INDICE 2
Vademecum della
Piattaforma dei Conti Energia a Termine (PCE)
Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
Vademecum della Piattaforma dei Conti Energia a Termine
Indice
2. La registrazione dei contratti bilaterali 4
3. LA PIATTAFORMA DEI CONTI ENERGIA (PCE) 4
GUIDA ALLA PIATTAFORMA DEI CONTI ENERGIA A TERMINE 7
1. ModalitÀ e requisiti di ammissione 7
2. Accesso al sistema informatico 8
4. Conti energia e punti di offerta 10
7. Funzionamento della Piattaforma dei Conti Energia a Termine 16
7.1. Registrazione delle transazioni commerciali di acquisto e vendita di energia a termine 17
7.2. Registrazione dei programmi: criteri generali 21
7.3. Lo sbilanciamento a programma: criteri generali 25
8. Il corrispettivo per l’assegnazione del diritto di utilizzo della capacita’ di trasporto (CCT) 27
9. Liquidazione, fatturazione e regolazione dei pagamenti 27
10. SISTEMA DI GARANZIA DEL GME 30
C. Verifiche di congruità rispetto ai margini del conto 36
D. Verifiche di congruità rispetto alle garanzie finanziarie verso il GME 37
Introduzione
ll sistema italiano per lo scambio dell’energia elettrica |
Il processo di liberalizzazione del settore elettrico è stato avviato in Italia nel 1999 con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 79/99, che ha dato attuazione alla Direttiva Comunitaria “concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica” (Direttiva 96/92/CE), successivamente abrogata dalla Direttiva 2003/54/CE. In virtù di tale Decreto (Art. 5), è stato istituito nel nostro Paese un sistema organizzato per l’acquisto e la vendita dell’energia elettrica all’ingrosso, ovvero il Mercato Elettrico, comunemente conosciuto come “borsa elettrica”, sul quale è possibile comprare e vendere partite di energia elettrica per il giorno successivo (mercato spot). Il Mercato Elettrico, attivo dal 31 marzo 2004, è gestito dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME), società istituita dallo stesso Decreto, che agisce in qualità di controparte centrale nelle contrattazioni registrate in borsa. La borsa elettrica, tuttavia, non è obbligatoria; l’elettricità, infatti, può essere contrattata anche bilateralmente, ovvero sulla base di liberi accordi tra gli operatori. Nell’ambito di tali contratti prezzi e quantità vengono determinati liberamente dalle parti contraenti. Anche in quest’ambito il GME svolge funzioni rilevanti. Il GME, infatti, gestisce la Piattaforma dei Conti Energia a termine (PCE), ovvero la piattaforma attraverso la quale gli operatori che hanno concluso contratti al di fuori del sistema delle offerte registrano le obbligazioni commerciali e dichiarano i relativi programmi di immissione e prelievo di energia elettrica che si impegnano ad eseguire nell’ambito di detti contratti. Il GME gestisce la PCE ai sensi dell’Art. 16 dell’Allegato A della Delibera n. 111/06, che ha stabilito che Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (Terna)1 è responsabile della registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e dei programmi di immissione e di prelievo di energia e svolge tale servizio anche avvalendosi dell’opera del GME. Il GME pertanto ha realizzato e gestisce la PCE, svolgendo tale ruolo in nome proprio e per conto di Terna, sulla base di quanto contenuto nel Regolamento della piattaforma dei conti energia a termine (Regolamento PCE) e delle Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF), predisposti ai sensi dell’art 17 dell’Allegato A della Delibera n. 111/06 dal GME stesso secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché concorrenza tra gli operatori. |
1 Società responsabile in Italia della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione su tutto il territorio nazionale.
Vademecum della Piattaforma dei Conti Energia a Termine
2. La registrazione dei contratti bilaterali La Piattaforma dei Bilaterali (PB) e la Piattaforma dei Conti Energia (PCE) |
L’esecuzione fisica dei contratti bilaterali richiede la registrazione degli stessi contratti, secondo quanto previsto dalla disciplina stabilita dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), Authority nazionale istituita dalla Legge 14 novembre 1995, n. 481 e preposta alla regolazione e al controllo dei settori dell’energia elettrica e del gas. Ai fini della registrazione di tali contratti, nel 2004 fu introdotta la Piattaforma dei Bilaterali (PB), gestita da Terna ma il cui esercizio, in virtù di un’apposita convenzione, fu affidato al GME. La Delibera n. 111/06 dell’AEEGSI (come successivamente modificata ed integrata) ha modificato le modalità di registrazione dei contratti bilaterali, prevedendo un nuovo sistema di registrazione, ovvero un “sistema per conti di energia”, finalizzato a migliorare - attraverso la rimozione di alcuni vincoli e rigidità della PB - la flessibilità della piattaforma di registrazione dei contratti bilaterali e, così, la possibilità degli operatori di ottimizzare la gestione del proprio portafogli energia nel medio-lungo termine. Tale Delibera ha previsto l’introduzione di una nuova piattaforma, denominata Piattaforma Conti Energia (PCE); l’esercizio e gestione della PCE, in nome proprio e per conto di Terna, sono stati affidati al GME. La PCE ha sostituito dal 1° aprile 2007 la precedente PB. |
3. La Piattaforma dei Conti Energia (PCE) Le novità del nuovo sistema di registrazione dei contratti bilaterali |
L’avvio della PCE garantisce agli operatori una maggiore flessibilità nella gestione degli acquisti e delle vendite di energia conclusi tramite contratti bilaterali. La distinzione tra l’attività di registrazione delle transazioni commerciali e l’attività di registrazione dei conseguenti programmi fisici è uno dei principali elementi di flessibilità introdotti con la PCE. Così, sulla PCE, gli operatori possono registrare le transazioni commerciali a termine e, in una fase successiva, i relativi programmi di prelievo e di immissione che gli operatori si impegnano ad eseguire. Sulla PCE a ciascun operatore vengono attribuiti dei conti energia, in immissione e in prelievo, a seconda del tipo di unità (produzione/consumo) nella disponibilità di ognuno. Su ciascun conto possono essere registrate sia transazioni di acquisto che di vendita a termine, purché la posizione netta del conto (ottenuta come somma algebrica delle transazioni di acquisto e vendita registrate) rimanga sempre coerente con il tipo di conto, cioè sia sempre una vendita netta - con riferimento ai conti energia in immissione - e un acquisto netto - con riferimento ai conti energia in prelievo. |
La compravendita di energia tra le parti (cioè il sorgere, in capo all’operatore “cedente”, dell’obbligazione di immettere in rete l’energia venduta ed il sorgere, in capo all’operatore “acquirente”, del diritto di prelevare dalla rete l’energia acquistata) si concretizza con la registrazione della transazione commerciale ed è del tutto svincolata dalla successiva registrazione dei programmi fisici. Le transazioni commerciali possono essere registrate su un orizzonte temporale massimo pari a due mesi.
Successivamente alla fase di registrazione delle transazioni commerciali avviene la registrazione dei programmi fisici. In questa fase ciascun operatore dichiara, con riferimento alle unità di produzione/consumo nella propria disponibilità, programmi di immissione/prelievo coerenti con la posizione netta determinatasi sui propri conti energia.
L'introduzione di un meccanismo di controllo dei margini consente di definire il margine a salire/scendere di ciascun conto energia in immissione/prelievo come somma dei margini a salire/scendere dei punti di offerta (unità) appartenenti al conto stesso e corrispondenti alla potenza che può essere prodotta/prelevata da ciascuna unità.
Il margine a salire/scendere di un conto rappresenta la quantità massima di energia che può essere venduta/acquistata, in ciascuna ora, con riferimento al conto stesso. Tale meccanismo, quindi, garantisce che gli operatori non vendano più energia di quanta ne possano effettivamente produrre.
Il sistema di gestione della PCE, infine, garantisce anche un maggiore controllo dell’esposizione finanziaria degli operatori sia nei confronti del GME che nei confronti di Terna.
La situazione finanziaria degli operatori viene costantemente monitorata al fine di evitare che gli stessi assumano posizioni debitorie non adeguatamente garantite, mettendo a rischio il buon fine dei pagamenti delle partite economiche che si determinano sulla PCE, sia nei confronti del GME che di Terna.
⬩ Delibera AEEGSI n. 111/06 (successivamente modificata e integrata) “Condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”. Introduce, a partire dal 1° aprile 2007 e con validità dal giorno di flusso 1° maggio 2007, una piattaforma per la registrazione di acquisti e vendite a termine di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e prelievo (Piattaforma dei Conti Energia a Termine - PCE), collocando questa attività nell’ambito dell’attività di dispacciamento che rientra nelle responsabilità di Terna e che il GME svolge in nome proprio e per conto di Terna. |
Vademecum della Piattaforma dei Conti Energia a Termine
La Delibera in oggetto è accompagnata da una Relazione AIR (Analisi di Impatto della Regolazione) prevista dall’Art. 12 della legge di semplificazione n. 229/03, che illustra l’iter seguito per l’approvazione della Delibera stessa. Tale Relazione, sottolineando le criticità cui tale Delibera ha voluto far fronte, indica, tra le motivazioni di tipo economico che hanno portato alla stesura e all’approvazione della stessa Delibera, l’esigenza di aumentare, attraverso la rimozione di alcuni vincoli e rigidità presenti nei sistemi precedentemente utilizzati, la flessibilità della piattaforma di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine, anche al fine di favorire lo sviluppo di mercati per la negoziazione a termine dell’energia elettrica.
