COMUNICA
SNALS CONF.Sal
COMUNICA
Macerata
Con preghiera di diffonderlo tra i colleghi
Mensile di informazione culturale, professionale e sindacale. Fuori commercio.
Anno XLII n. 5 Magg. 2021 SEGRETERIA PROV.le SNALS Conf:sal MACERATA via V.C. Guerra ’44 n.12 tel 0000000000
PIANO SCUOLA ESTATE 2021
ISTRUZIONI OPERATIVE
E' stata pubblicata dal MI - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Xxxxxxx XX – la nota prot. n. 11653 del 14 maggio 2021 avente per oggetto: «Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali», contenente le prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali sull’utilizzo delle risorse per la realizzazione del Piano Scuola Estate 2021.
Riprendiamo l’articolo apparso sul comunicato della segreteria provinciale del 5 maggio u.s relativo al piano
estivo per il “recupero” e conseguenze di vario genere derivanti dall’emergenza epidemiologica.
Crediamo che moltissime scuole hanno poco da recuperare grazie al continuo e incessante lavoro attraverso la DAD e in presenza e giustamente hanno ritenuto di non predisporre progetti del caso. Altre scuole sembrano di voler gareggiare con la proliferazione di progetti estivi. D’altra parte riteniamo che il messaggio che ne potrebbe scaturire all’opinione pubblica nel caso di una partecipazione massiccia di progetti che impegni il periodo estivo (luglio agosto) non vada a favore della categoria. Diverso potrebbe essere un impegno di progettazione a settembre /dicembre.
Comunque vada abbiamo scritto che ci sono circa 18 mila euro in media per ciascuna scuola già stanziati e utilizzabili dalle scuole (totale 150 ml), altri 40 milioni dai finanziamento per il contrasto delle povertà educative. A questi si aggiungono altri 320 milioni, che si possono spendere sino ad agosto del 2022, che provengono dal PON (risorse europee) utilizzabili soprattutto nelle aree con maggiori disuguaglianze economiche e sociali con circa il 70% destinato alle regioni del Sud.
Un finanziamento per un totale di 510 milioni che attraverso tre fasi operative: 1^) potenziamento degli apprendimenti (a giugno); 2^) recupero della socialità (luglio – agosto); 3^) accoglienza ( a settembre fino inizio lezioni) dovranno essere utilizzati in base ai progetti che le scuole avranno presentato entro il 21 u.s. coinvolgendo enti vari formativi (terzo settore), educatori ed esperti esterni.
LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI. Il Ministero ricorda che ogni cifra e i criteri per la sua erogazione al personale scolastico volontario coinvolto (docenti e ata) devono essere oggetto di contrattazione integrativa d’Istituto e ricorda altresì che non devono esserci accorpamenti o sovrapposizione con l’ordinaria attività lavorativa prevista dal CCNL. In poche parole i compensi accessori soltanto:”…qualora le attività da realizzare non siano ricompresse tra quelle di natura ordinaria previste dal CCNL…”.
Presso il sindacato si può prendere visione di alcune schede di lettura semplificata elaborate a cura della Segreteria Generale.
IL DOCENTE È UN PUBBLICO UFFICIALE
È ormai assodato che gli insegnanti delle scuole pubbliche sono considerati pubblici ufficiali.
Un genitore che aveva pronunciato una frase minatoria nei confronti di un docente è stato ritenuto responsabile del reato di minaccia a pubblico ufficiale. La Corte di Cassazione ha confermato in maniera definitiva la sentenza della Corte di appello che aveva condannato alla pena di 6 mesi di reclusione il genitore responsabile di aver pronunciato di fronte a testimoni una frase minatoria il cui contenuto era teso a condizionare la valutazione del proprio figlio.
In precedenza la sentenza n.15367/2014 della Corte di Cassazione aveva chiarito che “l’insegnante di scuola media riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi”. Anche l’articolo 336 del Codice Penale stabilisce il reato di “violenza o minaccia a un pubblico ufficiale” per chiunque usa violenza o minaccia nei confronti di un insegnante, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio.
