CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI AUTO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI AUTO
LIBRO MATRICOLA FINANCE N. 8019000005/D
IVECO FINANZIARIA SPA
Il presente Fascicolo Informativo contenente:
a) Nota Informativa, comprensiva del glossario
b) Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
AMICAR
NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
Nota Informativa Amicar Mod. 8019000005/D ed. 2012-04 – Ultimo aggiornamento 01/04/2012
Ai sensi dell’art. 185 del Decreto Legislativo del 17 settembre 2005 n. 209 ed in conformità al Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Il presente contratto, ogni documento ad esso allegato, e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salva la facoltà del contraente di concordare con l’Impresa la redazione in altra lingua.
A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1) Informazioni generali
Denominazione sociale, forma giuridica dell’Impresa e Sede Legale
Il contratto sarà concluso con Filo diretto Assicurazioni S.p.A., capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi, con sede legale sita in Xxxxxx, 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx - Xxx Xxxxxxxxx x. 00, tel: 000-0000000 mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate per iscritto al contraente da parte dell’Impresa e pubblicate sul sito internet aziendale: xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1993 n. 258). Iscritta alla Sez. I dell’Albo delle imprese al n. 1.00115
2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Il patrimonio netto della Filo diretto Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 13.284.911 di cui capitale sociale
€ 11.800.000 e riserve patrimoniali € 1.484.911
Si precisa che l’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 132%, intendendo per tale il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. (rif. Esercizio 2010 – Bilancio approvato il 29.04.2011)
Per ogni aggiornamento relativo allo stato patrimoniale ed ogni modifica delle norme contenute nel presente Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto è stipulato con previsione di tacito rinnovo per un anno e così successivamente.
Avvertenza: il contraente potrà disdire il contratto, mediante lettera raccomandata spedita alla sede di Filo diretto Assicurazioni S.p.A. almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso di disdetta, per la quale il
contraente non sosterrà alcun onere aggiuntivo, verranno meno gli effetti del contratto, così come previsto dalle norme vigenti. Si rinvia all’articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato “Durata del contratto – Proroga del contratto” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: si specifica che all’interno del contratto stipulato con il Contraente le coperture offerte ai singoli assicurati potranno avere durata poliennale ed il premio verrà calcolato nella forma a Premio Unico Anticipato. Si rinvia al punto d) delle Premesse indicate nelle Condizioni di Assicurazione rubricato “Durata delle coperture assicurative” per gli aspetti di dettaglio.
3) Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto presenta una serie di garanzie preposte alla salvaguardia del veicolo assicurato, elaborate per offrire una protezione verso gli accadimenti dannosi più frequenti quali il furto, l’incendio e gli eventi atmosferici; il tutto completato da altre garanzie (tra le quali assistenza, rottura cristalli, kasko, infortuni del conducente) che rendono ancora più globale l’offerta. Si rammenta come le coperture effettivamente operanti nei confronti dell’Assicurato verranno indicate all’interno del certificato, condizione peraltro essenziale per l’operatività delle stesse.
Avvertenza: le coperture assicurative previste sono soggette a limitazioni ed esclusioni ovvero a condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Si rinvia all’articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato “Esclusioni e limiti specifici per la garanzia…” per le esclusioni proprie di ciascuna garanzia ovvero, ove presente, all’articolo “Esclusioni e limiti validi per tutte le garanzie” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede l’applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali, meglio definiti nel glossario presente nelle Condizioni di Assicurazioni, nella misura risultante dalla scheda di polizza e con le seguenti modalità:
Franchigia: a prescindere dall’ammontare del danno indennizzabile patito dall’assicurato a seguito del sinistro, un importo predeterminato in numero assoluto rimane a carico dell’assicurato (es: Euro 250,00);
Scoperto: a prescindere dall’ammontare del danno indennizzabile patito dall’assicurato a seguito del sinistro, una percentuale predeterminata rimane a carico dell’assicurato (es: 10% del danno);
Massimale: a prescindere dall’ammontare del danno indennizzabile patito dall’assicurato a seguito del sinistro, l’indennizzo corrisposto dall’Impresa non potrà eccedere la somma di denaro predeterminata (es: Euro 10.000,00)
4) Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenza: qualora il contraente/assicurato svolga dichiarazioni false o reticenti in merito alle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto, queste potrebbero comportare effetti in ordine alla prestazione resa dall’Impresa. Si rinvia all’articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato “Determinazione del premio – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” per gli aspetti di dettaglio.
5) Aggravamento e diminuzione del rischio
Il contraente/assicurato dovrà dare comunicazione scritta a mezzo racc. AR di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Si rinvia all’articolo delle Condizioni di Assicurazione “Determinazione del premio
– Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” per gli aspetti di dettaglio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si possono indicare le seguenti ipotesi che concorrono alla modificazione del rischio: tipologia della merce trasportata e peso del trasporto a pieno carico del veicolo.
6) Premio
Per aderire al contratto il contraente dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, e sarà dovuto per intero anche nel caso di frazionamento del premio in più rate.
L’Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 5 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettato dall’eventuale intermediario comunque inteso.
In ossequio alla vigente normativa relativa ai contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, l’Impresa riporta qui di seguito tutti i costi a carico del Contraente e dell’Assicurato, con l’indicazione della quota parte percepita in media dall’Intermediario, espressa sia in valore assoluto che in percentuale.
Esempio 1:
Valore del veicolo € 30.000
Tipologia del veicolo: autocarro per trasporto cose di peso a pieno carico fino a 65 x.xx Durata della copertura: 36 mesi
Garanzie operanti: incendio, furto, infortuni del conducente, cristalli, atti vandalici, eventi atmosferici Premio pluriennale comprensivo di imposte governative e provvigioni € 1437
Quota parte percepita dall’intermediario: € 568 pari al 39,52% del premio
Esempio 2:
Valore del veicolo € 50.000
Tipologia del veicolo: autocarro per trasporto cose di peso a pieno carico oltre 65 x.xx Durata della copertura: 60 mesi
Garanzie operanti: incendio, furto, infortuni del conducente, cristalli, atti vandalici, eventi atmosferici; kasko
Premio pluriennale comprensivo di imposte governative e provvigioni € 6775 Quota parte percepita dall’intermediario: € 1912 pari al 28,22% del premio
Esempio 3:
Valore del veicolo € 15.000
Tipologia del veicolo: autocarro per trasporto cose di peso a pieno carico fino a 65 x.xx Durata della copertura: 48 mesi
Garanzie operanti: incendio, furto, infortuni del conducente, cristalli, atti vandalici, eventi atmosferici; Premio pluriennale comprensivo di imposte governative e provvigioni € 1308
Quota parte percepita dall’intermediario: € 624 pari al 47,70% del premio
Esempio 4:
Valore del veicolo € 100.000
Tipologia del veicolo: autocarro per trasporto cose di peso a pieno carico oltre 65 x.xx Durata della copertura: 48 mesi
Garanzie operanti: incendio, furto, infortuni del conducente, cristalli, atti vandalici, eventi atmosferici; Premio pluriennale comprensivo di imposte governative e provvigioni € 3135
Quota parte percepita dall’intermediario: € 1026 pari al 37,72% del premio
Avvertenza:In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento, l’Impresa restituisce al Contraente la parte di premio pagata relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria escluse le imposte. In alternativa l’Impresa, su richiesta del Contraente/Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
Si rinvia al punto e) delle Premesse delle Condizioni di Assicurazione rubricato “Estinzione anticipata” per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: si specifica che all’interno del contratto stipulato con il Contraente le coperture offerte ai singoli assicurati potranno avere durata poliennale ed il premio verrà calcolato nella forma a Premio
Unico Anticipato. Si rinvia al punto d) delle Premesse indicate nelle Condizioni di Assicurazione rubricato “Durata delle coperture assicurative” per gli aspetti di dettaglio.
