IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA.
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Xxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA.
Quadriennio 2022-2025
Il giorno 4 novembre 2022, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in sede di contrattazione integrativa regionale
TRA
la delegazione di parte pubblica E
la delegazione di parte sindacale
PREMESSO
che l'art 3 del D.P.R. n. 395 del 23.08.1988, concernente il diritto allo studio, continua a trovare applicazione nei confronti del personale del Comparto Scuola;
che la definizione dei criteri di fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto, allo studio è materia demandata alla contrattazione integrativa regionale dall'art. 22, co. 3, lett. b), punto 2 del CCNL sottoscritto in data 19/04/2018;
che il C.C.I.R. sui criteri di fruizione dei permessi per diritto allo studio, per il personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto in data 30/11/2018 e relativo al quadriennio 2018/2021, risulta scaduto e che risulta pertanto necessario procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto integrativo;
VIENE SOTTOSCRITTO
in via definitiva, il presente Contratto Integrativo Regionale, valido per il quadriennio 2022-2025, che integra e sostituisce il C.C.I.R. sottoscritto il 30 novembre 2018.
ART. 1
(Destinatari)
1) Il presente contratto si applica al personale docente, educativo e ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche del Lazio.
2) In particolare, può fruire dei permessi retribuiti:
- il personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo indeterminato, compreso il personale in utilizzazione e assegnazione provvisoria, sia che presti servizio a tempo pieno sia che presti servizio a tempo parziale.
In caso di orario parziale, le ore di permesso complessivamente fruibili sono proporzionalmente rapportate al numero delle ore settimanali prestate.
- il personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo determinato assunto fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, ivi compreso il personale con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica.
3) Il personale con nomina annuale a orario intero fino al 31 agosto può fruire al massimo di 150 ore, mentre quello con nomina a orario intero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) può fruire fino a un massimo di 125 ore, salvo quanto precisato all'art. 10 per le diverse tipologie di corsi.
4) Per il personale docente a tempo determinato assunto con orario inferiore a cattedra e per il personale
A.T.A. a tempo determinato che presta servizio con orario inferiore alle 36 ore settimanali, le ore di permesso complessivamente fruibili sono proporzionalmente rapportate all'orario ridotto.
ART. 2
(Termine di presentazione delle domande)
Le domande di concessione dei permessi retribuiti devono essere indirizzate ai Dirigenti degli Uffici territoriali per il tramite del Dirigente Scolastico dell'Istituto di servizio, entro il termine perentorio del 15 novembre di ogni anno.
Il personale eventualmente assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato dopo il 15 novembre, potrà produrre la relativa istanza entro 5 giorni dalla stipula del contratto, ma non oltre la pubblicazione all’albo istituzionale degli elenchi degli ammessi al beneficio.
Coloro che, alla data del 15 novembre, non hanno ancora concluso le prove selettive per l'ammissione a uno dei corsi previsti dal successivo art. 4, devono comunque produrre domanda entro il 15 novembre e saranno ammessi con riserva nelle graduatorie dei beneficiari dei permessi.
La riserva deve essere sciolta, in senso positivo o negativo, entro il 31 dicembre di ogni anno.
ART. 3
(Formulazione delle domande e documentazione)
Le domande, redatte in carta semplice, sul modello allegato al presente contratto, devono contenere, oltre all'esplicita richiesta di concessione dei permessi di cui all'art. 3 del D.P.R. 395/88, i seguenti dati:
dati anagrafici;
tipo di corso da frequentare;
sede di servizio;
ordine e grado di scuola, per il personale docente ed educativo;
profilo professionale per il personale A.T.A.;
eventuale prestazione di servizio a tempo parziale o a orario non completo;
anzianità complessiva di servizio di ruolo (escluso l'anno scolastico in corso) e non di ruolo (anni interi);
numero anni scolastici con contratti fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche per il personale a tempo determinato;
numero anni scolastici con n. 180 gg di servizio;
numero ore di servizio settimanali per il personale docente e A.T.A. e tipologia di contratto a tempo determinato;
indicazione di eventuale richiesta di rinnovo dei permessi ovvero indicazione di non aver mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso.
