INDICE
News n. 1/2018
Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva
L’arbitrato sportivo F.I.P. in ambito Commissione Vertenze Arbitrali (C.V.A.): istruzioni per l’uso
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INDICE
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Premessa pag. 4
1. La previsione della clausola compromissoria nello Statuto F.I.P.
pag. 8
2. L’arbitrato in ambito C.V.A. pag. 10
2.1. Controversie devolute in arbitrato. Commissione Vertenze Arbitrali (C.V.A.) pag. 10
2.2. Requisiti per la nomina a Presidente ed a componenti del Collegio Arbitrale. Lista degli Arbitri pag. 11
2.3. Incompatibilità dei componenti del Collegio Arbitrale
2.4. Doveri e diritti dei componenti del Collegio Arbitrale
2.5. Ricorso dell’istante e risposta della parte convenuta
2.6. Composizione del Collegio Arbitrale. Dichiarazione di
pag. 12
pag. 12
pag. 13
manifesta incompetenza arbitrale pag. 16
2.7. Procedura pag. 19
2.8. Termine per la decisione e deposito del lodo pag. 21
2.9. Contenuto del lodo pag. 21
2.10. Esecutività e ratifica pag. 22
2.11. Inadempimento pag. 24
2.12. Sospensione effetti stato di morosità pag. 25
APPENDICE
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LISTA ARBITRI COMMISSIONE VERTENZE ARBITRALI pag. 26 TABELLA E – CONTRIBUTI ISTANZE, RICORSI E RECLAMI pag. 29 TABELLA F – COMPENSI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO
ARBITRALE pag. 31
MODELLO LIBERATORIA pag. 32
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Premessa
L’arbitrato sportivo è un rimedio per la risoluzione delle controversie insorte tra tesserati o società affiliate alle federazioni sportive, alternativo alla giustizia statale e posto in essere attraverso l’intervento di uno o più soggetti terzi ed equidistanti.
Si tratta di un arbitrato amministrato, e pertanto gestito da un’autorità specializzata, la cui finalità è quella di dirimere i conflitti e offrire una procedura rapida e poco onerosa.
Infine, la decisione finale si manifesta attraverso un lodo, che esprime un giudizio vincolante fra le parti.
La scelta di ricorrere all’arbitrato in materia di diritto sportivo è giustificata, in primo luogo, in virtù della celerità decisoria di tale istituto, requisito ritenuto fondamentale per garantire lo svolgimento periodico delle attività sportive, evitando le lungaggini del processo civile.
In secondo luogo, essa è confermata dallo stesso vincolo di giustizia sportivo che, nell’imporre ai tesserati di una federazione il divieto di ricorrere alla giurisdizione esterna del giudice statale, ha consentito di introdurre negli statuti e regolamenti federali alcune clausole che permettessero di devolvere la risoluzione delle controversie sportive ad appositi organi di giustizia ovvero a collegi arbitrali.
In terzo luogo, tale orientamento è confermato dalla previsione dell’art. 3, comma 1 della Legge n. 280 del 17/10/2003 (1) quando rinvia
1 “Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del
espressamente alle clausole compromissorie previste dagli statuti del
C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive.
Il vincolo di giustizia, infatti, si traduce in una clausola contenuta nei diversi statuti federali con cui gli ordinamenti sportivi, all’atto dell’adesione, obbligano le società ed i tesserati a risolvere le controversie sportive dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva interni e precludono loro l’impugnazione dei provvedimenti autoritativi federali innanzi alla giustizia statale, salvo il caso di lesione di interessi legittimi o diritti soggettivi (c.d. principio di rilevanza esterna) la cui salvaguardia è stata imposta dalla Legge n. 280/2003.
Le clausole compromissorie, invece, sono strumenti presenti negli Statuti delle Federazioni Sportive con cui gli associati si impegnano a devolvere ad appositi Collegi Arbitrali le controversie sorte tra società e tesserati, e non devolute ad altri organi federali.
Se pure è comune la fonte del potere (autonomia negoziale delle parti), la differenza tra i due istituti risiede invece nella circostanza che, tramite il vincolo di giustizia, le parti si impegnano ad adire gli organi federali e a non devolvere le controversie alla giurisdizione statale, mentre con la clausola compromissoria l’impegno è soprattutto verso i Collegi Arbitrali, le cui decisioni, se ricorrono determinati presupposti, possono avere efficacia anche nell’ordinamento statale.
Emerge pertanto la vera natura dell’arbitrato sportivo, ossia di un metodo
giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”.
alternativo alla giurisdizione statale e residuale rispetto alla composizione “naturale” delle controversie sportive rappresentata dagli organi di giustizia federali (rientrando nelle materie arbitrabili le questioni che non sono di competenza degli organi di giustizia sportiva).
L’arbitrato sportivo, pertanto, rappresenterebbe l’ulteriore rimedio posto in essere dalle Federazioni per difendere la propria autonomia dalle ingerenze del giudice statale.
