Accordo
Accordo
tra il Governo della Repubblica Italiana,
il Governo federale della Repubblica d’Austria e il Governo della Repubblica di Slovenia relativo alla cooperazione nel
Centro di polizia di Thörl-Maglern
Il Governo della Repubblica Italiana (di seguito denominato “Parte Contraente italiana”), il Governo Federale Austriaco (di seguito denominato “Parte Contraente austriaca”) e il Governo della Repubblica di Slovenia (di seguito denominato “Parte Contraente slovena”), tutti e tre di seguito denominati “Parti Contraenti”,
nell’intento di promuovere lo sviluppo della cooperazione di polizia;
tenuto conto degli Accordi bilaterali vigenti tra il Governo della Repubblica Italiana, il Governo federale della Repubblica d’Austria e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione di polizia e sulla riammissione delle persone;
richiamando i principi contenuti nell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e la relativa Convenzione di Applicazione del 19 giugno 1990, con particolare riferimento al Titolo III Polizia e Sicurezza, Capitolo I Cooperazione di Polizia,;
nel rispetto delle legislazioni delle Parti Contraenti,
hanno convenuto quanto segue
Articolo 1
(1) La parte Contraente austriaca ha istituito un Centro di cooperazione di polizia (di seguito denominato “Centro di cooperazione”) nel comune di Thörl- Maglern, situato in territorio austriaco in prossimità della frontiera con la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia.
(2) La Parte Contraente italiana assegna agenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza al Centro di cooperazione e la Parte Contraente slovena assegna agenti della Polizia al Centro di cooperazione, dove gli
stessi collaborano con funzioni di consulenza ed assistenza con gli agenti della Gendarmeria Federale e della Polizia Federale della Parte Contraente austriaca ivi operanti. Gli agenti non sono autorizzati ad eseguire autonomamente misure di polizia; gli stessi danno informazioni ed eseguono incarichi impartiti esclusivamente dalla Parte Contraente assegnante.
(3) Il Centro di cooperazione dovrà recare insegne nelle lingue delle Parti Contraenti.
(4) Le Autorità competenti indicate nel successivo articolo 3 si scambiano gli elenchi nominativi degli agenti operanti presso il Centro di cooperazione e si tengono reciprocamente informati sulle modifiche che dovessero eventualmente intervenire.
Articolo 2
Il Centro di cooperazione ha il compito di favorire ed accelerare la collaborazione tra le Parti Contraenti, in particolare:
a) promuovendo la cooperazione transfrontaliera in materia di polizia,
b) salvaguardando l’ordine e la sicurezza pubblica nonché combattendo la delinquenza transfrontaliera e l’immigrazione illegale,
nel rispetto della legislazione delle Parti contraenti e degli Accordi vigenti sulla cooperazione di polizia e sulla riammissione delle persone.
Articolo 3
Le Autorità competenti ai fini dell’applicazione del presente Accordo sono:
− per la Repubblica Italiana, il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
− per la Repubblica Federale Austriaca, il Ministero federale dell’Interno, Direzione Generale per la Pubblica Sicurezza;
− per la Repubblica di Slovenia, il Ministero dell’Interno, Direzione Generale della Polizia.
Articolo 4
Ai fini del presente Accordo sono considerate Zone di frontiera:
− per la Repubblica Italiana: con la Repubblica d’Austria i territori della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige e delle Province di Belluno e Udine; con la Repubblica di Slovenia i territori delle Province di Udine, Gorizia e Trieste;
− per la Repubblica d’Austria: con la Repubblica Italiana i Länder Carinzia, Tirolo e Voralberg; con la Repubblica di Slovenia i Länder Carinzia, Stiria e Burgenland;
− per la Repubblica di Slovenia: con la Repubblica Italiana i territori delle Direzioni di Polizia di Capodistria, Nova Gorica e Kranj; con la Repubblica d’Austria i territori delle Direzioni di Polizia di Kranj, Celje, Slovenj Gradec, Maribor e Murska Xxxxxx.
Articolo 5
(1) Gli agenti del Centro di cooperazione operano con funzioni di consulenza ed assistenza al fine di assicurare:
a) la promozione ed intensificazione della cooperazione transfrontaliera e degli scambi d’informazioni in materia di polizia;
b) il coordinamento di servizi congiunti di controllo e sorveglianza e di altre operazioni in cui sono coinvolte le Parti Contraenti alla frontiera comune o nelle relative Zone di frontiera;
c) la riammissione dei cittadini delle Parti Contraenti e di Stati terzi in situazione irregolare, nel rispetto degli Accordi vigenti;
d) lo scambio di informazioni ai fini della prevenzione e repressione della criminalità.