7) Rivalse
Avvertenza: il contratto di assicurazione può prevedere il diritto di rivalsa in capo all’Impresa, ovvero la possibilità per l'assicuratore di rivalersi verso i terzi responsabili del danno, dopo la liquidazione dello stesso. L’assicurato dovrà avere cura di verificare gli aspetti di dettaglio nell’articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato “Rivalsa”
8) Diritto di recesso
Avvertenza: il contratto di assicurazione può prevedere il diritto di recesso in capo al Contraente, all’Assicurato e all’Impresa. Il Contraente e l’Assicurato dovranno avere cura di verificare nell’articolo di riferimento, rubricato “Recesso in caso di sinistro”, i termini e le modalità per l’esercizio di tale diritto.
9) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile i diritti dell’assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questi azione.
Si richiama l’attenzione del contraente/assicurato sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.
10) Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. applica al contratto che sarà stipulato la Legge Italiana. Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
Per ogni controversia relativa alla presente polizza è competente in via esclusiva il Foro di Torino.
11) Regime fiscale
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge in ordine al presente contratto sono a carico del Contraente/Assicurato.
C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12) Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
Avvertenza: il contratto di assicurazione può prevedere particolari modalità e termini per la denuncia del sinistro, il mancato rispetto dei quali può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Il contratto di assicurazione, altresì, potrà prevedere eventuali costi in capo all’assicurato, all’Impresa ovvero ad entrambi per la ricerca e la stima del danno. L’assicurato dovrà avere cura di verificare negli articoli di riferimento, gli aspetti di dettaglio relativi alle procedure liquidative.
Avvertenza: Per quanto concerne la garanzie infortuni, il momento di insorgenza del sinistro dovrà essere ricercato nel momento di verificazione di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna
che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente, un ricovero o una immobilizzazione gessata.
Resta salva la successiva valutazione in merito all’indennizzabilità del sinistro medesimo, per l’accertamento della quale potrà, altresì, essere richiesta apposita visita medica.
Si rinvia all’articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato “Cosa fare in caso di sinistro”” per gli aspetti di dettaglio
13) Reclami
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, compreso quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010.
14) Arbitrato
Avvertenza: il presente contratto assicurativo potrà prevedere – ove espressamente regolamentato all’interno del dettato normativo - la possibilità per l’assicurato e/o per l’Impresa di ricorrere alla procedura arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.
Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
GLOSSARIO
Nel testo che segue si intende per:
“Alienazione”: la vendita, la demolizione, la distruzione o l'esportazione definitiva del veicolo;
“Accessori”: le apparecchiature/installazioni aggiuntive rispetto alla dotazione del veicolo fornita dalla Casa Costruttrice. Tali “accessori” devono essere stabilmente installati sul veicolo e da esso non amovibili (esclusa comunque ogni loro parte amovibile).
Gli accessori sono garantiti a condizione che il loro valore rientri nel capitale assicurato.
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la presenza di tali accessori deve essere comprovata da apposita documentazione.
“Assicurato”:
a) il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
b) nelle prestazioni di infortuni: il conducente del veicolo regolarmente autorizzato alla conduzione del medesimo
“Assicurazione”: il contratto di assicurazione
“Centrale Operativa”: la struttura dell’Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza;
“Certificato/Scheda di polizza” : documento rilasciato all’Assicurato da parte del Contraente al momento
dell’effetto della copertura assicurativa attestante l’operatività delle garanzie contrattualmente previste;
“Contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; in questa polizza IVECO FINANZIARIA
“Danno parziale”: ogni danno il cui ammontare sia inferiore all’80% del valore del veicolo al momento del sinistro;
“Danno totale”: ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari all’80% del valore del veicolo al momento del sinistro;
“Durata contratto”: il periodo di validità del contratto concordato tra l’Impresa ed il Contraente;
“Durata applicazioni”: il periodo di validità della singola applicazione, corrispondente alla durata del finanziamento concordata tra il Contraente e l’assicurato;
“Esplosione”: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
“Furto”: è il reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
“Franchigia”: importo prestabilito che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro;
“Guasto”: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'Assicurato l'utilizzo in condizioni normali;
“Impresa”: Filo diretto Assicurazioni S.p.A.;
“Incendio”: la combustione con sviluppo di fiamma;
“Incidente”: l'evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o
regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita dalla Legge, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;
“Indennizzo o Indennità”: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;
“Infortunio”: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente;
“Intermediario”: soggetto al quale le parti hanno conferito mandato per le gestione della polizza;
“Legittimo Conducente”: proprietario del veicolo assicurato o persona da lui autorizzata. Utilizzatore abituale del veicolo assicurato;
“Premio”: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla medesima;
“Proprietario del veicolo”: l’intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
“Rapina”: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona;
“Residenza” : il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico;
“Rete convenzionata”: le carrozzerie che hanno sottoscritto specifica convenzione con l’Impresa.
Durante il periodo di garanzia del veicolo e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, sono equiparate alla “rete convenzionata” (con esclusione di quanto previsto per la procedura di pagamento diretto) le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice del veicolo assicurato;
“Rete NON convenzionata”: le carrozzerie che non hanno sottoscritto specifica convenzione con l’Impresa. Se la carrozzeria convenzionata segnalata dall’Impresa ha sede a più di 15 km dal luogo del sinistro (se il veicolo non è marciante) o a più di 15 km dalla residenza del proprietario (se il veicolo è marciante), la riparazione sarà considerata in rete anche se avviene in una struttura non convenzionata, ad esclusione della procedura di indennizzo diretto.
“Scoperto”: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro; la sua quantificazione risulta dal certificato.
“Scoppio”: il repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione per eccesso di pressione interna;
“Sinistro”: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
“Valore commerciale”: il valore di mercato al momento del sinistro desunto dalla media matematica delle quotazioni risultanti da Eurotax Giallo Veicoli Industriali ed Eurotax blu Veicoli Industriali.
“Valore del veicolo”: la somma (comprensiva di accessori) dichiarata dal Contraente/Assicurato e riportata sulla scheda di polizza;
“Veicolo”: mezzo meccanico di trasporto guidato dall’Assicurato, azionato da motore e destinato a circolare
sulle strade, sulle aree pubbliche nonché su quelle private. Il veicolo assicurato è quello identificato nella scheda di polizza.
