Allegato 4 alla Proposta di DGR n 76 del 16/11/2022
Allegato 4 alla Proposta di DGR n 76 del 16/11/2022
SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE AMBIENTE E CLIMA E FONDAZIONE XXXXXX XXXX PER IL MONITORAGGIO GENETICO DEL LUPO NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO LIFE WOLFALPS EU-LIFE18 NAT/IT/000972: “AZIONI COORDINATE PER MIGLIORARE LA COESISTENZA LUPO-UOMO NELL’AREALE ALPINO
(art. 15, L. 241/90)
Tra
Regione Lombardia, Direzione Ambiente e Clima, Unità Organizzativa Sviluppo Sostenibile e tutela delle risorse dell’Ambiente, Struttura natura e biodiversità, di seguito denominata “Regione”, con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx x. 0, Codice Fiscale 80050050154, rappresentata ai fini del presente Accordo dal Direttore Generale Xxxxx Xxxxxxx;
E
la Fondazione Xxxxxx Xxxx – Centro Ricerca e Innovazione, di seguito denominata “FEM”, con sede legale in 00000 Xxx Xxxxxxx xxx’Xxxxx (XX) – Xxx X. Xxxx x. 0, X.X. x. 02038410227, recapito telefonico: 0461-615427, e-mail/pec: xxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxx.xx, in persona della Dirigente del Centro Ricerca e Innovazione, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx autorizzato alla stipula del presente atto, giusta procura conferita dal Presidente in data 30 aprile 2021 (Rep. n. 21724, Raccolta n. 15097, registrata a Trento in data 17 maggio 2021 al n. 12262)
di seguito denominati individualmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”.
PREMESSO CHE
la Convenzione sulla Diversità Biologica firmata a Rio de Janeiro il 5/6/1992, ratificata dall’Italia con legge 124/1994, ha come scopo la conservazione della diversità biologica, l’uso sostenibile delle sue componenti e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche;
l’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile prevede in particolare il GOAL 15 “Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre”;
la Strategia nazionale per la biodiversità si configura quale strumento di integrazione delle esigenze di conservazione e di uso sostenibile della biodiversità nelle politiche di settore, come previsto dall’art. 6 della Convenzione sulla Diversità Biologica, a seguito dell’intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 7 ottobre 2010;
la Direttiva 92/43/CEE “Habitat” è lo strumento individuato dalla Commissione Europea per assicurare la salvaguardia della diversità biologica in Europa, attraverso la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
il DPR 357/97 è il “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
il PAF “Prioritised Action Framework” della Regione Lombardia per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3582 del 21 settembre 2020, indica le priorità per la tutela e il buon funzionamento della Rete Natura 2000 e le misure da realizzare, anche attraverso eventuali partnership con soggetti pubblici e privati e sistemi innovativi di finanziamento, e contiene le misure necessarie per mantenere o ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente delle specie di cui agli allegati II e IV della Dir. 92/43/CEE, tra cui il lupo (Canis lupus);
la D.G.R. 2363 del 30/10/2019 autorizza l’avvio delle attività del progetto LIFE WOLFALPS EU - LIFE18NAT/IT/000972: “Coordinated actions to improve wolf-human coexistence at the alpine population level" presentato nell’ambito del programma comunitario Life+, come previsto dal contratto “Grant Agreement LIFE18 NAT/IT/000972 - LIFE WOLFALPS EU” sottoscritto il 16 settembre 2019 tra la Commissione Europea e il capofila Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime e che vede la partecipazione di Regione Lombardia e di ERSAF in qualità di partner;
il suddetto progetto LIFE WOLFALPS EU, che ha preso avvio il 1 settembre 2019 e terminerà il 31 agosto 2024, contribuisce al conseguimento dell’obiettivo della Direttiva Habitat 92/43/CEE di favorire e migliorare lo stato di conservazione della specie lupo (Canis lupus) attraverso azioni volte a mitigare l’impatto del lupo sulla zootecnia di montagna, trovare un equilibrio fra mondo della caccia e presenza dei predatori, contrastare il bracconaggio e l’avvelenamento e controllare l’ibridazione lupo-cane, trovare e diffondere le migliori strategie di convivenza con la specie nelle zone collinari e pedemontane più vicine ai centri abitati, diffondere un’informazione corretta al pubblico basata su dati scientifici;
