Soggetto aggregatore
Soggetto aggregatore
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme Servizio centrale unica di committenza
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI DUE CONVENZIONI PER I SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI SERVIZI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
LOTTO 1 CIG 6658766B86 LOTTO 2 CIG 665879751D
ALLEGATO 7 SCHEMA DI CONVENZIONE
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E ALTRI SERVIZI PER LE AMMINISTRAZIONI
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
L’anno _, il giorno _ del mese di _, in Xxxxxxx , Xxxxx Xxxxxx, 0, presso gli uffici della Direzione Centrale _ sono comparsi: il dott. __, nato a _ (prov. ) il _ _ (C.F.
), domiciliato per la funzione presso gli uffici della Direzione Centrale Autonomie locali e coordinamento delle riforme, Servizio Centrale unica di committenza regionale, in Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx 0, la quale interviene nella sua qualità di Direttore del Servizio Centrale regionale di committenza e _ _ , nato a _, il
, X.X. _, residente in _ , Via
n. , il quale interviene nella sua qualità di procuratore dell’Impresa/RTI _, con sede legale in _ , via n. , CF – PI _ - REA
_ giusta procura autenticata nelle firme dal notaio _ , rep.
, raccolta n. _, conferita dall’amministratore delegato e/o legale rappresentante dell’Impresa/RTI , già prodotta in copia autenticata in sede di offerta e allegata alla presente convenzione (di seguito nominato, per brevità, anche “Fornitore”)
PREMESSO CHE
- con decreto n. del 14.04.2016, del Direttore sostituto del Servizio Centrale unica di
committenza regionale della Direzione Centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme è stata indetta una gara comunitaria a procedura aperta, articolata in 2 lotti (lotto 1 province di Trieste e Gorizia, lotto 2 province di Udine e Pordenone), con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 163/2006, finalizzata alla stipula di due Convenzioni quadro per l’affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per le Amministrazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- con decreto n. del _ il Direttore della Centrale unica di committenza regionale ha aggiudicato definitivamente la gara all’Impresa/RTI
_, la quale è risultata aggiudicataria del Lotto per l’importo massimo spendibile di _ _e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;
- i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (contratti) nei quali saranno specificate le prestazioni dei servizi da fornire;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dagli allegati tutti, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- che la Centrale unica di committenza regionale ha individuato il Fornitore nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 48 del D.Lgs. 163/2006;
- il Fornitore, con la partecipazione alla presente procedura, ha preso atto e ha accettato che trovano applicazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale dell’impresa uscente;
- che il Fornitore è in possesso della/e licenza/e prefettizia/e ex art. 134 TULPS per lo svolgimento dell’attività di vigilanza per espletare il servizio come richiesto dalla documentazione di gara;
- che il Fornitore ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 113, comma 1 e dell’articolo 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 come stabilito nel disciplinare di gara, nonché ha stipulato un’adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile e per la stipula della presente Convenzione. Tali documenti, anche se non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale unica di committenza regionale nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l’emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.
TUTTO CIO PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l’elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 2 - Definizioni
Nell’ambito della Convenzione si intende per:
- Amministrazioni Contraenti: le Amministrazioni presso le quali il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;
- Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- Fornitore: l’Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- Ordinativo di Fornitura (contratto): il documento con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta;
- Importo massimo spendibile: si intende l’importo di aggiudicazione di ciascun lotto di riferimento.
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, è regolata in via graduata:
- dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato tecnico, dall’offerta tecnica e dall’offerta economica dell’aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell’offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l’offerta tecnica contenga, a giudizio della Centrale unica di committenza regionale, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.
Articolo 4 - Oggetto
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per l’affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi negli immobili delle Amministrazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire i servizi del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni contraenti mediante gli Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari a Euro
IVA esclusa.
3. Con l’emissione dell’Ordinativo di fornitura le Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto per l’affidamento dei servizi oggetto di gara, della durata di 36 mesi.
4. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dagli articoli 310 e 311 del D.P.R. 207/2010.
5. La Centrale unica di committenza regionale si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture e servizi in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto.
6. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, la Centrale unica di committenza regionale potrà richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente atto, una variazione nei termini posti dagli articoli 310 e 311 del D.P.R. 207/2010.
Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione
1. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.
Articolo 6 - Modalità di conclusione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle Amministrazioni.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono inviati al Fornitore mediante PEC o alternativamente mediante raccomandata A/R o fax.
3. Il Fornitore assegna un numero progressivo all’Ordinativo di fornitura, su base cronologica d’arrivo, ed è tenuto entro due giorni lavorativi a dare riscontro, alle Amministrazioni, dell’Ordinativo di fornitura ricevuto.
4. Antecedentemente all’emissione dell’Ordinativo di fornitura, le singole Amministrazioni interessate devono trasmettere al Fornitore una Richiesta Preliminare di Fornitura contenente una sintetica descrizione dei servizi richiesti, l’ubicazione degli immobili, le caratteristiche specifiche del servizio, le informazioni sui rischi specifici, ed altri informazioni funzionali al servizio richiesto. Il Fornitore, entro 5 giorni solari dalla data di ricezione della Richiesta Preliminare di fornitura ha l’obbligo di concordare con l’Amministrazione interessata la data del Sopralluogo che dovrà comunque avvenire entro 20 giorni solari dalla ricezione della Richiesta, salvo diversi accordi con l’Amministrazione stessa. In occasione del sopralluogo, l’Amministrazione comunicherà al Fornitore il nominativo del Supervisore. Entro 30 giorni solari dalla data di conclusione del sopralluogo, pena l’applicazione delle penali, il Fornitore dovrà fornire all’Amministrazione interessata un Piano Dettagliato degli Interventi. Tale documento, riferito al servizio di vigilanza armata e al servizio di portierato, comprenderà almeno le seguenti informazioni:
- servizi richiesti;
- ubicazione degli immobili relativamente ai quali verranno attivati i servizi;
- orari in cui è richiesta la prestazione dei servizi;
- percorsi e fasce orarie per le ronde ispettive interne ed esterne;
- canoni e prezzi applicati;
- ammontare totale del servizio richiesto;
- tutto quanto ritenuto necessario indicare.
In caso di attivazione del servizio di manutenzione degli impianti di sicurezza e controllo accessi, il Piano Dettagliato degli Interventi deve contenere una dichiarazione relativa al censimento qualitativo e quantitativo di ciascun impianto in uso nell’Amministrazione e almeno le seguenti informazioni:
- servizi richiesti;
- tipologia di apparati da manutenere;
- quantità di apparati;
- canoni e prezzi applicati;
- ammontare totale del servizio richiesto.
- tutto quanto ritenuto necessario indicare.
Il Piano dettagliato degli interventi dovrà altresì contenere una dichiarazione relativa ai servizi che il Fornitore intende affidare in subappalto ed indicare il nominativo della ditta subappaltatrice, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 118 D.Lgs. 163/2006.
L’Amministrazione, una volta ricevuto il Piano Dettagliato degli Interventi, potrà:
a) accettarlo, e quindi procedere all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
b) non accettarlo, inviando in tal caso, tramite il Supervisore, le proprie deduzioni. Il Fornitore dovrà pertanto riformulare un nuovo PDI recependo le modifiche del Supervisore e inviarlo nuovamente all’Amministrazione richiedente entro 5 giorni solari, pena applicazione delle penali;
c) rifiutarlo in toto senza che il Fornitore possa vantare diritto alcuno per la mancata accettazione dello stesso.
L’accettazione del Piano dettagliato degli interventi si formalizza nell’emissione dell’Ordinativo di fornitura nelle modalità sopra descritte. Qualunque modifica al Piano dovrà comunque e sempre essere formalizzata attraverso un atto aggiuntivo che verrà ad esso allegato.
5. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione dei servizi oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all’Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dall’emissione dell’Ordinativo di Fornitura. In tale caso l’Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall’Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.
Articolo 7 - Durata
1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 6, la presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta dalla Centrale unica di committenza regionale, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell’articolo 4, comma 6, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura.
5. L’Ordinativo di fornitura richiesto dalle Amministrazioni Contraenti ha una durata di mesi 12 oppure di mesi 36, per un importo non inferiore a 15.000,00 euro IVA esclusa; a decorrere dall’emissione dell’ordinativo stesso.
6. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
7. Se, per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a ditte diverse dal medesimo Fornitore.
Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di fornitura da essa emesso.
3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, dalla Centrale unica di committenza regionale, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale unica di committenza regionale e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008, l’Amministrazione Contraente presso cui deve essere eseguito l’Ordinativo di fornitura, prima dell’inizio dell’esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Centrale unica di committenza regionale, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell’ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell’Ordinativo di fornitura.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura e onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale unica di committenza regionale, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o alla Centrale unica di committenza regionale, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura.
12. Resta espressamente inteso che la Centrale unica di committenza regionale può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni.
13. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
˗ garantire il servizio oggetto della Convenzione alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel Capitolato tecnico e nel Piano dettagliato degli interventi;
˗ garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi, tramite il Supervisore, con gli eventuali Fornitori a cui è subentrato;
˗ manlevare e tenere indenne la Centrale unica di committenza regionale nonché le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei servizi oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
˗ uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi oggetto della Convenzione;
˗ erogare i servizi previsti nei Piani dettagliati degli interventi in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara con particolare riferimento al Capitolato tecnico, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
˗ attenersi alle disposizioni emanate dal Referente operativo dell’Amministrazione Contraente per non arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto dell’Ordinativo di fornitura nel rispetto degli orari di lavoro concordati con il Referente stesso
˗ adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l’incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
˗ utilizzare, per l’erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
˗ dotare le GPG delle uniformi di modello conforme a quello approvato dalle Autorità competenti, dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per comunicare con la Centrale Operativa;
˗ garantire sempre il corretto funzionamento della Centrale Operativa di cui dispone;
˗ osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
˗ comunicare alle singole Amministrazioni contraenti il nominativo dei dipendenti che svolgeranno il servizio di vigilanza armata e di portierato contestualmente all’invio del Piano Dettagliato degli Interventi;
˗ controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d’ufficio di proprietà dell’Amministrazione (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all’attività cui sono preposti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’Amministrazione;
˗ essere consapevole che l’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
˗ predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale unica di committenza regionale di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
˗ comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
˗ su richiesta scritta della Centrale unica di committenza regionale o delle singole Amministrazioni, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà al Fornitore, e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui valore del canone mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi canoni, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale unica di committenza regionale, su supporto informatico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 12.
Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi, relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti, vincolano il Fornitore, anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del DPR 207/2010, a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva.
Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura
1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite ed nei luoghi indicati dall’Amministrazione, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi indicati in ciascun Piano dettagliato degli interventi sottoscritto dall’Amministrazione.
2. L’erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Piano dettagliato degli interventi, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione contraente.
4. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto delle fasce orarie, percorsi, etc. indicate nel Piano dettagliato degli interventi pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto al comma 4, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte dell’Amministrazione contraente. La contestazione determina l’interruzione dei termini di pagamento del canone relativo all’immobile oggetto della contestazione stessa. L’Amministrazione, pertanto, può affidare il servizio oggetto dell’inadempimento ad altro operatore scelto sul libero mercato, addebitando al Fornitore l’eventuale differenza di prezzo.
Articolo 12 - Clausola Sociale
1. In conformità a quanto disposto dall’articolo 69 del D.lgs. n. 163/2006, in merito alle procedure di cambio d’appalto, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. In particolare il Fornitore dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:
Per le GPG impiegate nell’appalto: si applicano le disposizioni contenute nel CCNL per dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza privata e servizi fiduciari;
Per i prestatori diversi dalle GPG impiegati nel servizio: le parti dovranno applicare le procedure per il cambio d’appalto previste nei relativi Contratti Collettivi.
2. Il Fornitore, quindi, si impegna ad assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, compatibilmente con le mutate condizioni derivanti dall’espletamento del presente appalto, del contesto sociale e di mercato in cui si inseriscono, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante.