Se, infatti, il vincolo di giustizia obbliga gli affiliati e tesserati al rispetto delle decisioni degli organi di Giustizia Sportiva, la clausola compromissoria rappresenta l’alternativa dell’associato al ricorso alla magistratura ordinaria, raffigurando la manifestazione dell’autonomia dei privati di risolvere e comporre i conflitti senza l’intervento dello Stato. Il tutto ovviamente solo ed esclusivamente nelle materie compromettibili, ossia suscettibili di essere decise da arbitri.
Ci troviamo di fronte ad un arbitrato volontario, ossia che trova la propria fonte nella libera scelta delle parti, e non in una imposizione esterna.
Con l’ulteriore precisazione che alla luce della Legge n. 280/2003, e della linea di confine tracciata tra le materie irrilevanti e quelle rilevanti, l’ambito di operatività sembra riferirsi alle materie aventi c.d. “rilevanza esterna”.
Sarà dunque anche alla luce dell’impianto delineato dalla Legge n. 280/2003, che andrà interpretata la questione della individuazione delle materie arbitrabili o meno.
In particolare, si evidenzia che agli arbitri vengono così devolute le controversie riguardanti gli affiliati ed i tesserati, non le controversie in cui è parte una Federazione, e non le controversie che vedono in causa terzi estranei non affiliati o tesserati (quali, ad esempio, gli sponsor).
Inoltre, il vincolo permane fin quando permane l’affiliazione o il tesseramento.
Venuto meno il vincolo associativo (inteso come il rapporto che lega l’affiliato od il tesserato alla Federazione di appartenenza), viene meno anche l’assoggettamento di questo agli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del negozio associativo.
L’ambito oggettivo va quindi analizzato tenendo conto che le clausole compromissorie dispiegano efficacia in entrambi gli ordinamenti e, pertanto, si pongono in alternativa ad entrambe le tipologie di giustizia, sportiva e statale.
Più in particolare, i Xxxxxxx Xxxxxxxxx, come già detto, si caratterizzano per una competenza residuale, ossia vi rientrano quelle materie che non sono di competenza degli organi di giustizia sportiva.
In sintesi, si può osservare che nell’ambito della predetta competenza residuale, tenendo conto delle tipologie di controversie in ambito sportivo di ordine tecnico, disciplinare, amministrativo ed economico, si può sostenere che non rientrano nelle materie arbitrabili né le controversie tecniche (ossia quelle aventi ad oggetto il risultato di una gara); né quelle disciplinari (ossia quelle aventi ad oggetto un provvedimento autoritativo della Federazione), in quanto tali procedimenti presuppongono che sia parte anche la Federazione, e quindi, non arbitrabili, e comunque di competenza di appositi organi di Giustizia Sportiva, salvo il caso di rilevanza della controversia per l’ordinamento statale.
L’arbitrato sportivo, in conclusione, consiste in un rimedio per la risoluzione di contese, alternativo alla giurisdizione statale, e posto in essere attraverso l’intervento di uno o più soggetti terzi.
Dal punto strutturale, elemento costitutivo di qualsiasi procedura arbitrale comunemente intesa è la terzietà ed indipendenza funzionale, oltre che personale, dei componenti il collegio arbitrale.
Non potrà, infatti, integrare un arbitrato sportivo l’ipotesi in cui l’ente chiamato a dirimere la controversia sia un organo collegato alla Federazione, in quanto il rischio che il giudizio finale sia riconducibile alla volontà della Federazione risulterebbe elevato.
Altro elemento tipico della procedura è il carattere negoziale dell’accordo con cui le parti rimettono agli arbitri il potere di risolvere la controversia insorta.
Nella specie tale manifestazione di volontà si ritrova nel contratto associativo il cui modello è aperto e contiene una clausola compromissoria a cui il soggetto, all’atto dell’affiliazione (società) o tesseramento (persone fisiche), vi aderisce attraverso l’accettazione dello Statuto (federale o sociale).
Per mezzo di questa clausola compromissoria si rimette a specifici Collegi Arbitrali la risoluzione delle controversie sportive (usualmente ripartite in: amministrative, tecniche, disciplinari o economiche originate dall’attività sportiva) che potrebbero insorgere con altri soggetti aderenti alle Federazioni.
1. La previsione della clausola compromissoria nello Statuto F.I.P.
Ai sensi dell’art. 54 (“Clausola compromissoria”) dello Statuto F.I.P., le affiliate e i tesserati si impegnano a devolvere ad un giudizio arbitrale irrituale le controversie tra essi insorte che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e abbiano carattere meramente
patrimoniale, sempre che per tali controversie la legge non escluda la compromettibilità in arbitri.
I modi, i termini e la procedura arbitrale sono fissati nel Regolamento Organico (R.O.), garantendo che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.
L’inosservanza della disposizione dell’art. 54 dello Statuto comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.
