Pubblicazione del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione - SNA Numero 42 del 20 ottobre 2017
Pubblicazione del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione - SNA Numero 42 del 20 ottobre 2017
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PATTO UNIPOL 2.0, LA POSIZIONE UFFICIALE DI SNA
Il Sindacato Nazionale Agenti ha ricevuto, ai sensi dell’art.16 dello Statuto, copia dell’Accordo Integrativo denominato “Patto Unipol 2.0”, oggetto di negoziazione tra la Compagnia UnipolSai ed i relativi Gruppi Aziendali agenti.
Al riguardo, l’Esecutivo Nazionale nella seduta del 19.10.2017, ha rilevato quanto segue:
• L’accordo risulta pervenuto con insufficiente anticipo rispetto ai tempi di sottoposizione agli organi preposti dei vari Gruppi Aziendali Agenti; l’analisi dell’accordo viene, infatti, di conseguenza eseguita dopo l’avvenuta approvazione da parte del Congresso del gruppo IUS e la bocciatura da parte del Congresso del gruppo GAASAI; inoltre, il gruppo AAU risulta aver già espresso la propria disponibilità alla sottoscrizione dell’accordo.
• L’intero impianto del “Patto 2.0” risulta assai complesso ed eccessivamente articolato, tale da rendere particolarmente difficoltosa l’interpretazione di interi passaggi e il necessario collegamento tra norme, regole ed istituti nuovi e pregressi.
• E’ auspicabile per il futuro che gli accordi integrativi oggetto di contrattazione si limitino a integrazioni economiche e normative migliorative, di semplice comprensione e d’immediata fruibilità da parte degli interessati; la modifica delle condizioni economiche e normative introdotta attraverso un accordo integrativo aziendale non dovrebbe mai essere in pejus.
Nel merito dell’accordo, ha altresì deliberato di evidenziare quanto segue:
• Sistema di remunerazione RCA: si contesta il permanere di una componente variabile delle provvigioni, seppure ridimensionata rispetto a quella prevista dal Patto Unipol 1.0 e compensata dall’aumento
dell’aliquota minima fissa; al riguardo, si evidenzia come lo spostamento di parte della remunerazione variabile verso quella fissa risulti coerente con le indicazioni del Sindacato e riduca, seppure solo parzialmente, una delle principali criticità a suo tempo riscontrate da SNA nel Patto Unipol 1.0.
• Sistema di remunerazione RE: dalla documentazione prodotta non sembra rilevabile alcuna previsione di aliquote provvigionali variabili nella remunerazione degli RE. Sembra, pertanto, scongiurato il rischio di ulteriore variabilità nel sistema provvigionale agenziale. Si deve, tuttavia, rilevare che il nuovo impianto provvigionale fisso appare, limitatamente ad alcune specifiche aree di business, modificato al ribasso. Come più volte ribadito, il Sindacato ritiene che l’attuale fase storica, caratterizzata da un’alta redditività dell’industria assicurativa, dovrebbe indurre i Gruppi Aziendali Agenti verso la rinegoziazione al rialzo delle tabelle provvigionali.
• Impianto remunerativo RE: sembra di poter rilevare come lo sviluppo del business sia indirizzato verso prodotti standardizzati a discapito di quelli tailor made a maggior contenuto consulenziale, penalizzati questi ultimi sotto l‘aspetto provvigionale. I contratti in portafoglio, provenienti dalle Compagnie acquisite, pare saranno anch’essi considerati “tailor made” (“liberi”) e come tali penalizzati sotto l’aspetto provvigionale. E’ evidente l’intento dell’impresa di indurre la rete agenziale a rimpiazzare detti contratti con i corrispondenti prodotti standardizzati UnipolSai. Al riguardo, si raccomanda la massima attenzione circa il contenuto contrattuale dei suddetti prodotti anche in relazione all’adeguatezza ed alla specifica responsabilità professionale in capo all’intermediario.
• Accordo Dati: si ritiene inopportuna la sottoscrizione della Premessa riportata a pagina 2 “La condivisione dei dati tra Compagnia e Agenzie…anche in ottica di multicanalità..”; si ritiene, invece, coerente con la linea politico-sindacale SNA l’enunciazione di cui all’art.2 ed altri dell’accordo, secondo la quale “ la Compagnia e le Agenzie sono entrambe Titolari del trattamento dei dati finalizzati allo svolgimento di autonome attività di promozione e profilazione commerciale della clientela…”; analoga considerazione va espressa in merito a quanto previsto all’art.2 “..I dati.. possono essere utilizzati dalle Agenzie, quali Titolari, anche per autonome finalità di esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa..”; si rileva pari enunciazione all’art.3 c.3 “..le Agenzie possono utilizzare i medesimi dati dei contraenti anche per attività autonome riferite all’esercizio dell’intermediazione assicurativa..”. Si ritiene opportuno evidenziare altresì come appaia coerente con la linea politico-sindacale SNA la previsione di cui all’art.3 c.4 secondo la quale “…alla cessazione del mandato i dati … potranno essere conservati dalla ex Agenzia che potrà utilizzarli a condizione di aver ricevuto autonomo e separato consenso conferito dalla clientela su modulistica propria delle Agenzie..”.
• Trasferimento dati alle Agenzie (art.6 Accordo Dati): le disposizioni di cui all’art.6 dell’accordo dati risultano coerenti con la linea politico- sindacale SNA; si evidenzia come “…i dati inseriti dall’Agenzia nei sistemi informatici di Compagnia e i dati che la Compagnia ha implementato…
saranno messi a disposizione dell’Agenzia… per consentire la conservazione dei dati…. a cessazione del mandato la Compagnia entro 30 giorni….rilascerà un file contenente i dati…”. • Richiamo espresso all’A.N.A. 2003: si sottolinea l’importanza dell’espresso riferimento all’A.N.A. 2003 contenuto al punto 4 dell’art.8 dell’accordo dati ed in più punti del “Patto“. • Accordo Programmatico in materia di distribuzione multicanale: si ritiene inopportuna la sottoscrizione del punto in cui, tra le premesse, la Compagnia afferma l’intenzione di sviluppare una strategia Multicanale; analogamente si ritiene inopportuna la dichiarata condivisione in merito all’“..opportunità di definire un modello di distribuzione multicanale che consenta…e la conseguente attribuzione dei clienti ai canali che li hanno generati..”; quanto precede in assenza di una concreta priorità e salvaguardia riservata al canale agenziale. Ferma la libertà di determinazione degli Agenti, anche attraverso la partecipazione democratica agli organi deliberanti dei Gruppi, il Sindacato ribadisce la massima vicinanza e tutela a tutti coloro che, individualmente o collettivamente, dovessero subire qualsiasi conseguenza derivante dalla libera espressione della propria volontà contrattuale. |
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