Accordo di programma di collaborazione istituzionale nella materia della prevenzione incendi
Accordo di programma di collaborazione istituzionale nella materia della prevenzione incendi
tra
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e
Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con sede in Xxxxxx xxx Xxxxxxxx – 00000 Xxxx, nella persona del Capo del Corpo Dott. Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx
e
L’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, rappresentato dal Consiglio Nazionale, con sede in via in Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx, nella persona del Presidente Per. Ind. Xxxxxxx Xxxxxx,
Premesso che
I. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF), che dipende dal Ministero dell’interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, espleta le competenze istituzionali di prevenzione incendi, soccorso pubblico e difesa civile, oltre a tutte le attività assegnate al Corpo Nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto dal D. Lgs 139 del 8.3.2006, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 29.5.2017.
II. In base alla normativa vigente, il CNVVF stabilisce i criteri validi per la formazione finalizzata all’autorizzazione ed alla iscrizione dei professionisti che operano nel settore della prevenzione incendi negli elenchi di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, nonché per i relativi corsi e seminari di aggiornamento.
III. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, più in generale, è impegnato nelle iniziative informative, formative e divulgative, da svolgere anche in collaborazione con altre istituzioni ed enti, per la diffusione della cultura della prevenzione incendi e della sicurezza.
IV. L’Ordine professionale dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati, istituito dalla legge 24 giugno 1923, n. 1395, regolamentato con Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, è composto da circa 45 mila iscritti, muniti di 27 specializzazioni, legate anche alla prevenzione incendi e alla sicurezza, distribuiti nei 98 Collegi territoriali provinciali.
V. L’Ordine professionale è rappresentato dal Consiglio Nazionale dei Periti industriali (CNPI) che, tra le proprie finalità istituzionali, ha anche quella di predeterminare per i propri iscritti le condizioni per il migliore utilizzo delle opportunità formative finalizzate alla valorizzazione, sviluppo, aggiornamento e specializzazione delle competenze professionali, comprese quelle in materia di prevenzione incendi e sicurezza.
VI. In attuazione dei principi europei relativi alle attività libero professionali (sistema EQF, VI livello), con la recente legge 89/2016 è stato stabilito che per l’accesso alla libera professione regolamentata di Perito Industriale occorre il possesso di un diploma di laurea triennale, in una delle 14 classi (L-3; L-4; L-7; L-8; L-9; L-17; L-21; L-23; L-25; L-26; L-27; L-30; L-31; L-34) indicate
dall’art. 55, lett. b) dpr 328/2001, unitamente ad un tirocinio di sei mesi, svolto in tutto o in parte durante l’ultimo anno del corso di studi, tramite convenzioni stipulate tra gli Ordini o Collegi e le Università (art. 6 D.P.R. n. 328/01).
VII. Gli iscritti all’Ordine dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati sono tenuti alla formazione continua professionale che, se svolta in collaborazione con gli atenei, può attribuire crediti utili sia per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale (C.F.P.) e sia per il conseguimento della laurea (C.F.U.).
VIII. Al fine di favorire l’acquisizione di una elevata preparazione di livello universitario per tutti i Periti industriali, in rappresentanza dell’Ordine, il CNPI ha stretto accordi di collaborazione con le Università italiane e straniere su tematiche di comune interesse, quali l’orientamento degli studenti verso i corsi di laurea e la professione, lo svolgimento dei tirocini formativi presso gli studi dei professionisti, le aziende qualificate e le amministrazioni pubbliche, comprese quelle preposte alla prevenzione incendi e alla sicurezza, la condivisione dei corsi di formazione professionale e dei corsi di laurea triennale professionalizzanti per i Periti industriali, anche per quanto concerne la materia della prevenzione incendi e la sicurezza. In relazione ai tirocini professionali, da svolgere durante l’ultimo anno del corso di laurea (ai sensi dell’art. 6, DPR 137/2012), è in fase di definizione la convenzione quadro dell’Ordine direttamente con i Ministeri competenti dell’Istruzione, Università e Ricerca e della Giustizia. L’Ordine ha firmato con il MIUR una convenzione quadro sull’alternanza scuola e lavoro, che si può declinare anche nella materia della prevenzione incendi e della sicurezza.
IX. In data 12 dicembre 2016 il MIUR ha pubblicato il D.M. n. 987/2016 nel quale è prevista, all’art. 8 sia una maggiore flessibilità dell’offerta formativa per gli atenei (comma 1) e sia l’istituzione in via sperimentale delle nuove lauree ad orientamento professionale, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzate da un percorso formativo teorico, di laboratorio ed applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, all’interno di convenzioni con gli ordini professionali, nel rispetto di specifici criteri (comma 2). Il MIUR, con successivo
D.M. del 29 novembre 2017, n. 935, ha integrato tale disciplina e dato avvio alla fase sperimentale dall’A.A. 2018/2019.
X. L’Ordine orienta altresì gli studenti delle scuole superiori verso la scelta dei percorsi di studio universitario più appropriati, lo svolgimento dei tirocini formativi e di quelli propedeutici all’esame di abilitazione per l’accesso alla professione di Perito industriale, nonché all’acquisizione della formazione professionale continua obbligatoria per le diverse specializzazioni, compresa quella sulla prevenzione incendi e la sicurezza.
XI. In materia di prevenzione incendi, ai sensi del DM 5 agosto 2011, negli elenchi del Ministero dell’Interno possono iscriversi i Periti industriali e i Periti industriali laureati che siano in possesso dell’attestazione di frequenza con esito positivo del corso di base di specializzazione di prevenzione incendi (art. 3, comma 2, lett. a) ovvero i Periti industriali laureati che comprovino di aver seguito favorevolmente, durante gli studi universitari, uno dei corsi d’insegnamento (art. 3, comma 2, lett. b) aventi per oggetto le materie della prevenzione incendi.
XII. Più precisamente, in base all’art. 4 DM cit., il Dipartimento, sentiti i Consigli nazionali delle professioni interessate, stabilisce i programmi dei corsi di base di specializzazione di prevenzioni incendi, nonché la durata degli specifici insegnamenti. La direzione e l’organizzazione dei corsi è affidata agli Ordini e Collegi professionali provinciali o, d’intesa con gli stessi, alle Autorità scolastiche o universitarie. Il Dipartimento approva la direzione e organizzazione dei corsi che sono
proposte dagli Ordini e Xxxxxxx professionali che designano un responsabile del progetto formativo che ha il compito di predisporre il modulo formativo in conformità ai criteri stabili dalla normativa vigente e da sottoporre all’approvazione del Dipartimento; coordinare l’attività formativa; proporre ai Consigli degli Ordini e dei Collegi provinciali gli esperti qualificati per l’affidamento degli incarichi di docenza. Per la docenza possono essere altresì proposti esperti qualificati e funzionari appartenenti ai ruoli tecnico-operativi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. I corsi si svolgono presso il Dipartimento, le università, gli istituti scolastici e le altre sedi indicate dai soggetti organizzatori.
XIII. Inoltre, in base all’art. 5 DM cit., a conclusione di ogni corso base di specializzazione di prevenzione incendi è previsto un esame inteso ad accertare l’idoneità dei partecipanti. La commissione d’esame è formata da un presidente e da almeno quattro componenti esperti designati dalla direzione del corso, di cui almeno due appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il Presidente della commissione è, per corsi svolti presso le strutture centrali del Dipartimento, il Capo del Corpo Nazionale o un suo delegato, e per i corsi svolti in altre sedi, il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio o un suo delegato.
XIV. Le università abilitate al rilascio del titolo di studio, laurea triennale, necessario per l’accesso all’albo professionale dei Periti industriali possono attivare, all’interno della propria offerta formativa, corsi di insegnamento aventi per oggetto le materie previste dai corsi di base di specializzazione in prevenzione incendi. I corsi dovranno prevedere un numero complessivo di ore non inferiore a 120 di insegnamento, organizzate in lezioni, esercitazioni pratiche e visite formative. Ai fini dell’idoneità all’iscrizione dei laureati nel registro, i programmi di insegnamento di tali corsi devono essere preventivamente approvati dal Dipartimento.
