma, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;
g. prestare l’assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest’ultimo;
h. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
5. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella Convenzione a suo carico.
6. Il Concessionario non potrà eccepire, durante l’esecuzione degli Interventi e nel corso della gestione del Servizio, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell’articolo 1176 c.c., tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino quali cause di forza maggiore ovvero quali elementi non prevedibili e non rilevabili al momento della presentazione della Proposta.
7. Il Concessionario si obbliga, entro il termine di 12 mesi, comunque non superiore a diciotto mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione, a stipulare un contratto di finanziamento, nonché – in caso di costituzione della società di progetto – a collocare le obbligazioni emesse dalle società di progetto ai sensi dell’articolo 185 del Codice. In caso di mancata ottemperanza la Convenzione si intenderà risolta di diritto ai sensi dell’articolo 165, comma 5, del Codice. In alternativa all’obbligo di cui al primo periodo, il Concessionario avrà la facoltà di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di finanziamento, purché sottoscritte entro lo
stesso termine dalla data di sottoscrizione della Convenzione. Nel caso di risoluzione del rapporto il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva.
6.2 – Ulteriori obblighi a carico del Concessionario
1. Il Concessionario s’impegna a:
a. fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documento, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della Convenzione e rendere disponibili tali documenti on line;
b. trasmettere al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti tecnici richiesti;
c. partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettueranno, al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresì, a partecipare alle visite stabilite per i collaudi in corso d’opera;
d. informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
i. ogni circostanza o evento che potrebbe comportare ritardi sia nell’esecuzione degli Interventi sia nell’erogazione del Servizio sia l’indisponibilità, anche parziale, degli Interventi o del Servizio;
ii. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione o per il recesso dalla Convenzione;
iii. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito concesse al Concessionario ai sensi del contratto di finanziamento, ovvero per l’esercizio da parte dei finanziatori di facoltà volte a limitare l’operatività del Concessionario o l’escussione di garanzie o impegni previsti nel contratto di finanziamento a carico del Concessionario;
iv. le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario, che possano pregiudicare la sua capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione;
v. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto Esecutivo degli Interventi, sulla gestione del Servizio ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla Convenzione;
e. fornire al Concedente un rendiconto annuale sull’andamento della gestione al fine della verifica del rispetto di tutti gli obblighi assunti sulla base della Convenzione e di un rendiconto finale, che, al termine della durata della Concessione, verrà consegnato al Concedente, quale rapporto storico sull’efficacia del Servizio e degli Interventi (si veda il precedente Articolo 4 -, punto 14);
f. tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli
obblighi contrattuali derivanti dalla Convenzione, per cause imputabili al Concessionario.
Articolo 7 - Subappalti
1. Il Concessionario, per l’affidamento a terzi dei lavori o dei servizi non eseguiti direttamente, dovrà procedere mediante contratti di appalto.
2. È ammesso il subappalto, nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 174 del Codice, secondo quanto indicato nella documentazione di gara e dichiarato nell’offerta.
3. I soggetti terzi, ai quali i lavori o i servizi sono affidati in subappalto, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara in relazione alle prestazioni subappaltate.
Articolo 8 - Responsabilità del Concessionario
1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla Convenzione. In particolare, egli è responsabile:
a. del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella Convenzione e nei suoi allegati sono state da esso Concessionario esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento del corretto adempimento;
b. dei danni o dei pregiudizi di qualsiasi natura, causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività
di esso Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale dipendente, dei propri collaboratori e dei propri ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione della Concessione, nel corso della sua durata;
c. per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell’esecuzione degli Interventi, della gestione del Servizio e di ogni attività connessa;
d. i subappalti di lavori e di servizi non comportano alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri del Concessionario, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti del Concedente della perfetta esecuzione della Convenzione, anche per la parte subappaltata.
Articolo 9 - Obblighi e attività del Concedente
9.1 - Principali obblighi del Concedente
1. Il Concedente s’impegna a corrispondere al Concessionario tutte le somme dovute, ai sensi del successivo Articolo 18 -, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.
2. Il Concedente garantisce che gli importi da corrispondere al Concessionario siano stati effettivamente stanziati e destinati alla Concessione.
3. Il Concedente garantisce la massima collaborazione per tutte le attività necessarie, e di propria competenza ai fini dell’ottenimento, di tutte le Autorizzazioni del Progetto.
4. Il Concedente garantisce il rispetto dei tempi previsti dalla
Convenzione per l’approvazione dei progetti esecutivi.
9.2 - Ulteriori attività del Concedente
1. Al Concedente compete:
a. compiere le attività amministrative di sua competenza, necessarie all’esecuzione della Concessione e alla puntuale realizzazione degli Interventi;
b. porre in essere le formalità e gli adempimenti non delegabili ai fini dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie.
c. compiere le attività di verifica ai fini dell’approvazione del Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario e dare riscontro al medesimo entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione. Nel momento in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al progetto presentato, il predetto termine decorre dalla nuova consegna;
d. effettuare le attività di direzione dei lavori, di vigilanza e di collaudo nei termini e nei modi stabiliti dal Codice e in conformità alla Convenzione;
e. cooperare con il Concessionario e con i finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione del contratto di finanziamento e all’erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario.
2. Il Concedente s’impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la Concessione, nel corso della sua durata. In particolare, il Concedente trasmetterà al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:
a. ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che abbia
interesse nel procedimento;
b. ogni provvedimento del Concedente in relazione all’utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione e degli impianti interferenti con quelli oggetto di Concessione;
c. l’insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi del successivo Articolo 25.
