A FAVORE DI PERSONE FISICHE
Regolamento contributi persone fisiche – 2015
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ACCESSO E LE MODALITA’
DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
A FAVORE DI PERSONE FISICHE
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 16 luglio 2015
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ART. 1 – FINALITA’ E OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso e le modalità di concessione di contributi economici erogati dal Comune di Vimercate in favore di persone fisiche, ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia.
Per “concessione di contributi economici” si intende la corresponsione di somme di denaro a fondo perduto finalizzate a ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito e da difficoltà sociali.
Le norme del regolamento si ispirano, integrano e coordinano le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e nella legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”.
In applicazione della citata legge regionale n. 3/2008, le prestazioni economiche rientrano tra le competenze attribuite ai Comuni (art. 13, comma 1, lett.c).
La finalità del contributo economico, quale strumento che concorre a contrastare le situazioni di bisogno derivanti da inadeguatezza di risorse economiche, è quella di aiutare le persone a superare la propria situazione di difficoltà nel rispetto della dignità e dell’autonomia personale, mediante un intervento individualizzato.
I contributi economici di cui al presente regolamento vanno ad integrare gli aiuti erogati da un’articolata rete di soggetti pubblici e privati che secondo il principio della sussidiarietà concorrono a supportare le famiglie o i singoli in condizioni di bisogno.
Hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare.
Per quanto non esplicitamente menzionato nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative vigenti.
ART. 2 - DESTINATARI
I destinatari degli interventi previsti nel presente regolamento sono i soggetti destinatari delle prestazioni della rete dei servizi sociali e socio sanitari di cui all’art. 2 della l.n. 328/2000 e dell’art. 6 della l.r 3/2008, residenti nel Comune di Vimercate.
ART. 3 - REQUISITI DI ACCESSO
Per poter presentare domanda di contributo economico occorre avere i seguenti requisiti:
- Essere in condizione personale o familiare di bisogno, che viene poi accertata e valutata dal servizio sociale;
- essere in possesso di attestazione dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5.12.2013) con un valore inferiore alla soglia indicata nell’Allegato 1;
- che nessun componente il nucleo familiare sia proprietario di immobili oltre alla casa di abitazione, che possano produrre reddito;
- non avere disponibilità di patrimonio mobiliare oltre la soglia indicata nell’Allegato 1, negli ultimi tre mesi;
- essere residenti nel Comune di Vimercate da almeno dodici mesi e in caso di stranieri, in possesso di regolare permesso di soggiorno, salvo il caso di situazioni di eccezionale gravità valutate dal servizio sociale comunale;
E’ possibile ottenere il riconoscimento di un contributo economico al massimo 2 volte in un arco di tempo di 3 anni.
ART. 4 - TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO ECONOMICO
I contributi economici possono essere distinti in:
a) contributo ordinario
b) contributo straordinario
c) contributo con patto di restituzione
d) contributo per emergenza abitativa
e) fondo assistenza urgente
a) Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico destinata al cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al sostentamento proprio e / o dei familiari ed è finalizzato al contrasto della povertà.
Il contributo ordinario può essere erogato o in un’unica soluzione o in rate fino ad un periodo massimo di sei mesi nell’anno.
Il valore massimo del contributo erogabile è pari per l’anno 2015 al valore indicato nell’Allegato 1.
Il contributo può essere prorogato nell’anno per ulteriori sei mesi nei casi di grave bisogno e di effettiva adesione al progetto concordato.
b) Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico erogata quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l’equilibrio socio-economico del nucleo familiare, dovute ad eventi quali, ad esempio, la perdita dell’alloggio o il venir meno di un congiunto per morte.
Tutte le spese per cui si richiede un contributo straordinario devono essere documentate.
Il richiedente dovrà produrre idonei preventivi di spesa e ha l’obbligo di comprovare, con ricevute / attestazioni di pagamento, la spesa sostenuta.
Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario
Il valore massimo del contributo straordinario è pari per l’anno 2015 al valore indicato nell’Allegato 1.
c) Il contributo con patto di restituzione può essere erogato a persone o famiglie che si trovino in difficoltà economiche per motivi contingenti (ad esempio: attesa di erogazione della pensione, dell’indennità di accompagnamento o di assegni da parte di altri enti). L'utente sottoscrive un atto di impegno per la restituzione della somma, senza interessi e con modalità che vanno valutate per ogni singolo caso tenendo conto della somma erogata, della capacità di reintegro del reddito e dei tempi di restituzione previsti.