l’azione C.4 “Istituzione di un monitoraggio dello status della popolazione di lupo a livello alpino” prevede il monitoraggio della popolazione di lupo per la valutazione dello status di conservazione attraverso una stima dei parametri primari di popolazione, afferenti la dimensione (numero delle unità riproduttive e numero di individui), la distribuzione e la dimensione effettiva della popolazione ed eventuali ulteriori informazioni come il livello di connettività con la popolazione dinarica/europea centrale/appenninica;
Regione Lombardia, nell’ambito delle finalità istituzionali è competente per il monitoraggio dello stato di conservazione di specie e habitat ai sensi del DPR 357/97 e nell’ambito del progetto LIFE WOLFALPS EU è responsabile delle azioni di monitoraggio della presenza e della distribuzione del lupo sul territorio regionale pertanto ha interesse a sviluppare attività specifiche di monitoraggio genetico del lupo; tale azione concorre al perseguimento degli obiettivi previsti dal PAF “Prioritised Action Framework” della Regione Lombardia per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e dal Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/64 del 10.07.2018, in particolare per quanto declinato nell’Obiettivo Ter 9.5.208 “Valorizzazione del capitale naturale e salvaguardia della biodiversità”;
FEM è Ente di ricerca istituito dalla Provincia Autonoma di Trento con Legge provinciale n. 14/2005, riconosciuto come pubblica amministrazione limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, ai fini dell’applicazione della L. n. 241/1990;
FEM, tra i punti chiave della sua missione, realizza attività di ricerca, di educazione e d'informazione sugli ecosistemi alpini, con particolare riferimento agli aspetti forestali, floristici, faunistici, idrologici e idrobiologici, nonché la conservazione ed il recupero di aree a vocazione naturalistica. Sviluppa studi per la conservazione della biodiversità nel territorio trentino anche in considerazione dei cambiamenti climatici;
FEM e Regione Lombardia collaborano nell’ambito di progetti di monitoraggio delle dinamiche e distribuzione di popolazioni di carnivori minacciati nelle Alpi centro- orientali (Accordo tra FEM, Regione Veneto, Regione Lombardia, Prov. BZ, Prov. TN, Regione Friuli-Venezia Giulia e ISPRA, obiettivo ISPRA L00CGE16);
FEM ha inoltre già collaborato con l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste - Direzione Parco Nazionale dello Stelvio attraverso una convenzione quadro quinquennale, nell’ambito di attività tecnico-scientifiche finalizzate al monitoraggio, conservazione e gestione delle risorse naturali e della biodiversità (Accordo operativo tra la Fondazione Xxxxxx Xxxx ed ERSAF - Direzione Parco dello Stelvio).
Regione e FEM, ciascuno per la propria parte, favoriscono la collaborazione, nelle attività di ricerca, didattiche, di progettazione, studi e analisi, di organizzazione di workshop, seminari, convegni e di predisposizione di pubblicazioni, report, relazioni, elaborati grafici e digitali, mediante appositi accordi operativi;
CONSIDERATO CHE:
1. le analisi genetiche rivestono un ruolo fondamentale, sia per quanto riguarda il monitoraggio della popolazione di lupo ai fini della definizione della consistenza e distribuzione della specie e l’evoluzione delle stesse nel tempo;
2. il monitoraggio genetico non-invasivo permette di attribuire un campione biologico ad una determinata specie e di caratterizzare in modo univoco gli individui.
3. Il monitoraggio genetico svolto in coordinamento fra le istituzioni coinvolte nella tutela e gestione del lupo, è una conditio sine qua non per ottenere una stima della popolazione minima, e quindi per valutare nel tempo lo stato di conservazione della popolazione, in linea con quanto previsto dal DPR 357/1997 e s.m.i.,
4. l’art. 15 comma 1 della Legge n. 241/1990, “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che: “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
5. le Parti dichiarano altresì che la presente cooperazione è finalizzata a valutare e monitorare geneticamente la popolazione di lupo al fine di individuare idonee misure di conservazione ai sensi della normativa europea e nazionale sopra citata;
6. la finalità di tutela dell’ambiente e conservazione della fauna selvatica di cui al punto precedente è di interesse pubblico e rientra tra gli obiettivi istituzionali comuni affidati dal Legislatore alle Parti;
DATO ATTO CHE
per quanto sopra scritto, si configura di reciproco interesse ed utilità la collaborazione tra Regione Lombardia e FEM per l’attuazione di attività comuni di monitoraggio genetico della presenza e distribuzione della popolazione di lupo;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - (Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.