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il Rappresentante legale Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico
Sede legale in Xxxxxx Xxxxxxx 00000
Centro Direzionale Colleoni • Via Paracelso 14
Tel. 000.00.00.000 r.a. • Fax 039.68.92.199 • xxx.xxxxxxxxxxx.xx Capitale Sociale € 11.800.000 i.v. • R.E.A. MB 1395446
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 01757980923 • P. IVA IT 02230970960 Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00115
Capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell'Albo dei gruppi Assicurativi
Agenzia/Broker SubAgente Denominazione punto vendita N° Polizza | |||||
0806 | IVECO FINANZIARIA SPA | 8019000005/D | |||
Contraente / Assicurato | Dati Contratto | ||||
Codice Cliente: | 11116885 | Decorrenza: | dalle ore | 24:00 | del 15/05/2012 |
Nominativo / Ragione Sociale: | IVECO FINANZIARIA SPA | Scadenza prima rata: | ore | 24:00 | del 15/05/2013 |
Indirizzo: | LUNGO STURA LAZIO, 49 | Termine contratto: | ore | 24:00 | del 15/05/2013 |
C.A.P. | 10156 | Frazionamento: | ANNUALE | ||
Città: | TORINO | Tacito rinnovo: | SI | ||
Provincia: | TO | Regolazione: | MENSILE | ||
Cod.Fiscale/Partita I.V.A.: | 06737510013 | Data prossima regolazione: | 15/06/2012 | ||
Assicurati: | Note di regolazione: | ||||
Sviluppo del premio | |||||
Garanzie Premio annuo imponibile % Imposta Premio lordo annuo | |||||
INCENDIO VEICOLI | € 17,62 | 13.50 | € 20,00 | ||
FURTO E RAPINA VEICOLI | € 44,05 | 13.50 | € 50,00 | ||
EVENTI SPECIALI (CRISTALLI) | € 26,43 | 13.50 | € 30,00 | ||
Riepilogo Premi | Imponibile | Imposte | Lordo | ||
Premi annui: Premi rata alla firma del: Premi rate successive dal: | € 88,10 15/05/2012 € 88,10 15/05/2013 € 88,10 | € 11,90 € 11,90 € 11,90 | € 100,00 € 100,00 € 100,00 |
Franchigie, Scoperti, Massimali e Limiti di indennizzo | ||||
Vedi Allegati | ||||
Modalità di pagamento | ||||
Ai sensi del Reg. ISVAP n. 35 l’Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 5 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettato dall’eventuale intermediario comunque inteso. | ||||
In data Emesso in Agrate Brianza il 11/05/2012 | è stato pagato l’importo di in triplice copia. | € 100,00 | L’Esattore | dovuto alla firma della presente.
|
Per presa visione |
Il Contraente |
GLOSSARIO
Nel testo che segue si intende per:
“Alienazione”: la vendita, la demolizione, la distruzione o l'esportazione definitiva del veicolo;
“Accessori”: le apparecchiature/installazioni aggiuntive rispetto alla dotazione del veicolo fornita dalla Casa Costruttrice. Tali “accessori” devono essere stabilmente installati sul veicolo e da esso non amovibili (esclusa comunque ogni loro parte amovibile).
Gli accessori sono garantiti a condizione che il loro valore rientri nel capitale assicurato.
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la presenza di tali accessori deve essere comprovata da apposita documentazione.
Si intendono comprese le attrezzature in genere purché stabilmente fissate.
“Assicurato”:
a) il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
b) nelle prestazioni di infortuni: il conducente del veicolo regolarmente autorizzato alla conduzione del medesimo
“Assicurazione”: il contratto di assicurazione
“Centrale Operativa”: la struttura dell’Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza;
“Certificato/Scheda di polizza” : documento rilasciato all’Assicurato da parte del Contraente al momento dell’effetto della copertura assicurativa attestante l’operatività delle garanzie contrattualmente previste;
“Contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; in questa polizza IVECO FINANZIARIA
“Danno parziale”: ogni danno il cui ammontare sia inferiore all’80% del valore del veicolo al momento del sinistro;
“Danno totale”: ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari all’80% del valore del veicolo al momento del sinistro;
“Durata contratto”: il periodo di validità del contratto concordato tra l’Impresa ed il Contraente;
“Durata applicazioni”: il periodo di validità della singola applicazione, corrispondente alla durata del finanziamento concordata tra il Contraente e l’assicurato;
“Esplosione”: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
“Furto”: è il reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
“Franchigia”: importo prestabilito che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro;
“Guasto”: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'Assicurato l'utilizzo in condizioni normali;
“Impresa”: Filo diretto Assicurazioni S.p.A.;
“Incendio”: la combustione con sviluppo di fiamma;
“Incidente”: l'evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita dalla Legge, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;
“Indennizzo o Indennità”: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;
“Infortunio”: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente;
“Intermediario”: soggetto al quale il Contraente ha conferito mandato per le gestione della presente polizza;
“Legittimo Conducente”: proprietario del veicolo assicurato o persona da lui autorizzata. Utilizzatore abituale del veicolo assicurato;
“Premio”: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla medesima;
“Proprietario del veicolo”: l’intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
“Rapina”: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona;
“Residenza” : il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico;
“Rete convenzionata”: le carrozzerie che hanno sottoscritto specifica convenzione con l’Impresa.
Durante il periodo di garanzia del veicolo e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, sono equiparate alla “rete convenzionata” (con esclusione di quanto previsto per la procedura di pagamento diretto) le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice del veicolo assicurato;
“Rete NON convenzionata”: le carrozzerie che non hanno sottoscritto specifica convenzione con l’Impresa.
Se la carrozzeria convenzionata segnalata dall’Impresa ha sede a più di 15 km dal luogo del sinistro (se il veicolo non è marciante) o a più di 15 km dalla residenza del proprietario (se il veicolo è marciante), la riparazione sarà considerata in rete anche se avviene in una struttura non convenzionata, ad esclusione della procedura di indennizzo diretto.
“Scoperto”: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro; la sua quantificazione risulta dal certificato.
“Scoppio”: il repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione per eccesso di pressione interna;
“Sinistro”: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
“Valore commerciale”: il valore di mercato al momento del sinistro desunto dalla media matematica delle quotazioni risultanti da Eurotax Giallo Veicoli Industriali ed Eurotax blu Veicoli Industriali.
“Valore del veicolo”: la somma (comprensiva di accessori) dichiarata dal Contraente/Assicurato e riportata sulla scheda di polizza;
“Veicolo”: mezzo meccanico di trasporto guidato dall’Assicurato, azionato da motore e destinato a circolare sulle strade, sulle aree pubbliche nonché su quelle private. Il veicolo assicurato è quello identificato nella scheda di polizza.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FINANCE
Condizioni di Assicurazione Amicar Mod. 8019000005/D ed. 2012-04 – Ultimo aggiornamento 01/04/2012
PREMESSA
a) ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome e per conto di chi spetta.