Il Funzionario Responsabile provvederà al sollecito del pagamento delle somme dovute dall'utente nei tempi e nei modi stabiliti dall'impegno sottoscritto. Qualora il cittadino non ottemperasse agli accordi, l'Ufficio Servizi Sociali, sulla base di un riaccertamento della situazione, determinerà di:
- riconvertire il prestito in contributo a fondo perso per il sopravvenire di fatti gravi, indipendenti dalla volontà del cittadino
- prorogare la scadenza di restituzione del prestito per cause indipendenti dalla - volontà del cittadino (es. ritardi di altri enti)
- assumere atti e/o esperire le azioni necessarie per conseguire l’esecuzione delle obbligazioni previste nel patto sottoscritto dal cittadino nei confronti del Comune
Il valore massimo del contributo straordinario è pari per l’anno 2015 al valore indicato nell’Allegato 1.
d) Il Contributo per emergenza abitativa è un contributo una tantum per famiglie con gravi difficoltà economiche e che vivono una condizione di disagio abitativo a causa di:
- sfratto per morosità o avvio della procedura di sfratto
- difficoltà ad avviare una nuova locazione
- condizioni di inadeguatezza o inagibilità dell’abitazione di residenza.
Il contributo può essere concesso ai singoli e/famiglie che non siano proprietari in Italia o all’Estero di unità immobiliari e che non abbiano subito uno sfratto per morosità da un alloggio ERP.
Nei casi in cui viene riconosciuto il contributo economico per emergenza abitativa, laddove è possibile, è preferibile liquidarne l’importo direttamente all’eventuale creditore (es. proprietario di casa creditore…).
Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.
Il valore massimo del contributo per emergenza abitativa è pari per l’anno 2015 al valore indicato nell’Allegato 1
e) Il fondo assistenza urgente è un fondo apposito per la gestione dei contributi per interventi di emergenza, relativi ai bisogni primari delle singole persone.
Il contributo, per le sue stesse finalità, può essere accordato con la sola formalità dell’istanza verbale e della valutazione dell’Assistente Sociale, con anticipazione dal Fondo Assistenza Urgente a disposizione dell’Ufficio Servizi Sociali.
La registrazione della concessione deve essere effettuata compilando l’apposita modulistica.
L’importo massimo erogabile è pari per l’anno 2015 al valore indicato nell’Allegato 1, ed è da considerarsi una tantum (può essere erogato solo una volta)
La materia dei contributi per ricovero di persone anziane o disabili in strutture assistenziali, stante la peculiarità dell’intervento, viene trattata separatamente con specifico regolamento.
ART. 5 - PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO ECONOMICO
Il cittadino può presentare istanza di concessione di contributo economico comunale in qualsiasi momento dell’anno.
Per richiedere un contributo economico l’interessato o suo avente titolo presenta istanza scritta utilizzando l’apposita modulistica, alla quale deve essere allegata l’attestazione ISEE in corso di validità, nonché tutta la documentazione integrativa a corredo della domanda, come specificato sull’istanza stessa.
Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell’istruttoria della domanda.
L’assenza e/o l’incompletezza della documentazione comportano l’impossibilità di procedere con la successiva fase dell’istruttoria e di conseguenza il diniego alla concessione di un eventuale contributo economico.
Ai fini della valutazione socio economica del nucleo familiare richiedente, l’interessato effettua uno o più colloqui con l’assistente sociale e dà la disponibilità per un’eventuale visita domiciliare.
È compito dell’assistente sociale durante il colloquio:
• informare l’utente sul tipo di prestazioni economiche erogate;
• indirizzare il richiedente verso altri servizi più idonei a rispondere ai bisogni espressi, qualora non sia in possesso dei requisiti minimi per l’erogazione del contributo;
• informare il richiedente il contributo circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei familiari obbligati agli alimenti ai sensi dell’art. 433 e dell’art. 438 del codice civile.
ART. 6 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO
Le istanze di contributo economico vengono esaminate da una commissione composta dagli assistenti sociali del comune, integrata, in caso di situazioni particolari, dal Responsabile di servizio, di norma con cadenza mensile. La commissione elabora una proposta di attribuzione dell’importo del contributo economico, in base ai criteri di cui all’art. 7, nei limiti delle risorse finanziarie comunali disponibili. Previa relazione sociale motivata redatta dalle assistenti sociali, in cui sono definite le proposte di importi, tempi e finalità del contributo economico, il Responsabile di Servizio redige atto di determinazione per l’erogazione del contributo.
L’istruttoria deve completarsi nel termine di 60 giorni di calendario decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di contributo economico. Al richiedente viene comunicato per iscritto l’accoglimento o il rigetto dell’istanza.