SEZIONE III - FASE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE
Articolo 10 - Progettazione e realizzazione degli Interventi
10.1 - Consensi e pianificazione
1. Fatte salve le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili a terzi da parte del Concedente e gli obblighi di cui al precedente Articolo 9 -, spetta al Concessionario attivarsi in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni, entro i tempi previsti dal Cronoprogramma, le autorizzazioni necessarie per la progettazione oggetto di Convenzione, per la corretta esecuzione degli Interventi e per l’erogazione del Servizio, ponendo in essere tempestivamente tutte le attività a tal fine strumentali.
2. Qualora il ritardato e/o il mancato ottenimento delle autorizzazioni sia imputabile al Concessionario, gli eventuali conseguenti aggravi in termini di costi e di tempi sono a carico del Concessionario medesimo.
10.2 - Modalità, tempi di realizzazione degli Interventi e prezzi
1. Gli Interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, nei
tempi e secondo le modalità previsti dalla Convenzione, in conformità al Progetto Esecutivo nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili.
2. Il Concessionario s’impegna a ultimare tutti gli Interventi entro e non oltre i tempi previsti dal Cronoprogramma.
3. I prezzi applicati saranno quelli indicati nel documento 2.4_Calcolo sommario della Spesa. Qualora nel corso della Concessione sia necessario eseguire lavorazioni non previste nella Convenzione o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dai al Progetto Esecutivo, e pertanto non contenuti nel documento 2.4_Calcolo sommario della Spesa si farà riferimento al listino Regione Piemonte o in alternativa all’analisi prezzi, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali verranno determinati dalle Parti al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo Art. 17.
10.3 - Interventi supplementari
1. Al Concessionario possono essere affidati in via diretta, con il suo accordo, i lavori supplementari non figuranti nella Concessione, divenuti tecnicamente necessari a seguito di circostanze impreviste, nelle ipotesi e nei limiti previsti dall’art. 175 del Codice.
2. All’esecuzione dei lavori supplementari si procederà solo dopo l’approvazione del relativo progetto da parte del Concedente; per la determinazione dei costi, si procederà secondo quanto stabilito dall’Art.
10.2.3 della Convenzione.
3. L’affidamento dei lavori complementari sarà formalizzato in apposito atto aggiuntivo.
4. Qualora, in conseguenza di detti lavori, si dovessero alterare le condizioni economiche della gestione del Servizio e quindi le condizioni di equilibrio economico-finanziario della Concessione, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del PEF di cui all’Articolo 16 - della Convenzione.
10.4 - Varianti
1. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al progetto approvato le variazioni richieste dal Concedente, a condizione che dette variazioni:
a. non determinino un’alterazione sostanziale del Progetto Esecutivo;
2. Alle stesse condizioni di cui ai punti precedenti, potranno essere proposte dal Concessionario le varianti che si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale la gestione dei Servizi.
3. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, qualora ricorra uno dei casi di cui all’art. 175 del Codice.
4. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 3, le varianti potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di variante dovranno essere approvate dal Concedente. Nell’ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concessionario, il Concedente s’impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
5. Le varianti in corso d’opera dovranno essere redatte utilizzando i prezzi di cui all’Articolo 10.2, punto 3.
6. Il Concessionario è tenuto a sostenere i costi relativi alle varianti in
corso d’opera dovute al manifestarsi di errori od omissioni di progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione degli Interventi, ovvero la loro utilizzazione. In tali casi, il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno subìto.
10.5 - Direzione dei lavori e Responsabile per la sicurezza
1. La direzione dei lavori compete al Concedente, che provvederà a istituire l’ufficio di direzione dei lavori, ai sensi delle disposizioni del Codice. I compensi spettanti ai componenti l’ufficio di direzione dei lavori e di direzione dell’esecuzione, saranno a carico del Concessionario.
2. Compete al Direttore dei Lavori verificare il rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione degli Interventi e il ricorrere di circostanze speciali che possono determinare sospensioni parziali o totali dei lavori ai sensi dell’Articolo 13 - della Convenzione e predisporre, sulla base di tale verifica, lo stato di avanzamento lavori.
3. Le funzioni di responsabile della sicurezza saranno svolte dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo abilitato.
4. Restano in capo al direttore dei lavori, al responsabile per la sicurezza e al Concessionario tutti gli obblighi e le responsabilità che le vigenti disposizioni normative assegnano loro.
10.6 - Responsabile del Procedimento e direttore dell’esecuzione.
1. Il Concedente svolgerà la funzione di sorveglianza e controllo sulle attività svolte dal Concessionario attraverso il Responsabile del Procedimento, il direttore dell’esecuzione e i relativi uffici a ciò
delegati.
2. Il Responsabile del Procedimento coadiuvato dal direttore dell’esecuzione e, dove previsto, dal direttore dei lavori, svolge i compiti e le funzioni attribuitegli dal Codice e cura in particolare, in ciascuna fase di attuazione degli Interventi oggetto della Convenzione, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza con il Progetto e con il PEF nonché sui tempi di realizzazione previsti nel Cronoprogramma.
3. Il responsabile del procedimento, tra l’altro, svolge tutti i compiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in ordine alla corretta realizzazione degli Interventi oggetto della Convenzione, verificando il rispetto delle prescrizioni ivi contenute. In particolare provvederà:
a. ad autorizzare il Concessionario allo svolgimento delle indagini sui siti oggetto degli Interventi;
b. a verificare la rispondenza degli Interventi effettivamente realizzati rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali. A tal fine, il responsabile del procedimento acquisirà la relativa documentazione e parteciperà altresì alle visite del collaudatore, sia in corso d’opera sia per il collaudo finale;
c. a verificare la documentazione contabile preliminare all’erogazione di eventuali contributi pubblici;
d. a ordinare l’irrogazione delle penali così come previste dai successivi Artt. 10.8 e 18.3.
