TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI VIGENTI PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI VIGENTI PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
1. CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 19.11.2018
2. CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 3.09.2019 (che ha modificato l’articolo 24 “Criteri generali per attribuzione di trattamenti accessori in favore del personale con qualifica di autista - art. 8, comma 4, della l.r. 9 maggio 2001, n. 17 – art. 7 , c. 4, lett. G) CCNL funzioni locali” e l’articolo 10 “Disciplina per la produttività” e ha introdotto l’articolo 25 bis “Criteri per attribuzione di trattamenti accessori in favore del personale a tempo parziale - art. 55 , c. 11, CCNL funzioni locali 21.5.2018”)
3. CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 9.12.2019 (che ha modificato l’articolo 24 “(criteri generali per attribuzione di trattamenti accessori in favore del personale con qualifica di autista - art. 8, comma 4, della l.r. 9 maggio 2001, n. 17 – art. 7 , c. 4, lett. g) ccnl funzioni locali 21.5.2018) e l’articolo 25 “(criteri generali per attribuzione di trattamenti accessori in favore del personale in servizio presso le segreterie degli organi di direzione politica e dei gruppi consiliari, - art. 10, della
l.r. 9 maggio 2001, n. 18 – art. 7 , c. 4, lett. g) ccnl funzioni locali 21.5.2018)”
4. CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 20.10.2020
(che ha modificato l’articolo 20”( Attuazione Welfare integrativo EX art. 72 CCNL 21.05.2018)”
5. CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IL 17.11.2021 (che ha modificato il Disciplinare di cui all’articolo 20”( Attuazione Welfare integrativo EX art. 72 CCNL 21.05.2018)”
6.
Art. 1 FINALITÀ
1. Il presente contratto integrativo disciplina le materie rimesse a tale livello dalla legislazione e dalla contrattazione nazionale.
2. A tal fine, gli obiettivi da conseguire sono:
a) coniugare le esigenze di valorizzazione delle persone ed il miglioramento dei risultati dell'Ente;
b) proseguire nel processo di miglioramento organizzativo, gestionale e produttivo, anche attraverso l'ottimale utilizzazione e valorizzazione del personale, aumentandone il livello di responsabilizzazione individuale ed il grado di coinvolgimento nei processi di miglioramento dell'ente, con la consapevolezza che la qualità dei servizi erogati dall'Amministrazione è in larga misura determinata dalla qualità delle prestazioni dei dipendenti;
c) incrementare il processo formativo, ritenendolo indispensabile per la valorizzazione del personale, per adeguarlo ai processi di innovazione e per il miglioramento dei risultati dell'Ente;
d) promuovere la progressione economica orizzontale;
e) introdurre elementi di flessibilità e una politica attiva del lavoro nella gestione delle risorse umane, avendo attenzione alle modalità di attuazione di strumenti quali:
- il tempo parziale (giornaliero, settimanale, mensile o annuale);
- la gestione degli orari, dei turni e dei tempi di lavoro;
- la mobilità interna;
- la produttività e le forme di incentivazione;
- la retribuzione di posizione e di risultato;
f) sostenere le attività culturali, assistenziali e ricreative per tutto il personale;
g) sostenere la qualità del lavoro e la professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
h) garantire le pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro, anche a mezzo CUG;
i) gestire le eventuali eccedenze di personale interessando le Organizzazioni Sindacali come previsto dalla legislazione vigente.
3. Le prospettive strategiche di sviluppo dell'Ente, le politiche del lavoro, comprese quelle formative del personale, costituiscono oggetto di confronto e di valutazione tra le parti.
Art. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente contratto decentrato integrativo (di seguito CDI) si applica a tutto il personale dipendente non dirigente del Consiglio regionale dell’Abruzzo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, nonché al personale in servizio in posizione di comando presso la tecnostruttura per i soli aspetti connessi all’attribuzione del trattamento economico accessorio e alla prestazione lavorativa.
2. L'applicazione del presente contratto è estesa al personale a tempo determinato limitatamente a quello assunto in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto o assunto per ragioni organizzative presso le strutture amministrative del Consiglio regionale alle condizioni e nei limiti indicati nelle singole disposizioni di dettaglio.
3. Sono esclusi dall'applicazione delle norme relative al trattamento economico accessorio i dipendenti a tempo indeterminato e i comandati che, in virtù di disposizioni speciali, beneficiano dell'attribuzione di trattamenti economici sostitutivi di qualsiasi retribuzione accessoria, ad eccezione della disciplina relativa alla retribuzione di posizione e di risultato spettante ai titolari di posizione organizzativa.
Art. 3 DURATA E VALIDITÀ
1. Il presente contratto decentrato integrativo ha validità per il triennio 2018/2020 e conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto decentrato, fatta salva la facoltà di una delle parti di richiederne la revisione e/o integrazione almeno sei mesi prima della scadenza.
2. Gli effetti del contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso.
3. Il presente contratto è annualmente innovato con le decisioni della contrattazione in ordine all'utilizzo delle risorse decentrate.
4. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino gli istituti disciplinati dal presente contratto.
5. In caso di entrata in vigore di un nuovo CCNL, le eventuali norme del presente CDI che dovessero risultare in contrasto con le sopravvenute disposizioni nazionali, sono immediatamente disapplicate per incompatibilità sopravvenuta.
Art. 4
CONTROVERSIE SULL'INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la parte interessata invia all'altra richiesta scritta. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve fare riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 8 del CCNL del 21.5.2018, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
Art. 5
CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA INDENNITÀ AI SENSI DELL’ART. 5 , C. 3 LETT. E) DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 21.5.2018
1. Il presente articolo disciplina, a decorrere dal 2019, i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative di cui all’art. 13 comma 1, lettere a) e b), CCNL 21/05/2018, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità, ai sensi dell’art. 15, c. 2 del CCNL FUNZIONI LOCALI 21.5.2018.
2. La graduazione delle posizioni organizzative di cui all’art. 15 del CCNL Comparto Funzioni Locali avviene attraverso l’attribuzione di un punteggio variabile per ogni diverso fattore di valutazione di cui al comma 4.
3. Gli elementi oggetto di valutazione ai fini della graduazione di cui al presente articolo sono quelli disciplinati dall’articolo 15, comma 2, del CCNL 21.5.218 ovvero:
a. Complessità
b. Rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali
4. Ai fini della valutazione gli elementi, di cui alla lettera precedente, saranno considerati i seguenti parametri:
a. Complessità (65% punteggio: max 1300 punti)
1. Ampiezza delle funzioni ed eterogeneità/complessità gestionale (max 220 Punti)
2. Autonomia gestionale e organizzativa (max 216 Punti)
3. Specializzazione e innovazione (max 216 Punti)
4. Competenza specialistica richiesta (max 216 Punti)
5. Variabilità ed eterogeneità del sistema normativo di riferimento (max 216 Punti);
6. Grado di interazione con l’attività degli organi politico/istituzionali
(max 216 punti)
b. Rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali (35% punteggio: max 700 punti)
1. Grado di responsabilità verso l’esterno (max 240 Punti)
2. Grado di rischio derivante dalle mansioni svolte (max 220 Punti)
3. Grado di responsabilità interna (max 240 Punti)
5. I parametri, di cui al comma 4, saranno oggetto di valutazione sia per le posizioni di lavoro che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità (articolo 13, comma 1, lettera a del CCNL 21.5.2018) sia per quelle che richiedono lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità (articolo 13, comma 1, lettera a del CCNL 21.5.2018);
6. La valutazione delle posizioni, come sopra effettuata, determina l’attribuzione di un “Punteggio finale” - dato dalla somma del punteggio attribuito ad ogni singolo parametro - per ciascuna posizione organizzativa che rappresenta il peso di quella struttura nell’ambito dell’organizzazione complessiva del Consiglio Regionale.
7. La somma dei punteggi finali attribuiti a tutte le posizioni organizzative determina un “Totale punti” che rappresenta la base di riparto delle somme destinate alla retribuzione di posizione dalla contrattazione decentrata. Il valore della retribuzione di posizione di ciascuna unità organizzativa sarà pari, pertanto:
“Somme destinate alla retribuzione di posizione” X “Punteggio finale” |
“Totale punti” |
8. La graduazione delle Posizioni Organizzative, nel rispetto degli criteri di cui al presente articolo, è effettuata dai Direttori, sentiti i Dirigenti dei Servizi interessati, e dai dirigenti delle Strutture autonome riuniti in apposta Conferenza ed approvata con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
9. In relazione alla graduazione, come disciplinato dalla precedente lettera e), è possibile acquisire parere dell’OIV.
10. Eventuali aumenti del fondo dedicato alle Posizioni organizzative saranno destinati all’aumento proporzionale delle retribuzioni di posizione.
11. Al termine del primo anno di applicazione del sistema le parti si confronteranno sull’eventualità di apportare modifiche e/o correzioni alla luce dei risultati raggiunti.
ART. 6
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE ANNUALE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE P.O. (ART. 15, C. 4 CCNL 21.5.2018)
1. A decorrere dal 2019, ai titolari di posizione organizzativa spetta una retribuzione di risultato corrisposta tenuto conto dei risultati e della valutazione della performance individuale e
organizzativa, in applicazione del vigente Sistema di valutazione, in ragione proporzionale del risultato complessivamente raggiunto (valutazione individuale e valutazione organizzativa).
2. La quota complessiva annualmente destinata al risultato è pari al 15% delle risorse complessivamente destinate al risultato e alle posizioni organizzative istituite.
Art.7
CRITERI PER LA REMUNERAZIONE IN FAVORE DI TITOLARI DI P.O. DI INCARICHI AD INTERIM DI ALTRA POSIZIONE ORGANIZZATIVA (Art. 15, comma 6 CCNL 21.5.2018)
1. I titolari di posizione organizzativa possono ricoprire, avendone i requisiti professionali, a seguito di procedura comparativa tramite avviso interno, incarichi ad interim di altra posizione organizzativa, affidati con provvedimento formale del Direttore dell’Area, su proposta del Dirigente di riferimento.
2. Per il periodo di svolgimento dell’incarico ad interim, al Funzionario incaricato compete a titolo di retribuzione di risultato, un ulteriore importo pari al 15% del valore economico della retribuzione di posizione organizzativa prevista per l'Ufficio affidato ad interim, tenuto conto dei risultati e della valutazione
Art. 8 RISORSE DECENTRATE
1. Le risorse destinate all'incentivazione delle politiche delle risorse umane e della produttività (ex articolo 67 del CCNL 21.05.2018) denominate " Risorse decentrate" sono quantificate annualmente dall'Amministrazione.
