Accordo di cooperazione
Traduzione
Accordo di cooperazione
tra la Confederazione Svizzera
0.814.012.136.3
e la Repubblica del Ghana in vista dell’attuazione dell’Accordo di Parigi sul clima
Concluso il 23 novembre 2020 Entrato in vigore il 22 gennaio 2021
(Stato 22 gennaio 2021)
La Confederazione Svizzera,
rappresentata dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)
e la Repubblica del Ghana,
rappresentata dal Ministero dell’ambiente, della scienza,
della tecnologia e dell’innovazione (Ministry of Environment, Science, Technology and Innovation, MESTI).
(di seguito denominate «Parti»),
tenendo conto delle relazioni amichevoli tra le Parti;
intendendo rafforzare tali relazioni e la cooperazione proficua tra le Parti;
riaffermando l’impegno delle Parti a favore della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e dei diritti fondamentali, in accordo con il diritto internazionale, tra cui lo Statuto delle Nazioni Unite1 e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;
ricordando l’Accordo di Parigi, concluso il 12 dicembre 20152, in particolare gli articoli 4, 6 e 13 e le decisioni pertinenti adottate in virtù di detto Accordo;
riaffermando la loro intenzione di modificare il presente Accordo di cooperazione in funzione delle ulteriori direttive che saranno adottate dalla Conferenza delle Parti dell’Accordo di Parigi (Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties of the Paris Agreement; CMA);
riaffermando l’adesione delle Parti ai principi di San Xxxx volti a garantire ambizioni e integrità elevate sui mercati internazionali del carbonio;
ricordando gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;
sottolineando la necessità di ridurre a zero le emissioni globali nette di carbonio entro il 2050 tenendo conto dell’articolo 4 paragrafo 1 dell’Accordo di Parigi e dei risultati pubblicati nel rapporto speciale del Gruppo intergovernativo sul cambia- mento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC) sulle ripercus- sioni di un riscaldamento globale pari a 1,5 gradi centigradi al di sopra dei livelli
RU 2020 6589
1 RS 0.120
2 RS 0.814.012
pre-industriali e sui relativi percorsi di riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra;
ricordando l’importanza di formulare e comunicare al segretariato dell’Accordo di Parigi la messa a punto di strategie a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra conformemente all’articolo 4 paragrafo 19 dell’Accordo di Parigi;
osservando che la cooperazione di cui all’articolo 6 dell’Accordo di Parigi permette di accrescere l’ambizione delle azioni di mitigazione e adattamento;
riaffermando l’impegno nell’assicurare la trasparenza ed evitare la doppia contabi- lizzazione, nel proteggere l’ambiente e nel promuovere uno sviluppo sostenibile nel rispetto dei diritti dell’uomo;
riconoscendo che occorre promuovere la creazione di condizioni per l’attuazione di questa cooperazione, comprese le capacità, i processi e le istituzioni;
riconoscendo che l’attuale contributo determinato a livello nazionale dalla Confede- razione Svizzera nel quadro dell’Accordo di Parigi comprende l’utilizzo di risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale;
osservando che la Repubblica del Ghana prende in considerazione la vendita di riduzioni di emissioni a condizione che non costituisca un ostacolo al raggiungimen- to del contributo determinato a livello nazionale;
osservando che ogni Parte può assumere il ruolo di Parte trasferente o Parte riceven- te conformemente al presente Accordo,
hanno convenuto quanto segue:
allo scopo di rendere operativa la cooperazione conformemente all’articolo 6 para- grafo 2 dell’Accordo di Parigi attraverso il riconoscimento degli ITMO ottenuti dalle azioni di mitigazione in Ghana quale Parte trasferente al Governo della Svizzera quale Parte ricevente, aderendo ai principi intesi a evitare doppie contabilizzazioni e a garantire l’integrità ambientale, la trasparenza e lo sviluppo sostenibile.
Art. 1 Definizioni generali
Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni.
1. «Risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale»:
a. un «risultato di mitigazione» che corrisponde alla riduzione o all’assorbi- mento di emissioni pari a una tonnellata metrica di CO2 equivalente (CO2eq) applicando metodi e orientamenti conformemente all’articolo 4 paragrafo 13 dell’Accordo di Parigi;
b. un «risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale», di seguito denominato «ITMO» (Internationally Transferred Mitigation Outcome), è un risultato di mitigazione trasferito e riconosciuto conformemente all’artico- lo 8.