RECLUTAMENTO DOCENTI
Il 20 maggio u.s. il governo ha varato il Decreto Sostegni bis dove vengono fissate delle priorità nella scuola e le assunzioni per il prossimo anno. Si prevede un piano di reclutamento di 70.000 docenti di cui 49 mila circa da concorso straordinario -in via di conclusione- di 26.500 e altri 22.500 dalle graduatorie prima fascia Gae e dai vecchi concorsi. Questi ultimi riceveranno la nomina annuale a tempo determinato e svolto il periodo di prova con orale di fronte ad una commissione, esterna alla scuola di servizio, saranno assunti a tempo indeterminato. Gli adempimenti tradizionali di inizio d’anno degli Uffici territoriali scolastici come le sistemazioni, utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie dovranno essere definiti entro il 31 agosto prossimo. Se ciò avvenisse sarebbe già un bel risultato!
ESAME DI MATURITÀ : RICORSO AL TAR
Uno studente ottiene 95 alla maturità ma ritiene di meritare 100. Il giovane aveva sostenuto la prova d’esame ottenendo 40/40; durante l’anno aveva vinto le olimpiadi di italiano, aveva frequentato un master in inglese ed era stato ammesso all’esame con una media di 8,9 e 55 crediti negli ultimi tre anni. Ricorre allora al TAR che accoglie il ricorso in via cautelare e dispone il riesame del caso. La commissione d’esame si riunisce di nuovo e attribuisce il punteggio finale di 100. A margine della sentenza i giudici bacchettano i docenti sostenendo che a volte ritengono di poter disattendere le regole che essi stessi si sono dati pur sbagliando nella loro formulazione.
RICORSO AL TAR CONCORSO STRAORDINARIO
Il TAR del Lazio, con ordinanza del 12.05.2021 (n. 2754/2021), ha accolto la domanda di coloro che sono stati impediti a partecipare alle prove preselettive cusa covid 19. Il Tar ha stabilito quindi che i ricorrenti “in quarantena” durante la data delle prove del concorso straordinario hanno diritto alla partecipazione a prove suppletive.
L’Ufficio Legale, pertanto, notificherà l’ordinanza agli USR competenti e inoltre provvederà a tutti gli adempimenti successivi (motivi aggiunti).
Infine, si ricorda che lo stato dei ricorsi è sempre visualizzabile sul sito del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx, oltre sull’area “Ufficio Legale - Sentenze” del sito SNALS.
LINEE PEDAGOGICHE 0 – 6
Si è tenuto al MI un incontro nell’ambito delle consultazioni ministeriali sul documento relativo alle
linee pedagogiche per lo 0 – 6.
Lo SNALS CONFSAL ha espresso le seguenti osservazioni:
a) positivo il fatto che le “Linee pedagogiche” non sostituiscano le “Indicazioni Nazionali”, che sono i programmi della scuola dell’Infanzia e che sia ribadito il rispetto delle caratteristiche di ciascun segmento 0- 3 e 3 – 6. La Scuola dell’infanzia deve restare saldamente ancorata al primo ciclo di istruzione perché è “scuola” dopo anni di evoluzione culturale, testimoniata anche dall’evolversi del nome stesso: prima “asilo”, poi “scuola materna” ed infine “Scuola dell’Infanzia”.Deve, quindi, continuare ad essere parte integrante degli Istituti comprensivi, come lo è attualmente;
b) il riferimento decisionale resta il Collegio docenti. Si ai collegamenti con i servizi educativi per la prima infanzia 0 – 3, no a confusione di ruoli;
c) positivo è il riferimento al diritto per il bambini di avere “educazione ed istruzione” di elevata qualità, così come il superamento delle disparità e disuguaglianze sociali e culturali. In quest’ottica vanno potenziati i servizi sul territorio, specie in quelle realtà che presentano più carenze, con un’equa ripartizione tra servizi per la prima infanzia e scuole dell’infanzia. Si è posto il problema anche sull’obbligatorietà, almeno, dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia;
d) bene l’estensione del curricolo allo 0 – 3 ma nel pieno rispetto delle ”diverse dimensioni progettuali dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”. E’ evidente che il progetto educativo potrà essere collegato e, dunque, coerente, ma nel rispetto delle specificità e differenze;
e) la figura del “coordinatore pedagogico” dovrà essere delineata con precisione, soprattutto per evitare contrasti, tenuto conto che, nella scuola, il momento deliberativo sul piano didattico ed educativo è e deve restare del Collegio docenti.
