CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
COMUNE OBČINA MONRUPINO - REPENTABOR
C.A.P. 34016 - COL, 37 (TS) - TEL. 000.000000 - FAX 000.000000
Allegato a
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
ART. 1 - Oggetto del servizio:
Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio di intermediazione assicurativa finalizzata allo svolgimento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di pertinenza del Comune di Monrupino- Repentabor, comprese tutte le attività di assistenza e di collaborazione per definire i contenuti dei contratti assicurativi nonché le attività successive relative alla gestione dei sinistri, sia attivi che passivi, e ai risarcimenti e/o indennizzi dei relativi danni.
ART. 2 - Descrizione del servizio
Il servizio dovrà essere eseguito in conformità ai seguenti parametri e modalità
1. Individuazione, analisi e valutazione dei rischi.
L’analisi dei rischi finalizzata all'elaborazione del nuovo piano di sicurezza del Comune di Monrupino- Repentabor attraverso l'identificazione e la valutazione dei rischi cui il Comune è esposto.
L'identificazione dei rischi si esplicita mediante:
• valutazione delle risorse interne (umane, patrimoniali, strumentali);
• rilevazione delle attività svolte dall'Ente, sia direttamente che mediante strutture esterne e/o convenzionate;
• individuazione per ogni settore dell'Ente dei pericoli e dei fattori aggravanti al fine di ricavare un quadro preciso dei danni possibili.
La valutazione dei rischi consiste nell’assegnare un valore all’impatto che un rischio determina sulle risorse del Comune in base ai seguenti parametri:
• indice di frequenza, attraverso cui classificare i rischi (frequente; probabile; possibile; molto frequente; raro, remoto; improbabile); le valutazioni dovranno essere proposte su ogni tipologia di rischio in relazione al numero degli eventi dannosi subiti, riscontrabili dalla storicità del rapporto assicurativo;
• gravità, attraverso la quale classificare l’entità dei danni in termini di impatto sul Bilancio (lieve- trascurabile; modesto; consistente - rilevante notevole; ingente; catastrofico); la gravità viene valutata con parametri riferiti all’incidenza della sinistrosità così classificata nel contesto del bilancio di spesa corrente
2. Implementazione del programma assicurativo in relazione alle attività del Comune. Analisi specifica per le diverse aree di rischio:
• tutela del patrimonio immobiliare e mobiliare: per la copertura dei beni di proprietà e/o in disponibilità/uso dovranno essere valutati:
o congruità delle somme assicurate;
o l’entità degli scoperti, delle franchigie e dei limiti di indennizzo;
o l’adeguatezza delle condizioni normative rispetto ai rischi rilevati;
o la congruità della spesa.
• tutela delle responsabilità (responsabilità civile, ambientale e responsabilità patrimoniale): la valutazione dovrà riguardare la congruità dei massimali assicurati, segnalando altresì i punti di maggiore criticità nelle attuali condizioni normative fornendo testi e clausole costantemente aggiornati alle modifiche normative e agli orientamenti della giurisprudenza al fine di massima tutela
• obblighi contrattuali: la valutazione dovrà riguardare l’aderenza delle coperture assicurative con quanto previsto dalla normativa in tema di contratti di lavoro, al fine di escludere profili di illegittimità nella spesa assicurativa.
Esame della sinistrosità e del sistema di gestione dei sinistri: l’attività si dovrà basare sulla classificazione delle statistiche di seguito riportate, con particolare riferimento al settore di Responsabilità civile, secondo un’impostazione che terrà in prevalente considerazione:
• controllo delle tipologie dei fatti che hanno originato richieste di risarcimento da parte di Terzi, del numero dei risarcimenti effettivamente liquidati e della loro entità;
• analisi dei danni subiti dai beni di proprietà del Comune o altri eventuali accadimenti dannosi.
• analisi dei danni subiti dalle persone.
Questo lavoro è finalizzato a formulare un quadro globale della sinistrosità per tipologie di fatti, frequenza di accadimento, gravità (magnitudo) dei danni. Una volta ottenuta una mappatura dei rischi sarà possibile definire l’impostazione del nuovo programma assicurativo con l’obiettivo del massimo contenimento del costo del rischio.