Art. 2 - (Oggetto)
Il presente accordo definisce la collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Xxxxxx Xxxx per il monitoraggio del lupo sul territorio lombardo con stime di distribuzione e consistenza della popolazione e l’attività di organizzazione, raccolta, supporto elaborazione dati dei monitoraggi della popolazione di lupo nel territorio lombardo – messa a punto di metodologie di analisi genetiche non invasive (tamponi fecali e salivari, peli, urina) e, in maniera occasionale e opportunistica, anche invasivi (tessuti muscolari e prelievi ematici), per la determinazione specifica e individuale dei campioni raccolti .
Obiettivo principale del progetto è lo studio della popolazione di lupo (Canis lupus) in Regione Lombardia ai fini di:
a. sviluppare attività di monitoraggio e conservazione delle popolazioni di lupo anche attraverso analisi genetiche di campioni biologici non-invasivi;
b. indagare le variazioni nel tempo dei principali parametri di popolazione (distribuzione, consistenza, numero di branchi, successo riproduttivo, mortalità) in coordinamento con ISPRA, e con quanto fatto nelle altre Regioni e Province dell’arco alpino, e in coordinamento con i partner del progetto LIFE WOLFALPS EU;
c. valutare l’utilizzo dei campioni raccolti per studi sulla composizione, sulla dieta e sulla salute dei branchi;
d. fornire le informazioni necessarie alla Regione per ottemperare agli obblighi di reporting sullo stato di conservazione della specie e sullo stato di attuazione delle disposizioni della Direttiva Habitat, ex art. 11 e art. 17.
Il progetto si configura come una ricerca scientifica finalizzata alla gestione della specie sul territorio lombardo.
Art. 3 - (Impegni delle parti)
Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi indicati all’Art. 2:
Regione Lombardia si impegna a:
1. supervisionare, l’attuazione dell’Accordo;
2. coordinare la raccolta dei campioni da parte dei soggetti coinvolti nel monitoraggio nell’ambito di funzioni istituzionali e del progetto LIFE WOLFALPS EU. Al momento della spedizione, i soggetti coinvolti nel monitoraggio comunicheranno per le vie brevi l’avvenuto invio, tramite posta elettronica, agli indirizzi xxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx, xxxxxx.xxxxx@xxxxx.xx e xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, riportando sinteticamente il numero di campioni spediti, la località di raccolta e le coordinate geografiche;
3. contribuire alla copertura delle spese sostenute da FEM per garantire l’attuazione della analisi genetiche (genotipizzazione individuale) dei campioni, analisi e trattamento dei dati, per un massimo di € 15.000,00 (quindicimila/00), fuori campo Iva Art. 4 DPR 633/72, secondo le modalità definite all’art. 5;
FEM si impegna a:
1. definire e trasmettere i protocolli di raccolta e conservazione dei campioni biologici destinati alle identificazioni genetiche, l’annotazione dei dati di campo relativi a ogni campione e l’inserimento dei dati nel database. I campioni non rispondenti a quanto previsto dal protocollo (per esempio non conservati in maniera adeguata e nelle idonee provette, oppure privi di etichetta o con identificativo non rispondente alla codifica ufficiale, o ancora senza dati di riferimento nel database e così via) non potranno essere analizzati.
2. Analizzare con un set marcatori microsatelliti, secondo i protocolli stipulati da ISPRA e adottato dal progetto LIFE WOLFALPS EU, un massimo di 150 campioni biologici che saranno costituiti sia da campioni non-invasivi (tamponi fecali e salivari, peli, urina) che occasionalmente da campioni invasivi. I campioni invasivi saranno: i) tessuti muscolari o prelievi ematici recuperati da carcasse; ii) tessuti muscolari o prelievi ematici campionati in vivo da animali soccorsi a seguito di incidente oppure da animali catturati nel corso di interventi di neutralizzazione riproduttiva di presunti ibridi.
3. Fornire i materiali (provette, Genotube (tamponi), contenitori, altri materiali e sostanze conservanti utili) necessari per la raccolta e la conservazione di tutte le tipologie di campioni biologici previsti dal progetto ed in numero sufficiente a conservarne le aliquote di massimo 150.
