INDICE
SERVIZIO DI RITIRO, SELEZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI.
Capitolato Speciale di Appalto
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INDICE
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 3
ART. 2 - INIZIO DEL SERVIZIO E DURATA DEL CONTRATTO - OPZIONE 3
ART. 3 - CARATTERI DEL SERVIZIO 4
ART. 4 - QUANTITATIVO DEL MATERIALE DA TRATTARE 4
ART. 5 - IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 4
ART. 6 – FORMA DELL’APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 5
ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 6
ART. 8 – CAUZIONI 8
ART. 9 – RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE 9
ART. 10 - AVVALIMENTO 10
ART. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL’AGGIUDICAZIONE 10
ART. 12 – IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 12
ART. 13 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA 13
ART. 14 – OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 13
ART. 15 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 13
ART. 16 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO – SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA 14
ART. 17 - REVISIONE PREZZI 15
ART. 18 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO 15
ART. 19 - RISCHI LEGATI ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO E COPERTURA ASSICURATIVA. 16 ART. 20 - PENALITÀ 17
ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 17
ART. 22 - SUBAPPALTO 18
ART. 23 - RISOLUZIONE E RECESSO 18
23.1 Risoluzione 18
23.2 Recesso 19
ART. 24 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE 20
ART. 25 - DISPOSIZIONE FINALE 20
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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
La gara ha per oggetto il ritiro, selezione, trattamento finale necessario alla valorizzazione del rifiuto e smaltimento finale dei sovvalli, dei RIFIUTI INGOMBRANTI NON SELEZIONATI (codice CER. 20.03.07) provenienti dall’attività di raccolta effettuata sul territorio della città di Napoli e/o della provincia dall’ASIA – NAPOLI S.p.A. (di seguito ASIA)
I rifiuti oggetto del servizio sono indicati in forma esemplificata nell’art. 3 del Disciplinare Tecnico. Sono escluse tutte le tipologie di rifiuto riconducibili a quelli classificati RAEE e gli pneumatici fuori uso (codice CER 16.01.03).
ART. 2 - INIZIO DEL SERVIZIO E DURATA DEL CONTRATTO - OPZIONE
Il servizio oggetto dell’appalto è considerato a tutti gli effetti servizio di pubblica utilità e, pertanto, non potrà essere sospeso o abbandonato. L’impresa aggiudicataria, con la presentazione dell’offerta economica, si obbliga ad assicurare l’avvio del servizio di cui al presente appalto entro sette giorni dalla data di stipula del contratto.
La durata presumibile dell’appalto è di 10 mesi a partire dalla data di effettivo inizio del servizio che sarà fissata da apposito verbale con possibilità di recesso da parte di ASIA con preavviso di 30 giorni.
Qualora allo scadere del predetto termine, per ciascun lotto il quantitativo di cui al successivo art. 4 non risultasse esaurito, sarà facoltà dell’ASIA richiedere l'estensione del contratto fino al raggiungimento del predetto quantitativo ma comunque non oltre un periodo di ulteriori 12 mesi.
L’ASIA, si riserva, entro 30 giorni dalla scadenza dell’appalto, di chiedere alla impresa aggiudicataria la prosecuzione del servizio in oggetto, per un periodo massimo ulteriore di 12 mesi.
L’ASIA si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere una variazione del servizio nei limiti +/- 20% dell’importo contrattuale (cosiddetto quinto d’obbligo).
ASIA si riserva, alla scadenza del contratto e successivamente alla pubblicazione del nuovo bando di gara, di prorogare la durata dell’appalto per il tempo necessario alla stipula del nuovo contratto e fino ad un massimo di 120 giorni (cosiddetta proroga tecnica).
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ART. 3 - CARATTERI DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere eseguito in conformità a quanto analiticamente indicato nell’allegato “Disciplinare Tecnico”.