Facciamo un passo indietro: ai sensi del precedente art. 37 dello Statuto F.I.P., vediamo infatti che la Commissione Vertenze Arbitrali (C.V.A.) è l’Organo Centrale che amministra gli arbitrati disciplinati nel Regolamento Organico, secondo la clausola compromissoria prevista all’art. 54 dello Statuto.
Presso la C.V.A. è istituito un elenco di esperti nell’ambito del quale effettuare la scelta degli arbitri da nominare nelle singole procedure. Gli esperti sono scelti dalla C.V.A. e nominati dal Consiglio federale, tra coloro che facciano richiesta di essere inclusi nell’elenco e che siano in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Organico.
Inoltre, la C.V.A. è competente:
a) ad adottare i provvedimenti di ingiunzione di pagamento nei confronti di tesserati ed affiliati, di somme ad essi dovute da altri tesserati ed affiliati nei limiti ed alle condizioni stabilite nei regolamenti federali;
b) ad attribuire efficacia esecutiva in ambito sportivo alle ingiunzioni ed ai lodi arbitrali pronunciati dai Collegi costituiti in forza dell’art. 54, nei termini e condizioni stabiliti nel Regolamento Organico;
c) a pronunciarsi sulle istanze di sospensione della esecutività dei provvedimenti di ingiunzione e dei lodi arbitrali, nei termini ed alle condizioni stabilite nel Regolamento Organico;
d) ad adottare ogni altro provvedimento sia ad essa attribuito nel Regolamento Organico in relazione alla amministrazione degli arbitrati e delle procedure di ingiunzione.
La Commissione è composta dal Presidente, da quattro componenti effettivi e da due supplenti. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza del Presidente e di due componenti ed i provvedimenti vengono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L’arbitrato in ambito C.V.A.
2.1. Controversie devolute in arbitrato. Commissione Vertenze Arbitrali (C.V.A.)
Tutte le controversie insorte tra affiliate, tra tesserati, tra associati, tra affiliate e tesserati, tra affiliate e associati, o tra tesserati e associati, le quali siano originate dalla attività sportiva o associativa e abbiano carattere meramente patrimoniale, sono devolute, in via esclusiva, a norma dell’art.37 dello Statuto, alla competenza di un Collegio arbitrale (art. 63 R.O.).
Le affiliate e/o i tesserati e/o gli associati con la presentazione della domanda di affiliazione, tesseramento, o comunque con l’accettazione dell’incarico conferito dalla F.I.P., accettano espressamente le norme previste dal titolo II del R.O (“Organi Federali Centrali”) che, al Titolo II, Capo VIII, artt. 62 e segg., disciplina – per l’appunto – l’arbitrato.
Alla C.V.A. sono attribuite le funzioni federali relative alle procedure arbitrali e all’esecuzione dei lodi.
Essa è composta dal Presidente, da quattro componenti effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Federale – ferma l’assenza di conflitti d’interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale – tra magistrati, anche a riposo, professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, avvocati o esperti di diritto.
2.2. Requisiti per la nomina a Presidente ed a componenti del Collegio Arbitrale. Lista degli Arbitri
Il Presidente e i componenti dei Collegi Arbitrali sono nominati tra le persone iscritte nella Lista predisposta dalla C.V.A., secondo criteri di pubblicità e trasparenza e avuto riguardo alla competenza ed esperienza nel campo del diritto sportivo, e approvata dal Consiglio Federale.
Non può essere iscritto nella lista chi si trovi anche in una sola delle condizioni di seguito riportate (v. art. 64 comma 2 R.O.):
a) abbia riportato sanzioni disciplinari sospensive o espulsive nell’ambito delle Federazioni Sportive;
b) sia sottoposto a sospensione cautelare nel medesimo ambito per violazioni disciplinari;
c) ricopra un incarico elettivo o sia componente di qualsiasi Organo di giustizia della FIP;
d) sia tesserato alla F.I.P.
Per essere inseriti nella Lista occorre dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) e impegnarsi formalmente a non porre in essere atti o comportamenti dai quali possa
derivare una situazione di incompatibilità. Chiunque, dopo essere stato iscritto nella Lista, venga a trovarsi in una delle suddette condizioni diventa automaticamente incompatibile e la C.V.A., accertata la sopravvenuta incompatibilità dell’iscritto, provvede a cancellare, anche d’ufficio, il relativo nominativo senza necessità di delibera del Consiglio federale.
I ricorsi avverso la sostituzione per incompatibilità o per altri gravi motivi dei componenti del Collegio nominati vanno proposti al Tribunale Federale.
Alla Lista degli arbitri è assicurata adeguata pubblicità anche attraverso l’inserimento sul sito internet della F.I.P.
2.3. Incompatibilità dei componenti del Collegio Arbitrale
Non può comunque svolgere la funzione di arbitro chi versi, al momento della nomina, in una delle condizioni di cui all’art. 64 comma 2 R.O.
Non possono far parte del Collegio Arbitrale gli ascendenti, i discendenti e gli affini in linea retta delle parti interessate, coloro che hanno sottoscritto atti dai quali trae origine la controversia, e coloro che hanno un interesse nella controversia.
Con l’accettazione della nomina, la persona nominata è tenuta a dichiarare sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui sopra.
2.4. Doveri e diritti dei componenti del Collegio Arbitrale
I Componenti del Collegio Arbitrale, fino al deposito del lodo presso la C.V.A., sono equiparati per le funzioni svolte ai dirigenti federali. Essi sono
obbligati ad adempiere con lealtà e correttezza al mandato ricevuto.
Gli iscritti nella Lista assumono l’impegno di accettare le nomine e di partecipare alle riunioni fissate per le singole procedure, fatti salvi comprovati motivi che impediscono l’accettazione della nomina e la partecipazione alla riunione.
E’ dovere dei componenti del Collegio rispettare le norme procedurali di cui al Titolo II, Capo VIII del R.O. (rubricato “La Commissione Vertenze Arbitrali e l’Arbitrato”), rispettare i termini di deposito dei lodi e ogni altro termine previsto dalle norme di regolamento o stabilito dalla C.V.A., per le attività del Collegio.
Qualsiasi violazione di tali doveri da parte del Presidente o dei componenti del Collegio Arbitrale, costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza ed è sanzionata ai sensi dell’art. 44 del Regolamento di Giustizia. La C.V.A., in tali casi, anche d’Ufficio, rimette gli atti al Tribunale Federale, competente per tali violazioni quale Organo di giustizia federale di primo grado.
I componenti del Collegio hanno diritto a percepire un compenso, oltre al rimborso delle spese sostenute, che provvedono a liquidare nel lodo applicando la Tabella F del Regolamento di Giustizia.
2.5. Ricorso dell’istante e risposta della parte convenuta
La parte che intende attivare la procedura arbitrale inoltra il proprio
ricorso alla controparte, a mezzo posta elettronica certificata. Nel ricorso la parte deve indicare:
a) il nome e cognome dell’istante, la denominazione se trattasi di soggetto collettivo, il nome e cognome del legale rappresentante
del soggetto collettivo;
b) le condizioni soggettive e/o oggettive, inerenti il titolo e l’oggetto della lite, in base alle quali il ricorrente assume che la controversia rientri tra quelle oggetto della clausola compromissoria di cui all’art. 54 dello Statuto;
c) la residenza dell’istante, o la sede se si tratta di soggetto collettivo;
d) il nome e cognome del difensore xxxxxx di procura, se nominato;
e) tutte le domande che intende sottoporre al Collegio;
f) tutti i mezzi di prova dei quali intende chiedere l’ammissione e i documenti che offre in comunicazione;
g) il nominativo dell’arbitro di parte, scelto tra i soggetti iscritti nella Lista di cui all’art. 64 R.O. (2). In difetto, l’arbitro di parte è nominato dalla C.V.A. sempre tra i soggetti iscritti nella Lista, nel rispetto dei criteri dettati ai sensi dell’art. 68 comma 3 R.O. (3);
h) l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative all’arbitrato. In mancanza, ogni comunicazione si intende effettuata mediante trasmissione a
2 “Il Presidente e i componenti dei Collegi Arbitrali sono nominati tra le persone iscritte nella Lista predisposta dalla CVA, secondo criteri di pubblicità e trasparenza e avuto riguardo alla competenza ed esperienza nel campo del diritto sportivo, e approvata dal Consiglio federale”.
3 “La CVA stabilisce preventivamente criteri generali, fra i quali deve essere prevista la rotazione degli arbitri, ai quali attenersi per la scelta del Presidente del Collegio Arbitrale e per la scelta dell’arbitro di parte, tra coloro che sono iscritti nella Lista di cui all’art.59, quando si deve provvedere ai sensi del comma 2, e dell’art.67, comma 2, lett. g) e comma 6, lett. g)”.
mezzo posta elettronica certificata o deposito presso la Segreteria della C.V.A.
Il ricorso deve essere sottoscritto dalla parte istante, o dal difensore munito di procura rilasciata a margine o in calce al ricorso.
Il ricorso, unitamente alla prova dell’avvenuto invio alla controparte, ai documenti allegati ed alla prova del pagamento dei diritti amministrativi di arbitrato, stabiliti in base alla Tabella E del Regolamento di Giustizia, deve essere depositato presso la Segreteria della C.V.A. entro 5 giorni dall’invio alla controparte.
La parte che ha ricevuto l’istanza può nei 20 giorni successivi alla ricezione del ricorso, inviare all’istante a mezzo raccomandata, fax o altro mezzo equipollente una memoria di risposta.
Nella memoria la parte resistente:
a) deve indicare il nome e cognome della parte resistente, la denominazione se trattasi di soggetto collettivo, il nome e cognome del legale rappresentante del soggetto collettivo;
b) deve indicare la propria residenza, o la sede se si tratta di soggetto collettivo;
c) indica il nome e cognome del difensore xxxxxx di procura se nominato;
d) svolge le proprie eccezioni e difese;
e) propone le eventuali domande riconvenzionali;
f) indica i mezzi di prova dei quali intende chiedere l’ammissione e i documenti che offre in comunicazione;
g) indica il nominativo dell’arbitro di parte, scelto tra i soggetti iscritti nella Lista di cui all’art. 64 R.O. In difetto, l’arbitro di parte
è nominato dalla CVA sempre tra i soggetti iscritti nella Lista, nel rispetto dei criteri dettati ai sensi dell’art. 68 comma 3 R.O.;
h) deve indicare l’indirizzo fax o e-mail presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative all’arbitrato. In mancanza ogni comunicazione si intende effettuata mediante deposito presso la Segreteria della C.V.A.
La memoria deve essere sottoscritta dalla parte resistente o dal difensore munito di procura rilasciata a margine o in calce alla memoria.
La memoria, unitamente alla prova dell’avvenuto invio alla parte istante, con i documenti allegati, deve essere depositata presso la Segreteria della CVA entro 5 giorni dall’invio alla controparte.
2.6. Composizione del Collegio Arbitrale. Dichiarazione di manifesta incompetenza arbitrale
Il Presidente del Collegio Arbitrale è scelto di comune accordo dalle parti o, su loro mandato, dagli arbitri di parte, tra coloro che sono iscritti nella Lista di cui all’art. 64 R.O. nel termine di 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accettazione della loro nomina, ai sensi del comma 4 dell’art. 68 R.O. (4).
Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Collegio Arbitrale è nominato dalla C.V.A., sempre tra i soggetti iscritti nella Lista. La
4 “L’incarico di arbitro e di Presidente del Collegio deve essere accettato per iscritto entro 3 giorni dalla comunicazione della nomina. L’accettazione della nomina deve essere comunicata alle parti e alla CVA entro 24 ore e deve contenere la dichiarazione di responsabilità dell’arbitro di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt.59 e 60”.
Segreteria della C.V.A. comunica la nomina al Presidente così designato.
La C.V.A. stabilisce preventivamente criteri generali, fra i quali deve essere prevista la rotazione degli arbitri, ai quali attenersi per la scelta del Presidente del Collegio Arbitrale e per la scelta dell’arbitro di parte, tra coloro che sono iscritti nella Lista di cui all’art. 59 R.O., quando si deve provvedere alla nomina del Presidente da parte della stessa C.V.A., e quando quest’ultima deve provvedere alla nomina degli arbitri di parte ai sensi dell’art. 67 comma 2, lett. g) (5) e comma 6, lett. g) (6) R.O.
L’incarico di arbitro e di Presidente del Collegio deve essere accettato per iscritto entro 3 giorni dalla comunicazione della nomina.
L’accettazione della nomina deve essere comunicata alle parti e alla
C.V.A. entro 24 ore e deve contenere la dichiarazione di responsabilità dell’arbitro di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 64 (7) e 65 (8) R.O.
5 “il nominativo dell’arbitro di parte, scelto tra i soggetti iscritti nella Lista di cui all’art.64 del presente Regolamento. In difetto l’arbitro di parte è nominato dalla CVA sempre tra i soggetti iscritti nella Lista, nel rispetto dei criteri dettati ai sensi dell’art.68 comma 3 del presente Regolamento”.
6 “indica il nominativo dell’arbitro di parte, scelto tra i soggetti iscritti nella Lista di cui all’art.64 del presente Regolamento. In difetto l’arbitro di parte è nominato dalla CVA sempre tra i soggetti iscritti nella Lista, nel rispetto dei criteri dettati ai sensi dell’art.68 comma 3 del presente Regolamento”.
7 “Non può essere iscritto nella lista chi si trovi anche in una sola delle condizioni di seguito riportate:
a) abbia riportato sanzioni disciplinari sospensive o espulsive nell’ambito delle Federazioni Sportive;
b) sia sottoposto a sospensione cautelare nel medesimo ambito per violazioni disciplinari;
c) ricopra un incarico elettivo o sia componente di qualsiasi Organo di giustizia della FIP;
d) sia tesserato alla FIP”.
8 “Non possono far parte del Collegio arbitrale gli ascendenti, i discendenti e gli affini in linea retta delle parti interessate, coloro che hanno sottoscritto atti dai quali trae origine la controversia, e
La C.V.A.:
a) qualora ravvisi, sulla base del ricorso introduttivo e della memoria di resistenza, la manifesta incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia, per non essere oggetto della clausola compromissoria di cui all’art. 54 dello Statuto Federale, la dichiara con proprio provvedimento che viene comunicato alle parti e agli arbitri se già nominati. In tal caso la C.V.A. esaurisce la procedura senza dare corso agli ulteriori atti;
b) se non deve provvedere a norma della precedente lettera a), la
C.V.A. nomina l’arbitro di parte nei casi previsti dall’art. 67, comma 2, lett. g), e comma 6, lett. g) R.O., e invita le parti a nominare il Presidente del Collegio nel termine di 5 giorni decorrente dalla comunicazione della accettazione della loro nomina, ai sensi del comma 1 dell’art. 68 (9) R.O.