Di norma il contributo è erogato al diretto beneficiario. In presenza di progetti individuali definiti in collaborazione con altri Enti (terzo settore, associazioni di volontariato….) il contributo a favore dell’utente può essere erogato direttamente all’Associazione / Ente referente del progetto per la sua realizzazione.
Qualora il beneficiario risulti moroso nel pagamento di servizi comunali (ad esempio il servizio di refezione scolastica o del trasporto scolastico) o risulti moroso nella corresponsione di canoni di affitto e spese condominiali derivanti dall’utilizzo di alloggio comunale, potrà essere operata, previa valutazione del servizio sociale, un’erogazione diretta nelle casse comunali, senza materiale passaggio di denaro al richiedente.
L’erogazione del contributo economico è subordinata alla presenza dei requisiti di accesso (vedi art. 3), nonché alla disponibilità delle risorse finanziarie, definite annualmente nel Bilancio Comunale.
ART. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La commissione di valutazione delle domande, per definire l’attribuzione e l’entità del contributo, si basa sui seguenti criteri:
a) Valore ISEE del nucleo familiare
b) Stato occupazionale (perdita del lavoro, riduzione ore lavorative, cassa integrazione, mobilità ecc.)
c) Valutazione delle cause dell’eventuale perdita del lavoro negli ultimi due anni
d) Carichi familiari
e) Disagio abitativo
f) Fragilità della rete familiare
g) Fragilità della rete sociale
h) Livelli di spesa familiare
i) Caratteristiche personali e cause sociali che limitano l’autonomia
j) Eventuali casi eccezionali di urgenza sociale
k) Livello di adesione al progetto di intervento sociale
ART. 8 – REVISIONE PARAMETRI ECONOMICI
I valori di soglia per l’accesso e per la quantificazione del contributo, di cui rispettivamente all’art. 3 e 4, possono essere modificati con deliberazione della Giunta comunale.
ART. 9 – RISERVATEZZA SUI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
I provvedimenti di erogazione dei contributi devono indicare il soggetto destinatario solo con le iniziali, esplicitando il nominativo con atto interno da trasmettere all’Ufficio finanziario, al fine di garantire la riservatezza dell’atto ai sensi della Legge 241/90 e la tutela dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003.
ART. 10 – DEROGHE
Eventuali casi particolari, che presentino condizioni di grave difficoltà e che non possano essere valutati secondo i criteri descritti dal presente regolamento, potranno essere esaminati da parte della Giunta Comunale, previa relazione del Servizio Sociale, e comunque solo dopo che sia stata presentata la documentazione richiesta per l’istruttoria.
La modulistica necessaria per l'applicazione del presente Regolamento è predisposta dall'Ufficio competente.
ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE
Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 16 luglio 2015, n. 37, pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, e cioè dal 23 luglio al 7 agosto 2015 (Reg. n. 952)
ESECUTIVITA’
Ai sensi di legge (art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 16 luglio 2015 è divenuta esecutiva il 3 agosto 2015.
PUBBLICAZIONE
Il presente regolamento è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune per 30 giorni consecutivi e cioè dal 24 luglio 2015 al 23 agosto 2015 (reg. n. 965)
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento è entrato in vigore in data 9 agosto 2015.
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ACCESSO E LE MODALITA’ DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
A FAVORE DI PERSONE FISICHE
Allegato 1
Regolamento contributi persone fisiche – 2015
Premessa
Il presente documento “Allegato 1” costituisce parte integrante del “Regolamento comunale per l’accesso e le modalità di concessione di contributi economici a favore di persone fisiche” specificando le soglie di accesso e i valori economici che disciplinano l’intervento da parte dell’Amministrazione Comunale. I dati fanno riferimento all’anno 2015 e hanno validità dalla data di approvazione. Per gli anni successivi, l’aggiornamento del presente Allegato viene demandato alla Giunta Comunale.
Con riferimento agli articoli del Regolamento, si stabilisce quanto segue.
ART. 3 - REQUISITI DI ACCESSO
Per poter presentare domanda di contributo economico occorre avere i seguenti requisiti:
- Essere in condizione personale o familiare di bisogno, che viene poi accertata e valutata dal servizio sociale;
- essere in possesso di attestazione dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5.12.2013) con un valore inferiore a € 10.000;
- che nessun componente il nucleo familiare sia proprietario di immobili oltre alla casa di abitazione, che possano produrre reddito;
- non avere disponibilità di patrimonio mobiliare oltre la soglia di € 5.000 negli ultimi tre mesi;
- essere residenti nel Comune di Vimercate da almeno dodici mesi e in caso di stranieri, in possesso di regolare permesso di soggiorno, salvo il caso di situazioni di eccezionale gravità valutate dal servizio sociale comunale;
E’ possibile ottenere il riconoscimento di un contributo economico al massimo 2 volte in un arco di tempo di 3 anni.