4. Restituire i risultati con cadenza semestrale attraverso il database di scambio. I risultati comprenderanno: genotipo dell’individuo, genere (maschio o femmina), specie. Per una migliore comprensione della demografia della parte di popolazione campionata, anche ai fini della conservazione del lupo, saranno fornite le informazioni sulle relazioni parentali tra individui campionati, laddove possibile dal punto di vista analitico. In caso si renda necessario effettuare analisi genetiche su animali rinvenuti vivi in maniera occasionale o catturati o nel caso di danni per i quali l’incertezza della dinamica dell’evento predatorio rendesse necessario un rapido riscontro genetico del predatore responsabile, FEM si impegna a restituire i risultati dell’analisi seguendo la procedura denominata “linea veloce”, con risposta nell’arco di tre settimane lavorative dal ricevimento del campione da parte della FEM. Tale procedura d’urgenza potrà essere attivata fino ad un massimo di venti casi.
5. Realizzare un report annuale, da presentare entro il mese di aprile dell’anno successivo a cui fa riferimento e presentare una relazione finale da trasmettere entro tre mesi dalla conclusione dell’accordo.
6. Ad esclusione dei campioni che restituiscono un risultato nullo, ovvero senza alcun DNA da interpretare, conservare per almeno 5 anni per ciascuno dei campioni biologici che danno un risultato valido una parte rappresentativa rimanente del campione stesso dopo le analisi e conservare il DNA da essi ottenuto adeguato per ulteriori analisi. Nel caso di campioni fecali prelevati tramite tampone non sarà possibile, a meno che non venga effettuato un doppio campionamento, conservare il materiale residuo in quanto viene interamente utilizzato durante la procedura di estrazione del DNA.
7. Svolgere, se necessario, formazione online in diretta sul campionamento e sul monitoraggio genetico del lupo.
8. Contribuire alla realizzazione delle attività oggetto dell’accordo mettendo a disposizione il proprio know-how tecnico e scientifico e assicurando la supervisione e lo svolgimento delle azioni da parte del proprio staff esperto sui temi considerati.
Oltre a quanto sopra previsto, le Parti si impegnano inoltre a:
1. Realizzare eventuali riunioni periodiche online o se necessario e possibile in presenza a cadenza annuale a seguito del ricevimento dei risultati genetici, ovvero quando necessario per la migliore pianificazione e monitoraggio delle attività oggetto dell’accordo;
2. Fornire chiarimenti sui campioni, sul database e su qualsiasi altro aspetto necessario a ottimizzare il lavoro delle parti;
3. Collaborare alla stesura dei report sullo status del lupo in Regione Lombardia e/o previsti dal progetto LIFE WOLF ALPS EU;
4. Collaborare congiuntamente alla realizzazione di lavori scientifici e divulgativi, qualora se ne evinca l’opportunità, relativamente ai dati ottenuti durante lo svolgimento delle attività del presente Accordo.
Art. 4 - (Modalità di esecuzione delle aĖvità)
Per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, le Parti potranno costituire un apposito gruppo di lavoro (GDL) composto da un numero di membri da definire in seguito, di ciascuna parte, in possesso delle competenze scientifiche e tecniche specifiche ed inerenti all’oggetto del presente Accordo, individuando ruoli e compiti di ciascun componente.
La partecipazione al gruppo di lavoro è a titolo gratuito.
L’Accordo si concluderà con una relazione congiunta che sintetizzi le attività svolte e le eventuali prospettive future di sviluppo della collaborazione.
Art. 5 - (Risorse finanziarie e modalità di liquidazione)
Nell’ambito del costo complessivo previsto per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo, che risulta pari a € 27.692,80 € (ventisettemilaseicentonovantadue/80) fuori campo Iva Art. 4 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 s.m.i.,
1) Regione Lombardia si impegna a contribuire alle spese sostenute da FEM per garantire l’attuazione alle analisi genetiche fino ad un massimo di 150 campioni biologici, analisi e trattamento dei dati raccolti per un massimo di € 15.000 (quindicimila/00) nelle annualità 2022- 2023-2024, secondo le seguenti modalità:
a. 5.000,00 € in conto corrente alla firma del presente accordo, entro il 30 novembre 2022;
b. 2.500,00 € in conto corrente alla presentazione del report afferente le analisi dell’anno 2022, da presentare entro il 30 aprile 2023;
c. 2.500,00 € in conto corrente alla presentazione del report afferente le analisi dell’anno 2023, da presentare entro il 30 aprile 2024;
d. 5.000,000 € in conto corrente alla presentazione, entro il 31 agosto 2024, presentazione del report afferente le analisi dell’anno 2024 e della relazione tecnica finale attestante le attività realizzate;
La competente Struttura “Natura e biodiversità” procederà alla liquidazione degli importi sopra indicati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento, previa verifica delle rendicontazioni trasmesse. Le note di addebito richieste di pagamento dovranno recare necessariamente la dicitura “LIFE18 NAT/IT/000972 LIFE WOLFALPS EU external assistance, azione C.4” e il CUP E85C18000010008.