XV. Con DM 2.2.2016 è stata ridefinita l’articolazione aggiornata del programma del corso base di specializzazione antincendio e la previsione di strumenti di verifica della qualità dell’attività formativa.
XVI. In base ai principi generali dell’ordinamento ex legge 241/1990, alle richiamate disposizioni sui corsi base di specializzazione in materia di prevenzione incendi, nonché a quelle sulla formazione e le professioni, è prevista la possibilità di stipulare accordi tra le istituzioni pubbliche, comprese quelle preposte alla materia della prevenzione incendi, del mondo accademico e del sistema ordinistico per sviluppare la collaborazione istituzionale e definire, in termini condivisi, l’attuazione della disciplina di alcune attività di comune interesse.
XVII. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l’Ordine dei Periti industriali e Periti industriali laureati (di seguito denominati anche Parti) intendono collaborare in partenariato, nell’ambito delle proprie finalità e competenze istituzionali, per lo sviluppo della cultura della prevenzione incendi e della sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alla formazione degli studenti e dei professionisti.
XVIII. Le parti intendono avviare e sviluppare sinergie in materie di interesse comune anche per la collettività quali: conferenze, convegni, studi di settore su problematiche di sicurezza antincendio, predisposizioni e attuazioni di progetti di formazione universitaria, post universitaria e professionale mirati alla divulgazione della cultura della prevenzione incendi e della sicurezza sul lavoro.
XIX. La collaborazione tende, altresì, ad agevolare le scelte professionali degli studenti e dei neolaureati mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sia da parte delle istituzioni pubbliche che da parte dei professionisti privati.
VISTO
- L’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..
Convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1 – Finalità e oggetto
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo che le parti stipulano con la finalità di collaborare istituzionalmente per sviluppare insieme progetti, iniziative e attività dirette a diffondere la cultura della prevenzione incendi e della sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alla formazione degli studenti e dei professionisti.
La collaborazione tra le parti, anzitutto, si riferisce alle seguenti principali aree tematiche: la formazione universitaria nei corsi di laurea triennali che rilasciano un titolo di studio; l’iscrizione all’albo dei Periti industriali e, in particolare, le nuove lauree ad orientamento professionale; l’orientamento formativo degli studenti delle scuole secondarie verso i corsi di laurea e la professione; i tirocini formativi e professionali; la formazione continua obbligatoria dei Periti industriali.
L’ambito del presente accordo di programma si può estendere ad altre aree tematiche di comune interesse, quali quelle concernenti l’alternanza scuola e lavoro, le attività convegnistiche e divulgative, i progetti di ricerca e le altre iniziative rilevanti in materia di prevenzioni incendi e sicurezza sul lavoro che le parti ritengano opportuno ricondurre ai principi generali della loro collaborazione.
L’accordo di programma di collaborazione può essere seguito da piani operativi inerenti singole aree tematiche o per particolari progetti, iniziative e attività.
In ambito regionale e provinciale, inoltre, potranno essere attuati singoli piani attuativi tramite le articolazioni territoriali delle parti che sviluppino e dettaglino i ruoli, le modalità di collaborazione, i contenuti e le attività oggetto del presente accordo di programma delle stesse parti insieme agli atenei universitari.
Art. 2 – Percorsi di formazione universitaria per gli iscritti all’Ordine dei Periti industriali
In particolare, per accedere all’attività professionale di Perito Industriale Laureato occorre il possesso di un diploma di laurea almeno triennale, in una delle 14 classi di laurea triennale che corrispondono ai sette nuovi profili professionali, raccolti nei tre principali ambiti di attività libero professionale civile, tecnologico e informazione, come da prospetto allegato (doc. 1).
Le parti intendono collaborare insieme alle università nella costruzione dei percorsi formativi universitari, comprensivi di insegnamenti, corsi base e di aggiornamento, seminari, tirocini e attività formative, lezioni, esercitazioni pratiche e visite formative, in materia di prevenzione incendi (ai sensi del DM 5 agosto 2011 xx.xx.), che rispondano alle esigenze dei Periti industriali, sia per professionisti iscritti all’Ordine e sia per coloro che si iscriveranno nei prossimi anni.