Nel caso di richiesta di rinnovo dei permessi è necessario indicare il numero di anni già fruiti e nel caso in cui il rinnovo riguardi un corso di laurea è necessario precisare se si è in corso o fuori corso.
Il possesso dei titoli, tra cui l’anzianità di servizio, deve essere documentato con apposite dichiarazioni sostitutive, ai sensi del DPR 445/2000.
ART. 4
(Corsi di studio, abilitazione, specializzazione, qualificazione professionale che danno titolo alla concessione dei permessi retribuiti)
I corsi di studio, specializzazione e qualificazione professionale, la cui frequenza dà titolo alla concessione dei permessi retribuiti, sono in ordine di priorità i seguenti:
a. corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni disabili (per il personale docente abilitato di ogni ordine e grado);
x. xxxxx di laurea in Scienze della Formazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria (vecchio e nuovo ordinamento - DM 249/2010);
c. conseguimento dei 24 CFU di cui ai commi 1, lettera b) e 2, lettera b) dell'articolo 5 del D.Lvo 59/2017 necessari per l'accesso al concorso di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
d. (solo per il personale ATA), corso finalizzati al conseguimento di qualsiasi titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica di appartenenza (lauree, diplomi di maturità, diplomi di qualifica triennali rilasciati da istituti statali - IeFP - e da C.F.P. regionali);
x. xxxxx finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea, laurea triennale più eventuale laurea specialistica/magistrale compresi i corsi di laurea presso gli Istituti AFAM; Per le lauree successive alla seconda potranno essere concessi i permessi solo in caso di disponibilità residue di ore;
x. xxxxx riconosciuti dal MIUR finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post diploma, purché previsti dagli statuti delle Università italiane statali o legalmente riconosciute (dottorati di ricerca, "master", corsi di
perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.) oppure rilasciati da Università straniere riconosciute dall'ordinamento italiano, purché di durata almeno annuale e con esame finale;
x. xxxxx, presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I., finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
x. xxxxx di studio finalizzati al conseguimento di un secondo diploma di istruzione secondaria di 2° grado o di qualifica professionale, presso istituti statali o C.F.P. regionali, nonché di corso finalizzato al conseguimento di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico (esempio: corsi ITS).
i. corsi a distanza organizzati da Università Telematiche statali o legalmente riconosciute o da enti/organismi riconosciuti dal MIUR, al conseguimento di un diploma di laurea, mediante utilizzo della piattaforma on - line;
x. xxxxx finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post diploma, purché previsto dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute, e/o corso riconosciuti dal MIUR, ("master", corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.) purché di durata almeno annuale e con esame finale, mediante utilizzo piattaforma on-line.
x. xxxxx di formazione e prova conclusiva di cui all’art.18 del D.M. n. 108 del 28.04.2022, riservati al personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune assunto ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
Art.5
(Determinazione del contingente)
1. Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare complessivamente il monte ore derivante dal parametro calcolato sulla base del 3% dell’organico moltiplicato per 150 ore, su base provinciale. Beneficiario è il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato e determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, compreso il personale nominato fino all'avente titolo su posto di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
2. Il personale docente da conteggiare per il calcolo del 3% dovrà essere quello in servizio nelle istituzioni scolastiche, in organico di fatto, con contratto a tempo indeterminato o determinato purché di durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o delle attività didattiche (30 giugno) e ricoprire posti cattedra o spezzoni orario, compresi i posti di sostegno e di religione cattolica, nonché eventualmente il personale nominato fino all'avente titolo su posto di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Il personale ATA da tenere in considerazione è quello che presta servizio su posti interi e a orario ridotto, purché con nomina di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, compreso il personale nominato fino all'avente titolo su posto di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Art.6
(Operazioni di competenza delle Istituzioni Scolastiche)
1. I Dirigenti scolastici hanno cura, una volta ricevute le domande da parte del proprio personale, di assumerle tutte a protocollo e indirizzarle all’Ufficio Territoriale di competenza.
2. I dirigenti scolastici inviano, in modalità digitale, le domande al competente Ufficio Scolastico Territoriale, al fine di consentire al medesimo Ufficio l'elaborazione delle graduatorie provinciali dei richiedenti.
