CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO
UNIFGCLE - Prot. n. 0027218 - II/7 del 01/06/2021 - Delibera Consiglio di Amministrazione n. 208/2021
CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO
Università di Foggia – Dipartimento/Centro Interuniversitario/Centro Interdipartimentale/_ _ _ _ _
………………….(c.f………………….- P. I.V.A……………………….) nella persona del Direttore pro tempore Prof…………….., codice fiscale ……………….., nato a ………..il…….e residente in
…………….alla Via ……………………….., in seguito indicato come “Dipartimento/Centro Interuniversitario/Centro Interdipartimentale/ (è possibile inserire anche l’acronimo),
E
……………………………………………….. con sede legale in ……………………, via CF
………………………………, rappresentata dal nato a
....................................................................................................................................................................il
……………………………………..
Premesso che
- Università ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- ………………… ha tra le finalità statutarie, ;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia Università che ………………… possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
- ecc. ecc.;
(solo se l’altra parte è un ente pubblico)
- l’art. 15 della legge 241/90 così recita: “…. Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.”
Tutto ciò premesso
Università e , di seguito denominate anche “le Parti”,
1
si impegnano
nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza
convengono e stipulano quanto di seguito.
Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.
Art. 1 – Oggetto e finalità
(in questo articolo dovrà essere spiegato in maniera chiara e completa l’oggetto e le finalità della convenzione. Oltre ad un contenuto descrittivo, sarà necessaria la precisa individuazione delle attività da svolgere.
Occorre poi considerare che la convenzione quadro, per sua natura, è destinata ad essere eseguita tramite successivi accordi attuativi. Pertanto, gli aspetti di dettaglio saranno definiti necessariamente in detti accordi attuativi).
Le Parti si impegno reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:
●Esempio: attuazione delle attività di ricerca applicativa di comune interesse, anche mettendo a disposizioni materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie;
●Esempio: attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività operativa scientifica e/o di formazione ritenuta congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale;
●Esempio: attività di ricerca commissionata;
●Esempio: attività di consulenza;
●Esempio: partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione ai Programmi Quadro della Commissione Europea;
●Esempio: consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
●Esempio: promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio.
Articolo 2 – Contenuti specifici attinenti alla Convenzione (eventuale)
In tale articolo verranno inseriti impegni specifici delle parti in aggiunta e a completamento degli obiettivi di collaborazione prefissati.
.………….. si rende disponibile:
1) a istituire e finanziare borse e/o premi di studio e assegni di ricerca;
2) a finanziare posti di dottorato di ricerca nel ;
3) a concedere apparecchiature in comodato;
4) (altro) ……
Articolo 3 – Accordi attuativi
Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta, regolate da specifici atti e/ o accordi attuativi nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente.
Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
Solo se l’altro contraente è un Ente pubblico
Nel caso in cui gli atti e/o accordi attuativi riguardanti le prestazioni di servizio siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno essere conformi alla normativa sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro, saranno autorizzati ed approvati dagli organi competenti per materia e valore in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità (Emanato con D.R. prot. n. 15138 – I/3 - rep. D.R. n. 713 - 2015 del 19.06.2015).
Articolo – 4 Impegno di reciprocità
Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l’Università e si
impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell’attività di collaborazione, l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l’espletamento
dell’attività didattica e di ricerca, l’accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant’altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall’art. 1, del rapporto collaborativo.
Le Parti si consulteranno per l’eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l’installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l’avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.
Art. 5 – Comitato di Coordinamento
(A seconda della complessità di alcuni aspetti dell’attività o della materia oggetto della convenzione si può prevedere un Comitato di Coordinamento – possibilmente paritetico – composto da alcuni componenti designati dalle Parti).
Per l’attuazione delle attività di cui all’art. , le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da n. … componenti designati da Università e da n. … componenti designati da ………….. al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.
(Nel caso non si ritenga necessaria la costituzione di un Comitato è opportuno indicare i referenti di ciascuna Parte).
Art. 6 – Referenti
Per l’attuazione delle attività di cui all’articolo ……., le Parti designano ciascuna uno o più referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
Art. 7 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell’altra Parte (incluse abbreviazioni),
Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l’utilizzo del logo dell’Università.
Art. 8 – Oneri
(Generalmente le convenzioni quadro non prevedono oneri a carico delle Parti)
La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’articolo 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 9 – Durata ed eventuale rinnovo
(Il termine di decorrenza della Convenzione di norma coincide con la data di sottoscrizione che, se non avviene contestualmente, è la data di apposizione dell’ultima firma,
Può essere previsto il rinnovo prima della scadenza della Convenzione e occorre specificare le modalità di comunicazione della volontà di rinnovo.
Secondo i principi generali dell’attività amministrativa enunciati nell’art. 1 della Legge 241/90 ed in particolare secondo il criterio di trasparenza amministrativa non è consentito il rinnovo tacito delle convenzioni.
Occorre anche prevedere le conseguenze della scadenza della Convenzione sulle attività in corso al momento della scadenza e sui singoli Accordi attuativi sottoscritti.
In caso di rinnovo è opportuno prevedere alla scadenza della Convenzione una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti e un programma sui futuri obiettivi da conseguire).
La presente Convenzione ha durata di anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere
rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato agli organi competenti delle parti.
Gli accordi attuativi conseguenti alla presente convenzione avranno una durata compatibile con la durata complessiva della Convenzione quadro salvo l’ipotesi di recesso di cui al successivo comma.
In ogni caso rimangono salvi gli effetti delle convenzioni attuative perfezionate e non ancora concluse al momento della scadenza della Convenzione quadro.
(Eventuale)
Al termine della convenzione l’Università e …………………. redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti e, in caso di rinnovo, una relazione sugli obiettivi futuri.
Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno ……… mesi; lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.
Art. 10 – Diritti di proprietà intellettuale
(In considerazione dell’oggetto della Convenzione e della tipologia di attività svolta – specie nell’ambito della ricerca – occorre disciplinare gli aspetti connessi ai risultati ottenuti a seguito della stessa che possono essere ulteriormente specificati negli Accordi attuativi, pertanto, occorre fare riferimento al Regolamento Brevetti di Ateneo).
Art. 11 – Riservatezza
Le parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti successivi, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.
Resta fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa eurounitaria e statale.
Art. 12 – Sicurezza
Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro di
.........................assume tutte gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso
…………………. .
Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di ospitati nei locali dell’Ateneo.
Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria. (comma da inserire solo in caso specifico).
Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e ss.mm.ii..
Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii..
Art. 13 – Coperture assicurative
L’Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di ………………………. sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
……………. garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali di Università.
Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Art. 14 – Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità
"Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito delle rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.
L'Università dichiara di aver preso visione ed accettare il modello organizzativo adottato dal contraente in attuazione del d.lgs. n.231/2001 e l'eventuale Codice etico.
Il contraente dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (inserito nel Piano Integrato 2017- 2019), adottati dall'Università di Foggia e consultabili nel sito web dell'Ateneo, rispettivamente, alla pagina normativa/regolamenti-generali’ e normativa/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali.
Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente accordo/convenzione.
Le Parti convengono inoltre che costituiscono motivo di risoluzione della convenzione per inadempienza il verificarsi a carico del Contraente di una delle seguenti fattispecie:
a) apertura di una procedura di fallimento a carico o altre procedure derivanti da insolvenza;
b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
c) mancato rispetto da parte del Contraente dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dalla convenzione, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l’assistenza dei propri prestatori di lavoro;
d) violazione ripetuta delle norme di sicurezza.
Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Università di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Art. 15 – Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all’art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal L. lgs. 30/6/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.
Nel merito delle attività della presente convenzione quadro, il responsabile della struttura responsabile è titolare del trattamento dei dati.
…………………. autorizza l’Università a rendere noto sul proprio sito istituzionale la presente convenzione ed a pubblicare sul medesimo sito, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti i relativi contratti attuativi.
Art. 16 – Controversie
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di …………. per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione della presente convenzione. [in alternativa: Qualora non si addivenga a un accordo amichevole, la controversia sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità del Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Foggia, da un Collegio arbitrale nominato secondo detto Regolamento.
Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto, nel rispetto degli art. 806 ss. c.p.c., con lodo rituale impugnabile anche per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia].
Art. 17 – Registrazione e spese
Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma D.P.R.
131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. La presente Convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dal … - autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Foggia.
Art. 18 – Clausole di rinvio
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme eurounitarie e statali vigenti in materia.
Letto, confermato e sottoscritto Lì,
PER L’UNIVERSITA’ DI FOGGIA
Prof.
l’Ente o soggetto giuridico
IL PRESIDENTE
Dott.