Nella collaborazione rientra la disponibilità a condividere con tutti gli atenei interessati gli adeguamenti dell’offerta formativa universitaria e post universitaria (Master, Corsi di alta formazione, etc.) maggiormente funzionali alle esigenze di innalzamento del titolo di studio e di specializzazione dei periti industriali in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro.
A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 8 la presentazione dei progetti formativi da proporre agli atenei in relazione all’inserimento nell’offerta formativa universitaria di insegnamenti, corsi base e di aggiornamento, seminari, tirocini e attività formative teoriche e pratiche in materia di prevenzione incendi (ai sensi del DM 5 agosto 2011).
Art. 3 – Lauree triennali ad orientamento professionale
In data 12 dicembre 2016 il MIUR ha pubblicato il D.M. n. 987/2016, successivamente modificato dal DM 935 del 29 novembre 2017, nel quale è previsto, all’art. 8 comma 2, che ciascun Ateneo può proporre al massimo un corso di laurea per anno accademico, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio ed applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, e definito in relazione a professioni comunque disciplinate a livello nazionale, a partire da quelle ordinistiche, nel rispetto dei criteri riportati nell’allegato (doc. 2).
Nell’ambito dei percorsi di studio professionalizzanti, le parti intendono sviluppare la collaborazione in materia di prevenzione incendi con gli atenei interessati all’avvio sperimentale delle lauree triennali ad orientamento professionale per i Periti industriali, che rispondano ai loro diversi profili professionali.
Le parti si impegnano, in particolare, a costruire delle proposte di progetti formativi condivisi in materia di prevenzione incendi che prevedano, tra l’altro, l’inserimento nell’offerta formativa universitaria di insegnamenti, corsi base e di aggiornamento, seminari, tirocini e attività formative teoriche e pratiche in materia di prevenzione incendi (ai sensi del DM 5 agosto 2011). In ogni caso, le parti collaborano nel costruire il tirocinio formativo in materia di prevenzione incendi organizzato in diretto raccordo con il sistema dell’abilitazione professionale dei Periti industriali. Il tirocinio in materia di prevenzione incendi, in particolare, potrà comprendere sia la frequenza di corsi organizzati dalle parti, anche in convenzione con l’università, sia la partecipazione alle attività pratiche presso studi dei professionisti abilitati, ovvero presso aziende o amministrazioni pubbliche o le stesse strutture nazionali o territoriali dei Vigili del Fuoco.
Art. 4 – Orientamento degli studenti ai corsi di laurea e alla professione di Perito industriale
L’attività di orientamento è fondamentale per supportare gli studenti nelle scelte consapevoli dei percorsi di studio universitari e degli sbocchi professionali più adeguati che comprendano anche la preparazione di qualità in materia di prevenzione incendi.
Le parti, nell’ambito delle rispettive competenze, si impegnano a collaborare nella progettazione, predisposizione e svolgimento delle varie iniziative informative, di supporto e di orientamento per gli studenti, in fase sia di entrata che in uscita dai corsi universitari finalizzati all’accesso alla professione di perito industriale.
Anzitutto, l’orientamento si riferisce all’assistenza da prestare nell’individuazione dei percorsi di studio universitari che abbiano un’offerta formativa qualificata relativa alla prevenzione incendi, per quanto attiene all’iscrizione alle lauree abilitanti per la professione di perito industriale e all’esercizio delle conseguenti opzioni accademiche legate alla scelta da parte dello studente dell’indirizzo, del curriculum, degli insegnamenti non vincolati e delle restanti attività formative professionalizzanti interne ed esterne all’Ateneo, comprese quelle organizzate in collaborazione e accreditate dall’Ordine dei periti industriali.
A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 8 la definizione delle modalità di condivisione delle principali attività di orientamento, in modo da rendere per tempo l’informazione sui corsi di laurea per la professione di periti industriali, con specifico riferimento alle conoscenze e competenze in materia di prevenzione incendi.
Art. 5 – Tirocini formativi e professionali in materia di prevenzione incendi
I percorsi formativi universitari e postuniversitari prevedono lo svolgimento di attività di tirocinio presso studi professionali, aziende e amministrazioni qualificate anche in materia di prevenzione incendi, con funzione sia formativa pratica che di orientamento professionalizzante verso il mondo del lavoro. All’interno dei corsi di laurea, i tirocini permettono agli studenti di specializzare e completare il proprio piano di studi, conseguendo i corrispondenti crediti formativi universitari. Dopo la laurea, lo svolgimento del tirocinio favorisce l’acquisizione di ulteriori conoscenze e competenze utili a prendere contatto con il modo produttivo e a favorire l’occupazione dei neolaureati.
Per l’accesso alla professione di Perito industriale, oltre al possesso di una laurea almeno triennale, occorre un tirocinio professionale di sei mesi, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi tramite convenzioni stipulate tra gli ordini o collegi professionali e le Università o con istituti secondari superiori (art. 6 D.P.R. n. 328/01).
Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, quanto al tirocinio per l’accesso alla professione, all’art. 6 stabilisce che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. Siffatto accordo quadro con il CNPI è in fase di approvazione ad opera dei Ministeri competenti.
Le parti definiranno mediante apposite convenzioni i reciproci rapporti nella gestione dei tirocini e il riconoscimento dei crediti formativi universitari spettanti agli studenti all’interno dei corsi di laurea.
A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 8 la condivisione delle principali attività di supporto dei tirocini presso gli studi professionali dei Periti industriali, in modo da rendere per tempo l’informazione agli studenti interessati.
Art. 6 – Formazione professionale continua obbligatoria per i periti industriali
Per i Periti industriali, così come per gli altri ordini professionali, da alcuni anni è prescritto l’obbligo della formazione professionale continua.
Più precisamente, il D.P.R. 137/2012, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, all’art. 7 stabilisce anche per i periti industriali l’assoggettamento alla formazione continua obbligatoria, prevedendo al comma 4: “Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere scritte regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.” e al comma 5: “L’attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e dai collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.”
Il regolamento del 20 novembre 2013 emanato dal CNPI, approvato dal Ministero della Giustizia, disciplina l’attività di formazione professionale obbligatoria dei periti e, tra l’altro, all’art. 4, prevede: “1. Il Consiglio Nazionale: a) predispone linee guida finalizzate all’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti ed alla gestione e organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati ed effettua attività di monitoraggio; b) stipula convenzioni con le università e con altri ordini per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari a norma dell’art. 7, comma 4, del DPR 137/12”.
Le parti definiranno mediante apposite convenzioni i reciproci rapporti nella gestione delle predette attività formative e le regole comuni per il reciproco riconoscimento dei crediti formativi universitari e professionali spettanti agli studenti all’interno dei corsi di laurea e ai periti industriali nell’ambito del sistema della formazione continua obbligatoria.
A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 8 la condivisione delle principali attività di supporto per la formazione di comune interesse universitaria e professionale, in modo da rendere per tempo l’informazione agli studenti e ai periti industriali interessati.
Art. 7 – Integrazioni e specificazioni dell’accordo di programma di collaborazione sui temi comuni riferiti alla prevenzione incendi
Il presente accordo di programma è suscettibile di essere integrato e specificato con riferimento alle aree tematiche di comune interesse riferite ai Periti industriali, mediante la stipulazione di accordi aggiuntivi e attuativi della collaborazione CNVVF-CNPI.
Le parti si danno la reciproca disponibilità a stipulare gli accordi aggiuntivi e a compiere gli ulteriori atti esecutivi, tramite le proprie articolazioni territoriali regionali e provinciali, che si rendessero necessari per la piena realizzazione della condivisa collaborazione in partnernariato con le Università.
Ciascuna parte, in conformità al proprio ordinamento e alle regole di funzionamento, provvede all’esecuzione del protocollo quadro e degli accordi integrativi e attuativi della collaborazione sulle aree tematiche di interesse comune. Inoltre, le parti assentono alla pubblicazione della convenzione e alla diffusione dei relativi contenuti tra gli studenti e i Periti industriali che possono chiedere di beneficiare delle attività oggetto della collaborazione istituzionale. Le parti, ancora, acconsentono alla comunicazione all’esterno della collaborazione, nonché all’utilizzo della stessa convenzione nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, comprese la partecipazione a progetti, iniziative e attività con altre pubbliche amministrazioni ed enti terzi.
Infine, le parti possono convenire di mantenere coperti da riservatezza alcuni accordi aggiuntivi o singoli profili della collaborazione che non ritengono opportuno divulgare o portare a conoscenza di terzi.
Art. 8 – Commissione bilaterale CNVVF-CNPI per la collaborazione con i Periti industriali
Ciascuna parte, in conformità al proprio ordinamento e alle regole di funzionamento, provvede all’esecuzione del presente accordo di programma e di quelli integrativi e attuativi della collaborazione sulle tematiche inerenti alla prevenzione incendi e alla sicurezza di interesse comune.
Nei reciproci rapporti, per l’esecuzione dell’accordo, ciascuna delle parti designa almeno un proprio delegato, comunicando le generalità alla controparte. I delegati si occupano di supportare la corretta attuazione degli obblighi attuativi della parte che li ha nominati e di segnalare alla controparte le eventuali difficoltà da superare.
I delegati delle parti compongono una Commissione bilaterale che si occupa del supporto e del monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, segnalando eventuali criticità da superare o migliorie da apportare, anche mediante la stipula di ulteriori accordi.
Art. 9 – Durata
L’accordo avrà durata per un quinquennio dalla sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per un eguale periodo di tempo a seguito di sottoscrizione di nuovo accordo.
Per gli accordi aggiuntivi o su punti specifici della collaborazione le parti possono concordare limitazioni di durata e ulteriori meccanismi di revisione.
Art. 10 – Trattamento dei dati
Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività di stipula dell'accordo, dei protocolli esecutivi e delle convenzioni attuative, saranno trattati esclusivamente per le finalità oggetto dei suddetti atti, secondo quanto stabilito dal D. lgs. 30 giugno 2003. n.196.
Le Parti sono tenute al rispetto delle clausole relative al trattamento delle informazioni sensibili, previste dal D.lgs. 30 giugno, n.196 e dalla legge 31 dicembre 1996. n.675 e ai relativi aggiornamenti.
Art. 11 – Mancanza di oneri aggiuntivi
Il presente accordo di programma di collaborazione non comporta oneri aggiuntivi per le parti, in quanto si riferisce alle rispettive attività istituzionali.
Per singole attività o iniziative le parti possono concordare, con uno specifico accordo, il pagamento di somme a titolo di rimborso spese o compensi, in conformità alle normative vigenti.
Si precisa che ove accordi discendenti dovessero prevedere rimborsi spese o compensi a favore del CNVVF, gli stessi accordi, una volta autorizzati, dovranno essere sottoscritti digitalmente, approvati e sottoposti alla registrazione delle sezioni centrali di controllo della Corte dei Conti e dell’Ufficio Centrale di Bilancio.
La fruizione della formazione universitaria e professionale, dell’orientamento, dei tirocini e delle altre attività di collaborazione in favore degli studenti e dei Periti industriali interessati, di regola, avviene secondo il regime universitario o ordinistico di erogazione. Le parti, tuttavia, possono concordare regimi differenti, nei reciproci rapporti e verso tutti o alcuni dei beneficiari dell’attività di collaborazione. Le parti possono anche attivare dei progetti comuni per abbattere i costi a carico degli studenti universitari e dei Periti industriali, eventualmente richiedendo di accedere ai finanziamenti disponibili per singole attività oggetto della collaborazione.
Art. 12 – Foro competente
Il presente accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano. Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il foro previsto dall’art. 133, comma 1, lett a), numero 2, del D.Lgs.104/2010.
Art. 13 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo di programma di collaborazione, ovvero negli accordi integrativi, si applicano le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi applicata alla formazione universitaria e ordinistica, in quanto compatibili.
Art. 14 – Registrazione
In attuazione dell’art. 15, comma 2-bis della legge 241/1990 il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. Il presente Accordo quadro è sottoscritto in scrittura privata ed è soggetto a registrazione solamente in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 allegato parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, con eventuali spese di registrazione a carico del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei periti Industriali Laureati ai sensi dell’art. 16 bis del Regio Decreto 2440/1923 e dell’art. 55 del Decreto del Presidente della Repubblica 634/1972. L’imposta di bollo è posta a carico del Consiglio Nazionale dei periti Industriali e dei periti Industriali Laureati così come previsto dall’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 642/1972.
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Il Capo del Corpo
Dott. xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx
Consiglio Nazionale Dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
il Presidente
Per. ind. Xxxxxxx Xxxxxx
Allegato Doc. 1)
Nuovi profili professionali dei Periti Industriali
Lauree triennali che permettono l’accesso alla professione di Perito Industriale:
L-3 | Disciplina delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda L-4 | Disegno Industriale
L-7 | Ingegneria civile e ambientale L-8 | Ingegneria dell’informazione L-9 | Ingegneria industriale
L-17 | Scienze dell’architettura e dell’ingegneria civile
L-21 | Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale L-23| Scienze e Tecniche dell'Edilizia
L-25 | Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali L-26 | Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari
L-27 | Scienze e tecnologie chimiche L-30 | Scienze e tecnologie fisiche
L-31 | Scienze e tecnologie informatiche L-34 | Scienze geologiche
corrispondenti ai nuovi profili professionali delle sette aree di attività regolamentata, per legge riservata agli iscritti all’albo, raccolte nei tre settori:
Settore aree attività lauree
1. CIVILE, 1.1. Costruzione, ambiente e territorio, L7, 17, 21, 23, 34
2. TECNOLOGICO, 2.1. Meccanica e efficienza energetica, L 9, 30
2.2. Impiantistica elettrica e automazione, L 9, 30
2.3. Chimica, L 25, 26, 27
2.4. Prevenzione e igiene ambientale, L 27, 30
3. INFORMAZIONE,
3.1. Informatica, L 8, 31
3.2. Design, L 3, 4.
Allegato Doc. 2)
Lauree triennali ad orientamento professionale ex art. 8, comma 2, DM 987/2016 MIUR
Il D.M. MIUR n. 987/2016 del 12 dicembre 2016, successivamente modificato dal DM 935 del 29 novembre 2017, all’art. 8 comma 2, che ciascun Ateneo proponga al massimo un corso di laurea per anno accademico, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio ed applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, e definito in relazione a professioni comunque disciplinate a livello nazionale, a partire da quelle ordinistiche, nel rispetto dei seguenti criteri:
a. il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con collegi o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti. Nell’ambito delle convenzioni stesse con gli ordini e i collegi professionali le Università possono eventualmente realizzare partenariati con le imprese.
b. il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti;
c. i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell’art. 2 della L. 2 agosto 1999, n. 264, entro il limite massimo di 50 studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo. Al termine del primo ciclo della sperimentazione, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari all’80%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'accreditamento periodico del Corso stesso dall’a.a. 2021/2022 nonché al fine dell'accreditamento iniziale di altri Corsi con le medesime caratteristiche nella stessa classe.
Nell’ambito dei nuovi percorsi di studio professionalizzanti, le parti intendono sviluppare la collaborazione in materia di prevenzione incendi con gli atenei interessati all’avvio sperimentale delle lauree triennali ad orientamento professionale con l’Ordine dei Periti industriali, in partenariato con il Corpo dei Vigili del Fuoco. Gli accordi prevedranno, tra l’altro, l’inserimento nell’offerta formativa universitaria di insegnamenti, corsi base e di aggiornamento, seminari, tirocini e attività formative teoriche e pratiche in materia di prevenzione incendi (ai sensi del DM 5 agosto 2011).
Tali attività formative e di tirocinio saranno definite tramite apposite convenzioni tra l’Ordine, le università e le strutture nazionali o territoriali dei Vigili del Fuoco.