2) FEM si impegna affinché, nel corso del 2022-2023-2024, vengano garantire le analisi di 150 campioni, di cui 130 in linea standard e 20 in necessità di linea veloce e concorrerà al finanziamento delle attività previste dal presente Accordo oltre che con i costi di parte dei materiali, attrezzature e anche, principalmente, con il conferimento della forza lavoro necessaria allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, in particolare contribuirà con un importo complessivo di 12.692,80 € suddiviso in:
- 7.212,80 € come spese del personale (Ore ricercatore FTR e FTR 4);
- 5.480.00 € relativi a oneri indiretti forfetari.
Il presente accordo è perfezionato mediante sottoscrizione digitale.
Art. 6 (Durata e decorrenza dell’Accordo)
La validità del presente Accordo di collaborazione decorre dalla data della sua sottoscrizione e si conclude entro e non oltre il 31 agosto 2024, in conformità alla scadenza del progetto “LIFE WOLFALPS EU – LIFE18 NAT/IT/000972”.
Qualora le parti valutino necessario proseguire la collaborazione, per il conseguimento dello scopo e delle finalità comuni di cui all’art.2, potranno, in presenza di specifica e reciproca disponibilità di bilancio, proseguire la collaborazione, approvando un apposito atto integrativo con le stesse modalità utilizzate per l’approvazione del presente accordo.
Art. 7 (Referenti dell’Accordo)
Per il corretto svolgimento e coordinamento delle attività previste sono individuati i referenti nelle persone di:
- per Regione Lombardia, DG Ambiente e Clima, il Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità: Xxxxxxxxxx Xxxxxxx;
- per Fondazione Xxxxxx Xxxx – Centro Ricerca e Innovazione, la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx
Art. 8 (Responsabilità dei contraenti)
In nessun caso una delle parti del presente Accordo potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall’altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall’esecuzione del presente Accordo.
Art. 9 (Proprietà dei risultati e pubblicazioni)
1. Ferma restando la titolarità esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e dei relativi diritti di proprietà intellettuale nell’ambito del presente Accordo (di seguito “Risultati Individuali”) in capo alla Parte che li ha conseguiti, le Parti concordano che tutti i dati e le informazioni conseguiti congiuntamente nell’ambito del presente Accordo nonché i relativi diritti di proprietà intellettuale (di seguito “Risultati Congiunti”) saranno di titolarità congiunta delle Parti medesime, secondo una proporzione di quote di contitolarità legata al concreto contributo (inventivo, finanziario e strumentale) prestato da ciascuna Parte per il loro conseguimento. Nel caso in cui tale concreto contributo non sia obiettivamente misurabile, e in assenza di accordi diversi tra le Parti, le quote di contitolarità sui risultati raggiunti saranno stabilite in misura paritaria.
2. Ciascuna Parte sarà libera di gestire, proteggere e valorizzare autonomamente i propri Risultati Individuali, anche mediante la concessione di licenze a terzi, a propria discrezione e senza limitazione alcuna.
3. Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui Risultati Congiunti che possano essere raggiunti nel corso delle attività di cui al presente Accordo. Nel caso in cui, nell’esecuzione del Progetto, si ottengano Risultati Congiunti che le Parti ritengano di proteggere attraverso il deposito di domanda di brevetto ovvero attraverso altre privative industriali, le Parti collaboreranno attivamente nella valutazione della effettiva brevettabilità ovvero proteggibilità mediante altre privative industriali di tali Risultati Congiunti.
4. È fatto comunque salvo il diritto morale del personale di ciascuna Parte, sia strutturato sia non strutturato, che abbia conseguito l’invenzione, di essere riconosciuto autore della medesima nella relativa domanda di brevetto ovvero di deposito di altra privativa industriale.
