SCHEMA DI CONTRATTO
ROMA
Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Gestione Territoriale, ambientale e del Verde
SCHEMA DI CONTRATTO
Fornitura di materiali occorrenti al Servizio Operativo X. Xxxxx, per la cura e il mantenimento delle essenze vegetali, coltivate presso il Semenzaio X. Xxxxx e il Roseto Comunale”. - CIG 6826405F99 - N. gara 6537804
IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA: € 52.368,09 di
cui: € 42.924,67 soggetti a ribasso d’asta ed € 9.443,42 per I.V.A.
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
L’IMPRESA IL R.UP. IL DIRETTORE
Art. 1- Oggetto del servizio
Il presente schema di contratto ha per oggetto la “fornitura di materiali occorrenti al Servizio Operativo
X. Xxxxx, per la cura e il mantenimento delle essenze vegetali, coltivate presso il Semenzaio X. Xxxxx e il Roseto Comunale”.
Il presente schema di contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra
Roma Capitale e l’esecutore in relazione alle caratteristiche della fornitura, comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: Capitolato) e negli atti in esso richiamati.
Integrano la disciplina del servizio, anche se non allegati:
- la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004;
- il D.Lgs. n.50/2016 (d’ora innanzi: Xxxxxx);
- il D.Lgs. n.81/2008 e xx.xx. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.Lgs. n.159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per la parte non abrogata e per quanto compatibile con il D.Lgs n. 50/2016;
- il D. Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D. L. n.95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
- Il D. Lgs. n.231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il Protocollo d’intesa tra A.N.A.C. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.A.C. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “Seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n.90”.
- Il Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell’11 settembre 2015;
- il “Protocollo di Integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il “Regolamento di Contabilità” di Roma Capitale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.;
- norme del Codice Civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- La Tariffa Prezzi della Regione Lazio 2012, adottata da Roma Capitale con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 dell’8 maggio 2013;
- il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Art. 2 - Durata dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio
Il presente appalto decorrerà dalla data di affidamento della fornitura.
L’affidatario della fornitura eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola
d’arte per tutta la durata del contratto.
I materiali agricoli dovranno essere di 1^ qualità ed integri in qualunque periodo dell’anno, indipendentemente dalle condizioni climatiche o dalle caratteristiche tecnico-fisiche del luogo di consegna.
L’Appaltatore, nella formulazione dell’offerta, dovrà tener conto della variabilità del costo di alcune tipologie di materiali in relazione alla difficoltà di produzione e reperibilità degli stessi in alcuni periodi dell’anno.
L’Appaltatore per tale circostanza non maturerà alcun diritto ad indennizzi o compensi aggiuntivi intendendosi l’offerta comprensiva di tutti gli oneri e rischi connessi a tale circostanza.
Art. 3 - Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto , al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato, ammonta ad € ………………. (euro ), oltre
ad € ………………..(euro ………………………) per I.V.A..
Art. 4 – Oneri a carico dell’esecutore
Sono a carico del prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione della fornitura complessivamente inteso come individuato nel presente schema di contratto e nel relativo Capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
L’esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Schema di Contratto e nel Capitolato .
Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato.
L’Amministrazione dà comunicazione all’esecutore del giorno in cui si procederà alla consegna dell’appalto. In tale giorno sarà redatto un verbale di avvio dell’esecuzione del contratto che deve essere controfirmato dall’impresa esecutrice.
Contestualmente alla firma del verbale di consegna, l’esecutore assume immediatamente tutti
gli obblighi derivanti dal contratto.
In caso contrario l’Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione immediata del contratto con semplice lettera raccomandata A.R. e conseguente incameramento della cauzione definitiva, oltre al diritto di far valere ogni ragione per eventuali maggiori danni subiti.
Per quanto riguarda la denuncia d’inizio servizi agli Enti previdenziali, in caso d’inadempienza da parte dell’esecutore, saranno applicate le penali di cui al successivo art 6.
Nell’eventualità che, successivamente alla consegna della fornitura, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, anche parzialmente, al regolare svolgimento delle singole forniture previste, a condizione che le attività oggetto di sospensione non siano critiche rispetto all’andamento generale delle forniture, l’esecutore è tenuto a proseguire le forniture eseguibili mentre si provvederà alla sospensione, anche parziale, delle forniture non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
In tal caso, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (d’ora innanzi: D.E.C.), in contraddittorio con l’esecutore, valuterà l’opportunità di spostare per il periodo necessario gli interventi non eseguibili su altre aree indicate dal D.E.C. stesso.
