PROGETTAZIONE ESECUTIVA, REALIZZAZIONE, GESTIONE ECONOMICA E ORGANIZZATIVA DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO DEL COLOMBARIO PRESSO IL CIVICO CIMITERO DEL CAPOLUOGO E REALIZZAZIONE NUOVO COLOMBARIO NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE CASSERO”
Comune di Camerata Picena
Provincia di Ancona Ufficio Tecnico
ALLEGATO I
SCHEMA CONTRATTO DI CONCESSIONE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, REALIZZAZIONE, GESTIONE ECONOMICA E ORGANIZZATIVA DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO DEL COLOMBARIO PRESSO IL CIVICO CIMITERO DEL CAPOLUOGO E REALIZZAZIONE NUOVO COLOMBARIO NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE CASSERO”
Repertorio n. …………
SCHEMA DI
CONTRATTO DI CONCESSIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA CON LA SOCIETA’ PER LA CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
ED I RELATIVI LAVORI DI “AMPLIAMENTO DEL COLOMBARIO PRESSO IL CIVICO CIMITERO DEL CAPOLUOGO E REALIZZAZIONE NUOVO COLOMBARIO NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE CASSERO” CON CONSEGUENTE GESTIONE ECONOMICA DEI LOCULI CIMITERIALI CIG: 64751495FD
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemila…….., il giorno ………. del mese di ………….
In Camerata Picena, Piazza Xxxxxxxx Veneto, avanti a me dott. ………….., Segretario Comunale, sono comparsi i signori:
➢ ………………….. nato a ……………. il , domiciliato per la carica in Camerata
Picena, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 0, che interviene al presente atto in rappresentanza del COMUNE DI CAMERATA PICENA, con sede in via Piazza Xxxxxxxx Veneto, codice fiscale 00390090421 (in seguito denominato “Comune” o “Ente concedente”), nella sua qualità di
………………, autorizzato alla stipulazione dei contratti in forza di legge in relazione alla qualifica rivestita;
➢ …………………… nato ………………., residente , che interviene al presente atto
nella sua qualità di ……………. e in rappresentanza della società ……………, con sede in
…………….., iscritta ………………, capitale Euro ……………….., codice fiscale
…………….. (in seguito denominata “Società” o “Parte Concessionaria”), munito degli occorrenti poteri in forza dello statuto sociale.
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)
➢ capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio in , rep. /racc. in data , tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1- impresa con sede in , via , ; codice fiscale e partita IVA ; 2- impresa con sede in , via , ; codice fiscale e partita IVA ; 3- impresa con sede in , via , ; codice fiscale e partita IVA ;
dell’articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; (in seguito denominata “Società” o “Parte Concessionaria”);
Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, premettono quanto segue:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 28/10/2015 è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di “Ampliamento del Colombario presso il civico cimitero del Capoluogo e realizzazione nuovo Colombario nel Cimitero della frazione Cassero”, con conseguente gestione economica dei loculi cimiteriali, progetto da porre a base di gara per l’affidamento in concessione ai sensi dell’art. 143, comma 2, e dell’art. 3, comma 11del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
- con determinazione n. ……… del il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, ha
disposto di procedere all'affidamento della concessione mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. sopra citato.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il valore complessivo stimato dell’investimento per spese tecniche e lavori è di Euro 230.721,76, I.V.A. esclusa, dei quali:
❖ Euro 200.565,82, quale importo dei lavori, di cui Euro 5.366,00, quale costo per la sicurezza;
❖ Euro 30.155,94, quale ammontare delle spese di progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, (esclusi I.V.A. e oneri professionali).
- Contestualmente veniva approvato lo schema di bando di gara, che nel suo testo definitivo è stato pubblicato ai sensi di legge, a partire dal , sul sito informatico Internet del Comune.
- La ditta ha rimborsato al Comune la tassa a carico dell’Amministrazione per l’indizione della gara, versando la somma di ……………, attraverso ………….
- Le operazioni di apertura dei plichi pervenuti e di valutazione delle offerte da parte della Commissione Giudicatrice hanno avuto luogo in ………… sedute, nei giorni ………………; al termine di tali operazioni la concessione è stata aggiudicata, salvo conferma da parte del Responsabile del Servizio, alla società ……………., che ha ottenuto un punteggio di …………
punti su 100.
- Con determinazione n il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, ha approvato i
verbali di gara e ha aggiudicato in via definitiva la concessione di cui si tratta in favore della società predetta per l’importo sotto specificato.
- Il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente.
- L’avviso relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione è stato pubblicato in data
……………., con le stesse modalità attraverso cui è stato pubblicato il bando.