2. «Ente ricevente» è un ente pubblico o privato che riceve gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo.
3. «Attività di mitigazione» è un progetto, un programma o una politica volti a limitare le emissioni di gas a effetto serra.
4. «Autorizzazione» designa la dichiarazione formale con la quale ogni Parte si impegna pubblicamente, in attesa che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari al trasferimento di cui all’articolo 7, a riconoscere il trasferimento internazionale di risultati di mitigazione e il relativo utilizzo ai fini del raggiungimento degli «NDC» (Nationally Determined Contribution) o per altri scopi di mitigazione.
5. «Rapporto biennale di trasparenza» si riferisce ai rapporti di cui all’articolo 13 dell’Accordo di Parigi.
6. «Accordo commerciale» è un accordo tra un Ente autorizzato a effettuare trasfe- rimenti e un Ente ricevente che disciplina i termini commerciali relativi al trasferi- mento internazionale dei risultati delle azioni di mitigazione.
7. «Rettifica corrispondente» è un elemento dei rapporti previsti dall’Accordo di Parigi volto a garantire che si evitino doppie contabilizzazioni degli ITMO in appli- cazione dell’articolo 4 paragrafo 13, dell’articolo 6 paragrafo 2 e dell’articolo 13 paragrafo 7 lettera b dell’Accordo di Parigi.
8. «Ente autorizzato a effettuare trasferimenti» è l’ente pubblico o privato autorizza- to dalla Parte trasferente a trasferire risultati di mitigazione riconosciuti in virtù del presente Accordo.
9. «Certificazione» corrisponde all’iscrizione in un registro di un risultato di mitiga- zione trasferibile.
10. «Descrittivo dell’attività di mitigazione» o «MADD» (Mitigation Activity Design Document) è un documento che descrive l’attività di mitigazione.
11. «Rapporto di monitoraggio» è un rapporto sugli indicatori che consentono di verificare i risultati di un’attività di mitigazione.
12. «Contributo determinato a livello nazionale» o NDC corrisponde al contributo di una Parte dell’Accordo di Parigi conformemente all’articolo 3.
13. «Periodo di attuazione dell’NDC» corrisponde al periodo a disposizione di una Parte dell’Accordo di Parigi per raggiungere l’NDC.
14. «Riconoscimento di trasferimento» corrisponde all’iscrizione di un’informa- xxxxx in un registro per confermare un trasferimento, senza certificazione di quote.
15. «Registro» è un sistema digitale per tracciare i risultati di mitigazione e il loro trasferimento.
16. «Parte ricevente» è la Parte del presente Accordo che riconosce nel proprio registro in quanto ITMO i risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale.
17. «Parte trasferente» è la Parte del presente Accordo che riconosce nel proprio registro in quanto aggiunte al livello di emissioni coperto dal proprio NDC i risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale.
18. «Organismo di verifica» è l’organismo indipendente di terza parte approvato da ciascuna delle Parti che verifica i rapporti di monitoraggio.
19. «Rapporto di verifica» è il rapporto allestito dall’organismo di verifica per confermare l’esattezza di un rapporto di monitoraggio;
20. «Anno» corrisponde all’anno in cui è stato ottenuto un risultato di mitigazione.
Art. 2 Scopo
1. Il presente Accordo mira a stabilire un quadro legale per il trasferimento di risultati di mitigazione da utilizzare ai fini del raggiungimento degli NDC o per scopi di mitigazione diversi dal conseguimento dell’NDC.
2. Il presente Accordo fornisce un quadro per gli Accordi commerciali tra l’Ente ricevente e l’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti.
