CIG: 8701552BDC
COMUNE DI FERRARA PROTOCOLLO GENERALE | I |
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE ANALOGICO | |
Protocollo N.0069714 del 09/06/2021 |
Disciplinare di gara
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa – brokeraggio assicurativo presso il Comune di Ferrara. Per il periodo di anni 3.
CIG: 8701552BDC
Ai sensi degli artt. 40 e 58 del d.lgs 50/2016, la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di Intercent-er “SATER” (Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Xxxxxx-Romagna)
TERMINI DI SCADENZA | |
Formulazione QUESTITI/CHIARIMENTI Riscontro | entro il 24/06/2021 ore 12,30 entro il 29/06/2021 ore 12,30 |
PRESENTAZIONE OFFERTA | ENTRO IL 02/07/2021 ore 12,30 |
Apertura offerte (prima seduta pubblica) | il 05/07/2021 ore 10,00 |
1. PREMESSE
Con determina a contrarre n. 858/2021 PG 51908/21, esecutiva dal 29/04/2021, questa Amministrazione (Codice Ausa n. 0000158779) ha deliberato di affidare il servizio di consulenza ed assistenza assicurativa brokeraggio assicurativo presso il Comune di Ferrara.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è Ferrara [codice NUTS ITD56]
CIG 8701552BDC.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Dirigente del Settore Affari Istituzionali e del Servizio Appalti e Contratti.
Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione (SATER) di cui al successivo paragrafo 1.1 del presente disciplinare.
Il presente disciplinare contiene le norme relative a: modalità di partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto; modalità di compilazione e presentazione dell’offerta; documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto.
1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (SATER)
Il Comune di Ferrara per l’espletamento della presente procedura, si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Xxxxxx Xxxxxxx (in seguito SATER, accessibile dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx (in seguito sito).
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla gara devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.
1.2 REGISTRAZIONE DELLEL DITTE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/.
La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sater e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto potato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) Mod. 1- istanza di partecipazione e relative dichiarazioni sostitutive e suoi allegati 1bis (dich. sostitutiva integrativa) e 1ter (eventuale impegno RTI);
4) Mod. 2 –DGUE;
5) Mod. 3 – dichiarazione imposta di xxxxx
6) Mod. 4 – offerta economica
7) Capitolato Speciale d’Appalto;
8) Informativa Privacy (art. 13 Regolamento UE 679/2016)
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, in quanto per l’espletamento della presente gara il Comune di Ferrara si avvale del SATER ed è inoltre reperibile, solo per la consultazione, sul profilo del committente, Comune di Ferrara all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx - sezione <Bandi di gara in pubblicazione>.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, tramite SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’ultilizzo della piattaforma accessibili al sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/, da inoltrare entro le ore 12.30 del giorno 24/06/2021. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il giorno 29/06/2021 ore 12.30, mediante pubblicazione in forma anonima, sul SATER, all’indirizzo internet xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/ nella sezione “Bandi Aperti” dedicata alla presente procedura.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione SATER, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante SATER all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti in fase di registrazione e nella documentazione di gara.
In caso di variazioni dell’indirizzo PEC/posta elettronica è onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/ .
Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Agenzia Intercent-er (di seguito Agenzia) e alla stazione appaltante; diversamente le medesime declinano ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, VALORE E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto in considerazione della natura dei servizi richiesti per la necessità di garantire una progettazione ed un coordinamento unitari per servizi che si svolgono in forma integrata.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Valore |
1 | Affidamento del servizio di consulenza e assistenza assicurativa, brokeraggio assicurativo. Durata 3 anni. | 66518100-5 | P | 167.578,56 |
Valore totale a base di gara (calcolato applicando le aliquote provvisionali a base di gara) | 167.578,56 |
Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell’attività professionale di broker assicurativo, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, in favore del Comune di Ferrara.
L'assistenza fornita tramite il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa non comporta alcun onere economico per l'Amministrazione Comunale in quanto trattasi di attività che viene remunerata attraverso le provvigioni applicate sui premi assicurativi imponibili che sono poste a carico delle Compagnie di Assicurazione, determinate in base a quanto offerto in sede di gara.
ELENCO POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO | |||
DESCRIZIONE | PREMIO ANNUO | PERCENTUALE A BASE DI GARA A FAVORE DEL BROKER | IMPORTO PERCENTUALE |
INFORTUNI | |||
globale infortuni | 39.786,00 | 12,00% | 4.774,32 |
RESPONSABILITA' CIVILE | |||
responsabilità civile auto e rischi diversi flotta autoveicoli | 51.870,00 | 4% | 2.074,80 |
responsabilità civile apparecchio DJI Mavic 2 Enterprise Dual (drone) | 250,00 | 12,00% | 30,00 |
responsabilità civile terzi e operatori | 192.000,00 | 12,00% | 23.040,00 |
responsabilità civile patrimoniale | 23.778,00 | 12,00% | 2.853,36 |
responsabilità civile natante DC7 assegnato al nucleo operativo fluviale del corpo di polizia municipale | 130,00 | 12,00% | 15,60 |
KASKO | |||
incendio, furto, kasko veicoli amm.ri e dipendenti | 5.789,00 | 12,00% | 694,68 |
TUTELA LEGALE | |||
tutela giudiziaria | 40.000,00 | 12,00% | 4.800,00 |
ALL RISKS | |||
all risks opere d'arte | 46.554,00 | 12,00% | 5.586,48 |
all risks property | 98.802,00 | 12,00% | 11.856,24 |
all risks impianti fotovoltaici | 1.117,00 | 12,00% | 134,04 |
500.076,00 | 55.859,52 | ||
Valore presuntivo 3 anni | Valore presuntivo 6 anni e 6 mesi | ||
167578,56 | 363.086,88 |
E’ esclusa la necessità di predisporre XXXXX e stima dei costi della sicurezza ai sensi della determinazione n. 3 del 5.3.2008 dell’AVCP.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 3 anni, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione (ai sensi dell’art. 2 del capitolato).
4.2 OPZIONI E RINNOVI
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto con il consenso dell’aggiudicatario, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di tempo, che non potrà comunque superare i 3 anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore per iscritto prima della scadenza contrattuale (ai sensi e con le modalità dell’art 2 del capitolato).
Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo massimo di mesi 6 (sei), in caso di necessità e su richiesta dell’Amministrazione (ai sensi e con le modalità dell’art 2 del capitolato). Valore proroga tecnica € 27.929,76 (valore calcolato applicando le aliquote provvisionali a base di gara)
Il broker si impegna a convenzionarsi, alle medesime condizioni del presente appalto, con le Società/Enti controllati dal Comune di Ferrara, ove gli stessi ne facessero richiesta (ai sensi e con le modalità dell’art 4 del capitolato).
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 363.086,88.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e ove non possibile trasmessi alla Stazione Appaltante su espressa richiesta di quest’ultima.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.)
Sezione B (Broker) di cui all’art. 109 e ss. del D.Lgs. 7.9.2005 n. 209.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
c) esercitare l’attività di broker da almeno 5 anni
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
d) Aver gestito per conto di Enti Pubblici e/o aziende private, nell’ultimo triennio (anni 2018 – 2019 – 2020), premi assicurativi non inferiori ad € 6.000.000,00 = complessivi, a dimostrazione della capacità economica dei concorrenti;
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, e all. XVII parte II, del Codice.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
Per i privati anche tramite presentazione di contratti o altri titoli giuridici.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito del fatturato deve essere rapportato al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
e) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve aver nell’ultimo triennio intermediato in favore e sottoscritto contratti di brokeraggio per l’intero programma assicurativo di almeno 5 Enti Locali, di cui all’art. 2 comma 10 del D.Lgs. 267/2000 (per ‘intero programma assicurativo si deve intendere che il broker, mediante incarico di brokeraggio, deve aver collaborato e assistito ciascuno degli Enti indicati quantomeno nella stipula dei seguenti contratti: rct/o, all risks danni al patrimonio anche artistico, infortuni, r.c. patrimoniale, tutela legale, r.c. auto; in caso di incarico limitato all’intermediazione o assistenza di singoli contratti il requisito non si riterrà soddisfatto). Di tali Enti Locali almeno 1 (uno) dovrà essere un Comune capoluogo di Provincia/Regione con popolazione non inferiore a 130.000 abitanti (ultimo censimento ISTAT) a dimostrazione della capacità tecnica dei concorrenti. Per ‘ultimo triennio’ si intende quello antecedente al termine di scadenza di presentazione delle offerte e dovrà intendersi continuativo.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
f) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per l’attività specifica della presente gara .
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
g) Avere o impegnarsi ad avere una filiale operativa nel territorio della Regione Xxxxxx-Romagna entro e non oltre 60 gg. naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione del servizio, pena la revoca dell’aggiudicazione
La comprova del requisito è fornita a mezzo di contratti o altri titoli giuridici.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) Sezione B (Broker) di cui all’art. 109 e ss. del D.Lgs. 7.9.2005 n. 209 e il requisito relativo allo svolgimento dell’attività da almeno 5 anni, di cui al punto 7.1 lett. b) e c) deve essere posseduto:
c. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
d. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di capacità di cui al punto 7.2 lett. d) deve essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria e nella misura di almeno il 10% per le mandanti.
Il requisito di capacità di cui al punto 7.3 lett. e) deve essere posseduto nel complesso del raggruppamento e l’intermediazione per l’Ente Locale, Comune capoluogo di Provincia/Regione con popolazione non inferiore a 130.000 abitanti deve essere posseduto da parte della mandataria.
Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. f (UNI EN ISO 9001:2015) deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento.
Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. g (aprire una filiale nel territorio delle R.E.R.)
l’impegno deve essere sottoscritto dal raggruppamento nel suo complesso.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) Sezione B (Broker) di cui all’art. 109 e ss. del D.Lgs. 7.9.2005 n. 209 e il requisito relativo allo svolgimento dell’attività da almeno 5 anni, di cui al punto 7.1 lett. b) e c) deve essere posseduto da consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai punti 7.2 lett.
d) e 7.3 lett c), ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO.
Sarà assolutamente vietato all’aggiudicatario cedere o dare in subappalto l’esecuzione di tutto o di parte del servizio (art 11 capitolato).
10.GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore a base di gara annuo, di € 3.351,57, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BPER Banca –Tesoreria Comunale di Ferrara- (qualsiasi filiale) che rilascerà quietanza.
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
A) in formato elettronico, allegata sul SATER;
- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del d.lgs 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt 46 e 76 del DPR n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il
garante; II) ovvero, da autentica notarile sotto firma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del sopre richiamato Decreto;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). Il documento dovrà essere costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell’autodichiarazione, da autentica notarile.
B) in formato cartaceo
- in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 inviata in bust chiusa, sigillata, con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e pervenire al seguente indirizzo: Comune di Ferrara – Servizio Appalti Provveditorato e Contratti- piazza Municipale n. 2 -44121- Ferrara, entro il medesimo termine per la presentazione delle offerte.
La busta dovrà riportare esternamente le seguenti informazioni:
o oggetto della gara;
o ragione sociale del concorrente;
o indirizzo del destinatario;
o dicitura “cauzione provvisoria”.
La busta può essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’impresa concorrente – limitatamente a tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna – nelle giornate dal lunedì al venerdì dalla ore 9:00 alle re 12:30, fino al termine perentorio sopra indicato. La stazione appaltante declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le buste pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine medesimo; ciò vale anche per le buste inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale
dell’agenzia accettante. Tali buste non verranno aperte e verranno dichiarate irricevibili in quanto tardive.
In caso di invio in formato cartaceo, la Ditta deve in ogni caso allegare a sistema copia scannerizzata dei suddetti documenti cartacei.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11.SOPRALLUOGO NON PREVISTO
12.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 (secondo gli importi di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018) secondo le modalità indicate sul Portale dei pagamenti dell’ANAC all’indirizzo:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e allegando la ricevuta ai documenti di gara.
L’operatore economico deve versare la contribuzione per il CIG entro la data di scadenza per la presentazione dell’offerta.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/ . Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
L’offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore
12.30 del giorno 02/07/2021
E’ ammessa offerta successiva, purchè entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello
stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.
Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta anche se sostitutiva a quella precedente.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.
Non sono accettate offerte alternative.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
La presentazione dell’offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Agenzia/Stazione Appaltante e per ritardo o disguidi o mitivi tecnici di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul SATER e di non procedere alla collo locazione nell’ultimo girono e/o nelle ultime ore utile/i.
In ogni caso il concorrente esonera la Agenzia/Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.
L’Agenzia/Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il DGUE, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate), potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione sul SATER .
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Sato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre dove essere in lingua italiana o se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta “documentazione amministrativa” si applica l’art. 83 comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14.SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza
di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15.CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo (1 marca da bollo da Euro 16,00) preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato (Mod 1) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore;
b) qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l’offerta tecnica e/o l’offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) il concorrente allega sul SATER, copia della procura o copia del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta.
c) Il concorrente, sulla domanda di partecipazione, dovrà assolvere l’imposta di bollo. Ai sensi dell’art 3, comma 1 bis, della parte I, dell’Allegato A – Tariffa, del DPR 26 Ottobre 1972 n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo” e dal D.L. 26/04/2013 n. 43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71 per adeguamento, per le istanze digitali trasmesse per via telematica l’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di 16 euro a prescindere dalla dimensione del documento.
Il pagamento dell’imposta di bollo va versata alternativamente:
- “mediante contrassegno” pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno (la classica marca) in tale ipotesi il concorrente dovrà allegare in Sater una dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di impegnare la ditta o in possesso di procura, sul pagamento dell’imposta di bollo mediante acquisto del contrassegno, riportando il numero e valore della marca unitamente alla scansione della stessa da cui si evinca il suo annullamento, ai sensi del dpr 642/1972, a tal fine è possibile utilizzare la dichiarazione predisposta della Stazione Appaltante di cui al Mod. 3 – dichiarazione assolvimento imposta di bollo;
oppure
- “in modo virtuale”, ai sensi dell’art.15 del DPR 642/1972, in tale ipotesi il concorrente dovrà allegare in Sater una dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da
persona avente i poteri di impegnare la ditta o in possesso di procura, di pagamento dell’imposta in modalità virtuale, ai sensi del citato art. 15, con estremi della relativa autorizzazione;
Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, anche le istanze dei consorziati o mandanti dovranno essere in regola con le norme sul bollo.
Si precisa che in caso l’istanza/istanze non risulti/no in regola con le norme sul bollo, l’Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 19 del DPR 642/1972, tra-smetterà entro 30 giorni apposita comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, per territorio (domicilio fiscale del soggetto autore della violazione), per la regolarizzazione.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dalla stazione appaltante sul SATER (Mod. 2) secondo quanto di seguito indicato.
Il DGUE presente sul SATER dovrà essere compilato e firmato digitalmente.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.
7.1 lett. a) e b) del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 lett. d) del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 lett. e) e g), e par. 7.1 lett. c) del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 lett. f) del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice modificato a seguito del “Decreto correttivo” al Codice dei contratti pubblici d.lgs 56/2017;
2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’’art. 80, comma 5 lett. c), cbis), cter) del Codice, modificato a seguito del “Decreto Semplificazioni” d.l 135/2018 ;
3. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’’art. 80, comma 5 lett. b) del Codice, modificato a seguito del “Decreto sblocca cantieri” dl 32/2019;
4. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta (Mod 1 bis);
5. dichiara di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f), e g) del d.lgs 50/2016, ovvero di non partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio. Nel caso di consorziate incaricate dello svolgimento del servizio da pare di un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del suddetto d.lgs è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma alla medesima gara;
6. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
7. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale del 28/12/2016, PG-2016-148257, reperibile sul profilo committente xxx.xxxxxx.xx.xx alla pagina Gli Uffici > I servizi in rete del
Comune di Ferrara > Servizio Personale > Informazioni > Codice di Comportamento e Codice Disciplinare e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10.indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ;
indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 13 del medesimo Regolamento.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
14. ai sensi dell’art. 80,comma 4 del Codice l’operatore economico deve indicare il contratto collettivo applicato ai propri dipendenti e i dati INPS E INAIL;
15. dichiara che il ribasso offerto tiene conto dell’offerta tecnica;
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 15, potranno essere rese utilizzando i modelli 1 e il suo allegato modello 1bis predisposti dalla stazione appaltane e caricati sul SATER e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
16. copia scansionata del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
17. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
18. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
19.ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
20. assolvimento imposta di bollo dovuta sulla domanda di partecipazione secondo quanto indicato al precedente punto 15.1;
21. certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015;
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- Copia scansionata dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese utilizzando preferibilmente il Mod 1ter, (allegato al Mod. 1), predisposto dalla stazione appaltante e caricato sul SATER.
15.3.4 Segreti tecnici e commerciali
Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto, coperte da riservatezza (ai sensi dell’art. 53 del Codice). In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5 del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dei concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono , secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.
A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.
La ditta concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione, in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta Tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:
- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
La stazione appaltante si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.
Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà su richiesta scritta del concorrente entro quindici -15- giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2 del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).
16.CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/ :
a) relazione tecnica del servizio offerto strutturata in paragrafi ordinati secondo la successione dei criteri di valutazione qualitativa di cui al successivo paragrafo 18.1; (non saranno valutate le pagine eccedenti rispetto quelle espressamente indicate);
b) dichiarazione “Segreti tecnici e commerciali” di cui al punto precedente 15.3.4;
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato, pena l’esclusione
dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica.
17.CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica che sarà predisposta utilizzando il Mod 4) e deve contenere i seguenti elementi:
a) La percentuale di provvigione applicata ai contratti assicurativi, distinta in percentuale provvigione ramo RCA e percentuale provvigione rami diversi RCA. Tali provvigioni non dovranno superare le seguenti percentuali massime:
▪ Provvigione massima a base di gara per rami diversi da RCA = 12% (peso ponderale attribuito 89,63%);
▪ Provvigione massima a base di gara per rami RCA = 4% (peso ponderale attribuito 10,37%)
Il Mod 4 – Offerta economica deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore (in tal caso inserire a sistema copia scansionata della procura autenticata firmata digitalmente) e, a pena di esclusione, nel caso di concorrenti associati, da parte di tutti i componenti.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino il valore della provvigione massima posta a base di gara.
Con la presentazione dell’offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire il servizio, in conformità a quanto indicato nell’offerta tecnica e nell’offerta economica.
Per le modalità di attribuzione del punteggio all’offerta economica si rinvia al paragrafo 18.3.
N.B. Il calcolo per attribuire il punteggio all’offerta economica avverrà, da parte della Stazione Appaltante, esclusivamente attraverso l’utilizzo del Mod. 4, secondo quanto previsto al punto 18.3.
Si precisa che la piattaforma Sater obbligherà comunque ciascun offerente ad indicare nel sistema una percentuale nel campo offerta economica. Tale percentuale dovrà corrispondere alla provvigione massima prevista (12%), al solo fine di completare la procedura all’interno della piattaforma. Tale percentuale, pertanto, non verrà utilizzata ai fini del calcolo del punteggio economico.
18.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
criterio | Punteggio massimo attribuibile | ||
1 | Modalità di espletamento del servizio | Punti | |
1.1: sintesi della metodologia individuata per identificare, analizzare e valutare i rischi del Comune. Verranno valutate concretezza, capillarità ed esaustività, cioè la reale capacità della metodologia proposta di identificare, analizzare e valutare i rischi a cui l’Ente è soggetto e la puntualità dell’analisi effettuata. | 4 | ||
Punteggio massimo | |||
1.2 sintesi delle modalità di svolgimento della consulenza svolta relativamente alla gestione dei contratti assicurativi. Modalità per l’assistenza ai vari Servizi dell’Ente nella predisposizione delle clausole assicurative da inserire nella documentazione di gara o in contratti in genere. Metodologia applicata e strumenti utilizzati per l’assistenza alle attività preparatorie delle gare per servizi assicurativi |
e nelle fasi di gara. Valorizzazione della capacità di sintesi delle | 4 | ||
proposte relativamente all’assistenza fornita, in particolare alla | |||
modalità di comunicazione che si intende privilegiare se sintetica, | |||
non dispersiva, trasparente ed efficace. | |||
Punteggio massimo | |||
1.3 sintesi della metodologia utilizzata per la gestione dei sinistri: | |||
1.3.1: esplicitazione delle attività a carico del broker e di quelle a | |||
carico dell’Ente, con particolare riferimento all’attività di assistenza e | |||
supporto per la gestione dei sinistri, anche quelli verificatisi in un | |||
periodo antecedente la sottoscrizione del contratto. Assistenza e | |||
supporto per lo svolgimento delle attività legate alla gestione interna | 0 | ||
xxx xxxxxxxx (xxx). Tecnologie utilizzate, strumenti informatici a | |||
disposizione del cliente e loro accessibilità da parte dell’Ente anche | |||
oltre la scadenza contrattuale. (proposta migliorativa rispetto all’art. | |||
1 lett. i) e lett. n) del Capitolato Speciale | |||
Punteggio massimo | |||
1.3.2: modalità previste per l’espletamento delle attività legate | |||
all’interruzione dei termini di prescrizione per tutti i sinistri dell’Ente, | |||
anche quelli verificatisi in periodi antecedenti la decorrenza del contratto. Capillarità e completezza del servizio svolto e della | 5 | ||
documentazione trasmessa all’Ente. | |||
Punteggio massimo | |||
1.3.3. metodologia applicata per l’assistenza all’Ente relativamente | |||
all’eventuale recupero di franchigie da parte delle Compagnie | |||
assicuratrici: con particolare riferimento alla documentazione da | |||
richiedere a comprova e alla tutela dell’Ente nei confronti degli organi di controllo. Qualità del servizio reso, completezza della | 5 | ||
rendicontazione. Punteggio massimo Totale punti | 25 | ||
2 | Analisi coperture assicurative in essere: 2.1 analisi delle coperture assicurative dell’Ente in relazione alla propria struttura e modalità operativa. Individuazione eventuali criticità e soluzioni proposte, con particolare attenzione alla loro concreta fattibilità, rispondenza alla realtà della Pubblica Amministrazione e al criterio di economicità. Punteggio massimo Totale punti | Punti 10 | 10 |
3 | Struttura preposta alla collaborazione con l’Ente: 3.1.1 Presenza di personale interno con profilo specifico dedicato alla collaborazione/supporto per il funzionamento della gestione interna dei sinistri (sir). Si precisa che non verranno valutati i singoli curricula, ma si chiede vengano illustrate sinteticamente le principali (massimo 5) esperienze di massimo 3 esperti Punteggio massimo | Punti 6 |
3.1.2 esistenza di un gruppo dedicato all’Amministrazione Comunale | |||
e sua collocazione con preferenza ai gruppi collocati in un’unica sede. | |||
Composizione con relativa struttura e sintetica descrizione | |||
dell’anzianità di servizio e delle esperienze lavorative (da tre a cinque collaboratori; non verranno valutati i singoli curricula). | 10 | ||
Punteggio massimo | |||
3.2 esistenza di un settore/gruppo dedicato esclusivamente alla | |||
Pubblica Amministrazione. Composizione con relativa struttura e sintetica descrizione dell’anzianità di servizio e delle esperienze | 4 | ||
lavorative maturate (per un massimo di 5 collaboratori); non saranno | |||
valutati i singoli curricula) | |||
Punteggio massimo | |||
3.3 proposte formative per il personale dell’Ente (frequenza, docenti, | |||
sedi di realizzazione, attinenza dei temi trattati alla struttura, alla | 8 | ||
realtà ed alle esigenze dell’Ente; numero di partecipanti). Proposte | |||
migliorative rispetto a quanto previsto all’art. 3 ultimo capoverso del | |||
capitolato di gara. | |||
Punteggio massimo | |||
3.3.1 numero di giornate di formazione per il Comune di Ferrara di almeno 4 ore in aumento rispetto all’art. 3 ultimo capoverso del | 3 | ||
capitolato di gara | |||
Punteggio massimo | |||
3.3.2 numero minimo di partecipanti garantito gratuitamente all’Ente in corsi presso altre sedi | 3 | ||
Punteggio massimo | |||
3.3.3 numero di giornate di formazione di almeno 4 ore da effettuarsi | 3 | ||
presso altre sedi e/o Enti diversi | |||
Punteggio massimo | |||
3.3.4 tematiche legate alla formazione del personale con particolare | |||
riferimento all’attinenza alle funzioni esercitate dall’Ente. Si valuteranno i temi proposti in funzione delle giornate offerte all’Ente | 3 | ||
come corsi residenziali per i primi tre anni | |||
Punteggio massimo | |||
Totale punti | 40 | ||
4 | Servizi aggiuntivi (massimo 3): 4.1 verranno valutate le implementazioni/innovazioni rispetto ai servizi offerti, che evidenzino in maniera chiara l’assenza di costi a carico dell’Ente e che siano strettamente collegati al servizio reso. A | Punti |
titolo esemplificativo e non esaustivo, la presenza di esperti esterni, professionisti, periti, consulenti legali e loro disponibilità su richiesta dell’Ente su varie tematiche. Punteggio massimo Totale punti | 5 | 5 | |
Totale punti offerta tecnica | Punti | 80 | |
Totale punti offerta economica | Punti | 20 | |
TOTALE PUNTEGGIO complessivo | Punti | 100 |
Soglia di sbarramento al punteggio tecnico:
saranno ritenuti idonei e quindi, ammessi al prosieguo della gara, i soli operatori economici che avranno ottenuto un punteggio complessivo, relativo all’offerta tecnica, prima della riparametrazione di almeno 40 punti. Pertanto, il mancato raggiungimento del punteggio minimo sarà causa di esclusione dalla gara.
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Si procederà all’esame e valutazione delle offerte tecniche e si effettuerà il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa con il metodo aggregativo-compensatore, di cui all’allegato G del
D.P.R. 207/2010, con la seguente formula:
C(a) = Σ n [ W i * V(a) i ] dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); n = numero totale dei requisiti;
W i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisiti (i) variabile tra zero e uno; Σ n = sommatoria.
I coefficienti V(a) i saranno determinati con la media dei coefficienti variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari secondo la scala di valutazione di seguito proposta ed elementi di valutazione criteri motivazione:
A ciascuno degli elementi qualitativi, cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna punteggi, è attribuito un coefficiente (da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra 0 e 1, secondo la scala di valutazione proposta di seguito.
Per determinare i coefficienti la Commissione esprimerà le proprie valutazioni attribuendo con riferimento al singolo criterio di valutazione del concorrente iesimo un coefficiente (o fattore) compreso da 0 a 1 calcolato attraverso la media aritmetica dei coefficienti (variabili tra 0 e 1) assegnati discrezionalmente dai singoli Commissari. Si precisa che i coefficienti (o fattori) saranno pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima possibile mentre saranno pari a 1 in corrispondenza della prestazione che sarà ritenuta come la massima possibile e quindi ottimale, secondo la seguente tabella che riporta le valutazioni intermedie che possono essere attribuite:
Coefficiente V | VALUTAZIONE DEL CRITERIO | NOTE (descrizione della valutazione) |
0,0 | non valutabile | Illustrazione carente e non valutabile nel suo insieme |
0,3 | insufficiente | La proposta risulta nel suo insieme poco attinente a quanto richiesto |
0,6 | sufficiente | La proposta risponde in maniera sufficiente nel suo insieme ai parametri motivazionali |
0,8 | buono | Quanto proposto si presenta conforme alle aspettative e pienamente soddisfacente nel suo insieme |
1,0 | ottimo | Proposta altamente esaustiva e pienamente conforme ai parametri motivazionali |
Per i criteri 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3 l’attribuzione dei punteggi avverrà con criterio matematico utilizzando la seguente formula:
n. offerto-iesimo
------------------- x punteggio max
n. offerto massimo
Terminata la procedura di attribuzione discrezionale di tutti i coefficienti si procederà a riparametrazione con riferimento al punteggio complessivo ottenuto da ciascun offerente, pertanto, al miglior punteggio assegnato alla documentazione tecnica, prima dell’apertura dell’offerta economica verrà rapportato al valore massimo attribuibile (punti 80) mentre gli altri saranno adeguati proporzionalmente.
Le condizioni specificate nella parte progettuale e/o economica fanno parte integrante e sostanziale delle condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto. La loro mancata attuazione anche solo
parziale perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e comporta la risoluzione del contratto con le modalità specificate in detto articolo.
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
L’attribuzione del punteggio sull’offerta economica avverrà nel rispetto della seguente formula: punteggio offerta economica= 20 x [1- 1 ]
(Pbase- Poff)3 x k + 1
Dove:
Pbase= commissione provvigionale media ponderata annua posta a base d’asta pari al 10,76% (dieci virgola settantasei per cento).
Provvigione massima a base di gara per rami diversi da RCA = 12% (off1). Peso ponderale attribuito (89,63%)
Provvigione massima a base di gara per rami RCA= 4% (off2) Peso ponderale attribuito (10,37%)
Poff = media ponderata delle commissioni provvigionali annue offerte dal Concorrente espresse in percentuale che, in caso di aggiudicazione, costituiranno la commissione trattenuta dal broker sul premio annuo imponibile assicurativo in virtù del servizio di brokeraggio fornito.
Per l’attribuzione del punteggio verrà considerata la commissione provvisionale media ponderata annua calcolata secondo la seguente formula:
Poff= (off1 x 89,63) + (off2 x 10,37)
100
K = fattore correttivo pari a 0,9
Nella determinazione del punteggio derivante dal calcolo di cui sopra si terrà conto solo delle prime due cifre decimali.
19.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Come anticipato all’art. 13 “Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara”, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal SATER e oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro, garantendo altresì la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima.
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 5/07/2021, alle ore 10.00 presso la sala riunioni del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Ferrara sito in p.zza Municipale n. 21, 44121- Ferrara (piano 1°, corridoio dx) e, stante l’attuale situazione epidemiologica da Covid 19 gli interessati potranno seguire le fasi attraverso la piattaforma SATER .
La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta per le ditte che intendono partecipare.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC mediante SATER, nonché sul profilo committente nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 24 ore prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC mediante SATER, nonché sul profilo committente nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 24 ore prima della data fissata.
Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito delle offerte collocate sul SATER;
successivamente il Seggio di gara procederà all’apertura delle “buste telematiche” contenti la documentazione amministrativa come segue:
- sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, com 1 del Codice. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo Pec all’idirizzo comuncato in fase di registrazione al SATER.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 o in mancanza trasmessi dall’operatore economico su richiesta della stazione appaltante.
20.COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n tre -3- membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21.APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara e nello specifico il Rup, abiliterà, sul Sistema SATER, la Commissione giudicatrice nella persona del Presidente, per lo sblocco della documentazione tecnica.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.2.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Sarà comunicato sul SATER l’ora e il luogo in cui ci sarà lo sblocco, in seduta pubblica, delle offerte economiche.
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione procederà a caricare a sistema i punteggi tecnici ottenuti dalle ditte oltre che a comunicare agli eventuali astanti presenti i punteggi con e senza riparametrazione attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.3
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica il cui risultato sarà comunicato a sistema.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
22.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
23.AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass e ove non possibile attraverso la presentazione dei documenti da parte dell’operatore economico su richiesta della stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
Nelle comunicazioni di aggiudicazione e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto.
Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante il sistema all’indirizzo Pec dichiarato dall’operatore economico in fase di registrazione SATER.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia,
salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, con firma digitale, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.800,00 La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
24.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ferrara, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
25.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e s.m.i e Regolamento UE/2016/679 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 13 del citato Regolamento UE.