Trattato di cooperazione in materia di brevetti
Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)
Fatto a Washington il 19 giugno 1970, rettificato il 28 settembre 1979,
modificato il 3 febbraio 1984 ed il 3 ottobre 2001
Trattato di cooperazione in materia di brevetti
fatto a Washington il 19 giugno 1970, rettificato il 28 settembre 1979,
modificato il 3 febbraio 1984 ed il 3 ottobre 2001
Preambolo
Disposizioni introduttive
Articolo 1 Costituzione di un’unione Articolo 2 Definizioni
Capitolo I: Domanda internazionale e ricerca internazionale
Articolo 3 Domanda internazionale Articolo 4 Richiesta
Articolo 5 Descrizione
Articolo 6 Rivendicazioni
Articolo 7 Disegni
Articolo 8 Rivendicazione di priorità Articolo 9 Depositante
Articolo 10 Xxxxxxx ricevente
Articolo 11 Data del deposito ed effetti della domanda internazionale Articolo 12 Trasmissione della domanda internazionale all’Ufficio
internazionale e all’amministrazione incaricata della ricerca internazionale
Articolo 13 Possibilità per gli Uffici designati di ricevere copia della domanda internazionale
Articolo 14 Irregolarità nella domanda internazionale Articolo 15 Ricerca internazionale
Articolo 16 Amministrazione incaricata della ricerca internazionale Articolo 17 Procedura in seno all’amministrazione incaricata della
ricerca internazionale
Articolo 18 Rapporto di ricerca internazionale
Articolo 19 Modifica delle rivendicazioni presso l’Ufficio internazionale Articolo 20 Comunicazione agli Uffici designati
Articolo 21 Pubblicazione internazionale
Articolo 22 Copie, traduzioni e tasse per gli Uffici designati Articolo 23 Sospensione della procedura nazionale
* Questo sommario è stato aggiunto al fine di facilitare la consultazione del testo al lettore. L’originale non comprende alcun sommario.
Articolo 24 Eventuale perdita degli effetti negli Stati designati Articolo 25 Revisione da parte degli Uffici designati
Articolo 26 Possibilità di correzione presso gli Uffici designati Articolo 27 Esigenze nazionali
Articolo 28 Modifica delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni presso gli Uffici designati
Articolo 29 Effetti della pubblicazione internazionale
Articolo 30 Carattere confidenziale della domanda internazionale
Capitolo II: Esame preliminare internazionale
Articolo 31 Richiesta di esame preliminare internazionale Articolo 32 Amministrazione incaricata dell’esame preliminare
internazionale
Articolo 33 Esame preliminare internazionale
Articolo 34 Procedura in seno all’amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale
Articolo 35 Rapporto di esame preliminare internazionale
Articolo 36 Trasmissione, traduzione e comunicazione del rapporto di esame preliminare internazionale
Articolo 37 Ritiro della domanda di esame preliminare internazionale o di elezioni
Articolo 38 Carattere confidenziale dell’esame preliminare internazionale Articolo 39 Copie, traduzioni e tasse per gli Uffici eletti
Articolo 40 Sospensione dell’esame nazionale e delle altre procedure Articolo 41 Modifica delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni
presso gli Uffici eletti
Articolo 42 Conseguenze dell’esame nazionale sugli Uffici eletti
Capitolo III: Disposizioni comuni
Articolo 43 Richiesta di taluni titoli di protezione Articolo 44 Richiesta di due titoli di protezione Articolo 45 Trattati di brevetti regionali
Articolo 46 Traduzione scorretta della domanda internazionale Articolo 47 Termini di scadenza
Articolo 48 Ritardo nel rispettare taluni termini di scadenza
Articolo 49 Diritto di esercitare presso amministrazioni internazionali
Capitolo IV: Servizi tecnici
Articolo 50 Servizi d’informazione sui brevetti Articolo 51 Assistenza tecnica
Articolo 52 Rapporti con le altre disposizioni del Trattato
Capitolo V: Disposizioni amministrative
Articolo 53 Assemblea Articolo 54 Comitato esecutivo
Articolo 55 Ufficio internazionale
Articolo 56 Comitato di cooperazione tecnica Articolo 57 Finanze
Articolo 58 Regolamento d’esecuzione
Capitolo VI: Controversie
Articolo 59 Controversie
Capitolo VII: Revisione e modifiche
Articolo 60 Revisione del Trattato
Articolo 61 Modifica di talune disposizioni del Trattato
Capitolo VIII: Clausole finali
Articolo 62 Modalità secondo le quali gli Stati possono fare parte del Trattato
Articolo 63 Entrata in vigore del Trattato Articolo 64 Riserve
Articolo 65 Applicazione progressiva Articolo 66 Denuncia
Articolo 67 Firma e lingue
Articolo 68 Funzioni del depositario Articolo 69 Notifiche
Gli Stati contraenti,
Desiderosi di contribuire allo sviluppo della scienza e della tecnica, Desiderosi di migliorare la protezione legale delle invenzioni,
Desiderosi di semplificare e rendere meno costoso l’ottenimento della protezione delle invenzioni quando questa sia richiesta in parecchi paesi,
Desiderosi di facilitare e accelerare per tutti l’accesso alle informazioni tecniche contenute nei documenti che descrivono nuove invenzioni,
Desiderosi di stimolare e accelerare il progresso economico dei paesi in via di sviluppo apprestando provvedimenti destinati ad accrescere l’efficacia dei loro sistemi legali di protezione delle invenzioni, siano essi nazionali o regionali, permettendo a detti paesi di accedere facilmente alle informazioni relative all’ottenimento di soluzioni tecniche adattate ai loro bisogni specifici e aiutandoli ad accedere alla tecnologia moderna in costante progresso,
Convinti che la cooperazione internazionale renderà molto più facile la realizzazione di questi scopi,
Hanno concluso il presente Trattato.
Articolo 1 Costituzione di un’unione
(1) Gli Stati che fanno parte del presente Trattato (denominati in seguito “Stati contraenti”) sono costituiti in unione per la cooperazione nell’ámbito del deposito, della ricerca e dell’esame delle domande di protezione delle invenzioni, nonché per la prestazione di servizi tecnici speciali. Quest’unione è denominata Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti.
(2) Nessuna disposizione del presente Trattato potrà essere interpretata come limitazione dei diritti previsti dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale a favore dei cittadini dei paesi membri di questa convenzione o delle persone domiciliate in questi paesi.
Articolo 2 Definizioni
Ai sensi del presente Trattato e del Regolamento d’esecuzione, e salvo sia stato stabilito diversamente in modo esplicito:
(i) si deve intendere per “domanda” una domanda di protezione per un’invenzione; ogni riferimento ad una “domanda” deve essere inteso quale riferimento alle domande di brevetto d’invenzione, di certificati di autore d’invenzione, di certificati di utilità, di modelli di utilità, di brevetti completivi, di certificati completivi, di certificati di autore completivi e di certificati di utilità completivi;
(ii) ogni riferimento a un “brevetto” deve essere inteso quale riferimento ai brevetti d’invenzione, ai certificati di autore d’invenzione, ai certificati di utilità, ai modelli di utilità, ai brevetti completivi, ai certificati completivi, ai certificati di autore d’invenzione completivi e ai certificati di utilità completivi;
(iii) si deve intendere per “brevetto nazionale” un brevetto rilasciato da una amministrazione nazionale;
(iv) si deve intendere per “brevetto regionale” un brevetto rilasciato da una amministrazione nazionale o intergovernativa abilitata a rilasciare brevetti aventi effetto in più di uno Stato;
(v) si deve intendere per “domanda regionale” una domanda di brevetto regionale;
(vi) ogni riferimento a una “domanda nazionale” deve essere inteso quale riferimento alle domande di brevetti nazionali e di brevetti regionali diverse da quelle depositate conformemente al presente Trattato;
(vii) si deve intendere per “domanda internazionale” una domanda depositata conformemente al presente Trattato;
(viii) ogni riferimento a una “domanda” deve essere inteso come riferimento alle domande internazionali e nazionali;
(ix) ogni riferimento a un “brevetto” va inteso quale riferimento a brevetti nazionali e regionali;
(x) ogni riferimento alla “legislazione nazionale” deve essere inteso come riferimento alla legislazione nazionale di uno Stato contraente oppure, qualora si tratti di una domanda regionale o di un brevetto regionale, al Trattato che prevede il deposito di domande regionali o il rilascio di brevetti regionali;
(xi) si intende come “data di priorità” per il computo dei termini:
(a) quando la domanda internazionale comprende una rivendicazione di priorità secondo l’articolo 8, la data del deposito della domanda la cui priorità è rivendicata;
(b) quando la domanda internazionale comprende più rivendicazioni di priorità secondo l’articolo 8, la data del deposito della domanda più remota di cui si rivendica la priorità;
(c) quando la domanda internazionale non comporta alcuna rivendicazione di priorità secondo l’articolo 8, la data del deposito internazionale di questa domanda;
(xii) si deve intendere per “Ufficio nazionale” l’amministrazione governativa di uno Stato contraente incaricata di rilasciare brevetti; ogni riferimento a un “Ufficio nazionale” deve essere inoltre inteso quale riferimento a ogni amministrazione intergovernativa incaricata da più Stati di rilasciare brevetti regionali, a condizione che uno almeno di questi Stati sia uno Stato contraente e che questi Stati abbiano autorizzato detta amministrazione ad assumere gli obblighi e a esercitare i poteri che il presente Trattato e il Regolamento d’esecuzione attribuiscono agli Uffici nazionali;
(xiii) si deve intendere per “Ufficio designato” l’Ufficio nazionale dello Stato designato dal depositante conformemente al capitolo I del presente Trattato, nonché ogni Ufficio che agisca per questo Stato;
(xiv) si deve intendere per “Ufficio eletto” l’Ufficio nazionale dello Stato eletto dal depositante conformemente al capitolo II del presente Trattato, nonché ogni Ufficio che agisca per questo Stato;
(xv) si deve intendere per “Ufficio ricevente” l’Ufficio nazionale o l’organizzazione intergovernativa presso cui la domanda è stata depositata;
(xvi) si deve intendere per “Unione” l’Unione internazionale di cooperazione in materia di brevetti;
(xvii) si deve intendere per “Assemblea” l’Assemblea dell’Unione;
(xviii) si deve intendere per “Organizzazione” l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;
(xix) si devono intendere per “Ufficio internazionale” l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione e, finché esisteranno, gli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale (BIRPI);
CAPITOLO I
DOMANDA INTERNAZIONALE E RICERCA INTERNAZIONALE
Articolo 3 Domanda internazionale
(1) Le domande di protezione delle invenzioni in ogni Stato contraente possono essere depositate come domande internazionali ai sensi del presente Trattato.
(2) Una domanda internazionale deve contenere, conformemente al presente Trattato e al Regolamento d’esecuzione, una richiesta, una descrizione, una o più rivendicazioni, uno o più disegni (ove siano richiesti) e un estratto.
(3) L’estratto serve esclusivamente a fini d’informazione tecnica; esso non può essere preso in considerazione per altri scopi, in particolare per valutare l’estensione della protezione richiesta.
(4) La domanda internazionale:
(i) deve essere redatta in una delle lingue prescritte;
(ii) deve rispondere ai requisiti formali prescritti;
(iii) deve soddisfare alla prescritta esigenza di unità dell’invenzione;
(iv) è assoggettata al versamento delle tasse prescritte.
Articolo 4 Richiesta
(1) La richiesta deve contenere:
(i) un’istanza per il trattamento della domanda internazionale conformemente al presente Trattato;
(ii) la designazione dello o degli Stati contraenti nei quali la protezione dell’invenzione è richiesta in base alla domanda internazionale (“Stati
designati”); se il depositante può o desidera ottenere, per ogni Stato designato, un brevetto regionale in luogo di un brevetto nazionale, egli deve precisarlo nella richiesta; se il depositante non può, a causa di un Trattato relativo a un brevetto regionale, limitare la sua domanda ad alcuni degli Stati che fanno parte di questo Trattato, la designazione di uno di questi Stati, unitamente all’indicazione del desiderio di ottenere un brevetto regionale, deve essere considerata una designazione di tutti questi Stati; se, secondo la legislazione nazionale dello Stato designato, la designazione di questo Stato ha gli effetti di una domanda regionale, questa designazione vale anche come indicazione del desiderio di ottenere un brevetto regionale;
(iii) il nome e gli altri dati prescritti relativi al depositante e all’eventuale mandatario;
(iv) il titolo dell’invenzione;
(v) il nome dell’inventore e gli altri dati prescritti che lo concernono, nel caso in cui la legislazione di almeno uno degli Stati designati esiga che tali indicazioni siano fornite all’atto del deposito di una domanda nazionale; negli altri casi, queste indicazioni possono figurare sia nella richiesta, sia in comunicazioni singole indirizzate a ciascun Ufficio designato la cui legislazione nazionale esiga queste indicazioni ma permetta che esse siano fornite dopo il deposito della domanda nazionale.
(2) Per ogni designazione si devono pagare, entro i termini prescritti, le tasse prescritte.
(3) Se il depositante non domanda altri titoli di protezione previsti dall’articolo 43, la designazione significa che la protezione domandata consiste nel rilascio di un brevetto da parte dello Stato designato o per questo Stato. L’articolo 2(ii) non è applicabile ai fini del presente paragrafo.
(4) L’assenza dell’indicazione, nella richiesta, del nome dell’inventore e di altri dati concernenti l’inventore non ha conseguenza alcuna negli Stati designati la cui legislazione, pur esigendo queste indicazioni, permette che esse vengano fornite dopo il deposito della domanda nazionale. L’assenza di queste indicazioni in una comunicazione separata non ha conseguenza alcuna negli Stati designati in cui queste indicazioni non sono richieste dalla legislazione nazionale.
Articolo 5 Descrizione
La descrizione deve esporre l’invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo affinché ogni persona esperta possa attuarla.
Articolo 6 Rivendicazioni
La rivendicazione o le rivendicazioni devono definire l’oggetto per il quale si domanda la protezione. Le rivendicazioni devono essere chiare e concise. Esse devono fondarsi interamente sulla descrizione.
Articolo 7 Disegni
(1) Fatte salve le disposizioni del paragrafo (2)(ii), occorre fornire disegni qualora essi siano necessari per la comprensione dell’invenzione.
(2) Se l’invenzione è tale da poter essere illustrata con disegni, pur non essendo essi necessari per la sua comprensione:
(i) il depositante può includere tali disegni nella domanda internazionale all’atto del suo deposito;
(ii) ogni Ufficio designato può esigere che il depositante fornisca tali disegni entro i termini prescritti.
Articolo 8 Rivendicazione di priorità
(1) La domanda internazionale può contenere una dichiarazione, conforme alle prescrizioni del Regolamento d’esecuzione, che rivendichi la priorità di una o più domande anteriori depositate in o per ogni Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.
(2)(a) Fatte salve le disposizioni del comma (b), le condizioni e gli effetti di ogni rivendicazione di priorità presentata conformemente al paragrafo (1) sono quelli previsti dall’articolo 4 dell’Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.
(b) La domanda internazionale che rivendica la priorità di una o più domande anteriori depositate in o per uno Stato contraente, può designare questo Stato. Se la domanda internazionale rivendica la priorità di una o più domande nazionali depositate in o per uno Stato designato o se rivendica la priorità di una domanda internazionale che aveva designato un solo Stato, le condizioni e gli effetti prodotti dalla rivendicazione di priorità in questo Stato sono quelli regolati dalla legislazione nazionale di quest’ultimo.
Articolo 9 Depositante
(1) Ogni persona domiciliata in uno Stato contraente e ogni cittadino di uno Stato contraente può depositare una domanda internazionale.
(2) L’Assemblea può decidere di permettere alle persone domiciliate in ogni paese facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale ma non del presente Trattato, nonché ai cittadini di detto paese, di depositare domande internazionali.
(3) Le nozioni di domicilio e di nazionalità, nonché l’applicazione di queste nozioni nel caso in cui vi siano più depositanti o qualora i depositanti non siano i medesimi per tutti gli Stati designati, sono definite nel Regolamento d’esecuzione.
Articolo 10 Xxxxxxx ricevente
La domanda internazionale deve essere depositata presso l’Ufficio ricevente prescritto, che la controlla e la tratta conformemente al presente Trattato e al Regolamento d’esecuzione.
Articolo 11
Data del deposito ed effetti della domanda internazionale
(1) L’Ufficio ricevente riconosce quale data del deposito internazionale la data di ricevimento della domanda internazionale, sempre che tale Ufficio accerti che, all’atto del ricevimento:
(i) il depositante non è manifestamente sprovvisto, per motivi di domicilio o di nazionalità, del diritto di depositare una domanda internazionale presso l’Ufficio ricevente,
(ii) la domanda internazionale è redatta nella lingua prescritta,
(iii) la domanda internazionale contiene come minimo gli elementi seguenti:
(a) un’indicazione secondo la quale essa è stata depositata quale domanda internazionale,
(b) la designazione di almeno uno Stato contraente,
(c) il nome del depositante, indicato nel modo prescritto,
(d) una parte che, a prima vista, sembri costituire una descrizione,
(e) una parte che, a prima vista, sembri costituire una o più rivendicazioni.
(2)(a) Se l’Ufficio ricevente accerta che la domanda internazionale non risponde, all’atto del ricevimento, alle condizioni elencate al paragrafo (1), esso invita il depositante, conformemente al Regolamento d’esecuzione, a depositare la necessaria correzione.
(b) Se il depositante ottempera a questo invito, conformemente al Regolamento d’esecuzione, l’Ufficio ricevente riconosce quale data del deposito internazionale, la data di ricevimento della correzione richiesta.
(3) Fatto salvo l’articolo 64(4), ogni domanda internazionale rispondente alle condizioni elencate nei punti (i) a (iii) del paragrafo (1), ed alla quale è stata riconosciuta una data di deposito internazionale ha, a decorrere dalla data del deposito internazionale, gli effetti di un deposito nazionale regolare in ciascuno degli Stati designati; questa data deve essere intesa quale data di deposito effettiva in ciascuno Stato designato.
(4) Ogni domanda internazionale rispondente alle condizioni elencate nei punti (i) a (iii) del paragrafo (1), è considerata come avente valore di un deposito nazionale regolare ai sensi della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.
Articolo 12
Trasmissione della domanda internazionale all’Ufficio internazionale e all’amministrazione incaricata della ricerca internazionale
(1) Un esemplare della domanda internazionale è conservato dall’Ufficio ricevente (“copia per l’Ufficio ricevente”), un esemplare (“esemplare originale”) è trasmesso all’Ufficio internazionale e un altro esemplare (“copia di ricerca”) è trasmesso all’amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale di cui all’articolo 16, conformemente al Regolamento d’esecuzione.
(2) L’esemplare originale è considerato come l’esemplare autentico della domanda internazionale.
(3) La domanda internazionale è considerata come ritirata se l’Ufficio internazionale non riceve l’esemplare originale nel termine prescritto.
Articolo 13
Possibilità per gli Uffici designati
di ricevere copia della domanda internazionale
(1) Ogni Ufficio designato può richiedere all’Ufficio internazionale una copia della domanda internazionale prima della comunicazione prevista
nell’articolo 20; trascorso un anno a decorrere dalla data di priorità, l’Ufficio internazionale rimette sollecitamente questa copia all’Ufficio designato.
(2)(a) Il depositante può, in qualsiasi momento, rimettere una copia della sua domanda internazionale a un Ufficio designato.
(b) Il depositante può, in qualsiasi momento, domandare all’Ufficio internazionale di rimettere una copia della sua domanda internazionale a un Ufficio designato; l’Ufficio internazionale rimette sollecitamente questa copia all’Ufficio designato.
(c) Un Ufficio nazionale può notificare all’Ufficio internazionale che non desidera ricevere le copie di cui al comma (b); in tal caso, detto comma non è applicabile nei confronti di tale Ufficio.
Articolo 14
Irregolarità nella domanda internazionale
(1)(a) L’Ufficio ricevente accerta che la domanda internazionale:
(i) sia firmata conformemente al Regolamento d’esecuzione;
(ii) contenga i dati prescritti relativi al depositante;
(iii) contenga un titolo;
(iv) contenga un estratto;
(v) soddisfi, nella misura prevista dal Regolamento d’esecuzione, i requisiti formali prescritti.
(b) Se l’Ufficio ricevente accerta che una di queste irregolarità non è soddisfatta, invita il depositante a correggere la domanda internazionale nel termine prescritto; se il depositante non ottempera a quest’invito, tale domanda è considerata ritirata e l’Ufficio ricevente redige una dichiarazione in tal senso.
(2) Se la domanda internazionale fa riferimento a disegni che non sono allegati alla domanda, l’Ufficio ricevente ne avverte il depositante, il quale può consegnare questi disegni entro i termini prescritti; la data del deposito internazionale sarà quella del giorno in cui detti disegni perverranno all’Ufficio ricevente. In caso diverso, qualsiasi riferimento a tali disegni è considerato come inesistente.
(3)(a) Se l’Ufficio ricevente accerta che le tasse prescritte dall’articolo 3(4)(iv) non sono state versate nel termine prescritto termine o che la tassa prescritta dall’articolo 4(2) non è stata versata per alcuno degli Stati designati, la domanda internazionale è considerata ritirata e l’Ufficio ricevente redige una dichiarazione in tal senso.
(b) Se l’Ufficio ricevente accerta che la tassa prescritta ai sensi dell’ articolo 4(2) è stata versata nel termine prescritto per uno o per alcuni Stati designati (ma non per tutti), la designazione di quelli fra i detti Stati per i quali la tassa non è stata versata nel termine prescritto è considerata ritirata e l’Ufficio ricevente redige una dichiarazione in tal senso.
(4) Se, dopo aver riconosciuto alla domanda internazionale una data di deposito internazionale, l’Ufficio ricevente accerta, entro i termini prescritti, che una qualsiasi delle condizioni elencate nei punti (i) a (iii) dell’articolo 11(1) non era stata soddisfatta a tale data, questa domanda è considerata ritirata e l’Ufficio ricevente redige una dichiarazione in tal senso.
Articolo 15 Ricerca internazionale
(1) Ogni domanda internazionale forma oggetto di una ricerca internazionale.
(2) Scopo della ricerca internazionale è scoprire lo stato della tecnica pertinente.
(3) La ricerca internazionale viene eseguita sulla base delle rivendicazioni, tenuto debito conto della descrizione e degli eventuali disegni.
(4) L’amministrazione incaricata della ricerca internazionale prevista nell’articolo 16 tenta di scoprire lo stato della tecnica pertinente nella misura massima consentita dai mezzi di cui dispone e deve, in ogni caso, consultare la documentazione specificata nel Regolamento d’esecuzione.
(5)(a) Il titolare di una domanda nazionale depositata presso l’Ufficio nazionale di uno Stato contraente o presso l’Ufficio che agisce per tale Stato può, qualora la legislazione nazionale di questo Stato lo consenta e nelle condizioni previste da questa legislazione, richiedere che una ricerca simile a una ricerca internazionale (“ricerca di tipo internazionale”) sia eseguita per tale domanda.
(b) L’Ufficio nazionale di uno Stato contraente o l’Ufficio che agisce per tale Stato può, qualora la legislazione nazionale di questo Stato lo consenta, assoggettare a una ricerca di tipo internazionale ogni domanda nazionale depositata presso di esso.
(c) La ricerca di tipo internazionale è eseguita dall’amministrazione incaricata della ricerca internazionale, prevista dall’articolo 16, che sarebbe competente per una ricerca internazionale se la domanda nazionale fosse una domanda internazionale depositata presso l’Ufficio indicato nei commi (a) e (b). Se la domanda nazionale è redatta in una lingua nella quale l’amministrazione
incaricata della ricerca internazionale ritiene di non essere in grado di trattare la domanda, la ricerca di tipo internazionale è eseguita basandosi su una traduzione approntata dal depositante in una delle lingue prescritte per le domande internazionali che detta amministrazione si è impegnata di accettare per le domande internazionali. La domanda nazionale e la traduzione, qualora ciò sia richiesto, devono essere presentate nella forma prescritta per le domande internazionali.
Articolo 16
Amministrazione incaricata della ricerca internazionale
(1) La ricerca internazionale è eseguita da un’amministrazione incaricata della ricerca internazionale; questa amministrazione può essere sia un Ufficio nazionale sia un’organizzazione intergovernativa, quale l’Istituto internazionale dei brevetti, le cui attribuzioni comprendono la redazione di rapporti di ricerca documentaria sullo stato della tecnica relativo a invenzioni oggetto di domande di brevetto.
(2) Se, in attesa dell’istituzione di un’amministrazione unica incaricata della ricerca internazionale, esistono più amministrazioni incaricate della ricerca internazionale, ogni Ufficio ricevente specifica, conformemente alle disposizioni dell’accordo citato nel paragrafo (3)(b), quale o quali di queste amministrazioni saranno competenti per eseguire la ricerca per le domande internazionali depositate presso detto Ufficio.
(3)(a) Le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale sono nominate dall’Assemblea. Ogni Ufficio nazionale e ogni organizzazione intergovernativa che soddisfano alle esigenze previste nel comma (c) possono essere nominati come amministrazione incaricata della ricerca internazionale.