L’esecutore si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi afferenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 15, quelli relativi al rispetto dei protocolli d’intesa e di integrità di cui agli artt. 16 e 17 nonché quelli assicurativi di cui agli artt. 12 e 13 del presente contratto.
L’esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
L’esecutore si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
L’esecutore si obbliga, inoltre, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’esecutore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti
dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
L’esecutore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.
L’esecutore, deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
Sono a carico dell’appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti ulteriori oneri:
1) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quant’altro richiamato nel Capitolato Generale del Comune di Roma, come pure tutte le spese di cancelleria, di copie fotostatiche e fotografiche, di copiatura dattiloscritta dei relativi atti.
2) L’allontanamento dei materiali di risulta e il loro smaltimento a norma di legge. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento sono a carico dell’Appaltatore.
3) L’onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierli, secondo la natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all’Impresa sia corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quelli previsti.
Art.5 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento (d’ora innanzi: R.U.P.) ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal R.U.P. nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.
Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
Fuori dei casi sopra indicati, il R.U.P. può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 107 del Codice.
Il R.U.P., con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
Il verbale di sospensione è firmato dall'esecutore.
I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del R.U.P. non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al R.U.P. stesso entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Nel verbale di ripresa il R.U.P indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni contrattuali, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dell’esecuzione, può diffidare per iscritto il R.U.P. “a dare le necessarie disposizioni al D.E.C.” perché provveda a quanto necessario alla ripresa.
Nei casi di sospensione per ragioni di pubblico interesse o necessità, il R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le suddette ragioni che lo hanno indotto a sospendere le prestazioni contrattuali.
Qualora la sospensione o le sospensioni, se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Salvo il caso di opposizione della stazione appaltante allo scioglimento, per la sospensione delle prestazioni contrattuali, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
Quando la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è
calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni
contrattuali nel termine fissato può richiederne la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal R.U.P., entro trenta giorni dal suo ricevimento.
L’esecutore deve ultimare le prestazioni contrattuali nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna.
L'ultimazione delle prestazioni contrattuali, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per
iscritto al R.U.P., il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni contrattuali, per qualsiasi causa non imputabile a Roma Capitale, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni contrattuali disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 107 del Codice sono considerate illegittime e danno diritto all’esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 6 - Termini di esecuzione e penali Termini di esecuzione
Le forniture oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite con la massima cura e disciplina, soddisfacendo gli standard di qualità in conformità a quanto disposto nel Capitolato circa le modalità di erogazione delle prestazioni. Tutte le forniture previste nel presente appalto debbono essere accertate in contraddittorio tra il D.E.C. e l’appaltatore.
Le forniture dovranno essere eseguite uniformandosi ai criteri generali indicati nel Capitolato.
Ogni fornitura sarà formalmente commissionata dalla stazione appaltante, esclusivamente mediante l’emissione di un ordinativo scritto, firmato dal D.E.C., che verrà inviato all’appaltatore tramite fax.
L’appaltatore dovrà indicare alla stazione appaltante, un indirizzo di posta elettronica, un numero telefax, un numero di telefono cellulare e un numero di telefonia fissa che verranno usati per le comunicazioni.
Il trasporto sarà a completa cura e spesa dell’appaltatore che dovrà predisporre quanto necessario affinché sia salvaguardata l’integrità dei manufatti (imballaggio, protezione copertura ecc.) sia sotto il profilo estetico che fisico, rimanendo lo stesso appaltatore unico responsabile in ordine ad eventuali danni che nel corso del trasporto dovessero essere arrecati ai materiali.
La stazione appaltante si riserva quindi il diritto di non accettare materiali, che non arrivassero
in ottime condizioni, senza che l’appaltatore abbia nulla a pretendere.
La stazione appaltante, declina ogni responsabilità, per materiali forniti in eccedenza su quantitativi ordinati o su materiali forniti senza specifico ordine, anche se provvisoriamente accettati.
La fornitura, dovrà essere effettuata nel rispetto di tutte le norme e modalità previste dal presente schema di contratto e dall’ordinativo firmato dal D.E.C.
È, comunque, fatto divieto all’appaltatore di apportare modifiche di qualunque natura a quanto
stabilito nel presente schema di contratto.
Data la peculiarità del contratto di cui si tratta, le forniture non sono programmabili in via anticipata, ma saranno commissionate dalla stazione appaltante solamente al manifestarsi delle varie necessità.
Considerato che le forniture da eseguirsi rivestono quasi esclusivamente carattere di urgenza, l’appaltatore è obbligato a provvedere alla consegna entro i sottoindicati termini, ovvero nel termine diversamente indicato nella richiesta da parte della stazione appaltante.
I termini di consegna relativi alla fornitura di materiali agricoli:
❖ ordini inviati entro le ore 11.00 = tra le ore 8.00 e le ore 11.30 del giorno successivo
❖ ordini inviati oltre le ore 11.00 = tra le ore 8.00 e le ore 11.30 di due giorni successivi
Termini di consegna relativi alla fornitura di materiale per fioristi, piante da interno e piante da esterno:
❖ entro i 10 giorni successivi la data dell’ ordinativo
Le consegne dei prodotti saranno effettuate presso la sede della “Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde”, Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx xx 0 - Xxxx.
Le eventuali non conformità rilevate saranno comunicate per iscritto all’appaltatore. L’appaltatore si obbliga a non introdurre alcuna variante al contrattato, anche se migliorativa,
se non su ordine della stazione appaltante.
Le condizione apposte sulle lettere dell’Appaltatore ovvero stampate o aggiunte sulle fatture in difformità da quelle indicate nell’ordine emesso dalla stazione appaltante, non sono valide nei confronti della stazione appaltante stessa se non saranno esplicitamente accettate per iscritto.
Qualora la fornitura consegnata non corrisponda in tutto od in parte a quanto richiesto, l’Amministrazione a suo insindacabile giudizio, potrà respingere quanto sarà considerato difettoso, non conforme, deficitario ecc. chiedendone la immediata sostituzione.
In considerazione dell’improrogabilità di esecuzione delle forniture, l’appaltatore dovrà essere disponibile, nei termini sopra indicati, durante l’intera durata dell’appalto, senza interruzione alcuna a qualsiasi causa dovuta (a titolo esemplificativo si indicano ferie, scioperi e malattie).
L’appaltatore, nella formulazione dell’offerta, dovrà tener conto della variabilità del costo di alcune tipologie di materiale agricolo in relazione alla difficoltà di produzione e reperibilità degli stessi in alcuni periodi dell’anno.
L’appaltatore per tale circostanza non maturerà alcun diritto ad indennizzi o compensi aggiuntivi intendendosi l’offerta comprensiva di tutti gli oneri e rischi connessi a tale circostanza.
Penali
In caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura si fa riferimento alla clausola di risoluzione del
contratto ex art. 1456 c.c. Per l’applicazione delle penali, il R.U.P., qualora rilevi una difformità della fornitura, procederà in contradditorio con il referente dell’appalto.
Ove l’ammontare delle penali complessivamente applicate raggiunga il 10% dell’importo contrattuale, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art.1456 (clausola risolutiva espressa), dandone comunicazione all’appaltatore, mediante lettera raccomandata.
Le penali saranno applicate mediante decurtazioni dal primo pagamento utile.
L’Amministrazione, in caso di applicazione delle penali, si riserva comunque la facoltà di
chiedere all’impresa il risarcimento del danno ulteriore.
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P.;
b) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale delle polizze assicurative di cui all’art. 13 del presente schema di contratto eccedente il termine di 10 giorni antecedenti la consegna dell’appalto;
c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle forniture;
d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P.
e) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa della fornitura a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal R.U.P.;
f) una penale del 5% del valore del contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 16 e 17;
g) una penale dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine stabilito per l’ultimazione della fornitura.
h) Con particolare riferimento alla fornitura oggetto di gara si applicheranno le seguenti penali per tutte le fattispecie di violazioni sotto indicate e più in generale per tutte le violazioni relative all’inosservanza delle norme tecniche previste dal Capitolato per ciascuna infrazione constatata dalla Stazione Appaltante a seguito di verifiche in corso di esecuzione od a seguito di segnalazione di terzi, pari all’1 per mille dell’importo del relativo contratto applicativo, la penale non potrà, comunque, essere inferiore ad € 300,00.
L’applicazione della penale non solleva l’esecutore dalle responsabilità civile e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione.
Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore.
Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale su proposta del R.U.P.
