TRA
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE OPERATIVA QUADRIENNALE
DELLE POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE DELL’IVASS
CIG 7546880A62
SCHEMA DI CONTRATTO
TRA
IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito “IVASS” o “Istituto”) ente di diritto pubblico, con sede in Xxxx, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, c.f. 97730600588, rappresentato da
E
, (di seguito “Impresa”), con sede legale in ( )
Via , codice fiscale , rappresentata da
, nato/a a il , c.f. , in qualità di , regolarmente autorizzato/a alla stipula del presente Xxxxxxxxx, in virtù del mandato conferitogli.
PREMESSO CHE
a. l’IVASS ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del contratto di locazione operativa quadriennale delle postazioni di lavoro informatiche dell’IVASS;
b. l’Impresa, ha formulato, sulla base del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico e dello Schema di Contratto, un’Offerta che, al termine della procedura di gara, è risultata aggiudicataria dell’appalto, come da comunicazione dell’Istituto prot. n ;
c. l’Impresa dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l’esito della procedura di gara nonché ad agevolare la conclusione del presente Contratto;
d. l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico nonché dai chiarimenti forniti dall’Istituto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto dell’appalto e ha consentito di acquisire tutti gli elementi per un’idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
e. l’Impresa ha presentato, anche ai fini della stipula del presente Contratto, tutta la documentazione richiesta dall’Istituto ai sensi della normativa vigente e della legge di gara, ivi compresa la prestazione della garanzia definitiva, per la regolamentazione della quale si richiama l’art. 18 del Contratto medesimo, nei modi e nelle misure di legge.
Tutto ciò premesso le Parti come in epigrafe rappresentate
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Valore della premessa e degli allegati
1. Le Parti convengono che costituiscono parte integrante del presente contratto le premesse di cui sopra nonché la documentazione di gara composta da Offerta tecnica, Offerta economica, Capitolato tecnico e relativi allegati, Disciplinare di gara e relativi allegati, Schema di Contratto e chiarimenti forniti dall’Istituto in sede di gara, sottoscritti dall’Impresa, e ogni altro documento
citato nella premessa presentato dall’Impresa.
2. In caso di discordanza tra il presente contratto e gli altri atti inerenti la gara prevarrà la clausola più favorevole per l’Istituto.
Parte I: CONTRATTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI
Art. 2 – Oggetto del Contratto
1. Il Contratto ha ad oggetto la fornitura, con la formula della locazione operativa con patto di riscatto, delle apparecchiature informatiche relative alle postazioni di lavoro (PDL) dell’Istituto e la fornitura dell’infrastruttura tecnologica per l’erogazione del servizio di gestione e manutenzione delle PDL, nonché l’erogazione di tutti i servizi connessi alla fase di consegna e installazione del nuovo parco hardware ed alla fase di erogazione dei servizi di gestione secondo quanto specificato nel Capitolato tecnico e nei relativi allegati.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa. Si precisa che in ragione della complessità tecnica delle attività contrattuali elencate al precedente comma 1, queste trovano completa descrizione e disciplina nel Capitolato Tecnico e nel relativo allegato con particolare riguardo al paragrafo 3.3 “Volumi e condizioni di fornitura”.
3. Per la realizzazione dell’infrastruttura per l’erogazione del servizio, la cui gestione tecnica rimane per l’intera durata contrattuale ad esclusivo carico dell’Impresa, l’Istituto è tenuto a mettere a disposizione di quest’ultima gli ambienti, i servizi logistici e la connettività delle reti informatica e telefonica necessaria all’allestimento dei sistemi di erogazione.
4. L’Istituto, ai sensi del paragrafo 3.3 del Capitolato tecnico, ha la facoltà, in relazione ad altre esigenze sopravvenute nel corso di esecuzione del contratto, di richiedere un’estensione delle prestazioni convenute, con prestazioni aggiuntive ancorché connesse per un valore d’importo complessivo non superiore ad un quinto del valore globale del contratto. In tal caso dette prestazioni saranno eseguite e remunerate secondo le condizioni stabilite nel presente Contratto e nell’Offerta Economica.
Art. 3 – Durata e luogo di esecuzione
1. Il presente Contratto, la cui efficacia decorre dalla data della sottoscrizione, ha una durata pari a 48 (quarantotto) mesi.
2. L’impresa dovrà dare inizio alle attività contrattuali entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di decorrenza di cui al precedente comma.
3. Il presente Contratto sarà eseguito presso le sedi dell’IVASS in Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, e in Xxx xxx Xxx Xxxxxxx 00, Xxxx. In relazione ad esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni dell’Istituto, potrà essere richiesto l’adempimento delle prestazioni contrattuali relative al servizio di manutenzione nell’ambito del territorio italiano.
4. L’Istituto si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto, relativamente alla componente “servizi specifici della fase di erogazione” indicati al paragrafo 4.3 del Capitolato tecnico, per un massimo di 6 (sei) mesi, qualora la procedura per la scelta del nuovo contraente non fosse ancora conclusa alla data di scadenza del contratto stesso. L’Impresa è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle medesime condizioni del presente contratto.
Art. 4 – Pianificazione delle attività
1. L’Impresa prende atto ed accetta che le attività del presente Contratto dovranno essere pianificate e condotte secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico. In particolare, nel rispetto delle date previste per l’intera esecuzione delle singole prestazioni oggetto del presente Contratto, l’impresa dovrà concordare con l’Istituto un Piano Generale di Consegna e Smaltimento, secondo le modalità e i termini previsti nel paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica ove migliorativa.
2. L’Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornati i documenti relativi al governo della fornitura in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell’arte delle singole attività.
3. I documenti relativi al governo della fornitura previsti nel Capitolato Tecnico saranno sottoposti ad approvazione da parte dell’Istituto. In caso di mancata approvazione, quest’ultimo comunicherà all’Impresa i motivi del dissenso; l’Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire le indicazioni aggiornando i relativi documenti e consegnandoli all’Istituto stesso nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione suddetta salvo diversa pattuizione.