La Segreteria della C.V.A. comunica alle parti e agli arbitri l’eventuale adozione del provvedimento di manifesta incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia e, negli altri casi, invia ai componenti del Collegio Arbitrale la comunicazione delle nomine effettuate dalle parti e, se adottato dalla stessa C.V.A., il provvedimento di nomina del Presidente del Collegio.
Ricevute le accettazioni degli arbitri di parte e del Presidente del Collegio, la C.V.A., verificata la completezza e la regolarità degli atti, dichiara costituito il Collegio.
coloro che hanno un interesse nella controversia”.
9 “Il Presidente del Collegio Arbitrale è scelto di comune accordo dalle parti o, su loro mandato, dagli arbitri di parte, tra coloro che sono iscritti nella Lista di cui all’art.64 nel termine di 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accettazione della loro nomina, ai sensi del comma 4”.
2.7. Procedura
Il Presidente del Collegio fissa la data della riunione, che deve tenersi nel termine di giorni 20 dal provvedimento di costituzione del Collegio.
La data viene tempestivamente comunicata a cura della Segreteria della
C.V.A. alle parti costituite.
Le parti che abbiano chiesto di ascoltare testimoni o che intendano essere ascoltate personalmente hanno l’onere di comparire e di invitare a propria cura e spese i testimoni indicati perché siano presenti alla riunione.
La CVA provvede alla sostituzione di uno o più componenti del Collegio Arbitrale che nel corso dell’arbitrato rinuncino al mandato, ovvero vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità.
Le riunioni si svolgono, fatti salvi comprovati motivi di indisponibilità della sede, presso gli Uffici della Federazione Italiana Pallacanestro in Roma.
Alla prima riunione fissata dal Presidente, il Collegio, accertata la sua regolare costituzione:
a) verifica l’ammissibilità del ricorso;
b) verifica la regolarità di instaurazione della procedura;
c) esperisce un tentativo di conciliazione;
d) decide sulla ammissione dei mezzi di prova;
e) acquisisce le prove ammesse, e provvede ad ascoltare le parti e i testimoni;
f) invita le parti alla discussione, e alla precisazione delle conclusioni. Il Collegio può disporre il rinvio ad una riunione successiva:
a) per comprovato e documentato impedimento a comparire della parte, o del suo difensore cui la parte abbia rilasciato procura;
b) quando la parte resistente abbia svolto rituale domanda riconvenzionale. In tale caso il Collegio assegna alla parte istante un termine non superiore a 10 giorni per replicare alla domanda e chiedere eventuali mezzi di prova;
c) quando il Collegio abbia ammesso la prova orale, ma la stessa non possa essere espletata nella medesima riunione per comprovato e documentato impedimento a comparire della persona che deve essere ascoltata;
d) quando il Collegio abbia ammesso la prova orale e per la complessità della stessa ovvero per il numero di persone da ascoltare, l’istruttoria non possa essere conclusa in una unica riunione;
e) quando decida di avvalersi di una consulenza tecnica o di acquisire d’ufficio, o su istanza di parte, ulteriori elementi istruttori ritenuti rilevanti che non possono essere acquisiti nella medesima riunione.
Tranne che nei casi di rinvio, il Collegio esaurisce l’attività alla prima riunione, invita le parti a precisare le conclusioni e trattiene la controversia in decisione.
Quando il Collegio trattiene la controversia in decisione può, su richiesta di parte, assegnare termini non superiori a 10 giorni per il deposito e lo scambio di memorie di carattere conclusivo e termini non superiori a ulteriori 5 giorni per il deposito e lo scambio di eventuali brevi repliche.
I provvedimenti nel corso della procedura sono adottati dal Collegio a
maggioranza.
Delle riunioni viene redatto processo verbale.
2.8. Termine per la decisione e deposito del lodo
Il Collegio decide e redige il lodo applicando le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali, i principi generali dell’ordinamento giuridico e le norme del diritto sportivo.
Il lodo deve essere pronunciato nel termine di giorni 90 decorrente dalla data dell’ultima accettazione di nomina da parte degli arbitri.
Il predetto termine è prorogato di 30 giorni nei seguenti casi, e per non più di una volta per ciascuno di essi:
a) quando vi sia accordo scritto delle parti, comunicato al Collegio Arbitrale;
b) nelle ipotesi previste all’art. 69 comma 7 lett. c), d) ed e) R.O., quando il Collegio abbia dovuto disporre rinvio per la assunzione delle prove;
c) se è modificata la composizione del Collegio.