- In data ………. (prot. gen. n. …………) è stata richiesta alla società aggiudicataria la documentazione ai fini della stipulazione del presente atto.
- In data ……… (prot. gen. n ) la società aggiudicataria ha fatto pervenire al Comune la
documentazione da esso richiesta ai fini della stipulazione del presente atto.
- La progettazione esecutiva è affidata a in quanto
………………………………… del Concessionario.
- Con verbale in data ……….. il Responsabile del Procedimento e l’impresa hanno dato concordemente atto, ai sensi art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
- In data ………….. è stata costituita la Società di Progetto in forma di società così
come previsto dall’art. 155, primo comma, lett. a) del Codice denominata “ ”.
Ciò premesso,
le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1. Oggetto
1. Il Comune di Camerata Picena, in persona del Responsabile del Settore autorizzato, affida in concessione alla società …………………………………………….., che come sopra rappresentata dichiara di accettare, la gestione economico e finanziaria dei loculi cimiteriali relativi ai lavori di “Ampliamento del Colombario presso il civico cimitero del Capoluogo e realizzazione nuovo Colombario nel Cimitero della frazione Cassero, insieme alla relativa progettazione esecutiva dei lavori, insieme alla direzione e contabilità lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, insieme alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere realizzate e dei relativi impianti per tutta la durata della concessione, oltre la manutenzione ordinaria dell’area antistante il colombario, degli impianti fognari, dei canali e discendenti, delle rifiniture esterne e quant’altro, ad eccezione della manutenzione ordinaria dei loculi e degli accessori funebri installati (ad esempio: pulizia della lapide e degli accessori funebri quali porta fotografia del defunto, lampada votiva, portafiori, loro manutenzione e sostituzione e quant’altro) che spetta agli utenti, come elencati all’art. 1 del Capitolato speciale allegato al presente contratto, e ciò indipendentemente dall’inserimento, o meno, nel Programma delle manutenzioni.
Si specifica che i loculi realizzati in più rispetto a quanto contenuto nel progetto definitivo, non rientrano nella disponibilità della concessionaria, ma saranno trasferiti al Comune gratuitamente al termine della concessione. Resta altresì esclusa la gestione dell’illuminazione votiva dei loculi oggetto della presente convenzione, che sarà gestita dal soggetto individuato dal Comune di Camerata Picena
L’attuale gestione dell’illuminazione votiva dei loculi comprende la fornitura di energia elettrica a bassa tensione, gli allacci presso il singolo loculo, la manutenzione degli impianti, la riscossione della quota annua nei confronti degli utenti.
2. Si richiamano integralmente il Capitolato Speciale e l’offerta presentata dalla Concessionaria in sede di gara che costituiscono parte integrante del presente contratto.
3. In particolare, le prestazioni e le obbligazioni che formano oggetto del contratto risultano dal capitolato speciale e dai documenti sotto indicati:
a) dai seguenti elaborati di progetto definitivo approvati con la citata deliberazione n. 130 del 28/10/2015, la parte Concessionaria dichiara di avere sottoscritto prima d’ora un esemplare di tutti gli elaborati sotto elencati, che – come il Comune conferma – si trova conservato agli atti della Stazione appaltante:
1) relazione generale;
2) relazione tecnica specialistica;
3) elaborati grafici cimitero capoluogo; Tav C1 – Planimetria generale;
Tav C2 – Piante Stato Attuale; Tav C3 – Piante Stato Futuro;
Tav C4 – Prospetti e Sezioni Stato Futuro;
Tav C5 – Progetto strutturale – Carpenterie di Piano; Tav C6 – Progetto strutturale – Sezioni;
Tav C7 – Impianto Elettrico;
Tav C8 – Documentazione Fotografica;
4) elaborati grafici cimitero frazione Cassero Tav Cs1 – Planimetria generale;
Tav Cs2 – Piante Stato Attuale; Tav Cs3 – Piante Stato Futuro;
Tav Cs4 – Prospetti e Sezioni Stato Futuro;
Tav Cs5 – Progetto strutturale – Carpenterie di Piano; Tav Cs6 – Progetto strutturale – Sezioni;
Tav Cs7 – Documentazione Fotografica;
5) computo metrico estimativo
6) elenco prezzi unitari e analisi prezzi
7) prime indicazioni PSC
8) quadro tecnico economico
b) schema parcella progetto esecutivo direzione e contabilità lavori e coordinamento sicurezza in fase progettazione ed esecuzione;
c) piano economico finanziario
d) dagli altri documenti e dichiarazioni presentati dal concessionario in sede di gara come richiesti dal bando, composti da:
………………………
………………………
………………………
4. Il Concessionario in fase di gestione dovrà provvedere alla redazione e tenuta di un Registro delle Manutenzioni e dei Controlli. Nel registro sono annotati tutti gli interventi di manutenzione, e di riparazione urgente o non procrastinabile, con indicazione del momento dell’esecuzione, del nominativo del tecnico incaricato e contenente i certificati o i rapporti di visita rilasciati al termine delle manutenzioni.