Articolo 13 - Servizi connessi
1. Oltre alla fornitura dei servizi oggetto della Convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nel canone/i e/o prezzo/i richiesto/i per l’erogazione dei servizi. Tali servizi sono:
• Servizio di reportistica: Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via e-mail, alla Centrale unica di committenza regionale un flusso informativo, su base trimestrale, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento, contenente al minimo le seguenti informazioni:
a) copia del Piano dettagliato degli interventi sottoscritto con l’Amministrazione contraente;
b) nome dell’Amministrazione contraente;
c) numero dell’Ordinativo di fornitura;
d) importo fatturato per singolo servizio;
e) ogni altra informazione ritenuta di interesse.
• Call Center: il Fornitore si impegna, alla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail e una casella di posta certificata, attivi per tutto l’anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione di:
− giorni festivi;
− giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio;
− seconda e terza settimana di agosto.
Le Amministrazioni potranno rivolgersi al Fornitore per ottenere:
- risposte ad eventuali richieste di informazioni sul servizio;
- risposte in merito all’attivazione del servizio e all’emissione dell’Ordinativo di fornitura;
- inoltrare reclami.
Articolo 14 - Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione in forza degli Ordinativi di fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi e dei canoni unitari netti riferiti a ciascun servizio di cui all’offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi e alle forniture prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. La Centrale unica di committenza regionale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni.
Articolo 15 - Adeguamento dei prezzi
1. Il prezzo dei singoli servizi rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata della Convenzione, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, la Centrale unica di committenza regionale potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi del comma 2. Delle revisioni disposte sarà data comunicazione sul sito _ _ entro 7 (sette) giorni lavorativi. La revisione si applica a decorrere dall’avvenuta comunicazione sul sito, ai contratti non ancora stipulati.
2. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate a seguito di istruttoria di cui all’articolo 115 del Dlgs. 163/2006.
3. In caso di mancanza di pubblicazione dei dati di cui all’articolo 7 del D.Lgs 163/2006, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell’indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto tabacchi (indice F.O.I).
Articolo 16 - Fatturazione e pagamenti
1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall’Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di fornitura incluso il CIG, alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi e deve essere intestata e inviata all’Amministrazione in forma elettronica ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013.
4. La liquidazione di ogni fattura dovrà scontare la ritenuta dello 0,5 % sull’importo netto dovuto di cui all’articolo 4 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010. La ritenuta verrà liquidata dall’Amministrazione solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
5. Resta salva la facoltà per l’Amministrazione Contraente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
6. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Supervisore al fine di autorizzare l’emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il Supervisore lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l’integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Supervisore che deve approvare il rendiconto entro 10 giorni dal ricevimento di tale integrazione. L’importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell’articolo “Penali”.
7. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.
8. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. , dedicato alle commesse pubbliche di cui all’articolo 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso
_, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN _ .
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC ovvero lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalla Centrale unica di committenza regionale.
Articolo 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura.
2. Il conto corrente di cui al comma 8 del precedente articolo è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’articolo 3 della L. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Centrale unica di committenza regionale e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’articolo 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Centrale unica di committenza regionale.
7. La Centrale unica di committenza regionale verificherà che nei contratti di subappalto, ex articolo 118 D. Lgs. n. 163/2006, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Centrale unica di committenza regionale ed alla Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui all’articolo 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà della Centrale unica di committenza regionale e dell’Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3 della L. 13/08/2010 n. 136.
Articolo 18 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 19 - Penali
1. La Centrale unica di committenza regionale e le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione del contratto.
2. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la Centrale unica di committenza regionale e le Amministrazioni contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
3. In applicazione degli articoli 145, comma 3 e 298 del D.P.R. n. 207/2010 le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille, come di seguito riportato, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall’inadempimento.
