CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO
Aggiornamento 20 MARZO 2013 REPUBBLICA ITALIANA
Rep. n.
CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO
OGGETTO: servizio di trasloco e movimentazione di arredi ed attrezzature di uffici e servizi comunali
L’anno 2013 (duemilatredici) addì (lettere ) del mese di nella residenza comunale di Padova.
Avanti a me xxxx. Xxxxxxx XXXXXX, Segretario Generale del Comune di Padova e, come tale, Ufficiale Rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i signori:
Dr. Xxxx Xxxxxx , nato a Monselice il 27/03/1951, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Provveditorato del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.f. del Comune: 00644060287).
- , nato a il , residente a in Via/Piazza
n. , il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di
dell’impresa , con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero
e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: ), in appresso denominata .
oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 34, c. 1, lett. d)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della
, con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mista) con la ( mandante), avente sede a , in Via/Piazza n.
, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
al numero , come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data rep. racc. Notaio dott.
in , allegato al presente atto e procura conferita mediante atto pubblico in data rep. racc. Notaio dott. in , allegata al presente atto, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ; c.f. della mandante: ).
oppure in alternativa
come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata in data rep. Notaio dott. di , allegato al presente atto, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ; c.f. della mandante: ).
oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 34, c. 1, lett. e, f)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale
rappresentante del Consorzio , con sede a in
Via/Piazza n. , iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , come da atto costitutivo in data
rep. racc. Notaio dott. in , allegato al
presente atto, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (c.f. del consorzio: ).
I comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto, mediante il quale:
si premette
- che con determinazione del Dirigente del Settore n. , esecutiva il , si è proceduto all’aggiudicazione definitiva all’Appaltatore e all’impegno della spesa di € , IVA compresa;
- che, a seguito di determinazione del Dirigente del Settore n.
esecutiva il , con cui si è proceduto alla chiusura del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa, è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva;
- che con determinazione dell’incaricato di P.O. del servizio in oggetto del Settore Provveditorato n. esecutiva il si è proceduto all’impegno di una prima spesa di € IVA compresa sul bilancio pluriennale, con riserva di successivi provvedimenti per la totale copertura finanziaria del contratto secondo il fabbisogno;
- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 11, c. 10, D.lgs. 163/06);
- che è stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159, rilasciata dal Prefetto di in
data n. di prot.).
(acquisita il
sotto il
- oppure qualora non sia ancora pervenuta l'informazione antimafia dalla Prefettura che in data (prot. n. del _) è stata trasmessa
all'Ufficio Territoriale del Governo di la richiesta di informazioni di cui all'art. 93, comma 3, del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159.
Il Comune di Padova, considerata l’urgenza e decorso il termine di 15 giorni dalla ricezione da parte dell'Ufficio Territoriale di Governo di della richiesta delle informazioni antimafia, affida l'esecuzione del presente contratto prima che l'Ufficio Territoriale del Governo stesso abbia fornito dette informazioni, come consentito dall'art. 93, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92, comma 3, del citato D.lgs. n. 159.
- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.a., S.r.l., coop a r.l., società consortili per azioni e a r.l.) che l’Impresa aggiudicataria ha effettuato/che le Imprese facenti parte del Raggruppamento hanno effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
- che il Dirigente del Settore con dichiarazione del
- allegata al presente atto, ha attestato, in materia di convenzioni CONSIP, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;
tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
- ARTICOLO 1 - Oggetto dell'appalto.
Il Comune di Padova, come sopra rappresentato, affida all’Impresa
che, a mezzo del suo rappresentante, accetta e assume, l’appalto del servizio relativo al trasloco a alla movimentazione di arredi ed attrezzature di uffici e servizi comunali :
- ARTICOLO 2 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.
Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati
- il capitolato speciale d'appalto;
- l’offerta economica e conseguente elenco prezzi unitari;
- documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).
In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel capitolato speciale d'appalto, prevalgono le previsioni qui contenute.
Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 81/ 2008, il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) è comunque materialmente unito al presente contratto.
- ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione del servizio.
L’appalto è eseguito dall’Impresa (d’ora in poi l’Appaltatore) per un importo complessivo di € (lettere), ed € per oneri della sicurezza, oltre a IVA, come risultante dall'offerta prodotta dall'Impresa.
Il servizio sarà contabilizzato a misura e l’importo mensile dovuto sarà determinato moltiplicando il numero di ore prestate per ciascuna tipologia di prestazione con le relative tariffe; per gli eventuali servizi concordati forfettariamente è dovuto il corrispettivo pattuito e determinato sulla base
delle tariffe offerte e il numero di ore di manodopera preventivato.
Ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi – alle medesime condizioni di cui al presente contratto - alle eventuali variazioni eventualmente disposte ai sensi dei commi 2 e 3 del surrichiamato articolo.
Il servizio sarà soggetto a revisione biennale del prezzo secondo quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 con decorrenza dall’1 gennaio 2015; la revisione sarà proporzionata all’incremento o diminuzione delle tariffe orarie stabilite periodicamente dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Padova.
Il responsabile dell’esecuzione del contratto redigerà apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, in contraddittorio con l’appaltatore, ai sensi dell’art. 304 del D.P.R. 207/2010.
- ARTICOLO 4 – Durata del servizio e penali.
Il servizio ha la durata di mesi/anni 4 (quattro), decorrenti dalla data di consegna del servizio stesso. L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio. Alla scadenza il contratto potrà essere prorogato di 1 anno per convenienza economica nelle more dell’espletamento della procedura di nuova gara d’appalto.
La penale di ritardo per l’inizio del servizio (art. 145, comma 3, del D.P.R. 207/2010, come richiamato dall’art. 298, comma 1, del medesimo D.P.R.) è fissata nella percentuale dello 0,3 per mille dell’ammontare netto del contratto e quindi per € (lettere ) per ogni giorno di ritardo.
La penale di ritardo per il mancato rispetto delle scadenze differenziate di varie prestazioni, previste dal capitolato speciale d'appalto, è fissata nella percentuale dell’1 per mille dell’ammontare netto dell’importo delle singole prestazioni per ogni giorno di ritardo.
La penale dello 0,3 per mille dell’ammontare netto del contratto qualora non siano osservate le disposizioni di cui all’art. 11 del Capitolato speciale d’appalto.
L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione del servizio.
- ARTICOLO 5 - Oneri a carico dell'Appaltatore
- Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.
Nel caso in cui nella successiva procedura di appalto sia previsto l’obbligo di assumere degli operatori dell’appaltatore uscente l’Appaltatore è obbligato a fornire, su richiesta del Comune di Padova, l’elenco, non nominativo, dei lavoratori impiegati nel presente appalto con l’indicazione dell’anzianità retributiva, del livello d’inquadramento e della qualifica.
ART. 6 – Tutela occupazionale
A tutela dell’occupazione in essere, l’impresa aggiudicataria si impegna a preferire nell’assunzione le 7 unità che la ditta del precedente appalto impegnava nel servizio per un numero medio minimo di 36 ore settimanali per unità. Il loro numero e la loro qualifica saranno armonizzati con
l’organizzazione dell’impresa aggiudicataria sia secondo le esigenze tecniche della stessa che di quelle del presente appalto.
I nominativi dei dipendenti già impegnati nel servizio risultano agli atti del Settore Provveditorato.
In caso di opzione di permanenza nella propria ditta attualmente esecutrice dei lavori di uno o più dipendenti interessati, l’impresa aggiudicataria è comunque tenuta ad assicurare con proprio organico anche di nuova assunzione la presenza dei necessari lavoratori.
- ARTICOLO 7 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.
L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l’assunzione di tutti gli oneri relativi.
Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’Appaltatore, l’Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall’Impresa utilizzando gli importi dovuti all’Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l’irregolarità denunciata dagli Enti non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della sua posizione, si procede all’accantonamento del 20% sui pagamenti dei corrispettivi se il servizio è in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se il servizio è già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.
Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo l’ultimazione del servizio, l’Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.
Vi è inoltre l'obbligo per i datori di lavoro di applicare ai lavoratori stranieri distaccati in Italia, durante il periodo di prestazione di lavoro per l'esecuzione del servizio, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché dal C.C.N.L. di riferimento applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro. Ai lavoratori stranieri distaccati spettano gli stessi diritti previdenziali e assicurativi dei lavoratori nazionali, fatte salve eventuali convenzioni in materia di sicurezza sociale.
L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
All’applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni
stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
- ARTICOLO 8 – Divieto di subappalto.
Poiché il servizio oggetto del presente contratto rientra tra quelli di cui all’allegato IIB al D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e l’Amministrazione, esercitando la facoltà prevista all’art. 27, comma 3, del medesimo D.Lgs 163/06, ha stabilito che nella fattispecie non è ammesso il subappalto. Pertanto è fatto assoluto divieto di affidare in subappalto qualunque parte del servizio e l’Appaltatore è consapevole che ogni richiesta in tal senso sarà negata.
- ARTICOLO 9 – Forza maggiore
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 166, comma 1 e dell'art. 298, comma 4, del D.P.R. 207/2010, qualora si verifichino danni da forza maggiore, gli stessi potranno essere riconosciuti all’Appaltatore solamente nei limiti del 5% dell’importo di contratto e dovranno essere provati in modo adeguato. L’Appaltatore dovrà altresì dimostrare d’aver predisposto ogni mezzo ragionevolmente possibile per prevenire ed evitare il verificarsi di tali danni. Oltre il limite di cui sopra, i danni da forza maggiore resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.
- ARTICOLO 10 - Pagamenti .
Il pagamento dei corrispettivi avverrà su presentazione di fatture mensili da presentarsi di norma entro il 15 del mese successivo alle prestazioni rese.
Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della liquidazione delle fatture mensili.
Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa fattura.
In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.
Non saranno corrisposte anticipazioni.
Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, l’Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno fatti nel corso del rapporto contrattuale durante l’esecuzione del servizio e in sede di verifica della conformità delle prestazioni eseguite vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.
- ARTICOLO 11 - Pagamento delle retribuzioni.
Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell’ambito del servizio, l’Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. 207/2010 che prevede, al verificarsi di determinate condizioni, il pagamento diretto delle retribuzioni ai lavoratori da parte della stazione appaltante con la relativa detrazione dell'importo delle stesse dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
- ARTICOLO 12 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136
I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.
Ai sensi dell’art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: presso la
banca /la Società Poste Italiane S.p.A..
Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor
, nato a , il codice fiscale
.
L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.
Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.
Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, comma 5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è .
- ARTICOLO 13 – Verifica della conformità delle prestazioni eseguite. La verifica di conformità delle prestazioni sarà ultimata entro il giorno successivo dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni giornaliere verrà dato un nulla osta della conformità delle prestazioni eseguite con la redazione di un rapportino dei lavori effettuati e delle ore impiegate da ciascun addetto.
Al termine dell’appalto verrà redatto formale certificato di verifica di conformità di cui all’art. 322 del D.P.R. n. 207/10, finalizzato ai provvedimenti di cui all’art. 324 del medesimo D.P.R.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l’Appaltatore non ottemperi, si provvederà ai sensi dell’art. 320, comma 2, del D.P.R. 207/2010.
- ARTICOLO 14 - Cauzione definitiva.
L’Impresa ha costituito cauzione definitiva (ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.
163/2006) dell’importo di € mediante polizza assicurativa
fidejussoria n. della recante le clausole di cui all'allegato B al presente atto.
OPPURE
mediante fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario in regola con quanto disposto dall'art. 75, comma 3, D.lgs. 163/2006 recante le clausole di cui all'allegato B al presente atto.
OPPURE :
mediante fidejussione bancaria n. della recante le clausole di cui all'allegato B al presente atto.
La cauzione si estingue nei modi e nei termini previsti dall’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006.
L’estinzione dell’ammontare residuo della garanzia (20%) avviene dopo l’emissione del certificato di conformità e, comunque, di diritto entro 30 giorni dalla conclusione del servizio.
- ARTICOLO 15 – Altri obblighi assicurativi.
L’Impresa ha trasmesso all’Amministrazione la polizza di Responsabilità civile verso terzi n. della Società di Assicurazioni , che dovrà assicurare l’Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio, con un massimale complessivo di polizza pari a € 3.000.000,00 nonché con un massimale per sinistro di € 1.500.000,00. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.
(EVENTUALE, in caso di raggruppamento o consorzio)
ARTICOLO 16 – Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese. (oppure) Quota di partecipazione al Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Ai sensi del comma 13 dell’art. 37 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 vengono indicate le seguenti percentuali/parti di esecuzione del servizio corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:
(Riportare la dichiarazione fatta in sede di offerta)
- ARTICOLO 17 - Protocollo di legalità prevenzione tentativi infiltrazioni della criminalità organizzata n.174242 del 12 aprile 2012
L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’appalto con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- noleggio di veicoli e di macchinari;
- servizio di autotrasporto;
- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di
personale.
Qualora le “informazioni antimafia” di cui all’art. 84, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2012, n. 159 diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.
- ARTICOLO 18 -_Clausola risolutiva
Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488
successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.
In caso di inadempimenti della ditta che abbiano comportato l’applicazione di tre penali, l’Amministrazione ha la facoltà di recedere dal contratto affidando, in danno della ditta stessa, l’esecuzione della parte residuale del servizio, con riferimento alla durata contrattuale, alla seconda ditta che segue nella graduatoria di gara o ad altro soggetto economico di propria fiducia scelto con procedura d’urgenza e alle condizioni che risulteranno più conveniente.
Qualora l’Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, l’Amministrazione si rivarrà sul deposito cauzionale a titolo di penale e addebiterà la maggior spesa per l’affidamento a terzi dell’esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali con riferimento alla durata delll’appalto.
-ARTICOLO 19 – Divieto di cessione del contratto.
E’ vietata all’Appaltatore la cessione del contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Amministrazione procederà con la risoluzione del contratto con l’incameramento del deposito cauzionale e l’addebito della maggior spesa per l’affidamento a terzi dell’esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali con riferimento alla durata dell’appalto.
Per la cessione di azienda e gli eventuali atti di trasformazione , fusione, e scissione del soggetto/soggetti esecutori del contratto, valgono le disposizioni di cui all’art. 116 del D. Lgs. 163/2006.
- ARTICOLO 20 - Controversie.
La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Appaltatore e l’Amministrazione durante l’esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’Appaltatore dall’obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima.
- ARTICOLO 21 - Elezione di domicilio.
L'impresa elegge domicilio per tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione inerente il presente contratto di appalto elegge domicilio in Padova presso oppure presso il Comune di Padova, Settore .
- ARTICOLO 22 - Spese contrattuali
Le spese e tasse tutte del presente atto, inerenti e conseguenti, tassa di registro compresa, a esclusione dell’I.V.A., vengono poste a carico dell’Appaltatore. Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo l’importo del servizio soggetto a I.V.A.
Si dà atto che l’Appaltatore ha dimostrato di aver provveduto al versamento in Tesoreria comunale dell’importo complessivo di € ,/aver effettuato
mediante bonifico della Banca
in data
il versamento
dell’importo complessivo di € / a titolo di deposito per le spese del presente atto (imposta di registrazione, imposta di bollo), diritti di segreteria
- rogito).
L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati è assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate - Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.
- ARTICOLO 23 - Allegati
Vengono allegati al presente atto, per formarne parte contestuale e integrante:
la dichiarazione del Dirigente del Settore Provveditorato
- il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).
- ARTICOLO 24 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
L’Amministrazione, come sopra rappresentata, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa l'Impresa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Le parti mi dispensano dalla lettura del/gli allegato, dichiarando di approvarlo/li in ogni sua/ loro parte.
Quest’atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. (lettere ) fogli scritti per intero e n. (lettere
) righe di quest’ultimo ed è stato da me letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e lo sottoscrivono.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI PADOVA
Io, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Allegato A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000 – art. 26 comma 3 e 3 bis Legge n. 488/1999)
OGGETTO: gara d’appalto del servizio di trasloco e movimentazione di arredi ed attrezzature degli uffici e servizi comunali.
il sottoscritto Dr. Xxxx Xxxxxx nato a Monselice (PD) il 27/03/1951, nella sua qualità di dirigente del Settore Provveditorato del Comune di Padova, ove domicilia per la carica che impersona nell’esercizio delle competenze di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità
D I C H I A R A
di aver rispettato, per l’individuazione del fornitore del contratto di cui la presente dichiarazione costituisce allegato, le disposizioni dell’art. 26, comma 3 e 3 bis, della legge 488/1999, così come integrati dal D.L. 168 del 12.07.2004, convertito nella legge 191 del 30.07.2004, procedendo in via autonoma, in quanto, in sede di istruttoria, si è accertato che il servizio oggetto di acquisto non è offerto dal sistema convenzionale Consip, come attestato nella determinazione del Settore Provveditorato n. del , esecutiva.
Padova,
IL CAPO SETTORE
allegato:
copia fotostatica di documento di identità in corso di validità
Allegato B
CLAUSOLE CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA CAUZIONE DEFINITIVA
- La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi e oneri assunti con il contratto.
La stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di lavoro.
- Il pagamento delle somme dovute in base al presente atto di fidejussione, sarà effettuato dal garante entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dal Comune di Padova, senza preventivo consenso da parte della Ditta obbligata che nulla potrà eccepire al garante in merito al pagamento stesso.
- Il garante rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile e al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c..
- Il mancato pagamento della commissione e degli eventuali supplementi non potrà essere opposto, in nessun caso, all’Ente Garantito.
- La cauzione si estingue nei modi e nei termini previsti dall’art. 113 D.Lgs. 163/06. L’estinzione dell’ammontare residuo della garanzia si estingue dopo l’emissione del certificato di conformità del servizio e comunque di diritto dopo 30 giorni dalla conclusione del servizio.
- Il Foro competente è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l’Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere tra l’Ente Garantito e il Garante.
N.B. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese nella garanzia fidejussoria dovrà espressamente risultare che il contraente è:
(Capogruppo) del R.T.I. in nome e per conto proprio e della/e (Mandante/i).