⬩ Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (Codice di rete, come successivamente modificata ed integrato)
Predisposto da Terna ai sensi dell’Art. 1, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 ed entrato in vigore il 1° novembre 2005, disciplina le procedure relative alle attività di connessione, gestione, pianificazione, sviluppo e manutenzione della rete di trasmissione nazionale, nonché di dispacciamento e misura dell’energia elettrica.
⬩ Testo integrato della disciplina del mercato elettrico
(Testo Integrato)
Approvato con D.M. del 19 dicembre 2003 e successivamente modificato e integrato. Contiene le regole di funzionamento del mercato elettrico ai sensi dell’Art. 5 del D. Lgs 16 marzo 1999, n. 79.
⬩ Regolamento della piattaforma dei conti energia a termine
(Regolamento PCE)
Previsto dall’Art. 17 della Delibera AEEGSI n. 111/06 (come successivamente modificata e integrata), positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell’AEEGSI con determinazione del 7 febbraio 2007, disciplina le procedure per la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e prelievo tramite la PCE.
⬩ Disposizioni tecniche di funzionamento
(DTF)
Definiscono le norme attuative e procedimentali del Regolamento PCE.
Guida alla Piattaforma dei Conti Energia a Termine
Possono essere ammessi alla PCE gli utenti del dispacciamento e i soggetti da questi delegati alla registrazione sui punti di dispacciamento nella loro responsabilità di acquisti e vendita a termine e/o di programmi di immissione o di prelievo, e che siano anche in possesso di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei relativi sistemi di sicurezza, oppure che si avvalgano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza. Per essere ammessi è necessario presentare una domanda di ammissione, redatta secondo l’Allegato 1 al Regolamento PCE, e sottoscrivere un contratto di adesione, redatto secondo l’Allegato 2 al Regolamento PCE. Nel caso in cui il soggetto richiedente l’ammissione sia una persona giuridica, la domanda di ammissione, sottoscritta dal rappresentante legale ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, deve essere corredata da una autocertificazione attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza. Qualora il GME sia già in possesso del documento di autocertificazione, l’operatore è esonerato dal produrlo indicando tale evenienza al momento della presentazione della domanda. Entro quindici giorni dalla ricezione della domanda di ammissione alla PCE, il GME, effettuate le opportune verifiche sulla documentazione e sui requisiti, comunica all’operatore l’ammissione o il rigetto della domanda. Nei casi di documentazione incompleta o non corretta, il GME ne dà comunicazione all’operatore e sospende il termine di 15 giorni previsto per l’ammissione. Il termine riprende a decorrere nel momento in cui l’operatore fa pervenire al GME la documentazione integrata o corretta. Con il provvedimento di ammissione il soggetto richiedente acquisisce la qualifica di operatore2. Tale qualifica è attribuita di diritto all’Acquirente Unico S.p.A. (AU), al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE) e a Terna. Tutti i soggetti ai quali viene rilasciata la qualifica di operatore sono inseriti in un apposito Elenco degli operatori ammessi alla PCE, gestito dal GME in osservanza di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Nell’Elenco degli operatori ammessi alla PCE, per ciascun operatore, il GME riporta, insieme ad altre informazioni, 1) il codice dei conti energia dei quali l’operatore è titolare e sui quali può registrare transazioni di acquisto e vendita di energia, nonché programmi di immissione e/o prelievo, 2) il codice dei conti energia di cui l’operatore non è titolare ma sui quali ha titolo a registrare transazioni di acquisto e vendita di energia in quanto delegato dal titolare del conto energia. |
2 Per operatore si intende la persona fisica o giuridica che è ammessa ad operare sulla PCE.
Vademecum della Piattaforma dei Conti Energia a Termine
Sul sito istituzionale del GME (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) viene inoltre pubblicato un elenco degli operatori, che riporta per ciascun operatore esclusivamente nome e cognome (ovvero denominazione o ragione sociale) e luogo di residenza (ovvero sede legale).
L’accesso al sistema informatico avviene attraverso la rete internet, collegandosi al sito xxxxx://xxx.xxxx.xx/XXXxxxXxxxxxxxx/ e completando la procedura di autenticazione che prevede l’utilizzo di user ID e password. La user-id e la password sono comunicati dal GME, successivamente all’ammissione dell’operatore, ad ognuno degli user indicati dall’operatore stesso nella domanda di ammissione. |
La struttura dei corrispettivi prevede un corrispettivo d’accesso, un corrispettivo fisso annuo ed un corrispettivo per i MWh oggetto delle transazioni commerciali registrate. Gli operatori che al momento dell’ammissione risultino già ammessi al Mercato Elettrico non sono tenuti al versamento del corrispettivo di accesso. |
Corrispettivo di accesso | 🡪 | È fatturato, ove applicato, entro 5 giorni dall’ammissione dell’operatore alla PCE (secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF). La regolazione del pagamento da parte dell’operatore avviene entro 30 giorni calendariali dalla data di emissione della fattura da parte del GME (secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF). |
Corrispettivo fisso annuo | 🡪 | È fatturato, ove applicato, per i primi 12 mesi in un’unica soluzione entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo all’ammissione dell’operatore alla PCE e, successivamente, ogni 12 mesi (secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF). La regolazione del pagamento da parte dell’operatore avviene entro l’ultimo giorno lavorativo del mese di emissione della fattura da parte del GME (secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF). |
Corrispettivo per ogni Wh | 🡪 | È applicato separatamente ad ogni transazione registrata con riferimento ai periodi rilevanti appartenenti allo stesso periodo di fatturazione (secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF) |
Vademecum della Piattaforma dei Conti Energia a Termine
A ciascun operatore ammesso alla PCE vengono attribuiti dei conti energia sui quali registrare le transazioni commerciali di acquisto e vendita di energia a termine e i relativi programmi fisici di immissione e prelievo, in esecuzione di dette transazioni. I conti energia possono essere di tre tipi: ⬩ 1° tipo: CONTO ENERGIA IN IMMISSIONE (CE-IMM), cui sono sottesi i punti di offerta in immissione e misti, cioè: − punti di offerta in immissione, corrispondenti alle unità di produzione (UP); − punti di offerta in immissione appartenenti alle zone virtuali estere, corrispondenti alle unità di importazione (UPV); − punti di offerta misti, corrispondenti alle unità di pompaggio (UPMP)3. ⬩ 2° tipo: CONTO ENERGIA IN PRELIEVO (CE-PRE), cui sono sottesi tutti i punti di offerta in prelievo e misti, cioè: − punti di offerta in prelievo corrispondenti alle unità di consumo appartenenti alle zone geografiche (UC); − punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone virtuali estere corrispondenti alle unità di esportazione (UCV); − punti di offerta misti corrispondenti alle unità di pompaggio (UPMP)4. ⬩ 3° tipo: CONTO ENERGIA IN PRELIEVO (CE-PRE), di cui all’Art. 00xxx xxx Xxxxxxxxxxx XXX, al quale non è sotteso alcun punto di offerta. |
Sui CONTI ENERGIA vengono registrati
Programmi di Immissione e Prelievo
Acquisti e Vendite a Termine
Sui CONTI ENERGIA vengono registrati
Acquisti e Vendite Programmi di
a Termine Immissione e Prelievo
3 Le UPMP sono considerate solamente ai fini dell’immissione.
4 Le UPMP sono considerate solamente ai fini del prelievo.
Vademecum della Piattaforma dei Conti Energia a Termine
Per rendere maggiormente flessibile le modalità operative della PCE è stata introdotta la possibilità di rilasciare deleghe, che possono essere di due tipi: − delega con cui un operatore iscritto alla PCE e titolare di un conto energia abilita un altro operatore iscritto alla PCE a registrare transazioni commerciali su tale conto (delega Art. 24.2 del Regolamento PCE); − delega con cui un UdD (non necessariamente iscritto alla PCE) abilita un altro operatore iscritto alla PCE a registrare programmi riferiti ai propri punti di offerta (delega Art. 24.3). La delega di cui all’Art. 24.2 non trasferisce la titolarità del conto5, che rimane in capo al soggetto delegante, ma si limita a conferire all’operatore delegato la possibilità di registrare transazioni di acquisto e vendita utilizzando il conto energia oggetto di delega. Le transazioni registrate in virtù di tale delega contribuiscono, dunque, a determinare la posizione netta del conto energia oggetto di delega e i conseguenti programmi di immissione e prelievo dovranno essere registrati dall’operatore titolare del conto. Affinché possa essere abilitata questa delega è necessario che venga presentata al GME, da parte dell’operatore delegato, la delega redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del GME e sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore delegante. Con la delega di cui all’Art. 24.3, un UdD abilita un altro operatore iscritto alla PCE a registrare programmi sui propri punti di offerta. In questo caso il GME attribuisce all’operatore delegato un conto energia cui sono sottesi i punti di offerta oggetto di delega. Le transazioni commerciali di acquisto e vendita registrate dall’operatore delegato su tale conto energia saranno eseguite tramite i programmi di immissione e prelievo registrati dallo stesso operatore e riferite ai punti di offerta oggetto di delega. Affinché possa essere abilitata questa delega è necessario che venga presentata al GME, da parte dell’operatore delegato, la delega redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del GME e sottoscritta dal legale rappresentante dell’UdD delegante. In tale delega deve inoltre essere indicata la quota ♋, compresa tra 0 e 1, del punto di offerta che l’UdD cede all’operatore delegato. Un UdD può effettuare più deleghe per uno stesso punto di offerta a favore di diversi operatori, purché la somma delle quote ♋ cedute in delega sia minore o uguale ad uno. Ciascun operatore della PCE può essere dunque titolare di: a) un CE-IMM, cui sono sottesi tutti i punti di offerta in immissione e misti dei quali l’operatore stesso è UdD; b) un CE-IMM, per ciascun UdD che gli abbia fornito la delega di cui all’Art. 24.3 del Regolamento PCE, cui sono sottesi tutti i punti di offerta in immissione e misti oggetto della delega; c) un CE-PRE, cui sono sottesi tutti i punti di offerta in prelievo e misti dei quali l’operatore stesso è UdD; |
5 In tutti i casi di delega ai sensi dell’Art. 24.2 del Regolamento PCE, le verifiche di congruità sui margini del conto e le verifiche di congruità finanziaria rispetto alle garanzie presentate al GME sono effettuate sul delegante in quanto soggetto titolare del conto stesso, nonché controparte negoziale nei confronti del GME.
d) un CE-PRE, per ciascun UdD che gli abbia fornito la delega di cui all’Art.