(b) La nomina è subordinata al consenso dell’Ufficio nazionale o dell’organizzazione intergovernativa interessati nonché alla conclusione di un accordo, che l’Assemblea deve approvare, tra detto Ufficio o detta organizzazione e l’Ufficio internazionale. Questo accordo specifica diritti e obblighi delle parti e contiene in particolare l’impegno formale di detto Ufficio o di detta organizzazione ad applicare e osservare tutte le regole comuni della ricerca internazionale.
(c) Il Regolamento d’esecuzione prescrive le esigenze minime, in particolare per quanto concerne il personale e la documentazione, alle quali ogni Ufficio o organizzazione deve soddisfare prima di poter essere nominato e alle quali deve continuare a soddisfare fintantoché mantiene la nomina.
(d) La nomina vale per un periodo determinato, che può essere prolungato.
(e) Prima di decidere in merito alla nomina di un Ufficio nazionale o di una organizzazione intergovernativa o in merito al prolungamento o alla revoca della sua nomina, l’Assemblea consulta l’Ufficio o l’organizzazione interessati e domanda il parere del Comitato di cooperazione tecnica di cui all’articolo 56, non appena tale Comitato è costituito.
Articolo 17
Procedura in seno all’amministrazione incaricata della ricerca internazionale
(1) La procedura in seno all’amministrazione incaricata della ricerca internazionale è stabilita dal presente Trattato, dal Regolamento d’esecuzione e dall’accordo che l’Ufficio internazionale conclude, conformemente al presente Trattato e al Regolamento d’esecuzione, con detta amministrazione.
(2)(a) Se l’amministrazione incaricata della ricerca internazionale stima
(i) che la domanda internazionale concerne un oggetto per il quale essa non è tenuta, secondo il Regolamento d’esecuzione, a eseguire una ricerca, e decide in tal caso di non procedere alla ricerca, oppure
(ii) che la descrizione, le rivendicazioni o i disegni non rispondono alle condizioni prescritte in misura tale che una ricerca significativa, non potrebbe essere condotta a termine
tale amministrazione emette una dichiarazione in tal senso e notifica al depositante e all’Ufficio internazionale che non verrà redatto alcun rapporto di ricerca.
(b) Se una delle situazioni menzionate nel comma (a) esiste soltanto nei riguardi di talune rivendicazioni, il rapporto di ricerca internazionale ne fa stato e, per quanto concerne le altre rivendicazioni, tale rapporto viene redatto conformemente all’articolo 18.
(3)(a) Se l’amministrazione incaricata della ricerca internazionale ritiene che la domanda internazionale non soddisfa all’esigenza di unità dell’invenzione così come definita nel Regolamento d’esecuzione, essa invita il depositante a pagare tasse addizionali. L’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale redige il rapporto di ricerca internazionale per le parti della domanda internazionale che concernono l’invenzione menzionata in primo luogo nelle rivendicazioni (“invenzione principale”) e, se le tasse addizionali richieste sono state versate nel termine prescritto, per le parti della domanda
internazionale che concernono le invenzioni per le quali dette tasse sono state versate.
(b) La legislazione nazionale di ogni Stato designato può prescrivere che, quando l’Ufficio nazionale di questo Stato stima giustificato l’invito, menzionato nel comma (a), dell’amministrazione incaricata della ricerca internazionale, e quando il depositante non ha versato tutte le tasse addizionali, le parti della domanda internazionale che non hanno formato oggetto di una ricerca sono considerate come ritirate per quanto concerne gli effetti in questo Stato, a meno che il depositante non versi una tassa particolare all’Ufficio nazionale di detto Stato.
Articolo 18
Rapporto di ricerca internazionale
(1) Il rapporto di ricerca internazionale è redatto nel termine prescritto e nella forma prescritta.
(2) Il rapporto di ricerca internazionale, subito dopo la sua redazione, è trasmesso dall’amministrazione incaricata della ricerca internazionale al depositante e all’Ufficio internazionale.
(3) Il rapporto di ricerca internazionale o la dichiarazione di cui all’articolo 17(2)(a) è tradotto conformemente al Regolamento d’esecuzione. Le traduzioni sono predisposte dall’Ufficio internazionale o sotto la sua responsabilità.
Articolo 19
Modifica delle rivendicazioni presso l’Ufficio internazionale
(1) Il depositante, ricevuto il rapporto di ricerca internazionale, ha il diritto di modificare una sola volta le rivendicazioni della domanda internazionale depositando queste modifiche presso l’Ufficio internazionale entro il termine prescritto. Egli può allegarvi una breve dichiarazione, in conformità al Regolamento d’esecuzione, che esplichi le modifiche e che precisi gli effetti che queste ultime possono avere sulla descrizione e sui disegni.
(2) Le modifiche non devono andare oltre la divulgazione dell’invenzione contenuta nella domanda internazionale così come depositata.
(3) L’inosservanza delle disposizioni del paragrafo (2) non ha conseguenze negli Stati designati la cui legislazione nazionale consente che le modifiche vadano oltre l’esposizione dell’invenzione.
Articolo 20 Comunicazione agli Uffici designati
(1)(a) La domanda internazionale, unitamente al rapporto di ricerca internazionale (ivi compresa ogni indicazione prevista nell’articolo 17(2)(b)) o unitamente alla dichiarazione citata nell’articolo 17(2)(a), è comunicata, conformemente al Regolamento d’esecuzione, a ogni Ufficio designato che non abbia rinunciato, in tutto o in parte, a questa comunicazione.
(b) La comunicazione comprende la traduzione (come prescritta) di detto rapporto o di detta dichiarazione.
(2) Se le rivendicazioni sono state modificate secondo l’articolo 19(1), la comunicazione deve contenere sia il testo integrale delle rivendicazioni nella forma primitiva e nella forma modificata sia il testo integrale delle rivendicazioni nella forma primitiva e precisare le modifiche apportate; essa deve, contenere l’eventuale dichiarazione di cui all’articolo 19(1).
(3) A richiesta dell’Ufficio designato o del depositante, l’amministrazione incaricata della ricerca internazionale invia a ciascuno di loro, conformemente al Regolamento d’esecuzione, copia dei documenti citati nel rapporto di ricerca internazionale.
Articolo 21 Pubblicazione internazionale
(1) L’Ufficio internazionale pubblica le domande internazionali.
(2)(a) Fatte salve le eccezioni previste nel comma (b) e nell’articolo 64(3), la pubblicazione internazionale della domanda internazionale avviene sollecitamente dopo la scadenza di un termine di 18 mesi a decorrere dalla data di priorità di tale domanda.
(b) Il depositante può domandare all’Ufficio internazionale di pubblicare la sua domanda internazionale in qualsiasi momento prima della scadenza del termine citato nel comma (a). L’Ufficio internazionale procede, di conseguenza, come previsto dal Regolamento d’esecuzione.
(3) Il rapporto di ricerca internazionale o la dichiarazione di cui all’articolo 17(2)(a) sono pubblicati conformemente al Regolamento d’esecuzione.
(4) La lingua e la forma della pubblicazione internazionale, nonché altri dettagli, sono stabiliti dal Regolamento d’esecuzione.
(5) Non si procede alla pubblicazione internazionale se la domanda internazionale è ritirata o considerata ritirata prima della conclusione della preparazione tecnica della pubblicazione.
(6) Se l’Ufficio internazionale stima che la domanda internazionale contiene espressioni o disegni contrari al buon costume o all’ordine pubblico, o dichiarazioni denigratorie ai sensi del Regolamento d’esecuzione, esso può omettere tali espressioni, disegni o dichiarazioni nelle sue pubblicazioni indicando il posto e il numero delle parole o dei disegni omessi. Esso fornisce, a richiesta, copie speciali delle parti omesse.
Articolo 22
Xxxxx, traduzioni e tasse per gli Uffici designati
(1) Il depositante consegna a ciascun Ufficio designato una copia della domanda internazionale (salvo che la comunicazione di cui all’articolo 20 sia già avvenuta) e una traduzione (come prescritta) di tale domanda e gli versa l’eventuale tassa nazionale al più tardi alla scadenza di un termine di 301 mesi a decorrere dalla data di priorità. Nel caso in cui il nome dell’inventore e le altre indicazioni ad esso relative, prescritte dalla legislazione dello Stato designato, non sono richieste all’atto del deposito di una domanda nazionale, il depositante deve, se esse non figurano già nella richiesta, comunicarle all’Ufficio nazionale di detto Stato o all’Ufficio che agisce per esso al più tardi alla scadenza di un termine di 301 mesi a decorrere dalla data di priorità.
(2) Quando l’amministrazione incaricata della ricerca internazionale dichiara, conformemente all’articolo 17(2)(a), che non verrà redatto alcun rapporto di ricerca internazionale, il termine per l’adempimento degli atti menzionati nel paragrafo (1) del presente articolo è il medesimo di quello previsto dal paragrafo (1).
(3) La legislazione di ogni Stato contraente può stabilire, per l’adempimento degli atti menzionati nei paragrafi (1) e (2), termini che scadono posteriormente ai termini indicati in detti paragrafi.
1 Nota dell’editore: Il termine di 30 mesi, in vigore dal 1 aprile 2002, non si applica nei confronti di un Ufficio designato che abbia notificato all’Ufficio internazionale l’incompatibilità con la legislazione nazionale applicata da detto Xxxxxxx. Il termine di 20 mesi, in vigore fino al 31 marzo 2002, continua ad applicarsi dopo tale data nei confronti di ogni Ufficio designato per tutto il periodo in cui l’articolo 22(1), nella sua versione modificata, continua a non essere compatibile con la legislazione nazionale applicabile. Le informazioni riguardanti tale incompatibilità nonché i ritiri di tali modifiche sono pubblicati nella gazzetta e sul sito web dell’OMPI sotto: xxx.xxxx.xxx/xxx/xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxx/ res_incomp.html.
Articolo 23
Sospensione della procedura nazionale
(1) Nessun Ufficio designato tratta o esamina la domanda internazionale prima della scadenza dei termini applicabili secondo l’articolo 22.
(2) Nonostante le disposizioni del paragrafo (1), ogni Ufficio designato può, a richiesta esplicita del depositante, trattare o esaminare la domanda internazionale in qualsiasi momento.
Articolo 24
Eventuale perdita degli effetti negli Stati designati
(1) Fatto salvo l’articolo 25, nel caso di cui al seguente punto (ii), gli effetti della domanda internazionale previsti nell’articolo 11(3) cessano in ogni Stato designato, con le medesime conseguenze del ritiro di una domanda nazionale in questo Stato:
(i) se il depositante ritira la sua domanda internazionale o la designazione di questo Stato;
(ii) se la domanda internazionale è considerata ritirata in base agli articoli 12(3), 14(1)(b), 14(3)(a) o 14(4), o se la designazione di questo Stato è considerata ritirata in base all’articolo 14(3)(b);
(iii) se il depositante non adempie, nel termine applicabile, gli atti menzionati nell’articolo 22.
(2) Nonostante le disposizioni del paragrafo (l), ogni Ufficio designato può mantenere gli effetti previsti nell’articolo 11(3) anche quando non sia richiesto che tali effetti siano mantenuti in virtù dell’articolo 25(2).
Articolo 25
Revisione da parte degli Uffici designati
(1)(a) Se l’Ufficio ricevente rifiuta di accordare una data di deposito internazionale o dichiara che la domanda internazionale è considerata come ritirata, o se l’Ufficio internazionale effettua un accertamento secondo l’articolo 12(3), quest’ultimo Ufficio, a richiesta del depositante, invia senza indugio a ogni Ufficio designato indicato dal depositante copia di ogni documento contenuto nell’archivio.
(b) Se l’Ufficio ricevente dichiara che la designazione di uno Stato è considerata ritirata, l’Ufficio internazionale, a richiesta del depositante, invia senza indugio all’Ufficio nazionale di detto Stato copia di ogni documento contenuto nell’archivio.
(c) Le richieste effettuate in base ai commi (a) o (b) devono essere presentate nei termini prescritti.
(2)(a) Fatte salve le disposizioni del comma (b), ogni Ufficio designato, qualora l’eventuale tassa nazionale sia stata versata e la traduzione appropriata (come prescritta) sia stata consegnata nei termini prescritti, decide se il rifiuto, la dichiarazione o l’accertamento menzionati nel paragrafo (1) erano giustificati ai sensi del presente Trattato e del Regolamento d’esecuzione; se l’Ufficio designato accerta che il rifiuto o la dichiarazione risultano da un errore o da un’omissione dell’Ufficio ricevente, o che l’accertamento risulta da un errore o da un’omissione dell’Ufficio internazionale, esso deve trattare la domanda internazionale, per quanto concerne i suoi effetti nello Stato dell’Ufficio designato, come se tale errore od omissione non fossero avvenuti.
(b) Se l’esemplare originale perviene all’Ufficio internazionale dopo la scadenza dei termini prescritti dall’articolo 12(3) a causa di un errore o di un’omissione del depositante, il comma (a) non si applica che nelle circostanze menzionate nell’articolo 48(2).
Articolo 26
Possibilità di correzione presso gli Uffici designati
Nessun Ufficio designato può respingere una domanda internazionale per il motivo che essa non risponde alle condizioni del presente Trattato e del Regolamento d’esecuzione senza dare dapprima al depositante la possibilità di correggere detta domanda nella misura e secondo la procedura previste dalla legislazione nazionale per situazioni identiche o simili relative a domande nazionali.
Articolo 27 Esigenze nazionali
(1) Nessuna legislazione nazionale può esigere che la domanda internazionale soddisfi, nella forma e nel contenuto, requisiti diversi da quelli previsti dal presente Trattato e dal Regolamento d’esecuzione o a requisiti supplementari.
(2) Le disposizioni del paragrafo (1) non possono ostacolare l’applicazione dell’articolo 7(2) né impedire ad alcuna legislazione nazionale, dopo che sia stato avviato presso l’Ufficio designato il trattamento della domanda internazionale, di esigere:
(i) se il depositante è una persona giuridica, l’indicazione del nome di un funzionario autorizzato a rappresentarla;
(ii) la presentazione di documenti, che non fanno parte della domanda internazionale, ma che costituiscono la prova di citazioni o dichiarazioni che figurino in detta domanda, ivi compresa la conferma della domanda internazionale mediante la firma del depositante, quando la domanda sia stata firmata, all’atto del deposito, dal suo rappresentante o dal suo mandatario.
(3) Se, nei riguardi di uno Stato designato, il depositante non ha veste, secondo la legislazione nazionale di questo Stato, onde depositare una domanda nazionale non essendo egli l’inventore, la domanda internazionale può essere respinta dall’Ufficio designato.
(4) Se la legislazione nazionale prevede, per quanto concerne la forma e il contenuto delle domande nazionali, condizioni che, dal punto di vista dei depositanti, sono più favorevoli di quelle previste dal presente Trattato e dal Regolamento d’esecuzione per le domande internazionali, l’Ufficio nazionale, i tribunali e gli altri organi competenti dello Stato designato o che agiscono per esso possono applicare le prime condizioni, in luogo e vece delle ultime, alle domande internazionali, salvo quando il depositante richiede che le condizioni previste dal presente Trattato e dal Regolamento d’esecuzione siano applicate alla sua domanda internazionale.
(5) Nulla nel presente Trattato e nel Regolamento d’esecuzione può essere inteso nel senso di una limitazione alla libertà di uno Stato contraente nel prescrivere ogni condizione sostanziale di brevettabilità che esso desideri. In particolare, ogni disposizione del presente Trattato e del Regolamento d’esecuzione concernente la definizione dello stato della tecnica deve intendersi esclusivamente ai fini della procedura internazionale; pertanto, ogni Stato contraente è libero di applicare, per la determinazione della brevettabilità di un’invenzione che forma l’oggetto di una domanda internazionale, i criteri della propria legislazione nazionale relativi allo stato della tecnica e ad altre condizioni di brevettabilità che non costituiscono esigenze relative alla forma e al contenuto delle domande.
(6) La legislazione nazionale può esigere che il depositante fornisca prove in merito a ogni condizione sostanziale di brevettabilità che essa prescrive.
(7) Ogni Ufficio ricevente, nonché ogni Ufficio designato che abbia avviato il trattamento della domanda internazionale, può applicare le disposizioni della sua legislazione nazionale relative all’obbligo, per il depositante, di farsi rappresentare da un mandatario autorizzato presso detto Xxxxxxx e/o di indicare un indirizzo nello Stato designato onde ricevere le notifiche.
(8) Nulla nel presente Trattato e nel Regolamento d’esecuzione può essere inteso nel senso di una limitazione alla libertà di uno Stato contraente ad
applicare i provvedimenti che stima necessari in materia di difesa nazionale o a limitare, per la protezione dei suoi interessi economici, il diritto dei suoi cittadini o delle persone domiciliate sul suo territorio di depositare domande internazionali.
Articolo 28
Modifica delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni presso gli Uffici designati
(1) Il depositante deve avere la possibilità di modificare le rivendicazioni, la descrizione e i disegni, entro il termine prescritto, presso ogni Ufficio designato. Nessun Ufficio designato può rilasciare un brevetto o rifiutarne il rilascio prima della scadenza di questo termine, salvo accordo esplicito del depositante.
(2) Le modifiche non devono andare oltre la divulgazione dell’invenzione contenuta nella domanda internazionale così come depositata, a meno che la legislazione nazionale dello Stato designato non lo consenta esplicitamente.
(3) Le modifiche devono essere conformi alla legislazione nazionale dello Stato designato per tutto ciò che non è stabilito dal presente Trattato o dal Regolamento d’esecuzione.
(4) Se l’Ufficio designato esige una traduzione della domanda internazionale, le modifiche devono essere fatte nella lingua della traduzione.
Articolo 29
Effetti della pubblicazione internazionale
(1) Per quanto concerne la protezione dei diritti del depositante in uno Stato designato, gli effetti della pubblicazione internazionale di una domanda internazionale in questo Stato, fatte salve le disposizioni dei paragrafi (2) a (4), sono identici a quelli che la legislazione nazionale di questo Stato attribuisce alla pubblicazione nazionale obbligatoria di domande nazionali non esaminate come tali.
(2) Se la lingua della pubblicazione internazionale è diversa da quella delle pubblicazioni richieste dalla legislazione nazionale dello Stato designato, questa legislazione nazionale può prevedere che gli effetti previsti al paragrafo (1) non si producano che a decorrere dalla data in cui:
(i) una traduzione in quest’ultima lingua è stata pubblicata conformemente alla legislazione nazionale; oppure
(ii) una traduzione in quest’ultima lingua è stata messa a disposizione del pubblico per visione, conformemente alla legislazione nazionale; oppure
(iii) una traduzione in quest’ultima lingua è stata trasmessa dal depositante all’utilizzatore non autorizzato, effettivo o eventuale, dell’invenzione che forma l’oggetto della domanda internazionale; oppure
(iv) i due atti previsti ai punti (i) e (iii) o i due atti previsti ai punti (ii) e
(iii) sono stati effettuati.
(3) La legislazione nazionale di ogni Stato designato può prevedere che quando la pubblicazione internazionale sia stata fatta, a richiesta del depositante, prima della scadenza di un termine di 18 mesi a decorrere dalla data di priorità, gli effetti previsti nel paragrafo (1) non si producano che a partire dalla scadenza di un termine di 18mesi a decorrere dalla data di priorità.
(4) La legislazione nazionale di ogni Stato designato può prevedere che gli effetti previsti nel paragrafo (1) non si producano che a partire dalla data di ricevimento, da parte del suo Ufficio nazionale o dell’Ufficio che agisce per questo Stato, di un esemplare della pubblicazione, fatta conformemente all’articolo 21, della domanda internazionale. Questo Ufficio deve pubblicare quanto prima la data di ricevimento nel suo bollettino.
Articolo 30
Carattere confidenziale della domanda internazionale
(1)(a) Fatto salvo il comma (b), l’Ufficio internazionale e le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale non devono permettere ad alcuna persona o amministrazione l’accesso alla domanda internazionale prima della sua pubblicazione internazionale, salvo richiesta o autorizzazione del depositante.
(b) Il comma (a) non è applicabile alle trasmissioni dirette all’amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale, alle trasmissioni previste nell’articolo 13 né alle comunicazioni previste nell’articolo 20.
(2)(a) Nessun Ufficio nazionale può permettere a terzi l’accesso alla domanda internazionale, salvo richiesta o autorizzazione del depositante, prima della più remota delle date qui appresso indicate:
(i) data della pubblicazione internazionale della domanda internazionale;
(ii) data di ricevimento della comunicazione della domanda internazionale secondo l’articolo 20;
(iii) data di ricevimento di una copia della domanda internazionale secondo l’articolo 22.
(b) Il comma (a) non vieta a un Ufficio nazionale di comunicare a terzi di essere stato designato né di pubblicare questo fatto. Questa comunicazione o pubblicazione può tuttavia contenere soltanto le seguenti indicazioni: designazione dell’Ufficio ricevente, nome del depositante, data del deposito internazionale, numero della domanda internazionale e titolo dell’invenzione.
(c) Il comma (a) non vieta a un Ufficio designato di permettere alle autorità giudiziarie di accedere alla domanda internazionale.
(3) Il paragrafo (2)(a) si applica a ogni Ufficio ricevente, salvo per quanto concerne le trasmissioni previste nell’articolo 12(1).
(4) Ai sensi del presente articolo, il termine “accesso” comprende tutti i mezzi mediante i quali i terzi possono prendere conoscenza e di conseguenza comprende anche le comunicazioni personali e la pubblicazione generale; tuttavia, nessun Ufficio nazionale può pubblicare una domanda internazionale o la sua traduzione prima che sia avvenuta la pubblicazione internazionale o prima della scadenza di un termine di 20 mesi a decorrere dalla data di priorità qualora la pubblicazione internazionale non sia avvenuta alla scadenza di 20 mesi.
ESAME PRELIMINARE INTERNAZIONALE
Articolo 31
Richiesta di esame preliminare internazionale
(1) A richiesta dei depositante, la sua domanda internazionale viene sottoposta ad un esame preliminare internazionale in conformità alle disposizioni che seguono e al Regolamento d’esecuzione.
(2)(a) Ogni depositante che, ai sensi del Regolamento d’esecuzione, è domiciliato in uno Stato contraente vincolato dal capitolo II oppure è cittadino di tale Stato, e la cui domanda internazionale è stata depositata presso l’Ufficio ricevente di questo Stato o che agisce per conto di questo Stato, può presentare una richiesta di esame preliminare internazionale.
(b) L’Assemblea può decidere di permettere alle persone autorizzate a depositare domande internazionali di presentare una richiesta di esame preliminare internazionale anche se sono domiciliate in uno Stato non parte di questo Trattatomo non vincolato dal capitolo II o anche se hanno la nazionalità di tale Stato.
(3) La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere fatta separatamente dalla domanda internazionale. Essa deve contenere le indicazioni prescritte ed essere redatta nella lingua e nella forma prescritte.
(4)(a) La richiesta di esame preliminare internazionale deve indicare lo o gli Stati contraenti ove il depositante intende utilizzare i risultati dell’esame preliminare internazionale (“Stati eletti”). Altri Stati contraenti possono essere eletti successivamente. Possono essere eletti soltanto Stati contraenti già designati conformemente all’articolo 4.
(b) I depositanti di cui al paragrafo (2)(a) possono eleggere qualsiasi Stato contraente vincolato dal capitolo II. I depositanti di cui al paragrafo (2)(b) possono eleggere soltanto Stati contraenti vincolati dal capitolo II che si siano dichiarati disposti ad essere eletti da tali depositanti.
(5) Per la richiesta di esame preliminare internazionale devono essere versate, nei termini prescritti, le tasse prescritte.
(6)(a) La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere presentata all’amministrazione competente incaricata dell’esame preliminare internazionale citata nell’articolo 32.
(b) Ogni elezione successiva deve essere presentata all’Ufficio internazionale.
(7) Ogni Ufficio eletto riceve notifica della sua elezione.
Articolo 32
Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale
(1) L’esame preliminare internazionale è eseguito dall’amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale.
(2) Per le richieste di esame preliminare internazionale di cui all’articolo 31(2)(a) e per quanto riguarda le richieste ai sensi dell’articolo 31(2)(b), l’Ufficio ricevente o l’Assemblea, rispettivamente, precisa, in conformità alle disposizioni dell’accordo applicabile concluso tra l’amministrazione o le amministrazioni interessate incaricate dell’esame preliminare internazionale e l’Ufficio internazionale, quale o quali fra queste amministrazioni saranno competenti per eseguire l’esame preliminare.
(3) Le disposizioni dell’articolo 16(3) sono applicabili, mutatis mutandis, alle amministrazioni incaricate dell’esame preliminare internazionale.
Articolo 33
Esame preliminare internazionale
(1) Oggetto dell’esame preliminare internazionale è la formulazione di un giudizio preliminare e non impegnativo sul fatto di capire se l’invenzione per cui si richiede la protezione sembri essere nuova, sembri implicare un’attività inventiva (non essere evidente) ed appaia atta ad avere applicazione industriale.
(2) Ai fini dell’esame preliminare internazionale, l’invenzione per la quale si richiede la protezione è considerata come nuova se non si trovano anteriorità nello stato della tecnica, come definito nel Regolamento d’esecuzione.
(3) Ai fini dell’esame preliminare internazionale, si deve considerare che l’invenzione per la quale si richiede la protezione implica un’attività inventiva qualora, considerato lo stato della tecnica come definito nel Regolamento d’esecuzione, essa non è, alla data pertinente prescritta, evidente per una persona esperta della materia.
(4) Ai fini dell’esame preliminare internazionale, l’invenzione per la quale si richiede la protezione è considerata come atta ad avere applicazione industriale se, conformemente alla sua natura, essa può essere prodotta o utilizzata (in senso tecnologico) in un qualsiasi genere di industria. Il termine “industria” deve essere inteso nel senso più largo, come nella Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.
(5) I criteri sovraesposti servono solo ai fini dell’esame preliminare internazionale. Ogni Stato contraente può applicare criteri aggiuntivi o differenti per decidere se, in questo Stato, l’invenzione per cui si chiede la protezione è brevettabile o meno.
(6) L’esame preliminare internazionale deve tenere conto di tutti i documenti citati nel rapporto di ricerca internazionale. Esso può prendere in considerazione qualsiasi altro documento considerato pertinente nella fattispecie.
Articolo 34
Procedura in seno all’amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale
(1) La procedura in seno all’amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale è regolata dal presente Trattato, dal Regolamento d’esecuzione e dall’accordo che l’Ufficio internazionale conclude, in conformità con il presente Trattato e con il Regolamento d’esecuzione, con detta amministrazione.
(2)(a) Il depositante ha il diritto di comunicare, verbalmente e per iscritto, con l’amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale.
(b) Il depositante ha il diritto di modificare le rivendicazioni, la descrizione e i disegni nel modo prescritto e nei termini prescritti, prima della redazione del rapporto di esame preliminare internazionale. Le modifiche non devono andare oltre la divulgazione dell’invenzione contenuta nella domanda internazionale così come depositata.
(c) Il depositante riceve dall’amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale almeno un parere scritto, salvo che detta amministrazione stimi che tutte le condizioni che seguono sono soddisfatte:
(i) l’invenzione risponde ai criteri citati nell’articolo 33(1);
(ii) la domanda internazionale soddisfa le condizioni del presente Trattato e del Regolamento d’esecuzione nei limiti entro i quali esse sono controllate da detta amministrazione;
(iii) non si prevede di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 35(2), ultima frase.
(d) Il depositante può rispondere al parere scritto.
(3)(a) Se l’amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale stima che la domanda internazionale non soddisfa l’esigenza di unità dell’invenzione come definito nel Regolamento d’esecuzione, essa può invitare il depositante, a scelta di quest’ultimo, a limitare le rivendicazioni in modo da soddisfare questo requisito oppure a pagare delle tasse supplementari.
(b) La legislazione nazionale di ogni Stato eletto può prevedere che, qualora il depositante decida di limitare le rivendicazioni ai sensi del comma (a), le parti della domanda internazionale che, in conseguenza della limitazione, non formano oggetto di un esame preliminare internazionale, sono considerate ritirate per quanto concerne gli effetti in questo Stato, a meno che il depositante non versi una tassa speciale all’Ufficio nazionale di detto Stato.
(c) Se il depositante non ottempera entro i termini prescritti all’invito menzionato nel comma (a), l’amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale redige un rapporto di esame preliminare internazionale sulle parti della domanda internazionale che riguardano ciò che sembra costituire l’invenzione principale e, su questo punto, fornisce indicazioni nel rapporto. La legislazione nazionale di ogni Stato eletto può prevedere che, quando il suo Ufficio nazionale stimi giustificato l’invito dell’amministrazione incaricata dell’esame preliminare, le parti della domanda internazionale che non riguardano l’invenzione principale siano considerate come ritirate, per quanto
concerne gli effetti in questo Stato, a meno che il depositante non versi una tassa speciale a questo Ufficio.
(4)(a) Se l’amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale stima
(i) che la domanda internazionale concerne un oggetto per il quale essa non è tenuta, secondo il Regolamento d’esecuzione, a eseguire un esame preliminare internazionale e decide in tal caso di non eseguire tale esame, oppure
(ii) che la descrizione, le rivendicazioni o i disegni non sono chiari, o che le rivendicazioni non si fondano in maniera adeguata sulla descrizione, cosi’ che non è possibile farsi una opinione valida circa la novità, l’attività inventiva (non evidenza) o l’applicazione industriale dell’invenzione per la quale la protezione è richiesta,
essa non esamina le questioni previste nell’articolo 33(1) e fa conoscere al depositante detta opinione e i relativi motivi.
(b) Se l’una o l’altra delle situazioni menzionate nel comma (a) esiste soltanto per talune rivendicazioni o in relazione a talune rivendicazioni, le disposizioni di questo comma sono applicate unicamente a tali rivendicazioni.
Articolo 35
Rapporto di esame preliminare internazionale
(1) Il rapporto di esame preliminare internazionale è redatto entro i termini prescritti e nella forma prescritta.
(2) Il rapporto di esame preliminare internazionale non deve contenere dichiarazione alcuna circa il fatto di sapere se l’invenzione, per la quale la protezione è richiesta, è o sembra essere brevettabile o meno nei riguardi di una qualsiasi legislazione nazionale. Questo rapportodeve dichiarare, fatto salvo il paragrafo (3), relativamente a ogni rivendicazione, se questa rivendicazione sembra soddisfare i criteri di novità, di attività inventiva (non evidenza) e di applicazione industriale, come definiti ai fini dell’esame preliminare internazionale nell’articolo 33(1) a (4). Questa dichiarazione deve essere corredata dalla citazione dei documenti che sembrano comprovare il giudizio espresso e da tutte le spiegazioni che possono imporsi nella fattispecie. In questa dichiarazione devono essere ugualmente aallegate le altre osservazioni previste dal Regolamento d’esecuzione.
(3)(a) Se l’amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale stima, all’atto della redazione del rapporto di esame preliminare internazionale, che esiste una qualunque delle situazioni menzionate nell’articolo 34(4)(a), essa
ne fa stato nel rapporto indicando i motivi. Il rapporto non deve contenere alcuna dichiarazione ai sensi del paragrafo (2).
(b) Se esiste una delle situazioni menzionate nell’articolo 34(4)(b), il rapporto di esame preliminare internazionaledeve contenere, per le rivendicazioni in questione, la dichiarazione prevista nel comma (a) e, per le altre rivendicazioni, la dichiarazione indicata nel paragrafo (2).
Articolo 36
Trasmissione, traduzione e comunicazione del rapporto di esame preliminare internazionale
(1) Il rapporto di esame preliminare internazionale deve essere trasmesso, unitamente agli allegati prescritti, al depositante e all’Ufficio internazionale.
(2)(a) Il rapporto di esame preliminare internazionale e i suoi allegati devono essere tradotti nelle lingue prescritte.
(b) Ogni traduzione di detto rapporto deve essere preparata dall’Ufficio internazionale stesso o sotto la sua responsabilità; ogni traduzione degli allegati è preparata dal depositante.
(3)(a) l rapporto di esame preliminare internazionale, unitamente alla sua traduzione (come prescritta) e i suoi allegati (nella lingua d’origine), deve essere comunicato dall’Ufficio internazionale a ogni Ufficio eletto.
(b) La traduzione prescritta degli allegati deve essere trasmessa, entro i termini prescritti, dal depositante agli Uffici eletti.
(4) L’articolo 20(3) è applicabile, mutatis mutandis, alle copie di ogni documento citato nel rapporto di esame preliminare internazionale e che non è stato citato nel rapporto di ricerca internazionale.
Articolo 37
Ritiro della domanda di esame preliminare internazionale o di elezioni
(1) Il depositante può ritirare tutte le elezioni o parte di esse.
(2) Se il ritiro concerne tutti gli Stati eletti, la domanda di esame preliminare internazionale è considerata ritirata.
(3)(a) Ogni ritiro deve essere notificato all’Ufficio internazionale.
(b) L’Ufficio internazionale notifica il ritiro agli Uffici eletti interessati e all’amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale.
(4)(a) Fatto salvo il comma (b), il ritiro della domanda di esame preliminare internazionale o dell’elezione di uno Stato contraente è, qualora la legislazione
di questo Stato non disponga diversamente, considerato come ritiro della domanda internazionale per quanto concerne questo Stato.
(b) Il ritiro della domanda di esame preliminare internazionale o dell’elezione non è considerata come ritiro della domanda internazionale se esso è effettuato prima della scadenza dei termini applicabili secondo l’articolo 22; tuttavia, ogni Stato contraente può prevedere nella sua legislazione nazionale che quanto sopra avverrà soltanto se il suo Ufficio nazionale avrà ricevuto, entro detti termini, copia della domanda internazionale, unitamente a una traduzione (come prescritto) di detta domanda e la tassa nazionale.
Articolo 38
Carattere confidenziale dell’esame preliminare internazionale
(1) Salvo richiesta o autorizzazione del depositante, l’Ufficio internazionale e l’amministrazione incaricata dell’esame preliminare non devono permettere in nessun momento ad alcuna persona o amministrazione – eccettuati gli Uffici eletti, dopo che sia stato redatto il rapporto di esame preliminare internazionale
– di accedere, ai sensi e alle condizioni dell’articolo 30(4), al fascicolo dell’esame preliminare internazionale.
(2) Fatti salvi il paragrafo (1) e gli articoli 36(1) e (3) e 37(3)(b), l’Ufficio internazionale e l’amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale non possono, salvo richiesta o autorizzazione del depositante, fornire alcuna informazione relativa al rilascio o al rifiuto del rilascio di un rapporto di esame preliminare internazionale oppure al ritiro o al mantenimento della domanda di esame preliminare internazionale o di una elezione.
Articolo 39
Xxxxx, traduzioni e tasse per gli Uffici eletti
(1)(a) Se l’elezione di uno Stato contraente è stata effettuata prima della scadenza del 19° mese a decorrere dalla data di priorità, l’articolo 22 non è applicabile a questo Stato; il depositante rimette a ogni Ufficio eletto una copia della domanda internazionale (salvo che la comunicazione di cui all’articolo 20 sia già avvenuta) e una traduzione (come prescritto) di questa domanda e versa l’eventuale tassa nazionale al più tardi alla scadenza di un termine di 30 mesi a decorrere dalla data di priorità.
(b) Ogni legislazione nazionale può stabilire, per l’adempimento degli atti menzionati nel comma (a), dei termini che scadano posteriormente al termine indicato in detto comma.
(2) Gli effetti previsti nell’articolo 11(3) cessano nello Stato eletto con conseguenze identiche a quelle che derivano dal ritiro di una domanda
nazionale in questo Stato, qualora il depositante non compia gli atti menzionati nel paragrafo (1)(a) entro il termine applicabile secondo il paragrafo (1)(a) o (b).
(3) Ogni Ufficio eletto può mantenere gli effetti previsti nell’articolo 11(3) anche nel caso in cui il depositante non soddisfi le condizioni previste nel paragrafo (1)(a) o (b).
Articolo 40
Rinvio dell’esame nazionale e delle altre procedure
(1) Se l’elezione di uno Stato contraente è avvenuta prima della scadenza del 19° mese a decorrere dalla data di priorità, l’articolo 23 non è applicabile a questo Stato e il suo Ufficio nazionale, o ogni Ufficio che agisca per questo Stato, non esegue l’esame e non dà inizio ad alcun’altra procedura relativa alla domanda internazionale, fatto salvo il paragrafo (2), prima della scadenza dei termini applicabili secondo l’articolo 39.
(2) Nonostante le disposizioni del paragrafo (1), ogni Ufficio eletto può, in qualsiasi momento, a richiesta esplicita del depositante, eseguire l’esame e dare inizio a qualsiasi altra procedura relativa alla domanda internazionale.
Articolo 41
Modifica delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni presso gli Uffici eletti
(1) Il depositante deve avere la possibilità di modificare le rivendicazioni, la descrizione e i disegni, entro il termine prescritto, presso ogni Ufficio eletto. Nessun Xxxxxxx eletto può rilasciare un brevetto o rifiutarne il rilascio prima della scadenza di questo termine, salvo accordo esplicito del depositante.
(2) Le modifiche non devono andare oltre la divulgazione dell’invenzione contenuta nella domanda internazionale così come depositata, a meno che la legislazione nazionale dello Stato non lo consenta esplicitamente.
(3) Le modifiche devono essere conformi alla legislazione nazionale dello Stato eletto per tutto ciò che non è stabilito dal presente Trattato o dal Regolamento d’esecuzione.
(4) Se l’Ufficio eletto esige una traduzione della domanda internazionale, le modifiche devono essere fatte nella lingua della traduzione.
Articolo 42
Conseguenze dell’esame nazionale sugli Uffici eletti
Gli Uffici eletti che ricevono il rapporto di esame preliminare internazionale non possono esigere che il depositante consegni copie di documenti relativi all’esame della medesima domanda internazionale fatto presso un altro Ufficio eletto o fornisca informazioni circa il contenuto di tali documenti.
CAPITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 43
Richiesta di taluni titoli di protezione
Il depositante può indicare, conformemente al Regolamento d’esecuzione, che la sua domanda internazionale mira al rilascio di un certificato di autore d’invenzione, di un certificato di utilità o di un modello di utilità e non a quello di un brevetto, oppure al rilascio di un brevetto o certificato completivo, di un certificato di autore d’invenzione completivo o di un certificato di utilità completivo, in ogni Stato designato o eletto la cui legislazione prevede il rilascio di certificati di autore d’invenzione, di certificati di utilità, di modelli di utilità, di brevetti o certificati completivi, di certificati di autore d’invenzione completivi o di certificati di utilità completivi; gli effetti derivanti da questa indicazione sono determinati dalla scelta fatta dal depositante. L’articolo 2(ii) non è applicabile ai fini del presente articolo e di ogni regola ad esso relativa.
Articolo 44
Richiesta di due titoli di protezione
Per ogni Stato designato o eletto la cui legislazione consente che una domanda intesa al rilascio di un brevetto o di uno degli altri titoli di protezione menzionati nell’articolo 43 possa mirare altresì al rilascio di un altro di questi titoli di protezione, il depositante può indicare, conformemente al Regolamento d’esecuzione, i due titoli di protezione di cui desidera il rilascio; gli effetti che ne derivano sono determinati dalle indicazioni del depositante. Ai fini del presente articolo, l’articolo 2(ii) non è applicabile.
Articolo 45
Trattati di brevetti regionali
(1) Ogni Trattato che preveda il rilascio di un brevetto regionale (“trattato di brevetto regionale”) e che conceda a tutte le persone, autorizzate dall’articolo 9 a depositare domande internazionali, il diritto di depositare domande per il
rilascio di brevetti regionali, può stipulare che le domande internazionali contenenti la designazione o l’elezione di uno Stato facente parte tanto del Trattato di brevetto regionale che del presente Trattato, possono essere depositate in vista del rilascio di brevetti regionali.
(2) La legislazione nazionale di un tale Stato designato o eletto può prevedere che ogni designazione o elezione di detto Stato nella domanda internazionale sarà considerata come indicazione del desiderio del depositante di ottenere un brevetto regionale conformemente al Trattato di brevetto regionale.
Articolo 46
Traduzione scorretta della domanda internazionale
Se, a causa di una traduzione scorretta della domanda internazionale, la portata di un brevetto rilasciato in base a questa domanda è più estesa di quella della domanda internazionale nella sua lingua d’origine, le autorità competenti dello Stato contraente considerato possono limitare adeguatamente e con effetto retroattivo la portata del brevetto e dichiarare che esso è nullo e come non avvenuto nella misura in cui la sua portata ha oltrepassato la portata della domanda internazionale nella lingua d’origine.
Articolo 47 Termini di scadenza
(1) Le norme per il computo dei termini previsti nel presente Trattato sono fissate dal Regolamento d’esecuzione.
(2)(a) Tutti i termini stabiliti nei capitoli I e II del presente Trattato possono essere modificati, indipendentemente da ogni revisione prevista dall’articolo 60, mediante una decisione degli Stati contraenti.
(b) Tali decisioni sono prese dall’Assemblea o tramite votazione per corrispondenza e devono essere unanimi.
(c) I dettagli di questa procedura sono stabiliti dal Regolamento d’esecuzione.
Articolo 48
Xxxxxxx nel rispettare taluni termini di scadenza
(1) Se un termine stabilito nel presente Trattato o nel Regolamento d’esecuzione non è osservato a causa di interruzione dei servizi postali, di smarrimento o di ritardo inevitabili del corriere postale, questo termine è considerato come osservato nei casi previsti nel Regolamento d’esecuzione a
condizione che siano fornite le dovute prove e che siano soddisfatte le altre condizioni prescritte in detto Regolamento.
(2)(a) Ogni Stato contraente deve, per quanto lo concerne, giustificare, per motivi ammessi dalla legislazione nazionale, un ritardo nel rispettare un termine.
(b) Ogni Stato contraente può, per quanto lo concerne, giustificare, per motivi diversi da quelli menzionati nel comma (a) un ritardo nel rispettare di un termine.
Articolo 49
Diritto di esercitare presso amministrazioni internazionali
Avvocati, agenti di brevetti o altre persone, che abbiano il diritto d’esercitare presso l’Ufficio nazionale presso il quale la domanda internazionale è stata depositata, hanno il diritto di esercitare, per quanto concerne questa domanda, presso l’Ufficio internazionale, presso l’amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale e presso l’amministrazione competente incaricata dell’esame preliminare internazionale.
Articolo 50
Servizi d’informazione sui brevetti
(1) L’Ufficio internazionale può fornire servizi (denominati nel presente articolo “servizi d’informazione”), provvedendo informazioni tecniche nonché altre informazioni pertinenti di cui dispone, sulla base di documenti pubblicati, principalmente brevetti e domande pubblicate.
(2) L’Ufficio internazionale può fornire questi servizi d’informazione sia direttamente sia per il tramite di una o più amministrazioni incaricate della ricerca internazionale o di altre istituzioni specializzate, nazionali o internazionali, con le quali tale Ufficio possa concludere accordi.
(3) I servizi d’informazione sono organizzati in modo da facilitare particolarmente l’acquisizione, da parte degli Stati contraenti che sono paesi in via di sviluppo, delle conoscenze tecniche e della tecnologia, ivi compreso il “know-how” pubblicato disponibile.
(4) I servizi d’informazione possono essere ottenuti dai governi degli Stati contraenti, dai loro cittadini e dalle persone domiciliate sul loro territorio. L’Assemblea può decidere l’estensione di detti servizi ad altri interessati.
(5)(a) Ogni servizio deve essere fornito ai governi degli Stati contraenti a prezzo di costo; tuttavia se si tratta di governi di Stati contraenti che sono paesi in via di sviluppo, il servizio è fornito a un prezzo inferiore a quello di costo qualora la differenza possa essere coperta dai benefici realizzati sulla prestazione di servizi a destinatari che non siano governi di Stati contraenti o da benefici provenienti da fonti menzionate nell’articolo 51(4).
(b) Il prezzo di costo di cui al comma (a) deve essere inteso come importo delle spese che oltrepassano e si aggiungono a quelle che l’Ufficio nazionale o l’amministrazione incaricata della ricerca internazionale debbono comunque sostenere per svolgere i loro compiti.
(6) I dettagli relativi all’applicazione del presente articolo sono regolati da decisioni dell’Assemblea e, entro i limiti da essa stabiliti, da gruppi di lavoro che l’Assemblea potrà istituire a tal fine.
(7) Se lo stima necessario, l’Assemblea raccomanda altri modi di finanziamento per completare quelli previsti nel paragrafo (5).
Articolo 51 Assistenza tecnica
(1) L’Assemblea istituisce un Comitato di assistenza tecnica (denominato nel presente articolo “il Comitato”).
(2)(a) I membri del Comitato sono scelti tra gli Stati contraenti, facendo si’ che i paesi in via di sviluppo vi siano rappresentati in modo adeguato.
(b) Il Direttore generale invita, di propria iniziativa o a richiesta del Comitato, rappresentanti di organizzazioni intergovernative che si occupano di assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo a partecipare ai lavori del Comitato.
(3)(a) Il Comitato ha il compito di organizzare e sorvegliare l’assistenza concessa agli Stati contraenti che sono paesi in via di sviluppo, allo scopo di sviluppare i loro sistemi di brevetti, sia a livello nazionale che a livello regionale.
(b) L’assistenza tecnica comprende tra l’altro la formazione di specialisti, la messa a disposizione di esperti e la fornitura di attrezzature didattiche ed operative.
(4) Per il finanziamento di progetti che rientrano nel quadro del presente articolo, l’Ufficio internazionale cerca di concludere accordi, da un canto con organizzazioni internazionali di finanziamento e con organizzazioni intergovernative, in particolare con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, le
xxxxxxx e gli istituti specializzati delle Nazioni Unite competenti in materia di assistenza tecnica, e, d’altro canto, con i governi degli Stati beneficiari dell’assistenza tecnica.
(5) I dettagli relativi all’attuazione del presente articolo sono regolati da decisioni dell’Assemblea e, entro i limiti da essa stabiliti, dai gruppi di lavoro che l’Assemblea potrà istituire a tal fine.
Articolo 52
Rapporti con altre disposizioni del Trattato
Nessuna disposizione del presente capitolo incide sulle disposizioni finanziarie figuranti negli altri capitoli del presente Trattato. Queste disposizioni non sono applicabili al presente capitolo né alla sua attuazione.
CAPITOLO V DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
Articolo 53 Assemblea
(1)(a) L’Assemblea, fatto salvo l’articolo 57(8), è composta dagli Stati contraenti.
(b) Il governo di ogni Stato contraente è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, da consiglieri e da esperti.
(2)(a) L’Assemblea:
(i) tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell’Unione e l’applicazione del presente Trattato;
(ii) svolge i compiti che le sono esplicitamente attribuiti in altre disposizioni del presente Trattato;
(iii) impartisce all’Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione;
(iv) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale relative all’Unione e gli impartisce le necessarie direttive su questioni di competenza dell’Unione;
(v) esamina e approva i rapporti e le attività del Comitato esecutivo istituito conformemente al paragrafo (9) e impartisce direttive a tale Comitato;
(vi) stabilisce il programma, adotta il bilancio triennale2 dell’Unione e ne approva i conti di chiusura;
2 Nota dell’editore: Dal 1980, il programma e il bilancio dell’Unione sono biennali.
(vii) adotta il regolamento finanziario dell’Unione;
(viii) istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli obiettivi dell’Unione;
(ix) decide quali Stati non contraenti e, fatto salvo il paragrafo (8), quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi come osservatori alle sue riunioni;
(x) intraprende qualsiasi altra azione intesa a promuovere gli obiettivi dell’Unione e svolge qualsiasi altro compito utile nel quadro del presente Trattato.
(b) Xxxxx questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall’Organizzazione, l’Assemblea delibera dopo aver sentito il parere del Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
(3) Un delegato può rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso.
(4) Ciascuno Stato contraente dispone di un voto.
(5)(a) La metà degli Stati contraenti costituisce il quorum.
(b) Qualora il quorum non sia raggiunto, l’Assemblea può deliberare; tuttavia, le deliberazioni, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutive solo se il quorum e la maggioranza richiesti sono ottenuti mediante il voto per corrispondenza previsto dal Regolamento d’esecuzione.
(6)(a) Fatti salvi gli articoli 47(2)(b), 58(2)(b), 58(3) e 61(2)(b), l’Assemblea richiede la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
(b) L’astensione non è considerata voto.
(7) Se si tratta di questioni che interessano esclusivamente gli Stati vincolati dal capitolo II, ogni riferimento agli Stati contraenti figurante nei paragrafi (4),
(5) e (6) è da considerare come valevole solamente per gli Stati vincolati dal capitolo II.
(8) Ogni organizzazione intergovernativa nominata quale amministrazione incaricata della ricerca internazionale o quale amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale è ammessa in qualità di osservatore alle riunioni dell’Assemblea.
(9) Allorché vi saranno più di quaranta Stati contraenti, l’Assemblea istituirà un Comitato esecutivo. Ogni riferimento al Comitato esecutivo fatto nel presente Trattato o nel Regolamento d’esecuzione deve essere inteso in riferimento a quando detto Comitato sarà istituito.
(10) Fino all’istituzione del Comitato esecutivo, l’Assemblea si pronuncia, nei limiti del programma e del bilancio preventivo triennale3, sui programmi e sui bilanci preventivi annuali preparati dal Direttore generale.
(11)(a) L’Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l’Assemblea generale dell’Organizzazione.
(b) L’Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione fatta dal Direttore Generale a richiesta del Comitato esecutivo o a richiesta di un quarto degli Stati contraenti.
(12) L’Assemblea adotta il suo Regolamento interno.
Articolo 54 Comitato esecutivo
(1) Dopo la sua istituzione da parte dell’Assemblea, il Comitato esecutivo sarà assoggettato alle disposizioni che seguono.
(2)(a) Fatto salvo l’articolo 57(8), il Comitato esecutivo è composto dagli Stati eletti dall’Assemblea tra i propri Stati membri.
(b) Il governo di ogni Stato membro del Comitato esecutivo è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, da consiglieri e da esperti.
(3) Il numero degli Stati membri del Comitato esecutivo corrisponde a un quarto del totale degli Stati membri dell’Assemblea. Nel calcolo dei seggi da occupare, il resto della divisione per quattro non è preso in considerazione.
(4) All’atto dell’elezione dei membri del Comitato esecutivo, l’Assemblea deve tenere conto di un’equa ripartizione geografica.
(5)(a) I Membri del Comitato esecutivo restano in funzione dalla chiusura della sessione dell’Assemblea che li ha eletti fino al termine della successiva sessione ordinaria dell’Assemblea.
(b) I membri del Comitato esecutivo sono rieleggibili nel limite massimo di due terzi.
(c) L’Assemblea stabilisce le modalità dell’elezione e della rielezione eventuale dei membri del Comitato esecutivo.
(6)(a) Il Comitato esecutivo:
3 Nota dell’editore: Dal 1980, il programma e il bilancio dell’Unione sono biennali.
(i) prepara il progetto d’ordine del giorno dell’Assemblea;
(ii) sottopone all’Assemblea le proposte relative al programma tracciato e al bilancio preventivo biennale dell’Unione preparati dal Direttore generale;
(iii) [soppresso]
(iv) sottopone all’Assemblea, con gli opportuni commenti, le relazioni periodiche del Direttore generale e i rapporti annuali di verifica dei conti;
(v) prende qualsiasi provvedimento utile per l’esecuzione, da parte del Direttore generale, del programma dell’Unione in conformità alle decisioni dell’Assemblea e tenendo conto delle circostanze createsi nell’intervallo tra due sessioni ordinarie di tale Assemblea;
(vi) svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti nel quadro del presente Trattato.
(b) Il Comitato esecutivo statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall’Organizzazione, previa consultazione del Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
(7)(a) Il Comitato si riunisce una volta all’anno in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale, di preferenza nel medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si riunisce il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
(b) Il Comitato esecutivo è convocato in sessione straordinaria dal Direttore generale sia di propria iniziativa che a richiesta del suo presidente o di un quarto dei suoi membri.
(8)(a) Ciascuno Stato membro del Comitato esecutivo dispone di un voto.
(b) La metà degli Stati membri del Comitato esecutivo costituisce il quorum.
(c) Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi.
(d) L’astensione non è considerata come voto.
(e) Un delegato può rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso.
(9) Gli Stati contraenti che non siano membri del Comitato esecutivo, nonché ogni organizzazione intergovernativa nominata come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o come amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale, sono ammessi alle riunioni del Comitato esecutivo come osservatori.
(10) Il Comitato esecutivo adotta il suo Regolamento interno.
Articolo 55 Ufficio internazionale
(1) I compiti amministrativi spettanti all’Unione sono svolti dall’Ufficio internazionale.
(2) L’Ufficio internazionale funge da segreteria dei diversi organi dell’Unione.
(3) Il Direttore generale è il funzionario di grado più elevato dell’Unione e la rappresenta.
(4) L’Ufficio internazionale pubblica una gazzetta e altre pubblicazioni previste dal Regolamento d’esecuzione o dall’Assemblea.
(5) Il Regolamento d’esecuzione precisa i servizi che gli Uffici nazionali devono prestare per sostenere l’Ufficio internazionale, le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e le amministrazioni incaricate dell’esame preliminare internazionale nello svolgimento dei compiti previsti dal presente Trattato.
(6) Il Direttore generale e i membri dei personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell’Assemblea, del Comitato esecutivo e di qualsiasi altro comitato o gruppo di lavoro istituito conformemente al presente Trattato o al Regolamento d’esecuzione. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d’ufficio, segretario di questi organi.
(7)(a) L’Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell’Assemblea e in collaborazione con il Comitato esecutivo, le conferenze di revisione.
(b) L’Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.
(c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni delle conferenze di revisione.
(8) L’Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.
Articolo 56
Comitato di cooperazione tecnica
(1) L’Assemblea istituisce un Comitato di cooperazione tecnica (denominato nel presente articolo “il Comitato”).
(2)(a) L’Assemblea stabilisce la composizione del Comitato e ne nomina i membri, avendo cura che i paesi in via di sviluppo siano equamente rappresentati.
(b) Le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e dell’esame preliminare internazionale sono membri d’ufficio del Comitato. Allorché una di tali amministrazioni risulta essere l’Ufficio nazionale di uno Stato contraente, questo stato non può avere altri rappresentanti nel Comitato.
(c) Se il numero degli Stati contraenti lo consente, il numero globale dei membri del Comitato è superiore al doppio del numero dei membri d’ufficio.
(d) Il Direttore generale, di propria iniziativa o a richiesta del Comitato, invita dei rappresentanti delle organizzazioni interessate a partecipare alle discussioni che potrebbero offrire interesse.
(3) Scopo del Comitato è di contribuire, mediante pareri e raccomandazioni:
(i) a migliorare costantemente i servizi previsti dal presente Trattato,
(ii) a ottenere, sino a quando vi saranno più amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e più amministrazioni incaricate dell’esame preliminare internazionale, che la loro documentazione e i loro metodi di lavoro siano quanto più possibile uniformi e che i loro rapporti abbiano uniformemente il più alto livello qualitativo possibile e,
(iii) a risolvere, su iniziativa dell’Assemblea o del Comitato esecutivo, i problemi tecnici particolari all’istituzione di un’unica amministrazione incaricata della ricerca internazionale.
(4) Ogni Stato contraente e ogni organizzazione internazionale interessata possono richiedere per iscritto al Comitato di occuparsi di questioni che rientrano nelle sue competenze.
(5) Il Comitato può indirizzare i suoi pareri e le sue raccomandazioni al Direttore generale o, per il tramite di quest’ultimo, all’Assemblea, al Comitato esecutivo, a tutte le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale o dell’esame preliminare internazionale o a talune di esse e a tutti gli Uffici riceventi o a taluni di essi.
(6)(a) Il Direttore generale trasmette senza eccezioni al Comitato esecutivo il testo di tutti i pareri e di tutte le raccomandazioni del Comitato. Egli può aggiungervi i suoi commenti.
(b) Il Comitato esecutivo può esprimere le proprie opinioni circa i pareri, le raccomandazioni o qualsiasi altra attività del Comitato e può invitare quest’ultimo a prendere in considerazione questioni rientranti nella sua competenza e a presentare una relazione in merito. Il Comitato esecutivo può
sottoporre all’Assemblea, con adeguati commenti, i pareri, le raccomandazioni e le relazioni del Comitato.
(7) Fino alla istituzione del Comitato esecutivo, i riferimenti a tale Comitato fatti nel paragrafo (6), devono essere intesi come riferimenti fatti all’Assemblea.
(8) L’Assemblea stabilisce i dettagli relativi alla procedura del Comitato.
Articolo 57 Finanze
(1)(a) L’Unione ha un bilancio preventivo.
(b) Il bilancio preventivo dell’Unione comprende gli introiti e le spese proprie dell’Unione, nonché il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle unioni amministrate dall’Organizzazione.
(c) Sono considerate come comuni alle unioni, le spese che non vengono attribuite esclusivamente all’Unione bensì anche a un’altra o ad altre unioni amministrate dall’Organizzazione. Il contributo dell’Unione a tali spese comuni è proporzionale all’interesse che le medesime presentano.
(2) Il bilancio dell’Unione è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre unioni amministrate dall’Organizzazione.
(3) Fatto salvo il paragrafo (5), il bilancio dell’Unione è finanziato dalle seguenti entrate:
(i) le tasse e le somme dovute per i servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione;
(ii) i proventi della vendita di pubblicazioni dell’Ufficio internazionale concernenti l’Unione e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
(iii) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
(iv) i canoni d’affitto, gli interessi e altri proventi diversi.
(4) L’ammontare delle tasse e somme dovute all’Ufficio internazionale come anche il prezzo di vendita delle sue pubblicazioni sono stabiliti in modo da coprire normalmente tutte le spese sostenute dall’Ufficio internazionale inerenti all’amministrazione del presente Trattato.
(5)(a) Se un esercizio finanziario si chiude con un disavanzo, gli Stati membri, fatti salvi i commi (b) e (c), versano contributi per coprire questo disavanzo.
(b) L’Assemblea fissa l’ammontare del contributo di ciascun Stato contraente tenendo debito conto del numero di domande internazionali inviate da ogni Stato durante l’anno considerato.
(c) Se il disavanzo può essere provvisoriamente coperto, totalmente o in parte, con altri mezzi, l’Assemblea può decidere di riportare il disavanzo in tal modo coperto e di non chiedere contributi agli Stati contraenti.
(d) Se la situazione finanziaria dell’Unione lo permette, l’Assemblea può decidere che tutti i contributi versati dagli Stati contraenti in conformità al comma (a) saranno loro rimborsati.
(e) Qualora uno Stato contraente non abbia versato il suo contributo giusta il comma (b) entro due anni a decorrere dalla data alla quale esso era esigibile secondo la decisione dell’Assemblea, questo Stato non potrà esercitare il suo diritto di voto in alcun organo dell’Unione. Tuttavia, ogni organo dell’Unione può autorizzare tale Stato a conservare l’esercizio del suo diritto di voto in seno all’organo stesso fintantoché quest’ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.
(6) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all’inizio di un nuovo esercizio, deve essere ripreso il bilancio dell’anno precedente secondo le modalità pratiche del Regolamento finanziario.
(7)(a) L’Unione possiede un fondo di cassa costituito mediante un versamento unico effettuato da ciascun Stato contraente. Se il fondo diventa insufficiente, l’Assemblea prende i provvedimenti necessari per l’aumento. Se una parte di questo fondo non è più necessaria, essa viene rimborsata agli Stati contraenti.
(b) L’ammontare del versamento iniziale di ciascuno Stato contraente a favore di tale fondo o l’ammontare della sua partecipazione a un aumento di tale fondo è stabilito dall’Assemblea in base a principi simili a quelli previsti nel paragrafo (5)(b).
(c) Le modalità di versamento sono stabilite dall’Assemblea su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
(d) Ogni rimborso è proporzionale agli importi versati da ciascun Stato contraente, tenuto debito conto delle date di questi versamenti.
(8)(a) L’accordo di sede concluso con lo Stato sul cui territorio ha sede l’Organizzazione deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Stato conceda degli anticipi. L’ammontare degli anticipi e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di particolari
accordi tra questo Stato e l’Organizzazione. Fintantoché durerà il suo obbligo a concedere anticipi, questo Stato dispone d’ufficio di un seggio in seno all’Assemblea e al Comitato esecutivo.
(b) Sia lo Stato di cui al comma (a) che l’Organizzazione hanno il diritto di denunciare l’impegno di concedere anticipi mediante notifica scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell’anno in cui è stata notificata.
(9) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Stati contraenti oppure da revisori esterni. Essi sono designati, col loro consenso, dall’Assemblea.
Articolo 58 Regolamento d’esecuzione
(1) Il Regolamento d’esecuzione allegato al presente Trattato contiene regole concernenti:
(i) le questioni in merito alle quali il presente Trattato rinvia esplicitamente al Regolamento d’esecuzione o prevede esplicitamente che esse formano o formeranno oggetto di prescrizioni;
(ii) tutte le condizioni, questioni o procedure di carattere amministrativo;
(iii) tutti i dettagli utili per l’attuazione delle disposizioni del presente Trattato.
(2)(a) L’Assemblea può modificare il Regolamento d’esecuzione.
(b) Xxxxx salvo il paragrafo (3), le modifiche esigono la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.
(3)(a) Il Regolamento d’esecuzione precisa quali sono le regole che possono essere modificate:
(i) soltanto mediante decisione unanime, oppure
(ii) soltanto a condizione che non vi sia opposizione né da parte di uno degli Stati contraenti il cui Ufficio nazionale funge da amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dell’esame preliminare internazionale, né – allorquando tale amministrazione è una organizzazione intergovernativa – vi sia opposizione da parte dello Stato contraente membro di questa organizzazione autorizzato a questo effetto dagli altri Stati membri riuniti in seno all’organo competente di tale organizzazione.
(b) Per poter sottrarre, in avvenire, una di queste regole alle esigenze indicate, occorre che siano soddisfatte, secondo il caso, le condizioni menzionate nel comma (a)(i) oppure (a)(ii).
(c) Per poter includere, in avvenire, una qualsiasi regola nell’una o nell’altra categoria menzionata nel comma (a) occorre l’unanimità dei consensi.
(4) Il Regolamento d’esecuzione prevede che il Direttore generale stabilisca direttive amministrative sotto il controllo dell’Assemblea.
(5) In caso di divergenza tra il testo del Trattato e quello del Regolamento d’esecuzione, fa fede il testo del Trattato.
Articolo 59 Controversie
Fatto salvo l’articolo 64(5), ogni controversia tra due o più Stati contraenti relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Trattato e del Regolamento d’esecuzione, che non sarà composta mediante negoziati, potrà venire deferita, da uno qualunque degli Stati interessati, alla Corte internazionale di Giustizia mediante una richiesta conforme allo Statuto della Corte, a meno che gli Stati interessati non concordino un altro modo per dirimere tale controversia. L’Ufficio internazionale sarà informato dallo Stato contraente attore del deferimento della controversia alla Corte e ne darà notizia agli altri Stati contraenti.
CAPITOLO VII REVISIONE E MODIFICHE
Articolo 60 Revisione del Trattato
(1) Il presente Trattato può essere sottoposto a revisioni periodiche mediante conferenze speciali degli Stati contraenti.
(2) La convocazione di una conferenza di revisione è decisa dall’Assemblea.
(3) Qualsiasi organizzazione intergovernativa nominata come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o come amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale è ammessa come osservatore a tutte le conferenze di revisione.
(4) Gli articoli 53(5), (9) e (11), 54, 55(4) a (8), 56 e 57 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione sia secondo le disposizioni dell’articolo 61.
Articolo 61
Modifica di talune disposizioni del Trattato
(1)(a) Proposte di modifica degli articoli 53(5), (9) e (11), 54, 55(4) a (8), 56 e 57 possono essere presentate da ogni Stato membro dell’Assemblea, dal Comitato esecutivo o dal Direttore generale.
(b) Il Direttore generale comunica queste proposte agli Stati contraenti almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all’esame dell’Assemblea.
(2)(a) Le modifiche degli articoli elencati nel paragrafo (1) sono adottate dall’Assemblea.
(b) La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi.
(3)(a) Ogni modifica degli articoli elencati nel paragrafo (1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notifiche di accettazione, effettuate conformemente alle rispettive procedure costituzionali, da parte di tre quarti degli Stati che erano membri dell’Assemblea allorquando la modifica è stata adottata.
(b) Ogni modifica di detti articoli accettata in tal modo vincola tutti gli Stati che sono membri dell’Assemblea allorquando la modifica entra in vigore, a condizione che ogni modifica che accresca gli obblighi finanziari degli Stati contraenti vincoli soltanto quegli Stati che hanno notificato di accettarla.
CAPITOLO VIII CLAUSOLE FINALI
Articolo 62
Modalità secondo le quali gli Stati possono fare parte del Trattato
(1) Qualsiasi Stato membro dell’Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale può entrare a far parte del presente Trattato:
(i) con la sua firma, seguita dal deposito di uno strumento di ratifica,
oppure,
(ii) con il deposito di uno strumento di adesione.
(2) Gli strumenti di ratifica o di adesione devono essere depositati presso il Direttore generale.
(3) Sono applicabili al presente Trattato le disposizioni dell’articolo 24 dell’Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.
(4) Il paragrafo (3) non potrà in alcun caso essere interpretato come implicante il riconoscimento o l’accettazione tacita da parte di un qualunque Stato contraente della situazione di fatto concernente qualsiasi territorio al quale il presente Trattato è reso applicabile da un altro Stato contraente in virtù del detto paragrafo.
Articolo 63
Entrata in vigore del Trattato
(1)(a) Fatte salve le disposizioni del paragrafo (3), il presente Trattato entra in vigore tre mesi dopo che otto Stati abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, purché almeno quattro di detti Stati soddisfino una delle condizioni seguenti:
(i) il numero delle domande depositate in questo Stato sia superiore a
40.000 secondo le più recenti statistiche annuali pubblicate dall’Ufficio internazionale;
(ii) i cittadini di questo Stato o le persone che vi sono domiciliate abbiano depositato, secondo le più recenti statistiche annuali pubblicate dall’Ufficio internazionale, almeno 1000 domande in un paese straniero;
(iii) l’Ufficio nazionale di questo Stato abbia ricevuto, secondo le più recenti statistiche annuali pubblicate dall’Ufficio internazionale, almeno 10.000 domande da parte di cittadini di paesi stranieri o di persone domiciliate in tali paesi.
(b) Ai fini del presente paragrafo, l’espressione “domande” non comprende le domande di modelli di utilità.
(2) Fatto salvo il paragrafo (3), qualsiasi Stato che non faccia parte del presente Trattato al momento dell’entrata in vigore secondo il paragrafo (1) è vincolato dal presente Trattato tre mesi dopo la data in cui esso ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.
(3) Le disposizioni del capitolo II e le corrispondenti disposizioni del Regolamento d’esecuzione allegato al presente Trattato saranno tuttavia applicabili soltanto dalla data in cui tre Stati che soddisfano almeno una delle condizioni elencate nel paragrafo (1) sono divenuti parti del presente Trattato senza dichiarare, secondo l’articolo 64(1), che non intendono essere vincolati
dalle disposizioni del capitolo II. Questa data non può tuttavia essere anteriore a quella dell’entrata in vigore iniziale secondo il paragrafo (1).
Articolo 64 Riserve4
(1)(a) Ogni Stato può dichiarare che non è vincolato dalle disposizioni del capitolo II.
(b) Gli Stati che fanno una dichiarazione secondo il comma (a) non sono vincolati dalle disposizioni del capitolo II e dalle disposizioni corrispondenti del Regolamento d’esecuzione.
(2)(a) Ogni Stato che non abbia fatto una dichiarazione secondo il paragrafo (1)(a) può dichiarare che:
(i) non è vincolato dalle disposizioni dell’articolo 39(1) concernente la consegna di una copia della domanda internazionale e di una traduzione (come prescritto) della domanda;
(ii) l’obbligo di sospendere l’esame nazionale figurante nell’articolo 40, non impedisce la pubblicazione, da parte del suo Ufficio nazionale o per il tramite di esso, della domanda internazionale o di una traduzione della medesima, restando tuttavia inteso che questo Stato non è esonerato dagli obblighi previsti negli articoli 30 e 38.
(b) Gli Stati che fanno una tale dichiarazione sono vincolati di conseguenza. (3)(a) Ogni Stato può dichiarare che, per quanto lo riguarda, non è richiesta
la pubblicazione internazionale di domande internazionali.
(b) Qualora, allo scadere di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di priorità, la domanda internazionale non contenga che la designazione di Stati che hanno fatto dichiarazioni secondo il comma (a), la domanda internazionale non è pubblicata in virtu’ dell’articolo 21(2).
(c) Qualora siano applicabili le disposizioni del comma (b), la domanda internazionale viene nondimeno pubblicata dall’Ufficio internazionale:
(i) a richiesta del depositante: conformemente al Regolamento d’esecuzione;
(ii) allorché una domanda nazionale o un brevetto fondati sulla domanda internazionale sono pubblicati dall’Ufficio nazionale di ogni Stato designato che ha fatto una dichiarazione secondo il comma (a) o per conto di tale Ufficio,
4 Nota dell’editore: Le informazioni ricevute dall’Ufficio internazionale riguardanti le riserve avanzate ai sensi dell’articolo 64(1) a (5) sono pubblicate nella gazzetta e sul sito web dell’OMPI sotto : xxx.xxxx.xxx/xxx/xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxx_xxxxxx.xxxx.
sollecitamente dopo questa pubblicazione ma non prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla data di priorità.
(4)(a) Ogni Stato la cui legislazione attribuisce ai suoi brevetti un effetto sullo stato della tecnica a contare da una data anteriore a quella della pubblicazione, ma non assimila, ai fini dello stato della tecnica, la data di priorità rivendicata secondo la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale alla data del deposito effettivo in questo Stato, può dichiarare che il deposito fuori del suo territorio di una domanda internazionale che lo designa non è assimilato a un deposito effettivo sul suo territorio ai fini dello stato della tecnica.
(b) Ogni Stato che fa una dichiarazione di cui al comma (a) non sarà, entro tali limiti, vincolato dall’articolo 11(3).
(c) Ogni Stato che fa una dichiarazione di cui al comma (a) deve dichiarare contemporaneamente per iscritto, a contare da quale data e a quali condizioni si produce, sul suo territorio, l’effetto sullo stato della tecnica di ogni domanda internazionale che lo designa. Questa dichiarazione può essere modificata in qualsiasi momento mediante notifica al Direttore generale.
(5) Ogni Stato può dichiarare che non si considera vincolato dall’articolo
59. Per quanto concerne le controversie tra uno Stato contraente che abbia fatto tale dichiarazione e qualsiasi altro Stato contraente, le disposizioni dell’articolo 59 non sono applicabili.
(6)(a) Qualsiasi dichiarazione secondo il presente articolo va fatta per iscritto. Essa può essere fatta all’atto della firma del presente Trattato, all’atto del deposito dello strumento di ratifica o all’atto di adesione, oppure, salvo nel caso di cui al paragrafo (5), in qualsiasi momento ulteriore mediante notifica al Direttore generale. Nel caso di tale notifica, la dichiarazione ha effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Direttore generale e non ha effetto per le domande internazionali depositate prima della scadenza di questo periodo di sei mesi.
(b) Ogni dichiarazione fatta secondo il presente articolo può essere ritirata in qualunque momento mediante notifica al Direttore generale. Il ritiro diviene effettivo tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Direttore generale e, allorché si tratti del ritiro di una dichiarazione secondo il paragrafo (3), non ha effetto per le domande internazionali depositate prima della scadenza di questo periodo di tre mesi.
(7) Non sono ammesse altre riserve al presente Trattato escluse quelle elencate nei paragrafi (1) a (5).
Articolo 65 Applicazione progressiva
(1) Se l’accordo concluso con un’amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dell’esame preliminare internazionale prevede, a titolo transitorio, una limitazione del numero o del tipo delle domande internazionali che questa amministrazione si impegna a trattare, l’Assemblea prende i provvedimenti necessari per l’applicazione progressiva del presente Trattato e del Regolamento d’esecuzione a determinate categorie di domande internazionali. Questa disposizione è parimenti applicabile alle domande di ricerca di tipo internazionale secondo l’articolo 15(5).
(2) L’Assemblea stabilisce le date a partire dalle quali, fatto salvo il paragrafo (1), le domande internazionali possono essere depositate e le domande di esame preliminare possono essere presentate. Queste date non possono essere posteriori al sesto mese che segue, secondo il caso, l’entrata in vigore del presente Trattato conformemente alle disposizioni dell’articolo 63(1) o l’applicazione del capitolo II conformemente all’articolo 63(3).
Articolo 66 Denuncia
(1) Ogni Stato contraente potrà denunciare il presente Trattato mediante notifica al Direttore generale.
(2) La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Direttore generale. Questa denuncia non altera gli effetti della domanda internazionale nello Stato che effettua tale denuncia se la domanda è stata depositata prima della scadenza di questo periodo di sei mesi e, qualora lo Stato in causa sia stato eletto, se l’elezione è stata effettuata prima della scadenza di questo periodo di sei mesi.
Articolo 67 Firma e lingue
(1)(a) Il presente Trattato è firmato in un solo originale nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo egualmente fede.
(b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei governi interessati, nelle lingue tedesca, spagnola, giapponese, portoghese e russa, e nelle altre lingue che l’Assemblea potrà indicare.
(2) Il presente Trattato rimane aperto alla firma, a Washington, fino al 31 dicembre 1970.
Articolo 68 Funzioni del depositario
(1) L’originale del presente Trattato, quando non è più aperto alla firma, è depositato presso il Direttore generale.
(2) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie del presente Trattato e del Regolamento d’esecuzione ad esso allegato, ai governi di tutti gli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e al governo di qualsiasi altro Stato che ne faccia domanda.
(3) Il Direttore generale fa registrare il presente Trattato presso la Segreteria dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
(4) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie di ogni modifica del presente Trattato e del Regolamento d’esecuzione ai governi di tutti gli Stati contraenti e al governo di qualsiasi altro Stato che ne faccia domanda.
Articolo 69 Notifiche
Il Direttore generale notifica ai governi di tutti gli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale:
(i) le firme apposte secondo l’articolo 62,
(ii) il deposito di strumenti di ratifica o di adesione secondo l’articolo
62,
(iii) la data di entrata in vigore del presente Trattato e la data a decorrere
dalla quale il capitolo II è applicabile secondo l’articolo 63(3);
(iv) le dichiarazioni fatte in virtù dell’articolo 64(1) a (5);
(v) il ritiro di dichiarazioni fatte in virtù dell’articolo 64(6)(b);
(vi) le denunce ricevute in applicazione dell’articolo 66;
(vii) le dichiarazioni fatte in virtù dell’articolo 31(4).