Contratto di Assicurazione
Polizza Moto
per Ciclomotori e Motocicli
Edizione 12/2018
Le presenti condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, le informative sul trattamento dei dati personali e, dove prevista, la Proposta, devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto o dove prevista, della Proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la docu- mentazione precontrattuale.
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx Direzione Generale: Xxx Xxx Xxxxxxxxx X’Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28
Contratto di Assicurazione Polizza Ciclomotori e Motocicli
Indice
■ Glossario 3 pagine
■ Condizioni di Assicurazione per Ciclomotori
e Motocicli 24 pagine
■ Tabella T - Tabella Classi di merito 1 pagina
■ Informativa sul Trattamento dei Dati Personali 6 pagine
■ Tabelle INAIL per Infortuni del Conducente 3 pagine
Glossario
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dallʼassicurazione. Per la garanzia di Responsabilità Civi- le, la persona la cui responsabilità è assicurata per Xxxxx in relazione alla circolazione del Veicolo. LʼAssicurato non coincide necessariamente con il Contraente.
ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO O ATTE- STAZIONE DI RISCHIO
È il documento messo a disposizione dalla Compagnia allʼavente diritto nellʼarea riservata del sito internet www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx alla scadenza del contratto di assicurazione, con lʼindicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 6 anni e la classe di merito di prove- nienza e quella di assegnazione. La situazione sulla sini- strosità pregressa presente sullʼattestato può essere ag- giornata dinamicamente dalla Compagnia che ha gestito il sinistro: i sinistri denunciati e/o liquidati dalla Compagnia dopo la conclusione del periodo di osservazione (sinistri tardivi) o dopo la scadenza del contratto vengono visualiz- zati sullʼattestato, anche nel caso di cambio Compagnia.
BONUS/MALUS
È la forma tariffaria che prevede riduzioni o aumenti del premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri nel Periodo di Osservazione.
CAPITALE ASSICURATO
È il valore dei beni assicurati, nel caso specifico del Veicolo.
CARTA VERDE
Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione inter-bureaux). Tale documento:
• Attesta lʼesistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei Paesi di origine
• Adegua automaticamente lʼassicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Pa- esi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.
CLASSE DI MERITO CU (EX CIP)
È un numero che indica la posizione assegnata allʼassi- curato allʼinterno del sistema Bonus/Malus. Dal 1994, la Classe Universale (CU) sostituisce la scala CIP (stabili- ta dal Comitato Interministeriale Xxxxxx), mantenendo lo stesso numero di classi (dalla migliore, la 1, alla peggiore, la 18).
CODICE DELLA STRADA
È il decreto legislativo 285/1992 e successivi aggiorna- menti.
CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI)
È il decreto legislativo N. 209 del 7 settembre 2005, in vi- gore dal 1° gennaio 2006, che raccoglie la normativa ine- rente le assicurazioni private.
COMPAGNIA
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., autorizzata allʼesercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP N. 340 del 30/09/96 e N. 2446 del 21/07/2006.
CONDUCENTE ABITUALE
Il soggetto che usa abitualmente il Veicolo assicurato, può essere diverso dal Proprietario e dal Contraente.
CONSAP
È la Società Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pub- blici che, tra lʼaltro, gestisce la Stanza di Compensazione e il Fondo di Garanzia per le vittime della strada.
CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE
È il documento che consente di effettuare agevolmente la denuncia di sinistro per quanto riguarda la Garanzia di Re- sponsabilità Civile.
SERVIZIO CLIENTI
La struttura organizzativa messa a disposizione dalla Compagnia per fornire servizi di informazione agli Assicu- rati e per la gestione dei contratti e la gestione dei sinistri.
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica, anche diversa dallʼAssicura- to, che in funzione della procedura di vendita applicabile sottoscrive il Contratto di assicurazione e che paga il pre- mio.
CONTRATTO
Il Contratto di Assicurazione stipulato con Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
CORRENTISTA
Il titolare di un conto corrente in essere presso una Filiale di una Banca appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo.
CVT
Definizione che indica le garanzie diverse dalla Respon- sabilità Civile, che attengono ai danni diretti causati al Vei- colo.
DECORRENZA
Data a partire dalla quale è operativa la Polizza e la garan- zia assicurativa ha effetto.
DEGRADO
Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul Veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esi- stente tra il valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro e il suo valore a nuovo.
DENUNCIA DI XXXXXXXX
Avviso che lʼAssicurato deve dare allʼassicuratore a se- guito di un Sinistro, entro 3 giorni dallʼaccadimento dello stesso.
DOCUMENTI DI ASSICURAZIONE
Certificato di assicurazione, Carta Verde, Polizza e Condi- zioni di assicurazione.
FIN-NET
È la rete di cooperazione fra organi nazionali di risoluzione delle controversie nel settore dei servizi finanziari e assi- curativi.
FRANCHIGIA
La parte del danno in cifra fissa che rimane a carico dellʼAs- sicurato. Per la garanzia Infortuni del conducente, la fran- chigia è espressa in percentuale sullʼinvalidità permanente accertata.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna che pro- voca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
IUR IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI RISCHIO
È il codice che identifica un rischio abbinando il codice fi- scale di un soggetto con un veicolo di sua proprietà e che viene attribuito al momento di emissione della polizza e visualizzato sullʼattestato.
IVASS (ex ISVAP)
È lʼIstituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
MASSIMALE
Somma, contrattualmente stabilita, che rappresenta il limi- te massimo dellʼesposizione della Compagnia per i risarci- menti (come per esempio quelli derivanti dallʼassicurazio- ne di Responsabilità Civile).
MODULO CAI
Vedi Constatazione Amichevole di Incidente.
PERIODO DI OSSERVAZIONE
È definito il periodo che va dal giorno di decorrenza della Polizza a 2 mesi prima della scadenza annuale dellʼassicu- razione e per periodi successivi di 12 mesi, per lʼosserva- zione di eventuali sinistri provocati dal Veicolo assicurato, finalizzata a registrare lʼevoluzione della classe di merito.
POLIZZA
È il documento che prova il Contratto di assicurazione. Vi sono riportati i dati del Contraente, del Proprietario, del Veicolo e altri dati specifici (ad esempio decorrenza e sca- denza). Deve essere restituito alla Compagnia e sottoscrit- to dal Contraente nel caso di acquisto della Polizza tramite Servizio Clienti o internet.
PREMIO
È lʼimporto dovuto dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo del Contratto, comprensivo delle imposte e di eventuali oneri di legge.
PRESCRIZIONE
Estinzione di un diritto in quanto non esercitato dal titolare nel periodo di tempo che la legge fissa per il suo esercizio. I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivo- no in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
PROPRIETARIO
Persona fisica o giuridica cui risulta intestato il Veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
R.C.A.
Responsabilità Civile Automobilistica: responsabilità del conducente e del Proprietario di un Veicolo a motore per i danni causati a cose o persone derivante dalla circolazione stradale. Con lʼassicurazione obbligatoria, la Compagnia si sostituisce allʼAssicurato nel pagamento di tali danni.
RECESSO
È la possibilità dellʼAssicurato di annullare il Contratto en- tro 14 giorni dalla sua decorrenza (Diritto di ripensamento).
RELITTO
Veicolo danneggiato con spese di riparazione comples- sivamente superiori al valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.
RESPONSABILITÀ PARITARIA
NellʼAssicurazione della Responsabilità Civile riguarda i casi in cui la responsabilità del Sinistro è attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti.
RESPONSABILITÀ PRINCIPALE
NellʼAssicurazione della Responsabilità Civile nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la re- sponsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri conducenti.
RIVALSA
Facoltà della Compagnia di agire nei confronti dellʼAssicu- rato, nei casi previsti dal Contratto, per recuperare le som- me eventualmente pagate a terzi danneggiati.
SCOPERTO
La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dellʼAssicurato.
SINISTRO
Il verificarsi di un evento dannoso, per il quale è prestata lʼassicurazione.
SINISTRO TARDIVO
È il sinistro pagato, anche parzialmente, dopo il termine del periodo di osservazione oppure dopo la scadenza del contratto nel caso in cui il Contraente cambi Compagnia.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. -P.zza Tren- to, 8 -20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centra- lizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dellʼanno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Com- pagnia al contatto con lʼAssicurato, allʼorganizzazione ed erogazione delle garanzie e delle prestazioni di assisten- za previste in Polizza, con costi a carico della medesima Compagnia.
UCI
Ufficio Centrale Italiano, lʼente italiano del sistema inter- nazionale per lʼemissione e la garanzia dei certificati inter- nazionali di assicurazione (Carta Verde) e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri sul territorio italiano.
VEICOLO
Il Veicolo indicato in Polizza e del quale fanno parte inte- grante: gli accessori di normale uso incorporati o fissi.
Sono comunque escluse le parti mobili, i bagagli e le merci trasportate in genere.
VEICOLO NUOVO
Il Veicolo immatricolato per la prima volta da non più di 180 giorni.
VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO
Conclusione del Contratto di assicurazione senza la pre- senza fisica e simultanea della Compagnia e del Con- traente, tramite Servizio Clienti 800.124.124 o sito web (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx). Per i correntisti del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. i riferimenti (web e telefo-
no) sono quelli abitualmente utilizzati nellʼambito dellʼho- me banking.
TERZI
I destinatari del risarcimento in caso di Xxxxxxxx rientrante nella garanzia RCA obbligatoria. In particolare si conside- rano terzi per i soli danni fisici:
• Il Proprietario del Veicolo, lʼusufruttuario, lʼacquirente con patto di riservato dominio e il Locatario nel caso di Veico- lo concesso in Leasing
• Il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, la persona unita civilmente gli ascendenti e i discendenti del conducente del Veicolo e delle persone elencate al punto a), e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado del- le stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto lʼAssicurato provvede abitualmente al loro mantenimento
• Ove lʼAssicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).
Il conducente del Veicolo non è considerato terzo. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia allʼarticolo 129 del Co- dice.
Condizioni di Assicurazione per Ciclomotori e Motocicli
Sommario
SEZIONE I
NORME RELATIVE AL PERFEZIONAMENTO E ALLA DURATA DELLA POLIZZA
Art. 1. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È POLIZZA MOTO
Art. 2. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO
Art. 2.1 Quanto dura la polizza
Art. 2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture Art. 2.3 Quando si sospendono le coperture
Art. 3. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE
Art. 3.1 Modalità di stipula del contratto Art. 3.2 I passi necessari per lʼacquisto
Art. 3.3 Pagamento ed emissione della polizza Art. 3.4 Conclusione del contratto
Art. 4. QUANDO E COME È POSSIBILE DISDIRE LA POLIZZA
Art. 4.1 Quando e come è possibile cambiare idea sullʼacquisto della Polizza (Recesso dal contratto) Art. 4.2 Quando è possibile disdire la Polizza (Risoluzione del contratto)
Art. 4.2.1 In caso di trasferimento della proprietà del veicolo - distruzione, demolizione, radiazione o esporta- zione definitiva allʼestero del veicolo
Art. 4.2.2 In caso di furto, rapina, appropriazione indebita
Art. 5. QUALI OBBLIGHI CI SONO
- Dichiarazioni esatte
Art. 6. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CON- TROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA
Art. 6.1 Risoluzione delle controversie sulla determinazione dellʼinvalidità permanente per la garanzia Infor- tuni del Conducente
Art. 7. AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO ASSICURA
Art. 8.
VERIFICA DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
Art. 9. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
SEZIONE II
NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE
Art. 10. CHE COSA È ASSICURATO
Art. 10.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA) Art. 10.2 INCENDIO E FURTO
Art. 10.3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE Art. 10.4 TUTELA LEGALE
Art. 10.4.1 FORMULA BASE Art. 10.4.2 FORMULA ESTESA
Art. 10.5 ASSISTENZA STRADALE
Art. 11. CHE COSA NON È ASSICURATO
Art. 11.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO - ESCLUSIONI Art. 11.2 INCENDIO E FURTO– ESCLUSIONI
Art. 11.3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE – ESCLUSIONI Art. 11.4 TUTELA LEGALE – ESCLUSIONI
Art. 11.5 ASSISTENZA STRADALE – ESCLUSIONI
Art. 12. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE
Art. 12.1 Limiti e franchigie alla garanzia Incendio e Furto
1/23
Art. 12.2 Limiti e franchigie alla garanzia infortuni del conducente
Art. 12.3 Limiti alla garanzia Tutela Legale
Art. 12.4 Limiti e franchigie alla garanzia assistenza stradale
Art. 13. DOVE VALGONO LE COPERTURE
Art. 13.1 Validità territoriale della Responsabilità Civile Art. 13.2 Validità territoriale dellʼAssistenza
Art. 14. MODIFICHE AL CONTRATTO
SEZIONE III
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 15. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO
Art. 15.1 TERMINE PER GLI INDENNIZZI Art. 15.2 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO Art. 15.2.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX
Art. 15.2.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO ED EVENTUALE RIMBORSO Art. 15.3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Art. 15.3.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX
Art. 15.3.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO E DIRITTO ALLʼINDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE IN CASO DI MORTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALLʼINFORTUNIO
Art. 15.4 TUTELA LEGALE
Art. 15.4.1 DENUNCIA DI SINISTRO Art. 15.4.2 GESTIONE DEL SINISTRO Art. 15.4.3 SCELTA DEL LEGALE
Art. 15.4.4 RECUPERO DELLE SOMME Art. 15.5 ASSISTENZA STRADALE Art. 15.5.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX
Art. 15.5.2 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Art. 15.5.3 RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE Art. 15.5.4 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
Art. 15.6 ALTRE GARANZIE: INCENDIO, FURTO Art. 15.6.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX
Art. 15.6.2 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO Art. 15.6.3 LIQUIDAZIONE DEI DANNI
Art. 15.6.4 REGOLA PROPORZIONALE
Art. 15.6.5 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO Art. 15.6.6 RELITTI
2/23
Art. 15.6.7 PAGAMENTO DEL SINISTRO
SEZIONE I
NORME RELATIVE AL PERFEZIONAMENTO E ALLA DURATA DELLA POLIZZA
1. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È POLIZZA MOTO Polizza Moto è un prodotto multi garanzia che permette di assicurare il tuo veicolo e protegge dai rischi collegati alla circolazione e alla proprietà del mezzo.
Il Contraente della Polizza può acquistare le seguenti co- perture assicurative:
• Responsabilità Civile obbligatoria
oltre alle ulteriori garanzie opzionali:
• Incendio
• Furto
• Infortuni del Conducente
• Tutela Legale
• Assistenza Stradale
2. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUAN- DO FINISCONO
2.1 Quanto dura la polizza
La Polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo: il Contraente, quindi, non deve inviare alcuna di- sdetta.