PENSIONI DI INABILITÀ
Esistono 3 tipologie di requisiti per accedere alla pensione di invalidità:
a) Inabilità assoluta e permanente alla mansione
b) Inabilità assoluta e permanente al proficuo lavoro
c) Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.
Il primo caso è quello di un dipendente che perde i requisiti fisici e psichici per l’espletamento della mansione a cui è incaricato e non è in grado a essere collocato in mansioni equivalenti. Occorre a) certificazione dell’inidoneità permanente a svolgere la propria mansione, b) almeno 15 anni di servizio, c) cessazione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.
Nel secondo caso il dipendente deve risultare inabile a svolgere un lavoro in modo continuo. Per richiedere la pensione occorre a) certificato che attesti inidoneità permanente allo svolgimento dell’attività lavorativa, b) almeno 15 anni di servizio, c) cessazione del rapporto di lavoro per inabilità permanente a proficuo lavoro.
Nel terzo caso, il più grave, il lavoratore ha una invalidità assoluta e permanente a qualsiasi lavoro. Per ottenere la pensione occorrono almeno 5 anni di contributi versati di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio senza possibilità di riallocazione lavorativa dopo il pensionamento. L’accertamento della inabilità viene disposto da una Commissione medica di Ospedale militare di verifica.
PACE CONTRIBUTIVA E RISCATTO LAUREA A COSTO RIDOTTO
L’articolo 20 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto il nuovo istituto del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (commi da 1 a 5) e un diverso criterio di calcolo dell’onere del riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo.
L’Inps, con messaggio n. 1921 del 13 maggio 2021, a seguito di quesiti pervenuti in materia, ha precisato che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 del citato art. 20 del DL n. 4/2019 (illustrate con circolare n. 106 del 25 luglio 2019) riguardano esclusivamente la nuova tipologia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva) e non si estendono alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente.
In particolare, erano stati avanzati quesiti in merito a quanto riportato al comma 1 dell’art. 20, dove la facoltà del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione era riferita in via sperimentale al triennio 2019-2021.
Nel messaggio dell’INPS è precisato che la scadenza di presentazione delle domande entro il 31.12.2021, salvo proroga, si riferisce solo al riscatto della cosiddetta ”pace contributiva”.
La richiesta del riscatto dei corsi universitari di studi con le modalità “agevolate”, di cui al comma 5 quater dell’art. 2 del D.lgs n. 184/1997, è attuabile anche dopo la data del 31.12.2021.
Si ricorda che possono usufruire della richiesta di riscatto (pace contributiva) i dipendenti scuola in regime pensionistico “Contributivo Puro”.
Gli interessati non devono aver versato alcun contributo prima dell’1.01.1996.
Con questa possibilità i dipendenti del comparto scuola, senza altri contributi ante 1996, possono riscattare i “buchi” contributivi (non coperti da contribuzione figurativa, ad esempio, disoccupazione) ricadenti nel periodo che va dall’1.01.1996 e il 29.01.2019 (data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2019).
Per esempio, è possibile riscattare eventuali periodi tra la fine di una supplenza e l’inizio della successiva in assenza di disoccupazione.
Il personale che ha la possibilità di utilizzare il riscatto è invitato a presentare domanda quanto prima valutandone la convenienza e tenendo conto che: a differenza del riscatto laurea “ad onere ridotto”, il cui importo si “deduce” dall’imponibile fiscale, il costo della pace contributiva si “detrae” dall’imposta Irpef.
E’ quindi detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50% in 5 anni, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo.
LAVORO AGILE: PERMESSI LEGGE 104/92
La nota 7152/2021 dell’INAIL chiarisce che durante il lavoro agile i dipendenti con la legge 104/92 possono fruire dei permessi che la legge concede, in modo frazionato, anche se tale fruizione risulti poco compatibile con il lavoro agile. Infatti il dipendente ha la possibilità di fruire del permesso a seconda delle valutazioni personali qualora ritenga che le proprie esigenze non siano compatibili con l’organizzazione del lavoro agile. Se invece l’esigenza personale può essere soddisfatta con quella del lavoro agile non sarà necessario ricorrere alla modalità del permesso ad ore.
