ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA Dl ADOZIONI INTERNAZIONALI
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA Dl ADOZIONI INTERNAZIONALI
La Repubblica Italiana e la Repubblica del Burundi (d'ora in avanti le parti contraenti) Visti gli articoli 3 e 10 coma della Costituzione della Repubblica Italiana
Visti gli articoli 19 e 22 della Costituzione della Repubblica del Burundi
Vista la "Convenzione Internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza" adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 settembre 1989 e ratificata dalla Repubblica del Burundi il 19 ottobre 1990 e dalla Repubblica Italiana il 5 settembre 1991 ;
Vista la "Convenzione sulla Protezione dei Minori e la Cooperazione in materia di Adozione Internazionale" firmata a L'Aja il 29 maggio 1993, entrata in vigore nella Repubblica del Burundi il 1 novembre 1999 e nella Repubblica italiana 1 maggio 2000;
Vista la Legge italiana 4 maggio 1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia, come modificata dalla Legge 476/1998 di Ratifica della Convenzione de L'Aja;
Visto il DPR italiano 108/2007, Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali.
Vista la Legge del Burundi 1/004 del 30 aprile 1999 recante modifica delle disposizioni del Codice delle Persone e della Famiglia relative alla filiazione adottiva.
Riconosciuto che agire per il bene superiore del minore è il fondamento del presente accordo ed è nell'interesse delle parti;
Riconosciuto che l'adozione internazionale può fornire al minore che non ha trovato una famiglia di accoglienza nello Stato di origine una famiglia stabile per il proprio sviluppo;
Le parti contraenti concordano quanto segue:
Articolo 1
Ambito di applicazione
In applicazione degli impegni internazionali e nazionali, il presente accordo integra il quadro di riferimento della cooperazione fra La Repubblica del Burundi e la Repubblica Italiana in materia di adozioni internazionali;
Il presente accordo è applicabile per l'inoltro e l'esame delle istanze di "adozione piena" in conformità con la normativa delle parti contraenti;
Il presente Accordo è applicabile in favore di un minore di età inferiore ai 18 anni, con residenza abituale nel territorio dello Stato di origine e che può essere adottato da coniugi stabilmente residenti nel territorio dello Stato di accoglienza nel rispetto delle norme costituzionali, internazionali e delle leggi vigenti in entrambi i paesi.
Articolo 2
Tutela dei diritti dei minori
Il presente accordo è concluso al fine di tutelare in ogni aspetto i diritti superiori dei minori sul presupposto che il pur apprezzabile desiderio degli adulti, di offrire accoglienza familiare ad un minore, può essere soddisfatto solo se il bambino non può trovare nel suo paese una dimensione umana , di cui fa parte anche il diritto a vivere nel proprio Paese.
Le parti contraenti collaborano al fine di garantire che l'adozione dei minori sia manifestazione di libera volontà dei genitori che la effettuano, in spirito di solidarietà umana e nell'osservanza delle leggi delle Parti contraenti e della convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.
Le Parti contraenti assumono ogni misura al fine di prevenire e sanzionare le attività illecite nei confronti dei minori adottandi, quali quelle connesse con il ricavo di profitti illeciti derivanti dall'adozione, con la sottrazione, con la sostituzione, con il traffico di minori con lo sfruttamento di lavoro minorile, con gli abusi sessuali sui minori, nonché ogni altra attività contraria agli scopi del presente Accordo.
I minori adottati, in attuazione del principio dell'unificazione dello stato di figlio, non possono subire discriminazioni o disparità di trattamento nei diritti patrimoniali e non patrimoniali.
Le parti contraenti si impegnano a garantire e disciplinare l'ascolto dei minori, se capaci di discernimento, nell'ambito delle procedure adottive che li riguardano
Articolo 3 Definizioni generali
Ai fini del presente accordo :
a) l'espressione "adozione piena" tradotta dal francese "adoption plénière" - come da articolo 1 coma 3 della legge n°1/004 del 30 aprile 1999 della Repubblica del Burundi - indica un'adozione permanente e irrevocabile con la creazione di un legame di filiazione fra il bambino e la sua famiglia adottiva nello Stato di Accoglienza.
b) l'espressione "Stato di Accoglienza" designa "la parte contraente nel cui territorio si è trasferito o si trasferirà o si deve trasferire il minore dopo la sua adozione da parte di coniugi riconosciuti idonei secondo le leggi vigenti;
c) l'espressione "Stato di Origine" designa la parte contraente di cui il minore è cittadino e nel cui territorio risiede o ha risieduto stabilmente fino alla sua adozione;
d) I termini "bambino, bambina, adolescente" e "minore" indicano le persone che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
Articolo 4 Autorità Centrali
In applicazione dell'articolo 6 della Convenzione dell' Aja,
1. Le adozioni fra la Repubblica del Burundi e la Repubblica Italiana devono obbligatoriamente essere trattate dalle Autorità Centrali seguenti:
a) per la Repubblica Italiana: la "Commissione per le Adozioni Internazionali", istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Per la Repubblica del Burundi: il Ministero della Solidarietà Nazionale, dei diritti della persona umana e del genere, rappresentato dal Ministro o da un suo delegato.
2. Le Autorità centrali si tengono reciprocamente informate sulle rispettive legislazioni nazionali in materia di adozione, mantengono costanti contatti per assicurare una piena implementazione del presente Accordo e per eliminare gli eventuali ostacoli che potrebbero impedirne la piena applicazione e comunicano prontamente reciprocamente le eventuali variazioni riguardanti le stesse Autorità.
3. Le Autorità centrali collaborano tra loro e promuovono ogni attività per assicurare la tutela dei minori e realizzare gli obiettivi del presente Accordo, sia nella fase precedente all'adozione sia in quella successiva alla decisione giudiziaria di adozione.
4. Le Autorità centrali, devono prendere tutte le misure appropriate per impedire il lucro e il guadagno improprio sulle adozioni e per dissuadere tutte le pratiche contrarie ai principi e agli obiettivi di questo accordo.
5. Tutti i documenti devono essere tradotti ufficialmente e quindi legalizzati dalla rappresentanza diplomatica e/o consolare del Burundi in Italia.
Articolo 5
Enti autorizzati e accreditati
Gli Enti autorizzati a espletare le pratiche adottive oggetto del presente Accordo sono: Gli enti autorizzati per la Repubblica Italiana dalla "Commissione per le Adozioni internazionali", ai sensi della legge 184/1983, come modificata dalla legge 476/1998 e del DPR 108/2007 e accreditati dall'Autorità competente della Repubblica del Burundi.
Gli Enti autorizzati e accreditati operano sotto fa vigilanza delle Autorità centrali competenti di entrambi gli Stati contraenti e devono rispettare i principi contenuti nelle norme indicate in premessa.
Le Autorità centrali comunicano prontamente e reciprocamente informazioni riguardo alle persone che operano per conto degli enti autorizzati e accreditati nei paesi di origine.
Xxxxxxxx affinché i costi delle procedure di adozione vengano versati a tali enti nei paesi di provenienza dei genitori che adottano. Tali somme saranno versate sui conti correnti degli enti, dedicati esclusivamente alle adozioni internazionali.
Tali somme saranno poi trasferite, tramite bonifico bancario, sui conti correnti degli enti, destinati esclusivamente alle adozioni internazionali nel Burundi. Gli enti provvederanno poi a trasferire su un conto corrente aperto dall'Autorità centrale del Burundi la quota delle spese di adozione ad essa spettanti.
Tale procedura è volta a garantire la trasparenza e tracciabilità delle operazioni.
Le Autorità centrali si informano prontamente e reciprocamente sulle eventuali violazioni di cui si rendano responsabili gli enti autorizzati e accreditati.
Articolo 6
Condizioni principali per l'adozione
1. Le adozioni di cui al presente Accordo possono aver luogo quando:
a) L'Autorità competente della Repubblica Italiana ha garantito che, nel pieno rispetto delle leggi vigenti, gli aspiranti genitori adottivi sono stati dichiarati idonei all'adozione di un minore straniero e hanno presentato il dossier completo previsto per il tipo di adozione richiesta.
b) Le autorità competenti della Repubblica del Burundi in conformità al Capitolo Il, sezione 1 della legge n°1/004 del 30 aprile 1999 stabilisce che un minore è adottabile e che vi sono le condizioni per la sua "adozione piena";
c) L'Autorità competente della Repubblica del Burundi ha verificato che l'adozione internazionale risponde all'interesse superiore di quel determinato minore e che non vi sono possibilità concrete per il minore di essere adottato nel proprio territorio.
2. Le Autorità centrali della Repubblica Italiana e della Repubblica del Burundi devono assicurarsi, qualora sia richiesto un consenso da persone, istituzioni o autorità per l'adozione piena internazionale, che tale consenso sia dato consapevolmente e
liberamente nelle modalità previste dalle leggi vigenti. Il consenso non deve in nessun caso essere ottenuto mediante pagamento o contropartita di alcun genere.
Le Autorità centrali della Repubblica italiana e della Repubblica del Burundi autorizzano l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, valutando e certificando la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione de l'Aja
Articolo 7
Intervento dell'Autorità centrale nelle procedure di adozione
L'Autorità Centrale Italiana - Commissione per le adozioni internazionali, tenuto conto delle disposizioni del DPR 108/2007, come anche l'Autorità centrale burundese, può proseguire direttamente le procedure di adozione a propria cura intervenendo, in qualsiasi fase del percorso adottivo, in caso di revoca, sospensione o perdita dell'autorizzazione o dell'accreditamento dell'ente autorizzato ad operare nella Repubblica del Burundi o nella Repubblica italiana, nonché in particolari situazioni di carattere internazionale.
Articolo 8 Fase post-adozione
Dopo l'ingresso del minore in Italia, le Autorità competenti effettuano il controllo sulle condizioni di vita e di educazione del minore e sull'integrazione nella nuova famiglia e presentano relazioni periodiche che verranno inoltrate alle Autorità competenti del paese di origine. Le relazioni post- adottive avranno cadenza semestrale il primo anno dall'ingresso del minore nella Repubblica italiana e annuale fino al compimento del diciottesimo anno di età.
Articolo 9 Collaborazione tra le parti contraenti
1. Le parti contraenti concordano di effettuare un monitoraggio sull'applicazione del presente accordo. A tal fine viene istituita un èquipe mista di controllo e implementazione. L'èquipe si compone di rappresentanti dell'Autorità centrale italiana e, per il Burundi, di rappresentanti delle strutture pubbliche coinvolte nelle procedure di adozione internazionale. L'èquipe si riunisce, tendenzialmente, con cadenza annuale al fine di confrontarsi sull'applicazione del presente Accordo.
2. Le parti contraenti stabiliscono di riunirsi una volta all'anno. Tali riunioni si svolgeranno alternativamente in Italia e in Burundi. La data della riunione annuale è stabilita di comune accordo tre mesi prima dell'incontro. Ciascuna parte invierà all'altra un rapporto sui punti che dovranno essere oggetto di approfondimento.
3. Le parti contraenti si impegnano a promuovere la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori, nonché a promuovere iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione e a raccogliere, altresì, i dati , le informazioni e le valutazioni sull'adozione internazionale, nel rispetto della riservatezza;
4. Le parti contraenti, ove verifichino il mancato rispetto di una disposizione contenuta nel presente Accordo, o il rischio manifesto che una disposizione non sia rispettata, ne informa immediatamente l'Autorità competente dello Stato di appartenenza perché vengano emessi i provvedimenti conseguenti.
Articolo 10 Risoluzioni delle controversie
Ogni controversia relativa all'interpretazione e alla applicazione del presente Accordo
verrà risolta tramite negoziati tra le parti contraenti. Qualora non fosse possibile trovare un accordo le parti contraenti si applicherà la Convenzione de L'Aja.
Articolo 11 Disposizioni finali
1. Il presente Accordo avrà durata di tre anni. Esso si intende tacitamente rinnovato per il periodo di tre anni qualora nessuna delle Parti contraenti riceva dall'altra, entro sei mesi dalla scadenza di ogni periodo triennale, notifica scritta di cessazione di validità.
2. In caso di cessazione di validità del presente accordo le procedure di adozione in corso saranno condotte a termine sino alla loro definizione, anche oltre alla scadenza del periodo indicato al punto1, nel superiore interesse del minore.
3. Ove necessario, il presente Accordo può essere modificato consensualmente tra le due parti contraenti.
In virtù di quanto sopra stabilito, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente accordo.
Fatto a Roma (Italia), il 25 Luglio 2014 in due copie, in lingua italiana e in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo Per il Governo
della Repubblica Italiana della Repubblica del Burundi
Firmato Firmato
Il Presidente della Commissione Il Ministro della Solidarietà
per le adozioni internazionali Nazionale dei diritti della Persona
Cons. Xxxxxx DELLA XXXXXX Xxxxx e del Genere
Avv. Xxxxxxxx XXXXXXXX
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA Dl ADOZIONI INTERNAZIONALI
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA EPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA Dl ADOZIONI INTERNAZIONALI
Le Parti contraenti del presente protocollo aggiuntivo all'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Burundi sulla cooperazione in materia di adozioni internazionali, firmato a Roma il 25 luglio 2014
Prendendo atto che l'obiettivo della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, per la tutela dei bambini e la cooperazione nell'adozione internazionale, è assicurare la cooperazione internazionale in materia di diritti umani dei minori, garantendo il principio di sussidiarietà;
considerato che a Legge 31 dicembre 1998, n.476 riconosce la massima effettività al principio di sussidiarietà anche prevedendo una attività di cooperazione allo sviluppo dei diritti dell'infanzia nei paesi dove operano gli enti autorizzati
considerato che le Parti contraenti, con l'accordo bilaterale del 25 luglio 2014, si sono impegnate a promuovere la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori, nonché a promuovere iniziative di formazione e a raccogliere, altresì, in forma anonima i dati, le informazioni e le valutazioni sull'adozione internazionale;
considerato che tra i compiti della Commissione per le adozioni internazionali sono previsti normativamente la promozione e la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori e promuovere iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;
considerato che la Commissione per le adozioni internazionali cura la formazione dei soggetti interessati, a livello nazionale e internazionale, a vario titolo nelle procedure di adozione internazionale.
Considerato che gli enti autorizzati e accreditati vanno sottoposti a verifica alla luce dell'accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Burundi;
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
La Commissione per le adozioni internazionali, nell'ambito dei progetti di sussidiarietà e dei propri compiti istituzionali, presterà apporto alla Repubblica del Burundi per le seguenti attività:
• sostegno al rafforzamento della competenza e capacità di intervento delle strutture di protezione dell'infanzia nel Burundi (Centro per lo sviluppo familiare e comunitario — CDFC, Comitato per la Protezione dell'Infanzia - CPE, Comitato Misto per la Sicurezza Umana - CMSH, Forum Nazionale per l'Infanzia nel Burundi - FONEB);
• formazione rivolta a tutti gli attori (Magistrati, avvocati, Pubblici funzionari, operatori sociali) che intervengono nelle procedure di adozione internazionali;
• supporto alla realizzazione di una banca dati dei minori adottabili, accessibile solo dalle strutture pubbliche
Articolo 2.
L' Autorità centrale italiana e le autorità competenti burundesi si riservano di rivalutare entro tre mesi le autorizzazioni e gli accreditamenti degli enti italiani che intendono occuparsi o si stanno occupando di adozione in Burundi
Articolo 3.
Le Parti considerano gli articoli 1 e 2 del presente Protocollo articoli aggiuntivi all' accordo bilaterale e tutte le disposizioni dell'accordo si applicano in conseguenza.
In virtù di quanto sopra stabilito, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente accordo
Fatto a Roma (Italia), il 25 Luglio 2014 in due copie, in lingua italiana e in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo Per il Governo
della Repubblica Italiana della Repubblica del Burundi
Firmato Firmato
Il Presidente della Commissione Il Ministro della Solidarietà
per le adozioni internazionali Nazionale dei diritti della Persona
Cons. Xxxxxx DELLA XXXXXX Xxxxx e del Genere
Avv. XXXXXXXX XXXXXXXX