TÜV Italia srl · Via Isonzo 61 · I-40033 Casalecchio di Reno (BO)
TÜV Italia srl · Xxx Xxxxxx 00 · X-00000 Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX)
Nostro rif. Telefono / E-Mail Fax Data Pagina
4153-21
+39 342/8307128 +39 051 29874.99 12/04/2021 1 di 4
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Oggetto: ACCORDO QUADRO
Tra
TÜV Italia S.r.l. con sede legale in Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (XX) Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 08922920155 - Partita Iva 02055510966 –
X.X.X. XX 0000000 soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG, in persona di Xxxxxx Xxxxxx (di seguito “TÜV Italia”)
E
Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell’Xxxxxx-Romagna (di seguito denominata FedIngER), con sede e domicilio fiscale Xxxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX) Codice Fiscale 92000690377, partita Iva 92000690377 rappresentante gli Ordini Ingegneri provin- ciali di Bologna, Modena, Reggio nell’Xxxxxx, Parma, Piacenza, Ferrara, Forlì Cesena,
Ravenna e Rimini
di seguito, congiuntamente definite per brevità anche le “Parti” o singolarmente la “Parte”.
Premesso che:
1. TÜV Italia, Ente indipendente che opera, su territorio nazionale e internazionale, nei set- tori della certificazione, ispezione, collaudo e formazione, sia in ambito cogente che vo- lontario.
2. FedIngER è, ai sensi del proprio Statuto, organo di collegamento, coordinamento e sintesi delle attività dei singoli Ordini provinciali, nel rispetto delle loro autonomie ;
3. TÜV Italia intende favorire l'attività di formazione specializzata e continua, nello spe- cifico verso gli Ordini degli Ingegneri.
TÜV ITALIA S.R.L.
TÜV SÜD Group
Direzione e Sede Amministrativa:
Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 000 edificio 23 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX)
Sede legale: Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Società Unipersonale,
soggetta al controllo e al coordinamento di TÜV SÜD AG
Telefono: +39 02 24130.1
Telefax: +39 02 24130.399
xxx.xxx.xx
Registro delle imprese di Milano
n. iscrizione e Cod. Fisc. 08922920155 R.E.A.: 1255140 - P. IVA 02055510966 Cod. Identificazione CEE IT 02055510966 Codice Destinatario ISHDUAE
Tutto ciò premesso, con il presente Accordo di collaborazione (nel seguito indicato come "Ac- cordo") si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Finalità generali e oggetto dell'Accordo di partnership
TÜV Italia collaborerà con XxxXxxXX e con gli ordini ingegneri provinciali che la costituiscono, al fine di promuovere e rendere una maggior diffusione possibile del Catalogo Corsi TÜV Italia Akademie, sia mediante la autorizzazione a rendere nota la partnership mediante l’uso del logo TÜV Italia con la dicitura “in collaborazione con TÜV Italia Akademie”.
Ai membri degli Ordini Provinciali coordinati da FedIngER verrà riservato uno sconto del 25% sulle tariffe dei corsi pubblicati sul Catalogo Corsi TÜV Italia Akademie.
Articolo 2 - Durata e recesso
Il presente Accordo avrà validità a far data dalla sottoscrizione sino al 31/12/2021. Alla prima scadenza l’Accordo s’intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti di recedere in ogni tempo dall’Accordo, anche senza giusta causa, mediante comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata da inviare all’altra Parte con almeno due (2) mesi di preavviso. Resta inteso che in nessun caso sarà dovuto da una Parte all’altra alcun corrispettivo o penale per il recesso.
Articolo 3 - Proprietà intellettuale e uso del marchio e del logo
Le parti garantiscono il pieno rispetto della normativa sul diritto d’autore, della proprietà indu- striale e la tutela dell’opera dell’ingegno di cui le parti abbiano accesso, anche se solo in via occasionale o in dipendenza del presente accordo.
Ciascuna parte si impegna a non compiere alcuna azione che possa direttamente o indiretta- mente ledere l’immagine, il decoro e/o il nome della controparte e sarà obbligata a manlevare la controparte da qualunque danno, anche d’immagine, che dovesse risultare conseguenza diretta e/o indiretta o comunque connessa alla propria prestazione. Ciò anche a titolo di sanzioni di qualsiasi natura o specie sia civili sia penali.
L’uso del Logo di ognuna delle parti è consentito dalla controparte con specifico riferimento all’at- tività di collaborazione sui servizi di formazione sopra descritti. La facoltà di utilizzare il logo non può essere in alcun modo trasferita a terzi e sarà consentita solo nel periodo di validità del presente accordo e per le finalità concordate al citato articolo 1 del presente accordo. L’inseri- mento del logo su materiale promozionale dovrà essere utilizzato previa supervisione e autoriz- zazione della controparte.
Per maggiori approfondimenti in merito alla policy dell’utilizzo del logo di TÜV Italia si consiglia di
visitare la pagina: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx-xx/xxx-xxxxx/xx-xxxxxxx
Articolo 4 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi diversi da quelli individuati tra le parti, per qualsiasi altra attività promozionale diversa da quella concordata tra le parti, alcun nome, marchio, altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), salvo preventiva autorizzazione scritta espressa della Parte che concede l'utilizzo del proprio segno distintivo.
Articolo 5 - Assicurazione, sicurezza, accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature
Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esi- genze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria. In relazione ai rischi specifici presenti nella sede ospitante, gli obblighi nei confronti del personale ospitato per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. saranno a carico esclusivo della Parte ospi- tante.
Articolo 6 – Riservatezza
Le Parti sono a conoscenza che tutte le Informazioni relative al presente accordo costituiscono Informazioni riservate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 98 e 99 del D.Lgs. n. 30 del 10.02.2005, Informazioni altamente confidenziali o Informazioni tutelate dalla normativa sulla tutela della pro- prietà industriale. Le Parti si impegnano reciprocamente, altresì, a non diffondere o comunicare tutte quelle Informazioni o dati relativi alle modalità di manutenzione del sistema informatico di TÜV Italia e dei propri clienti, del materiale didattico, della registrazione (ove preventivamente autorizzato) audio/video di corsi di formazione, dei software connessi, delle macchine, dei relativi libretti di istruzioni, il capitolato tecnico, gli allegati, i test delle prove, i verbali relativi agli audit attività e/o audit/ispezioni, alle attività contabili, amministrative o finanziarie ed ogni altra notizia su cui sia apposta la dicitura “riservato” o “confidenziale” o formula equivalente e che, comunque, possono considerarsi Informazioni aziendali riservate di cui possano venire a conoscenza nell’esecuzione del presente accordo.
Ai fini del presente accordo, si intendono per “Informazioni Riservate” tutte le Informazioni tra- smesse da una Parte all’altra, in forma scritta, orale o in altre forme di qualsiasi tipo, nonché i dati, gli argomenti o il materiale che in qualsiasi modo si riferiscano a quanto forma oggetto del contratto.
Articolo 7- Trattamento dei dati personali
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i "dati personali" forniti, anche ver- balmente per l'attività o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del pre- sente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo medesimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elabora- zione manuale e/o automatizzata.
Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti ai sensi dell'articolo 15 del GDPR 2016/679.
FedIngER avrà facoltà di rendere nota, sul proprio sito istituzionale, la collaborazione oggetto del presente Accordo e di pubblicarla sul proprio sito e sui siti istituzionali degli Ordini Ingegneri provinciali di Bologna, Modena, Reggio nell’Xxxxxx, Parma, Piacenza, Ferrara, Forlì Cesena, Ravenna e Rimini.