ART. 4 - QUANTITATIVO DEL MATERIALE DA TRATTARE
Il quantitativo stimato del rifiuto da trattare nel periodo suindicato, è suddiviso in 3 lotti identici, ammontanti ciascuno a
18.740 t
di cui 6.700 t per il servizio base, 1.340 t per il cd. quinto d’obbligo, 8000 t per il servizio opzionale di ulteriori 12 mesi e 2.700 t per la cd. proroga tecnica.
Resta sin d’ora inteso che verranno riconosciute solo le prestazioni effettivamente eseguite.
ART. 5 - IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO
Il prezzo posto a base di gara è di Euro 100,00/t oltre IVA per il ritiro e trattamento necessario per il recupero dei RIFIUTI INGOMBRANTI NON SELEZIONATI comprensivo di eventuali ulteriori oneri. Il prezzo sopraindicato è comprensivo di tutti gli oneri inerenti il caricamento, trasporto dalle piattaforme di raccolta dell’ASIA ai siti di trattamento e/o di recupero della aggiudicataria e/o delle cessionarie delle MPS nonché del nolo, per ciascun lotto, di n. 10 cassoni scarrabili da 30 mc. necessari per l’esecuzione del servizio nonché di ogni eventuale altro onere connesso all’esecuzione dell’appalto.
Tale prezzo è così composto:
- Euro 84,00/t oltre IVA per il recupero ed eventuale smaltimento delle parti non recuperabili
- Euro 16,00/t oltre IVA per il ritiro, il trasporto ed il nolo di n. 10 cassoni.
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L’importo presunto di ciascun lotto è di € 1.874.000,00 oltre IVA, di cui € 670.000,00 oltre IVA per il servizio base, € 134.000,00 oltre IVA per il cd. quinto d’obbligo, € 800.000,00 oltre IVA per il servizio opzionale di ulteriori 12 mesi e € 270.000,00 oltre IVA per la cd. proroga tecnica.
L’importo totale presunto dell’appalto, è di € 5.622.000,00 oltre IVA di cui € 2.010.000,00 oltre IVA per il servizio base, € 402.000,00 oltre IVA per il cd. quinto d’obbligo, € 2.400.000,00 oltre IVA per il servizio opzionale e € 810.000,00 oltre IVA per la cd. proroga tecnica.
ART. 6 – FORMA DELL’APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta giusta Delibera del CdA dell’ASIA. n. 579 del 13/12/2010 ai sensi del comma 1 dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/06. L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/06 con esclusione delle offerte in aumento.
Ciascun concorrente potrà presentare offerta anche per tutti i lotti, tuttavia potrà aggiudicarsene al massimo due. L’aggiudicazione avverrà, per ciascun lotto, anche in presenza di una sola offerta valida. Nel caso in cui una stessa impresa concorrente abbia offerto il massimo ribasso in più lotti, l’ASIA si riserva di aggiudicarle quei lotti, per il quale l’Impresa abbia presentato offerta, che, garantendo l’assegnazione del maggior numero di lotti, facciano risultare più basso il costo complessivo di tutti i lotti per i quali sia stata presentata offerta.
In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all’esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella “Busta A”, di cui al successivo art. 7. In tale seduta, in alternativa a quanto sopra esposto, qualora la Commissione aggiudicatrice lo ritenga più opportuno, si potrà procedere anche alla verifica della mera presenza all’interno delle buste “A” della documentazione richiesta, rinviando ad una immediatamente successiva seduta riservata, la verifica puntuale della conformità della documentazione presentata a quanto richiesto dagli atti gara.
Sempre nella prima seduta pubblica, l’ASIA provvederà ad effettuare il sorteggio di cui all’art. 48 del D. Lgs. 163/06 tra le imprese concorrenti ammesse a gara. Verranno sorteggiati un numero di imprese non inferiore al 10%, arrotondato all’unità superiore. L’ASIA si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio. Le verifiche verranno condotte, in seduta riservata, sulla base della documentazione prodotta ai sensi dei punti III.2.2) del Bando di Gara.