ATA: VALUTAZIONE DOMANDE ASPIRANTI IIIa FASCIA SUPPLENZE
Come sappiamo sono le scuole capofila chiamate a valutare le domande degli aspiranti di terza fascia del personale ATA a cui sono state inviate. Un lavoro non certo indifferente consiedarato il numero di ciarca 15 mila domande presentate nella nostra provincia. I passaggi successivi dell’iter per giungere alla pubblicazione definitiva delle graduatorie sono la verifica da parte dell’Ufficio scolastico provinciale e la successiva produzione e diffusione delle graduatorie provvisorie agli istituti scolastici per la pubblicazione e affissione nel loro albo senza i dati sensibili. Qui gli aspiranti potranno conoscere la loro posizione e il relativo punteggio. Subito dopo sono ammessi eventuali reclami degli aspiranti supplenti alle segreterie scolastiche che dovranno dichiarare il completamento della procedura al sistema informativo e quindi la trasmissione all’Ufficio provinciale per la produzione e diffusione e infine la pubblicazione definitiva all’albo delle scuole delle graduatorie da parte delle segreterie scolastiche che avverrà contestualmente in tutta la provincia.
CONCORSO E VALIDITÀ DEL CONTRATTO
L’atto con cui l’amministrazione revoca un’assunzione per l’annullamento della procedura concorsuale equivale alla condotta del dipendente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità. Cioè se la P.A. non rispetta l’ordine di graduatoria o non verifica i requisiti di accesso al concorso non significa che il contratto sia valido. Se il dipendente è inserito in graduatoria senza requisiti e viene assunto il contratto è nullo. La Corte di Cassazione ha ritenuto che nel settore scolastico fossero affetti da nullità i contratti stipulati in violazione delle norme speciali previste dalle modalità di reclutamento.
DESTINAZIONE ALL'ESTERO DEL PERSONALE SCOLASTICO - ANNO 2021/22
Il MAECI ha comunicato allo Snals Confsal che a breve, nella Gazzetta Ufficiale, saranno pubblicati i decreti dirigenziali sulle procedure di selezione per i dirigenti scolastici, i docenti e gli ATA da destinare all'estero.
In merito alle procedure per la selezione del personale docente ed ATA a tempo indeterminato, da destinare a prestare servizio in posizione di fuori ruolo presso l'ufficio V della D.G.S.P., il MAECI ha pubblicato i nominativi delle due commissioni giudicatrici sul proprio sito al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxx/xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx'xxxxxx/xxxxxxx.xxxx
AZIONE DI RIVALSA DELL’AMMINISTRAZIONE
L’amministrazione datrice di lavoro ha il diritto di richiedere il risarcimento del danno subito da un suo dipendente a causa del fatto illecito commesso da un soggetto estraneo al rapporto di lavoro. Può essere il caso della rivalsa per l’infortunio occorso al lavoratore durante l’attività lavorativa che quello accaduto durante il tragitto percorso solitamente per raggiungere la sede di lavoro (infortunio in itinere), nonché quando il danno accaduto fuori dall’orario di lavoro. Nel caso di infortunio occorso durante l’orario di lavoro e in itinere, il Dirigente scolastico provvede ad inoltrare tempestivamente, e comunque nei termini previsti, la denuncia di infortunio all’INAIL. Nel caso di infortunio occorso fuori orario dell’orario lavoro, il Dirigente scolastico invia al danneggiante, alla sua compagnia di assicurazione e al dipendente infortunato una diffida contenente una generica richiesta risarcitoria, riservandosi di quantificare successivamente l’esatto ammontare del danno patito e gli estremi per il versamento dell’importo.
VINCOLO TRIENNALE
Il vincolo triennale si applica per tutti i movimenti volontari ottenuti sulla scuola richiesta con preferenza analitica: trasferimento, passaggio di cattedra o passaggio di ruolo anche su altra tipologia di posto (per es. da sostegno a materia e viceversa). Il vincolo sussiste se si è soddisfatti su una scuola richiesta con preferenza sintetica nel comune di titolarità; se invece la preferenza sintetica è espressa per un comune diverso da quello di titolarità non si applica il vincolo. Ricordiamo che non bisogna confondere il comune di titolarità con il comune di residenza: il vincolo triennale può interessare il comune di residenza solo se coincide con il comune di titolarità. Se quindi il comune in cui si ottiene il trasferimento è diverso da quello di residenza ma corrisponde al comune di titolarità, il vincolo triennale sussiste nella scuola assegnata.