4. Il Responsabile del Procedimento coadiuvato dal direttore dell’esecuzione svolge le attività di controllo e di vigilanza
sull’erogazione del Servizio nei termini stabiliti dal Progetto di Gestione.
10.7 - Prove e collaudo
1. Il Concedente nomina la commissione di collaudo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 102 del Codice.
2. I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti della commissione di collaudo, saranno a carico del Concessionario.
3. Il collaudo sarà effettuato nel rispetto delle procedure di cui all’art. 102 del Codice.
4. Durante l’esperimento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario s’impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.
5. Del collaudo in corso d’opera verrà redatto apposito verbale.
6. Entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di ultimazione degli Interventi, sarà emesso il certificato di collaudo, secondo le modalità di cui all’art. 229 e seguenti del d.P.R. n. 207/2010.
10.8 - Penali per ritardi in fase di progettazione e di realizzazione
1. Il Concessionario sarà responsabile di ogni ritardo a lui imputabile in fase di progettazione e di realizzazione degli Interventi.
2. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Progetto Esecutivo al Concedente, rispetto ai termini stabiliti all’Articolo 6.1, si applicherà una penale pari a euro 200 (duecento/00).
3. Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, imputabile al
Concessionario nell’esecuzione degli Interventi rispetto ai termini stabiliti dal Cronoprogramma, si applicherà una penale corrispondente a
€ 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo al netto degli oneri della sicurezza e al netto dell’Iva nella misura di legge.
4. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione e delle informazioni di cui all’Articolo 6.1, si applicherà una penale pari a euro 100,00 (cento/00).
5. L’incameramento di tutte le penali di cui ai punti precedenti avverrà mediante trattenuta sul canone successivo. Si provvederà all’escussione delle cauzioni di cui all’Art. 20, punto 1 solo qualora l’importo della penale risultasse superiore all’ammontare del canone successivo e/o qualora il canone successivo fosse d’importo pari a zero. L’escussione della cauzione di cui all’Art. 20, punto 1, che potrà essere totale o parziale, obbliga sin d’ora il Concessionario alla sua reintegrazione dopo ogni escussione.
6. Qualora gli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penale superino la soglia del 10% del valore totale degli Interventi, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di cui al successivo Art. 23.
7. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi accumulati sulla progettazione durante la realizzazione degli Interventi, consentendo il rispetto dei termini stabiliti dal Cronoprogramma, il Concedente restituirà le penali versate dal Concessionario ai sensi del precedente punto 2.
8. L’importo previsto quale “Canone di Disponibilità - CD” è riconosciuto a partire dalla data di completamento “fine lavori”. L’indisponibilità
parziale o totale delle opere realizzate dal Concessionario comporterà una riduzione parziale o totale del Canone di Disponibilità riconosciuto dal Concedente al Concessionario, secondo le modalità riportate nel Documento 4.2.
Articolo 11 - Gestione del Servizio
1. Il Concessionario è obbligato a garantire la disponibilità dei Servizi secondo gli standard tecnici e funzionali disciplinati nel Progetto di Gestione.
2. Il Concessionario è obbligato a prestare i Servizi, per l’intera durata della Concessione, come puntualmente descritto nel Progetto di Gestione.
3. Il Concessionario s’impegna altresì a svolgere la Manutenzione Straordinaria degli Immobili ed Impianti oggetto della Concessione, con le modalità e i tempi dettagliati nel presente documento e nel Progetto di Gestione, in modo da garantirne la piena funzionalità per l’intera durata della Concessione, con l’obbligo, alla sua scadenza, di consegnare gli immobili e gli Impianti in perfetto stato di manutenzione e conservazione, salvo il normale deperimento dovuto all’uso.
4. In caso di indisponibilità dei Servizi in Concessione, saranno applicate le penali di cui al documento 4.2. punto 1. Esse saranno automatiche e proporzionali in relazione all’evento accaduto ed accertato.
5. Qualora gli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penale dovessero superare il 10% (dieci per cento) del Canone annuale al netto dell’Iva nella misura di legge e al lordo dell’indicizzazione il
Concedente potrà avvalersi della facoltà di cui al successivo Articolo 23 -.
SEZIONE IV - FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’
Articolo 12 - Forza Maggiore
1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di Forza Maggiore, la Parte che non può adempiere a causa di tale evento ne dovrà dare immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento e indicandone la prevedibile durata. Essa dovrà, altresì, indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.
2. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di risoluzione e/o di mitigazione degli effetti causati dalla forza maggiore. Ciascuna Parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative al regolare svolgimento delle attività oggetto di Concessione.
Articolo 13 - Sospensione e proroga dell’attività di realizzazione degli Interventi
1. Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l’esecuzione degli Interventi.
2. Qualora un evento di forza maggiore o una delle altre circostanze di cui all’articolo 107 del Codice determini una sospensione totale dell’attività di realizzazione, per un periodo massimo di 30 giorni decorrenti dalla data indicata nel verbale di sospensione, i termini di
realizzazione degli Interventi, nonché il periodo di durata della Concessione, si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.
3. In ogni caso, e fermo restando quanto previsto al precedente punto 2, il Concedente si riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse all’esecuzione delle attività che riguardano l’oggetto della Concessione, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale dell’esecuzione degli Interventi in qualunque momento. È fatta salva, nel caso in cui la sospensione parziale dell’esecuzione degli Interventi disposta dal Concedente superi il termine massimo indicato dal precedente punto 2, l’applicazione del successivo punto 4.