5. In relazione alla protezione e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale concernenti i Risultati Congiunti, le Parti rinviano alla stipulazione in buona fede di un accordo interistituzionale che ne definisca in dettaglio tutti gli aspetti.
1. Le Parti si impegnano a pubblicare o disseminare, in maniera congiunta e in modalità co- autorale, i Risultati Congiunti. In caso di pubblicazioni disgiunte, ciascuna pubblicazione dovrà menzionare che i Risultati Congiunti pubblicati sono stati raggiunti nell’ambito del presente Accordo.
2. Le attività di diffusione dei Risultati Congiunti (che includono ma non si limitano a pubblicazioni e presentazioni) dovranno avvenire senza compromettere la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, gli obblighi di riservatezza ed i legittimi interessi delle Parti medesime. A tal fine, nel caso in cui i Risultati Congiunti siano proteggibili mediante privativa industriale, le Parti si impegnano a subordinare il procedimento di pubblicazione o disseminazione al previo espletamento della procedura di deposito della domanda di privativa industriale.
Art. 10 (Controversie)
Qualsiasi controversia che dovesse nascere dalla interpretazione ovvero dall’esecuzione e dalla conclusione del presente Accordo è riservata, d’accordo le parti fra loro, alla giurisdizione esclusiva del foro di Milano.
Art. 11 (Obblighi delle Parti)
Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno rispettate le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie per il proprio personale impiegato.
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa prevista dalla normativa vigente (in particolare, responsabilità civile verso terzi per danni arrecati in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività previste dall’Accordo, e responsabilità per infortuni sofferti da prestatori di lavoro) del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, incluso il personale non dipendente, addetto a qualsiasi titolo alle attività previste dal presente Accordo, comprese le attività inerenti, accessorie e complementari. Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa suddetta nei confronti del proprio personale impegnato nell’attività prevista dall’Accordo anche presso i locali e i laboratori dell’altra Parte.
Art. 12 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
Ciascuna Parte garantisce, per gli aspetti di propria competenza, l’adempimento delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, prevedendo in particolare:
- la messa a disposizione di locali e attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti;
- la valutazione dei rischi per l’attività svolta nelle proprie sedi dal personale, dipendente e non, di appartenenza dell’altra Parte e la conseguente attuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie;
- l’informazione e l’addestramento nonché la sorveglianza del personale dell’altra Parte in relazione ai rischi specifici individuati dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- la messa a disposizioni dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
La formazione, l’informazione e la sorveglianza sanitaria del proprio personale sui rischi generali e specifici dell’attività sono in capo a ciascuna Parte in qualità di datore di lavoro.
Art. 13 (Deroghe e modifiche)
Qualsiasi deroga o modifica al presente Accordo di collaborazione dovrà essere espressamente approvata per iscritto fra le parti.
Art. 14 (Recesso)
Le Parti possono recedere dal presente Accordo, per mancanza di disponibilità economica, o per il venir meno dell’interesse pubblico, mediante comunicazione scritta a tutte le Parti da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il contributo alle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite e senza oneri aggiuntivi, a titolo compensativo, a carico delle Parti rimanenti.
Art. 15 (Trattamento dati personali)
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell’ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell’European Data Protection Board (EDPB).
Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente in relazione alle attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall’attuazione della stessa, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell’art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.
Art. 16 (Comunicazioni)
Le comunicazioni a carattere formale dovranno essere effettuate tramite PEC ai seguenti recapiti:
• xxxxxxxx_xxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx per Regione Lombardia;
• xxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxx.xx per Fondazione Xxxxxx Xxxx.
La variazione degli indirizzi PEC sopra indicati dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra Parte; fino all’avvenuta comunicazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si hanno per validamente effettuate.
Art. 17 (Domicilio)
Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo, le Parti eleggono il proprio domicilio: Regione Lombardia, in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx x. 0,
PEC: xxxxxxxx_xxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx;
Fondazione Xxxxxx Xxxx legale in X. Xxxxxxx xxx'Xxxxx (XX), Xxx Xxxxxx Xxxx x. 0, XXX: xxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxx.xx
Art. 18 (Norme Applicabili)
Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.
Art. 19 (Firma e registrazione ed oneri fiscali)
Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4, Tariffa Parte II,
D.P.R. n. 131/1986 a spese della Parte richiedente, ed è inoltre soggetto ad imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 dl 26/10/1972 e sue successive modifiche ed integrazioni.
L’imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale da FEM (ex art. 15 DPR 642/72) a seguito di autorizzazione delle Parti.