Nelle ipotesi in cui tale documentazione non fosse prodotta, si procederà alle opportune integrazioni.
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Compiuta tale verifica la Commissione aggiudicatrice, nuovamente in seduta pubblica, procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (“Busta B”), di cui all’art. 7 del presente capitolato, e data lettura delle stesse, provvederà, per ciascun lotto, alla aggiudicazione provvisoria. Nell’ipotesi di due o più offerte identiche, il Presidente della Commissione di gara disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle imprese che hanno presentato l’uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore impegnativo, o entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. L’offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria. Le modalità di sorteggio verranno decise dal Presidente della commissione aggiudicatrice.
Qualora ne ricorrano le condizioni e la Commissione di gara lo ritenga opportuno, le operazioni di aggiudicazione sopra descritte potranno essere svolte anche in un’unica giornata.
Per ogni singolo lotto, in presenza di n. 5 o più offerte valide, l’ASIA provvederà a valutare la congruità delle offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell’art. 86 del D. Lgs. 163/06. Se nel 10% del calcolo appena indicato, aumentato all’unità superiore, vi sono più imprese che hanno presentato uguale offerta, tutte verranno escluse dal calcolo successivo. Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara procederà ad effettuare le opportune verifiche ed adottare i consequenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06. In ogni caso ed in particolare nell’ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a n. 5, ASIA si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell’art. 86 del D. Lgs. 163/06. La verifica delle offerte avverrà contemporaneamente con le modalità e nei limiti previsti dal c.7 dell’art. 88 del D. Lgs. 163/06.
L’ASIA si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all’aggiudicazione e/o non provvedere all’appalto, sia di non convalidare l’aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell’interesse pubblico e dell’Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l’impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell’appalto.
ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all’A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 00000 Xxxxxxxx (XX) – entro e non oltre il termine
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indicato nel Bando di Gara, un plico, idoneamente sigillato, recante l’intestazione dell’Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura “GARA N. 199/DA/2010 SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI – LOTTO/I N. ( indicare quale/i)”. Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall’Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Quest’ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto. Il plico dovrà contenere al suo interno almeno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA “A”, BUSTA “B” – lotto (indicare quale).
La Busta “A”, recante la dicitura “GARA N. 199/DA/2010 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere:
a) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.1 del bando di gara;
b) tutta la documentazione di cui al punto III.2.2 del bando di gara;
c) tutta la documentazione di cui al punto III.2.3 del bando di gara.
Con riferimento alla lett. f) del punto III.2.1) del Bando di gara (attestato di sopralluogo) si precisa che le imprese partecipanti alla gara sono obbligate, prima della presentazione dell’offerta, a prendere visione dei luoghi ove dovrà essere effettuato il servizio oggetto della presente gara, previo appuntamento con il sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx (tel.081/0000000; cell. 000 000 00 00). Di tale avvenuto sopralluogo verrà rilasciato apposito attestato. Tale attestato dovrà essere inserito, a pena di esclusione, nella Busta “A” Documentazione Amministrativa. In caso di ATI tutte le imprese che la compongono dovranno effettuare il sopralluogo e tale partecipazione dovrà risultare dall’attestato di avvenuto sopralluogo.
La Busta “B”, recante la dicitura “GARA N. 199/DA/2010 - OFFERTA ECONOMICA – LOTTO
N. (indicare quale)”, dovrà contenere la sola offerta economica. Si dovranno utilizzare tante buste di offerta economica per quanti lotti s’intende partecipare. Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando il MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA indicando il ribasso che l’Impresa partecipante intende praticare sul prezzo unitario di € 100,00/t. oltre IVA da indicare in percentuale, sia in cifre che in lettere, timbrata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante. Il ribasso dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l’indicazione più vantaggiosa per l’ASIA.
Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni. L’offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte. La compilazione dell’offerta rimane di esclusiva responsabilità dell’Impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall’Impresa medesima. All’offerta economica andranno
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allegati gli elementi costituitivi dell’offerta per la determinazione del costo del servizio. A tale fine occorrerà compilare tutte le pagine del Modello 2 – offerta economica. Inoltre andrà allegato il dettaglio dei costi sostenuti per la sicurezza - utilizzando il Modello “SPECIFICA DEI COSTI PER LA SICUREZZA”. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/06 le indicazioni dell’impresa concorrente consentiranno una prima verifica della congruità delle offerte presentate.
ART. 8 – CAUZIONI
L’offerta è corredata dalla cd. cauzione provvisoria, prestata quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell’importo totale presunto a base di gara per ciascun lotto. In caso di partecipazione a due o tre lotti la cauzione dovrà essere pari al 2% della somma dei valori posti a base di gara di due lotti. Si ricorda che ai sensi dell’art. 75 comma 7 per fruire del beneficio della dimidiazione del valore della cauzione, “l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti”. In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria, nell’interesse anche delle imprese mandanti, con l’espressa indicazione che l’oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti.
A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatarie sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd cauzione definitiva), prestata ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell’art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell’appalto), fatte salve le modalità di svincolo di cui agli articoli successivi. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall’Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l’impresa mandataria. La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.
Entrambe le garanzie dovranno riportare l’indicazione del numero e dell’oggetto della gara.
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ART. 9 – RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE
Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall’art. 37 del D. Lgs. 163/06.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L’offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell’appalto che saranno eseguite dalle singole imprese. A tal proposito, a norma del comma 13 dell’art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.
In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare, a pena di esclusione dell’ATI, l’intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1) lett. a), c) d), nonché III.2.2 lett. c) del Bando di gara; i requisiti di cui ai punti III.2.2. lettere a), b) e III.2.3, dovranno essere posseduti dall’ATI nel suo complesso; il requisito di cui al punto III.2.1) lett. b) dovrà essere posseduto dall’ATI nel suo complesso; a tale riguardo, in caso di più trasportatori, verranno considerati i valori massimi delle classi di riferimento (Classe C - inferiore a 60.000 t. annue, Classe D - inferiore a 15.000 t annue, Classe E - inferiore a 6.000 t. annue). In ogni caso la singola impresa componente l’ATI non potrà trasportare più di quanto consentito dalla Classe di iscrizione.
La “cauzione provvisoria” dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 8. Tutte le imprese componenti l’ATI dovranno altresì produrre – ai soli fini di economia procedurale - dichiarazione mediante Modello Protocollo di Legalità.
I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorziati indicati in sede di offerta quali esecutori dovranno produrre – ai soli fini di economia
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procedurale - la documentazione di cui al punto III.2.1) del Bando di gara, l’autodichiarazione resa mediante Modello 1 bis, nonché apposita dichiarazione antimafia mediante Modello Protocollo di Legalità.
ART. 10 - AVVALIMENTO
Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all’art. 49 del D. Lgs 163/2006.
ART. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL’AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte di ASIA. L’aggiudicazione definitiva avverrà previa valutazione della documentazione presentata ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/06, nonché dell’art. 6 del presente CSA.
Entro il termine indicato contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva l’impresa aggiudicataria dovrà presentare:
a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, cauzione definitiva prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell’art.8 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 16 del presente CSA;
b) polizza assicurativa - o eventuale appendice di polizza già esistente - RCT e RCO di cui all’art. 19 del presente CSA;
c) in caso di ATI scrittura privata autenticata o documentazione notarile di costituzione in raggruppamento temporaneo;
d) nota informativa circa i pericoli ed i rischi e le norme presenti nel proprio impianto; nonché le norme di comportamento e le procedure di sicurezza e di emergenza che dovrà osservare il nostro personale all’interno del sito/i dell’impresa aggiudicataria;
e) documentazione comprovante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06 ed in particolare:
• Certificazione resa dalla sezione fallimentare presso il Tribunale competente dell’assenza di procedure in corso per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
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• copia CCIAA con dicitura antimafia, ai sensi del DPR 252/98, di data non anteriore a sei mesi;
• Casellario giudiziale da richiedere alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente riguardante: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; i suddetti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio degli inviti;
• (in caso di società di capitali) prova della mancata violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 55/90, mediante dichiarazione della composizione societaria o azionaria;
• certificazione dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.
