Contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante da prodotti difettosi
R.C. PRODOTTI
Fascicolo Informativo
Contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante da prodotti difettosi
Il presente Fascicolo, contenente:
s Nota Informativa, comprensiva del glossario;
s Condizioni di assicurazione;
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Edizione 01/2014
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
R.C. PRODOTTI
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza”
Nota informativa aggiornata al 01/01/2014.
Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascico- lo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xx
A - INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
a) Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua
b)Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 – 00000 Xxxxxx – Italia
c) Telefono 02/397161 – fax 02/0000000 - Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx - e-mail: benve- xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
d)Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella Legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 all’albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA (dati relativi all’ultimo bilancio approvato)
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 367 milioni di euro di cui 40 milioni di euro rela- tivi al capitale sociale, e 327 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 177%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margi- ne di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
La informiamo che su xxx.xxxxxxxx.xx è disponibile un’Area Riservata che le permetterà di con- sultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.
XXXXXX XXXXXXX DEL CONTRATTO: salvo accordi particolari il contratto ha durata annuale. In man- canza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assi- curazione è prorogata per un anno e così successivamente, salvo diversa indicazione espressamente indi- cata in polizza.
La scadenza contrattuale è quella indicata nella scheda di polizza ed in caso di disdetta la garanzia cessa ogni vigore alle ore 24 di tale data.
AVVERTENZA: se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta. La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Italiana Assicurazioni, solo mediante comunicazio- ne con lettera raccomandata che deve essere spedita almeno 30 giorni prima della scaden- za del contratto: la disdetta ha come effetto la risoluzione del rapporto contrattuale. Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda all’Art. 9 delle condizioni di assicurazione.
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Il prodotto “R.C. Prodotti” contiene garanzie assicurative per tutelare i rischi derivanti da difetto del prodotto indicato in polizza per il quale l’Assicurato rivesta, in Italia, la qualifica di produttore.
Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto. Esse sono indicate nell’Art. 12
– Oggetto dell’Assicurazione.
Il Contraente potrà inoltre valutare se acquistare o meno determinate Norme Aggiuntive (ad esempio: chi acquista la garanzia “Estensione Usa/Canada/Messico” avrà copertura per i prodotti consegnati in detti paesi e per i danni ovunque verificatisi”).
AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che posso- no verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei
seguenti punti: 13) “Massimale”, 15) “Limiti di risarcimento - scoperti”, 16) “Rischi esclu- si”, 17) “Persone non considerate terzi”, 18) “Estensione territoriale”, 20) “Gestione delle vertenze di danno – spese legali”, 21) “Rischi esclusi salvo patto speciale”.
Le NORME SPECIALI:
1. Apparecchi Elettromedicali
2. Bombole, cisterne, serbatoi, container, contenitori e imballaggi in genere
3. Estintori, apparecchiature antincendio
4. Vetrine termiche, banchi refrigeranti, celle frigorifere
5. Turaccioli e tappi
6. Impermeabilizzanti
7. Vernici, pitture, inchiostri, smalti, stucchi, coloranti, detergenti, lubrificanti, anticongelanti e prodotti chimici in genere
8. Apparecchiature e impianti d’allarme/antifurto, casseforti, serrature, porte blindate e simili
9. Sementi
10. Prodotti destinati al settore dell’edilizia
AVVERTENZA: le Norme Speciali saranno sempre operanti qualora l’assicurazione sia rife- xxxx ai prodotti sottoindicati.
Le NORME AGGIUNTIVE possono essere acquistate a completamento della copertura prevista nella garanzia base, evidenziandole nella scheda di polizza.
Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le relative Condizioni Contrattuali.
AVVERTENZA: le norme aggiuntive sono operanti alle condizioni e nei limiti indicati all’in- terno delle condizioni stesse.
ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISAR- CIMENTO O MASSIMALE
Per calcolare il risarcimento dovuto da Italiana Assicurazioni occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall’assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti dei massimali e dei massimi risarcimenti, entro i quali Italiana Assicurazioni interviene.
I) Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di massimo risarcimento:
A | B | C | ||||
Entità del danno | € | 750 | € 1.500 | € 3.000 | ||
Scoperto 20% con il minimo di € 200 | € | 200 | € | 300 | € | 600 |
Limite di massimo risarcimento | € 2.000 | € 2.000 | € 2.000 |
Esempio A: il danno indennizzato sarà di € 550 (ottenuto sottraendo da € 750 lo scoperto minimo di
€ 200; non opera il limite di indennizzo).