4. Qualora la sospensione totale degli Interventi, di cui al precedente punto 2 e 3, superi il periodo ivi previsto e comporti maggiori oneri che non siano in alcun modo imputabili al Concessionario e che comunque sia tale da comportare un’Alterazione dell’Equilibrio economico- finanziario, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del PEF di cui al successivo Articolo 16 -. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo, di recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo Articolo 27 -.
5. Qualora un evento di Forza Maggiore determini l’impossibilità definitiva di realizzare gli Interventi, la Convenzione sarà automaticamente risolta, ai sensi degli artt. 1463 e seguenti C.C., che disciplinano la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti
e dei materiali utili, fino a quattro quinti dell’importo dell’investimento, al netto di eventuali costi che il Concedente dovesse sostenere per il ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, nonché al netto di eventuali contributi già versati al Concessionario.
Articolo 14 - Sospensione e proroga del Servizio
1. Fermo restando quanto previsto dal precedente Art. 13, qualora in seguito a un evento di forza maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario, esso Concessionario non sia in grado di prestare i Servizi in tutto e/o in parte, e/o rispettare le indicazione riportate nel Progetto Gestionale dovrà essere fornita al Concedente un’informativa contenente la descrizione della parte dei Servizi che non può essere prestata a causa di tale evento nonché di quella parte che può essere erogata, seppur parzialmente e/o in difformità rispetto alle prescrizioni del Progetto di Gestione.
2. Entro 30 giorni dall’avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potrà chiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi 30 giorni circa le motivazioni addotte dal Concessionario in relazione alla parte dei Servizi non erogabile.
3. Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno 60 giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per l’erogazione della parte del Servizio interessata dall’evento. Resta salva la facoltà per il Concessionario di agire innanzi alle competenti autorità giudiziarie al fine di contestare l’applicazione delle penali
eventualmente irrogate dal Concedente per la sospensione dei Servizi.
4. Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sull’informativa inviata dal Concessionario entro il termine di cui al precedente punto 2, il Concessionario medesimo dovrà comunque continuare a fornire la parte del Servizio erogabile indicata nell’informativa.
5. Il Concedente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o di necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dando preavviso scritto al Concessionario non inferiore a 30 (trenta) giorni. Nell’eventualità di tale sospensione, troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo punto 6.
6. Fermo restando l’obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un’immediata ripresa del Servizi nella sua totalità, nelle ipotesi di cui al precedente punto 5:
a. qualora la sospensione ecceda i 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente punto 1, i termini di gestione dei Servizi nonché il periodo di validità della Convenzione si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, gli stessi termini saranno prorogati per un periodo definito di comune accordo tra le Parti al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario della Concessione;
b. qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare un’Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, il Concessionario, al fine di ripristinare l’equilibrio medesimo, potrà avviare la procedura di revisione del PEF di cui al successivo Articolo 16 -.
7. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del PEF, di recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo Articolo 26 -.
SEZIONE V - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF
Articolo 15 - Equilibrio economico-finanziario
1. Gli elementi indicati al punto 5 delle Premesse costituiscono i presupposti dell’Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario.
2. Le Parti prendono atto che l’Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) e di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili agli indicatori contenuti nel PEF e nella relazione al PEF ed elencati nel punto 7 delle Premesse.
Articolo 16 - Riequilibrio Economico-Finanziario
1. Le Parti convengono di procedere a una revisione del PEF qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 182, comma 3, del Codice e allorquando le variazioni degli Indicatori di Equilibrio siano
determinate da eventi non imputabili al Concessionario, che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi le seguenti fattispecie:
a. gli eventi di Forza Maggiore di cui all’Articolo 12, fatta salva la previsione di cui all’Articolo 13.2;
b. l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale degli Immobili e degli Impianti nonché di gestione del Servizio e/o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;
c. le varianti di cui all’Articolo 10.4, richieste dal Concedente o concordate tra le Parti, che comportino un’alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario;
d. i periodi di sospensione di cui agli Articolo 13 - e Articolo 14 -;
e. i lavori supplementari di cui all’Articolo 10.3 e l’estensione della Convenzione a lavori e servizi complementari di cui all’Art. 4, punto 8;
f. un eventuale differimento dell’inizio dei lavori per ritardi autorizzativi dipendenti dal Concedente secondo quanto previsto all’Articolo 9.2.1 lettere a - b;
g. la variazione delle consistenze degli Immobili e degli Impianti rispetto a quella inizialmente censita (ad inizio contratto);
h. la variazione dei Servizi attivati e delle consistenze geometriche rispetto a quelli inizialmente oggetto della convenzione e riportati nel documento 4.6 punto 1;
i. la variazione della destinazione d’uso degli immobili riportati nel
documento 4.5, rispetto a quelle inizialmente oggetto della convenzione;
j. la variazione del numero di Immobili rispetto a quelli inizialmente oggetto della Convenzione riportati nel documento 4.5;
2. Non rientra tra gli eventi in grado di provocare l’Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario la riduzione del numero degli Immobili oggetto della Convenzione fatta eccezione per quelli riportati nell’elenco di cui al documento 4.5.
3. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del PEF dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente.
4. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente punto 1, al fine di avviare la procedura di revisione del PEF, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente, con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio economico-finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa, che deve consistere nella presentazione di:
a. PEF, in formato editabile, in disequilibrio;
b. PEF, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;
c. relazione esplicativa al PEF revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
d. relazione dimostrativa dell’evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
e. “proposta” di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel PEF revisionato.
5. La revisione del PEF è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio, di cui al punto 7 delle premesse, nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti dall’Alterazione dell’Equilibrio economico-finanziario, a causa di uno o più eventi non imputabili al Concessionario.
6. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del PEF, si applica quanto previsto al successivo Articolo 26 -.
