CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE
La Parrocchia … sita in …, via … n. …, C.F. (della Parrocchia) …, legalmente rappresentata dal Parroco don …, nato a …, il …, C.F. … (d’ora in poi "locatrice")
e
il Sig. … residente in … via … C.F./P.I. … nato a … il …, tel. … mail … (d’ora in poi “conduttore”), [oppure qualora si tratti di persona giuridica indicare la denominazione dell’ente]
l’ente …, con sede in …, via …, C.F./P.I. …, legalmente rappresentata dal sig. …, nato a …, il … (d’ora in poi “conduttore”)
PREMESSO
che la locatrice è proprietaria di un'unità immobiliare sita in …, Via … n. …, piano …, composta da … e così identificato catastalmente al NCEU del suddetto Comune al foglio …, mappale …, subalterno … e costituito da mq. …, come da planimetria allegata che, sottoscritta dai Con- traenti, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto quale ALLEGATO A) ed in cui l'unità immobiliare oggetto della presente locazione risulta evidenziata in colore rosso;
CONVENGONO E STIPULANO
1. PREMESSE
1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto
2. OGGETTO
2.1 La locatrice concede in locazione al conduttore, che accetta per sé e per coloro che ne hanno diritto in base al disposto dell’art. 37 della legge 27.7.1978 n. 392, se ed in quanto ven- gano a ricorrere le condizioni per la sua applicazione, l'unità immobiliare sita in …, via…, scala
…, piano … e così identificato catastalmente …. Tale immobile è costituito da n. … vani ed ha la superficie di mq. …, il tutto come meglio descritto nella planimetria che, sottoscritta dai Con- traenti, viene unita al presente contratto quale parte integrante e sostanziale del medesimo ed in cui l’immobile oggetto di locazione risulta colorato in rosso (Allegato A).
3. DURATA E RINNOVI
3.1 Il presente contratto ha la durata di anni 6 (sei) (oppure 9 (nove) con decorrenza dal … e scadenza il ….
BOZZA
(N.B. La durata minima ed inderogabile è di 6 anni per le attività industriali, commerciali e arti- gianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili, nonché qualora l’immobile venga adibito all’esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro au- tonomo; nel caso di attività alberghiera e teatrale non può essere inferiore ai 9 anni. Conse- guentemente, a seconda della durata minima, varia anche il periodo di rinnovo automatico del contratto, nonché il termine minimo per comunicare la disdetta all’altra parte)
3.2. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di sei anni in sei anni, (oppure di nove anni in nove anni) alle condizioni qui pattuite e così di seguito, qualora non venga data da una delle parti disdetta a mezzo raccomandata A/R spedita all’altra parte almeno 12 (dodici) (op- pure 18 (diciotto) mesi prima della scadenza della locazione.
3.3 Alla prima scadenza contrattuale di sei (oppure di nove anni) il locatore potrà esercita- re la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’articolo 29 L. n. 392/1978.
(N.B. Il locatore alla prima scadenza può intimare disdetta ed impedire il rinnovo del contratto solo qualora intenda:
a) adibire l’immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;
b) adibire l’immobile all’esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secon- do grado in linea retta, di una delle attività indicate nell’articolo 27 L. n. 392/1978, o, se si trat- ta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all’esercizio di attività ten- denti al conseguimento delle loro finalità istituzionali;
c) demolire l’immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento sulla base di un programma co- munale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l’azione di rilascio; gli effetti del provvedimen-
to di rilascio si risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini della licenza o della concessione e quest’ultima non sia stata nuovamente disposta;
d) ristrutturare l’immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell’articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e ai relativi piani comuna- li, sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la permanenza del conduttore nell’immobile. Anche in tal caso il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l’azione di rilascio;
Ai fini di cui ai commi precedenti il locatore, a pena di decadenza, deve dichiarare la propria volontà di conseguire, alla scadenza del contratto, la disponibilità dell’immobile locato; tale dichiarazione deve essere effettuata, con lettera raccomandata, almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza, rispettivamente per le attività indicate nei commi primo e secondo dell’articolo 27 L. n. 392/1978 e per le attività alberghiere.
Nella comunicazione deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativa- mente indicati nei commi precedenti, sul quale la disdetta è fondata.
In definitiva, il contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo vincola la proprietà per 12 anni, ovvero 18 anni, poiché la disdetta dopo i primi 6/9 anni può essere inoltrata solo nei casi previsti dalla legge)
3.4 Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, potrà recedere in qualsiasi momento dal
contratto, con preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi alla locatrice con lettera racco- mandata A/R.
4. CANONE
4.1 Il canone annuo di locazione è fissato in euro … (…) oltre agli oneri per gli eventuali servizi accessori di cui al combinato disposto degli artt. 9 e 41 della Legge n. 392/1978 nella misura preventivata e soggetti a conguaglio a consuntivo, da pagarsi in 4 (quattro) rate antici- pate con scadenza al …, al …, al … e al … di ogni anno, a mezzo di … (bonifico/assegno).
(E’ possibile chiedere il rimborso delle spese documentate, poiché l’eventuale rimborso forfeta- rio non è ammissibile)
4.2 Ai sensi dell’art. 32 della legge 392/78 le parti convengono che il canone verrà aggior- nato annualmente, su richiesta della locatrice, nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. RIPARAZIONI
5.1 La locatrice si riserva il diritto di eseguire riparazioni anche se non abbiano carattere d’urgenza, senza corrispondere alcun compenso al conduttore, anche se questi per effetto delle stesse dovesse subire disagi per oltre 20 (venti) giorni.
6. CAUZIONE
6.1 Il conduttore costituisce il deposito cauzionale di euro … (…), pari a tre mensilità del canone, a garanzia degli impegni contrattuali. Esso è produttivo di interessi legali che dovran- no essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno.
6.2 La locatrice si riserva la facoltà di adeguare l’importo del deposito cauzionale in rela- zione all’aumento del canone.
(Qualora il deposito cauzionale superi i mille euro non sono ammessi contanti; è anche possibi- le ricorrere ad una fidejussione bancari/assicurativa)
7. UTILIZZO DELL’IMMOBILE E DIVIETO DI CESSIONE
7.1 Il conduttore si impegna a utilizzare l’immobile per il solo uso di …, garantendo co- munque il rispetto delle caratteristiche educative e religiose del luogo in cui l’immobile è in- serito.
7.2 Il mutamento della destinazione d’uso da parte del conduttore, così come la cessione a terzi - salvo quanto previsto all’articolo successivo - a qualsiasi titolo del contratto o dell’uso di tutto o parte dell’immobile e l’utilizzo dello stesso per attività politica, partitica e sindacale comporteranno la risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa del conduttore.
8. SUBLOCAZIONE DELL’IMMOBILE E CESSIONE DEL CONTRATTO
8.1 Ai sensi dell’art. 36 L. n. 392/1978, è fatta salva la facoltà del conduttore di sublocare l’immobile o cedere il contratto, purché contestualmente sia locata o ceduta l’azienda, dan-
done comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Locatore potrà opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
9. DICHIARAZIONE DEL CONDUTTORE AI FINI DELL’INDENNITA’ PER PERDITA DI AVVIAMENTO
9.1 Ai fini di quanto previsto negli artt. 34 e 35 della Legge n. 392/1978, il conduttore di- chiara che l’immobile oggetto di questo contratto non verrà utilizzato per attività che com- portano contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori fatto, comunque, espressamente salvo quanto ulteriormente previsto dagli artt. 34 e 35 della L. 392/1978. (oppure)
9.2 Ai fini di quanto previsto negli artt. 34 e 35 della legge 392/78 il conduttore dichiara che l’immobile oggetto di questo contratto verrà utilizzato per attività che comportano con- tatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori fatto, comunque, espressamente salvo quanto ulteriormente previsto dagli artt. 34 e 35 della L. 392/1978.
(N.B. Qualora l’immobile venga concesso per attività di cui all’art. 42 L. n. 392/1978 – ricreati- ve, assistenziali, culturali, scolastiche – gli artt. 34 e 35 non si applicano, pertanto non è previ- sta l’indennità per la perdita di avviamento)
10. MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE
10.1 Il mancato pagamento, anche parziale, del canone e degli oneri accessori documentati produrrà di diritto la risoluzione del contratto, per fatto e colpa del conduttore, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
10.2 Ove la locatrice non si avvalga della facoltà concessale dalla clausola risolutiva espres- sa di cui sopra, il ritardato pagamento del canone darà luogo alla maturazione di interessi al tasso legale.
11. DICHIARAZIONE DEL CONDUTTORE SULLO STATO DELL’IMMOBILE E OBBLIGHI CONNESSI
11.1 Il conduttore dichiara di avere visitato l’immobile e di averlo trovato idoneo all’uso pattuito e si obbliga a riconsegnarlo nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d’uso.
12. ADDIZIONI E MIGLIORIE
12.1 Qualora il conduttore intenda apportare innovazioni all’immobile, dovrà ottenere l’autorizzazione scritta dalla locatrice, in mancanza non sarà corrisposta al conduttore l’indennità di cui agli artt. 1592 e 1593 del Codice Civile.
12.2 La mutata destinazione d’uso dell’immobile o l’esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno la risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa del conduttore, salvo il risarcimento dei danni.
13. MANUTENZIONE
13.1 Le riparazioni di cui agli artt. 1576 e 1609 del Codice Civile sono a carico del condutto- re, così come ogni altra inerente gli impianti ed i servizi. La locatrice si sostituirà al condutto- re, qualora questi non vi provveda tempestivamente ed il relativo costo dovrà esserle rimbor- sato entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta riparazione. In caso contrario, detto costo sarà pre- levato dal deposito cauzionale di cui all’art. 5, ed il deposito stesso dovrà essere immediata- mente reintegrato dal conduttore.
14. ESONERO DELLA LOCATRICE DA RESPONSABILITA’ PER INTERRUZIONE DEI SERVIZI
14.1 La locatrice è esonerata da ogni responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.
15. OBBLIGHI DI CUSTODIA A CARICO DEL CONDUTTORE E DI STIPULA DI COPERTURA ASSICURATIVA. RESPONSABILITA’ DEL CONDUTTORE NEI CONFRONTI DELLA LOCATRICE E DEI TERZI
15.1 Il conduttore è costituito custode della cosa locata ed è direttamente responsabile verso la locatrice e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di
gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso della cosa locata, sia per fatto proprio che di suoi dipendenti o incaricati o altre persone autorizzate.
15.2 All’uopo il conduttore si obbliga a stipulare - consegnandone copia al locatore entro otto giorni dalla stipula del presente contratto - ed a mantenere in vita per tutta la durata della locazione una polizza assicurativa presso Compagnia di primaria importanza e per un congruo massimale, contro i rischi che possano gravare sull’immobile e per responsabilità civile.
15.3 La polizza dovrà contenere apposita clausola che preveda, ai sensi dell’articolo 1917 del Codice Civile, la risarcibilità diretta a favore della locatrice e, in caso di responsabilità civile verso terzi, a favore del terzo danneggiato.
15.4 A richiesta della locatrice, il conduttore dovrà esibire, di volta in volta, copia delle quietanze di pagamento del premio.
16 RESPONSABILITA’ DEL CONDUTTORE PER LE ATTIVITA’ SVOLTE NELL’IMMOBILE
16.1 Il conduttore si assume ogni responsabilità civile, penale, amministrativa e fiscale per quanto concerne le attività svolte nell’immobile concesso in locazione. In particolare si impe- gna a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l’espletamento delle attività e ad ot- temperare alle disposizioni di legge in materia.
17. DIRITTO DI VISITA DEL LOCATORE
17.1 Il conduttore si obbliga sin d’ora a consentire alla locatrice o a suoi incaricati, previo avviso, l’accesso all’unità immobiliare oggetto del presente contratto, per controllare lo stato di manutenzione dello stesso o eseguire lavori.
17.2 Durante gli ultimi sei mesi del rapporto, il conduttore dovrà garantire il diritto di visita del locatore per consentire a questi di mostrare l’immobile a coloro che lo volessero acquista- re, ovvero assumerlo in locazione, sotto pena del risarcimento dei danni.
(per gli ultimi 6 mesi, sarebbe opportuno indicare giorni ed orari, durante i quali il conduttore si impegna a consentire l’accesso – ad esempio tutti i martedì e venerdì del mese dalle ore 15 alle 17)
18. LIMITI ALLA FACOLTA’ DI PROPORRE AZIONI
18.1 Nessuna azione e nessuna eccezione potrà essere intentata o sollevata dal conduttore moroso finché non sia completamente sanata la morosità; tale clausola viene ritenuta dalle parti condizione essenziale per la stipulazione del presente contratto.
19. MODIFICHE CONTRATTUALI
19.1 Qualunque modifica del presente accordo dovrà aver luogo ed essere approvata solo mediante atto scritto, sottoscritto dalle parti.
20. SPESE
20.1 Bollo e tasse di registrazione ed ogni altro onere e gravame fiscale inerenti al presente contratto sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.
(La registrazione del contratto assorbe l’obbligo di comunicazione cessione fabbricato)
21. RINVIO ALLE NORME DEL CODICE CIVILE E DELLE ALTRE LEGGI SPECIALI
21.1 Per tutto quanto non specificato si rinvia espressamente alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore.
22. ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
22.1 Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, compren- siva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell’immobile.
Letto approvato e sottoscritto.
, lì La Locatrice Il Conduttore
Ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, del Codice Civile si approvano specificatamente le clausole di cui ai nn. 7 (divieto per il conduttore di cedere a terzi a qualsiasi titolo ed anche
parzialmente l’uso dell’immobile e di utilizzarlo per attività politica, partitica e sindacale, sotto pena di risoluzione del contratto); 14 (esonero del locatore da ogni responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà); 15 (responsabilità del con- duttore nei confronti del locatore e di terzi); 18 (preclusione della possibilità per il conduttore moroso di intentare azioni o sollevare eccezioni finché non sia completamente sanata la mo- xxxxxx).
, lì
La Locatrice Il Conduttore