ART. 7
(Operazioni di competenza degli Uffici Scolastici Territoriali)
Gli Uffici Scolastici Territoriali
1) procedono a valutare le domande inviate dai Dirigenti scolastici al fine della formulazione delle graduatorie provinciali secondo i seguenti criteri:
- graduazione delle domande secondo l'ordine di priorità indicato all'art. 4 (tipologia di corsi che danno diritto a fruire dei permessi per il diritto allo studio) e, all'interno delle diverse tipologie indicate al citato art. 4, sarà attribuita:
- la precedenza nei confronti del personale che chiede il rinnovo del permesso per il numero di anni nella durata legale dei corsi richiesti (le lauree triennali e specialistiche/magistrali vanno considerate unitariamente 3+2 per cui si considera rinnovo la richiesta di permessi per la frequenza del 1 ° anno del biennio specialistico successivo al conseguimento della laurea triennale, a condizione che vi sia continuità temporale e coerenza tra i due percorsi);
- la precedenza, a parità di condizioni, al personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato;
- in caso di ulteriore parità di condizioni si tiene conto della complessiva anzianità di servizio dichiarata (anni interi compresi quelli di 180 giorni) e, subordinatamente, dell'età anagrafica dando la precedenza al più giovane;
- il personale a tempo determinato che al momento della compilazione della graduatoria ricopre ancora una nomina a carattere provvisorio, in attesa dell'avente titolo, su posti di durata annuale, è collocato in graduatoria dopo quello con nomina definitiva;
- è ammesso in graduatoria il personale fuori corso che aspira al conseguimento di un diploma di laurea oltre a quello già posseduto, solo se non ha già fruito dei permessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso cui è iscritto. Tale personale è collocato in graduatoria dopo gli aspiranti indicati ai punti b) ed e) (limitatamente alle lauree) nonché g) e i) del precedente art. 4;
- non è ammesso alla fruizione del beneficio il personale, compreso quello fuori corso, (anche se non ha ancora fruito dei permessi per un numero d'anni pari alla durata legale del corso di laurea cui è iscritto), che chiede di conseguire un ulteriore titolo oltre a quelli indicati nel precedente art. 4 (es. terza laurea) o titoli diversi da quelli riportati nel predetto articolo.
- il personale iscritto a corsi di laurea in regime di part-time è collocato in graduatoria insieme al personale fuori corso, aspirante al conseguimento di un diploma di laurea.
- è ammesso con riserva il personale che, alla data di presentazione della domanda:
non ha ancora sostenuto le prove selettive per l'ammissione a uno dei corsi indicati all'art.4 oppure non è a conoscenza del relativo esito (es. ammissione a corsi di laurea);
non è a conoscenza della data di avvio dei corsi, pur essendo regolarmente iscritto.
Tale personale rientra nel calcolo del contingente come sopra determinato e non avrà titolo alla concessione dei permessi in caso di scioglimento negativo della riserva che deve avvenire comunque entro il 31 dicembre.
Il personale docente, educativo e ATA distaccato presso gli Uffici Scolastici territoriali e l'Ufficio Scolastico Regionale, che chiede di fruire dei permessi in questione, non grava sul contingente provinciale.
Gli Uffici Scolastici Territoriali provvedono alla pubblicazione al proprio albo istituzionale, entro il 15 dicembre di ogni anno, con contestuale comunicazione alle istituzioni scolastiche, della graduatoria provvisoria assegnando 5 giorni per gli eventuali reclami.
Esaminati i reclami, gli Uffici Scolastici Territoriali provvedono alla pubblicazione all’albo istituzionale on line della graduatoria definitiva nonché a comunicare alle Istituzioni scolastiche i nominativi dei beneficiari dei permessi che risulteranno utilmente inclusi nella graduatoria provinciale nel limite del predetto contingente del 3% del personale in servizio.
ART. 8
(Operazioni di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale)
L’Ufficio Scolastico Regionale provvede alla eventuale compensazione tra province nel caso in cui, in una a più di esse, vi sia eccedenza di permessi non assegnati.
L’USR provvede, inoltre, a coordinare le operazioni e a effettuare il monitoraggio conclusivo dei permessi concessi, sul totale dei permessi richiesti, nonché a informare le XX.XX. firmatarie del presente contratto in merito alla situazione definitiva determinatasi nelle varie province.