Articolo 17 - Tavolo di Coordinamento
1. Le Parti convengono di costituire, entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, un organo denominato Tavolo di Coordinamento, avente la funzione di rappresentare il luogo nel quale il Concedente e il Concessionario dovranno discutere le questioni di carattere straordinario relative all’andamento della Concessione, per l’intero arco della sua durata.
2. Il Tavolo di Coordinamento sarà composto da un numero variabile di membri, nominati da entrambe le Parti, e potrà essere convocato almeno una volta all’anno al fine di prevenire le criticità che dovessero insorgere nel corso della Concessione.
3. Il Tavolo di Coordinamento sarà convocato a mezzo posta elettronica certificata dal responsabile del procedimento del Concedente su sua iniziativa o su richiesta del Concessionario presso gli uffici del Concedente con un preavviso di almeno 15 giorni salvo urgenze.
4. A ogni convocazione del Tavolo di Coordinamento partecipano:
a. un rappresentante del Concedente;
b. un rappresentante del Concessionario;
c. uno o più soggetti dotati delle competenze tecniche necessarie per affrontare le questioni che il Tavolo di Coordinamento di volta in volta convocato abbia a oggetto;
d. il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell’Esecuzione.
5. Il rappresentante del Concedente svolge le funzioni di presidente e, nella gestione del Tavolo di Coordinamento, è assistito da un segretario che provvederà a redigere verbale della riunione.
6. A titolo meramente esemplificativo, e fatto salvo quanto verrà più dettagliatamente previsto con il regolamento di cui al precedente punto 3, il Tavolo di Coordinamento potrà avere a oggetto l’analisi e la formazione dell’accordo tra le Parti in ordine a qualsiasi modificazione dei presupposti di equilibrio del PEF, che richiedano aggiustamenti dei termini e delle condizioni della Concessione, onde consentirne l’esatto e continuo adempimento da parte di entrambe le Parti.
SEZIONE VI - CANONE
Articolo 18 - Canone
18.1 - Canone e termini di pagamento
1. A titolo di corrispettivo, il Concedente corrisponderà al Concessionario un canone annuale per ciascun servizio secondo quanto riportato nel documento 4.4 con valori di riferimento alla data indicata all’interno del predetto documento oltre all’Iva nella misura di legge.
2. I Canoni verranno corrisposti dal Concedente al Concessionario secondo le modalità riportate nel documento 4.4, previa emissione di
fattura elettronica di cui all’articolo 25 d.l. n. 66/2014 e relativa al periodo di riferimento, secondo le modalità stabilite nei successivi commi del presente articolo. Al termine del primo anno contrattuale si procederà all’elaborazione del conguaglio secondo le modalità descritte all’interno del documento 4.4. I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dal Concessionario ai sensi del successivo Articolo 19
-.
3. Fermo restando quanto previsto all’art. 25, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Canone, sulle somme non pagate saranno dovuti gli interessi di mora. Ai fini della decorrenza degli stessi, si applicano i termini stabiliti dall’art. 4, comma 2, D.Lgs.
n. 231/2002; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), del predetto D.Lgs. n. 231/2002, e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo art. 2, pubblicato semestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.
4. Al pagamento si provvederà solo dopo la verifica della buona esecuzione delle prestazioni e della congruità delle somme dovute. Il soggetto deputato alla certificazione della buona esecuzione e della congruità delle somme è il Direttore dell’Esecuzione. Il presente comma si applica anche agli interventi di riqualificazione energetica realizzati e al relativo canone di disponibilità.
5. Il Concedente s’impegna a iscrivere nel proprio bilancio di previsione e per tutta la durata della Convenzione, le somme occorrenti per
l’effettuazione dei pagamenti relativi al Canone.
6. Al fine di assicurare la puntuale corresponsione del Canone, il Concedente conferirà al proprio tesoriere mandato irrevocabile di pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1723, comma 2, c.c., debitamente accettato dal tesoriere stesso, affinché egli accantoni e vincoli, nei limiti consentiti dalle giacenze di cassa, una quota delle entrate dell’ente fino a concorrenza dell’importo del Canone e disponga di tali somme esclusivamente per il pagamento in favore del Concessionario o dei cessionari dei suoi crediti alle scadenze concordate.
7. Il Canone è costituito dalle voci riportate all’interno del Documento 4.4.
Esse si compongono di:
a. Canone annuo servizio manutentivo (servizi A e B): servizio manutentivo impianti di climatizzazione invernale, estiva, comprendente anche la manutenzione impianti antincendio, servizio antilegionella): € 333.460,80 (euro trecentotrentatremila quattrocentosessanta/80) oltre all’Iva nella misura di legge;
b. il canone annuo per il servizio energia termica (servizio C) sarà variabile di anno in anno in funzione dell’energia termica consumata; ;
c. Canone di disponibilità, determinato in funzione dei seguenti principali elementi: valore degli investimenti sostenuti dal Concessionario e realmente disponibili e valore delle manutenzioni straordinarie e rinnovi tecnologici riguardanti gli investimenti
eseguiti: € 28.684,80 (euro ventottomila seicentottantaquattro/80) oltre all’Iva nella misura di legge per il primo anno, salvo eventuali modifiche derivanti dall’anticipata esecuzione dei lavori, ed € 172.108,80 (euro centosettantaduemila centotto/80) oltre all’Iva nella misura di legge dal secondo anno;
I Canoni verranno adeguati annualmente, come previsto dalla Premessa 5, lett. g)
18.2 – Indicatori di Performance
1. Qualora la prestazione resa dal Concessionario si discosti dal relativo indicatore di performance, secondo le modalità e i termini definiti nel documento 4.2 Indicatori di Performance e modalità di monitoraggio, si applicherà il sistema di incameramento delle penali di cui all’Articolo 10.8.