L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
Roma Capitale potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’esecutore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non
preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Il R.U.P. monitora in merito agli eventuali ritardi e/o inadempienze nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo e/o le inadempienze nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il R.U.P. propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Nel caso di risoluzione del contratto per grave ritardo ai sensi dell'articolo 108 del Codice, ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al cronoprogramma a base di gara ed il termine assegnato dal R.U.P. per compiere le prestazioni oggetto del contratto.
Art. 7 - Contabilizzazione della fornitura
I pagamenti saranno effettuati a seguito dell’ordinativo emesso, dopo la verifica della qualità del servizio reso e l’ emissione dell’attestazione di regolare esecuzione.
La relativa fattura digitale dovrà essere inoltrata solo a seguito dell’emissione della suddetta
attestazione.
I rapporti contrattuali saranno regolati in base all’ art. 17, ultimo a linea del R.D. 2440 del 18
novembre 1923.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N° 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successivo affidamento e gestione del contratto.
I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, saranno comunque condizionati alla preventiva verifica dell’Amministrazione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.
Art. 8 - Liquidazione dei corrispettivi
I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del R.U.P., della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Roma Capitale provvederà a liquidare mensilmente e dopo l’effettiva erogazione del servizio il
prezzo dovuto a seguito di presentazione di regolare fattura.
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
In occasione di ciascun pagamento di acconto sull’avanzamento del servizio, Roma Capitale
effettuerà una ritenuta dello 0,50%.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione da parte di Roma Capitale dell’attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) così come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.
Gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.
È previsto l’obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.
Ai sensi dell’art. 31, comma 3 della L. n. 98/2013, in caso di ottenimento da parte dei R.U.P. del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto dal R.U.P. direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.
Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. ii. ed ai sensi dell’art. 106 del Codice.
Ove ricorra cessione di credito, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione intervenuto nei termini di Legge.
I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all’acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge.
Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
Ai sensi dell’art. 106 del Codice, le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti come quello ricorrente. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
Ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
In ogni caso Roma Capitale, a cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.
Art. 9 - Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni
Al termine del servizio il R.U.P. provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
1. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del Capitolato;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del R.U.P.;
3. numero delle penali, eventualmente applicate;
4. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
5. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’esecuzione;
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere
notificate all’esecutore ai sensi dell’articolo del presente schema di contratto afferente le penali.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 108 del Codice.
Art. 10 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni
Per il presente appalto si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali in modalità semplificata, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 101 del Codice, mediante l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal R.U.P.
Controlli in corso di esecuzione
Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l’esecutore ed il R.U.P. e deve essere redatto apposito verbale. Ove il D.E.C. svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità, deve essere invitato un rappresentante della stazione appaltante.
I verbali, da trasmettere al R.U.P. entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del D.E.C..
L’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali è avviata entro 10 giorni
dall’ultimazione delle prestazioni.
L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni
dall’ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi:
• gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
• l’indicazione dell’esecutore,
• il nominativo del R.U.P.,
• il tempo prescritto per l’esecuzione delle forniture e le date delle attività di effettiva esecuzione delle forniture;
• l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di regolare
esecuzione,
• le eventuali verifiche in corso di esecuzione.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore.
L’esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica
di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
ART. 11 - MODALITA DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di
Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del
Codice di Procedura Civile.
ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire e
produrre il deposito cauzionale definitivo.
Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.
Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 106 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere anche la sotto indicata condizione: “Il sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)” come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il presente contratto”.
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal relativo contratto, il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura stabilita dal bando di gara.
Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.
L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto.
E’ fatto obbligo all’esecutore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.
In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’esecutore.
A norma dell’art. 103 del Codice la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, alla data
di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione.
Si precisa che, a norma dell’art. 103 del Codice, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
Ai sensi dell’art. 103 del Codice la mancata costituzione della presente garanzia determina la
decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Roma Capitale.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 48, comma 5 del Codice.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
ART 13 Assicurazioni a carico dell’esecutore
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.
L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell’appalto. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto.
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per
danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00
euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di
emissione dell’attestazione di regolare esecuzione.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo
almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.
Art. 14 - Subappalto
E’ vietato il subappalto anche parziale del presente servizio
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio quanto compreso nel contratto.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 105, comma 1 del Codice.
Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari,
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.
L’esecutore che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 16 – “Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia”, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell’11 settembre 2015.