Le azioni, le ragioni e tutti i diritti nascenti dall’ assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente e dagli Assicuratori. L’accertamento e la liquidazione del danno sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato secondo il contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso del titolare dell’interesse assicurato.
b) VEICOLI ASSICURABILI
Con il presente contratto si posso assicurare i seguenti veicoli:
1. autocarri fino a 65 x.xx di prima immatricolazione
2. autocarri fino a 65 x.xx usati che non abbiano più di 84 mesi (7 anni) dalla data di prima immatricolazione 3. autocarri oltre a 65 x.xx di prima immatricolazione
4. autocarri oltre fino a 65 x.xx usati che non abbiano più di 84 mesi (7 anni) dalla data di prima immatricolazione
5. autobus
c) VEICOLI NON ASSICURABILI
Veicoli usati di età superiore a 84 mesi dalla data di prima immatricolazione Veicoli con targa prova
Veicoli adibiti al trasporto infiammabili, materiali radioattivi, merci pericolose (ad eccezione del trasporto ADR)
Tutti i rischi non espressamente contemplati nel presente accordo
d) DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
La durata della copertura assicurativa è compresa da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 84 mesi e si intende nella forma di Premio Unico Anticipato senza tacito rinnovo. Resta inteso che in caso di veicolo usato la durata massima della copertura assicurativa non potrà eccedere il limite di 84 mesi dalla data di prima immatricolazione.
e) RISOLUZIONE ANTICIPATA
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, l’Impresa restituisce al Contraente la parte di premio pagata relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa l’Impresa, su richiesta del Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato rilasciando appositi documenti
In caso di risoluzione anticipata, l’Impresa restituirà la parte di premio pagata relativamente al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione che attesta l’estinzione del finanziamento.
f) PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA
La copertura assicurativa di ciascun veicolo resterà attiva fino alle ore 24.00 del 30° giorno successivo al termine del periodo di copertura prescelto e risultante dal certificato e si intenderà senza tacito rinnovo.
g) LIMITI ASSUNTIVI
Il limite assuntivo viene stabilito da un minimo di € 2500 ad un massimo di € 65.000 per i veicoli fino a 65 x.xx e 180.000 per i veicoli oltre 65 x.xx per gli autobus
h) OPZIONABILITA’ DELLE GARANZIE
La copertura assicurativa per ciascun veicolo è opzionabile nelle seguenti garanzie:
- OPZIONE A: si intendono operative le garanzie incendio e furto, normate nel successivo articolo 1;
- OPZIONE B: si intendono operative le garanzie incendio, furto, cristalli normate rispettivamente negli
articoli successivi 1 e 2.1
SEZIONE 1 - CORPI VEICOLI TERRESTRI
Art. 1- GARANZIA INCENDIO E FURTO (garanzia sempre presente e operativa_adesioni opzione A e B) Oggetto della garanzia
L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nel certificato, compresi gli accessori, a seguito di:
a) incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo e a seguito di caduta di aeromobili e loro parti
b) furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nel certificato nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto od alla rapina del veicolo stesso.
ART. 2 – GARANZIE ACCESSORIE
La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sul certificato ed è stato corrisposto il relativo premio.
EVENTI SPECIALI
2.1Rottura Cristalli (garanzia facoltativa_adesione opzione B)
L'Impresa si obbliga a indennizzare l'assicurato delle spese sostenute per sostituire o riparare parabrezza, lunotto posteriore, materiale trasparente del tettuccio apribile nonché cristalli laterali del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi fino alla concorrenza di Euro 750,00 per sinistro e con massimo risarcimento di Euro 2.500,00 per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.
Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli nonché i danni provocati da collisione, ribaltamento, uscita di strada del veicolo stesso.
In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l’applicazione di scoperti e franchigie propri delle garanzie menzionate se presenti in polizza.
NORME COMUNI ALLE GARANZIE DI CUI ALLA SEZIONE 1 ART. 3 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
L'assicurazione non comprende:
i danni provocati od agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo. Limitatamente alla sola garanzia Furto, sono esclusi dall’indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate.
i danni meccanici in assenza di danni alla carrozzeria, verificatisi in un unico evento.
i danni da semplici bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti (apparecchi e circuiti compresi) per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati; le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, calamità naturali;
eventi atmosferici, atti vandalici (salvo quanto previsto all’art. 2), atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari nonché sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività.
l’appropriazione indebita nonché il furto o la rapina commessi da Dipendenti dell’Assicurato e/o Contraente.
Resta inteso che la liquidazione del danno è soggetta all’applicazione di franchigie e/o scoperti con relativi minimi così come indicato sulla scheda di polizza.
ART. 4 - RIVALSA
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.
ART. 5- DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO
Premesso che la liquidazione del sinistro avviene nei limiti ed alle condizioni di cui al presente contratto, l’Assicurato deve contattare l’Impresa e tenere a disposizione il veicolo per gli accertamenti peritali per un periodo di 8 giorni lavorativi che decorre dalla data di ricezione da parte dell’Impresa della denuncia del sinistro. L’Impresa rimborsa secondo le modalità contrattuali previste.
Per i danni avvenuti e riparati all’estero, l’Impresa liquida il sinistro secondo le modalità previste per la Rete Convenzionata, ad eccezione della procedura di pagamento che sarà effettuata in modo indiretto.
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO
1 Danno Parziale
nei primi 3 (tre) anni dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado;
al quarto anno dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento del 25%;
dopo il quinto anno dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento del 50%.
L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero.
In ogni caso, l’Impresa rimborserà il costo orario della mano d’opera con il limite massimo delle tariffe praticate dalle carrozzerie che fanno parte della Rete Convenzionata dell’Impresa.
2 Danno Totale
l'Impresa rimborsa il valore del veicolo determinato secondo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro, ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia, fatto salvo quanto previsto all’art 4.2 per la garanzia Kasko. In caso di perdita totale avvenuta entro i dodici mesi dalla data di prima immatricolazione l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado.
In caso di danno totale avvenuto entro i dodici mesi dalla data di prima immatricolazione lo scoperto previsto nel certificato sarà ridotto del 50% (dal 10% al 5%) solo in caso di riacquisto di un nuovo veicolo similare o di valore superiore e sempre che sia stato sottoscritto contratto di leasing con il Contraente.
ART. 6 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI
Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’Assicurato, la valutazione dei danni è effettuata mediante accordo tra le Parti, ovvero a richiesta di una di esse, da due periti che le Parti dovranno nominare. In caso di disaccordo, verrà nominato un terzo perito la cui scelta, mancando l’accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale dell’Assicurato.
Le decisioni dei Periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le Parti, rinunciando queste sin d’ora a qualsiasi impugnativa, anche presso l’Autorità Giudiziaria. Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese a delle competenze del terzo.
ART. 7 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. Nella determinazione dell'ammontare del danno l'Impresa terrà conto dell'incidenza dell'IVA quando rimanga a carico dell'Assicurato e l'importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori. In caso di furto totale, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna delle seconde chiavi, l’Impresa si riserva l’applicazione di un ulteriore scoperto del 20% sulla liquidazione del sinistro. In tutti i casi di danno totale, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa (oltre alle seconde chiavi), copia (se possibile) della fattura di acquisto nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a:
· individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato);
· verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà).