18.3 - Procedura di applicazione delle penali
1. Il Responsabile del Procedimento, verificato il mancato raggiungimento del livello del relativo indicatore di performance di cui al precedente Articolo 18.2, comunica al Concessionario l’avvenuto inadempimento e la misura della relativa penale.
2. Ove il Concessionario non contesti l’applicazione e la misura della penale entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il Concedente provvederà all’incameramento della penale con le modalità previste nel documento 4.2 Indicatori di Performance.
3. Ove il Concessionario contesti l’applicazione e la misura della penale, il responsabile del procedimento convocherà la Parte entro 5 giorni
dall’avvenuta contestazione e promuoverà l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Responsabile del Procedimento procederà in ogni caso all’irrogazione della penale. Resta salva la facoltà per il Concessionario di agire innanzi alle competenti autorità giudiziarie al fine di contestare l’applicazione delle predette penali.
4. Si provvederà all’escussione della cauzione di cui all’articolo 183, comma 13, seconda parte, del Codice, solo qualora l’importo della penale risultasse superiore all’ammontare del canone successivo e/o qualora il canone successivo fosse d’importo pari a zero. L’escussione della cauzione di cui all’articolo 183, comma 13, seconda parte, del Codice, che potrà essere totale o parziale, obbliga sin d’ora il Concessionario alla sua reintegrazione dopo ogni escussione.
5. Le penali per la carente gestione dei Servizi imputabile al Concessionario potranno essere a questi addebitate senza alcun limite massimo di valore.
6. Qualora l’inadempimento imputabile al Concessionario riguardi una pluralità di Servizi le relative penali potranno essere applicate in maniera cumulativa.
7. Qualora a seguito dell’inadempimento del Concessionario, si rendesse necessario l’intervento sostitutivo del Concedente, l’entità della penale stabilita nell’Allegato 4.2 Indicatori di Performance sarà maggiorata di una percentuale pari al 20% (venti per cento), a titolo di indennizzo per il disagio causato.
8. Resta in tutti i casi salva l’azione di risoluzione per inadempimento del
Concessionario, ai sensi del successivo Art. 23, qualora il mancato raggiungimento dei livelli di cui al precedente punto 1 comporti l’applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) del Canone al netto dell’Iva nella misura di legge.
Articolo 19 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, l. 13 agosto 2010 n.
136, le Parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga a utilizzare i conti correnti [bancari/postali] trasmessi unitamente alla documentazione di aggiudicazione, dedicati, anche se non in via esclusiva, alla Convenzione, sui quali dovranno essere registrati tutti movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario/postale] e a far sì che siano autorizzate ad operare su tali conti esclusivamente le persone indicate nel predetto documento.
3. Ciascun bonifico [bancario/postale] deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG), di cui all’articolo 3, comma 5, l. n. 136/2010, e nella specie: CIG n. 7642586D78.
4. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine
ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato sopra menzionato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su detto conto.
5. Il mancato utilizzo nella transazione finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis, l. n. 136/2010, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi del successivo Articolo 23 -.
6. Il Concessionario si obbliga, a mente dell’articolo 3, commi 8 e 9, l. n.
136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 136/2010, con divieto di ulteriore subappalto nonché con l’impegno a inserire la medesima clausola nei contratti da questi ultimi sottoscritti con i propri subcontraenti. Qualora il Concessionario abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo.
7. Il Concessionario si obbliga e garantisce inoltre che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l’obbligazione di dare
immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla l. n. 136/2010.
8. Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.
9. In caso di cessione dei crediti, il Concessionario s’impegna a comunicare al cessionario il CIG n. 7642586D78, che deve essere riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
SEZIONE VII - ASSICURAZIONI E CAUZIONI
Articolo 20 - Cauzioni
1. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di prestazione dei Servizi e di tutti gli obblighi contrattuali, il Concessionario ha prestato la cauzione di importo pari al 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio, come prevista e disciplinata dall’articolo 183, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia che avrà una durata iniziale di 5 (cinque) anni, decorsi i quali la garanzia sarà priva di efficacia. Il Concessionario si obbligherà a richiedere al Comune di Cuneo, beneficiario della garanzia, nei 180 (centoottanta) giorni antecedenti alla scadenza del predetto termine di 5 (cinque) anni, la sottoscrizione della richiesta al garante di una proroga della garanzia per ulteriori 5
(cinque) anni, e così di cinque anni in cinque anni, o per la minore durata residua della Concessione. La polizza dovrà contenere la previsione che la mancata proroga della polizza non sarà causa di escussione della garanzia da parte del beneficiario ma costituirà inadempimento verso il Comune di Cuneo da parte del Concessionario.
2. A garanzia del puntuale adempimento dell’obbligo di esecuzione degli Interventi, il Concessionario s’impegna, entro e non oltre la data di avvio degli Interventi, alla presentazione della cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché sulla base dello schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, di importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo degli Interventi, scontato del 50% (cinquanta per cento) per essere il Concessionario certificato ISO 9000 e scontato di un ulteriore 20% (venti per cento) per essere il Concessionario certificato ISO 14001, come previsto e disciplinato dall’articolo 93, comma 7, del Codice. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell’80% dell’importo massimo garantito e cessa di avere efficacia decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal certificato di collaudo provvisorio o dal certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’articolo 103, comma 5, del Codice.
Articolo 21 - Polizze assicurative
1. Il Concessionario si impegna a presentare, entro e non oltre la data di avvio degli Interventi, una polizza assicurativa che tenga indenne il
Concedente e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve le delimitazioni fissate nel relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 12 marzo 2004, n. 123, che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione degli Interventi. Tali polizze verranno stipulate nella forma “Contractor all risk” (C.A.R.) e prevederanno anche la copertura di danni alle opere e agli impianti preesistenti.
