ACCORDO DI RETE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ACCORDO DI RETE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ISTITUTO COMPRENSIVO di Dronero (CNIC82800P), ISTITUTO COMPRENSIVO A.M.
Riberi di Caraglio (CNIC804006), ISTITUTO COMPRENSIVO S. Grandis di Borgo San Dalmazzo (CNIC80800D) e LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE X. XXXXX - X. XXXXXXX di Cuneo (CNPS02000N)
Premesso che l’art. 7 del DPR n. 275/1999 prevede che
“1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di
istituto, anche dal collegio dei competenza.
[...]
docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria
4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle
finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse
professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è
depositato presso le segreterie estrarne copia.
[...]
delle scuole, ove gli interessati possono
prenderne visione ed
6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:
a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
c) la formazione in servizio del personale scolastico;
d) l'orientamento scolastico e professionale. [...]
8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato
sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
delle scuole dove gli
10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere
compiti istituzionali coerenti
col Piano dell'offerta formativa di cui
all'articolo 3 e per
l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo”,
premesso che l’art. 25 c. 2-3-4 del Dlgs 165/2001 attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza
nella gestione delle risorse che presente accordo di rete;
si estende coerentemente anche alle ipotesi per cui si stipula il
le Istituzioni Scolastiche sopra menzionate intendono collaborare reciprocamente per la realizzazione del progetto "Polo di biblioteche scolastiche" relativo al bando per il finanziamento di poli di biblioteche scolastiche per la promozione del libro e della lettura - prot. 1867/MIBAC del 27.09.2018.
Tale collaborazione è finalizzata:
- alla migliore realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione e istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e miglioramento dell’iter formativo;
- a favorire una collaborazione più ampia e proficua fra le Istituzioni Scolastiche;
- a stimolare e a realizzare, attraverso specifiche professionalità, l’accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle Istituzioni Scolastiche e dal territorio;
- a promuovere iniziative di invito alla lettura e alla conoscenza delle realtà delle biblioteche scolastiche;
con il presente atto si conviene quanto segue
Art. 1 – Norma di rinvio
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 – Denominazione
Viene costituito e istituito il collegamento in rete tra le Istituzioni scolastiche firmatarie del presente accordo,che assume la denominazione di “Polo di biblioteche scolastiche”, con scuola capofila il Liceo scientifico e classico statale "X. Xxxxx - X. Xxxxxxx" di Cuneo.
Art. 3 – Oggetto
Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche che vi aderiscono per la realizzazione del progetto "Polo di biblioteche scolastiche" relativo al bando per il finanziamento di poli di biblioteche scolastiche per la promozione del libro e della lettura - prot. 1867/MIBAC del 27.09.2018.
Art. 4 – Durata
Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 agosto 2020. Entro quella data i rispettivi Dirigenti Scolastici si incontreranno per la proposta di un’eventuale estensione agli anni scolastici successivi.
Art. 5 – Attività
Le Istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo individuano in concreto e volta per volta le attività e le professionalità oggetto della reciproca collaborazione fra quelle indicate nel precedente art. 3.
A tal fine, dovrà essere predisposto, utilizzando il modello denominato “Scheda Tecnica”, allegato al presente accordo, un progetto nel quale siano individuate le attività da porre in essere e le finalità cui le stesse si indirizzano, con specificazione:
- delle attività di realizzazione del progetto che ciascuna istituzione scolastica organizzerà;
- dell'utilizzo del finanziamento concesso sulla base del bando per il finanziamento di poli di
biblioteche scolastiche per la 27.09.2018.
promozione del libro e della lettura - prot. 1867/MIBAC del
Il progetto di cui al presente articolo deve essere approvato dagli Organi collegiali delle Istituzioni scolastiche coinvolte.
Art. 6 – Finanziamento e Gestione
Il progetto è interamente finanziato dal contributo previsto dal bando per il finanziamento di poli di
biblioteche scolastiche per la 27.09.2018.
Art. 7 – Modalità di adesione
promozione del libro e della lettura - prot. 1867/MIBAC del
L’accordo è riservato agli Istituti che hanno partecipato al bando per il finanziamento di poli di
biblioteche scolastiche per la 27.09.2018.
Art. 8 – Modalità di recesso
promozione del libro e della lettura - prot. 1867/MIBAC del
Le Istituzioni scolastiche aderenti hanno facoltà di recesso dal presente accordo.
Il recesso è esercitato tramite
dichiarazione del Dirigente scolastico, resa
in forma pubblica e
trasmessa con la delibera del Collegio dei Docenti alla scuola capofila.
Art. 9 – Norme finali
L’accordo viene inviato alle scuole aderenti. Lo stesso è pubblicato all’albo e depositato presso l’Ufficio di segreteria delle scuole aderenti. Gli interessati potranno prenderne visione ed estrarne copie.
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione ed alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto Scuola.
Cuneo, 30 novembre 2019
Letto, confermato e sottoscritto
DS Liceo Peano-Pellico: Xxxxxxxxxx Xxxxxx DS IC Borgo San Dalmazzo: Xxxxxxx Xxxx DS IC Caraglio: Xxxxxxxxx Xxxxxxx
DS IC Dronero: Xxxxx Xxxxxxx