LAVORO DOPO LA PENSIONE
Quanto tempo bisogna aspettare dopo il pensionamento per riprendere, magari per non invecchiare rapidamente, un nuovo lavoro? In generale per il lavoratore dipendente basta un solo giorno di stacco dalla decorrenza della pensione se è assunto per un nuovo lavoro nella stessa azienda, mentre se intende lavorare per un'altra azienda può essere assunto il giorno stesso del pensionamento: ad esempio il lavoratore che cessa il lavoro il 1° ottobre (quindi percepisce la pensione dal 2 ottobre), può essere riassunto dalla stessa azienda il giorno 3 ottobre; se invece decide di lavorare per una azienda diversa, il nuovo contratto potrà partire anche dal 2 ottobre. Il personale della scuola che cessa il lavoro dal 31 agosto, e quindi percepisce la pensione dal 1° settembre, potrà stipulare un nuovo contratto con una azienda privata fin dal 1° settembre.
ORGANICO DELL’AUTONOMIA
La legge 107/2015 prevede che il Dirigente scolastico possa emettere un ordine di servizio ad un docente di scuola media per sostituire un collega assente (sino a 10 giorni) della scuola primaria dato che la scuola dell’autonomia comprende nell’organico tutti gli insegnanti dell’intero istituto .
Ciò è consentito per esigenze didattiche, organizzative e progettuali dell’istituzione scolastica che appunto prevede che i docenti dell’organico concorrono alla realizzazione del PTOF con attività di sostegno, potenziamento, organizzazione e coordinamento. Con una successiva Nota (n.24306/2016) il Ministero ha fornito a tale proposito indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e Ata: il Dirigente scolastico può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia “in possesso del previsto titolo di studio di accesso” e, qualora impiegato in grado di istruzione inferiore, conserva lo stipendio del grado di istruzione di appartenenza.
SOLO UN GIORNO LIBERO
Il docente con orario di cattedra non può avere più di un giorno libero a settimana a prescindere dal tipo di cattedra nella quale presta servizio, sia che si tratti di cattedra dell’organico di diritto che su quello di potenziamento. Ovviamente anche se l’orario include ore di insegnamento sia al mattino che al pomeriggio. In poche parole non è detto che chi ha già svolto in quattro giorni l’orario di cattedra –cosa al quanto pesante- possa avere due giorni liberi.
LUTTI
Lo Snals maceratese si unisce al lutto che ha colpito la famiglia SCRIVANI per la scomparsa della nostra collega
Xxxxxxx.
Le nostre più vive condoglianze alle colleghe Xxxx e Xxxxxxx XXXXXXXX per la recente scomparsa del caro babbo XXXXXX
ABUSO DELLA L.104/92
Sia il Tribunale di I° grado che la Corte d'appello hanno confermato il licenziamento di una dipendente che lavorava presso un Ente per aver abusato del diritto di fruizione dei benefici di cui alla legge 104/92. In particolare la lavoratrice era andata in vacanza all'estero godendo di giorni che dovevano servire, secondo la richiesta inoltrata presso l'amministrazione di appartenenza, per assistere la madre malata. Di fronte alla richiesta della declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare presentata dalla dipendente perché si era trattato di un fatto episodico, la Corte di Cassazione sezione lavoro ha rigettato il ricorso confermando le precedenti sentenze sul merito e condannandola alle spese processuali.
FIGLI A CARICO: ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
E’ stata pubblicata, nella G.U. n. 82 del 6-4-2021, la Legge 1° aprile 2021, n. 46: “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale” che entrerà in vigore il 21/4/2021.
Forniamo di seguito una sintesi delle principali disposizioni contenute nel testo.
L’assegno unico e universale per i figli di età inferiore ai 21 anni si configura come un nuovo strumento di sostegno alle famiglie finalizzato a promuovere l’occupazione, soprattutto quella femminile.