(2) Gli agenti operanti nel Centro di cooperazione collaborano nell’adempimento delle loro attività. Essi sono autorizzati a rispondere direttamente alle richieste pervenute dalle autorità competenti di ciascuna delle Parti Contraenti in conformità con le rispettive legislazioni nazionali.
(3) La comunicazione tra gli agenti avviene in lingua italiana, tedesca e slovena. Gli agenti possono avanzare le loro richieste nella propria lingua.
(4) Gli agenti operanti nel Centro di cooperazione dipendono esclusivamente dal potere direttivo e disciplinare delle proprie Autorità nazionali.
(5) Gli agenti assegnati al Centro di cooperazione possono recarvisi e svolgervi il servizio indossando la propria divisa nazionale e/o un segno distintivo ben chiaro, e portando al seguito le proprie armi di ordinanza in conformità con la normativa dello Stato ospitante. Le armi possono essere utilizzate esclusivamente per legittima difesa.
Articolo 6
(1) La Parte Contraente austriaca mette gratuitamente a disposizione delle altre Parti Contraenti i locali necessari per lo svolgimento del servizio e si assume le spese di gestione, escluse quelle relative alle telecomunicazioni. Essa consente alle altre Parti Contraenti di installare e gestire gli impianti di telecomunicazione ed elaborazione dati da esse assicurate nonché l’installazione dei collegamenti con le rispettive reti. Al fine di assicurare le attività contemplate dal presente Accordo, la Parte Contraente austriaca consente ai gestori degli impianti di telecomunicazione ed elaborazione dati italiani e
sloveni di accedere al proprio territorio nazionale al fine di assicurare l’installazione degli impianti e l’installazione e la manutenzione dei collegamenti;
(2) Gli impianti e i beni mobili collocati nel Centro di cooperazione rimangono di proprietà della Parte Contraente fornitrice.
Articolo 7
(1) Le Autorità competenti di ciascuna Parte Contraente, indicate nell’articolo 3, designano un agente responsabile dell’organizzazione delle attività comuni e dell’esercizio del Centro di cooperazione. Gli agenti responsabili, entro sei mesi dall’attivazione del Centro di cooperazione, elaborano congiuntamente un regolamento interno e adottano tutti i provvedimenti intesi ad assicurare il buon funzionamento del Centro di cooperazione.
(2) Il regolamento diviene vincolante dopo l’approvazione da parte delle Autorità competenti indicate nell’articolo 3.
Articolo 8
(1) Almeno due volte all’anno si riuniscono i rappresentanti delle Autorità competenti e gli agenti responsabili delle Parti Contraenti per fare il bilancio della cooperazione e per valutarne le attività. Nell’ambito di tali riunioni gli stessi:
a) si scambiano i dati statistici relativi alle attività e svolte dal Centro di cooperazione e relativi all’andamento delle diverse forme di criminalità ed
b) elaborano un nuovo programma di lavoro comune nonché adeguate strategie per attività comuni alla frontiera o nelle zone di frontiera.
(2) Al termine di ogni riunione viene steso un verbale.
Articolo 9
Ciascuna Parte Contraente può, giustificandone i motivi, rifiutarsi di inoltrare un’informazione o di collaborare allorché in un affare determinato gli interessi generali o l’ordine e la sicurezza pubblica del proprio Paese potrebbero essere messi in pericolo.
Articolo 10
Eventuali controversie circa l’applicazione del presente Accordo saranno risolte tramite intese dirette tra le Autorità competenti indicate nell’articolo 3. La composizione di controversie può avvenire anche per via diplomatica.
Articolo 11
Le disposizioni contenute nel presente Accordo non pregiudicano gli obblighi derivanti da altri accordi bilaterali o multilaterali ai quali hanno aderito le Parti Contraenti.
Articolo 12
(1) Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui viene notificata la terza delle note diplomatiche delle Parti Contraenti sull’espletamento delle procedure interne previste per l’entrata in vigore.
(2) Il presente Accordo ha durata illimitata. Esso potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti per via diplomatica. In tal caso, l’Accordo perderà l’efficacia dopo novanta giorni dalla data di notificazione della denuncia.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Thörl-Maglern il 14.9.2004 in tre esemplari originali, ciascuno nelle lingue italiana, tedesca e slovena, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica Italiana
Xxxxxxx XxXxx
Per il Governo federale della Repubblica
d’Austria Xxxxx Xxxxxxxx
Per il Governo
della Repubblica di Slovenia Rado Bohinc
Unterzeichner | serialNumber=1026761,CN=Bundeskanzleramt,C=AT | |
Datum/Zeit | 2017-11-27T11:54:09+01:00 | |
Prüfinformation | Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter: xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxx | |
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