5. Il Concessionario dovrà altresì tenere un libro dei reclami e dei suggerimenti a disposizione dell'utenza. Il libro dei reclami e dei suggerimenti potrà essere esaminato periodicamente dal Concedente.
6. La Concessione ha durata di 15 anni, decorrenti dalla stipulazione del presente contratto, ferma le facoltà di revoca e proroga ove ne ricorrano i presupposti di legge e del Capitolato Speciale.
7. La durata di cui al comma precedente è comprensiva dei tempi necessari per la progettazione esecutiva (compresa verifica e validazione ai sensi del Titolo II Capo I del regolamento n. 207/2010) e per la realizzazione, compreso il collaudo, di tutti i lavori.
Art. 2. Società di progetto
1. Fermo quanto previsto ai successivi commi (6) e (7) del presente articolo, le quote di partecipazione al capitale della Società di Progetto alla data della presente Convenzione sono detenute da [•], [•], e [•] [indicare soci e quote di partecipazione]
2. La Società di Progetto si impegna a compiere le attività oggetto della Concessione in conformità ai termini e alle condizioni di cui ai documenti ivi indicati e allegati al presente contratto. La società di progetto sarà unica responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto.
3. I rapporti e le obbligazioni dei soci nei confronti della Società di Progetto nonché del Concedente sono disciplinati in conformità all’art. 156, comma 3, del codice.
4. Il Concessionario è tenuto a conservare i requisiti e le garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione, come di volta in volta necessari per legge o ai sensi del presente Contratto.
5. Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti o delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione, e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.
6. La cessione delle quote della Società di Progetto potrà aver luogo in tutti i casi ammessi ai sensi dell’art. 156 del codice;
7. Qualsiasi cessione di quote del Concessionario che comporti l'uscita di uno o più soci ovvero l'ingresso di uno o più nuovi soci nel capitale sociale del Concessionario dovrà essere previamente comunicata al Concedente.
Art. 3. Corrispettivo
1. La remunerazione della concessione è esclusivamente costituita dai proventi della gestione attraverso la concessione dei loculi, al netto del canone da versare al Comune sui loculi concessi, come risultante dall’offerta, che qui si allega in copia sotto la lettera “ ”.
2. Tutti gli importi di cui al presente articolo sono corrisposti al Concessionario dal richiedente la concessione (Concessionario dello spazio di sepoltura) nel rispetto della normativa in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, e con emissione di dettagliata fattura.
Art. 4. Rivalutazione del Piano tariffario - Equilibrio economico e finanziario – Riequilibrio - Compensazione dell’ammortamento
1. Si rimanda all’art. 6 del Capitolato Prestazionale.
2. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza che il piano economico finanziario di massima che accompagna il progetto posto a base di gara è stato sviluppato al solo scopo di dimostrare la sostenibilità economica della gestione, essendo i costi di realizzazione delle opere a carico del Concedente.
3. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, tra i quali la valutazione delle tariffe praticabili, dei ricavi e dei costi attesi, degli ammortamenti degli investimenti, sono stati sviluppati autonomamente dal Concessionario nel proprio piano economico-finanziario proposto in sede di gara ed allegato ai documenti di gara quale parte integrante.
4. Il Concessionario dovrà sviluppare il proprio piano economico-finanziario tenendo presente che l’alea dell’investimento resta a proprio carico, e che l’intervento economico del Concedente è previsto solo in casi di fatto del concedente, forza maggiore, modifiche normative o richieste di variante da parte del Concedente stesso che pregiudichino sostanzialmente i presupposti di sostenibilità economico - finanziaria dell’investimento per l’intera durata della concessione.
5. Il Concessionario nello sviluppo del piano economico finanziario ha autonomamente considerato i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della concessione, tra i quali, in via non esaustiva:
- i tempi previsti per la redazione del progetto esecutivo e per l'esecuzione dei lavori, come definiti nel cronoprogramma offerto in sede di gara;
- la durata della concessione, fissata in anni quindici decorrenti dalla data di stipula del presente contratto;
- l’importo della quota tariffaria sui canoni di concessione a terzi;
- l'importo dei ricavi derivanti dall’applicazione delle tariffe al pubblico;
- i costi complessivi dei servizi erogati nella fase di gestione;
- i costi dovuti all’eventuale esposizione finanziaria nel tempo;
- i costi per assicurazioni e garanzie;
- i costi per le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- i tempi previsti per il rilascio di eventuali permessi e autorizzazioni;
- il costo dell’investimento e il relativo piano di ammortamento, che esplicita il valore residuo al termine di ciascun anno e un valore residuo pari a zero al termine della concessione.
