CONVENZIONE QUADRO
CONVENZIONE QUADRO
AI SENSI DELL’ARTICOLO 14 DEL D. LGS. N. 276/03 PER PROGRAMMI DI INSERIMENTO LAVORATIVO NELLE COOPERATIVE SOCIALI
L’anno …………………il giorno………………..presso la sede…………………………………………….
TRA
L’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego A.R.T.I. E
Associazioni sindacali dei datori di lavoro Associazioni sindacali dei lavoratori
Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative ed i consorzi
Premesso che:
- la legge 12 marzo 1999, n. 68, reca le norme in materia di diritto al lavoro ai disabili;
- l’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 prevede la stipula di convenzioni quadro aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali da parte delle imprese associate alle associazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o aderenti alla convenzioni medesime;
- il citato art. 14 del D. lgs. 276/03 costituisce uno strumento integrativo rispetto alla normativa vigente in materia che favorisce e rende maggiormente praticabile l’inserimento lavorativo di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario;
- la legge regionale 32 del 2002, come modificata dalla legge regionale 28 del 2018, la quale all’art. 21 bis, comma 2, dispone che “Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14 del d.lgs. 276/2003, l’Agenzia di cui all’articolo 21 ter stipula una convenzione con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 3 della Legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 “Norme per la cooperazione sociale in Toscana”.
SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE CONVENZIONE QUADRO
Articolo 1 – Finalità
1. La presente convenzione ha lo scopo di allargare ed integrare la gamma degli strumenti in uso ai Servizi per il collocamento mirato e le modalità per favorire l’inserimento al lavoro di soggetti disabili mediante la realizzazione di programmi di inserimento individuali, da effettuarsi presso cooperative sociali di tipo b) (ivi comprese quelle di tipo b) + a) o a scopo plurimo) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381 del 1991 e i consorzi di cui all'articolo 8 della citata legge 381, con l'obiettivo prioritario della stabilizzazione del rapporto di lavoro, anche mediante assunzione da parte delle imprese committenti o delle cooperative sociali. Gli
interventi effettuati ai sensi della presente Convenzione Quadro integrano quelli previsti in via ordinaria dalla legge 12 marzo 1999, n. 68,
Articolo 2 - Oggetto della convenzione
1. Con la presente convenzione si dettano obiettivi, finalità, modalità, durata e condizioni per la stipula di convenzioni trilaterali da sottoscrivere da parte dell’Agenzia Regionale per l’Impiego A.R.T.I, datore di lavoro obbligato/impresa e cooperativa sociale o consorzio di cui alla già citata L. 381/1991, necessarie ai fini dell’avvio di programmi di inserimento individuali di cui al precedente art. 1.
2. In particolare la presente convenzione ha per oggetto la disciplina delle modalità, delle condizioni e degli effetti del conferimento alle cooperative sociali di cui all’art. 1 della Legge 381/1991 o ai consorzi di cui all’art. 8 della medesima Legge, di commesse di lavoro da parte dei datori di lavoro a parziale copertura dell’obbligo di assunzione di disabili previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Articolo 3 – Datori di lavoro conferenti
1. Ai sensi della presente convenzione si definiscono conferenti i datori di lavoro privati che non siano soggetti all’obbligo di cui all’art. 3 della legge 68/99, oppure siano soggetti all’obbligo di cui all’art.3 L.68/99 ma risultino già ottemperanti rispetto alla residua aliquota d’obbligo;
2. i datori di lavoro non associati ad una delle associazioni sindacali dei datori di lavoro che sottoscrivono la presente convenzione, possono aderire alla medesima mediante formale sottoscrizione, purché applichino i C.C.N.L. sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Articolo 4 – Organismi destinatari delle commesse
1. Ai sensi della presente convenzione le commesse di lavoro possono essere conferite dalle aziende alle cooperative sociali, di cui all’articolo 3 della Legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 “Norme per la cooperazione sociale in Toscana”, anche per il tramite di loro consorzi, operanti con almeno una unità locale nel territorio della Regione.
2. L’acquisizione delle commesse di lavoro è subordinata alle seguenti condizioni:
a) iscrizione nell’albo regionale delle cooperative sociali previsto dall'art. 3 della legge regionale Legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 “Norme per la cooperazione sociale in Toscana”;
b) assenza di procedure concorsuali;
c) unità locale situata nel territorio della regione;
d) aver già assolto gli impegni di impiego di persone svantaggiate o disabili derivanti da precedenti commesse;
e) applicazione del C.C.N.L. della cooperazione sociale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
f) rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
g) essere in regola con le contribuzioni assicurative e previdenziali;
h) essere ottemperanti rispetto agli obblighi di cui alla Legge 68/99.
3. I requisiti dovranno essere autocertificati da cooperative sociali eventualmente individuate da Consorzi sottoscrittori delle convenzioni, per il conferimento a queste ultime delle commesse e la diretta assunzione del/dei disabili. Sarà compito degli Servizi per il collocamento mirato del Settore Servizi per il lavoro territorialmente competente verificare la veridicità di tali dichiarazioni secondo quanto stabilito dall'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto.
4. La durata delle commesse non può essere inferiore a due anni.
Articolo 5 - Inserimento di persone disabili
5.1 Modalità di adesione dei datori di lavoro
1. I datori di lavoro che intendono conferire una o più commesse ad una cooperativa sociale o ad un consorzio di cooperative sociali devono farne richiesta al Servizio per il collocamento mirato del Settore Servizi per il lavoro territorialmente competente, specificando quanto segue:
a) Le caratteristiche della commessa, con riguardo alla tipologia dei prodotti o servizi conferiti, al valore previsto, alla durata ed ai tempi di attivazione;
b) L’indicazione degli organismi destinatari della commessa;
c) La propria situazione rispetto agli obblighi di cui all’art. 3 della legge 68/99;
d) L’avvenuta o meno sottoscrizione di una convenzione di programma ai sensi dell’articolo 11 della legge 68/99;
e) L’intenzione, attraverso il conferimento della commessa, di assolvere parzialmente agli obblighi di cui all’art. 3 della legge 68/99.
2. Nel caso in cui la richiesta sia avanzata da un datore di lavoro soggetto agli obblighi di presentazione del prospetto informativo di cui all’articolo 9, comma 6, della legge 68/99, la stessa dovrà essere accompagnata da un aggiornamento del suddetto prospetto.
3. I Servizi per collocamento mirato del Settore Servizi per il lavoro territorialmente competente, esaminata la richiesta, ne comunicano l’esito al datore di lavoro conferente, invitandolo alla stipula della convenzione di programma (ovvero al suo aggiornamento ove già stipulata) nei 30 giorni successivi. Dal momento della presentazione della richiesta e sino alla comunicazione dell’esito della medesima da parte del Servizio per il collocamento mirato, nei confronti del datore di lavoro è sospeso l’obbligo di cui all art.3 della L.68/99 limitatamente al numero dei posti da coprire con la stipula della convenzione. Successivamente all’individuazione del/i lavoratore/i disabile/i in possesso delle caratteristiche richieste che abbia/abbiano dato la disponibilità all’inserimento in cooperativa, il Servizio per il collocamento mirato invita il datore di lavoro e la cooperativa alla stipula della convenzione. Nel caso di indisponibilità dei lavoratori disabili da inserire, il Servizio per il collocamento mirato comunica al datore di lavoro l’impossibilità di procedere alla stipula della convenzione. In tal caso il datore di lavoro deve ottemperare all’obbligo di cui all’art.3 della L.68/99 entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. Nella convenzione sarà indicato espressamente, tra gli strumenti e le azioni previsti per la realizzazione del programma, il conferimento di commesse a cooperative sociali, ai sensi della presente convenzione e nei limiti previsti fissati dall’art. 5.5, specificando l’entità di assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 3 della legge n. 68/99, per cui lo stesso si considera utile.
5.2 – Modalità di attestazione
1. Il datore di lavoro è tenuto a documentare l’effettivo conferimento della commessa, producendo ai Servizi per il collocamento mirato del Settore Servizi per il lavoro territorialmente competente apposita dichiarazione, sottoscritta congiuntamente con l’organismo destinatario, entro dieci giorni dalla sua attivazione.
2. I medesimi datori di lavoro sono tenuti, con dichiarazione allegata al prospetto informativo di cui all’articolo 9, comma 6, della legge 68/99, ad indicare il valore complessivo, determinato secondo i parametri di cui all’art. 5.3 della presente convenzione, delle commesse conferite nel corso dell’anno a cui si riferisce il prospetto e la quota della riserva obbligatoria così assolta.
3. Per permettere la verifica delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, le cooperative sociali o i loro consorzi sono tenuti entro il 31 gennaio di ciascun anno a presentare ai Servizi per il collocamento mirato del Settore Servizi per il lavoro territorialmente competente un
prospetto informativo contenente il numero, l’entità e i committenti delle commesse acquisite nell’anno e i riferimenti dei lavoratori disabili impiegati in cooperativa. In particolare deve essere evidenziato il rapporto tra le singole commesse riferite all’attività dell’anno precedente e i rapporti di lavoro instaurati per adempiervi nello stesso arco temporale con i singoli disabili.
5.3 – Entità e valore della commessa
Ai fini di quanto previsto dall’art.14 comma 3 del D.lgs. n.276/03, il valore delle commesse deve rispettare il seguente coefficiente di calcolo:
VUC > CP + (N * CL)
VUC = valore unitario della commessa al netto dell'IVA;
CP = costo di produzione annuo della commessa affidata (al netto del costo del lavoro del/ i soggetto con disabilità);
N/LD = numero dei lavoratori/trici assunti in cooperativa in attuazione della convenzione
CL = costo annuo lordo del lavoratore/trice con disabilità, da maggiorare di una percentuale di almeno il 20% a fronte degli oneri relativi alle misure di accompagnamento, calcolato sulla base del trattamento retributivo (comprensivo degli oneri sociali, previdenziali, assicurativi) previsto dal CCNL di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e) per la categoria di inquadramento attribuibile in relazione alle mansioni oggetto della commessa. Tale criterio si applica anche nel caso in cui, per esigenze organizzative o per le caratteristiche professionali del lavoratore disabile, questi sia adibito a mansioni diverse da quelle relative all’esecuzione della commessa.
La copertura del valore della commessa, ordinariamente pari al costo di una unità a tempo pieno, può anche avvenire tramite l’assunzione di due (o più) lavoratori disabili con contratti part time purché il tempo lavorato complessivamente dai disabili in cooperativa sia pari ad unità a tempo pieno corrispondenti al valore della commessa.
I datori di lavoro con organico computabile da 15 a 35 dipendenti assolvono gli obblighi previsti dalla L. 68/99 purché il valore delle commesse corrisponda almeno alla copertura del costo di un’assunzione part-time superiore alla metà dell’orario previsto nel contratto di lavoro del datore di lavoro committente. Se la commessa è pari ad un rapporto di lavoro part-time, la cooperativa può assumere la persona per un numero di ore proporzionale al valore della commessa o con orario di lavoro superiore, con le ore eccedenti a carico della stessa coop sociale.
Resta impregiudicata la possibilità di pattuire con separato atto di conferimento della commessa, gli eventuali altri costi afferenti l’esecuzione della commessa stessa.
5.4 – Criteri di individuazione dei lavoratori
1. L’Agenzia Regionale per l’Impiego A.R.T.I., sentita la Commissione regionale permanente tripartita, valuta, tenendo conto della natura e della gravità, le priorità delle tipologie di disabilità che rendono più difficoltoso l'inserimento dei disabili in cooperativa.
2. Ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all’art. 3 della legge 68/99, si considerano esclusivamente gli inserimenti lavorativi con contratto a tempo determinato o indeterminato di lavoratori disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario individuati come indicato al precedente comma 1.
3. Sulla base dei predetti criteri, i Servizi per il collocamento mirato curano l’inserimento in cooperativa sociale dei disabili interessati, secondo un progetto personalizzato di inserimento
concordato e sottoscritto con la cooperativa e con il lavoratore, sulla base di una valutazione dei bisogni e delle potenzialità di quest’ultimo. Il progetto personalizzato definisce un percorso volto al superamento della condizione di disoccupazione, mediante la raccolta di informazioni sul lavoratore, sulle sue residue capacità lavorative, nonché sulle sue competenze e propensioni. Quindi viene definito un quadro di analisi, che consiste nell’identificazione dei vincoli e delle potenzialità del lavoratore, nonché dei servizi e degli accorgimenti che possono supportarlo sul posto di lavoro. La cooperativa individua una figura di “tecnico/tutor per l’inserimento lavorativo” tenuta a farsi carico del percorso individuale attivato e seguire il lavoratore, coordinare le diverse fasi di esecuzione del rapporto di lavoro, facendosi da tramite tra le esigenze e i bisogni del lavoratore, le esigenze della cooperativa e dell'azienda committente e rapportandosi con l’operatore individuato dai Servizi per il collocamento mirato, così da favorire il percorso di inserimento all'interno del contesto lavorativo e sostenere il percorso di inclusione lavorativa e di autonomia personale del disabile. Il tecnico/tutor per l’inserimento lavorativo deve essere il referente per le problematiche che dovessero verificarsi durante il rapporto di lavoro ed è tenuto a effettuare colloqui periodici con il lavoratore e con l’operatore individuato dai Servizi per il collocamento mirato al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di inserimento lavorativo e di autonomia. Il tecnico/tutor per l’inserimento lavorativo dovrà altresì predisporre, con cadenza semestrale, una relazione sull’andamento del percorso di inserimento lavorativo e trasmetterla ai Servizi per il collocamento mirato. Tali relazioni sono messe a disposizione del Comitato di pilotaggio della presente convenzione di cui al successivo Articolo 6, comma 2, ai fini del monitoraggio qualitativo.
4. Non possono di norma essere inseriti attraverso la stipula di convenzioni trilaterali i lavoratori disabili che abbiano risolto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la cooperativa sociale o con il datore di lavoro conferente nei tre mesi precedenti la stipula della convenzione stessa.
5.5 - Percentuale massima di copertura dell’obbligo riconosciuta
1. La copertura della quota d’obbligo consentita attraverso questa modalità, per il periodo di durata delle commesse, non può superare il 30% della percentuale di riserva, con arrotondamento all’unità superiore ed è subordinata, per la quota rimanente, all’adempimento, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di assunzione, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti di cui agli artt. 5, 11, 12 della L.68/99.
2. La presente convenzione è utilizzabile altresì per l’assolvimento della quota d’obbligo relativa ad 1 (un) lavoratore per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, qualora non sia possibile ottemperare all’obbligo attraverso l’assunzione del disabile, previa verifica del Servizio per il collocamento mirato.
3. Le persone con disabilità inserite attraverso la presente convenzione saranno computate a copertura della quota d’obbligo delle aziende committenti e non delle cooperative sociali.
Articolo 6 – Monitoraggio
Le convenzioni trilaterali, stipulate ai sensi della presente convenzione quadro sono sottoposte a verifica periodica; tali verifiche, da realizzarsi entro 12 mesi dalla stipula, hanno come obiettivo la verifica della stabilizzazione dei lavoratori con disabilità interessati. Dette verifiche si riferiranno all’attuazione complessiva e nei singoli territori.
Tutti i sottoscrittori si impegnano ad attivare iniziative, anche congiunte, per promuovere la conoscenza della presente convenzione e delle sue opportunità verso il sistema delle imprese e delle cooperative sociali.
Articolo 7. Durata delle convenzioni trilaterali
Le convenzioni trilaterali stipulate ai sensi della presente convenzione quadro, hanno una durata minima di 12 mesi. Alla scadenza della commessa le imprese adempiono agli obblighi di cui alla L.68/99 attraverso:
a. Assunzioni da effettuarsi entro 60 giorni dalla conclusione delle medesime
b. Proroga della prima convenzione, alle medesime condizioni definite precedentemente, per un periodo non inferiore ai 24 mesi
c. Stipula di una nuova convenzione
d. Ricorso agli altri istituti e strumenti previsti dalla L.68/99
Articolo 8. Decadenza delle convenzioni trilateriali
1. Se entro 30 gg. dalla stipula della Convenzione tra le parti e dal rilascio del nullaosta non si sia provveduto all’avvio della commessa e/o la cooperativa sociale non abbia provveduto all’assunzione del/i lavoratore/i in possesso dei requisiti delle caratteristiche come sopra individuate, il Servizio per il collocamento mirato competente potrà dichiarare decaduta la convenzione ad ogni effetto. Solo in questo caso seguiranno successivi 30 giorni per cui l’azienda con la collaborazione del Servizio per il collocamento mirato competente, definirà soluzioni diverse con gli istituti previsti dalla legge 68/99.
2. La Convenzione decade anche se il datore di lavoro committente non sia ottemperante ai residui obblighi occupazionali di cui all’art. 3 co. 1 della legge 68/99 e se non risponde ai tempi di pagamento stabiliti dal contratto verso la cooperativa destinataria.
3. Nel caso in cui il contratto di affidamento venga meno, per cause non imputabili all’azienda conferente, è necessario garantire continuità occupazionale alle persone disabili già assunte presso la precedente cooperativa. Qualora l’azienda scelga di sottoscrivere una nuova convenzione ai sensi della presente convenzione quadro, la cooperativa subentrante si impegnerà ad assumere al suo interno le persone disabili inserite nel precedente accordo.
4. Qualora il rapporto di lavoro con il disabile inserito in cooperativa in esecuzione della convenzione venga a cessare in corso di commessa, per un motivo legittimo, la Cooperativa sociale, in accordo con il Servizio per il collocamento mirato competente, avrà 30 giorni di tempo per provvedere alla sua sostituzione, mantenendo nello stesso periodo l’ottemperanza
dell’azienda conferente. Trascorso tale termine, il Servizio per il collocamento mirato qualora vengano meno i requisiti minimi per la vigenza della convenzione, potrà dichiararla decaduta ad ogni effetto.
Articolo 9 – Durata della convenzione quadro
La presente convenzione quadro ha la durata di anni tre. Le parti potranno stabilire congiuntamente il rinnovo per un periodo di ulteriori tre anni. Le convenzioni trilaterali in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della presente convenzione quadro proseguono fino alla scadenza in essere prevista nel rispetto della disciplina di cui alla Convenzione quadro vigente all’atto della stipula.
Firenze, lì
AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L’IMPIEGO
CONFINDUSTRIA
CONFCOMMERCIO
CONFESERCENTI
CONFARTIGIANATO
CNA
COLDIRETTI
CIA
LEGA COOPERATIVE
CONFCOOPERATIVE
AGCI
CGIL
CISL
UIL