CAPITOLATO D’ONERI
CAPITOLATO D’ONERI
PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN 3 LOTTI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA E RISTORAZIONE PRESSO I MUSEI CIVICI GESTITI DA ZETEMA
(MUSEI CAPITOLINI, MACRO E MUSEO XXXXX XXXXXXX)
LOTTO 1: CIG 6068353350 LOTTO 2: CIG 6068386E88 LOTTO 3: CIG 6068393452
PREMESSA
Zètema Progetto Cultura, in virtù del Contratto di affidamento servizicon Roma Capitale, gestisce mediante società specializzate, i servizi di ristoro e di catering presso alcune strutture Museali appartenenti al Sistema dei Musei Civici di Roma, e in particolare ilCaffè Capitolino, ubicato presso i Musei Capitolini - Palazzo Caffarelli, la caffetteria e il ristorante del Museo d’Arte Contemporanea di Roma (nel seguito denominato MACRO)e la caffetteria di Casina del Lago annessa al Museo Xxxxx Xxxxxxx.
Al fine di garantire ai visitatori dei Musei Capitolini, del MACRO e del Museo Xxxxx Xxxxxxxx servizi di caffetteria e ristorazione, intesi quali servizi al pubblico rientranti tra quelli disciplinati dall’art. 117 del D.Lgs. n. 42/2004, Zètema intende selezionare dei soggetti ai quali affidare in concessione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 la gestione dei punti ristoro dei suddetti spazi museali.
Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGHI DI ESECUZIONE
Il presente appalto, suddiviso in 3 (tre) lotti, ha ad oggetto l’affidamento in concessionedella gestione deiservizi di caffetteria e ristorazione posti a servizio dei visitatori dei Musei Capitolini, del MACRO e del Museo Xxxxx Xxxxxxx, nonché la prestazione del servizio di catering,come dettagliato nel seguito del presente Capitolato d’Oneri.
Più in particolare, l’affidamento ha ad oggetto:
A) LOTTO 1-CAFFE’ CAPITOLINO (CIG 6068353350): la gestione dei servizi di caffetteria e piccola ristorazione del Caffè Capitolino e dell’annessa terrazza Caffarelli, presso i Musei Capitolini, all’interno di Palazzo Caffarelli, come descritti e individuatinella relazione e nelle planimetrie allegate (Allegati 1A, 1B, 1C, 1D), nonchéla prestazione del servizio di catering presso i suddetti spazi.
B) LOTTO 2– CAFFETTERIA E RISTORANTE MACRO (CIG 6068386E88): la gestione della Caffetteria e del Ristorante presso il MACRO, sito all’angolo tra via Nizza e via Cagliari, come descritti e individuati nella relazione e nelle planimetrie allegate (Allegati 2A.1, 2A.2, 2B, 2C, 2D,2E, 2F, 2G, 2H, 2I), nonché la prestazione del servizio di cateringnei suddetti locali e sulla porzione posteriore della terrazza(oltre che, laddove possibile, nel foyer, nella hall e nella reading room).
C) LOTTO 3- CAFFETTERIA CASINA DEL LAGO (CIG 6068393452): la gestione del servizio di caffetteria presso la Casina del Lago,con annesso giardino, come descritti e individuati nella relazione e nelle planimetrie allegate (Allegati 3A, 3B, 3C, 3D), sita in Roma all’interno di Villa Borghese, lungo il Viale dell’Aranciera, adiacente al Museo Xxxxx Xxxxxxx, nonché la prestazione del servizio di catering all’interno della Caffetteria e presso la terrazza del Museo Xxxxx Xxxxxxx ove possibile.
Art. 2
DURATA DELLA CONCESSIONE ED EVENTUALE RINNOVO
Il Concessionario dovrà avviare il servizio, presumibilmente,a decorrere dal 1° aprile 2015 e la concessione terminerà alla data del 31 dicembre 2017, salva la facoltà di
Zètema, previa comunicazione da inviare al Concessionario prima della scadenza del termine pattuito, di rinnovare la concessione di anno in anno, per un periodo massimo di ulteriori 3 (tre) anni.
