SCHEMA DI CONTRATTO
Allegati Deliberazione Giunta regionale 13 settembre 2000, n. 1041.
ALLEGATO A
SCHEMA DI CONTRATTO
DI LOCAZIONE CONNESSO AGLI EVENTI SISMICI STIPULATO DAL SINDACO DEL COMUNE DI
Art.1
Parti contraenti
1. Il Sig…………………………………….……… nato a il
………………………….. residente ………………………………………..codice fiscale
……………………………….. proprietario dell’immobile ubicato in
……………………………. Via …………………………….. numero vani………., oltre cucina e servizi, dotato altresì dei seguenti elementi accessori… , di seguito
indicato locatore,
concede in locazione
il suddetto immobile al Sindaco pro-tempore del Comune di ……………………………, di seguito indicato conduttore, il quale si impegna ad adempiere le obbligazioni a suo carico derivanti dal presente contratto, con le modalità e alle condizioni dallo stesso previste, affinchè lo conceda in sublocazione ai soggetti beneficiari di cui all’art.2.
Art.2
Soggetti beneficiari
1. Il locatore autorizza espressamente il conduttore a sublocare l’immobile oggetto del presente contratto di locazione ai nuclei familiari terremotati con priorità per quelli alloggiati nei moduli abitativi mobili.
Art.3
Durata del contratto
1. Il presente contratto ha la durata di 36 mesi, a decorrere dalla data della consegna dell’immobile al Sindaco da effettuarsi non oltre il 30.03.2001 e si risolve di diritto alla scadenza.
Art.4
Canone di locazione
1. Il canone di locazione del presente contratto è fissato in L… ,
determinato sulla base dei parametri stabiliti nell’ Allegato 1 al presente contratto e verrà corrisposto esclusivamente per i periodi di sublocazione.
2. Gli oneri accessori nonché ogni altro onere connesso al rapporto locativo sono a totale carico del proprietario dell’immobile nei periodi di non sublocazione.
Art.5
Aggiornamento del canone di locazione
1. Il canone di locazione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.
2. L’aggiornamento del canone di locazione decorre dal mese successivo alla espressa richiesta del locatore.
Art. 6
Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto, le parti richiamano le norme vigenti in materia di locazione in quanto applicabili alla fatttispecie de quo.
2. Qualunque modifica al presente contratto deve risultare da atto scritto.
IL LOCATORE IL CONDUTTORE
……………….. ……………………
ALLEGATO 1
I canoni di locazione sotto indicati sono correlati alla superficie utile residenziale dell'alloggio, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.
- fino a 46 mq L.350.000
- oltre 46 mq fino a 56 mq L.400.000
- oltre 56 mq fino a 66 mq L.450.000
- oltre 66 mq fino a 76 mq L.500.000
- oltre 76 mq fino a 86 mq L.550.000
- oltre 86 mq L.600.000
Il canone mensile e' ridotto, in relazione alla classe demografica dei Comune, delle seguenti percentuali:
- fino a 5000 abitanti | 30% |
- da 5000 a 10000 abitanti | 10% |
- da 10000 a 30000 abitanti | 5% |
Il canone mensile sopra determinato, puo' essere aumentato o diminuito nella misura dei 10%, in relazione alla tipologia, ubicazione, livello di piano, vetusta' e stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio, nonche' alla eventuale superficie non residenziale e puo' essere aumentato fino ad un massimo del 20% se l'alloggio e' ammobiliato.
Gli oneri finanziari di natura condominiale sono a carico del nucleo familiare che occupa l'immobile.
Aggiornamento dei canone di locazione.
Il canone di locazione e' aggiornato ogni anno nella misura pari al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
L'aggiornamento del canone di locazione decorre dal mese successivo alla espressa richiesta del locatore.
Perugia, Li
SCRITTURA PRIVATA
1) Con la presente scrittura privata redatta in duplice copia originale, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e stipula quanto segue:
Il Signor………………………….…nato a……………………il… residente
in……………………………C.F………………………………………………
concede in sublocazione a
Signor………………………………..nato a… il… residente
in…………………………….C.F……………………………., l’immobile sito in
………………………………….., Via…………………………n°… , ad esclusivo di abitazione.
Mobiliato/non mobiliato. Riscaldamento …………………………………….
2) La sublocazione avrà la durata di………………..con inizio dal…………………
3) Il canone viene determinato in Lire………………..Euro…………., da pagarsi in 12 rate mensili anticipate di Lire………………..Euro…………..ciascuna al domicilio del sublocatore.
4) Il Signor………………………….dichiara di essere a conoscenza del contratto di locazione tra il Locatore Sig…………………………e il conduttore Sig………………………..e di accettarne tutte le clausole contrattuali sottoscritte.
5) Per quanto non detto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di locazione e sublocazione.
Perugia,
Sublocatore Subconduttore
PROTOCOLLO D’INTESA PER IL REPERIMENTO DI ALLOGGI DA CONCEDERE IN LOCAZIONE
AI NUCLEI FAMILIARI TERREMOTATI
La Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria, E
le Associazioni della proprietà edilizia e i Sindacati degli inquilini sottoscrittori del presente protocollo d’intesa,
Vista l’Ordinanza Ministeriale n.2947 del 24.2.1999 – art.8 - comma 1 lett. a);
Vista l’Ordinanza Ministeriale n.3049 del 31.3.2000 – art.1; Vista l’Ordinanza Ministeriale n.3059 del 30.5.2000 – art.6; Vista l’Ordinanza Ministeriale n.3076 del 03.8.2000 – art.7;
Preso atto:
- che le suddette Ordinanze prevedono la possibilità per le Amministrazioni comunali di reperire alloggi di proprietà privata, da concedere in locazione ai nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili;
- che, in particolare, le stesse Amministrazioni comunali possono conferire priorità agli interventi su unità abitative, a condizione che il proprietario si impegna a locare l’immobile a famiglie attualmente ospitate nei moduli abitativi mobili e che tali interventi siano realizzati entro e non oltre il 30.03.2001;
- che per le finalità sopra indicate occorre concordare tra le parti interessate un contratto tipo di locazione e determinare i valori dei relativi canoni;
CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE:
Art. 1
(Compiti delle Associazioni dei proprietari e dei Sindacati degli inquilini)
1. Le Associazioni della proprietà che sottoscrivono la presente Intesa si impegnano ad intervenire presso i propri associati ed i proprietari di immobili, mediante opera di informazione e sensibilizzazione, affinchè stipulino contratti di locazione per le abitazioni disponibili di loro proprietà, ubicate nel Comuni interessati dalla crisi sismica, iniziata il 26 settembre 1997 o in zone a quelle limitrofe, alle condizioni fissate nella presente Intesa.
2. Le Associazioni della proprietà si impegnano, altresì, a prestare la propria assistenza ai locatori, nonché a comunicare ai Sindaci gli alloggi per i quali è stata data loro la disponibilità con indicazione delle caratteristiche oggettive e l’importo del canone di locazione, determinato sulla base dei parametri fissati nell’Allegato 1 allo schema di contratto.
3. I Sindacati degli inquilini si impegnano a prestare ai beneficiari l’assistenza ed il supporto per l’efficace conseguimento della finalità della presente Intesa, per il puntuale rispetto degli obblighi contrattuali, al fine di evitare ogni eventuale contenzioso.
Art.2
(Contratto di locazione stipulato dal Sindaco)
1. Il contratto di locazione è stipulato dal proprietario dell’immobile, di seguito indicato locatore, e dal Sindaco, di seguito indicato conduttore, il quale si impegna a sublocare gli
immobili a favore di nuclei familiari terremotati, di seguito indicati beneficiari, con priorità per quelli alloggiati nei moduli abitativi mobili. Il Sindaco, ai sensi dell’art.14, comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale n.2706/97, gestisce direttamente il contributo concesso al nucleo familiare, ai sensi dell’art.7, comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale n.2668/97.
2. Lo schema tipo del contratto di locazione di cui al comma 1, riportato nell’allegato A), è approvato con la presente Intesa.
3. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 hanno durata di trentasei mesi e si risolvono di diritto alla scadenza.
4. Il Sindaco stipula con i beneficiari indicati al comma 1 apposito contratto di sublocazione nel quale sono previsti: la durata della sublocazione, il canone complessivo dell’alloggio, gli oneri di legge posti a carico dei beneficiari suddetti.
Art.3 (Canone di locazione)
1. Il canone di locazione dei contratti stipulati ai sensi della presente Intesa non può essere superiore ai canoni mensili che le Associazioni di categoria hanno determinato e riportato nell’Allegato 1 allo schema di contratto, del quale costituisce parte integrante.
Art.4 (Attività di vigilanza)
1. Le Associazioni della proprietà edilizia e i Sindacati degli inquilini che sottoscrivono la presente Intesa garantiscono per ogni singolo contratto la loro presenza in sede di stipula e assicurano l’assistenza per la vigilanza sulla conformità dei contratti stipulati rispetto al contratto tipo di cui alla presente Intesa, al fine di eliminare contenzioso, di riequilibrare e calmierare i canoni di locazione nei Comuni terremotati.
Perugia lì,
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE …………………………….
ASSOCIAZIONI DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA: ……………………………..
SINDACATI DEGLI INQUILINI: ……………………………