Esso consiste in un contributo mensile, fruibile anche come credito d’imposta, che sostituirà le molteplici misure oggi esistenti in materia, comprese le detrazioni fiscali. Tra le principali novità c’è anche l’estensione della platea dei beneficiari che ricomprende, oltre ai lavoratori subordinati e ai percettori di misure di sostegno al reddito, anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA e i figli stessi, purché maggiorenni e impegnati in un percorso di studi, di formazione professionale o di inserimento al lavoro.
Più nel dettaglio, l’ammontare dell’assegno sarà definito in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare attraverso l’ISEE, e considerando l’età dei figli a carico.
Non c’è incompatibilità tra la percezione dell’assegno e quella del reddito di cittadinanza, anche se la fruizione di quest’ultimo potrà incidere sull’entità dell’assegno unico. Esso, inoltre, è compatibile anche con altre erogazioni provenienti da regioni, province autonome ed enti locali in favore dei figli a carico. L’assegno verrà ripartito in egual misura tra i genitori o attribuito a chi detiene la responsabilità genitoriale. La legge norma anche le situazioni di separazione (in mancanza di accordo l’assegno va al genitore affidatario e nel caso di affidamento congiunto o condiviso è ripartito equamente tra i genitori).
L’importo dell’assegno unico e universale non viene computato come reddito ai fini della richiesta e delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici previsti in favore dei figli con disabilità. Anche le borse lavoro volte all’inclusione di persone con disabilità non influiscono sull’accesso all’assegno.
L’assegno unico viene percepito:
• per ciascun figlio minorenne a carico, a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
• per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, in caso di frequenza di un percorso di studi, di formazione professionale o di inserimento al lavoro;
• per ciascun figlio maggiorenne disabile a carico, anche oltre il ventunesimo anno d’età. Per i figli successivi al secondo, all’importo dell’assegno viene applicata una maggiorazione. Sono previste delle maggiorazioni dell’importo erogato anche:
• per le madri di età inferiore a 21 anni;
• per ciascun figlio con disabilità, in tal caso la maggiorazione è compresa tra il 30 e il 50% in base alla condizione di disabilità.
Come accennato l’introduzione della nuova disposizione comporterà la soppressione di precedenti misure: l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
l’assegno di natalità;
l’assegno per il nucleo familiare; il premio alla nascita;
il fondo di sostegno alla natalità; le detrazioni fiscali ex TUIR.
La Legge assegna al Governo un anno per l’emanazione dei decreti attuativi, ma nelle intenzioni dell’esecutivo i tempi dovrebbero essere molto ridotti, entro luglio..
E’ importante tenere presente che la cifra del beneficio non sarà più legata al contratto di lavoro ma all’ISEE.
Per l’assistenza rivolgersi al Patronato del sindacato..
LUTTO
Lo Snals maceratese partecipa al dolore che ha colpito la collega prof.ssa XXXXX XXXXXXXXX -iscritta al nostro sindacato fin dall’inizio dell’intera carriera scolastica- la recente scomparsa della cara mamma XXXXX XXXXXXXX
FERIE PERSONALE ATA
Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e devono essere fruite durante l’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto delle richieste di ogni singolo dipendente. Le ferie d’ufficio non sono legittime: quindi la richiesta del Dirigente scolastico di coprire i giorni infra festivi con le ferie è illegittima. Per il personale con contratto a tempo determinato le ferie sono liquidate al termine dell’anno scolastico se la durata del rapporto di lavoro non consente di fruire le ferie maturate. Per ogni anno scolastico (1° settembre – 31 agosto) il personale con anzianità di servizio inferiore a tre anni matura un periodo di ferie di 30 giorni lavorativi; dopo i tre anni di servizio matura 32 giorni lavorativi. Il periodo di ferie maturato è in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato; le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. É possibile richiederle durante l’anno scolastico fino ad un massimo di sei giorni documentati anche con autocertificazione per motivi familiari o personali. È possibile fruire le ferie nel periodo 1° luglio – 31 agosto per 15 giorni consecutivi e la durata rimanente durante l’anno scolastico successivo (sempre compatibilmente con le esigenze di servizio). Ricordiamo che le assenze per malattia non riducono le ferie.