Il termine di inizio della durata della concessione è posto a favore di Zètema e, pertanto, eventuali slittamenti dello stesso non comporteranno per il Concessionario alcun diritto di risarcimento o di indennizzo.
Art. 3
DOTAZIONI DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE ED EVENTUALE ALLESTIMENTO
Gli spazi oggetto dei servizi di ristorazione e catering verranno resi disponibili nello stato di fatto in cui si trovano attualmente, allestiti e dotati dialcuni arredi, macchinari ed attrezzature come sommariamente indicato in relazione a ciascun lotto nei relativi elenchi arredi e attrezzature (All. 1A per il Lotto 1, All. 2A per il Lotto 2, All. 3A per il Lotto 3).
Saranno a Carico del Concessionario tutti gli interventi di ripristino necessari all’avvio dell’attività.
Le dotazioni di cui agli allegati elenchi, verranno consegnate al Concessionario e, al termine della concessione, dovranno essere dallo stesso riconsegnate alla Società concedente in perfetto stato di manutenzione, salvo il normale degrado d’uso.
Il Concessionario non potrà in alcun modo rivalersi su Zètema nel caso in cui, al momento della consegna dei locali oggetto dei servizi in concessione, alcune dotazioni risultanti nei suddetti Elenchi allegati siano mancanti o mal funzionanti.
Il Concessionarioha la facoltà di proporre in sede di gara un nuovo progetto allestitivo, compatibile con le peculiarità degli spazi oggetto di concessione, da realizzare a propria cura e spese. L’allestimento proposto potrà riguardare la sostituzione delle attrezzature, dei macchinari e degli arredi presenti e potrà altresì comportare il riadattamento dei locali alle nuove esigenze, con eventuale realizzazione di opere edili e impiantistiche. Il Concessionario, in tal caso, dovrà ottenere ogni autorizzazione, permesso, licenza e nulla osta eventualmente occorrenti per l’esecuzione degli interventi previsti nel progetto di allestimento approvato.
Si segnala che il progetto di allestimento eventualmente presentato dall’Aggiudicatario in sede di gara dovrà essere sottoposto all’approvazione della Sovrintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale e di Zètema. Zètema, pertanto, potrà richiedere all’Aggiudicatario di effettuare al progetto presentato le variazioni necessarie a rispondere alle eventuali prescrizioni degli Uffici della Sovrintendenza. La realizzazione delle suddette variazioni non darà diritto all’Aggiudicatario ad alcun riconoscimento di carattere economico.
Il Concessionario, nel caso di nuovo allestimento, dovrà provvedere a propria cura e spese allo smontaggio degli allestimenti presenti unitamente a tutte le dotazioni che non intende utilizzare e al loro trasporto e immagazzinamento presso idoneo deposito. Al termine della concessione, i suddetti allestimenti di proprietà di Zètema, dovranno essere alla stessa restituiti a cura e spese del concessionario.
Art. 4
ORARI DI ESERCIZIO
Il servizio oggetto di affidamento dovrà essere prestatocome di seguito dettagliato in relazione a ciascun Xxxxx, fermo restando che in occasione di eventi particolari e/o aperture straordinarie e previa comunicazione da parte di Zètema, il Concessionario dovrà garantire l’erogazione dei servizi anche in giorni ed orari diversi da quelli di seguito indicati:
a. LOTTO 1 – CAFFE’ CAPITOLINO:
il servizio di caffetteria e piccola ristorazione del Caffè Capitolino e dell’annessa terrazza Xxxxxxxxxx dovrà essere garantito come minimo in tutti i giorni ed orari di apertura al pubblico dei Musei Capitolini e, pertanto, attualmente dal martedì alla domenica, dalle ore 9:00 alle ore 20:00.
Fermo restando quanto sopra, il Concessionario potrà proporre un’estensione dell’orario secondo il programma di apertura indicato in sede di gara. La proposta di estensione degli orari dovrà comunque essere sottoposta alla successiva autorizzazione della Sovrintendenza. L’eventuale autorizzazione sarà subordinata ad una regolamentazione che terrà conto anche di questioni di sicurezza del Museo.
b. LOTTO 2–CAFFETTERIA E RISTORANTE MACRO:
il servizio di caffetteria presso il Bar del MACRO dovrà essere garantito come minimo in tutti i giorni ed orari di apertura ordinari del Museo e, pertanto, attualmente dal martedì alla domenica dalle ore 11.00 alle ore 19.00, il sabato dalle ore 11.00 alle ore 22.00.