La Compagnia si riserva la possibilità di inviare un preven- tivo (e le indicazioni di pagamento) per lʼannualità succes- siva, il cui Premio viene calcolato in base alla tariffa in vi- gore alla data di decorrenza della nuova Polizza sulla base dei dati e delle informazioni precedentemente acquisiti, tenendo conto dellʼevoluzione della classe Bonus/Malus. Se il Contraente decide di rinnovare il Contratto, la Com- pagnia, ricevuto il pagamento del nuovo Premio, spedisce al Contraente i documenti contrattuali previsti per la sotto- scrizione della Polizza di rinnovo.
2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture Le coperture cominciano alle ore 24 o allʼora ora riporta- ta in Polizza del giorno indicato in Polizza quale data di decorrenza, a condizione che sia stato pagato il relativo Premio, altrimenti cominciano alle ore 24 del giorno di pa- gamento del Premio.
Le coperture finiscono alle ore 24 del giorno di scadenza della Polizza. Tuttavia la Compagnia mantiene valide le garanzie presenti sulla Polizza fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza. Tale ulteriore copertura di 15 giorni, non ha effetto o non è efficace se è stato stipu- lato un nuovo contratto a copertura del medesimo rischio. Almeno 30 giorni prima della scadenza, la Compagnia mette a disposizione dellʼavente diritto lʼAttestazione di Ri- schio, secondo quanto previsto al successivo Articolo 10.1.
2.3 Quando si sospendono le coperture
Non è prevista la sospensione del contratto.
3. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE
3.1. Modalità di stipula del contratto
Il Contratto di assicurazione può essere stipulato a di- stanza:
• Chiamando il Servizio Clienti al numero 800.124.124 (numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante)
• Per i correntisti di una Banca appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo attraverso Home Banking (per i titolari di contratto “Servizi via internet e via telefono”).
• Per i non correntisti attraverso il sito www.intesasanpa- xxxxxxxxxxx.xxx
3.2 I passi necessari per l’acquisto
Se l’interessato intende acquistare la Polizza deve:
• Controllare lʼesattezza dei dati forniti per il calcolo del premio in fase di preventivazione; gli errori rilevati de- vono essere comunicati prima di pagare il premio. (A seguito di tale segnalazione, la Compagnia emetterà un nuovo preventivo)
• Inviare i documenti richiesti alla Compagnia per posta o per fax.
Se il Contraente intende sottoscrivere il Contratto deve pa- gare il premio con le modalità comunicate con la lettera di accompagnamento del preventivo.
3.3 Pagamento ed emissione della polizza
Il premio di Polizza può essere pagato annualmente o se- mestralmente (in tal caso è prevista una maggiorazione del premio pari allʼ1,50%).
Il pagamento del premio può avvenire, a scelta del Contra- ente, tramite carta di credito ovvero tramite bonifico o con bollettino postale, da effettuare nelle modalità indicate dalla Compagnia nella lettera accompagnatoria del preventivo. La Compagnia riconosce alla scrittura contabile di addebi- to del premio il valore di piena e incondizionata quietanza di pagamento.
3.4 Conclusione del contratto
Il Contratto si intende concluso con la restituzione della Polizza alla Compagnia debitamente firmata e in ogni caso acquista efficacia con il pagamento del Premio.
La conclusione del contratto è altresì condizionata alla ve- rifica da parte della Compagnia della correttezza dei dati dellʼidentità del Contraente e del Proprietario del veicolo, se persona diversa.
Qualora la verifica abbia avuto esito positivo, a patto che il premio sia stato pagato, la Compagnia invia al Contraente la Polizza, il Certificato e la Carta Verde.
Qualora invece il Contraente non abbia inviato o conse- gnato tutti i documenti necessari per la conclusione del contratto la Compagnia non procederà allʼemissione della Polizza.
Il Contraente deve inviare alla Compagnia tramite posta:
• la documentazione eventualmente richiesta a mezzo posta. LʼAttestato di Rischio viene acquisito direttamen- te dalla Compagnia in via telematica tramite lʼapposita Banca Dati
• Una copia firmata della Polizza entro 15 giorni dalla data del pagamento.
3/23
Qualora dallʼesito della verifica dei documenti da parte del- la Compagnia risultassero informazioni difformi da quelle
risultanti dal contratto, la Compagnia riemette un nuovo preventivo con lʼindicazione del premio corretto. Il Contra- ente può accettare o non accettare tale nuovo preventivo. Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni, deve se- gnalarle immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dalla data di Contratto pagamento del premio; in questo caso Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A invia al Contraente una nuova Polizza con eventuale conguaglio del premio e quindi procede alla sostituzione del Contratto.
Il Contraente deve provvedere al pagamento dellʼeventua- le integrazione di premio entro 15 giorni dalla data della richiesta; in alternativa può comunicare con raccomandata
A.R. il proprio recesso dal Contratto, restituendo gli origi- nali della Polizza, del certificato di assicurazione e della Carta Verde in suo possesso e Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A, entro 15 giorni da tale comunicazione, provvede per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria alla resti- tuzione del premio pagato al netto di imposte e del con- tributo S.S.N. e per le altre garanzie alla restituzione del premio netto pagato e non goduto.
Se non rileva errori e/o omissioni, il Contraente deve resti- tuire alla Compagnia lʼoriginale della Polizza, completo di tutte le firme richieste
4. QUANDO E COME È POSSIBILE DISDIRE LA PO- LIZZA
4.1 Quando e come è possibile cambiare idea sullʼac- quisto della Polizza (Recesso dal contratto)
In caso di vendita a distanza, il Contraente può recedere dal Contratto entro 14 giorni dalla decorrenza della Polizza. Per esercitare il diritto di recesso il Contraente deve, entro il suddetto termine:
• Inviare alla Compagnia la comunicazione scritta di re- cesso tramite raccomandata A.R. restituendo gli origi- nali di tutti i documenti ricevuti, in particolare Certificato e Carta Verde
• In caso di Polizza con vincolo, allegare la dichiarazione della Società vincolataria che autorizza il recesso.
Ricevuti i suddetti documenti (per il termine dei 14 giorni fa fede la data del timbro postale di invio), la Compagnia resti- tuisce al Contraente il Premio pagato e non goduto diminuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
4.2 Quando è possibile disdire la Polizza (Risoluzione del contratto)
4.2.1 in caso di trasferimento della proprietà del vei-
Il Contraente deve dichiarare per iscritto alla Compagnia che il precedente veicolo è stato venduto, dato in conto vendita, distrutto, demolito, radiato o esportato definitiva- mente allʼestero.
Il Contraente deve altresì restituire alla Compagnia il Certi- ficato e la Carta Verde della Polizza oggetto della richiesta ed inviare gli altri documenti eventualmente indicati dalla Compagnia dai quali risulti che il Veicolo è stato venduto, dato in conto vendita, demolito, radiato o esportato defini- tivamente allʼestero.
La sostituzione della Polizza comporta il mantenimento della classe di merito Bonus/Malus e la regolazione del premio in base tariffa in vigore sul Contratto sostituito ed alle garanzie inserite nel nuovo Contratto.
Il Contraente è tenuto a versare lʼeventuale conguaglio del premio; se a lui favorevole, la Compagnia provvede al rim- borso dellʼeccedenza rispetto al premio dovuto.
A pagamento avvenuto, la Compagnia invia la nuova Poliz- za con Certificato e Carta Verde.
b. CESSIONE DEL CONTRATTO
Per il caso di trasferimento della proprietà del veicolo, il Contraente può cedere il contratto allʼacquirente, dandone immediata comunicazione alla Compagnia, che prenderà atto della cessione del contratto mediante emissione della relativa appendice, mantenendo la classe CU fino alla sca- denza del contratto ceduto.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; per lʼassicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà quindi stipulare un nuovo contratto.
Per ciascuno dei casi previsti il Contraente deve restituire alla Compagnia il Certificato e Carta Verde della Polizza oggetto della richiesta ed inviare gli altri documenti even- tualmente indicati dalla Compagnia dai quali risulti che il veicolo è stato venduto, dato in conto vendita, demolito, radiato o esportato definitivamente allʼestero.
c. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui non abbia ceduto il Contratto o non abbia scelto di trasferirlo su altro Xxxxxxx, il Contraente può ri- chiedere la risoluzione del Contratto inviando alla Compa- gnia tramite raccomandata A.R.:
1. la richiesta scritta di risoluzione
2. gli originali del Certificato e della Carta Verde
3. gli eventuali ulteriori documenti richiesti dalla Compa- gnia, dai quali risulti che
- il Veicolo è stato venduto o dato in conto vendita,
colo - distruzione, demolizione, radiazione o espor- tazione definitiva allʼestero del veicolo
- distrutto o demolito
- radiato o esportato defi
nitivamente allʼestero
In caso di trasferimento della proprietà del Veicolo a segui- to di vendita o conto vendita oppure nei casi di distruzio- ne, demolizione, radiazione o esportazione definitiva del Veicolo allʼestero, il Contraente dopo aver fornito tutta la documentazione necessaria alla Compagnia può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO SU UN ALTRO VEICOLO
Il contratto può essere trasferito su un altro veicolo, pur- chè intestato al medesimo proprietario o al coniuge non legalmente separato o al convivente di fatto, o alla persona unita civilmente.
4. Lʼautorizzazione della Società Vincolataria, in caso di
vincolo a favore di un terzo.
Il Contratto è risolto con effetto dalla data di vendita, de- molizione, radiazione o esportazione definitiva allʼestero. Per ogni giorno di garanzia residua la Compagnia restitu- isce al Contraente il Premio relativo alla garanzia di Re- sponsabilità Civile Auto pagato e non goduto, diminuito delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Na- zionale.
4/23
Per le garanzie CVT la Compagnia rimborsa la parte di Premio relativa al periodo per il quale il rischio è cessato, cioè il periodo che intercorre tra la data di risoluzione del Contratto e la data di scadenza della Polizza.
4.2.2 in caso di risoluzione del contratto per furto, rapina, appropriazione indebita
In caso di furto, rapina, appropriazione indebita del Veico- lo, il Contratto si risolve dal giorno successivo alla denun- cia presentata alle Autorità di Pubblica Sicurezza. Il Con- traente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia, con le modalità previste al successivo articolo 15.13.
In questo caso è restituito il Premio di Responsabilità Civile pagato e non goduto dalla data di risoluzione, diminuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazio- nale. La Compagnia procede altresì al rimborso della par- te di premio corrisposto per le garanzie CVT presenti in Polizza relativa al periodo per il quale il rischio è cessato, definito come il periodo intercorrente tra la data di annul- lamento della Polizza e la scadenza della stessa. Insieme alla richiesta di annullamento della Polizza, il Contraente deve inviare copia della denuncia di furto presentata alle Autorità.
La classe di merito presente sulla Polizza resta valida an- che sul nuovo Veicolo acquistato dallo stesso Proprietario.
5. QUALI OBBLIGHI CI SONO
Il Contraente è tenuto a controllare lʼesattezza dei dati for- niti in fase di preventivazione per il calcolo del Premio e a segnalare eventuali inesattezze alla Compagnia, che ap- porta così le opportune modifiche in Polizza.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze rese al momento del- la stipulazione del Contratto relative a fattori che influiscono sulla valutazione del rischio (ad esempio alimentazione del Veicolo, età e luogo di residenza del proprietario/locatario del Veicolo), possono comportare la perdita totale o parziale allʼindennizzo, o la cessazione dellʼassicurazione, secondo gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Inoltre, successivamente alla conclusione del Contratto, il Contraente - e, se diverso, il Proprietario del Veicolo - sono tenuti a comunicare qualsiasi successivo cambiamento nei dati forniti, secondo lʼarticolo 1898 del Codice Civile.
Anche in questo caso, la mancata o inesatta comunica- zione delle informazioni può comportare la perdita totale o parziale allʼindennizzo. In conseguenza di queste even- tualità:
• Per la garanzia di Responsabilità Civile Auto, in caso di dichiarazioni inesatte o mancanti la Compagnia può esercitare il diritto di rivalsa totale o parziale (articolo 144 Codice delle Assicurazioni)
• Per le altre garanzie, ciò comporta la riduzione o la per- dita dellʼindennizzo.
- Dichiarazioni esatte
La Negoziazione assistita
Prima di coinvolgere l’Autorità Giudiziaria, ogni controver- sia sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli deve per legge essere sottoposta a un tentativo di Nego- ziazione assistita, condizione necessaria per accedere all’eventuale giudizio successivo.
La Conciliazione paritetica, per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di Respon- sabilità Civile.
Solo per le controversie inerenti la gestione di sinistri rela- tive alla garanzia di Responsabilità Civile, se non è già atti- vato il tentativo di Negoziazione assistita,è invece possibile procedere con la Conciliazione paritetica per richieste di risarcimento inferiore a 15.000 euro e che rispettino deter- minate condizioni.
La procedura di Conciliazione paritetica è totalmente gra- tuita per il Contraente. L’unico eventuale costo da soste- nere potrà essere la quota di iscrizione a un’Associazione Consumatori.
Per accedere alla procedura l’interessato potrà scegliere se:
• fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o
• inviare la richiesta di conciliazione a una delle associa- zioni dei consumatori aderenti attraverso www.concilia- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
La Mediazione
istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Ar- tigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicurato.
Le controversie relative a materia assicurativa diversa dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli, devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Me- diazione, da effettuare innanzi a un Organo di Mediazione
6. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA
La legge prevede che tutte le controversie relative al ri- sarcimento del danno da circolazione di veicoli, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, debbano essere sottopo- ste a procedure alternative di risoluzione delle controversie civili: la Negoziazione assistita, la Conciliazione paritetica (solo per le controversie di Responsabilità Civile) e la Me- diazione.
Le richieste di negoziazione assistita e di mediazione pos- sono essere effettuate tramite:
• posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
• Ufficio Sinistri – Xxxxx Xxxxxxx 00-00/00, 00000 Xxxxxx
• e-mail, all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
• fax al numero 000 000.00.00
Il Foro competente
Se i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non hanno avuto successo e si intende proseguire nella causa civile, occorre rivolgersi all’organo giudiziario competente. Il Foro competente per le controversie relative a questo contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i propri diritti derivanti dal contratto.
Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell’Unione Europea e Intesa San- paolo Assicura relative a polizze acquistate sul sito inter- net della Compagnia o di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web “Risoluzione online delle controversie” istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx. eu/consumers/odr/.
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La piattaforma mette a disposizione l’elenco degli Organi-
smi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l’Organismo a cui demandare la risoluzione della controversia.
L’indirizzo di posta elettronica della Compagnia è xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
6.1 Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell’invalidità permanente per la garanzia Infortuni del Conducente
In caso di disaccordo tra le parti sul grado d’invalidità permanente spettante all’Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dalla Compagnia e dall’Assicurato a due diversi medici, nominati uno per parte. Nel caso in cui i due medici non raggiungessero un accordo, le controversie di natura medica sul grado di inva- lidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Col- legio medico.
Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell’Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residen- za dell’Assicurato.
Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il me- dico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico.
Qualora ne riscontri l’opportunità, il Collegio medico avrà la facoltà di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidi- tà permanente a data da definirsi. In tal caso il Collegio può stabilire un anticipo sull’indennizzo. Le decisioni del
Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per entrambe le parti.
7. AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO ASSICURA La Compagnia mette a disposizione dei Contraenti un’ap- posita Area Riservata sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
L’accesso al servizio è gratuito: si effettua dopo l’autenti- cazione con le chiavi d’accesso rilasciate direttamente dal- la Compagnia su richiesta del Contraente e garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.
L’utilizzo dell’Area Riservata è disciplinato dalle condizioni di servizio, da accettare al primo accesso.
Nell’Area Riservata è possibile consultare le coperture as- sicurative in corso, le Condizioni di Assicurazione, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze, oltre a ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa. Tale Area può anche essere utilizzata per gestire telematicamente il contratto secondo tempi e mo- dalità previsti dalla normativa di riferimento.
8. VERIFICA DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
Le Compagnie possono proporre al Cliente questionari o interviste per verificare la chiarezza e completezza delle informazioni ricevute e se i servizi previsti nel contratto si- ano stati forniti in modo corretto.
9. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non sia qui diversamente regolato, valgo- no le norme della legge italiana.
SEZIONE II
NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE
10. CHE COSA È ASSICURATO
10.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA) Garanzia base:
La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, fino ai Massimali indicati in Polizza, le som- me che, per capitale, interessi e spese, siano dovute quale risarcimento per i danni involontariamente causati a Terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli.
L’assicurazione viene stipulata con formula tariffaria Bo- nus/Malus.
Forma tariffaria bonus/malus
La formula tariffaria Bonus/Malus prevede riduzioni o mag- giorazioni di Premio rispettivamente in assenza o presen- za di Sinistri nel Periodo di Osservazione (come definito nei punti successivi).
La tariffa Bonus/Malus prevede 23 classi, ciascuna corri- spondente a livelli di Premio crescenti, (per il dettaglio si rimanda alla Tabella 1 allegata).
Alla prima sottoscrizione con la Compagnia, la classe Bo- nus/ Malus Intesa Sanpaolo Assicura assegnata alla Poliz- za è determinata in base:
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• Alla Situazione Assicurativa del Veicolo al momento
della sottoscrizione della Polizza (i diversi “Casi” pos- sibili sono riportati nelle tabelle 2a, 2b, 3 e 4)
• Alla classe CU (Classe di merito Universale) di Asse- gnazione riportata nell’Attestazione di Rischio della precedente Polizza, se presente
• Alle regole previste dalla tabella 5 di Conversione tra la classe CU e la classe Intesa Sanpaolo Assicura.
Il Veicolo già assicurato presso un’altra compagnia con classe di provenienza e di assegnazione CU pari a 1 (come risultante dalla relativa Attestazione di Rischio) vie- ne assegnato alla classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura come indicato nella tabella 5.
Tabella di conversione
La tabella 5 allegata riporta per ogni classe CU sull’Atte- stazione di Rischio consegnata alla Compagnia la relativa classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura di Asse- gnazione; l’applicazione della tabella deve essere effettua- ta in base alle regole descritte in precedenza, che discipli- nano le diverse situazioni assicurative.
Conservazione della classe di merito maturata
In caso di furto di cui sia esibita denuncia,
• vendita o consegna in conto vendita,
• distruzione,
• demolizione,
• esportazione definitiva e
• cessazione della circolazione del Veicolo assicurato
il contratto, su richiesta del Contraente, rimane valido per un altro altro nuovo veicolo, acquistato dallo stesso Pro- prietario (o nel caso in cui il veicolo sia acquisito in leasing il Locatario nel caso di contratto di leasing).
Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra le persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto oppure in caso di passaggio di proprietà del Veicolo da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi, all’acquirente è attribuita la classe CU già maturata sul veicolo trasferito. Anche nel caso di successione, la classe CU presente sul veicolo acquisito a titolo ereditario viene attribuita agli eredi conviventi con il defunto al momento della morte.
In caso di furto del veicolo assicurato, il Contraente, sem- pre che il Proprietario rimanga invariato, può stipulare un nuovo contratto per assicurare un altro veicolo, benefician- do della classe di merito di Bonus/Malus maturata.
Qualora il veicolo oggetto di furto venga successivamente ritrovato, allo stesso viene attribuita la classe CU prece- dente nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è ricono- sciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate sulla carta di circolazione in caso di veicolo già assicurato all’estero, il contraente consegna una dichiarazione rilasciata dall’assi- curatore estero che consenta l’individuazione della classe CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa.
Utilizzo classe di merito all’interno del nucleo familiare (Bonus di Famiglia)
• acquisto di ulteriori veicoli
Se il Proprietario (o un suo familiare stabilmente conviven- te) acquista un ulteriore veicolo, al nuovo contratto è asse- gnata la stessa classe di merito del veicolo già assicurato anche se di diversa tipologia e risultante dall’Attestato di rischio. Il Proprietario deve essere una persona fisica
• veicolo già assicurato
Per un veicolo già assicurato senza sinistri per 5 anni più l’anno in corso è possibile, al momento del rinnovo del contratto, utilizzare la migliore classe di merito di un altro veicolo anche se di diversa tipologia, di proprietà di un fa- miliare stabilmente convivente o dello stesso proprietario. La normativa prevede un aumento del malus fino a 5 classi di merito nel caso in cui il beneficiario del bonus di Fami- glia sia responsabile di un sinistro con colpa esclusiva o principale e i cui danni superino i 5000 euro (la condizione è valida se il bonus viene applicato tra veicoli di diversa tipologia).
Rinnovo del contratto – evoluzione della classe – rim- borso del sinistro
Classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura
In occasione del rinnovo, la classe di provenienza Bonus/ Malus Intesa Sanpaolo Assicura presente sul Contratto in scadenza viene aggiornata (classe di assegnazione) se- condo le regole evolutive che tengono conto del verificarsi o meno, durante il Periodo di Osservazione:
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• Di sinistri pagati con Responsabilità Principale
• Di sinistri pagati anche parzialmente con Responsabi- lità Paritaria la cui somma delle percentuali di respon- sabilità sia pari o superiore al 51%, prendendo come riferimento gli incidenti accaduti negli ultimi 6 anni. Ai fini dell’evoluzione in Malus questi sinistri con Respon- sabilità Paritaria “cumulata” sono considerati come un unico Sinistro e, una volta raggiunta la soglia del 51% di responsabilità che determina lo scatto del Malus, ven- gono azzerati.
Classe CU
Per quanto riguarda la classe CU di assegnazione che sarà riportata nell’attestazione di rischio, le regole evolu- tive previste sono le seguenti:
• In assenza di sinistri: miglioramento di una classe, fino al limite della prima classe
• In presenza di un Sinistro che determini l’attestazione del Malus: peggioramento di due classi, fino al limite della 18ª classe
• In presenza di due o più sinistri che determini l’attesta- zione del Malus: peggioramento di altre tre classi per ogni Sinistro dopo il primo.
In caso di evoluzione della classe di merito in bonus per assenza di sinistri (e negli altri casi previsti) al premio di tariffa RCA sarà applicata una diminuzione in percentua- le. La misura della percentuale di riduzione, quantificata in rapporto alla classe di appartenenza, è indicata nella tabella T allegata alle presenti Condizioni di Assicurazione
Rimborso del Sinistro
Per evitare o ridurre il peggioramento della classe di me- rito, alla scadenza del Contratto al quale è stato attribuito il Xxxxx e comunque entro nove mesi successivi il Contra- ente può scegliere di rimborsare gli importi liquidati a titolo definitivo per tutti o parte dei sinistri pagati dalla Compa- gnia nell’ultimo Periodo di Osservazione prima della sca- denza del Contratto.
Nel caso in cui il sinistro venga pagato dopo il periodo di osservazione o dopo la scadenza del contratto (sinistro tardivo) e nel frattempo il Contraente ha cambiato Com- pagnia, potrà ottenere informazioni utili sulla compagnia che aveva gestito il sinistro, ai fini del riscatto e l’accesso agli atti, direttamente presso la Compagnia che assicura il veicolo a quel momento. Per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarcimento Diretto, la richiesta di in- formazione e successivamente di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP; per gli altri Sinistri direttamen- te alla Compagnia.
Il rimborso è possibile anche in caso di disdetta del Con- tratto: in tal caso è aggiornata anche l’Attestazione di Ri- schio.
Periodo di osservazione
Il Periodo di Osservazione necessario alla Compagnia per determinare l’evoluzione della classe di merito in base all’annotazione sull’Attestazione di Rischio dei Sinistri pro- vocati dal Veicolo assicurato prevede
• Periodo iniziale (prima sottoscrizione): dal giorno di decorrenza della Polizza fino a 2 mesi prima della sca- denza annuale dell’assicurazione
• Periodi successivi: partono dalla fine del precedente
Periodo di Osservazione e durano 12 mesi.
La sostituzione del Contratto a seguito di Veicolo venduto,
dato in conto vendita (comprovato mediante documenta- zione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato), demolito, radiato o esportato definitivamente all’estero, non interrompe il Periodo di Osservazione purché:
1. Il nuovo Veicolo sia acquistato dallo stesso Proprietario
2. Il nuovo Veicolo appartenga alla stessa tipologia (ad esempio autovettura).
Attestazione di rischio
La Compagnia consegna l’Attestazione di Rischio per via telematica 30 giorni prima di ciascuna scadenza contrat- tuale, mettendo a disposizione tale documento, secondo le norme in vigore, nell’area riservata del sito internet www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx attraverso cui il Contraente ha accesso alla propria posizione assicurativa. L’Attesta- zione di rischio viene messa a disposizione del Contraente che sia titolare del Contratto “Servizi via internet e/o via telefono” anche attraverso l’home banking.
L’attestazione dello Stato di Rischio è acquisibile dal Con- traente su supporto durevole. Il Contraente, inoltre, può richiedere la stampa in Filiale.
Il documento cartaceo non potrà essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto.
Nei casi in cui il Contraente sia persona diversa dall’avente diritto (quali il Proprietario o l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria), la Compagnia per i contratti aventi scadenza dal 1° dicembre 2015 provvede alla consegna dell’Attesta- zione di rischio in apposita area riservata del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
L’attestato viene alimentato dinamicamente. La compa- gnia potrà aggiornare il cosiddetto pagellino della sinistro- sità pregressa includendo tutti quei sinistri che vengono pagati anche parzialmente dopo il termine del periodo di osservazione, i sinistri cosiddetti “tardivi”, anche qualora il contraente cambi compagnia.
Sull’Attestazione di Rischio vengono indicate anche le in- formazioni su:
• La classe di merito Intesa Sanpaolo Assicura di prove- nienza e quella evoluta di assegnazione del Contratto per l’annualità successiva
• La classe di merito CU di provenienza e quella evoluta di assegnazione del Contratto per l’annualità successi- va determinata secondo le regole della classe CU
• I sinistri pagati con Responsabilità Principale e con Re- sponsabilità Paritaria nel Periodo di Osservazione, con l’indicazione della percentuale di responsabilità, con l’indicazione della tipologia del danno liquidato (a cose, a persone, misto cioè sia a cose sia a persone).
• I sinistri tardivi accaduti fuori dal periodo di osservazione
L’Attestazione di Xxxxxxx non è rilasciata nei seguenti casi:
• Sospensione della Polizza, quando il Periodo di Osser- vazione non risulti concluso
• Polizze di durata inferiore ad un anno
• Polizze di durata inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio
• Polizze annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale per furto o vendita, se il Periodo di Osservazione non è concluso
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• Cessione del Contratto per cambio di proprietà del Vei- colo Assicurato.
Validità dell’Attestazione
Il periodo di validità dell’attestazione è pari a 5 anni dalla data di scadenza del Contratto per il quale è stata rila- sciata a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892,1893 e 1894 del Codice Civile, che:
• Il Veicolo non ha circolato decorsi 15 giorni successivi alla data di scadenza del Contratto
• In caso di Xxxxxxx sospesa, il Veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla sospensione del Contratto.
In caso di furto, rapina, appropriazione indebita, espor- tazione definitiva all’estero, distruzione, demolizione, tra- sferimento di proprietà e consegna in conto vendita del Veicolo l’Attestazione è valida per un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del Contratto per il quale è stata rilasciata. Su richiesta del Contraente o di altro aven- te diritto, se diverso dal Contraente, la Compagnia entro quindici giorni dalla stessa consegna per via telematica l’Attestato di rischio, comprensivo dell’ultima annualità per la quale al momento della richiesta si sia concluso il pe- riodo di osservazione. L’attestato così rilasciato non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto. Nel caso di stipula del Con-
tratto ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l’Attestazione di Xxxxxxx dovrà contenerne l’indicazione. Tale indicazione deve essere presente anche nelle attestazioni successive alla prima.
Garanzie gratuite sempre comprese con la garanzia RCA:
La Compagnia assicura, gratuitamente e in automatico, anche i seguenti rischi:
• Circolazione in aree private: danni causati involonta- riamente dalla circolazione del Veicolo indicato in Po- lizza in aree private, con l’eccezione delle aree civili e militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili
• Terzi trasportati: danni causati involontariamente dai trasportati a bordo del Veicolo a Xxxxx non trasportati, in relazione a fatti connessi alla circolazione del Veicolo assicurato
Per questi rischi, non compresi nell’assicurazione obbliga- toria, la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di Polizza.
Questi sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti per l’assicurazione obbligatoria; la parte che rimane è destina- ta al risarcimento dei rischi sopraindicati.
Spese legali e gestione delle vertenze
Fino a quando ne ha interesse, la Compagnia assume a nome dell’Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze sulla responsabilità o risarcimento del dan- no nelle quali sia coinvolto, in qualunque sede si discutano, designando, se necessario, legali o tecnici.
La Compagnia non riconosce le spese per legali o tecni- ci non designati dalla Compagnia stessa e non risponde di sanzioni, multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Limitazione alla rivalsa
La Compagnia limita la rivalsa nei confronti del conducen- te e/o del proprietario al 10% dell’importo liquidato con il massimo di 2.500,00 euro nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, solamente per il primo Si- nistro.
10.2 INCENDIO E FURTO Garanzia Base
La Compagnia indennizza, col limite del Capitale Assicura- to indicato in Polizza, i danni materiali e diretti subiti:
• Dal Veicolo
• Dagli accessori di serie stabilmente installati
• Dagli accessori e optional non di serie stabilmente in- stallati purché il loro valore sia stato indicato nel Capi- tale Assicurato e sia stato pagato il relativo Premio
a seguito di:
• Incendio non doloso, azione del fulmine, esplosione dell’impianto di alimentazione
• Furto e tentato furto, rapina, compresi i danni al Xxxxxxx conseguenti alla circolazione abusiva del Veicolo dopo il furto con esclusione dei danni ai pneumatici.