2. Il Concessionario s’impegna altresì, producendo idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione Europea, a stipulare, a far data dall’approvazione del progetto, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione e delle attività ad esse connesse, per tutta la durata degli Interventi e sino alla data di emissione del certificato di collaudo. Detta polizza, che dovrà coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione della progettazione che abbiano determinato, a carico del Concedente, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovrà avere un massimale non inferiore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo dei lavori progettati.
3. Il Concessionario si impegna a presentare idonea polizza assicurativa, a copertura di qualsiasi danno cagionato a terzi per fatto degli addetti della cui attività il Concessionario si avvalga a qualsiasi titolo, per un
massimale minimo di euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per sinistro e con un limite di euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila/00) per ciascuna persona danneggiata, per tutta la durata della Concessione.
4. La somma assicurata dovrà essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale polizza dovrà includere:
a. i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l’erogazione del Servizio;
b. tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell’ambito della Concessione.
5. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario che dovrà consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per la consegna degli Interventi, copia delle polizze, unitamente ai relativi certificati di assicurazione.
6. Il Concessionario dovrà consegnare al Concedente, entro 30 (trenta) giorni dall’inizio di ogni anno di durata della Concessione, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza.
7. Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente, ai dipendenti e ai consulenti del Concedente dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l’esecuzione degli Interventi sia per l’erogazione del Servizio, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del Concedente per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.
SEZIONE VIII - VICENDE DELLA CONCESSIONE
Articolo 22 - Clausola risolutiva espressa
1. Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, che l’inadempimento da parte del Concessionario alle obbligazioni di cui al precedente Articolo 6.1, punti 4 e 8 superiore a 30 (trenta) giorni comporterà la risoluzione di diritto della Concessione, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
2. A tal fine, il Concedente dovrà comunicare al Concessionario, entro 5 (cinque) giorni dall’inadempimento, per iscritto tramite PEC al seguente ufficio Direzione Unità di Business Nord Ovest, indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, l’intenzione di avvalersi
della clausola risolutiva espressa. L’effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della ricezione di tale comunicazione.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, la Convenzione s’intenderà risolta di diritto, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla gravità
e all’importanza dell’inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo.
4. È fatto salvo il diritto del Concedente al risarcimento del danno eventualmente patito in ragione della risoluzione della Convenzione.
Articolo 23 - Risoluzione per inadempimento del Concessionario
1. Qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere la Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio Direzione Unità di Business Nord Ovest, indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx del Concessionario e per
conoscenza ai finanziatori.
2. La facoltà di cui al precedente punto 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi:
a. superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei termini stabiliti dalla Convenzione per l’esecuzione degli Interventi, secondo quanto disposto dall’Articolo 10.8, punto 6;
b. gravi vizi o difformità degli Interventi riscontrati nella fase di esecuzione;
c. gravi violazioni del Progetto di Gestione, che comportino l’applicazione di penali per l’indisponibilità degli Interventi ovvero per la mancata erogazione del Servizio, secondo quanto previsto
dall’Articolo 18.3;
d. mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai precedenti Articoli 20 e 21;
e. violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
f. gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali.
3. Il Concedente si riserva altresì diritto di risolvere la Convenzione, ai sensi dell’art. 1454 c.c., in caso di violazione delle previsioni di cui alla
l. n. 136/2010 e dell’Articolo 19 della Convenzione nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli art. 83 e ss. D.Lgs. n. 159/2011.
4. Qualora il Concessionario non adempia nel termine concessogli dal Concedente nella diffida ad adempiere, si procederà ai sensi del successivo Articolo 24.
5. È fatto salvo il diritto del Concedente al risarcimento del danno eventualmente patito in ragione della risoluzione della Convenzione.
Articolo 24 - Sostituzione del Concessionario
1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario, il Concedente comunica per iscritto al Concessionario e agli enti finanziatori l’intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un operatore economico che subentri nella concessione, avente caratteristiche
tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto della concessione alla data del subentro.
2. L’operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell’esecuzione della concessione e l’esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dal Concedente. Il subentro dell’operatore economico ha effetto dal momento in cui il Concedente vi presta il consenso.
3. Fuori dalle ipotesi di cui all’art. 175, comma 1, lett. d), del Codice, la sostituzione del concessionario è limitata al tempo necessario per l’esperimento di una nuova procedura di gara.
Articolo 25 - Risoluzione per inadempimento del Concedente e revoca della Concessione
1. Qualora la concessione sia risolta per l’inadempimento del Concedente ovvero quest’ultimo revochi la Concessione per motivi di pubblico interesse, spettano al Concessionario:
a. il valore degli Interventi realizzati più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui gli Interventi non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario nonché il valore del Servizio già erogato;
b. le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, quali, a mero titolo di esempio, i costi relativi alla
chiusura anticipata dei contratti di finanziamento;
c. un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire nel caso in cui l’opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico e finanziario allegato alla Concessione per gli anni residui di gestione.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell’art. 185 del Codice e sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
3. L’efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente delle somme previste dal precedente comma 1.
4. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al comma 1, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dei Servizi, incassandone i ricavi da essi derivanti, sino all’effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal Concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.
Articolo 26 - Recesso
1. Qualora entro un periodo di 60 (sessanta) giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del PEF, il Concessionario o il Concedente potranno recedere dalla Convenzione.