Fermo restando quanto sopra, il Concessionario potrà proporre un’estensione dell’orario secondo il programma di apertura indicato in sede di gara. La proposta di estensione degli orari dovrà comunque essere sottoposta alla successiva autorizzazione della Sovrintendenza. L’eventuale autorizzazione sarà subordinata ad una regolamentazione che terrà conto anche di questioni di sicurezza del Museo.
Si segnala che l’apertura dei suddetti spazi nei giorni e negli orari di chiusura del Museo potrà comportare per il Concessionario costi aggiuntivi (ad esempio, per la vigilanza degli spazi).
c. LOTTO3 – CASINA DEL LAGO:
il servizio di caffetteria presso la Casina del Lago dovrà essere garantito come minimo in tutti i giorni di apertura al pubblico del Museo Xxxxxxx e, pertanto, attualmente dalmartedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 16.00 nel periodo ottobre- maggio e dalle ore 13:00 alle ore 19.00 nel periodo giugno-settembre; il sabato e la domenica dalle ore ore 10.00 alle ore 19.00.
Fermo restando quanto sopra, il Concessionario potrà proporre un’estensione dell’orario secondo il programma di apertura indicato in sede di gara. La proposta di estensione degli orari dovrà comunque essere sottoposta alla successiva autorizzazione della Sovrintendenza.
I suddetti orari minimi di esercizio potranno subire delle variazioni in conseguenza di eventuali modifiche ai giorni e agli orari di apertura dei Musei sopra indicati per decisione dell’Amministrazione Comunale.
Fermo restando quanto sopra, l’attività di catering potrà essere svolta sia in orario di chiusura dei Musei che in orario di apertura al pubblico, secondo quanto previsto al successivo articolo 6.
Art. 5
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è tenuto ad eseguire le attività affidate in concessione a perfetta regola d’arte, con la massima cura e diligenza, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio e sotto la propria direzione, sorveglianza e responsabilità, nel rispetto del presente Capitolato, del Piano di Gestione presentato in sede di gara e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.
I servizi oggetto di concessione contribuiscono come fattore di spicco all’immagine complessiva dei Musei ove sono ubicati i relativi spazi e pertanto il Concessionario dovrà garantire una qualità dell’offerta al pubblico e un’immagine degli ambienti di esercizio di alto livello.
Fatti salvi gli obblighi e gli oneri previsti in altre parti del presente Capitolato ed in generale tutti quelli necessari alla buona gestione delle attività affidate in concessione, è fatto obbligo al Concessionario di:
⮚ realizzare le attività oggetto della concessione con proprietà e decoro e secondo standard prestazionali di elevata qualità;
⮚ garantire il servizio come minimo in tutti i giorni ed orari di apertura dei Musei cui l’attività in concessione si rivolge;
⮚ assicurare un elevato livello di qualità del servizio, sia con riguardo ai generi alimentari offerti e alle materie prime utilizzate, sia con riguardo al rispetto delle norme igienico-sanitarie;
⮚ somministrare prodotti e generi di consumo di primaria qualità e completamente rispondenti alla normativa vigente in materia;
⮚ esporre al pubblico, in modo visibile e per tutto il periodo contrattuale, gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio, i prezzi delle bevande e degli alimenti che dovranno essere conformi a quanto stabilito dai regolamenti e dalle leggi vigenti in materia, nonché a quanto dichiarato in sede di gara;
⮚ contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi. A tal fineil Concessionario, per lo svolgimento dei servizi affidati, dovrà dotarsi di un sistema di contabilizzazione automatica per gli incassi, tramite registratori di cassa a norma di legge;
⮚ consentire il pagamento, da parte del pubblico, anche attraverso carte di credito, bancomat, POS ed altri sistemi similari;
⮚ provvedere direttamente agli allacci e alle volture di tutte le utenze necessarie allo svolgimento del servizio (elettriche, idriche, telefoniche, ecc.), nonché ai
pagamenti delle relative spese (ad esclusione della buvette per il Lotto 1, come precisato all’articolo successivo);