24.3 del Regolamento PCE, cui sono sottesi tutti i punti di offerta in prelievo e misti oggetto della delega;
e) il CE-PRE al quale non è sotteso alcun punto di offerta, qualora sia anche un operatore del Mercato Elettrico e abbia inoltrato una richiesta ai sensi dell’Art. 00xxx xxx Xxxxxxxxxxx XXX.
La previsione di quest’ultimo conto è stata introdotta per garantire maggiore flessibilità agli operatori che, ad esempio, non disponendo di alcun punto di offerta in prelievo, non potrebbero disporre di un CE-PRE. Tale suddivisione dei conti fa in modo che ciascun conto energia sottenda punti di offerta riconducibili in maniera univoca ad un singolo UdD
Di seguito sono riportati due casi esemplificativi delle deleghe sopra descritte.
CASO 1 DELEGA AI SENSI DELL'ART. 24.2 DEL REGOLAMENTO PCE L'OPERATORE A, TITOLARE DEL CONTO, DELEGA L'OPERATORE B | ||||
Registrazione delle transazioni commerciali | Registrazione dei programmi fisici | |||
CE-IMM OP A | CE-PRE OP A | CE-IMM OP A | CE-PRE OP A | |
L'Operatore A e l'Operatore B possono registrare transazioni commerciali sul conto energia dell'operatore A | idem | 🡪 | Il solo Operatore A può registrare programmi fisici riferiti alle unità sottese al conto energia dell'Operatore A | idem |
CASO 2 DELEGA AI SENSI DELL'ART. 24.3 DEL REGOLAMENTO PCE L'OPERATORE A, IN QUALITA' DI UdD, DELEGA ALL'OPERATORE B UN SUO PUNTO DI OFFERTA | ||||
Registrazione delle transazioni commerciali | 🡪 | Registrazione dei programmi fisici | ||
CE-IMM OP A - UdD A | CE-PRE OP A - UdD A | CE-IMM OP A - UdD A | CE-PRE OP A - UdD A | |
L'Operatore A può registrare transazioni commerciali sul proprio conto energia cui sono sottese le unità di cui egli stesso è UdD | idem | L'Operatore A può registrare programmi fisici riferiti alle unità di cui egli stesso è UdD e sottese al proprio conto energia | idem | |
CE-IMM OP B - UdD A | CE-PRE OP B UdD A | 🡪 | CE-IMM OP B - UdD A | CE-PRE OP B UdD A |
L'Operatore B può registrare transazioni commerciali sul proprio conto energia cui sono sottese le unità di cui l'Operatore A è UdD | idem | L'Operatore B può registrare programmi fisici riferiti alle unità di cui l'Operatore A è UdD e sottese al proprio conto energia | idem |
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Terna definisce, ai fini della PCE, i margini a salire e a scendere dei punti di offerta6, inviando al GME: − i margini a salire dei punti di offerta corrispondenti ai punti di offerta in immissione e misti (UP, UPMP e UPV); − i margini a scendere dei punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone virtuali e misti (UCV e UPMP). I margini a scendere dei punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone geografiche (UC) sono non limitati. I margini a scendere dei punti di offerta in immissione (UP e UPV), nonché i margini a salire dei punti di offerta in prelievo (UC e UCV), sono posti pari a zero. Terna indica, inoltre, i giorni di validità dei margini. Utilizzando i margini inviati da Terna e riferiti ai punti di offerta, il GME calcola i margini a salire e a scendere di ciascun conto energia come somma dei margini dei punti di offerta sottesi a detto conto. |
🡩🡫 MARGINI
Ciascun conto energia è caratterizzato da un margine a salire ed uno a scendere, che ne definiscono la capienza.
6 Nel Regolamento PCE i margini a scendere si considerano convenzionalmente con il segno negativo, mentre i margini a salire si considerano con segno positivo (Cfr. Appendice).
Ai fini della definizione del margine di un conto energia occorre distinguere tra:
a) conto energia il cui titolare è UdD dei punti di offerta sottesi al conto;
b) conto energia il cui titolare non è UdD dei punti di offerta sottesi al conto, bensì dispone di tali punti in virtù della delega ricevuta dall’UdD ai sensi dell’Art. 24.3 del Regolamento PCE.
Nel caso a) il margine del conto è pari alla sommatoria, estesa a tutti i punti di offerta sottesi al conto stesso, del prodotto tra il margine di ciascun punto attribuito da Terna e la differenza tra uno e la somma delle quote per le quali il medesimo punto è stato eventualmente oggetto di delega a favore di altri operatori7; il margine del conto è quindi pari alla sommatoria dei margini indicati da Terna ridotti delle quote cedute in delega.
Nel caso b) il margine del conto è pari alla sommatoria, estesa a tutti i punti di offerta sottesi al conto stesso, del prodotto tra il margine del punto attribuito da Terna e la quota per la quale il medesimo punto è stato oggetto di delega a favore dell’operatore titolare del conto energia8.
Il conto energia in prelievo attribuito agli operatori che siano anche operatori del Mercato Elettrico ai sensi dell’Art. 00xxx xxx Xxxxxxxxxxx XXX, pur non avendo alcun punto di offerta, ha un margine a salire pari a zero ed un margine a scendere non limitato.
7 Margine punto di offerta definito da Terna x (1 – Σ quote α di deleghe emesse a favore di altri operatori).
8 Margine punto di offerta definito da Terna x quota α della delega ricevuta.
Vademecum della Piattaforma dei Conti Energia a Termine
7. Funzionamento della Piattaforma dei Conti Energia a Termine |
Su ciascun conto energia possono essere registrate transazioni commerciali di acquisto e vendita di energia a termine. La somma algebrica delle transazioni9 registrate determina la posizione netta del conto sulla base della quale l’operatore titolare del conto registra programmi di immissione e prelievo riferiti ai punti di offerta sottesi al conto stesso. |
1. Le transazioni di acquisto e vendita di energia possono essere registrate da:
− l’operatore titolare del conto;
− l’operatore delegato dal titolare del conto ai sensi dell’Art. 24.2.
2. I programmi di immissione e/o prelievo possono essere registrati esclusivamente da:
− l’operatore titolare del conto cui il punto di offerta è sotteso.
9 Ai fini della PCE le transazioni di vendita sono considerate aventi segno negativo e le transazioni di acquisto aventi segno positivo.
7.1. Registrazione delle transazioni commerciali di acquisto e vendita di energia a termine |
La registrazione delle transazioni commerciali può essere effettuata in qualunque ora, fermo restando che le transazioni commerciali riferite al giono G possono essere registrate a partire dal giorno G-60 fino alle ore 10.00 del giorno G-1. |
L’operatore può richiedere la registrazione di transazioni di acquisto o di vendita indipendentemente dal tipo di conto cui le stesse sono riferite, purché soddisfino i controlli di congruità (cfr. infra).
Affinché possa essere registrata una transazione commerciale di compravendita di energia tra due operatori, uno dei due (l’operatore proponente) sottomette alla PCE una richiesta di registrazione indicando:
− la tipologia di transazione (vendita/acquisto);
− i giorni di flusso e i periodi rilevanti per i quali si intende registrarla;
− la quantità complessiva di energia oggetto della transazione, per ciascun periodo rilevante;
− i conti energia nella propria disponibilità sui quali si vuole registrare la transazione;
− le quantità allocate nei singoli conti energia nella propria disponibilità;
− l’operatore controparte della transazione;
− il termine entro il quale l’operatore controparte deve confermare la transazione;
− il codice di abbinamento della transazione (da condividere con la controparte).
La richiesta di registrazione può essere presentata utilizzando la web-form, disponibile sulla piattaforma informatica della PCE, oppure tramite l’upload di un file .xml.
Tramite web-form è possibile registrare/confermare/rifiutare transazioni che siano riconducibili ad uno dei seguenti profili standard proposti dal sistema:
▪ Base-Load (BSLD), costituito da tutti i periodi rilevanti di tutti i giorni compresi nel periodo di validità;
▪ Peak-Load (PKLD), costituito dai periodi rilevanti dal nono al ventesimo dei giorni compresi nel periodo di validità, esclusi il sabato e la domenica;
▪ Off-Peak (OFPK), costituito da:
o I periodi rilevanti dal primo all’ottavo e dal ventunesimo al ventriquattresimo dei giorni compresi nel periodo di validità, eslusi il sabato e la domenica;
o tutti i periodi rilevanti di ciascun sabato e domenica compresi nel periodo di validità;
▪ Week-end (WEND), costituito da tutti i periodi rilevanti dei sabati e domeniche compresi nel periodo di validità.