Esempio B: il danno indennizzato sarà di € 1.200 (ottenuto sottraendo da € 1.500 il 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).
Esempio C: il danno indennizzato sarà di € 2.000 (ottenuto sottraendo da € 3.000 il 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).
II) Esempio di applicazione del massimale di polizza:
A | B | C | ||||
- Entità del danno | € | 250.000 | € | 600.000 | € 1.500.000 | |
- Massimale di polizza | € | 600.000 | € | 600.000 | € | 600.000 |
- Danno risarcibile a carico della Compagnia | € | 250.000 | € | 600.000 | € | 600.000 |
- Danno a carico dell’Assicurato | € | 0 | € | 0 | € | 900.000 |
4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITÀ
Si sottolinea l’importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sulla sche- da di polizza.
AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.
5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunica- zione scritta a Italiana Assicurazioni di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Italiana Assicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’ indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. Nel caso di diminuzione del rischio Italiana Assicurazioni, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Esempio di aggravamento del rischio: costituisce aggravamento del rischio il fatto che il prodotto venga impiegato nell’ambito dell’industria aeronautica senza che ciò venga comunicato alla compagnia.
6. PREMI
Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile
– in unica rata per ciascun periodo annuo (oppure in unica rata per tutte le annualità, se il contratto è poliennale)
oppure
– a rate costanti per periodi inferiori all’anno (semestrali o quadrimestrali o trimestrali o mensili).
È possibile pagare il premio nei seguenti modi:
– denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa vigente),
– assegno bancario o circolare,
– bonifico bancario,
– bollettino postale,
– bancomat (solo presso le agenzie dotate di POS).
7. RIVALSE
AVVERTENZA: Il diritto di rivalsa, previsto dall’art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facol- tà dell’Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all’As- sicurato. Italiana Assicurazioni si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.
8. DIRITTO DI RECESSO
Il contraente, in caso di durata poliennale, ha facoltà di recedere annualmente dal contratto ai sensi di legge.
AVVERTENZA: dopo ogni sinistro denunciato ai termini di polizza la Società ha la facoltà di recedere dal contratto secondo i termini e le modalità previste dall’Art. 8 “Disdetta in caso di sinistro” delle Condizioni Contrattuali.
9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Nell’assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 180 D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (di seguito Codice delle Assicurazioni Private), le
parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni spe- cifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
Italiana Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.
11. REGIME FISCALE
Per le garanzie Responsabilità civile verso terzi si applica l’aliquota d’imposta del 22,25%; Nel caso di rischio ubicato all’estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
AVVERTENZA: le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Italiana Assicurazioni entro i tempi indicati in polizza, precisando le circostanze dell’evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di assicurazione.
I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti all’Art. 20 “Gestione delle vertenze di danno – Spese legali” delle Condizioni di Assicurazione.
13. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana ” Italiana Assicurazioni, xxx X. X. Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx; Numero Verde 800–101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02/00000000, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Qualora l’esponente non si ritenga soddi- sfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di qua- rantacinque giorni potrà rivolgersi all’IVASS – Servizio tutela degli utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsa- bilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorre- re a sistemi conciliativi ove esistenti.
In caso di controversia con un’impresa d’assicurazione con sede in uno stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può attivare la rete FIN-NET di risoluzione delle controversie transfrontaliere accessibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione “Per il consumatore”, oppure inoltrando recla- mo all’Ivass con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET .
14. ARBITRATO
AVVERTENZA: nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia pre- visto l’arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
15. MEDIAZIONE
Qualora una delle parti del presente contratto intenda agire in giudizio per una controversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali potrà, preliminarmente esperire la procedura di mediazione prevista dal
D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
GLOSSARIO
Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è il seguente:
ASSICURATO
La persona il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
COSE
Gli oggetti materiali e gli animali.
DANNO
Il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deteriora- mento di cose.
FATTURATO
Il volume degli affari relativo all’attività oggetto dell’assicurazione dichiarato ai fini I.V.A., al netto dell’I.V.A. e delle cessioni di beni ammortizzabili.
FRANCHIGIA
Parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell’Assicurato.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
MASSIMALE
La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.
PARTI
Il Contraente e la Società.
POLIZZA
L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
SCOPERTO
Parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato
SINISTRO (CLAIMS MADE)
La richiesta di risarcimento di anni per i quali è prestata l’assicurazione.
SOCIETA’
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.
Italiana Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle noti- zie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
Xxxxxx Xxxxxxxx
Nota Informativa
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R.C. PRODOTTI
CONDIZIONI CONTRATTUALI
DISCIPLINA DEL CONTRATTO
La polizza è costituita e disciplinata dal presente libret- to modello RCG55181 e dalla scheda di polizza modello RCG55180: insieme formano il contratto di assicurazio- ne.
Con la firma della scheda di polizza modello RCG55180 il Contraente approva le condizioni contrattuali previ- ste nel presente libretto modello RCG55181.
L’assicurazione viene prestata sulla base delle dichiara- zioni rilasciate dall’Assicurato sulla Proposta- Questionario Mod. RCG55106 che forma parte inte- grante della presente polizza.
Aggiornate al 01/06/2013
Condizioni Contrattuali
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DEFINIZIONI | PAG. | 3 |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE | » | 4 |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE R.C. PRODOTTI | » | 5 |
NORME SPECIALI | » | 8 |
NORME AGGIUNTIVE | » | 9 |
Condizioni Contrattuali
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Indice
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono per:
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicura- zione.
ASSICURAZIONE
II contratto di assicurazione.
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
COSE
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
DANNO
Il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o dete- rioramento di cose.
FATTURATO
Il volume degli affari relativo all'attività oggetto del- l'assicurazione dichiarato ai fini I.V.A., al netto dell'I.V.A. e delle cessioni di beni ammortizzabili.
FRANCHIGIA
Parte del danno risarcibile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
MASSIMALE
La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.
PARTI
Il Contraente e la Società.
POLIZZA
Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
SCOPERTO
Parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
SINISTRO (CLAIMS MADE)
La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione.
SOCIETÀ
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A..
Condizioni Contrattuali
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Definizioni
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circo- stanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
ART. 2 – ALTRE ASSICURAZIONI
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipu- lazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indican- do a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
ART. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
ART. 4 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 5 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'inden-
nizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicu- razione (art. 1898 C.C.).
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al mag- gior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
ART. 6 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio suc- cessivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 7 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).
L'inadempimento di tale obbligo può com- portare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).
ART. 8 – DISDETTA IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la So- cietà può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 9 – PROROGA DELL'ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera rac- comandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.
ART. 10 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a cari- co del Contraente.
ART. 11 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Condizioni Contrattuali
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Norme Generali
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURA- ZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRO- DOTTI
ART. 12 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarci- mento (capitale, interessi, spese) di danni involon- tariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza – per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesio- ni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dai prodotti anzidetti.
L'assicurazione vale altresì per danni materiali e diretti derivanti da:
- errata concezione e/o progettazione;
- errato imballaggio e/o conservazione;
- errata predisposizione di istruzioni per l’uso;
- prodotti con caratteristiche diverse da quelle richieste da terzi all’Assicurato;
- prodotti in prova o in visione.
La garanzia comprende inoltre, nei limiti di risarcimento e con gli scoperti indicati all’art. 15:
a) i danni ad immobili costruiti in tutto o in parte con i prodotti indicati nella scheda di polizza;
b) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commer- ciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche se l'interruzione colpisca sogget- ti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale;
c) i danni materiali e diretti che i prodotti, utilizza- ti quali componenti di prodotti complessi o uti- lizzati per il trattamento di altri prodotti (quale ad esempio tintura, conciatura, verniciatura) provochino ad altro componente o al prodotto finale o al prodotto trattato;
d) i danni provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a segui- to di rottura dei prodotti descritti in polizza, semprechè tale rottura non sia imputabi- le a difetti di manutenzione.
ART. 13 – MASSIMALE
Il massimale indicato nella scheda di poliz- za sotto la dicitura "MASSIMALE PER SINI- STRO, PER ANNO ASSICURATIVO E PER SINI-
STRI IN SERIE" rappresenta il massimo esborso della Società:
– per ogni richiesta di risarcimento;
– per più richieste di risarcimento presenta- te all'Assicurato e da questi alla Società in uno stesso periodo annuo di assicurazione o, per le polizze di durata inferiore all'an- no, nell'intero periodo di assicurazione;
– per ogni sinistro in serie, intendendosi per tale più richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, anche se manife- statosi in più prodotti e in diversi periodi annui di assicurazione; a tale proposito si conviene che la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successiva- mente alla cessazione del contratto.
ART. 14 – INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
L'assicurazione vale per le richieste di risar- cimento presentate all'Assicurato per la prima volta, e da questi alla Società, duran- te il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa indipendentemente dalla data di con- segna a terzi dei prodotti descritti in poliz- za.
ART. 15 – LIMITI DI RISARCIMENTO-SCOPERTI
a) LIMITI
A parziale deroga dell’Art. 13, per le tipolo- gie di danno di seguito indicate la garanzia è prestata con i seguenti limiti di massimo risarcimento per sinistro, per anno assicura- tivo e per sinistri in serie:
– per danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività (art. 12, lett. b): limite di massimo risarci- mento pari al 10% del massimale indicato nella scheda di polizza;
– per danni materiali e diretti che i prodot- ti provochino ad altro componente o al prodotto finale o al prodotto trattato (salvo quanto previsto alla Norma Speciale 7): limite di massimo risarcimento pari al 50% del massimale indicato nella scheda di polizza;
– per danni da inquinamento accidentale (art. 12, lett. d): limite di massimo risarci- mento pari ad € 300.000.
b) SCOPERTI
Su tutti i danni, salvo quanto diversamente regolato dalle disposizioni sotto indicate o dalle Norme Aggiuntive o Speciali, la garan- zia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo ed il massimo indicati nella scheda di polizza.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
Per danni arrecati ad immobili costruiti in tutto o in parte con i prodotti indicati nella scheda di polizza, si applica invece uno sco- perto del 20% con i minimi e i massimi indi- cati nella scheda anzidetta.
ART. 16 – RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi dall’assicurazione:
a) le spese di rimpiazzo/sostituzione e le spese di riparazione dei prodotti o di loro parti;
b) il controvalore dei prodotti indicati nella scheda di polizza;
c) le spese e gli oneri per la selezione, il riti- ro dal mercato, l’immagazzinaggio, lo smaltimento e la distruzione dei prodotti;
d) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
e) i danni derivanti da responsabilità volon- tariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
f) le sanzioni e ogni tipo di risarcimento avente carattere sanzionatorio o puniti- vo (punitive or exemplary damages);
g) i danni da presenza, uso, contaminazio- ne, estrazione, manipolazione, lavorazio- ne, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
h) i danni derivanti da prodotti genetica- mente modificati;
i) i danni derivanti da emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
j) i danni che, in relazione ai rischi assicu- rati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artifi- cialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratri- ci, ecc.);
k) i danni riconducibili a consapevoli viola- zioni di leggi, norme o regole tecniche o di processo produttivo attinenti la sicu- rezza dei prodotti;
l) i danni relativi a fatti o circostanze già noti all’Assicurato al momento della sti- pula del contratto d’assicurazione;
m) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico e aerospaziale;
n) i danni di qualsiasi natura e da qualun-
que causa determinati, conseguenti a inquinamento dell’atmosfera, inquina- mento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, salvo quanto previ- sto dall’art. 12, lett. d).
ART. 17 – PERSONE NON CONSIDERATE “TERZI”
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante e il socio a responsabilità illimitata;
c) le società che, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, sono qualifica- bili come controllanti, controllate e colle- gate ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile.
ART. 18 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per i prodotti consegna- ti nei territori di qualsiasi Paese (esclusi U.S.A., CANADA e MESSICO) e per i danni ovunque verificatisi.
ART. 19 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
a) Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili (fat- turato, ecc.), esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo, fermo il premio mini- mo stabilito in polizza.
b) Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore dura- ta del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e, cioè, a seconda dei casi, l’indicazione:
– del fatturato (esclusa l’I.V.A.);
– degli altri elementi variabili previsti in polizza. Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione della Società sull’ammontare dell’eventuale congua- glio, che si presume comunque effettuata entro 15 giorni dalla ricezione dei dati consuntivi dichiarati dal Contraente.
La mancata comunicazione dei dati occor- renti per la regolazione costituisce pre- sunzione di una differenza attiva a favore
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
della Società.
c) Nel caso in cui il Contraente, nei termini pre- visti, non abbia effettuato la comunicazio- ne dei dati ovvero il pagamento della dif- ferenza attiva dovuta, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene con- siderato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garan- zia resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scaden- za di ogni periodo annuo di assicurazione fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il dirit- to per la Società di agire giudizialmente e di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti cessati per qualsiasi moti- vo, nel caso in cui il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazio- ne del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risul- tasse calcolata su basi minori di quelle effettive, i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta verranno liqui- dati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridot- ti di ugual misura.
d) Se all’atto della regolazione annuale il consunti- vo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la deter- minazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunica- zione, sulla base di una rivalutazione del pre- ventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell’ultimo consuntivo. Qualora il premio sia convenuto, anche in parte, in base al fatturato (esclusa I.V.A.), il Contraente, per l’adempimento degli obbli- ghi di cui al presente articolo, deve fornire alla Società fotocopia del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, previsti dalla legge I.V.A.
e) La Società ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e/o controlli sulle documen- tazioni inerenti gli elementi variabili per il calco-
lo del premio, ispezioni per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire le documentazioni e i chiarimenti necessari.
ART. 20 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spet- tanti all'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese soste- nute per resistere all'azione promossa con- tro l'Assicurato, entro il limite di un impor- to pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giusti- zia penale.
ART. 21 – RISCHI ESCLUSI SALVO PATTO SPE- CIALE
Qualora non sia richiamata nella scheda di polizza la relativa Norma Aggiuntiva, la garanzia non comprende:
a) le spese sostenute per la realizzazione, riparazione, distruzione di un prodotto complesso, non materialmente e diretta- mente danneggiato, ma comunque rivela- tosi inutilizzabile, a causa di un difetto del prodotto indicato nella scheda di polizza;
b) i danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di installatore.
ART. 22 – EFFETTI SULLE POLIZZE SOSTITUI- TE
Nel caso in cui per un medesimo sinistro potessero valere anche altre assicurazioni sti- pulate precedentemente con la Società per il medesimo rischio, le Parti si danno atto che, per tale sinistro, sarà efficace esclusivamente la garanzia prestata dal presente contratto.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
NORME SPECIALI
(sempre operanti qualora l’assicurazione sia riferita ai prodotti sottoindicati)
1 - APPARECCHI ELETTROMEDICALI
L’assicurazione comprende i danni causati da raggi X e da radiazioni ionizzanti in genere.
2 - BOMBOLE, CISTERNE, SERBATOI, CONTAI- NER, CONTENITORI E IMBALLAGGI IN GENERE
L’assicurazione comprende i danni direttamente provocati dal prodotto assicurato al prodotto con- tenuto.
Tale garanzia è prestata entro un limite di massimo risarcimento pari al 20% del massi- male per sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie.
3 - ESTINTORI, APPARECCHIATURE ANTIN- CENDIO
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni da incendio con- seguenti a difetto del prodotto indicato nella scheda di polizza e sempreché il difetto stesso non sia imputabile a vizio di manutenzione.
Tale garanzia è prestata nei seguenti termi- ni:
– relativamente ai danni a cose, limite di massimo risarcimento per sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie pari ad € 300.000;
– scoperto per i danni a cose del 20%.
4 - VETRINE TERMICHE, BANCHI REFRIGERAN- TI, CELLE FRIGORIFERE
L’assicurazione comprende i danni da mancato freddo.
Tale garanzia è prestata entro un limite di massimo risarcimento pari al 20% del massi- male per sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie.
5 - TURACCIOLI E TAPPI
L’assicurazione comprende i danni direttamente provocati dal prodotto assicurato al prodotto con- tenuto.
Tale garanzia è prestata entro un limite di massimo risarcimento pari al 20% del massi- male per sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie.
6 - IMPERMEABILIZZANTI
Limitatamente ai danneggiamenti a cose con- seguenti a difetto di impermeabilizzazione, l'assicurazione vale per le richieste di risarci- mento presentate all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della stes- sa purché i prodotti siano stati consegnati a terzi entro i due anni antecedenti l’inizio del- l’assicurazione e purché i sinistri si siano veri- ficati non oltre 5 anni dalla posa in opera (fermo quanto previsto all’Art. 14).
Per tale garanzia lo scoperto indicato in polizza opera con un minimo di € 5.000 (fermo quanto diversamente disposto per i sinistri verificatisi in U.S.A., Canada, Messico).
7 - VERNICI, PITTURE, INCHIOSTRI, SMALTI, STUCCHI, COLORANTI, DETERGENTI, LUBRIFI- CANTI, ANTICONGELANTI E PRODOTTI CHIMI- CI IN GENERE
Fermo quanto disposto dall’Art. 12 ed a par- ziale deroga dell’Art. 15 delle Norme che regolano l'assicurazione, relativamente alle cose trattate o ai prodotti complessi di cui i prodotti descritti in polizza entrino a far parte, la garanzia è prestata nei seguenti termini:
- limite di xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pari ad €
30.000 per sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie;
- scoperto del 10%.
8 - APPARECCHIATURE E IMPIANTI D’ALLAR- ME/ANTIFURTO, CASSEFORTI, SERRATURE, PORTE BLINDATE E SIMILI
L'assicurazione non comprende i danni da furto e/o da mancata/errata segnalazione di allarme.
9 - SEMENTI
L'assicurazione non comprende i danni deri- vanti da mancata o insufficiente germina- zione delle sementi.
10 - PRODOTTI DESTINATI AL SETTORE DEL- L’EDILIZIA
L'assicurazione non comprende i danni pro- vocati o derivanti, in qualunque modo, da muffe, funghi, spore, fermenti o bioconta- minanti in genere.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
NORME AGGIUNTIVE
(applicabili soltanto se espressamente ri- chiamate)
A) DANNI CONSEGUENTI AD INUTILIZZABILI- TA’ DEL PRODOTTO COMPLESSO
A parziale deroga degli artt. 12 e 21, lett. a), qua- lora il prodotto indicato nella scheda di polizza sia utilizzato quale componente di un prodotto com- plesso, l’assicurazione comprende:
– il costo (al netto di eventuali recuperi) sostenuto da terzi per la produzione del prodotto comples- so rivelatosi inutilizzabile, non materialmente e direttamente danneggiato, a causa di un vizio del componente stesso
oppure, se inferiore
– il costo sostenuto da terzi per la sostituzione del componente difettoso.
S’intende comunque escluso il controvalore del prodotto indicato nella scheda di poliz- za.
Questa specifica estensione di garanzia vie- ne prestata nei seguenti termini:
– limite di xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pari ad €
50.000 per sinistro, per anno assicurativo e per sinistri in serie;
– scoperto del 20%.
B) DANNI DA DIFETTO DI INSTALLAZIONE
A parziale deroga dell’art. 21, lett. b), la garanzia comprende i danni verificatisi dopo l’installazione o la manutenzione, effettuata dall’Assicurato, dei pro- dotti indicati nella scheda di polizza e derivanti da difettosa esecuzione dell’installazione o manuten- zione stessa, purché i danni si siano verificati dopo la data di effetto della presente poliz- za e non oltre due anni dalla fine dei lavori, fermo quanto previsto dall’art. 14.
Per le installazioni e manutenzioni che richiedono un'esecuzione frazionata con risultati parziali distin- tamente individuabili, si terrà conto del compimen- to di ogni singola parte, ciascuna delle quali si con- sidera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quan- do la stessa è stata resa utilizzabile.
C) ESTENSIONE U.S.A./CANADA/MESSICO
A parziale deroga degli artt. 14 e 18, la garanzia va- le anche per i prodotti consegnati in U.S.A., CANA- DA e MESSICO e per i danni ovunque verificatisi. Questa specifica estensione di garanzia vale esclusivamente:
– per i prodotti consegnati nel periodo di ef-
ficacia della presente assicurazione e di eventuali altre precedentemente stipulate con la Società le quali prevedessero già l’o- peratività per l’esportazione in U.S.A., Ca- nada e Messico per gli stessi prodotti assi- curati con la presente polizza
e comunque
– per i danni la cui richiesta di risarcimento sia presentata per la prima volta all'Assicu- rato nello stesso periodo.
Tale estensione è operante con gli scoperti indicati nella scheda di polizza per sinistri verificatisi in U.S.A., Canada, Messico.
Le Parti hanno la facoltà, ad ogni scadenza anniversaria di polizza, di recedere dalla presente estensione di garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mez- zo lettera raccomandata.
D) GARANZIA PER VENDITORI E DISTRIBUTO- RI IN U.S.A., CANADA, MESSICO (VENDOR’S LIABILITY)
La garanzia comprende la Responsabilità Civile de- rivante alle ditte indicate nella scheda di polizza unicamente nella loro qualità di venditori o distri- butori nei territori degli U.S.A., Canada e Messico di prodotti indicati nel suddetto modello per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produtto- re.
Dalla presente estensione di garanzia sono esclusi i danni derivanti:
a) da qualsiasi forma di distribuzione o di vendita diversa da quelle autorizzate dal- l'Assicurato;
b) da qualsiasi modifica del prodotto attua- ta intenzionalmente dal venditore;
c) dalla mancata effettuazione di ispezioni, controlli o servizi che il venditore si è im- pegnato ad effettuare o che è tenuto ad effettuare normalmente nell'espletamen- to della sua attività di venditore o distri- butore dei prodotti;
d) da reimballaggio, a meno che il prodotto sia stato disimballato esclusivamente a scopo di ispezione, dimostrazione o per sostituzione di parti, dietro istruzioni del produttore, e quindi reimballato nel con- tenitore originale;
e) da dimostrazione, installazione, operazio- ni di servizi o riparazione, eccetto quelle operazioni eseguite nei locali del vendito- re in relazione alla vendita del prodotto;
f) dai prodotti che sono stati etichettati o rietichettati o usati come contenitori par-
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
ti o componenti di qualsiasi altro bene o sostanza da o per conto del venditore.
Non sono considerate terze le persone fisi- che o giuridiche da cui il venditore o il pro- duttore ha acquistato i prodotti o loro in- gredienti, o parti componenti, o i contenito- ri destinati a trasportare o contenere i pro- dotti stessi.
Il massimale convenuto in polizza per sini- stro resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità tra l'Assicurato e/o i distributori.
Questa specifica estensione di garanzia vie- ne prestata nei seguenti termini:
– limite di massimo risarcimento pari al 30% del massimale per sinistro, per anno assi- curativo e sinistri in serie con il massimo di
€ 500.000 per sinistro, per anno assicurati- vo e per sinistri in serie;
– scoperti previsti nella scheda di polizza per i sinistri verificatisi in U.S.A., Canada, Mes- sico.
VENDOR’S LIABILITY (English Version)
The policy is extended to cover third party liability attributable to the insured firms named in policy (hereinafter referred to as “vendor”) but only with respect to their capacity of dealer or vendor in the U.S.A., Canada and Mexico territories and posses- sions of the product named in this policy.
The insurance with respect to the vendors does not apply to property damages arising from:
a) Any kind of distribution or sale different from those authorized by the insured;
b) Any intentional change or alteration of the pro- ducts’ state intentionally made by the vendors;
c) Any failure to make inspections, tests or servi- cing which the vendor has engaged to make, or normally is obliged to make, in the usual course of business, in connection with distribution or
sale of the products;
d) Repacking of the product unless it has been un- packed only for inspection, demonstration, change of elements, on demand of the manu- facturer, and then repacked in the original con- tainer;
e) Any kind of demonstration, installation, adjuste- ment or services operations, expect for those operations carried out in the vendor’s storehou- se in connection with the sale of the product;
f) Products which have been labelled, relabelled or used by or on behalf of the vendor, as container, parts or components of any other thing or sub- stance.
Natural and legal persons from whom the vendor or the manufacturer has bought products or their ingredients, or components or container which are employed for transport or holding of the same pro- duct, cannot be considered as third parties.
In no case shall this insurance cover damages for over than the sum insured with this policy which re- mains one, even in the presence of joint liability between the insured manufacturer and or the ven- dors.
This warranty is given at the following terms:
– indemnisation limit of 30% of the underwriting limit any one claim, any one year and serial claims to a maximum amount of € 500.000 any one claim, any one year and serial claims;
– deductibles as in the policy wording Mod. RCG55180 for claims happened in U.S.A., Cana- da and Mexico.
Important notice:
The English translation, provided for the convenience of the named insured, does not form part of the contract which is governed by and interpreted in accordance with the Italian text unless it is specifically endorsed herein to the contrary.
Mod. RCG55181
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.
Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx - Tel. 00 000000 - Fax 00 0000000 - Internet: xxx.xxxxxxxx.xx Capitale Sociale E40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Xxxxxx X.0000
Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.
Iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi.
Per la tutela dell’attività lavorativa