In caso di incendio, l'Assicurato deve inoltre far pervenire all'Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente. L’Assicurato dovrà fornire la documentazione attestante l’avvenuta installazione ed il relativo valore, degli accessori per i quali viene richiesto l’indennizzo. L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purchè non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi od ipotecari.
ART. 8- RECUPERO DEL VEICOLO
L'Assicurato è tenuto ad informare l'Impresa non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parte di esso. In caso di ritrovamento del veicolo rubato prima della liquidazione dell'indennizzo, l'eventuale danno sarà considerato parziale e pertanto sarà liquidato applicando i criteri propri di quest'ultimo. Prima di procedere alla liquidazione del danno, l'Assicurato si impegna ad agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo rubato all'Impresa mediante sottoscrizione di idonea procura. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse
recuperato. In questo caso l’Assicurato dovrà restituire quanto precedentemente liquidato al netto del danno valutato e riconosciuto dall’ Impresa.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
ART. 9 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla scheda di polizza con riferimento al tipo di veicolo, al luogo di residenza del Proprietario ed agli altri soggetti eventualmente riportati sulla scheda di polizza stessa; relativamente alla garanzia Furto, in caso di leasing, il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale del Contraente/Locatario. Il Contraente e/o il Proprietario del veicolo, sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1894 e 1898 del Codice Civile.
ART. 10 DURATA DEL CONTRATTO - PROROGA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata annuale.
In mancanza di disdetta data da una delle parti, con lettera raccomandata AR e pervenuta all’altra parte almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, quest’ultimo è prorogato per una durata uguale a quella originaria e così successivamente.
ART. 11 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, l’Assicurato, il Contraente o l'Impresa possono recedere dal contratto.
Il recesso ha effetto:
nel caso di recesso dell’Assicurato o del Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione ;
nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell’Assicurato e o del Contraente della comunicazione inviata dall’Impresa;
In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa all’Assicurato e o al Contraente la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.
Dal momento di efficacia del recesso esercitato nei confronti del Contraente questi non potrà includere ulteriori applicazioni, restando inteso che le coperture relative alle applicazioni già in essere al momento del recesso resteranno attive fino alla loro naturale scadenza, escluso ogni tacito rinnovo.
L’Impresa inoltre potrà esercitare il recesso anche nei confronti di singole applicazioni dopo ogni sinistro.
ART. 12 – DENUNCIA DEL SINISTRO
Per tutti i sinistri il Contraente e/o l’Assicurato e/o il Proprietario deve avvisare telefonicamente la Centrale Operativa componendo il numero verde
800.641300
dall’estero occorre comporre il numero
++39/039.6554.6326
e successivamente inviare denuncia per iscritto all'Impresa entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. Nel caso di furto o rapina nonché di atti vandalici e/o dolosi di Terzi, dovrà essere fatta immediata denuncia all'Autorità, inoltrando all’Impresa copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero (in uno Stato non facente parte della Unione Europea), la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana. Nel caso di sinistro relativo alla garanzia Sospensione patente, devono essere allegati alla denuncia i documenti comprovanti il provvedimento adottato dall’Autorità competente ed i motivi dello stesso.
ART. 13 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
ART. 14 - IMPOSTE E TASSE
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.
ART. 15 - BENEFICIARIO DELL’INDENNIZZO
La qualifica di Beneficiario delle prestazioni assicurative è assunta:
nei casi di contratti di finanziamento dall’intestatario al PRA;
nel caso di contratti di leasing dal locatario
L’indennizzo liquidato secondo il contratto non può dunque essere pagato se non nei confronti o con il consenso del Beneficiario, sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari.
ART. 16 - LEGGE – GIURISDIZIONE
Le Parti convengono che il presente contratto sarà regolato dalla Legge Italiana. Le Parti convengono altresì che qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà soggetta alla giurisdizione italiana.
Per ogni controversia relativa alla presente polizza è competente in via esclusiva il Foro di Torino.
ART. 17 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Prima dell’adesione alla copertura assicurativa il Contraente deve consegnare all’Assicurato il presente Fascicolo Informativo – che si compone di Nota Informativa e Condizioni di Assicurazione - ed il modulo di proposta di adesione (vedi fac simile in calce al presente contratto pag. 17) indicante l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti dall’Assicurato, con l’evidenza dell’importo percepito dall’Intermediario. In alternativa, qualora l’adesione non avvenga mediante la sottoscrizione di un modulo di adesione, il Contraente deve consegnare all’assicurato il Fascicolo Informativo e un documento illustrativo dei costi di cui al periodo precedente.
In ogni caso il Contraente ha l’onere di recepire e conservare la documentazione – predisposta ai sensi del comma che precede - attestante l’adesione dell’assicurato al contratto di assicurazione.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde
800.641300
dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero ++39/039.6554.6326
comunicando subito le seguenti informazioni:
Nome e Cognome
Numero di polizza
Targa del veicolo e la sua reperibilità per eventuale perizia e/o stima del danno
Motivo della chiamata
Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri
Via Paracelso, 14 – Cexxxx Xxxxxxxx – 00000 XXXXXX XXXXXXX (XX)
Per eventuali reclami scrivere a Filo diretto Assicurazioni
Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni Via Paracelso, 14
20864 Agrate Brianza – MB - fax 039/0000000 - xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
in caso di mancato riscontro scrivere a:
ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti Vix xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 XXXX (XX)
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
IN CASO DI ASSISTENZA AL VEICOLO
Precisare alla Centrale Operativa il tipo di assistenza necessaria.
IN CASO DI FURTO/RAPINA DEL VEICOLO
Presentare subito denuncia all’Autorità Giudiziaria del luogo in cui è avvenuto il fatto, avendo cura di specificare in denuncia se è stata sottratta anche la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà. In caso di danno totale occorre far pervenire tutte le chiavi del veicolo, copia (se possibile) della fattura di acquisto e, se si tratta di danno parziale, dovranno essere specificate in denuncia le parti asportate e/o danneggiate. Copia autentica della denuncia deve essere inviata alla Sede dell’Impresa corredata da:
Certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo, rilasciato dal P.R.A.;
Perdita di possesso
Procura a vendere intestata all’Impresa.
In caso di danni al veicolo avvenuti all’estero, occorre presentare denuncia anche presso la competente Autorità Italiana.
Qualora il veicolo venga ritrovato, inviare copia del relativo verbale rilasciato dall’Autorità Giudiziaria allegando dettagliata descrizione delle parti asportate e/o danneggiate.
IN CASO DI INCENDIO o ROTTURA CRISTALLI
Presentare denuncia scritta all’Impresa descrivendo dettagliatamente i fatti ed allegando copia del verbale dei Vigili del Fuoco o di altra Autorità, se vi è stato il loro intervento oppure dichiarazione equivalente.
In caso di incendio totale occorre inviare all’Impresa anche Certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo, rilasciato dal P.R.A. nonché la perdita di possesso.