Il presente Accordo è sottoscritto in forma digitale in un unico originale ai sensi dell’art. 24, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Letto, confermato e sottoscritto Milano, lì
PER REGIONE LOMBARDIA
Il DIRETTORE Xxxxx Xxxxxxx
PER FONDAZIONE XXXXXX XXXX – Centro Ricerca e Innovazione IL DIRIGENTE (Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx)
Interruzione pagina
Allegato
SCHEDA ATTIVITA’
Descrizione: Attività di monitoraggio e organizzazione, raccolta, supporto elaborazione dati dei monitoraggi della popolazione di lupo (Canis lupus) nel territorio lombardo– messa a punto di metodologie di analisi genetiche non invasive per la determinazione specifica e individuale dei campioni raccolti |
Obiettivi: In Italia, il lupo (Canis lupus), dopo una fase di forte contrazione avvenuta fino agli anni settanta, ha ricolonizzato i territori di gran parte della dorsale appenninica centrale, raggiungendo poi verso la metà degli anni ottanta i settori più settentrionali della catena montuosa, a partire dagli anni novanta ha raggiunto i territori piemontesi, le alpi svizzere e successivamente la colonizzazione è proseguita su tutto l’arco alpino da animali in dispersione da ovest (Piemonte e Confederazione Elvetica) e da est (Slovenia). Ad oggi, sulla base del primo report nazionale della distribuzione e consistenza del lupo relativo al periodo 2020/2021 |
(maggio, 2022), le regioni occidentali dell’Italia settentrionale (Piemonte e Liguria) risultano completamente colonizzate le aree alpine, ma anche le aree di pianura e le regioni orientali (Veneto, Province di Trento e Bolzano e Friuli Venezia Giulia) sono interessate dalle presenza stabile di numerosi branchi, la Lombardia trovandosi nella parte centrale dell’arco alpino e della Pianura Padana, rispetto alle altre regioni è interessata da una fase di espansione ancora in corso, in particolare in funzione dell’ultimo report lombardo ufficiale di Wolfalps EU (2020/2021) e di altre segnalazioni pervenute, la situazione è la seguente: a. nell’arco alpino: un branco in Provincia di Como, condiviso con il Canton Ticino (CH), composto da 3-5 individui, presente dal 2015/2016 e con un numero minimo documentato di soggetti pari a 3 (riproduzione non accertata nel 2021); un branco in alta Valcamonica condiviso con la Provincia Autonoma di Trento dal 2019, con un numero di soggetti documentati pari a 7 durante l’inverno 2020-2021 e documentati a maggio 2021 pari a 3 (e con una cucciolata minima di 4 individui nel 2019, 4 individui nel 2020 e di 6 individui nel 2021); Una coppia tra le province di Brescia e Sondrio (Aprica) dal 2020, (con una cucciolata minima pari a 2 individui verificata nell’estate 2021). b. nell’appennino, in Oltrepò pavese sono presenti stabilmente branchi in numero variabile, negli ultimi anni, da 4 a 6 branchi, per una stima di 22-34 lupi, con riproduzione accertata nel 2021. c. in pianura: o una coppia e alcuni individui singoli nel Parco del Ticino; o una possibile coppia nel Lodigiano; o segnalazioni ripetute dal Cremonese e Mantovano segnalazioni occasionali in altre province, come Lecco e Varese, probabilmente attribuibili a individui singoli in dispersione. Allo stato attuale, la Lombardia essendo interessata da una fase di espansione in corso intende conoscere la dinamica di popolazione in atto, verificando la presenza della specie e l’eventuale formazione di branchi riproduttivi. Obiettivo generale delle attività di monitoraggio in Regione Lombardia è quello di indagare le variazioni nel tempo dei principali parametri di popolazione (distribuzione, consistenza, numero di branchi, successo riproduttivo, mortalità) in coordinamento con quanto fatto nelle altre Regioni e Province dell’arco alpino e partner di progetto WOLFALPS EU e di ottenere contestualmente le informazioni necessarie per ottemperare agli obblighi di reporting sullo stato di conservazione della specie e sullo stato di attuazione delle disposizioni della Direttiva Habitat, ex art. 11 e art. 17. Il presente accordo di collaborazione si propone di sviluppare attività di monitoraggio e conservazione delle popolazioni di lupo anche attraverso analisi genetiche non invasive, finalizzate alla gestione della specie sul territorio lombardo, nell’ambito del sistema di monitoraggio standardizzato e coordinato a livello internazionale elaborato dal progetto LIFE WOLF ALPS EU. |