ART. 4 - TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO ECONOMICO
I contributi economici possono essere distinti in:
a) contributo ordinario
b) contributo straordinario
c) contributo con patto di restituzione
d) contributo per emergenza abitativa
e) fondo assistenza urgente
a) Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico destinata al cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al sostentamento proprio e / o dei familiari ed è finalizzato al contrasto della povertà.
Il contributo ordinario può essere erogato o in un’unica soluzione o in rate fino ad un periodo massimo di sei mesi nell’anno.
Il valore massimo del contributo erogabile è pari per l’anno 2015 a € 1.500.
Il contributo può essere prorogato nell’anno per ulteriori sei mesi nei casi di grave bisogno e di effettiva adesione al progetto concordato.
b) Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico erogata quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l’equilibrio socio-economico del nucleo familiare, dovute ad eventi quali, ad esempio, la perdita dell’alloggio o il venir meno di un congiunto per morte.
Tutte le spese per cui si richiede un contributo straordinario devono essere documentate.
Il richiedente dovrà produrre idonei preventivi di spesa e ha l’obbligo di comprovare, con ricevute / attestazioni di pagamento, la spesa sostenuta.
Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere
Regolamento contributi persone fisiche – 2015
erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.
Il valore massimo del contributo straordinario è pari per l’anno 2015 a € 2.000.
c) Il contributo con patto di restituzione può essere erogato a persone o famiglie che si trovino in difficoltà economiche per motivi contingenti (ad esempio: attesa di erogazione della pensione, dell’indennità di accompagnamento o di assegni da parte di altri enti). L'utente sottoscrive un atto di impegno per la restituzione della somma, senza interessi e con modalità che vanno valutate per ogni singolo caso tenendo conto della somma erogata, della capacità di reintegro del reddito e dei tempi di restituzione previsti.
Il Funzionario Responsabile provvederà al sollecito del pagamento delle somme dovute dall'utente nei tempi e nei modi stabiliti dall'impegno sottoscritto. Qualora il cittadino non ottemperasse agli accordi, l'Ufficio Servizi Sociali, sulla base di un riaccertamento della situazione, determinerà di:
- riconvertire il prestito in contributo a fondo perso per il sopravvenire di fatti gravi, indipendenti dalla volontà del cittadino
- prorogare la scadenza di restituzione del prestito per cause indipendenti dalla - volontà del cittadino (es. ritardi di altri enti)
- assumere atti e/o esperire le azioni necessarie per conseguire l’esecuzione delle obbligazioni previste nel patto sottoscritto dal cittadino nei confronti del Comune
Il valore massimo del contributo con patto di restituzione è pari per l’anno 2015 a € 2.000
d) Il Contributo per emergenza abitativa è un contributo una tantum per famiglie con gravi difficoltà economiche e che vivono una condizione di disagio abitativo a causa di:
- sfratto per morosità o avvio della procedura di sfratto
- difficoltà ad avviare una nuova locazione
- condizioni di inadeguatezza o inagibilità dell’abitazione di residenza.
Il contributo può essere concesso ai singoli e/famiglie che non siano proprietari in Italia o all’Estero di unità immobiliari e che non abbiano subito uno sfratto per morosità da un alloggio ERP.
Nei casi in cui viene riconosciuto il contributo economico per emergenza abitativa, laddove è possibile, è preferibile liquidarne l’importo direttamente all’eventuale creditore (es. proprietario di casa creditore…).
Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.
Il valore massimo del contributo per emergenza abitativa è pari per l’anno 2015 a € 2.000
e) Il fondo assistenza urgente è un fondo apposito per la gestione dei contributi per interventi di emergenza, relativi ai bisogni primari delle singole persone.
Il contributo, per le sue stesse finalità, può essere accordato con la sola formalità dell’istanza verbale e della valutazione dell’Assistente Sociale, con anticipazione dal Fondo Assistenza Urgente a disposizione dell’Ufficio Servizi Sociali.
La registrazione della concessione deve essere effettuata compilando l’apposita modulistica.
L’importo massimo erogabile è pari per l’anno 2015 a € 100, ed è da considerarsi una tantum (può essere erogato solo una volta)
La materia dei contributi per ricovero di persone anziane o disabili in strutture assistenziali, stante la peculiarità dell’intervento, viene trattata separatamente con specifico regolamento.