2. In caso di recesso dalla Concessione ai sensi del presente articolo, le Parti provvederanno a redigere apposito verbale, in contradditorio tra loro e con la presenza del direttore dei lavori, entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dalla Concessione, al fine di quantificare gli importi relativi alle sole seguenti voci:
a. il valore degli Interventi realizzati più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui gli Interventi non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario nonché il valore del Servizio già erogato;
b. le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso;
c. un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del Servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel PEF.
3. Le somme di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell’articolo 185 del Codice, e sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
4. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora gli Interventi abbiano superato il collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire la continuità del Servizio, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni previste dalla Convenzione.
5. Xxxxx restando quanto previsto al precedente punto 4, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire gli Immobili e gli Impianti, alle medesime modalità e condizioni previste dalla Convenzione, fino alla data dell’effettivo pagamento delle somme di cui al precedente punto 2.
Articolo 27 - Scadenza della Concessione
1. Alla scadenza della Concessione, gli Immobili e gli Impianti, le relative pertinenze e attrezzature, i materiali accessori e quant’altro attinente alla gestione del Servizio torneranno di diritto nella piena disponibilità del Concedente. Il Concessionario avrà l’obbligo di facilitare il subentro del Concedente.
Articolo 28 - Efficacia
1. La Convenzione assume efficacia dalla data odierna.
Articolo 29 - Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d’informazioni tra Concedente e Concessionario s’intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
a. per il Concedente: [xxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx];
b. per il Concessionario: [xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx].
2. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati dalle Parti.
Articolo 30 - Controversie
1. Per qualsiasi contestazione circa l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione della Convenzione, le Parti dichiarano di volersi rivolgere al Tribunale di Cuneo.
SEZIONE IX - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 31 - Disposizioni finali
1. Le spese inerenti il presente contratto e di registrazione sono a carico dell’impresa “SIRAM S.p.A.”. Trattandosi di prestazione assoggettata all’imposta sul valore aggiunto, si richiede l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 s.m.i.
L’imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del decreto Ministeriale 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico [M.U.I.] per l’importo forfettario di € 45,00.
2. L’impresa “SIRAM S.p.A.” dichiara di eleggere domicilio presso la sede legale del Palazzo Municipale — via Roma n. 28 — 12100 Cuneo, dove potranno essere validamente effettuate tutte le notifiche e le comunicazioni inerenti il presente contratto.
3. Le suddette notifiche e comunicazioni dovranno inoltre essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
4. Si dà atto che la comunicazione antimafia, acquisita agli atti del Comune
mediante consultazione in data 20 luglio 2020 della “White list” della Prefettura di Milano, attesta, che non sussistono nei confronti dell’operatore economico “Siram S.p.A.”, e dei relativi soggetti di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.” le cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all’articolo 67 del decreto sopra citato. Si precisa che l’iscrizione alla “White list” è attualmente in fase di aggiornamento.
5. Il Concessionario si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165” di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell’articolo 2 — comma 3 — del citato Xxxxxx.
6. Il Concessionario dichiara, ai sensi dell’articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell’appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l’ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui
all’articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015. Concessionario dichiara inoltre di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
7. Concessionario dichiara di non incorrere, per la stipulazione del presente contratto, nelle incapacità previste dall’articolo 32-quater del Codice penale.
8. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si prende atto che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L’informativa specifica inerente il trattamento dei dati riguardo al presente procedimento può essere visonata sul sito internet alla pagina xxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx, dove sono presenti i link alle varie
attività.
SEZIONE X - ALLEGATI
Articolo 32 - Allegati alla convenzione
1. Xxxxxx intendersi parte integrante della presente convenzione i seguenti documenti ed i loro rispettivi allegati, i quali, seppur non materialmente allegati alla presente Convenzione, le parti dichiarano di ben conoscere e accettare in ogni loro parte.
Documento 1 - Presentazione della proposta
Documento 1.1 - Elenco elaborati;
Documento 1.2 - Autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale;
Documento 1.3 - Modello di formulario per il documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
Documento 1.4 - Attestazione SOA; Documento 1.5 - Certificazioni di qualità;
Documento 1.6 - Documento di identità del sottoscrittore; Documento 2 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Documento 2.1 Relazione illustrativa generale; Documento 2.2 Relazione di prefattibilità;
Documento 2.3 Relazione al progetto di efficientamento; Documento 2.4 Calcolo sommario della spesa;
Documento 2.5 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
Documento 2.6 Elaborati grafici; Documento 3 - Progetto di gestione
Documento 3.1 - Progetto di gestione; Documento 4 - Convenzione
Documento 4.1 - Bozza di Convenzione;
Documento 4.2 - Indicatori di Performance e modalità di monitoraggio;
Documento 4.3 - Matrice dei Rischi;
Documento 4.4 - Definizione, Revisione e Fatturazione dei Canoni;
Documento 4.5 - Elenco immobili con riqualificazione centrale termica;
Documento 4.6 - Tabelle di Baseline; Documento 5 - Piano Economico Finanziario
Documento 5.1 - Relazione al Piano economico e finanziario asseverato;
Documento 5.2 - Piano Economico Finanziario asseverato in data 21 novembre 2018;
Documento 5.3 - Dichiarazione relativa alle spese sostenute per la predisposizione della proposta e dell’offerta;
Documento 6 - Cauzione
Documento 6.1 - Cauzione Provvisoria di cui all’articolo 93 del D. Lgs. n. 50/2016.
Quanto sopra faccio constare con il presente atto che, redatto da persona di mia fiducia, omessi gli allegati per dispensa avutane, ai comparenti, i quali lo dichiarano conforme alla loro volontà ed a conferma, insieme con me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono mediante apposizione di firma digitale, i cui
certificati di firma utilizzati sono validi. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Firmato digitalmente Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx digitalmente
Il Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxx Firmato digitalmente