Attualmente non è possibile registrare tramite web-form transazioni che abbiano un profilo non-standard.
Vademecum della Piattaforma dei Conti Energia a Termine
La richiesta di registrazione viene innanzitutto sottoposta al controllo di validità per verificare che la stessa sia stata redatta in modo corretto e che sia completa di tutte le informazioni necessarie.
Successivamente, una volta superata positivamente questa verifica, la richiesta viene sottoposta ai controlli di congruità per verificare che:
− la posizione netta determinata sui conti energia cui la richiesta stessa è riferita sia coerente con i margini dei conti (congruità rispetto al margine);
− qualora si tratti di una richiesta di registrazione di una vendita riferita ad un conto energia in immissione, la stessa sia adeguatamente garantita nei confronti del GME (congruità rispetto alle garanzie verso il GME);
− qualora si tratti di una richiesta di registrazione di una vendita riferita ad un conto energia in immissione, la stessa sia adeguatamente garantita nei confronti di Terna (congruità rispetto alle garanzie verso Terna).
Qualora i controlli di conguità abbiano esito positivo la proposta di registrazione viene inviata all’operatore controparte che, a questo punto, può procedere alla conferma, al rifiuto o alla modifica della stessa sia compilando la web-form, sia tramite l’invio di files in formato .xml.
L’operatore controparte, nel confermare la richiesta di registrazione, deve indicare le medesime quantità di energia e il medesimo codice di abbinamento indicati dall’operatore proponente, nonché i conti energia nella propria disponibilità ai quali riferire la transazione.
La conferma dell’operatore controparte deve essere sottomessa non oltre il termine indicato dall’operatore proponente.
Anche sulla richiesta di conferma da parte dell’operatore controparte vengono effettuati i controlli di validità e di congruità.
Qualora tali controlli abbiano esito positivo la transazione si intende registrata.
La somma delle transazioni registrate su ciascun conto energia determina, per ogni periodo rilevante, la posizione netta del conto stesso.
Per effetto dei controlli di congruità rispetto al margine del conto (cfr. Appendice), su un CE-IMM può determinarsi solo una posizione netta corrispondente ad una vendita netta (posizione netta minore di zero), oppure a zero. Viceversa, su un CE-PRE può determinarsi solo una posizione netta corrispondente ad un acquisto netto (posizione netta maggiore di zero), oppure a zero.
Registrazione delle transazioni commerciali di acquisto e vendita di energia a termine
L’operatore CONTROPARTE può:
CONFERMARE
la transazione indicando i Conti Energia su cui intende registrarla
MODIFICARE
la transazione inviando all’operatore una
nuova proposta di registrazione
RIFIUTARE
la transazione
🡿 🡻 🡾
CONFERMARE
la transazione indicando i Conti Energia su cui intende registrarla
MODIFICARE
la transazione inviando all’operatore una
nuova proposta di registrazione
RIFIUTARE
la transazione
Il GME effettua gli
stessi controlli
di validità e congruità affettuati all’inserimento della proposta
La proposta originaria
viene annullata e sostituita dalla nuova, sulla quale il GME effettua i controlli di validità
e congruità
🡫 🡫
Il GME effettua gli stessi controlli
di validità e congruità affettuati all’inserimento della proposta
La proposta originaria viene annullata e sostituita
dalla nuova, sulla quale il GME effettua i controlli di validità
e congruità
Se l’operatore controparte non effettua nessuna delle scelte entro il termine indicato dall’operatore proponente, la richiesta di registrazione si intende scaduta
Vademecum della Piattaforma dei Conti Energia a Termine
Frequently Asked Questions (F.A.Q.)
🡪 Un operatore può effettuare una transazione commerciale con “se stesso” sulla PCE?
🡦 Si, movimentando due diversi conti nella propria disponibilità. Un operatore può, ad esempio, vendere energia da un proprio CE-IMM per acquistarla su un proprio CE-PRE.
🡪 Si può vendere sia sul CE-IMM che sul CE-PRE?
🡦 Si. Attraverso la PCE è possibile vendere sia sul CE-IMM che sul CE-PRE. Naturalmente su un CE-PRE è possibile vendere solo nei limiti di quanto precedentemente acquistato; parimenti su un CE-IMM è possibile acquistare solo nei limiti di quanto precedentemente venduto.
🡪 Quando avvengono le verifiche di congruità delle richieste di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine nei CET?
🡦 Il Regolamento della PCE prevede che le verifiche di congruità vengano effettuate immediatamente a seguito della presentazione della richiesta di registrazione, ovvero di conferma di una transazione.
7.2. Registrazione dei programmi: criteri generali
Alla fine di ciascuna sessione di registrazione delle transazioni commerciali, per ciascun conto energia nella disponibilità di un operatore viene definita la posizione netta per ogni periodo rilevante del secondo giorno successivo.
La posizione netta di un conto energia è data dalla somma algebrica delle transazioni registrate e riferite al conto stesso.
Il singolo ed univoco titolare10 del conto può “eseguire” tale posizione attraverso la registrazione di programmi fisici di immissione/prelievo riferiti ai punti di offerta sottesi al conto energia in oggetto.
Nessun programma può essere registrato con riferimento al CE-PRE di cui all’Art. 00xxx xxx Xxxxxxxxxxx XXX, non essendo ad esso sotteso alcun punto di offerta.
La richiesta di registrazione di programmi può essere fatta in qualunque ora, fermo restando che il termine ultimo per la sottomissione di richieste di registrazione dei progranni relativi al giorno G è fissato alle ore 11:30 del giorno G-1.
Nella richiesta di registrazione di un programma devono essere indicate almeno le seguenti informazioni:
10 I programmi possono essere registrati solo dall’operatore titolare del conto, in qualità di UdD dei punti sottesi al conto oppure di soggetto delegato ai sensi dell’Art. 24.3 del Regolamento PCE. Non possono essere registrati programmi dall’operatore che sia delegato ai sensi dell’Art. 24.2 del Regolamento PCE.
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⋅ codice di identificazione del punto di offerta cui il programma stesso si riferisce;
⋅ giorno di flusso;
⋅ periodo rilevante;
⋅ quantità di energia oggetto del programma;
⋅ prezzo.
Qualora l’operatore titolare del conto energia sia anche operatore del Mercato Elettrico, il prezzo può assumere un valore maggiore o uguale a zero. Qualora, invece, l’operatore non sia iscritto al Mercato Elettrico, il prezzo indicato dovrà necessariamente essere pari a zero11.
Per ciascun periodo rilevante e per ciascun punto di offerta possono essere inviati fino ad un massimo di quattro programmi.
Alla ricezione dei programmi vengono effettuati i controlli di validità per verificare che gli stessi siano stati inviati correttamente e che siano completi di tutte le informazioni.
Qualora un operatore non iscritto al Mercato Elettrico invii un programma associando un prezzo maggiore di zero, il sistema informatico della PCE rettifica il programma imponendo un prezzo pari a zero.
Alla scadenza del termine per l’invio dei programmi riferiti ad un giorno di flusso, su tutti i programmi verificati validi vengono effettuati i controlli di congruità. I programmi verificati congrui vengono inviati al MGP, ai cui fini vengono considerati nel seguente modo:
− i programmi di immissione vengono equiparati ad offerte di vendita aventi ad oggetto le quantità ed i prezzi specificati nel programma;
− i programmi di prelievo vengono equiparati ad offerte di acquisto aventi ad oggetto le quantità ed i prezzi specificati nel programma.
I programmi che sono accettati in esito al MGP vengono “registrati” ai fini della PCE e la loro accettazione non determina in capo all’operatore alcuna partita economica per acquisto o vendita di energia, ma solo eventuali partite economiche per CCT.
La somma algebrica tra la posizione netta del conto (minore di zero per la vendita netta, maggiore di zero per l’acquisto netto) e i programmi registrati sul conto stesso (maggiori di zero per i programmi in immissione, minori di zero per i programmi in prelievo) determina il saldo energia del conto.
Qualora il saldo energia sia diverso da zero, esso rappresenta uno “sbilanciamento a programma”. Data la convenzione di segni adottata sulla PCE12 (cfr. Appendice), sul CE-IMM può determinarsi un saldo energia minore di zero (sbilanciamento a programma negativo), corrispondente ad un acquisto dal MGP, oppure uguale a zero. Viceversa, sul CE-PRE può determinarsi un saldo energia maggiore di zero (sbilanciamento a programma positivo), corrispondente ad una vendita sul MGP, oppure uguale a zero.
11 Per i programmi di prelievo il prezzo pari a zero deve considerarsi corrispondente alla non indicazione di prezzo.
12 Ai fini della PCE i programmi di immissione si considerano aventi segno positivo, i programmi di prelievo aventi segno negativo.