3. Messa a punto del programma assicurativo del Comune.
Al termine del processo di individuazione, analisi, valutazione e gestione dei rischi dovrà essere predisposto un nuovo programma assicurativo per il Comune di Monrupino-Repentabor con le seguenti caratteristiche:
• primaria tutela dell’interesse pubblico;
• qualità della contrattualistica (migliore contenuto delle garanzie e riduzione dei rischi esclusi e/o non compresi)
• leggibilità e chiarezza dei contratti (per evitare di esporre il comune ad interpretazioni strumentali e contestazioni da parte dell’Assicuratore in caso di sinistri);
• remunerabilità (equilibrio raggiunto nella definizione del premio e delle franchigie in polizza);
• semplicità di gestione (numero minimo di contratti, livellamento e stabilizzazione dei tempi previsti per gli adempimenti);
• controllo della Stazione Appaltante sui pagamenti dei sinistri da parte dell’Assicuratore.
4. Assistenza nell’espletamento delle procedure di gara.
Istruttoria - consulenza e assistenza
Il Comune dovrà essere affiancato da personale specializzato per la predisposizione di atti tecnici ed amministrativi e della relativa documentazione necessaria ai fini del procedimento di acquisto del servizio assicurativo.
Nei casi in cui è ammesso il ricorso alla procedura negoziata verrà fornito ogni tipo di supporto ai fini dell’impostazione dei caratteri della procedura adottata e della relativa conduzione.
Nell’ipotesi di aggiudicazione secondo l'affidamento per offerta economicamente più vantaggiosa dovranno essere effettuati appositi incontri per la definizione condivisa e congiunta dei criteri di valutazione e di ponderazione da adottarsi in sede di valutazione.
Dovrà poi essere garantita la predisposizione di eventuali bandi di gara, del regolamento/disciplinare, degli eventuali allegati, del timing per l’aggiudicazione, dei capitolati di gara per ogni singola polizza e dell’ulteriore documentazione necessaria entro 10 giorni dalla acquisizione completa dei dati e delle informazioni conseguenti all’approfondimento dell’analisi del rischio.
Assistenza nella fase di gara e di aggiudicazione
Il broker dovrà prestare assistenza qualificata nelle seguenti fasi:
• durante lo svolgimento della gara: al fine di fornire supporto esterno alla Commissione Aggiudicatrice, per la valutazione delle offerte;
• a gara conclusa: predisposizione di una relazione sull’esito complessivo dell’appalto, comparando la situazione in corso prima dell’espletamento della gara con i risultati ottenuti;
• in caso di esito negativo della gara: provvedere a ricercare le Compagnie Assicuratrici disponibili ad assumere i rischi oggetto della gara, fornendo tutte le opportune spiegazioni e motivazioni tecniche a sostegno dell’eventuale aggiudicazione in sede negoziata.
Ad aggiudicazione avvenuta, svolgimento delle seguenti attività:
• richiedere alle Compagnie aggiudicatane l’emissione dei contratti e la copertura dei rischi alle condizioni di gara;
• controllare che i contratti siano emessi correttamente, nella piena conformità e nel rispetto delle condizioni normative ed economiche offerte in sede di gara;
• trasmettere le copie dei contratti all’ Amministrazione, unitamente all’estratto conto dei premi da pagare;
• caricare i contratti su apposito sistema informatico (Broker), onde consentirne la gestione sia amministrativa, che contabile attraverso il costante e periodico monitoraggio delle scadenze a garanzia della piena efficacia delle clausole da rendere operanti in caso di sinistro.
5. Modalità di gestione del programma assicurativo.
La gestione tecnica dei contratti assicurativi dovrà avvenire mediante il costante aggiornamento in base alle variazioni incorse:
• nei rischi (variazione di somme assicurate a seguito di acquisizioni e/o alienazioni di beni, variazione delle persone assicurate, etc.);
• nella normativa inerente le Amministrazioni pubbliche;
• nelle politiche di assunzione dei rischi delle Compagnie.
La gestione ordinaria dei contratti assicurativi comprende le seguenti attività:
• segnalazione preventiva delle scadenze e degli adempimenti relativi alle regolazioni premio;
• incasso dei premi;
• consegna delle quietanze;
• procedure per la prevenzione delle scoperture.
6. Modalità di gestione dei sinistri.
In accordo con il Comune dovrà essere predisposta una specifica procedura volta a disciplinare in forma sintetica e dettagliata l’elenco degli adempimenti a carico dell’ufficio sinistri della società di brokeraggio.
Fase 1. Analisi e consulenza preliminare
In seguito a segnalazione/denuncia da parte del Comune, l’Ufficio Sinistri dovrà:
• eseguire un’analisi preliminare dell’evento dannoso, determinando una prima classificazione dello stesso (tipologia, origine, cause, entità del danno, gravità);
• definire la più adeguata procedura di gestione da applicare;
• nel caso si rilevi una carenza di informazioni o documentazione necessaria ad una corretta apertura del sinistro: provvedere a contattare il Comune per l’integrazione della denuncia e l’allegazione documentale;
• in caso di eventi di particolare gravità e di particolari implicazioni (casistica predefinita, concordata e descritta nel manuale operativo) provvedere tempestivamente a contattare il Comune per l’attivazione delle operazioni da compiere senza ritardo (atti urgenti ed indifferibili);
• in caso di evento che certamente non trova copertura nei contratti esistenti, inoltrare immediatamente al Comune una comunicazione di non indennizzabilità debitamente commentata e motivata;
• nel caso si rilevi la formale (e sostanziale) completezza della documentazione pervenuta, attivare la procedura ordinaria di apertura del sinistro descritta nella fase 2).
Fase 2. Apertura, registrazione e notificazione del sinistro
Completata la fase di analisi preliminare, l’Ufficio sinistri dovrà procede con l'apertura della pratica mediante:
• registrare i dati di base necessari alla gestione della pratica sul sistema informatico aziendale per la gestione dei danni, producendo la relativa scheda sinistro ed attribuendogli un numero di rubricazione interno;
• inoltrare la conferma di apertura del sinistro, tramite fax od e-mail, riportante l’indicazione del numero di rubricazione del sinistro e l’eventuale indicazione della documentazione e/o delle informazioni integrative necessarie alla sua corretta gestione;
• inoltrare alla Compagnia (e/o al perito) della denuncia, con richiesta di attivazione delle procedure di gestione;
• creare un apposito fascicolo di archivio, contenente la scheda sinistro e copia di tutta la corrispondenza e della documentazione relativa al caso;
• sulla base della tipologia di evento e della conseguente procedura stabilita, annotare a sistema della successiva azione da eseguire per il prosieguo della pratica, fissando una precisa data di scadenza/verifica (tempistica prestabilita per casistica).
Fase 3. Assistenza nella trattazione del sinistro - istruttoria
Nella fase di gestione della pratica, l’Ufficio Sinistri dovrà:
• mantenere un costante monitoraggio dello stato di istruzione/avanzamento della pratica mediante preciso scadenzario, così da rilevare le posizioni inevase e procedere con gli eventuali solleciti;
• mantenere costantemente aggiornato il sistema informatico con tutte le informazioni/dati raccolti nelle diverse fasi di istruzione della pratica;
• curare i contatti tra i soggetti interessati alla valutazione del caso (uffici preposti, liquidatore, perito, medico legale, studi legali) al fine di agevolare una celere evasione dei rispettivi adempimenti di competenza;
• per i danni a cose: sollecitare il perito e assisterlo nelle operazioni di competenza sino alla definitiva consegna dell’elaborato peritale al liquidatore; verificare la corretta applicazione delle clausole contrattuali in caso di stipula di accordo conservativo (condivisione tra perito, Assicuratore, danneggiato) tra la Compagnia e il Comune; fornire supporto ai Responsabili del Comune nei casi dubbi;
• per i danni a persone, sollecitare il medico-legale (ove incaricato) e assisterlo nelle operazioni di competenza sino alla consegna del parere al liquidatore;
• sollecitare il liquidatore affinché provveda a formalizzare le determinazioni assunte sulla base dell’elaborato peritale (per danni a cose) o degli esiti dell’eventuale visita medico-legale (per danni a persone);
• nei casi più controversi, relazionare al Comune circa le intenzioni/determinazioni dell’Assicuratore, così da raccogliere l’eventuale benestare alla posizione dello stesso o concordare la necessità di ulteriori azioni di approfondimento del caso o legali; controllare le interruzioni del termine di prescrizione mediante apposito sistema informatico.
Fase 4. Definizione del sinistro: controllo esiti sinistro e riduzione tempi di definizione
Nella fase di definizione della pratica, l’Ufficio Sinistri dovrà:
• nel caso di mancato riconoscimento del diritto all’indennizzo al Comune, attivarsi affinché il liquidatore proceda con celerità all’inoltro della conseguente comunicazione di rifiuto di accoglimento motivata, e relazionare in proposito informando gli uffici comunali;
• nel caso di riconoscimento del diritto all’indennizzo per il Comune, attivarsi affinché il liquidatore proceda all’inoltro del relativo atto di quietanza; trasmette l’atto per la sottoscrizione previo controllo della congruità dell’importo proposto e della corretta applicazione del contratto; mantenere sotto controllo le successive fasi sino all’avvenuto pagamento;
• nel caso di rifiuto dell’offerta di indennizzo o di contestazione della reiezione, informare tempestivamente il Comune e, se necessario, concordare con l’Assicuratore la linea operativa per i successivi sviluppi;
• nel caso di vertenza in sede penale, prendere immediatamente contatti con i soggetti coinvolti, i legali designati e informa immediatamente l’Assicuratore e lo mantiene costantemente aggiornato sugli sviluppi della vertenza;
• nel caso di vertenza in sede civile, attivarsi affinché l’Assicuratore provveda all’immediato incarico del legale prescelto per l’assunzione della difesa del Comune in giudizio e fornire costante aggiornamento;
• una volta verificata la corretta chiusura della pratica di sinistro, registrare il tipo di definizione su sistema operativo e provvedere alla chiusura del fascicolo.
Fase 5. Analisi sull’andamento dei rischi: emissione di report statistici
Il broker dovrà provvedere all'analisi delle statistiche sinistri del Comune ed elaborare apposite relazioni sull’andamento del rischio e sulle azioni da intraprendere nel breve e medio termine. Detta analisi dovrà essere svolta dalle risorse appositamente dedicate e sarà strutturata come segue:
• analisi storica della sinistrosità e della tipologia dei danni che hanno riguardato il Comune e che permetta l’identificazione e la classificazione dei danni rispetto a specifici parametri quali per esempio: tipologia di prestazione ed aree interessate; tempi di liquidazione; differenziale tra richiesta economica e importo effettivamente liquidati;
• analisi dei dati raccolti in funzione dell’individuazione delle aree che rappresentano i punti di più elevata criticità;
• verifica delle procedure di gestione delle pratiche e del contenzioso vigenti, con particolare attenzione al passaggio delle informazioni ed alla qualità delle stesse, tra i vari soggetti coinvolti nella gestione dei danni;
• verifica delle informazioni fomite al danneggiato nei sinistri di responsabilità civile, in merito ai riferimenti, le procedure e le modalità di liquidazione del danno.
Il metodo, avente una valenza sia economica che organizzativa, dovrà consentire una mappatura dei dati e delle informazioni acquisite che potranno essere utilizzate per le esigenze gestionali dell'Ente, in particolare per eventuali interventi correttivi in tema di organizzazione dei servizi.
Servizi complementari alla gestione sinistri
Al fine si supportare al meglio le attività sopra descritte dovranno essere previsti i seguenti interventi:
• formazione specifica del personale preposto alla gestione dei sinistri;
• perizie di parte in caso di danno (supporto nella scelta del perito di parte nel contraddittorio con il perito dell’Assicurazione, al fine di addivenire ad un equo indennizzo, nonché alla corretta applicazione delle norme contrattuali).
Supporto informatico per la gestione dei sinistri.
La gestione e l’esecuzione dei sinistri dovranno essere supportate da idonei sistemi informatici, tali da garantire il monitoraggio costante delle attività, consentendo l’aggiornamento in tempo reale con un semplice collegamento a internet.
La piattaforma dovrà consentire:
• Il monitoraggio delle informazioni di dettaglio di ogni singola polizza (condizioni contrattuali, scadenze, importo del premio, eventuali regolazioni, franchigie)
• Il monitoraggio dei sinistri, con possibilità di interrogazione, analisi e reportistica dei flussi e sullo stato delle pratiche con particolare riferimento a quelle caricate sull’applicativo in modo da consentire periodicamente di conoscere l’andamento del carico di lavoro dell’Ufficio tramite l’indicazione delle pratiche gestite (numero complessivo sinistri, numero danni materiali, numero lesioni personali, numero ricorsi ecc.).
7. Elaborazione di un rapporto annuale.
Con cadenza annuale dovrà essere fornito un quadro sinottico riepilogativo in cui saranno riportati tutti i dati riferiti ai contratti assicurativi stipulati o gestiti nel corso dello svolgimento dell’incarico.
Per ciascuna polizza dovranno essere evidenziati:
• gli elementi identificativi del contratto;
• le somme o massimali assicurati e principali limiti di indennizzo;
• le tabelle delle franchigie e scoperti applicabili al contratto;
• il premio annuo lordo;
• note e commenti.
Tale quadro dovrà essere complementare alla presentazione di una relazione analitica riguardante:
• l’attività svolta nell’anno o nel periodo posto sotto osservazione;
• l’andamento dei rischi in modo da rappresentarne le principali criticità con indicazioni delle azioni e degli interventi possibili sulle stesse ed attuabili nel breve- medio- lungo termine;
• azioni, obiettivi e correttivi che, indipendentemente dalle risultanze sull’andamento dei rischi, appaiano opportuni e/o necessari in ordine alle mutate condizioni dei servizi, alla evoluzione del mercato assicurativo ai fini di un costante aggiornamento/adeguamento del sistema assicurativo del Comune.
8. Assistenza presso l'Amministrazione Comunale.
Il broker dovrà garantire l'assistenza a favore del Comune mediante personale specializzato nella gestione dei sinistri, per tutta la durata contrattuale per:
• partecipazione a riunioni programmate (almeno tre riunioni annuali);
• discussione delle problematiche relative ai sinistri di maggiore gravità.
9. Altri servizi.
• individuazione di obblighi assicurativi da porre a carico di Terzi che stipulino
• convenzioni/contratti con il Comune;
• gestione della sicurezza del Parco Veicoli, mediante assistenza nell'individuazione di interventi in grado di ridurre la frequenza e l'entità dei danni riferiti al parco veicoli del Comune.
• consulenza relativa alle società partecipate/controllate del Comune per quanto concerne l’analisi e la valutazione del programma assicurativo delle Aziende partecipate/controllate, anche al fine di valutare gli eventuali rischi interconnessi con l'Ente.
ART. 3 - Durata del servizio
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo avrà durata quinquennale a partire dalla data di stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario o dalla data di consegna del servizio sotto le riserve di legge.
ART. 4 - Obblighi del Comune Il Comune di Monrupino-Repentabor si obbliga a:
• citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
• non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, peraltro non vincolante per il Comune;
• fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.
ART. 5 - Obblighi del broker
Il Broker affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'interesse del Comune di Sgonico-Zgonik, osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Ente stesso fornirà. Egli dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.
Sono a carico del Broker aggiudicatario, tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.
Il Comune di Monrupino-Repentabor ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005, imputabili a negligenze, errori, omissioni.
ART. 6 - Prerogative del Comune Resta di esclusiva competenza del Comune di Sgonico-Zgonik:
• la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
• la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
• l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
• la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.
ART. 7 - Pagamenti dei premi assicurativi
Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati e/o negoziati a partire dalla data di conferimento dell’incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune di Monrupino-Repentabor, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.
In ordine all’efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o attestazione di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Xxxxxx sarà ritenuto a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.
ART. 8 - Valore
Il valore presunto dell’appalto quinquennale è pari ad Euro 7.000,00, calcolato applicando un’aliquota provvigionale del 14% sull’ammontare dei premi assicurativi versati mediamente dal Comune di Monrupino – Repentabor (complessivamente pari a 9.800,00 € circa).
ART. 9 - Inadempimenti e penalità
Il Comune ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il regolare funzionamento ed andamento del servizio.
Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale, il Comune di Monrupino – Repentabor procederà a formalizzare contestazione scritta, assegnando al Broker un termine congruo per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.
In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte dell’Amministrazione, a giustificare il comportamento del Broker verrà applicata, il contratto si intenderà risolto.
In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di incamerare, anche in parte, la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto di recesso di cui al comma precedente.
La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice.
ART. 10 - Garanzia definitiva
L’aggiudicatario dovrà presentare, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, una cauzione definitiva calcolata come disposto dall’art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.
La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia sarà svincolata ai sensi dell’art. 103 sopra citato.
ART. 11 - Spese contrattuali
Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.
ART. 12 - Effetti obbligatori del contratto
Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l’Amministrazione solo dopo l’esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa.
ART. 13 - Divieto di cessione del contratto e subappalto È vietata a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dell’art. 105 del DLgs 50/2016.
ART. 14 - Obblighi e responsabilità dell’impresa aggiudicataria
L’impresa aggiudicataria è l’esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addette all’esecuzione dell’appalto di cui al presente capitolato.
L’impresa di brokeraggio dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.
L’impresa si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dall’ente.
ART. 15 - Foro competente
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.
Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il Tribunale di Trieste.
ART. 16 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Monrupino-Repentabor.
ART. 17 - Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003:
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fomite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
• le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
• i dati fomiti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
• il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara;
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
• il personale interno dell’amministrazione;
• i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
• ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
• i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
• soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il Responsabile di PO del Servizio Tecnico e Tecnico-manutentivo, ing. Xxxx Xxxxxxx.
Il fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Il fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all’Amministrazione del Comune di Monrupino-Repentabor.
Il Responsabile di PO del Servizio Tecnico e Tecnico-manutentivo
ing. Xxxx Xxxxxxx