6. Gli eventuali maggiori costi consuntivi per la realizzazione delle opere, la riduzione delle concessioni, non potranno essere invocati dal Concessionario quale evento destabilizzante, rientrando tali circostanze nel suo rischio imprenditoriale.
7. Analogamente non potranno essere considerati evento destabilizzante tutte le variazioni positive o negative dei costi che possano considerarsi compresi nella variazione annuale dell'indice ISTAT (FOI).
8. Per la quota annuale di ammortamento degli investimenti si rimanda al piano economico – finanziario presentato dal Concessionario.
Art. 5. Pagamenti
1. Il Comune di Camerata Picena avrà il diritto di ricevere un canone minimo su ogni loculo ceduto, pari ad almeno ……………… euro come dichiarato dal Concessionario in sede di offerta, rivalutabile in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo (F.O.I.). Il tutto oltre I.V.A. di legge, se dovuta.
2. L’importo di cui al comma 1 deve essere versato alla Tesoreria del Concedente senza necessità di richiesta entro il 30 novembre di ogni anno a partire dalla stipula del contratto e per tutta la durata della gestione, previa rendicontazione delle attività svolte nell’anno di riferimento. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ispezionare e controllare gli atti contabili inerenti alle concessioni di manufatti e verificare in tal modo la rispondenza con la effettiva consistenza dei contratti stipulati.
3. Il Comune ha già assegnato in xxx xxxxxxxxxxx x. 00 xxxxxx, per un importo totale di € 58.730,00 già incassato; tale cifra sarà corrisposta al concessionario, al netto delle somme per spese tecniche ed altri oneri a rimborso del comune in quanto già sostenute o da sostenere per Euro 21.250,22, di cui alla tabella dell’art. 4 del capitolato, con le seguenti modalità:
- 30% dopo 30 giorni dall’emissione di regolare fattura a seguito del completamento delle fondazioni;
- 40% dall’emissione di regolare fattura a seguito del completamento delle opere strutturali;
- il saldo entro 30 giorni dall’emissione di regolare fattura a seguito dell’approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo da parte dell’Amministrazione comunale.
Gli oneri di contrattualizzazione della concessione di tali loculi faranno carico alla ditta concessionaria, la quale andrà direttamente ad incassare dagli utenti la quota parte ancora dovuta dagli stessi.
4. In caso di ritardo nel pagamento degli importi dovuti ai sensi dei precedenti commi, saranno dovuti interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 fino alla data dell’effettivo pagamento.
5. Anche ai sensi del d. lgs. 231/02, come modificato dal d. lgs. 192/12, i termini relativi alle verifiche, emissioni di certificazione, pagamento e relativi interessi in caso di ritardo sono da intendersi congrui, data la complessità della concessione, delle verifiche e dell’importanza delle sanzioni previste in caso di omesso o non corretto adempimento.
Art. 6. Avvio delle prestazioni – Progetto esecutivo
1. La consegna al concedente del progetto esecutivo dei lavori deve avvenire entro 45 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del presente contratto, ovvero in seguito ad apposito provvedimento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento con il quale si ordina alla Parte Concessionaria di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva.
Pertanto, qualora tale provvedimento non sia stato emesso prima della stipula della presente convezione, esso si intende comunque emesso e l’ordine si intende ugualmente impartito a far data dalla stipula della presente convenzione.
2. Il progetto esecutivo, così come da offerta tecnica del Concessionario, completo in ogni sua parte e unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere redatto e consegnato al Concedente secondo i termini esplicitati nel Cronoprogramma contrattuale, e secondo quanto inderogabilmente indicato al comma precedente. La sede di redazione del progetto è
……………………………...
3. Il progetto esecutivo deve essere redatto nel rispetto del codice dei contratti, del regolamento e di tutte le normative tecniche applicabili alle opere in oggetto, nei loro recenti aggiornamenti, in particolare sotto il profilo strutturale e antisismico, impiantistico, igienico-sanitario, ambientale, nonché tenendo conto di tutti gli aggiornamenti normativi e/o nuove disposizioni normative in vigore al momento della redazione del progetto esecutivo (si veda il punto successivo).
4. Nel corso della progettazione esecutiva il Concessionario provvede ad apportare gli adeguamenti e le specificazioni prescritti da enti e organismi preposti al rilascio di nulla–osta, autorizzazioni, pareri o atti di assenso, comunque denominati e dal RUP in sede di validazione della progettazione definitiva come eventualmente migliorata in base all’offerta presentata. Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l’organo di verifica e con il RUP (o con il Responsabile della Concessione per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Programma delle manutenzioni offerto), mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa.
Il progetto esecutivo deve essere corredato dal piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto n. 81 e del fascicolo informativo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), dello stesso decreto.
5. Il progetto esecutivo deve seguire le linee progettuali come sviluppate nel progetto definitivo, eventualmente migliorato in sede di offerta dal Concessionario in sede di gara ed approvato dal Concedente, dal quale non potrà discostarsi in modo sostanziale, nemmeno nei costi (fatto salvo l’adeguamento al momento della redazione del progetto esecutivo); deve essere sviluppato nel rispetto dei pareri emessi dagli Enti di controllo: restano a carico del Concessionario i maggiori costi derivanti dagli adempimenti conseguenti, sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione e gestione. L’appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.
6. Unitamente alla progettazione esecutiva l’appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo ai sensi dell’articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001.
7. Al Cronoprogramma offerto è allegato un programma esecutivo dettagliato del Concessionario o del soggetto titolato all’esecuzione dell’intervento ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento (207/2010) nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori. Tale programma esecutivo dei lavori è stato elaborato in relazione alle tecnologie, alle scelte imprenditoriali e all’organizzazione lavorativa dell’esecutore.
8. Il Cronoprogramma presentato dal Concessionario in sede di gara relativo alle attività di progettazione e di esecuzione dei lavori dovrà essere confermato o eventualmente aggiornato in sede di presentazione del progetto esecutivo e corredato dal medesimo programma esecutivo dei lavori di cui al comma precedente, entro i termini per la consegna della progettazione esecutiva.
9. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Cronoprogramma e al progetto esecutivo le modifiche e/o variazioni richieste dal Concedente e per tener conto dei termini di legge. In presenza di tali richieste, il Cronoprogramma e il progetto esecutivo dovranno essere approvati dal Concedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna al Concedente.
10. Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo e soggetto alle penali come riportate all’art. 12 del Capitolato speciale, salvo i casi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano imputabili a Forza Maggiore o Fatto del Concedente, come da definizione fornita all’art. 6 del Capitolato speciale.
11. Qualora il Cronoprogramma o i Documenti di Progettazione siano modificati per Fatto del Concedente o accordo tra Concedente e Concessionario e tali modifiche non consentano al Concessionario di rispettare i termini stabiliti per il completamento dei Lavori e la Messa in Esercizio, il Concessionario avrà diritto a una corrispondente Proroga e, in caso di Lesione dell’Equilibrio, la revisione dello stesso ai sensi dell’art. 6 del Capitolato speciale.
12. Il progetto esecutivo dovrà essere fornito al Concedente nel numero minimo di cinque copie cartacee e su supporto informatico in formato sia sorgente che PDF EDITABILE preliminarmente all’approvazione; la produzione di ulteriori copie dei documenti di progettazione necessarie alle funzioni amministrative del Concedente o all’ottenimento di autorizzazioni, pareri e approvazioni di Enti di controllo resta a carico del Concessionario, per tutta la durata della presente concessione.
13. In base all’offerta proposta in sede di gara, la realizzazione delle opere deve avvenire entro un periodo di giorni naturali e consecutivi (comunque non superiore a 150), decorrenti
dalla data di consegna dell’area di intervento al concessionario, a seguito della comunicazione di approvazione del progetto esecutivo - previa validazione ai sensi del Titolo II Capo II del Regolamento. All’atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.
Restano ferme le facoltà di revoca e proroga, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi di legge e del Capitolato speciale.
14. Allo scadere della Concessione tutte le aree, immobili e mobili oggetto del presente accordo e di patti nel frattempo intervenuti verranno riconsegnati con apposito verbale redatto dal Concessionario e controfirmato per accettazione dal Concedente.
15. I documenti di progettazione e tutti gli elaborati prodotti dal Concessionario in sede di offerta e durante la concessione, sono acquisiti dal Concedente che potrà disporne per i propri fini istituzionali senza ulteriori assensi da parte del Concessionario.
Art. 7. Disponibilità degli spazi
1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 823 e 824 del codice civile, con la Concessione non si costituisce alcun diritto reale sugli spazi cimiteriali a favore del Concessionario, bensì esclusivamente la disponibilità finalizzata all’esecuzione del Contratto.
Art. 8. Tracciabilità dei flussi finanziari
1. La Parte Concessionaria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In particolare, essa si obbliga:
a) a utilizzare per la presente commessa pubblica uno o più conti correnti bancari o postali ad essa dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società “Poste Italiane S.p.A.”, fermo restando quanto previsto dall’art. 3, comma 5, della legge citata;
b) a registrare su tali conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa, compresi quelli nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti;
c) a effettuare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della legge citata;
d) a riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della legge citata, il codice identificativo di gara (CIG n. 64751495FD) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP: D81E15001110007);
e) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei predetti conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. E a comunicare, altresì, alla stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
f) a inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente commessa, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136;
g) qualora abbia notizia dell'inadempimento del proprio appaltatore, subappaltatore o subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge citata, a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Le Parti convengono espressamente che in tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della Parte Concessionaria, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola.
Art. 9. Tutela dei lavoratori
1. Il concessionario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto della presente concessione, il concessionario si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano il concessionario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali appaltatori e subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che l’appalto o il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del concessionario dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti da effettuare a favore del concessionario, ovvero attraverso l’escussione della cauzione prestata.
3. In ogni momento il R.U.P., può richiedere al concessionario, agli appaltatori e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, può altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro del concessionario, dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, il concessionario è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. Il concessionario risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dagli appaltatori ovvero dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore, ovvero di quella vigente al momento dell’infrazione. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300, ovvero di quella vigente al momento dell’infrazione. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 10. Regolamentazione della concessione
1. Per quanto non incompatibile con le pattuizioni della presente Convenzione e del Capitolato speciale, il rapporto tra le parti è regolato da quanto stabilito dal bando di gara e dalle dichiarazioni e documentazioni rese dal Concessionario in sede di offerta.
2. Si richiamano altresì le vigenti disposizioni del Codice Civile, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per la parte ancora in vigore, del X.X. 00 novembre 1923 n. 2440 sull’Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con X.X. 00 maggio 1924 n. 827, e dei regolamenti comunali.
Art. 11. Cauzioni
1. A garanzia della corretta esecuzione dei suoi obblighi per l’esecuzione dei lavori, il Concessionario ha costituito una cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di Euro …………….. (………………..), attraverso ,
emessa dalla “……………..” in data ……………….., il cui originale per il beneficiario è stato consegnato all’Ente Appaltante e resterà conservato in custodia presso la Tesoreria Comunale.
2. A garanzia della corretta esecuzione dei suoi obblighi durante la gestione della concessione, il Concessionario ha costituito una cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di Euro …………. (…………….), attraverso ………………., emessa dalla “………….” in data …………………, il cui originale per il beneficiario è stato consegnato all’Ente Appaltante e resterà conservato in custodia presso la Tesoreria Comunale. La garanzia resta vincolata fino a quando non sia stata espletata con esito positivo la procedura di verifica della riconsegna del complesso.
3. Ogni qualvolta il Concedente si rivalga sulle garanzie, il Concessionario è tenuto a provvedere al reintegro degli importi indicati nel termine di 30 giorni. Il mancato reintegro di dette garanzie costituisce grave inadempienza contrattuale e costituisce motivo di revoca della concessione per inadempimento del Concessionario.
4. Lo svincolo delle garanzie è comunque subordinato alla intervenuta definizione di tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.
5. L’importo delle polizze dovrà essere automaticamente adeguato a seguito di incremento dell’indice FOI; tale condizione deve essere prevista esplicitamente nel contratto della garanzia.
Art. 12. Assicurazioni
1. Il Concessionario ha stipulato le seguenti polizze assicurative:
➢ Polizza assicurativa per danni di esecuzione di cui all’art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di Euro ……….. (…………) emessa dalla “…………” in data …………, il cui originale per il beneficiario è stato consegnato prima d’ora all’Ente Appaltante e resterà conservato in custodia presso la Tesoreria Comunale;
➢ Polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di Euro 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila) emessa dalla “……….” in data , il cui originale per il beneficiario è stato consegnato prima d’ora
all’Ente Appaltante e resterà conservato in custodia presso la Tesoreria Comunale. Tale polizza include anche i danni causati al Concedente, ai beni, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante i lavori di costruzione delle opere.
2. Il progettista incaricato della progettazione esecutiva per il soggetto risultato aggiudicatario dovrà stipulare a far data dall’approvazione del progetto esecutivo – e consegnarne copia alla Stazione Appaltante – una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale ai sensi dell’art. 111 del
D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell’art. 269 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, conforme allo Schema Tipo 2.3 approvato con D.M. 12 marzo 2004 n. 123.
3. Dopo l’approvazione del certificato di collaudo e prima dell’inizio della attività di gestione, il Concessionario stipulerà
➢ una polizza assicurativa di copertura dei rischi di gestione (c.d. All Risks) relativa alle strutture in esercizio, per tutta la durata della fase di gestione, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto. Tale polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore al valore di tutte le opere realizzate, e una durata fino all’emissione, da parte del Comune, dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali al termine della concessione;
➢ una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la fase di gestione, e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione agli obblighi contrattuali previsti. Tale polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore a Euro 500.000,00 e una durata fino all’emissione, da parte del Comune, dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 13. Piani di sicurezza
1. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, con i relativi allegati, redatto dal Concessionario, presenta i contenuti minimi per esso prescritti dall’Allegato XV, punto 2, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché i contenuti del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Contestualmente ad ogni eventuale variazione del progetto esecutivo, la Parte Concessionaria dovrà consegnare alla Stazione appaltante eventuali aggiornamenti del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al comma precedente, e il Piano Operativo di Sicurezza da essa redatto, che dovrà presentare i contenuti minimi per esso prescritti dall’Allegato XV, punto 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
Art. 14. Sistema di esecuzione e subappalti
1. I lavori oggetto di concessione (compresi quelli di manutenzione indicati nell’offerta dall’aggiudicatario) saranno realizzati nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici e nei limiti delle dichiarazioni espresse in sede di gara:
➢ in riferimento ai lavori di , direttamente dal concessionario; ai sensi dell’art. 156,
comma 2, del D. Lgs. 163/2006. I lavori si considerano eseguiti in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalla società di progetto ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei necessari requisiti;
➢ in riferimento ai lavori di ……………., ricorrendo al subappalto nei limiti di legge e delle dichiarazioni rese in sede di offerta;
➢ in riferimento ai lavori di , tramite affidamento dal concessionario a terzi mediante
procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 142, comma 4, del D. Lgs 163/2006. Si applicano, in tale ipotesi, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, Capo II, Sezione IV dello stesso decreto, nonché le altre norme richiamate dal citato articolo.
2. L’Amministrazione vigila circa il rispetto delle norme e delle condizioni di affidamento delle prestazioni a terzi.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta del concessionario, contenente tutta la documentazione a corredo.
4. Se il concessionario intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti.
5. Il direttore dei lavori e il R.U.P. (anche per quanto riguarda gli interventi di manutenzione, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
6. L’affidamento delle prestazioni a terzi non conforme alla disciplina in vigore ovvero il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno del concessionario, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo, arresto da sei mesi ad un anno).
7. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, eventuali pagamenti al concessionario (pagamento del Contributo ai sensi dell’art. 1.6) se questi ha affidato a terzi o subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’affidatario o del subappaltatore;
b) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
Art. 15. Inadempimenti, diffide, penali, risoluzione, revoca
1. Fatto salvo quanto espressamente previsto dal capitolato per quanto attiene alle penali, in caso di violazione da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal contratto e dagli atti richiamati o delle norme di legge vigenti, il Concedente adotta la seguente procedura:
➢ il Concedente comunica per iscritto il rilievo dell’inadempimento e assegna al Concessionario un termine non inferiore a 8 giorni per formulare e trasmettere per iscritto al Concedente le proprie eventuali controdeduzioni; in caso di insussistenza delle ragioni del Concessionario, il Concedente comunica al Concessionario l’entità del danno da risarcire;
➢ il Concedente, in caso di mancato pagamento da parte del Concessionario del danno entro il termine indicato nell’ingiunzione, potrà avvalersi direttamente, in tutto o in parte, sulla garanzia fidejussoria.
Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di violazioni contestate ed accertate, il Concedente diffida il Concessionario alla rimozione della situazione di inadempimento o di irregolarità e all’adempimento degli obblighi omessi o irregolarmente adempiuti.
2. Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione del contratto solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. comunicata per iscritto al Concessionario, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore ai 20 giorni, qualora:
- il progetto esecutivo redatto dal Concessionario non sia meritevole di approvazione in quanto non rispondente alle norme di legge e regolamenti o non rispondente alle prescrizioni fornite in sede di parere dagli Enti competenti o in quanto non redatto in difformità al progetto definitivo;
- il Concessionario abbia sospeso o interrotto una qualunque fase dei lavori indicati nel Cronoprogramma contrattuale per un periodo superiore a 60 giorni, ove la sospensione o interruzione non consegua a evento destabilizzante o fatto del Concedente;
- il Concessionario superi di 180 giorni il termine per il completamento di qualunque fase di realizzazione delle opere prevista dal cronoprogramma contrattuale, ove l'inosservanza del termine non consegua a evento destabilizzante o fatto del Concedente;
- il Concessionario sia incorso in violazioni tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza delle opere o dell’erogazione dei servizi, e non vi abbia posto rimedio entro il termine indicato dal Concedente calcolato a decorrere dal ricevimento di intimazione scritta;
- il Concessionario non abbia applicato in tutto o in parte le disposizioni di cui al D.Lgs 163/2006 in materia di affidamento dei lavori o dei servizi a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;
- il Concessionario abbia commesso reati accertati ai sensi dell’art. 135 del codice;
- il Concessionario abbia omesso di attivare, di rinnovare a scadenza, o di reintegrare in seguito a escussione anche solo una delle coperture assicurative previste;
- il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o scioglimento;
3. La diffida di cui al precedente comma non produrrà, in caso di inutile decorso del termine assegnato, gli effetti di cui all’art. 1454, comma 3, codice civile: in tal caso si applicherà invece quanto previsto al successivo comma 4.
4. Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida, ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente comunicherà la propria intenzione di risolvere il presente contratto.
5. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Concessionario, il Concedente – fermo restando il suo diritto al risarcimento del danno - dovrà corrispondere al Concessionario un'importo pari a:
- ove alcune opere già eseguite non abbiano ancora superato la fase di collaudo: i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, contabilizzati dal direttore dei lavori, decurtati del 10% a titolo di penale e al netto degli eventuali costi di riparazione o riduzione in pristino sostenuti o da sostenere per effetto dell'inadempimento del Concessionario;
- ove tutte le opere già eseguite abbiano superato la fase di collaudo ma non abbiano ancora prodotto reddito: il valore delle opere realizzate risultante dalla contabilità redatta dal direttore
dei lavori (oppure la parte di queste che ancora non ha prodotto reddito, ossia non sia entrata in concessione ai cittadini), oltre agli oneri accessori, decurtato del 10% a titolo di penale, al netto degli ammortamenti desunti dal piano economico finanziario, al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di contributo e al netto degli eventuali costi di riparazione o riduzione in pristino sostenuti o da sostenere per effetto dell'inadempimento del Concessionario. Le somme di cui al presente articolo sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti ai sensi dell’art. 158 comma 2 del codice.
6. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 136, 138 e 139 del codice.
7. Il Concedente e il Concessionario dovranno provvedere alla determinazione degli importi dovuti al Concessionario entro 120 giorni dalla data della revoca o risoluzione. In difetto di accordo pieno e incondizionato sui detti importi, il Concedente sarà comunque tenuto a corrispondere gli importi riconosciuti come dovuti.
8. Alla perdita di efficacia della concessione per effetto di revoca o risoluzione, le opere, gli impianti, le attrezzature rientreranno nella piena disponibilità del Concedente in condizioni conformi a quanto previsto per la riconsegna dal capitolato, senza necessità di formalità alcuna.
Art. 16. Elezione di domicilio, imposte e spese
1. Ai fini della presente concessione, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145, la Parte Appaltatrice dichiara di eleggere domicilio, oltre che presso gli uffici comunali, presso la propria sede in …………………….
2. Tutte le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Parte Concessoria, ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
3. Si richiede la tassazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Art. 17. Varie
1. il Concedente contestualmente alla firma del presente contratto di concessione comunica al Concessionario, mediante la consegna di apposito elaborato grafico l’ubicazione dei loculi pre assegnati e l’elenco dei soggetti pre assegnatari;
2. Il Concessionario, nel caso dei loculi pre assegnati dovrà indicare nel contratto di concessione che la decorrenza del periodo di quaranta anni decorre dalla prima occupazione del loculo e non dalla firma del contratto stesso;
Art. 18. Allegati
Vengono allegati al presente atto, in copia, i seguenti documenti:
xxx
Del presente atto io Segretario Comunale ho dato lettura alle Parti che, approvandolo e confermandolo, con me lo sottoscrivono, omessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle Parti stesse.
Questo atto consta di ……… fogli di cui occupa …….. intere facciate e parte della per le
sottoscrizioni.
L’ENTE CONCEDENTE LA PARTE CONCESSIONARIA
…………………….….. …………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
…………………………
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., le parti dichiarano di aver concordato ed approvato specificamente i seguenti articoli .
L’ENTE CONCEDENTE LA PARTE CONCESSIONARIA
………..……………….. …………………………………