SCRITTURA PRIVATA DA VALERE QUALE CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE IN PONTE BUGGIANESE, VIA DELLA LIBERTA’ NC. 85., E COMODATO PER LA FUTURA GESTIONE DELLA STESSA.
SCRITTURA PRIVATA DA XXXXXX QUALE CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE IN PONTE BUGGIANESE, VIA DELLA LIBERTA’ NC. 85., E COMODATO PER LA FUTURA GESTIONE DELLA STESSA.
L`anno ……………….., il giorno ( ) del mese di , nella sede dell’Azienda USL Toscana Centro, uffici di Pistoia, Via Xxxxxx Xxxxxxx nc.708, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra:
- il Sig. , nato a (…..) il
Cod.Fisc: che agisce a seguito
di , non in proprio ma in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Ponte Buggianese, con sede in Ponte Buggianese, Piazza del Santuario nc.1 con cod. fisc.:81002720472, che in seguito sarà denominato brevemente COMUNE e/o Amministrazione Comunale;
_ il Sig. Dott. , nato a (…..)
il
C.F. :
non in proprio ma quale
dell’Azienda USL Toscana Centro, con sede in Firenze, P.zza S. Xxxxx Nuova nc. 1 P.I. 06593810481, abilitato alla stipula degli atti, come risulta dalla deliberazione
n. Azienda Sanitaria; PREMESSO CHE
del , di seguito denominata semplicemente
si intende realizzare una struttura per attività socio sanitarie, denominata Casa della Salute, nel Comune di Ponte Buggianese, nell’immobile ubicato in Via della Libertà nc. 85, composto di due piani fuori terra, oltre piccolo resede fronteggiante l’edificio e locale centrale termica sul retro dello stesso;
in base al protocollo d’intesa stipulato tra il Comune di Ponte Buggianese e l’Azienda USL 3 solamente i locali posti al piano terra dell'immobile venivano riconosciuti a destinazione sanitaria e quindi trasferiti nella proprietà dell’Azienda mentre i locali posti al piano primo venivano riconosciuti a destinazione sociale e quindi rimanevano nella proprietà del Comune;
anche la Regione Toscana con propria deliberazione Consiliare n° 152 del 2 giugno 1998 recepiva il protocollo d'intesa stipulato tra le parti prevedendo il trasferimento dei beni come sopra indicato;
originariamente l’intero immobile risultava identificato in un unico identificativo catastalmente e quindi fu predisposto il frazionamento per assegnare le giuste proprietà;
la pratica catastale fu, però, perfezionata dopo l’emissione del Decreto di Trasferimento e questo ha generato l’errore di intestazione per il quale l’unità immobiliare posta al piano terra è stata intestata all’Azienda USL 3 di Pistoia e l’unità posta al piano Primo è stata, erroneamente, intestata all’Azienda USL 3 di Pistoia;
l’unità immobiliare di proprietà del Comune di Ponte Buggianese, posta al piano primo, è risultata, pertanto, nel recente passato erroneamente catastalmente intestata all’Azienda USL 3 di Pistoia ed è censita all’Ufficio del Territorio di Pistoia, Sezione Fabbricati del Comune di Ponte Buggianese, in Foglio di mappa 7 dal mappale 367 sub. 8 di cat. B/2 cl.U;
detta anomalia è stata oggetto del decreto del presidente della Giunta Regionale n. 60 del 21.3.2018, acquisito agli atti con prot . 4019 del 3.4.2018, nel quale è riconosciuta la rettifica del decreto n. 278 del 4.8.1998 “LR 22 febbraio 1996 n. 14, art. 1 Trasferimento di beni immobili all’Azienda USL 3 di Pistoia dal Comune di Ponte Buggianese” trascritto con nota del 14.9.1998 al registro generale n. 3851 e particolare n. 2575 della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pescia e nel quale, al punto 2 del deliberato, si dà atto che “a seguito della rettifica di cui sopra, l’immobile che resta correttamente trasferito all’Azienda USL Toscana centro ha la seguente identificazione: Codice immobile S3000S, indirizzo Piazza della Libertà, Foglio NCEU 7 particella 367 sub. 7 con diritti alla corte rappresentata al mappale 440 (bene comune non censibile) mentre l’immobile S3000S indirizzo Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx XXXX 0 particella
367 sub. 8 con diritti alla corte rappresentata al mappale 440 (bene comune non censibile) è da retrocedere al Comune di Ponte Buggianese” ;
nel medesimo decreto del presidente della Giunta Regionale n. 60 del 21.3.2018, al punto 3 del deliberato, è specificato che “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, il presente decreto costituisce titolo per l’apposita trascrizione dei beni, che dovrà avvenire con esenzione per gli Enti interessati di ogni onere relativo ad imposte e tasse a cura e sotto la responsabilità del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro, nella quale, dal 1 gennaio 2016, è confluita l’ex Azienda USL 3 di Pistoia”;
per la realizzazione della casa della Salute, l’Azienda USL Toscana Centro, per mezzo dei suoi uffici, ha redatto uno studio di fattibilità tecnico-economico che prevede la ristrutturazione dell'intero edificio per un importo complessivo presunto di €. 450.000,00, a suo completo carico;
CONSIDERATO CHE
occorre realizzare l'intervento di ristrutturazione delle due parti del fabbricato in maniera coordinata ed unitaria al fine di rendere più rapida ed economica la realizzazione della Casa della Salute;
pertanto appare necessario ed opportuno coordinare l'azione amministrativa dei due enti;
l'art. 24 del D.Lgs 50/2016 prevede la possibilità che le amministrazioni affidino ad altre amministrazioni le attività di progettazione, direzione dei lavori e supporto tecnico- amministrativo alle attività del Responsabile del Procedimento;
l'art. 37 del D.Lgs 50/2016 prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di affidare le funzioni di stazione appaltante alle centrali di committenza, sulla base di un apposito disciplinare che preveda altresì il rimborso dei costi dalle stesse sostenute per le attività espletate;
le centrali di committenza, sempre ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sono amministrazioni aggiudicatrici che aggiudicano appalti per altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatari;
che per la realizzazione della Casa della Salute è possibile per l'Azienda assumere, oltre all'onere delle attività tecniche, anche la funzione di centrale di committenza, nei confronti del comune di Ponte Buggianese,
TUTTO CIO` PREMESSO E CONSIDERATO
di comune accordo fra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:
Capo I - -REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE
E' affidata all'Azienda Sanitaria anche l'individuazione del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
I locali, a ristrutturazione avvenuta, presenteranno tutti i requisiti di esercizio strutturali, impiantistici e tecnologici generali previsti dalla normativa vigente nazionale e regionale (LR 51/2009, DPGR 79/r del 2016).
A tal proposito l’Azienda Sanitaria, entro 45 giorni dalla stipula della presente convenzione, dovrà approvare il progetto in unica fase definitivo ed esecutivo dell'intervento complessivo, completo di tutti gli elaborati previsti dalle vigenti norme, trasmettendolo al Comune.
L'Amministrazione Comunale provvederà all’approvazione del progetto in unica fase definitivo ed esecutivo complessivo, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento.
Nel caso l'Amministrazione Comunale ritenga di non dover approvare, nei termini sopra indicati, il progetto definitivo ed esecutivo, provvederà ad indicare, comunque entro il termine di 30 giorni, le modifiche ritenute necessarie.
Le modifiche dovranno essere recepite dalla Azienda Sanitaria che redigerà un progetto definitivo ed esecutivo di recepimento nei tempi sopra indicati.
ART. 3 (Aggiudicazione lavori, DD.LL. e collaudi)
Il Comune affida, altresì, all’Azienda Sanitaria la predisposizione e la redazione degli atti necessari all’indizione della gara per l’affidamento dei lavori e le conferisce la delega ed il potere per la stipula degli atti contrattuali necessari.
Sono inoltre di competenza dell'Azienda Sanitaria la Direzione dei Lavori, la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) e l’eventuale collaudo dell'opera, la messa in esercizio dell’ascensore e comunque quanto occorra per la predisposizione della certificazione di agibilità del fabbricato.
Il Comune di Ponte Buggianese, concederà all’Azienda Sanitaria a titolo gratuito il suolo pubblico necessario per l’istallazione dell’impalcatura afferente al cantiere per la realizzazione delle opere edili per tutta la durata delle lavorazioni.
ART. 4 (Costi per le attività da espletare)
I costi che l'Azienda sosterrà per l'espletamento di tutte le attività sopra indicate sono ricomprese nella durata del comodato gratuito della struttura.
Capo II-GESTIONE DELLA CASA DELLA SALUTE COMODATO D'USO GRATUITO
ART. 5 (Oggetto del Comodato)
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.
Il Comune di Ponte Buggianese come sopra rappresentato, assegna in comodato d’uso gratuito e in uso esclusivo, alla Azienda USL Toscana Centro come sopra rappresentata, che accetta senza alcuna riserva, il godimento e l’utilizzo di porzione di edificio posto in Xxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxx, 00, xxxxx xxxxx, per la realizzazione della Casa della Salute di Ponte Buggianese, che occuperà l'intero immobile..
ART. 6 (Descrizione Immobile)
L’ unità immobiliare di proprietà del Comune di Ponte Buggianese e oggetto del presente atto è rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Ponte Buggianese nel Foglio n.7 particella n. 367, sub 8 Cat _B/2 classe U rendita € 585.66.
ART. 7 (Decorrenza e Durata – Fase di Gestione)
Il contratto è stipulato per la durata di anni 25 (venticinque) dalla data di sottoscrizione del presente atto e fino al e potrà essere rinnovato per pari o minore durata, agli stessi patti e condizioni, mediante richiesta espressa da inviarsi tramite pec da una delle parti almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale.
Resta inteso che, qualora l’importo delle opere si differenzi, in eccesso o in difetto, rispetto a quanto previsto nei progetti definitivi ed esecutivi, i due enti adegueranno, conseguentemente, in diminuzione o in incremento il numero di mesi in cui resta in essere il comodato utilizzando quale strumento il metodo di calcolo indicato nel documento prodotto dal comune di Ponte a Buggianese per i lavori sopraindicati e riportato nell’ambito della delibera dell’ente approvata il 23/04/2018
E’ riconosciuta a favore del Comodatario la facoltà di recesso dal contratto prima della scadenza del termine, da esercitarsi con preavviso di almeno sei (6) mesi a mezzo di comunicazione scritta mediante PEC;
Nel caso di calamità naturali, o eventi atmosferici che prevedano l’attivazione del piano di emergenza di Protezione Civile, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre di alcuni locali, previo accordo con l’Azienda USL Toscana Centro.
ART. 8 (Destinazione D’uso)
L'Azienda assume sin d'ora l'onere della gestione della Casa della Salute che occuperà l'intero edificio di proprietà dei due contraenti., con tutte le funzioni ed attività proprie previste e contemplate dal servizio sanitario regionale/nazionale.
ART. 9 (Stato di conservazione, manutenzione)
Pertanto il Comodante resta esonerato da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare dall’utilizzo dell’area da parte del Comodatario e di coloro del cui operato esso debba rispondere per legge, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043, 2049 e 2051 del codice civile.
ART. 12 (Spese di registrazione)
Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso ed in misura fissa ai sensi dell’art. 5, comma 4, della tariffa parte I, allegata al DPR. n. 131/1986.
Tutte le spese relative alla stipula del presente atto e conseguenti sono a carico del Comodatario e l’imposta di bollo pari a è assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell’Ufficio Territoriale di Firenze 1 prot.104296 del 4/12/2015
ART. 13 (Foro Competente)
Qualsiasi controversia fra le Parti che non possa essere composta in sede stragiudiziale e che faccia riferimento all’interpretazione, esecuzione, inadempimento, risoluzione del presente contratto e che sia in qualsivoglia modo ad esso correlata, verrà devoluta all’esclusiva competenza del Foro di Pistoia.
ART. 14 (Clausole essenziali)
Tutte le clausole del presente contratto sono da considerarsi essenziali, cosicché la violazione di anche una di esse darà luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto.
Qualsiasi eventuale modifica al presente contratto sarà valida solo se specificamente approvata per iscritto dalle parti attraverso un atto aggiuntivo.
ART. 15 (Trattamento dei dati personali)
Il Comodatario e il Comodante si autorizzano reciprocamente al trattamento dei propri dati personali in conformità al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 s.m. e i. per le finalità derivanti dall’applicazione del presente contratto.
ART. 16 (Comunicazioni tra le parti)
Le comunicazioni richieste o consentite dalle disposizioni del presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto e si intenderanno efficacemente e validamente eseguite se notificate a mezzo posta certificata, salvo diversa successiva comunicazione da notificarsi alla parte interessata.
Resta inteso che presso la sede legale del Comune di Ponte Buggianese è xxxxxx Xxxxxxxxx 0 e che quella dell’ Azienda USL Toscana Centro è Xxxxxx X Xxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxx, sedi che le Parti eleggono come proprio domicilio ad ogni fine relativo al contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie inerenti le controversie.
Il Comodatario indica la S.O.S. Patrimonio Immobiliare quale soggetto autorizzato a ricevere tutte le comunicazioni da parte del Comodante relative alle prestazioni oggetto del presente contratto.
Il Comodante indica il responsabile dell’Area 3 servizi tecnici del Comune di Ponte Buggianese, quale soggetto autorizzato a ricevere tutte le comunicazioni da parte del Comodatario relative alle prestazioni oggetto del presente contratto.
ART. 17 (Riferimenti normativi)
Per quanto non previsto con il presente contratto, le parti rinviano alle disposizioni del codice civile nonché agli altri usi e consuetudini in materia di comodato di beni immobili.
Le parti espressamente precisano che in nessun caso, in sede di interpretazione del presente contratto, potrà mai intendersi che le stesse abbiano voluto stipulare un contratto di locazione.
IL COMODANTE IL COMODATARIO