E’ obbligo dell’aggiudicatario:
1) ai sensi del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell’11 settembre 2015), ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia, a dare comunicazione tempestiva a Roma Capitale e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. (N.B. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p., nonché 318, 319, 319 quater e 322 c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto);
2) si impegna, ai sensi del summenzionato Protocollo, nel caso di aggiudicazione, a comunicare a Roma Capitale i dati relativi alla società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari ed alle variazioni di detti assetti, chiamati a realizzare l’intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi sensibili: trasporto di materiale a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizione, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimenti terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a
freddo di macchinari; fornitura e posa in opera e noli a caldo, servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere;
3) si impegna, ai sensi del succitato Protocollo, a riferire tempestivamente a Roma Capitale ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, da chiunque provenga, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente
La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p.,319 – quater c.p., 320 c.p.
,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei Contratti e dovranno riferirsi,
altresì, a tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.
ART. 17– PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAPITOLINA N. 40 DEL 27 FEBBRAIO 2015
Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40, ha
approvato il “Protocollo di Integrità”.
Come accettato dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt.101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale è garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
- a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;
- b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2,
D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. f) del Codice.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 18 – Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto, si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie
previste dall’art. 108 del Codice.
In caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, il RUP potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto, per la quota di fornitura eseguita (art. 1454 C.C.).
L’Amministrazione potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, per la propria quota di fornitura nei seguenti casi:
- di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare e dai precedenti artt. 16 e 17 del presente Schema di Contratto, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all’annullamento dell’aggiudicazione al fornitore;
- di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle
condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- di ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data di cui all’art 5 (esecuzione del contratto); oltre all’applicazione della penale, potrà risolvere il contratto per la
propria quota di fornitura, ai sensi dell’art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).
- di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- di cessione del contratto
- di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui all’art. 15
La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente.
All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall’inadempimento.
Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.
Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente.
Per quanto non previsto dal presente art. si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione del contratto.
Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso di esecuzione delle prestazioni afferenti il presente appalto ritardata per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni di programma, il R.U.P. assegna all’appaltatore un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni oggetto del contratto, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il R.U.P. verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al R.U.P..
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale, su proposta del responsabile unico del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato e/o irregolare adempimento delle prestazioni contrattuali superi la percentuale del 10% del valore complessivo di contratto, il R.U.P. promuove le procedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento di cui all’art. 136 del Codice.
Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto
Il R.U.P. nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso di venti giorni la redazione dello stato di consistenza delle forniture già eseguite, l’inventario delle forniture e la relativa presa in consegna.
Il R.U.P. verifica la conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile.
In caso di risoluzione del contratto, il verbale di accertamento tecnico e contabile è redatto con
le modalità indicate nell’art. 108 comma 7 del Codice.
Ai sensi del comma 8 dell’art. 108 del Codice, con il verbale di accertamento tecnico e contabile è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
Infine, in sede di liquidazione finale, del servizio dell’appalto risolto, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa il presente appalto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art.110 del Codice.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui all’art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile
Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
• per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del
D.E.C. ove previsto) entro 10 giorni dalla avvenuta consegna;
• per mancata produzione alla stazione appaltante delle polizze assicurative di cui all’art. 13 del
presente schema di contratto al momento dalla consegna dell’appalto;
• per mancata osservanza di rilevanti e specifici obblighi in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii..
Art. 19 - Interpello ai sensi dell’art. 110 del codice
Ai sensi dell’art. 110 del Codice, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d’urgenza, in caso di fallimento dell’appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 o di recesso dal contratto ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, Roma Capitale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio.
Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 20 - Recesso del contratto
Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L.
n. 135/2012, la stazione appaltante una volta validamente stipulato il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i.. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e la stazione appaltante recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.
Art. 21 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni, l’aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.
Vengono affidati all’aggiudicatario i seguenti compiti:
• organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali
relativi all’appalto che verrà eseguito;
• organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all’appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l’aggiudicatario può venire in possesso nell’espletamento dell’appalto.
L’aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
L’aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.
Art. 22 – Clausola periodica di revisione dei prezzi
È vietato il rinnovo tacito dei contratti per i servizi ricorrenti nel presente appalto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
La revisione dei prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva ed ha cadenza annuale.
Art. 23 – Spese di contratto ed accessorie a carico dell’Esecutore (Art. 17 R.D. 2440/1923)
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente
appalto sono a carico dell’esecutore.
Art. 24 - Clausole vessatorie.
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell’art. 13, commi 1 e 2 e nell’art. 20, comma 1 del presente schema di contratto:
• “L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa”.
• “È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente
appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette
all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.
• “Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di
interesse pubblico”.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE