REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E NULLA OSTA STRADALI E PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO
REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E NULLA OSTA STRADALI E PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO
Approvato con Delibera del Presidente, con le funzioni del Consiglio, n. n. 21/1 del 06 luglio 2016 Modificato con Deliberazione di Consiglio Provinciale N. 32 del 06-11-2017 e con deliberazione del
consiglio provinciale n. 54 del 03-11-2021
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità
Il presente Regolamento è adottato per disciplinare ed organizzare le funzioni attribuite dal Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada – Titolo II – Capo I e suo Regolamento di esecuzione e di attuazione, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 1992, n. 495, in materia di autorizzazioni, concessioni, nulla osta e disciplina altresì, ai sensi dell’articolo 1 comma 816 e seguenti, cui si rinvia, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (di seguito Legge), il “Canone Unico” (di seguito Canone).
Il Canone sostituisce pertanto il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza della Provincia.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Le norme regolamentari si applicano alle strade, pertinenze, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, che appartengono al demanio o patrimonio indisponibile della Provincia, nonché alle aree collocate in fascia di rispetto o soggette a servitù costituite nei modi e termini di legge.
Esse si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti nonché alle aree collocate in fascia di rispetto alle strade per le quali la Provincia abbia competenze per legge ovvero in ragione di accordi con altri Enti, sempre che la materia non sia altrimenti disciplinata.
Art. 2 - Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si intendono:
a) Accesso: le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico e le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico;
b) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli;
c) centro abitato, l’insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali
di inizio e fine come deliberato dai Comuni ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 285 del 1992;
d) per “canone”, il corrispettivo dovuto alla Provincia per l’occupazione autorizzata di spazi ed aree pubbliche in base all’articolo 63 del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446;
e) confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine e' costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada e' in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada e' in trincea;
f) autorizzazione: provvedimenti che consentono, in ragione delle norme di cui al Titolo II del Codice della Strada, opere ed attività che implicano un utilizzo speciale della sede stradale, sue pertinenze e aree circostanti, che la Provincia reputa compatibile con la tutela degli interessi pubblici affidati alla sua cura. Ipotesi di autorizzazione sono costituite da: a) apertura di nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade ai fondi o fabbricati laterali; b) i nuovi innesti di strade, soggette ad uso pubblico o privato, alle strade; c) la trasformazione e la variazione d’uso di accessi, di diramazioni e di innesti già esistenti; d) le opere, i depositi e i cantieri stradali, anche temporanei, sulle fasce di rispetto e sulle aree di visibilità stradali; e) la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse; f) qualsiasi occupazione delle fasce di rispetto stradali, comprese quelle in occasione di fiere e mercati, con veicoli, baracche, chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio;
g) concessione: provvedimenti mediante il quale la Provincia concede l’utilizzazione di un’area a favore di un soggetto, concessionario e che comportano, pertanto, un uso eccezionale della sede stradale, sue pertinenze e aree circostanti, per il quale non preesiste la titolarità di un diritto soggettivo e che la Provincia reputa compatibile con la destinazione pubblica del bene ad essa assegnato. Ipotesi di concessione sono costituite
da: a) gli attraversamenti, l’uso e l’occupazione del demanio stradale con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale; b) le opere, i depositi e i cantieri stradali anche temporanei sulle strade e loro pertinenze; c) l’occupazione di suolo pubblico stradale mediante impalcature, installazioni, manufatti e simili anche per la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari; d) la gestione di pertinenze stradali costituite da aree di servizio, di parcheggio o ristoro;
h) nulla osta gli atti per tutte le opere elencate ai precedenti punti e) e f) se ricadenti all’interno della delimitazione del centro abitato con popolazione inferiore a diecimila abitanti.
i) altri atti: giudizi e pareri, valutazioni tecniche richieste dal Codice della Strada – Titolo II alla Provincia in ordine ad attività e/o opere che interessano la circolazione e sicurezza stradale;
j) concessionario, il beneficiario della concessione;
k) garanzia, il titolo di garanzia mediante polizza fideiussoria, fideiussione bancaria o deposito cauzionale, costituito dai richiedenti il provvedimento autorizzativo o concessorio, a garanzia delle ragioni creditorie della Provincia, in conformità delle disposizioni in materia;
l) aree provinciali, tutte le superfici insistenti su strade provinciali e relative pertinenze, gli spazi sovrastanti e sottostanti le strade medesime, comprese quelle la cui gestione sia affidata alla Provincia da Ente diverso;
m)occupazione e uso: l’utilizzazione di aree provinciali con manufatti ed impianti, con
conseguente sottrazione degli stessi all’uso generale della collettività;
n) occupazione permanente, l’occupazione di carattere stabile, effettuata a seguito del rilascio di un provvedimento della Provincia, avente, comunque, durata non inferiore all'anno;
o) occupazione temporanea: utilizzazione autorizzata di un’area provinciale, per un periodo occasionale, inferiore all’anno, anche se ricorrente, e può essere a ore, giornaliera, o di durata superiore. Si intende per ricorrente l’occupazione la cui concessione è rilasciata per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripete;
p) Mezzi pubblicitari: sono quelli individuati dall’articolo 47 del Regolamento di attuazione
del Codice della Strada;
q) Codice della Strada: Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.
r) Regolamento di attuazione: Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
s) per “Regolamento” il presente Regolamento;
Ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, si considerano:
a) aree comunali i tratti di strada provinciale, e relative pertinenze, situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
b) aree provinciali i tratti di strada provinciale e relative pertinenze situati all’esterno dei centri abitati ovvero all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
Per quanto non specificato si rinvia alle definizioni contenute nelle norme statali e regionali vigenti.
Art. 3 - Competenze
Nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della strada le autorizzazioni e le concessioni di cui al Titolo II – Capo I riguardanti strade provinciali sono di competenza della Provincia e, per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni. Per i tratti di strade provinciali correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni e' di competenza del Comune, previo nulla osta della Provincia.
Art. 4 – Istanza e spese di istruttoria
Chiunque abbia interesse ad ottenere un provvedimento di autorizzazione, concessione o altro atto tecnico riguardante aree provinciali, deve inoltrate apposita istanza:
a) all’Ufficio concessioni della Provincia di Campobasso, per i tratti di strada provinciale situata all’esterno dei centri abitati; in tal caso il provvedimento sarà emanato dalla Provincia;
b) al Comune, per i tratti di strada provinciale situati all’interno dei centri abitati di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, che provvederà a rilasciare la concessione ed a riscuotere il relativo canone;
c) al Comune o alla Provincia nei casi in cui il provvedimento riguardi tratti di strada provinciale situati all’interno dei centri abitati di comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti; competente a rilasciare il provvedimento è, in questo caso, il Comune, previo nulla osta della Provincia.
Alla domanda, presentata con l’apposizione della relativa marca da bollo, oltre alla copia del documento di identità del richiedente, devono essere allegati tutti i documenti tecnici ed amministrativi e le dichiarazioni prescritti dal competente Ufficio provinciale, atti ad identificare con esattezza l’area sulla quale il provvedimento produrrà gli effetti, le opere eventualmente da eseguire ed ogni altra informazione utile al rilascio del provvedimento richiesto. La documentazione tecnica ed amministrativa da presentare, per ogni tipologia di provvedimento, sarà oggetto di specifica disposizione del dirigente e costituirà parte integrante del presente Regolamento.
Se l’intervento è soggetto alla disciplina urbanistico-edilizia, la domanda, conforme ai requisiti di cui ai commi precedenti, è corredata da una relazione a firma di un progettista abilitato, che asseveri la conformità delle opere agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti.
L’esame della documentazione è subordinato al pagamento delle spese di istruttoria, il cui ammontare è stabilito dal Presidente con proprio decreto annualmente, comprensive anche del rimborso delle spese per i sopralluoghi e le attività propedeutiche al rilascio del provvedimento. Tali spese sono quantificate sulla base dei seguenti criteri:
- costo del personale in relazione al tempo impiegato;
- oneri di percorrenza.
Le predette spese sono incamerate dalla Provincia nei casi di cui alle lettere a) e c) fatta salva diversa disposizione stabilita nelle Convenzioni stipulate tra la Provincia ed i Comuni relative alla gestione dei tratti interni al centro abitato di strade provinciali.
È fatto comunque obbligo al Comune competente che emani il provvedimento richiesto a seguito di nulla osta provinciale di inviarne una copia conforme alla Provincia.
Detti provvedimenti possono essere, per intervenute ragioni di interesse pubbliche, revocati o modificati dalla Provincia in ogni momento, senza che spetti alcun diritto a risarcimento e/o indennizzi.
Art. 5 - Istruttoria
Il Responsabile del Procedimento, valutata preventivamente l’ammissibilità della domanda e la completezza della documentazione presentata chiede sempre, ai fini del rilascio dei provvedimenti, il parere tecnico del competente Ufficio Viabilità. Ottenuto il parere, il Responsabile inoltra al dirigente la proposta di accettazione dell’istanza ovvero di diniego entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, termine sospeso per tutto il tempo necessario a sanare eventuali carenze o irregolarità riscontrate nella domanda.
Trascorsi 60 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione della documentazione senza che l’interessato vi abbia provveduto l’istanza decade ed il competente ufficio provvederà all’archiviazione della pratica.
Art. 6 – Garanzia
Ove il provvedimento autorizzi l’esecuzione di lavori su aree provinciali, il beneficiario è tenuto a prestare anticipatamente idonea garanzia mediante polizza fideiussoria, fideiussione bancaria o deposito cauzionale non fruttifero per un importo stimato sul valore delle spese di ripristino, da escutere in ipotesi di inottemperanza alle prescrizioni.
La richiesta della cauzione è riferita ai lavori effettivamente da eseguire, anche se in parte diversi da quelli indicati nella domanda e di tali precisazioni la Provincia ne dà conto nella richiesta medesima.
L’importo della garanzia da prestare per gli interventi che necessitano di scavi con larghezza
inferiore o pari a m. 1,00 è determinato tenuto conto della lunghezza espressa in metri lineari.
Ove la larghezza dello scavo sia superiore a m. 1,00 l’importo è determinato con riferimento alla superficie dello scavo. In tutti i casi si applicano gli importi determinati nella Tabella “Costi per il rilascio delle concessioni” approvata dal Presidente con proprio decreto ed aggiornata annualmente prima della approvazione del Bilancio.
La garanzia, comunque costituita, ha validità temporale sino alla data dello svincolo, ottenuto a seguito di specifica richiesta dell’interessato e previo nulla osta della Provincia rilasciato nel caso in cui la verifica dell’adempimento delle prescrizioni imposte nel provvedimento sia risultato positivo e a condizione che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di conclusione dei lavori.
Nei casi di mancata o irregolare esecuzione dei lavori di ripristino e di inevasa specifica richiesta da parte dell’Ufficio Viabilità competente, questi verranno eseguiti d’ufficio ed a spese del Concessionario.
Art. 7 - Contenuto del provvedimento
A conclusione della istruttoria sulla istanza presentata dall’interessato nei modi indicati agli articoli precedenti, l’Ufficio propone il rilascio o il diniego del provvedimento richiesto, mediante determinazione dirigenziale.
Ove venga concessa l’utilizzazione di aree provinciali, il provvedimento è rilasciato previo pagamento della prima annualità del canone, in caso di concessione permanente, ovvero del canone complessivo, in caso di concessione temporanea.
Il provvedimento costituisce il titolo che legittima lo svolgimento delle attività autorizzate e, nei casi di occupazione di aree provinciale, l’utilizzazione delle stesse nei limiti e secondo le prescrizioni riportate nel provvedimento medesimo.
Il provvedimento contiene:
a) le generalità complete del soggetto richiedente/beneficiario. In caso di persona giuridica,
l’atto deve indicare anche le generalità del legale rappresentante;
b) gli elementi identificativi del provvedimento, le prescrizioni, l’indicazione della superficie eventualmente concessa in uso, le modalità di occupazione anche in relazione alla tipologia e all'ubicazione dell’occupazione medesima;
c) condizioni e prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo alla quale
l’autorizzazione e/o concessione è assoggettata;
d) la durata;
e) il criterio di determinazione del canone ed il suo ammontare, se dovuto e, in caso di benefici (esenzione o riduzione) l’indicazione delle relative norme;
f) le modalità di pagamento del canone;
g) le misure di garanzia imposte per la concessione dell’area;
h) ogni altro elemento necessario a qualificare e circoscrivere quanto autorizzato/concesso. Il beneficiario del provvedimento è obbligato ad eseguire ogni prescrizione ivi indicata e in ogni caso è obbligato a dare comunicazione alla Provincia della data di inizio e fine lavori in tempi congrui, al fine di consentire alla struttura tecnica di eseguire i necessari controlli e valutare la
necessità di adottare apposita ordinanza di disciplina del traffico.
A conclusione dei lavori autorizzati la Provincia esegue, con il proprio personale tecnico, i controlli necessari a verificare la rispondenza tra le opere realizzate e quelle ammesse e trasmette il relativo verbale all’Ufficio competente.
I provvedimenti sono comunque rilasciati senza pregiudizio di terzi ed è facoltà della Provincia di revocarli e/o modificarli in ragione di sopravvenute esigenze di pubblico interesse. In nessun caso i provvedimenti autorizzano il beneficiario a svolgere attività e/o opere laddove siano necessarie, in ragione di norme diverse, eventuali ulteriori autorizzazioni e/o provvedimenti (edilizie, di pubblica sicurezza, etc…) anche di altri Enti.
Ove il provvedimento autorizzi lavori o servizi sulle aree provinciali, l’autorizzazione si limita a
fornire le prescrizioni da adottare a tutela del patrimonio provinciale e resta fermo l’obbligo del
beneficiario di far eseguire i lavori a regola d’arte da ditta abilitata a svolgere, dalla disciplina di settore, i suddetti lavori e servizi (energia, gas, etc…).
L’uso di aree provinciali è consentito per un periodo massimo di anni 29 (ventinove), rinnovabile secondo le norme del presente regolamento e fatta salva diversa richiesta di minor periodo.
I lavori autorizzati devono concludersi entro sei mesi dalla data di rilascio del provvedimento. Trascorso inutilmente tale periodo la Provincia può revocare il provvedimento per inattività del beneficiario e perdita di interesse.
In caso di diniego, che può essere legato a motivo di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi quanto richiesto possa generare pericolo alla circolazione stradale, l’istante non può pretendere, in ogni caso, la restituzione delle somme versate a titolo di spese istruttorie.
Art. 8 - Proroga - Rinnovo - Disdetta anticipata - Revoca
I provvedimenti di durata inferiore al massimo consentito, indicata agli articoli che seguono, possono essere prorogati in qualunque momento, previa istanza dell’intestatario, fino al raggiungimento del termine massimo.
Ove la durata stabilita nel provvedimento sia pari al massimo consentito, entro 60 giorni dal termine di scadenza l’intestatario può chiedere il rinnovo del provvedimento in scadenza, per un periodo pari o diverso da quello in corso, in presenza di condizioni oggettive e soggettive immutate, dichiarate dal medesimo.
Non sono ammessi rinnovi impliciti né rinnovi o proroghe mediante pagamento del canone di una concessione scaduta.
Il rinnovo del provvedimento è subordinato, ove ritenuto opportuno dalla struttura tecnica, all’esecuzione di sopralluogo e comunque, ove la domanda di rinnovo implichi variazioni strutturali all’opera preesistente, il titolare del provvedimento è obbligato a produrre nuova documentazione tecnica.
L’importo delle spese istruttorie di rinnovo, in presenza di condizioni immutate e dichiarate
dal richiedente, è ridotto.
Il titolare può comunicare anticipatamente la rinuncia alla autorizzazione/concessione per perdita del proprio interesse. In tal caso la comunicazione deve essere eseguita con tempestività, stante comunque l’obbligo in capo al titolare di attenersi alle prescrizioni inserite nel provvedimento ed al pagamento del canone eventualmente applicato fino alla revoca per rinuncia.
Il provvedimento di revoca anticipata, su istanza del titolare, è subordinato al pagamento del canone riferito all’anno solare in cui è stata comunicata la rinuncia e ad eventuali pendenze debitorie non ancora saldate; obbliga il titolare a ripristinare lo stato dei luoghi.
In ogni caso, la rinuncia non dà luogo al diritto alla restituzione delle spese sostenute né di eventuali canoni versati.
I provvedimenti possono essere inoltre revocati:
a) allorché nuove esigenze pubbliche richiedano il ritiro del provvedimento di autorizzazione/concessione con il ritorno della strada o dell’area pubblica all’uso pieno della collettività;
b) per inadempimento, reiterato per oltre due annualità consecutive, dell’obbligo di pagare
il canone di concessione nei termini stabiliti;
c) per reiterate violazioni degli obblighi imposti dalla Provincia e comunicati al concessionario;
d) nel caso di inattività, per perdita di interesse, di cui al penultimo comma dell’articolo 7.
La revoca è disposta con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme sul procedimento stabilite dalla Legge 241/1990, e sono posti a carico del concessionario gli obblighi ed oneri di ripristino delle condizioni inerenti allo stato originario.
La revoca dà diritto, nel caso di cui al punto a), alla restituzione proporzionale del canone di occupazione eventualmente pagato, a partire dal primo anno successivo alla data della revoca.
Art. 9 - Modifica e sospensione
La Provincia può, con atto motivato, modificare o sospendere in qualsiasi momento il provvedimento di autorizzazione o concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni e prescrizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compresi quelli di tutela della sicurezza stradale, dichiarati tali dall’Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
La sospensione temporanea del provvedimento per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto all’esenzione del pagamento del canone dall’inizio del primo anno successivo a condizione che la sospensione interessi per l’intero gli anni successivi.
Art. 10 - Cambio di intestazione
Il provvedimento può essere oggetto a cambio di intestazione ove le condizioni soggettive a fondamento del provvedimento siano mutate (ad es. per negozi inter vivos).
L’istanza di variazione del titolare è presentata, secondo le modalità indicate nei precedenti articoli, dal soggetto che abbia interesse a subentrare nella posizione del titolare, previa autorizzazione di quest’ultimo, e dia dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti per ottenere il provvedimento a suo favore.
Nei casi di cui al comma 1 è comunque a carico del titolare del provvedimento darne immediata comunicazione alla Provincia indicando gli elementi di identificazione del soggetto potenzialmente interessato a subentrare nel rapporto con la Provincia, pena la permanenza a suo carico degli effetti del provvedimento.
Nei casi successione mortis causa gli eredi provvedono a darne comunicazione alla Provincia, nei modi stabiliti all’articolo 4 e nel termine di un anno, indicando il nuovo beneficiario del provvedimento; in caso contrario restano obbligati in solido riguardo agli effetti prodotti dalla autorizzazione/concessione.
Il cambio di intestazione è soggetto al pagamento delle relative spese di istruttoria, al pagamento dei canoni eventualmente non pagati ed alla verifica dei requisiti soggettivi.
Riscontrata la completezza dei documenti presentati l’Ufficio provvede ad emettere apposito provvedimento, restando fermi tutti gli altri elementi e prescrizioni del provvedimento di autorizzazione/concessione, ivi compresa la durata.
Il titolare del provvedimento è tenuto a comunicare ogni variazione del proprio indirizzo di
residenza entro un mese dalla data in cui l’evento si è verificato.
Articolo 11 - Convenzioni con i Comuni
L’esercizio delle funzioni provinciali in materia di procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni e concessioni stradali, richiamate nel presente Regolamento, in attuazione di quanto stabilito nel Titolo II Capo I del Codice della Strada e Regolamento di attuazione, compreso il rilascio dei provvedimenti autorizzativi e concessori riguardanti aree provinciali all’interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, può essere delegato ai Comuni, mediante apposita convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 30 comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.
Le convenzioni disciplinano le competenze delegate ai Comuni in ragione del tipo di adesione concordata e della rispondenza a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.
In particolare, le convenzioni prevedono i seguenti obblighi a carico dei Comuni:
a) rispetto della normativa statale e regionale vigente e le prescrizioni tecniche specifiche
alle quali sono tenuti ad uniformarsi (attraversamenti, accessi, etc…);
b) rispetto di tutte le fasi di accertamento ed incasso del canone per l’occupazione di aree
provinciali, nonché gestione del contenzioso ed eventuale iscrizione a ruolo.
La convenzione stabilisce altresì la quota di spese di istruttoria e del canone per occupazione di aree provinciali eventualmente trattenuta dal Comune per lo svolgimento delle funzioni delegate.
La durata delle Convenzioni è di dieci anni, rinnovabile, fatta salva la possibilità di prevedere, in fase di stipula, una durata inferiore, e facoltà di disdetta anticipata da una delle parti stipulanti comunicata con un preavviso di almeno sei mesi.
Nel caso di mancato rinnovo della convenzione, il Comune, entro 60 giorni dalla scadenza, trasmette alla Provincia tutti i dati raccolti relativamente alle attività svolte in regime di convenzione.
Le singole autorizzazioni e concessioni rilasciate dai Comuni rispettano le prescrizioni tecniche stabilite nei predetti accordi.
I Comuni, delegati con apposita convenzione a rilasciare autorizzazioni o concessioni di competenza provinciale, ricevuta la domanda dell’interessato e valutata la regolarità della documentazione a corredo, effettuano l’istruttoria secondo le disposizioni del presente Regolamento e rilasciano i relativi provvedimenti autorizzativi, dandone comunicazione alla Provincia.
La struttura provinciale competente esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, l’attività di vigilanza sui provvedimenti emanati dai Comuni, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento e al contenuto della convenzione.
Art. 12 - Convenzioni speciali con Enti ed aziende
La Provincia può stipulare con Enti, Aziende e Società esercenti servizi pubblici o di pubblica utilità convenzioni speciali per la collocazione di tubazioni e impianti di qualsiasi genere sul demanio stradale, nonché per regolare le interferenze tra le infrastrutture stradali e gli impianti dei servizi.
Fermo l’obbligo per il titolare del provvedimento autorizzativo di inoltrare, per ogni opera da realizzare, apposita domanda corredata dai relativi grafici e relazioni tecniche, le convenzioni di cui al primo comma possono prevedere accordi in ordine alla semplificazione dei versamenti da effettuarsi a titolo di spese di istruttoria anche in modo cumulativo ed alla costituzione di depositi cauzionali globali.
Le convenzioni prevedono l’obbligo di fornire alla Provincia la situazione aggiornata relativa alla rete di distribuzione e di impianti presenti nel sottosuolo e soprasuolo del demanio stradale con estensione alla fascia di rispetto. I dati sono trasmessi in forma compatibile con il loro inserimento automatico nell’applicativo informatico Catasto strade della Provincia.
Le convenzioni disciplinate dal presente articolo hanno durata ordinaria quinquennale e, alla loro scadenza, sono tacitamente rinnovate, salvo motivata disdetta delle parti stipulanti, comunicata con un preavviso stabilito nella medesima convenzione.
Art. 13 Convenzioni – Norma finale
Le convenzioni già stipulate sono adeguate alle disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 alla loro scadenza.
TITOLO II
DELLE OCCUPAZIONI DI AREE PROVINCIALI
Art. 14 – Occupazione di aree. Canone
Nessuno può occupare aree di proprietà della Provincia senza la necessaria concessione, ad
eccezione dei casi indicati all’articolo 15 (occupazione di urgenze).
La domanda di occupazione è presentata secondo le modalità stabilite all’articolo 4.
Ove l’istanza sia finalizzata anche ad occupare aree provinciali ovvero nei casi in cui l’autorizzazione richieda una occupazione, la relativa concessione è assoggettata al pagamento di un canone quale corrispettivo dell’utilizzazione del bene provinciale.
Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza dall’occupante di fatto.
Nel caso di più titolari, il pagamento del canone viene richiesto dalla Provincia al soggetto concordemente indicato nella istanza, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari della concessione. In caso di disaccordo il canone è ripartito tra i richiedenti in parti uguali ovvero, se trattasi di occupazione per accesso a immobile laterale, in ragione della quota di possesso dell’area servita dall’accesso. In tali casi il valore individuale del canone non può comunque essere inferiore ad euro 17,00.
In assenza di specifiche convenzioni tra la Provincia ed il Comune nel cui territorio insiste la strada provinciale, il canone di occupazione, determinato in ragione delle norme che seguono, compete alla Provincia ed il relativo importo è indicato nel provvedimento finale, se rilasciato dalla Provincia ovvero nel nulla osta allorquando detto provvedimento sia di competenza del Comune.
Fatti salvi i casi previsti dal Legislatore, sono escluse dal regime concessorio le occupazioni delle aree provinciali eseguite con balconi, verande, infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili, e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone.
Art. 15 - Occupazione urgente
Nel caso si debba provvedere all’esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le lavorazioni possono essere poste in essere dall’interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento. Ricorrendo tale necessità, l’interessato, che resta, comunque, responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che potrebbero essere arrecati a persone e cose in conseguenza dell’occupazione, è obbligato a dare immediata comunicazione dell’avvenuta occupazione all’Ufficio tecnico competente della Provincia di Campobasso ed a presentare nei due giorni seguenti la rituale domanda per ottenere il provvedimento.
L'Ufficio competente verificata la natura dell’attività denunciata ai sensi del comma 1, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione provvede a rilasciare l’atto necessario a regolarizzare l’occupazione, dietro pagamento delle relative spese di istruttoria e del canone, fatta salva ogni ulteriore prescrizione che ritiene necessaria per la prosecuzione dei lavori e dell’occupazione.
Ove non siano riscontrate le ragioni di urgenza, l’occupazione si intende abusiva.
Art. 16 – Concessione di aree. Obblighi e divieti
La concessione di uso di un’area provinciale viene rilasciata al richiedente e non può essere ceduta a terzi.
Il concessionario, oltre alle norme di legge, è tenuto a rispettare le condizioni contenute nell'atto di concessione e, comunque, a:
a) riparare, a proprie spese, tutti i danni derivanti dalle opere e dalle attività connesse
all’occupazione;
b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l’area che occupa, sgombra da detriti e/o
materiali ivi depositati senza specifica autorizzazione;
c) esibire a richiesta degli operatori provinciali l’atto di concessione;
d) provvedere a proprie spese e cura, al termine dell’occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate, nei termini fissati dall’ufficio competente. In caso di inottemperanza alla presente disposizione, provvederà la Provincia con addebito di spese al concessionario e utilizzando eventualmente la cauzione;
e) provvedere al pagamento del canone alle scadenze fissate fino alla comunicazione di disdetta;
f) restituire nel caso di disdetta anticipata, revoca o decadenza, l’atto di concessione;
g) comunicare tempestivamente alla Provincia la data di inizio e di fine lavori autorizzati dalla concessione, al fine di consentire al personale tecnico dell’Ente di svolgere le necessarie e doverose attività di vigilanza e controllo sui lavori e adottare i provvedimenti di disciplina del traffico, se necessari;
h) nel caso di accesso, la variazione dell’uso dell’area privata, necessaria a quantificare in
modo esatto il canone da applicare.
La violazione dell’obbligo di custodia del provvedimento di concessione è soggetta a sanzione amministrativa nella misura e secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.
Art. 17 – Occupazioni abusive. Regolarizzazione di concessioni scadute.
Ai fini del presente Regolamento sono considerate abusive:
a) le occupazioni di suolo realizzate in assenza di provvedimento e, in generale, lo svolgimento di attività soggette a provvedimenti autorizzativi senza che il provvedimento sia stato chiesto o emanato;
b) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
c) le occupazioni eseguite per iniziare i lavori senza la comunicazione alla Provincia della data di inizio lavori;
c) le occupazioni giunte a scadenza e per le quali non è stato richiesto e/o concesso il rinnovo e/o la proroga dei termini della scadenza indicati all’articolo 8;
d) le occupazioni di urgenza per le quali non sia stata trasmessa la documentazione richiesta
dall’articolo 15 ovvero non siano state riscontrate le ragioni di urgenza;
L’occupazione abusiva è accertata e contestata con apposito verbale dal competente Pubblico
Ufficiale e si presume effettuata dal 1° gennaio dell’anno risultante dal verbale di accertamento.
L’accertamento della avvenuta violazione viene tempestivamente segnalato al Responsabile dell’Ufficio che provvede a dare corso alla contestazione e, con l’ausilio del personale tecnico, ad eseguire le attività atte a garantire il ripristino dello stato dei luoghi, a spese dell’occupante abusivo se non vi provvede nei termini stabiliti.
L’occupante di fatto risponde comunque di ogni responsabilità per qualunque danno o molestia arrecata a terzi a causa dell’occupazione.
Il pagamento delle sanzioni imposte non sana l’abuso.
In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al presente articolo, fermo restando che tutti sono obbligati in solido e per l’intero pagamento del canone salva l’azione di regresso da esperire nei confronti dei coobbligati inadempienti
Entro sei mesi dall’Entrata in vigore del presente Regolamento i titolari di autorizzazioni/concessioni scadute che abbiano continuato a pagare il canone con dimostrata regolarità, possono chiedere la regolarizzazione delle stesse mediante inoltro di apposita istanza predisposta dal competente Ufficio Concessioni della Provincia.
La regolarizzazione è subordinata comunque alla permanenza di condizioni compatibili con le norme del Codice della Strada, del pagamento delle spese di istruttoria e, se dovuti, dei canoni non pagati.
Art. 18 - Programmazione delle occupazioni
Al fine di permettere una più ordinata ed efficiente gestione delle aree pubbliche, le richieste di occupazione di spazi ed aree pubbliche per la realizzazione di feste, di giornate commemorative, di manifestazioni folkloristiche o simili dovranno pervenire entro il 30 giugno, per le manifestazioni da tenersi nel secondo semestre dell’anno in corso, ed entro il 31 dicembre per quelle programmate nel primo semestre dell’anno successivo.
La presentazione della domanda entro i termini indicati al comma precedente costituisce titolo di precedenza nei confronti delle richieste presentate, per lo stesso periodo e per le stesse aree, successivamente a tale termine.
Xxxxx restando i principi contenuti nelle precedenti disposizioni il rilascio di provvedimenti di concessione di suolo pubblico, ferma restando la necessità del parere tecnico positivo del Servizio Viabilità, è improntato ai seguenti criteri generali:
a) in presenza di una sola domanda di occupazione, si procede sempre al rilascio del provvedimento;
b) in presenza di pluralità di domande concorrenti per l'occupazione in uno stesso periodo (o con sovrapposizione parziale di durata) di una medesima area pubblica la scelta verrà operata sulla base dei seguenti criteri:
- applicazione del criterio cronologico, e con preferenza, comunque, per le iniziative di aggregazione sociale, di solidarietà, sportive ed educative organizzate da Enti pubblici, soggetti o associazioni senza scopo di lucro, patrocinate della Provincia;
- costituisce titolo di preferenza, prevalente anche sui criteri precedentemente individuati, lo svolgimento della stessa iniziativa o della stessa attività, sulla medesima area e per il periodo richiesto, in modo continuativo o ricorrente nel passato.
La Provincia può comunque, in ogni momento revocare provvedimenti adottati ai sensi dei commi precedenti, ove la revoca si renda funzionale all’espletamento di manifestazioni ritenute di maggiore interesse.
Resta inteso che sono a carico del richiedente, che resta l’unico responsabile, le ulteriori autorizzazioni prescritte dalla legge connesse all’espletamento delle attività da svolgersi sul luogo da occupare.
Articolo 19 - Passi carrabili e pedonali
L’utilizzazione di area provinciale con accessi, autorizzati lungo le strade nel rispetto della disciplina del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione, è sottoposta al pagamento del canone di occupazione ove il titolare abbia legittimamente realizzato manufatti che modificano il piano stradale, al fine di facilitare l’accesso dei veicoli o dei pedoni alla proprietà privata (listoni in pietra o in altro materiale riempimento di scarpata, tombamento del fosso stradale o della cunetta di scolo delle acque stradali, muretti d’ala, interruzione di xxxxxxxxxxx, smusso nel marciapiede,ecc.).
(abrogato).
I passi carrabili posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso mancanti di un’opera di cui al comma precedente che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico (a raso) non danno luogo ad occupazione e, pertanto, non sono assoggettabili al canone, fatti salvi i casi in cui venga richiesto di riservare ad uso esclusivo l'area antistante l'accesso.
La domanda volta ad ottenere l’accesso ad area laterale deve essere presentata, secondo quanto stabilito dall’articolo 4, dal proprietario dell’area o fabbricato insistente sulla strada ovvero da colui che dimostri la titolarità della detenzione e/o del possesso dell’area e/o del fabbricato a cui si intende accedere. In tal ultimo caso, ai soli fini della concessione del suolo, non è richiesta l’autorizzazione del proprietario dell’immobile; resta salva ogni altra norma che la imponga in ragione delle opere che si intendono realizzare.
L’accesso/passo carrabile è rilasciato nei limiti e secondo le prescrizioni stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, del presente Regolamento e delle eventuali ulteriori specifiche tecniche che si rendessero necessarie per garantire la sicurezza stradale, indicate dal tecnico della Provincia nel parere che deve rilasciare prima dell’adozione del provvedimento.
Oltre agli obblighi indicati all’articolo 16, sono a carico del titolare tutti gli oneri che riguardano
l’area antistante l’accesso:
a) lo sgombero, sia sulla banchina stradale che sul manufatto, della neve anche se accumulata in conseguenza all'attività di pulizia della strada eseguita direttamente dalla Provincia o a mezzo di impresa appaltatrice;
b) l’asportazione costante di fango e detriti dal piano di transito dell'accesso;
c) la pulizia della copertura di regola almeno una volta l'anno con trasporto a rifiuto dei materiali ricavati dalla pulizia;
d) l'obbligo di modificare e adeguare l’accesso al piano stradale a seguito di interventi di manutenzione svolti dalla Provincia secondo le prescrizioni date da questo;
È consentita l’apertura di accessi provvisori, dalla durata massima di un anno, per motivi temporanei quali l’apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo e di divieto. L'accesso provvisorio o da cantiere deve essere identificato tramite apposita segnaletica di pericolo.
TITOLO III – Disposizioni specifiche Art. 20 – Impianti di pubblicità
Ferme restando le norme del Codice, del Regolamento di attuazione, l’autorizzazione/nulla osta per la installazione di qualsiasi tipo di impianto o mezzo pubblicitario, in sede fissa o su veicolo, lungo o in vista di strade provinciali è subordinata alle disposizione del presente Regolamento.
La domanda di autorizzazione è presentata secondo quanto stabilito all’articolo 4 ed il relativo provvedimento è sempre subordinato al preventivo parere tecnico dell’Ufficio Viabilità competente.
La domanda può avere ad oggetto uno o più impianti di pubblicità.
La domanda rivolta a più impianti insistenti sullo stesso Gruppo stradale e strada Provinciale impone al richiedente il pagamento delle spese di istruttoria riferite a domanda singola; negli altri
casi l’istante è tenuto a pagare in ragione dei numeri di impianti soggetti ad autorizzazione, pur se la relativa documentazione è presentata in unica istanza.
Quando la collocazione dell’impianto è prevista in aree e su edifici tutelati come beni culturali ovvero nell’ambito o in prossimità dei beni paesaggistici protetti ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 22-1-2004 n. 42), il parere favorevole degli Enti preposti a tale tutela è allegato alla domanda o comunque prodotto prima del rilascio della autorizzazione.
Le distanze e le modalità previste dal D.P.R. n. 495/1992 per la posa di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari si intendono come minime. Eventuali distanze maggiori possono essere stabilite dalla Provincia in seno alla adozione di Piani di Coordinamento provinciali.
Al di fuori dai centri abitati non è consentita la collocazione di impianti ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile in posizione trasversale per senso di marcia dei veicoli, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti.
In corrispondenza dei passi carrabili la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari rispetta distanze tali da garantire la visibilità ai veicoli impegnati nelle manovre di entrata e di uscita.
Qualora l’impianto pubblicitario rimanga inutilizzato per più di 15 giorni consecutivi
l’autorizzazione decade automaticamente.
Il titolare della autorizzazione ha l’obbligo di segnalare alla Provincia la sua temporanea inutilizzazione nella stessa giornata in cui ha provveduto alla rimozione del mezzo pubblicitario supportato dall’impianto. Analogamente il titolare provvede al ripristino del mezzo pubblicitario sull’impianto.
Qualora sia accertato il mancato utilizzo dell’impianto e non siano pervenute le comunicazioni di cui sopra, l’autorizzazione si intende parimenti decaduta con obbligo del titolare alla rimozione di quanto in opera.
Art. 21 - Obblighi del titolare dell’impianto pubblicitario
Il titolare dell’autorizzazione è responsabile dell’impianto e del mezzo pubblicitario, anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi, dell’osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonchè, in caso di cessazione dell’autorizzazione o di rimozione volontaria a coatta, del ripristino della situazione preesistente.
Egli è tenuto a:
− osservare le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente con particolare attenzione a non creare situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e veicolare;
− verificare il buono stato di conservazione del mezzo pubblicitario e della sua struttura di sostegno;
− effettuare tutti gli interventi necessari per la corretta manutenzione;
− adempiere nei tempi richiesti alle prescrizioni impartite dalla Provincia per intervenute e motivate esigenze;
− procedere, nel caso di decadenza o revoca della autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all’atto della installazione, alla rimozione entro i termini indicati nei provvedimenti amministrativi;
− fissare saldamente sul mezzo pubblicitario una targhetta metallica sulla quale sono riportati tutti i dati identificativi dell’autorizzazione
Qualora sia accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, la Provincia può richiedere il ripristino assegnando un termine. Trascorso tale termine, si procede alla rimozione coattiva, addebitando al titolare del provvedimento le relative spese.
Art. 22 – Spese e durata dell’autorizzazione per impianti pubblicitari
La durata delle autorizzazioni pubblicitarie ordinarie è di tre anni, rinnovabile, ma la Provincia può definire una durata inferiore per motivate ragioni, quella delle autorizzazioni temporanee è indicata nel relativo atto.
L’autorizzazione ed il nulla osta possono essere revocati in caso di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all’atto della installazione o per ogni altro motivo di revoca stabilito nel presente Regolamento.
Alla scadenza della autorizzazione o del nulla-osta, la struttura su cui sono collocati i cartelli pubblicitari e quelli direzionali previsti nel comma precedente è acquisita senza oneri economici al patrimonio della Provincia, qualora se ne valuti l’opportunità; in caso contrario, essa è rimossa a cura e spese del soggetto autorizzato.
Gli impianti, i mezzi pubblicitari ed i cartelli direzionali autorizzati ad essere collocati su area provinciale sono soggetti al pagamento del canone di occupazione.
L’installazione dell’impianto su area privata è subordinata alla presentazione del consenso del
proprietario.
Art. 23 – Attraversamento ed uso della sede
La concessione per l’attraversamento e uso della sede stradale, a seguito di specifica domanda presentata nei modi indicati all’articolo 4, è rilasciata dalla Provincia nei casi e nei limiti stabiliti dal Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione ed attuazione.
Il conseguente uso del suolo stradale assoggetta il titolare della concessione al pagamento di un canone determinato secondo quanto stabilito dagli articoli 26 e seguenti.
Con riferimento agli attraversamenti longitudinali all’asse stradale i lavori devono essere svolti secondo le prescrizioni seguenti: detti attraversamenti devono essere ubicati, rispetto all’asse stradale, in posizione tale da non innescare potenziali instabilità dei rilavati. Il ripristino dello scasso è conforme alle regole tecniche, tali da scongiurare cedimenti differiti nel tempo, indicate dalla Struttura con provvedimento che costituisce allegato al presente regolamento. Il tappetino di usura in conglomerato bituminoso è eseguito per l’intera carreggiata. All’interno dei centri abitati e, ove ritenuto necessario al di fuori dei centri abitati, è eseguita la preventiva scarificazione dello strato di usura esistente. Il piano carrabile non dovrà subire variazioni di quota o di pendenze trasversali. In ogni caso, i ripristini dovranno essere eseguiti a regola d’arte e garantendo il corretto deflusso delle acque superficiali verso le opere d’arte di raccolta e smaltimento.
In corrispondenza degli incroci e di curve gli attraversamenti trasversali all’asse stradale non potranno essere ubicati ad una distanza inferiore a 20 metri dall’asse dell’intersezione o dal raggio esterno della curva. Nel caso in cui tale distanza dovesse risultare inferiore, dovrà essere eseguito un ripristino del manto stradale bitumato su tutta l’area di incrocio, ovvero da ambo gli estremi della curva, per 20 metri oltre i limiti suddetti. Il ripristino dello scasso dovrà avvenire secondo le regole adottate dalla struttura tecnica con il provvedimento di cui al comma precedente, al fine di scongiurare cedimenti differiti nel tempo. È fatto obbligo di eseguire la fresatura o comunque l’asportazione ed il ripristino degli strati bitumati per una larghezza minima di 2,50 metri, in modo da assicurare il raccordo e la continuità con la superficie carrabile. I tagli dell’asfalto dovranno essere eseguiti con sega e non con macchine a percussione. Agli estremi dell’attraversamento, su ambo i lati dello stesso, dovranno essere disposti tombini ispezionabili. Il cavo o la condotta dovranno essere protetti da controtubo per tutta la lunghezza dell’attraversamento.
Il controllo sulla corretta esecuzione dei ripristini eseguiti compete ai responsabili dei gruppi.
Art. 24 - Trasferimento degli impianti ubicati nel sottosuolo e soprassuolo
Qualora la Provincia, per motivi di sicurezza della circolazione stradale, sia tenuta a procedere alla modifica ed al rifacimento di tratti di strade, di manufatti stradali, ecc. ovvero per ragioni di pubblica utilità, gli impianti ubicati nel sottosuolo e soprassuolo stradale (cioè, le camerette, i pozzetti, le cabine elettriche e telefoniche, ecc.) e altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono modificati o trasferiti, ove richiesto e nei limiti di fattibilità dell’opera stradale, in altra sede a cura e spese dei titolari dei provvedimenti autorizzativi.
Articolo 25 - Aree destinate a parcheggio
Ove i comuni aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti istituiscano parcheggi, non custoditi gratuiti o a limitazione oraria, su aree aree autorizzate di pertinenza provinciale, l’occupazione non è soggetta a canone.
Se la gestione dei parcheggi è sottoposta a tariffa, una quota del 30% è assegnata alla Provincia.
In entrambi i casi è fatto obbligo al Comune di effettuare la manutenzione ordinaria dell’area
interessata.
TITOLO IV CANONE DI CONCESSIONE
Art. 26 - Canone di concessione
Ai fini del presente Regolamento, qualunque occupazione di aree provinciali, per accessi stradali, impianti di pubblicità etc.., ottenuta con provvedimento specifico ovvero connessa ad altro provvedimento ovvero abusiva, costituisce presupposto per il pagamento del canone di occupazione in base a tariffa.
Il canone di concessione ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia.
Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato (articolo 1 comma 823 della Legge).
Il canone è determinato in base (articolo 1 comma 824 della Legge):
a. alla durata;
b. alla superficie, espressa in metri quadrati;
c. alla tipologia;
d. alle finalità;
e. alla zona occupata del territorio provinciale in cui è effettuata l'occupazione.
Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
Per le concessioni di occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari ed è dovuto
dall’anno di rilascio al 31 dicembre dell’anno in cui la stessa scade, è revocata o è rinunciata.
Art. 27 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
Ai fini della determinazione del canone, la rete stradale provinciale, le aree e gli spazi pubblici sono divisi in tre categorie, secondo l’attuale suddivisione delle strade provinciali operata con la Delibera di giunta provinciale n. 166 del 12/12/2014 o altro provvedimento successivo di classificazione (da ultimo Decreto del Presidente n. 116 del 18/11/2019).
Art. 28 - Determinazione del canone di occupazione
Il canone è annuale per le occupazioni permanenti e giornaliero per le occupazioni temporanee.
Il valore del canone si ottiene moltiplicando la Tariffa base per un coefficiente di ogni elemento appresso indicato:
a. Entità dell’occupazione
b. Tipologia della occupazione;
c. Finalità della occupazione
d. Zona occupata.
Gli importi della Tariffa base, sia per le occupazioni permanenti sia per le occupazioni provvisorie, sono indicati nella Tabella “Costi per il rilascio delle concessioni” approvata annualmente dal Presidente con proprio decreto, prima dell’approvazione del Bilancio. Con il
medesimo decreto il Presidente può variare i coefficienti delle voci che costituiscono gli elementi di cui al comma 2. La Tabella costituisce parte integrante del Presente Regolamento.
L’elemento “Entità della occupazione” è individuata:
a) Per gli accessi: la superficie si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà l’accesso, per la profondità convenzionale di un metro
b) Per i distributori di carburanti: oltre ai metri lineari degli accessi, dalla larghezza sul ciglio stradale delle corsie di accelerazione o decelerazione ed eventuali aiuole spartitraffico;
c) Per le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti l’area occupata con sovrappassi, sottopassi, condutture, cavi, impianti, o qualsiasi altro manufatto, funicolari, la superficie di occupazione: dai metri lineari della proiezione retta dell’opera sul suolo;
d) Per le occupazioni temporanee con cantieri per installazione dei citati cavi, condutture,
impianti: dalla superficie dell’area transennata per i lavori;
e) Per le occupazioni temporanee per manifestazioni: dalla superficie dell’area occupata e
transennata per lo svolgimento delle stesse;
f) Per le occupazioni con mezzi pubblicitari: dalla superficie della tabella o insegna (se bifacciale la superficie raddoppia).
L’elemento “tipologia della occupazione” contiene le seguenti voci:
a. Occupazioni con strutture ed impianti stabili
b. Occupazioni determinanti una sensibile riduzione della viabilità
c. Occupazione senza strutture stabili
d. Accessi/passi carrabili
e. Occupazioni sovrastanti il suolo
f. Occupazioni sottostanti il suolo
L’elemento “Finalità dell’occupazione” contiene voci riferite alla natura dell’attività ed al valore
economico e sacrificio imposto alla collettività
a. La natura dell’attività:
1. Industriale, artigianale, commerciale, professionale e di servizi
2. Commercio in aree pubbliche di prodotti agricoli (occupazione temp.)
3. Manifestazioni istituzionali, culturali, ricreative, sportive
4. Edilizia (occupazione temporanea con materiali e ponteggi)
5. Distributori di carburanti
6. Altri usi e pubblicità
b. Il valore economico della disponibilità dell’area ed il sacrificio alla collettività
1. Accesso a fondo agricolo senza fabbricato <Ha 1,00
2. Accesso a fondo agricolo con fabbricato <Ha 1,00
3. Accesso a fondo agricolo senza fabbricato >Ha 1,00
4. Accesso a fondo agricolo con fabbricato >Ha 1,00
5. Accesso a fabbricato di civile abitazione
6. Accesso a ville
7. Accesso a fondo dedicato ad attività economica diversa da agricola
8. Altri usi e pubblicità
L’elemento “zona occupata” contiene le seguenti voci:
Strada di categoria C2 Strada di categoria F1 Strada di categoria F2
Per le occupazioni temporanee, la tariffa come sopra determinata è ridotta: del 20% se la durata, nell’anno, è superiore a 14 giorni; del 50% se la durata, nell’anno, è superiore a 30 giorni, anche se non continuativi.
Nel caso di occupazioni permanenti soggette a procedura di gara aperta con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.
Dalla misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti è detratto l’importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dalla Provincia per la medesima concessione.
Art. 29 - Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi od esercenti attività strumentali ai servizi medesimi
Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione.
L’importo del canone, che non può comunque essere inferiore ad euro 800,00, è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.
Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.
Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e della rivalutazione se ne dà atto nel decreto annuale del Presidente contenente la Tabella “Costi per il rilascio delle concessioni”.
Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 30 - Esenzioni
Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni di suolo concesse:
a) allo Stato, alle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, ad enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, ad enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) alle associazioni culturali, sportive, sociali e comunque da tutti i soggetti associativi che svolgano attività senza scopo di lucro, per attività connesse alle finalità dello Statuto;
c) per le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché per i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
d) per la durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale
e) per una superficie complessiva inferiore a mezzo metro quadrato o lineare;
f) per l’esecuzione di opere e servizi appaltati dal Comune
g) in aree cimiteriali o al servizio di aree cimiteriali;
h) per le condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
i) per la sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
j) per la realizzazione di accessi/passi carrabili:
a. destinati a soggetti portatori di handicap, muniti del contrassegno invalidi, conviventi con il concessionario
b. al servizio di fondi agricoli utilizzati da soggetti che svolgono attività di imprenditori agricoli a titolo principale e prevalente (esenzione per quattro metri);
c. a raso o a filo, così come definiti dall’articolo 19 comma 3;
k) gli accessi pedonali di larghezza o apertura non superiore a m. 1,20;
l) per la realizzazione di innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi;
m) per la realizzazione di impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima.
n) a vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
o) per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
p) per coperture di fosso ad esclusione di quelle coincidenti con accessi e di tutte quelle a servizio dei distributori di carburante;
q) per le immissioni e gli scorrimenti di acque di qualsiasi tipo nel fosso e le occupazioni con attraversamenti ad uso irriguo;
r) per la installazione di mezzi pubblicitari con superficie inferiore o uguale a 0,50 mq;
s) per la installazione di cartelli di valorizzazione e promozione del territorio di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 23 maggio 2012.
Nel caso di accesso su fondo in comproprietà, l’esenzione del titolare della concessione si
estende agli altri comproprietari.
Art. 31 - Versamento del canone e conseguenze dell’inadempimento
Per le occupazioni permanenti il canone relativo all’anno in corso al momento del rilascio della concessione è versato per intero prima dell’emanazione del provvedimento; per gli anni successivi il canone è versato alla Provincia entro il 30 aprile di ogni anno.
Il canone annuale è corrisposto in unica soluzione.
Per importi superiori a 500 euro ovvero in casi di rilevante e comprovata impossibilità ad eseguire il pagamento, è ammessa, a richiesta dell’interessato e previa autorizzazione dell’organo competente, la rateizzazione del debito che sarà riscosso per intero comunque entro il mese di novembre.
In caso di ritardo nel pagamento del canone o di una rata sono dovuti gli interessi compensativi calcolati al tasso legale oltre alla sanzione per ritardato versamento.
Il pagamento del canone è eseguito sul conto corrente postale indicato dalla Provincia e comunicato ai concessionari sul sito istituzionale. Il versamento riporta il numero di concessione a cui si riferisce, e l’anno di competenza del pagamento.
Il versamento del canone è eseguito con arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la
frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore a detto limite.
Le variazioni in aumento nell’occupazione permanente in corso d’anno, comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.
Le variazioni in diminuzione nell'occupazione permanente in corso d'anno, comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, a partire dall'anno successivo di emissione della concessione.
Per le occupazioni temporanee il canone è versato all’atto della domanda per il rilascio della concessione e/o nullaosta, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell’occupazione.
Nel caso in cui il concessionario non versi alla Provincia, nei termini stabiliti, il canone di concessione, si rende inadempiente ed è, pertanto, assoggettato alle seguenti sanzioni:
a) omesso pagamento totale o parziale del canone: importo pari al 20% dell’ammontare del
canone dovuto e non versato;
b) tardivo pagamento del canone: importo pari al 10% dell’ammontare del canone.
Il pagamento è tardivo se effettuato entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza mentre si considera omesso in caso di inadempimento protratto oltre tale termine.
Sulle somme dovute e non pagate a titolo di canone si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza del canone.
Art. 32 – Vigilanza ed accertamento delle occupazioni abusive
Il personale tecnico del Servizio Viabilità esegue le attività di vigilanza sul rispetto del presente Regolamento ed esercita, nei casi previsti dalla Legge e dal Regolamento, le attività di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento delle violazioni per le occupazioni abusive.
Nell’espletamento degli accertamenti, il personale richiede l’esibizione dei provvedimenti di autorizzazione/concessione ed ogni altra documentazione atta a verificare la legittimità dell’opera e/o dell’attività.
In presenza di abusi pone in essere gli atti sanzionatori delle violazioni accertate.
Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 17 in ordine al ripristino dello stato dei luoghi, l’accertamento da parte del personale autorizzato dalla Legge o dal presente Regolamento di una occupazione abusiva determina, a carico del contravventore, l’obbligo di corrispondere:
a) un’indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l’occupazione fosse stata
autorizzata;
b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al canone maggiorato del 100%. Si considera permanente l’occupazione abusiva realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile; temporanea quella effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di
accertamento, redatta dal competente pubblico ufficiale.
L’irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l’applicazione di quelle stabilite dall’art. 20, commi 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285/92.
Art. 33 – Recupero del credito
Competente al recupero delle somme dovute per inadempimento e/o occupazione abusiva è
l’Ufficio concessioni.
Accertata la violazione l’Ufficio pone in essere l’avviso di accertamento a carico del trasgressore secondo le modalità stabilite dalla Legge 296/2006 articolo 1 commi 161 e seguenti.
Nel caso in cui si verifichi la scadenza del termine indicato nell'avviso, senza adempimento del debitore, si procede alla riscossione coattiva del credito.
Prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva e dopo comprovata dimostrazione di obiettiva difficoltà a pagare, possono essere concessi dilazioni e rateazioni delle somme, liquide ed esigibili, dovute all’Ente, a condizione che a) non vi siano morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni b) la dilazione non superi i dodici mesi c) che la dilazione sia concessa con previsione di decadenza nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata d) siano applicati, alla dilazione, gli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.
Iniziate le procedure di riscossione coattiva eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nei precedenti commi soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed alle spese di procedura sostenute dalla Provincia.
Non si procede alla iscrizione a ruolo qualora l’ammontare dovuto per ciascun credito (comprensivo di sanzioni ed interessi) non superi euro 16,53 arrotondati ad euro 17,00 (D.P.R. 129/1999). Tale disposizione non deve in ogni caso intendersi come franchigia.
Art. 34 – Riscossione coattiva
La riscossione delle somme dovute ed accertate abusive viene effettuata, ai sensi dell’art. 52,
comma 6, del D. Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446 con la procedura di cui al D.P.R. 29 Settembre 1973
n. 602 e s.m.i. mediante la formazione dei ruoli.
Con le stesse modalità sono recuperate le somme sostenute dalla Provincia per la rimozione dei materiali e manufatti e per la riduzione in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
Art. 35 - Rimborsi
Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il responsabile del procedimento.
Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare entro cinque anni dal pagamento. Decorso tale termine si prescrive il diritto all’ottenimento del rimborso.
Art. 36 - Quantificazione delle tariffe ed altre spese
La Tabella “Costi per il rilascio delle concessioni”, allegata al presente Regolamento ed aggiornata annualmente dal Presidente con proprio decreto prima della approvazione del Bilancio contiene tutti i valori necessari a determinare i canoni e indica le spese di istruttoria a carico del richiedente il provvedimento.
Comma già abrogato.
Le spese istruttorie sono dovute per ogni singola tipologia di intervento, opera o attività, anche se richieste, ove consentito, con unica istanza. Qualora nella domanda di autorizzazione o concessione o nulla osta o altro atto siano presenti più tipi di intervento, opere o attività, si procede al cumulo delle spese istruttorie.
Le spese istruttorie sono ridotte del 50% nel caso vengano richiesti pareri preventivi di massima.
Le spese istruttorie non sono dovute se la domanda ovvero i pareri siano richiesti da un Ente Locale e risultino d’interesse pubblico.
Il diniego alla realizzazione delle opere richieste o la rinuncia del richiedente non danno diritto al rimborso delle somme versate.
Comma già abrogato
Art. 37 - Disposizioni transitorie
Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme del Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e di ogni altra norma di legge o regolamentare applicabile.
Le concessioni ad occupazioni di suolo pubblico rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e non scadute si intendono confermate nella durata già disposta fermo restando l’applicazione del canone di cui al presente regolamento a decorrere dal 01/01/2017.
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per concessioni stradali stradali, di spazi ed aree pubbliche attraversamenti ed accessi, per la disciplina di impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari - C.O.S.A.P., Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 20 del 25 marzo 2013, ed ogni altra norma regolamentare, emanata dalla Provincia, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.