Garanzie aggiuntive gratuite sempre comprese insie- me alla garanzia incendio e furto
Ricorso Terzi da Incendio:
• Paga le somme fino ad un totale complessivo di
250.000 euro per Sinistro che il Proprietario deve corrispondere per capitale, interessi e spese in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge per danni in- volontariamente causati da incendio non doloso, fumo, esplosione o scoppio del Veicolo quando non è in circo- lazione:
- A cose di Terzi
- Al locale utilizzato come autorimessa, condotto in lo- cazione dal Proprietario del Veicolo assicurato.
Rimborso spese di immatricolazione
Rimborsa, fino a un massimo di 500 euro, le spese soste- nute per immatricolazione o cambiamento di proprietà (vol- tura) di un altro veicolo in caso di cancellazione del Veicolo assicurato dal Pubblico Registro Automobilistico a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento o furto della sola targa. Le spese dovranno essere dimostrate da specifica documentazione.
10.3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE
La Compagnia assicura il Conducente del Veicolo per In- fortunio cioè un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente con- statabili occorso durante la guida del Veicolo, comprese le fasi di salita e discesa dallo stesso.
Fino al limite del Capitale indicato in Polizza la Compagnia riconosce:
• In caso di morte del conducente: l’intero capitale ai Be- neficiari
• In caso di invalidità permanente del conducente: un in- dennizzo al Conducente calcolato in base al grado di invalidità dovuta all’Infortunio, secondo i criteri previsti al successivo Articolo 15.3.
RICONOSCIMENTO DELL’INDENNIZZO
La Compagnia riconosce l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio.
Se al momento dell’Infortunio il conducente è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, è previsto l’indennizzo solo per le conseguenze che sareb- bero occorse a una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un or- gano o di un arto già menomato, le percentuali previste nel- la valutazione del grado d’invalidità permanente sono dimi- nuite di quanto già riconosciuto per l’invalidità preesistente.
Morte
In caso di decesso del conducente avvenuto entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio e in conseguenza di questo, la Compagnia paga la somma assicurata indicata in Polizza ai beneficiari o ai legittimi eredi.
L’indennizzo non si aggiunge a quello per invalidità permanente; tuttavia, se entro 2 anni dal giorno dell’In- fortunio e in conseguenza di questo, il Conducente muore, la Compagnia corrisponde la differenza tra l’indennizzo pagato per l’invalidità e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore.
Invalidità permanente
La Compagnia riconosce l’indennizzo per invalidità perma- nente se questa si verifica entro 2 anni dal giorno dell’In- fortunio.
La Compagnia, inoltre, procede alla liquidazione con i se- guenti criteri:
• Se l’invalidità permanente accertata è superiore al 25% rispetto a quella totale, la Compagnia paga l’indenniz- zo applicando la percentuale d’invalidità accertata alla somma assicurata senza alcuna Franchigia
• Se l’invalidità permanente accertata è maggiore o uguale al 70% della totale, la Compagnia liquida il 100% della somma assicurata senza alcuna Franchi- gia.
Trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della De- nuncia di Sinistro, l’Assicurato può richiedere alla Compa- gnia il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo se:
• Non sono sorte contestazioni sull’operatività della ga- ranzia
• La presunta percentuale d’invalidità stimata dalla Com- pagnia in base alla documentazione acquisita è supe- riore al 15%.
La Compagnia pagherà entro 60 giorni dalla richiesta dell’anticipo, salvo il diritto alla restituzione nel caso in cui emergano successivamente fatti dolosi dell’Assicurato o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.
Per definire il grado o percentuale d’invalidità permanente si fa riferimento ai valori delle tabelle INAIL Industria, di cui all’allegato n. 1 al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Tali ta- belle sono riportate anche in allegato alle presenti Condi- zioni di Assicurazione e sul sito internet della Compagnia, sezione Prodotti.
La quantificazione del grado d’invalidità dovuto a menoma- zioni visive e uditive tiene conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi (occhiali, amplificatori, ecc.).
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In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti su-
periori, le percentuali d’invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa.
Se l’Infortunio determina menomazione a più di uno dei distretti anatomici (ad es. coscia e piede) e/o articolari di un singolo arto (ad es. gomito e polso), la valutazione è fatta secondo criteri aritmetici raggiungendo, al massimo, il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali cal- colate per ciascuna lesione, fiet a raggiungere il valore massimo del 100%.
Nei casi d’invalidità permanente non presenti in tabella, l’indennizzo è stabilito in base ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione del- la capacità lavorativa del Conducente, indipendentemente dalla sua professione.
Rinuncia al diritto di surrogazione
La Compagnia rinuncia all’esercizio dell’azione di surroga- zione che le compete ai sensi dell’Articolo 1916 del Codice Civile: in questo modo rinuncia al sub ingresso nei diritti dell’Assicurato nei confronti dei responsabili del Sinistro.
10.4 TUTELA LEGALE
A norma del Codice delle Assicurazioni Private, Articoli 163, 164 e correlati, i sinistri di Tutela Legale sono gestiti per conto della Compagnia da ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, con sede in Xxx xxx Xxx- xxxxxx, 00 00000 Xxxxxx, in base alle norme indicate di seguito. L’Assicurato può rivolgersi direttamente ad ARAG (vedere Articolo 15.4) per la denuncia del Sinistro.
La Compagnia assume a proprio carico, nel limite del Mas- simale indicato in Polizza, le spese:
• Per l’intervento di un legale
• Per effettuare eventuali perizie
• Di giustizia nel processo penale
• Del legale di controparte, in caso di transazione autoriz- zata
• Di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato (ossia le spese legali che il Giudice pone a carico della parte che ha perso il giudizio) per il contributo unificato per gli atti giudiziari (Legge 23 dicembre 1999, n. 488 Articolo 9 D.L. 11 marzo 2002 n. 28), se non versato dalla Controparte soccombente, dovute esclusivamen- te ai sinistri del veicolo assicurato e riferite alle seguenti fattispecie.
La garanzia vale esclusivamente per i Sinistri relativi al Veicolo indicato in Polizza e prevede due tipologie di copertura:
10.4.1 FORMULA BASE
1. Sostegno a richieste di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di Xxxxx.
In caso d’incidente tra veicoli, l’assicurazione interviene nei seguenti casi:
a) Sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarci- mento (Articolo 148 Codice delle Assicurazioni Pri- vate)
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b) Sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarci- mento Diretto (Articolo 149 Codice delle Assicura- zioni Private)
c) Recupero dei danni subiti dai Terzi trasportati a causa di sinistri stradali (Articolo 141 Codice delle Assicurazioni Private).
La prestazione prevista al punto b) si attiva esclusiva- mente dopo l’offerta di risarcimento comunicata dalla Compagnia (Articolo 8 del DPR 254/2006), compresa l’eventuale successiva fase giudiziale.
Per quanto riguarda i punti a), b), e c) l’assicurazione opera anche a parziale deroga dell’Articolo 11.4, solo nel caso di guida sotto l’influenza dell’alcool.
Quanto previsto ai punti b) e c) rappresenta parziale deroga di quanto disposto dall’Articolo 11.4(controver- sie con la Compagnia e/o ARAG).
2. Difesa penale del Proprietario, locatario in base a un contratto di noleggio/leasing, conducente autorizzato e trasportati per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è valida anche prima della formulazione ufficiale di reato.
10.4.2 FORMULA ESTESA
3. Istanza di dissequestro del Veicolo, in caso di seque- stro avvenuto in conseguenza di incidente stradale
4. Istanza/opposizione contro i provvedimenti di sospen- sione, ritiro e/o revoca della patente e contro le altre sanzioni amministrative comminate in conseguenza di incidente stradale.
La garanzia opera a parziale deroga dell’Articolo 11.4 limi- tatamente all’ambito amministrativo.
La garanzia è estesa a favore dell’Assicurato come per- sona fisica, del coniuge e dei figli minori a carico quando, nella veste di pedoni, ciclisti o passeggeri di un qualsiasi veicolo di proprietà di Xxxxx, sono coinvolti in incidenti du- rante la circolazione stradale.
Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Poliz- za, la garanzia è valida unicamente a favore del Proprieta- rio del Veicolo assicurato.
La Compagnia paga le spese per l’esecuzione forzata solo per i primi due tentativi di pignoramento.
10.5 ASSISTENZA STRADALE
La Compagnia si obbliga a mettere a disposizione imme- diata dell’Assicurato, alle condizioni che seguono, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi degli eventi fortuiti previsti nelle prestazio- ni descritte nei successivi Articoli. Per l’erogazione delle prestazioni di assistenza previste dagli articoli successivie per la gestione e la liquidazione dei relativi sinistri la Com- pagnia si avvale della Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.a. – X.xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. La Struttura Organizzativa di Europ Assistance è operativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, chiamando:
La garanzia opera se:
• Il Veicolo non può essere utilizzato
• Il Veicolo è in grado di proseguire la marcia ma esiste il rischio di aggravamento dei danni o di pericolo per l’incolumità delle persone per:
- incidente stradale
- guasto
- incendio, fulmine, esplosione e scoppio
- furto e rapina
- forature e danni ai pneumatici.
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
a) INFORMAZIONI PER VIAGGIARE
La Struttura Organizzativa fornisce, tutti i giorni dell’an- no 24 ore su 24, informazioni riguardanti:
• Rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa
• Situazione traffico e meteo in Italia
• E nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 18.00, informazioni riguardanti patente, libretto di circolazione, imposte.
b) SOCCORSO STRADALE E TRAINO
In caso d’impossibilità di utilizzo del Veicolo assicura- to per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Struttura Organizzativa provvede a inviare un mez- zo di soccorso per risolvere la causa dell’immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina. È possibile richiedere che il Veicolo venga trasportato presso un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Struttura Organizzativa, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell’immobiliz- zo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il Veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino. Qualora non sia stato possibile contattare la Struttura Organizzativa, per obiettive difficoltà o a se- guito di un intervento delle Autorità o in caso di inciden- te con trasferimento presso una struttura sanitaria, e si sia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, la Compagnia rimborsa le spese sostenute con il limite di 250,00 euro. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle ripara- zioni effettuate in officina.
c) SOCCORSO STRADALE PER FORATURA O DANNI
AI PNEUMATICI
Qualora il Veicolo assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni ai pneumatici, ferma l’esclusione re- lativa ai percorsi fuoristrada, la Struttura Organizzativa provvede a inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione del pneumatico oppure per trainare il Veicolo fino alla più vicina officina.
Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il Veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, pur- ché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino.
Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneu- matici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.
d) INVIO DI UN’AMBULANZA
Nel caso di incidente stradale da circolazione che abbia interessato il Veicolo assicurato, a seguito del quale il conducente o gli occupanti del Veicolo necessitino, a seguito di opportuna verifica, di soccorso medico, la Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale provvede ad informare il sistema sanitario na- zionale 118 per una tempestiva attivazione del servizio
di emergenza. Tale prestazione è operativa unicamente nel territorio italiano.
e) AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE
Qualora il Veicolo subisca un danno totale o parziale a seguito di furto, tentato furto, rapina, incendio, guasto, incidente da circolazione e, conseguentemente, non sia più disponibile o risulti non riparabile, oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che com- porti oltre 8 ore di manodopera o comunque il fermo del Veicolo per un giorno, incluso il tempo di attesa per i pezzi di ricambio certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale: la Struttura Organizzativa, mette a disposizione dell’As- sicurato presso una Società di noleggio convenzionata un’autovettura sostitutiva di pari categoria e comunque fino alla cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc (Cat. C), a chilometraggio illimitato, per la durata della ripara- zione del Veicolo per un massimo di sette giorni. L’au- tovettura sostitutiva verrà fornita alle condizioni previste dal Contratto di noleggio, durante gli orari di apertura del centro convenzionato e compatibilmente con la di- sponibilità dell’autonoleggio
In caso di furto totale del Veicolo assicurato, l’Assicura-
to deve fornire alla Struttura Organizzativa copia della denuncia presentata all’Autorità.
Restano a carico dell’assicurato: la franchigia o il relati- vo scoperto per i sinistri che colpiscano le garanzie furto, kasko o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carbu- rante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolun- gamento del noleggio). Al momento del ritiro del Veicolo a noleggio è previsto che l’assicurato rilasci un deposito cauzionale o costituisca la garanzia con carta di credito. L’Assicurato nel caso voglia utilizzare l’autovettura sostitu- tiva oltre il limite di giorni previsto con costi a suo carico, potrà verificare la disponibilità dell’autonoleggio e delle ta- riffe preferenziali tramite la Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale.
PRESTAZIONI OPERANTI A OLTRE 50 KM DAL COMU- NE DI RESIDENZA DEL CONDUCENTE
f) RIENTRO, PROSEGUIMENTO O PERNOTTAMENTO DEI TRASPORTATI
In caso d’impossibilità di utilizzo del Veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo risulti non riparabile mentre si trova a oltre 50 km dal luogo di residenza del Conducente oppu- re possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o con- venzionata con la Struttura Organizzativa), la Struttura Organizzativa provvede a mettere a disposizione degli occupanti, in alternativa l’una dall’altra, una delle se- guenti prestazioni, tenendone il costo a carico della Compagnia con il limite complessivo di 250,00 euro:
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• Rientro degli occupanti del Veicolo: un biglietto ae- reo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di ri- entrare ai propri luoghi di residenza, purché in Italia
• Proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (clas- se economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiun- xxxx il luogo di destinazione del viaggio
• Pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il Veicolo stesso venga riparato.
Non sono contemplati i fermi Veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.
g) RICONSEGNA DEL VEICOLO RUBATO
Qualora il Veicolo assicurato venga ritrovato a segui- to di furto mentre si trova a oltre 50 km dal luogo di residenza dell’Assicurato o, se immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e se ripara- bile, richieda oltre otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o con- venzionata con la Struttura Organizzativa), la Struttura Organizzativa provvede a organizzare la riconsegna del Veicolo assicurato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati.
Non sono contemplati i fermi Veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.