4. Le penalità minime che la Centrale unica di committenza regionale e le Amministrazioni contraenti si riservano di applicare sono le seguenti:
Penali di competenza delle Amministrazioni Contraenti:
- Per ogni inadempienza relativa al servizio di vigilanza armata ciascuna Amministrazione applicherà una penale pari a 1 per mille dell’importo dell’Ordinativo di Fornitura;
- Per ogni inadempienza relativa al servizio di portierato ciascuna Amministrazione applicherà una penale pari a 1 per mille dell’importo dell’Ordinativo di Fornitura;
- Per ogni inadempienza relativa ad altri servizi, se previsti, ciascuna Amministrazione applicherà una penale pari all’0,3 per mille dell’importo dell’Ordinativo di fornitura;
- Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alle frequenze descritte nel Capitolato Tecnico per il servizio di manutenzione ordinaria agli impianti di sicurezza, l’Amministrazione applicherà una penale pari a 0,3 per mille dell’importo dell’Ordinativo di fornitura;
- Per ogni ora di ritardo, non imputabile alla Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per l’intervento del personale tecnico in caso di richiesta di manutenzione straordinaria l’Amministrazione applicherà una penale pari a 20,00 euro fino al valore massimo dello 0,5 per mille dell’importo dell’Ordinativo di fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino al momento in cui sarà effettuato l’intervento.
Penali di competenza della Centrale unica di committenza regionale:
- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quanto previsto per l’effettuazione del sopralluogo e per la consegna del Piano dettagliato degli interventi, la Centrale unica di committenza regionale su comunicazione delle singole Amministrazioni, applicherà una penale pari a 1 per mille dell’importo dell’Ordinativo di fornitura;
- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica, la Centrale unica di committenza regionale applicherà una penale pari a 0,5 per mille dell’importo dell’Ordinativo di fornitura;
- La Centrale unica di committenza regionale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati dalle Amministrazioni contraenti, potrà applicare penali dallo 0,3 per mille all’ 1 per mille del valore della Convenzione, rivalendosi sulla cauzione, salvo il diritto alla risoluzione della Convenzione;
5. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e negli allegati richiamati; in tali casi le Amministrazioni contraenti, ovvero la Centrale unica di committenza regionale, applicano alla ditta le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
6. In ogni caso ciascuna singola Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di fornitura; mentre la Centrale unica di committenza regionale potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Amministrazioni contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Amministrazione contraente o dalla Centrale unica di committenza regionale; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni contraenti, che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale unica di committenza regionale e/o l’Amministrazione contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’impresa per il risarcimento del danno.
Articolo 20 - Cauzione definitiva
1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Centrale unica di committenza regionale di importo pari a _ del valore della Convenzione.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e di tutti gli Ordinativi di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione della Convenzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/ la Centrale unica di committenza regionale, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni contraenti/ Centrale unica di committenza regionale, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale unica di committenza regionale.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale unica di committenza regionale.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o Centrale unica di committenza regionale hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione.
Articolo 21 – Proprietà dei prodotti
1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione acquisisce la proprietà degli eventuali impianti acquistati a partire dalla data di consegna di cui al Capitolato tecnico; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell’Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.
Articolo 22 - Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale unica di committenza regionale nonché le Amministrazioni contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale unica di committenza regionale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 23 - Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione degli Ordinativi di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere ai sensi dell’articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo posta certifica, ovvero raccomandata A/R, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme
vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo posta certificata ovvero con raccomandata A/R, per porre fine all’inadempimento, dall’Amministrazione contraente e/o dalla Centrale unica di committenza regionale, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare, risolti di diritto il relativo Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli articoli 135 e eguenti del D.Lgs. n. 163/06, l’Amministrazione contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta certificata ovvero raccomandata A/R, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
f) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
g) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
h) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
i) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
j) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
k) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
l) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
m) in caso di revoca della licenza per l’esercizio dei servizi di vigilanza armata.
4. La Centrale unica di committenza regionale, può risolvere di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta certificata ovvero raccomandata A/R, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva” ;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
f) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
g) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
h) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
i) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
j) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
k) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
l) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
m) in caso di revoca della licenza per l’esercizio dei servizi di vigilanza armata.
5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Centrale unica di committenza regionale e/o le Amministrazioni hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con posta certificata ovvero lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente e/o della Centrale unica di committenza regionale al risarcimento dell’ulteriore danno.
8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l’Ordinativo di fornitura. In tal caso la Centrale unica di committenza regionale e/o le Amministrazioni, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l’Ordinativo di fornitura.