4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall’Impresa per aggiornare i documenti di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per l’Istituto e saranno, pertanto, a carico dell’Impresa.
Art. 5 – Termini di consegna
1. L’Impresa dovrà consegnare i prodotti e la relativa documentazione descritti nel Capitolato Tecnico e nel documento riportante le Configurazioni hardware aggiornate allegato al presente Contratto, entro i termini previsti dal Piano Generale di Consegna e Smaltimento elaborato nei modi e nei tempi specificati al punto 2.2 del Capitolato Tecnico.
2. I relativi servizi dovranno essere espletati nei tempi e con le modalità evidenziati nello stesso Capitolato Tecnico, fermi restanti gli obblighi assunti dalla società con la presentazione dell’Offerta Tecnica.
Art. 6 – Facoltà di Riscatto
1. Durante il lasso temporale coincidente con la fase conclusiva del servizio di cui al punto 2.2 del Capitolato Tecnico, l'Istituto si riserva la facoltà di riscatto per tutte o parte delle apparecchiature messe a disposizione dall’Impresa al prezzo simbolico di 1,00 euro per ciascun personal computer completo di sistema operativo e per ciascun monitor e per ciascuna stampante secondo le modalità e le condizioni previste nel Capitolato tecnico.
2. A tal fine l’Istituto, entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale comunicherà all’Impresa le proprie determinazioni, indicando quantità e tipologia dei beni che intende riscattare.
Art. 7 – Oneri specifici a carico del fornitore
1. Per tutta la durata del contratto, il fornitore, oltre a quanto specificamente previsto nel Capitolato Tecnico, è tenuto al rispetto delle seguenti specifiche obbligazioni:
fornire le apparecchiature informatiche della tipologia e caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e nel documento riportante le Configurazioni hardware aggiornate allegato al presente Contratto e specificate nell'Offerta Tecnica e nel documento stesso;
rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali di qualità della serie ISO od altro sistema equivalente;
predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire all’Istituto, per quanto di propria competenza, di verificare la conformità
delle forniture alle disposizioni previste nel Capitolato Tecnico, ed in particolare ai parametri di qualità definiti;
erogare i servizi connessi e aggiuntivi, impiegando strutture e risorse idonee a consentire la loro corretta esecuzione;
predisporre gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio ed il rispetto degli standard stabiliti nel Capitolato Tecnico con specifico riguardo ai servizi oggetto della fornitura;
osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno comunicate dall'Istituto;
comunicare tempestivamente all’Istituto le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del presente contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi degli eventuali nuovi responsabili.
2. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui all'art. 21 del presente Contratto, tutti gli oneri e i rischi relativi alle forniture e alla prestazione dei servizi oggetto dell’appalto, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del Contratto.
3. L'Impresa si impegna, altresì, a rendere disponibili all'Istituto, a partire dalla data di inizio del Contratto, i documenti di riscontro di tutte le attività svolte, dei prodotti e dei servizi forniti, nonché tutta la documentazione indicata nel Capitolato Tecnico. Gli stessi documenti, che dovranno indicare chiaramente il numero di versione e la data di emissione, dovranno essere forniti all'Istituto su supporto cartaceo ovvero su supporti ottici non riscrivibili, secondo quanto concordato fra le parti.
4. L'Impresa si impegna, inoltre, a garantire che le consegne effettuate dopo il primo anno abbiano ad oggetto apparecchiature equivalenti sotto il profilo del costo economico ma con caratteristiche tecnologiche più avanzate rispetto a quelle previste nell'Offerta ed in linea con la normale evoluzione tecnologica compiuta durante il periodo di esecuzione contrattuale.
5. Ove un aggiornamento del software di base richieda una revisione dell’hardware installato, l'Impresa si obbliga ad aggiornare tutto il parco macchine, incluse quelle già precedentemente consegnate ed installate. In particolare, l'Impresa dovrà proporre, alla fine del primo anno, la descrizione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature da installare nel secondo anno, che tenga conto dei suddetti aggiornamenti, che comunque dovranno essere concordati con l’Istituto.
6. L'Istituto ha facoltà, nel corso della locazione, di restituire le apparecchiature che cessi di utilizzare a seguito della variazione delle proprie esigenze operative. Della restituzione delle apparecchiature deve essere dato preavviso non inferiore a tre mesi, salvo diverso termine pattuito per iscritto. In questo caso l'impresa è obbligata a provvedere al ritiro delle apparecchiature restituite con l'osservanza delle modalità previste nel Capitolato Tecnico.
7. In ogni caso, al termine della locazione, le apparecchiature che l’Istituto avrà deciso di non riscattare, sono restituite all'Impresa nello stato in cui si trovano. L’Impresa provvederà a disinstallarle ed accantonarle in modo da non ostacolare l'agibilità dei locali; le apparecchiature dovranno comunque essere ritirate non oltre trenta giorni dall'avvenuta cessazione della locazione.
Art. 8 – Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
1. L'Impresa s’impegna ad eseguire le attività oggetto del presente contratto:
- a perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente Contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare dette norme e
prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi di cui all'art. 21. L'Impresa, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Istituto, assumendosene ogni relativa alea;
- secondo le condizioni, i tempi e le modalità previsti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico ovvero nei documenti dagli stessi richiamati;
- secondo le soluzioni prospettate in sede di Offerta Tecnica, ove migliorative;
- secondo quanto sarà successivamente e per iscritto concordato tra le parti in merito alle modalità e termini delle prestazioni contrattuali.
2. L’Impresa si obbliga ad avvalersi di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute e comunque di profilo non inferiore a quello indicato nell’Offerta Tecnica nonché dei mezzi, beni e servizi idonei ad assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente Contratto.
3. L’Impresa nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali è tenuta ad utilizzare personale di gradimento dell’Istituto. A tal fine l’Istituto si riserva di ricusare con dichiarazione espressa e motivata eventuali persone non ritenute idonee. In questo caso è obbligo dell’Impresa provvedere, previa comunicazione all’Istituto, alla sostituzione della persona ricusata entro 10 (dieci) giorni con altra persona in possesso dei medesimi requisiti professionali richiesti al sostituito. L’esercizio da parte dell’Istituto di tale facoltà, nonché l’eventuale sostituzione di unità di personale, non comportano alcun onere aggiuntivo per l’Istituto medesimo.
4. In relazione all’esecuzione del servizio di cui al paragrafo 4.3.2 del Capitolato Tecnico, la sostituzione delle risorse impiegate potrà essere autorizzata dall’Istituto, previa richiesta motivata dell’Impresa effettuata allegando il relativo curriculum con 5 (cinque) giorni di preavviso, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi. La sostituzione deve avvenire con altra persona in possesso dei medesimi requisiti professionali posseduti dal sostituito.
5. Resta inteso che in nessun caso l’Impresa potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali i cui curricula sono stati prodotti prima della stipula del presente contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Istituto.
6. Per ogni eventuale avvicendamento l’Impresa è tenuta a prevedere, senza diritto di alcun corrispettivo aggiuntivo, un adeguato periodo di affiancamento non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi.
7. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Istituto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza da parte del proprio personale nonché del personale dell’Impresa subappaltatrice delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Le attività da svolgersi presso gli uffici dell’Istituto dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici. L'Impresa prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali gli uffici dell’Istituto continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale dell’Istituto stesso e/o da terzi autorizzati. L'impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell’Istituto e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. L'Impresa rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività istituzionali svolte dal personale dell’Istituto e/o da terzi autorizzati.
9. Il personale dell'Impresa potrà accedere nella sede e negli uffici dell'Istituto nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura dell'Impresa verificare preventivamente tali procedure.
10. L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Istituto di ogni circostanza suscettibile di influire, anche parzialmente, sull’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto.
Art. 9 – Garanzie
1. L'Impresa è tenuta a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per l’Istituto, la garanzia della piena funzionalità delle apparecchiature informatiche e dei software forniti, provvedendo in quest’ultimo caso al loro periodico aggiornamento, per l’intera durata del Contratto.
2. L’Impresa si impegna ad eliminare i difetti riscontrati ed a ripristinare le funzionalità previste nel più breve tempo possibile sulla base degli standard contrattuali contenuti nel Capitolato Tecnico e della stima dei tempi concordata con l’Istituto.
3. In caso di inadempienza da parte dell’Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, ferma restando l’applicazione delle penali specificate nell’articolo 17, l’Istituto si riserva di agire per il risarcimento di ogni danno, anche indiretto, dovesse derivargli.
Art. 10 – Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale
1. L’Impresa s’impegna ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri.
2. L’Impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impegnati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria stessa, ciò anche se non sia aderente dalle associazioni stipulanti o receda da esse.
3. L’Impresa si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per i dipendenti, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.
4. L’Impresa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Istituto, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.).
5. Nell’ipotesi di inadempimento anche di uno degli obblighi di cui ai commi precedenti, l’Istituto, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze segnalate dall’Autorità competente, si riserva di effettuare sulle somme da versare (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfettaria pari al 20 % dell’importo complessivo. Il predetto importo sarà corrisposto, senza che l’Impresa possa pretendere alcunché per la mancata tempestiva erogazione, quando l’Autorità competente avrà dichiarato la regolarizzazione.
6. Il fornitore assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al proprio personale.
7. Il fornitore solleva l’Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati dal proprio personale alle persone e/o alle cose dell’Istituto e/o di terzi, per colpa negligenza nell’esecuzione delle prestazioni del presente contratto.
8. L'Impresa prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali dell'Istituto, il personale da essa dipendente sarà soggetto alle stesse norme di sicurezza sul lavoro previste per il personale dell’Istituto.
Art. 11 – Obblighi di segretezza
1. L’Impresa si obbliga a garantire, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, la segretezza dei dati e delle informazioni di cui venga a conoscenza in occasione della predisposizione dell’Offerta e dell’adempimento delle prestazioni contrattuali.
2. Con particolare riguardo ai “servizi oggetto della fornitura” di cui al capitolo 4 del Capitolato Tecnico, l’Impresa si assume ogni responsabilità connessa all’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dell'eventuale impresa sub-appaltatrice degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. L’Impresa si obbliga a non divulgare in alcuna forma i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza ed in possesso nel corso dell’esecuzione del Contratto e a non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dello stesso.
4. L’Impresa si obbliga a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di dati ed informazioni di cui sia eventualmente venuto in possesso nel corso di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
5. L’Impresa si obbliga a prescrivere – a tutti i dipendenti ed a tutti coloro, ivi comprese le imprese, gli esperti ed i professionisti, che collaborino alla compilazione dell’Offerta o all’erogazione delle prestazioni contrattuali – la più rigorosa osservanza dell’obbligo di riservatezza di cui sopra.
6. L’Impresa si obbliga a richiamare l’attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dagli artt. 622 e 623 del codice penale che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
Art. 12 – Affiancamento
1. L'Impresa si obbliga a consentire, senza oneri aggiuntivi per l’Istituto, durante la fase di conclusione del Contratto, un periodo di affiancamento ad altro fornitore o a personale dell’Istituto che subentrerà per garantire la prosecuzione dei servizi dopo la data di scadenza del Contratto, secondo modalità che saranno concordate tra le Parti.
Art. 13 – Responsabile della fornitura
1. Il ”Responsabile della fornitura”, designato dall’Impresa in sede di Offerta Tecnica, ha la responsabilità per il buon andamento e la corretta esecuzione della fornitura; lo stesso sarà il referente unico per l’Istituto per ogni questione afferente lo svolgimento e la corretta esecuzione della stessa.
Parte II: RESPONSABILITA’ E PENALI
Art. 14 – Responsabilità
1. L’Impresa è responsabile di tutti danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto e, conseguentemente, s’impegna a manlevare e a tenere indenne l’Istituto da tutte le conseguenze derivanti da negligenza, omissioni o inosservanza nell’esecuzione delle norme e prescrizioni anche tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
2. L'impresa è responsabile verso l'Istituto per i danni procurati ai locali, ai beni, ai dipendenti dell’Istituto stessa e ai terzi dalle apparecchiature fornite o da fatto dei suoi incaricati.
3. L'impresa si assume tutti i rischi derivanti da furto ed incendio delle apparecchiature informatiche fornite per tutta la durata del Contratto.
4. L'Istituto risponde soltanto per i danni provocati direttamente o indirettamente, con dolo o colpa grave dei propri dipendenti, collaboratori o consulenti, alle apparecchiature durante le operazioni
di consegna, messa in funzione e ritiro, nonché durante il periodo in cui le apparecchiature rimangono nei locali dell'amministrazione.
5. Il reintegro e/o ripristino delle apparecchiature informatiche oggetto di furto o incendio, dovrà avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento.
6. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto al comma precedente, non dipendente da fatto od atto imputabile all'Istituto ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l’Istituto stesso, fermo restando il risarcimento del danno, si riserva la facoltà di applicare una penale di importo pari a quanto stabilito nel successivo art. 17, per ogni giorno di ritardo, ovvero, nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 30 (trenta) giorni lavorativi, di risolvere di diritto il Contratto di fornitura, ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx con raccomandata a/r.
Art. 15 – Brevetti e diritti d’autore
1. L'Impresa assume ogni responsabilità nel caso in cui, nell’esecuzione del Contratto, si sia avvalsa, senza previa ed adeguata autorizzazione, di strumenti informatici (hardware e software) di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Autorità azione per la violazione dei diritti d’autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri, l’Impresa manleverà e terrà indenne l’Istituto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, compresi i danni verso terzi e le spese legali e giudiziali a carico dell’Istituto.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l’Istituto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del c.c., salvo che l’Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato, ovvero sostituisca detti beni e programmi con altri aventi le medesime caratteristiche tecniche ed in grado di garantire la continuità della prestazione.
4. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.
Art. 16 – Pretese di terzi
1. Qualora venga promossa nei confronti dell'Istituto azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni presi in locazione o licenza d'uso, l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
Art. 17 – Penali
1. L’Impresa riconosce all’Istituto, ferme restando le ipotesi di penali previste dagli altri articoli del presente Xxxxxxxxx e la possibilità di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, il diritto di applicare le penalità di seguito indicate:
a) nel caso di mancato rispetto del termine di scadenza relativo alla consegna del Piano Generale di Consegna e Smaltimento, all’attivazione del servizio di presidio on-site e alla messa in opera della soluzione di gestione del servizio di cui al par. 4.1 del Capitolato, si applicano le seguenti penali:
l’1 per mille del corrispettivo complessivo del Contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna a far data dal primo giorno lavorativo fino al decimo compreso;
il 2 per mille del corrispettivo complessivo del Contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna a far data dall’undicesimo giorno lavorativo.
b) nel caso di mancato rispetto dei termini e modalità di consegna della fornitura stabiliti nel Piano Generale di Consegna e Smaltimento, nel caso di sostituzione dei beni rifiutati a seguito dell’esito, anche parzialmente negativo della verifica di conformità, ovvero nel caso previsto dall’art. 14 comma 5, si applicano le seguenti penali:
il 2 per mille dell’importo indicato al punto A) dell’Offerta Economica per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna a far data dal primo giorno lavorativo fino al decimo compreso;
il 3 per mille dell’importo indicato al punto A) dell’Offerta Economica per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna a far data dall’undicesimo giorno lavorativo. A partire dal sessantesimo giorno lavorativo dalla scadenza del termine di consegna l’Istituto ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto senza necessità di preventiva costituzione in mora;
il 2 per mille dell’importo indicato al punto A) dell’Offerta Economica per ogni giorno decorrente dalla data di verifica parziale/finale negativa fino alla data di verifica con esito positivo;
il 2 per mille dell’importo indicato al punto A) dell’Offerta Economica per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il decimo, per ogni apparecchiatura, in caso di reintegro e/o ripristino delle apparecchiature informatiche oggetto di furto o incendio.
c) nel caso di inadempimento delle prestazioni inerenti al servizio di Intervento presso l’utenza da parte del presidio on-site, come specificate nel Capitolato, è prevista l’applicazione delle seguenti penali:
il 2 per cento del canone trimestrale (IVA esclusa) per ogni punto percentuale di scostamento rispetto alla percentuale di riferimento dell’indicatore “Tempestività di intervento presso l’utente” (95%), calcolata sulla totalità degli interventi effettuati nel periodo di osservazione;
il 3 per cento del canone trimestrale (IVA esclusa) per ogni punto percentuale di scostamento rispetto alla percentuale di riferimento dell’indicatore “Efficacia di risoluzione interventi” (95%), calcolata sulla totalità degli interventi effettuati nel periodo di osservazione;
d) nel caso di inadempimento delle prestazioni inerenti al servizio di Intervento per la sostituzione di materiale di consumo delle stampanti da parte del presidio on-site, come specificate nel Capitolato, è prevista l’applicazione delle seguenti penali:
il 3 per cento del canone trimestrale (IVA esclusa) per ogni punto percentuale di scostamento rispetto alla percentuale di riferimento dell’indicatore “Efficacia di risoluzione interventi” (95%), calcolata sulla totalità degli interventi effettuati nel periodo di osservazione;
e) nel caso di inadempimento delle prestazioni inerenti al servizio di Manutenzione sulle PDL e sulle stampanti, come specificate nel Capitolato, è prevista l’applicazione delle seguenti penali:
il 3 per cento del canone trimestrale (IVA esclusa) per ogni punto percentuale di scostamento rispetto alla percentuale di riferimento dell’indicatore “Efficacia di risoluzione interventi” (95%), calcolata sulla totalità degli interventi di manutenzione effettuati nel periodo di osservazione;
f) nei casi di mancata presenza del personale di presidio interno, è prevista l’applicazione delle seguenti penali:
il 2 per cento del canone trimestrale (IVA esclusa) per ogni punto percentuale di scostamento rispetto alla percentuale di riferimento dell’indicatore di conformità alla copertura del servizio nel periodo di osservazione (97%).
g) nel caso di mancato rispetto dei termini e modalità di consegna, nella fase di pianificazione, dei due desktop, due laptop, compresi gli accessori come indicato al par. 2.2. del Capitolato, è prevista l’applicazione delle seguenti penali:
il 2 per mille dell’importo indicato al punto A) dell’Offerta Economica per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna a far data dal primo giorno lavorativo fino al decimo compreso;
il 3 per mille dell’importo indicato al punto A) dell’Offerta Economica per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna a far data dall’undicesimo giorno lavorativo. A partire dal sessantesimo giorno lavorativo dalla scadenza del termine di consegna l’Istituto ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto senza necessità di preventiva costituzione in mora;
h) fino a euro 30.000,00 (trentamila euro) in caso di violazione degli obblighi di segretezza di cui all’art. 11 del presente Contratto.
2. Per procedere all’applicazione delle penali, salvo che per quelle già calcolate dalla stessa Impresa ai sensi dell’art. 22, comma 3, del presente Contratto, l’Istituto notificherà all’Impresa, xxx xxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di accertamento dell’inadempienza, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati.
3. L'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali previste dal presente articolo con quanto dovuto a qualsiasi titolo all’Impresa ovvero avvalersi della cauzione o di altre eventuali garanzie rilasciate dall’Impresa stessa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera l’Impresa dal corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente.
5. L’Istituto potrà applicare all’Impresa penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale, oltre tale limite ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Art. 18 – Cauzione
1. La cauzione di cui alla lettera e) delle premesse, s’intende prestata dall’Impresa a garanzia di tutte obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto, opera per tutta la sua durata e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da esso nascenti.
2. L’Istituto ha diritto di avvalersi, in tutto o in parte, della cauzione per i danni che affermi di aver subito e/o per l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la refusione d’ogni ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
3. In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l’Istituto si sia avvalsa, anche parzialmente, durante l’esecuzione del Contratto entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell’Istituto stessa, la quale, in caso d’inadempimento, può dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. La cauzione sarà restituita o svincolata secondo le modalità previste dall'art. 103 del d. lgs n. 50/2016.
Parte III: VERIFICHE E PAGAMENTO
Art. 19 – Verifiche
1. E' riconosciuta all'Istituto la facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche, anche periodiche e a campione, sull'osservanza da parte dell'Impresa di tutte le disposizioni contenute nel
presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta, con particolare riguardo ai livelli di servizio ivi previsti, direttamente ovvero con l'ausilio di terzi soggetti qualificati appositamente incaricati.
2. A tal fine l'Impresa è tenuta a prestare la massima collaborazione, ad esibire tutta la documentazione necessaria e a fornire tutti i chiarimenti richiesti.
Art. 20 – Verifiche di conformità
1. Le apparecchiature e i singoli servizi oggetto del presente Contratto saranno soggetti a verifica di conformità in contraddittorio fra le parti secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico nonché nell'ambito della procedura di consegna e di installazione ivi prevista.
2. Le verifiche avranno ad oggetto l’accertamento della rispondenza delle apparecchiature e dei servizi ai requisiti minimi esposti nel Capitolato Tecnico nonché a quelli (anche migliorativi) indicati dall’Impresa nell’Offerta tecnica.
3. La mancata corrispondenza a quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dall’Offerta tecnica determinerà l’esito negativo della verifica.
4. Per l'espletamento delle operazioni di verifica di cui ai commi precedenti l’Istituto provvederà a fissare, sentita l’impresa, la data delle operazioni e il fornitore potrà presenziare alle verifiche con suoi tecnici incaricati. Delle operazioni di verifica è redatto apposito verbale.
5. L’Istituto ha la facoltà di chiedere l’immediata risoluzione del Contratto, ove le difformità evidenziate nel corso delle verifiche non siano eliminabili, ovvero risultino di gravità tale da rendere la fornitura oggetto del presente Contratto del tutto inidonea alle finalità in relazione alle quali è stato stipulato il Contratto, o, ancora, evidenzino negligenze inescusabili.
6. Il positivo esito delle verifiche non esonera l’Impresa dalla responsabilità per eventuali difformità che non siano emerse al momento della effettuazione, ma vengano in seguito accertate.
7. È riconosciuta all'Istituto la facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche, anche periodiche e a campione, sull'osservanza da parte dell'Impresa di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta, con particolare riguardo ai livelli di servizio ivi previsti, direttamente ovvero con l'ausilio di terzi soggetti qualificati appositamente incaricati.
8. A tal fine l'Impresa è tenuta a prestare la massima collaborazione, ad esibire tutta la documentazione necessaria e a fornire tutti i chiarimenti richiesti.
Art. 21 – Importo contrattuale
1. Per la fornitura oggetto del presente contratto l'Istituto corrisponderà all'Impresa l’importo complessivo di euro ( / ), IVA esclusa, comprensivo della messa a disposizione delle macchine e di tutti i servizi indicati nel Capitolato tecnico e nell’Offerta dell’Impresa.
2. Tale importo complessivo IVA esclusa è stato così determinato:
A. euro ( / ) quale corrispettivo
complessivo per la fornitura delle apparecchiature hardware (compreso il sistema operativo) secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e negli altri documenti contrattuali (Punto A della scheda di offerta economica);
B. euro ( / ) quale corrispettivo
complessivo per i servizi specifici della fase di delivery, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e negli altri documenti contrattuali (Punto B della scheda di offerta economica);
C. euro ( / ) quale corrispettivo
complessivo per i servizi specifici della fase di erogazione secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e negli altri documenti contrattuali (Punto C della scheda di offerta economica);
D. euro ( / ) quale corrispettivo
complessivo per i servizi di stampa – pay per page.
E. euro 300,00 (trecento/00) per oneri della sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso.
3. Il corrispettivo complessivo, pari alla somma dei punti da A a E del comma 2 del presente articolo, sarà liquidato in n. 16 canoni trimestrali anticipati, ciascuno di importo pari a 1/16 del corrispettivo omnicomprensivo di cui al precedente comma, ad eccezione del primo canone per il quale sarà necessario attendere l’esito positivo del collaudo di consegna della fornitura.
4. I predetti corrispettivi si riferiscono a forniture e servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità contrattuali.
5. Tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione effettuata dal fornitore.
6. I suddetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, facendosi carico il fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
7. L’Impresa assicura che i prezzi offerti nel presente Contratto non sono superiori a quelli che ha praticato, per forniture analoghe per quantità e qualità, al suo migliore cliente, pubblico o privato in ambito nazionale.
Art. 22 – Modalità di pagamento
1. Il pagamento del corrispettivo, determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 21, verrà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione da parte dell’Impresa di regolare fattura per l’importo dovuto dall’Istituto. La prima fattura sarà emessa dopo l’esito positivo del collaudo di consegna.
2. Ciascuna fattura dovrà essere corredata della documentazione, attestante l’andamento dei servizi nel trimestre precedente a quello di riferimento della fattura stessa, descritta al punto
4.3.5 del Capitolato Tecnico.
3. L’importo della fattura sarà calcolato al netto delle eventuali penali dovute per il mancato soddisfacimento dei livelli di servizio risultanti dalla predetta documentazione.
4. La fattura non potrà essere liquidata se priva della documentazione richiesta ovvero se la stessa risulti comunque difforme da quanto concordato.
5. L’Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
6. Il corrispettivo del servizio sarà fatturato al termine dell’erogazione dei servizi richiesti. Ai fini della fatturazione elettronica di cui al D.M. n. 55/2013, il Codice Univoco Ufficio che dovrà essere riportato sulla fattura è UF3BVP. L’IVASS rientra tra le pubbliche amministrazioni soggette alle disposizioni di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. split payment). Le fatture saranno liquidate entro trenta giorni dalla data di ricevimento previa effettuazione delle seguenti verifiche:
a) verifica di regolare esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del Contratto designato dall’Istituto;
b) verifica di regolarità che l’Istituto effettuerà mediante acquisizione presso i competenti uffici del “Documento unico di regolarità contributiva” (DURC). Ove il DURC dovesse risultare irregolare, l’Istituto procederà ai sensi dell’art. 30, del d. lgs. n. 50/2016;
c) verifica di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, recante norme in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
7. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all’Istituto per legge.
Parte IV: ALTRE VICENDE CONTRATTUALI
Art. 23 – Subappalto
1. L’esecuzione dei servizi specificati dall’Impresa nell’Offerta tecnica potrà essere affidata in subappalto soltanto ove ciò sia stato chiaramente indicato nell’Offerta stessa e l’Impresa abbia osservato tutte le prescrizioni contenute al riguardo nel Disciplinare di gara.
2. L’Impresa si impegna a depositare presso l’Istituto, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate, la copia autentica del Contratto di subappalto; con il deposito del citato contratto dovrà essere, altresì, trasmessa la restante documentazione prescritta ai sensi dell’art. 105 del d. lgs. n. 50/2016.
3. L’impresa subappaltatrice dovrà mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti.
4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti dell’Istituto, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Inoltre l'Impresa resta, di fronte all’Istituto, unica responsabile del rispetto delle norme previdenziali legge e contrattuali sul trattamento e sulla tutela dei lavoratori dipendenti dell’impresa subappaltatrice.
5. L’impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Istituto o a terzi per fatti comunque imputabili all’Impresa subappaltatrice, nello svolgimento delle attività subappaltate. L’impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Istituto da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili all’Impresa subappaltatrice o ai suoi ausiliari.
6. L’impresa si obbliga a risolvere di diritto tempestivamente, dandone comunicazione all’Istituto via pec, il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Istituto inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Istituto né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
7. L’esecuzione dei servizi subappaltati non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Istituto può risolvere di diritto, dandone comunicazione via pec, il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
9. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del d. lgs.n. 50/2016.
Art. 24 – Modifica, cessione del contratto e dei crediti, risoluzione e recesso
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 106 del d. lgs. n. 50/2016, è fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto; l’Istituto, in ogni caso, non riconoscerà efficacia alla cessione.
2. La cessione a terzi, in qualsiasi forma, dei crediti derivanti all’Impresa dal Contratto, nonché il conferimento di procure all’incasso, sono ammesse secondo le condizioni e le modalità descritte dall'articolo 106 del d. lgs. n. 50/2016 e saranno sottoposte di volta in volta a specifica approvazione da parte dell'Istituto.
3. L’Istituto ha la facoltà, in relazione ad esigenze sopravvenute nel corso di esecuzione del contratto, di richiedere un’estensione delle prestazioni contrattualmente convenute, con prestazioni aggiuntive ancorché connesse, per un valore d’importo complessivo non superiore
ad un quinto del valore globale dello stesso. In tal caso, dette prestazioni saranno eseguite e remunerate secondo le condizioni stabilite nel presente Contratto.
4. In caso di inosservanza dei divieti sopraindicati l’Istituto avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto e di incamerare la cauzione, fermi restando i diritti di esecuzione in danno e del risarcimento di ogni maggior danno e spesa.
5. Restano salve le ipotesi di risoluzione e di recesso previste dagli artt. 108 e 109 del d. lgs. n. 50/2016.
Art. 25 – Controversie
1. Per ogni controversia, che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla formazione, alla conclusione, all’interpretazione, all’esecuzione, alla validità, all’efficacia ed alla risoluzione del contratto, sarà competente il foro di Roma.
Art. 26 – Informativa privacy
1. Per quanto concerne il trattamento dei dati dell’impresa si rinvia a quanto indicato nel Disciplinare di gara citato in premessa.
2. Per quanto attiene al trattamento dei dati personali inerenti all’esecuzione del presente Contratto, si rinvia al documento allegato 1 al presente Contratto “Dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (c.d. “GDPR”)”.
Roma, lì
L’IVASS L’Impresa
Dichiarazione dell’Impresa annessa al Contratto
Il sottoscritto , in qualità di , dichiara per conto dell’Impresa di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito indicate: Articolo 1, Articolo 2, Articolo 3, Articolo 4, Articolo 5, Articolo 6, Articolo 7, Articolo 8, Articolo 9,
Articolo 10, Articolo 11, Articolo 12, Articolo 13, Articolo 14, Articolo 15, Articolo 16, Articolo 17,
Articolo 18, Articolo 19, Articolo 20, Articolo 21, Articolo 22, Articolo 24 e Articolo 25.
L’Impresa
Allegato 1
Dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (c.d. “GDPR”)
L’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito “IVASS” o “Istituto”) ente di diritto pubblico, con sede in Xxxx, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, codice fiscale 97730600588, rappresentato da
E
L’impresa , (di seguito “Impresa”), con sede legale in
( ) Via , codice fiscale , rappresentata da , nato/a a il , codice fiscale. , in qualità di , regolarmente autorizzato/a, in virtù del mandato conferitogli, alla stipula della presente dichiarazione per il regolamento della attività che comportano il trattamento dei dati personali inerenti all’esecuzione del contratto n. CIG n. convengono quanto segue in materia di trattamento dei dati personali:
1 | Le Parti, ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali (“Normativa in materia di protezione dei Dati Personali”), dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali comunicati per le finalità inerenti all’esecuzione del presente contratto e all’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti. Le Parti si impegnano, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. “GDPR”), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all’attività di [IVASS] sotto l’aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti. |
2 | In particolare, il Fornitore: - garantisce di manlevare e tenere indenne [IVASS] da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo. - conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali. |
3 | Il Fornitore è responsabile dell’adozione di ragionevoli misure atte a garantire l’affidabilità di qualsiasi dipendente, collaboratore, società collegata, subappaltatore ovvero rappresentante impiegato nel trattamento dei Dati Personali. Il Fornitore conferma che tutti i Dati Personali di titolarità di [IVASS] a cui ha accesso saranno resi accessibili unicamente al personale dello stesso che: (i) necessita di avere tale accesso, (ii) è stato formato sulle idonee modalità di trattamento dei Dati personali ed (iii) è vincolato a obblighi contrattuali di privacy, sicurezza e riservatezza riguardo agli stessi. |
4 | Il Fornitore assicura che non trasferirà e che farà in modo che nessun sub-appaltatore trasferisca i Xxxx Personali di titolarità di [IVASS] al di fuori del Paese in cui vengono forniti allo stesso, eccetto tra Stati membri dello Spazio Economico Europeo (SEE). In adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, il Fornitore può comunicare i Dati Personali di titolarità di [IVASS] al di fuori del territorio dell’UE o SEE a condizione che (i) il Fornitore sia stato autorizzato da [IVASS], (ii) il Fornitore comunichi o trasferisca tali dati verso quei Paesi che assicurino un livello di tutela delle persone fisiche ritenuto adeguato dalla Commissione europea (o dall’Autorità Garante italiana), (iii) il trasferimento si basi sull’utilizzo di clausole contrattuali tipo o Norme Vincolanti d’Impresa (c.d. “BCR”) ai sensi della Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali; (iv) il Fornitore mantenga la responsabilità di qualsiasi violazione perpetrata dai sui dipendenti, collaboratori, consulenti o subfornitori. A tal fine, il Fornitore è tenuto a fare in modo che anche i propri dipendenti, collaboratori, società collegate ed eventuali subfornitori rispettino tutte le obbligazioni su di esso incombenti in forza della Normativa in materia di protezione dei Dati Personali, con riferimento a tutti i Dati Personali che il Fornitore possa avere necessità di sottoporre a trattamento nel corso dell’esecuzione dei Servizi. Tale obbligo rimarrà in vigore anche successivamente alla cessazione per qualsiasi ragione del |
presente contratto. | |
5 | [IVASS], per quanto sopra evidenziato, con separato atto provvederà a nominare il Fornitore “Responsabile del trattamento” dei dati di titolarità di [IVASS]. A tal proposito, il Fornitore dichiara sin d’ora che osserverà con scrupolosa attenzione le istruzioni contenute nel relativo atto di designazione; lo stesso, in particolare, dichiara e riconosce di aver regolarmente eseguito - nell’ambito della propria organizzazione - tutte le formalità e adempiuto a tutti gli altri obblighi previsti dalla citata Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali. Se il Fornitore è del parere che un’istruzione contenuta nell’atto di designazione violi o sia contraria alla Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali applicabile, lo stesso è tenuto a informare immediatamente [IVASS], fornendo adeguata motivazione. |
6 | Il Fornitore non potrà in alcun caso cedere o subappaltare o affidare ad altri, che non siano propri dipendenti e/o collaboratori, le prestazioni di cui al presente contratto, salva espressa autorizzazione scritta da parte di [XXXXX]. In caso di subappalto autorizzato, il Fornitore rimarrà comunque l’unico responsabile per quanto previsto dal presente contratto, ivi compreso l’accordo di riservatezza, e dovrà in ogni caso garantire il pieno rispetto da parte del subappaltatore di tutto quanto disciplinato e posto a carico del Fornitore dal presente contratto. In riferimento agli obblighi in materia di protezione dei Dati Personali, il Fornitore: i) deve informare preventivamente [IVASS] nel caso in cui intenda avvalersi dell’opera di soggetti terzi esterni (sub- responsabili o sub-fornitori) alla propria organizzazione per l’esecuzione di alcune delle attività effettuate per conto della stessa [IVASS] ed a sottoporre tale circostanza alla previa autorizzazione di quest’ultima; ii) prima che i terzi esterni inizino a trattare Dati Personali di [IVASS], svolgere un’adeguata verifica di due diligence finalizzata ad accertare che tali soggetti siano in grado di fornire il livello di protezione dei Dati Personali di [IVASS] previsto dalle normative applicabili e dal contratto; iii) deve stipulare con i terzi sub-responsabili/sub-fornitori un accordo scritto o contratto che imponga a questi ultimi il rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei Dati Personali a cui il Fornitore è vincolato con [IVASS] (in base al presente Contratto), prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti normativi della Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali; iv) si impegna a tenere un elenco aggiornato di tutti i contratti sottoscritti e informare preventivamente [IVASS] nel caso si intendesse procedere ad aggiunte o sostituzioni. In tali casi, il Fornitore deve altresì portare a conoscenza di [IVASS] le principali modalità di esecuzione dei servizi resi dai terzi sub-responsabili/sub-fornitori (specifiche funzioni a cui sono addetti, tipologie di dati a cui hanno accesso e le procedure adottate per garantire la sicurezza dei dati trattati). Qualora gli eventuali altri responsabili del trattamento (sub-responsabili o sub-fornitori) omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei Dati Personali, il Fornitore dichiara espressamente e accetta di conservare nei confronti di [IVASS] e degli interessati i cui dati sono trattati l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dei sub-responsabili. Il Fornitore potrà continuare a utilizzare i sub-responsabili che risultino già incaricati dallo stesso alla data del presente contratto, fatto salvo in ogni caso l’adempimento da parte dal Fornitore, non appena possibile, degli obblighi di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e sopra indicati. |
7 | Le Parti attuano tutte le misure tecniche e organizzative appropriate in relazione al trattamento dei Dati Personali al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di tale trattamento. Il Fornitore, in particolare, adotterà tutte le misure di sicurezza idonee e adeguate, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679, per prevenire il rischio di distruzione o perdita accidentale dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o effettuato in violazione delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, al fine di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati. Il Fornitore prenderà tutte le precauzioni necessarie per evitare l'introduzione di programmi nocivi nei propri sistemi informativi e/o di quelli di [IVASS] ed adotterà le misure adeguate volte all’eliminazione di tali programmi, qualora ne venisse constatata l'esistenza. A tal fine, il Fornitore realizzerà tutti i test adeguati e sarà responsabile delle conseguenze di qualsivoglia danno causato a IVASS in caso di introduzione di tali programmi, salvo provare che ciò rientri nella responsabilità di [IVASS], di un terzo o sia dipeso da forza maggiore. |
8 | Il Fornitore è a conoscenza dell’obbligo di trattare in maniera sicura le informazioni relative all’attività di [IVASS] e delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo. In eventuali casi di violazione dei dati personali che possano mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Fornitore per conto di [IVASS] (c.d. data breach), il Fornitore si impegna ad osservare quanto prescritto nell’atto di nomina di Responsabile Esterno del Trattamento. La decisione finale sulla comunicazione (ivi compreso sul contenuto della stessa) di tale violazione dei Dati Personali ai propri clienti, dipendenti, fornitori di servizi, Interessati e/o al pubblico, e sull’implementazione del piano di azioni correttive, spetterà a |
[IVASS] nella misura in cui ciò riguardi i Dati Personali di titolarità quest’ultima. | |
9 | Il Fornitore non acquisirà nessun diritto o titolo sui Dati Personali di titolarità di [IVASS] e, salvo quanto sopra specificato, lo stesso si impegna a non comunicare o trasferire a terzi tali Dati Personali al di fuori del territorio dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, salvo specifica autorizzazione da parte di [IVASS] ed in base ai presupposti sopra indicati. |
10 | Il Fornitore si impegna ad assicurare che gli eventuali Dati Personali di titolarità di [IVASS] in suo possesso saranno restituiti a quest’ultima ovvero distrutti, a scelta di [IVASS], quando non più necessari per lo svolgimento dei Servizi oggetto del contratto, ovvero entro un ragionevole periodo di tempo che tenga conto del tipo di Dati Personali in questione. |
11 | Il Fornitore conferma che si impegna ad adottare ogni provvedimento atto a consentire a [IVASS] di rispettare ogni ragionevole richiesta (riguardante i relativi diritti ai sensi dell’art. 15-22 del Regolamento UE 2016/679) proveniente dagli interessati al trattamento di cui [IVASS] abbia eventualmente condiviso i Dati Personali con il medesimo, e dichiara di avere i mezzi per fare ciò. |
12 | [IVASS], al fine di valutarne l’affidabilità del Fornitore e le garanzie di adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, potrà effettuare periodicamente attività di controllo del livello di sicurezza e conformità in materia di protezione dei dati personali, che dovranno essere tempestivamente assistite senza oneri aggiuntivi da parte dell’Appaltatore. |
13 | Questo articolo rimarrà in vigore anche dopo la risoluzione o la scadenza del presente contratto. Le disposizioni del presente articolo si intendono applicabili anche ad eventuali subfornitori, così come disciplinato nell’atto di nomina a Responsabile del trattamento sottoscritta dal Fornitore. |
L’IVASS L’Impresa