Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici (in G.U. 7 agosto 1962, n. 198).
D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063
Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici (in G.U. 7 agosto 1962, n. 198).
Articolo unico. - E' approvato l'annesso capitolato generale contenente le condizioni generali per tutti gli appalti di opere che sono nelle attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici. L'annesso capitolato, composto di 51 articoli e vistato dal Ministro per i lavori pubblici, avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla stessa data rimane abrogato il capitolato generale approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 28 maggio 1895 e successive modificazioni. Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici
CAPO I - Aggiudicazione dei lavori
Articolo 1. Condizioni di ammissibilità alla gara.
Per essere ammessi a partecipare alle gare per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, gli imprenditori devono presentare la documentazione di idoneità giuridica, tecnica e morale che la stazione appaltante prescriverà, in conformità alle disposizioni generali vigenti al momento della gara e una dichiarazione con la quale essi attestino di essersi recati sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di avere presa conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che saranno per fare.
Articolo 2.
Cauzione provvisoria.
Per essere ammessi alle gare d'appalto gli imprenditori debbono comprovare la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio in contanti o in titoli del Debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende di credito previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635. Con il capitolato speciale o con l'invito alla gara la somma da depositarsi è fissata, secondo le circostanze, tra il decimo e il trentesimo dell'importo dell'appalto. Il deposito effettuato presso un istituto di credito è valido sempre che questo si obblighi ad effettuare il versamento in tesoreria del deposito in contanti od in titoli a favore dello Stato nel caso in cui la cauzione sia incamerata ai sensi del successivo art. 4. Questo deposito costituisce pegno a favore dell'Amministrazione, affidato all'Istituto bancario ai sensi dell'art. 2786, ultima parte, secondo comma, del Codice civile. Il deposito, fatto dal deliberatario, resta vincolato fino alla stipulazione del contratto; per i depositi degli altri concorrenti la stazione appaltante rilascia il nulla osta per lo svincolo appena ultimata la gara.
Articolo 3. Cauzione definitiva.
Al momento della stipulazione del contratto deve prestarsi la cauzione definitiva nel modo stabilito nel capitolato speciale o nell'invito alla gara. La cauzione è stabilita nella misura del 5% dell'importo netto dell'appalto, ma il capitolato speciale può stabilire una misura maggiore che non può superare il 10% del detto importo. La cauzione definitiva deve essere prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito. Qualora la cauzione provvisoria sia stata costituita presso la Tesoreria, essa può essere trasferita a far parte della cauzione definitiva, riducendo di uguale ammontare il versamento necessario. La cauzione può essere costituita da fidejussione bancaria secondo le vigenti disposizioni.
Articolo 4. Stipulazione ed approvazione del contratto.
La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro 30 giorni dalla data del deliberamento nel caso di gara o della comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata o di appalto-concorso. L'emanazione del decreto di approvazione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di stipulazione del contratto. L'Amministrazione dà immediata comunicazione all'appaltatore della emissione del decreto di approvazione, anche prima della registrazione alla Corte dei conti. In caso di mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario si applica l'art. 332 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F). Qualora l'approvazione non abbia luogo nel termine di cui al secondo comma, l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno, previa la notificazione di cui all'art. 114 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In tal caso l'aggiudicatario ha diritto soltanto al rimborso delle spese contrattuali. Xxx sia intervenuta la consegna in via d'urgenza dei lavori ai sensi dell'art. 337 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si applica anche il capoverso dello stesso articolo. Nel caso di cottimo fiduciario di cui agli articoli 67 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto
25 maggio 1895, n. 350, il cottimista può svincolarsi dall'impegno, a termini del presente articolo, qualora la sua offerta non sia accettata entro 30 giorni dalla presentazione.
Articolo 5. Facoltà dell'Amministrazione di disporre della cauzione.
La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'appaltatore risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. Se la cauzione fu costituita con deposito di titoli, l'Amministrazione può, senz'altra formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio. L'appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
Articolo 6. Domicilio dell'appaltatore.
L'appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, nel luogo nel quale ha sede l'ufficio che ha la direzione e la sorveglianza dei lavori appaltati. Il domicilio è eletto presso un ufficio pubblico o presso una persona o ditta legalmente riconosciuta. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto d'appalto, su istanza dell'Amministrazione, possono essere fatte alla persona dell'appaltatore o alla persona che lo rappresenti nella condotta dei lavori od al domicilio eletto. Mancando l'ufficio, la persona o la ditta presso cui fu eletto il domicilio, e fino a che l'appaltatore non abbia regolarmente notificato all'Amministrazione la nuova elezione di domicilio, la consegna degli atti, di cui al comma precedente può essere fatta al sindaco del luogo del domicilio eletto o a chi ne fa le veci. Le intimazioni degli atti giudiziari si fanno col ministero di ufficiale giudiziario; le altre notificazioni possono eseguirsi anche a mezzo degli agenti del Comune o di qualunque altro agente dell'Amministrazione.
Articolo 7. Documenti facenti parte integrante del contratto.
Sono allegati al contratto e ne formano parte integrante: a) il presente capitolato generale; b) il capitolato speciale dell'appalto; c) i disegni delle opere che si devono eseguire. Approvato il contratto, l'Amministrazione consegna all'appaltatore copia autentica del contratto stesso, corredata dai documenti che ne formano parte integrante. Il capitolato speciale ed i disegni devono contenere gli elementi sufficienti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto.
Articolo 8. Indicazione delle persone che possono riscuotere.
I contratti di appalto e gli atti dicottimo devono: 1) indicare la Tesoreria provinciale sulla quale saranno emessi i titoli di spesa per i pagamenti all'appaltatore; 2) indicare il recapito postale al quale saranno inviati gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa; 3) precisare la scelta fatta dall'appaltatore delle modalità con le quali la Tesoreria deve effettuare i pagamenti ai sensi delle disposizioni relative alle varie forme di estinzione dei titoli di spesa; 4) indicare la
persona o le persone autorizzate dall'appaltatore, in conformità alle norme vigenti, a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto o a saldo. Gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto. La cessazione o la decadenza dall'incarico dalle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare per qualsiasi causa avvenga e anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione appaltante. In difetto nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione per pagamenti a persone non più autorizzate a riscuotere.
Articolo 9. Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore.
Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto, quelle di asta, di stampa, compresa quella del capitolato speciale, se sarà stata eseguita, di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni che debbono essergli consegnati, a termini dell'art. 7, nonché le spese per il numero di copie del contratto richieste per uso dell'Amministrazione appaltante. La liquidazione di queste spese è fatta in base alle tariffe vigenti dal capo dell'ufficio presso cui fu stipulato il contratto. A carico dell'appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quello del collaudo. Al termine dell'appalto, se l'ammontare definitivo risulterà maggiore di quello previsto in contratto, l'appaltatore dovrà provvedere presso il competente ufficio del registro al pagamento delle imposte complementari dovute sulla differenza tra l'ammontare presunto e quello definitivo dell'appalto. Finché l'appaltatore non abbia eseguito detto pagamento, non sarà svincolata la cauzione né sarà emesso il mandato di saldo. Se invece l'ammontare definitivo dell'appalto risulterà inferiore al previsto, l'appaltatore potrà chiedere la restituzione delle imposte pagate in piu al momento della registrazione. La restituzione è disposta dalle competenti autorità finanziarie su domanda corredata da apposita dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione appaltante entro i 20 giorni successivi a quello dell'accertamento definitivo dell'ammontare, ai termini dell'art. 83 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sulla imposta di registro. L'appaltatore perde qualsiasi diritto alla restituzione se non presenta la domanda entro il termine stabilito dall'art. 137, cpv. del citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269. Per i contratti di manutenzione, la cui durata sia superiore ad un anno, la liquidazione del più o del meno pagato per imposte è fatta alla fine dell'appalto.
CAPO II - Esecuzione dei lavori. Articolo 10. Consegna dei lavori
La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto e, in caso di urgenza, dopo il deliberamento. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta, di cui all'ultimo comma dell'art. 4. Nel giorno fissato dall'ingegnere capo e notificato all'appaltatore, questi deve trovarsi sul luogo e mettere a disposizione dell'ingegnere incaricato di fare la consegna il numero di canneggiatori e operai e gli utensili e materiali necessari per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire, secondo i piani, profili e disegni relativi. L'appaltatore deve anche sostenere le spese relative alla consegna e alla verifica e completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura dell'Amministrazione. Effettuato il tracciamento, saranno collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi e deve ricollocarli quando siano stati tolti. La consegna deve risultare da un verbale esteso in concorso con l'appaltatore nella forma stabilita dal regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli viene assegnato un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente l'Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto o di procedere alla esecuzione di ufficio, prescindendo in questo caso da tutte le formalità relative a tale procedimento, prescritte dal regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. Nel caso di risoluzione del contratto è disposto l'incameramento della cauzione. Se la consegna non avvenga nel termine stabilito per fatto
dell'Amministrazione, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso dall'Amministrazione appaltante delle spese di cui al precedente art. 9 nonché ad un rimborso delle altre spese da lui effettivamente sostenute e comunque non superiori alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto: 1,50% per la parte di importo fino a 50 milioni; 1% per la eccedenza fino ai 500 milioni e 0,50% per la parte eccedente i 500 milioni. Xxx l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. Quando ricorrano le condizioni dell'art. 10, ultimo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, il capitolato speciale deve stabilire che la consegna viene eseguita in più parti. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dall'Amministrazione per ragioni che non siano da attribuire a cause di forza maggiore, la sospensione non può, nel complesso, durare oltre 30 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma ottavo del presente articolo.
Articolo 11. Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore
L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere depositato presso l'Amministrazione, la quale giudica sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente sua accettabilità. L'appaltatore o un suo incaricato, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla direzione dei lavori, deve, per tutta la durata dell'appalto, dimorare in luogo prossimo ai lavori. L'Amministrazione ha diritto di esigere dall'appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza bisogno di allegare alcuno speciale motivo e senza che per ciò debba accordare indennità di sorta all'appaltatore o al suo rappresentante.
Articolo 12. Ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni
L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dall'ingegnere capo o dall'ingegnere direttore dei lavori. E' salva la facoltà dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.
Articolo 13. Variazioni ai lavori
L'appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti, in confronto alle previsioni contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire, entro i limiti stabiliti dal successivo art. 14, tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione appaltante e che questa gli abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto. Gli ordini di variazione sono dati per iscritto dal direttore dei lavori col richiamo dell'intervenuta superiore approvazione, quando questa sia prescritta. Nei casi di assoluta urgenza il direttore può ordinare per iscritto l'esecuzione immediata di variazioni ai sensi del terzo comma dell'art. 32 della legge sui lavori pubblici. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ma se siano da eseguire categorie di lavori non prevedute o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. Qualora le variazioni regolarmente ordinate importino, nelle quantità delle varie specie di opere; come desumibili dal capitolato speciale e dai disegni, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore si farà luogo ad un equo compenso a favore dell'appaltatore stesso. Le modifiche di cui sopra non si considerano influenti ai fini del presente comma quando le quantità derivanti dalle modifiche singolarmente considerate non superino il quinto in più o in meno delle corrispondenti quantità originarie. Il compenso non può in nessun caso superare il quinto dell'importo dell'appalto. In caso di controversia sul compenso di cui al precedente comma l'appaltatore può promuovere il giudizio arbitrale anche durante l'esecuzione dei lavori.
Articolo 14. Aumento e diminuzione dei lavori
La Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo del contratto stesso, senza che perciò spetti indennità alcuna all'appaltatore. Oltre tale limite l'appaltatore può recedere dal contratto col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti valutati ai prezzi contrattuali. Nel caso di aumento si stabilisce, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori. Raggiunti i sei quinti dell'importo contrattuale o anche prima, ove sia possibile prevedere il superamento di tale limite l'Amministrazione ne dà comunicazione all'appaltatore il quale, nel termine di dieci giorni deve dichiarare per iscritto alla direzione dei lavori se intende recedere dal contratto oppure proseguire i lavori ed a quali diverse condizioni. In quest'ultima ipotesi l'Amministrazione deve rendere note le proprie determinazioni entro i successivi quarantacinque giorni. Xxx l'appaltatore, dopo aver ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente prosegua i lavori senza chiedere né il recesso né nuove condizioni, le maggiori opere si intendono assunte alle stesse condizioni del contratto. Ai fini del presente articolo l'importo dell'appalto è fornito dalla somma risultante dall'aggiudicazieone o dal contratto, aumentata dell'importo degli atti di sottomissione per varianti o lavori suppletivi quando non sia pattuito diversamente, nonché dell'ammontare dei compensi eventualmente assegnati all'appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale, escluse le variazioni dipendenti da revisione dei prezzi. Nella determinazione del sesto quinto agli effetti dell'art. 344 della legge sui lavori pubblici non sono tenuti in conto gli aumenti rispetto alle previsioni contrattuali delle opere relative a fondazioni. Tuttavia ove tali aumenti rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto, l'appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente, ma le opere stesse non sono tenute in conto nella determinazione del sesto quinto agli effetti del primo comma del presente articolo. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dall'Amministrazione, salvo all'appaltatore il diritto di inserire in contabilità ordinaria riserve per l'ulteriore richiesta.
Articolo 15. Disciplina e buon ordine dei cantieri
L'appaltatore mantiene la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai suoi agenti ed operai le leggi e i regolamenti. L'appaltatore non può assumere per suoi agenti e capi cantiere se non persone capaci di coadiuvarlo e di sostituirlo, occorrendo, nella condizione e nella misurazione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'appaltatore per insubordinazione, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai, nonché dalla malafede, o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
Articolo 16. Xxxxxxxx, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore
Salve le eccezioni prevedute dai capitolati speciali, s'intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò sono a carico dell'appaltatore: le spese per formare e mantenere i cantieri ed illuminarli; le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le spese per attrezzi, ponti e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al collaudo compiuto; le spese per formare tettoie a ricovero degli operai, per strade o ferrovie di servizio; le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; le spese per la custodia e la buona consevazione delle opere fino al collaudo, quelle per dazi di dogana o di consumo sui materiali, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto di appalto, quanto se siano stabiliti o accresciuti posteriormente, e qualsiasi altra relativa all'impresa. L'appaltatore deve provvedere i materiali e i mezzi d'opera che gli siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nelle opere che occorra eseguire in economia. Con i prezzi indicati nelle tariffe contrattuali, l'appaltatore deve, a richiesta del direttore, mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi ed i mezzi d'opera, le strade e i ponti di servizio che occorrano per i lavori in economia. L'Amministrazione può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto di cui usi l'appaltatore.
Articolo 17. Trattamento dei lavoratori
Nei contratti sarà stabilito di regola che l'appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiona quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori. In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni, l'appaltatore è avvertito per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 24 ore; ove egli non provveda la Amministrazione può pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri che fossero già stati concessi a favore di altri creditori a norma degli artt. 351 e seguenti della legge sui lavori pubblici. I pagamenti fatti d'ufficio sono provati dalle note degli assistenti ai lavori, firmate da due testimoni.
Articolo 18. Danni
Sono a carico dell'appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'opera.
Articolo 19. Tutela dei lavoratori
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed essistenza dei lavoratori. A garanzia di tali obblighi si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e se l'appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'Amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'appaltatore.
Articolo 20. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
I materiali devono corripondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono esser messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori, o in caso di controversia, dell'ingegnere capo. L'accettazione dei materiali non è definitiva se non dopo che sono stati posti in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo quelli che fossero deperiti dopo la introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto e l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dall'ingegnere capo, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, si provvede a norma dell'art. 23. Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti dell'Amministrazione in sede di collaudo. Qualora senza opposizione dell'Amministrazione, l'appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o di una lavorazione più accurata, ciò non gli dà diritto ad aumento dei prezzi, ed il computo metrico è fatto come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità ed il magistero stabiliti dal contratto. Se invece sia ammessa dall'Amministrazione qualche scarsezza nelle dimensioni dei materiali, nella loro consistenza o qualità ovvero una minor lavorazione, il direttore dei lavori, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, può applicare una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo l'esame e giudizio definitivo in sede di collaudo. La direzione dei lavori può disporre le prove che ritenga necessarie per stabilire la idoneità dei materiali. Le spese relative sono a carico dell'appaltatore.
Articolo 21. Provvista dei materiali
L'appaltatore provvede i materiali dove meglio creda purché essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto salvo che nel capitolato speciale siano determinati i luoghi da cui i materiali stessi debbono provenire. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri, derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per apertura di cave, estrazioni, ed occupazioni temporanee. A richiesta dell'Ainministrazione, l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee.
Articolo 22. Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali
Qualora il capitolato speciale prescriva i luoghi di provenienza dei materiali e si verifichi il caso che, per qualsiasi ragione, sia necessario o convenga ricorrere ad altre località per la estrazione dei materiali stessi, l'appaltatore non può rifiutarsi al cambiamento ordinato per
iscritto dall'ingegnere capo. Se il cambiamento importa una differenza in più o in meno nel prezzo del materiale, questo è determinato con le norme stabilite negli articoli 21 e 22 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano stabiliti nel contratto, l'appaltatore non può cambiarli senza l'assenso scritto dell'ingegnere capo.
Articolo 23. Difetti di costruzione
L'appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio, i lavori che il direttore riconosce eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, diversi da quelli prescritti. Sulla opposizione dell'appaltatore decide l'ingegnere capo, e, qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopradetti. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, ne riferisce all'ingegnere capo, il quale può ordinare le necessarie verificazioni. Quando i vizi di costruzione siano accertati le spese delle verificazioni sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso.
Articolo 24. Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore
Nei casi nei quali il capitolato speciale non escluda ogni compenso per danni alle opere per forza maggiore, o quando in esso capitolato non si stabiliscano termini maggiori, questi danni devono essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento. Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto. Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Frattanto l'appaltatore non può, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti, a norma dell'art. 348 della legge sui lavori pubblici. Nessun compenso è dovuto per danno o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio ed in generale degli oggetti indicati nell'art. 16 del presente capitolato. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi di acqua o da mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti a termini dell'art. 48 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. Mancando la misurazione l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, esclusa solo quella testimoniale.
Articolo 25. Norme per la misurazione dei lavori
Per tutte le opere dell'appalto, le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni stabilite nei capitolati speciali.
Articolo 26. Documenti contabili e riserve dell'appaltatore
I documenti contabili sono tenuti secondo le prescrizioni del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. Le osservazioni dell'appaltatore sui predetti documenti, nonché sul certificato di collaudo, devono essere presentate ed iscritte, a pena di decadenza, nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento di cui al precedente comma.
Articolo 27. Chiusure dei registri per le opere di durata pluriennale o la cui esecuzione viene interrotta
Per le opere da eseguirsi in più anni o che debbano essere sospese a determinate epoche dell'anno il capitolato speciale può prescrivere che alla fine di ogni anno si addivenga alla chiusura delle partite del registro e alla redazione del conto delle opere eseguite nell'anno. Entro 30 giorni dalla comunicazione del conto come sopra redatto l'appaltatore può esplicare le sue osservazioni e riserve con le norme e le modalità di cui all'articolo precedente.
Articolo 28. Anticipazioni fatte dall'appaltatore
Ove l'Amministrazione, quando ciò sia previsto nel capitolato speciale, voglia far eseguire in economia opere o provviste relative ai lavori appaltati, ma non comprese nel contratto e
xxxxxx all'appaltatore l'esborso del denaro occorrente, questi deve corrispondere direttamente ai singoli creditori, ritirandone formale quietanza, le somme che il direttore dei lavori previa autorizzazione dell'ingegnere capo, gli abbia ordinato per iscritto di pagare in base a regolari note o fatture delle relative prestazioni. Nell'ordine dato all'appaltatore deve essere fatta espressa menzione dell'autorizzazione. Nei capitolati speciali è fissato l'interesse da corrispondere all'appaltatore sulle somme anticipate. Tale interesse non può essere maggiore del sei per cento all'anno ed è dovuto in ragione del tempo trascorso dal giorno dell'eseguita anticipazione fino alla data del relativo certificato di pagamento. Il calcolo dell'interesse è fatto a mesi computandosi per mese completo le frazioni superiori ai 15 giorni e trascurando i periodi di minor durata. L'ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell'appaltatore non può superare in alcun momento il 5% dell'importo dell'appalto a meno che l'appaltatore vi consenta.
Articolo 29. Tempo utile per la ultimazione dei lavori
L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito nel contratto, termine che decorre dalla data del verbale di consegna. L'appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria da stabilirsi nel capitolato speciale per ogni giorno di ritardo. L'ammontare delle spese di assistenza e della penale è ritenuto sul prezzo del lavoro. La penale deve essere applicata con deduzione dall'importo del conto finale; è ammessa la totale o parziale disapprovazione di essa quando si riconosca che in tutto od in parte il ritardo non sia imputabile all'appaltatore. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contradditorio. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità, sebbene abbia adoperato ogni diligenza, qualora i lavori, per qualsiasi causa, non siano ultimati nel termine contrattuale, qualunque sia il maggior tempo impiegato. Resta salvo ed impregiudicato ogni eventuale diritto dell'appaltatore, qualora il ritardo sia dovuto a fatto imputabile all'Amministrazione. Nel caso di rescissione in danno o di esecuzione di ufficio il periodo di ritardo si computa fino alla scadenza del termine fissato dall'Amministrazione all'appaltatore a norma dell'art. 28 del regolamento approvato con il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
Articolo 30. Sospensione dei lavori
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'ingegnere capo, d'ufficio o su segnalazioni dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. Fuori dei casi preveduti nel precedente comma, l'ingegnere capo può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva preveduta per l'esecuzione dei xxxxx stessi, e mai per più di sei mesi complessivi. Qualora la sospensione avesse durata più lunga, l'appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione si oppone allo scioglimento l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati nel primo comma e nella prima parte del secondo comma del presente articolo, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.
Articolo 31. Proroghe
L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dall'Amministrazione purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile all'amministrazione.
Articolo 32. Durata giornaliera dei lavori
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, l'appaltatore non può far lavorare gli operai oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali di lavoro né di notte senza la preventiva autorizzazione del direttore dei lavori. Qualora l'autorizzazione sia data per ragioni di convenienza dell'appaltatore, questi non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. Salva sempre l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, il direttore dei lavori, qualora ravvisi la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente, o siano eseguiti in condizioni eccezionali, ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvi gli eventuali indennizzi che possono competergli e salva la eventuale formazione di nuovi prezzi.
CAPO III - Pagamenti all'appaltatore. Articolo 33. Pagamenti in acconto
Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono fatti all'appaltatore (in base ai dati risultanti dai documenti contabili), pagamenti in conto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. I certificati di pagamento delle rate di acconto devono essere emessi non appena sia scaduto il termine fissato nel capitolato speciale per tale emissione o appena raggiunto l'importo prescritto per ciascuna rata ed in ogni caso non oltre 45 giorni dal verificarsi delle circostanze previste nel comma precedente. Sull'importo dei lavori eseguiti vengono effettuate le ritenute di legge. Le somme ritenute costituiscono per l'Amministrazione una ulteriore garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'appaltatore e sono pagate a quest'ultimo con la rata di saldo, salvo quanto è disposto negli artt. 35 e 36. Sulle somme ritenute l'Amministrazione ha gli stessi diritti che ad essa competono sulla cauzione.
Articolo 34. Valutazione dei lavori in corso d'opera per i pagamenti in acconto
I certificati di pagamento in acconto vengono emessi dall'ingegnere capo sulla base di documenti contabili compilati a norma di regolamento, indicanti la qualità, la quantità e l'importo dei lavori eseguiti. Per determinati manufatti, il cui valore è preminente nei confronti della spesa per la messa in opera, i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a piè d'opera ai fini del loro accreditamento, non oltre il 50%, in contabilità prima della messa in opera. Salva diversa disposizione del capitolato speciale, all'importo dei lavori eseguiti si aggiunge metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori da valutarsi ai prezzi di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati, se non adatti, dal direttore dei lavori.
Articolo 35. Ritardi nei pagamenti degli acconti
Qualora il certificato di pagamento delle rate in acconto non sia emesso, per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori o per qualsiasi altro motivo attribuite all'Amministrazione, entro i termini di cui al secondo comma del precedente art. 33, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute fino alla data di emissione del detto certificato. Qualora tale emissione ritardi ancora per oltre 90 giorni, dal giorno successivo a tale scadenza è dovuto l'interesse di mora pari all'interesse praticato dagli istituti di credito di diritto pubblico o dalle banche di interesse nazionale, in applicazione di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato nazionale del denaro, a norma del regio decreto-legge 12 marzo 1936,
n. 375, e successive modificazioni. La misura di tale interesse è accertata annualmente con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici (1/a). Qualora l'emissione del titolo di spesa a favore dell'appaltatore sia ritardata oltre 30 giorni dall'emissione del certificato di acconto, spettano all'appaltatore stesso gli interessi legali sulla somma dovuta dallo spirare del termine anzidetto e fino alla data di emissione del titolo di spesa. Ove tale emissione ritardi ancora per oltre 90 giorni, sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del comma precedente (1/a). Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno a' sensi dell'art. 1224, 2° comma, del codice civile. Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore, ferma restando la corresponsione degli interessi di cui ai precedenti commi, ha facoltà, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere a norma dell'art. 44, il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto (1/b).
(1/a) Per la riduzione del termine a 60 giorni, vedi l'art. 4, L. 10 dicembre 1981, n. 741. (1/b) Vedi il D.M. 8 aprile 1966.
Articolo 36. Ritardo nel pagamento della rata di saldo
Qualora l'emissione del titolo di pagamento della rata di saldo comprensiva delle ritenute, sia ritardata per più di 120 giorni dalla data del certificato di collaudo per motivi attribuibili all'Amministrazione, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulla rata medesima a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine suindicato. Comunque, fermo restando il disposto dell'art. 96, 2° comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, qualora la emissione del titolo di pagamento del saldo non venga effettuata entro 120 giorni dalla data entro la quale doveva essere rilasciato il certificato di collaudo, dal giorno successivo alla scadenza di tale termine l'appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi legali fino al giorno dell'emissione del titolo di pagamento. Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora l'emissione del titolo di pagamento della rata di saldo ritardi ancora per oltre 90 giorni, dal giorno successivo a tale scadenza sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del primo comma dell'art. 35. Infine sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 30 giorni dopo la data della registrazione alla Corte dei conti del decreto emesso in esecuzione dell'atto con cui sono state risolte le controversie.
Articolo 37. Prezzi contrattuali
Salvo quanto è stabilito nel presente capitolato, i prezzi di appalto si intendono fissi ed invariabili. E' peraltro ammessa la revisione dei prezzi a norma delle disposizioni vigenti. La revisione in aumento o in diminuzione ha luogo sentito in ogni caso l'appaltatore.
CAPO IV - Collaudo dei lavori.
Articolo 38. Inizio e compimento delle operazioni di collaudo
Entro il termine prescritto dal capitolato speciale, e, in difetto, non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori deve iniziarsi la visita di collaudo. In ogni caso il termine decorre dalla data sotto la quale giunge alla direzione dei lavori la comunicazione dell'appaltatore concemente l'avvenuta ultimazione dei lavori. Le operazioni di collaudo, ivi compresa l'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti all'Amministrazione appaltante, devono essere compiute nel termine che, a norma dell'art. 22, lettera h), del decreto ministeriale 29 maggio 1895, che approva il regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, deve essere indicato nel capitolato stesso, salvo il caso previsto dall'art. 96 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
CAPO V - Disposizioni diverse.
Articolo 39. Proprietà degli oggetti trovati
L'Amministrazione, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o la archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi, e l'appaltatore
deve consegnarli all'Amministrazione, che gli rimborsa le spese incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'incolumità ed il diligente ricupero. Qualora l'appaltatore scopra ruderi monumentali nella esecuzione dei lavori deve darne subito partecipazione alla direzione e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso della direzione stessa.
Articolo 40. Proprietà dei materiali di demolizione
I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni restano in proprietà dell'Amministrazione, qualora nel capitolato speciale non sia disposto altrimenti. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito nel capitolato speciale, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Qualora il capitolato speciale stabilisca che i detti materiali siano ceduti all'appaltatore il prezzo ad essi attribuito nel capitolato stesso deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
Articolo 41. Scioglimento del contratto - Valutazione del decimo
Nel caso di scioglimento del contratto, secondo l'art. 345 della legge sui lavori pubblici, si seguiranno le norme di cui all'articolo 35 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite da pagarsi all'appaltatore ai sensi dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici è calcolato sulla differenza fra l'importo dei quattro quinti del prezzo che è servito di base al contratto depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. L'Amministrazione ha facoltà di ritenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e quello del momento dello scioglimento del contratto.
CAPO VI - Definizione delle controversie. Articolo 42. Procedimento amministrativo
Quando sorgano contestazioni fra il direttore dei lavori appaltatore, si procede alla risoluzione di esse in via amministrativa, a norma del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. Le domande ed i reclami dell'impresa debbono essere presentati ed inscritti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal regolamento sopracitato.
Articolo 43. Arbitrato
Salvo il disposto del successivo art. 47, tutte le controversie tra l'Amministrazione e l'appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa a norma del precedente articolo 42, sono deferite, giusta gli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile e 349 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F), al giudizio di cinque arbitri.
Articolo 44. Tempo del giudizio arbitrale
Per tutte le controversie la domanda di arbitrato deve essere proposta dopo l'approvazione del collaudo. La domanda può essere proposta e il giudizio ha luogo anche durante la esecuzione dei lavori e prima dell'approvazione del collaudo: a) per le controversie rispetto alle quali le parti sono d'accordo a non differire la risoluzione; b) per quelle la cui natura o rilevanza economica, ad avviso di una delle parti, non consenta che la loro risoluzione sia differita. La rilevanza economica deve essere valutata in relazione all'importo totale dell'appalto ed essere tale da portare notevole pregiudizio alla continuazione dei lavori; c) per quelle di cui agli artt.
13 e 35, ultimo comma. Spetta agli arbitri decidere se le controversie, per le quali sia domandato il loro giudizio in base alla lettera b), siano effettivamente tali da dover essere risolte immediatamente o debbano invece essere rimandate a dopo l'approvazione del collaudo.
Articolo 45. Collegio arbitrale
Il Collegio arbitrale è così composto: a) da un magistrato del Consiglio di Stato, che lo presiede, nominato dal presidente del Consiglio stesso; b) da un magistrato giudicante della Corte di appello di Roma, nominato dal Primo Presidente della Corte stessa; c) da un componente tecnico del Consiglio superiore dei LL.PP., nominato dal Presidente del Consiglio stesso; d) da un funzionario della carriera direttiva, amministrativa o tecnica del Ministero dei lavori pubblici o da un avvocato dello Stato, nominato dal Ministro per i lavori pubblici o da un suo delegato; e) da un libero professionista, iscritto nel relativo albo professionale, nominato dall'appaltatore. Gli arbitri nominati ai sensi del precedente comma, lettera a), b), c) e d) continuano nelle loro funzioni anche se cessino dall'ufficio che occupano al momento della nomina o ne assumano uno diverso. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale, qualcuno degli arbitri, si procede alla sostituzione con le norme del precedente comma primo. In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse. Il segretario del Collegio arbitrale è scelto dal Collegio stesso tra i funzionari della carriera direttiva amministrativa del Ministero dei lavori pubblici.
Articolo 46. Domanda per l'arbitrato
L'istanza per l'arbitrato deve essere notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di sessanta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento dell'Amministrazione che ha risolto la controversia in sede amministrativa ai sensi del precedente art. 42. La notificazione deve essere fatta presso l'ufficio della Avvocatura generale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dalla legge 25 marzo 1958, n.
260.
Articolo 47. Deroga alla competenza arbitrale
In deroga alle disposizioni degli articoli 43 e seguenti la competenza arbitrale può essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in caso di trattativa privata. Quando sia esclusa la competenza arbitrale, la domanda è proposta, entro il termine di cui all'articolo precedente, davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico 30 ottobre 1033, n. 1611, e successive modifiche (2) (2/cost).
(2) Così sostituito dall'art. 16, L. 10 dicembre 1981, n. 741. La Corte costituzionale, con sentenza 2-9 maggio 1996, n. 152 (Gazz. Uff. 15 maggio 1996, n. 20 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, L. 10 dicembre 1981, n. 741, che ha sostituito il presente art. 47, nella parte in cui non stabilisce che la competenza arbitrale può essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti.
(2/cost) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 13 febbraio 1995, n. 33 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1995, n. 7, serie speciale) ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, L. 10 dicembre 1981, n. 741 (sostitutivo dell'art. 47, D.P.R. 16 luglio 1962, 1063) sollevata in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 102 della Costituzione.
Articolo 48. Forma della domanda e deduzione dell'altra parte
L'istanza di cui all'art. 46 deve formulare con precisione tutte le domande e le questioni su cui si chiede il giudizio degli arbitri. La parte a cui tale istanza è notificata può, nel termine di 60 giorni successivi ai 60 di cui all'art. 46, notificare all'altra le sue deduzioni e proporre le proprie domande.
Articolo 49. Istanza per la nomina degli arbitri
Durante il termine indicato nel precedente articolo 46 o successivamente, entrambe le parti d'accordo o la parte più diligente, possono presentare istanza ai presidenti dei Collegi di cui è parola nell'art. 45, perché nominino gli arbitri ivi designati alle lettere a), b) e c). Nello stesso termine, ciascuna parte notifica all'altra la scelta del proprio arbitro di cui alle lettere d) ed e).
Articolo 50. Giudizio arbitrale
Le parti trasmettono al Collegio arbitrale, dopo la sua costituzione ed entro i termini ad esse assegnati dal Collegio medesimo, i loro documenti e le loro memorie, ai sensi dell'art. 816 del Codice di procedura, civile. Gli arbitri giudicano secondo le regole di diritto. Le verificazioni, le perizie e gli altri atti istruttori che si riconoscano necessari sono eseguiti direttamente dal Collegio arbitrale, o delegati a uno o più dei suoi componenti. E' applicabile agli arbitri l'art. 4 della legge 20 marzo 1865 sull'abolizione del contenzioso amministrativo per quanto concerne la loro competenza rispetto agli atti amministrativi. In pendenza dell'arbitrato non sono sospesi i provvedimenti della pubblica Amministrazione per l'esecuzione di ufficio, né gli altri provvedimenti conformi alla legge e al contratto che siano riconosciuti necessari nel pubblico interesse. In questi casi gli arbitri, se giudicano che non vi fu inadempimento dei patti od altra colpa da parte dell'appaltatore decidono altresì sull'indennizzo che gli sia dovuto.
Articolo 51. Pronuncia arbitrale
Il lodo arbitrale è pronunziato nel termine di 90 giorni dalla data della costituzione del Collegio degli arbitri, salvo il disposto dell'art. 820 del Codice di procedura civile. Contro la pronuncia arbitrale è ammessa impugnazione secondo le disposizioni del Codice di procedura civile. Gli arbitri decidono a carico di quale delle parti ed in quale proporzione debbano andare le spese del giudizio. La liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri ha luogo nei modi stabiliti dall'art. 814 del Codice di procedura civile.