2. Annualmente sono prelevate dall’ "Unico importo consolidato di tutte le Risorse decentrate stabili" le risorse necessarie al finanziamento degli oneri relativi al pagamento degli istituti di cui all’articolo 68, comma 1, del CCNL del 21.5.2018:
a) dell'indennità di comparto secondo le regole dell'articolo 33 del CCNL 22 gennaio 2004;
b) dei maggiori compensi attribuiti al personale che ha beneficiato delle progressioni economiche orizzontali;
3. Le risorse finanziarie residue rappresentano le "Risorse decentrate stabili disponibili", il cui utilizzo - congiuntamente a quello relativo alle eventuali risorse variabili - è definito in sede di contrattazione integrativa annuale nel rispetto della disciplina contenuta nei vigenti CCNL. Esse sono destinate alla remunerazione degli istituti di cui all’articolo 68, comma 2 del CCNL 21.5.2018:
a) riservare risorse finanziarie significative per riconoscere la progressione orizzontale ai dipendenti attraverso percorsi selettivi;
b) mantenere comunque "significativi" gli importi da destinare al riconoscimento di prestazioni apprezzabili, in termini sia di qualità che di risultati di lavoro (produttività);
c) erogare le ulteriori indennità (responsabilità, condizioni lavoro) nel limite delle risorse decentrate rimanenti.
4. Annualmente confluiscono sulle "Risorse decentrate " quelle aventi carattere di eventualità tra le quali gli incentivi alle funzioni tecniche che sono erogati secondo i criteri definiti in un apposito disciplinare oggetto di accordo in sede di contrattazione integrativa;
5. L’Amministrazione, nelle sue diverse articolazioni organizzative, si impegna a porre in essere tutte le iniziative possibili al fine di integrare le risorse di cui al presente articolo - nei limiti e secondo le modalità previste dall’assetto normativo in essere - ivi inclusi i piani di razionalizzazione, ai sensi dell’articolo 16 del DL 98/2011, e le integrazioni di cui all’articolo 15, comma 5, del CCNL del 1/4/1999 che saranno oggetto di individuazione e regolamentazione nell’ambito del piano delle performance, nel rispetto dei ruoli propositivi e di verifica così come ascritti nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.
Art. 9
CRITERI GENERALI RELATIVI AI SISTEMI DI INCENTIVAZIONE
1. I sistemi di incentivazione del personale sono finalizzati:
a) ad incentivare il merito e l'impegno individuale e di gruppo secondo risultati accertati mediante il sistema permanente di valutazione delle performance adottato dall’ente;
b) ad accrescere l'efficacia amministrativa, la flessibilità, l'innovazione, la corrispondenza tra prestazioni rese e retribuzioni corrisposte.
2. I compensi per produttività vanno giustificati da un concreto effetto positivo sul livello delle attività svolte e/o dei servizi erogati e, pertanto, possono essere corrisposti soltanto a conclusione dell'annuale o periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati.
3. Al fine di rendere maggiormente incisiva l’attribuzione dei compensi per produttività, le risorse annualmente disponibili sono assegnate a ciascuna struttura secondo le regole definite nell’art. 10 e rappresentano il “budget di struttura”.
4. Per le medesime finalità di cui al comma precedente le risultanze del sistema di valutazione, per ciascuna struttura, determinano un ordine di graduatoria nel quale ad ogni singolo punteggio corrisponde un diverso premio individuale.
Art. 10
DISCIPLINA PER LA PRODUTTIVITÀ
1. Le risorse complessivamente riservate alla produttività sono ripartite tra la produttività individuale e la produttività collettiva nella misura del 30% e 70%. Annualmente, in sede di contrattazione decentrata, tale ripartizione percentuale può essere ridefinita.
2. Ai sensi del successivo articolo 13 una quota della somma destinata a produttività individuale, quantificata ai sensi del comma precedente, è riservata:
a) alla remunerazione della “maggiorazione del premio individuale “ spettante ai dipendenti che hanno conseguito le migliori valutazioni individuali
b) ad un fondo specifico di 1.200,00 da utilizzare per corrispondere una maggiorazione dei compensi incentivanti al personale impiegato nelle attività che si svolgono fuori dalla sede istituzionale in rappresentanza del Consiglio regionale che prevedano, a tal fine, anche la presenza del gonfalone. Tale maggiorazione è fissata in un importo massimo annuo lordo individuale di € 200,00 corrisposto sulla base della valutazione individuale specificatamente riferita a tali attività.
3. Al fine di determinare i budget di struttura, il Servizio Organizzazione e gestione risorse umane provvede a ripartire le risorse complessivamente destinate alla produttività collettiva e individuale ( al netto della percentuale definita al successivo articolo 13) tra le Direzioni e le strutture autonome in relazione al personale in servizio presso ciascuna struttura, ed in proporzione al periodo di servizio prestato, nell’anno di riferimento, così come risultante dalle schede di valutazione individuale. Ciascuna Direzione provvede ad effettuare analoga ripartizione tra i Servizi appartenenti all’area di propria competenza.
4. Il budget di cui al comma 3 è rideterminato per ogni struttura in proporzione al livello di performance organizzativa così come valutato in base al vigente sistema di valutazione. In presenza di un punteggio inferiore a 40/100 il budget di struttura sarà pari a zero.
5. I compensi individuali sono rapportati alle risultanze della valutazione della performance individuale sulla base di quanto specificato negli articoli seguenti e in proporzione ai seguenti coefficienti
• a) Cat. B = parametro 200;
• b) Cat. C = parametro 220;
• c) Cat. D = parametro 240.
6. Per i nuovi assunti, i cessati e il tempo determinato, i premi sono corrisposti in dodicesimi, in proporzione al servizio prestato.
Art. 11 PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA
1. Per produttività collettiva si intende quella collegata al risultato ed è, pertanto, strettamente correlata con la Scheda di valutazione della Performance Individuale nell’ambito dell’”Area del risultato”. Per remunerare la produttività collettiva, ciascuna struttura, dispone della % definita ai sensi dell’articolo 10 comma 1.
2. La percentuale è utilizzabile in base a quanto specificato al comma 4 dell’ articolo 10.
3. Accedono al premio per la produttività collettiva tutti i dipendenti che hanno contribuito al rendimento dell’unità organizzativa di appartenenza.
4. Ai fini della quantificazione del premio personale, le risorse utilizzabili da ciascuna struttura per la produttività collettiva sono distribuite, tra il personale della struttura stessa, in proporzione ai coefficienti di cui all'articolo 10, comma 5, e al punteggio conseguito dal singolo dipendente limitatamente all’area del risultato nell’ambito della valutazione della performance individuale.
Art. 12 PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE
1. Per produttività individuale si intende quella collegata alle competenze e al comportamento ed è, pertanto, strettamente correlata alla Scheda di valutazione della Performance individuale nell’ambito dell’ “Area delle competenze e dei comportamenti”. Per remunerare la produttività individuale, ciascuna struttura, dispone della percentuale definita ai sensi dell’articolo 10, comma 1.
2. La percentuale è utilizzabile in base a quanto specificato al comma 4 del medesimo art. 10.
3. Accedono al premio per la produttività individuale tutti i dipendenti che nell’anno di riferimento hanno conseguito una valutazione complessiva della performance individuale pari o superiore a 40/100.
4. Ai fini della quantificazione del premio personale, le risorse utilizzabili da ciascuna struttura per la produttività individuale sono distribuite, tra il personale della struttura stessa, in proporzione ai coefficienti di cui all'articolo 10, comma 5, e al punteggio conseguito dal singolo dipendente quale valutazione complessiva della performance individuale.
Art. 13
DIFFERENZIAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE – (art. 69 CCNL 21.5.2018)
1. A decorrere dall’anno 2019, al 50% dei dipendenti che, in applicazione del vigente sistema di valutazione, conseguano le valutazioni più elevate fra tutte le valutazioni, è attribuita una maggiorazione del premio correlato alla performance individuale, aggiuntiva rispetto alla quota di detto premio già spettante in relazione alla valutazione conseguita in applicazione del sistema di valutazione.
2. Il budget da destinare alla maggiorazione del premio correlato alla performance individuale è pari al 30% delle risorse destinate alla produttività individuale ai sensi del comma 1 dell’articolo 10, riproporzionato alla percentuale dei dipendenti destinatari così come definita la comma precedente.
3. Il premio sarà distribuito al 50% dei dipendenti più meritevoli sulla scorta di una graduatoria redatta in base ai punteggi conseguiti nella valutazione della performance individuale. Tale graduatoria sarà stilata dal Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane.
4. Al fine di rendere omogenee i punteggi conseguiti nella valutazione della performance individuale, sarà effettuato (preliminarmente alla redazione della graduatoria di cui al comma precedente) un riproporzionamento dei punteggi riportati talché la migliore valutazione di ciascuno struttura sia equiparata al punteggio di 100 e le altre riproporzionate in ragione di tale rideterminazione.
5. Gli ex aequo collocati in graduatoria in posizioni tali da superare la percentuale di cui al comma 1, sono tutti espunti dalla stessa e le maggiorazioni ad essi destinate e non distribuite riconfluiscono nelle risorse destinate alla remunerazione della performance di tutto il personale non dirigenziale con esclusione di coloro che hanno beneficiato della maggiorazione.
6. Il presente articolo non trova applicazione per i titolari di P.O. a cui spetta la retribuzione di risultato.
Art. 14
CRITERI GENERALI PER ATTRIBUZIONE E MISURA DELL’ INDENNITA’ CORRELATA ALLE CONDIZIONI DI LAVORO EX ART. 70 BIS CCNL FUNZIONI LOCALI 21.5.2018
1. L'indennità condizioni di lavoro spetta al personale di categoria B e C del Consiglio Regionale dell’Abruzzo per l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate commisurata ai giorni di effettivo svolgimento e remunerata con € 10 giornalieri o implicanti il maneggio di valori commisurata ai giorni di effettivo svolgimento e remunerata con € 2 giornalieri.
2. Annualmente, in sede di contrattazione decentrata, sono stabilite le risorse assegnate a tale istituto; le risorse di cui al presente comma sono a carico del Fondo risorse decentrate ex art. 67 CCNL Funzioni Locali 21.5.2018.