I costi di riconsegna sono a carico della Compagnia entro un limite di 500,00 euro; sono a carico dell’As- sicurato i costi per eventuali diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del Veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a procurare, tenendo- ne il costo a carico della Compagnia e sempre entro un limite di 500,00 euro, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o in altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il Veicolo assicurato.
h) ANTICIPO DI DENARO
In caso d’impossibilità di utilizzo del Veicolo assicurato mentre si trova a oltre 50 km dal luogo di residenza del Conducente e qualora non sia in grado di provvedere direttamente e immediatamente al pagamento della riparazione effettuata sul posto, la Struttura Organiz- zativa effettuerà il pagamento, con il limite di 1.000,00 euro, che dovrà essere rimborsato entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.
i) RIENTRO SANITARIO
Qualora gli occupanti del Veicolo assicurato restino in- fortunati a seguito d’incidente stradale avvenuto a oltre 50 km dal loro luogo di residenza e richiedano il proprio trasferimento presso una Struttura sanitaria prossima alla loro residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa residenza, la Struttura Organizzativa, nel caso che i propri medici di guardia, d’intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino ne- cessario provvede a organizzare il loro trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i propri me- dici di guardia ritengono più idonei alle loro condizioni tra:
• Aereo sanitario appositamente equipaggiato
• Aereo di linea (eventualmente barellato)
• Treno/vagone letto (prima classe)
• Autoambulanza
• Altri mezzi adatti alla circostanza.
I costi d’organizzazione e di trasporto, compresi gli ono- rari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico della Compa- gnia fino a un massimo di 5.000,00 euro.
Non danno luogo al trasferimento:
• Le malattie infettive e ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanita- rie;
• Gli infortuni che non impediscono agli occupanti del Veicolo assicurato di proseguire il viaggio o che pos- sono essere curati sul posto.
l) INVIO DI UN AUTISTA
Qualora il conducente del Veicolo assicurato non pos- sa proseguire il viaggio alla guida del Veicolo a seguito d’incidente stradale avvenuto a oltre 50 km dalla sua residenza e qualora nessuno dei passeggeri sia in gra- do di sostituirlo alla guida, la Struttura Organizzativa, previa valutazione dei propri medici di guardia, provve- de a mettere a disposizione un autista, tenendone il co- sto a carico della Compagnia, per ricondurre il Veicolo presso la residenza del Conducente o del Proprietario. A carico dell’Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio e traghetto.
m) INTERPRETE A DISPOSIZIONE
Qualora il conducente del Veicolo assicurato sia fer- mato, arrestato o ricoverato in un ospedale all’estero per fatto inerente alla circolazione stradale del Veicolo stesso e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio d’informazioni tra l’Assicurato e la Pubblica Autorità, la Struttura Organizzativa, compati- bilmente con le disponibilità locali, provvede a reperirlo, tenendone i costi a carico della Compagnia con il limite di 500,00 euro.
n) ANTICIPO DELLA CAUZIONE PENALE
Qualora un incidente stradale avvenuto all’estero de- termini l’arresto, il fermo o il ricovero in ospedale del conducente del Veicolo assicurato, la Struttura Orga- nizzativa provvede:
• Ad anticipare all’Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il conducente, con il limite di 5.000,00 euro
• Ad anticipare l’onorario di un legale fino a un massi- mo di 1.000,00 euro
• Ad anticipare le spese mediche fino a un massimo di 1.000,00 euro Il Conducente deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Strut- tura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo.
Al suo rientro in Italia il Conducente è tenuto a rimbor- sare al più presto alla Struttura Organizzativa l’importo anticipato e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.
o) RIMPATRIO DEL VEICOLO ASSICURATO
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Qualora il Veicolo assicurato resti immobilizzato all’e- stero e l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio ri- chieda più di cinque giorni lavorativi di fermo Xxxxxxx e/o la riparazione oltre sedici ore di manodopera (fermo Veicolo e riparazione certificati da un’officina autorizza- ta della casa costruttrice o convenzionata con la Strut- tura Organizzativa), la Struttura Organizzativa prov-
invasioni, rivoluzioni, eruzioni vulcaniche, terre- moti, maremoti, uragani, trombe d’aria, alluvioni, frane, smottamenti, caduta neve, valanghe, slavine, ghiaccio, grandine, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
• Durante la partecipazione del Veicolo a gare o com- petizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamen- to di gara
• Semplici bruciature, corti circuiti e altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio
• Rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del Veicolo.
vede a organizzare il rimpatrio del Veicolo assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di rimpatrio sono a carico della Compagnia en- tro un limite massimo di 1.000,00 euro; sono a carico dell’Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, ripa- razioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del Veicolo da parte del mezzo che ef- fettua il rimpatrio.
11. CHE COSA NON È ASSICURATO
11.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO ESCLUSIONI
Non sono assicurati i danni conseguenti alla circola-
zione del Veicolo:
• Durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
• In aree civili e militari riservate al traffico e alla so- sta di aeromobili.
11.3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE ESCLUSIONI
L’assicurazione non è operante nei seguenti casi:
• Durante la partecipazione del Veicolo a gare o com- petizioni sportive, alle relative prove ufficiali non- ché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara
• Quando il conducente alla guida del Veicolo, al mo- mento del Sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e tale fat- to sia stato sanzionato ai sensi degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada
• Quando la circolazione non avvenga in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della car- ta di circolazione
• In occasione di azioni dolose, anche solo tentate, del Conducente
• In occasione di atti di guerra, insurrezioni, occu- pazioni militari, invasioni, rivoluzioni, tumulti po- polari, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
• Quando la circolazione non avviene con il consen- so del Proprietario del Veicolo
• Nel caso di suicidio o tentato suicidio del condu- cente.
ESCLUSIONI E RIVALSE (rischi non coperti)
L’assicurazione non è operante nei seguenti casi di Sinistro:
• Quando il conducente del Veicolo non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore, salvo quando il conducente guidi con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame te- orico e pratico), a condizione che la validità della patente sia confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza
• Quando il Veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada
• Quando i terzi trasportati subiscono un danno e il trasporto sia stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
• Quando il Veicolo, con targa in prova al momento del Sinistro, circoli senza osservare le disposizioni vigenti
• Quando il Veicolo è adibito a noleggio con con- ducente e circoli senza la prescritta licenza o non sia guidato dal proprietario/locatario o da un suo dipendente
• Quando il Veicolo è stato dichiarato non idoneo alla circolazione a seguito di revisione obbligatoria pre- scritta dalle norme in vigore.
In tutti i casi sopra elencati e in quelli a quali sia ap- plicabile l’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia esercita il diritto di rivalsa per le somme che per legge abbia dovuto pagare al terzo danneg- giato.
11.4 TUTELA LEGALE ESCLUSIONI
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L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
1. Per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
2. Per gli oneri fiscali (a eccezione del contributo uni- ficato descritto nell’articolo 5.2.)
3. Per le controversie di natura contrattuale
4. In materia fiscale ed amministrativa
5. Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrori- smo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e ser- rate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive
6. Per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili
7. Per fatti dolosi (previsti dall’articolo 43 CP, delitti con intenzione) delle persone assicurate
8. Per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell’ambiente
9. Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato è perseguito in sede penale (ossia per le somme dovute ai soggetti
11.2 INCENDIO E FURTO ESCLUSIONI
L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
• Dolo o colpa grave del Conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi rispondono ai sensi di legge
• Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari,
che partecipano al processo penale in quanto dan- neggiati dal reato commesso dall’Assicurato)
00.Xx il conducente non è abilitato alla guida del Vei- colo oppure se il Veicolo è usato in modo differente da quanto previsto dall’immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla Carta di Circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l’Assi- curato, in qualità di autista dipendente e alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni Private
11. Nei casi di violazione degli artt. n. 186 e 186 bis (guida sotto l’influenza dell’alcool), n. 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d’incidente) del Codice della Strada
12.Per fatti derivanti da partecipazione a gare o com- petizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI
13.Per le controversie con la Compagnia e/o ARAG 00.Xx caso di controversie ove la Controparte sia la
Compagnia quale Assicuratore del responsabile o quale Assicuratore tenuto al pagamento dell’in- dennizzo ai sensi dell’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private.
VALIDITÀ TEMPORALE
La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi durante la sua validità.
I fatti che hanno dato origine alla controversia si conside- rano avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; se il fatto che dà origine al Sinistro si protrae attraverso più atti successivi, il Sinistro si considera avvenuto al momento del primo atto.
Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso d’imputazioni a ca- rico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è considerato a tutti gli effetti unico.
11.5 ASSISTENZA STRADALE – ESCLUSIONI
trasportate o per le operazioni di carico e scarico con utilizzo del Veicolo in percorsi fuoristrada, cioè luoghi non specificatamente definiti come un’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pe- doni, dei veicoli e degli animali (articolo 2 Codice della Strada)
• I danni verificatisi in occasione di terremoti, tempe- ste, bufere, uragani, cicloni, trombe d’aria, alluvio- ni, slavine, frane e valanghe o qualsiasi altro evento che abbia le caratteristiche di calamità naturale (os- sia un evento inevitabile, irresistibile e imprevedibi- le, causato da agenti naturali che produca danni o dal quale derivi pericolo di danni di rilevante entità a persone o cose)
• Se il Veicolo assicurato non è disponibile a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di acces- sori o per interventi sulla carrozzeria indipendenti dagli eventi assicurati con la Polizza.
Soccorso stradale e traino
Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.
Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneu- matici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.
PRESTAZIONI OPERANTI A OLTRE 50 KM DAL COMU- NE DI RESIDENZA DEL CONDUCENTE
Rientro, proseguimento o pernottamento dei trasportati
Non sono contemplati i fermi Xxxxxxx per indisponibili- tà dei pezzi di ricambio.
Riconsegna del veicolo rubato
Non sono contemplati i fermi Xxxxxxx per indisponibili- tà dei pezzi di ricambio.
Non danno luogo al trasferimento:
• Le malattie infettive e ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sani- tarie;
• Gli infortuni che non impediscono agli occupanti del Veicolo assicurato di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto.
Rientro sanitario
L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
• Durante la partecipazione del Veicolo a gare o com- petizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamen- to di gara
• Quando il Veicolo, al momento del Sinistro, è guida- to da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influen- za di sostanze stupefacenti
• Quando la circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della car- ta di circolazione
• Dolo o colpa grave del Conducente, del Proprieta- rio e delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge
• Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, in- vasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
• Per i danni al Veicolo causati dalle cose o persone
Invio di un autista
A carico dell’Assicurato restano le spese di carburan-
te, pedaggio e traghetto.
12. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE
12.1 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Incendio e Furto
Dalla determinazione del danno dovrai detrarre quella par- te che rimane a tuo carico, cioè gli eventuali scoperti e franchigie dettagliati nel preventivo.
12.2 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Infortuni del Conducente
Se hai un’invalidità permanente:
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• inferiore al 4% (4 punti di invalidità) non ricevi alcun pa- gamento
• compresa tra il 4% (4 punti di invalidità) e il 25% (25 punti di invalidità) ricevi un pagamento pari a quello previsto per i punti d’invalidità accertata, diminuita di 4 punti
• superiore al 25% (25 punti di invalidità), ricevi un pa- gamento pari a quello previsto per i punti d’invalidità accertata
• superiore al 70% (70 punti di invalidità), ti viene liquida- ta il 100% della somma assicurata senza applicare la franchigia
• in caso di riduzione funzionale di un organo o di un arto, le percentuali stabilite dalla tabella INAIL Industria delle valutazioni del grado di invalidità percentuale sono ri- dotte in proporzione alla funzionalità perduta
• se al momento dell’infortunio sei affetto da menoma- zioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono coperte soltanto le conseguenze che si sarebbero co- munque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
12.3 LIMITI ALLA GARANZIA Tutela Legale
Nel caso di controversie tra conducente, proprietario e/o terzo trasportato, la copertura è valida unicamente a favo- re del proprietario del veicolo assicurato
• le spese per l’esecuzione forzata sono garantite solo per i primi due tentativi di pignoramento.
12.4 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA Assisten- za Stradale
Soccorso stradale e traino
Qualora non sia stato possibile contattare la Struttu- ra Organizzativa, per obiettive difficoltà o a seguito di un intervento delle Autorità o in caso di incidente con trasferimento presso una struttura sanitaria, e si sia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, la Compagnia rimborsa le spese sostenute con il limite di 250,00 euro. Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle ripara- zioni effettuate in officina.
Autovettura in sostituzione
Restano a carico dell’assicurato: la franchigia o il re- lativo scoperto per i sinistri che colpiscano le garanzie furto, kasko o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante; le altre spese non espressamente compre- se (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio). Al momento del ritiro del Veicolo a noleggio è previsto che l’assicurato rilasci un deposito cauzionale o costituisca la garanzia con carta di credito. L’Assicurato nel caso voglia utilizzare l’autovettura sostitutiva oltre il limite di giorni previsto con costi a suo carico, potrà verificare la disponibilità dell’autonoleggio e delle tariffe preferenziali tramite la Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si av- vale.
PRESTAZIONI OPERANTI A OLTRE 50 KM DAL COMU- NE DI RESIDENZA DEL CONDUCENTE
Rientro, proseguimento o pernottamento dei tra- sportati
In caso d’impossibilità di utilizzo del Veicolo assicurato
per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo risulti non riparabile mentre si trova a oltre 50 km dal luogo di residenza del Conducente oppu- re possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o con- venzionata con la Struttura Organizzativa), la Struttura Organizzativa provvede a mettere a disposizione degli occupanti, in alternativa l’una dall’altra, una delle se- guenti prestazioni, tenendone il costo a carico della Compagnia con il limite complessivo di 250,00 euro:
• Rientro degli occupanti del Veicolo: un biglietto ae- reo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di ri- entrare ai propri luoghi di residenza, purché in Italia
• Proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (clas- se economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiun- xxxx il luogo di destinazione del viaggio
• Pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il Veicolo stesso venga riparato.
Non sono contemplati i fermi Veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.
Riconsegna del veicolo rubato
I costi di riconsegna sono a carico della Compagnia en- tro un limite di 500,00 euro; sono a carico dell’Assicura- to i costi per eventuali diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del Veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a procurare, tenendone il costo a carico della Compagnia e sempre entro un limite di 500,00 euro, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o in altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il Veicolo assicurato.
Anticipo di denaro
In caso d’impossibilità di utilizzo del Veicolo assicurato mentre si trova a oltre 50 km dal luogo di residenza del Conducente e qualora non sia in grado di provvedere direttamente e immediatamente al pagamento della riparazione effettuata sul posto, la Struttura Organiz- zativa effettuerà il pagamento, con il limite di 1.000,00 euro, che dovrà essere rimborsato entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.
Rientro sanitario
I costi d’organizzazione e di trasporto, compresi gli ono- rari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico della Compa- gnia fino a un massimo di 5.000,00 euro.
Interprete a disposizione
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Qualora il conducente del Veicolo assicurato sia fer- mato, arrestato o ricoverato in un ospedale all’estero per fatto inerente alla circolazione stradale del Veicolo stesso e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio d’informazioni tra l’Assicurato e la Pubblica Autorità, la Struttura Organizzativa, compati- bilmente con le disponibilità locali, provvede a reperirlo, tenendone i costi a carico della Compagnia con il limite di 500,00 euro.