Il lodo deve essere depositato in originale, unitamente al fascicolo della procedura, presso la Segreteria della C.V.A. entro 5 giorni dalla sottoscrizione a cura del Presidente del Collegio.
2.9. Contenuto del lodo
L’arbitrato che si svolge in ambito C.V.A. è di natura irrituale.
Il lodo deve pronunciare sulle questioni oggetto della controversia.
Nel lodo il Collegio provvede sulle spese di difesa che seguono la soccombenza, tranne che il Collegio non ritenga di compensarle,
precisandone i motivi.
Il Collegio liquida altresì le proprie spese e competenze, applicando la Tabella F del Regolamento di Giustizia e le pone a carico della parte soccombente.
Il lodo è deliberato a maggioranza semplice, è redatto per iscritto e deve contenere:
a) nome e cognome dei componenti del Collegio;
b) nome, cognome delle parti o loro denominazione se trattasi di soggetti xxxxxxxxxx, nome e cognome del legale rappresentante del soggetto collettivo, nome e cognome dei difensori, se nominati;
c) l’esposizione dei fatti e dei motivi della decisione;
d) il dispositivo;
e) la sottoscrizione degli arbitri o di almeno due componenti, purché si dia atto che il terzo arbitro non ha voluto o potuto sottoscriverlo;
f) la data della sottoscrizione e l’indicazione della sede dell’arbitrato.
2.10. Esecutività e ratifica
La C.V.A., ricevuto il lodo nei termini e modi sopra indicati (10), con provvedimento da assumere nella prima riunione successiva, accertata la regolarità formale del lodo, lo ratifica e lo dichiara esecutivo assegnando alla parte soccombente un termine di giorni 20 per l’adempimento. Nel
10 Il lodo deve essere depositato in originale, unitamente al fascicolo della procedura, presso la Segreteria della CVA entro 5 giorni dalla sottoscrizione a cura del Presidente del Collegio.
caso in cui ravvisi una irregolarità, la C.V.A. rimette il lodo al Presidente del Collegio con provvedimento motivato, xxxxxxxx all’uopo un termine per le determinazioni di competenza.
La Segreteria della C.V.A.:
a) comunica alle parti costituite il lodo, mediante trasmissione integrale dello stesso, unitamente al provvedimento di ratifica ed esecutività con la fissazione del termine per provvedere. Dall’invio della comunicazione decorre per la parte soccombente il termine di 20 giorni per adempiere. La comunicazione viene trasmessa agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dalle parti sull’istanza e sulla memoria di risposta, e in mancanza, mediante deposito presso la Segreteria della C.V.A.;
b) comunica all’Ufficio Tesseramento Nazionale o a quello Regionale interessato il provvedimento di esecutività, poiché dall’invio della comunicazione di cui alla precedente lett. a), la parte soccombente non può procedere a tesseramenti di nuovi giocatori o tesserati
C.N.A. (Comitato Nazionale Allenatori) che, qualora posti in essere, non hanno effetto ai fini sportivi, ad eccezione dei rinnovi di autorità e dei passaggi di categoria.
La parte soccombente è tenuta a comunicare alla Segreteria della C.V.A. l’avvenuto adempimento comprovandolo con idonea dichiarazione della parte creditrice. La Segreteria della C.V.A. comunica a sua volta l’adempimento all’Ufficio Tesseramento Nazionale e a quelli regionali interessati, e da tale comunicazione cessano i predetti effetti inerenti i tesseramenti di nuovi giocatori o tesserati C.N.A.
Dall’invio della comunicazione della Segreteria del Basketball Arbitral Tribunal (B.A.T.), la parte soccombente non può procedere a tesseramenti di nuovi giocatori o tesserati C.N.A. che, qualora posti in
essere, non hanno effetto ai fini sportivi, ad eccezione dei rinnovi di autorità e dei passaggi di categoria. I tesseramenti potranno essere effettuati solo a seguito di nuova comunicazione da parte della Segreteria del B.A.T. riguardo l’avvenuto adempimento delle pendenze.
2.11. Inadempimento
Decorso il termine assegnato dalla C.V.A. senza che la parte obbligata abbia adempiuto e fornito la prova liberatoria dell’adempimento, ferma restando la permanenza degli effetti della esecutività di cui all’art. 72 R.O., la Segreteria della C.V.A. rimette gli atti al Consiglio federale per la dichiarazione di morosità della parte inadempiente.
Qualora tale prova pervenga oltre il termine assegnato, ma prima che il Consiglio federale abbia dichiarato la morosità, la Segreteria della C.V.A. comunica l’avvenuto adempimento all’Ufficio Tesseramento Nazionale e a quelli Regionali interessati ai fini della cessazione degli effetti di cui all’art.72, comma 3 (11).
Le conseguenze derivanti dalla dichiarazione di morosità adottata dal Consiglio federale, nei confronti di Affiliate, sono disciplinate nella Parte Seconda – Titolo I del Regolamento Organico.