31 e 32 DPR 313/02) resa dalla Procura della Repubblica presso il tribunale competente attestante l’assenza di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
f) Le coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente dedicato di cui alla L.136/2010 entro e non oltre 7 giorni dalla sua accensione;
g) nel medesimo termine di cui sopra, comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato;
h) nonché ogni documentazione occorrente e/o richiesta nel presente capitolato con relativi allegati e quant’altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.
L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre:
i) indicare il responsabile del servizio con recapito del telefono, radiomobile fax ed e-mail. L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti.
Ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06 (in particolare l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti), decorsi i termini di legge, si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di
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qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all’appalto, sono a totale carico dell’impresa aggiudicataria.
In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l’ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell’impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all’art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.
Nel caso di:
a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art. 71 comma 2
D.P.R. 445/2000;
e) mancata stipula del contratto da parte dell’impresa aggiudicataria;
l’ASIA dichiarerà decaduta l’aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall’impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell’ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l’ASIA avrà facoltà di procedere all’aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.
ART. 12 – IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Assume le funzioni di Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/06, l’Avv. Avolio G. per la sola fase dell’evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto e l’Xxx. Xxxxxxxx per la fase dell’esecuzione del contratto e per tutta la sua durata.
In particolare al RP come sopra individuato dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti l’appalto. Il RP avrà quale unico interlocutore, nella fase dell’esecuzione per tutto ciò che riguarda il servizio di cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 13.
Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 18, al RP è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto d’appalto. Il RP, in particolare, potrà procedere a verifiche ispettive e, se del caso, a comminare eventuali penali come da CSA.
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ART. 13 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA
Anche ai sensi dell’art. 8 del Disciplinare Tecnico, l’impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile dell’appalto che rappresenterà il referente dell’ASIA nei rapporti con la impresa aggiudicataria ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento del servizio. Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax e dell’email. Le comunicazioni nei confronti della impresa per il tramite del responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l’invio di comunicazione a mezzo fax o email.
Il responsabile del servizio è tenuto a verificare la perfetta esecuzione dell’appalto. Il personale che opera alle dipendenze della impresa riceverà ed è tenuto ad osservare esclusivamente le disposizioni impartite dal responsabile in argomento. Qualora l’ASIA in occasione di proprie verifiche rilevasse inadempienze contrattuali relative all’espletamento del servizio, senza aver ricevuto alcuna comunicazione in merito, procederà a formale contestazione scritta. Per tali inadempienze saranno comminate direttamente le penali previste al successivo art.
20. Tutte le disposizioni relative allo svolgimento del servizio saranno comunicate al Responsabile dell’Impresa aggiudicataria dal Responsabile del procedimento o da persona da questi delegata. Il personale dell’impresa aggiudicataria impiegato nell’appalto non sarà obbligato ad eseguire le disposizioni richieste da personale ASIA in modalità diverse.
ART. 14 – OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
Vedi Disciplinare Tecnico.
ART. 15 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’esecuzione del servizio dovrà avvenire secondo le modalità di cui al Disciplinare Tecnico allegato al presente CSA.
