PREMESSA
PREMESSA
Il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale (CCIA), definito ai sensi dell’art.4 del CCNL per il periodo 01.01.1998/31.12.2001 e dall’articolo 4 del CCNL per il periodo 01.01.2002 /31.12.2005 del Comparto Sanità, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dell’area del comparto, dipendente dell'Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna ed entra in vigore il giorno successivo alla data di sottoscrizione.
Le parti convengono che il fine strategico dell’azienda è di erogare servizi appropriati e di qualità all’utenza, e rendere più efficace e qualificato l’intervento pubblico.
Ritengono inoltre che questo obiettivo può essere conseguito mediante il migliore utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
È necessario restituire al lavoro nell'azienda il valore della pubblica funzione e ricostruire uno stretto legame fra lo svolgimento di una attività e l’utilità sociale cui essa concorre.
Le parti ritengono che a tale scopo occorra:
✓ realizzare un modello organizzativo fondato sulla partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori;
✓ migliorare le condizioni ed il riconoscimento economico del lavoro coniugandolo al miglioramento della qualità dei servizi erogati;
✓ valorizzare le professionalità esistenti attraverso una formazione professionale continua e mirata che tenga conto delle innovazioni tecnologiche/organizzative e dei processi di aziendalizzazione in atto;
✓ qualificare le funzioni di programmazione, indirizzo dell'azienda e consolidare quelle direttamente gestionali, portando ad un livello più alto il binomio costi benefici;
✓ disporre di un moderno sistema di relazioni sindacali che, nella distinzione dei ruoli, rafforzi la contrattazione, le capacità propositive ed il principio di responsabilità, e sia uno strumento essenziale per la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori.
Sulla base di questi presupposti le parti definiscono, ad integrazione di quanto previsto dal CCNL, il seguente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale (CCIA) che ha una durata quadriennale, fatta salva la necessità condivisa di adeguare i contenuti normativi ed economici che saranno modificati nel XXXX 0000-0000, parte normativa e 2006- 2007 parte economica.
PARTE I
REGOLAMENTO SULL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELLA PERSONA
Articolo 1
Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie, vengono stabiliti i seguenti criteri da rispettare nel caso di sciopero:
a) la durata massima del primo sciopero non potrà superare, per qualsiasi tipo di vertenza, una intera giornata (24 ore);
b) l'intervallo minimo tra un’azione di sciopero e l’altra di ciascuna organizzazione sindacale dovrò essere almeno di 12 giorni;
c) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non potranno superare le 48 ore consecutive;
d) eventuali scioperi riguardanti singole professionalità e/o unità organizzative non dovranno compromettere le prestazioni individuate come indispensabili;
e) non saranno effettuate azioni di xxxxxxxx:
1. nel mese di agosto;
2. nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
3. nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
4. gli scioperi dichiarati in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimento di particolare gravità o di calamità naturali.
Articolo 2 Procedure
Il rispetto del presente regolamento è reso possibile dalla definizione di procedure omogenee che consentano l’adozione dei provvedimenti necessari a garantire sia l'individuazione del personale esonerato dallo sciopero che la concreta possibilità, per quest' ultimo, di essere sostituito da coloro che spontaneamente hanno deciso di non aderire allo stesso.
A tale scopo è quindi opportuno precisare quanto segue:
a) Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi pubblici essenziali individuati con il presente accordo, sono tenute a darne comunicazione all'Azienda con preavviso non inferiore a 10 giorni precisando la durata dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca di sciopero indetto in precedenza, le stesse devono darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione.
b) Le singole articolazioni dell’azienda predispongono e comunicano, almeno 5 giorni prima dello sciopero l’elenco nominativo dei dipendenti tenuti a svolgere l’attività lavorativa per garantire le prestazioni indispensabili e quindi esonerati dallo sciopero, sulla scorta dei nominativi del personale previsto in turno o in servizio nella giornata in cui cade lo sciopero, apportandovi eventuali riduzioni con il criterio della rotazione.
c) La comunicazione agli interessati in servizio dell’esonero dallo sciopero viene effettuata mediante affissione degli elenchi suddetti ai punti di rilevazione delle presenze/assenze dei lavoratori attivati nel servizio di appartenenza. La comunicazione al personale in congedo ordinario, straordinario o aspettativa che cessi in data successiva a quella prevista degli elenchi, va effettuata in forma individuale e diretta.
d) La richiesta di sostituzione, all'interno dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero, va presentata entro 24 ore dalla comunicazione.
e) Il personale che non intende aderire allo sciopero può essere posto in sostituzione del personale individuato negli elenchi che ne ha fatto richiesta nei limiti dei contingenti fissati. Il restante personale è posto a disposizione delle direzioni dei servizi di appartenenza per qualsiasi necessità ivi compresa la sostituzione seduta stante del personale esonerato che vuole esercitare i diritto allo sciopero, fermo restando il divieto, anche alla luce del disposto dell'art. 2 della legge 20.05.1970, n° 300, di utilizzare detto personale in servizi diversi da quello di appartenenza, qualora questi siano ricompresi fra quelli non ritenuti essenziali dal presente accordo. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12.06.1990, n° 146 e di quelle contenute nell'accordo nazionale di lavoro e nel presente accordo si applicano gli articoli 4 e 9 della predetta legge n° 146/90. Le parti danno infine atto che il contenuto del presente accordo, ed in particolare l’elenco del numero del personale che dovrà garantire i servizi pubblici essenziali (allegato n.1) potrà essere suscettibile di variazione se venisse operata nell’ambito dell’azienda una parziale o totale riorganizzazione dei dipartimenti, U.O., servizi, reparti, uffici.
f) Nel primo mese di contrattazione integrativa e durante la concertazione o consultazione, le parti non assumono iniziative conflittuali unilaterali.
OSPEDALE DI CHIAVENNA
UU.OO./SER VIZI | PERSONALE NON MEDICO | ||
Ostetricia e Ginecologia Nido | PRIMO TURNO | SECONDO TURNO | NOTTE |
n. 1 I.P. n. 1 Ostetrica n.1 Ausiliario/OTA n. 1 VI/Puericultrice/IP | n. 1 I.P. n. 1 Ostetrica n.1 Ausiliario/OTA n. 1 VI/Puericultrice/IP | n. 1 I.P. n. 1 Ostetrica n. 1 VI/Puericultrice/IP | |
Medicina Generale e Lungodegenz a | n. 2 I.P./ I.G. n. 2 Ausiliario/OTA | n. 2 I.P./ I.G. n. 2 Ausiliario/OTA | n. 2 I.P./ I.G. |
Chirurgia Generale Ortopedia e Traumatologia | n. 3 I.P./I.G. n. 2 Ausiliario/OTA | n. 2 I.P./I.G. n. 1 Ausiliario/OTA | n. 2 I.P./ I.G |
Pronto Soccorso | n. 3 I.P./ I.G n. 1 Autista ambulanza | n. 3 I.P./ I.G n. 1 Autista ambulanza | n. 3 I.P./ I.G n. 1 Autista ambulanza |
Radiologia | n.1 T.S.R.M. dalle 8.00 alle 16.00 | ||
Laboratorio | n.1 T.S.L.B. dalle 8.00 alle 16.00 | ||
Blocco Operatorio | Solo servizio in pronta disponibilità | ||
C.P.S. | n. 1 I.P. dalle 8.00 alle 16.00 | ||
X.X.X. | x. 0 X.X. x. 0 Xxxxxxxxxx/XXX | n. 1 I.P. n. 1 Ausiliario/OTA | n. 1 X.X. x. 0 Xxxxxxxxxx/XXX |
XXXXXXXX XX XXXXXXXX
UU.OO./SER VIZI | PERSONALE NON MEDICO | ||
Chirurgia Generale | PRIMO TURNO | SECONDO TURNO | NOTTE |
n. 2 I.P. /I.G. n. 1 Ausiliario/OSS | n. 2 I.P. /I.G. n.1 Ausiliario/OSS | n. 2 I.P. /I.G. | |
Ortopedia e Traumatologia | n. 2 I.P. /I.G. n. 1 Ausiliario/OSS | n. 2 I.P. /I.G. n.1 Ausiliario/OSS | n. 2 I.P. /I.G. oppure n. 1 I.P. + 1 ausiliario/OSS |
Medicina e Lungodegenz a | n. 3 I.P. /I.G. n. 1 Ausiliario/OSS | n. 3 I.P. /I.G. n. 1 Ausiliario/OSS | n. 2 I.P. /I.G. |
Riabilitazione Cardiologica | n. 1 I.P. n. 1 Ausiliario/OSS | n. 1 I.P. n. 1 Ausiliario/OSS | n. 1 I.P. n. 1 Ausiliario/OSS |
S.P.D.C. | n. 3 I.P. /I.G./ 1 PS oppure n. 2 IP + 1 ASA/OSS | n. 3 I.P. /I.G./ 1 PS oppure n. 2IP + 1 ASA/OSS | n. 3 I.P. /I.G./ 1 PS oppure 2 IP + 1 ASA/OSS |
Pronto Soccorso/ SSUEM | n. 3 I.P. | n. 3 I.P. | n. 3 I.P. |
C.A.L. | Turni come da normale programmazione (le presenze cambiano in base al giorno della settimana perchè cambia il n. dei trattamenti) | ||
Blocco Operatorio | SERVIZIO IN PRONTA DISPONIBILITA’ | ||
Radiologia | n. 1 T.S.R.M. dalle 8.00 alle 16.00 | ||
Laboratorio | n. 1 T.S..L.B. dalle 8.00 alle 16.00 | ||
AMBULATORIO PSICHIATRICO | n. 1 I.P. dalle 8.00 alle 16.00 | ||
Comunità Protetta “CASERA” | n. 1 I.P./I.G./1 PS n. 1 Ausiliario./OSS | n. 1 I.P./IG / IPS n. 1 Ausiliario./OSS | |
CURE PALLIATIVE | n. 1 I.P. n. 1 ausiliario /OSS | n. 1 I.P. n. 1 ausiliario/OSS | n. 1 IP n. ausiliario/ OSS |
OSPEDALE DI SONDRIO
UU.OO./SER VIZI | PERSONALE NON MEDICO | ||
Xxxxxxxxx e Rianimazione | PRIMO TURNO | SECONDO TURNO | NOTTE |
n. 4 I.P. n. 1 Ausiliario/OTA | n. 4 I.P. n. 1 Ausiliario/OTA | n. 3 I.P. | |
Cardiologia | n. 3 I.P. n. 1 Ausiliario/OSS | n. 3 I.P. n. 1 Ausiliario/OSS | n. 3 I.P. |
Chirurgia Generale | n. 4 I.P. n. 3 Ausiliario/OSS | n.3 I.P. n. 2 Ausiliario/OSS | n. 3 I.P. |
Lungodegenza Riabilitativa/RRF | n. 4 I.P./I.G. n. 4 Ausiliario/OTA/OSS | n. 3 I.P./I.G. n. 2 Ausiliario/OTA/OSS | n. 2 I.P./I.G. n. 1 Ausiliario/OTA/OSS |
S.P.D.C. | n. 3 I.P../I.G./X.Xx oppure 2 IP + 1 OSS | n. 3 I.P../I.G./X.Xx oppure 2 IP + 1 oss | n. 3 I.P../I.G./X.Xx oppure 2 IP + 1 OSS |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx | x. 0 X.X. x. 0 Ausiliari/OTA/OSS | n. 3 I.P. n. 2 Ausiliari/OTA/OSS | n. 3 I.P. |
Nefrologia e Dialisi | n. 5 I.P. n. 1 Ausiliario/OTA il n. dei trattamenti non varia in base al giorno della settimana | n. 5 I.P. n. 1 Ausiliario/OTA il n. dei trattamenti non varia in base al giorno della settimana | |
Neurologia | n. 2 I.P./I.G. n. 1 OSS | n.2 I.P. n. 1 OSS | n. 2 I.P |
Oculistica DH | n. 1 I.P. dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 19 | ||
Ortopedia | n. 3 I.P. n. 2 Ausiliari/OTA n. 1 I.P./I.G. Sala Gessi | n. 2 I.P. n. 1 Ausiliario/OTA | n. 2 I.P |
Ostetricia e Ginecologia | n. 2 Ostetrica n. 1 X.X. x. 0 X.X. x. 0 Xxxxxxxxxx/XXX | n. 2 Ostetrica n. 1 I.P. n. 1 I.G. n. 1 Ausiliario/OTA | n. 2 Ostetrica n. 2 I.G. |
ORL + OCULISTICA | n. 3 I.P. n. 1 Ausiliario/OTA | n. 2 I.P. n. 1 Ausiliario/OTA | n. 2 I.P. |
Pediatria Neonatologia Nido | n. 2,5 I.P./V.I. n. 1 Ausiliario/OTA n. 2 VI/Puericultrici | n. 2,5 I.P./V.I. n. 1 Ausiliario/OTA n. 2 VI/Puericultrici | n. 2 I.P./V.I. n. 2 VI/Puericultrici |
Urologia | n. 2 I.P./I.G. n. 1 Ausiliario/OTA | n. 2 I.P./I.G. n. 1 Ausiliario/OTA oppure 1 IP + 1 ASS + 1 OSS | n. 2 I.P |
Oncologia | n. 1 I.P. dalle 8.00 alle 16.00 | ||
Pronto Soccorso | n. 2 I.P n. 1 Ausiliario/OTA | n. 2 I.P n. 1 Ausiliario/OTA | n. 2 I.P |
C.O. 118 | n. 2 I.P | n. 2 I.P | n. 2 I.P |
SSUEM | n. 2 I.P. | n. 2 I.P. | n. 2 I.P. |
Elisoccorso | n. 1 I.P. dalle 8.00 alla Effe Meridi | ||
Centro Trasfusionale | n. 1 T.S.L.B. dalle 8.00 alle 16.00 | ||
Laboratorio Analisi | n. 1 T.S.L.B. dalle 7.00 alle 14.48 | n. 1 T.S.L.B. dalle 14.48 alle 22.00 | n. 1 T.S.L.B. dalle 22.00 alle 7.00 |
Medicina Nucleare e Radioterapia | n. 1 T.S.R.M. dalle 8.00 alle 16.00 | ||
Radiologia | n. 1 T.S.R.M. dalle 8.00 alle 16.00 n. 1 T.S.R.M. a giornata | n. 1 T.S.R.M. dalle 13.00 alle 20.00 | n. 1 TSRM dalle 20 alle 8.00 |
C.R.A. | n. 1 I.P../I.G./X.Xx n. 1 Ausiliario/OTA | n. 1 I.P../I.G./X.Xx n. 1 Ausiliario/OTA | n. 1 I.P../I.G./X.Xx n. 1 Ausiliario/ OTA |
C.P.S. | n. 1 I.P. dalle 8.00 alle 16.00 | ||
Comunità Protetta Poggiridenti | n. 1 I.P./I.G./X.Xx n. 1 Ausiliario/OSS | n. 1I.P./I.G./X.Xx n. 1 Ausiliario/OSSA | |
Comunità Protetta Chiapedi | n. 2 I.P./I.G./X.Xx n. 1 Ausiliario/OSS | n. 1 I.P./I.G./X.Xx n. 1 Ausiliario/OSS | n. 1 X.X./X.X./X.Xx x. 0 Xxxxxxxxxx /XXX |
XXXXXXXXX XX XXXXXX/XXXXXXX
STRUTTURA DI BORMIO | PERSONALE NON MEDICO | ||
UU.OO./SERVIZI | PRIMO TURNO | SECONDO TURNO | NOTTE |
Punto di Primo Intervento | n. 2 I.P. n. 2 Autista Ambulanza | n. 2 I.P. n. 2 Autista Ambulanza | n. 2 I.P. n. 2 Autista Ambulanza |
CAL | Turni come da normale programmazione (le presenze cambiano in base al giorno della settimana perché cambia il n. dei trattamento) | ||
C.P.S. | n. 1 I.P. dalle 8.00 alle 16.00 |
STRUTTURA DI TIRANO | PERSONALE NON MEDICO | ||
UU.OO./SERVIZI | PRIMO TURNO | SECONDO TURNO | NOTTE |
Punto di Primo Intervento | n. 2 I.P. | n. 2 I.P. | n. 2 I.P. |
AMBULATORIO PSICHIATRICO | n. 1 I.P. 8-16 | ||
COMUNITA’ PROTETTA “XXXXXXX” | n. 1 I.P. n. 1 AUS./ OTA | n. 1 I.P. n. 1 AUS./ OTA | n. 1 I.P. n. 1 AUS./ OTA |
DISTRETTO DI BORMIO/LIVIGNO
STRUTTURA DI LIVIGNO | PERSONALE NON MEDICO | ||
UU.OO./SER VIZI | PRIMO TURNO | SECONDO TURNO | NOTTE |
Punto di Primo Intervento | n. 2 I.P. n. 2 Autista Ambulanza | n. 2 I.P. n. 2 Autista Ambulanza | n. 2 Autista Ambulanza n. 2 IP |
Radiologia | ALTA STAGIONE (8 dicembre lunedì di Pasqua compreso) | 1 presenza 9 – 16.42 | |
BASSA STAGIONE (dal martedì dopo Pasquetta al 7 dicembre) |
GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
PROFESSIONALITA’/QUALIFICHE | PRESTAZIONI INDISPENSABILI | |
SONDRIO | n. 1 Operatore Tecnico Idraulico n. 1 Operatore Tecnico Elettricista n. 1 Operatore Tecnico Fuochista | • Conduzione centrali termiche • Gestione richieste di manutenzione urgenti • Sorveglianza impianti tecnologici |
CHIAVENNA | n. 1 Operatori Tecnici Fuochisti | |
MORBEGNO | n. 1 Operatori Tecnici | |
XXXXXX - XXXXXX | x. 0 Operatori Tecnici | TIRANO • Conduzione centrali termiche • Sorveglianza impianti tecnologici BORMIO • Gestione richieste di manutenzione urgenti |
SERVIZIO ECONOMATO - Sondrio
SERVIZI | PROFESSIONALITA’/QUALIFICHE | PRESTAZIONI INDISPENSABILI |
CUCINA E MENSA OCS | 1° Turno n. 3 Op. Tecn. Cuochi n. 2 Aus. Spec. Tecn Econ. 2° Turno n. 3 Op. Tecn. Cuochi n. 2 Aus Spec. Tecn. Econ. | • Preparazione diete speciali • Preparazione menù unificato con altri pasti • Distribuzione vitto ai reparti ed alla mensa |
PORTINERIA | n. 1 Operatore sul turno sulle 24 ore | • Servizio accettazione del pubblico e centralinista |
CENTRALINO | n. 1 Operatore per turno | |
PULIZIE | n. 1 Ausiliario specializzato Tecnico Economale | • Raccolta rifiuti • Allontanamento rifiuti solidi dai luoghi di produzione |
SERVIZIO ECONOMATO - Chiavenna
SERVIZI | PROFESSIONALITA’/QUALIFICHE | PRESTAZIONI INDISPENSABILI |
CUCINA E MENSA | n. 1 Operatori Tecnici Cuochi per turno n. 1 Ausiliari Specializzati Tecnici Economali per turno | • Preparazione diete speciali • Preparazione menù unificato con altri pasti • Distribuzione vitto ai reparti ed alla mensa |
PULIZIE | n. 1 Ausiliario Specializzato Tecnico Economale | • Raccolta rifiuti • Allontanamento rifiuti solidi dai luoghi di produzione |
PORTINERIA CENTRALINO | n. 1 Operatore per turno | • Servizio accettazione pubblico e centralinista |
SERVIZIO ECONOMATO - Morbegno
SERVIZI | PROFESSIONALITA’/QUALIFICHE | PRESTAZIONI INDISPENSABILI |
CUCINA | 1° Turno n. 1 Operatori Tecnici Cuochi n. 1 Ausiliario Specializzato 2° Turno n. 1 Operatore Tecnico Cuoco n. 1 Ausiliario Specializzato | • Preparazione diete speciali • Preparazione menù unificato con altri pasti • Distribuzione vitto ai reparti ed alla mensa |
SERVIZIO TECNICO-ECONOMALE | n. 1 Operatore Tecnico | • Servizi tecnico economali |
SERVIZIO ECONOMATO - Tirano
SERVIZI | PROFESSIONALITA’/QUALIFICHE | PRESTAZIONI INDISPENSABILI |
PORTINERIA CENTRALINO | n. 1 Operatore Tecnico Centralinista per turno | • Garantisce l’accesso ai servizi telefonici essenziali |
PERSONALE DEL COMPARTO
PRESIDIO DI SONDALO
S.O.C. - SERVIZI | 1° Turno | 2° Turno | Turno notte |
RIANIMAZIONE e ANESTESIA | |||
Infermieri Professionali | 3 + 1 reperibile | 3 + 1 reperibile | 3 + 1 reperibile |
Ausiliari/OTA | 2 | 1 | 1 |
U.C.C. e CARDIOLOGIA | |||
Infermieri Professionali | 1+ 1 UCIC | 1 + 1 UCIC | 1+1 UCIC |
Ausiliari/OTA | 1 | 1 | 0 |
PRONTO SOCCORSO | |||
Infermieri Professionali | 2 | 2 | 2 |
Ausiliari/OTA | 1 | 1 | 1 |
Autisti | 1 | 1 | 1 |
CENTRALE DI STERILIZZAZIONE | |||
Infermieri Professionali | 1 | 0 | 0 |
Ausiliari/OTA | 0 | 0 | 0 |
BLOCCO OPERATORIO | |||
Infermieri Professionali | 2 reperibili | 2 reperibili | 2 reperibili |
Ausiliari/OTA | 1 reperibile | 1 reperibile | 1 reperibile |
CAMERA OPERATORIA ORTOPEDIA | |||
Infermieri Professionali | 2 reperibili | 2 reperibili | 2 reperibili |
Ausiliari/OTA | 1 reperibile | 1 reperibile | 1 reperibile |
NEUROCHIRURGIA | |||
Infermieri Professionali | 4 | 3 | 2 |
Ausiliari/OTA | 2 | 1 | 0 |
CHIRURGIA TORACICA | |||
Infermieri Professionali | 2 | 2 | 1/2 |
Ausiliari/OTA | 2 | 1 | 1/0 |