ART. 9
(Tempistica)
Le operazioni di cui al presente contratto si svolgono secondo la seguente tempistica:
Atto | Personale interessato o Organo competente | Data |
Presentazione domanda | Personale docente, educativo e ATA | Entro il 15 novembre di ogni anno |
Trasmissione elenco e domande all’UST | Dirigenti Scolastici | Entro il 17 novembre di ogni anno |
Pubblicazione graduatorie provvisorie | Ufficio Scolastico Territoriale | Di norma entro il 15 dicembre di ogni anno |
Presentazione reclami | Personale docente, educativo e ATA | Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione al sito delle graduatorie provinciali |
Pubblicazione graduatorie definitive | Ufficio Scolastico Territoriale | Entro il 31 dicembre di ogni anno |
Concessione permessi | Dirigenti Scolastici | Di norma entro il 31 dicembre dell’anno successivo |
ART. 10
(Durata e modalità di fruizione dei permessi)
1. I permessi retribuiti sono concessi nella misura massima:
- di 150 ore annue individuali al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con nomina di durata annuale (fino al 31 agosto) per l'intero orario di cattedra o di servizio, o in proporzione in caso di orario part-time o inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA;
- di 125 ore al personale con nomina a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30giugno) a orario intero, o in proporzione in caso di orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA;
- di 75 ore annue individuali al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con nomina di durata annuale (fino al 31 agosto) per l'intero orario di cattedra o di servizio o in proporzione per gli aspiranti con nomina fino al 30 giugno o con orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA) iscritto a corsi di laurea in regime di part-time;
- di 20 ore annue al personale a tempo indeterminato o determinato, sia con contratto fino al 31 agosto che fino al 30 giugno, a orario intero (o in proporzione in caso di orario inferiore a cattedra o alle 36 ore settimanali per il personale ATA), che chiede i permessi per la frequenza di corsi finalizzati a sostenere esami singoli a integrazione del piano di studi del corso di laurea già concluso;
- di 40 ore per tutti gli altri corsi erogati on line.
- di 40 ore per i corsi di formazione e prova conclusiva di cui all’art.18 del D.M. n. 108 del 28.04.2022, riservati al personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune assunto ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
Le ore di permesso fruibili per il periodo 1° settembre - 31 dicembre devono essere concesse in proporzione all'eventuale diverso orario di servizio rispetto a quello effettuato nell'anno scolastico precedente.
Le ore di permesso concesse devono essere coincidenti con l'orario di servizio, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
I permessi decorrono dal 1 ° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Per il personale di ruolo e non di ruolo il monte ore autorizzato per l'anno solare si estende, per il periodo 1 ° settembre - 31 dicembre, all'anno scolastico successivo.
3. Il personale non di ruolo può usufruire delle ore di permesso non utilizzate nel periodo 1° gennaio – 31 agosto, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- nomina fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
4. il personale della scuola iscritto a corsi universitari “fuori corso” è ammesso alla fruizione dei permessi, unicamente per il conseguimento della seconda laurea (o prima per chi ha solo il diploma) subordinatamente al personale “in corso”, per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi indicati all’art. 4.
Gli aspiranti fuori corso che hanno già fruito dei permessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso di laurea cui sono scritti, non hanno titolo a fruire di ulteriori permessi.
5. Il personale iscritto a corsi di laurea in regime di part-time ha diritto a frequentare tali corsi per un numero di anni pari al doppio della durata legale dei corsi medesimi.
Tale personale, ai fini della formulazione delle graduatorie, è equiparato al personale fuori corso e va collocato dopo gli aspiranti che frequentano i corsi di laurea indicati ai punti b, d, f e h del precedente art. 4.
Il personale cui sono stati concessi i permessi in altra provincia o regione conserva titolo alla fruizione della parte residua dei permessi medesimi, per il periodo 1° settembre - 31 dicembre, in proporzione all'orario di servizio e alla durata della nomina. Tale personale non grava sul contingente della nuova provincia.
0.Xx personale beneficiario dei permessi retribuiti ha diritto a turni di lavoro/orari di servizio che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami; inoltre, tale personale non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
7. Sono concessi permessi per la frequenza di corsi serali, solo nel caso in cui l'orario di svolgimento coincida con l'orario di servizio.
8. I permessi di cui al presente contratto possono essere concessi:
- per la frequenza dei corsi e l'effettuazione dell'eventuale tirocinio o attività di laboratorio, se parti integranti del corso;
9. la fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata.
a) Permessi orari - utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio
b) Permessi giornalieri – utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio.
I permessi di cui sopra possono esser cumulati fino ad un massimo di 18 ore all’anno qualora utilizzate per attività propedeutiche all’assolvimento di prove di verifica in itinere o finali, se parti integranti del corso.
10. Gli aspiranti ammessi alla frequenza di corsi on line, organizzati da Università Telematiche o da altri organismi accreditati, devono attestare, con dichiarazione redatta sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, l'avvenuta partecipazione alle lezioni on line durante l'orario di lavoro nonché l'impossibilità di collegarsi in orario diverso da quello di servizio. È comunque facoltà dell’amministrazione scolastica verificare se le modalità di somministrazione del corso sono sincrone o asincrone con l’orario di servizio.
11. Il personale titolare dei permessi produce a richiesta del Dirigente Scolastico un prospetto mensile dal quale risulti il piano di massima di fruizione dei permessi, onde consentire al Dirigente medesimo di valutare se ricorrano le condizioni, in base alla vigente normativa, per la sostituzione.
00.Xx personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire una efficace organizzazione dell’istituzione scolastica, comunica al Dirigente scolastico la propria assenza, comunque, con almeno cinque giorni di anticipo.
13. Il personale, oltre che dei permessi disciplinati dal presente contratto, può fruire di quelli previsti dagli artt. 15, comma 1, 19, comma 7 del CCNL sottoscritto il 29.11. 2007 (partecipazione a concorsi o esami), nonché dell'aspettativa senza assegni per motivi di studio di cui all'art. 18, comma 2, del citato CCNL.
14. I permessi di cui al presente contratto sono concessi in aggiunta a quelli previsti per la partecipazione alle attività formative organizzate dall'Amministrazione o svolte dalle Università, INDIRE o da enti accreditati.
ART. 11
(Dichiarazione comprovante effettiva frequenza)
1. La dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, relativa all'iscrizione e frequenza dei corsi e agli esami intermedi e finali sostenuti (indipendentemente dall'esito degli stessi) deve essere presentata al proprio Dirigente Scolastico subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro i successivi sette giorni.
2. La mancata produzione delle dichiarazioni sostitutive nei tempi prescritti comporta la trasformazione dei permessi già concessi in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme corrisposte, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 12
(reclami)
Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie sono ammessi reclami per errori materiali.
ART. 13
(Contenzioso)
Qualora insorgano controversie riguardanti la materia di cui al presente contratto ed in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli art. 135,136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche apportate in materia di conciliazione ed arbitrato dal codice di procedura civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.
ART. 14
(Vigenza del contratto)
Il presente contratto trova applicazione per i permessi da fruire nel corso del quadriennio 2022-2025.
ART. 15
(Interpretazione autentica)
1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dal CCNL.
2. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del presente Contratto Integrativo.
ART. 16
(Informativa sindacale)
Gli Uffici Territoriali, annualmente, acquisite le domande dei richiedenti, comunicano alle XX.XX. il numero delle richieste distinte per ordine scolastico per quanto riguarda il personale docente e, per quanto riguarda il personale ATA, per profilo professionale; comunicano, inoltre, per tutto il personale, la tipologia dei corsi di studio per cui sono state presentate le domande.
ART. 17
(Compatibilità finanziaria)
Ai sensi dell'art. 48 del D.Lvo 165/2001 il presente contratto, corredato dalla relazione tecnico finanziaria dell'Ufficio I (Risorse finanziarie), viene sottoposto a certificazione di compatibilità finanziaria a cura della Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma.
ART. 18
(Modifica contratto integrativo regionale)
Le parti si impegnano a stipulare un nuovo Contratto Integrativo Regionale nel caso in cui vengano emanate successive norme di carattere legislativo o contrattuale modificative della materia oggetto del presente C.I.R.
Delegazione di parte pubblica:
DIRETTORE GENERALE - Xxxxx Xxxxxxx
DIRIGENTE COORDINATORE II U.O. UFFICIO IV - Xxxxxx Xxxxxxxx