Il provvedimento di dichiarazione di morosità adottato dal Consiglio Federale nei confronti di tesserati che siano risultati soccombenti e non abbiano adempiuto, è trasmesso al Tribunale Federale ai sensi ed agli
11 “Dall’invio della comunicazione di cui al comma 2, lett. a), la parte soccombente non può procedere a tesseramenti di nuovi giocatori o tesserati CNA che, qualora posti in essere, non hanno effetto ai fini sportivi, ad eccezione dei rinnovi di autorità e dei passaggi di categoria”.
effetti dell’art. 46 comma 2 del Regolamento di Giustizia.
2.12. Sospensione effetti stato di morosità
L’eventuale impugnazione del lodo dinanzi alla Autorità Giudiziaria non sospende gli effetti della esecutività dello stesso né gli effetti della dichiarazione di morosità.
APPENDICE
* * *
LISTA ARBITRI COMMISSIONE VERTENZE ARBITRALI
Deliberata dal Consiglio federale il 5 giugno 2013
la “Lista Arbitri”, predisposta dalla Commissione Vertenze Arbitrali ai sensi dell’art. 105 R.G., contenente l’indicazione dei seguenti professionisti:
1. XXXXXX XXXXX XXXX
2. XXXXXX XXXXXXX XXXXXX
3. XXXXXXXX XXXXX XXXX
4. CAVADENTI XXXXX XXXXXXX
5. XXXXXXXX XXXX XXXXXXX (NA)
6. XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX
7. XXXXXX XXXXXXX XXXX
8. XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX
9. DAL CANTO XXXXXXX XXXXXX (LI)
10. DEL PAGGIO XXXXX XXXXXX
11. DI XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
12. DI SANTO XXXXXX ROMA
13. XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX (LT)
14. XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
15. ILLUMINATI XXXXXX XXXX
16. LA COGNATA XXXXXXXX XXXX
17. LAVORATTI XXXXXXX XXXXXXX
18. XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX
00. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX
20. XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX
21. XXXXXXX XXXXXXX REGGIO CALABRIA
22. XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX (FI)
23. XXXXXXXXX XXXX ROMA
24. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX
25. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX (RM)
26. NUNE’ XXXXXXXX XXXX
27. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX
28. XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
29. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
30. PELOSI XXXXXXXX XXXXXXXX
31. PURI XXXXXXXXX XXXXXXX
32. REALI XXXXXXX XXXX
33. XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
34. SOLE XXXXXXXX XXXX
35. XXXXX XXXXXXX XXXXXX
36. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX
37. XXXXX XXXXXXXXXX XXXX
38. XXXXX XXXXX XXXX
39. XXXXXX XXXXX XXXX
40. XXXX XXXXXXX XXXX
41. XXXXXXXX XXXXX XXXX
TABELLA E – CONTRIBUTI ISTANZE, RICORSI E RECLAMI
(delibera n.83 P.F. 06/12/2010 – delibera n.528 C.F. 05/06/2013 - delibera n.113 C.F. 28/09/2013)
ARBITRATI E PROCEDURA DI INGIUNZIONE | |
Procedura ordinaria | |
Controversia fino a € 10.000,00 | € 400,00 |
Controversia superiore a € 10.000,00 (presentata da società) | € 1.300,00 |
Controversia superiore a € 10.000,00 (presentata da persone fisiche) | € 650,00 |
Procedura di ingiunzione | |
Controversia fino a € 10.000,00 | € 250,00 |
Controversia superiore a € 10.000,00 (presentata da società) | € 800,00 |
Controversia superiore a € 10.000,00 (presentata da persone fisiche) | € 450,00 |
Il versamento dei contributi previsti dalla tabella E) R.G. per gli arbitrati e procedure di ingiunzione devono essere effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario:
BNL AGENZIA CONI IBAN n. XX00X0000000000000000000000
Intestato a FIP – CVA, precisando come causale la natura della procedura richiesta:
ricorso procedura arbitrale - istanza di ingiunzione
TABELLA F – COMPENSI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO ARBITRALE
(delibera n.83 P.F. 06/12/2010)
Minimo | Massimo | |
Controversia fino a € 10.000,00 | € 1.500,00 | € 3.000,00 |
Controversia da € 10.001,00 fino a € 50.000,00 | € 2.500,00 | € 6.000,00 |
Controversia da € 50.001,00 fino a € 200.000,00 | € 5.000,00 | € 9.000,00 |
Controversia da € 200.001,00 fino a € 500.000,00 | € 8.000,00 | € 14.000,00 |
Controversia superiore a € 500.000,00 | € 12.000,00 | € 20.000 |
MODELLO LIBERATORIA
Il Consiglio Federale ha deliberato il modello di liberatoria che dovrà essere necessariamente utilizzato dalle parti interessate nell'ambito delle procedure arbitrali innanzi alla Commissione Vertenze Arbitrali.
Di seguito, il modello di liberatoria da utilizzare: