PATTO DI INTEGRITA'
PATTO DI INTEGRITA'
TRA L’AZIENDA AUSL DELLA ROMAGNA E I PARTECIPANTI ALLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEI COMPARTI OPERATORI DEL P.O. DI RAVENNA
Il presente patto d’integrità è allegato alla legge speciale di gara e ne costituisce parte integrante e sostanziale. Come tale, sia la mancata sottoscrizione sia il mancato rispetto del presente patto costituiscono causa di esclusione dalla gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Il presente patto di integrità stabilisce ed implica il reciproco e formale obbligo della stazione appaltante operante nell’ambito dell’Azienda USL della Romagna e dell’operatore economico di, inderogabilmente, conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buon clima nonché l’espresso impegno a non compiere alcun atto e/o comportamento teso ad influenzare indebitamente o distorcere in qualsiasi modo - anche potenziale - le procedure di acquisto e la corretta esecuzione degli eventuali contratti aggiudicati.
Il personale e i suoi collaboratori afferenti all’U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO dell’AUSL della Romagna sono consapevoli del presente patto d’integrità, ne condividono appieno lo spirito e i contenuti e si impegnano a rispettarlo in ogni sua parte.
Ciascun operatore economico partecipante alla procedura di evidenza pubblica si impegna inderogabilmente al rispetto di tutte le regole contenute nella documentazione di gara e nei relativi allegati - o in questi richiamati - ed agisce in conformità ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buon clima senza porre in essere alcun tipo di atto e/o comportamento finalizzato, direttamente o indirettamente, a influenzare indebitamente la propria o altrui partecipazione ovvero l'affidamento delle procedure di acquisto.
A tale fine, l’operatore economico dichiara:
a) di garantire in ogni fase della procedura il rispetto di tutte le regole contenute nella documentazione di gara e nei relativi allegati, o in questi richiamati;
b) di impegnarsi, qualora partecipi ad una procedura di gara contemporaneamente ad altro/i soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., ad indicare alla stazione appaltante e/o soggetto procedente quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di aver formulato autonomamente l’offerta;
c) che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla gara e della formulazione delle offerte;
d) di xxxxxxxsi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità, o comunque violazione delle regole della libera concorrenza;
e) di segnalare tempestivamente e collaborativamente alla stazione appaltante fatti e/o comportamenti sintomatici di tentativi di turbativa, irregolarità o violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza con riferimento alla presente procedura di gara, fornendo in tal caso alla stazione appaltante elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
L’operatore economico prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi assunti con il presente patto di integrità – ivi incluse l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese od omissione di azioni dovute - comporta l’applicazione da parte della stazione appaltante di una e/o più delle seguenti sanzioni:
a) esclusione dalla presente procedura di gara, con eventuale impossibilità di partecipare fino al periodo di un anno dalla commessa violazione alle future procedure di appalti di lavori indette dalla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190;
b) revoca e/o sospensione della procedura in corso;
c) risoluzione del contratto eventualmente stipulato con incameramento della relativa cauzione, applicazione delle eventuali penali previste dal contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore;
d) applicazione di una penale da parte della stazione appaltante – anche mediante incameramento della cauzione (Cons. Stato, sez. VI, sent. 8 maggio 2012, n. 2657 )- pari ad un importo tra € 500,00 ed Euro 10.000,00, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale subito, incluso il danno all’immagine, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno;
e) segnalazione del fatto all’ANAC (ex AVCP) ed alle altre competenti Autorità, ivi inclusa l’Agcm.
La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e l’applicazione delle relative sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato contradditorio, in esito ad un procedimento di verifica da parte della stazione appaltante
Il presente patto di integrità è valido e vincolante per l’operatore economico dal momento dell’invio della domanda di partecipazione e/o offerta e per tutta la durata del contratto eventualmente stipulato. Con l’invio della prima domanda di partecipazione e/o offerta l’operatore economico dichiara di avere piena e completa conoscenza e di accettare incondizionatamente il presente patto di integrità.
Ogni eventuale controversia inerente il presente patto di integrità è risolta in conformità a quanto previsto dalla legge speciale di gara.
FIRMATO DIGITALMENTE