9. La Centrale unica di committenza regionale potrà procedere alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’articolo 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Ordinativo nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del soprarichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Centrale unica di committenza regionale. In tal caso, la Centrale unica di committenza regionale, fermi restando i casi di cui all’articolo 140 D.Lgs.163/2006, potrà interpellare operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova Convenzione.
Articolo 24 – Recesso
1. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale unica di committenza regionale per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo posta certificata ovvero raccomandata A/R.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di appalti pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Si conviene altresì che le singole Amministrazioni Contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell’ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziate nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall’ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L'Amministrazione Contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione, può altresì
recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo posta certificata ovvero raccomandata A/R.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
6. L’Amministrazione contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore, a mezzo posta certificata ovvero raccomandata A/R, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.
Articolo 25 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, ha presentato copia della polizza assicurativa, ai sensi di quanto previsto dal DM 269 del 2010 e con le coperture espressamente previste all’Allegato F dello stesso DM, stipulata a copertura della responsabilità civile a copertura dei rischi in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 26 - Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo di ogni singolo Ordinativo di fornitura, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
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2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Centrale unica di committenza regionale o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti a cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dei singoli Ordinativi di fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Centrale unica di committenza regionale; il Fornitore si impegna a depositare presso la stessa, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Centrale unica di committenza regionale non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di non completo deposito dei suindicati documenti nel termine previsto, la Centrale unica di committenza regionale procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando un termine essenziale, decorso il quale non verrà autorizzato il subappalto. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’articolo 10 della L. 575/65.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Centrale unica di committenza regionale e/o delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Centrale unica di committenza regionale e/o le Amministrazioni contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
11. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
12. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, D.Lgs 163/2006, a trasmettere all’Amministrazione contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
14. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
15. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Centrale unica di committenza regionale potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni contraenti l’Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
17. Qualora in sede di offerta il Fornitore non abbia dichiarato l’intenzione di voler subappaltare non potrà trovare applicazione tale istituto.
Articolo 27 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’articolo 116 del D.Lgs 163/2006.
2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice, salvo quanto previsto dall’articolo 117 del D.Lgs 163/2006.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 28 - Brevetti industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni contraenti.
3. Le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 29 - Responsabile del Servizio
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _ il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Centrale unica di committenza regionale nonché di ciascuna Amministrazione.
I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico
, numero di fax , indirizzo e-mail _ .
Articolo 30 - Aggiornamento tecnologico
1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Amministrazioni contraenti sulla evoluzione tecnica della soluzione oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.
Articolo 31 - Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Centrale unica di committenza regionale è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
Articolo 32 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
2. La Centrale unica di committenza regionale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale unica di committenza regionale, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e seguenti. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Xxxx sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Centrale unica di committenza regionale risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
a) nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
b) nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
d) nel trasmettere alla Centrale unica di committenza regionale, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e seguenti del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Centrale unica di committenza regionale stessa di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla Centrale unica di committenza regionale tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
e) nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
f) nel consentire alla Centrale unica di committenza regionale, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
Articolo 33 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma pubblica amministrativa secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 13 del D.Lgs 163/2006.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione e agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 34 – Verifiche sull’esecuzione del contratto
1. Anche ai sensi dell’articolo 312 del D.P.R. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni e alla Centrale unica di committenza regionale, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.
Articolo 35 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento
1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ex articolo 140 del D.Lgs 163/06.
Articolo 36 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e le approvano. Qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
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LA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA IL FORNITORE
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Il sottoscritto _ , quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Clausola Sociale), Articolo 14 (Corrispettivi), Articolo 15 (Adeguamento prezzi), Articolo 16 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 19 (Penali), Articolo 20 (Cauzione definitiva), Articolo 21 (Proprietà dei prodotti), Articolo 22 (Riservatezza), Articolo 23 (Risoluzione), Articolo 24 (Recesso), Articolo 25 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 26 (Subappalto), Articolo 27 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 28 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 29 (Responsabile del Servizio), Articolo 30 (Aggiornamento tecnologico), Articolo 31 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 32 (Foro
competente), Articolo 33 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 34 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 37 (Clausola finale).
IL FORNITORE