Documento Informativo di 8a+ Investimenti SGR S.p.A.
Documento Informativo di 8a+ Investimenti SGR S.p.A.
Il presente Documento Informativo (di seguito per brevità anche “documento”) per il servizio di investimento di gestione di portafogli, per il servizio di investimento di consulenza in materia di investimenti, per il servizio di gestione collettiva del risparmio e commercializzazione di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (di seguito “OICR”) rivolto ai Clienti o potenziali Clienti di 8a+ Investimenti SGR S.p.A. (di seguito, per brevità, anche “Società”, “8a+” o “SGR”) è redatto ai sensi del D. Lgs. 58/98 (di seguito “TUF”), della Direttiva 2014/65/UE (anche detta “MiFID II”, di seguito “MiFID”), del Regolamento (UE) 565/2017 e del Regolamento Consob adottato con Delibera n. 20307 del 15.02.2018 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito “Regolamento Intermediari”).
Scopo del documento è quello di fornire ai Clienti o potenziali Clienti informazioni sulla Società ed i servizi da questa offerti nonché sugli strumenti finanziari trattati. Le informazioni contenute nel presente documento saranno periodicamente aggiornate e comunicate in forma cartacea o, ove espressamente autorizzati dalla clientela, su supporto duraturo diverso dal cartaceo nonché rese disponibili sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxx.xx.
PARTE “A”: Informazioni sull’intermediario e i suoi servizi
DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ
8a+ Investimenti SGR S.p.A.
RECAPITI DELLA SOCIETÀ
Sede: X.xxx Xxxxx Xxxxxx x. 0 - 00000 XXXXXX Sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx
Tel (x00) 0000 00.00.00
Fax (x00) 0000 00.00.00
ESTREMI DELL'AUTORIZZAZIONE E SERVIZI PRESTATI
8a+ Investimenti SGR S.p.A., costituita in data 19 aprile 2006, con sede legale a Varese, in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx 0, autorizzata con Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 14 novembre 2006 e iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del D. Lgs. 58/98 (“TUF”), al n. 37 nella Sezione Gestori di OICVM, al n. 91 nella Sezione Gestori di FIA e, ai sensi dell’articolo 4-quinquies.1, comma 2 del TUF, al n. 5 nella Sezione Gestori di ELTIF.
In particolare, 8a+ SGR esercita i servizi di gestione collettiva, consulenza in materia di investimenti, gestione di portafogli nonché attività di commercializzazione di quote o azioni di OICR propri o di terzi.
RECAPITO AUTORITÀ COMPETENTE CHE HA RILASCIATO L’AUTORIZZAZIONE
Banca d’Xxxxxx, 00000 Xxxx, Via Nazionale n. 91, tel. x00 00 00000 - xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
8a+ è sottoposta, altresì, alla vigilanza di CONSOB, 00000 XXXX Via G.B. Martini n. 3, tel. x00 00 00000 fax x00 00 0000000 - xxx.xxxxxx.xx.
LINGUE NELLE QUALI È POSSIBILE COMUNICARE E RICEVERE DALLA SGR DOCUMENTI ED INFORMAZIONI
È possibile comunicare e ricevere documenti ed informazioni in italiano e/o in inglese. Parte della documentazione di offerta potrebbe essere disponibile, per gli OICR italiani, esclusivamente in lingua italiana e, per gli OICR di terzi, esclusivamente in lingua inglese.
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRA IL CLIENTE E LA SOCIETÀ
Le comunicazioni di qualsiasi genere tra il Cliente e la Società concernenti la prestazione dei servizi devono avere forma scritta e devono essere inoltrate:
- per la corrispondenza al Cliente: all’indirizzo indicato nel contratto, o ad altro indirizzo comunicato successivamente per iscritto;
- per la corrispondenza alla Società: a 8a+ Investimenti SGR S.p.A. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx.
INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA.
Secondo la MiFID II per “cliente” si intende ogni persona fisica o giuridica alla quale l’intermediario presta servizi di investimento e/o servizi accessori.
Le tre principali categorie nelle quali è classificabile la clientela sono le seguenti:
1. Clienti Professionali: sono soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti, valutandone i rischi connessi.
Nell’ambito della clientela professionale la normativa di settore distingue le seguenti categorie:
a) Clienti Professionali Privati che soddisfano i requisiti di cui all’Allegato n. 3 al Regolamento Intermediari, ulteriormente distinti in:
⮚ Clienti professionali privati di diritto:
i. i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali ad esempio banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
ii. le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
– totale di bilancio: 20 000 000 EUR,
– fatturato netto: 40 000 000 EUR,
– fondi propri: 2 000 000 EUR;
iii. gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
⮚ Clienti professionali privati su richiesta
È previsto che soggetti diversi da quelli classificati come Clienti professionali privati di diritto in possesso dei requisiti previsti dal suddetto Allegato 3
possano essere trattati come professionali a seguito di espressa richiesta scritta valutata positivamente dall’intermediario.
b) Clienti Professionali Pubblici che soddisfano i requisiti di cui al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 11 novembre 2011, n. 236, ulteriormente distinti in:
⮚ Clienti professionali pubblici di diritto: si intendono il Governo della Repubblica e la Banca d’Italia.
⮚ Clienti professionali pubblici su richiesta: possono richiedere di essere trattati come Clienti professionali pubblici le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti pubblici nazionali e regionali, al ricorrere di determinate condizioni previste nel sopracitato decreto ministeriale.
2. Controparti Qualificate: sono alcuni Clienti Professionali individuati all’art. 6, comma 2-quater del TUF ai quali siano prestati uno o più dei servizi d’investimento di ricezione e trasmissione ordini, negoziazione in conto proprio ed esecuzione ordini.
3. Clienti al Dettaglio (o “Retail”): sono tutti i soggetti che non sono classificati come Clienti Professionali o Controparti Qualificate. Il Cliente al Dettaglio è privo di specifiche competenze professionali necessarie per orientare in maniera consapevole le proprie decisioni in materia di investimento. In ragione di ciò la normativa di settore riconosce loro il massimo grado di tutela nei confronti del soggetto abilitato che eroga il servizio o l’attività di investimento.
All’atto della stipula del contratto / sottoscrizione del modulo per la prestazione di uno o più servizi, la SGR comunica al Cliente la classificazione attribuita e riconosce al cliente il diritto di richiedere una classificazione diversa, sulla base della procedura adottata dalla SGR a cui si rimanda per maggiori informazioni, reperibile presso la sede della Società e sul sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx.
Informazioni relative al Cliente, valutazione di adeguatezza/appropriatezza, verifica dell’idoneità del Target Market.
Nel rispetto di quanto previsto dalla MiFID II e dal Regolamento Intermediari, la SGR è tenuta ad acquisire informazioni sul Cliente per effettuare la profilatura necessaria per determinare se lo strumento, prodotto o servizio proposto o richiesto dal Cliente sia coerente con le caratteristiche del Cliente medesimo.
Al fine di acquisire le informazioni necessarie alla profilatura, la SGR sottopone al Cliente un questionario di adeguatezza/appropriatezza (di seguito “Questionario”), a seconda del servizio prestato. La SGR fa legittimo affidamento sulle informazioni e notizie rese dal Cliente nel Questionario, a meno che non sia stata al corrente, o in condizioni di esserlo, che esse sono manifestamente superate, inesatte o incomplete. Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente alla SGR qualsiasi variazione rilevante dei dati/ informazioni rilasciate nel Questionario.
Le informazioni raccolte mediante il Questionario sono utilizzate dalla SGR per le verifiche di idoneità rispetto al Target Market degli strumenti/prodotti finanziari proposti o richiesti dal Cliente.
Le verifiche di idoneità sono svolte con riferimento ai seguenti ambiti:
- Tipologia di cliente (al Dettaglio, Professionale, Controparte Qualificata);
- Livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti (Base, Informato, Avanzato);
- Situazione finanziaria, al fine di verificare la capacità del cliente di sostenere le perdite;
- Obiettivi di investimento. Le informazioni riguardanti gli obiettivi di investimento includono, oltre che dati riferibili agli obiettivi in senso stretto, dati relativi all’orizzonte temporale (da 0 ad 1 anno, da 1 a 3 anni, da 3 a 5 anni, oltre 5 anni), alla tolleranza al rischio del cliente (Cauto, Prudente, Dinamico, Aggressivo) e il profilo finanziario del cliente (basso, medio, alto).
Rispetto agli ambiti rappresentati, per ciascun strumento/prodotto viene definito:
- Target market positivo: tipologia di clientela ai quali è espressamente destinato il prodotto/strumento;
- Target market negativo: tipologia di clientela per cui lo specifico strumento/prodotto non è mai adatto;
- Target market neutro: tipologia di clientela per cui lo strumento/prodotto è adatto solo se adeguato rispetto al portafoglio.
INDICAZIONE DEI SISTEMI DI INDENNIZZO DELL'INVESTITORE
8a+ aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, riconosciuto quale sistema di indennizzo dall'art. 62, comma 1 del D.Lgs 23 Luglio 1996, n. 415.
Il Fondo Nazionale di Garanzia prevede l’indennizzo dei clienti – entro determinati limiti di importo – per i crediti derivanti dalla mancata restituzione integrale o parziale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore, vantati nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, subordinatamente all'emissione del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa; nel caso di fallimento, all’emissione della sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso di concordato preventivo, alla sentenza di omologazione del concordato. Tale indennizzo opera, nell’ambito delle attività e servizi svolti dalla 8a+, con riferimento al servizio di consulenza e collocamento e al servizio di gestione di portafogli.
Il Fondo interviene ad indennizzare i clienti per i crediti chirografari o derivanti dalla mancata restituzione integrale del denaro e degli strumenti finanziari o del loro controvalore, che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale. L’indennizzo è calcolato sulla base dell'importo accertato in tale sede, al netto di eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.
La modalità di presentazione di istanze di indennizzo, i limiti di importo richiesto e ogni altra informazione può essere rilevata con la consultazione del Regolamento del Fondo Nazionale di Garanzia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
TRATTAZIONE DEI RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DI CONTROVERSIE
La Società ha adottato procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati per iscritto dagli investitori. Le procedure adottate prevedono, la conservazione delle registrazioni degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto e delle misure poste in essere per risolvere il problema sollevato.
Le funzioni preposte alla trattazione dei reclami sono;
− la Segreteria: ricevere e protocolla il reclamo ricevuto;
− la Funzione Compliance: effettua la fase istruttoria preliminare alla trattazione del reclamo;
− il Consiglio di Amministrazione: delibera in merito al reclamo.
Tutti i reclami devono essere inoltrati per iscritto a 8a+ Investimenti SGR S.p.A., Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, all’attenzione dell’Ufficio Compliance. L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della Società, è comunicato per iscritto al Cliente, di regola, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento.
Il cliente, qualora non riceva risposta a un proprio reclamo entro il termine di 60 giorni o sia insoddisfatto dell'esito dello stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti oggetto del reclamo, potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.
Il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo. Possono adire l'ACF i clienti al dettaglio (sono esclusi i clienti professionali e le controparti qualificate) e l'accesso è gratuito per l'investitore e sono previsti ridotti termini per giungere a una decisione: in ogni caso resta fermo il diritto dell'investitore di rivolgersi all'autorità giudiziaria qualunque sia stato l'esito della procedura di composizione extragiudiziale. L'ACF è competente in merito alle controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo inferiore a 500.000 euro, relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio.
Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
Per il funzionamento e l'utilizzo dell'ACF si rimanda al sito web dell'ACF (xxx.xxx.xxxxxx.xx).
Il Cliente e la Società, nel caso di esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:
• al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx);
• oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEI BENI DELLA CLIENTE
Le somme di denaro, destinate dal Cliente alla prestazione dei servizi o attività di investimento, costituiscono a tutti gli effetti patrimonio distinto da quello della SGR e da quello di ogni altro patrimonio eventualmente gestito dalla medesima società. Su tali somme non sono ammesse azioni di creditori della SGR o nell’interesse degli stessi,
né quelle dei creditori dell’eventuale depositario o sub-depositario o nell’interesse degli stessi. In particolare, con riferimento al servizio di gestione collettiva del risparmio, in coerenza con quanto previsto dalla Normativa di Riferimento, la liquidità e gli strumenti finanziari inclusi nel patrimonio degli OICR sono depositati presso Depositari indicati nella documentazione d’offerta relativa ai medesimi OICR. Le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari conferiti in gestione, nonché le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari di volta in volta derivanti dal servizio di gestione di portafogli svolto dalla Società per conto del Cliente, sono depositati su conti e depositi intestati alla Società medesima, esplicitamente rubricati come conti di terzi. La Società sceglie i Depositari (i quali a loro volta posso avvalersi di sub-depositari) sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano. I conti intestati alla Società per conto terzi sono tenuti distinti da quelli della Società stessa. Per tali conti non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dai depositari o sub-depositari nei confronti della Società. Nel caso di insolvenza del terzo detentore, la possibilità, per il Cliente, di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il Depositario, nonché dagli orientamenti degli organi ai quali, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
NATURA, FREQUENZA E DATE DELLA RENDICONTAZIONE
Rendicontazione delle attività e dei servizi prestati
A fronte di ogni sottoscrizione di un OICR la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento recante informazioni concernenti la data e l’orario di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, il giorno di esecuzione, l’identificativo dell’OICR, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce, il corrispettivo totale, comprensivo delle spese di sottoscrizione, la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, qualora l’investitore lo richieda, la scomposizione di tali commissioni e spese in singole voci.
Con riferimento al servizio di consulenza in materia di investimenti 8a+ provvede ad inviare, con cadenza almeno annuale, al recapito dal Cliente indicato nel contratto, un rendiconto sulle raccomandazioni fornite, redatto in conformità alla normativa vigente.
Con cadenza almeno annuale 8a+ trasmette al Cliente, unitamente al rendiconto sul sevizio di consulenza, un riepilogo degli investimenti effettuati e la loro valorizzazione alla data di riferimento; unitamente a tale rendiconto 8a+ trasmette al Cliente, in forma aggregata, le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio di investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento.
Nella prestazione del servizio di collocamento la 8a+ trasmette anche tramite soggetti terzi al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine e trasmette un avviso su supporto duraturo che confermi l’esecuzione dell’ordine quanto prima e al più tardi il giorno successivo all’esecuzione o nel diverso termine previsto dalla documentazione d’offerta, o se 8a+ riceve la conferma da parte di un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. Tale disposizione non si applica quando la conferma dell’esecuzione dell’ordine conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un diverso soggetto. 8a+, a richiesta del Cliente fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.
Con riferimento al servizio di gestione di portafogli 8a+ invia al recapito indicato dal Cliente nel Contratto i rendiconti periodici previsti dalla normativa vigente; per la clientela al dettaglio tali rendiconti contengono una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l’investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente. I rendiconti periodici vengono forniti con cadenza trimestrale. Se il cliente sceglie di riceve volta per volta le informazioni sulle operazioni eseguite la SGR invia al Cliente una comunicazione, su supporto duraturo, di conferma di ogni operazione, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o se la SGR riceve conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma. In tal caso il rendiconto periodico è comunque fornito con cadenza almeno annuale. La cadenza rimane trimestrale in relazione ai portafogli interessati da operazioni su strumenti finanziari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Allegato I, sezione C punti da 4 a 11 della MiFID II (tra i quali ad es. future e/o forward). Se la linea prescelta dal cliente è caratterizzata da effetto leva, il rendiconto periodico è fornito almeno una volta al mese.
8a+ comunica al Cliente eventuali perdite quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all’inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
Ciascun rendiconto deve intendersi tacitamente approvato qualora siano trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di invio del rendiconto medesimo senza che sia stato trasmesso a 8a+ da parte del Cliente reclamo scritto motivato.
TRASMISSIONE / ESECUZIONE DEGLI ORDINI ALLE CONDIZIONI PIÙ FAVOREVOLI PER IL CLIENTE
Al fine di adeguarsi alla disciplina in tema di best execution, ai sensi dalla Direttiva XxXXX XX e del MiFIR, così come recepita dal Regolamento Intermediari della CONSOB, 8a+ Investimenti SGR è tenuta – a i fini della trasmissione e/o dell’esecuzione degli ordini – ad adottare tutte le misure ragionevoli ed a mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile per i propri Clienti, al dettaglio o professionali e per gli OICR gestiti avendo riguardo ai fattori di seguito indicati.
La disciplina si applica a tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati su un mercato regolamentato o meno e a prescindere dalle sedi di esecuzione, che possono essere i Mercati Regolamentati stessi, i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), o i cosiddetti mercati “non ufficiali” (circuiti elettronici come Bloomberg, altri investitori istituzionali che operino fuori mercato e/o in contropartita diretta).
La SGR rende disponibile agli investitori informazioni appropriate sulla procedura di best execution di volta in volta approvata dal Consiglio di Amministrazione. Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito internet della SGR xxx.xxxxxxxx.xx (sezione Documentazione societaria).
STRATEGIA PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI DI INTERVENTO E DI VOTO INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DI PERTINENZA DEGLI OICR GESTITI
8a+ si impegna ad esercitare in modo ragionevole e responsabile, per conto dei propri clienti, i diritti di voto di pertinenza degli strumenti finanziari di natura azionaria presenti nei portafogli degli OICR gestiti. Il voto è esercitato nell’interesse esclusivo dei clienti e con l’unica finalità di accrescere, nel lungo periodo, il valore dei loro investimenti.
In linea di principio, 8a+ esercita il diritto di voto nei confronti degli emittenti di cui detiene, complessivamente, almeno:
− per gli emittenti quotati, lo 0,5% della capitalizzazione di borsa delle aziende large cap;
− per gli emittenti quotati il 2% della capitalizzazione di borsa delle aziende small/medium cap;
− il 10% del capitale sociale per le società non quotate.
8a+ si riserva, tuttavia, di non esercitare il diritto di voto nei casi in cui tale esercizio potrebbe non tradursi, a tutti gli effetti, in un vantaggio per i propri clienti, come, ad esempio, nel caso in cui:
- l’ammontare effettivamente detenuto sui singoli prodotti gestiti sia esiguo rispetto al relativo NAV (inferiore al 2%);
- il superamento di tale soglia abbia carattere temporaneo, rientrando in una strategia di investimento volta a beneficiare, nel brevissimo periodo (ovvero su un orizzonte temporale non superiore a tre mesi), di particolari dinamiche sul titolo;
- si renda necessario bloccare gli strumenti finanziari per un periodo di tempo prolungato, che potrebbe impedire di approfittare di eventuali opportunità di mercato;
- i costi amministrativi associati a tale processo siano proibitivi, anche in relazione agli ammontari effettivamente detenuti sui diversi prodotti gestiti ed alla concreta possibilità di influenzare il voto assembleare.
Non è, comunque, esclusa la possibilità di esercitare il diritto di voto anche in caso di partecipazioni inferiori alle soglie sopraindicate, laddove tale esercizio possa apparire opportuno o strettamente necessario in relazione alla tutela degli interessi dei propri clienti.
Per quanto riguarda l’esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni di Venture Capital effettuate nella gestione degli OICR illiquidi, questo verrà sempre esercitato salva diversa valutazione da parte del CdA.
Per maggiori informazioni si prega di consultare la Politica di Impegno della SGR pubblicata sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx (sezione Documentazione societaria).
INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI
L’informativa cui la SGR è tenuta nei confronti dei Clienti si riferisce alle tipologie di costi e oneri relative:
(i) al servizio prestato: costi e oneri pagati dal Cliente all’inizio o alla fine del servizio (spese una tantum); costi e oneri correnti pagati dal cliente per il servizio prestato (spese correnti); costi inerenti alle operazioni effettuati dalla SGR o da altre parti (costi per operazioni); costi e oneri per servizi accessori non inclusi nei costi indicati nelle casistiche precedenti (spese per servizi accessori); costi accessori diversi eventualmente precisati;
(ii) allo strumento finanziario: costi e oneri (inclusi nel prezzo o che si aggiungono al prezzo dello strumento finanziario) pagati alla SGR all’inizio o alla fine dell’investimento nello strumento finanziario (spese una tantum); costi e oneri correnti per gestione dello strumento/prodotto finanziario che sono dedotti dal valore dello strumento finanziario durante l’investimento (spese correnti); costi sostenuti per l’investimento e il disinvestimento (costi per operazioni); commissioni di performance e altri costi accessori diversi eventualmente precisati (costi accessori).
Una rappresentazione dei costi e oneri relativi al servizio di gestione di portafogli e agli strumenti finanziari distribuiti dalla Società è contenuta rispettivamente nella PARTE “B” del presente documento relativa alla descrizione delle Linee e nella PARTE “C” con riferimento alle caratteristiche degli strumenti finanziari alle quali si fa rinvio. Costi e oneri sono rappresenti in forma aggregata e sono forniti in termini di importo monetario e percentuale, e sono stati stimati sulla base dei dati storici. La Società fornisce anche tramite soggetti terzi, in concomitanza con la rendicontazione periodica eventualmente dovuta le informazioni a consuntivo (informativa ex post) su tutti i costi e gli oneri sostenuti in relazione ai servizi di investimento e accessori e agli strumenti finanziari per i quali abbia l’obbligo di fornire tale informativa. Nel caso in cui la Società riceva incentivi su base continuativa (considerati ammissibili sulla base della normativa di riferimento), le informazioni comprendono l’importo effettivo dei pagamenti o dei benefici ricevuti o pagati.
Relativamente al servizio di consulenza in materia di investimenti non sono previsti costi ed oneri a carico dell’investitore.
Con riferimento al servizio di collocamento la Società non applica alcuna commissione o altri costi al Cliente. 8a+ percepisce la remunerazione in qualità di collocatore sulla base di specifici accordi di distribuzione conclusi con le società prodotto. Tale remunerazione è percepita sotto forma di retrocessione di parte delle commissioni di sottoscrizione, di gestione e di incentivo pari alla percentuale indicata nella documentazione d’offerta degli OICR collocati, nei quali è riportata altresì, il dettaglio dei costi a carico del Cliente.
Le spese e gli oneri fiscali (es, imposta di bollo) che 8a+ dovesse sostenere in relazione alle operazioni effettuate sono in ogni caso a carico del Cliente. Il Cliente dovrà pertanto corrispondere le somme necessarie al pagamento delle spese ed oneri di cui sopra entro quindici giorni dalla relativa richiesta secondo le modalità ivi indicate. In ogni caso 8a+ è sin d’ora autorizzata a prelevare, ove esistenti, dette somme da eventuali disponibilità liquide detenute per conto del Cliente nell’ambito del servizio di gestione di portafogli, o a disinvestire d’ufficio un numero di quote di eventuali OICR sottoscritti dal Cliente, necessario per la provvista della somma dovuta.
POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
La SGR ha istituito ai sensi della vigente normativa una politica di gestione dei conflitti di interesse contenente le disposizioni organizzative e amministrative ritenute efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte a evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei clienti sottoscrittori di uno dei servizi di investimento prestati o comportino il rischio significativo di danno agli interessi degli OICR promossi e/o gestiti anche in delega o degli investitori negli stessi. Il complesso delle misure e procedure istituite per la gestione dei potenziali conflitti di interesse sono, di norma, sufficienti a preservare, con ragionevole certezza, una situazione di indipendenza appropriata in relazione alla prestazione dei servizi forniti ai clienti. In tali situazioni non si rende pertanto necessaria l’implementazione di ulteriori misure di gestione dei conflitti di interesse. In alcune situazioni di conflitto di interessi, nonostante l’impegno profuso nell’istituire misure di prevenzione e di gestione del conflitto stesso, non è possibile per la SGR assicurare con ragionevole certezza che sia evitato il rischio di ledere gli interessi dei clienti o degli OICR gestiti.
In tali situazioni si rendono necessarie misure aggiuntive o alternative di gestione dei conflitti consistenti essenzialmente:
− nella presente disclosure fornita alla clientela;
− nell’informativa e conseguente analisi da parte degli organi aziendali competenti (alta dirigenza o Consiglio di Amministrazione) della situazione al fine
dell’adozione di ogni decisione o misura necessaria per assicurare che la SGR agisca nel miglior interesse degli OICR gestiti o degli investitori di tali OICR.
La procedura adottata dalla società in materia di conflitto di interessi è illustrata nel documento “Procedura conflitti di interesse” disponibile sul sito della SGR
xxx.xxxxxxxx.xx (sezione Documentazione societaria).
Il Cliente o potenziale Cliente al dettaglio può richiedere maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse.
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INFORMAZIONI IN MERITO AGLI INCENTIVI PAGATI O PERCEPITI DA TERZI
L'articolo 104 del Regolamento Intermediari stabilisce, richiamando l’art. 24 del regolamento (UE) n. 231/2013, che gli intermediari possono, in relazione alle attività svolte ai fini dell’esecuzione delle funzioni di cui all’allegato I della direttiva 2011/61/UE (tra le quali rientrano la gestione e la commercializzazione), percepire o versare competenze o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie a condizione che l'esistenza, la natura e l'importo di competenze, commissioni o prestazioni, o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, siano comunicati chiaramente in modo completo, accurato e comprensibile all’investitore prima della prestazione del relativo servizio; e il pagamento o la fornitura di prestazioni non monetarie sia volto ad accrescere la qualità del servizio e non ostacoli l’adempimento dell’obbligo di agire nel miglior interesse degli OICR gestiti o degli investitori di tali OICR. Di seguito si riporta informativa sintetica relativa agli incentivi versati dalla Società e agli incentivi percepiti dalla Società. Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta dell’investitore.
Incentivi versati dalla SGR
Commercializzazione dei prodotti
In conformità alla normativa di legge e regolamentare applicabile, la SGR ha sottoscritto accordi di collocamento che prevedono, in particolare il riconoscimento ai soggetti collocatori della retrocessione fino al 100% delle commissioni di sottoscrizione qualora applicate nonché di una quota parte delle commissioni di gestione maturate a favore della stessa SGR; nella documentazione d’offerta degli OICR (disponibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xx - sezione Documentazione OICR) è indicata la misura media di tale quota parte. Tali compensi sono corrisposti ai collocatori sulla base dei servizi dagli stessi svolti nei confronti degli investitori. La SGR può fornire utilità sotto forma di prestazione, organizzazione e sostenimento dei costi per l’attività di formazione e qualificazione del personale dei soggetti collocatori.
Compensi eventualmente corrisposti ad advisor che prestano attività di consulenza in materia di investimenti in favore della SGR
Relativamente alla gestione di OICR, con riferimento all’attività di investimento/disinvestimento, la SGR potrà corrispondere compensi ad advisor che prestano attività di consulenza e assistenza relativa alle operazioni di investimento/disinvestimento unicamente a fronte di prestazioni funzionali alla migliore gestione dell’OICR ovvero individuazione delle singole opportunità di investimento (deal origination), due diligence, assistenza legale e contrattuale propedeutica agli investimenti in conformità al regolamento di gestione dell’OICR interessato, intermediazioni o altre attività. Gli oneri relativi alle predette attività prestate dall’advisor saranno definiti nell’ambito degli accordi di volta in volta stipulati e saranno commisurati alla complessità e all’ampiezza delle effettive prestazioni rese dal consulente. Adeguata informativa sugli oneri
addebitati all’OICR, inerenti le predette prestazioni, sarà fornita in sede di rendicontazione periodica.
Compensi eventualmente corrisposti a gestori delegati per la gestione di tutto o parte degli OICR propri
Con riferimento ad accordi sottoscritti con gestori delegati per la gestione di tutto o parte degli OICR propri, la SGR versa una percentuale pattuita sempre in percentuale alla massa gestita da terzi. Eventuali commissioni di incentivo possono essere pattuite con i gestori delegati in base alla tipologia di mandato. Queste saranno calcolate e corrisposte sulla base delle performance del mandato delegato in gestione. Si sottolinea che la scelta dei gestori delegati avviene a seguito di una valutazione ponderata ed accurata coerentemente a quanto previsto dalla relativa procedura interna di cui la SGR si è dotata. La fornitura delle prestazioni da parte dei gestori delegati e il pagamento dei relativi compensi da parte della SGR, coerentemente a quanto previsto dall’art. 24, comma 1, lett. b2), del Regolamento Delegato sono finalizzati ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacolano l’adempimento da parte della Società dell’obbligo di servire al meglio gli interessi degli OICR gestiti.
Incentivi percepiti dalla SGR.
Commissioni eventualmente ricevute a seguito di specifici investimenti effettuati dagli OICR gestiti
Le retrocessioni delle commissioni eventualmente ricevute a seguito di specifici investimenti effettuati dagli OICR gestiti sono interamente riconosciute agli OICR stessi.
Commercializzazione di prodotti di terzi
8a+ riceve dalle società i cui OICR vengono commercializzati:
a) un importo pari al 100% (cento per cento) delle commissioni di sottoscrizione relativamente alle quote/azioni sottoscritte. In conformità alle previsioni della documentazione d’offerta del prodotto interessato è possibile concedere al sottoscrittore, in fase di collocamento, agevolazioni in forma di riduzione della commissione di sottoscrizione fino al 100% dell’ammontare delle commissioni medesime. Qualora la 8a+ di avvalga di un sub-collocatore, la eventuale commissione di sottoscrizione rimane al 100% in favore di quest’ultimo;
b) una retrocessione delle commissioni di gestione percepite in relazione alle quote/azioni sottoscritte dagli investitori medesimi, così come previste dalla documentazione
d’offerta vigente dell’OICR sottoscritto.
Il sottoscrittore può richiedere in ogni momento alla SGR ulteriori dettagli in materia di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie di cui sopra.
PARTE “B”: Informazioni sui rischi generale degli investimenti in strumenti finanziari
La parte che segue non descrive tutti quanti i rischi e gli ulteriori aspetti significativi relativi agli investimenti in strumenti e prodotti finanziari ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi.
Ulteriori e dettagliate informazioni sulla natura e sui rischi delle operazioni e di specifici strumenti finanziari di esse oggetto, necessarie per consentire al Cliente di assumere decisioni di investimento informate e consapevoli, sono fornite all’investitore dall’intermediario incaricato dell’esecuzione delle operazioni.
AVVERTENZE GENERALI
Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l’investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L’investitore deve concludere un’operazione solo se ha ben compreso la sua natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un’operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l’investitore e l’intermediario devono valutare se l’investimento sia adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento e all’esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest’ultimo.
Si fa presente da ultimo che non sussiste alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione.
1. Rischiosità degli strumenti finanziari in generale
Effettuando un investimento in strumenti finanziari occorre considerare i seguenti elementi:
- rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;
- rischio generico e rischio specifico: sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico e il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra i titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio); mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell’indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua: la vita residua di un titolo a una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso;
- rischio emittente: per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all’investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dall’emittente tanto maggiore è il tasso d’interesse che l’emittente dovrà corrispondere all’investitore. Per valutare la congruità del tasso d’interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi di interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso e in particolare il rendimento offerto dai titoli di stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza;
- rischio di tasso di interesse: con riferimento ai titoli di debito, l’investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell’acquisto, solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall’investitore fino alla scadenza. Qualora l’investitore avesse necessità di smobilizzare l’investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx xxxxx), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d’interesse di mercato. Per esempio, si consideri un titolo zero coupon (titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un’unica soluzione alla fine del periodo) con vita residua dieci anni e rendimento del 10% all’anno; l’aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo dell’8,6%. È’ dunque importante per l’investitore, al fine di valutare l’adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l’investimento;
- rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente
smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l’apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui
determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- rischio connesso alla valuta di denominazione e rischio di cambio: per l’investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato un OICR, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento di riferimento e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti. Nel caso di investimento in parti di OICR occorre anche considerare il rischio cambio che può derivare dagli strumenti finanziari presenti in questi ultimi e denominati in valute diverse da quella in cui è denominata la gestione;
- rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: l’utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva;
- rischio di credito: qualora l’OICR sia investito in titoli la cui qualità creditizia può deteriorarsi, sussiste il rischio che l'emittente non sia in grado di onorare i propri impegni. In caso di deterioramento della qualità creditizia di un emittente, il valore delle obbligazioni o degli strumenti derivati connessi a tale emittente può diminuire;
- rischio operativo: un OICR è esposto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi operativi e sistemi, o da eventi esterni;
- rischio di controparte: un OICR può subire perdite qualora una controparte non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti, in
particolare nell’ambito di operazioni in strumenti derivati negoziati fuori dai mercati regolamentati (OTC);
- l’effetto della diversificazione degli investimenti: come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l’investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L’investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni di investimento e società di investimento a capitale variabile – SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, per esempio, i risparmiatori possono entrare e uscire dall’investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota: valore che si ottiene dividendo il valore dell’intero portafoglio gestito dal fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti di queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d’investire (per esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati stati,) oppure a causa di un’insufficiente diversificazione degli investimenti.
Relativamente agli OICR l’esame della politica di investimento di ciascun consente l’individuazione specifica dei rischi connessi alla partecipazione all’OICR stesso.
La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell’investimento finanziario. L'andamento del valore della
quota degli OICR può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori dell'investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento.
2. Rischiosità delle singole categorie di strumenti finanziari
In funzione della tipologia di strumento finanziario nel quale l’OICR possono investire, si possono delineare i seguenti fattori di rischio:
- nel caso di titoli azionari, possono costituire fattori rilevanti di rischio la capitalizzazione dell’emittente, in particolare nel caso in cui l’emittente abbia una capitalizzazione
bassa;
- nel caso di titoli obbligazionari, possono costituire fattori rilevanti di rischio la durata media finanziaria (duration) del titolo, nonché il merito creditizio (rating) dell’emittente;
- nel caso di investimento in OICR, i rischi generali sono relativi alla rischiosità degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio del fondo, che si traduce nella possibile variazione del valore delle quote, che risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, per l’investitore, la restituzione del capitale.
3. Rischio connesso al bail-in
Gli OICR possono investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a bail-in purché rientranti nell’ambito della politica di investimento. La riduzione o conversione degli strumenti di capitale e il bail-in costituiscono misure per la gestione della crisi di una banca o di una impresa d’investimento, introdotte dai decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, “BRRD”). Con il bail-in (letteralmente, salvataggio interno) il capitale dell’intermediario in crisi viene ricostruito mediante l’assorbimento delle perdite da parte degli azionisti e dei creditori secondo la gerarchia prevista dall’Art. 52 del D. Lgs. n. 180/2015, nonché dagli Artt. 1, comma 33, e 3, comma 9, del D. Lgs. n. 181/2015. Per dare attuazione alle suddette misure, si segnala che alla Banca d’Italia (Autorità di risoluzione nazionale) è attribuito il potere di ridurre o azzerare il valore nominale degli strumenti di capitale e delle passività dell’ente sottoposto a risoluzione nonché di modificare la scadenza dei titoli, l’importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio. Sono soggette a bail-in tutte le passività ad eccezione di quelle indicate all’Art. 49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 180/2015.
Sono soggetti a bail-in anche i contratti derivati. L’Art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 180/2015 prevede che sono escluse dal bail-in le seguenti passività:
− depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (ossia quelli di importo fino a 100.000 Euro);
− le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite e gli altri strumenti garantiti;
− qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione di disponibilità dei Clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto degli OICR, a condizione che questi Clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili;
− qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l’ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest’ultimo sia
protetto nelle procedure concorsuali applicabili;
− passività con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo;
− passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
− passività nei confronti di dipendenti, fornitori di beni e servizi e sistemi di garanzia dei depositanti purché privilegiati dalla normativa fallimentare.
L’Art. 49, al comma 2, del D. Lgs. n. 180/2015 dispone che possono inoltre essere eccezionalmente escluse, del tutto o in parte, dall’applicazione del bail-in passività diverse da quelle elencate al comma 1 se risulta soddisfatta almeno una delle condizioni declinate al medesimo comma.
4. Rischiosità di una linea di gestione di portafogli La SGR presta il servizio di gestione di portafogli articolando lo stesso in una pluralità di Linee di investimento. Per quanto riguarda (i) la descrizione del parametro significativo di riferimento al quale verrà comparato il rendimento di gestione del portafoglio del Cliente; (ii) i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti; (iii) gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la propria discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità, si rinvia alle schede informative relativi alle Linee di investimento, allegate al presente documento.
Nelle schede riepilogative è inoltre riportato, per ciascuna Linea di investimento, un grado di rischio calcolato sulla volatilità annualizzata dei rendimenti settimanali degli ultimi cinque anni. Tale profilo viene monitorato costantemente dal Risk Manager. Qualora il profilo calcolato fosse differente da quello attribuito alla linea per più di quattro mesi consecutivi si provvederà a modificare il profilo di rischio della linea dandone comunicazione ai sottoscrittori secondo le modalità previste dal contratto.
5. Rischio di sostenibilità Il rischio di sostenibilità è definito dal Regolamento (UE) 2019/2088 come il verificarsi di un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance possa provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento. Il rischio di sostenibilità relativo alle questioni ambientali include ed esempio il rischio climatico, sia fisico che di transizione. Il rischio fisico deriva dagli effetti fisici dei cambiamenti climatici, acuti o cronici: ad
esempio, eventi climatici frequenti e di grave intensità possono avere un impatto su prodotti, servizi e sulle catene di approvvigionamento. Il rischio di transizione invece è legato alla capacità delle aziende di mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici e dall'adeguamento delle stesse ad un'economia a basse emissioni di carbonio. I rischi legati alle questioni sociali possono includere ma non sono limitati ai diritti del lavoro e alle relazioni con la comunità, a tematiche quali disuguaglianza e inclusività, investimento nel capitale umano e prevenzione degli incidenti. I rischi relativi alla governance possono includere, tra gli altri, la composizione e l’efficacia del Consiglio di Amministrazione, gli incentivi alla gestione, la qualità della gestione e allineamento della direzione con gli azionisti, la corruzione e l’utilizzo di pratiche di vendita scorrette. Questi rischi possono avere un impatto sull'efficacia operativa e sulla resilienza di un emittente, nonché sulla sua percezione pubblica e reputazionale, incidendo sulla sua redditività e, a sua volta, sulla sua crescita del capitale. Quanto sopra descritto rappresenta esempi di fattori di rischio di sostenibilità e la rilevanza, la gravità, la significatività e l'orizzonte temporale di tali fattori di rischio possono variare in modo significativo a seconda dei prodotti gestiti, della composizione dei portafogli e delle tecniche di gestione degli stessi.
6. Esposizione del rischio degli OICR
In riferimento all’esposizione al rischio di ciascun OICR, si segnala che la Società è dotata di un’apposita struttura di Risk Management per misurare e controllare l’assunzione dei rischi nei portafogli degli OICR. Al fine di monitorare, misurare e controllare i principali rischi a cui è esposto ciascun OICR, la SGR ha creato un indicatore sintetico di rischio (c.d. Synthetic Key Risk Indicator - SKRI) al fine di rappresentare la rischiosità dell’OICR nel suo complesso. Le modalità utilizzate per il calcolo dello SKRI sono disponibili sul sito internet della SGR nella Sezione Documentazione Societaria – Metodologia di calcolo della SKRI.
Lo SKRI assegnato a ciascun OICR è inoltre indicato nella relativa Relazione annuale.
PARTE “C”: Informazioni concernenti gli strumenti finanziari distribuiti
Tutte le informazioni concernenti gli strumenti finanziari distribuiti dalla Società sono ampliamente descritte nella documentazione contrattuale e d’offerta (ad es. prospetto, KIID, etc.) messa a disposizione dalla SGR, alla quale si rimanda. Di seguito si riportano, per ciascun OICR distribuito, le informazioni concernenti la destinazione degli strumenti distribuiti ai Clienti al dettaglio o ai Clienti professionali, nonché le informazioni ex-ante relative ai costi e oneri.
Destinazione degli strumenti
Sulla base delle analisi effettuate dalla SGR in coerenza con le raccomandazioni emanate dalla Consob e con gli orientamenti ESMA, nessuno
degli OICR sotto riportati presente elementi di “complessità”.
Nella tabella seguente si riportano gli strumenti finanziari distribuiti dalla SGR con indicazione della tipologia di Clienti (retail, professionali, controparti qualificate) cui sono destinati (Y) o meno (N).
ISIN | DENOMINAZIONE | DESTINAZIONE DEGLI STRUMENTI | ||
CLIENTI RETAIL | CLIENTI PROFESSIONALI | CONTROPARTI QUALIFICATE | ||
IT0004255219 | 8a+ Eiger - Classe R | Y | Y | Y |
IT0005114530 | 8a+ Eiger - Classe Q | Y | Y | Y |
IT0004168826 | 8a+ Latemar- Classe R | Y | Y | Y |
IT0005114522 | 8a+ Latemar - Classe Q | Y | Y | Y |
IT0003245377 | 8a+ Nextam Bilanciato - Classe R | Y | Y | Y |
IT0005412421 | 8a+ Nextam Bilanciato - Classe I | N | Y | Y |
IT0003245393 | 8a+ Nextam Obbligazionario Misto – Classe R | Y | Y | Y |
IT0005412462 | 8a+ Nextam Obbligazionario Misto – Classe I | N | Y | Y |
LU0715610621 | 8a+ Sicav Eiger - Classe R | Y | Y | Y |
LU0715616404 | 8a+ Sicav Eiger - Classe I | N | Y | Y |
LU1492713174 | 8a+ Sicav Monviso - Classe R | Y | Y | Y |
LU1492713414 | 8a+ Sicav Monviso - Classe I | N | Y | Y |
LU2243055592 | 8a+ Sicav Etica – Classe R | Y | Y | Y |
Informazioni sui costi e oneri
Nella tabella seguente si riportano i costi e oneri relativi agli strumenti finanziari distribuiti dalla SGR come richiesto dall’Allegato II del MiFIR.
ISIN | DENOMINAZIONE | COSTI E ONERI | |||||||||
VALORE PERCENTUALE | VALORE MONETARIO | ||||||||||
SPESE UNA TANTUM | SPESE CORRENTI | COSTI DI INTERMEDIAZIONE | COSTI ACCESSORI | SPESE UNA TANTUM (*) | SPESE CORRENTI (*) | COSTI DI NTERMEDIAZIONE (*) | COSTI ACCESSORI (*) | ||||
VALORE MINIMO | VALORE MASSIMO | VALORE MINIMO | VALORE MASSIMO | ||||||||
IT0004255219 | 8a+ Eiger - Classe R | 0,00% | 2,00% | 2,30% | 0,31% | 0,00% | 0 | 200 | 230 | 31 | 0 |
IT0005114530 | 8a+ Eiger - Classe Q | - | - | 1.28 | 0,31% | 0,05% | - | - | 128 | 31 | 5 |
IT0004168826 | 8a+ Latemar- Classe R | 0,00 % | 2,00% | 1,86% | 0,05% | 0,13% | 0 | 200 | 186 | 5 | 13 |
IT0005114522 | 8a+ Latemar - Classe Q | - | - | 1,06% | 0,05% | 0,33% | - | - | 106 | 5 | 33 |
LU0715610621 | 8a+ Sicav Eiger - Classe R | 0,15 % (*) | 2,15% (*) | 3.28% | 0,50% | 0,00% | 15 | 215 | 328 | 50 | 0 |
LU0715616404 | 8a+ Sicav Eiger - Classe I | - | - | 1,75% | 0,50% | 0,05% | - | - | 175 | 50 | 5 |
LU1492713174 | 8a+ Sicav Monviso - Classe R | 0,15 % (*) | 2,15% (*) | 3,69% | 0,05% | 0,03% | 15 | 215 | 369 | 5 | 3 |
LU1492713414 | 8a+ Sicav Monviso - Classe I | - | - | 2,33% | 0,05% | 0,05% | - | - | 233 | 5 | 5 |
LU2243055592 | 8a+ Sicav Etica – Classe R | 0,15 % (*) | 0,15% (*) | 1,69% | 0,07% | 0,00% | 15 | 15 | 169 | 7 | 0 |
IT0003245377 | 8a+ Nextam Bilanciato - Classe R | 0,00 % | 3,00% | 2,15% | 0,07% | 0,79% | 0 | 300 | 215 | 7 | 79 |
IT0005412421 | 8a+ Nextam Bilanciato - Classe I | - | - | 1,79% | 0,07% | 0,00% | - | - | 179 | 7 | 0 |
IT0003245393 | 8a+ Nextam Obbligazionario Misto – Classe R | - | - | 1,25% | 0,04% | 0,59% | - | - | 125 | 4 | 59 |
IT0005412462 | 8a+ Nextam Obbligazionario Misto – Classe I | - | - | 1,15% | 0,04% | 0,00% | - | - | 115 | 4 | 0 |
(*) Gli importi sono calcolati considerando un investimento pari a Euro 10.000. Dati al 31 dicembre 2021.