Anticipo della cauzione penale
Qualora un incidente stradale avvenuto all’estero de- termini l’arresto, il fermo o il ricovero in ospedale del conducente del Veicolo assicurato, la Struttura Orga- nizzativa provvede:
• Ad anticipare all’Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il conducente, con il limite di 5.000,00 euro
• Ad anticipare l’onorario di un legale fino a un massi- mo di 1.000,00 euro
• Ad anticipare le spese mediche fino a un massimo di 1.000,00 euro Il Conducente deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Strut- tura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo.
Al suo rientro in Italia il Conducente è tenuto a rimbor- sare al più presto alla Struttura Organizzativa l’importo anticipato e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.
Rimpatrio del veicolo assicurato
I costi di rimpatrio sono a carico della Compagnia entro un limite massimo di 1.000,00 euro.
13. DOVE VALGONO LE COPERTURE
Ove non diversamente indicato nelle singole garanzie, l’assicurazione è valida per il territorio dei seguenti paesi:
• Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxx e gli altri stati dell’Unione Europea
• Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera e Andorra
• Stati indicati sulla Carta Verde, la cui casella non sia stata barrata.
13.1 VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA RESPONSABILI- TÀ CIVILE
Per la circolazione all’estero la garanzia opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazio- nali sull’assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Veicoli, salvo siano presenti in Polizza eventuali maggiori garanzie. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato, che corrisponde al periodo per il quale è stato pagato il Premio e, nel caso trovi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni, è valida anche per i danni che si verifichino fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza, secondo quanto previsto all’Articolo 2.
In caso di annullamento della Polizza il Contraente è tenu- to a consegnare la Carta Verde alla Compagnia; in caso di mancata consegna la Compagnia eserciterà la rivalsa per somme che abbia dovuto pagare a terzi per sinistri av- venuti in data successiva all’annullamento della Polizza.
13.2 VALIDITÀ TERRITORIALE DELL’ASSISTENZA
L’assicurazione è operante:
• In Europa per le seguenti prestazioni:
- Informazioni per viaggiare, Soccorso stradale e Trai- no, Soccorso stradale per foratura o danni ai pneuma- tici, Invio di un’ambulanza, Autovettura in sostituzione, Rientro, Proseguimento o Pernottamento dei traspor- tati, Riconsegna del Veicolo rubato, Anticipo di dena- ro, Rientro sanitario, Invio di un autista
• In Europa, ma non in Italia, per le seguenti prestazioni:
- Interprete a disposizione, Anticipo della cauzione pe- nale, Rimpatrio del Veicolo assicurato
14. MODIFICHE AL CONTRATTO
Durante la validità della Polizza non sarà possibile aggiun- xxxx o togliere delle garanzie, a meno che non sia avvenu- to un cambio del Veicolo.
SEZIONE III
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI
15. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETER- MINAZIONE DEL DANNO
15.1 TERMINE PER GLI INDENNIZZI
La Compagnia liquida il danno accertato secondo le condi- zioni della Polizza direttamente al Proprietario del Veicolo. La liquidazione del danno è effettuata entro il termine mas- simo di 30 giorni dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto l’intera documentazione tecnica e i giustificativi di spesa (ricevuta fiscale, fattura, ecc.).
Il pagamento dell’indennizzo è subordinato alla sotto- scrizione dell’atto di transazione per presa conoscenza e accettazione da parte del Proprietario. Qualora non sia stata sottoscritta la garanzia, le spese saranno a carico dell’Assicurato.
Per la garanzia RCA si rimanda a quanto previsto dall’art.15.2.2 che segue.
15.2 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
In caso di incidente da circolazione il Conducente o il Proprietario devono darne avviso alla Compagnia, entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato il Sinistro oppure ne siano venuti a conoscenza mediante comunicazione telefonica al numero 848.124.124 (numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante) e dall’e- stero al n. + 39.02.30328013 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00.
Oppure
• Tramite posta inviando la denuncia e i documenti ne- cessari al seguente indirizzo: Intesa Sanpaolo Assicura
S.p.A., Ufficio Sinistri Auto, Xxxxx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxx
• Oppure a mezzo fax al numero 00.00000000
• Oppure tramite e-mail all’indirizzo sinistri@pec.intesa- xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
15.2.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX
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Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo pos- sibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.
In ogni caso, il Conducente o il Proprietario devono inviare nel più breve tempo possibile alla Compagnia il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente Denuncia di Sini- stro fornito in occasione della stipulazione della Polizza, indicando, tra gli altri elementi, data, luogo, ora, dinamica e testimoni del Sinistro.
La Compagnia fornisce le informazioni utili alla corretta denuncia del Sinistro, indica le attività da compiere e la documentazione da fornire, in base a quanto previsto dal- le norme del Codice delle Assicurazioni Private (in parti- colare articoli 141, 148 e 149) e sul Risarcimento Diretto (D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006).
In caso di mancata presentazione della denuncia di Sini- stro, si applica l’articolo 1915 del Codice Civile “Omesso avviso di Sinistro” per cui la Compagnia può ridurre l’in- dennità a motivo del danno subito.
Concluso il procedimento di valutazione e liquidazione del Sinistro e nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore e nel rispetto dei diritti alla privacy, l’Assicurato e gli aventi diritto possono accedere ai relativi atti.
In particolare, la Procedura di Risarcimento Diretto, previ- sta dall’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private, può essere utilizzata nei seguenti casi:
• Il Sinistro deve consistere in un urto che non coinvolga più di due veicoli
• Il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d’invalidità permanente
• Il luogo di accadimento dell’incidente deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
• I veicoli coinvolti nell’incidente devono essere immatri- colati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
• I veicoli devono essere assicurati con Compagnie d’as- sicurazione aventi sede legale in Italia
• Se il Sinistro coinvolge un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dalle disposizioni in vigore.
In tutti questi casi, la Compagnia risarcisce direttamente il danno. Al di fuori di questi casi, deve essere utilizzata la Procedura Ordinaria prevista dall’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private, che prevede che il risarcimen- to sia richiesto dal danneggiato tramite raccomandata con avviso di ricevimento alla Compagnia che assicura il re- sponsabile dell’incidente.
Incidente in Italia con un Veicolo immatricolato all’e- stero
Il Contraente deve inviare la denuncia con lettera racco- mandata con avviso di ricevimento a: UCI Ufficio Centrale Italiano, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 XXXXXX.
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Nella denuncia deve essere indicata ogni informazione utile per la definizione dell’incidente: i dati del Veicolo este- ro (nazionalità, targa, caratteristiche tecniche del Veicolo, tipologia cioè se auto, autocarro, ecc. marca e modello, le persone coinvolte nell’incidente (cognome, nome e indiriz- zo del conducente e del proprietario del Veicolo estero), gli estremi della Compagnia di assicurazione del Veicolo
estero, i dati dell’autorità eventualmente intervenuta dopo l’incidente con l’esatta indicazione del Comando di ap- partenenza e della località e naturalmente la descrizione dell’incidente.
È opportuno aggiungere la copia della Constatazione Ami- chevole d’Incidente (modulo CAI) e copia della Carta Ver- de esibita dal conducente del Veicolo estero, se disponibili. Se l’incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, le date e l’orario in cui le cose danneggia- te sono disponibili per l’ispezione utile ad accertare l’entità del danno.
L’UCI, in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, incarica della trattazione del Sinistro il corrispondente no- minato dalla Compagnia di assicurazione.
Incidente all’estero con un Veicolo immatricolato all’e- stero
Negli Stati del sistema Carta Verde o con un Veicolo im- matricolato in uno dei Paesi dell’Unione Europea più Islan- da, Liechtenstein e Norvegia, il Contraente può utilizzare la procedura prevista dal Codice delle Assicurazioni Priva- te, articolo 151 e seguenti.
Per individuare l’assicuratore estero del Veicolo che ha provocato l’incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall’assicuratore estero, occorre scrivere a:
CONSAP S.p.A. Centro di Informazione Italiano Xxx Xxxx, 00 00000 Xxxx
mail: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx fax: x00 00 00000000
telefono: x00 00 00000000
Se l’assicuratore estero, o il mandatario per la liquidazio- ne dei sinistri nominato in Italia, non forniscono entro tre mesi una risposta motivata alla richiesta di risarcimento, si può chiedere l’intervento dell’organismo di indennizzo nazionale:
CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S. Xxx Xxxx, 00 00000 Xxxx;
Fax 00.00000000;
15.2.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO ED EVENTUALE RIMBORSO
Se è applicabile la Procedura di Risarcimento diretto, il danno è risarcito direttamente dalla Compagnia, altrimenti si applica la procedura ordinaria prevista dall’Articolo
148 del Codice delle Assicurazioni Private. In tal caso la liquidazione del danno viene effettuata direttamente dalla compagnia del veicolo responsabile dell’incidente cui l’As- sicurato deve inviare la richiesta di risarcimento dei danni subiti, come anticipato all’Articolo 15.1.
Procedura di Risarcimento Diretto (prevista dall’Arti- colo 149 del Codice delle Assicurazioni Private)
La procedura di Risarcimento Diretto, che consente all’As- sicurato di essere risarcito direttamente dalla propria Com- pagnia, si applica nei seguenti casi:
• Il Sinistro deve consistere in un urto che coinvolge solo 2 veicoli
• Il luogo dell’incidente deve essere in Italia, nella Repub- blica di San Marino o nella Città del Vaticano
• I veicoli coinvolti nell’incidente devono essere immatri- colati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
• I veicoli devono essere assicurati con Compagnie d’as- sicurazione aventi sede legale in Italia e aderenti alla convenzione indennizzo diretto
• Se il Sinistro coinvolge un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dalle disposizioni in vigore.
Si applica la procedura di risarcimento diretto anche quan- do il Conducente riporti lesioni non superiori al 9% di inva- lidità permanente.
Alla scadenza annuale della Polizza, per evitare o ridurre la maggiorazione della Classe di merito, il Contraente può rimborsare in tutto o in parte gli importi dei sinistri pagati dalla Compagnia nell’ultimo Periodo di Osservazione.
In caso di Sinistro con Procedura di Risarcimento Ordi- naria, la Compagnia comunica al Contraente l’importo del rimborso e la procedura di pagamento.
Se, invece, il Sinistro è gestito tramite la Procedura di Risar- cimento Diretto, è necessario inviare la richiesta a: Consap
S.p.A. – Stanza di compensazione xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx, Telefono +39 00.00000000 Fax. 00.00000000/547. Consap invierà al Contraente una lettera che indica l’im- porto del rimborso e le istruzioni per il pagamento da effet- tuarsi a favore di Xxxxxx S.p.A.
Concluso il procedimento di valutazione e liquidazione del Sinistro, e nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore e nel rispetto dei diritti alla privacy, l’Assicurato e gli aventi diritto possono accedere agli atti relativi.
15.3. INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato l’infor- tunio oppure ne siano venuti a conoscenza, il conducente o gli aventi diritto devono darne avviso alla Compagnia uti- lizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, e-mail o consegna in Filiale) citati all’articolo 15.1.1.
La denuncia deve contenere la descrizione dell’infortunio con l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, allegando il primo certificato medico; successivamente sarà necessario inviare i certificati me- dici sul decorso delle lesioni. L’accertamento dei postumi d’invalidità permanente deve essere effettuato in Italia. Il Conducente deve consentire qualsiasi indagine o accer- tamento che la Compagnia ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato.
15.3.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX
produzione del certificato di morte dell’Assicurato liquida ai beneficiari l’importo già che ha già concordato, ha già offerto oppure se oggettivamente determinabile può offrire al Conducente (calcolando la percentuale di invalidità) in base alle condizioni di Polizza. I beneficiari, gli eredi o gli aventi causa dovranno fornire alla Compagnia il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplifi- cativo, ma non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL), corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, nel caso ci sia stato un ricovero.
Ai fini di individuare con certezza i beneficiari, eredi o aventi causa, dovranno fornire alla Compagnia:
• Certificato di stato di famiglia dell’assicurato
• Atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi
• Nel caso ci siano minori o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dal
reimpiego della quota spettante al minore o al soggetto incapace
• Eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento delle modalità del sinistro nonché per la
corretta identificazione degli aventi diritto.
Beneficiari, eredi o aventi causa dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.
La Compagnia si impegna a comunicare ai beneficiari l’e- sito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevi- mento della documentazione richiesta.
Le spese per i certificati invece sono a carico dell’Assi- curato.
15.4. TUTELA LEGALE
15.4.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX
All’inizio della controversia, l’Assicurato deve darne notizia direttamente alla Compagnia chiamando dall’Italia il nume- ro 848.124.124 (numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante) e dall’estero il n.
x00.00.00000000. dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19
15.3.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO E DIRITTO ALL’IN- DENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE IN CASO DI MORTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALL’INFORTUNIO La liquidazione del danno è effettuata una volta conclusi gli accertamenti medico legali da parte della Compagnia, dopo la ricezione dell’intera documentazione medico legale. Il diritto all’indennizzo per l’invalidità permanente è di ca- rattere personale e quindi non trasmissibile a beneficia- ri, eredi o aventi causa. Tuttavia, se l’infortunato muore prima che l’indennizzo sia stato pagato per cause indi- pendenti dall’infortunio denunciato, la Compagnia previa
Oppure
• Tramite posta inviando la denuncia e i documenti ne- cessari a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Ufficio Sini- stri Auto, Xxxxx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxx
• Oppure a mezzo fax al numero 00.00000000
In alternativa può rivolgersi anche ad ARAG Assicurazioni
tramite i seguenti riferimenti:
• Seguendo le istruzioni riportate su xxx.xxxx.xx
• A mezzo e-mail: xxxxxxx@xxxx.xx
• Lettera raccomandata A.R.: ARAG ASSICURAZIONI
S.P.A. Sinistri Intesa Sanpaolo Assicura, Xxxxx xxx Xxx-
xxxxxx, 00 00000 Xxxxxx
• A mezzo fax: numero 000.0000000 per la denuncia; numero 045.8290449 per l’invio di documentazione.
È necessario allegare alla denuncia una precisa descrizio- ne del fatto che ha originato la controversia, nonché tutti gli atti, i documenti e gli altri elementi necessari.
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In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere con la massima tempestività gli atti giudiziari e ogni altra comunicazione
relativa al Xxxxxxxx. Xx caso di provvedimenti amministrativi di sospensione e/o revoca della patente di guida, l’Assicurato deve far perve- nire il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso | • Luogo in cui necessita l’assistenza • Targa, marca e modello del Veicolo assicurato Ed ogni altra informazione sul Sinistro richiesta dalla Strut- tura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale. |
15.4.2 GESTIONE DEL SINISTRO |
ARAG riceve la denuncia di Xxxxxxxx e lo gestisce effettuan-
do ogni tentativo di bonario accordo.
L’Assicurato non può dar corso a iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo be- nestare di ARAG, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e ARAG in merito alla gestione dei sinistri, la decisione è demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato; ARAG avverte l’Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura.
15.4.3 SCELTA DEL LEGALE
Se non è possibile conseguire un bonario accordo della controversia con il terzo oppure vi è conflitto di interessi tra ARAG e l’Assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel cir- condario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziali competenti.
In alternativa, se gli uffici competenti hanno sede in Italia, l’Assicurato può scegliere un legale che esercita nel cir- condario del Tribunale ove l’Assicurato stesso ha il proprio domicilio.
La Compagnia, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.
È compito dell’Assicurato rilasciare la procura al legale designato e fornire anche la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
Questa procedura vale anche per la scelta del Perito, il cui intervento deve essere preventivamente approvato da ARAG, cui spetta avvertire l’Assicurato del suo diritto di scelta del legale.
15.4.4 RECUPERO DELLE SOMME
Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale e interessi spettano integral- mente all’Assicurato.
Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizial- mente o per transazione (accordo consensuale sancito da un Contratto) vanno invece a favore della Compagnia che le ha sostenute o anticipate.
15.5. ASSISTENZA STRADALE
Il conducente e le persone trasportate sul Veicolo devono contattare immediatamente, ai numeri indicati di seguito, la Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si av- vale e fornendo le seguenti informazioni:
• Nome e Cognome
15.5.1DENUNCIA DI SINISTRO E MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
La Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si av- vale, è operativa 24 ore su 24.
Per completare le operazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa può chiedere all’assicurato ulteriore docu- mentazione che dovrà essere spedita, in originale, a Europ Assistance Italia S.p.A. X.xxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxx.
Il diritto ad ottenere assistenza decade qualora l’assicura- to non prenda contatto con la Struttura Organizzativa nel momento in cui si verifica il Sinistro.
Tuttavia la Compagnia, nei limiti previsti dalle singole pre- stazioni, rimborserà all’assicurato le spese da questi so- stenute nei casi in cui:
• Siano esplicitamente autorizzate dalla Struttura orga- nizzativa
• Xxxxx conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche autorità
• Lo stesso sia stato trasportato al pronto soccorso.
In tali casi l’assicurato dovrà produrre opportuna docu-
mentazione – da inviarsi esclusivamente alla Compagnia
– ovvero dichiarazione scritta dell’assicurato che denuncia alla Compagnia il motivo per il quale non ha potuto con- tattare la Struttura organizzativa ed allegando alla stessa:
• In caso di autorizzazione, il numero di Sinistro comuni- cato dalla Struttura Organizzativa della quale la Com-
pagnia si avvale
• In caso di intervento dell’autorità, copia del verbale di intervento delle forze dell’ordine o, in mancanza, op-
portuna annotazione in fattura dell’autosoccorritore che dichiara di aver ricevuto l’incarico dalle forze dell’ordine intervenute sul posto
• In caso di trasporto d’urgenza, copia del certificato di ricovero rilasciato dal pronto soccorso
• Giustificativi di spese in originale (fatture, ricevute fisca- li, scontrini, ecc.).
La Compagnia può richiedere qualsiasi altra documenta- zione a comprova dell’avvenimento che ha determinato la prestazione fornita.
15.5.2 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Se le prestazioni erogate dalla Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale superano i massima- li previsti o prevedono dei costi a carico dell’Assicurato, quest’ultimo deve concordare con la Struttura Organizzati- va sufficienti garanzie di rimborso.
Se l’Assicurato è autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in Polizza, deve inoltrare alla Struttura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale le do- mande di restituzione corredate dai documenti giustificativi in originale.
15.5.3 RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITA- MENTE OTTENUTE
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La Compagnia si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato
o a chi per esso, il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di assistenza che si accertino non dovute in base alle condizioni di Polizza.
15.5.4 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
La Compagnia non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta o negligenza dell’Assicurato.
La Compagnia non assume la responsabilità per danni conseguenti a un mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed impre- vedibile.
15.6 ALTRE GARANZIE: INCENDIO, FURTO
15.6.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX
L’Assicurato, entro tre giorni dal momento in cui si è veri- ficato il Sinistro oppure ne sia venuto a conoscenza, deve darne avviso alla Compagnia utilizzando gli stessi riferi- menti (telefono, fax, posta) citati al punto 7.1.
Appena possibile, l’Assicurato deve fornire la documenta- zione sotto riportata:
INCENDIO
• Denuncia all’Autorità locale e documentazione che at- testa l’eventuale intervento dei Vigili del Fuoco
• Copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato o documento equivalente
• Documento sottoscritto dal Proprietario in cui segnala la possibilità o meno di recuperare l’IVA sul Veicolo
In caso di danno totale:
• Procura speciale a vendere a favore della Compagnia (a semplice richiesta della Compagnia)
• Certificato di proprietà e, in caso di demolizione, xxxxxx- sta di demolizione agli enti preposti
• Certificato Cronologico e Certificato di Proprietà con annotata la cessazione della circolazione.
FURTO
• Denuncia all’Autorità locale del furto subito (in caso di Sinistro all’estero, occorre presentare la denuncia all’Autorità locale e, al rientro in Italia, ripresentare la
denuncia presso le Autorità competenti)
• Copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato o documento equivalente
• Documento sottoscritto dal Proprietario in cui segnala la possibilità o meno di recuperare l’IVA sul Veicolo
• In caso di danno totale:
- Procura speciale a vendere con autentica notarile a
favore della Compagnia (a semplice richiesta della Compagnia)
- Certificato di proprietà e Certificato Cronologico con annotazione della perdita di possesso
- Documentazione che attesta la presenza e l’attivazio- ne dell’antifurto satellitare
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- Consegna di tutte le chiavi di dotazione originale del Veicolo.
15.6.2 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO
Salvo gli interventi di prima urgenza, il Proprietario non deve far riparare il Veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Compagnia o da un perito incaricato dalla stessa.
15.6.3 LIQUIDAZIONE DEI DANNI
La determinazione del danno, da cui dovranno essere de- dotti gli scoperti e le franchigie eventualmente riportati in Polizza, è effettuata secondo i seguenti criteri:
DANNO TOTALE
In caso di Veicolo nuovo, l’ammontare del danno è pari al valore a nuovo, nel limite del capitale assicurato.
Il Veicolo si considera nuovo quando il Sinistro è avvenuto entro 180 giorni dalla prima immatricolazione.
In caso di Veicolo usato, l’ammontare del danno sarà pari al valore commerciale del Veicolo, nel limite del capitale assicurato, determinato dal listino della specifica pubblica- zione edita da Ed. Domus (Due Ruote) oppure, se non pre- sente, da Eurotax Giallo alla data del Sinistro. Il costo degli accessori e/o optional sarà aggiunto nella valutazione del danno solo se la loro presenza è comprovata da fattura o titolo equipollente e sia stato pagato il relativo premio. In tutti i casi il valore del danno da liquidare non potrà supe- rare il capitale assicurato,e la garanzia interessata cesserà i propri effetti a partire dalla data del Sinistro.
DANNO PARZIALE
Il costo delle riparazioni non può superare il valore com- merciale del Veicolo al momento del Sinistro In caso di Furto, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è diminuito del valore del Veicolo stesso dopo il ritrovamento. Tranne che nel caso di Veicolo nuovo, l’am- montare del danno parziale è determinato in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni, con applicazione del De- grado esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire. Se il danno stimato è d’importo pari o supe- riore al 75% del valore commerciale del Veicolo, calcolato al momento del Sinistro, il danno è considerato totale e pertanto liquidato come tale.
Per il danno totale e per il danno parziale, la Compagnia non risponde:
• Delle spese per modifiche o migliorie al Veicolo
• Dei danni da mancato uso del Veicolo o dal suo deprez- zamento.
Se, al momento del Sinistro:
• Il valore del Veicolo è maggiore del capitale Assicurato indicato in Polizza, la Compagnia risponde dei danni parziali in una proporzione equivalente al rapporto tra il capitale Assicurato indicato in Polizza e il valore del Veicolo
• La residenza del Proprietario risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa applicata è inferiore a quel- la che avrebbe dovuto essere, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa appli- cata e quella che si sarebbe dovuto applicare.
15.6.4 REGOLA PROPORZIONALE
15.6.5 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO
Il Proprietario o il Contraente devono avvisare la Compa- gnia immediatamente, non appena hanno notizia recupero del veicolo sottratto, e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.
Il Proprietario o il Contraente devono prestare tutte le for- malità relative al passaggio di proprietà del veicolo, met- tendo a disposizione i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse.
Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell’in- dennizzo, la Compagnia riconosce al Proprietario il rimbor- so degli eventuali danni parziali.
15.6.6 RELITTI
Se il veicolo danneggiato è considerato relitto, o nel caso di liquidazione di danno totale, la Compagnia può acquisi- re i diritti su quel che rimane del veicolo.
A richiesta della Compagnia, il Proprietario deve produrre il certificato di radiazione del veicolo dal Pubblico Regi- stro Automobilistico, rilasciato dal P.R.A., che attesta la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione.
15.6.7 PAGAMENTO DEL SINISTRO
La Compagnia liquiderà il danno accertato a termini di Po- lizza direttamente al Proprietario del Veicolo. La liquidazio- ne del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’in- tera documentazione tecnica e dei giustificativi di spesa (ricevuta fiscale, fattura etc.). Il pagamento dell’indennizzo è subordinato alla sottoscrizione da parte del Proprietario, per presa conoscenza e accettazione, dell’atto di transa- zione.
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Qualora non sia stata sottoscritta la garanzia, le spese sa- ranno a carico dell’Assicurato.
Responsabilità civile
Allegato tabelle
Tabella 1. Classi di Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura
Intesa Sanpaolo Assicura SuperBonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
Intesa Sanpaolo Assicura | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
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Tabelle 2a. 2b. 3. e 4. Motoveicoli – Classe di Assegnazione
2a. MOTOVEICOLO GIÀ ASSICURATO CON BONUS/MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA | |||
CASI | CLASSI | NOTE | |
Polizza scaduta da meno di 5 anni | CU | INTESA SANPAOLO ASSICURA | In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza l’auto non ha circolato |
di assegnazione se presente sull’Attestato, se non presente ved. Provv. Ivass n.72 | vedere tabella conversione | ||
Polizza scaduta da più di 5 anni | 18 | vedere tabella conversione | |
Assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente | 18 | vedere tabella conversione |
2b. MOTOVEICOLO GIÀ ASSICURATO IN FORMA DIVERSA DA BONUS MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA | |||
CASI | CLASSI | NOTE | |
Polizza scaduta da meno di 5 anni | CU | INTESA SANPAOLO ASSICURA | In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza l’auto non ha circolato |
di assegnazione se presente su attestato, se non presente ved. Provv. Ivass n. 72 | vedere tabella conversione | ||
Polizza scaduta da più di 5 anni | 18 | vedere tabella conversione | |
Assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente | 18 | vedere tabella conversione |
3. MOTOVEICOLO NUOVA O USATA ASSICURATA PER LA PRIMA VOLTA DOPO UNA VOLTURA | |||
CASI | CLASSI | NOTE | |
Non sostituisce altro motoveicolo già assicurato: si tratta di ulteriore motoveicolo (nuova immatricolazione o voltura) di persona fisica titolare di altra polizza relativa ad un veicolo uguale o di diversa tipologia o suo famigliare convivente | CU | INTESA SANPAOLO ASSICURA | Dati del veicolo di riferimento già assicurato (targa e data di nascita del proprietario) Dichiarazione in caso si tratti di veicolo di un famigliare convivente |
Classe CU dell’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo di riferimento già assicurato | Vedere tabella di conversione | ||
Sostituisce un altro motoveicolo dello stesso proprietario già assicurato, venduto, dato in conto vendita, demolito o rubato da non più di 5 anni | CU risultante dall’Attestazione del motoveicolo precedente, in assenza vedere Provv. Ivass n. 72 | Classe presente sull’Attestazione del motoveicolo precedente se già assicurato con Intesa Sanpaolo Assicura altrimenti Vedere Tabella 5 di Conversione | Documenti comprovanti la vendita o la demolizione o il furto della vettura sostituita |
Non sostituisce altro motoveicolo già assicurato: rischio che si assicura per la prima volta | 14 | 14 |
4. ALTRI CASI | |||
CASI | CLASSI | NOTE | |
Motoveicolo già assicurato: utilizzo della classe di merito all’interno dello stesso nucleo familiare | CU | INTESA SANPAOLO ASSICURA | Se il veicolo è senza sinistri per 5 anni più l’anno in corso è possibile, al momento del rinnovo del contratto, utilizzare la migliore classe di merito appartenente ad un altro veicolo, di proprietà di un familiare stabilmente convivente o dello stesso proprietario. |
Classe CU dell’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo di riferimento già assicurato | Vedere tabella Assegnazione | ||
Motoveicolo assicurato all’estero con polizza scaduta da meno 5 anni | Vedere tabella Assegnazione | In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato | |
Motoveicolo assicurato all’estero con polizza scaduta da più di 5 anni | 18 | 18 | |
Motoveicolo assicurato con polizza di durata inferiore all’anno, scaduta da meno di 5 anni | CU in corso sulla polizza | Ultima polizza In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato | |
Motoveicolo assicurato con polizza di durata inferiore all’anno, scaduta da più di 5 anni | 18 | ||
Mancata consegna dell’attestazione di rischio o della carta di circolazione e relativo foglio complementare o del certificato di proprietà o dell’appendice di cessione del contratto | 18 | ||
Motoveicolo assicurato con altra compagnia in liquidazione | CU in corso sulla polizza | Copia dell’ultima polizza e della richiesta inviata alla compagnia o al commissario liquidatore per avere l’ultimo attestato di rischio. |
Tabella 5
22/23
Conversione tra la Classe (CU) indicata nell’Attestato di Rischio e la Classe di merito Interna di Intesa Sanpaolo Assicura
Classe CU di assegnazione | Classe Interna Intesa Sanpaolo Assicura |
1 da + anni | S1 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
23/23
Tabella 6. Evoluzione classi interne
Classe interna di provenienza | Sinistri con Xxxxx | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 o + | ||
SuperBonus 7 | SuperBonus 5 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
SuperBonus 6 | SuperBonus 5 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
SuperBonus 5 | SuperBonus 5 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
SuperBonus 4 | SuperBonus 5 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
SuperBonus 3 | SuperBonus 4 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
SuperBonus 2 | SuperBonus 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
SuperBonus 1 | SuperBonus 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
1 | SuperBonus 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 | |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 | |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 | |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 | |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Malus 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Malus 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Malus 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Malus 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Malus 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Malus 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Malus 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Malus 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Polizza Ciclomotori e Motocicli - Tabella T - Tabella Classi di merito
Tabella T - Tabella Classi di merito
Coefficienti associati alla classe Bonus/Malus di appartenenza
MOTOCICLI | |
BM | Coef |
S7 | 0,768 |
S6 | 0,768 |
S5 | 0,768 |
S4 | 0,786 |
S3 | 0,804 |
S2 | 0,827 |
S1 | 0,845 |
1 | 0,867 |
2 | 0,883 |
3 | 0,901 |
4 | 0,920 |
5 | 0,955 |
6 | 0,990 |
7 | 1,040 |
8 | 1,090 |
9 | 1,155 |
10 | 1,235 |
11 | 1,325 |
12 | 1,430 |
13 | 1,600 |
14 | 1,800 |
15 | 2,020 |
16 | 2,260 |
17 | 2,550 |
18 | 2,750 |
M1 | 2,900 |
M2 | 2,900 |
M3 | 2,900 |
M4 | 2,900 |
M5 | 2,900 |
M6 | 2,900 |
M7 | 2,900 |
M8 | 2,900 |
CICLOMOTORI | |
BM | Coef |
S7 | 0,775 |
S6 | 0,775 |
S5 | 0,775 |
S4 | 0,791 |
S3 | 0,807 |
S2 | 0,823 |
S1 | 0,846 |
1 | 0,874 |
2 | 0,899 |
3 | 0,924 |
4 | 0,945 |
5 | 0,980 |
6 | 1,020 |
7 | 1,070 |
8 | 1,120 |
9 | 1,175 |
10 | 1,230 |
11 | 1,290 |
12 | 1,350 |
13 | 1,415 |
14 | 1,575 |
15 | 1,850 |
16 | 2,200 |
17 | 2,400 |
18 | 2,800 |
M1 | 2,800 |
M2 | 2,800 |
M3 | 2,800 |
M4 | 2,800 |
M5 | 2,800 |
M6 | 2,800 |
M7 | 2,800 |
M8 | 2,800 |
Informativa nei confronti di persone fisiche ai sensi dell’art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito l’“informativa”)
(Informativa aggiornata a giugno 2018)
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla li- bera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trat- tamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Infor- mativa ne recepisce le previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TI- TOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Società del Gruppo Assicura- tivo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del tratta- mento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.
Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti lʼutilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i di- ritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al se- guente indirizzo email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINA- LITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della
c.d. “Legge Bersani – L. 104/2008” beneficiari, richiedente il preventivo, danneggiati e/o eventuali loro legali rappresen- tanti)). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi1 (in questʼultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nellʼambito della sua attività per le seguenti finalità:
a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi com- presi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta lʼimpos- sibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.
b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.
Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è pre- scritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorru- zione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dellʼautorità di vigi- xxxxx e controllo (ad esempio la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dellʼadeguatezza del contratto offerto per lʼintero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto dʼidentità, ri- chiede la comunicazione dei dati ai fini dellʼalimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).
c) Legittimo interesse del Titolare
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:
• per svolgere lʼattività di prevenzione delle frodi assicu- rative;
• per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicu- ratori e/o riassicuratori);
• per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In questʼultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMU- NICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi am- ministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) Soggetti del settore assicurativo (società, liberi pro- fessionisti, etc...), ad esempio:
1. Ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell’Ordine e altri soggetti pubblici
• soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assi- curativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
• agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di ri- assicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
• società di servizi per il quietanzamento, società di ser- vizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle co- perture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comu- nicazioni della clientela), società di revisione, di cer- tificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; so- cietà di servizi per lʼacquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e sup- porti forniti ed originati dagli stessi clienti;
• società o studi professionali, legali, medici e periti fidu-
ciari della Società che svolgono per conto di questʼul- tima attività di consulenza e assistenza;
• soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
• organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
• gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
• rilevazione della qualità dei servizi.
altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comu- nicazione dei dati è obbligatoria.
3) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc…) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Isti- tuto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associa- zione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infor- tuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca dʼItalia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti ge- stori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dellʼOrdine; Equitalia Giu- stizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi
cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agi- scono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Con-
titolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
Lʼelenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesasanpaoloassi- xxxx.xxx.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE IN- TERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA.
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società allʼinterno del territorio dellʼUnione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dellʼUnione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i ter- mini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dallʼemissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicu- razione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.
SEZIONE 7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando unʼapposita richiesta per iscritto allʼindirizzo email dpo@intesasanpao- xxxxxxxxxx.xxx o allʼindirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx; a mezzo posta allʼindirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.. – Privacy - Xxxxx Xxxxxxx 00/00 – 00000 Xxxxxx.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi mo- mento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dellʼesercizio dei diritti di seguito elen- cati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere lʼaccesso ai Dati Personali ed alle informa- zioni previste dallʼart. 15 del Regolamento, tra le quali, a
titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc…
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a unʼorganizzazione internazionale, Lei ha il diritto di es- sere informato dellʼesistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ra- gionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Per- sonali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, lʼintegrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dallʼart. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qua- lora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trat- tamento sia necessario, ad esempio, per lʼadempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per lʼaccertamento, lʼesercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dallʼart. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa lʼesattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per lʼaccertamento, lʼesercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la So- cietà non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per lʼesecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
• richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispo- sitivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
• trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnica- mente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del
trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per lʼesecuzione di unʼattività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (com- presa lʼattività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legit- timi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dellʼinteressato), oppure il trattamento sia necessario per lʼaccertamento, lʼesercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
7. Processo decisionale automatizzato relativo alle per- sone fisiche, compresa la profilazione
Il Regolamento prevede in favore dellʼinteressato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o lʼesecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
c) si basi sul Suo consenso esplicito.
La Società effettua dei processi decisionali automatizzati, per i quali non è richiesto un consenso, per lʼattività di as- sunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente con- clusione ed esecuzione degli stessi2. La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere lʼintervento umano da parte della Società, di espri- mere la Sua opinione o di contestare la decisione.
8. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo allʼAutorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.
SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTI- COLARI DI DATI PERSONALI
In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare lʼorigine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o lʼappartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o allʼorientamento sessuale della persona) necessario per lʼassunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consen- tono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.
2. Ad esempio al fine della verifica di limiti assuntivi riferiti al contratto.
Informativa nei confronti di persone fisiche ai sensi dell’art. 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito l’“informativa”) – finalità promo-commerciali
(Informativa aggiornata a giugno 2018)
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla li- bera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trat- tamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente In- formativa ne recepisce le previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TI- TOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Società del Gruppo As- sicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.
Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di In- tesa Sanpaolo Assicura www.intesasanpaoloassicura. com e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le in- formazioni concernenti lʼutilizzo e il trattamento dei Dati Personali.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha nominato il “respon- sabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le que- stioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@intesasanpaolo- xxxxxxxx.xxx
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINA- LITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati di contatto (indirizzo e-mail o numero di telefono) e i dati derivanti dai servizi web e dallʼeventuale utilizzo delle APP di Intesa Sanpaolo Assicura.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti tramite la rete di vendita (in questʼultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nellʼambito della sua attività per le seguenti finalità promo-commerciali:
• svolgimento di attività funzionali alla promozione e ven- dita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa San-
paolo o di società terze, effettuare indagini di mercato e di customer satisfaction attraverso lettere, telefono, Inter- net, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione;
• comunicazione dei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirle una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.
I suddetti trattamenti sono facoltativi ed è richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMU- NICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi am- ministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc ….) che trattano i Suoi Dati Personali nellʼambito di:
- servizi di consulenza assicurativa;
- fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
- attività di consulenza in genere;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mer- cato, informazione e promozione commerciale di pro- dotti e/o servizi.
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agi- scono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiunta- mente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
Lʼelenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesasanpaoloassi- xxxx.xxx.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE IN- TERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA.
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società allʼinterno del territorio dellʼUnione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa,
la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dellʼUnione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al consegui- mento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In partico- lare i Xxxx Xxxx Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un ter- mine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolun- gamento della conservazione del dato.
SEZIONE 7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando unʼapposita richiesta per iscritto allʼindirizzo email dpo@intesasanpa- xxxxxxxxxxx.xxx o allʼindirizzo di posta elettronica certifi- cata xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o a mezzo posta allʼindirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.. – Pri- vacy - Xxxxx Xxxxxxx 00/00 – 00000 Xxxxxx.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi mo- mento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dellʼesercizio dei diritti di seguito elen- cati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere lʼaccesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dallʼart. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc…
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a unʼorganizzazione internazionale, Lei ha il diritto di es- sere informato dellʼesistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ra- gionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno for-
nite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, lʼintegrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dallʼart. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qua- lora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trat- tamento sia necessario, ad esempio, per lʼadempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per lʼaccertamento, lʼesercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dallʼart. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa lʼesattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per lʼaccertamento, lʼeserci- zio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per lʼesecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
• richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da disposi- tivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
• trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro sog- getto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnica- mente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per lʼesecuzione di unʼattività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (com- presa lʼattività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione
qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legit- timi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dellʼinteressato), oppure il trattamento sia necessario per lʼaccertamento, lʼesercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
7. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della norma- tiva applicabile potrà proporre reclamo allʼAutorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.
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INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDI- CHE, ENTI O ASSOCIAZIONI
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. informa che lʼuso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza lʼintervento di un operatore e di comunicazioni elettro- niche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei sog- getti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunica- zione elettronica (“contraenti”: definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).
Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.
Infortuni del Conducente
Le tabelle seguenti riportano i criteri di valutazione INAIL Industria che sono utilizzati, in base allʼarticolo 8.3. delle Condizioni Generali e Particolari, come criterio per calco- lare il grado o percentuale di invalidità permanente.
Vediamo alcuni esempi di applicazione delle suddette ta- belle coerentemente con quanto previsto dalle suddette Condizioni e con un capitale Assicurato che in caso di in- validità permanente totale (100%) è pari a 100.000 euro.
Esempio1
La perdita totale della milza è valutata, come invalidità, il 23%. Lʼindennizzo è quindi pari a 19.000 euro (il 23% del Capitale Assicurato pari alla valutazione del 23% meno 4% di franchigia).
Esempio 2
La perdita di una coscia è valutata, come invalidità, il 70%. Lʼindennizzo è quindi pari a 100.000 euro.
TABELLA INAIL INDUSTRIA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERCENTUALE
DESCRIZIONE | D | S | |
1 | Sordità completa di un orecchio | 15 | |
2 | Sordità completa bilaterale | 60 | |
3 | Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35 | |
4 | Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40 | |
5 | Altre menomazioni della facoltà visiva | Tabella 2 | |
6 | Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8 | |
7 | Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18 | |
8 | Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: | ||
9 | a) con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11 | |
10 | b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30 | |
11 | Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25 | |
12 | Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15 | |
13 | Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | Nessuna | |
14 | Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5 | |
15 | Anchilosi completa dellʼarticolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50 | 40 |
16 | Anchilosi completa dellʼarticolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola | 40 | 30 |
17 18 | Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale | 85 | 75 |
19 | b) per amputazione al terzo superiore | 80 | 70 |
20 | Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dellʼavambraccio | 75 | 65 |
21 | Perdita di tutte le dita della mano | 65 | 55 |
22 | Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35 | 30 |
23 | Perdita totale del pollice | 15 | 13 |
25 | Perdita totale del medio | 12 | |
26 | Perdita totale dellʼanulare | 8 | |
27 | Perdita totale del mignolo | 12 | |
28 | Perdita della falange ungueale del pollice | 15 | 12 |
29 | Perdita della falange ungueale dellʼindice | 7 | 6 |
30 | Perdita della falange ungueale del medio | 5 | |
31 | Perdita della falange ungueale dellʼanulare | 3 | |
32 | Perdita della falange ungueale del mignolo | 5 | |
33 | Perdita delle ultime due falangi dellʼindice | 11 | 9 |
34 | Perdita delle ultime due falangi del medio | 8 | |
35 | Perdita delle ultime due falangi dellʼanulare | 6 | |
36 | Perdita delle ultime due falangi del mignolo | 8 | |
37 38 | Anchilosi totale dellʼarticolazione del gomito con angolazione tra 110-75: a) in semipronazione | ||
30 | 25 | ||
39 | b) in pronazione | 35 | 30 |
40 | c) in supinazione | 45 | 40 |
41 | d) quando lʼanchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25 | 20 |
42 | Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi | 55 | 50 |
43 | Anchilosi totale dellʼarticolazione del gomito in estensione completa o quasi: | ||
44 | a) in semipronazione | 40 | 25 |
45 | b) in pronazione | 45 | 40 |
46 | c) in supinazione | 55 | 50 |
47 | d) quando lʼanchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35 | 30 |
48 | Anchilosi completa dellʼarticolazione radio carpica in estensione rettilinea | 8 | 15 |
49 | Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | ||
50 | a) in semipronazione | 22 | 18 |
51 | b) in pronazione | 25 | 22 |
52 | c) in supinazione | 35 | 30 |
53 | Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45 | |
54 | Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile lʼapplicazione | 80 | |
55 | Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70 | |
56 | Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile lʼapplicazione di un apparecchio articolato | 65 | |
57 | Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile lʼapplicazione di un apparecchio articolato | 55 | |
58 | Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50 | |
59 | Perdita dellʼavampiede alla linea tarso-metatarso | 30 | |
60 | Perdita dellʼalluce e corrispondente metatarso | 15 | |
61 | Perdita totale del solo alluce | 7 | |
62 | Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato | 3 | |
63 | Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35 | |
64 | Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20 | |
65 | Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11 |
La tabella riporta lʼallegato 1 al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 che costituisce il riferimento contrattuale della garanzia Infortuni del Conducente. In caso di constatato mancinismo le perc. di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per lʼarto superiore destro si intendono applicate allʼarto Sinistro e quelle del Sinistro al destro.
TABELLA 2 DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL’ACUTEZZA VISIVA (INAIL INDUSTRIA)
Visus perduto | Visus residuo | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
NOTE:
1. In caso di menomazione binoculare, si procede a con- globamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita allʼacutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è rife- xxxx al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita allʼacutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene au- mentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dellʼentità del vizio di refrazione.
4. Le perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo lʼaltro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agri- colo.
5. In caso di afachia monolaterale:
con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
con visus corretto di 7/10 18%
con visus corretto inferiore a 3/10 35%
con visus corretto di 6/10 21%
con visus corretto di 5/10 24%
con visus corretto di 4/10 28%
con visus corretto di 3/10 32%
6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ot- tica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dellʼacutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
ULTERIORE NOTA ESPLICATIVA
La presente tabella si applica esclusivamente in caso di danno binoculare; la perdita totale della facoltà visiva di un occhio comporta unʼinvalidità permanente del 35%, in- dipendentemente dalla circostanza che lʼocchio lesionato sia lʼocchio migliore
A decorrere dal 1 Gennaio 2019 i dati societari di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. saranno i seguenti:
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx Direzione Generale: Xxx Xxx Xxxxxx- xxx X’Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e ri- assicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28.
Mod. ISA MAS02/A5/ed. 12/2018
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx Direzione Generale: Xxx Xxx Xxxxxxxxx X’Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo” - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28