Metodi/Azioni: Il programma in oggetto riguarda l’attività di organizzazione, raccolta, armonizzazione, supporto elaborazione dati nell’ambito delle azioni finalizzate al monitoraggio del lupo nel territorio lombardo e consiste nella programmazione e preparazione di tali attività di monitoraggio, nella partecipazione alla loro realizzazione, alla successiva raccolta, inserimento, interpretazione e gestione dei dati, seguendo gli specifici protocolli di indagine definiti e alla stesura dei rapporti |
previsti. Lo specifico progetto con FEM prevede lo svolgimento delle attività relative al monitoraggio, gestione e conservazione delle popolazioni di lupo e, nello specifico, le analisi genetiche non invasive finalizzate alla caratterizzazione individuale dei campioni analizzati, per gli anni 2022- 2023-2024. Contenuti: collaborazione nelle attività di monitoraggio genetico della popolazione di lupo sul territorio lombardo, con la tipizzazione di campioni non invasivi (escrementi, saliva, urina, peli) e invasivi (tessuti) di lupo, attraverso: 1. la definizione e divulgazione dei protocolli di raccolta e conservazione dei campioni biologici destinati alle identificazioni genetiche; 2. l’inserimento dei risultati delle analisi genetiche nell'apposito modello di database regionale contenente i dati di campo dei campioni biologici da destinare alle identificazioni genetiche; 3. la fornitura da parte di FEM, di provette, contenitori e altri materiali utili alla raccolta e alla conservazione dei campioni biologici destinati alle identificazioni genetiche; 4. la realizzazione delle analisi da campioni singoli per l'identificazione della specie e del sesso, secondo i protocolli di analisi precedentemente sviluppati; 5. la realizzazione delle analisi da campioni singoli per l'identificazione dell'individuo, attraverso la definizione di nuovi protocolli o attraverso l'estensione dei protocolli di analisi sviluppati nel corso del 2018, in modo da rendere i risultati confrontabili con quanto effettuato dagli altri laboratori convolti nelle analisi dei campioni di lupo dell'arco alpino, anche attraverso lo scambio di campioni, DNA estratto e genotipi di riferimento; 6. il confronto con gli altri laboratori convolti nelle analisi dei campioni di lupo dell'arco alpino, anche per una valutazione della necessità di aggiunta di ulteriori loci microsatellite al fine di rendere i risultati maggiormente confrontabili; la definizione/estensione di nuovi protocolli di analisi per garantire nel medio termine il riconoscimento dei soggetti e le analisi di paternità/maternità, allo stato attuale problematiche in relazione al numero di loci utilizzati. 7. l’inserimento dei risultati delle analisi in un apposito database online predisposto dal Parco; 8. la stesura di un rapporto finale, contenente i principali risultati ottenuti e un'analisi critica dell'efficienza e dell'accuratezza dei risultati conseguiti e delle metodiche di raccolta e conservazione dei campioni. Le analisi comprendono: - estrazione del DNA; - amplificazione dei marcatori genetici; - analisi-sequenziamento dei marcatori su sequenziatore automatico del DNA per 12 loci microsatellite nucleari in aggiunta al locus per la determinazione del sesso; - correzione dei dati; - analisi del risultato; - confronto con gli altri laboratori di analisi per la condivisione dei genotipi; - eventuale definizione/estensione di nuovi protocolli. Specificatamente per i pellet fecali, per quanto concerne la conservazione dei campioni biologici che hanno restituito un risultato valido, dovrà essere conservata una quantità rappresentativa del |
campione in un tubo di 15 ml che consenta ulteriori analisi ad esempio relative a dieta, microbiota, parassiti. |
Area di indagine: Territorio di Regione Lombardia |
Durata e periodo di realizzazione: da novembre 2022 ad agosto 2024 |
Collaborazioni: i supporter e partner di progetto LWA: Province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Parco Adamello, Parco Orobie Bergamasche, Parco Orobie Valtellinesi, Parco Nazionale Stelvio, ERSAF; ulteriori soggetti: Parco Lombardo della Valle del Ticino, Provincie di Lecco, Varese, Mantova, Cremona, Lodi, Monza -Brianza, Città Metropolitana di Milano. |