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ART. 16 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO – SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA
Il corrispettivo del servizio è quello risultante dagli atti di gara e cioè il prezzo unitario di riferimento (€ 100,00/t) al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario. Esso è comprensivo delle prestazioni di:
• ritiro e trasporto dalle piattaforme di raccolta dell’ASIA ai siti di pre-trattamento, trattamento e/o di recupero dell’impresa aggiudicataria,
• pre-trattamento, trattamento finale, valorizzazione e smaltimento finale delle parti non recuperabili dei rifiuti ingombranti,
• nolo di n. 10 cassoni scarrabili da 30 mc. necessari per l’esecuzione del servizio
• ogni eventuale altro onere connesso all’esecuzione dell’appalto
Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione del servizio, avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura. Quest’ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente ed i pezzi trasportati, il certificato di avvenuto smaltimento dei pezzi ritirati con l’indicazione del numero e della bolla di appartenenza ed in particolare previa restituzione di una copia del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario ai sensi del D. Lgs. 152/06. Ai fini del pagamento verranno riconosciute solo bolle di pesatura emesse da ASIA e/o da impianti preventivamente da questa autorizzati.
L’ASIA si riserva di effettuare a propria cura e carico il trasporto dalle piattaforme di raccolta ai siti di pre- trattamento, trattamento e/o di recupero dell’impresa aggiudicataria. In tal caso il corrispettivo sarà determinato in base al solo prezzo per il recupero ed eventuale smaltimento delle parti non recuperabili (Euro 84,00/t oltre IVA) al netto del ribasso offerto.
I pagamenti verranno effettuati con accredito in conto corrente postale o bancario intestato all’impresa.
Il pagamento è inoltre subordinato alla presentazione, da parte dell’Impresa aggiudicataria, dei seguenti documenti:
a) documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL ed acquisito dalla stazione appaltante;
b) copia autentica del mod. UNIEMENS relativo allo stesso mese oggetto del pagamento del corrispettivo prodotto dall’impresa aggiudicataria;
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c) copia autentica del mod. F 24 o altra documentazione da cui risulti l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge e relativi allo stesso mese oggetto del pagamento del corrispettivo prodotto dall’impresa aggiudicataria.
L’ASIA si riserva di effettuare ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000 le verifiche delle autocertificazioni rese. L’ASIA si riserva altresì, con semplice preavviso scritto inoltrato ai recapiti di cui al precedente art. 14, di visionare e, a proprio insindacabile giudizio, di estrarre copia (nel rispetto del D. Lgs. 196/2003) direttamente presso le sedi delle Imprese aggiudicatarie, di tutta la documentazione afferente la corretta gestione contrattuale, normativa, amministrativa ed operativa del personale addetto all’esecuzione dell’appalto.
I pagamenti verranno effettuati, al netto delle eventuali penali, esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010.
Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell’impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell’appalto necessari al progressivo svincolo del 75% della cauzione definitiva. L’ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell’impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 8 o, in alternativa, dopo la cessazione dell’appalto, previa produzione di documentazione comprovante l’avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell’appalto e relativi a tutta la durata dell’appalto stesso.
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ART. 17 - REVISIONE PREZZI
Nell’ipotesi di esercizio dell’opzione di cui all’art. 2 del presente CSA, a partire dal 13° mese dalla stipula
del contratto l’ASIA provvederà, su istanza dell’impresa aggiudicataria, all’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. 163/06 sulla base dei dati di cui all’art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato D. Lgs. Nell’ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all’indice di variazione prezzi alla produzione dei prodotti industriali pubblicato dall’ISTAT.
ART. 18 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO
L’ASIA si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi, in qualunque momento, agli impianti o i siti di stoccaggio, pre-trattamento e trattamento finale dell’impresa, tanto durante il perfezionamento della gara quanto
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durante il periodo dell’appalto. A tale scopo l’impresa aggiudicataria assicurerà la necessaria assistenza tecnico - logistica.
ART. 19 - RISCHI LEGATI ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO E COPERTURA ASSICURATIVA
Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell’Impresa che è obbligata a tenere indenne l’ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente.
A tal fine l’Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell’Impresa.
La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione dell’ASIA. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore dell’ASIA e riportare l’impegno dell’Assicuratore, esteso all’intera durata dell’appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.
La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell’Impresa oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza. Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell’azienda aggiudicataria.
Nel caso di giudizio l’ASIA dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.
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ART. 20 - PENALITÀ
In caso di mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Disciplinare Tecnico, l’ASIA potrà comminare una penale variabile da € 50,00 ad € 350,00.
In particolare per le inadempienze più frequenti l’ASIA applicherà le seguenti penali:
1. Se l’impresa non consente all’ASIA la consegna dei carichi previsti dal Disciplinare Tecnico al punto e) art. 7-c/1 verrà applicata una penale pari ad € 250,00 per ogni carico rifiutato oltre all’addebito delle maggiori spese sostenute per conferire il carico ad altro impianto;
2. Per il mancato rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti verrà applicata una penale pari ad € 100,00;
3. Per il mancato rispetto dei giorni di apertura dell’impianto per il conferimento dei rifiuti verrà applicata una penale pari ad € 100,00;
4. Per il mancato rispetto dei tempi di attesa/scarico/ripartenza che non dovranno superare i 45 minuti verrà applicata una penale pari ad € 100,00;
5. Per il mancato ritiro del rifiuto dagli impianti ASIA a cura della impresa aggiudicataria secondo le modalità comunicate da ASIA di cui all’art.7-c/2 del Disciplinare Tecnico, verrà applicata una penale pari ad
€ 350,00 per ogni cassone;
6. Per la mancata fornitura dei cassoni secondo quanto previsto al punto 5) dell’art.7 –c/2 del Disciplinare Tecnico verrà applicata una penale pari ad € 100,00 per ogni cassone;
7. Per la fornitura di cassoni non idonei allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto verrà applicata una penale pari a € 100,00.
Nel caso in cui non venga ricevuto il rifiuto per più di 5 volte, anche non consecutive, l’ASIA avrà facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art.1456 c.c., nelle modalità di cui al successivo art. 23.1.
ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto
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qualunque forma, anche temporanea, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
La risoluzione del contratto avverrà a norma dell’art. 23.1 del presente CSA.
ART. 22 - SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all’art. 118 del D. Lgs. 163/06.
Si precisa che è fatto obbligo all’impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
ART. 23 - RISOLUZIONE E RECESSO
23.1 Risoluzione
L’ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:
a) si verifichi, da parte dell’Impresa, la mancata assunzione del servizio alla data stabilita dall’ASIA;
b) nelle ipotesi di cui al precedente art.20;
c) venga accertata da parte dell’ASIA o dai preposti uffici ispettivi l’insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
d) venga accertata da parte dell’ASIA la cessione del contratto, del credito o il subappalto in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 21 e 22 del CSA da parte dell’Impresa aggiudicataria;
e) si verifichi la sospensione o cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ex Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti);
f) per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
g) si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore (per abbandono dell’appalto, salvo che per cause di forza maggiore);
h) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
i) qualora a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia;
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j) nelle ipotesi di cui alla legge 136/2010 per la violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari nonché nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità, per quanto compatibili con la nuova normativa;
k) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art. 71 comma 2
D.P.R. 445/2000.
Nelle predette ipotesi l’ASIA darà comunicazione all’Impresa aggiudicataria dell’intervenuta risoluzione, mediante semplice nota scritta ai recapiti indicati in sede di gara, ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell’Impresa inadempiente, ivi compreso l’addebito del maggior costo eventualmente emergente. Nelle ipotesi di cui alla lett. j) l’ASIA applicherà altresì le penali previste dal citato Protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura di Napoli con le stazioni appaltanti della provincia di Napoli. Il testo del Protocollo è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
In ogni caso, l’applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l’ulteriore diritto dell’ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell’Impresa aggiudicataria, derivassero all’ASIA per qualsiasi motivo.
23.2 Recesso
L’ASIA si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dall’appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a\r. Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’ASIA. All’impresa aggiudicataria competerà esclusivamente un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l’appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell’anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all’impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell’importo contrattuale residuo.
In ogni caso l’Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
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ART. 24 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l’ASIA e l’Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.
ART. 25 - DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di Xxxxx in
materia.