NOTA IMPORTANTE
Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario od alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
In caso di qualsiasi danno TOTALE, suggeriamo di richiedere l’atto di demolizione ed il certificato di perdita di possesso, al fine di evitare il pagamento di ulteriore tassa di proprietà del veicolo distrutto.
Occorre fornire all’Impresa gli originali delle fatture delle riparazioni (per quelle avvenute “fuori Rete Convenzionata”) nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.
L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
E’ necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).
Importante!
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’Assicurato invia alla Compagnia gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, banca, codice IBAN).
TARIFFA IVECO FI NANZIARIA TASSI E PREMI LORDI |
TARIFFA VALIDA PER AUTOCARRI FINO 65 X.XX - UNICA NAZIONALE |
AREE TERRITORI ALX | ||||
Xxxx 0 | Xxxx 0 | Xxxx 0 | Xxxx 0 | Area 5 |
AV-BA-BR-CE-CS-CZ-FG KR-LE-ME-NA-RC-SA-SR TA-VV | RM- MI- TO | CA-CT-I S-LT-MT PA-SCV-SMOM- | BN-CB-FR-PZ-TR | AG-AL-AN-AO-AP-AQ-AR-AT-BG BI-BL-BO-BZ-CH-CL-CN-CO-CR-EN FC-FE-FI-GE-GO-GR-IM-LC-LI -LO LU-MC-MN-MO-MS-NO-NU-OR-PE PC-PD-PG-PI-PO-PN-PR-PT-PU-PV- RA-RE-RG-RI -RN-RO-RSM-SI-SO SO-SP-SS-SV-TE-TN-TP-TS- BS TV-VA-VB-VC-VE-VR-VT-VI -UD |
CATEGORI E VEICOLI | ||
classe | da Euro | fino a Euro |
AUTOCARRI FINO 65 X.XX | 5.000 | 65.000 |
COEFFICIENTI DI DURATA PER GARANZIE A TASSO | |
DURATA | COEFF. |
12 MESI | 1,00 |
24 MESI | 1,85 |
36 MESI | 2,60 |
48 MESI | 3,25 |
60 MESI | 3,80 |
72 MESI | 4,30 |
84 MESI | 4,70 |
AREA TERRITORI ALE | I NCENDIO E FURTO NO ADR (garanzia obbligatoria) | INCENDIO E FURTO SI DR (garanzia obbligatoria) | |
area 1 | 7 | 15 | |
area 2 | 7 | 15 | |
area 3 | 7 | 15 | |
area 4 | 7 | 15 | |
area 5 | 7 | 15 |
max 750 per evento 2500 per anno
43
CRISTALLI
GARANZIA OPTIONALE
il premio delle sottoindicate garanzie si intende per anno SENZA applicazione dei coefficenti di durata di cui alla tabella sopra riportata
LIMI TI CONTRATTUALI | IN RETE | FUORI RETE | |
SCOPERTO FRANCHI GIA | SCOPERTO FRANCHIGIA | ||
TUTTE LE AREE | FURTO | 10% 500 | 10% 500 |
TABELLA DI DEGRADO PER LA LIQUI DAZIONE DEI DANNI (DANNO TOTALE) | ||
ANNO DI 1° IMM. | ||
1° ANNO | 100% (solo per veicoli di I ° imm.) | |
2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO | valore commerciale (rif .EUROTAX) | |
ANNI SUCCESSIVI |
TABELLA DI DEGRADO PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI (DANNO PARZIALE) | ||||||
ANNO | DI | 1° | IMM. | |||
1° | ANNO | 100% | ||||
2° | ANNO | 100% | ||||
3° | ANNO | 100% | ||||
4° | ANNO | 25% | ||||
5° | ANNO | 50% |
TARI FFA IVECO FINANZIARI A TASSI E PREMI LORDI |
TARI FFA VALIDA PER AUTOCARRI OLTRE 65 X.XX e AUTOBUS- UNI CA NAZI ONALE |
AREE XXXXX XXXX XXX | ||||
Xxxx 0 | Xxxx 0 | Xxxx 0 | Xxxx 0 | Area 5 |
AV-BA-BR-CE-CS-CZ-FG KR-LE-ME-NA-RC-SA-SR TA-VV | RM- MI - TO | CA-CT-IS-LT-MT PA-SCV-SMOM- | BN-CB-FR-PZ-TR | AG-AL-AN-AO-AP-AQ-AR-AT-BG BI -BL-BO-BZ-CH-CL-CN-CO-CR-EN FC-FE-FI-GE-GO-GR-I M-LC-LI-LO LU-MC-MN-MO-MS-NO-NU-OR-PE PC-PD-PG-PI -PO-PN-PR-PT-PU-PV- RA-RE-RG-RI -RN-RO-RSM-SI -SO SO-SP-SS-SV-TE-TN-TP-TS- BS TV-VA-VB-VC-VE-VR-VT-VI -UD |
CATEGORI E VEI COLI | ||
classe | da Euro | fino a Euro |
AUTOCARRI OLTRE 65 X.XX | 5.000 | 180.000 |
COEFFI CI ENTI DI DURATA | |
DURATA | COEFF. |
12 MESI | 1,00 |
24 MESI | 1,85 |
36 MESI | 2,60 |
48 MESI | 3,25 |
60 MESI | 3,80 |
72 MESI | 4,30 |
84 MESI | 4,70 |
AREA XXXXX XXXX ALE | I NCENDIO E FURTO NO ADR (garanzia obbligatoria) | I NCENDIO E FURTO SI ADR (garanzia obbligatoria) | |
area 1 | 4 | 7 | |
area 2 | 4 | 7 | |
area 3 | 4 | 7 | |
area 4 | 4 | 7 | |
area 5 | 4 | 7 |
il premio delle sottoindicate garanzie si intende per anno SENZA applicazione dei coefficenti di durata di cui alla tabella sopra riportata | ||
GARANZIA OPTIONALI | ||
CRISTALLI | 65 | max 750 per evento 2500 per anno |
LI MI TI CONTRATTUALI | I N RETE | FUORI RETE | |
SCOPERTO FRANCHIGIA | SCOPERTO FRANCHIGIA | ||
TUTTE LE AREE | FURTO | 10% 500 | 10% 500 |
TABELLA DI DEGRADO PER LA LI QUIDAZIONE DEI DANNI (DANNO TOTALE) | ||
ANNO DI 1° IMM. | ||
1° ANNO | 100% (solo per veicoli di I ° imm.) | |
2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO | valore commerciale (rif.EUROTAX) | |
ANNI SUCCESSIVI |
TABELLA DI DEGRADO PER LA LI QUIDAZIONE DEI DANNI (DANNO PARZIALE) | ||||||
ANNO | DI | 1° | IMM. | |||
1° | ANNO | 100% | ||||
2° | ANNO | 100% | ||||
3° | ANNO | 100% | ||||
4° | ANNO | 25% | ||||
5° | ANNO | 50% |
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003
In conformità di quanto previsto dall’art. 13 del decreto Legislativo 196/2003 ed eventuali modifiche o integrazioni (di seguito denominato “Codice Privacy”), Filo diretto Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata Impresa) intende fornire la seguente informativa.
In relazione ai dati personali che riguardano il Cliente e che formeranno oggetto del trattamento, l’Impresa intende precisare che:
il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del Cliente;
il trattamento dei dati può comprendere anche i dati personali strettamente inerenti al rapporto contrattuale, rientranti nel novero dei “dati sensibili” di cui agli articoli 4 comma 1 lettera d) e 26 del Codice Privacy.
1) Finalità’ del trattamento
I dati personali forniti dal Cliente, o comunque acquisiti da Filo diretto Assicurazioni S.p.A. presso terzi, anche con riferimento ai dati sensibili di cui agli art.4 comma 1 lett. d) ed art.26 del Codice Privacy , sono trattati dall’Impresa e/o dai suoi incaricati, per le seguenti finalità:
a) svolgimento della propria attività in esecuzione, gestione, conclusione, adempimento, dei rapporti precontrattuali e contrattuali, per fornire l’assistenza richiesta, nonché per l’espletamento delle attività strettamente connesse, quali liquidazione dei sinistri, attinenti all’attività assicurativa svolta dall’ Impresa che è autorizzata ai sensi di legge;
b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni emanate da autorità ed organi di vigilanza e controllo;
c) svolgimento di attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dall’ Impresa o da Imprese del Gruppo Filo diretto nonché invio di materiale pubblicitario.
2) Modalità del trattamento
Il trattamento in oggetto è svolto secondo le modalità previste dal Codice Privacy, anche a mezzo di strumenti informatici e automatizzati, in via non esaustiva attraverso operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione, consultazione, comunicazione, cancellazione, distruzione, blocco dei dati, secondo principi di tutela della sicurezza/protezione, accessibilità, confidenzialità, integrità.
Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini di quanto obbligatoriamente previsto dalla legge, nei limiti e per le modalità dalla stessa specificate.
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e dai soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, delegati in qualità di incaricati/responsabili della stessa Impresa e/o soggetti strettamente connessi al funzionamento della stessa e/o all’espletamento delle attività contrattualmente previste e richieste dal Cliente (oltre a quanto precisato al punto 4).
I dati non sono soggetti a diffusione.
I dati potranno essere trasferiti all’estero, nel mondo intero.
3) Conferimento dei dati
a) Il conferimento dei dati personali relativi al cliente, (anche eventualmente di natura sensibile) è necessario per la conclusione e gestione del contratto e per la migliore esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché per l’espletamento delle attività strettamente connesse all’adempimento di tali prestazioni, oltre che alla gestione e liquidazione dei sinistri.
b) Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria. L’eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento dei dati di cui ai punti a) e b) comporta l’impossibilità di concludere o dare esecuzione al contratto e/o di eseguire le prestazioni contrattualmente previste.
c) Il conferimento dei dati personali a fini di informazione e promozione commerciale dei servizi e delle offerte dell’Impresa è facoltativo e non comporta conseguenze in ordine al rapporto contrattuale.
4) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità - in Italia e all’estero, all’Impresa o a Imprese del Gruppo Filo diretto, soggetti esterni alla catena distributiva dell’Impresa che svolgono attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, quali corrispondenti, organismi sanitari, personale medico e paramedico, personale di fiducia, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, brokers, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, Sim, legali, periti e autofficine, società di servizi cui siano affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei servizi, società di consulenza aziendale, consulenti, studi professionali, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, enti di gestione di dati e servizi, società di factoring e di recupero crediti, enti ed organismi che effettuano attività
di gestione elettronica dei dati e di mezzi di pagamento, società che svolgono attività di stampa, trasmissione,
imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, servizi di archiviazione della documentazione e Impresa specializzate in servizi di data entry, fornitura di servizi informatici, servizi di gestione amministrativa e contabile, mediante soggetti incaricati dall’Impresa.
Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 b) a soggetti cui la comunicazione è per legge obbligatoria, nei limiti e per le finalità previste dalla stessa legge, organi pubblici e organi di vigilanza, soggetti pubblici e privati cui sono demandate ai sensi della normativa vigente funzioni di rilievo pubblicistico, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e quindi, a titolo di esempio, Ania, ISVAP, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza dei fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale od altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (es. Ufficio Italiano Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione).
I dati potranno poi essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 c) a Imprese del Gruppo Filo diretto (Imprese controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a incaricati del Gruppo Filo diretto.
5) Diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali (art.7 del Codice Privacy)
L’art.7 del Codice Privacy conferisce al Cliente specifici diritti tra cui quello di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati presso l’Impresa o presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché il loro utilizzo; il Cliente ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario.
Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX).
6) Titolare del trattamento
Titolari del trattamento sono Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) nella persona del legale rappresentante, e ciascuna delle Imprese del Gruppo Filo diretto che effettuano il trattamento in via automatica con diretta responsabilità.
ALLEGATO N. 1
ART. 1 COMUNICAZIONE DEGLI ASSICURATI
Il Contraente s’impegna a comunicare immediatamente all’Impresa i nominativi degli Assicurati ed il relativo periodo di copertura accedendo al sito dell’Impresa XXX.XXXXXXXXXXX.XX.
Le parti hanno facoltà di concordare ogni più opportuna modalità di trasmissione- a mezzo informatico – dei dati di cui al primo comma.
ART. 2 PREMIO ALLA FIRMA- PREMIO ANNUO
Il premio annuo, che si definisce comunque acquisito dall’Impresa a mero titolo di premio unico e anticipato, al momento del perfezionamento del presente contratto, è pari ad € 100,00 di cui imposte
€ 11,90.
ART. 3 REGOLAZIONE E PAGAMENTO PREMI
Con cadenza mensile l’Impresa, sulla base delle comunicazioni ricevute dal Contraente, al superamento del premio alla firma, provvederà ad emettere appendice di regolazione premio.
Il Contraente s’impegna a corrispondere i premi entro 30 giorni dalla data di emissione di detta appendice, in caso contrario l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del giorno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento dei premi dovuti.
Il contratto riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze successive ed il diritto dell’Impresa ad esigere il pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.
Le applicazioni della presente polizza hanno durata pluriennale.
La copertura assicurativa prosegue fino alla naturale scadenza dell’applicazione.
FAC SIMILE
MODULO DI PROPOSTA DI ADESIONE ALLA POLIZZA CONVENZIONE N° 8019000005/D
Assicurato | |
Nominativo / Ragione Sociale: Indirizzo: C.A.P. Città: Cod.Fiscale/Partita I.V.A.: | |
Dati del veicolo | |
Marca: Tipo veicolo nuovo o usato: Modello: Uso veicolo: Targa / Telaio: Data 1ª immatricolazione: Valore assicurato: Deducibilità I.V.A.: | |
SI NO | |
Durata Contratto Leasing | |
Combinazioni di garanzia (barrare l’opzione prescelta) | |
o COMBINAZIONE A: Incendio, furto o COMBINAZIONE B: Incendio, furto, cristalli | |
Dichiarazione di ricezione della documentazione ex Reg. ISVAP n. 35 del 26.05.10 | |
L’Assicurato dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento ISVAP n. 35 del 26.05.10, di aver ricevuto dal Contraente copia integrale dei singoli documenti previsti e contenuti nel Fascicolo Informativo modello 8019 ed. 2012_04 (Nota Informativa comprensiva di Glossario e Condizioni di Assicurazione) di aver opportunamente preso integrale visione del contenuto. Luogo e data L’Assicurato | |
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO | |
Ai sensi degli artt. 1892-1893-1894 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato dichiara di essere consapevole che le informazioni ed i dati forniti costituiscono elemento essenziale per la validità e l’efficacia del contratto e che l’Impresa presta il suo consenso all’Assicurazione, nonché determina il premio, in base alle dichiarazioni stesse. L’assicurato dichiara, altresì, di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. L’Assicurato altresì dichiara: di essere titolare del finanziamento n° erogato da Iveco Finanziaria; di essere a conoscenza che Iveco Finanziaria ha stipulato con Filo diretto Assicurazioni Spa, in nome e nell’interesse dei sottoscrittori dei contratti di finanziamento e in abbinamento a detti contratti, la polizza convenzione numero 8019000005/D a copertura dei Rischi Auto Diversi (ramo Corpi Veicoli Terrestri); di aver preso visione e ricevuto copia della documentazione informativa precontrattuale ai sensi dell’art.49 del Reg. Isvap n.5/2006 (all. 7A e 7B) prima dell’adesione alla Polizza Assicurativa; le coperture assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di attivazione del contratto di finanziamento e cessano alle ore 24.00 del giorno di pagamento dell’ultima rata di ammortamento; fermo il disposto del capitolo Estinzione Anticipata di cui alla premessa del Fascicolo Informativo (Condizioni di Assicurazione), di aver preso atto che l’eventuale risoluzione anticipata del contratto di finanziamento comporterà la disattivazione della copertura assicurativa oggetto del contratto; di essere a conoscenza che il premio assicurativo unico anticipato dovuto per l’intera durata del contratto di finanziamento, relativamente alla combinazione assicurativa prescelta è pari a: Premio lordo € Imposte € Provvigioni € (percepite dall’Intermediario che ha in carico la polizza) (Tutti gli importi sono esenti IVA) L’assicurato dichiara di voler aderire alla polizza collettiva sopraindicata. Luogo e data L’Assicurato |
IN CASO DI SINISTRO CONTATTARE
800-641300 (0039/039.6554.6326)
Agenzia/Broker SubAgente Denominazione punto vendita N° Polizza
0806 IVECO FINANZIARIA SPA 8019000005/D
Dichiarazione di ricezione della documentazione ex Reg. ISVAP n. 35 del 26.05.10
Il Contraente dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento ISVAP n. 35 del 26.05.10, di aver ricevuto copia integrale dei singoli documenti previsti e contenuti nel Fascicolo Informativo modello 8019000005/D ed. 2012-04 , del simplo di polizza comprensivo degli allegati e di aver opportunamente preso integrale visione del contenuto.
Luogo e data Il Contraente
Dichiarazioni del Contraente/Assicurato
Ai sensi degli artt. 1892-1893-1894 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato dichiara di essere consapevole che le informazioni ed i dati forniti costituiscono elemento essenziale per la validità e l’efficacia del contratto e che l’Impresa presta il suo consenso all’Assicurazione, nonché determina il premio, in base alle dichiarazioni stesse. Il Contraente/Assicurato dichiara, altresì, di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
Il Contraente/Assicurato prende atto che l’Assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità previste dalla presente scheda di polizza nonché dal Fascicolo Informativo modello 8019000005/D ed. 2012-04 Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti norme, così come riportate sul Fascicolo Informativo 8019000005/D ed. 2012-04:art. 3 Esclusioni e limiti validi per tutte le garanzie; art. 5 Determinazione dell’ammontare del danno; art. 4 Rivalsa; art. 9 Determinazione del premio – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; art. 11 Recesso in caso di sinistro; art. 12 Denuncia del sinistro; art. 15 Beneficiario dell’indennizzo; art. 17 Obblighi del Contraente
Luogo e data Il Contraente
Consenso al trattamento di dati personali generali e sensibili
Io sottoscritto, interessato ai sensi dell’art.4, lettera i), del Codice Privacy, acquisite le informazioni fornitemi ai sensi dell’art.13 del Codice Privacy dal titolare del trattamento o soggetto da questi incaricato, consapevole che in mancanza del mio consenso non potranno essere prestate le attività e i servizi da me richiesti o a mio favore previsti (di cui ai punti 1 a) e 1 b) dell’informativa), salvo i casi di legge, acconsento espressamente al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali, anche sensibili, per i fini e secondo le modalità indicate nella suddetta informativa.
A tali fini:
a) ai sensi degli art.23 e 26 del Codice Privacy (consenso al trattamento dei dati personali; consenso al trattamento dei dati sensibili) presto il consenso espresso a Filo diretto Assicurazioni S.p.A. e ai soggetti, anche esterni a tale organizzazione, dalla stessa incaricati, nei termini di cui all’informativa, al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali per le finalità di cui ai punti 1 a) e 1 b) dell’informativa;
Luogo e data Il Contraente
b) presto il consenso espresso a Filo diretto Assicurazioni S.p.A. e a soggetti, anche esterni a tale organizzazione, dalla stessa incaricati, nei termini di cui all’informativa, al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali ai fini di informazione e promozione commerciale dei servizi e delle offerte della società e del Gruppo Filo diretto, invio di materiale pubblicitario, comunicazione commerciale, di cui al punto 1 c) dell’informativa.
Luogo e data Il Contraente
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. Il Contraente
Fascicolo Informativo Amicar Mod. 8019000005/D ed. 2012-04 – Ultimo aggiornamento 01/04/2012
Polizza N. 8019000005/D Cod. Intermediario 0806
Contraente IVECO FINANZIARIA SPA Effetto 18.09.2012
Appendice N. 2 Per VARIAZIONE Scadenza 15/05/2013
C.T.R.
Con la presente appendice, che forma parte integrante della suddetta polizza, con effetto 18/09/2012 si intende:
- variare l’articolo “b) VEICOLI ASSICURABILI” della “ Premessa” delle “CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE FINANCE” , come segue:
“VEICOLI ASSICURABILI
Con il presente contratto si posso assicurare i seguenti veicoli:
6. autocarri fino a 65 x.xx di prima immatricolazione
7. autocarri fino a 65 x.xx usati che non abbiano più di 72 mesi (6 anni) alla data di decorrenza dell'assicurazione e a condizione che il temine dell'assicurazione non ecceda 120 mesi (10 anni) dalla data di prima immatricolazione
8. autocarri oltre a 65 x.xx di prima immatricolazione
9. autocarri oltre fino a 65 x.xx usati che non abbiano più di 72 mesi (6 anni) alla data di decorrenza dell'assicurazione e a condizione che il temine dell'assicurazione non ecceda 120 mesi (10 anni) dalla data di prima immatricolazione
10. autobus “
Fermo il resto
Emessa in tre esemplari ad un solo effetto in Agrate Brianza il 18/09/2012 MD/LP