AUTORIZZAZIONE SECONDO LAVORO
Il Dirigente scolastico può concedere ad un docente l’autorizzazione allo svolgimento di un’altra attività lavorativa dopo verifica che l’assenza non pregiudichi l’assolvimento di tutte le attività inerenti alla sua funzione. Ricordiamo che tale autorizzazione deve essere qualificata espressamente come provvisoria e sottopposta a rinnovo annuale per verificare la compatibilità tra l’incarico esterno e l’attività di insegnamento.
FORMAZIONE DELLE CLASSI
Il Consiglio di circolo o d’istituto è chiamato ad indicare i criteri generali per la formazione delle classi, per l’assegnazione di esse ai singoli docenti, nonché per l’adattamento dell’orario scolastico alle condizioni ambientali. Il Collegio dei docenti è chiamato ad esprimere proposte al Dirigente scolastico per l’assegnazione dei docenti alle classi, tenendo conto dei criteri espressi dal Consiglio d’istituto. Il Dirigente scolastico è chiamato a dare esecuzione delle deliberazioni espresse dagli organi collegiali. L’assegnazione dei docenti alle sezioni staccate e ai plessi viene effettuata dal Dirigente scolastico dopo convocazione del Collegio dei docenti e aver stabilito con le RSU le modalità di assegnazione in base al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività.
ATA - MANSIONI DEL COLLABORATORE SCOLASTICO: lavare i piatti
A domanda di un interessato notiamo che il lavaggio dei piatti e delle stoviglie nelle mense scolastiche non è previsto nelle sue mansioni anche perché non è certificato con le nozioni dell’Haccp (previsto nel controllo preventivo della produzione degli alimenti per la sicurezza igienica).
Secondo la tabella A del CCNL /2007 queste sono le mansioni del Collaboratore scolastico:
“E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione e all’accoglienza del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici degli arredi, di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta aiuto materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art.47”.
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
Ricordiamo coloro che hanno chiesto il trasferimento o il passaggio di ruolo, sia che l’abbiano ottenuto nella scuola richiesta o in altre scuole, sia che non l’abbiano ottenuto, dopo la pubblicazione della mobilità per l’a.s, 2021/22, è possibile chiedere (fine giugno prima decade di luglio) l’assegnazione provvisoria valida per un anno scolastico. Non esiste il vincolo triennale per l’ass. provv.
Le motivazioni per la sua richiesta, in una sola provincia, sono ben chiare dal CCNI:
a) ricongiungimento ai figli;
b) ricongiungimento al coniuge…;
c) gravi esigenze di salute;
d) ricongiungimento al genitore.
Nella domanda cartacea si deve chiedere come prima preferenza il comune di ricongiungimento e la classe di concorso di titolarità e successivamente altre eventuali discipline avendone i titoli: la classe di titolarità ha la priorità nella valutazione e assegnazione. Se nel Comune di ricongiungimento non esiste scuola con la classe di insegnamento si prendono in considerazione le scuole dei comuni limitrofi. Pur essendo un provvedimento di validità annuale si hanno le stesse precedenze degli altri movimenti.
Maggiori dettagli e per la consulenza e assistenza rivolgersi in sindacato.
RALLEGRAMENTI DALLO SNALS
La classe terza dello scorso anno della scuola dell’Infanzia sez. B del Rodari dell’I.C. Lucatelli di Xxxxxxxxx ha avuto una grande felicità nell’apprendere recentemente di aver vinto il concorso nazionale “Premio Giotto la matita delle idee” con il dipinto “Passeggiando sulla luna” di notevole dimensione (150X100) Grande soddisfazione in tutta la scuola, studenti e genitori, ma soprattutto delle tre insegnanti ( Xxxxxxxxxx – Conversano – Xxxxxxxxx) che hanno guidato con bravura e maestria gli alunni e le alunne e che si sono viste riconosciuti i loro impegni didattici a livello nazionale. Complimenti e congratulazioni anche dallo Snals maceratese.
NUOVE POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI ISCRITTI SNALS
SOCIETA’ ASSICURATIVA helvetia
Vi informiamo che dal 1° giugno 2020 sono in vigore le nuove coperture assicurative di tutto il Personale Scolastico e Universitario iscritto allo Snals sia in servizio che in pensione (quest’ultimo solo per infortuni nelle 24H esclusa attività sportiva) relative a: POLIZZA INFORTUNI N. 48125819 - POLIZZA R:C: TERZI N: 48125757 - POLIZZA TUTELA LEGALE N. 11075368. Una
ulteriore attenzione del sindacato nei confronti dei propri aderenti.
Informiamo pertanto i nostri iscritti che in caso di incidenti di qualsivoglia natura che li coinvolge di rivolgersi in sindacato al più preso possibile per tutte le operazioni da compiere compreso il mod. apposito che va sempre compilato a cura della Segreteria Provinciale. Altre informazioni presso il sindacato.
LO “SNALS COMUNICA” NEL WEB
COMUNICHIAMO CHE “SNALS COMUNICA” VIENE INSERITO NEL SITO WEB PROVINCIALE DEL SINDACATO:
www.snals xxxxxxxx.xxx
I COMUNICATI CONTINUERANNO AD ESSERE INVIATI AGLI ISCRITTI .
Ricordiamo infatti agli iscritti che il sindacato provinciale Snals di Macerata ha un proprio sito Web dove è possibile, visitandolo, tenersi informati sulle varie tematiche scolastiche del momento. Inoltre sia il giornalino “Snals comunica” che i vari comunicati saranno presenti all’interno del sito “SNALS Macerata Home”. Altre informazioni presso il sindacato.
ORARIO DI APERTURA UFFICI MACERATA
dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle ore 19
CONSULENZA SCUOLA INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA / PERSONALE ATA xxxxxxx e pomeriggio -
Il Sabato solo su appuntamento con il Segretario provinciale CONSULENZA PENSIONI
Mercoledì mattino -- Venerdì mattino e pomeriggio CONSULENZA FISCALE
Martedì e Venerdì pomeriggio; ISEE Venerdì pomeriggio su appuntamento
CONSULENZA LEGALE E PATRONALE
l’Avvocato riceve presso lo SNALS il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18.00 per consulenza legale gratuita anche in materie extrascolastiche di diritto civile.
Per l’assistenza patronale preghiamo i colleghi di rivolgersi in sede sindacale per il disbrigo delle pratiche.
SEDI DISTACCATE SNALS
►XXXXXXXXXX XXXXXX Xxxxxx X. Xxxxxx x. 00 (Tel. 0733/ 815494) lunedì e mercoledì dalle 16,30 alle 18,30. Sabato dalle 9 alle 13. Il I° Mercoledì di ogni mese sarà presente l'esperto per le pensioni.
►XXXXXXXXX Piazza Mazzini n.2 (tel.00000000000) Martedì - Giovedì ore 16,30 - 18,30 solo su appuntamento
TESSERAMENTO SNALS-Confsal
L’adesione al sindacato del personale di ruolo in servizio nella provincia avviene esclusivamente mediante sottoscrizione di delega. L’iscrizione per contanti è ammessa per i supplenti temporanei, per aspiranti a supplenze e per il personale di ruolo in servizio in altra provincia e, eccezionalmente, per i pensionati.
Tale iscrizione è valida 12 mesi dalla data di adesione. Per le quote per l’ iscrizione in contanti chiedere in Sindacato
Il versamento della quota può effettuarsi presso la sede sindacale o tramite bollettino di c.c.p. n. 10406627 intestato a Segreteria Provinciale SNALS di Macerata.
Agli iscritti in regola con il tesseramento, per contanti e/o per delega, è rinnovata l’assicurazione di RC e infortuni. A tutti si rivolge l’invito ad utilizzare il telefono solo per brevi informazioni.
Delle opinioni espresse negli articoli firmati sono responsabili i singoli autori dei quali si intende rispettare la piena libertà di giudizio. La collaborazione è aperta a tutti. Si dichiara che i dati personali vengono utilizzati esclusivamente per scopi statutari.
Direttore responsabile: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Indirizzi di posta elettronica: Redazione: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx - Sindacato: xxxxxx.xx@xxxxx.xx Sito Internet: xxx.xxxxx.xx/xx