Terapisti della Riabilitazione | 1 | 0 | 0 |
CHIRURGIA VASCOLARE | |||
Infermieri Professionali/Generici | 2 | 1 | 1/2 |
Ausiliari/OTA | 1 | 1 | 1/0 |
MEDICINA GENERALE | |||
Infermieri Professionali/Generici | 2 | 2 | 1 |
Ausiliari/OTA | 2 | 2 | 1 |
EMATOLOGIA e CURE PALLIATIVE | |||
Infermieri Professionali/Generici | 2 | 2 | 1 |
Ausiliari/OTA | 2 | 1 | 1 |
PERSONALE DEL COMPARTO
PRESIDIO DI SONDALO
S.O.C. - SERVIZI | 1° Turno | 2° Turno | Turno notte |
NEUROLOGIA e NEUROFISIOPATOLOGIA | |||
Infermieri Professionali/Generici | 2 | 2 | 2 |
Ausiliari/OTA | 1 | 1 | 0 |
Tecnici di Neurofisiopatologia | 1 reperibile | 1 reperibile | 1 reperibile |
(NIDO) | |||
Infermieri Professionali/Generici | 1 | 1/0 | 1/0 |
Ausiliari/OTA | 1 | 1 | 0 |
Puericultrici | 1 | 0/1 | 0/1 |
CHIRURGIA GENERALE | |||
Infermieri Professionali/Generici | 3 | 2 | 2 |
Ausiliari/OTA | 2 | 1 | 0 |
UROLOGIA | |||
Infermieri Professionali/Generici | 2 | 2 | 2/1 |
Ausiliari/OTA | 2 | 1 | 0/1 |
CAMERA OPERATORIA UROLOGIA | |||
Infermieri Professionali | 1 reperibile | 1 reperibile | 1 reperibile |
ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA | |||
Infermieri Professionali/Generici | 3 | 2 | 2 |
Ausiliari/OTA | 2 | 1 | 0 |
RIABILITAZIONE ORTOPEDICA | |||
Infermieri Professionali/Generici | 2 | 2/1 | 1 |
Ausiliari/OTA | 2 | 1/2 | 1 |
OSTETRICIA e GINECOLOGIA | |||
Infermieri Professionali | 2 | 1 + 1 reperibile | 1 + 1 reperibile |
Ostetriche | 1 | 1 | 1 |
Ausiliari/OTA | 2 | 1 | 1 |
PNEUMOLOGIA | |||
Infermieri Professionali/Generici | 2 | 2 | 2 |
Ausiliari | 2 | 1 | 0 |
Terapisti della Riabilitazione | 0 | 0 | 0 |
TISIOLOGIA | |||
Infermieri Professionali/Generici | 2 | 2 | 2 |
Ausiliari/OTA | 2 | 1 | 0 |
PERSONALE DEL COMPARTO
PRESIDIO DI SONDALO
S.O.C. - SERVIZI | 1° Turno | 2° Turno | Turno notte |
RIABILITAZIONE PNEUMOLOGICA | |||
Infermieri Professionali/Generici | 2 | 2 | 2/1 |
Ausiliari/OTA/OSS | 2 | 1 | 0/1 |
Terapisti della Riabilitazione | 0 | 0 | 0 |
R.R.F. / U.S.I. | |||
Infermieri Professionali/Generici | 2 | 2 | 1 |
Ausiliari/OTA/OSS | 2 | 1 | 1 |
Terapisti della Riabilitazione | 0 | 0 | 0 |
RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA | |||
Infermieri Professionali/Generici | 2 | 2 | 2 |
Ausiliari/OTA | 2 | 1 | 1 |
Terapisti della Riabilitazione | 0 | 0 | 0 |
DIREZIONE SANITARIA | |||
Ufficio Infermieristico | 0 | 0 | 0 |
Disinfettori | 1 | 1 | 1 |
LABORATORIO ANALISI | |||
Tecnici di Laboratorio | 1 dalle 8 alle 16 |
Ausiliari | 0 | 0 | 0 |
Amministrativi | 0 | 0 | 0 |
RADIOLOGIA | |||
Tecnici di Radiodiagnostica | 1 | 1 | 1 |
Infermieri Professionali | 0 | 0 | 0 |
Ausiliari | 1 | 0 | 0 |
Anatomia Patologica | 0 | 0 | 0 |
FARMACIA | 0 | 0 | 0 |
POLIAMBULATORI | 0 | 0 | 0 |
MEDICINA DELLO SPORT | 0 | 0 | 0 |
AMBULATORI CARDIOLOGICI | 0 | 0 | 0 |
USI | |||
IP/ IG | 6 | 4 | 2 |
AUSILIARI/OTA/OSS | 7 | 4 | 2 |
PERSONALE DEL COMPARTO
PRESIDIO DI SONDALO
ATTIVITA’ DI SUPPORTO LOGISTICO – ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO
STRUTTURE O SERVIZI | 1° TURNO | 2° TURNO | 3° TURNO |
Direzione Sanitaria | 0 | 0 | 0 |
SOC e/o Servizi Amministrativi | 0 | 0 | 0 |
Impianto di Depurazione | 1 Reperibile | 0 | 0 |
Elettricisti | 1 | 1 Reperibile | 0 |
Centrale Termica | 1 | 1 | 1 |
Idraulici | 1 Reperibile | 1 Reperibile | 0 |
Magazzino Viveri | 0 | 0 | 0 |
Magazzino Centrale | 0 | 0 | 0 |
Lavanderia - Guardaroba | 0 | 0 | 0 |
Centralino Telefonico | 1 | 1 | 0 |
Portineria Centrale | 1 | 1 | 1 |
Mensa: | |||
Cuochi | 4 | 2 | 0 |
Ausiliari Specializzati | 2 | 1 | 0 |
Office (Ausiliari Specializzati) | 1 | 3 | 0 |
Carrellisti (Autisti) | 2 | 2 | 0 |
Articolo 3 Pari opportunità
I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna azienda nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art.6 comma 2 CCNL, svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all'art.4 comma 2 punto 10 del CCNL;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell'unione Europea per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge 125/1991.
I Comitati, presieduti da un rappresentante dell'azienda o ente, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCIA, uno nominato dalla RSU e da un pari numero di rappresentanti dell'azienda temendo conto delle varie articolazioni territoriali della stessa. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
Nell'ambito dei vari livelli delle relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sotto indicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia:
1. accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, a parità di requisiti professionali, nei passaggi interni e nel conferimento degli incarichi di posizioni organizzative del sistema classificatorio;
2. flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle normative vigenti e agevolazioni nella concessione del part – time, elevando il contingente previsto dai commi 8 e 10 dell’art.23 del CCNL di un ulteriore 10% per:
- ai famigliari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70%. ovvero persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie, anziani non autosufficienti;
- ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
3. processi di mobilità.
Le aziende favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento garantendo la possibilità dei membri alla partecipazioni alle riunioni e valorizzando e pubblicizzando con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto. La partecipazione dei componenti del comitato alle sue riunioni sarà considerata a tutti gli effetti presenza in servizio per i rappresentanti Aziendali e R.S.U., mentre per i componenti designati da ciascuna delle Xx.Xx. firmatarie del CCIA la presenza verrà conteggiata nel monte ore sindacale. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all'interno degli enti, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vai profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi.
I Comitati per le pari opportunità vengono nominati entro quarantacinque giorni dalla sottoscrizione del CCIA e rimangono in carica per quattro anni e comunque fino a la costituzione dei nuovi comitati.
I componenti possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
In qualunque fase di applicazione del Contratto Collettivo Integrativo aziendale deve essere reso effettivo il rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici.
Articolo 4
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro – attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti – nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito della Unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
Nell’ ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999 sono, pertanto, istituiti, specifici Comitati Paritetici presso ciascuna azienda o ente, con i seguenti compiti:
• raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
• individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
• formulazioni di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
• formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e dalla RSU e da un pari numero di rappresentanti delle aziende o enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti delle aziende o enti, il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
PARTE II
PROTOCOLLO SULLE RELAZIONI SINDACALI
PREMESSA
Il presente protocollo d’intesa stipulato fra l’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, e le Xx.Xx., disciplina le relazioni sindacali nell’ambito dell’Azienda in sede di contrattazione decentrata ed è parte integrante del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale (C.C.I.A).
L’obiettivo è di raggiungere un sistema di relazioni sindacali attraverso un costante, completo, stabile e corretto sistema relazionale sulla base della comune consapevolezza che la risorsa personale è componente essenziale per la concretizzazione delle scelte organizzative. Le relazioni sindacali devono quindi avere carattere di sistematicità e consentire un’assidua azione di verifica e di confronto fra le parti.
Le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:
1. Contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello aziendale , sulle materie e con le modalità indicate dal C.C.N.L.
2. Informazione, concertazione, consultazione e commissioni paritetiche (art. 6 C.C.N.L.).
Articolo 5 Finalità
Il nuovo assetto delle Aziende, la diversa modalità di finanziamento, gli indirizzi di attività, l’opportunità di sviluppare più cogenti ed innovativi momenti di efficienza-efficacia e i contenuti del Piano Strategico Triennale, necessitano dell’avvio di una profonda modifica, anche strutturale, oltre che organizzativa, dell’Azienda.
In tale ambito per il soddisfacimento dei fondamentali bisogni di salute e promozione del benessere delle persone, assume rilevanza strategica la valorizzazione del lavoro e il funzionale utilizzo delle risorse umane e professionali con il capillare coinvolgimento del personale attraverso la proprie rappresentanze sindacali unitarie aziendali e le Xx.Xx.
Le parti convengono, quindi, sull’opportunità di definire adeguate regole di partecipazione del personale, attraverso le proprie rappresentanze, per affrontare i necessari problemi organizzativi, per qualificare il lavoro e migliorare quantitativamente e qualitativamente l’offerta dei servizi e delle loro prestazioni.
In base a queste premesse, le parti concordano sulla necessità di intrattenere relazioni sindacali corrette, nella propria autonomia e nella chiara distinzione dei ruoli, ma nel contempo, su una effettiva assunzione e riconoscimento delle reciproche responsabilità, per un trasparente e proficuo espletamento delle rispettive attività, nel ambito della legislazione vigente e del C.C.N.L.
Articolo 6 Delegazioni Trattanti
Xxxxx restando il Direttore Generale in quanto legale rappresentante dell’Azienda, o persona da lui delegata formalmente con facoltà decisionale e il responsabile delle relazioni sindacali, l’Amministrazione è rappresentata dalla delegazione trattante di parte pubblica, come definita ai sensi dell’art. 9, comma 1, CCNL 7/4/99, è così integrata:
Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, e/o loro delegati in funzione dell’ordine del giorno e dei temi dell’incontro.
A seconda della materia del confronto è facoltà dell’Amministrazione far partecipare i dirigenti responsabili di altri, eventuali, uffici interessati.
Per la parte sindacale la delegazione, comunicata all’Amministrazione, è composta da un massimo di 2 rappresentanti per ogni Xx.Xx. firmatarie del C.C.N.L. e dalla delegazione trattante della R.S.U. (art. 9, comma 2, CCNL 7/4/99), con potere decisionale , per quanto di propria competenza.
Nella contrattazione collettiva integrativa aziendale, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalla R.S.U., anche attraverso la propria delegazione trattante, e dai rappresentanti delle Xx.Xx. firmatarie del C.C.N.L.
A supporto tecnico alla trattativa integrativa aziendale potranno essere istituite, secondo quanto previsto dal C.C.N.L. 1998/2001, apposite commissioni bilaterali per affrontare temi specifici individuati dalle parti.
Articolo 7
Informazione, concertazione, consultazione e commissioni paritetiche
Vengono confermati gli istituti della informazione, concertazione e consultazione, disciplinati dall’art. 6 CCNL 7/4/99.
L’Amministrazione ad integrazione si impegna:
1. a dare all’informazione cadenza:
a) almeno semestrale:
- Sui programmi che comunque comportino modifiche dell’aspetto complessivo dei dipartimenti, delle diverse unità operative e/o servizi, e/o uffici, e/o distretti illustrando i criteri generali degli interventi previsti, le possibili implicazioni sull’occupazione, sulla mobilità e sulle condizioni di lavoro ed ambientali;
- Sui programmi di investimento sia nelle strutture che in nuove tecnologie e le implicazioni che questi comportano sull’occupazione, sulle condizioni di lavoro ed ambientali;
- Sulla situazione economico, finanziaria dell’azienda in via preventiva sul bilancio di previsione e dopo l’approvazione del conto consuntivo.
- Sui dati di attività dell’Azienda.
b) annuale:
- Sulle strategie in essere.
I bandi e gli avvisi pubblici devono essere inviati per posta elettronica alle XX.XX. ed alla RSU.
2. Esporre in apposito spazio l’elenco degli atti deliberati assunti e le delibere medesime, dando disposizione all’ufficio competente per la visione ed il rilascio di copie, su richiesta formale da parte della RSU e delle Xx.Xx. firmatarie del C.C.N.L., impegnandosi in tal senso al rilascio entro 5 giorni della richiesta, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 24 della Legge 241/90, il rilascio, da parte dell’Amministrazione, delle copie richieste avviene in forma gratuita;
Le R.S.U. e le Xx.Xx. si impegnano ad informare tempestivamente le Direzioni Aziendali competenti di quanto a loro conoscenza possa essere ritenuto utile sulla qualità dell’ambiente di lavoro e quant’altro possa essere, a loro avviso, rilevante per la trasparenza, l’efficacia ed efficienza della gestione aziendale e della tutela della salute dei cittadini utenti e del personale.
L’azienda è tenuta ad una informazione scritta e preventiva su tutte le materie oggetto di contrattazione, concertazione e consultazione.
Articolo 8 Contrattazione collettiva integrativa
Le parti concordano che, vengono individuate come materie oggetto di contrattazione tra l'Amministrazione dell’Azienda, le Xx.Xx. firmatarie del C.C.N.L e le R.S.U.:
I - i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo di cui all’art. 30, comma 1;
II - criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dalle seguenti voci ai fini della loro assegnazione ai fondi di cui agli artt. 30 e 31:
a) attuazione dell’art. 43 della L. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni. Tali economie vanno adeguate in base agli eventuali rientri dal tempo parziale, anche nel corso dell’anno;
c) specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale;
d) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito alle aziende o enti del comparto a seguito dell’attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni ;
a) finanziamenti aggiuntivi o integrativi;
b) una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile o trasformazione di posti di organico del personale per il finanziamento del fondo di cui all’art. 31;
III - lo spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, per la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale;
IV - i programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
V - le conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei processi di disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità e professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell’utenza.
3. La contrattazione collettiva integrativa riguarda, altresì, le seguenti materie relative al sistema classificatorio del personale:
- i criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni per i passaggi all’interno di ciascuna categoria, di cui all’art. 17 del CCNL 7 aprile 1999;
- il completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica orizzontale di cui all’art. 35 del CCNL 7 aprile 1999;
4. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Articolo 9 Coordinamento regionale
Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del D. lgs. 165/2001, le Regioni possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali nelle seguenti materie relative:
• all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’art. 33 ed, in particolare, a quelle destinate all’istituto della produttività che dovrà essere più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali;
• alla realizzazione della formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente;
• alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica (art. 39, comma 4 del CCNL 7 aprile 1999 ora art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL 19 aprile 2004);
• alla modalità di incremento di fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa (art. 39, comma 8 del CCNL 7 aprile 1999, confermato dall’art. 31, comma 8 del CCNL 19 aprile 2004.
Articolo 10 Modalità del confronto
I confronti attivati su richiesta dell’Amministrazione e/o della RSU e/o delle Xx.Xx., debbono espletarsi, entro 15 giorni, ovvero entro i termini previsti dal contratto (48 ore), per oggettive ragioni di urgenza con la precisazione dei punti che dovranno essere posti all’O.d.G.. Le convocazioni degli incontri, da parte dell’Amministrazione, devono essere comunicate in forma scritta alle Rappresentanze Sindacali almeno 10 giorni prima dell’incontro.
Le Xx.Xx. si impegnano, di xxxxx, in uno spirito di collaborazione ed unità d’azione a non procedere a singole richieste d’incontro con l’azienda.
Il materiale informativo relativo alle materie oggetto di confronto deve essere inviato, di norma, con congruo anticipo e comunque almeno 5 giorni lavorativi prima del confronto stesso.
Le convocazioni, da parte dell’Amministrazione, debbono avvenire, di norma, in forma scritta e contenere gli argomenti all’ordine del giorno possibilmente concordati secondo un ordine di priorità che viene congiuntamente e periodicamente stabilito, tenendo comunque conto dell’esigenza di assicurare il confronto su tutte le specifiche richieste evidenziate anche da una singola parte entro un arco di tempo ristretto; comunque non oltre il quindicesimo giorno dall’effettuazione della richiesta deve avvenire l’incontro.
Le parti si riservano, a seguito di eccezionali e motivate esigenze, di proporre modifiche dell’ordine del giorno, con conseguente modifica della data di convocazione di non oltre 48 ore.
Le parti concordano di procedere a sistematica stesura di verbali sintetici sulle conclusioni anche parziali delle discussioni al fine di facilitare la definizione dei protocolli di intesa e/o accordi.
Gli accordi tra le parti devono trovare applicazione con le seguenti modalità:
Qualora, entro 10 giorni, una delle parti non richieda un ulteriore confronto, l’ipotesi di accordo si intende confermata e convalidata;
1. La diramazione delle disposizioni applicative avverrà, trascorso il periodo previsto dal comma precedente, entro i successivi 10 giorni dalla stipula definitiva dell’accordo con provvedimento formale del Direttore Generale, salvo diverse pattuizioni concordate.
2. Nessuna modifica può essere unilateralmente apportata all’intesa raggiunta, prima dell'accordo tra le parti.
Qualora gli atti deliberativi soggetti all’autorità tutoria non venissero convalidati ne dovrà essere data tempestiva comunicazione alla R.S.U. e alle Xx.Xx. ed il problema verrà posto all’O.d.G. del primo incontro previsto, salvo anticipazione dello stesso.
Articolo 11
Tempi e procedure per la stipulazione
L’Amministrazione provvederà, ai sensi dell’art. 4 CCNL 19/4/2004, a adempiere quanto in esso contenuto.
Articolo 12 Assemblea del personale
In applicazione del vigente accordo di lavoro i dipendenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nel limite massimo individuale di 12 ore annue pro-capite.
La convocazione, la sede, l’orario e la presunta durata dell’assemblea è comunicata al Direttore Generale tramite l’ufficio delle relazioni sindacali, a cura della RSU e/o delle Xx.Xx. firmatarie del CCNL, in forma scritta, con un preavviso di almeno 48 ore, salvo casi di eccezionale urgenza.
La convocazione dell’assemblea potrà essere articolata anche per gruppi di lavoratori. Nella comunicazione dovrà essere indicata la eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni.
Della partecipazione all’assemblea i lavoratori ne danno comunicazione preventiva al proprio diretto responsabile il quale curerà la giustificazione dell’assenza in forma documentale.
Le eventuali assenze eccedenti le 12 ore annue, dovranno essere recuperate, di norma, entro i successivi 30 giorni, previa segnalazione diretta all’interessato da parte, dell’ufficio preposto alla rilevazione delle presenze.
E’ facoltà delle Xx.Xx. indire assemblee non retribuite con le stesse modalità sopra indicate, al di fuori dei limiti orari di cui al comma 1 del presente articolo.
Durante lo svolgimento delle assemblee, sarà garantita la continuità delle prestazioni indispensabili, ai sensi della Legge 12.06.1990 n. 146.
Articolo 13 Agibilità sindacali
Si applicano le disposizioni previste dal CCNQ (pubblicato G.U. n. 207 del 5/9/98) all’art. 9, comma 2 con le seguenti aggiunte:
✓ Alla locale R.S.U. (fermo restando che alle Xx.Xx. firmatarie del CCNL, la suddivisione del monte ore come definito dall’art. 9 destina 51 minuti per dipendente) vengono destinati 30 minuti per dipendente.
Si concorda inoltre che le ore utilizzate in orario di lavoro dai rappresentanti delle RSU per le riunioni di trattative, di incontro a qualsiasi titolo convocati, o per la partecipazione a Commissioni bilaterali (gruppi istruttori ecc.) saranno considerate attività di servizio e non afferenti al monte ore di agibilità sindacale.
Deve essere garantita ai componenti di R.S.U. ed ai rappresentanti delle XX.XX. la partecipazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, agli incontri previsti per lo svolgimento dell’attività sindacale di loro competenza. Qualora le esigenze di servizio comportino il diniego del permesso il Responsabile è tenuto a motivarlo per iscritto.
I delegati RSU possono utilizzare lo strumento della posta elettronica per l’espletamento del proprio mandato sindacale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Per le Commissioni bilaterali previste dal presente articolo e in senso lato da tutta la contrattazione collettiva e dal CCNL 1998-2001, agli effetti della contabilizzazione della presenza si conviene quanto segue:
• l’attività espletata in dette commissioni dai componenti di nomina dell’Azienda è considerata a tutti gli effetti presenza in servizio;
• per i componenti R.S.U. verrà considerato servizio prestato il lasso di tempo necessario a raggiungere la sede della riunione fino al termine dell’orario di servizio programmato;
• per i componenti rappresentanti le Xx.Xx. l’attività verrà conteggiata nel monte ore.
Articolo 14
Esercizio delle libertà sindacali
L’Amministrazione dell’Azienda si impegna, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 25 e 27 della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori), nell’ambito delle articolazioni dell'azienda ospedaliera ad individuare, previa concertazione, appositi spazi riservati alle rappresentanze sindacali, per l’affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interessi sindacali e del lavoro. Tali spazi devono essere posti in luoghi accessibili a tutti i lavoratori.
Eventuali affissioni al di fuori di tali spazi saranno considerati abusivi e quindi saranno eliminati d’ufficio.
L’Amministrazione mette a disposizione per ogni Xx.Xx. e R.S.U. firmatarie del presente CCIA un locale comune per lo svolgimento dell'attività sindacale, adeguatamente attrezzato.
Articolo 15 Conferenza di programma
Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni, l’amministrazione si impegna annualmente ad effettuare la Conferenza di programma e di organizzazione nella quale indicare gli obiettivi generali, le strategie, i percorsi, le verifiche del Piano Strategico ed i risultati ottenuti dell’attività (analisi sanitaria ed economica dell’Azienda) dell’anno precedente.
A tale Conferenza parteciperanno:
Le rappresentanze confederali e di categoria delle Xx.Xx., la R.S.U., le associazioni professionali, le rappresentanze degli utenti e le amministrazioni locali.
PARTE III
FONDI AZIENDALI
Articolo 16 Costituzione dei fondi
A seguito dell’entrata in vigore del XXXX 0000-0000 del 19.04.2004 e del successivo CCNL 05.06.2006 II biennio economico, i fondi dell’area del comparto di cui all’ art. 29, 30 e 31 del CCNL del 19.04.2004 sono rideterminati come di seguito indicato.
Tale rideterminazione tiene conto delle ultime intese sindacali in tema di permeabilizzazione dei fondi ed è stata attuata a seguito di adozioni dell’atto deliberativo n. 902 del 26.07.2006, che costituisce, pertanto, parte integrante del presente accordo integrativo e che di seguito si riporta.
RIDETERMINAZIONE FONDI AZIENDALI AREA COMPARTO IN APPLICAZIONE CCNL 05.06.2006 – BIENNIO ECONOMICO 2004/2005
Premesso che:
con atto deliberativo n. 1195 del 06.08.2004 sono stati rideterminati i fondi aziendali del personale di comparto, in applicazione del CCNL 19.04.2004;
Rilevato che i fondi dell’area comparto relativi all’anno 2004 in applicazione del CCNL 19.04.2004 risultano così determinati:
- fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno ex art. 29 euro 5.496.491,00;
- fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali ex art. 30 euro 1.561.560,00;
- fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica ex art. 31 euro 7.698.171,15;
Vista la delibera 1098 del 29.09.2005 avente ad oggetto “Costituzione Fondi Aziendali delle varie aree di contrattazione: Comparto – Dirigenza Medica – Dirigenza Sanitaria – Professionale – Tecnica ed Amministrativa – anno 2005”;
Atteso che:
- il fondo del disagio è stato rideterminato in euro 5.391.491,00, a seguito della decurtazione di euro 105.000,00, in quanto la Regione Lombardia non ha finanziato l’incremento previsto per l’attribuzione dell’indennità di Sert, in applicazione dell’ art. 27 dello stesso CCNL;
- il fondo della produttività è stato successivamente rideterminato in euro 1.695.989,51 per l’anno 2005 e in euro 1.687.066,32 per l’anno 2006, in funzione delle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e nei limiti previsti dalla legge 662 del 1996 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il fondo per il finanziamento delle fasce è stato successivamente rideterminato in euro 7.760.572,32 per l’anno 2005 e in euro 7.775.572,24 per l’anno 2006 in applicazione dell’art. 3 - comma 3 – lettera a) del CCNL 20 settembre 2001 – secondo biennio economico 2000/ 2001 (RIA del personale cessato dal servizio);
Rilevato che:
- l’art. 3 del CCNL 05.06.2006 – biennio economico 2004/2005 conferma il fondo del disagio già previsto dall’art. 29 del CCNL 19.04.2004, ivi comprese le modalità di utilizzo del fondo stesso;
- l’art. 4 dello stesso CCNL conferma il fondo per la produttività, anche per quanto concerne le modalità di utilizzo già previste dall’art. 30 del CCNL 19.04.2004;
- l’art. 5 del CCNL 05.06.2006, nel confermare le modalità di utilizzo del fondo già previsto dall’art. 31 del CCNL 19.04.2004 prevede la rivalutazione automatica dello stesso in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite ai dipendenti che gravano sul fondo stesso
- l’art. 6 del CCNL 05.06.2006 prevede, con decorrenza dal 31.12.2005 a valere per l’anno 2006 un incremento di euro 134,29 in ragione d’anno per dipendente da destinare alla contrattazione integrativa che deve provvedere a ripartirlo fra i fondi degli artt. 30 (produttività) e 31 (fasce), per un importo complessivo di euro 377.489,19;
Ritenuto, pertanto, di rideterminare il fondo dell’art.31, in applicazione dell’art.5 del CCNL 05.06.2006, tenuto anche conto del reintegro del fondo stesso in conseguenza della cessazione dal servizio di personale beneficiario di precedenti passaggi verticali, nonchè della decurtazione, a seguito del relativo congelamento delle quote occorrenti per i dipendenti beneficiari di passaggi verticali in applicazione degli artt, 18 e 19 del CCNL 19.04.2004 come di seguito specificato:
- anno 2004 euro 7.872.463,72;
- anno 2005 euro 7.987.999,76;
- anno 2006 euro 7.831.219,74. Atteso che:
- l’accordo sindacale del 07.12.2005 nella parte relativa alla progressione economica orizzontale, sanciva l’impegno a ricercare idonee soluzioni per l’attribuzione di una nuova fascia a tutti i dipendenti che nel corso dell’anno 2006 avessero raggiunto il biennio di anzianità dall’attribuzione della precedente fascia ;
- nell’incontro fra la delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali di categoria del 25.07.2006 sono stati concordati i criteri di riparto delle risorse del succitato art. 6 del CCNL 05.06.2006 prevedendo l’attribuzione dell’importo complessivo di euro 377.489,19, come sopra determinato, per il 60% al fondo ex art. 30 (euro 226.493,51) e per il 40% al fondo ex art. 31 (euro 150.995,68), nonché delle restanti risorse del fondo ex art. 31, al fine dell’attribuzione di un nuovo livello retributivo orizzontale a decorrere dal 01.08.2006 ai dipendenti che raggiungono entro il 31.07.2006 l’anzianità di un biennio rispetto alla precedente corresponsione.
Preso atto:
- che al fine di consentire l’attribuzione della citata fascia economica orizzontale con decorrenza 01.08.2006 nello stesso incontro del 25.07.2006 è stato altresì concordato il trasferimento della quota del 15%, ai sensi dell’art. 38 comma 7 del CCNL 07.04.1999 dal fondo della produttività (art. 30) al fondo delle fasce (art. 31) per un totale di euro 287.033,97, nonché il trasferimento, ai sensi dell’art 39 - comma 4 lettera d) CCNL 07.04.1999 dal fondo del disagio (art. 29) al fondo delle fasce (atr. 31) dell’importo di euro 300.000,00 derivante da una stabile riorganizzazione dei servizi a seguito del conferimento di posizioni organizzative e selezioni verticali;
- che in conseguenza degli accordi sottoscritti i fondi contrattuali per l’anno 2006 vengono così rideterminati:
• fondo del disagio ex art. 29: euro 5.391.491,00 meno euro 300.000,00 uguale euro 5.091.491,00;
• fondo della produttività ex art. 30: euro 1.687.066,32 più 226.493,51 (art. 6) meno euro 287.033,97 (15% - applicazione atr.38 comma 7 CCNL 07.04.1999) uguale a euro 1.626.525,86;
• fondo delle fasce ex art.31: euro 7.831.219,74 più euro 300.000,00 (Trasferimento dal fondo del disagio) più euro 287.033,97 (trasferimento dal fondo della produttività) più euro 150.995,68 (40% incremento previsto dall’art. 6 del CCNL 05.06.2006) per un totale di euro 8.569.249,39.
Acquisito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per le rispettive competenze
D E L I B E R A
• Di dare attuazione all’accordo sindacale del 07.12.2005 che prevede, tra l’altro, di riconoscere una nuova progressione economica orizzontale a tutti i dipendenti che nel corso dell’anno 2006 avessero raggiunto il biennio di anzianità dall’attribuzione della precedente fascia;
• di dare atto che a seguito degli accordi Sindacali citati in premessa, al fine della corresponsione di una fascia economica orizzontale con decorrenza 01.08.2006 ai dipendenti che raggiungono entro il 31.07.2006 l’anzianità di un biennio rispetto alla precedente corresponsione, vengono apportati i seguenti trasferimenti di risorse dai fondi Aziendali:
Ð attribuzione dell’importo complessivo di euro 377.489,19, come in premessa determinato, per il 60% al fondo ex art. 30 (euro 226.493,51) e per il 40% al fondo ex art.31 (euro 150.995,68);
Ð trasferimento della quota del 15%, ai sensi dell’art. 38 comma 7 del CCNL 07.04.1999 dal fondo della produttività (art. 30) al fondo delle fasce (art. 31) per un totale di euro 287.033,97;
Ð trasferimento, ai sensi dell’art 39 - comma 4 lettera d) CCNL 07.04.1999 dal fondo del disagio (art.
29) al fondo delle fasce (art. 31) dell’importo di euro 300.000,00 derivante da una stabile riorganizzazione dei servizi a seguito del conferimento di posizioni organizzative e selezioni verticali;
• di dare atto che in conseguenza di quanto sopra i fondi aziendali area comparto sono rideterminati come di seguito elencato:
Anno 2004:
• fondo del disagio ex art. 29 euro 5.391.491,00;
• fondo della produttività ex art. 30 euro 1.561.560,00;
• fondo delle fasce ex art. 31 euro 7.872.463,72. Anno 2005:
• fondo del disagio ex art. 29 euro 5.391.491,00;
• fondo della produttività ex art. 30 euro 1.695.989,51;
• fondo delle fasce ex art. 31 euro 7.987.999,76. Anno 2006:
• fondo del disagio ex art. 29 euro 5.091.491,00
• fondo della produttività ex art. 30 euro 1.626.525,86;
• fondo delle fasce ex art. 31 euro 8.569.249,39
• di dare atto che con decorrenza 01.08.2006 viene attribuita una fascia economica orizzontale ai dipendenti che raggiungono entro il 31.07.2006 l’anzianità di un biennio rispetto alla precedente corresponsione.
Relativamente al fondo per la produttività collettiva, le parti concordano di destinare una quota di esso a progetti obiettivo di rilevanza aziendale proposti alla direzione aziendale e concordati con le XX.XX , mentre la restante parte verrà distribuita sulla base di parametri legati alla qualifica di appartenenza e alla presenza in servizio. Indicativamente si stabilisce i Euro 300.000 all’anno la quota da destinare ai progetti obiettivo. Tale quota sarà comunque oggetto, annualmente, di verifica e approvazione in sede di delegazione trattante.
Relativamente alle Risorse Aggiuntive Regionali le parti concordano che i criteri di distribuzione vengono annualmente concordati con le XX.XX. tenuto conto delle intese raggiunte a livello regionale e degli indicatori in esso espressi.
Le XX.XX in merito alla definizione dell’art. 31 chiedono che venga applicato l’artcolo 40, comma 1, del CCNL 07.04.1999 per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 come da dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 05.06.2005 ribadita dalla nota ARAN del dicembre 2006.
L’amministrazione si riserva di inoltrare apposito quesito alla Regione Lombardia per la necessaria copertura economica
PARTE IV
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
POLITICHE DI SVILUPPO E GESTIONE DEL PERSONALE
PREMESSA
Il presupposto condiviso tra l’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, le Xx.Xx e la
R.S.U. per l’applicazione della nuova classificazione del personale è che i processi di riorganizzazione e della gestione delle risorse umane si basino:
su metodiche:
• semplici;
• eque;
• trasparenti
La finalità è di premiare la professionalità del personale, realizzando percorsi orizzontali e verticali di carriera, valorizzando la competenza professionale, l’impegno e i risultati raggiunti attraverso un sistema di regole intrecciate tra loro: selezione (prova/colloquio), valutazione permanente, formazione/aggiornamento professionale.
In particolare al fine di applicare la classificazione del personale è necessario che:
La progettazione organizzativa aziendale sia coerente con i piani strategici approvati, e preveda la definizione delle dotazioni organiche per ciascuna categoria e profilo professionale.
a) Il sistema di valutazione permanente aziendale sia orientato a valutare i comportamenti oggettivi e consenta di esplicitare quali siano i comportamenti attesi e premiati nell’azienda (valutazione di posizione). L’azienda si doti di un sistema di valutazione permanente semplice e coerente con i ruoli organizzativi definiti e le professionalità presenti. Il sistema di valutazione deve prevedere la concorrenza di più fonti di valutazione, coordinate tra di loro, per consentire un sistema di punteggi ponderati in funzione delle categorie e dei profili.
b) Il sistema formativo, oltre alle iniziative di aggiornamento e formazione dovrà contribuire alla riclassificazione del personale con la costituzione di appositi percorsi formativi, su materie che vengono definite strategiche e prioritarie e sulla base di una programmazione pluriennale, volta a garantire l'accesso alla totalità dei dipendenti in un arco temporale programmato, e comunque al massimo entro un quadriennio.
c) In sintesi la progressione orizzontale e verticale del personale nell’ambito delle risorse complessivamente disponibili nell’azienda, dovrà prevedere percorsi valutativi e selettivi semplificati, ma formalmente definiti e diversificati per categorie, fasce e profili, volti a valutare la professionalità acquisita e spesa in azienda e la potenzialità del personale con semplicità e trasparenza secondo la logica dei nuovi istituti contrattuali e dei principi meritocratici che li informano.
d) L’individuazione delle posizioni organizzative cui vengono correlati incarichi di posizione, dovrà seguire la progettazione organizzativa aziendale. Le procedure di conferimento degli incarichi prevedono bandi interni che specificano le caratteristiche professionali e curriculari richiesti e le professionalità conferite, ad eccezione degli incarichi conferiti dall’alta dirigenza la cui natura fiduciaria, anche per il personale di comparto, è disciplinata da apposite norme. Il processo di selezione dovrà essere chiaro e trasparente e potrà prevedere eventuali percorsi formativi interni.
Articolo 17
Obiettivi del sistema di valutazione e formazione permanente del personale
L’applicazione della riqualificazione professionale passa attraverso il riconoscimento della professionalità delle persone e delle sue potenzialità, realizzando percorsi orizzontali e verticali di carriera, valorizzando la competenza professionale, l’impegno e i risultati raggiunti, utilizzando in modo ottimale i meccanismi selettivi, valutativi integrati con i percorsi di formazione e aggiornamento professionale.
Il CCNL nel definire una nuova e diversa classificazione del personale modifica significativamente le regole relative ai percorsi di carriera e allo sviluppo del personale dell’azienda.
L’obiettivo è quello di ricercare l’efficienza all’interno dell’organizzazione attraverso:
1. Il recupero della spinta motivazionale del personale;
2. Il riconoscimento dei risultati raggiunti;
3. la valorizzazione della professionalità esistenti;
consentendo contemporaneamente maggiore flessibilità e razionalità all’organizzazione del lavoro. Il processo di applicazione del CCNL prevede necessariamente:
4. la progettazione interna aziendale (definizione organigrammi, dotazione organiche per profilo e per centro di responsabilità, posizione organizzative cui corrispondono incarichi);
5. La definizione di un sistema di progressione orizzontale e verticale coerente, con criteri di selezione condivisi;
6. La definizione di un sistema di valutazione permanente;
7. La definizione di un sistema premiante (incentivi di risultato);
8. La definizione di un sistema formativo che, a sua volta, supporti i processi organizzativi aziendali e la riqualificazione del personale.
Articolo 18
Il sistema di valutazione permanente
Il sistema di valutazione permanente consente di:
• conoscere il singolo dipendente: chi è, dove si trova, cosa fa, come si comporta;
• conoscere il valore attuale e potenziale di ogni persona: se è adatta ai compiti assegnati, se possiede le qualità professionali richieste, se ha una preparazione professionale adeguata, se è capace di svolgere attività diverse, se ha possibilità di progredire oltre il livello attuale, se necessita di formazione e addestramento;
• di conoscere il patrimonio umano di cui si dispone: per gestirlo in modo più accurato, colmarne le lacune, migliorarne l’utilizzo, valorizzarne le potenzialità, prevedere percorsi di carriera.
• esplicitare quali sono i comportamenti attesi e premiati dall’Azienda e porre in relazione gli incentivi economici con il riconoscimento di meriti;
• superare la logica dell’avanzamento di carriera conseguito mediante semplice anzianità di servizio.
Queste esigenze di conoscenza consentono l’umanizzazione del lavoro, problema tanto più acuto quanto più cresce la distanza tra il singolo ed i centri del potere decisionale, a seguito delle dimensioni progressivamente maggiori dell’organizzazione e della crescente difficoltà a cogliere un nesso immediato tra lavoro individuale e “mission” dell’azienda.
Deve essere:
1. semplice e agile;
2. coerente con i ruoli organizzativi definiti e le professionalità presenti;
3. oggettivo;
4. diffuso e accettato.
Costituisce un supporto al sistema delle progressioni orizzontali e verticali.
La valutazione non negativa costituisce requisito per accedere alle selezioni; si fissa come soglia il 40% del punteggio a disposizione.
La scheda utilizzata per la valutazione permanente è quella di seguito indicata:
Scheda per la valutazione permanente - Anno 2006
Cognome nome nato a il Profilo professionale (ex posizione funzionale/qualifica)
Presidio/Struttura Reparto/Servizio
CRITERI DI VALUTAZIONE | GIUDIZIO SINTETICO PER LA VALUTAZIONE | a) 0 – 3 | b) 4 – 7 | c) 8 – 10 | PUNTEGGIO da 0 a 10 |
IMPEGNO LAVORATIVO | a) b) c) | Scarso Sufficiente Buono | |||
QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE | a) b) c) | Scarso Sufficiente Buono | |||
ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI | a) b) c) | Scarso Sufficiente Buono | |||
COMUNICAZIONE VERSO L’UTENTE (1) | a) b) c) | Scarso Sufficiente Buono | |||
CAPACITA’ DI GESTIONE DEI PROCESSI | a) b) c) | Scarso Sufficiente Buono | |||
CAPACITA’ E ATTITUDINE ALLA FORMAZIONE | a) b) c) | Scarso Sufficiente Buono | |||
CAPACITA’ RELAZIONALI – GESTIONE DEI CONFLITTI | a) b) c) | Scarso Sufficiente Buono | |||
XXXXXXXX’ PROFESSIONALI | |||||
COMPORTAMENTO DI FRONTE ALLE PROCEDURE/PROTOCOLLI IN ATTO | a) b) c) | Scarso Sufficiente Buono | |||
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE | a) b) c) | Scarso Sufficiente Buono |
INTRODUZIONE DI NOVITA’ METODOLOGICHE E TECNICHE | a) Scarso b) Sufficiente c) Buono | |
AGGIORNAMENTO | a) Scarso b) Sufficiente c) Buono | |
COMPORTAMENTO DI FRONTE AGLI IMPREVISTI | a) Scarso b) Sufficiente c) Buono | |
Totale punteggio | ||
(1) N.B. Questo campo non va compilato per il personale tecnico economale
Il Dirigente Responsabile Il Responsabile valutatore
timbro U.O./Servizio
firma leggibile firma leggibile
Commenti eventuali e Firma del dipendente
li
Articolo 19
Criteri e modalità della valutazione permanente
La valutazione permanente viene fatta nelle strutture semplici o complesse, ufficio da cui dipende la lavoratrice o il lavoratore, dalla figura più alta gerarchicamente, utilizzando i criteri di valutazione di cui alla tabella dell’art. 18.Tale valutazione è valicata dal Dirigente responsabile congiuntamente al valutatore.
Al fine di coinvolgere tutto il personale interessato e garantire la massima trasparenza della valutazione individuale dei dipendenti, l’Azienda si impegna prima dell’applicazione del sistema di valutazione individuale, a fornire tutti i supporti formativi ai valutatori al fine di evitare anomalie interpretative sui criteri del sistema di valutazione e di uniformare i comportamenti. Il dirigente dell’U.O. servizio- ufficio, congiuntamente se presente alla figura apicale, effettueranno prima della compilazione delle schede di valutazione una riunione con il personale interessato al fine di illustrare i criteri che verranno utilizzati nella compilazione e valutare la situazione esistente per acquisire tutti gli elementi per una valutazione obiettiva.
L’Azienda si impegna ad attivare appositi incontri nel caso in cui vi sia una richiesta unitaria delle Oo.Ss.o della R.S.U. al fine di verificare la corretta applicazione dei criteri/pesi ed eventualmente intervenire con dei correttivi.
I lavoratori interessati controfirmano le decisioni adottate dal dirigente e possono chiedere chiarimenti prima della controfirma e successivamente possono aggiungere commenti.
Articolo 20
Il sistema formativo
Il sistema formativo costituisce un supporto culturale e professionale per i lavoratori ed è uno strumento indispensabile per un reale miglioramento dei servizi e delle prestazioni erogate dall’azienda.
In tale contesto, il sistema formativo non può che porsi l’obiettivo di addivenire ad una crescita e valorizzazione professionale di tutto il personale.
A tal fine è obiettivo comune delle parti, la valorizzazione dell'elemento umano, che deve essere coinvolto e stimolato nei processi collaborativi e partecipativi finalizzati al cambiamento e all'adeguamento delle professionalità alle innovazioni tecnologiche/organizzative, determinando di fatto un salto di qualità nell’erogazione dei servizi.
Nell’ambito dei processi di riforma delle Aziende la formazione è fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per la realizzazione degli obiettivi programmati.
Al tal fine gli ambiti formativi che vengono inclusi nel processo di formazione sono prioritariamente quelli sottoindicati:
1. Dlgs 626/94 – sicurezza sul lavoro;
2. processi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione delle strutture e dei servizi;
3. processi di accreditamento;
4. i processi di innovazione tecnologica ed organizzativa;
5. aggiornamento professionale specifico per ogni profilo professionale;
6. le discipline che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e la gestione del personale nelle linee di indirizzo del Piano Sanitario Nazionale e della programmazione regionale e locale dei servizi;
7. l’applicazione delle normative contrattuali;
8. certificazione di qualità;
9. tutela della privacy.
Fermo restando che l’anno formativo coincide con l’anno solare, entro Settembre, i Responsabili di Dipartimento/Servizi in collaborazione con l’Ufficio Formazione faranno pervenire alle competenti Direzioni Aziendali le proposte di interventi formativi obbligatori indicanti:
• oggetto della formazione;
• personale coinvolto;
• tempistica di svolgimento (annuale/pluriennale);
• budget/costo dell’intervento;
• obiettivo/risultato atteso.
Il programma di cui sopra sarà oggetto di contrattazione aziendale entro il mese di Novembre di ogni anno con la R.S.U. e le Xx.Xx., compatibilmente con le risorse disponibili.
In base a quanto dispone l’art. 20 del CCNL del 19 aprile 2004 commi 1 e 2, in materia di formazione è tuttora vigente l’art. 29 del CCNL 7 aprile 1999, che prevede la formazione e l’aggiornamento professionale obbligatorio. In tale ambito rientra la formazione continua di cui all’art. 16 bis e segg. Del
D. lgs N. 502/99, da svolgersi sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati dalle Regioni e concordati in appositi progetti formativi presso l’azienda o ente ai sensi dell’art. 4, comma 2, punto 5 del CCNL 7 aprile 1999.
L’ azienda e l’ente garantiscono l’acquisizione dei crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni da parte del personale interessato nell’ambito della formazione obbligatoria.
Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell’azienda o ente. La relativa disciplina è, in particolare riportata nei commi 6 e seguenti dell’art. 29 del contratto del 1999 come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello regionale.
Articolo 21
Il piano formativo
Il piano formativo deve avere di norma una valenza pluriennale e deve garantire il coinvolgimento di tutto il personale.
Per l’accesso ai corsi di aggiornamento/formazione obbligatori intraziendali che, potranno essere eventualmente organizzati consorziandosi con altre aziende, i criteri di selezione e le priorità tengono conto dei seguenti parametri:
1) priorità di intervento:
• per i dipendenti appartenenti ad aree ritenute critiche (riconversioni) e strategiche nell’ambito dell’azienda;
• per i dipendenti nuovi assunti a tempo indeterminato;
• per il personale interessato da innovazioni legislative e tecnologiche;
2) per l’accesso ai corsi di aggiornamenti obbligatori extraziendali i criteri di selezione sono demandati al Responsabile che terrà conto delle competenze, delle attitudini e delle esigenze di servizio garantendo una equa rotazione di accesso alla formazione tra tutti i dipendenti;
3) per l’accesso ai corsi di aggiornamento facoltativi i criteri di selezione terranno conto dell’anzianità di servizio nel caso in cui le esigenze di servizio e/o i posti a disposizione comportino una scelta.
Nell’organizzazione dei corsi a cura dell’Azienda il materiale didattico viene corrisposto della stessa.
I corsi sono seguiti da momenti valutativi finali il cui esito viene espresso in apposita certificazione, rilasciata dai relatori/valutatori.
Articolo 22
Correlazione con la progressione orizzontale
Il sistema di valutazione permanente, correlato al sistema di formazione come sopra descritto, concorre all’attribuzione di una valutazione complessiva per ciascun dipendente basata su un sistema di punti, fra di loro diversamente articolati per il peso relativo, in relazione a ciascuna categoria professionale. Tale sistema di punti consente di costituire per ciascun profilo/categoria, graduatorie utili congiuntamente all’anzianità di servizio e ai titoli di studio, alla progressione orizzontale nelle fasce economiche.
Nell’ambito del presente CCIA si definiscono due diverse decorrenze per l’attribuzione di una fascia economica di livello superiore a tutti i dipendenti:
01.09.2005 per coloro che a quelle date hanno già maturato un biennio di anzianità dell’attribuzione della precedente fascia economica; entro l’anno 2006 per tutti gli altri.
Articolo 23 Inquadramento giuridico del personale
Alla luce delle novità introdotte nell’articolo 18 del CCNL 19 aprile 2004, si riporta, a titolo esemplificativo, la tabella relativa alla classificazione del personale
PROFILO | CATEGORIA | |
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ESPERTO | DS | |
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - PERSONALE INFERMIERISTICO | D | |
INFERMIERE GENERICO ESPERTO CAT. C | C | |
INFERMIERE PSICHIATRICO I ANNO DI CORSO ESPERTO CAT. C | C | |
PUERICULTRICE ESPERTA CAT. C | C | |
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - PERSONALE TECNICO SANITARIO | D | |
COLLABORATORE PROFESSIONALE ESPERTO - PERSONALE TECNICO SANITARIO | DS | |
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - PERSONALE DI VIGILANZA ISPEZ | D | |
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - PERSONALE DELLA RIABILITAZIO | D | |
COLLABORATORE PROFESSIONALE ESPERTO - PERSONALE VIGILANZA ISPEZIONE | DS | |
COLLABORATORE PROFESSIONALE ESPERTO - PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE | DS | |
MASSAGGIATORE/MASSOFISIOTERAPISTA ESPERTO CAT. C | C | |
ASSISTENTE RELIGIOSO | D | |
COLLABORATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE ESPERTO | DS | |
COLLABORATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE | D | |
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE ESPERTO | DS | |
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE | D | |
PROGRAMMATORE | C | |
ASSISTENTE TECNICO | C | |
OPERATORE TECNICO SPECIALIZATO ESPERTO | C | |
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO | BS | |
OPERATORE TECNICO COORDINATORE-CAPO SERVIZI | BS | |
OPERATORE TECNICO | B | |
OPERATORE SOCIO SANITARIO | BS | |
OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA (AD ESAURIMENTO) | B | |
AUSILIARIO SPECIALIZZATO | A | |
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE ESPERTO | DS | |
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE | D | |
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | C | |
COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO | BS | |
COADIUTORE AMMINISTRATIVO | B | |
COMMESSO | A |
PARTE V
PROCEDURE SELETTIVE INTERNE
Premessa
Il presente regolamento disciplina le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni per i passaggi dei dipendenti ad altra categoria se in possesso dei requisiti culturali e professionali come previsto dall'allegato 1 del CCNL, da una categoria all’altra immediatamente superiore (progressione verticale), per i passaggi all'interno della medesima categoria (progressione orizzontale) e tra i profili diversi della stessa categoria e dello stesso livello, di cui agli articoli 16 e 17 del CCNL, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna categoria e dei relativi profili.
A tal fine ogni anno, entro il 30 settembre, l’Azienda, le Xx.Xx. e la RSU contrattano il fabbisogno di personale e individuano i posti da ricoprire attraverso le selezioni interne disciplinate dal presente regolamento e l’accesso dall’esterno a ciascuna categoria nel rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 14 del CCNL del 7.4.99 del C.C.I.A.
Tutti i passaggi interni (progressione verticale) devono avvenire in posti vacanti della dotazione organica dell’azienda, risultante dall’insieme degli effettivi bisogni di personale verificati e programmati ai sensi del comma precedente.
Nella programmazione del fabbisogno potranno essere ricompresi anche i posti che, al momento dell’adozione dell’atto di programmazione, si rendono vacanti entro l'anno di riferimento per cause di cessazione e quiescenza.
Le parti si impegnano ad individuare, determinare, in via preventiva e propedeutica, i valori numerici relativamente all'istituzione, nel modello organizzativo, dei nuovi profili professionali. Conseguentemente a tale atto le parti si impegnano ad una revisione degli inquadramenti del personale che di fatto sono riconducibili allo svolgimento di attività che per la specifica particolarità e la prevalenza di dette funzioni rispetto alle attività svolte, sono riconducibili a qualifica e categoria superiore.
Si concorda tra le parti la definizione preventiva dei seguenti atti al fine applicare la nuova classificazione del personale:
a) elenco del personale in servizio suddiviso per categoria, ruolo, profilo ed unità operativa di assegnazione (entro 30 giorni dalla firma del C.C.I.A.);
b) la definizione delle dotazioni organiche in conformità all’aggiornamento del Piano Strategico Triennale e agli standard di accreditamento (entro 30 novembre).
c) il piano programmatico delle assunzioni.
L’Azienda si impegna altresì ad attivare la consultazione in caso di variazioni organizzative che comportino la ridefinizione della dotazione organica.
La consultazione è infine prevista per l’individuazione e la definizione dei posti da ricoprire di cui ai punti precedenti sulla base degli effettivi bisogni delle disponibilità economiche e sulla ripartizione tra accesso dall’esterno e selezioni interne. Tale consultazione avverrà con periodicità quadrimestrale (1ª consultazione entro 30 giorni dalla firma del C.C.I.A.);
Articolo 24
Si riporta di seguito il:
REGOLAMENTO AZIENDALE SULLE PROCEDURE SELETTIVE INTERNE
PREMESSA
Al fine di consentire lo svolgimento di selezioni verticali interne le Xx.Xx, la R.S.U. e l’Azienda Ospedaliera delle Valtellina e della Valchiavenna condividono la seguente regolamentazione della procedura selettiva esplicitandone tutti gli aspetti di seguito indicati.
TITOLO I - NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI
Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione per i sottoelencati passaggi:
• da una categoria all’altra immediatamente superiore (progressione verticale);
• dalle categorie B e D alle categorie Bs e Ds;
Articolo 2 Destinatari
Il presente regolamento è applicabile al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alle singole selezioni.
Articolo 3 Bando di selezione
L’Azienda provvede all’indizione delle procedure selettive mediante un bando interno nel quale sono indicati i posti disponibili per ciascuna categoria, profilo e presidio di ubicazione, nonché, per i posti di cat D e DS, i rispettivi settori di attività;
Nel bando devono essere specificati:
a) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
b) il contenuto delle prove selettive (scritte e/o pratiche e/o orali);
c) i criteri per la valutazione delle prove selettive e dei titoli;
d) il trattamento economico lordo complessivo previsto per i posti a selezione;
e) i documenti da presentare in allegato alla domanda;
f) i requisiti culturali e professionali previsti dall’allegato 1 del CCNL 7.4.1999.
L’Azienda si impegna a dare la massima diffusione ai bandi in oggetto attraverso la pubblicazione all’albo e la distribuzione nei vari presidi e la trasmissione alle Xx.Xx. e alla R.S.U.
Art. 4
Utilizzo delle graduatorie
In sede di prima applicazione per le categorie B, BS e C, fermo restando la differenziazione dei profili, il bando può essere emesso senza indicazione dei posti disponibili, affinché sia formulata un’unica graduatoria per tutti i presidi.
La scelta del presidio avviene sulla base della posizione in graduatoria (dal primo in giù) e dei posti disponibili nei vari presidi.
La graduatoria avrà validità di due anni e resta inteso che ove si renderanno disponibili nuovi posti nella qualifica, saranno interpellati i candidati presenti in graduatoria con precedenza per chi, pur in posizione utile, non aveva esercitato il diritto di scelta per la mancanza di un presidio di interesse.
In fase di prima applicazione, per l’anno 2006 le procedure selettive interne dovranno necessariamente concludersi entro il 31 dicembre 2007.
Articolo 5 Presentazione delle domande
Per l’ammissione alle selezioni gli aspiranti, in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti dovranno presentare entro 20 giorni dalla data di emissione del bando una domanda in carta semplice, indicando quanto segue::
1) nome e cognome, data e luogo di nascita;
2) categoria e profilo di inquadramento;
3) servizio/settore/unità operativa di appartenenza;
4) curriculum professionale e formativo;
5) elenco dei documenti allegati alla domanda
6) indirizzo al quale dovrà essere effettuata ogni necessaria comunicazione.
Alla domanda potrà essere allegata ulteriore documentazione utile alla valutazione del curriculum di studi e professionali, eventualmente anche facendo ricorso all’autocertificazione resa ai sensi di Legge.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o copia autenticata.
In caso di spedizione, fa fede la data del timbro postale relativa alla spedizione stessa. Se il termine di venti giorni cade in un giorno festivo esso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Articolo 6 Composizione delle commissioni
La commissione per le selezioni è composta come segue:
Ð il Responsabile del Dipartimento o del Servizio o dell’Unità operativa cui si riferiscono i posti ammessi a selezione;
Ð un dirigente esperto nelle materie oggetto delle selezioni, nominato dall’Azienda tra il personale dipendente dalla medesima;
Ð un operatore di categoria superiore a quella cui si riferisce la selezione esperto nella materia nominato dall’Azienda tra il personale dipendente dalla stessa;
La funzione di segretario sono svolte dal personale amministrativo dell’Azienda di categoria non inferiore alla C.
Ai componenti della Commissione verrà corrisposto il compenso previsto dalle vigenti disposizioni per la partecipazione ai concorsi pubblici.
Articolo 7 Esclusione dalle selezioni
L’esclusione dalle selezioni è disposta con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro 5 giorni dall’adozione.
Entro cinque giorni dalla notifica dell'esclusione i candidati potranno presentare ricorso all’Azienda la quale decide in via definitiva entro i cinque giorni successivi.
Articolo 8
Modalità di espletamento delle prove
La Commissione provvede alla convocazione formale dei candidati ammessi almeno 20 giorni prima della data fissata per l’espletamento delle prove.
Nella lettera di convocazione viene indicata la data e il luogo di svolgimento delle selezioni.
La durata e la modalità di svolgimento delle stesse sono determinate dalla commissione esaminatrice.
La Commissione redige il verbale attestante il regolare svolgimento delle selezioni e provvede a trasmetterlo ai competenti uffici per la formulazione della graduatoria.
Dalla categoria “A” alla categoria “B”
prova teorico-pratica su materia attinente al posto da conferire comprendente anche un colloquio.
Dalla categoria "B" alla categoria "Bs"
prova teorico-pratica su materia attinente al posto da conferire comprendente anche un colloquio.
(1) Dalla categoria “B” alla categoria “C”
prova teorico-pratica su materia attinente al posto da conferire comprendente anche un colloquio.
(2) Dalla categoria “BS” alla categoria “C”
prova teorico-pratica su materia attinente al posto da conferire comprendente anche un colloquio.
Dalla categoria “C” alla Categoria “D”
prova teorico-pratica vertente argomenti riguardanti l’attività di servizio comprendente anche un colloquio;
Dalla categoria "D" alla categoria "Ds"
prova teorico-pratica vertente argomenti riguardanti l’attività di servizio comprendente anche un colloquio.
TITOLO II - DISCIPLINA DELLE SELEZIONI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE (art. 16 CCNL 7.4.99)
Articolo 9 Requisiti
L’ammissione alla selezione per la progressione verticale è subordinata al possesso dei requisiti specifici previsti per l’accesso dall’interno a ciascuna categoria e profilo professionale dalle declaratorie di cui all’allegato 1 del CCNL 20 settembre 2001.
Per poter accedere alle selezioni verticali di tutte le categorie occorre aver maturato almeno un biennio di anzianità nella categoria immediatamente inferiore.
Articolo 10 Punteggi
Il possesso dei requisiti della professionalità viene verificato mediante l’espletamento di apposita prova teorico pratica e colloquio
La commissione dispone di complessivi 100 punti così suddivisi:
Dalla categoria “A” alla categoria “B”: Punti 50 per la prova teorico – pratica; Punti 50 per la valutazione del curriculum;
5. Dalla categoria B al livello B super:
Punti 50 per la prova teorico - pratica; Punti 50 per la valutazione del curriculum;
6. Dalla categoria “B” alla Categoria “C”:
Punti 50 per la prova teorico - pratica; Punti 50 per la valutazione del curriculum;
7. Dalla categoria “BS” alla Categoria “C”:
Punti 50 per la prova teorico - pratica; Punti 50 per la valutazione del curriculum
8. Dalla categoria “C” alla Categoria “D”
Punti 50 per la prova teorico pratica;
Punti 50 per la valutazione del curriculum;
Dalla categoria D al livello D super:
Punti 50 per la prova teorico pratica;
Punti 50 per la valutazione del curriculum;
Con riferimento alla selezione da effettuare e ai punteggi massimi attribuiti rispettivamente alle prove di esame e alla valutazione dei titoli come sopra indicati, per ciascuna categoria professionale, il punteggio relativo alla valutazione del curriculum viene così articolato:
9. Titoli di studio e aspetti formativi:
titoli di studio o corsi di formazione, di aggiornamento, titoli vari e pubblicazioni scientifiche, si procederà con valutazione mirata ed esplicitamente riferita alla coerenza dell’intero percorso formativo con la posizione per la quale la selezione viene effettuata, come da raggruppamento delle sotto tabelle C) e D) con peso crescente per i passaggi dalle categorie basse a quelle superiori come riportato dalla Tabella A;
10. Aspetto professionale anzianità maturata negli enti pubblici e privati convenzionati o in altro comparto con riferimento alla posizione per la quale la selezione viene effettuata (con valutazione proporzionale del servizio prestato in part-time) con peso decrescente per i passaggi dalle categorie basse a quelle superiori come riportato dalla Tabella A;
Il punteggio attribuito viene motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo e riportato nel verbale dei lavori della commissione.
Tabella (A) per la valutazione della progressione verticale
Cat. | Selezione teorica pratica | Aspetto Professionale | TOTALE | ||||
Titoli di studio | Aggiorna mento Formazion e Pubblicazi oni | Anzianità Esperienza | Totale | ||||
a | b | c | d | e (b+c+d) | f (a+e) | ||
A >B | 50 | 5 | 5 | 40 | 50 | 100 | |
B > Bs | 50 | 5 | 5 | 40 | 50 | 100 | |
B > C | 50 | 10 | 10 | 30 | 50 | 100 | |
Bs > C | 50 | 10 | 10 | 30 | 50 | 100 | |
C> D | 50 | 12,5 | 12,5 | 25 | 50 | 100 | |
D> Ds | 50 | 15 | 15 | 20 | 50 | 100 |
N.B. Seguono le sottotabelle B - C - D per la valutazione dei punteggi della progressione economica verticale.
Sottotabella (B) :
per il calcolo dell’anzianità delle categorie, B, Bs, C, D, Ds di tutti i profili.
Anzianità fino ad un Max di punti vedi Tabella A | |
Nella categoria superiore dello stesso profilo rispetto a quella di appartenenza (mansioni superiori o incarico) | 2.000 per anno |
Nella categoria di appartenenza dello stesso profilo | 1.500 per anno |
Nella categoria inferiore dello stesso profilo | 1.000 per anno |
Nella stessa categoria di diverso profilo | 0,800 per anno |
Nella categoria inferiore di diverso profilo | 0,600 per anno |
Nella qualifica in enti privati, privati convenzionati o altro comparto del Pubblico Impiego | 0.500 per anno |
Sottotabella (C) progressione verticale per il calcolo del titolo di studio aggiuntivo al requisito di accesso per le CATEGORIE B e BS di tutti i profili.
Titolo di studio fino ad un Max di punti vedi Tabella A | |
Diploma di qualifica | 3 |
Maturità | 5 |
Diploma Universitario | 5 |
Laurea | 5 |
N.B. Il titolo di accesso non è calcolabile ai fini del punteggio e in assenza, il quinquennio nella qualifica inferiore, ai fini dell'anzianità non viene conteggiato.
Il punteggio da attribuire al titolo di studio è equivalente, in caso di diplomi resi equipollenti, a prescindere dalla durata del percorso scolastico.
Sottotabella (C) progressione verticale per il calcolo del titolo di studio aggiuntivo al requisito di accesso per le CATEGORIE C di tutti i profili.
Titolo di studio fino ad un Max di punti vedi Tabella A | |
Diploma di qualifica | 4 |
Maturità | 6 |
Diploma Universitario | 8 |
Laurea | 10 |
N.B. Il titolo di accesso non è calcolabile ai fini del punteggio e in assenza, il quinquennio nella qualifica inferiore, ai fini dell'anzianità non viene conteggiato.
Il punteggio da attribuire al titolo di studio è equivalente, in caso di diplomi resi equipollenti, a prescindere dalla durata del percorso scolastico.
Sottotabella (C) progressione verticale per il calcolo del titolo di studio aggiuntivo al requisito di accesso per le CATEGORIE D di tutti i profili.
Titolo di studio fino ad un Max di punti vedi Tabella A | |
Diploma di qualifica | 0 |
Maturità | 7,5 |
Diploma Universitario | 10,5 |
Laurea | 12,5 |
N.B. Il titolo di accesso non è calcolabile ai fini del punteggio e in assenza, il quinquennio nella qualifica inferiore, ai fini dell'anzianità non viene conteggiato.
Il punteggio da attribuire al titolo di studio è equivalente, in caso di diplomi resi equipollenti, a prescindere dalla durata del percorso scolastico.
Sottotabella (C) progressione verticale per il calcolo del titolo di studio aggiuntivo al requisito di accesso per le CATEGORIE DS di tutti i profili.
Titolo di studio fino ad un Max di punti vedi Tabella A | |
Diploma di qualifica | 0 |
Maturità | 8 |
Diploma Universitario | 12,5 |
Laurea | 15 |
N.B. Il titolo di accesso non è calcolabile ai fini del punteggio e in assenza, il quinquennio nella qualifica inferiore, ai fini dell'anzianità non viene conteggiato.
Il punteggio da attribuire al titolo di studio è equivalente, in caso di diplomi resi equipollenti, a prescindere dalla durata del percorso scolastico.
Sottotabella (D) della progressione verticale per il calcolo della formazione per tutte le categorie, tutti i livelli e tutti i profili.
Aggiornamento – Formazione fino ad un Max di punti vedi Tabella A | |||
Partecipazione a corsi di aggiornamento attinenti al profilo professionale | |||
Corso di formazione propedeutico all’espletamento delle selezioni verticali organizzato dall’Azienda per l’accesso alla categoria B e BS | 3,500 | ||
Corso di formazione propedeutico all’espletamento delle selezioni verticali organizzato dall’Azienda per l’accesso alla categoria C | 7.000 | ||
Corso di formazione propedeutico all’espletamento delle selezioni verticali organizzato dall’Azienda per l’accesso alla categoria D | 9.000 | ||
Corso di formazione propedeutico all’espletamento delle selezioni verticali organizzato dall’Azienda per l’accesso alla categoria DS | 11.000 | ||
Corso formativo su più giornate al giorno punti | 0.050 | ||
Corso formativo su più giornate ogni ora punti | 0.010 | ||
Corso formativo di 1 giorno | con esame 0.100 | senza esame 0.050 | |
Corso formativo di 2 giorni | con esame 0.200 | senza esame 0.100 | |
Corso formativo di 3 giorni | con esame 0.400 | senza esame 0.200 | |
Per ogni giorno aggiuntivo al corso formativo oltre i 3 giorni | 0.100 | ||
Pubblicazioni come autore | 0.500 | ||
Pubblicazioni come coautore | 0.350 | ||
Pubblicazioni come estratto | 0.250 | ||
Relatore | 0.500 |
Lavori socialmente utili nello stesso profilo professionale | 0.300 per anno |
Attività didattica | 0.050 per ora |
Servizi non attinenti | non valutabili |
Articolo 11 Valutazione delle prove selettive
Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici del 50% + 1 del punteggio a disposizione per tutte le categorie.
Xxxxx restando i criteri di accesso dall’interno come previsti dal CCNL con riferimento a ciascuna categoria e profilo è compito della commissione la valutazione della prova teorico-pratica e dei curriculum formativi e professionali.
Articolo 12 Graduatoria
La redazione della graduatoria finale sarà a cura dell’ufficio concorsi dell’Azienda, che provvederà, preso atto dei verbali della commissione esaminatrice a stilare apposite graduatorie distinte per tutte le categorie e profili per i quali sono state indette le selezioni, con specifica del giudizio di idoneità o non idoneità e del punteggio attribuito agli idonei.
Vale, a parità di punteggio l’anzianità di servizio globalmente prestata ed in caso di ulteriore parità l'anzianità di servizio prestata nell’Azienda.
PARTE VI
PASSAGGIO ORIZZONTALE TRA PROFILI
Articolo 25
Passaggi orizzontali tra profili
Resta confermato quanto disciplinato nell’art. 17 del CCNL 07.04.1999.
Il personale interessato che svolge, di fatto, mansioni attinenti ad altro profilo di pari categoria può chiedere, con apposita istanza, l’inquadramento nella stessa categoria.
L’Azienda, previa verifica della dotazione organica, nonché del possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti dal profilo, vi provvede con apposito atto.
In caso di più domande per uno stesso posto, si provvederà con una procedura selettiva mediante prova di idoneità e colloquio.
In ogni caso, l’Azienda accerta i requisiti e verifica l’idoneità del dipendente che manifesti la propria disponibilità al passaggio orizzontale attraverso un colloquio.
In relazione alla opportunità o necessità di riconvertire singole posizioni o interi settori organizzativi l’Azienda, previa contrattazione con le Xx.Xx e la R.S.U., può altresì disporre su proprio invito o a domanda degli interessati, il passaggio ad altro profilo della medesima categoria e livello economico del personale interessato, procedendo altresì alla eventuale riconversione della dotazione organica e previo accertamento dei requisiti culturali e professionali richiesti per l’accesso al posto dall’interno e mediante adozione di appositi percorsi formativi.
PARTE VII
CONFERIMENTO INCARICHI E INDENNITA’ DI FUNZIONI
Articolo 26
Si riporta di seguito il:
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PER LE POSIZIONE ORGANIZZATIVE E LORO REVOCA – INDENNITÀ DI FUNZIONE
PREMESSA
Fermo restando quanto sancito dagli artt. 20 e 21 del CCNL 1998/2001, e art.11 del CCNL biennio economico 200/2001, l’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, al fine di sviluppare competenze professionali e raggiungere più alti livelli di funzionalità, ed appropriatezza dell’uso di risorse umane e strumentali, può istituire, previa contrattazione dei criteri generali di attribuzione con le XX.XX. e la RSU posizioni organizzative nell’ambito del comparto al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Articolo 1
Istituzione Posizioni Organizzative
L’azienda, nel programmare le singole strutture organizzative nell’ambito della dotazione organica del personale prevede all’interno dei singoli servizi l’istituzione di posizioni organizzative, che per l’importanza del ruolo che rivestono, dovranno essere coerenti con l’assetto organizzativo del Piano Strategico Aziendale.
Le posizioni organizzative sono remunerate da apposita indennità secondo la graduazione di funzioni.
Articolo 2 Graduazione Funzioni
Al fine dell’affidamento degli incarichi delle posizione organizzative viene individuata la graduazione delle funzioni secondo i criteri e i pesi di cui alla Tabella sottoindicata:
CRITERI E PESI | |||||
Criteri e parametri | Pesi | ||||
Molto Elevata | Elevata | Media | Medio Bassa | Bassa | |
Livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
Grado di competenza specialistica richiesta dai compiti affidati | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Complessità dell’incarico: • Impegno richiesto per la programmazione e pianificazione delle attività; • Importanza di aver acquisito una precedente esperienza specifica nella risoluzione dei problemi del settore; • Rilevanza esterna all’azienda dell’incarico; • Rilevanza interna all’azienda dell’incarico; • Impegno richiesto per l’integrazione con altri settori; • Impegno allo sviluppo di relazioni costruttive per motivare il personale e agevolare il raggiungimento degli obiettivi aziendali; • Impegno richiesto per la gestione dei conflitti | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
8 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | |
2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | |
2 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 |
Entità delle risorse affidate: • Risorse umane direttamente gestite; • Risorse finanziarie direttamente gestite; | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
• Risorse tecnologiche direttamente gestite; • Risorse strumentali direttamente gestite | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Valenza strategica della posizione • Contributi a piani e progetti di attuazione del Piano d’Organizzazione e Piano Strategico • Impegno richiesto per mutamenti organizzativi secondo gli indirizzi del POFA • Impegno per l’attuazione di specifiche disposizioni di legge con funzioni di coordinamento e indirizzo nell’area sanitaria – tecnica – amministrative di vigilanza, ispezione e controllo | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Rilevanza dell’incarico riferito all’ambito • dell’intera Azienda • del Dipartimento • del Presidio • dell’Unità Operativa/Servizio | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 |
8 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
8 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Articolo 3
Durata dell’incarico
Gli incarichi di Posizione Organizzativa, sono conferiti per un anno, rinnovabile per un altro anno , previa valutazione positiva ai dipendenti del Comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno e collocati in categoria D.
Nel caso in cui vengano applicate le procedure previste dal comma 9 dell'art. 21 del CCNL 1998-2001 l'azienda procederà contestualmente alla riconversione nella categoria D del corrispondente posto della categoria C.
Articolo 4
Valutazione e modalità di pagamento dell’indennità di funzione
Il pagamento dell’indennità di funzione avverrà mensilmente. Allo scadere del sesto mese dall’incarico, e di ogni semestre successivo nel caso di valutazione motivata e negativa del nucleo di valutazione o di controllo interno dell’azienda, il medesimo potrà essere revocato.
L’esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale dei dipendenti interessati. Di esso si tiene conto nell’affidamento di altri incarichi.
La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.
In caso di eventuale valutazione negativa, gli organismi di cui al comma 2, prima della definitiva formalizzazione, acquisiscono in contraddittorio le considerazioni del dipendente anche assistito da un dirigente sindacale o da persona di sua fiducia.
L’esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale dei dipendenti interessati. Di esso si tiene conto nell’affidamento di altri incarichi
Articolo 5 Bando di ammissione
L’Azienda provvede a bandire entro il 30 settembre di ogni anno le procedure selettive mediante emissione di un bando interno, recante i profili dettagliati delle posizioni organizzative da assegnare per ciascuna categoria e profilo, l’indicazione dello specifico settore di attività e di destinazione, l’indicazione dei requisiti culturali e professionali richiesti, la durata e il valore economico dell’indennità di funzione.
L’Azienda provvede alla massima diffusione dei bandi per l’ammissione alle selezioni attraverso la comunicazione alle Xx.Xx e alla R.S.U., la pubblicazione all'albo aziendale e c/o le portinerie di Presidio e Struttura.
Articolo 6 Presentazione delle domande
Per l’ammissione alle selezioni gli aspiranti, in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti dovranno presentare entro il termine indicato dal bando una domanda in carta semplice, che può essere completata indicando quanto segue:
a) nome e cognome, data e luogo di nascita;
b) categoria e profilo di inquadramento;
c) servizio/settore/unità operativa di appartenenza;
d) curriculum professionale e formativo;
e) elenco dei documenti allegati alla domanda
f) indirizzo al quale dovrà essere effettuata ogni necessaria comunicazione.
Alla domanda potrà essere allegata ulteriore documentazione utile alla valutazione del curriculum di studi e professionale, eventualmente anche facendo ricorso all’autocertificazione resa ai sensi di Legge.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o copia autenticata.
In caso di spedizione fa fede la data del timbro postale relativa alla spedizione stessa. Se il termine di venti giorni cade in un giorno festivo esso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Xxxxxxx presentare domanda anche i lavoratori a tempo parziale. In caso del conferimento di posizioni organizzative a personale con rapporto di lavoro parziali, gli i stessi dovranno trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno.
I dipendenti interessati verranno convocati per un colloquio di valutazione dalla commissione competente.
Articolo 7 Esclusione dalle selezioni
L’esclusione dalle selezioni è disposta con provvedimento motivato dalla commissione esaminatrice e viene notificata entro 5 giorni.
Entro cinque giorni dalla notifica dell'esclusione i candidati potranno presentare ricorso alla commissione, la quale decide in via definitiva entro i cinque giorni successivi.
Articolo 8 Composizione delle commissioni
Le commissioni per le selezioni delle posizioni organizzative sono così composte:
• il Direttore Amministrativo o Sanitario competente per materia;
• il responsabile del dipartimento cui si riferiscono i posti messi a selezione;
• e/o il responsabile di servizio/settore/unità operativa cui si riferiscono i posti messi a selezione;
• Il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane;
• Il dirigente SITRA per le figure professionali infermieristico tecnico sanitarie e di riabilitazione .
Per ogni commissario é previsto un supplente che subentra in caso di manifesta comprovata indisponibilità del primo.
La commissione, rimane inalterata per tutta la durata della selezione, e agisce in forma collegiale e le decisioni debbono essere assunte con la presenza di tutti i componenti e a maggioranza degli stessi.
Articolo 9 Conferimento dell’incarico
L’atto di nomina viene adottato dal Direttore Generale sulla scorta delle risultanze delle selezioni con provvedimento motivato e scritto contenente:
1) il contenuto della posizione e le responsabilità ad essa connesse;
2) la durata della posizione organizzativa e la conseguente scadenza;
3) i tempi previsti par la valutazione/verifica del raggiungimento dei risultati prefissati;
4) gli obiettivi e i risultati attesi.
Il conferimento dell’incarico è oggetto di stipula di apposito contratto individuale recante il contenuto, le responsabilità, i criteri di valutazione, di revoca, il contenuto economico.
Articolo 10
Revoca degli incarichi per le posizioni organizzative e dell’indennità di funzione
L’atto di revoca dell’ incarico, previo espletamento delle procedure previste dall’art. 4, viene adottato dal Direttore Generale sulla scorta delle risultanze della valutazione con provvedimento motivato.
La revoca dell’incarico comporta la perdita dell’indennità di funzione da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio profilo, mantenendo il trattamento economico già acquisito.
Articolo 11 Norma di garanzia
Al fine di garantire la trasparenza delle decisioni gli atti deliberativi di conferimento degli incarichi vengono trasmessi alle Xx.Xx. e alla R.S.U e pubblicati alle bacheche dell’Azienda.
Articolo 12 Norma finale di rinvio
Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti nel tempo.
PARTE VIII
RAPPORTO DI LAVORO
Premessa
In questa sezione del CCIA vengono disciplinati una serie di istituti che afferiscono al rapporto di lavoro: orario di servizio,lavoro straordinario, tempo parziale, missioni, mobilità, pausa mensa, permessi ex art. 21, indennità varie per il personale.
Articolo 27
Orario di servizio – Presenze assenze
Le parti concordano di ottemperare al dettato normativo del d.lgs n. 66/03.
E’ da tenere conto però che le peculiarità dell’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, come dislocazione logistica e geografica, oltre che di viabilità, nonché le croniche carenze di personale in determinati settori nevralgici, consigliano di considerare tutte le eccezioni che potrebbero porsi rispetto a quanto sopra.
In particolare, riguardo il riposo giornaliero e alle pause durante il servizio, eventuali situazioni che rendono inattuabile il dettato normativo saranno tempestivamente segnalate dai vari responsabili e monitorate dalla direzione aziendale.
Le assenze dal servizio, a qualunque titolo effettuate, vanno comunicate preventivamente al proprio Responsabile sull’apposita modulistica e firmate dallo stesso. L’interessato ha l’onere di presentare al Servizio Risorse Umane il giustificativo di assenza firmato dal responsabile.
E’ possibile usufruire di permessi giornalieri nella misura non superiore alla metà del debito orario.
Il permesso va richiesto al proprio responsabile che firmerà la relativa autorizzazione da presentare all’Ufficio Rilevazioni Presenze.
A seguito delle recenti disposizioni regionali si conferma che il sabato festivo non dà diritto a recupero né a monetizzazione, se non nel caso di festivo lavorato.
Le parti si impegnano a rivedere l’organizzazione del servizio anche con riferimento alla flessibilità in entrata e in uscita.
Articolo 28
Lavoro straordinario (art. 34 del CCNL 1998/2001)
Le prestazioni di lavoro straordinario non possono essere utilizzate come fattore di programmazione del lavoro.
Le stesse hanno, pertanto, carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere autorizzate dal Responsabile S.O.C. preventivamente allo svolgimento.
Non è in nessun caso riconosciuta quale "lavoro straordinario" la prestazione resa dal dipendente fino al limite di 30 minuti antecedenti all'orario di inizio turno o 19 minuti successivi al termine turno.
Per prestazioni superiori a tale limite, l'eccedenza oraria, nella misura autorizzata dal Responsabile, è da considerarsi lavoro straordinario.
Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere esigibili nel limite massimo di 65 ore pro capite e, solo in casi del tutto eccezionali, ovviamente preventivamente autorizzati nel limite massimo ed invalicabile di 250 ore.
Nella determinazione del limite individuale in esubero alle 65 ore e fino al limite massimo di 250, si terrà conto, in particolare, dei richiami in servizio, della pronta disponibilità, della partecipazione a commissioni o ad altri organismi collegiali.
Su espressa richiesta, e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può compensare le prestazioni autorizzate preventivamente \con riposi sostituitivi anche a giornata intera e, in tal caso, al lavoratore competeranno anche le indennità previste per i riposi compensativi.
Le prestazioni di lavoro straordinario richieste “a recupero” dovranno essere contabilmente considerate quali “ore di lavoro ordinario”, con la relativa attribuzione delle competenti indennità di turno (presenza giornaliera, indennità notturna, indennità festiva), mentre quelle richieste in pagamento dovranno essere liquidate con le maggiorazioni previste dai C.C.N.L. vigenti nel tempo.
L’azienda si impegna, previa apposita regolamentazione, ad attivare la banca delle ore ed a renderla esigibile a tutti i lavoratori interessati.
Articolo 29 Part-time
REGOLAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. DESTINATARI
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali del comparto ivi compresi quelli che svolgono funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento.
L’accesso alla prestazione lavorativa a tempo parziale avviene mediante:
• Assunzione ai sensi delle vigenti disposizioni;
• Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta del dipendente a tempo indeterminato e non in prova.
2. CONTINGENTI DI PERSONALE A PART-TIME.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è concessa nel limite percentuale del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno di ciascun profilo professionale. Questo limite percentuale può essere arrotondato per eccesso sino ad arrivare comunque all’unità.
La percentuale del 25% della dotazione organica complessiva dei contingenti delle categorie viene distribuita tra i profili in contrattazione integrativa tenuto conto, prioritariamente, delle esigenze di servizio e delle carenze organiche dei profili stessi. In tali casi sarà favorito il tempo parziale verticale salvo che il tempo parziale orizzontale non sia richiesto in applicazione della legge 151 del 2001 e della legge 104 del 1992 (art. 22 comma 1 del CCNL comparto sanità 19.04.2004).
Ai sensi dell’art. 22 comma 1 del CCNL comparto sanità 19.04.2004, ed in relazione alle specifiche necessità dei profili professionali di seguito indicati, il contingente del 25% dei citati profili, viene così variato in aumento sino al 35% o in diminuzione sino al 15%:
Collaboratore professionale sanitario infermiere cat. D | Da 25% a 26% | +1% | + 9 | + 5 |
Assistente amministrativo cat. C | Da 25% a 30% | +5% | + 4 | 0 |
Operatore tecnico cat. B | Da 25% a 15% | -10% | - 8 | +5 |
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Pediatrico cat. D | Da 25% a 31% | +6% | + 1 | 0 |
Puericultrice Esperta cat. C | Da 25% a 32% | +7% | + 2 | +1 |
Operatore Tecnico Specializzato cat. Bs | Da 25% a 15% | -10% | -22 | +19 |
Coadiutore Amministrativo cat. B | Da 25% a 27% | +2% | +1 | 0 |
Infermiere Generico cat. C | Da 25% a 26% | +1% | +2 | +1 |
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Radiologia cat. D | Da 25% a 30% | +5% | +3 | 0 |
Collaboratore Prof. Sanitario Tecnico di Laboratorio cat. D | Da 25% a 28% | +3% | +2 | 0 |
Operatore Socio Sanitario cat. Bs | Da 25% a 24% | -1% | -1 | +2 |
Assistente Tecnico cat. C | Da 25% a 15% | -10% | -1 | 0 |
Collaboratore Professionale Sanitario Logopedista cat. D | Da 25% a 26% | +1% | +1 | 0 |
Collaboratore Professionale Sanitario Psicomotricista cat. D | Da 25% a 35% | +10% | +1 | 0 |
Operatore Tecnico Specializzato Coordinatore cat. Bs | Da 25% a 15% | -10% | -2 | 0 |
* **
*la colonna rappresenta l’incremento o il decremento inteso in numero di posti.
** la colonna rappresenta il numero dei posti disponibili a regime.
Il contingente di cui sopra è elevato di un ulteriore 10% (art. 23 comma 10 CCNL 7.4.99) da utilizzare solo nei seguenti casi:
1. familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiori al 70%;
2. familiari che assistono persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie, anziani non autosufficienti o genitori con figli minori, in relazione al loro numero;
3. problemi di salute del dipendente.
Il limite percentuale del 10% è così calcolato e assegnato:
a) 8% sulla dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno di ciascun profilo professionale al 1° gennaio di ciascun anno, riservato alle situazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), con assegnazione dei posti a seguito di formulazione di apposita graduatoria da parte della commissione preposta alla valutazione delle domande presentate.
La graduazione del punteggio ai fini dell’ingresso in graduatoria dell’8% (PART-TIME PER FIGLI) sarà effettuata con i criteri di cui al punto 9 del presente regolamento.
b) 1% sulla dotazione organica complessiva di tutto il personale a tempo pieno al 1° gennaio di ciascun anno riservato a gravissime situazioni familiari e da utilizzare qualora non vi siano posti disponibili nel sub-contingente dell' 8% con assegnazione dei posti a seguito di formulazione di apposita graduatoria da parte della commissione preposta alla valutazione delle domande presentate
La graduazione del punteggio ai fini dell’ingresso in graduatoria dell’1% (PART-TIME PER SITUAZIONI FAMILIARI OD ALTRO) sarà effettuata con i criteri di cui al punto 10 del presente regolamento
c) 1% sulla dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno di ciascun profilo professionale al 1° gennaio di ciascun anno, riservato a gravissimi problemi sanitari e sociali o a gravi problemi di salute del dipendente, assegnati direttamente dal Direttore Generale, e contestuale comunicazione dell’eventuale concessione alle XX.XX.
3. TIPOLOGIE E PERCENTUALI PREVISTE.
Il tempo parziale può essere realizzato sulla base delle seguenti tipologie:
• orizzontale: con articolazione della prestazione di lavoro ridotta su tutti i giorni lavorativi;
• verticale: con l’articolazione della prestazione di lavoro su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).
• misto: con combinazione tra le articolazioni delle prestazioni di lavoro orizzontale e verticale da alternarsi per periodi non inferiori a tre mesi.
L’articolazione della prestazione lavorativa (orizzontale, verticale o mista) deve essere sempre concordata dal dipendente con il direttore della struttura complessa o con il responsabile di servizio/u.o. di appartenenza.
Qualora non si raggiunga un accordo tra le parti ( in merito all’articolazione stessa o per incompatibilità con l’assegnazione attuale ) la richiesta d’articolazione dell’orario di lavoro deve essere concordata con la competente direzione amministrativa o sanitaria la quale può disporre una diversa assegnazione all’interno della medesima struttura.
L’amministrazione può disporre la propria proposta di articolazione dell’orario di lavoro e procedere secondo quanto previsto dalla circolare del Consiglio dei Ministri n. 8/97.
Eventuali nuove esigenze manifestate dal lavoratore o dall’amministrazione vanno comunicate all’altra parte e, in tal caso, valgono le stesse regole sopra richiamate.
Per quanto riguarda la percentuale della prestazione lavorativa, la scelta spetta esclusivamente al dipendente interessato.
In relazione a problemi di carattere organizzativo e gestionale del personale a tempo parziale si definiscono quattro percentuali di attività lavorativa:
33,33% | = | 12 ore settimanali |
50% | = | 18 ore settimanali |
66,66% | = | 24 ore settimanali |
83,33% | = | 30 ore settimanali |
Il dipendente non può inoltrare richiesta di variazione dell’articolazione dell’orario di lavoro nonchè della percentuale della prestazione lavorativa dei rapporti già a tempo parziale prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro stesso.
Vengono a tal fine previste tre finestre all’anno secondo il seguente calendario:
Quadrimestre di riferimento | Presentazione domande entro | Decorrenza trasformazione |
Dal 1 gennaio al 30 aprile | 15 marzo | 1 maggio |
Dal 1 maggio al 31 agosto | 15 luglio | 1 settembre |
Dal 1 settembre al 31 dicembre | 15 novembre | 1 gennaio |
Nei casi di mobilità volontaria potrà essere disposta, dal nuovo direttore, al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, una diversa articolazione dell’orario di lavoro.
4. ASSEGNAZIONI
Per quanto attiene il contingente del 25% a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il dipendente è assegnato al Presidio di appartenenza fino alla concorrenza del 35% della dotazione organica a part-time del medesimo profilo. Diversamente può essere assegnato ad altra U.O./Servizio, sempre rimanendo nell’ambito dei 10 Km.
In assenza di strutture entro 10 Km al dipendente verrà proposta la struttura più vicina alla propria residenza che presenti la necessaria disponibilità.
Per quanto attiene il contingente del 10% a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il dipendente è assegnato al Presidio di appartenenza anche in eccedenza alla concorrenza del 35% della dotazione organica a part-time del medesimo profilo.
5. PRESENTAZIONE ED ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA
Il dipendente può inoltrare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, al temine del periodo di prova previsto dall’art. 15 del CCNL 01.09.1995.
Per i dipendenti interessati al contingente del 25%:
Il dipendente che intende trasformare il suo rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve inoltrare richiesta su apposito modulo, entro i termini indicati nella tabella del Punto 3.
L’amministrazione deve dare risposta in merito, con atto scritto, entro 60 giorni dalla ricezione della suddetta richiesta.
L’amministrazione è tenuta ad accogliere le domande di trasformazione del rapporto di lavoro fino al raggiungimento del limite dei contingenti massimi previsti per ciascun profilo professionale, con facoltà, in presenza di gravi e motivati pregiudizi alla funzionalità del servizio di appartenenza del dipendente, di poter differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a mesi 6 dalla data di emanazione dell’atto deliberativo di concessione.
Il tempo parziale verrà concesso tenendo presente la data di presentazione delle domande. Entro il mese di febbraio di ogni anno verrà stilata e resa pubblica la graduatoria relativa alla presentazione delle domande di part-time nel contingente del 25%.. La domanda presentata rimane valida a tempo indeterminato.
Il dipendente che ha inoltrato domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può revocare la domanda stessa, con apposita istanza da presentare trenta giorni prima della decorrenza del part-time precedentemente concordato.
Per i dipendenti interessati al contingente del 10%:
La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, presentata per i sub-contingenti 8% - PER I FIGLI - e 1% riservato a gravi situazioni familiari, deve essere presentata su apposito modulo ed indicare con chiarezza quale situazione la giustifica e per quale contingente concorre. L’amministrazione con cadenza trimestrale accetta le domande motivate correttamente e per le quali esiste la disponibilità nell’ambito del citato contingente con decorrenza della trasformazione stessa dal 1° giorno del trimestre successivo. In caso di saturazione del contingente, se il bisogno perdura, il Dipendente potrà confermare la domanda , esplicitando per iscritto la sussistenza dei requisiti già certificati, anche per il trimestre successivo, (fatte salve eventuali integrazioni della documentazione a cura del Dipendente).
La presentazione delle domande da parte degli interessati dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del secondo mese di ogni bimestre di riferimento.
In tali casi l’apposita commissione si riunisce pertanto, a cadenza trimestrale e formula la relativa graduatoria del personale interessato.
Trimestre di riferimento | Presentazione domande entro | Decorrenza trasformazione |
Dal 1 gennaio al 31 marzo | 15 febbraio | 1 aprile |
Dal 1 aprile al 30 giugno | 15 maggio | 1 luglio |
Dal 1 luglio al 30 settembre | 15 agosto | 1 ottobre |
Dal 1 ottobre al 31 dicembre | 15 novembre | 1 gennaio |
La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, interessata al sub- contingente del 1% riservato a gravissime situazioni familiari o sociali o di salute del dipendente riveste carattere di urgenza e pertanto la trasformazione del rapporto di lavoro avrà decorrenza immediata.
Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale facente parte del contingente del 10% ha diritto, se ha presentato domanda, a mantenere la propria posizione nella lista d’attesa per accedere al contingente del 25% e qualora vi fosse un posto disponibile a passare dal contingente di appartenenza a quest’ultimo.
6. FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa e di qualsiasi variazione intervenuta, deve essere sottoscritta con il contratto individuale di lavoro, il quale deve contenere la tipologia del rapporto, la percentuale prescelta, la decorrenza e la sede di assegnazione provvisoria della struttura, nonché la possibilità di cui al punto 3, che in caso di variazione delle esigenze da parte del dipendente o da parte dell’amministrazione, l’articolazione dell’orario di lavoro può variare, sempre in accordo tra le parti .
7. RIENTRO A TEMPO PIENO
Per i dipendenti facenti parte del contingente del 25%:
Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto al ripristino del rapporto a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
Per i dipendenti facenti parte del contingente del 10%:
Il dipendente che ha trasformato il suo rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nel contingente del 10%, qualora venga meno il presupposto di tale concessione è tenuto a darne immediata comunicazione all’amministrazione e a mettersi a disposizione a rientrare a tempo pieno.
L’amministrazione si impegna, peraltro in presenza di liste di attesa relative al contingente del 10% a disporre il rientro a tempo pieno del dipendente stesso per il quale è venuto meno il presupposto della concessione.
La trasformazione del rapporto di lavoro concessa nel contingente del 1%, (quello di competenza del Direttore Generale) ha durata annuale e, al termine della quale, il dipendente rientra nell’apposita graduatoria e potrà continuare il suo p-t solo se inserito in posizione utile.
La trasformazione del rapporto di lavoro concessa per l’assistenza ai figli minori e in relazione al loro numero non può avere una durata superiore ai 3 anni e comunque non oltre il compimento del 18 anno del figlio.
Pertanto il dipendente al termine del periodo consentito, che voglia eventualmente proseguire il rapporto di lavoro a part-time, dovrà presentare nuova istanza e concorrere alla formulazione di nuova graduatoria.
Per quanto riguarda i contratti a part-time ottenuti in base ai precedenti regolamenti si propone una fase transitoria che prevede una formula che divida i mesi mancanti al 18º anno per tre
ESEMPIO
MANCA 1 ANNO 4 MESI
MANCANO 18 MESI 6 MESI
MANCANO 36 MESI 12 MESI
MANCANO 120 MESI 40 mesi ETC
Il rientro dovrà avvenire il 1° giorno del mese successivo se il presupposto è venuto meno nei primi 15 giorni del mese in corso e il 1° giorno del secondo mese successivo se il presupposto è venuto meno nella seconda quindicina del mese in corso.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nel sub-contingente dell’1% riservato a gravissime situazioni familiari, sociali o di salute del dipendente, avendo carattere di urgenza, ha la seguente durata:
Per gravissimi problemi familiari o sociali: durata massima 1 anno (inderogabile), durata minima 6 mesi salvo richiesta per un periodo inferiore da parte del dipendente. Tale periodo può essere richiesto anche frazionatamente con possibilità di proroga fino ad arrivare al massimo consentito (1 anno). Le richieste di proroga, formulate su apposito modulo, dovranno essere inoltrate anticipatamente alla scadenza prevista e la concessione avverrà automaticamente.
Per gravi problemi di salute del dipendente: durata massima 1 anno, durata minima 6 mesi salvo richiesta di un periodo inferiore da parte del dipendente. Tale periodo può essere richiesto anche frazionatamente con possibilità di proroga. Al termine del periodo massimo consentito (1 anno) il dipendente, visto il perdurare della sua situazione, può inoltrare ulteriore domanda corredata da certificazioni mediche probatorie, richiedendo di volta in volta periodi non superiori a tre mesi. Questa istanza deve essere presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del primo periodo richiesto.
8. ALTRA ATTIVITA’ LAVORATIVA.
Per i dipendenti facenti parte del contingente del 25%:
Il dipendente a tempo parziale, con orario di lavoro non superiore al 50% può esercitare, previa autorizzazione dell’amministrazione, altra attività lavorativa autonoma o subordinata che non crei conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta.
L’attività subordinata non può intercorrere con una pubblica amministrazione.
Il dipendente ha l’obbligo di comunicare l’inizio di una attività lavorativa o subordinata o qualunque variazione di essa entro 15 giorni.
Per i dipendenti facenti parte del contingente del 10%:
Il dipendente facente parte di questo contingente non può richiedere di esercitare altra attività lavorativa.
9. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI NEL CONTINGENTE DEL 10%. - SUB CONTINGENTE 8%
Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro presentate entro i termini stabiliti saranno valutate dalla commissione nel modo seguente:
a) familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiori al 70%:
Condizione | Familiare invalido => 70% | Familiare invalido al 100% non autosufficiente | |
Con coniuge/convivente senza figli. Nubile/celibe – divorziato/a – separato/a – vedovo/a senza figli facente parte di un nucleo familiare.* | 2 + 0.04** | 4.80 (il massimo dei punti maggiorati del 50%) | |
Separato/a – divorziato/a – vedovo/a senza figli non facenti parte di un nucleo familiare* | 6 + 0.04** | 10.80 (il massimo dei punti maggiorati del 50%) | |
Con coniuge/convivente con figli minori nubile/celibe – divorziato/a – separato/a – vedovo/a con figli minori facente parte di un nucleo familiare* | 10 + 0.04** | 16.80 (il massimo dei punti maggiorati del 50%) | |
* Senza coniuge/convivente con figli minori non facente parte di un nucleo familiare | 14 + 0.04** | 22.80 (il massimo dei punti maggiorati del 50%) | |
**Separato/a – divorziato/a con figli minori non facente parte di un nucleo familiare* | 14 + 0.04** | 22.80 (il massimo dei punti maggiorati del 50%) | |
** Vedovo/a – ragazza madre/ragazzo padre con figli minori non facente parte di un nucleo familiare* | 15 + 0.04** | 24.30 (il massimo dei punti maggiorati del 50%) | |
* o ** alternativi !! |
* Ai fini dell’attribuzione del punteggio, la persona portatrice di handicap, qualora sia l’unico componente del nucleo familiare escluso il dichiarante e i figli minori, non deve essere considerata come facente parte del nucleo familiare stesso.
** Per ogni punto di invalidità superiore al 70% (es. dipendente coniugato con genitore invalido al 75% - punti 2 + 0.20 [ 5 (differenza 75 – 70) x 0.04] = punti 2.20.
b) familiari che assistono persone in particolari condizioni psico–fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti:
Per “particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie”, si intendono delle condizioni altamente invalidanti, non necessariamente permanenti, attestate da un medico specialista. Solo per particolari situazioni inerenti l’area del disagio sociale le attestazioni possono essere rilasciate anche dal medico di base.
Rientrano in questa fattispecie anche gravi situazioni di particolare rilevanza.
Da punti 0 a punti 30
c) figli minori in relazione al loro numero:
Condizione | Con figli da 0 a 3 anni | Con figli da 3 a 18 anni |
Con coniuge/convivente | Da 18 a 15 punti, diminuendo di 0.500 ogni 6 mesi di età | Da 15 a 0 punti diminuendo di 1 punto ogni anno di età |
Divorziato/a – separato/a | Gli stessi punteggi maggiorati del 25% | Gli stessi punteggi maggiorati del 25% |
Vedovo/a – nubile/celibe | Gli stessi punteggi maggiorati del 50% | Gli stessi punteggi maggiorati del 50% |
10. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI DEL CONTINGENTE DEL 10%. - SUB CONTINGENTE 1%
Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro presentate entro i termini stabiliti saranno valutate dalla commissione nel modo seguente:
a) familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiori al 70%:
Condizione | Familiare invalido => 70% | Familiare invalido al 100% non autosufficiente |
Con coniuge/convivente senza figli. Nubile/celibe – divorziato/a – separato/a – vedovo/a senza figli facente parte di un nucleo familiare.* | 2 + 0,20** | 12,00 (il massimo dei punti maggiorati del 50%) |
Separato/a – divorziato/a – vedovo/a senza figli non facenti parte di un nucleo familiare* | 6 + 0,20** | 18,00 (il massimo dei punti maggiorati del 50%) |
Con coniuge/convivente con figli minori nubile/celibe – divorziato/a – separato/a – vedovo/a con figli minori facente parte di un nucleo familiare* | 10 + 0,20** | 24,00 (il massimo dei punti maggiorati del 50%) |
* Senza coniuge/convivente con figli minori non facente parte di un nucleo familiare **Separato/a divorziato/a con figli minori non facenti parte del nucleo familiare **Vedovo/a – ragazza madre/ragazzo padre con figli minori non facente parte di un nucleo familiare* | 14 + 0,20** 14- 0,2 15 + 0,2 | 30,00 (il massimo dei punti maggiorati del 50%) 30,00 il massimo dei punti maggiorati del 50%) 31,50 il massimo dei punti maggiorati del 50%) |
* o ** alternativi!!
* Ai fini dell’attribuzione del punteggio, la persona portatrice di handicap, qualora sia l’unico componente del nucleo familiare escluso il dichiarante e i figli minori, non deve essere considerata come facente parte del nucleo familiare stesso.
** Per ogni punto di invalidità superiore al 70% (es. dipendente coniugato con genitore invalido al 75% - punti 2 + 1.00 [ 5 (differenza 75 – 70) x 0.20] = punti 3.00.
b) familiari che assistono persone in particolari condizioni psico–fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti:
Per “particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie”, si intendono delle condizioni altamente invalidanti, non necessariamente permanenti, attestate da un medico specialista. Solo per particolari situazioni inerenti l’area del disagio sociale le attestazioni possono essere rilasciate anche dal medico di base.
Rientrano in questa fattispecie anche gravi situazioni di particolare rilevanza.
Da punti 0 a punti 30
c) figli minori in relazione al loro numero:
Condizione | Con figli da 0 a 3 anni | Con figli da 3 a 18 anni |
Con coniuge/convivente | Da 6 a 3 punti, diminuendo di 0.500 ogni 6 mesi di età | Da 3 a 0 punti diminuendo di 1 punto ogni 5 anni di età |
*Senza coniuge/convivente **Separat/a divorziato/a con figli minori non facenti parte del nucleo familiare **Vedovo/a – ragazza madre/ragazzo padre con figli minori non facente parte di un nucleo familiare | Gli stessi punteggi maggiorati del 50% Gli stessi punteggi maggiorati del 25% Gli stessi punteggi maggiorati del 50% | Gli stessi punteggi maggiorati del 50% Gli stessi punteggi maggiorati del 25% Gli stessi punteggi maggiorati del 50% |
* o ** alternativi!!
11. COMPOSIZIONE COMMISSIONE PREPOSTA ALLA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE DELLE DOMANDE PER IL 10%.
La commissione sarà così composta:
• dal direttore della S.C. risorse umane o suo delegato in qualità di presidente;
• da n. 1 componente nominato dalla direzione dell’azienda;
• dal medico competente in qualità di consulente;
• da n. 2 rappresentanti della R.S.U.;
• da n. 1 impiegato dell’ufficio trattamento giuridico con funzioni di segretario.
12. ORARIO DI LAVORO.
L’articolazione dell’orario di lavoro deve essere concordata consensualmente tra il dipendente e il proprio direttore.
L’orario di lavoro del dipendente a tempo parziale di tipo orizzontale può essere articolato su due turni, escluso quello notturno, tutti i giorni della settimana.
L’orario di lavoro del dipendente a tempo parziale di tipo verticale può essere articolato su due o tre turni, tutti i giorni della settimana, qualora presti servizio presso unità operative ove prevista la copertura dell’attività lavorativa su 12 o 24 ore.
Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall’art. 7, comma 11, primo periodo, del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, (Servizio di pronta disponibilità) previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle leggi 151 del 2001 e 104 del 1992, può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all’orario svolto.
Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità, ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio.
Eventuali nuove esigenze manifestate dal lavoratore o dall’amministrazione, vanno comunicate all’altra parte e, in tal caso, valgono le stesse regole sopra richiamate.
13. FERIE
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno e ugualmente anche per le festività soppresse previste dalla legge 937/77.
Non appena definita la data di decorrenza del part-time i giorni di ferie residui maturati a tempo pieno saranno fatti fruire d’ufficio, prima della decorrenza stessa. Eventuali giorni di ferie maturati a tempo pieno e non goduti alla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale saranno usufruiti a parità di giorni in part-time.
14. PERMESSI RETRIBUITI ED ASSENZE DAL SERVIZIO.
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di permessi e assenze dal servizio in uguale misura a quelli dei lavoratori a tempo pieno.
Per i dipendenti a tempo parziale verticale vanno riproporzionati alle giornate di lavoro prestate nell’anno i seguenti permessi ed assenze dal servizio:
• partecipazione a concorsi od esami o per aggiornamento professionale facoltativo;
• motivi personali;
• ai sensi della legge 104/92;
• malattia ex art. 23, commi 1, 2 e 6;
• aspettativa senza retribuzione;
• cariche pubbliche amministrative presso enti locali.
15. DIRITTO ALLO STUDIO.
Il dipendente a tempo parziale può fruire dei permessi per la frequenza a corsi di studio in misura proporzionale alla durata della prestazione lavorativa.
16. NORME FINALI.
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel CCNL vigente e nel D.Lgs. n. 61/2000.
Articolo 30 Missioni
Regolamento trattamento di missione.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge 23/12/2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006), il trattamento di missione dei dipendenti della Pubblica Amministrazione ha subito delle modifiche da cui consegue la necessità di una nuova regolamentazione. La conformazione fisica dell’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, dislocata sull’intero territorio della provincia di Sondrio, rende necessaria una previsione regolamentare diversa a seconda che si tratti di missioni disposte in ambito Aziendale ovvero di missioni in territorio extra provinciale.
1. Missioni extra Aziendali.
a) L’indennità di trasferta parti a € 20.66 per ogni 24 ore di trasferta è abolita;
b) L’indennità supplementare del 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo del biglietto di treno e nave è abolita;
c) La giornata lavorativa viene giustificata con la presentazione del foglio di missione (nuova modulistica allegata alla presente). Il tempo di missione corrisponde al debito orario della giornata lavorativa indipendentemente dal tempo di viaggio impiegato e dal tempo effettivamente lavorato. Ove si dimostri con apposita documentazione che il tempo effettivamente lavorato (es. riunione protrattasi per più ore) sia superiore al debito orario giornaliero, sarà riconosciuta l’eccedenza come lavoro straordinario.
Restano invariate le altre indennità in atto previste.
2. Missioni in ambito Aziendale.
a) Missione estemporanea.
Il dipendente inviato in missione timbra l’entrata e l’uscita nella sede di destinazione (luogo della missione),viene inoltre riconosciuto fino alla concorrenza del debito orario giornaliero il tempo di viaggio calcolato sulla base di apposita tabella, anch’essa allegata alla presente disposizione, che stabilisce i tempi standard di percorrenza fra le varie località. La distanza in chilometri e il tempo di percorrenza si calcolano per differenza tra la dimora abituale e la sede di servizio, raffrontata con la distanza in chilometri e tempo di percorrenza tra la dimora e la sede di missione, tenendo presente che non sarà riconosciuto nessun tempo di viaggio esclusivamente nel caso in cui la differenza di cui sopra risulti pari o inferiore ai 10 chilometri.
(esempio 1: dipendente residente a Tirano assegnato alla struttura di Sondalo e inviato in missione a Sondrio: Xxxxxx - Xxxxxxx 00 km, distanza abituale percorsa, Tirano – Sondrio 29 km distanza da percorrere per missione, differenza 8 km: non viene
riconosciuto il tempo di percorrenza e l’indennità chilometrica. Quest’ultima viene riconosciuta solo nel caso in cui si dimostri inequivocabilmente che il percorso abituale
viene svolto con mezzo pubblico, mentre per recarsi in missione è indispensabile l’uso del mezzo proprio. (esempio 2: dipendente residente a Sondalo assegnato alla struttura di Sondalo inviato in
missione a Sondrio: Sondalo – Xxxxxxx 00 xx, tempo di percorrenza 50 minuti, sarà calcolato sia il rimborso chilometrico che i minuti totali di percorrenza).
Si precisa che il tempo di percorrenza non potrà in nessun caso essere considerato lavoro straordinario, il quale può essere eventualmente riconosciuto solo come tempo effettivamente lavorato (esempio: timbratura oraria superiore al debito giornaliero).
b) Missione di lunga durata.
In caso di missioni disposte per un lungo periodo (oltre 30 giorni anche non consecutivi), la relativa regolamentazione sarà oggetto di apposita trattativa sindacale, sentito il responsabile del servizio interessato. La missione non potrà comunque superare i 240 giorni, al termine dei quali non potrà più essere corrisposto il trattamento di trasferta.
c) Missione per il personale tenuto al rispetto dell’orario (orario rigido).
Per il dipendente tenuto al rispetto dell’orario di turno viene riconosciuto il tempo di viaggio quale tempo di lavoro
I tempi di percorrenza indicati sull’allegata tabella potranno essere modificati in caso di particolari situazioni di disagio venutesi a creare per circostanze eccezionali che il dipendente potrà segnalare con apposita nota di accertamento allegato al foglio di missione (es. blocco del traffico per neve.)
La presente disposizione ha decorrenza dal 01 maggio 2006 e si intende valida per il personale di comparto che per la dirigenza Medica e S.P.T.A.
Si invitano i signori Responsabili di Servizio a razionalizzare gli invii in missione del personale dipendente alla luce delle presenti disposizioni, evitando per quanto possibile, di disporre missioni non strettamente necessarie e funzionali al Servizio.
3. Missioni svolte in più presidi
Nel caso di dipendenti che svolgono la propria attività in missione nell’arco della stessa giornata in più presidi dell’ Azienda, l’ orario sarà rilevato attraverso le timbrature effettuate in ognuno dei presidi, a cui sarà aggiunto il tempo di percorrenza, ove necessario, per il completamento del debito orario, si ribadisce, anche in tali casi, la differenza tra missioni estemporanee e missioni continuative abituali. Per queste ultime, varranno gli accordi presi tra i vari responsabili e lo scrivente ufficio, da sottoporre a contrattazione decentrata.
4. Aggiornamenti obbligatori
Valgono le stesse regole stabilite per il trattamento di missione.
Il dipendente timbra nel Presidio dove si svolge il corso per l’ effettiva durata dello stesso.
In caso di aggiornamento obbligatorio effettuato nell’ambito di una giornata lavorata parzialmente, le ore si cumulano. Per il dipendente tenuto al rigido rispetto dell’orario di turno viene riconosciuto il tempo di viaggio quale tempo di lavoro.
5. Missioni per i dipendenti del Dipartimento di Salute Mentale e U.O. Unita spinale
Le particolarità del Dipartimento di Salute Mentale suggerisce una regolamentazione ad hoc per tutto il personale che si sposta per motivi di servizio insieme ai pazienti e che, pertanto, presta la sua attività lavorativa anche durante lo spostamento.
Ne consegue che le ore prestate sono quelle indicate nel foglio missione, debitamente compilato e firmato dal responsabile, oppure rilevate dai timbratori ove possibile. Gli spostamenti con mezzo proprio vengono
rimborsati secondo le normali modalità, mentre per ciò che riguarda tutte le spese sostenute in ragione di servizio. Si veda la delibera n. 1515 del 06/12/2006.
6. Pagamento pasti
Data la peculiarità delle missioni in ambito Aziendale, molte delle quali rappresentano la normale attività lavorativa, i dipendenti in trasferta all’interno dei presidi dell’Azienda pagano il pasto secondo le normali modalità.
Articolo 31 Mobilità
Si riporta di seguito il:
REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO DELLA MOBILITA’ INTERNA (art. 18 CCNL DEL 20.09.2001 – INTEGRATIVO DEL CCNL 07.04.1999 E ART. 21 CCNL DEL 19.04.2004).
TALE REGOLAMENTO SI APPLICA INTEGRALMENTE AL PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO E, LIMITATAMENTE AI SOLI ISTITUTI DELLA MOBILITA’ D’URGENZA E D’UFFICIO, ALTRESI’ AL PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO.
Art. 1 – Definizione
Per mobilità interna si intende l’utilizzazione del personale dipendente in Presidi (strutture ospedaliere) e Punti Sanitari, Servizi (dipartimenti) o uffici ubicati in località diversa dalla sede di ordinaria assegnazione e situati a distanza superiore a 10 Km dalla stessa.
La stessa ha luogo:
a) a domanda, per la copertura di posti vacanti, da attuarsi prima della copertura dei posti stessi, o per sopravvenute esigenze di servizio;
b) d’ufficio;
c) per compensazione;
d) d’urgenza.
Art. 2 Potere organizzatorio dell’Azienda
Rientra nel potere organizzatorio dell’Azienda l’utilizzazione del personale nell’ambito delle strutture situate nel raggio di 10 Km dalla località di assegnazione del dipendente stesso. Detta utilizzazione è disposta, previa informazione ai soggetti di cui all’art 9 del CCNL del 07.04.1999. Non è considerata mobilità lo spostamento del dipendente all’interno della struttura di appartenenza anche se in ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione.
L’Azienda, prima di dare attuazione al processo di mobilità ordinaria, dovrà tenere conto, con atto motivato, delle richieste inoltrate individualmente dai dipendenti interessati al cambiamento di Unità Operativa o Servizio, o Presidio.
Tali richieste dovranno essere prodotte per iscritto e indirizzate al Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane.
Art. 3 – Mobilità Ordinaria volontaria
L’Azienda provvederà a bandire avvisi di mobilità volontaria in occasione di assunzione di personale in ruolo a tempo indeterminato per consentire, ove possibile, prima della immissione di nuovi dipendenti, l’avvicinamento alle sedi di residenza dei dipendenti già in ruolo.
A tal fine, le domande di mobilità presentate dai dipendenti interessati dovranno indicare:
− i dati anagrafici
− il profilo professionale di appartenenza
− la sede di servizio per la quale viene presentata la domanda
− la composizione del nucleo familiare
− la residenza anagrafica
− i servizi prestati presso l’Azienda di appartenenza, e/o presso altre aziende del SSN
I dipendenti potranno allegare alla domanda presentata, autocertificazione (ed eventuale documentazione probatoria a discrezione del dipendente), attestante l’esistenza di particolari situazioni personali e familiari o situazioni di particolare rilevanza sociale. Tale autocertificazione potrà essere oggetto di valutazione solo se stilata in modo estremamente preciso e deve contenere tutti gli elementi necessari per la valutazione.
Art. 4 – Criteri di valutazione delle domande
Al fine della valutazione delle domande di mobilità dei dipendenti interessati, saranno presi in considerazione i seguenti criteri:
- anzianità complessiva;
- anzianità nella struttura;
- distanza dal luogo di residenza;
- condizioni familiari;
- condizioni personali di handicap, ovvero assistenza a persone portatrici di handicap.
I criteri sopra riportati verranno definiti da una commissione composta dal Direttore delle Risorse Umane o un suo delegato, un componente di nomina aziendale e due componenti RSU prendendo come base di partenza il vigente regolamento aziendale sulla mobilità di cui fino a quel momento restano in vigore i criteri.
Articolo 32 Pausa mensa
La pausa mensa è obbligatoria per tutti i dipendenti dell’Azienda che abbiano un turno di servizio superiore alle sei ore.
Sarà cura dei vari Responsabili di Servizio comunicare con cadenza trimestrale le varie situazioni in cui la fruizione della pausa non sia stata possibile per gravi motivi e/o cause di forza maggiore e ciò abbia comportato consequenzialmente la mancata fruizione del pasto.
Conseguentemente l’ufficio rilevazioni presenze provvederà ad accreditare entro il mese successivo le pause non fruite in un'unica voce cha apparirà sul cedolino di presenza come “PAUSE NON FRUITE”.
Articolo 33
Permessi retribuiti (Art. 21 CCNL 01.09.1995)
Particolari motivi personali o famigliari fino alla concorrenza massima di tre giorni all’anno per la seguente casistica:
• Nascita di figli: massimo tre giorni da fruire consecutivamente entro 7 dall’evento. La concessione è subordinata alla produzione del certificato di nascita o autocertificazione.
• Matrimoni di figli: massimo un giorno per ogni matrimonio; nel caso la celebrazione con rito civile avvenisse in data diversa da quella con rito religioso la fruizione del permesso avviene a scelta del dipendente interessato. La concessione è subordinata alla presentazione del certificato di matrimonio o autocertificazione.
• Assenze determinate dall’esigenza del dipendente di effettuare visite mediche, terapie fisiche o prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici. La concessione è subordinata alla produzione di certificazioni mediche che attestino l’avvenuta prestazione.
• Per accompagnare a visite o esami o per prestare assistenza al coniuge, convivente o altro componente del nucleo familiare nonché a parenti entro il 2° grado anche non conviventi.
• Vaccinazioni obbligatorie del bambino su presentazione di attestazione del SSN, un giorno per evento.
• Adozione e affido: per l’espletamento delle pratiche di adozione e affido familiare o preadottivo antecedenti all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia. La concessione è subordinata alla produzione del decreto di adozione o di affido o del provvedimento di affido rilasciato dai servizi sociali.
• Per visite medico-collegiali per accertamento idoneità al lavoro a causa di servizio.
• Candidato alle elezioni: massimo tre giorni all’anno. La concessione, nel periodo di campagna
elettorale, è subordinata alla produzione di apposita dichiarazione rilasciata dalle autorità comunali.
• Partecipazione ai funerali di parenti di 3° grado. Un giorno per evento e solo per il giorno del rito
funebre. La concessione è subordinata alla presentazione di certificato di morte o autocertificazione comprensivi della data del rito e dei dati anagrafici.
• Effettuazione di testimonianze per fatti non d’ufficio. Su presentazione di invito e certificato di comparizione.
• Per calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità.
• Inserimento figlio/a all’asilo nido o scuola materna. La concessione è subordinata alla dichiarazione dell’istituto presso il quale il bambino viene inserito.
• Convocazione per visita-colloquio con psicologo/a o assistente sociale per problemi di figli collocati presso istituti o Scuole, o situazione famigliare, la concessione è subordinata alla presentazione di idonea certificazione dello psicologo/a o assistente sociale.
• Convocazione del Giudice Tutelare: un giorno per convocazione fino ad un massimo di tre su presentazione successivamente di certificazione di avvenuta comparizione.
• Malattia figlio: per figli con più di tre anni e meno di xxxx, in alternativa ai cinque giorni di malattia figlio non retribuiti, a specifica richiesta del dipendente e su presentazione di idonea certificazione.
Articolo 34 Indennità varie
INDENNITA' PREVISTE DALLA CONTRATTAZIONE NAZIONALE
ART. 44 del CCNL 1994-1997 Indennità per particolari condizioni di lavoro
Indennità di pronta disponibilità (comma 1)
L’indennità di pronta disponibilità è confermata nella misura di € 20,66 lorde per ogni reperibilità nel limite, di norma, delle 6 mensili.
a) Indennità di profilassi antitubercolare (comma 2 )
€ 0,15 giornaliere solo per personale operante in reparti o Unità Operative tisiologiche (Pneumologiche)
Tale indennità ai sensi della legge 09.04.53 n. 310 è dovuta in misura intera:
a) per le giornate di effettiva presenza in servizio;
b) per le giornate di godimento delle ferie;
c) per le giornate di permesso retribuito;
d) per le giornate di assenza dovuta a malattia o infortunio retribuiti, limitatamente ai primi 6 mesi di assenza nel triennio. Oltre tale limite l’indennità viene corrisposta in misura ridotta a ¼.
b) Indennità giornaliera per servizio prestato su tre turni giornalieri (comma 3)
€ 4,49 per ogni giornata di presenza.
L'indennità compete al personale del ruolo sanitario appartenente alle posizioni funzionali corrispondenti ala categoria Bs, C e D, operante su tre turni giornalieri, purché vi sia una effettiva rotazione nei turni svolti e che il numero degli stessi sia sostanzialmente equilibrato.
La rotazione nei tre turni giornalieri è da verificarsi trimestralmente (il turno notturno deve incidere per almeno il 15% delle giornate di servizio previste nel trimestre)
L’indennità di cui trattasi non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.
In caso di lavoratori a part-time verticali – che abbiano un’articolazione dell’orario tale da garantire la copertura dell’intero turno - l’indennità compete per i soli giorni di effettiva presenza e per i giorni di riposo compensativo;
Nel caso in cui il lavoro a part-time verticale non copra l’intero turno ovvero in caso di part-time orizzontali il valore dell’indennità giornaliera deve essere ridefinito in funzione delle ore effettivamente lavorate.
Il valore così ridefinito deve essere corrisposto per i giorni di effettive presenza e per i giorni di riposo compensativo.
c) Indennità giornaliera operante in servizi articolati su due turni (comma 4)
€ 2,07 per ogni giornata di presenza.
L'indennità compete al personale operante su due turni giornalieri a copertura delle 12 ore purché vi sia una effettiva rotazione nei turni svolti e che il numero degli stessi sia sostanzialmente equilibrato. La rotazione nei due turni giornalieri è da verificarsi trimestralmente (il turno pomeridiano deve incidere per almeno il 25% delle giornate di servizio previste nel trimestre).
L’indennità di cui trattasi non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.
In caso di lavoratori a part-time verticali – che abbiano un’articolazione dell’orario tale da garantire la copertura dell’intero turno - l’indennità compete per i soli giorni di effettiva presenza e per i giorni di riposo compensativo;
Nel caso in cui il lavoro a part-time verticale non copra l’intero turno ovvero in caso di part-time orizzontali il valore dell’indennità deve essere ridefinito in funzione delle ore effettivamente lavorate;
Il valore così ridefinito deve essere corrisposto per i giorni di effettive presenza e per i giorni di riposo compensativo.
d) Indennità al personale infermieristico coordinatore - Ds (comma 5)
Agli operatori professionali coordinatori - Ds responsabili dell’organizzazione dell’assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi di diagnosi e cura che operano su un solo turno, compete un’indennità mensile lorda di € 25,82 mensili non cumulabile con le indennità di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 44, cumulabile con le indennità di cui al comma 6 del medesimo articolo.
Nel caso in cui per eccezionali esigenze di servizio l’operatore coordinatore in argomento operi su due o tre turni giornalieri, allo stesso competono, oltre ai 25,82 € mensili le indennità sopraelencate in relazione alla turnistica.
Nel caso di part-time verticale o orizzontale il valore dell’indennità deve essere ridefinito in funzione della percentuale di part-time;
f ) Indennità per il personale operante presso le terapie intensive e sale operatorie (comma 7)
Agli operatori del ruolo sanitario di categoria Bs – C – D – Ds che operano su un solo turno nei servizi di terapia intensiva (rianimazione e unità di cura coronarica) e nelle sale operatorie, compete un’indennità mensile lorda di € 28,41 mensili non cumulabile con quelle previste ai commi 3 e 4 dell’art. 44 cumulabile con le indennità di cui al comma 6 del medesimo articolo.
Nel caso in cui per eccezionali esigenze di servizio l’operatore sanitario in argomento operi su due o tre turni giornalieri, allo stesso competono, oltre ai 28,41 € mensili, le indennità di presenza giornaliera sopraelencate.
Nel caso di part-time verticale o orizzontale il valore dell’indennità deve essere ridefinito in funzione della percentuale di part-time;
g) Indennità giornaliera (comma 6 e comma 8)
Al seguente personale competono le sottoelencate indennità cumulabili con quelle previste ai commi 3, 4, 5 e 7:
Personale Infermieristico (o altri operatori del ruolo sanitario limitatamente ai giorni in cui abbiano prestato un intero turno lavorativo nei servizi di riferimento)
€ 4,13, per ogni giornata di effettiva presenza nelle terapie intensive (rianimazione – unità di cura coronarica), sub-intensive (pronto soccorso, servizio psichiatrico di diagnosi e cura e centro psico sociale limitatamente alle chiamate per interventi su pazienti purché ad esse corrisponda una documentata attività a rischio), nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi (ivi compresi i centri di assistenza limitata);
€ 5,16 nei servizi di malattie infettive, nelle U.O. ove vi siano posti letto e protocolli operativi specifici per malattie infettive limitatamente al personale interessato e per relative giornate.
Personale di III e IV livello retributivo (ausiliario specializzato - OTA)
€ 1,03 agli ausiliari specializzati e agli o.t.a. addetti all’assistenza nelle giornate di assistenza a pazienti ricoverati affetti da malattie infettive, previa dichiarazione del responsabile secondo le modalità già definite.
In caso di lavoratori a part-time verticali – che abbiano un’articolazione dell’orario tale da garantire la copertura dell’intero turno - l’indennità compete per i soli giorni di effettiva presenza e per i giorni di riposo compensativo;
Nel caso in cui il lavoro a part-time verticale non copra l’intero turno ovvero in caso di part-time orizzontali il valore dell’indennità deve essere ridefinito in funzione delle ore effettivamente lavorate;
Il valore così ridefinito deve essere corrisposto per i giorni di effettive presenza e per i giorni di riposo compensativo.
h) Indennità di lavoro notturno (comma 11)
€ 2,74 per ogni ora di lavoro ordinario prestato fra le 22 e le 6.
Tale indennità oraria non è frazionabile e compete al personale di tutti i ruoli e di qualsiasi livello . Non viene riconosciuta per prestazioni di lavoro straordinario, nel caso in cui al dipendente venga già corrisposto il relativo compenso.
i) Indennità di lavoro festivo (comma 12)
€ 17,82 per prestazioni superiori alla metà dell'orario di turno;
€ 8,91 per prestazioni pari o inferiori alla metà dell'orario anzidetto con un minimo di 2 ore.
Compete al personale di tutti i ruoli e di qualsiasi livello che effettua turni di servizio nei giorni festivi.
Non viene riconosciuta per prestazioni di lavoro straordinario, nel caso in cui al dipendente venga già corrisposto il relativo compenso.
Riposo Compensativo
Le indennità giornaliere di cui ai commi 3,4,6 e 8 dell’art. 44 del CCNL 1994/1997 competono anche nelle giornate di riposo compensativo.
Per riposo compensativo viene considerato il giorno di assenza programmato per il recupero delle ore ordinarie settimanali lavorate, eccedenti le 36 ore contrattuali.
Le giornate di riposo compensativo devono essere espressamente segnalate dal responsabile dell’U.O.
Si precisa inoltre che :
• le indennità di presenza di cui ai commi 3, 4, 6 e 8 dell’art. 44 del CCNL 1994/1998 non sono frazionabili e vengono attribuite per prestazioni superiori alla metà dell'orario di lavoro giornaliero stabilito.
• le indennità di cui ai commi 2, 5 e 7 non competono durante i periodi di assenza del dipendente (vedi tabella n. 1 allegata al C.C.N.L. integrativo del Comparto Sanità)
• l’indennità di rischio da radiazioni ionizzanti non compete durante i periodi di assenza dal servizio ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 151/01 ( congedo parentale).
Indennità di rischio da radiazioni ionizzanti (art. 5 legge 24.12.1994 n. 724)
€ 103,29 mensili (o in misura proporzionale alla prestazione lavorativa per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, secondo le indicazioni contenute nella tabella 1 allegata al CCNL 1.9.1995) per 12 mensilità da corrispondere al personale dichiarato “professionalmente esposto” dalla competente commissione.
Tale indennità è riconosciuta dalla data indicata nel verbale di accertamento redatto dalla Commissione Rischio Radiologico e recepito dall’A.S.L. con provvedimento deliberativo.
Eccezionalmente (in deroga a quanto sopra) può essere corrisposta dalla data di entrata in servizio al solo personale Tecnico di Radiologia Diagnostica assunto con incarico trimestrale.
Indennità di mansione centralinisti non vedenti (legge 23.03.1985 n. 113)
€ 4,52 giornaliere qualora l’orario settimanale di lavoro sia distribuito su 5 giornate.
€ 3,76 giornaliere qualora l’orario settimanale di lavoro sia distribuito su 6 giornate.
Tale indennità è dovuta :
a) per le giornate di effettiva presenza in servizio;
b) per le giornate di godimento delle ferie;
c) per le giornate di infortunio professionale o infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio;
d) per le giornate di frequenza a corsi professionali tenuti dall’amministrazione di appartenenza;
e) per le giornate di permesso per motivi sindacali, limitatamente al numero massimo di 4 giornate mensili
f) per le giornate di donazione sangue.
Indennità professionale specifica (art. 30 del CCNL del 07/041999)
A decorrere dal 1° agosto 1998 è istituita l’indennità professionale specifica i cui importi e i beneficiari sono indicati nella tabella E del CCNL 2002/2005 che ai sensi dell’art. 28 comma 3 sostituisce i valori precedenti
Il valore di tale indennità, al momento della cessazione del beneficio individuale, rientra nelle disponibilità di cui all’ex art. 39
Indennità per l’assistenza domiciliare (art. 26 del CCNL 2002/2005)
A decorrere dal 1° gennaio 2003, al personale del ruolo sanitario, nonché al personale ausiliario, agli operatori tecnici addetti all’assistenza e/o agli operatori socio sanitari che espletano in via diretta prestazioni di assistenza domiciliare presso l’utente compete un’indennità giornaliera per ogni giorno prestato:
• personale appartenente alla categoria A o B iniziale € 2,58 lordi;
• personale appartenente alla categoria B livello economico Bs, C, e D ivi compreso il livello economico Ds, € 5,16
Tale indennità compete, con le stesse modalità, anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione.
Trattamento di trasferimento art. 45 del CCNL 07/04/1999
1. Al dipendente trasferito ad altra sede della stessa azienda per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:
- Indennità di trasferta per sé ed i familiari;
- Rimborso spese di viaggio per sé ed i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie;
- Rimborso forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etc.;
- Indennità chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari;
- Indennità di prima sistemazione.
2. Il dipendente che versa nelle condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione della propria abitazione, regolarmente registrato.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dalle singole aziende per tale specifi ca fi nalità, con le risorse di cui all’art. 1, comma 59 della legge 662 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per le modalità di erogazione e le misure economiche del trattamento di cui al comma 1 si rinvia a quanto previsto dalle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive modifi cazioni ed integrazioni.
5. Il comma 2 decorre dal 31 dicembre 2001.
INDENNITA' PREVISTE DALLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE
• Reperibilità: Ai sensi dell’art. 44 ccnl 1994/1997 comma 1
si conviene che nel caso in cui vi sia un’effettiva necessità di effettuare reperibilità in un numero maggiore alle sei mensili, di norma previste, le reperibilità eccedenti le sei saranno retribuite a € 41,32 lorde per ogni reperibilità intera.
Si ribadisce che la reperibilità è obbligatoria per tutti i dipendenti assegnati all’Unità Operativa per cui essa è necessaria; pertanto, salvo in casi particolari e dimostrabili, si può ricorrere ad un numero di turni superiore ai sei.
• Indennità di turno: Ai sensi dell’art. 44 ccnl 1994/1997 comma 3
si conviene che l’indennità prevista dal comma 3 dell’art. 44 di € 4,49 venga riconosciuta a tutto il personale, a prescindere dalla qualifica rivestita, che opera su tre turni con le modalità e i limiti previsti dal medesimo art. 44 comma 3.
• Indennità di presenza: Ai sensi dell’art. 44 ccnl 1994/1997 comma 6
si conviene di riconoscere, in analogia a quanto previsto per i servizi di malattia infettiva, l’indennità di € 1,03 agli ausiliari specializzati, agli o.t.a./ o.s.s. e ali autisti di ambulanza per ogni giornata di effettiva presenza nelle terapie intensive (rianimazione – unità di cura coronarica), sub-intensive (pronto soccorso, servizio psichiatrico di diagnosi e cura e centro psico sociale limitatamente alle chiamate per interventi su pazienti purché ad esse corrisponda una documentata attività a rischio), nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi (ivi compresi i centri di assistenza limitata);
• Indennità di disagio operatori distretto Livigno.
Si conviene che al fine di riconosce un disagio effettivo per tutti i lavoratori assegnati al presidio di Livigno venga riconosciuta un’indennità di disagio da quantificare nel seguente modo:
1. Euro 5,00 giornaliere per tutti coloro i quali sono residenti o domiciliati presso il comune di Livigno;
2. Euro 20,00 giornaliere per tutti coloro i quali sono residenti o domiciliati presso comuni diversi da quello di Livigno;
L’indennità di cui trattasi viene erogata anche a coloro i quali sono temporaneamente assegnati al distretto di Livigno ed è cumulabile con tutte le altre indennità previste sia dalla contrattazione nazionale che da quella decentrata.