Art. 3 Integrità ambientale
Per assicurare l’integrità ambientale dei risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati si applicano i seguenti principi e requisiti minimi:
1. i risultati di mitigazione sono:
a. reali,
b. verificati,
c. aggiunti ai risultati che sarebbero comunque stati ottenuti, e
d. durabili o raggiunti in un sistema che ne garantisca la durabilità, ad esempio compensando in modo appropriato eventuali riconversioni;
2. i risultati di mitigazione si riferiscono alle mitigazioni ottenute a partire dal 1° gennaio 2021;
3. l’anno di un risultato di mitigazione e il relativo utilizzo rientrano nello stesso periodo di attuazione dell’NDC; e
4. i risultati di mitigazione sono generati da attività che:
a. non comportano un aumento delle emissioni globali,
b. sono in linea con le strategie di ogni Parte per uno sviluppo a basse emissio- ni,
c. favoriscono la transizione verso uno sviluppo a basse emissioni,
d. non comprendono attività basate sull’energia nucleare ed evitano di mante- nere livelli di emissioni, tecnologie o pratiche ad elevate emissioni di carbo- nio incompatibili con il raggiungimento dell’obiettivo a lungo termine dell’Accordo di Parigi. La presente disposizione non impedisce alla Parte trasferente di attuare il proprio NDC che prevede tecnologie o pratiche ad elevate emissioni di carbonio al di là del presente Accordo e di passare a un futuro a basse emissioni coerente con le circostanze nazionali della Parte tra- sferente,
e. promuovono un’azione climatica più intensa e tutelano contro incentivi a favore di un abbassamento delle ambizioni delle Parti interessate,
f. limitano il rischio di rilascio di carbonio,
g. considerano i valori di riferimento più prudenziali,
h. tengono conto di tutte le politiche nazionali esistenti e previste, anche a li- vello legislativo,
i. prendono in considerazione altri fattori finalizzati a incentivare la Parte tra- sferente a intensificare la propria azione climatica,
j. collegano i risultati di mitigazione alle fonti di finanziamento, ove opportu- no, e
k. prevengono ripercussioni negative sull’ambiente e sulla società, ad esempio sulla qualità dell’aria e sulla biodiversità, sulle disuguaglianze sociali e sulla discriminazione di gruppi di popolazione basata sul genere, sull’etnia o sull’età.
Art. 4 Sviluppo sostenibile
I risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati sono generati da attività che:
1. sono conformi allo sviluppo sostenibile e alle strategie e politiche corrispondenti;
2. sono conformi alle strategie di sviluppo a lungo termine a basse emissioni, se del caso;
3. promuovono lo sviluppo a basse emissioni;
4. prevengono altre ripercussioni sull’ambiente e rispettano le normative nazionali e internazionali in materia ambientale;
5. prevengono i conflitti sociali e rispettano i diritti dell’uomo.
Art. 5 Autorizzazione
1. Il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione ai fini del raggiungimento degli NDC o di altri scopi di mitigazione diversi dal raggiungimento degli NDC richiede l’autorizzazione di ogni Parte conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi e agli articoli 3 e 4 del presente Accordo. Le autorizzazioni devono essere conformi ai rispettivi requisiti nazionali.
2. Ogni Parte stabilisce una procedura che consente agli enti di inoltrare richieste di autorizzazione, pubblica i propri requisiti nazionali, tra cui l’inoltro di un MADD, e informa l’altra Parte in caso di modifiche.
3. Ogni Parte può avviare un’autorizzazione e inviare la dichiarazione di autorizza- zione all’altra Parte almeno 30 giorni civili prima della pubblicazione.
4. La Parte che rilascia l’autorizzazione definitiva trasmette quest’ultima all’altra Parte affinché ne verifichi la coerenza. In caso di incoerenze, l’altra Parte informa la Parte trasferente entro 30 giorni civili dopo il ricevimento della stessa. In assenza di una tale comunicazione, il trasferimento è autorizzato conformemente all’articolo 5 paragrafo 1.
5. Ogni Parte pubblica la propria autorizzazione, compreso il MADD, in inglese nel rispettivo registro di cui all’articolo 9 paragrafo 1 e ne informa l’altra Parte. Ogni Parte inoltra l’autorizzazione al segretariato dell’Accordo di Parigi o a un ente ad hoc stabilito nelle decisioni pertinenti della CMA.
6. Su richiesta dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, ogni Parte può ag- giornare o modificare le proprie autorizzazioni secondo le procedure di cui al pre- sente articolo. Gli aggiornamenti e le modifiche assumono validità secondo le moda- lità previste al paragrafo 4 del presente articolo.
Art. 6 Forma dell’autorizzazione
1. La dichiarazione di autorizzazione fa riferimento al MADD e comprende le indicazioni seguenti:
a. l’attività di mitigazione che genera i risultati di mitigazione;
b. le metodologie standard o di riferimento applicate e i requisiti per i rapporti di monitoraggio e di verifica;
c. il periodo di certificazione per l’attività di mitigazione;
d. se del caso, il/i periodo/i di attuazione degli NDC durante cui è consentito utilizzare gli ITMO;
e. il massimo totale cumulato dei risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati;
f. se del caso, l’autorizzazione corrispondente dell’altra Parte.
2. L’autorizzazione della Parte trasferente comprende l’identificazione dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti per ogni risultato di mitigazione. La Parte trasferente informa la Parte ricevente su eventuali modifiche dell’Ente autorizzato ai trasferimenti.
Art. 7 Monitoraggio, verifica ed esame
1. Per ogni attività di mitigazione che genera gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo sono richiesti rapporti di monitoraggio e relative verifiche. Un organismo di verifica scelto dall’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti allestisce un rapporto di verifica e inoltra i rapporti di monitoraggio e di verifica a ogni Parte.
2. Ogni Parte pubblica informazioni in merito agli organismi di verifica ricono- sciuti.
3. Entro 90 giorni civili a decorrere dalla data di ricezione, ogni Parte esamina i rapporti di monitoraggio e di verifica basandosi sui requisiti definiti nell’autoriz- zazione di cui all’articolo 6 paragrafo 1 lettera b.
4. Ogni Parte approva e pubblica i rapporti di monitoraggio e di verifica dopo la loro approvazione.
5. Entro 90 giorni civili a decorrere dalla data di inoltro dei rapporti di monitoraggio e di verifica da parte dell’organismo di verifica, la Parte trasferente esamina se i
risultati di mitigazione il cui trasferimento è autorizzato soddisfano i seguenti requi- siti per il trasferimento:
a. i risultati di mitigazione non sono oggetto di doppie contabilizzazioni in altri sistemi nazionali o internazionali o ad altri scopi;
b. non risultano discrepanze con le disposizioni che figurano nell’autorizza- zione;
c. non risulta alcuna violazione dei diritti dell’uomo o di normative nazionali della Parte trasferente nell’attuazione delle attività di mitigazione che gene- rano i risultati di mitigazione.
La Parte trasferente pubblica una dichiarazione di esame inoltrandone una notifica alla Parte ricevente e all’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti.
6. Entro 30 giorni civili a decorrere dall’esito dell’esame della Parte trasferente, la Parte ricevente conferma che i requisiti per il trasferimento sono soddisfatti. La Parte ricevente pubblica tale conferma inoltrandone una notifica alla Parte trasferente e all’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti.
Art. 8 Riconoscimento dei trasferimenti
Ogni Parte riconosce i trasferimenti autorizzati di risultati di mitigazione per i quali sono disponibili dichiarazioni delle Parti conformemente all’articolo 7 paragrafi 5 e 6. Il riconoscimento dei trasferimenti è intrapreso come segue:
1. su richiesta dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, la Parte trasferente notifica il trasferimento all’entità ricevente e alla Parte ricevente. La notifica com- prende:
a. l’identificazione dell’Ente ricevente e indicazioni sulla quantità di risultati di mitigazione trasferiti;
b. identificativi univoci per ogni risultato di mitigazione che ne specifichino l’origine e l’anno;
c. il metodo applicabile per le rettifiche corrispondenti di cui all’articolo 10; nonché
d. un riferimento alla relativa autorizzazione.
2. La Parte trasferente riconosce il trasferimento dei risultati di mitigazione nel registro di cui all’articolo 9 paragrafo 1 come pure il carattere aggiuntivo di tali risultati di mitigazione conformemente all’articolo 10 paragrafo 1 lettera b.
3. La Parte ricevente riconosce i risultati di mitigazione trasferiti in quanto ITMO nel registro di cui all’articolo 9 paragrafo 1.
Art. 9 Registro
1. Per il riconoscimento dei trasferimenti, ogni Parte definisce e utilizza un registro dalle caratteristiche seguenti:
a. è pubblico;
b. comprende identificativi univoci per tutti gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo, indicazioni sull’origine e sull’anno, un riferimento alle autorizzazioni nonché la documentazione richiesta per il riconoscimento del trasferimento di risultati di mitigazione.
2. Le Parti possono definire un registro comune per l’emissione, il trasferimento e il tracciamento delle unità internazionali che rappresentano gli ITMO.
Art. 10 Rettifiche corrispondenti
1. Per evitare doppie contabilizzazioni di risultati di mitigazione trasferiti, le Parti effettuano rettifiche corrispondenti come segue:
a. alle emissioni e agli assorbimenti per i settori e i gas a effetto serra coperti dall’NDC;
b. addizionando tutti i risultati di mitigazione trasferiti per la prima volta e sottraendo i risultati di mitigazione utilizzati per raggiungere l’NDC di una Parte.
2. Ogni Parte avente un NDC riferito a un singolo anno addiziona o sottrae al suo livello di emissioni di cui all’articolo 10 paragrafo 1 la somma di tutti i risultati di mitigazione trasferiti per la prima volta o utilizzati per raggiungere il proprio NDC nel relativo periodo di attuazione, dividendolo poi per il numero di anni compresi in tale periodo.
3. Ogni Parte avente un NDC riferito a più anni addiziona o sottrae al suo livello di emissioni di cui all’articolo 10 paragrafo 1 la somma di tutti i risultati di mitigazione trasferiti per la prima volta o utilizzati per raggiungere il proprio NDC.
4. Conformemente all’articolo 13 paragrafo 7 lettera b dell’Accordo di Parigi, ogni Parte tiene conto delle rettifiche corrispondenti di cui all’articolo 10 paragrafi 1–3 per determinare in che misura ha raggiunto il proprio NDC.
Art. 11 Rapporto annuale
Ogni Parte inoltra al segretariato dell’Accordo di Parigi un rapporto annuale conte- nente informazioni quantitative in merito ai risultati di mitigazione trasferiti, ricevu- ti, posseduti, annullati e utilizzati, facendo riferimento allo scopo di utilizzo e corre- date da indicazioni che consentono di identificare in modo univoco gli ITMO, anche in relazione alla Parte trasferente o all’Ente ricevente, l’origine, l’anno e riferimenti ai relativi rapporti di monitoraggio e di verifica.
Art. 12 Rapporto biennale
Conformemente all’articolo 13 paragrafo 7 lettera b dell’Accordo di Parigi e alle modalità, procedure e linee guida di cui all’articolo 13 paragrafo 13 di detto Accor- do, ogni Parte fornisce un rapporto contenente le informazioni seguenti:
1. nel rapporto biennale sulla trasparenza comprendente l’inventario relativo all’an- no finale dell’NDC, ogni Parte applica le rettifiche corrispondenti di cui all’artico- lo 10 paragrafi 1–3 per determinare in che misura ha raggiunto il proprio NDC;
2. in ogni rapporto biennale sulla trasparenza inoltrato in relazione al periodo di attuazione dell’NDC in questione, ogni Parte fornisce le indicazioni seguenti:
a. informazioni annue sui risultati di mitigazione trasferiti per la prima volta e utilizzati,
b. se del caso, bilanci annui delle emissioni conformemente all’articolo 10 pa- ragrafo 1,
c. informazioni qualitative sui risultati di mitigazione trasferiti, con indicazioni sulle rettifiche corrispondenti effettuate conformemente al presente Accordo nonché indicazioni sui requisiti e sulle disposizioni per assicurare l’integrità ambientale e promuovere lo sviluppo sostenibile applicati in virtù del pre- sente Accordo.
Art. 13 Evitare doppie contabilizzazioni nell’ambito del finanziamento climatico internazionale
Le risorse finanziarie per l’acquisizione degli ITMO riconosciuti in virtù del presen- te Accordo non sono considerate assistenza fornita o mobilitata conformemente agli articoli 9, 10 e 11 dell’Accordo di Parigi, salvo disposizione diversa delle Parti del presente Accordo conformemente all’articolo 13 paragrafo 13 dell’Accordo di Parigi.
Art. 14 Autorità competenti
1. La Repubblica del Ghana ha autorizzato il Ministero per l’ambiente, la scienza, la tecnologia e l’innovazione (MESTI) ad agire in suo nome per raggiungere gli obiet- tivi e attuarli in virtù del presente Accordo.
2. La Confederazione Svizzera ha autorizzato il Dipartimento federale dell’am- biente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, rappresentato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), ad agire in suo nome per raggiungere gli obiettivi e attuarli in virtù del presente Accordo.
Art. 15 Preoccupazione comune
1. Le Parti convengono di unire i loro sforzi per combattere la corruzione e, in particolare, dichiarano che ogni regalo, offerta, pagamento, rimunerazione o vantag- gio di qualsivoglia tipo e destinato a chiunque, direttamente o indirettamente, per ottenere un’autorizzazione o il riconoscimento di un trasferimento di cui al presente Accordo è considerato atto illegale o pratica di corruzione. Qualsivoglia atto di questo tipo rappresenta un motivo sufficiente per sospendere il riconoscimento di trasferimenti conformemente all’articolo 20. Le Parti si informano a vicenda senza indugio in caso di sospetto fondato di atto illegale o pratica di corruzione.
2. Le Parti convengono di collaborare allo scopo di istituire un sistema nazionale efficiente e istituzionalizzato per l’attuazione del presente Accordo, anche attraverso la fornitura di assistenza tecnica e lo sviluppo di capacità, secondo quanto necessario e concordato tra le Parti.
Art. 16 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore 60 giorni dopo la firma delle Parti.
Art. 17 Emendamenti
Qualsivoglia emendamento o modifica al presente Accordo richiede la forma scritta e l’accordo di entrambe le Parti.
Art. 18 Risoluzione delle controversie
Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica.
Art. 19 Sospensione del riconoscimento di trasferimenti
1. Ogni Parte può sospendere il riconoscimento di un trasferimento se:
a. l’altra Parte non rispetta l’articolo 4 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi. La valutazione del mancato rispetto si fonda sulle considerazioni pertinenti fatte dal comitato istituito conformemente all’articolo 15 dell’Accordo di Parigi; o
b. l’altra Parte non rispetta le disposizioni del presente Accordo.
2. La sospensione del riconoscimento di trasferimenti è comunicata all’altra Parte mediante notifica scritta ed entra in vigore dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di ricezione della notifica scritta o in seguito, secondo quanto specificato in detta notifica.
Art. 20 Forza maggiore
1. Al verificarsi di un evento di forza maggiore, ogni Parte può notificare per iscrit- to all’altra Parte l’inizio di tale evento. Qualora la notifica provenga dalla Parte interessata dall’evento di forza maggiore, tale Parte deve fornire i dettagli dell’even- to, nonché l’estensione e la durata prevista della sua incapacità di adempiere ai propri obblighi a causa della forza maggiore.
2. Gli obblighi di entrambe le Parti in virtù del presente Accordo saranno sospesi per la durata dell’evento di forza maggiore.
3. Durante il perdurare dell’evento di forza maggiore, la Parte interessata si adopera con ogni ragionevole sforzo per superare tale evento.
4. Alla cessazione dell’evento di forza maggiore, entrambe le Parti riprendono, non appena possibile, il pieno adempimento dei rispettivi obblighi delle Parti in virtù del presente Accordo.
5. Qualora un evento di forza maggiore si protragga per un periodo superiore ai 12 mesi, ogni Parte può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte.
Art. 21 Durata
La durata del presente Accordo non è limitata.
Art. 22 Estinzione
1. Il presente Accordo e tutte le autorizzazioni in virtù del presente Accordo si estinguono nel momento in cui una delle Parti si ritira dall’Accordo di Parigi. L’estinzione entra in vigore il giorno stesso dell’entrata in vigore del ritiro della Parte dall’Accordo di Parigi.
2. Ogni Parte può estinguere il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. Tale estinzione entra in vigore dopo quattro anni civili a decorrere dal termine del periodo di attuazione dell’NDC durante il quale la denuncia è stata notificata, ovvero al più presto nel 2034.
3. La Parte trasferente informa senza indugio gli Enti autorizzati a effettuare i trasferimenti in merito all’estinzione dell’Accordo.
Art. 23 Diritto internazionale
Il presente Accordo di cooperazione è disciplinato e interpretato secondo il diritto internazionale.
Art. 24 Accordo completo
L’Accordo costituisce un accordo completo e un’intesa completa delle Parti in merito al suo oggetto; sostituisce ed estingue qualsiasi dichiarazione precedentemen- te fornita o fatta dalle Parti.
Fatto ad Accra, il 23 novembre 2020, in due originali in lingua inglese e tede- sca, ogni testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze prevale la versione inglese.
Per la
Confederazione Svizzera: Xxxxxxxx Xxxxxxx
Per la
Repubblica del Ghana: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx