Modifiche al codice dei contratti pubblici)
PROPOSTE DI EMENDAMENTI AS 1248
Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”
Art. 1
(Modifiche al codice dei contratti pubblici)
All’ articolo 1 comma 1 aggiungere la lettera c) bis
c bis) All’articolo 31, comma 1, quarto periodo dopo le parole: “tra gli altri dipendenti in servizio” aggiungere le seguenti parole: “anche assunti con contratto a tempo determinato o dipendenti della Centrale di committenza di cui, eventualmente, fa parte l’ente locale. Qualora sussistano gravi e documentate carenze di professionalità adeguate all’interno dell’Ente locale è consentito altresì affidare le funzioni di RUP ad un professionista esterno individuato con le procedure di evidenza pubblica cui al presente codice”
Motivazione
La proposta emendativa si rende necessario in quanto spesso i piccoli comuni sono in difficoltà ad individuare RUP tra i dipendenti in servizio e quindi, in caso di accertata carenza di organico, potranno ricorrere a personale a tempo determinato, anche della centrale di committenza di cui fa parte l’ente locale. Inoltre viene prevista la possibilità di affidare le funzioni di RUP ad un soggetto esterno, in caso di gravi e documentate carenze di professionalità adeguate all’interno dell’Ente.
Art. 1
(Modifiche al codice dei contratti pubblici)
All’art. 1 comma 1 lettera i) premettere il punto
01 )Al comma 1 sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo ed aggiungere il seguente periodo: “Negli appalti relativi a lavori pubblici, l’affidamento può avere ad oggetto:
a) la sola esecuzione sulla base di un progetto esecutivo avente i contenuti di cui all’articolo 23 comma 8;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e avente i contenuti di cui all’articolo 23 comma 7 ;
I commi 1 bis e 1 ter sono abrogati
Conseguentemente sopprimere i punti 1 e 2 della lettera i) e il punto 3) della lettera mm)
Motivazione
L’obbligo di dover andare in gara con la sola progettazione esecutiva ha rappresentato un ostacolo al percorso di crescita degli investimenti, tanto più se
legato alla difficoltà di individuare risorse e figure professionali per le sole progettazioni. Occorre ripristinare la possibilità di ricorrere all’appalto integrato per la realizzazione di investimenti pubblici a regime e non solo come periodo transitorio per i progetti definitivi approvati entro il 31.12.2020, consentendo alle stazioni appaltanti di ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base comunque, obbligatoriamente, di un progetto definitivo, considerato il fatto che quest’ultimo definisce completamente l’opera e deve essere già munito “di tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché della quantificazione del limite di spesa per la realizzazione..( articolo 23 comma 7)”. La garanzia dunque rispetto alla centralità e alla qualità del progetto è data dal rafforzamento dei contenuti dei singoli livelli di progettazione di cui al succitato articolo 23 e dall’obbligo, dal 2019, della progettazione in BIM. Inoltre l’appalto integrato appare maggiormente coerente – se del caso – con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa che consente al mercato di esprimere le reali migliorie progettuali. Infine, una sensibile rivalutazione dello strumento dell’appalto integrato è stata già compiuta nel decreto correttivo, così come nelle norme derogatorie per il suo utilizzo, introdotte per il sisma del Centro Italia e le Universiadi 2019.
Art. 1
(Modifiche al codice dei contratti pubblici)
All’art. 1 comma 1 dopo la lettera cc) inserire una lettera
cc-bis) All’art. 157, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: “ 100.000 euro” con le parole:” 209.000 euro” e al secondo periodo, sostituire le parole:”
100.000 euro” con le parole:” 209.000 euro”
Motivazione
La semplificazione delle procedure relative agli incarichi di progettazione è necessaria per velocizzare le procedure di programmazione e affidamento di opere pubbliche.
In base all’art. 36, comma 2, lett. b, del Codice, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35, per le forniture e i servizi, può procedersi mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. La soglia di cui al richiamato art. 35, per le amministrazioni aggiudicatrici sub- centrali, è di euro 209.000. L’articolo 157 comma 2 del Codice, che disciplina gli incarichi di progettazione, abbassa tale soglia a 100.000 euro, con evidente disparità di trattamento nell’ambito della categoria di servizi. Considerando che viene richiesto dalla normativa un progressivo incremento qualitativo e quantitativo delle attività progettuali e direzionali, con parallelo incremento dei relativi importi, sono sempre di più i casi ricadenti tra le due soglie. Ciò diventa causa di notevoli rallentamenti nelle procedure propedeutiche all’esecuzione dei lavori pubblici.
Qualificazioni stazioni appaltanti e CUC
Art. 1
(Modifiche al codice dei contratti pubblici)
All’art. 1, comma 1 , dopo la lettera g) aggiungere la seguente
g bis) All’articolo 38 comma 1, ultimo periodo, dopo le parole “soggetti aggregatori” sopprimere la parola “regionali”
Motivazione
Tutti i soggetti aggregatori hanno già conseguito una certificazione triennale in ANAC relativamente all’aggregazione degli acquisti per forniture e servizi di categorie merceologiche individuate con DPCM annuale e su questo non è necessaria un’ulteriore qualificazione.
L’emendamento serve a chiarire che sono iscritti di diritto nell’elenco ANAC tutti i soggetti aggregatori previsti nell’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, ovvero i soggetti aggregatori regionali e locali (città metropolitane) che operano in ambito regionale e che hanno già conseguito una certificazione triennale in ANAC relativamente all’aggregazione degli acquisti per forniture e servizi.
g ter) Al comma 3 dopo la parola “relazione”, abrogare le parole “ai seguenti” e sostituirle con le seguenti parole: “a uno o più dei seguenti”
Motivazione
Il correttivo serve a chiarire che la qualificazione delle SUA e delle CUC sia possibile per il complesso delle attività di cui all’articolo 38 del Codice Appalti ma relative ad ogni singolo ambito: 1. Programmazione e progettazione; 2. affidamento; 3. verifica e esecuzione del contratto.
In sostanza occorre consentire alle SUA e alle CUC di qualificarsi per svolgere anche singolarmente ciascuno dei tre ambiti di attività previsti dalla norma.
Inoltre, i soggetti aggregatori Città Metropolitane e Province ( articolo 9 comma 2 DL 66/2014, convertito in legge n. 89/2014) devono – al pari dei soggetti aggregatori regionali – essere considerati qualificati di diritto, al fine di poter svolgere funzioni di CUC e SUA in ambito regionale anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3 dello stesso articolo 9 della surrichiamata norma.
Articolo 22.
(Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione)
Unità di Personale dei Comuni e permessi per Amministratori locali *
12 a) Alla rubrica eliminare la parola «tecnico» e inserire infine le parole «, nonché relative agli amministratori locali».
12 b) Al comma 2 prima della lettera a) inserire la seguente «0a) al comma 1) dopo le parole “ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile” inserire le parole “e di polizia locale”».
12 c) Al comma 2 prima della lettera a) inserire la seguente «0a) al comma 1) dopo le parole “fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018” inserire le parole “e di mille unità per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021”
».
12 d) Al comma 2 prima della lettera a) inserire la seguente «0a) al comma
1) primo periodo e al comma 1-bis dopo le parole “, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” inserire le parole “e di cui all’articolo 9, comma 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160” ».
12 e) All’art.22 comma 2 lett. a) sono aggiunte infine le seguenti parole “con scadenza successiva al 31/12/2020”.
12 f) Dopo il comma 4 è inserito il seguente: «5. Al comma 29 dell’art. 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito in legge 4 dicembre 2017 n. 172, le parole “elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti”, sono da intendersi “elevate a 96 ore per i sindaci, gli assessori, i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti”».
Alternativamente
12 g) Dopo il comma 4 è inserito il seguente: «5. Al comma 29 dell’art. 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito in legge 4 dicembre 2017 n. 172, le parole “elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti”, sono da intendersi “elevate a 96 ore per i sindaci, gli assessori, i presidenti dei consigli comunali. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa', e' data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle
disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale.
Motivazione
Si chiede di intervenire sull’articolo 50-bis del decreto legge n. 189/2016 prevedendo l’innalzamento del numero di unità di personale che i comuni interessati dagli eventi sismici possono assumere a tempo determinato da 700 a 1000 unità per le annualità 2019, 2020 e 2021, inserendo anche la possibilità di assumere anche con c, oltre al personale tecnico e amministrativo, quello di polizia locale per le attività di vigilanza.
Le ulteriori unità amministrative e tecniche serviranno per accelerare la conclusione delle pratiche per la ricostruzione pubblica e privata, mentre il personale di polizia locale è necessario per le necessarie verifiche sugli abitanti delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) e su eventuali abusi edilizi non sono facilmente gestibili da comandi di Polizia Locale cui fanno capo pochi agenti. Inoltre, l’enfasi mediatica sugli eventi sismici ha attivato una serie di iniziative sul territorio, ponendo le aree al centro di nuovi interessi turistici , che richiede altresì l’intervento di personale per attività di viabilità e controllo del territorio.
Il blocco delle assunzioni previsto dall’art. 9, comma 1 quinquies del D.L. n. 113/20106 penalizza uffici a contabilità semplificata. Che diversamente subirebbero un notevole rallentamento a causa di incombenze che non li riguardano.
Per quanto concerne i permessi degli amministratori permessi dei Comuni terremotati, la proposta di interpretazione autentica della norma vigente, è volta evidentemente a consentire una maggiore disponibilità di ore di per poter seguire le difficili fasi dell’emergenza sismica e post sismica, è necessaria per chiarire ogni possibile dubbio riguardo alla ratio della stessa norma. Stanno sorgendo alcuni dubbi interpretativi in riferimento al raddoppio dei permessi che, se inteso unicamente per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti come potrebbe apparire ad una lettura letterale della disposizione vigente, ne potrebbero beneficiare solo circa il 5% dei Comuni terremotati. Ad ulteriore sostegno di tale interpretazione, si richiama il dettato dell’art. 79, comma 4, del DLgs. n. 267/2000 che riferisce la soglia demografica dei 30.000 abitanti unicamente ai Presidenti dei Consigli comunali. Si propone come alternativa anche di accompagnare la suddetta disposizione, nei soli comuni nei quali un'ordinanza sindacale sia stata perimetrata una 'zona rossa', la facoltà di applicare l'indennità di funzione classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti con oneri a carico del bilancio comunale
Art. 23
(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)
Anticipazioni di cassa ai Comuni per stipendi e CAS *
Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:
« bb) All’articolo 4 dopo il comma 4 è inserito il seguente «4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell’articolo 50-bis e per l’erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all’annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell’annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all’annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell’annualità 2020.
Motivazione
Si chiede di prevedere l’erogazione di anticipazioni di cassa da parte dei Commissari delegati ai comuni per la sola parte relativa al pagamento degli stipendi del personale assegnato a seguito dell’emergenza e per l’erogazione dei CAS, sulla base dei rendiconti relativi alle annualità precedenti a quelle in corso.
Articolo 23
(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016)
Anticipazioni di tesoreria *
Dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera
“f) all’art. 44 aggiungere il seguente comma 7:
7. Per i comuni di cui agli allegati n. 1 – 2 e 2 bis l’anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all’esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza.”
Motivazione
La presente proposta di modifica è necessaria al fine di consentire ai Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 di poter effettuare i pagamenti a favore delle Ditte che hanno svolto lavori, opere e servizi nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Si sottolinea, infatti, che i tempi per il rimborso delle spese anticipate dai Comuni (fondi dell’emergenza) da parte della Regioni sono lunghi a causa dell’obbligo di una puntuale rendicontazione da parte dei Comuni.
Art. 25
(Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali)
Sospensione mutui *
Alla fine della rubrica inerire le seguenti parole «e altre disposizioni in materia di finanza locale e d contabilità»
Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
“3. Il comma 1 dell’articolo 44 del 17 ottobre 2016, n. 189 è sostituito dal seguente:
“1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all’allegato 2-bis,
è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,8 milioni di euro per l’anno 2019 e a 3,8 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 52.
Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019 e nell’esercizio 2020 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il dispositivo di cui al periodo precedente si applica anche ai mutui erogati dall’Istituto del Credito Sportivo.
Con riferimento ai mutui erogati da altri istituti di credito privati, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, a verificare le condizioni per definire, previo accordo con l’ABI, le modalità di applicazione del presente articolo.”»
Motivazione
Si chiede di prevedere che per i mutui contratti dai comuni del cratere, oltre che con CdP anche con ICS, possa essere sospeso il pagamento delle rate in scadenza degli stessi, indipendentemente dal soggetto con cui questo è stato assunto (e quindi non solo CDP come attualmente previsto). Inoltre la richiesta prevede tale sospensione a valere per l’intero triennio 2018-2020 (anziché 2016-2017). Si demanda al Ministero dell’Economia e delle Finanze e a Banca d’Italia la verifica delle condizioni di applicazione di una previsione analoga per i mutui erogati da soggetti privati. .
Svolgimento anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 *
Aggiungere il seguente articolo
Dopo l’articolo 26 inserire il seguente
“Articolo 26 –bis
Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021
All’articolo 18-bis del decreto legge decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente “Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021”
b) al comma 1 le parole” e 2018/2019” sono sostituite dalle parole “, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021”;
c) al comma 1, lettera a) le parole” e 2018/2019” sono sostituite dalle parole “, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021”;
d) al comma 2 le parole “ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019” sono sostituite dalle parole “,euro 4,5 milioni in ciascuno degli anni 2019, 2019 e 2020”
e) al comma 5 le parole “4,5 milioni nell'anno 2019” sono sostituite dalle parole “ed euro 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021”
f) al comma 5 lettera b-ter le parole “quanto a euro 900.000 nell'anno 2019” sono sostituite dalle parole “quanto a euro 000.xx ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021”.
Motivazione
E’ necessario estendere per almeno altri due anni scolastici la previsione di misure specifiche volte ad assicurare il funzionamento delle scuole presenti nelle aree colpite dal sisma.