La registrazione dei programmi di immissione sul CE-IMM |
Gli operatori titolari di un CE-IMM possono registrare programmi di immissione riferiti esclusivamente ai punti di offerta in immissione e misti sottesi al conto stesso. Sui programmi per i quali è richiesta la registrazione che siano stati verificati validi, alla scadenza del termine per la registrazione dei programmi riferiti ad un giorno di flusso, vengono effettuati i controlli di congruità. Ai fini di tali controlli, i programmi vengono ordinati secondo un ordine di priorità che tiene conto: − della priorità di prezzo, partendo dai programmi presentati con prezzo zero e procedendo in ordine non descrescente di prezzo (maggiore priorità a programmi con prezzo più basso); − a parità di prezzo, della priorità di dispacciamento definita nell’Art. 30.713 della Delibera AEEGSI n. 111/06; − a parità di priorità di dispacciamento, della priorità temporale di sottomissione della richiesta di registrazione. Con riferimento a ciascun periodo rilevante, i programmi sono considerati congrui se la loro somma è minore o uguale al valore assoluto della vendita netta registrata sul CE-IMM cui appartengono i punti di offerta ai quali i medesimi programmi sono riferiti. |
13 L’Articolo 30.7 della Delibera AEEGSI n. 111/06 stabilisce che:
“In presenza di più offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente ordine di priorità:
a) le offerte di vendita delle unità essenziali ai fini della sicurezza, nelle ore in cui sono dichiarate indispensabili ai sensi dell’Articolo 64;
b) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
c) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili diverse da quelle di cui alla lettera b);
d) le offerte di vendita delle unità di produzione di cogenerazione ad alto rendimento;
e) le offerte di vendita delle unità di produzione CIP6/92 e delle unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 delle unità di produzione 74/08 e delle unità di produzione con tariffa fissa onnicomprensiva;
f) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate esclusivamente da fonti nazionali di energia combustibile primaria, per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata;
g) le altre offerte di vendita”.
Vademecum della Piattaforma dei Conti Energia a Termine
Qualora tale verifica dia esito negativo, vengono considerati non congrui, e pertanto rifiutati, ovvero ridotti, i programmi aventi priorità minore, fino a concorrenza con la vendita netta.
I programmi verificati congrui vengono inviati al MGP, ai fini del quale sono equiparati a offerte di vendita aventi ad oggetto le quantità e il prezzo indicati nel programma. I programmi si intendono registrati per le quantità che risultano accertate in esito a MGP.
La registrazione dei programmi di prelievo sul CE-PRE |
Gli operatori titolari di un CE-PRE possono registrare programmi di prelievo riferiti esclusivamente ai punti di offerta in prelievo e misti sottesi al conto stesso. Sui programmi per i quali è richiesta la registrazione che siano stati verificati validi, alla scadenza del termine per la registrazione dei programmi riferiti ad un giorno di flusso, vengono effettuati i controlli di congruità. Ai fini di tali controlli, i programmi vengono ordinati secondo un ordine di priorità che tiene conto: − della priorità di prezzo, partendo dai programmi presentati con prezzo zero (equivalente alla non indicazione di prezzo) e procedendo in ordine non crescente di prezzo (priorità maggiore ai programmi con prezzo più alto); − a parità di priorità di prezzo, della priorità temporale di sottomissione della richiesta di registrazione. I controlli di congruità effettuati sono di due tipi: − controlli di congruità finanziaria; − controlli di congruità rispetto all’acquisto netto. I controlli di congruità finanziaria (cfr. Appendice) vengono effettuati qualora siano stati presentati programmi di prelievo riferiti a punti di offerta misti (unità di pompaggio) o a punti di offerta in prelievo appartenenti ad una zona virtuale estera (unità di esportazione). Successivamente ai controlli di congruità finanziaria, vengono effettuati i controlli di congruità rispetto all’acquisto netto. Con riferimento a ciascun periodo rilevante, i programmi sono considerati congrui se la loro somma è, in valore assoluto, minore o uguale all’acquisto netto registrato sul CE-PRE cui appartengono i punti di offerta ai quali i medesimi programmi sono riferiti. Qualora tale verifica dia esito negativo, vengono considerati non congrui e, pertanto rifiutati, ovvero ridotti, i programmi aventi priorità minore, fino a concorrenza con l’acquisto netto. I programmi verificati congrui vengono inviati al MGP, ai fini del quale sono equiparati a offerte di acquisto aventi ad oggetto le quantità e il prezzo indicati nel programma. I programmi si intendono registrati per le quantità che risultano accertate in esito al MGP. |
In ciascun periodo rilevante, la somma algebrica tra la posizione netta del conto e i programmi registrati con riferimento ai punti di offerta sottesi al conto stesso determina il saldo netto del conto. Qualora tale saldo sia pari a zero, l’operatore titolare del conto avrà “eseguito” una programmazione fisica coerente con la propria posizione commerciale e, pertanto, non risulterà “sbilanciato a programma”. Qualora invece il saldo fisico sia diverso da zero, l’operatore risulterà sbilanciato a programma, avendo immesso o prelevato in rete, a programma, una quantità di energia minore rispetto alla quantità venduta o acquistata a termine. Tale sbilanciamento a programma costituisce un acquisto o una vendita sul MGP. Si analizzano di seguito i diversi casi di sbilanciamento a programma che possono verificarsi sul CE-IMM e sul CE-PRE. |
Lo sbilanciamento a programma sul CE-IMM |
Lo sbilanciamento a programma sul CE-IMM (sbilanciamento a programma negativo) costituisce un acquisto dal MGP e si determina qualora il titolare del conto abbia registrato, con riferimento a ciascun periodo rilevante, programmi di immissione per una quantità di energia inferiore al valore assoluto della vendita netta. Tale acquisto per sbilanciamento a programma viene valorizzato al Prezzo unico nazionale (PUN) e viene attribuito a: − l’operatore titolare del conto, qualora lo stesso sia anche operatore del Mercato Elettrico ed abbia, su tale mercato (e non sulla PCE), adeguate garanzie finanziarie; − Terna, qualora l’operatore titolare del conto sia anche operatore del Mercato Elettrico ma non abbia, su tale mercato (e non sulla PCE), adeguate garanzie finanziarie; − Terna, qualora l’operatore titolare del conto non sia anche operatore del Mercato Elettrico. Negli ultimi due casi Terna si rivale, per l’acquisto effettuato, sull’UdD dei punti di offerta sottesi al conto sul quale si è determinato lo sbilanciamento a programma negativo. Nel caso in cui lo sbilanciamento si sia verificato su un conto il cui titolare ha ricevuto delega ai sensi dell’Art. 24.3, l’UdD su cui si rivale Terna è un soggetto diverso dall’operatore titolare del conto. |
Lo sbilanciamento a programma sul CE-PRE
Lo sbilanciamento a programma sul CE-PRE (sbilanciamento a programma positivo) costituisce una vendita sul MGP e si determina qualora il titolare del conto abbia registrato, con riferimento a ciascun periodo rilevante, programmi di prelievo per una quantità di energia inferiore, in valore assoluto, all’acquisto netto.
Tale vendita per sbilanciamento a programma viene valorizzata al PUN e
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viene attribuita a:
− l’operatore titolare del conto, qualora lo stesso sia anche operatore del Mercato Elettrico;
− Terna, qualora l’operatore titolare del conto non sia anche operatore del Mercato Elettrico.
Nel secondo caso Terna riconosce la vendita effettuata all’UdD dei punti di offerta sottesi al conto sul quale si è determinato lo sbilanciamento a programma positivo. Nel caso in cui lo sbilanciamento si sia verificato su un conto il cui titolare ha ricevuto delega ai sensi dell’Art. 24.3, l’UdD a cui Terna riconosce la vendita è un soggetto diverso dall’operatore titolare del conto.
Sul CE-PRE, di cui all’Art. 00xxx xxx Xxxxxxxxxxx XXX, si determina necessariamente un saldo fisico uguale alla posizione netta del conto e, pertanto uno sbilanciamento a programma, dal momento che, non essendo associato ad esso alcun punto di offerta, su tale conto non possono essere registrati programmi.
Frequently Asked Questions (F.A.Q)
🡪 Quando viene confermata la registrazione del programma di immissione/prelievo?
🡦 Gli operatori devono attendere gli esiti del MGP per essere sicuri che i programmi sottomessi siano stati registrati.
🡪 Qual è la tempistica per la registrazione dei programmi?
🡦 I programmi di immissione e prelievo riferiti ad un giorno di flusso possono essere inviati alla PCE in qualunque momento fino alle ore 11.30 del giorno precedente al giorno di flusso cui i programmi stessi si riferiscono.
🡪 Xxxxx PCE sono effettuati i controlli di congruità dei programmi rispetto al margine del punto di offerta?
🡦 Sui programmi per i quali è richiesta la registrazione sulla PCE non viene effettuato nessun controllo rispetto ai margini dei punti di offerta cui i programmi stessi si riferiscono. I margini dei punti di offerta vengono, infatti, utilizzati sulla PCE al solo fine di determinare il margine del conto energia cui i punti sono sottesi.
La congruità dei programmi rispetto ai margini dei punti di offerta viene verificata sul MGP.
Ai fini di detti controlli sul MGP, tutte le offerte (sia quelle corrispondenti ai programmi PCE che quelle presentate direttamente sul MGP) riferite ad uno stesso punto di offerta vengono ordinate secondo priorità e sono considerate congrue fino a concorrenza con il margine del punto di offerta.
8. Il corrispettivo per l’assegnazione del diritto di utilizzo della capacità di trasporto (CCT) |
L’Art. 43 della Delibera AEEGSI n. 111/06 prevede che gli operatori che registrano sulla PCE programmi riferiti a punti di offerta in immissione (unità di produzione e di importazione), a punti di offerta misti (unità di pompaggio) e a punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone virtuali estere (unità di esportazione) paghino al GME, se negativi, ovvero ricevano dal GME, se positivi, i corrispettivi per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (CCT). Il CCT viene applicato all’operatore titolare del conto che registra il programma sulla PCE ed è pari al prodotto tra: − il programma di immissione o di prelievo (limitatamente alle UPMP e alle UCV); − la differenza tra il prezzo della zona cui appartiene il punto di offerta e il PUN. Il GME, dunque, riceverà dall’operatore titolare del conto energia, ovvero verserà all’operatore titolare del conto energia, il CCT dovuto. |
La liquidazione delle partite economiche avviene giornalmente e riguarda: − il CCT calcolato ai sensi dell’Art. 43 della Delibera AEEGSI n. 111/06; − gli acquisti e le vendite per sbilanciamento a programma; − i corrispettivi dovuti al GME per il servizio prestato. Sulla base di tali valorizzazioni il GME determina i relativi controvalori orari degli importi oggetto di liquidazione. Gli acquisti e le vendite conclusi sul MGP per sbilanciamento a programma vengono fatturati e regolati secondo le modalità e le tempistiche del Mercato Elettrico. Le partite economiche proprie della PCE sono esclusivamente quelle relative ai corrispettivi dovuti per la partecipazione alla PCE stessa e ai CCT. Il periodo di settlement delle partite economiche relative alla PCE è la settimana (W+1) successiva alla settimana (W), che va dal lunedì (T-6) alla domenica (T), in cui l’energia oggetto di registrazione dei programmi è andata in consegna sulla PCE. Ai fini della regolazione dei pagamenti, il primo giorno lavorativo della settimana il GME determina per ciascun operatore la posizione netta afferente la settimana W nei confronti del GME stesso, compensando gli importi comprensivi di IVA, ove applicabile, riferiti a: − il CCT che l’operatore deve versare al GME; − il CCT che il GME deve versare all’operatore. Da tale calcolo restano esclusi gli importi dei corrispettivi relativi ad ogni MWh oggetto di transazione registrata sulla PCE nonchè quelli relativi allo sbilanciamento a programma. Ai fini della partecipazione alla PCE, gli operatori (ad esclusione delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - operatori PA) sottoscrivono e presentano all’Istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico una dichiarazione con la quale autorizzano il GME a prelevare direttamente dal proprio |
Vademecum della Piattaforma dei Conti Energia a Termine
conto corrente tramite lo strumento SDD B2B.
Esclusivamente per gli operatori PA, qualora gli stessi in esito alle determinazioni di cui sopra risultino debitori netti del GME, quest’ultimo provvederà a soddisfare i propri crediti, una volta completato il processo di fatturazione di cui alla normativa in tema di fatturazione elettronica nei confronti delle amministrazioni di cui sopra, utilizzando fino a capienza il deposito infruttifero in contanti prestato dagli stessi operatori come garanzia.
Il settlement in W+1 si articola secondo un apposito calendario pubblicato sul sito web del GME ed attraverso l’utilizzo del SDD B2B per la regolazione da parte degli operatori delle partite debitorie nette. Il GME procede, tramite Sepa Credit Transfer Urgente/Priority con valuta in pari data, ad effettuare i pagamenti a favore della generalità (ovvero operatori PA e non PA) dei propri creditori netti.
La regolazione dei pagamenti avviene secondo le seguenti tempistiche standard:
Tali tempistiche possono essere soggette ad eventuali modifIche dovute alla presenza di giornate festive o altre fattispecie all’interno della settimana di settlement. Per tale motivo viene pubblicato annualmente sul sito WEB del GME un apposito calendario delle scadenze di settlement di ogni mese.
Considerata W la settimana in cui in cui l’energia oggetto di registrazione dei programmi è andata in consegna sulla PCE, il periodo di fatturazione delle partite economiche relative alla valorizzazione dei CCT in favore del GME (ad eccezione che per gli operatori qualificabili amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - operatori PA) ed in favore degli operatori, è il mese di calendario in cui tali partite sono state regolate finanziariamente.
Entro l’ultimo giorno lavorativo compreso nel periodo di fatturazione, il GME:
− sulla piattaforma SetService, mette a disposizione di tutti gli operatori non PA una o più comunicazioni di fattura proforma con la somma delle valorizzazioni dei CCT che
l’operatore ha regolato finanziariamente in favore del GME nell’arco del medesimo mese solare;
− sulla piattaforma SetService mette a disposizione di tutti gli operatori una o più comunicazioni di fattura proforma con la somma delle valorizzazioni dei CCT che il GME ha regolato finanziariamente in favore dell’operatore nell’arco del medesimo mese solare;
− emette a tutti gli operatori non PA una o più fatture differite con la somma delle valorizzazioni dei CCT regolata finanziariamente, per ogni settimana, dall’operatore in favore del GME nell’arco del medesimo mese solare;
− riceve da ogni operatore creditore una o più fatture differite con la somma delle valorizzazioni dei CCT regolata finanziariamente, per ogni settimana , dal GME in favore dell’operatore nell’arco del medesimo mese solare.
Le fatture attive delle partite economiche del GME sono messe a disposizione sulla piattaforma informatica “SetService” e sono trasmesse, esclusivamente al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, agli operatori per il tramite del Sistema di interscambio (SDI).
La fatturazione delle partite economiche relative a tutte le transazioni registrate sulla PCE in acquisto da parte degli operatori PA
Il GME invia a ciascun operatore PA, per il tramite del SDI), una o più fatture con la somma delle valorizzazioni dei CCT da versare al GME con riferimento all’energia oggetto di registrazione dei programmi andata in consegna sulla PCE nella settimana W, invio che verrà effettuato il primo giorno lavorativo della settimana W+1.
Qualora l’invio della fattura dal SDI all’operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al SDI, l’attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.
La fatturazione dei corrispettivi variabili
Il periodo di fatturazione dei corrispettivi variabili è il mese di calendario. Il GME:
− entro il 4° giorno lavorativo del mese successivo all’ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, sulla piattaforma SetService mette a disposizione di tutti gli operatori una o più comunicazioni con i corrispettivi che l’operatore deve versare al GME per i MWh oggetto delle transazioni registrate sulla PCE;
− entro il 6° giorno lavorativo del mese successivo all’ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, emette ad ogni operatore una o più fatture per i corrispettivi che l’operatore deve versare al GME per i MWh oggetto delle transazioni registrate sulla PCE.
Le fatture attive per i corrispettivi del GME sono messe a disposizione sulla piattaforma informatica “SetService” e sono trasmesse, esclusivamente al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, agli operatori per il tramite del SDI.
Le fatture e le comunicazioni riportano almeno i seguenti elementi, ove applicabili:
⋅ quantità (in MWh) relative alle transazioni e ai programmi registrati;
⋅ prezzo a cui le quantità sono state valorizzate;
⋅ corrispettivi per ogni MWh oggetto di una transazione registrata;
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⋅ partite fiscali applicate;
⋅ importo totale.
Il pagamento dei corrispettivi variabili relativi alla PCE viene effettuato dagli operatori, tramite Sepa Credit Transfer Urgente/Priority, a favore del GME entro il 16° giorno lavorativo del mese in cui la relativa fattura è stata resa disponibile agli operatori. Tale tempistica resta valida anche con riferimento agli operatori PA, risultando la stessa compatibile con l’applicazione delle previsioni contenute nella Legge n. 244/2007 e relative disposizioni attuative.
La partecipazione alla PCE richiede che gli operatori che possono assumere posizione debitorie derivanti dall’applicazione del CCT versino al GME adeguate garanzie finanziarie. È dunque necessario presentare garanzie da parte degli operatori che: − essendo titolari (UdD o delegati ai sensi dell’Art. 24.3 del Regolamento PCE) di punti di offerta in immissione e/o misti (unità di produzione, di pompaggio e import), registrano transazioni di vendita riferite al relativo conto energia in immissione (tali transazioni determinano una vendita netta la quale può essere “eseguita” tramite la registrazione di programmi riferiti a punti di offerta in immissione sui quali si applicano i CCT); − essendo titolari (UdD o delegati ai sensi dell’Art. 24.3 del Regolamento PCE) di punti di offerta misti (unità di pompaggio) e/o punti di offerta in consumo appartenenti a zone virtuali estere (unità di esportazione) registrano programmi di prelievo riferiti a detti punti di offerta, ai quali si applicano i CCT. Gli operatori che non sono titolari né di punti di offerta in immissione né di punti di offerta misti e/o punti di offerta in consumo esteri, ovvero che, pur essendo titolari di detti punti, non intendono registrare transazioni di vendita riferite a conti energia in immissione, né registrare programmi di prelievo riferiti a punti di offerta misti e a punti di offerta in consumo esteri, non devono presentare alcuna garanzia finanziaria per partecipare alla PCE. Per gli operatori non PA, le garanzie necessarie per la partecipazione alla PCE devono essere presentate nella forma di fideiussione a prima richiesta, redatta secondo il modello allegato al Regolamento PCE, emessa da istituti bancari che abbiano un rating di lungo termine non inferiore a BBB- delle scale Standard & Poor’s e Fitch, ovvero BAA3 della scala Moody’s Investor Service. In caso di necessità l’operatore può versare al GME, a titolo di garanzia, un deposito infruttifero in contanti. Per gli operatori PA, invece, le garanzie necessarie per la partecipazione alla PCE devono essere presentate esclusivamente nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul c/c bancario tenuto dal GME presso l’istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico. Per gli operatori che siano anche operatori iscritti al mercato elettrico è |
inoltre prevista la possibilità di utilizzare, come garanzia a copertura delle partite economiche proprie della PCE, sia la fideiussione a prima richiesta presentata sul mercato elettrico e redatta secondo i modelli allegati al Testo Integrato (Allegato 3 e Allegato 7) sia l’ammontare del deposito infruttifero in contanti eventualmente versato sul c/c bancario tenuto dal GME presso l’istituto affidatario del servizio di tesoreria di cui all’art. 78 del Testo Integrato.
In tal caso, per l’operatore che decida di utilizzare gli strumenti di garanzia presentati sul mercato elettrico tanto nella forma della fideiussione a prima richiesta quanto nella forma del deposito infruttifero in contanti, le modalità per ripartire in maniera autonoma l’importo da destinare a copertura delle partite economiche derivanti da operazioni effettuate sulla PCE sono definite all’interno delle DTF del mercato elettrico.
L’ammontare delle garanzie deve, in ogni caso, essere tale da coprire il pagamento degli importi dovuti e non ancora regolati, nonché le potenziali partite economiche debitorie future. Per le modalità di determinazione dell’ammontare garantito si rinvia all’appendice.
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Appendice
Ai fini delle operazioni effettuate sulla PCE si assume che: ▪ Margini a salire > 0 ▪ Margini a scendere < 0 ▪ Transazione di Vendita < 0 ▪ Transazione di Acquisto > 0 ▪ Programma di immissione > 0 ▪ Programma di prelievo < 0 ▪ (Vendite + Acquisti) = Posizione Netta del conto ▪ Per CE-IMM: Vendite + Acquisti = Posizione Netta ≤ 0 → Vendita netta ▪ Per CE-PRE: Vendite + Acquisti = Posizione Netta ≥ 0 → Acquisto netto ▪ Posizione Netta + Programmi registrati sul conto = saldo fisico del conto (sbilanciamento a programma) ▪ Per CE-IMM: Vendita Netta + Programmi immissione = Saldo fisico ≤ 0 → Acquisto da MGP ▪ Per CE-PRE: Acquisto Netto + Programmi prelievo = Saldo fisico ≥ 0 → Vendita a MGP |
AEEGSI: Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. AU: Acquirente Unico S.p.A.. Società di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 79/99. C.E.T.: Conto energia a termine (vedi CE). CCT: Corrispettivo per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all’articolo 43 della delibera AEEGSI 111/06 dell’AEEGSI. CDE: Piattaforma per la consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull’IDEX. Sede per la registrazione della transazioni corrispondenti ai contratti finanziari derivati sull’energia elettrica conclusi sull’IDEX relativamente ai quali l’operatore abbia richiesto di esercitare l’opzione di consegna fisica sul ME. CE: Conto Energia intestato a ciascun UdD o soggetto da questi delegato sulla PCE. CE-IMM: Conto Energia in Immissione al quale sono sottesi tutti i punti di offerta in immissione e misti corrispondenti alle unità di produzione, di importazione e alle unità di pompaggio di cui l’operatore titolare del conto energia è UdD, ovvero per le quali il titolare del conto energia ha ricevuto delega ad operare dal relativo UdD, ai sensi dell’Articolo 24, comma 24.3, del Regolamento PCE. CE-PRE: Conto Energia in Prelievo al quale sono sottesi tutti i punti di offerta in prelievo e misti corrispondenti alle unità di consumo, di esportazione e alle unità di pompaggio di cui l’operatore titolare del conto energia è UdD, ovvero per le quali il titolare del conto energia ha ricevuto delega ad operare dal relativo UdD, ai sensi dell’Articolo 24, comma 24.3, del Regolamento PCE. Codice di Rete: Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete predisposto da Terna ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 ed entrato in vigore il 1° novembre 2005. Del. AEEGSI 111/06: Delibera AEEGSI n. 111/06 del 13 giugno 2006, come successivamente modificata e integrata. Disciplina: Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie Generale, e successive modifiche e integrazioni. Flow-date: Giorno di flusso. Giorno nel quale avviene il consumo/l’immissione dell’energia oggetto delle offerte di acquisto/vendita presentate su IPEX e dei programmi di prelievo/immissione registrati sulla PCE. GME: Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.. Società di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99. IDEX: si intende il segmento del mercato degli strumenti finanziari derivati - IDEM, |
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organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nell’ambito del quale sono negoziati gli strumenti finanziari derivati sull’energia elettrica.
IPEX: Italian Power Exchange. E’ la piattaforma informatica attraverso la quale si svolgono le operazioni di acquisto e vendita di energia nel mercato elettrico italiano.
MI: Mercato Infragionaliero. Sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per l’aggiustamento dei programmi di immissione e prelievo definiti sul MGP.
Mercato elettrico: si intende l’insieme si intende il MPE, il MTE e la CDE.
MGP: Mercato del giorno prima. Sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo.
MPE: Mercato elettrico a pronti. Si intende l’insieme del MI, del MGP, del MPEG e del MSD.
MPEG: Mercato dei prodotti giornalieri. Si intende la sede di negoziazione delle Offerte di acquisto e vendita dei Prodotti giornalieri.
MSD: Mercato del servizio di dispacciamento. Sede di approvvigionamento da parte di Terna delle risorse per il servizio di dispacciamento.
MTE: Mercato elettrico a termine. Sede di negoziazione di contratti a termine dell’energia
con obbligo di consegna e ritiro.
Operatore: si intende la persona fisica o giuridica ammessa ad operare sulla PCE.
Operatore controparte: si intende l’operatore che è indicato come controparte nella richiesta di registrazione di una transazione presentata da un operatore proponente.
Operatore del mercato elettrico: si intende la persona fisica o giuridica ammessa ad operare sul mercato elettrico.
Operatore PA: si intende l’amministrazione di cui all’articolo 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Operatore non PA: si intende l’operatore che non rientra nella definizione di operatore PA.
Operatore proponente: si intende l’operatore che presenta una richiesta di registrazione di una transazione.
PB: Piattaforma dei Bilaterali, introdotta a partire dal 31 marzo 2004, contestualmente all’avvio del mercato elettrico, per la registrazione dei contratti conclusi al di fuori del sistema delle offerte (contratti bilaterali). La PB è stata sostituita dalla PCE a partire dal 1 maggio 2007.
PCE: Piattaforma dei conti energia a termine di cui alla delibera AEEGSI 111/06, attraverso la quale gli operatori registrano le transazioni commerciali di acquisto e vendita di energia corrispondenti ai contratti conclusi al di fuori del sistema delle offerte (contratti bilaterali), nonché registrano i programmi di immissione e prelievo in esecuzione della posizione commerciale determinata dalla registrazione di dette
transazioni.
PUN: Prezzo unico nazionale orario. Media dei prezzi zonali di MGP ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere. di cui all’articolo 42, comma 42.2, lettera c) della Disciplina.
Punto di offerta: si intende il punto di dispacciamento come definito dalla disciplina del dispacciamento, relativamente al quale sono comunicati dall’UdD i margini a salire e a scendere, relativamente al quale sono riferite le quantità oggetto delle offerte di acquisto e di vendita ai fini del mercato e le quantità oggetto dei programmi di immissione e prelievo in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, e relativamente al quale sono definiti i programmi cumulati di immissione e prelievo.
Regolamento PCE: Regolamento della piattaforma dei conti energia a termine. Regolamento di cui all’articolo 17 della delibera AEEGSI 111/06 e successive modifiche e integrazioni, positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell’AEEGSI con determinazione del 7 febbraio 2007. Tale Regolamento disciplina le procedure per la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e prelievo tramite la PCE.
Settlement: si intende il processo di regolazione dei pagamenti della PCE.
Terna: Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.. Società responsabile in Italia della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione su tutto il territorio nazionale.
Titolare: operatore titolare di uno o più conti energia.
Transazione: compravendita di energia a termine registrata sulla PCE. Transazione in acquisto: acquisto di energia a termine registrato sulla PCE. Transazione in vendita: vendita di energia a termine registrata sulla PCE.
UC: Unità di consumo: Un insieme di impianti elettrici per il consumo di energia elettrica connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d’utenza, tali che i prelievi di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente.
UCV: Unità di consumo virtuali. Punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone virtuali estere corrispondenti alle unità di esportazione.
UdD: Utenti del dispacciamento. Soggetti che hanno stipulato con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento.
UP: Unità di produzione. L’insieme di uno o più gruppi di generazione nella disponibilità di un UdD, raggruppati secondo modalità definite nel Codice di rete, tali che le immissioni o i prelievi di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente.
UPMP: Unità di produzione misti pompaggi. Punti di offerta misti, corrispondenti alle unità idroelettriche di produzione e pompaggio.
Vademecum della Piattaforma dei Conti Energia a Termine
UPV: Unità di produzione virtuali. Punti di offerta in immissione appartenenti alle zone virtuali estere corrispondenti alle unità di importazione.
Le richieste di registrazione e di conferma delle transazioni commerciali sono sottoposte ad una verifica di congruità affinché la posizione netta del conto che si determina per effetto della registrazione sia coerente con i margini del conto. A tal fine, per ciascuna richiesta di registrazione e di conferma di una transazione di acquisto si verifica che, in ciascun periodo rilevante: − qualora la transazione sia riferita a un conto energia in prelievo, la somma algebrica tra la posizione netta del conto, le transazioni di acquisto già verificate congrue ma non ancora confermate e la transazione di acquisto di cui si richiede la registrazione sia minore o uguale al valore assoluto del margine a scendere del conto14; − qualora la transazione sia riferita a un conto energia in immissione, la somma algebrica tra la posizione netta del conto, le transazioni di acquisto già verificate congrue ma non ancora confermate e la transazione di acquisto di cui si richiede la registrazione sia minore o uguale a zero. Per ciascuna richiesta di registrazione e di conferma di una transazione di vendita si verifica che, in ciascun periodo rilevante: − qualora la transazione sia riferita a un conto energia in immissione, la somma algebrica tra la posizione netta del conto, le transazioni di vendita già verificate congrue ma non ancora confermate e la transazione di vendita di cui si richiede la registrazione sia, in valore assoluto, minore o uguale al margine a salire del conto; − qualora la transazione sia riferita a un conto energia in prelievo, la somma algebrica tra la posizione netta del conto, le transazioni di vendita già verificate congrue ma non ancora confermate e la transazione di vendita di cui si richiede la registrazione sia maggiore o uguale a zero. |
14 Per i conti energia in prelievo a cui sono sottesi almeno un punto di offerta in prelievo appartenente ad una zona geografica (avente margine a scendere non limitato) e per i conti in prelievo di cui all’Art. 00xxx xxx Xxxxxxxxxxx XXX, tale verifica è sempre positivamente soddisfatta.
D. Verifiche di congruità rispetto alle garanzie finanziarie verso il GME |
Qualora un operatore intenda richiedere o confermare una transazione di vendita riferita ad un conto energia in immissione, il GME effettua dei controlli di congruità per verificare che l’operatore abbia le sufficienti garanzie finanziarie per far fronte alla potenziale esposizione debitoria nei confronti del GME derivante da tale operazione. La registrazione di transazioni di vendita sui conti energia in contribuisce a determinare su detti conti una posizione netta di vendita, la quale può essere eseguita dall’operatore titolare del conto tramite la registrazione di programmi di immissione riferiti ai punti di offerta in immissione sottesi allo stesso conto. Poiché sui programmi di immissione registrati si applica il CCT, il GME verifica già al momento della registrazione delle transazioni di vendita se l’operatore titolare del conto ha le garanzie finanziarie sufficienti a coprire l’esposizione derivante dal CCT che può determinarsi per la successiva registrazione di programmi. Al fine di valutare l’esposizione per CCT che può determinarsi in seguito alla registrazione di transazioni di vendita sui conti energia in immissione (e dei successivi programmi), il GME calcola un CCT stimato al quale valorizzare tali transazioni. Il CCT stimato è determinato secondo un modello quantitativo interno basato sia sull’analisi di dati storici sia sulla coerenza rispetto allo scenario recente rappresentato dal CCT monetario realizzatosi nell’ultimo mese rolling. Esso è reso disponibile agli operatori sulla piattaforma PCE. A valle della determinazione degli esiti del mercato, quindi appena noto il PUN, il GME aggiorna l’esposizione sulla base dell’effettivo valore del CCT e, qualora dovuto in quanto a debito per l’operatore, verifica se lo stesso - titolare del conto - possiede sufficienti garanzie finanziarie. Al fine di procedere alle verifiche di congruità della garanzia prestata rispetto all’esposizione detenuta, per ciascun operatore viene definita, la capienza della garanzia finanziaria ottenuta come somma algebrica tra: − la somma delle garanzie (fideiussioni e/o depositi) versate dall’operatore15 per l’operatività sulla PCE, decurtate del margine di mantenimento16;; − l’esposizione sulla PCE, pari alla sommatoria delle posizioni debitorie risultanti per ogni data di settlement, ognuna risultante dalla sommatoria delle posizioni relative all’operatività sulla PCE riferita ai giorni di flusso compresi nel periodo di settlement. Ne dettaglio, si precisa che in fase di proposta, l’esposizione per il giorno di flusso g è pari al prodotto tra il CCT stimato e il modulo delle quantità espresse in MWh oggetto della proposta per cui potenzialmente è dovuto il CCT17. Dopo la determinazione degli esiti, l’esposizione per il giorno di flusso g è pari al prodotto tra CCT effettivo, determinato come differenza tra il prezzo zonale e il |
15 L’ammontare delle garanzie viene considerato avente segno positivo.
16 Per le fideiussioni si considera la loro validità nei limiti della copertura delle date di settlement su cui l’operatore è esposto rispetto alla data di scadenza delle stesse.
17 Dovendo l’esposizione avere segno negativo il risultato viene cambiato di segno.
Vademecum della Piattaforma dei Conti Energia a Termine
PUN se negativa, e le quantità accettate su MGP per la specifica zona espresse in MWh.
Qualora la capienza della garanzia finanziaria risulti maggiore o uguale di zero, la richiesta di registrazione viene verificata congrua e quindi effettuata, altrimenti viene rifiutata.
Nessuna verifica di congruità finanziaria viene effettuata alla richiesta di registrazione di transazioni riferite ai conti energia in prelievo, sulla base dell’ipotesi che le posizioni nette di acquisto, che le stesse determinano, possano essere eseguite mediante la registrazione di programmi di prelievo riferiti a punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone geografiche sui quali non si applica alcun CCT.
Tuttavia, qualora un operatore richieda di registrare un programma di prelievo riferito a un punto di offerta misto (unità di pompaggio) e/o a un punto di offerta in consumo appartenente ad una zona virtuale estera (unità di esportazione) viene effettuato un controllo di congruità analogo a quello effettuato per le transazioni di vendita riferite ai conti energia in immissione.
Verifiche di congruità tecnica/finanziaria | ||
CE-IMM | CE-PRE | |
Registrazione Vendita | 1) │Vendita Netta già registrata + Vendite Congrue non confermate + Vendita di cui si richiede registrazione│≤ Margine a salire Conto | [Acquisto Netto già registrato + Vendite Congrue non confermate + Vendita di cui si richiede registrazione] ≥ 0 |
2) [│Vendita Netta già registrata│+│Vendite Congrue non confermate│+│Vendita di cui si richiede la registrazione│] * CCTSt ≤ Garanzia Residua GME | ||
3) [│Vendita Netta già registrata│+│Vendite Xxxxxxx non confermate│+ │Vendita di cui si richiede la registrazione│] * PSbilSt ≤ Garanzia Residua Terna | ||
Acquisto Netto già | ||
registrato + Acquisti | ||
Congrui non | ||
Registrazione Acquisto | Vendita Netta già registrata + Acquisti Xxxxxxx non confermati + Acquisto di cui si richiede registrazione ≤ 0 | confermati + Acquisto di cui si richiede registrazione |
≤ │Margine a | ||
scendere Conto│ | ||
Termine per | ||
la dichiarazione Programmi | ∑ Programmi Immissione ≤│Vendita Netta│ | Non può essere presentato |
immissione | ||
1)│∑ Programmi | ||
Prelievo│ ≤ Acquisto | ||
Termine per | Netto | |
la dichiarazione Programmi prelievo | Non può essere presentato | 2) Per UPMP e UCV:│Programma dichiarato│* CCTSt ≤ Garanzia residua |
GME |
Dove:
- PSbilSt = prezzo di sbilanciamento stimato, utilizzato ai fini delle verifiche di congruità nei confronti di Terna.
- CCTSt = corrispettivo per l’assegnazione della Capacità di Trasporto stimato, utilizzato ai fini delle verifiche di congruità finanziaria nei confronti di Terna.
Vademecum della Piattaforma dei Conti Energia a Termine
Il presente documento è stato redatto allo scopo di fornire a tutti i soggetti interessati informazioni generali sul funzionamento della PCE, anche traendo spunto dai quesiti che pervengono giornalmente nei nostri uffici.
Per ulteriori approfondimenti potete scrivere a xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o contattarci al numero 06.8012.1
Per chi fosse particolarmente interessato all’iter che ha portato alla definizione delle Regole della PCE, si segnalano le seguenti presentazioni, scaricabili dal sito istituzionale del GME xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx:
“La piattaforma dei conti energia a termine: modalità di funzionamento”
Presentazione del 26 luglio 2006, a cura della Direzione Mercati del GME xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/Xx/XxxxXxxxxxxxxx/Xxxxxxxxx/00000000XxxxxxxxxxxxxXXX0.xxx
“La piattaforma dei conti energia a termine: sistema di garanzia e regolazione dei pagamenti” Presentazione del 26 luglio 2006, a cura della Direzione Mercati del GME xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/Xx/XxxxXxxxxxxxxx/Xxxxxxxxx/00000000XxxxxxxxxxxxxXXX0.xxx
“Il Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a Termine definito a seguito della consultazione con gli operatori e delle delibere AEEGSI n. 111/06 e n. 253/06”
Presentazione del 10 e 11 gennaio 2007, a cura della Direzione Mercati del GME. xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/Xx/XxxxXxxxxxxxxx/Xxxxxxxxx/00000000Xxxxxxx_00000000_xxx.xxx
“Dalla Piattaforma dei Bilaterali alla Piattaforma dei Conti Energia: cosa cambia per gli operatori” Presentazione del 20 e 22 marzo 2007, a cura della Direzione Mercati del GME. xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/Xx/XxxxXxxxxxxxxx/Xxxxxxxxx/00000000XXxxXXX.xxx
Vademecum della Piattaforma dei Conti Energia a Termine (PCE) |
Gennaio 2019 |