⮚ provvedere a tutti gli adempimenti di legge per lo svolgimento dei servizi oggetto degli spazi utilizzati;
⮚ assumere integralmente ogni onere presente o futuro, relativo ad imposte, diritti, tasse, ecc., stabiliti relativamente all’esecuzione dei servizi e all’uso degli spazi concessi;
⮚ non arrecare disturbo all'ordine pubblico e alla pubblica tranquillità nell’esercizio delle attività in concessione e, comunque, attenersi alla normativa vigente in materia e alle prescrizioni delle Autorità amministrative competenti;
⮚ rispettare tutte le norme comunitarie e nazionali igienico-sanitarie vigenti in materia, sia per quanto riguarda la preparazione e la somministrazione delle bevande e degli alimenti, sia per quanto riguarda il loro trasporto e conservazione, anche nel rispetto del regolamento n.852/2004 (HACCP);
⮚ custodire e conservare in buono stato gli spazi utilizzati, nonché gli impianti, le apparecchiature e gli arredi presenti in detti locali, effettuando sugli stessi, per tutta la durata del rapporto contrattuale, i necessari interventi di manutenzione ordinaria, sollevando Zètema da ogni responsabilità ed onere in tal senso;
⮚ mantenere i locali, le aree esterne, ove presenti, gli arredi e gli strumenti utilizzati nello svolgimento del servizio e nella conservazione, preparazione e somministrazione dei prodotti in perfetto stato di pulizia;
⮚ provvedere allo smaltimento dei rifiuti, classificati e cerniti, provvedendo alla loro collocazione nei siti all’uopo destinati, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;
⮚ provvedere alla fornitura delle stoviglie, del tovagliato e di tutto quanto sia necessario a permettere l’erogazione del servizio;
⮚ fornire a tutto il personale uniformi coerenti con l’immagine dei locali, secondo il progetto di immagine presentato in sede di gara e controllare che il personale le indossi costantemente;
⮚ formare il personale in modo da garantire un’alta qualità del servizio reso al pubblico;
⮚ prevedereproposte specifiche per bambini di età compresa tra 0 e 12 anni;
⮚ effettuare il carico e lo scarico delle merci entro l’orario di apertura del Museo;
⮚ limitatamente al Lotto 3, provvedere quotidianamente alla chiusura e apertura dei cancelli di recinzione del Giardino del Lago, a propria cura e spese, con modalità che saranno successivamente concordate.
Fermo restando quanto sopra, limitatamente al Lotto 1 (Caffè Capitolino), è fatto altresì obbligo al Concessionario di riservare gratuitamente gli spazi coperti dalle tensostrutture della terrazza Caffarelli all'Amministrazione Capitolina per 12 giorni l'anno, per attività istituzionali e culturali su richiesta della Sovrintendenza anche su indicazione del Gabinetto del Sindaco.
Il Concessionario non potrà a sua discrezione variare i prezzi dei prodotti e dei menù offerti rispetto a quanto indicato nella Proposta gastronomica presentata in sede di gara e oggetto di valutazione, se non a decorrere dal secondo anno della concessione e in misura non superiore al tasso di variazione annuale dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA).
Il Concessionario non potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, neppure in caso di controversia con la Società concedente, salvo i casi di comprovata forza maggiore, dei quali il Concessionario s’impegna a dare tempestiva comunicazione a Zètema.
Il Concessionario è tenuto a nominare, al momento dell’avvio della gestione, il nominativo del Responsabile delle attività oggetto della presente concessione,che dovrà essere reperibile per tutta la durata della concessione.
Art. 6
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CATERING
Il Servizio di Catering sarà svolto, all’interno dei Musei Capitolini, presso il Caffè Capitolino e l’annessa terrazza Caffarelli (Lotto 1);all’interno del MACRO (Lotto 2) presso la Caffetteria ed il Ristorante e sulla porzione posteriore della terrazza, che non è di pertinenza del ristorante (oltre che, laddove possibile, nel foyer, nella hall e nella reading room); all’interno della Caffetteria della Casina del Lago (Lotto 3) e presso la terrazza del MuseoCarlo Bilottiove possibile.
Il Concessionario è tenuto a svolgere il servizio mediante l’impiego di personale professionalmente qualificato, garantendone la presenza nel rispetto degli orari di servizio stabiliti.
L’attività di Xxxxxxxx dovrà svolgersi in occasione di eventi indicati dalla Sovrintendenza e/o da Zètema.
L’Aggiudicatario, per tutta la durata della presente concessione, avrà l’esclusiva per l’attività di Catering in relazione al Lotto aggiudicato.
Come previsto per il servizio di caffetteria, anche per il servizio di catering, Zètema si riserva la prerogativa di eseguire ispezioni, verifiche e controlli – anche tramite terzi all’uopo incaricati – al fine di verificare il livello qualitativo del servizio e il rispetto di tutti gli obblighi del Gestore in conformità a quanto concordato, nonché a quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dal presente Capitolato.
Art. 7
VERIFICA DELL’AREA PRIMA DELLA CONSEGNA, PRIMA DELL’INIZIO DEL SERVIZIO E AL TERMINE DELLA CONCESSIONE
Zètema e il Concessionario redigeranno un verbale di consegna per l’affidamento in uso dei locali che attesti le condizioni e lo stato del luogo e le dotazioni presenti (allestimenti, arredi, attrezzature e macchinari).
Nel caso venga proposto dal Concessionario un Progetto di allestimento, prima dell’avvio delle attività in concessione, un Responsabile di Zètema, provvederà a verificare l’area al fine di controllare che l’eventuale allestimento realizzato sia conforme al Progetto presentato in sede di gara e alle modifiche eventualmente richieste da Zètema
Qualora gli arredi e gli allestimenti realizzati dal Concessionario siano difformi da quelli proposti in sede di gara e dalle modifiche eventualmente richieste da Zètema, quest’ultima procederà, anche in relazione alla gravità della difformità, ad indicare un termine entro il quale il Concessionario dovrà adempiere correttamente.
Qualora tale termine decorra invano o nel caso il Concessionario non adempia gli adeguamenti richiesti o adempia in maniera parziale, Zètema provvederà ad applicare le penali di cui al successivo art. 17.
Entro 7 (sette) giorni dalla scadenza del Contratto, il Concessionario dovrà riconsegnare a Zètema in perfetto stato di manutenzione, salvo il normale degrado d’uso, gli spazi nonché gli allestimenti, arredi, macchinari e attrezzature presenti al momento della firma del contratto, come risultanti dal verbale di consegna sottoscritto dalle parti.
Ove il Concessionario abbia allestito i locali oggetto dei servizi in concessione secondo il progetto presentato in sede di gara, entro 7 (sette) giorni dalla scadenza del Contratto dovrà provvedere a disallestire l’area a propria cura e spese e dovràriallestire gli spazi affidati in concessionecon le dotazionidi proprietà di Zètema non utilizzate dal Concessionario,fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti.
Della riconsegna dei locali verrà redatto in contraddittorio tra le Parti apposito verbale.
Art. 8
MODIFICHE E MIGLIORIE ALLA STRUTTURA
Nel corso della durata della concessione, il Concessionario non potrà realizzare nessun intervento di modifica o miglioria degli spazi affidati, senza il preventivo consenso scritto di Zètema. Il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute per modifiche o migliorie realizzate.
Art. 9
LICENZE E AUTORIZZAZIONI
Il Concessionario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari nei confronti delle Autorità competenti, volti ad ottenere il rilascio di tutte le licenze e/o autorizzazioni necessarie all’espletamento delle attività oggetto di affidamento e dovrà trasmettere tutta la relativa documentazione a Zètema.
La licenza per lo svolgimento dell’attività sarà rilasciata, da parte dell’Amministrazione competente, direttamente all’Aggiudicatario, su richiesta di quest’ultimo, con l’eventuale supporto di Zètema.
Art. 10 CANONE E ROYALTIES
A decorrere dalla data di avvio della concessione, presumibilmente dal 1 aprile 2015, il Concessionario dovrà corrispondere a Zètema, con cadenza trimestrale, il canone e le royalties sul fatturato secondo quanto offerto in sede di gara.
A partire dal secondo anno il canone sarà rivalutato in base agli indici ISTAT.
Il pagamento del canone dovrà essere corrisposto dal Concessionario con pagamenti trimestrali anticipati, entro il primo giorno del mese del trimestre di riferimento.
Il pagamento della percentuale (royalty) sul fatturato conseguito per i servizi di caffetteria e ristorazione oggetto di concessione, nonché conseguito per i servizi di catering,dovrà avvenire trimestralmente sulla base dei dati forniti dal gestore. A tal fine, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del trimestre, il Concessionario dovrà inviare a Zètema l’importo del fatturato del trimestre di riferimento.
Il Concessionario dovrà fornire a Zètema la rendicontazione dei fatturati separatamente per la caffetteria e per il servizio di catering e, limitatamente al Lotto 2, per il ristorante.
In aggiunta a quanto sopra, il Concessionario dovrà fornire a Zètema, altresì, un elenco riepilogativo degli eventi realizzati con il proprio servizio di catering nel trimestre di riferimento, con indicazione, per ciascuno di essi, del fatturato conseguito.
Zètema emetterà una fattura per un importo pari alla percentuale di royalty offerta in sede di gara moltiplicata per il fatturato del trimestre di riferimento ed il gestore dovrà provvedere al saldo entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa.
Nel caso in cui Zètema eserciti la facoltà di rinnovo della Concessione, come previsto all’art. 2 del presente Capitolato, la royalty sul fatturato offerta dal Concessionario in sede di gara sarà incrementata di 2 punti percentuali.
Il pagamento degli importi dovuti dovrà essere corrisposto dal Concessionario mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato da Zètema (nel contratto di affidamento che verrà stipulato tra Zètema e il Concessionario) e dovrà indicare il codice CIG relativo al lotto aggiudicato.
Art. 11 CARATTERISTICHE DEL PERSONALE
Il Concessionario dovrà impiegare personale professionalmente qualificato, che osservi diligentemente le disposizioni contrattuali e tutte le norme e le disposizioni generali vigenti in materia. Il personale dovrà essere curato nell’aspetto, nei modi e nel vestiario.
Gli addetti impiegati dovranno essere in numero sufficiente a garantire una soddisfacente erogazione del servizio, anche in caso di aperture straordinarie.
Il personale dovrà essere in possesso di adeguata preparazione professionale, relativamente ai requisiti igenico-sanitari previsti nonché debitamente formato sia per quanto attiene le procedure HACCP, sia per quanto attiene il disposto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il Concessionario si obbliga a fornire, all’inizio del servizio, l’elenco del personale addetto allo stesso, che dovrà essere in possesso delle caratteristiche indicate in sede di offerta tecnica, nonché a segnalare tempestivamente le successive variazioni. In caso di sostituzioni del personale, i sostituti dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti professionali posseduti dal personale sostituito.
Il Concessionario, a richiesta scritta di Zètema ed entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a sostituire il personale dipendente che non soddisfi i requisiti richiesti, senza che ciò possa costituire motivo di variazione dei prezzi contrattuali o di ulteriori oneri rispetto a quelli pattuiti in sede di gara.
Art. 12
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE
Nell’espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato, il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Il Concessionario sarà tenuto, pertanto, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria.
Il Concessionario dovrà continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.
Il Concessionario inoltre deve rispettare tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Zètema è esonerata da qualsiasi responsabilità per violazione degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti.
Art. 13 USO DEL LOGO
Il Concessionario, per la durata della concessione, potrà utilizzare il logo ufficiale del Museo al quale si rivolgono le attività e i servizi oggetto della presente procedura: Musei Capitolini per il Lotto 1; MACRO per il Lotto 2; Museo Xxxxx Xxxxxxx per il Lotto 3, esclusivamente per materiali ed attrezzature da utilizzare internamente alle strutture museali (tovagliati, paline, oggettistica,ecc.)
Al di fuori dell’ambito di gestione dei servizi in concessione è fatto espresso divieto al Concessionario di utilizzare o esibire in qualsiasi modo il logo o qualsiasi altro segno distintivo proprio del Museo cui l’attività in concessione si rivolge, salvo eventuali successivi accordi con Zètema.
Art. 14 RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI
Il Concessionario è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere eventualmente arrecati alle persone e/o alle cose e/o ai locali nello svolgimento delle attività affidate in concessione. Il Concessionario è responsabile dell’operato del personale da esso dipendente.
Il Concessionario è unico responsabile di qualsiasi contravvenzione.
Il Concessionario si assume ogni responsabilità derivante da avvelenamenti ed intossicazioni eventualmente conseguenti all’ingestione di cibi contaminati o avariati, somministrati nell’ambito dell’attività in concessione.
Il Concessionario garantisce e manleva Zètema da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza di norme legislative e regolamentari inerenti alle prestazioni
oggetto del presente Capitolato ed in particolare delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. L’Aggiudicatario, pertanto, è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione.
Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge, il Concessionario dovrà possedere o stipulare apposita polizza a copertura degli eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento della propria attività, nonché a copertura degli eventuali danni a carico delle attrezzature e degli arredi dovuti ad incendio, furto e danneggiamento.
Una copia della polizza dovrà essere consegnata a Zètema prima della stipula del contratto.
Art. 15 VERIFICHE E CONTROLLI
Zètema si riserva la facoltà di eseguire in ogni momento ispezioni, verifiche e controlli – anche tramite terzi all’uopo incaricati – al fine di accertare il livello qualitativo dei servizi affidati in gestione, lo stato dei locali, la qualità e la quantità dei generi alimentari somministrati dal Concessionario e, più in generale, il rispetto di tutti gli obblighi del Gestore in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, dal presente Capitolato e dal Piano di Gestione presentato in sede di gara.
Art. 16 GARANZIA FIDEIUSSORIA
L’Aggiudicatario del singolo lotto, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nonché dell’eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire in favore di Zètema e prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria, prestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore della concessione in relazione al lotto aggiudicato tenuto conto della durata della stessa sino al 31/12/2017, e pertanto pari ad € 275.000,00 per Lotto 1; € 69.000,00 per il Lotto 2; € 160.000,00 per il Lotto 3.
Tale garanzia fideiussoria, come stabilito nell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Società appaltante.
Resta salvo e impregiudicato il diritto di Zètema al risarcimento dell’eventuale maggior danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.
Art. 17 PENALITÀ
Le attività oggetto di affidamento devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dal presente Capitolato e nell’offerta tecnica-economica presentata in sede di gara.
Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, il Concessionario se non ottempera – per cause non dipendenti da Zètema ovvero da forza maggiore o caso fortuito - alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto a penalità secondo gli importi e nei casi di seguito indicati:
a) in caso di ritardo nell’apertura al pubblico delle attività oggetto di concessione rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato in relazione al singolo lotto o a quanto successivamente concordato nel Contratto stipulato col Concessionario, si applicherà una penale giornaliera pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00);
b) in caso di mancato rispetto degli orari e dei giorni di apertura delle attività oggetto di concessione, rispetto a quanto indicato come minimo nel presente Capitolato e nel Piano di Gestione presentato in sede di gara oppure in caso di mancato rispetto di quanto concordato con Zètema in caso di aperture straordinarie, si applicherà una penale pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per singola infrazione;
c) in caso di mancata sostituzione del personale di servizio, a seguito di richiesta scritta da parte di Zètema, trascorsi 15 giorni dal suo ricevimento, si applicherà una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00);
d) per ogni giorno di ritardo nell’invio del fatturato del trimestre di riferimento, entro i termini previsti al precedente art. 10, Zètema avrà la facoltà di applicare una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00);
e) per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone o delle royalty, rispetto alle tempistiche previste nel presente Capitolato d’Xxxxx, Zètema avrà la facoltà di applicare una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00);
f) nel caso in cui il Concessionario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Contratto nonché – ove compatibili e/o migliorative per Zètema – nell’Offerta tecnica e nel Piano di Gestione presentato in sede di gara, si applicherà una penale commisurata alla gravità dell’inadempimento, fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00 (mille/00).
Gli eventuali inadempimenti che possono dar luogo all’applicazione delle penali devono essere contestati per iscritto da Zètema al Concessionario. In tal caso, il Concessionario deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, Zètema potrà applicare al Concessionario le penali come sopra indicate.
Zètema, per la riscossione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali, potrà emettere fattura per il relativo importo ovvero avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, il Concessionario deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Zètema.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto di Zètema a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 18 DIVIETO DI CESSIONE
Al Concessionario è fatto espresso divieto di cedere a terzi, anche in parte, l’attività affidata in concessione, pena la risoluzione del contratto medesimo, ai sensi dell’art. 1456 c.c. e ferma restando la facoltà di Zètema di agire per ottenere il risarcimento degli eventuali danni.
Art. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Capitolato, Zètema potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all‘Aggiudicatario con raccomandata a/r nei seguenti casi:
a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento dei suddetti obblighi ed oneri;
b) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del Contratto;
c) mancata osservanza delle disposizioni normative riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori;
d) mancato rispetto nei confronti dei propri dipendenti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e delle condizioni previste dal CCNL di categoria;
e) mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie;
f) mancato rispetto delle norme di contabilizzazione e tributarie vigenti in materia;
g) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Concedente;
h) commissione di abusi o fatti illeciti da parte del Concessionario ovvero dei propri dipendenti e/o collaboratori;
i) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro il Concessionario, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario.
L’eventuale dichiarazione di risoluzione deve essere inviata con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione ha effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari e il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Zètema.
In caso di risoluzione del Contratto, Zètema:
- ha diritto al pagamento del canone e delle royalties maturati sino al momento di efficacia della risoluzione;
- si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’interruzione del servizio;
- si riserva la facoltà di rivalersi sull’importo della cauzione definitiva prestata.
Art. 20
SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI
Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, saranno integralmente poste a carico del Concessionario, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico alla Società concedente.
In caso d’uso, al contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro, con ogni relativo onere a carico del Concessionario.
Art. 21
CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO
Il Concessionario dichiara di aver preso visione e di attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico e nel “Modello organizzativo” di cui al D.Lgs. 231/2001, quest’ultimo integrato dai Piani di Prevenzione della corruzione adottati ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione ex l. 190/2012, entrambi adottati da Zètema e resi disponibili nel sito internet xxx.xxxxxx.xx. L’inosservanza di detti principi costituirà inadempienza agli obblighi del presente Capitolato e legittimerà Zètema a valutare l’adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Il Concessionario dichiara, inoltre, di non incorrere in alcuna delle ipotesi di responsabilità contenute nel D.Lgs. 231/2001 e che nessuna azione giudiziaria è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa. Qualora, in costanza del rapporto contrattuale, il Contraente dovesse trovarsi nelle condizioni di cui sopra, si impegna a darne tempestiva informativa a Zètema, che valuterà l’adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Il Concessionario si impegna a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto, nell’ambito dell’esecuzione del contratto, i principi di cui al D.Lgs. 231/2001 e i principi riportati nel richiamato Codice Etico.
Art. 22
NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
L’esecuzione dei servizi e delle attività oggetto del presente affidamento è regolata, in via graduata:
- dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- dalle disposizioni degli Atti di gara (Bando di gara - Capitolato d’Oneri e relativi allegati - Disciplinare di gara);
- da quanto previsto nell’Offerta tecnico-economica presentata dall’Aggiudicatario in sede di gara;
- dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, ferme restando, in quanto richiamate, le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- da tutte le altre disposizioni normative e regolamentari relative alla natura delle attività e dei servizi affidati.
Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l’Aggiudicatario rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
Art. 23 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
In caso di contestazioni in merito all’interpretazionedel presente Capitolato e dei suoi allegati, nonché dell’offerta presentata in sede di gara ovvero in merito all’esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto,le Parti devono tentare una conciliazione per l’immediata soluzione delle controversie.
Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Roma.
Il Presidente e Amministratore Delegato Xxxxxx Xxxxxxx