3. Nell'ambito dell'organizzazione del Consiglio regionale e tenuto conto della tipologia di prestazioni richieste ai dipendenti, il disagio è individuabile in attività svolte in orari particolari che hanno un elevato impatto sulla sfera personale e/o familiare per il condizionamento che ne deriva ovvero in quelle svolte in condizioni ambientali particolarmente stressanti. Sono pertanto considerate attività disagiate:
a. le attività di supporto alle sedute del Consiglio regionale e delle Commissioni Consiliari che:
i. si svolgono nelle giornate festive e nelle ore pomeridiane del sabato e delle giornate prefestive;
ii. si protraggono oltre le ore 20.00, tenuto conto anche del tempo necessario per l’espletamento delle operazioni connesse alla chiusura delle sedute del Consiglio Regionale e delle Commissioni, quantificabile in venti minuti;
iii.che richiedono l’ingresso in servizio alle ore 11.00 e che, conseguentemente, presuppongono il termine dell’attività lavorativa oltre le ore 20,00 garantendo in tal modo la presenza fino alle ore 24 - orario di chiusura previsto dal “Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale” – nel rispetto del limite delle 13 ore lavorative giornaliere di cui al D.Lgs. 66/2003;
b. le attività di supporto espletate durante le sedute delle Commissioni Consiliari che si svolgono fuori dalla sede istituzionale per indagini conoscitive ai sensi dell’articolo 145, comma 3 del Regolamento del Consiglio Regionale;
c. le attività di supporto che si svolgono fuori dalla sede istituzionale a seguito dell’organo di rappresentanza e/o del gonfalone;
d. la presenza, in rappresentanza del Consiglio regionale, a manifestazioni o sfilate con il gonfalone della Regione;
e. le attività di supporto agli eventi organizzati dal Consiglio regionale che si svolgono presso la sede dell’Emiciclo che:
i. si svolgono nelle giornate festive e nelle ore pomeridiane del sabato e delle giornate prefestive;
ii. si protraggono oltre le ore 20.00;
f. l’attività svolta dal personale in servizio presso il Centro Copie del Consiglio Regionale;
4. Per le attività di cui alla lettera a) del comma 3:
a) il Servizio che cura la gestione giuridica ed economica delle risorse umane rivolge annualmente un interpello a tutti i dipendenti per la formazione di un gruppo di lavoro avente il compito di fornire assistenza logistica all’attività d’aula. Sulla base delle adesioni pervenute si procederà alla formazione di un apposito elenco oggetto di approvazione da parte dell’Ufficio di Presidenza.
b) Il personale da impiegare in ciascuna seduta del Consiglio e/o delle Commissioni è individuato dal Dirigente Responsabile del Servizio che cura la gestione delle sedute consiliari e delle commissioni, nell’ambito del personale:
i. facente parte dell’elenco di cui al comma 3;
ii. avente la qualifica di Collaboratore addetto alle attività di supporto dell’aula o Collaboratore specializzato per l’assistenza d’aula;
iii. dipendente del Servizio che cura la gestione delle sedute consiliari e delle commissioni;
iv. assicurando il rispetto del criterio di rotazione e del tetto massimo annuale per dipendente – stabilito nel comma successivo - e tenendo conto, altresì, delle eventuali esigenze di turnazione;
c) Per l’individuazione del personale che cura l’informazione istituzionale provvede il Dirigente preposto al Servizio di Supporto alla Stampa.
d) La condizione di disagio è certificata dal Dirigente del Servizio che cura la gestione delle sedute consiliari e delle commissioni sulla base:
i. degli orari risultanti dai verbali delle sedute per le attività di cui al comma 2, la lettera a), punti i e ii; relativamente alla flessibilità oraria di venti minuti legata alla tempistica occorrente per le operazioni di chiusura sarà riconosciuta, ai fini dell’attribuzione dell’indennità di disagio di che trattasi, tendendo conto sia degli orari risultanti dal verbale sia dalla timbratura in uscita del dipendente;
ii. dell’orario stabilito nell’ordine di servizio contenuto nella convocazione alle sedute e come risultante dalla rilevazione automatica delle presenze (timbratura in ingresso) per le attività di cui al comma 2, lettera a), punto iii;
iii.della sede di svolgimento della Commissione per le attività di cui al comma 2, lettera b);
e) L’orario eccedente, il normale orario di lavoro previsto per la giornata nonché la flessibilità di venti minuti di cui al comma 2, lettera a), punto ii, è soggetto ai regimi di autorizzazione dell’orario straordinario vigenti per tempo;
f) Nell’ipotesi in cui - per la peculiarità delle materie inserite all’ordine del giorno della seduta del Consiglio Regionale e delle Commissioni - si renda necessaria la presenza di personale, non ricompreso nelle ipotesi sopra previste, sarà cura del Dirigente a cui è assegnato tale personale procedere alla convocazione, in forma scritta e alla successiva attestazione della condizione di disagio con riferimento alla certificazione del Dirigente del Servizio che cura la gestione delle sedute consiliari e delle commissioni;
5. Per le attività di cui al comma 3, lettera a) - punto iii) - il personale è individuato dal Dirigente del Servizio che cura la gestione delle sedute consiliari, in un numero massimo di:
a) 2 unità di personale facente parte dell’elenco di cui al comma 3;
b) 2 unità di personale avente la qualifica di Collaboratore addetto alle attività di supporto dell’aula o Collaboratore specializzato per l’assistenza d’aula;
6. Per le attività di cui al comma 3, lettera c) e d) , il personale coinvolto è individuato dall’Ufficio di Presidenza nella deliberazione costitutiva del gruppo di rappresentanza nel numero massimo di 5 unità. Nel caso in cui non sia prevista l’ adozione di una Deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza il personale coinvolto è individuato dal dirigente preposto al Servizio di Segreteria del Presidente, in un numero massimo di 5 unità, su indicazione del Presidente o di suo delegato all’esercizio della rappresentanza.
7. Per le attività di cui al comma 3, lettera e, la condizione di disagio è certificata dal Dirigente del Servizio cui è assegnato il dipendente sulla base della data e dall’orario stabilito nell’ordine di servizio così come risultante, altresì, dalla rilevazione automatica delle presenze;
8. L'indennità condizioni di lavoro implicante il maneggio valori viene attribuita e liquidata su base mensile al personale adibito in via continuativa a tale attività nell’ambito:
a) del servizio economale, dal dirigente responsabile, sentito l'economo, in un numero massimo di 1 addetto (titolare e sostituto);
b) del servizio di erogazione dei buoni pasto, dal dirigente preposto al personale in un numero massimo di 2 addetti (1 titolare o 1 sostituto per ciascuna sede di L'Aquila e Pescara), salvo che per i buoni elettronici per i quali non sussiste la fattispecie del maneggio di valori.
Art. 15
CRITERI GENERALI PER ATTRIBUZIONE INDENNITA’ PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’ EX ART. 70 - QUINQUIES CCNL FUNZIONI LOCALI 21.5.2018
1. Annualmente, in sede di contrattazione decentrata sono determinate le risorse da destinare alle particolari responsabilità di cui all’art. 17 lett. f) del CCNL 1/4/1999, calcolate in ragione di una percentuale compresa tra il 10% e il 35% sull’importo ottenuto moltiplicando la dotazione organica di fatto al 31 dicembre dell’anno precedente per l’importo massimo previsto contrattualmente.
2. Il 10% della somma complessiva determinata ai sensi del comma 1 è destinata a remunerare, in parti uguali ed in relazione all’effettiva durata, gli incarichi conferiti nell’ambito dell’attuazione della disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008).
3. Semestralmente in relazione allo stanziamento deciso in sede di contrattazione decentrata, il Servizio Organizzazione e gestione risorse umane determina il valore annuo attribuibile a ciascuna categoria sulla base della dotazione organica di fatto al 1 gennaio e al 1 luglio , del medesimo anno, ed attribuendo un peso differente ad ogni categoria; a tal fine il coefficiente di ponderazione utilizzato sarà lo stesso previsto per la determinazione della produttività ( 200 per le B, 220 per le C e 240 per le D). Il budget spettante ad ogni singola struttura sarà dato, pertanto, dalla sommatoria dei valori individuali determinati per ogni singolo dipendente assegnato alla struttura stessa.
4. A tale budget è aggiunta una quota determinata con gli stessi coefficienti di ponderazione previsti per le diverse categorie ( 200 per le B, 220 per le C e 240 per le D) ma in misura pari al 50%, del valore annuo determinato ai sensi del comma precedente, per ogni posto
vacante presso le diverse strutture per i quali sussistono i requisiti previsti dall’articolo 52 del D.Lgs. 165/2001 per l’affidamento delle mansioni superiori, ovvero nel caso di vacanza di posto:
a. per il quale siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti ;
b. relativo ad altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
A tal fine i Direttori dovranno procedere all’assegnazione del personale di cui alla programmazione triennale dei fabbisogni ai singoli servizi.
5. Ciascun dirigente, in base alla programmazione delle attività e nei limiti del budget assegnato, affida specifiche responsabilità di prodotto e/o di risultato che possono riguardare:
a. procedure e/o procedimenti di particolare complessità operativa o istruttoria anche con riferimento ai procedimenti di archiviazione informatica.
b. coordinamento di altro personale
c. raggiungimento di obiettivi cruciali, strategici o urgenti
d. raggiungimento di obiettivi di significativo impatto esterno
6. Il peso della responsabilità affidata è graduato sulla base dei seguenti parametri:
a. Complessità da 1/100 a 35/100
b. Margine di autonomia da 1/100 a 30/100
c. Grado di responsabilità da 1/100 a 35/100
7. L’importo dell’indennità destinata a compensare le responsabilità affidate è calcolato moltiplicando il tetto massimo contrattuale di € 3.000,00 annui lordi per il peso determinato ai sensi del comma 5.
8. Al fine di sviluppare maggiore coesione tra i dipendenti, corrette relazioni lavorative e maggiore consapevolezza delle responsabilità da attribuire, l’affidamento delle particolari responsabilità da parte del Dirigente deve avvenire a seguito di una Conferenza di Servizio. Tale affidamento deve prodursi in forma scritta, e deve indicare analiticamente l’attività alla quale è collegata, la durata, il peso e l’importo.
9. Il relativo compenso è corrisposto, semestralmente ed a consuntivo, in proporzione al periodo di effettivo espletamento delle particolari responsabilità, su decisione del Dirigente che ne attesta il positivo apprezzamento anche tenuto conto delle risultanze del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale.
10. Ciascun Dirigente attribuisce gli incarichi di responsabilità di cui al presente articolo in maniera selettiva specificando puntualmente nell’atto di conferimento in quali delle ipotesi di cui al comma 4 rientra l’incarico affidato. Ciascun Dirigente risponde di affidamenti difformi nei limiti del budget assegnato.
Art. 16
CRITERI PER DEFINIZIONE PROCEDURE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (ART. 16 CCNL FUNZIONI LOCALI 21.5.2018 - ART. 7 , C. 4 LETT. C) CCNL FUNZIONI LOCALI 21.5.2018
1. Le progressioni economiche all’interno della categoria saranno attuate periodicamente, previa selezione, sulla base dei criteri e delle modalità che seguono, nel limite delle risorse annualmente destinate a tale istituto e a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67 del CCNL Funzioni locali 21/5/2018. Tali oneri sono comprensivi anche della tredicesima mensilità.
2. La percentuale, sul totale dei dipendenti, di progressioni economiche realizzabili nell’anno, nell’ambito delle risorse ad hoc destinate, verrà assegnata a ciascuna categoria e ripartita, rispettando, ove possibile, la stessa percentuale tra le Direzioni e strutture autonome, dalla Conferenza dei Direttori che terrà conto, tuttavia, della peculiarità della struttura.
3. La partecipazione alle selezioni è consentita ai dipendenti:
a) in attività di servizio presso il Consiglio regionale nella categoria di appartenenza al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce la selezione;
b) che, con riferimento all’anno precedente in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, abbiano conseguito una valutazione individuale definitiva pari almeno a 75/100;
c) che non abbiano subìto nell'anno di riferimento o in quello precedente provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero scritto;
d) che abbiano almeno due anni di anzianità nella posizione economica di riferimento salvo diverso accordo in sede di contrattazione decentrata annuale sulla destinazione delle risorse decentrate di cui all’articolo 8.
4. Le selezioni si basano sui seguenti elementi i cui criteri e pesi percentuali cambiano, nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 16 CCNL Funzioni Locali 21/5/2018, in relazione alle differenti categoria interessate:
a) Risultanze valutazione performance individuale del triennio che precede l’anno di attivazione dell’istituto: l’elemento di valutazione che sarà preso in considerazione è la media delle valutazioni complessive del triennio precedente ricondotta percentualmente al peso massimo individuato per ogni categoria:
- Categoria B: max 45 punti
- Categoria C: max 60 punti
- Categoria D: max 75 punti
b) Esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento: l’elemento di valutazione che sarà preso in considerazione è quello degli anni di servizio (per un max di 15 anni valutabili) :
- Categoria B: 3 punti per ogni anno di servizio
- Categoria C: 2 punti per ogni anno di servizio
- Categoria D: 1 punti per ogni anno di servizio
c) Competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi (per un max di 10 punti): saranno valutati i corsi per i quali è previsto il rilascio di un’attestazione a seguito di una prova di finale di verifica dell’apprendimento con l’attribuzione di un punteggio pari a 2,5 per ogni corso.
Art. 17
BANCA DELLE ORE - ELEVAZIONE LIMITE ANNUO (ART. 7 , 4 C., LETT. O) CCNL FUNZIONI LOCALI 21.05.2018)
1. A richiesta del dipendente, confluiscono nella banca ore individuale le ore di lavoro aggiuntivo rispetto al limite di 36 ore settimanali, debitamente autorizzate, per un massimo di 50 ore l'anno.
2. I relativi riposi compensativi possono essere fruiti su richiesta del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio. L’eventuale diniego deve essere e adeguatamente motivato dal dirigente.
3. I riposi compensativi devono essere fruiti entro il 31 agosto dell'anno successivo, le ore non utilizzate entro il suddetto termine sono sottratte dalla banca ore e sono poste in pagamento nei limiti stabiliti dalle fonti contrattuali e dell’entità del fondo per lo straordinario.
Art. 18
ELEVAZIONE DEL CONTINGENTE DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE - ART. 53, C. 2 CCNL 21.05.2018 , ART. 7 COMMA 4 LETT. N) CCNL
FUNZIONI LOCALI 21.05.2018
1. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 % della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative.
2. Il contingente del CCNL, di cui al comma 1, può essere elevato fino al 35% in presenza di gravi e documentate situazioni familiari che verranno valutate dal Dirigente cui è assegnato il dipendente che avanza la richiesta, di trasformazione del proprio rapporto di lavoro a part time, al fine di valutarne la compatibilità con le esigenze di servizio.
Art. 19
ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO INDIVIDUALE DI LAVORO STRAORDINARIO - ART. 38 DEL CCNL DEL 14.9.2000, ART. 7 COMMA 4 LETT. S) CCNL FUNZIONI LOCALI 21.05.2018
1. A decorrere dal 1.01.2019, il limite massimo individuale annuo per le prestazioni di lavoro straordinario è determinato in 200 ore.
2. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999, nei limiti stabiliti dalle fonti contrattuali e dell’entità del fondo per lo straordinario.
Art. 20
ATTUAZIONE WELFARE INTEGRATIVO EX ART. 72 CCNL 21.05.2018
1. Il Consiglio regionale, stanzia annualmente a carico del proprio bilancio, una somma da destinare alla concessione di benefici di natura assistenziale e sociale a favore dei propri dipendenti e nello specifico negli ambiti culturale, assistenziale e ricreativo secondo le modalità riportate nell’allegato “Disciplinare per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale a favore del personale del Consiglio Regionale dell’Abruzzo”.
Art. 21
CORRELAZIONE TRA COMPENSI PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE E PREMIO INDIVIDUALE PER PRODUTTIVITA’ DEL PERSONALE DI CATEGORIA
1. Il premio complessivo individuale per produttività è ridotto con le modalità di cui ai commi 2 e 3 per tutti quei dipendenti che, con riferimento al medesimo anno, hanno percepito incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ed eventuali residue somme erogate a titolo di incentivi per la progettazione ex art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. La riduzione è progressiva e per scaglioni in relazione all’ammontare dell’incentivo per progettazione liquidato per il medesimo anno al quale si riferisce la produttività secondo la seguente tabella.
Importo progettazione | Aliquota di riduzione (per scaglioni) | Riduzione sulla produttività |
Fino a € 1.000,00 | 0 | Nessuna riduzione |
Oltre € 1.000,00 e fino a € 3.000,00 | 10% | 10% sull’importo eccedente € 1.000,00 |
Oltre € 3.000,00 e fino a € | 30% | € 200,00 + 30 % sulla parte eccedente |
6.000,00 | € 3.000,00 | |||
Oltre € 6.000,00 e fino a € | 40% | € 1.100,00+ 40 % | sulla | parte |
10.000,00 | eccedente € 6.000,00 | |||
Oltre € 10.000,00 | 50% | € 2.700,00 + 50 % eccedente € 10.000,00 | sulla | parte |
3. La riduzione non può in ogni caso superare il 90% del premio complessivo individuale per produttività calcolato ai sensi degli articoli 11, 12 e 13. La somma complessiva portata in riduzione è ripartita tra il restante personale in proporzione al premio complessivo individuale per produttività calcolato ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 e va a sommarsi ad esso.
Art . 22
CORRELAZIONE TRA COMPENSI PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI TITOLARI DI P.O. – ART. 7, C. 4, LETT. J) CCNL FUNZIONI LOCALI 21.5.2018
1. Le riduzioni di cui all’articolo 21 si applicano, con riferimento alle indennità di risultato, ai dipendenti di categoria D incaricati di posizione organizzativa, tenuto conto degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 ed eventuali residue somme erogate a titolo di incentivi alla progettazione ex art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006.
1. La somma portata a riduzione è ripartita tra i restanti dipendenti incaricati di posizione organizzativa e le alte professionalità e va a sommarsi all’indennità di risultato spettante a ciascuno.
Art. 23 RIDUZIONE UNA TANTUM
1. Il premio complessivo individuale per produttività calcolato ai sensi degli articoli 11,12 e 13 è ridotto per tutti quei dipendenti che, con riferimento al medesimo anno, hanno conseguito una nuova progressione economica orizzontale secondo la seguente tabella.
POSIZIONE ECONOMICA | VALORE PROGRESSION E | PERCENTUALE RIDUZIONE SU VALORE PROGRESSION E | IMPORTO RIDUZIONE | |
DI PARTENZA | DI ARRIVO | |||
B1 | B2 | 324,87 | 20% | 64,97 |
B2 | B3 | 790,66 | 20% | 158,13 |
B3 | B4 | 302,77 | 20% | 60,55 |
B4 | B5 | 353,73 | 20% | 70,75 |
B5 | B6 | 378,17 | 20% | 75,63 |
B6 | B7 | 833,3 | 20% | 166,66 |
B7 | B8 | 498,29 | 20% | 99,66 |
C1 | C2 | 525,59 | 20% | 105,12 |
C2 | C3 | 628,94 | 20% | 125,79 |
C3 | C4 | 732,68 | 20% | 146,54 |
C4 | C5 | 885,17 | 20% | 177,03 |
C5 | C6 | 693,29 | 20% | 138,66 |
D1 | D2 | 1.174,94 | 30% | 352,48 |
D2 | D3 | 2.417,74 | 30% | 725,32 |
D3 | D4 | 1.177,67 | 30% | 353,30 |
D4 | D5 | 1.283,62 | 30% | 385,09 |
D5 | D6 | 2.074,80 | 30% | 622,44 |
D6 | D7 | 1.625,00 | 30% | 487,50 |
2. La somma delle riduzioni sulla produttività è ripartita tra il restante personale in proporzione al premio complessivo individuale calcolato ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 va a sommarsi ad esso;
3. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano anche ai dipendenti di categoria D incaricati di posizione organizzativa o alta professionalità, sulla quota individuale della retribuzione di risultato spettante nello stesso anno in cui hanno conseguito una nuova progressione economica orizzontale.
Art. 24
CRITERI GENERALI PER ATTRIBUZIONE DI TRATTAMENTI ACCESSORI IN FAVORE DEL PERSONALE CON QUALIFICA DI AUTISTA - ART. 8, COMMA 4, DELLA L.R. 9 MAGGIO 2001, N. 17 – ART. 7 , C. 4, LETT. G) CCNL FUNZIONI
1. In attuazione dell’ articolo 8, comma 4, della L.R. 9 maggio 2001, n. 17, al personale avente la qualifica di autista, spetta per la durata dell’incarico un’indennità omnicomprensiva annua, determinata in sede di contrattazione, in sostituzione degli istituti relativi allo straordinario, reperibilità, indennità condizioni di lavoro e turnazione, da corrispondersi in rate mensili, nonché un compenso che nell'entità è riconducibile all'istituto incentivante della produttività relativa al personale della medesima categoria.
2. L’indennità omnicomprensiva mensile variabile di cui al punto precedente è determinata in
€ 1.166,27, tenendo conto dei valori economici previsti dal vigente CCNL per:
a. l’indennità di condizioni di lavoro commisurata ai giorni di effettivo svolgimento, pari a 15 giorni mensili, e remunerata con € 10 giornalieri;
b. l’indennità di reperibilità commisurata ai giorni di effettivo svolgimento, pari a 15 giorni mensili, e remunerata con € 13 giornalieri;
c. lo straordinario, pari a 66 ore medie mensili.
3. L’indennità può essere rideterminata, in corso d’anno, d’intesa con il dipendente, qualora le ore di straordinario effettuate si attestino sotto la media delle 66 ore mensili.
4. Agli autisti spetta un trattamento economico accessorio collegato al risultato determinato prendendo a riferimento la media della produttività conseguita dalle categorie B e sulla base del punteggio conseguito nell’ambito del sistema di valutazione vigente.
La quota di premio sarà calcolata secondo le cinque fasce di premialità così articolate:
Livello di premialità | Punteggio attribuito | Premio spettante |
Eccellente | Punteggio da 91 a 100 | 100% |
Ottimo | Punteggio da 81 a 90 | 95% |
Buono | Punteggio da 71 a 80 | 90% |
Discreto | Punteggio da 61 a 70 | 80% |
Sufficiente | Punteggio da 51 a 60 | 70% |
Art. 25
CRITERI GENERALI PER ATTRIBUZIONE DI TRATTAMENTI ACCESSORI IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEGRETERIE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA E DEI GRUPPI CONSILIARI, - ART. 10, DELLA
L.R. 9 MAGGIO 2001, N. 18 – ART. 7 , C. 4, LETT. G) CCNL FUNZIONI LOCALI 21.5.2018
1. L’art. 10, comma 2 e 3, della L.R. 9-5-2001 n. 18 prevede che al personale di categoria B, C
e D, non investito di responsabilità organizzativa, in servizio presso le segreterie degli Organi di Direzione politica e dei Gruppi Consiliari, è corrisposta mensilmente, una speciale indennità sostitutiva di ogni compenso degli istituti incentivanti e dello straordinario, il cui ammontare è definito contrattualmente;
2. L’art. 38 della L.R. 8-2-2005 n. 6, recita testualmente: Il comma 2 dell'art. 10 della L.R. n. 18/2001: "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione" è interpretato nel senso che l'ammontare annuo dell'indennità sostitutiva non può essere inferiore a quello previsto per le stesse funzioni per il personale della Giunta regionale ma che a legislazione e regolamentazione vigenti sussiste una diversità di modelli di retribuzione tra la Giunta e il Consiglio regionale;
3. L’importo attuale annuo delle indennità spettanti ai dipendenti assegnati presso le strutture politiche del Consiglio Regionale sono:
a. Categoria B : € 6.817,32
b. Categoria C : € 8.521,53
c. Categoria D : € 9.135,53
4. Per i dipendenti a tempo indeterminato assegnati alle segreterie ai sensi dell’articolo 8 della
L.R. 18/01 tale importo è erogato mensilmente nella misura del 90 % e sotto forma di trattamento economico accessorio legato al risultato per il restante 10%. e sulla base del punteggio conseguito nell’ambito del sistema di valutazione vigente. Tale quota di premio sarà calcolata secondo le cinque fasce di premialità così articolate:
Livello di premialità | Punteggio attribuito | Premio spettante |
Eccellente | Punteggio da 91 a 100 | 100% |
Ottimo | Punteggio da 81 a 90 | 95% |
Buono | Punteggio da 71 a 80 | 90% |
Discreto | Punteggio da 61 a 70 | 80% |
Sufficiente | Punteggio da 51 a 60 | 70% |
5. Ai responsabili di segreteria spetta una retribuzione di risultato corrisposta tenuto conto dei risultati e della valutazione della performance, in applicazione del vigente Sistema di valutazione del personale delle segreterie politiche.
6. La quota complessiva annualmente destinata al risultato è pari al 15% delle risorse complessivamente riservate al trattamento accessorio dei responsabili di segreteria.
7. Tale quota sarà calcolata secondo le cinque fasce di premialità così articolate:
Livello di premialità | Punteggio attribuito | Premio spettante |
Eccellente | Punteggio da 91 a 100 | 100% |
Ottimo | Punteggio da 81 a 90 | 95% |
Buono | Punteggio da 71 a 80 | 90% |
Discreto | Punteggio da 61 a 70 | 80% |
Sufficiente | Punteggio da 51 a 60 | 70% |
Art. 25 BIS
CRITERI PER ATTRIBUZIONE DI TRATTAMENTI ACCESSORI IN FAVORE DEL PERSONALE A TEMPO PARZIALE - ART. 55 , C. 11, CCNL FUNZIONI LOCALI 21.5.2018
1. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa sono applicati ai dipendenti a tempo parziale in misura proporzionale alla percentuale di lavoro definita nel contratto individuale.
Art. 26
CRITERI PER INDIVIDUAZIONE FASCE TEMPORALI DI FLESSIBILITÀ ORARIA - ART. 7 , C. 4, LETT. P) CCNL FUNZIONI LOCALI 21.5.2018
1. L’articolazione oraria del personale dipendente del Consiglio Regionale, con evidenziazione delle fasce temporali di flessibilità oraria, è la seguente:
mattino: 7:30 _ 9:30 fascia flessibile entrata 9:30 _13:00 fascia rigida 13:00_ 15:30 fascia flessibile uscita | pomeriggi di rientro: 13:00 _ 15:30 fascia flessibile pausa pranzo (min 30 minuti max 2 ore) 15:30 _ 17.00 fascia rigida 17:00 _ 19:30 fascia flessibile uscita |
2. I rientri pomeridiani nelle giornate di martedì e giovedì hanno natura obbligatoria e che eventuali deroghe dovranno essere espressamente autorizzate dai Dirigenti e/o dai Responsabili degli uffici.
3. L’articolazione oraria del personale dipendente del Consiglio Regionale cui è consentito di rendere giornalmente 7 ore e 12 minuti, con evidenziazione delle fasce temporali di flessibilità, è la seguente:
7:30 _ 9:30 fascia flessibile entrata 9:30 _14:12 fascia rigida
14:12_ 16:42 fascia flessibile uscita
Art. 27
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E QUALITÀ DEL LAVORO (ART. 7, C. 4, LETT. T, CCNL 2018)
1. Le parti prendono atto che l’innovazione tecnologica ha effetto sulla quantità e qualità dell’occupazione. Tale fattore assume rilievo organizzativo anche nella definizione degli obiettivi programmatici dell’Amministrazione in quanto in grado di migliorare e rendere più efficiente la qualità del sistema produttivo e può essere, in accordo tra le parti, .oggetto di interventi volti a promuovere un nuovo approccio al lavoro rivolto al miglioramento e accrescimento delle competenze del personale
Art. 28
MISURE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ART. 7, C. 4, LETT. M , CCNL 2018)
1. Sono definiti i seguenti criteri generali per l’individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza del lavoro:
a. l’ Amministrazione si impegna a garantire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’ esercizio di tutte le funzioni e facoltà attribuite dall’art. 50 del D.Lgs. 81/2008;
b. coinvolgimento del responsabile della sicurezza e del medico competente per individuare le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, messa a norma di apparecchiature e impianti;
c. coinvolgimento e formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche con riferimento all’implementazione di un sistema di gestione e miglioramento della sicurezza. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è coinvolto nell’eventuale individuazione delle attività che comportano la corresponsione di una indennità di disagio e/o rischio in coerenza con il documento sulla valutazione dei rischi.
d. il documento di valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi compresi quelli correlati allo stress lavoro e gli altri previsti dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.
Art.29 ABROGAZIONI
1. A far data dall’entrata in vigore del presente contratto collettivo integrativo sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei precedenti contratti integrativi normativi stipulati in sede di contrattazione decentrata presso il Consiglio Regionale.
CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO
DIREZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE
DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE A FAVORE DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO
ART. 1 OGGETTO
1. Il presente disciplinare è finalizzato alla concessione di benefici di natura assistenziale e sociale, in favore del personale del Consiglio regionale - ai sensi di quanto previsto dall’art. 72 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, dell’articolo 20 del CDI sottoscritto il 12/10/2020 e dell’articolo 10, comma 6, della L.R. 18/2001 – ed è allegato al contratto decentrato.
2. Le classi di intervento previste sono relative a:
a) Attività culturali
b) Attività assistenziali
c) Attività ricreative.
3. Gli interventi di cui al presente disciplinare sono cumulabili sia con altri contributi presi a qualsiasi titolo, sia con le detrazioni o le deduzioni fiscali ottenute sulle medesime spese, fino alla concorrenza della spesa rendicontata. Non sono cumulabili, invece, con altre forme di contribuzione di origine regionale. A tal fine il dipendente è tenuto a comunicare i contributi presi a qualsiasi titolo e la percentuale di rimborso (nel caso in cui tale percentuale non sia chiaramente evincibile dalla dichiarazione dei redditi può essere ottenuta calcolando il rapporto tra i rimborsi ottenuti e il totale delle spese allegate alla dichiarazione, per le quali si è chiesto il rimborso).
ART. 2 SOGGETTI DESTINATARI
1. E’ considerato destinatario dei benefici di cui al presente bando il personale del Consiglio regionale, con reddito complessivo familiare equivalente pari o inferiore a
€ 150.000,00:
a) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
b) comandato da altre amministrazioni, a condizione che l’Ente di provenienza non preveda l’erogazione di analoghi benefici ad esclusione di quelli assegnati alle segreterie politiche di cui alla L.R. 18/2001.
c) con rapporto di lavoro a tempo determinato, assunto per esigenze sostitutive o organizzative della tecnostruttura;
d) dipendenti assunti nel rispetto della tabella C della L.R. 18/2001 anche in comando da altre Amministrazioni.
2. Il personale di cui al comma 1 che ha prestato servizio presso il Consiglio regionale per una porzione di anno potrà richiedere:
a) per le attività assistenziali il rimborso solo per le spese sostenute durante il periodo di effettivo servizio,
b) per le attività ricreative il rimborso in proporzione al periodo prestato
3. I limiti di reddito di cui al comma 1) non si applicano nel caso di richiesta di borsa di studio.
4. Per reddito complessivo familiare equivalente si intende si intende il reddito familiare complessivo al netto dei seguenti correttivi € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare fiscalmente a carico elevati ad € 5.000,00 per ciascun figlio fiscalmente a carico.
ART. 3 DESTINAZIONE DELLE RISORSE
1. Le somme da destinate al welfare sono stabilite annualmente dall’Ufficio di Presidenza e confluiscono in due distinti Fondi, quantificati sulla base dei medesimi criteri, destinati al personale:
I. di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 2, comma 1,
II. di cui alla lettera d) dell’articolo 2, comma 1.
2. La ripartizione delle risorse tra diverse tipologie di intervento avviene sulla base delle seguenti percentuali:
• Attività culturali 43%
• Attività assistenziali 50%
• Attività ricreative 7%
3. Le eventuali economie di spesa, relative a una o più classi di intervento, di cui al comma 2, sono utilizzate per compensare in primis le istanze presentate nell’ambito della stessa tipologia di intervento; nel caso in cui dovessero residuare ulteriori economie saranno utilizzate per soddisfare le maggiori richieste delle altre tipologie di attività, rispettando il seguente ordine di priorità:
a. Attività assistenziali;
b. Attività culturali;
c. Attività ricreative.
4. Qualora le disponibilità finanziarie non fossero sufficienti a garantire il soddisfacimento delle istanze relative ad una o più tipologie di intervento, l’Amministrazione procederà alla formulazione di una o più graduatorie, stilate in base al reddito del nucleo familiare, in modo da soddisfare prioritariamente le situazioni reddituali più basse.
ART. 4
BANDO E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Per la concessione dei benefici di cui al presente disciplinare l’Amministrazione annualmente emanerà apposito bando a cui ogni dipendente potrà partecipare
dietro presentazione telematica della domanda. Nella domanda il dipendente dovrà indicare e/o dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) Cognome, Nome, Matricola, data di nascita e indirizzo di residenza;
b) la o le tipologie di intervento che intende richiedere;
c) lo status di dipendente del Consiglio regionale ai sensi delle lettere a), b) c) o d) di cui all’art. 3 comma 1;
d) che l’Ente di provenienza non prevede l’erogazione di analoghi benefici (solo in caso di personale comandato);
e) il reddito complessivo del nucleo familiare, relativo all’anno per il quale si riferisce l’intervento stesso;
f) la composizione del nucleo familiare, con la eventuale specificazione dei familiari fiscalmente a carico;
g) la percentuale di rimborso ottenuta con la dichiarazione dei redditi;
h) (eventuale) Le somme percepite a titolo di rimborso da altri fonti pubbliche o private ovvero altri eventuali contributi non regionali, compatibili fino alla concorrenza delle spese sostenute;
i) di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente bando e negli allegati criteri;
j) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679, i propri dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della predetta normativa e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo e che il Responsabile del trattamento è il Dirigente preposto al personale.
2. Alla domanda dovranno, essere allegate le ulteriori dichiarazioni sostitutive -ove previste- a seconda della tipologia di intervento richiesta, nonché tutta la documentazione a corredo della domanda anch’essa distinta per tipologia di intervento (es. fatture, scontrini….);
ART. 5
RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLE BORSE DI STUDIO
1. Il dipendente che intende richiedere per il proprio figlio/a borse di studio, secondo i criteri previsti all’allegato “A” del disciplinare, dovrà presentare, oltre alla domanda di cui al precedente articolo un’ulteriore domanda di richiesta di ammissione per il proprio/a figlio/a alla borsa di studio, corredata dalle seguenti dichiarazioni:
• che l’aspirante alla borsa di studio non sia ospitato o assistito da Enti pubblici o Istituti di beneficenza;
• che l’aspirante non fruisca di borse di studio o di assegno di studio universitario conferiti da altri Enti o Istituzioni pubbliche;
• che siano, eventualmente, state presentate istanze indirizzate ad altri Enti per la concessione di analoghe provvidenze;
• che l’aspirante non sia ripetente della classe frequentata nell’anno
scolastico precedente all’emanazione dell’avviso, ovvero che non sia fuori corso (anche intermedio);
ART. 6
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI
1. Per la concessione dei benefici sono previsti criteri di assegnazione specifici a seconda della tipologia di intervento richiesta;
2. I suddetti criteri sono esplicitati in specifici allegati al presente bando , come di seguito riportato:
• ALLEGATO A _ CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER LE ATTIVITA’ CULTURALI;
• ALLEGATO B _ CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALI;
• ALLEGATO C _ CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER LE ATTIVITA’ RICREATIVE;
3. A ciascun dipendente, con un reddito compreso tra 90.000,00€ e 150.000,00€ che ne fa istanza può essere concesso un contributo complessivo, tra tutte le tipologie di cui al comma 2, non superiore a 1.000,00€.
ART. 7 CONTROLLI
1. Nell’ambito della procedura di cui al presente bando, l’Amministrazione, entro 30 giorni dall’approvazione della graduatoria, effettuerà il controllo sulle dichiarazioni rese dai dipendenti, nella misura di almeno il 30% delle domande presentate;
2. Sono esclusi dalla selezione i candidati che nella domanda di partecipazione abbiano reso dichiarazioni dalle quali risulti in modo evidente la mancanza anche di uno solo dei requisiti generali o specifici richiesti, ovvero che abbiano reso dichiarazioni mendaci salvo le ulteriori responsabilità derivanti dalle false dichiarazioni.
ART. 8 MODIFICHE AL DISCIPLINARE
1. Il presente disciplinare può essere oggetto di modifica esclusivamente in sede di contrattazione decentrata.
ALLEGATO A
CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER ATTIVITA’ CULTURALI
Art. 1
FINALITA’
1. Le attività culturali, nel rispetto del seguente ordine di priorità, sono finalizzate:
a) all’erogazione di borse di studio per i figli fiscalmente a carico dei soggetti destinatari di cui all’art. 2 del disciplinare;
b) alla concessione di contributi, a titolo di rimborso spese, per l’acquisto di libri di testo relativi alla frequenza, nell’anno scolastico/accademico di riferimento, di scuole medie inferiori, superiori e di corsi universitari finalizzati al conseguimento della laurea per i familiari fiscalmente a carico;
ART. 2
BORSE DI STUDIO
1. Il Consiglio regionale istituisce per ogni anno scolastico/accademico n. 32 borse di studio, per i figli dei dipendenti - di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del Disciplinare per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale a favore del personale del Consiglio regionale - frequentanti, o che abbiano frequentato, corsi di scuola media secondaria di secondo grado ovvero universitari, sulla base dei risultati conseguiti nell’anno scolastico/accademico precedente all’emanazione del bando, così suddivise:
a) n. 12 borse di studio dell’importo di € 500,00 ciascuna riservate agli iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado, così ripartite:
⮚n. 5 borse di studio per gli iscritti al primo anno di scuola secondaria di secondo grado;
⮚n. 7 borse di studio per gli iscritti agli anni successivi al primo
b) n. 15 borse di studio dell’importo di € 700,00 ciascuna riservate agli iscritti a corsi universitari, così ripartite:
⮚ n. 5 borse di studio riservate agli iscritti al primo anno dei corsi universitari di I livello o a ciclo unico ovvero magistrale;
⮚ n. 8 borse di studio dell’importo riservate agli iscritti a corsi universitari successivi al primo anno;
⮚ n. 2 borse di studio riservate agli iscritti al 1° anno del corso di laurea specialistica ovvero a un master di primo livello
c) n. 2 borse di studio dell’importo di € 700,00 ciascuna, riservate agli iscritti a corsi post-universitari, dopo il conseguimento della Laurea specialistica ovvero della laurea magistrale;
d) n. 3 borse di studio riservate a coloro che abbiano conseguito il solo titolo di studio, ma non abbiano proceduto ad alcuna iscrizione a corsi universitari e/o post universitari:
ALLEGATO A
CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER ATTIVITA’ CULTURALI
⮚ n. 1 dell’importo di € 500,00 riservata a coloro che abbiano conseguito il diploma di scuola media secondaria di secondo grado;
⮚ n. 1 dell’importo di € 600,00 riservata a coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea di primo livello;
⮚ n. 1 dell’importo di € 600,00 riservata a coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea di secondo II livello ovvero magistrale a ciclo unico;
2. Il Consiglio regionale istituisce per ogni anno scolastico/accademico n. 9 borse di studio, per i figli dei dipendenti – di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del Disciplinare per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale a favore del personale del Consiglio regionale - frequentanti, o che abbiano frequentato, corsi di scuola media secondaria di secondo grado ovvero universitari, sulla base dei risultati conseguiti nell’anno scolastico/accademico precedente all’emanazione del bando, così suddivise:
a) n. 3 borse di studio dell’importo di € 500,00 ciascuna riservate agli iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado, così ripartite:
⮚n. 1 borse di studio per gli iscritti al primo anno di scuola secondaria di secondo grado;
⮚n. 2 borse di studio per gli iscritti agli anni successivi al primo
b) n. 4 borse di studio dell’importo di € 700,00 ciascuna riservate agli iscritti a corsi universitari, così ripartite:
⮚ n. 1 borse di studio riservate agli iscritti al primo anno dei corsi universitari di I livello o a ciclo unico ovvero magistrale;
⮚ n. 2 borse di studio dell’importo riservate agli iscritti a corsi universitari successivi al primo anno;
⮚ n. 1 borse di studio riservate agli iscritti al 1° anno del corso di laurea specialistica ovvero a un master di primo livello
c) n. 1 borse di studio dell’importo di € 700,00 ciascuna, riservate agli iscritti a corsi post-universitari, dopo il conseguimento della Laurea specialistica ovvero della laurea magistrale;
d) n. 1 borse di studio riservate a coloro che abbiano conseguito il solo titolo di studio, ma non abbiano proceduto ad alcuna iscrizione a corsi universitari e/o post universitari;
Art. 3
DESTINATARI
1. Le borse di studio sono concesse ai dipendenti del Consiglio regionale che abbiano figli :
ALLEGATO A
CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER ATTIVITA’ CULTURALI
• che frequentano scuole secondarie di secondo grado (licei, istituti tecnici, istituti professionali);
• che frequentano facoltà universitarie statali o private legalmente riconosciute;
• che siano iscritti a un corso post universitario (master di I o II livello, Scuola di Specializzazione post laurea);
• che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ovvero la laurea Triennale oppure la Laurea specialistica nell’anno accademico precedente a quello in corso.
Art. 4
BORSE DI STUDIO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
a) BORSE DI STUDIO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – I anno
1. Sono ammessi al conseguimento della borsa di studio i figli di dipendenti che all’atto del diploma abbiano conseguito una votazione almeno pari a 7/10 (sette/decimi) e che siano iscritti al primo anno di una scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico immediatamente successivo a quello del diploma;
2. La richiesta di ammissione per il proprio figlio/a dovrà contenere la seguente ulteriore dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante il giudizio complessivo riportato nella sessione unica di esami dell’anno scolastico precedente all’emanazione del bando e l’iscrizione alla prima classe della scuola media superiore nell’anno scolastico in cui è pubblicato il bando;
b) BORSE DI STUDIO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – anni successivi al I
1. Sono ammessi al conseguimento della borsa di studio i figli di dipendenti che abbiano conseguito, per gli anni di scuola secondaria di secondo grado successivi al primo e che siano iscritti all’anno scolastico immediatamente successivo, una votazione media non inferiore ai 7/10 e che non siano in debito formativo.
2. Concorrono alla determinazione della votazione media anche i voti riportati in condotta, religione ed educazione fisica.
3. La richiesta di ammissione per il proprio figlio/a dovrà contenere la seguente ulteriore dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante i voti riportati nello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente all’emanazione del bando, con l’attestazione che lo studente non è in debito formativo e l’iscrizione alla classe frequentata nell’anno scolastico in cui è pubblicato il bando.
Art. 5
BORSE DI STUDIO CORSI UNIVERSITARI (PRIMO ANNO)
ALLEGATO A
CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER ATTIVITA’ CULTURALI
1. Sono ammessi al conseguimento della borsa di studio i figli di dipendenti che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con votazione non inferiore a 70/100, conseguito nella sessione unica di esami nell’anno scolastico precedente all’emanazione del bando e che abbiano proceduto all’iscrizione del primo anno di un corso di laurea, nell’anno accademico immediatamente successivo a quello del diploma;
2. La richiesta di ammissione per il proprio figlio/a dovrà contenere la seguente ulteriore dichiarazione:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nell’anno scolastico precedente all’emanazione del bando, con relativa votazione e l’iscrizione al primo anno del corso universitario nell’anno accademico in cui è pubblicato il bando;
Art. 6
BORSE DI STUDIO CORSI UNIVERSITARI (ANNI SUCCESSIVI)
1. Sono ammessi al conseguimento della borsa di studio i figli di dipendenti:
a) iscritti agli anni successivi dei corsi di laurea di primo livello ovvero di laurea specialistica che abbiano superato entro il 30 aprile dell’anno in cui è pubblicato il bando, almeno il 70% del numero complessivo dei crediti degli anni precedenti a quello di iscrizione - previsto dal piano di studi adottato (consigliato dalla Facoltà oppure individuale approvato dal Consiglio di Facoltà)-., con una media non inferiore a 24/30. Tale media sarà calcolata in base ai voti riportati negli esami relativi alle singole materie degli anni già frequentati. Gli esami che recano il giudizio di idoneità, di approvazione o affini, ancorché concorrano alla determinazione del numero degli esami sostenuti, non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo della media.
b) iscritti al primo anno del corso di laurea specialistica ovvero gli iscritti ad un master di primo livello, che abbiano conseguito il diploma di laurea di 1° livello nell’anno accademico precedente all’emanazione del bando con votazione non inferiore a 77/110.
2. Qualora l’ordinamento universitario non preveda la suddivisione degli esami, del relativo corso di laurea, in anni, l’Ufficio preposto all’istruttoria delle domande applicherà una media tra il numero complessivo degli esami ed il numero degli anni di corso;
Art. 7
BORSE DI STUDIO POST LAUREA SPECIALISTICA ovvero LAUREA MAGISTRALE
1. Sono ammessi al conseguimento della borsa di studio figli dei dipendenti:
a) Iscritti a corsi universitari post-laurea che abbiano conseguito la Laurea Specialistica ovvero la Laurea Magistrale, nell’anno accademico precedente a quello dell’istanza con votazione non inferiore a 100/110.
2. La richiesta di ammissione dovrà contenere la seguente ulteriore
ALLEGATO A
CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER ATTIVITA’ CULTURALI
dichiarazione:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il conseguimento della Laurea Specialistica, con votazione non inferiore a 95/110 nell’anno accademico precedente all’emanazione del bando ed iscrizione a corsi post-universitari post- laurea per l’anno in cui è pubblicato il bando.
Art. 8
BORSE DI STUDIO RISERVATE AL SOLO CONSEGUIMENTO DI TITOLI DI STUDIO
1. Sono ammessi al conseguimento della borsa di studio i figli di dipendenti che, nell’anno scolastico/accademico precedente all’emanazione del bando:
a) abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con votazione non inferiore a 90/100, conseguito nella sessione unica di esami nell’anno scolastico precedente all’emanazione del bando;
b) abbiano conseguito il diploma di laurea di primo livello con votazione almeno pari a 100/110, nell’anno accademico precedente all’emanazione del bando;
c) abbiano conseguito il diploma di laurea specialistica o magistrale con votazione almeno pari a 100/110.
2. La richiesta di ammissione per il proprio figlio/a dovrà contenere la seguente ulteriore dichiarazione:
− dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il conseguimento del titolo di studio di cui alle lettere a), b) ovvero c), nell’anno scolastico/accademico precedente all’emanazione del bando e relativa votazione ottenuta.
Art. 9 LIMITI
1. Per ciascun nucleo familiare è ammessa la fruizione di una sola borsa di studio.
2. In caso di utile collocazione di più soggetti dello stesso nucleo in graduatorie diverse si seguono i seguenti criteri, in ordine di priorità:
a) si assegna la borsa di studio di importo superiore;
b) si assegna la borsa di studio relativa ad una graduatoria non interamente coperta ovvero con una presenza di vincitori pari al numero delle borse di studio da assegnare;
c) si assegna la borsa di studio a seguito di sorteggio.
Art. 10 ESCLUSIONI
ALLEGATO A
CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER ATTIVITA’ CULTURALI
3. Sono esclusi dal conseguimento delle borse di studio:
a) i figli dei dipendenti che abbiano beneficiato o abbiano titolo a beneficiare per l’anno precedente all’emanazione del bando di altre borse di studio, dell’assegno di studio universitario di cui alla Legge Regionale 6 dicembre 1994, n.91, recante “Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390” ovvero di analoghe provvidenze a carico di altre Amministrazioni od Enti e che abbiano fruito di ricovero gratuito o semi gratuito in Collegio.
b) gli studenti ripetenti nell’anno scolastico/accademico precedente all’emanazione del bando.
c) gli studenti fuori corso, anche intermedi, o ripetenti. Non è considerato a tal fine, fuori corso lo studente che, pur iscritto al fuori corso dell’ultimo anno del corso di laurea, per la prima volta, abbia superato almeno il 70% del numero complessivo dei crediti degli anni precedenti a quello di iscrizione - previsto dal piano di studi adottato entro il 30 aprile dell’anno in cui è pubblicato il bando.
Art. 11 GRADUATORIE
1. Per l’attribuzione delle borse di studio vengono formulate tante graduatorie quante sono le tipologie di borse di studio ovvero saranno stilate n. 9 graduatorie per il personale di cui alle lettere a, b e c dell’articolo 2, comma 1 del disciplinare, dell’articolo 2, comma 1 del disciplinare:
a) BORSE DI STUDIO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – I anno
b) BORSE DI STUDIO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – anni successivi al primo;
c) BORSE DI STUDIO CORSI UNIVERSITARI (PRIMO ANNO);
d) BORSE DI STUDIO CORSI UNIVERSITARI (ANNI SUCCESSIVI);
e) BORSE DI STUDIO POST LAUREA SPECIALISTICA ovvero LAUREA MAGISTRALE;
f) BORSE DI STUDIO PER CONSEGUIMENTO DIPLOMA SCUOLA SECONDARI DI SECONDO GRADO;
g) BORSE DI STUDIO PER CONSEGUIMENTO LAUREA DI I LIVELLO;
h) BORSE DI STUDIO PER CONSEGUIMENTO LAUREA SPECIALISTICA O MAGISTRALE A CICLO UNICO.
2. Per l’attribuzione delle borse di studio vengono formulate tante graduatorie quante sono le tipologie di borse di studio ovvero saranno stilate n. 7 graduatorie per il personale di cui alla lettera d) dell’articolo 2, comma 1 del disciplinare:
a) BORSE DI STUDIO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – I anno
b) BORSE DI STUDIO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – anni successivi al primo;
ALLEGATO A
CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER ATTIVITA’ CULTURALI
c) BORSE DI STUDIO CORSI UNIVERSITARI (PRIMO ANNO);
d) BORSE DI STUDIO CORSI UNIVERSITARI (ANNI SUCCESSIVI);
e) BORSE DI STUDIO POST LAUREA SPECIALISTICA ovvero LAUREA MAGISTRALE;
f) BORSE DI STUDIO PER CONSEGUIMENTO TITOLO
3. Nell’ambito di ciascuna tipologia di borsa di studio le graduatorie dei candidati saranno formate sulla base del merito scolastico.
4. A parità di merito, la preferenza è determinata dal reddito complessivo familiare equivalente più basso come definito nel bando.
5. Qualora nell’ambito di una graduatoria vengano assegnate borse di studio in numero inferiore a quelle messe a concorso, le economie sono utilizzate per lo scorrimento delle altre graduatorie favorendo il livello di istruzione inferiore.
6. Nel caso in cui residuino ulteriori risorse si applica quanto previsto dall’art. 3 comma 5 del disciplinare.
ART.11 LIBRI DI TESTO
1) I contributi di cui all’art. 2 lett. b) del presente allegato sono finalizzati alla concessione di contributi, a titolo di rimborso spese, per l’acquisto di libri di testo, relativi alla frequenza, nell’anno scolastico/accademico di riferimento, di scuole medie inferiori, superiori e di corsi universitari, per i familiari fiscalmente a carico;
2) Per tali interventi è riconosciuto ai dipendenti, per i figli fiscalmente a carico (v. legenda) un contributo del 25% della somma spesa fino ad un massimo rimborsabile di € 250,00 l’anno, per l’acquisto dei libri di testo scolastici/universitari;
3) Qualora il dipendente richieda tale forma di contribuzione dovrà allegare alla domanda le ricevute di pagamento e/o fatture relative alla spesa sostenuta, allegando l’elenco dei libri, nel caso in cui dalla documentazione presentata non si evinca che trattasi di testi scolastici per il figlio a carico.
4) Potranno essere presentate anche le fotocopie dei documenti contabili (ricevute/fatture….), purché risulti in maniera leggibile su ciascuno di essi il codice fiscale del beneficiario, il timbro dell’associazione, sportiva, palestra, centro estivo e la data di emissione;
5) Ogni ricevuta/fattura che contenga dati illeggibili o incompleti sarà espunta dal conteggio.
ALLEGATO B
CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER LE ATTIVITA’ ASSISTENZIALI
1) Le attività assistenziali, nel rispetto del seguente ordine di priorità, sono finalizzate, alla concessione di contributi, a titolo di rimborso spese per le tipologi di seguito specificate:
1. SPESE FUNERARIE PER DECESSO del dipendente in attività di servizio al 1° gennaio dell’anno precedente a quello in corso :
a. Se il dipendente non ha maturato diritto alla pensione, si interviene con un contributo di Euro 5.000,00 in favore del coniuge superstite se fiscalmente a carico e di euro 2.500,00 per ciascun figlio fiscalmente a carico, elevato a 5.000,00 per il 1° dei figli in caso di assenza del coniuge.
b. In tutti gli altri casi si interviene con un contributo pari al 50% delle spese funerarie sostenute dalla famiglia, per un massimo di Euro 3.500,00.
Per la tipologia di intervento di cui al punto a), deve essere presentata la seguente documentazione a cura del coniuge superstite fiscalmente a carico o dei figli fiscalmente a carico:
• dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’avvenuto decesso;
• dichiarazione che il dipendente non ha maturato il diritto a pensione
• fatture o altro documento fiscalmente idoneo a comprovare le spese sostenute.
Per la tipologia di intervento di cui al punto b), deve essere presentata la documentazione che segue:
• dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’avvenuto decesso
• fatture o altro documento fiscalmente idoneo a comprovare le spese sostenute.
2. FARMACI - Nel caso in cui il dipendente nel corso dell’anno di riferimento, abbia dovuto sostenere spese per farmaci di importo superiore a € 150,00, per i quali non sia prevista la somministrazione gratuita, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al:
✓ 30% della somma spesa e per un massimo di € 500,00 per nuclei familiari con un reddito complessivo fino a € 30.000,00
✓ 25% della somma spesa e per un massimo di € 500,00 per nuclei familiari con un reddito complessivo compreso tra € 30.000,01 e € 45.000,00;
✓ 20% della somma spesa e per un massimo di € 500,00 per nuclei familiari con un reddito complessivo compreso tra € 45.000,01 e € 80.000,00;
✓ 10% della somma spesa e per un massimo di € 500,00 per nuclei familiari con un reddito complessivo compreso tra € 80.000,01 e € 150.000,00;
Qualora il dipendente richieda tale forma di contribuzione dovrà allegare alla domanda, l’ulteriore documentazione prevista per tale tipologia di intervento, ovvero gli scontrini fiscali cd. “parlanti”, o in alternativa la prescrizione medica con il corrispondente scontrino, accompagnato dalla dichiarazione attestante la corrispondenza degli scontrini ai farmaci prescritti nel certificato medico.
3. SPESE SANITARIE - Nel caso in cui il dipendente nel corso dell’anno di riferimento, abbia dovuto sostenere spese per protesi (dentarie, oculistiche, ecc.), cure specialistiche (comprese le spese per i ticket relativi a visite specialistiche) e cure riabilitative, per un ammontare a suo diretto carico
ALLEGATO B
CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER LE ATTIVITA’ ASSISTENZIALI
superiore a € 129,11, si interviene con un contributo fino al:
✓ 70% della somma eccedente € 129,11 fino ad un massimo di € 2.500,00 per nuclei familiari con un reddito complessivo fino ad € 30.000,00
✓ 65% della somma eccedente € 129,11 fino ad un massimo di € 1.900,00 per i nuclei familiari con un reddito complessivo compreso tra € 30.000,01 e € 45.000,00;
✓ 50% della somma eccedente € 129,11 fino ad un massimo di € 1.225,00 per nuclei familiari con un reddito complessivo compreso tra € 45.000,01 e € 80.000,00;
✓ 30% della somma eccedente € 129,11 fino ad un massimo di € 700,00 per i nuclei familiari con un reddito complessivo compreso tra € 80.000,01 e € 90.000,00;
✓ 20% della somma eccedente € 129,11 fino ad un massimo di € 500,00 per i nuclei familiari con un reddito complessivo compreso tra € 90.000,01 e € 150.000,00;
Qualora il dipendente richieda tale forma di contribuzione dovrà allegare alla domanda di cui all’art. 4, l’ulteriore documentazione prevista per tale tipologia di intervento, ovvero fatture debitamente quietanzate e/o scontrini fiscali “parlanti”nel caso di protesi;
4. RICOVERI - Nel caso in cui il dipendente nel corso dell’anno di riferimento, abbia dovuto sostenere spese per ricovero ospedaliero in Italia e all’estero, o in cliniche private sul territorio nazionale, per interventi chirurgici (esclusa la chirurgia estetica), si interviene con un contributo del:
✓ 70% della somma eccedente € 129,11 fino ad un massimo di € 12.000,00 per nuclei familiari con un reddito complessivo fino ad € 30.000,00
✓ 65% della somma eccedente € 129,11 fino ad un massimo di € 10.300,00 per i nuclei familiari con un reddito complessivo compreso tra € 30.000,01 e € 45.000,00;
✓ 50% della somma eccedente € 129,11 fino ad un massimo di € 8.500,00 per nuclei familiari con un reddito complessivo compreso tra € 45.000,01 e € 80.000,00;
✓ 30% della somma eccedente € 129,11 fino ad un massimo di € 6.000,00 per i nuclei familiari con un reddito complessivo compreso tra € 80.000,01 e € 90.000,00;
✓ 20% della somma eccedente € 129,11 fino ad un massimo di € 4.000,00 per i nuclei familiari con un reddito complessivo compreso tra € 90.000,01 e € 150.000,00.
La spesa effettivamente sostenuta comprende:
- le spese di ricovero ospedaliero;
- le prestazione per le cure;
- le spese di viaggio comprese quelle di accompagnamento, per una sola persona;
- le spese giornaliere per vitto ed alloggio dell’accompagnatore, in caso di accertata inabilità del dipendente, fino ad un massimo di Euro 100,00.
Sono escluse eventuali ed ulteriori spese accessorie non direttamente attinenti alle terapie.
ALLEGATO B
CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER LE ATTIVITA’ ASSISTENZIALI
Qualora il dipendente richieda tali forma di contribuzione dovrà allegare alla domanda l’ulteriore documentazione prevista per tale tipologia di intervento, OVVERO:
- certificato medico comprovante la natura del ricovero;
- fatture o altro documento fiscalmente idoneo a comprovare le spese sostenute;
- per i ricoveri all’estero il dipendente deve dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di aver richiesto o aver richiesto e non ottenuto ovvero aver ricevuto rimborsi ai sensi della L.R. 53/77.
5. SPESE PER IL TRASPORTO (ABBONAMENTI MEZZI PUBBLICI): Nel caso in cui il dipendente nel corso dell’anno di riferimento, abbia dovuto sostenere spese per il trasporto, utilizzando mezzi pubblici per raggiungere la sede di lavoro, si interviene con un contributo fino al 10% del costo sostenuto per l’acquisto degli abbonamenti.
Qualora il dipendente richieda tale forma di contribuzione dovrà allegare alla domanda l’ulteriore documentazione prevista per tale tipologia di intervento, ovvero fatture, scontrini debitamente quietanzate, o altro documento dal quale risulti il costo della spesa sostenuta.
Sono esclusi dal presente beneficio i dipendenti che hanno richiesto ed ottenuto rimborsi ai sensi della L.R. 29 agosto 1977, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni.
N.B. Nel caso in cui il dipendente abbia proceduto alla trasmissione on line della dichiarazione dei redditi la documentazione richiesta può essere sostituita dall’elenco spese allegato alla medesima dichiarazione e certificato dall’agenzia delle Entrate
ALLEGATO C
CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER LE ATTIVITA’ RICREATIVE
ART. 1
FINALITA’
1) I benefici relativi alle attività ricreative sono finalizzati:
a) alla concessione di contributi sugli abbonamenti alle stagioni o rassegne musicali, teatrali e cinematografiche;
b) alla concessione di contributi, a titolo di rimborso spese, sugli abbonamenti e iscrizioni annuali a corsi stagionali, organizzati da associazioni sportive.
c) alla concessione di contributi a titolo di rimborso spese, per l’iscrizione dei propri figli, in strutture di intrattenimento, nel periodo estivo.
d) alla concessione di contributi a titolo di rimborso spese, per l’iscrizione dei propri figli agli asili nido.
2) Le tipologie di intervento di cui alle lettere b) c) e d) sono estese anche ai figli fiscalmente a carico;
3) Per tali interventi è riconosciuto un contributo del 50%, sul prezzo di ciascun abbonamento e iscrizione annuale, fino ad un massimo rimborsabile, pari a complessivi € 250,00;
4) Qualora il dipendente richieda tale forma di contribuzione dovrà presentare unitamente al modello di domanda le ricevute di pagamento dell’abbonamento e/o iscrizione annuale.
5) Potranno essere presentate anche le fotocopie dei documenti contabili (ricevute/fatture….), purché risulti in maniera leggibile su ciascuno di essi il codice fiscale del beneficiario, il timbro dell’associazione, sportiva, palestra, centro estivo e la data di emissione;
6) Ogni ricevuta/fattura che contenga dati illeggibili sarà espunta dal conteggio.
Qualora il dipendente richieda tale forma di contribuzione dovrà allegare alla domanda di cui all’art. 4, l’ulteriore documentazione prevista per tale tipologia di intervento, ovvero fatture, scontrini debitamente quietanzate, o altro documento dal quale risulti il costo della spesa sostenuta.